SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 5
Baixar para ler offline
Cassazione Civile, 29 novembre 2012, n. 21249 - Infortunio in
itinere, occasione di lavoro e ipotesi di truffa nei confronti dell'Inail
   Sabato 01 Dicembre 2012 10:49


Cassazione Civile, 29 novembre 2012, n. 21249 - Infortunio in itinere, occasione di lavoro e
ipotesi di truffa nei confronti dell'Inail




     Infortunio in Itinere




                                                   Fatto




La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 680 depositata il 14 aprile 2007, rigettava l'appello
proposto da C. G. nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di
Perugia.


Il C. aveva adito il Tribunale esponendo di aver subito in data 18 giugno 1991 un infortunio sul
lavoro, a seguito del quale aveva riportato, oltre un periodo di invalidità temporanea, postumi
invalidanti permanenti.


2.1. In quel giorno si stava recando dalla propria officina meccanica ai cantieri della società P. srl per
eseguire riparazioni meccaniche, ed era trasportato dal proprio fratello, M. C., a bordo del furgone
Fiat Daily tg (...), allorché, giunto in località S. O. era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con una
autovettura Alfa Romeo 164, tg. (...), condotta dal proprietario G. C..


Poiché a seguito del sinistro aveva riportato un trauma cranico occipitale con possibile frattura, aveva
chiesto all'INAIL l'indennizzo corrispondente, e l'INAIL aveva liquidato una rendita corrispondente
all'11 per cento di inabilità; successivamente l'Istituto però aveva ritenuto insussistente l'infortunio sul
lavoro, e aveva proposto querela nei confronti del ricorrente per truffa, avendo questi dolosamente
tratto in inganno l'Istituto medesimo circa la natura del sinistro. sospendendo l'erogazione della
rendita dall'inizio del 1994.


Il procedimento penale si era concluso con l'affermazione della insussistenza del fatto, ma l'INAIL
aveva continuato a rifiutare la prestazione.


2.2. Tanto premesso, il C. chiedeva la costituzione della rendita in proprio favore con corresponsione
dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con la condanna dell'INAIL al risarcimento dei danni
non patrimoniali conseguenti alle gravi accuse di truffa.
3. Costituitosi, tardivamente, l'INAIL, contestava la domanda del C., e rilevava che il processo penale
si era concluso con sentenza di patteggiamento.


4. Il Tribunale di Perugia aveva rigettato il ricorso del C..


5. La Corte d'Appello, precisava che il procedimento penale per truffa nei confronti del C., iniziato su
querela dell'INAIL per avere l'assistito tratto in inganno l'Istituto falsamente circa il fatto che
l'infortunio doveva considerarsi sul lavoro in itinere, si era concluso con assoluzione perché "il fatto
non sussiste".


Diversamente il procedimento penale a carico di entrambi i fratelli per danneggiamento, si era
conclusa con l'applicazione della pena a richiesta della parte.


Affermava, quindi, di dover accertare se l'infortunio del 16 giugno 1991 era stato o meno infortunio
sul lavoro, in itinere; a fronte di risultanze processuali discordanti, la mera risultanza che il C. fosse
stato assolto dall'imputazione di truffa comportava solo che era stato accertato con autorità di
giudicato che truffa non vi era stata, ma ciò non significava che l'infortunio avesse dovuto
considerarsi commesso in occasione di lavoro.


Riteneva la Corte d'Appello che nella fattispecie in esame, premesso che era rimasto accertato che il
C. viaggiava, trasportato, a bordo del furgone del fratello, per recarsi a svolgere un lavoro presso la
suddetta società, erano intervenuti una serie di fatti, non collegati all'attività lavorativa, che avevano
interrotto il nesso di causalità.


Emergeva, infatti, che i conducenti dei due autoveicoli si erano avvistati ben prima dell'incidente e lo
scontro era stato cercato. La circostanza che il C. patteggiava l'accusa, tra l'altro, di danneggiamento,
pur non costituendo ammissione di responsabilità, era un fatto che poteva essere valutato in senso a
lui sfavorevole. Né, affermava la Corte d'Appello, valeva obiettare che il ricorrente era semplicemente
un trasportato sull'autovettura del fratello. La condotta posta in essere aveva interrotto il nesso
causale fra occasione di lavoro e sinistro, né il ricorrente aveva dimostrato, ma neppure allegato, di
avere contrastato e semplicemente non condiviso la condotta del fratello.


Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il C., prospettando due motivi di ricorso, assistiti dal
prescritto quesito di diritto.


Resiste l'INAIL con controricorso.


Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cpc.




                                                   Diritto




1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 420 cpc, dell'art.
437 cpc; omessa motivazione su un profilo decisivo della controversia.


Espone il C. che la Corte d'Appello non avrebbe neppure esaminato il motivo d'impugnazione,
proposto da esso ricorrente, relativo alla tardività della produzione documentale dell'INAIL, la quale
non poteva essere utilizzata né dal Tribunale, né dal giudice d'appello per formare il proprio
convincimento. Ed infatti, la costituzione in giudizio dell'lNAIL avveniva ben oltre il termine di cui
all'art. 416 cpc, con la conseguenza decadenza di ogni produzione e richiesta.


1.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre precisare che il vizio di violazione di legge formulato con riguardo agli art. 416, 420 e 437
cpc, è specificato, nell'esplicazione del motivo di ricorso, quale vizio di mancata pronuncia da parte
della Corte d'Appello su analoga censura.


Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi, di cui ritiene deve farsi applicazione
nella fattispecie in esame.


L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del
ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), qualunque sia il tipo di errore
("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il
generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il
preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si
fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una
diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al
giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti
controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., n.
11984 del 2011).


Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art.
112 cpc, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od
un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le
quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate
puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto,
nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di
udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in
primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.
Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cpc, riconducibile alla
prospettazione di un'ipotesi di "errar in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice
anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che
il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia
condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli
atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto
giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., n. 6361
del 2007, Cass. n. 978 del 2007).


Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso, formulato senza specifico riferimento alla doglianza che
si assume prospettata in appello, e con riferimento generica alla documentazione prodotta dall'INAIL,
è inammissibile, in quanto non supera il vaglio di autosufficienza e non consente di verificare la
decisività della questione prospettata.


2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell'arti e dell'art. 2
del dPR n. 1124 del 1965, nonché dell'art. 444 cpp e degli artt. 115 e 116 cpc. Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.


Deduce il ricorrente che la sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 cpp non
poteva assumere rilievo ai fini della definizione di un processo civile e ricorda l'intervenuta
assoluzione con formula piena dall'imputazione di truffa. Prospetta che era onere dell'INAIL
dimostrare che il C. aveva condiviso o incentivato la condotta del fratello che guidava l'automezzo,
concorrendo alla causazione dell'incidente, la cui ricostruzione non poteva condividersi tenuto conto
che lo stesso si verificava per colpa concorrente dei rispettivi conducenti dei veicoli.


2.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.


La sentenza impugnata dà atto che il C. era stato assolto, per non avere commesso il fatto,
dall'imputazione di truffa (per avere tratto in inganno l'Istituto circa il fatto che falsamente
l'infortunio doveva considerarsi sul lavoro in itinere).


Ciò quindi, escludeva una autonoma valutazione del fatto, sotto tutti i profili, nel relativo
procedimento civile. Ed infatti, in virtù degli artt. 652 e 654 cpp, il giudicato penale di assoluzione
(rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell'art. 652 cpp - e nell'ambito
degli altri giudizi civili nell'ipotesi di cui all'art. 654 cpp) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo
quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della
partecipazione dell'imputato (Cass., n. 22883 del 2007).


Tanto premesso, la Corte d' Appello, affermava di dovere accertare se l'incidente era avvenuto in
itinere, se cioè sussistesse l'occasione di lavoro.


Questa Corte ha affermato, condivisibilmente, che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile
l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili
ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il
percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo
indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass., n. 11545
del 2012, n. 3776 del 2008).


Il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio,
indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il
ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente
dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa,
sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a
ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa,
ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (Cass., n.
2642 del 2012, Cass., n. 17655 del 2009).


