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diritto e formazione
                         Rivista del
                         Consiglio Nazionale Forense




                                                                             1
                        La giurisprudenza             Il punto sul diritto civile,
Consiglio
                        sul processo disciplinare     penale e amministrativo
Nazionale
Forense
                        Le tecniche del penalista     La nozione di consumatore
Periodico
per la formazione e
l’aggiornamento degli
                        Un metodo per la formazione   La revisione dei processi penali
Avvocati

                        nelle Scuole forensi          e l’obbligo di riparazione
Diritto
e Formazione
n. 1- 2007

                        Le novità tributarie          I termini del processo
Futurgest
                        per l’avvocato                amministrativo
Edizioni
Diritto e Formazione



Direzione                                             Diritto e Formazione              Diritto e Formazione
                                                      Rivista bimestrale del            Condizioni di abbonamento
Alarico Mariani Marini
                                                      CNF per la formazione e           Abbonamento annuo Italia
Roberto Chieppa                                       l’aggiornamento degli avvocati    per 6 fascicoli: € 90,00 (l’abbonamento
                                                                                        decorre dalla data di sottoscrizione)
                                                      Direttore responsabile:
Comitato di direzione       Comitato Scientifico      Filippo Galli                     Prezzo di un singolo fascicolo: € 20,00
                                                                                        (escluse le spese di spedizione postale)
Alessandro Barca            Guido Alpa
                                                      Logo e Copertina:
David Cerri                 Vincenzo Carbone
                                                      Marco Tortoioli Ricci             Le richieste di abbonamento, le
Fabio Cintioli              Alberto de Roberto                                          comunicazioni per le variazioni di
                                                      Reg. n. 270 Tribunale di          indirizzo e gli eventuali reclami per
Vincenzo Lopilato
                                                      Rovereto del 6/03/2007            mancato ricevimento di fascicoli vanno
Francesco Macario           Adelino Cattani                                             indirizzati a Futurgest srl - Ufficio Diritto
                                                      Numero 1,                         e Formazione, Via Pasqui 10, 38068
Maurizio Paganelli          Sergio Chiarloni
                                                      chiuso in redazione               Rovereto (TN), Tel. 0464 411492, Fax
Giovanni Pascuzzi           Giuseppe Conte            il 10/05/2007                     0464 490570, vendite@futurgest.it
                                                      in distribuzione                  http://www.futurgest.it
Ubaldo Perfetti             Giovanni Iudica
                                                      dal 19/05/2007
Maria Rosaria San Giorgio   Cesare Mirabelli                                            Il pagamento può essere effettuato
                                                      I contributi pubblicati in        direttamente all’Editore tramite bonifico
Giuseppe Santalucia         Stefano Racheli
                                                      questa rivista potranno essere    bancario alle seguenti coordinate:
Pierluigi Tirale            Eligio Resta              riprodotti dall’Editore su        Unicredit Banca ABI 02008 - CAB
                                                      altre proprie pubblicazioni, in   20802 - CC 000040776733 intestato a
                            Umberto Vincenti
                                                      qualunque forma                   Futurgest srl, specificando chiaramente
                            Vincenzo Zeno Zencovich
                                                                                        nella causale la denominazione
                                                      Pubblicità inferiore al 45%       dell’intestatario dell’abbonamento.
                                                                                        I fascicoli non pervenuti all’abbonato
                                                      Casa Editrice                     devono essere reclamati al ricevimento
                                                      Futurgest srl,                    del fascicolo successivo.
                                                      38068 Rovereto (TN),              Dopo tale termine si rispediscono, se
                                                      via Pasqui 10                     disponibili, contro rimessa dell’importo
                                                      tel 0464 411492 -                 relativo.
                                                      fax 0464 490570
                                                      e-mail: vendite@futurgest.it      Per ogni effetto l’abbonato elegge
                                                      web: http://www.futurgest.it      domicilio presso la Casa editrice.

                                                      Tipografia:                       Pubblicità: Futurgest srl – Ufficio Diritto
                                                      La grafica srl                    e Formazione, Via Pasqui 10,
                                                      38060 Mori (TN),                  38068 Rovereto (TN), Tel. 0464 411492,
                                                      Via Matteotti 16                  Fax 0464 490570, vendite@futurgest.it
III




Sommario




Editoriale
       Alla ricerca dei significati di “diritto privato”, di Guido Alpa             1



Giurisprudenza e diritto
 civile
      Il punto su... il diritto civile, di Maria Rosaria San Giorgio               17
      Neocontrattualismo, consenso informato, emotrasfusioni
      ed appartenenza a confessione religiosa preclusiva, di Onofrio Fittipaldi    25
      I confini della nozione del consumatore, di Lorenzo Delli Priscoli           37

 penale
      Il punto su... il diritto penale, di Giuseppe Santalucia                    45
      Revisione dei processi e convenzione europea dei diritti dell’uomo:
      l’adempimento dell’obbligo di riparazione, di Barbara Piattoli              55
      Responsabilità penale del ginecologo e del neonatologo, di Anna Tiseo       62

 amministrativo
     Il punto su... il diritto amministrativo, di Roberto Chieppa                 73
     Risarcimento del danno per esercizio illegittimo dell’attività
     amministrativa e colpa della p.a., di Domenico Ielo                          83
     I temini del processo amministrativo (I parte): i termini del rito
     abbreviato dell’art. 23 bis l. Tar, di Rosanna De Nictolis                    91
     Tabelle riassuntive dei temini dei termini del rito abbreviato
     dell’art. 23 bis l. Tar, di Rosanna De Nictolis                              101



Deontologia e processo disciplinare
       Processo disciplinare, di Maria Rosaria San Giorgio e Vincenzo Comi        107
IV




Metodologia e didattica della formazione
     tecniche difensive
         Tecniche difensive del penalista. Le indagini preliminari:
         strategia e deontologia del difensorea, di Ettore Randazzo                     117
         Come si legge una sentenza, di Maurizio Paganelli                              121

     formazione per l’accesso
         Dal sapere giuridico alle abilità del giurista: la missione delle scuole forensi
         e di specializzazione per le professioni legali, di Giovanni Pascuzzi           127
         Avvocati, formazione e metodo:
         le prospettive per le scuole forensi, di Alarico Mariani Marini                 133

     aggiornamento professionale
          Il codice di consumo: aspetti generali, di Ubaldo Perfetti                    138


Professione e cultura
           Novità tributarie: adempimenti fiscali
           e professione forense, di Nicola Bianchi                                     147
           Avvocati fra tradizione e nuovi modelli organizzativi, di Giovanni Vaglio     155
           Avvocati e letterati tra settecento ed ottocento:
           Lorenzo Collini e l’Accademia della Crusca, di David Cerri                   159
           Il procedimento possessorio. Tutela, legittimazione e rito,
           recensione di Alessandro Barca                                                163
           La Costituzione e le fragilità della democrazia,
           recensione di Federica Resta                                                  166
           Studi di diritto amministrativo,
            recensione di Fabio Cintioli                                                 170


Gli autori
           Notizie sugli autori di questo numero                                         173
Editoriale




