1. Concorso nell’infortunio
Responsabilita`
per condotta imprudente
del lavoratore
Matteo Bellina - Funzionario Area Lavoro e Relazioni industriali, Confindustria Trieste
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La giurisprudenza e concorde collettivi e dei dispositivi di dici all’atto di definire cosa si
nel ritenere che le norme per protezione individuali messi a intenda per «condotta abnor-
la prevenzione degli infortuni loro disposizione». `
me»: nella varieta delle formu-
sul lavoro siano finalizzate a le utilizzate (comportamento
`
tutelare l’incolumita fisica dei «ontologicamente avulso da
lavoratori anche contro gli er- Irrilevanza ogni ipotizzabile intervento e
rori commessi da questi ultimi. della condotta prevedibile scelta del lavorato-
L’oggetto dell’obbligazione di del lavoratore re» (5); condotta «consistita in
sicurezza ha un’ampiezza tale qualcosa di radicalmente, on-
da ricomprendere anche il ri- Anche qualora l’infortunio sul tologicamente, lontano dalle
schio generato dallo stesso la- lavoro sia eziologicamente ri- ipotizzabili e, quindi, prevedi-
voratore tenendo una condotta conducibile ad una condotta bili, imprudenti scelte del la-
imprudente o comunque inos- imprudente del lavoratore non voratore nella esecuzione del
servante. In sostanza, il datore ` `
e esclusa la responsabilita del lavoro») (6) il comune deno-
di lavoro, anche in forza degli datore di lavoro cui possa es- `
minatore e rappresentato dal
obblighi di vigilanza e control- sere rivolto un rimprovero riferimento alla non prevedibi-
lo derivanti dalla legge, deve per la c.d. culpa in vigilando. `
lita del comportamento del la-
tutelare i lavoratori anche (e voratore.
soprattutto) da loro stessi. In via di mera esemplificazio-
`
Come ha affermato in piu oc- Nozione di condotta
abnorme ne possiamo individuare due
casioni la Suprema Corte il da- principali filoni interpretativi:
`
tore di lavoro e destinatario Solo in presenza di un com- secondo il primo orientamen-
delle norme antinfortunistiche portamento del lavoratore che
proprio al fine di evitare che presenti i caratteri dell’«ab-
il dipendente compia scelte ir- ` `
normita» e possibile escludere Note:
razionali che, se effettuate, `
la responsabilita penale del ga-
(1) Cass. pen., Sez. IV, 7 luglio 2003, n. 37001.
Percorsi
possano pregiudicarne l’inte- rante principale (3). La giuri-
`
grita psicofisica (1). Tali nor- `
sprudenza e unanime nel rite- (2) Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2007, n. 25502.
me sono, dunque, dirette a tu- nere che una siffatta condotta (3) Da ultimo Cass. pen., Sez. IV, 26 gennaio
telare il lavoratore anche con- sia idonea ad interrompere il 2001, n. 2565, secondo la quale l’inosservanza
tro gli incidenti derivanti da `
nesso di causalita tra la con- delle norme di prevenzione, contro gli infortuni
un suo comportamento colpo- dotta (omissiva) del datore di sul lavoro, da parte dei soggetti attivi della sicu-
so; incidenti di cui, conse- lavoro e l’infortunio, costi- rezza (datori di lavoro, dirigenti e preposti, in pri-
guentemente, il datore di lavo- mo luogo) ha valore assorbente rispetto al com-
tuendo, ai sensi dell’art. 41, portamento imprudente del lavoratore, la cui
`
ro e chiamato a rispondere per comma 2, c.p., una «causa da `
condotta puo assumere rilevanza ai fini penalistici
il semplice fatto di non avere sola sufficiente a determinare soltanto dopo che, da parte dei soggetti obbligati,
apprestato delle idonee misure l’evento». siano state adempiute le prescrizioni di loro com-
protettive, pure in presenza di Nello stesso senso sono orien- petenza. Tra le tante v. Cass. pen., Sez. IV, 29 set-
condotta imprevidente e negli- tate le sezioni civili della Su- tembre 2005, n. 38877; Cass. pen., Sez. IV, 23
gente del lavoratore (2). prema Corte laddove, pur rite- giugno 2005, n. 38850; Cass. pen., Sez. IV, 29 set-
In particolare, l’art. 18, com- nendo di norma responsabile il tembre 2005, n. 47146; Cass. pen., Sez. IV, 3 no-
ma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 81 datore di lavoro per il danno vembre 2004, n. 3455; Cass. pen., Sez. I, 17 set-
tembre 2004, n. 36804; Cass. pen, Sez. IV, 18
del 2008, prevede che il datore patito dal lavoratore infortuna- aprile 2002, n. 20467.
di lavoro debba «richiedere to, prevedono eccezionalmen-
l’osservanza da parte dei sin- te un esonero totale da tale re- (4) Cass. civ., Sez. Lav., 13 ottobre 2000, n.
goli lavoratori delle norme vi- `
sponsabilita, qualora il com- 13690.