La Corte di appello ha ritenuto di poter ravvisare nella fattispecie gli estremi del c.d. rischio elettivo -
nel senso sopra precisato - affermando che la condotta dell'attuale ricorrente aveva interrotto il
nesso causale. La decisione si fonda sulla ricostruzione degli eventi relativi alla dinamica
dell'incidente, compiuta sulla base delle deposizioni dei testi C. e M.: peraltro queste risultanze non
forniscono alcun elemento in ordine alla condotta di G. C., che era trasportato sull'autoveicolo
guidato dal fratello M..


Nella specie, non sono in contestazione i presupposti dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere,
che attengono sia alla sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività
lavorativa, sia alla necessità dell'uso del veicolo privato per raggiungere il luogo della prestazione.
Dunque, l'accertamento di una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento
richiedeva una specifica indagine sulla condotta personale del soggetto trasportato sull'autoveicolo
al fine di stabilire l'esistenza o meno di un rapporto di causalità tra la condotta stessa e il sinistro.


Tale indagine non è stata compiuta dal giudice dell'appello, e la sentenza risulta quindi affetta dal
denunciato vizio di motivazione, che si traduce in violazione dei principi di diritto richiamati.


In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza deve essere quindi cassata con rinvio al
giudice designato come in dispositivo, affinché accerti, sulla base delle risultanze acquisite al giudizio,
e tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati, se nella specie la condotta del sig. G. C.,
contribuendo al verificarsi del sinistro, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra
prestazione ed attività assicurata.


2.2. Il ricorso, quindi deve essere accolto con riguardo al secondo motivo. Cassa la sentenza
impugnata in ordine motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte
d'Appello di Perugia in diversa composizione.




                                                   P.Q.M.




Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa in
ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di
Perugia in diversa composizione.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...http://www.studioingvolpi.it
 
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavorihttp://www.studioingvolpi.it
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...http://www.studioingvolpi.it
 
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372portale consulenti
 
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischihttp://www.studioingvolpi.it
 
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...http://www.studioingvolpi.it
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...http://www.studioingvolpi.it
 
13 cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...
13   cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...13   cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...
13 cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...http://www.studioingvolpi.it
 
205 cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...
205   cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...205   cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...
205 cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...http://www.studioingvolpi.it
 
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della veritàCorso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della veritàEmanuele Florindi
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...http://www.studioingvolpi.it
 
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...Affittoprotetto.it
 

Mais procurados (17)

93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
 
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
 
188 sentenza cassazione-non_responsabilita
188   sentenza cassazione-non_responsabilita188   sentenza cassazione-non_responsabilita
188 sentenza cassazione-non_responsabilita
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
 
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
 
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
 
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
 
02 sentenza sicurezza autocertificazione
02   sentenza sicurezza autocertificazione02   sentenza sicurezza autocertificazione
02 sentenza sicurezza autocertificazione
 
Sentenza coop
Sentenza coopSentenza coop
Sentenza coop
 
03 sentenza responsabilità preposto
03   sentenza responsabilità preposto03   sentenza responsabilità preposto
03 sentenza responsabilità preposto
 
13 cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...
13   cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...13   cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...
13 cassazione penale 08 novembre 2012 n. 43434 - lavoratore privo di cintur...
 
205 cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...
205   cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...205   cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...
205 cass pen-iv_se - infortunio responsabile intero consiglio di amministra...
 
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
 
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della veritàCorso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
 
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
 

Destaque

Destaque (6)

01 registro formazione-pregressa
01   registro formazione-pregressa01   registro formazione-pregressa
01 registro formazione-pregressa
 
157 bimbi sicuri-24h
157  bimbi sicuri-24h157  bimbi sicuri-24h
157 bimbi sicuri-24h
 
Ccp intro to thermal energy fall 2010
Ccp intro to thermal energy fall  2010Ccp intro to thermal energy fall  2010
Ccp intro to thermal energy fall 2010
 
148 oms-malattie-trasmesse-vettori-it
148   oms-malattie-trasmesse-vettori-it148   oms-malattie-trasmesse-vettori-it
148 oms-malattie-trasmesse-vettori-it
 
Presentation bc market analyses 2012
Presentation bc market analyses 2012Presentation bc market analyses 2012
Presentation bc market analyses 2012
 