Diritto e Formazione, la rivista per la formazione e l’aggiornamento nelle
professioni giuridiche, ha ormai consolidato, sotto la direzione scientifica e
operativa di Alarico Mariani Marini, e con la collaborazione di prestigiosi
magistrati, avvocati e docenti universitari, la sua presenza nel panorama delle
riviste giuridiche. Ma, a differenza delle molte, che si dedicano all’analisi delle
novità giurisprudenziali, o, per singoli settori, alla trattazione di temi specialistici,
è votata alla formazione e all’aggiornamento del giurista “professionista”. Ha
dunque una doppia valenza: da un lato orientare con gli scritti e i documenti
proposti l’educazione, la formazione, l’aggiornamento del giurista; dall’altro
sviluppare temi riguardanti il giurista dal punto di vista professionale. Riunire
insieme le due qualità è un fatto raro, per lo più episodico, mentre Diritto e
Formazione riesce a coniugare i due obiettivi con una veste grafica e dei contenuti
del tutto nuovi. Realizzare il dialogo tra giuristi di diversa estrazione e di diversa
formazione è ancora più difficile. Proporre poi scritti pensati per la formazione è -
credo - quasi un unicum.
    Credo però che l’omaggio migliore alla rivista, all’avvocato Alarico Mariani
Marini e a coloro che cooperano con lui non consista tanto nel descriverne
le finalità e i meriti, che si rendono evidenti già sfogliandone il fascicolo, ma
piuttosto nel consumare il tentativo di scrivere un lavoro che ne riprenda lo stile.
E tra i tanti aspetti interessanti del metodo seguito da Diritto e Formazione,
quello che mi ha colpito di più, e che quindi ho cercato di seguire, è quello che
non considera come scontato il significato di un termine usuale, come acquisito
un principio di uso frequente, come privo di interesse l’interrogativo su di un
problema già risolto, ma piuttosto, e al contrario, proporre una rivisitazione
permanente delle categorie linguistiche, delle tecniche del ragionamento giuridico,
del “modo di essere” del giurista.

                                                                       Guido Alpa
16




Giurisprudenza e diritto
Il punto su…
il diritto civile
di Maria Rosaria San Giorgio




La rubrica “Il punto su …il diritto civile” parte con la segnalazione di alcune pronunce della
Corte costituzionale e della Corte di cassazione su di un tema di particolare attualità, quel-
lo della amministrazione di sostegno, istituto creato a tutela dei soggetti deboli, che ha af-
fiancato le tradizionali figure della interdizione e della inabilitazione, ponendo, a causa di
alcune evidenti lacune nella disciplina normativa, recata dalla legge 24 gennaio 2004, n. 6,
notevoli problemi applicativi legati alla coesistenza delle diverse figure; nonché sulla mate-
ria processuale, con riguardo alla operatività, ampiamente dibattuta anche in dottrina, del
principio della translatio iudicii con riguardo a decisioni di declinatoria della giurisdizio-
ne. Le sentenze selezionate vedono, come si potrà constatare dalla lettura delle brevi note di
presentazione, intersecarsi, quando non contrapporsi, opzioni ermeneutiche ed impostazioni
dogmatiche, in un sempre vivace e fertile colloquio a distanza tra il giudice delle leggi e quel-
lo della legittimità.

  settore: capacità della persona fisica

  Corte costituzionale, ord. 19 aprile 2007, n. 128                                                                       AMMINISTRAZIONE
                                                                                                                          DI SOSTEGNO
     È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del co-
                                                                                                                          Nomina dell’ammi-
  dice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo    nistratore – Difesa
  XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli arti-     tecnica – Obbligatorietà
                                                                                                                          – Mancata previsione
  coli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, non-
                                                                                                                          – Questione di legittimi-
  ché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 716 del codice di procedura civile, sollevata in        tà costituzionale
  riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.

  Cass., sez. I civ., sent. 29 novembre 2006, n. 25366                                                                    AMMINISTRAZIONE
                                                                                                                          DI SOSTEGNO
      Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttu-
                                                                                                                          Nomina dell’ammini-
  ra e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle       stratore – Differenze
  ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitar-            rispetto ai procedimenti
                                                                                                                          in materia di interdizio-
  si ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento
                                                                                                                          ne e di inabilitazione
  dell’amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga       – Ministero del difen-
  di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della per-       sore – Obbligatorietà
  sona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di        – Esclusione – Limiti.
  legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali
  in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

La Corte di legittimità affronta per la prima volta, con la sentenza n. 25366 del 2006, la
questione della obbligatorietà o meno della difesa tecnica per la proposizione dell’atto in-
troduttivo del procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, e, più in ge-
nerale, per la partecipazione allo stesso: una questione che, nel silenzio della legge 24 gen-
Giurisprudenza e diritto civile




     naio 2004, n. 6 – la quale ha introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’amministrazione
     di sostegno, accanto alla interdizione ed alla inabilitazione, tradizionali figure di protezio-
     ne degli incapaci - , vede divisa la dottrina, come la giurisprudenza di merito, tra due tesi
     contrapposte.
        La prima, muovendo dalla considerazione della portata generale del principio dell’one-
     re del patrocinio legale nel vigente ordinamento processuale, posto dall’art. 82, terzo com-
     ma, del codice di rito – principio che subisce le sole deroghe espressamente previste da di-
     sposizioni codicistiche ovvero da normative speciali, nonchè quelle desumibili alla stregua
     dei normali criteri di ermeneutica in relazione ad ipotesi in cui, per la peculiarità delle fasi
     di determinati procedimenti, il dover far ricorso al patrocinio di un difensore come con-
     dizione essenziale per il compimento di atti processuali, entro rigorose scadenze, si risol-
     verebbe in un irreparabile danno per la parte (ad es., la volontaria giurisdizione)-, ritiene
     applicabile la regola di cui si tratta nella materia del procedimento per l’apertura di un’am-
     ministrazione di sostegno, qualificato come contenzioso, sia per il sostanziale rinvio, con-
     tenuto nella citata legge n. 6, alle norme disciplinanti il procedimento di interdizione, sia
     perché avente ad oggetto diritti soggettivi e status personali, anche se assoggettati al rito
     camerale.
        La tesi contrapposta, che esclude la necessità della difesa tecnica nel procedimento di no-
     mina dell’amministratore di sostegno, è fondata essenzialmente sul rilievo secondo il qua-
     le detto procedimento non avrebbe la funzione di accertare la mancanza della capacità di
     agire in capo al beneficiario, e, quindi, non inciderebbe su status, essendo, piuttosto, inqua-
     drabile nella materia della volontaria giurisdizione, siccome rivolto alla gestione degli in-
     teressi del destinatario dell’amministrazione, attraverso la nomina di un soggetto cui vie-
     ne affidato il compito di compiere determinati atti, concernenti la cura della persona o del
     patrimonio dello stesso.
        I sostenitori della opzione da ultimo richiamata evidenziano le deviazioni camera-
     li che distinguono il procedimento di cui si tratta da quello di interdizione (la forma del
     decreto data al provvedimento conclusivo, il regime di impugnazione, modellato sul re-
     clamo, la inidoneità alla formazione del giudicato, emergente dalla modificabilità del de-
     creto). In tale quadro, nemmeno dalla previsione, recata dall’art. 720-bis cod.proc.civ., in-
     trodotto dalla citata legge n. 6, della impugnabilità per cassazione del decreto pronunciato
     in sede di reclamo, potrebbe desumersi la natura contenziosa del procedimento in questio-
     ne, in considerazione dell’ormai frequente della adozione di forme e garanzie tipiche della
     cognizione piena anche in relazione alla giurisdizione volontaria.
        La soluzione che al problema evidenziato ha fornito la Cassazione con la sentenza n.
     25366 del 2006 muove dal riconoscimento che il rito camerale è ormai divenuto una sorta
     di contenitore neutro nel quale possono svolgersi non soltanto questioni inter volentes, ma
     vere e proprie controversie su diritti o status, con la conseguenza che il criterio per la affer-
     mazione, ovvero la negazione, della necessità della difesa tecnica, nelle ipotesi di mancata
     previsione legislativa espressa in un senso o nell’altro, non può essere individuato nel carat-
     tere contenzioso ovvero di volontaria giurisdizione della procedura di cui si tratta, doven-
     do, invece, essere rapportato alla consistenza delle situazioni soggettive coinvolte. La Cor-
     te richiama, allo scopo, le considerazioni già svolte nella sentenza n. 13584 del 2006 - di
     pochi mesi precedente quella in rassegna – con la quale ha per la prima volta compiuto una
     operazione di perimetrazione dell’istituto in esame. Detto istituto, come si è visto, è stato
     introdotto nell’ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, germogliata da un vivace di-
Il punto su... il diritto civile