´
genti, nonche delle disposizio- portamento del dipendente (5) Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850;
ni aziendali in materia di sicu- presenti i noti caratteri dell’ab- Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146.
rezza e di igiene del lavoro e `
normita (4). (6) Trib. Bari, 30 novembre 2005, in Giur. merito,
di uso dei mezzi di protezione Meno concordi appaiono i giu- 2006, p. 1756.
DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 40/2011 2357
2. to, per dare rilevanza causale 20, comma 1, del D.Lgs. n. 81 senza la quale l’evento non si
esclusiva alla condotta del la- del 2008) (8). Obblighi di si- sarebbe verificato».
`
voratore e necessario che la curezza in capo al lavoratore Nel caso concreto la societa `
stessa sia stata posta in essere non rappresentano certo una datrice di lavoro era convenuta
«al di fuori dalle mansioni affi- `
novita del vigente Testo Unico in giudizio dai parenti del la-
dategli» e, pertanto, al di fuori essendo stati previsti sin dalla voratore, deceduto per folgo-
`
di ogni prevedibilita; il lavora- normative degli anni ’50 (9). razione mentre eseguiva la
tore che ponga in essere un’at- Nonostante la vigenza di un propria prestazione. Secondo
`
tivita del tutto estranea al pro- generale obbligo di sicurezza la difesa del convenuto, l’e-
cesso produttivo o alle mansio- gravante sul lavoratore, per vento era da attribuirsi esclusi-
ni attribuite, realizza infatti in quanto consta, resta pressoche ´ vamente alla condotta impru-
tal modo un comportamento isolata una pronuncia con la dente del lavoratore, il quale
‘‘esorbitante’’ rispetto al lavoro quale la giurisprudenza di le- aveva operato inopinatamente
`
che gli e proprio, assolutamen- `
gittimita, al fine di circoscrive- presso una cabina elettrica re-
te imprevedibile (ed evitabile) re l’obbligo di sorveglianza e golarmente chiusa e munita
per il datore di lavoro; di controllo dei garanti della di appositi cartelli che vietava-
secondo altro orientamento, sicurezza onde escludere la re- no l’ingresso all’interno.
`
puo essere considerato abnor- `
sponsabilita del datore per
me anche il comportamento l’infortunio addebitatogli per
che rientri nelle mansioni lad- la «culpa in vigilando», ha af- Cass. pen. 26 agosto
dove il lavoratore dia luogo fermato l’esistenza in capo al 2010, n. 32357
ad una «violazione consapevo- datore di lavoro di un vero e
le» delle cautele impostegli, proprio «diritto di fare affida- Secondo la Corte la responsa-
`
dando cosı luogo ad una situa- mento sull’esatto adempimen- ` `
bilita del datore di lavoro e
zione di pericolo che il datore to da parte dei lavoratori del esclusa «in presenza di un
`
di lavoro non puo prevedere proprio dovere» (10).
´
ne evitare.
Secondo la dottrina, il principio Note:
per cui la condotta imprevedi- Cass. civ. 18 luglio 2011, (7) O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel de-
bile del lavoratore esclude la n. 15733 litto colposo, Torino, 2003, p. 65.