Kulturnyheter
KulturnyheterKulturnyheter
Kulturnyheter
 

Semelhante a 05 cassazione civile, 29 novembre 2012, n. 21249 - infortunio in itinere, occasione di lavoro e ipotesi di truffa nei confronti dell'inail

Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08FocusLegale
 
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
 
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012FocusLegale
 
Sentenza diffamazione il danno non si presume
Sentenza diffamazione il danno non si presumeSentenza diffamazione il danno non si presume
Sentenza diffamazione il danno non si presumePino Ciampolillo
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaFocusLegale
 
68 2016 responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichi
68   2016  responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichi68   2016  responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichi
68 2016 responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichihttp://www.studioingvolpi.it
 
Cassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdfCassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdfConcettaLeuzzi1
 
06 responsabilità datore di lavoro e omissione di formazione
06   responsabilità datore di lavoro e omissione di formazione06   responsabilità datore di lavoro e omissione di formazione
06 responsabilità datore di lavoro e omissione di formazionehttp://www.studioingvolpi.it
 
34 _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...
34   _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...34   _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...
34 _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...http://www.studioingvolpi.it
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamentohttp://www.studioingvolpi.it
 
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a normahttp://www.studioingvolpi.it
 
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...http://www.studioingvolpi.it
 
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...http://www.studioingvolpi.it
 
Lavoro nero e accertamento induttivo
Lavoro nero e accertamento induttivoLavoro nero e accertamento induttivo
Lavoro nero e accertamento induttivoPaolo Soro
 

Semelhante a 05 cassazione civile, 29 novembre 2012, n. 21249 - infortunio in itinere, occasione di lavoro e ipotesi di truffa nei confronti dell'inail (20)

168 sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
168   sentenza denuncia-inail_datore_lavoro168   sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
168 sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
 
Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08
 
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
 
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012
 
Sentenza diffamazione il danno non si presume
Sentenza diffamazione il danno non si presumeSentenza diffamazione il danno non si presume
Sentenza diffamazione il danno non si presume
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
 
68 2016 responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichi
68   2016  responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichi68   2016  responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichi
68 2016 responsabilità del preposto nella movimentazione manuale dei carichi
 
Cassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdfCassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdf
 
06 responsabilità datore di lavoro e omissione di formazione
06   responsabilità datore di lavoro e omissione di formazione06   responsabilità datore di lavoro e omissione di formazione
06 responsabilità datore di lavoro e omissione di formazione
 
34 _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...
34   _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...34   _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...
34 _-infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza del...
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
 
28 2017 idoneita tecnico professionale
28   2017   idoneita tecnico professionale28   2017   idoneita tecnico professionale
28 2017 idoneita tecnico professionale
 
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
 
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
 
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
 
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...87   cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
87 cassazione penale gennaio 2013 - responsabilità di un delegato alla sicu...
 
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
 
Lavoro nero e accertamento induttivo
Lavoro nero e accertamento induttivoLavoro nero e accertamento induttivo
Lavoro nero e accertamento induttivo
 

Mais de http://www.studioingvolpi.it

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...http://www.studioingvolpi.it
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologiahttp://www.studioingvolpi.it
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...http://www.studioingvolpi.it
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniturehttp://www.studioingvolpi.it
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolasticihttp://www.studioingvolpi.it
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...http://www.studioingvolpi.it
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzionehttp://www.studioingvolpi.it
 

Mais de http://www.studioingvolpi.it (20)

88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
 

05 cassazione civile, 29 novembre 2012, n. 21249 - infortunio in itinere, occasione di lavoro e ipotesi di truffa nei confronti dell'inail