battito che ha visto impegnate la dottrina, la comunità scientifica e, in genere, la società ci-
vile in ordine alla efficacia ed adeguatezza degli strumenti di tutela dei soggetti più deboli,
e destinata ad innovare profondamente la disciplina codicistica della protezione degli in-
capaci, anche attraverso la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della ina-
bilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della
dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non più es-
senzialmente del suo patrimonio.
   Dalla esplicitazione della finalità della legge – enunciata nella formulazione dell’art. 1
dello stesso testo normativo, che così recita: La presente legge ha la finalità di tutelare,
con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte
di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente, finalità che, come si legge nella citata sentenza della
Corte di cassazione n. 13584 del 2006, rappresenta la stella polare destinata ad orien-
tare l’interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la
figura dell’amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, sulla
cui disciplina pure la legge ha inciso, emerge una linea di tendenza, che permea di sé l’in-
tero testo legislativo, diretta alla massima salvaguardia possibile dell’autodeterminazione
del soggetto in difficoltà.
   La rivisitazione degli istituti di protezione, unita alla introduzione di quello dell’am-
ministrazione di sostegno, ha determinato una giustapposizione di tale ultima figura agli
altri, già noti, strumenti di tutela delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia,
secondo un criterio che sembra lasciare in ombra la linea di demarcazione tra le diverse fi-
gure, la quale deve, invece, necessariamente trovare una sua identificazione al fine di evita-
re la confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti di protezione.
   Che il legislatore abbia operato una duplicazione di istituti sostanzialmente coincidenti
è stato già escluso dalla Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata la que-
stione di legittimità costituzionale, tra l’altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art.
409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo del-
la mancata indicazione di criteri chiari per la distinzione dell’amministrazione di soste-
gno dalla interdizione e dalla inabilitazione, ha sottolineato che la nuova disciplina affida
al giudice il compito di individuare l’istituto che garantisca la tutela più adeguata, limi-
tando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizio-
ne solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (sent. n.
440 del 2005).
   Ciò posto, il problema del discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione –
sul quale la dottrina, come la giurisprudenza di merito, sono pervenute a soluzioni diversi-
ficate - è stato risolto dalla Corte di legittimità con la citata sentenza n. 13584 del 2006 nel
senso di escludere che il criterio di distinzione debba essere correlato in via esclusiva al di-
verso grado di incapacità manifestato dal soggetto di cui si tratta, poiché, per effetto della
definizione contenuta nell’art. 404 c.c., beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono
anche i soggetti affetti da infermità psichica che li pone in una situazione di “impossibili-
tà, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”: formulazione, questa,
che non esclude l’applicabilità dell’istituto di cui si tratta ove questa sia invece totale o per-
manente, non apparendo in questo secondo caso configurabile una sostanziale differenza
tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base del diverso grado di impossibilità, o
incapacità, di provvedere ai propri interessi.
0   Giurisprudenza e diritto civile




     E, dunque, rispetto agli istituti tradizionali, l’ambito di applicazione dell’amministrazio-
     ne di sostegno, secondo le affermazioni della predetta sentenza va individuato con riguar-
     do non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere
     ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità
     di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibi-
     lità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. In particolare, con l’am-
     ministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, mo-
     dellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non
     sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che,
     in linea generale, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso
     sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fatti-
     specie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i di-
     versi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere resi-
     duale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che
     da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa
     misura. Una tale scelta, ha avvertito la Corte nella citata sentenza, non può non essere in-
     fluenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della prote-
     zione. Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudi-
     care gli interessi del soggetto, ed, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria
     una limitazione generale della capacità dell’interessato, corrisponderà l’amministrazione
     di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione della maggio-
     re snellezza della procedura, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della
     dignità dell’individuo che essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure del-
     la inabilitazione e della interdizione, le quali attribuiscono uno status di incapacità, con-
     cernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l’inter-
     dizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Al contrario, la disciplina della L. n.
     6 del 2004 delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di
     sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale
     viene istituita l’amministrazione medesima. Ne consegue che il giudice - che, non casual-
     mente, è il giudice tutelare, e cioè una figura cui sono normalmente affidate funzioni ri-
     conducibili all’amministrazione di interessi ed alla vigilanza ed al controllo (più che alla
     soluzione di controversie tra parti che contendano su di un diritto), da esercitare attraverso
     un procedimento in relazione al quale l’ordinamento non conosce casi in cui sia richiesto
     l’onere della difesa tecnica - si limita, in via di principio, ad individuare gli atti in relazio-
     ne ai quali ritiene necessario l’intervento dell’amministratore, senza peraltro determinare
     una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario. Egli, infatti, non si muo-
     ve, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agi-
     re della persona sottoposta al suo esame - finalizzato essenzialmente alla difesa degli inte-
     ressi dei familiari, che potrebbero subire pregiudizio dalla sua condotta, oltre che dei terzi
     che vengano con essa in contatto - ma nella diversa direzione della individuazione, nell’in-
     teresse del beneficiarlo, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole cate-
     gorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo.
        In definitiva, l’istituto attiene a situazioni intrinsecamente ed essenzialmente diverse tra
     loro che si estendono dalla mera impossibilità - anche solo fisica e transeunte - di porre in
     essere atti giuridici di pochissimo momento (la materiale riscossione della pensione) a fat-
     tispecie di vera e propria incapacità fisica o psichica, omologhe a quelle giustificanti l’ina-
Il punto su... il diritto civile