`
responsabilita del garante ha
Secondo i giudici, in tema di (8) Il comma 2, dell’art. 20, prevede altresı` che «i
una portata applicativa talmen- ` lavoratori devono in particolare: a) contribuire, in-
responsabilita civile, il limite
te lata da vanificare in concreto sieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
`
della responsabilita per l’eser-
`
la possibilita di un esito contra- all’adempimento degli obblighi previsti a tutela del-
`
cizio di attivita pericolose ex
rio dell’accertamento in con- la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osser-
creto (7). Infatti nella prassi art. 2050 c.c. risiede nell’inter- vare le disposizioni e le istruzioni impartite dal da-
giudiziaria il principio in que- vento di un fattore esterno (il tore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
stione viene utilizzato presso- caso fortuito), il quale attiene della protezione collettiva ed individuale; c) utiliz-
´ `
non gia ad un comportamento zare correttamente le attrezzature di lavoro, le so-
che esclusivamente «a senso
`
unico», cioe solo per affermare del responsabile, ma alle mo- stanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
`
dalita di causazione del danno, ´
nonche i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in mo-
(e mai per escludere) la respon-
Percorsi
`
che puo consistere anche nel do appropriato i dispositivi di protezione messi a
`
sabilita del datore di lavoro. loro disposizione; e) segnalare immediatamente
fatto dello stesso danneggiato
caratterizzato da imprevedibi- al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le de-
ficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere
Giurisprudenza ` `
lita ed eccezionalita. Richia- ´
c) e d), nonche qualsiasi eventuale condizione di
mando precedenti consolidati,
recente la Corte ha poi affermato che
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperan-
dosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito
L’analisi di due recenti pro- «in ordine alla presunzione di `
delle proprie competenze e possibilita e fatto sal-
nunce della giurisprudenza di `
responsabilita per chi esercita vo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ri-
`
legittimita conferma che, tanto `
attivita pericolose, il fatto del durre le situazioni di pericolo grave e incombente,
in sede penale quanto in sede terzo o dello stesso danneggia- dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
civile, la condotta imprudente `
to puo avere effetto liberatorio per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
del lavoratore rimane tenden- solo quando nell’ambito del
segnalazione o di controllo; g) non compiere di
zialmente irrilevante. `
rapporto di causalita materiale propria iniziativa operazioni o manovre che non
Tali interpretazioni muovono esso abbia operato in modo ta- sono di loro competenza ovvero che possono
entrambe dalla comune consta- le da rendere, per la sua suffi- compromettere la sicurezza propria o di altri lavo-
tazione che la normativa in cienza, giuridicamente irrile- ratori; h) partecipare ai programmi di formazione e
materia di sicurezza prevede vante il fatto di chi esercita di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
il generale dovere del lavorato- `
detta attivita, non quando ab- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presen-
re di «prendersi cura» della bia semplicemente concorso te decreto legislativo o comunque disposti dal me-
propria salute e sicurezza non- nella produzione del danno dico competente.
´
che delle altre persone presenti per essersi inserito in una si- (9) Sul punto si veda, ampiamente, M. Corrias, Si-
sul luogo di lavoro, sulle quali ` ´
tuazione gia di per se pericolo- curezza e obblighi del lavoratore, Torino, 2008.
possono ricadere gli effetti del- `
sa a causa dell’inidoneita delle (10) Cass., Sez. IV, 9 febbraio 1993,Giordano, in
le sue azioni od omissioni (art. misure preventive adottate, Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 101.
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3. comportamento assolutamente ´
inidonea anziche quella appo- `
vedibilita dell’evento fino alla
eccezionale ed imprevedibile sitamente messa a disposizio- sua concreta previsione» (12).
del lavoratore», ossia «in pre- ne dal datore di lavoro.
senza solo di comportamenti
‘‘abnormi’’ del lavoratore, co- Cass. pen.
me tali non suscettibili di con- Aperture 23 febbraio 2011, n. 7267
trollo da parte delle persone giurisprudenziali `
Secondo la Corte puo essere
preposte all’applicazione delle considerato abnorme, non solo
misure di prevenzione contro ´
Benche la giurisprudenza di le-
`
gittimita sia concorde nel limi- il comportamento tenuto in un
gli infortuni sul lavoro». I giu- ambito estraneo alle mansioni
dici non hanno ritenuto che sia tare la rilevanza della condotta
imprudente del lavoratore en- affidate al lavoratore, ma «an-
qualificabile come ‘‘abnor- che il comportamento che
me’’ «il comportamento, pur tro limiti assai angusti, si se-
gnalano alcune recenti pronun- rientri nelle mansioni che sono
imprudente, del lavoratore proprie ma sia consentito in
ce che giungono a conclusioni
che non esorbiti completamen- opposte. Un tanto sia attraver- qualcosa di radicalmente, on-
te dalle sue attribuzioni, nel so un «ampliamento del con- tologicamente, lontano dalle
segmento di lavoro attribuito- cetto di condotta abnorme» ipotizzabili e, quindi prevedi-
gli e mentre vengono utilizzati del lavoratore, sia valorizzando bili, imprudenti scelte del la-
gli strumenti di lavoro ai quali le condotte colpose o impru- voratore nell’esecuzione del
`
e addetto, essendo l’osservan- denti dei lavoratori, ai fini del- lavoro» (13). Secondo i giudi-
za delle misure di prevenzione la «graduazione della pena». ci, la condotta che, pur affe-
finalizzata anche a prevenire rendo alle mansioni svolte dal
errori e violazioni da parte lavoratore, era del tutto impre-
del lavoratore». Merita invece Cass. pen. `
vedibile, puo dar luogo ad un
l’appellativo di «abnorme» la 23 marzo 2007, n. 21587 rischio non governabile da
condotta del lavoratore «che parte del datore di lavoro,
violi ‘‘con consapevolezza’’ Secondo la pronuncia in og-
getto il giudice, ai fini della che, di conseguenza, non puo `
le cautele impostegli, ponendo ` essere chiamato a rispondere
determinazione della pena, e
in essere in tal modo una situa- sempre tenuto ad accertare la personalmente per l’evento
zione di pericolo che il datore colpa concorrente dei lavora- dannoso che ne derivi.