  • 1. Cassazione Civile, 29 novembre 2012, n. 21249 - Infortunio in itinere, occasione di lavoro e ipotesi di truffa nei confronti dell'Inail Sabato 01 Dicembre 2012 10:49 Cassazione Civile, 29 novembre 2012, n. 21249 - Infortunio in itinere, occasione di lavoro e ipotesi di truffa nei confronti dell'Inail Infortunio in Itinere Fatto La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 680 depositata il 14 aprile 2007, rigettava l'appello proposto da C. G. nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Perugia. Il C. aveva adito il Tribunale esponendo di aver subito in data 18 giugno 1991 un infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva riportato, oltre un periodo di invalidità temporanea, postumi invalidanti permanenti. 2.1. In quel giorno si stava recando dalla propria officina meccanica ai cantieri della società P. srl per eseguire riparazioni meccaniche, ed era trasportato dal proprio fratello, M. C., a bordo del furgone Fiat Daily tg (...), allorché, giunto in località S. O. era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con una autovettura Alfa Romeo 164, tg. (...), condotta dal proprietario G. C.. Poiché a seguito del sinistro aveva riportato un trauma cranico occipitale con possibile frattura, aveva chiesto all'INAIL l'indennizzo corrispondente, e l'INAIL aveva liquidato una rendita corrispondente all'11 per cento di inabilità; successivamente l'Istituto però aveva ritenuto insussistente l'infortunio sul lavoro, e aveva proposto querela nei confronti del ricorrente per truffa, avendo questi dolosamente tratto in inganno l'Istituto medesimo circa la natura del sinistro. sospendendo l'erogazione della rendita dall'inizio del 1994. Il procedimento penale si era concluso con l'affermazione della insussistenza del fatto, ma l'INAIL aveva continuato a rifiutare la prestazione. 2.2. Tanto premesso, il C. chiedeva la costituzione della rendita in proprio favore con corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con la condanna dell'INAIL al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alle gravi accuse di truffa.
  • 2. 3. Costituitosi, tardivamente, l'INAIL, contestava la domanda del C., e rilevava che il processo penale si era concluso con sentenza di patteggiamento. 4. Il Tribunale di Perugia aveva rigettato il ricorso del C.. 5. La Corte d'Appello, precisava che il procedimento penale per truffa nei confronti del C., iniziato su querela dell'INAIL per avere l'assistito tratto in inganno l'Istituto falsamente circa il fatto che l'infortunio doveva considerarsi sul lavoro in itinere, si era concluso con assoluzione perché "il fatto non sussiste". Diversamente il procedimento penale a carico di entrambi i fratelli per danneggiamento, si era conclusa con l'applicazione della pena a richiesta della parte. Affermava, quindi, di dover accertare se l'infortunio del 16 giugno 1991 era stato o meno infortunio sul lavoro, in itinere; a fronte di risultanze processuali discordanti, la mera risultanza che il C. fosse stato assolto dall'imputazione di truffa comportava solo che era stato accertato con autorità di giudicato che truffa non vi era stata, ma ciò non significava che l'infortunio avesse dovuto considerarsi commesso in occasione di lavoro. Riteneva la Corte d'Appello che nella fattispecie in esame, premesso che era rimasto accertato che il C. viaggiava, trasportato, a bordo del furgone del fratello, per recarsi a svolgere un lavoro presso la suddetta società, erano intervenuti una serie di fatti, non collegati all'attività lavorativa, che avevano interrotto il nesso di causalità. Emergeva, infatti, che i conducenti dei due autoveicoli si erano avvistati ben prima dell'incidente e lo scontro era stato cercato. La circostanza che il C. patteggiava l'accusa, tra l'altro, di danneggiamento, pur non costituendo ammissione di responsabilità, era un fatto che poteva essere valutato in senso a lui sfavorevole. Né, affermava la Corte d'Appello, valeva obiettare che il ricorrente era semplicemente un trasportato sull'autovettura del fratello. La condotta posta in essere aveva interrotto il nesso causale fra occasione di lavoro e sinistro, né il ricorrente aveva dimostrato, ma neppure allegato, di avere contrastato e semplicemente non condiviso la condotta del fratello. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il C., prospettando due motivi di ricorso, assistiti dal prescritto quesito di diritto. Resiste l'INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cpc. Diritto 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 420 cpc, dell'art.