bilitazione o l’interdizione; correlativamente, prevede e consente interventi che vanno dal-
la semplice attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”,
talvolta soltanto fattuale, alla possibilità “dell’estensione al beneficiario dell’amministra-
zione di sostegno” di “determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni
di legge per l’interdetto o l’inabilitato” (art. 411 c.c., comma 3). Il tutto, peraltro, senza mai
comportare l’incapacità generale, totale o parziale, dell’amministrato, ma solo una limita-
zione rispetto a determinate attività.
   Sul piano del “modello del procedimento” relativo all’amministrazione di sostegno, os-
serva la Corte nella sentenza in rassegna, si individuano precetti che - mentre sono sicu-
ramente armonici e coerenti al nuovo istituto - risultano del tutto antinomici rispetto al
pregresso sistema processuale ed alla sua ricostruzione da parte della dottrina e della giu-
risprudenza. Valga ad esempio la finora ritenuta impossibilità di coniugare - secondo il di-
ritto vivente - l’ammissibilità del ricorso per cassazione con la non definitività dei provve-
dimenti connessa alla loro revocabilità e modificabilità, laddove per la L. n. 6 del 2004 è
previsto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno (art. 720 bis, comma 3, c.p.c.) nonostante questi siano sempre modificabili o revo-
cabili (art. 407, comma 3, c.c.).
   Vale a dire che l’amministrazione di sostegno si configura come un istituto nel cui conte-
nitore sono riunite ed unificate fattispecie che secondo il sistema previgente erano conside-
rate tra loro ontologicamente diverse. Ne discende la inevitabilità, secondo la Cassazione,
di soluzioni differenziate a seconda delle varie fattispecie per le quali è richiesta l’ammini-
strazione di sostegno.
   Invero, in presenza di interventi che, come si è visto, si limitano all’attribuzione all’am-
ministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, si profila del tutto incongrua -
ferma, ovviamente, la possibilità, da riconoscersi a chiunque, di farsi assistere da un patro-
cinante, ove lo ritenga opportuno - la previsione del necessario ministero del difensore a
favore di un soggetto che non fa valere una sua pretesa nei confronti di un altro soggetto,
ma chiede l’intervento del giudice in funzione attuativa di un proprio interesse, tra l’altro
coincidente con l’interesse generale. Ed invero una tale previsione appare incompatibile
con quelle esigenze di rapidità, semplificazione, non onerosità che sono a base della scelta
legislativa che ha dato luogo alla nuova figura.
   Allorché, invece, il provvedimento comporti una limitazione della capacità di agire del
soggetto interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da
incidere nella sfera dei diritti inviolabili, la soluzione al problema dell’onere del patroci-
nio legale è diversa. Ed invero, nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali affidati al giu-
dice tutelare nella individuazione delle misure idonee a garantire la migliore tutela del be-
neficiario, tra i quali quello, previsto dall’art. 411 c.c., u.c., di disporre che “determinati
effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’ interdetto o l’ inabili-
tato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno...”, ben può detto giudice
emettere provvedimenti incidenti nella sfera giuridica dell’interessato con effetti analoghi
a quelli “incapacitanti” dei due tradizionali istituti di protezione: a fronte di detta possi-
bilità, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il
destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assisto-
no le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto
del diritto di difesa e del contraddittorio. Sarà allora necessario invitare l’interessato a no-
minare un difensore.
Giurisprudenza e diritto civile




                                   E proprio tale lettura costituzionalmente orientata è mancata – donde la pronuncia di
                                 manifesta inammissibilità adottata con la recentissima ordinanza della Corte costituzio-
                                 nale n. 128 del 2007 - nella ordinanza di rimessione alla stessa Corte della questione di le-
                                 gittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 cod.civ. nel testo introdotto dall’art. 3
                                 della legge n. 6 del 2004, e 716 cod.proc.civ., nella parte in cui non impongono, a favore
                                 della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel pro-
                                 cedimento di cui si tratta: questione sollevata per sospetta violazione dell’art. 2 della Co-
                                 stituzione, in quanto le norme impugnate delineerebbero un procedimento che dà luogo
                                 a provvedimenti incidenti sulla capacità legale della persona, e, quindi, sulla sfera di liber-
                                 tà e di autodeterminazione della persona umana in assenza della osservanza delle regole in
                                 tema di patrocinio delle parti nel giudizio; degli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata garanzia
                                 della difesa in giudizio dell’interessato.

                                   conseguenze
                                   1. Deve escludersi, in via generale, l’esistenza di un obbligo di patrocinio legale
                                      nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno.
                                   2. Tale obbligo si configura nelle ipotesi in cui il giudice tutelare intenda - rite-
                                      nendolo l’unico in grado di apprestare un’adeguata tutela nei confronti del
                                      beneficiario dell’amministrazione di sostegno – emettere un provvedimento
                                      che comporti una limitazione della capacità di agire del soggetto interessato,
                                      e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da incidere
                                      nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo.
                                   3. Resta ferma la possibilità di farsi assistere da un legale in ogni fase del
                                      procedimento.


                                   settore: processo civile e amministrativo

                                   Corte costituzionale, sent. 12 marzo 2007, n. 77
                 GIUSTIZIA
         AMMINISTRATIVA
                                      È costituzionalmente illegittimo l’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non preve-
Difetto di giurisdizione del
                                   de che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione
  giudice amministrativo –
Conservazione degli effetti        si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di
     della domanda e degli
                                   giurisdizione.
   atti compiuti – Mancata
   previsione – Illegittimità
                                   Corte di cassazione, Sez. un., sent. 22 febbraio 2007, n. 4109
           GIURISDIZIONE
             Pronuncia sulla
                                      In base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della materia, deve ritenersi che sia
               giurisdizione
                                   stato dato ingresso nell’ordinamento processuale al principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al
          – Translatio iudicii
             –Ammissibilità        giudice speciale e viceversa in caso di pronuncia sulla giurisdizione, emessa in sede di decisione su regolamen-
                                   to preventivo di giurisdizione ovvero su ricorso ordinario ex art. 360, n. 1, cod.proc.civ.: sicchè il processo, ini-
                                   ziato dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, può proseguire, dopo la relativa pronuncia, dinanzi al
                                   giudice dotato della stessa.

                                 Emerge, dalla lettura delle due decisioni in rassegna – non a caso qui riportate in un me-
                                 desimo contesto - un evidente divario di opinioni tra giudice della giurisdizione e giudice
                                 delle leggi circa la configurabilità o meno nel nostro ordinamento di un divieto espresso di
                                 translatio iudicii nei rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale.
Il punto su... il diritto civile




La questione dell’ammissibilità della trasmigrazione del processo dal giudice del quale sia
stato accertato il difetto di giurisdizione a quello designato come munito di potestas deci-
dendi assume particolare importanza nella materia processuale, ove si consideri che dalla
soluzione positiva che si dia alla stessa dipende la possibilità di conservare gli effetti sostan-
ziali della domanda, evitandosi, così, i gravi inconvenienti derivanti dal ritenere inidoneo
alla produzione di effetti l’atto introduttivo del giudizio affetto da un siffatto vizio. Tan-
to più in un sistema caratterizzato da una disciplina del riparto di giurisdizione partico-
larmente complessa, quale è il nostro, sul quale ha ulteriormente inciso la sentenza della
Corte costituzionale n. 204 del 2004, intervenuta sui limiti della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale de-
gli artt. 33, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera
a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e 34, comma 1, dello stesso decreto legislativo, come
sostituito dall’art. 7, lettera b), della citata legge n. 205 del 2000. Detta sentenza, infatti,
nell’escludere la giurisdizione per blocchi di materie, comporta anche che, non appli-
candosi, secondo la giurisprudenza dominante, alla ipotesi di sopravvenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 cod.
proc.civ., la domanda rivolta al giudice munito di giurisdizione secondo la legge vigente al
momento della sua proposizione rimanga sfornita di tutela per la sopravvenuta carenza di
giurisdizione. Il problema della translatio iudicii nasce dal rilievo che il codice di procedu-
ra civile del 1942, all’art. 50, ha espressamente affermato il principio della conservazione
degli effetti della domanda con riferimento al solo caso del difetto di competenza.
   Sul punto la dottrina, come la recente sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007
non manca di rilevare, è pressoché unanime nel sollecitare una riforma legislativa che pre-
veda meccanismi idonei - come accade per l’ipotesi di difetto di competenza - ad assicura-
re, con la trasmigrazione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, la conser-
vazione degli effetti che la legge collega alla proposizione della domanda giudiziale.
   Una parte della dottrina, poi, ha sostenuto che alle pronunzie emesse dalla Corte di cas-
sazione in tema di giurisdizione potrebbe conseguire - in base al combinato disposto degli
artt. 50, 367 e 382 cod. proc. civ. - la translatio iudicii con conservazione degli effetti del-
la domanda giungendo, recentemente, a desumere da tale conclusione che - non potendo-
si imporre alle parti, affinché operi il meccanismo della translatio iudicii, di adire necessa-
riamente la Suprema Corte a sezioni unite - analogo risultato sarebbe conseguibile, de iure
condito, nel caso di declinatoria di giurisdizione da parte di un giudice di merito.
   Nella sua pronuncia, il giudice delle leggi si fa carico della decisione adottata con la sen-
tenza n. 4109 del 2007 dalle Sezioni unite, le quali, nel rinviare al Consiglio di Stato,
per violazione del giudicato interno, una controversia definita dal medesimo Consiglio
con una pronuncia declinatoria della giurisdizione, hanno affermato di intendere in tal
modo modificare il proprio «precedente, risalente orientamento, secondo cui la decisio-
ne del giudice ordinario o del giudice speciale, con la quale viene dichiarato il difetto di
giurisdizione, non consente che il processo possa continuare dinanzi al giudice fornito di
giurisdizione».
   Il giudice della giurisdizione ha, cioè, ritenuto di poter giungere per via interpretativa,
attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, all’affermazione del-
la esistenza del principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale,
e viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione: e ciò in considerazione, per un verso,
della mancanza di un espresso divieto della translatio nei rapporti tra giudice ordinario e
Giurisprudenza e diritto civile