`
di lavoro non puo prevedere tori (non quindi del solo infor- `
Nel caso concreto e stato rite-
`
e certamente non puo evitare», `
tunato, bensı anche di terzi la- nuto del tutto imprevedibile il
ovvero «che provochi l’infor- voratori): tale verifica si rivela comportamento imprudente del
tunio ponendo in essere, col- necessaria, sia sotto il profilo lavoratore, addetto all’esecuzio-
`
posamente, un’attivita del tut- dell’apporto di ciascuno alla ne di lavori ad un altezza di sei
to «estranea al processo pro- causazione dell’evento, sia metri, consistito nell’utilizzare,
duttivo o alle mansioni attri- sotto il profilo della pondera- per accelerare i tempi di lavora-
buite», realizzando in tal modo zione del rimprovero persona- zione, un improprio carrello
un comportamento «esorbitan- le, e quindi della graduazione sollevatore in luogo del regola-
te» rispetto al lavoro che gli e` della colpa. Per i giudici «il re mezzo di sollevamento, gia `
proprio, assolutamente impre- concorso di condotte colpose impegnato per altri lavori.
Percorsi
vedibile (ed evitabile) per il `
ha riguardo all’entita del rap-
datore di lavoro (come, ad porto causale ed ha quindi un
esempio, nel caso che il lavo- contenuto oggettivo», venen-
ratore si dedichi ad un’altra do in rilievo «ai fini della stes- Note:
macchina o ad un altro lavoro, sa determinazione della pena, `
(11) La Corte cosı` facendo da ingresso alla c.d.
magari esorbitando nelle com- posto che l’art. 133, [comma teoria della compensazione, secondo la quale la
petenze attribuite in esclusiva 1] n. 2, c.p., richiede la «pon- colpa dell’agente diminuisce in presenza di una
ad altro lavoratore; ovvero derazione della gravita del ` colpa della vittima, secondo il principio civilistico
nel caso in cui il lavoratore, danno» e quindi, in una pro- di cui all’art. 1223, comma 2, c.p.
pur nello svolgimento delle spettiva comparativa, la consi- `
(12) Ai sensi dell’art. 133 c.p. il giudice e tenuto a
mansioni proprie, abbia assun- derazione del concreto ruolo `
determinare la gravita del reato anche «dal grado
to un atteggiamento radical- avuto da ciascuna delle diver- `
della colpa» del reo, valutando cioe, in rapporto
se condotte illecite nell’ince- `
all’evitabilita dell’evento, se l’osservanza della re-
mente lontano dalle ipotizzabi- dere del processo causa-
li e, quindi, prevedibili, impru- gola cautelare da parte dell’agente lo avrebbe si-
le» (11). Sotto altra angolatura curamente impedito (in tal caso il grado della col-
denze comportamentali». il concorso colposo della vitti- ` `
pa e maggiore) o se e solo probabile che tale os-
Nel caso concreto si discuteva ma o del terzo lavoratore, con- servanza lo avrebbe scongiurato. Cosı` in presenza
dell’infortunio occorso ad un tinua la Suprema Corte, «rile- di una condotta colposa della vittima o di un ter-
dipendente caduto da una sca- va ai fini della graduazione zo lavoratore, l’omissione del datore di lavoro ap-
la presso un cantiere edile. Si della colpa in senso proprio ´
pare meno riprovevole, poiche l’evento, cagiona-
era accertato che il lavoratore, `
[...] cioe del giudizio in ordine `
to da un concorso di cause, e di certo meno evi-
scendendo a terra per racco- `
alla rimproverabilita della con- tabile, e lo sarebbe stato anche qualora l’agente
gliere il berretto strappatogli dotta di ciascuno», giudizio avesse posto in essere la regola cautelare.
da una folata di vento, aveva che ha contenuto soggettivo, (13) Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 2004, n. 40164;
preferito utilizzare una scala andando «dalla generica pre- Cass. pen., Sez. IV, 5 febbraio 1997, n. 952.
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