  • 3. 437 cpc; omessa motivazione su un profilo decisivo della controversia. Espone il C. che la Corte d'Appello non avrebbe neppure esaminato il motivo d'impugnazione, proposto da esso ricorrente, relativo alla tardività della produzione documentale dell'INAIL, la quale non poteva essere utilizzata né dal Tribunale, né dal giudice d'appello per formare il proprio convincimento. Ed infatti, la costituzione in giudizio dell'lNAIL avveniva ben oltre il termine di cui all'art. 416 cpc, con la conseguenza decadenza di ogni produzione e richiesta. 1.1. Il motivo è inammissibile. Occorre precisare che il vizio di violazione di legge formulato con riguardo agli art. 416, 420 e 437 cpc, è specificato, nell'esplicazione del motivo di ricorso, quale vizio di mancata pronuncia da parte della Corte d'Appello su analoga censura. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi, di cui ritiene deve farsi applicazione nella fattispecie in esame. L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., n. 11984 del 2011). Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cpc, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cpc, riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "errar in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., n. 6361 del 2007, Cass. n. 978 del 2007). Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso, formulato senza specifico riferimento alla doglianza che si assume prospettata in appello, e con riferimento generica alla documentazione prodotta dall'INAIL,
  • 4. è inammissibile, in quanto non supera il vaglio di autosufficienza e non consente di verificare la decisività della questione prospettata. 2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell'arti e dell'art. 2 del dPR n. 1124 del 1965, nonché dell'art. 444 cpp e degli artt. 115 e 116 cpc. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce il ricorrente che la sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 cpp non poteva assumere rilievo ai fini della definizione di un processo civile e ricorda l'intervenuta assoluzione con formula piena dall'imputazione di truffa. Prospetta che era onere dell'INAIL dimostrare che il C. aveva condiviso o incentivato la condotta del fratello che guidava l'automezzo, concorrendo alla causazione dell'incidente, la cui ricostruzione non poteva condividersi tenuto conto che lo stesso si verificava per colpa concorrente dei rispettivi conducenti dei veicoli. 2.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata dà atto che il C. era stato assolto, per non avere commesso il fatto, dall'imputazione di truffa (per avere tratto in inganno l'Istituto circa il fatto che falsamente l'infortunio doveva considerarsi sul lavoro in itinere). Ciò quindi, escludeva una autonoma valutazione del fatto, sotto tutti i profili, nel relativo procedimento civile. Ed infatti, in virtù degli artt. 652 e 654 cpp, il giudicato penale di assoluzione (rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell'art. 652 cpp - e nell'ambito degli altri giudizi civili nell'ipotesi di cui all'art. 654 cpp) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato (Cass., n. 22883 del 2007). Tanto premesso, la Corte d' Appello, affermava di dovere accertare se l'incidente era avvenuto in itinere, se cioè sussistesse l'occasione di lavoro. Questa Corte ha affermato, condivisibilmente, che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass., n. 11545 del 2012, n. 3776 del 2008). Il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (Cass., n. 2642 del 2012, Cass., n. 17655 del 2009). La Corte di appello ha ritenuto di poter ravvisare nella fattispecie gli estremi del c.d. rischio elettivo -
  • 5. nel senso sopra precisato - affermando che la condotta dell'attuale ricorrente aveva interrotto il nesso causale. La decisione si fonda sulla ricostruzione degli eventi relativi alla dinamica dell'incidente, compiuta sulla base delle deposizioni dei testi C. e M.: peraltro queste risultanze non forniscono alcun elemento in ordine alla condotta di G. C., che era trasportato sull'autoveicolo guidato dal fratello M.. Nella specie, non sono in contestazione i presupposti dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, che attengono sia alla sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, sia alla necessità dell'uso del veicolo privato per raggiungere il luogo della prestazione. Dunque, l'accertamento di una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento richiedeva una specifica indagine sulla condotta personale del soggetto trasportato sull'autoveicolo al fine di stabilire l'esistenza o meno di un rapporto di causalità tra la condotta stessa e il sinistro. Tale indagine non è stata compiuta dal giudice dell'appello, e la sentenza risulta quindi affetta dal denunciato vizio di motivazione, che si traduce in violazione dei principi di diritto richiamati. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza deve essere quindi cassata con rinvio al giudice designato come in dispositivo, affinché accerti, sulla base delle risultanze acquisite al giudizio, e tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati, se nella specie la condotta del sig. G. C., contribuendo al verificarsi del sinistro, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. 2.2. Il ricorso, quindi deve essere accolto con riguardo al secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.