     giudice speciale; per l’altro, che la cassazione senza rinvio è possibile, a norma dell’art. 382,
     comma terzo, cod. proc. civ., in caso di difetto assoluto di giurisdizione, dovendosi in ogni
     altro caso cassare con rinvio, perché il giudizio prosegua, al giudice munito di giurisdizio-
     ne. Del resto, l’estensione legislativa del regolamento di giurisdizione al processo ammini-
     strativo e a quello tributario impone, secondo la Cassazione, di interpretare estensivamen-
     te l’art. 367, comma secondo, cod. proc. civ., ammettendo la riassunzione anche davanti al
     giudice speciale.
        Con la conseguenza che, a seguito sia di ricorso ordinario ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ.,
     come di regolamento di giurisdizione, dovrebbe ritenersi sempre ammessa la riassunzione
     del processo davanti al giudice (ordinario o speciale) munito di giurisdizione: tale riassun-
     zione, secondo la Corte, è poi possibile, per ragioni di completezza sistematica, anche nel
     caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione.
        Il giudice delle leggi non condivide tale lettura delle norme operata dalla Cassazione, ri-
     tenendo, da una parte, che l’espressa previsione della translatio con esplicito ed esclusivo ri-
     ferimento alla competenza equivale a divieto di applicazione della stessa alla giurisdizione;
     dall’altra, che la funzione di «rendere praticabile la translatio», con la conservazione de-
     gli effetti della domanda proposta al giudice (che risulta essere) privo di giurisdizione, non
     può ritenersi affidata ad un ricorso proponibile «in ogni tempo» (e, quindi, anche anni
     dopo il manifestarsi del conflitto).
        Ciò posto, la Corte costituzionale, affermata la incompatibilità del principio della in-
     comunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi con i valori costituzionali che
     presidiano la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi (artt. 24 e 111
     Cost.), in quanto esso finisce per sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta,
     affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa, dichiara
     l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la con-
     servazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di
     giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione.
        Spetta ora al legislatore adottare il meccanismo di riassunzione ritenuto più opportuno,
     fermo restando che i giudici potranno dare attuazione al principio della conservazione de-
     gli effetti della domanda nel processo riassunto.

       conseguenze
       Allorché una causa, instaurata davanti ad un giudice, debba essere decisa, a segui-
       to di declinatoria della giurisdizione di detto giudice, da un altro, gli effetti so-
       stanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta devono
       essere conservati nel nuovo giudizio.
172




Gli autori
Notizie sugli autori
di questo numero


Guido Alpa – Professore ordinario di istituzioni di diritto privato
Alessandro Barca – Avvocato
Nicola Bianchi – Avvocato
David Cerri – Avvocato
Roberto Chieppa – Consigliere di Stato
Fabio Cintioli – Professore straordinario di diritto amministrativo
Vincenzo Comi – Avvocato
Lorenzo Delli Priscoli – Magistrato ordinario
Rosanna De Nictolis – Consigliere di Stato
Onofrio Fittipaldi – Consigliere di Cassazione
Domenico Ielo – Avvocato
Alarico Mariani Marini – Avvocato
Maurizio Paganelli – Avvocato
Giovanni Pascuzzi – Professore ordinario di diritto privato comparato
Ubaldo Perfetti – Professore straordinario di istituzioni di diritto privato
Barbara Piattoli – Assegnista di ricerca
Ettore Randazzo – Avvocato
Federica Resta – Avvocato
Maria Rosaria San Giorgio – Consigliere di Cassazione
Giuseppe Santalucia – Magistrato ordinario
Anna Tiseo – Avvocato
Giovanni Vaglio – Avvocato
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Estratto Dal Numero 1 De F

  • 1. diritto e formazione Rivista del Consiglio Nazionale Forense 1 La giurisprudenza Il punto sul diritto civile, Consiglio sul processo disciplinare penale e amministrativo Nazionale Forense Le tecniche del penalista La nozione di consumatore Periodico per la formazione e l’aggiornamento degli Un metodo per la formazione La revisione dei processi penali Avvocati nelle Scuole forensi e l’obbligo di riparazione Diritto e Formazione n. 1- 2007 Le novità tributarie I termini del processo Futurgest per l’avvocato amministrativo Edizioni
  • 2. Diritto e Formazione Direzione Diritto e Formazione Diritto e Formazione Rivista bimestrale del Condizioni di abbonamento Alarico Mariani Marini CNF per la formazione e Abbonamento annuo Italia Roberto Chieppa l’aggiornamento degli avvocati per 6 fascicoli: € 90,00 (l’abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione) Direttore responsabile: Comitato di direzione Comitato Scientifico Filippo Galli Prezzo di un singolo fascicolo: € 20,00 (escluse le spese di spedizione postale) Alessandro Barca Guido Alpa Logo e Copertina: David Cerri Vincenzo Carbone Marco Tortoioli Ricci Le richieste di abbonamento, le Fabio Cintioli Alberto de Roberto comunicazioni per le variazioni di Reg. n. 270 Tribunale di indirizzo e gli eventuali reclami per Vincenzo Lopilato Rovereto del 6/03/2007 mancato ricevimento di fascicoli vanno Francesco Macario Adelino Cattani indirizzati a Futurgest srl - Ufficio Diritto Numero 1, e Formazione, Via Pasqui 10, 38068 Maurizio Paganelli Sergio Chiarloni chiuso in redazione Rovereto (TN), Tel. 0464 411492, Fax Giovanni Pascuzzi Giuseppe Conte il 10/05/2007 0464 490570, vendite@futurgest.it in distribuzione http://www.futurgest.it Ubaldo Perfetti Giovanni Iudica dal 19/05/2007 Maria Rosaria San Giorgio Cesare Mirabelli Il pagamento può essere effettuato I contributi pubblicati in direttamente all’Editore tramite bonifico Giuseppe Santalucia Stefano Racheli questa rivista potranno essere bancario alle seguenti coordinate: Pierluigi Tirale Eligio Resta riprodotti dall’Editore su Unicredit Banca ABI 02008 - CAB altre proprie pubblicazioni, in 20802 - CC 000040776733 intestato a Umberto Vincenti qualunque forma Futurgest srl, specificando chiaramente Vincenzo Zeno Zencovich nella causale la denominazione Pubblicità inferiore al 45% dell’intestatario dell’abbonamento. I fascicoli non pervenuti all’abbonato Casa Editrice devono essere reclamati al ricevimento Futurgest srl, del fascicolo successivo. 38068 Rovereto (TN), Dopo tale termine si rispediscono, se via Pasqui 10 disponibili, contro rimessa dell’importo tel 0464 411492 - relativo. fax 0464 490570 e-mail: vendite@futurgest.it Per ogni effetto l’abbonato elegge web: http://www.futurgest.it domicilio presso la Casa editrice. Tipografia: Pubblicità: Futurgest srl – Ufficio Diritto La grafica srl e Formazione, Via Pasqui 10, 38060 Mori (TN), 38068 Rovereto (TN), Tel. 0464 411492, Via Matteotti 16 Fax 0464 490570, vendite@futurgest.it
  • 3. III Sommario Editoriale Alla ricerca dei significati di “diritto privato”, di Guido Alpa 1 Giurisprudenza e diritto civile Il punto su... il diritto civile, di Maria Rosaria San Giorgio 17 Neocontrattualismo, consenso informato, emotrasfusioni ed appartenenza a confessione religiosa preclusiva, di Onofrio Fittipaldi 25 I confini della nozione del consumatore, di Lorenzo Delli Priscoli 37 penale Il punto su... il diritto penale, di Giuseppe Santalucia 45 Revisione dei processi e convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’adempimento dell’obbligo di riparazione, di Barbara Piattoli 55 Responsabilità penale del ginecologo e del neonatologo, di Anna Tiseo 62 amministrativo Il punto su... il diritto amministrativo, di Roberto Chieppa 73 Risarcimento del danno per esercizio illegittimo dell’attività amministrativa e colpa della p.a., di Domenico Ielo 83 I temini del processo amministrativo (I parte): i termini del rito abbreviato dell’art. 23 bis l. Tar, di Rosanna De Nictolis 91 Tabelle riassuntive dei temini dei termini del rito abbreviato dell’art. 23 bis l. Tar, di Rosanna De Nictolis 101 Deontologia e processo disciplinare Processo disciplinare, di Maria Rosaria San Giorgio e Vincenzo Comi 107
  • 4. IV Metodologia e didattica della formazione tecniche difensive Tecniche difensive del penalista. Le indagini preliminari: strategia e deontologia del difensorea, di Ettore Randazzo 117 Come si legge una sentenza, di Maurizio Paganelli 121 formazione per l’accesso Dal sapere giuridico alle abilità del giurista: la missione delle scuole forensi e di specializzazione per le professioni legali, di Giovanni Pascuzzi 127 Avvocati, formazione e metodo: le prospettive per le scuole forensi, di Alarico Mariani Marini 133 aggiornamento professionale Il codice di consumo: aspetti generali, di Ubaldo Perfetti 138 Professione e cultura Novità tributarie: adempimenti fiscali e professione forense, di Nicola Bianchi 147 Avvocati fra tradizione e nuovi modelli organizzativi, di Giovanni Vaglio 155 Avvocati e letterati tra settecento ed ottocento: Lorenzo Collini e l’Accademia della Crusca, di David Cerri 159 Il procedimento possessorio. Tutela, legittimazione e rito, recensione di Alessandro Barca 163 La Costituzione e le fragilità della democrazia, recensione di Federica Resta 166 Studi di diritto amministrativo, recensione di Fabio Cintioli 170 Gli autori Notizie sugli autori di questo numero 173
  • 5. Editoriale Diritto e Formazione, la rivista per la formazione e l’aggiornamento nelle professioni giuridiche, ha ormai consolidato, sotto la direzione scientifica e operativa di Alarico Mariani Marini, e con la collaborazione di prestigiosi magistrati, avvocati e docenti universitari, la sua presenza nel panorama delle riviste giuridiche. Ma, a differenza delle molte, che si dedicano all’analisi delle novità giurisprudenziali, o, per singoli settori, alla trattazione di temi specialistici, è votata alla formazione e all’aggiornamento del giurista “professionista”. Ha dunque una doppia valenza: da un lato orientare con gli scritti e i documenti proposti l’educazione, la formazione, l’aggiornamento del giurista; dall’altro sviluppare temi riguardanti il giurista dal punto di vista professionale. Riunire insieme le due qualità è un fatto raro, per lo più episodico, mentre Diritto e Formazione riesce a coniugare i due obiettivi con una veste grafica e dei contenuti del tutto nuovi. Realizzare il dialogo tra giuristi di diversa estrazione e di diversa formazione è ancora più difficile. Proporre poi scritti pensati per la formazione è - credo - quasi un unicum. Credo però che l’omaggio migliore alla rivista, all’avvocato Alarico Mariani Marini e a coloro che cooperano con lui non consista tanto nel descriverne le finalità e i meriti, che si rendono evidenti già sfogliandone il fascicolo, ma piuttosto nel consumare il tentativo di scrivere un lavoro che ne riprenda lo stile. E tra i tanti aspetti interessanti del metodo seguito da Diritto e Formazione, quello che mi ha colpito di più, e che quindi ho cercato di seguire, è quello che non considera come scontato il significato di un termine usuale, come acquisito un principio di uso frequente, come privo di interesse l’interrogativo su di un problema già risolto, ma piuttosto, e al contrario, proporre una rivisitazione permanente delle categorie linguistiche, delle tecniche del ragionamento giuridico, del “modo di essere” del giurista. Guido Alpa
  • 7. Il punto su… il diritto civile di Maria Rosaria San Giorgio La rubrica “Il punto su …il diritto civile” parte con la segnalazione di alcune pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione su di un tema di particolare attualità, quel- lo della amministrazione di sostegno, istituto creato a tutela dei soggetti deboli, che ha af- fiancato le tradizionali figure della interdizione e della inabilitazione, ponendo, a causa di alcune evidenti lacune nella disciplina normativa, recata dalla legge 24 gennaio 2004, n. 6, notevoli problemi applicativi legati alla coesistenza delle diverse figure; nonché sulla mate- ria processuale, con riguardo alla operatività, ampiamente dibattuta anche in dottrina, del principio della translatio iudicii con riguardo a decisioni di declinatoria della giurisdizio- ne. Le sentenze selezionate vedono, come si potrà constatare dalla lettura delle brevi note di presentazione, intersecarsi, quando non contrapporsi, opzioni ermeneutiche ed impostazioni dogmatiche, in un sempre vivace e fertile colloquio a distanza tra il giudice delle leggi e quel- lo della legittimità. settore: capacità della persona fisica Corte costituzionale, ord. 19 aprile 2007, n. 128 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del co- Nomina dell’ammi- dice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo nistratore – Difesa XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli arti- tecnica – Obbligatorietà – Mancata previsione coli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, non- – Questione di legittimi- ché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 716 del codice di procedura civile, sollevata in tà costituzionale riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. Cass., sez. I civ., sent. 29 novembre 2006, n. 25366 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttu- Nomina dell’ammini- ra e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle stratore – Differenze ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitar- rispetto ai procedimenti in materia di interdizio- si ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento ne e di inabilitazione dell’amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga – Ministero del difen- di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della per- sore – Obbligatorietà sona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di – Esclusione – Limiti. legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte di legittimità affronta per la prima volta, con la sentenza n. 25366 del 2006, la questione della obbligatorietà o meno della difesa tecnica per la proposizione dell’atto in- troduttivo del procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, e, più in ge- nerale, per la partecipazione allo stesso: una questione che, nel silenzio della legge 24 gen-
  • 8. Giurisprudenza e diritto civile naio 2004, n. 6 – la quale ha introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, accanto alla interdizione ed alla inabilitazione, tradizionali figure di protezio- ne degli incapaci - , vede divisa la dottrina, come la giurisprudenza di merito, tra due tesi contrapposte. La prima, muovendo dalla considerazione della portata generale del principio dell’one- re del patrocinio legale nel vigente ordinamento processuale, posto dall’art. 82, terzo com- ma, del codice di rito – principio che subisce le sole deroghe espressamente previste da di- sposizioni codicistiche ovvero da normative speciali, nonchè quelle desumibili alla stregua dei normali criteri di ermeneutica in relazione ad ipotesi in cui, per la peculiarità delle fasi di determinati procedimenti, il dover far ricorso al patrocinio di un difensore come con- dizione essenziale per il compimento di atti processuali, entro rigorose scadenze, si risol- verebbe in un irreparabile danno per la parte (ad es., la volontaria giurisdizione)-, ritiene applicabile la regola di cui si tratta nella materia del procedimento per l’apertura di un’am- ministrazione di sostegno, qualificato come contenzioso, sia per il sostanziale rinvio, con- tenuto nella citata legge n. 6, alle norme disciplinanti il procedimento di interdizione, sia perché avente ad oggetto diritti soggettivi e status personali, anche se assoggettati al rito camerale. La tesi contrapposta, che esclude la necessità della difesa tecnica nel procedimento di no- mina dell’amministratore di sostegno, è fondata essenzialmente sul rilievo secondo il qua- le detto procedimento non avrebbe la funzione di accertare la mancanza della capacità di agire in capo al beneficiario, e, quindi, non inciderebbe su status, essendo, piuttosto, inqua- drabile nella materia della volontaria giurisdizione, siccome rivolto alla gestione degli in- teressi del destinatario dell’amministrazione, attraverso la nomina di un soggetto cui vie- ne affidato il compito di compiere determinati atti, concernenti la cura della persona o del patrimonio dello stesso. I sostenitori della opzione da ultimo richiamata evidenziano le deviazioni camera- li che distinguono il procedimento di cui si tratta da quello di interdizione (la forma del decreto data al provvedimento conclusivo, il regime di impugnazione, modellato sul re- clamo, la inidoneità alla formazione del giudicato, emergente dalla modificabilità del de- creto). In tale quadro, nemmeno dalla previsione, recata dall’art. 720-bis cod.proc.civ., in- trodotto dalla citata legge n. 6, della impugnabilità per cassazione del decreto pronunciato in sede di reclamo, potrebbe desumersi la natura contenziosa del procedimento in questio- ne, in considerazione dell’ormai frequente della adozione di forme e garanzie tipiche della cognizione piena anche in relazione alla giurisdizione volontaria. La soluzione che al problema evidenziato ha fornito la Cassazione con la sentenza n. 25366 del 2006 muove dal riconoscimento che il rito camerale è ormai divenuto una sorta di contenitore neutro nel quale possono svolgersi non soltanto questioni inter volentes, ma vere e proprie controversie su diritti o status, con la conseguenza che il criterio per la affer- mazione, ovvero la negazione, della necessità della difesa tecnica, nelle ipotesi di mancata previsione legislativa espressa in un senso o nell’altro, non può essere individuato nel carat- tere contenzioso ovvero di volontaria giurisdizione della procedura di cui si tratta, doven- do, invece, essere rapportato alla consistenza delle situazioni soggettive coinvolte. La Cor- te richiama, allo scopo, le considerazioni già svolte nella sentenza n. 13584 del 2006 - di pochi mesi precedente quella in rassegna – con la quale ha per la prima volta compiuto una operazione di perimetrazione dell’istituto in esame. Detto istituto, come si è visto, è stato introdotto nell’ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, germogliata da un vivace di-
  • 9. Il punto su... il diritto civile battito che ha visto impegnate la dottrina, la comunità scientifica e, in genere, la società ci- vile in ordine alla efficacia ed adeguatezza degli strumenti di tutela dei soggetti più deboli, e destinata ad innovare profondamente la disciplina codicistica della protezione degli in- capaci, anche attraverso la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della ina- bilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non più es- senzialmente del suo patrimonio. Dalla esplicitazione della finalità della legge – enunciata nella formulazione dell’art. 1 dello stesso testo normativo, che così recita: La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, finalità che, come si legge nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 13584 del 2006, rappresenta la stella polare destinata ad orien- tare l’interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell’amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, sulla cui disciplina pure la legge ha inciso, emerge una linea di tendenza, che permea di sé l’in- tero testo legislativo, diretta alla massima salvaguardia possibile dell’autodeterminazione del soggetto in difficoltà. La rivisitazione degli istituti di protezione, unita alla introduzione di quello dell’am- ministrazione di sostegno, ha determinato una giustapposizione di tale ultima figura agli altri, già noti, strumenti di tutela delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, secondo un criterio che sembra lasciare in ombra la linea di demarcazione tra le diverse fi- gure, la quale deve, invece, necessariamente trovare una sua identificazione al fine di evita- re la confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti di protezione. Che il legislatore abbia operato una duplicazione di istituti sostanzialmente coincidenti è stato già escluso dalla Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata la que- stione di legittimità costituzionale, tra l’altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo del- la mancata indicazione di criteri chiari per la distinzione dell’amministrazione di soste- gno dalla interdizione e dalla inabilitazione, ha sottolineato che la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l’istituto che garantisca la tutela più adeguata, limi- tando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizio- ne solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (sent. n. 440 del 2005). Ciò posto, il problema del discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione – sul quale la dottrina, come la giurisprudenza di merito, sono pervenute a soluzioni diversi- ficate - è stato risolto dalla Corte di legittimità con la citata sentenza n. 13584 del 2006 nel senso di escludere che il criterio di distinzione debba essere correlato in via esclusiva al di- verso grado di incapacità manifestato dal soggetto di cui si tratta, poiché, per effetto della definizione contenuta nell’art. 404 c.c., beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono anche i soggetti affetti da infermità psichica che li pone in una situazione di “impossibili- tà, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”: formulazione, questa, che non esclude l’applicabilità dell’istituto di cui si tratta ove questa sia invece totale o per- manente, non apparendo in questo secondo caso configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base del diverso grado di impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi.
  • 10. 0 Giurisprudenza e diritto civile E, dunque, rispetto agli istituti tradizionali, l’ambito di applicazione dell’amministrazio- ne di sostegno, secondo le affermazioni della predetta sentenza va individuato con riguar- do non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibi- lità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. In particolare, con l’am- ministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, mo- dellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fatti- specie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i di- versi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere resi- duale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura. Una tale scelta, ha avvertito la Corte nella citata sentenza, non può non essere in- fluenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della prote- zione. Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudi- care gli interessi del soggetto, ed, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità dell’interessato, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione della maggio- re snellezza della procedura, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo che essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure del- la inabilitazione e della interdizione, le quali attribuiscono uno status di incapacità, con- cernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l’inter- dizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Al contrario, la disciplina della L. n. 6 del 2004 delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l’amministrazione medesima. Ne consegue che il giudice - che, non casual- mente, è il giudice tutelare, e cioè una figura cui sono normalmente affidate funzioni ri- conducibili all’amministrazione di interessi ed alla vigilanza ed al controllo (più che alla soluzione di controversie tra parti che contendano su di un diritto), da esercitare attraverso un procedimento in relazione al quale l’ordinamento non conosce casi in cui sia richiesto l’onere della difesa tecnica - si limita, in via di principio, ad individuare gli atti in relazio- ne ai quali ritiene necessario l’intervento dell’amministratore, senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario. Egli, infatti, non si muo- ve, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agi- re della persona sottoposta al suo esame - finalizzato essenzialmente alla difesa degli inte- ressi dei familiari, che potrebbero subire pregiudizio dalla sua condotta, oltre che dei terzi che vengano con essa in contatto - ma nella diversa direzione della individuazione, nell’in- teresse del beneficiarlo, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole cate- gorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo. In definitiva, l’istituto attiene a situazioni intrinsecamente ed essenzialmente diverse tra loro che si estendono dalla mera impossibilità - anche solo fisica e transeunte - di porre in essere atti giuridici di pochissimo momento (la materiale riscossione della pensione) a fat- tispecie di vera e propria incapacità fisica o psichica, omologhe a quelle giustificanti l’ina-
  • 11. Il punto su... il diritto civile bilitazione o l’interdizione; correlativamente, prevede e consente interventi che vanno dal- la semplice attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, talvolta soltanto fattuale, alla possibilità “dell’estensione al beneficiario dell’amministra- zione di sostegno” di “determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato” (art. 411 c.c., comma 3). Il tutto, peraltro, senza mai comportare l’incapacità generale, totale o parziale, dell’amministrato, ma solo una limita- zione rispetto a determinate attività. Sul piano del “modello del procedimento” relativo all’amministrazione di sostegno, os- serva la Corte nella sentenza in rassegna, si individuano precetti che - mentre sono sicu- ramente armonici e coerenti al nuovo istituto - risultano del tutto antinomici rispetto al pregresso sistema processuale ed alla sua ricostruzione da parte della dottrina e della giu- risprudenza. Valga ad esempio la finora ritenuta impossibilità di coniugare - secondo il di- ritto vivente - l’ammissibilità del ricorso per cassazione con la non definitività dei provve- dimenti connessa alla loro revocabilità e modificabilità, laddove per la L. n. 6 del 2004 è previsto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno (art. 720 bis, comma 3, c.p.c.) nonostante questi siano sempre modificabili o revo- cabili (art. 407, comma 3, c.c.). Vale a dire che l’amministrazione di sostegno si configura come un istituto nel cui conte- nitore sono riunite ed unificate fattispecie che secondo il sistema previgente erano conside- rate tra loro ontologicamente diverse. Ne discende la inevitabilità, secondo la Cassazione, di soluzioni differenziate a seconda delle varie fattispecie per le quali è richiesta l’ammini- strazione di sostegno. Invero, in presenza di interventi che, come si è visto, si limitano all’attribuzione all’am- ministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, si profila del tutto incongrua - ferma, ovviamente, la possibilità, da riconoscersi a chiunque, di farsi assistere da un patro- cinante, ove lo ritenga opportuno - la previsione del necessario ministero del difensore a favore di un soggetto che non fa valere una sua pretesa nei confronti di un altro soggetto, ma chiede l’intervento del giudice in funzione attuativa di un proprio interesse, tra l’altro coincidente con l’interesse generale. Ed invero una tale previsione appare incompatibile con quelle esigenze di rapidità, semplificazione, non onerosità che sono a base della scelta legislativa che ha dato luogo alla nuova figura. Allorché, invece, il provvedimento comporti una limitazione della capacità di agire del soggetto interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da incidere nella sfera dei diritti inviolabili, la soluzione al problema dell’onere del patroci- nio legale è diversa. Ed invero, nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali affidati al giu- dice tutelare nella individuazione delle misure idonee a garantire la migliore tutela del be- neficiario, tra i quali quello, previsto dall’art. 411 c.c., u.c., di disporre che “determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’ interdetto o l’ inabili- tato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno...”, ben può detto giudice emettere provvedimenti incidenti nella sfera giuridica dell’interessato con effetti analoghi a quelli “incapacitanti” dei due tradizionali istituti di protezione: a fronte di detta possi- bilità, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assisto- no le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio. Sarà allora necessario invitare l’interessato a no- minare un difensore.
  • 12. Giurisprudenza e diritto civile E proprio tale lettura costituzionalmente orientata è mancata – donde la pronuncia di manifesta inammissibilità adottata con la recentissima ordinanza della Corte costituzio- nale n. 128 del 2007 - nella ordinanza di rimessione alla stessa Corte della questione di le- gittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 cod.civ. nel testo introdotto dall’art. 3 della legge n. 6 del 2004, e 716 cod.proc.civ., nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel pro- cedimento di cui si tratta: questione sollevata per sospetta violazione dell’art. 2 della Co- stituzione, in quanto le norme impugnate delineerebbero un procedimento che dà luogo a provvedimenti incidenti sulla capacità legale della persona, e, quindi, sulla sfera di liber- tà e di autodeterminazione della persona umana in assenza della osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti nel giudizio; degli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata garanzia della difesa in giudizio dell’interessato. conseguenze 1. Deve escludersi, in via generale, l’esistenza di un obbligo di patrocinio legale nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. 2. Tale obbligo si configura nelle ipotesi in cui il giudice tutelare intenda - rite- nendolo l’unico in grado di apprestare un’adeguata tutela nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno – emettere un provvedimento che comporti una limitazione della capacità di agire del soggetto interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da incidere nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo. 3. Resta ferma la possibilità di farsi assistere da un legale in ogni fase del procedimento. settore: processo civile e amministrativo Corte costituzionale, sent. 12 marzo 2007, n. 77 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA È costituzionalmente illegittimo l’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non preve- Difetto di giurisdizione del de che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione giudice amministrativo – Conservazione degli effetti si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di della domanda e degli giurisdizione. atti compiuti – Mancata previsione – Illegittimità Corte di cassazione, Sez. un., sent. 22 febbraio 2007, n. 4109 GIURISDIZIONE Pronuncia sulla In base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della materia, deve ritenersi che sia giurisdizione stato dato ingresso nell’ordinamento processuale al principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al – Translatio iudicii –Ammissibilità giudice speciale e viceversa in caso di pronuncia sulla giurisdizione, emessa in sede di decisione su regolamen- to preventivo di giurisdizione ovvero su ricorso ordinario ex art. 360, n. 1, cod.proc.civ.: sicchè il processo, ini- ziato dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, può proseguire, dopo la relativa pronuncia, dinanzi al giudice dotato della stessa. Emerge, dalla lettura delle due decisioni in rassegna – non a caso qui riportate in un me- desimo contesto - un evidente divario di opinioni tra giudice della giurisdizione e giudice delle leggi circa la configurabilità o meno nel nostro ordinamento di un divieto espresso di translatio iudicii nei rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale.
  • 13. Il punto su... il diritto civile La questione dell’ammissibilità della trasmigrazione del processo dal giudice del quale sia stato accertato il difetto di giurisdizione a quello designato come munito di potestas deci- dendi assume particolare importanza nella materia processuale, ove si consideri che dalla soluzione positiva che si dia alla stessa dipende la possibilità di conservare gli effetti sostan- ziali della domanda, evitandosi, così, i gravi inconvenienti derivanti dal ritenere inidoneo alla produzione di effetti l’atto introduttivo del giudizio affetto da un siffatto vizio. Tan- to più in un sistema caratterizzato da una disciplina del riparto di giurisdizione partico- larmente complessa, quale è il nostro, sul quale ha ulteriormente inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, intervenuta sui limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale de- gli artt. 33, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e 34, comma 1, dello stesso decreto legislativo, come sostituito dall’art. 7, lettera b), della citata legge n. 205 del 2000. Detta sentenza, infatti, nell’escludere la giurisdizione per blocchi di materie, comporta anche che, non appli- candosi, secondo la giurisprudenza dominante, alla ipotesi di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 cod. proc.civ., la domanda rivolta al giudice munito di giurisdizione secondo la legge vigente al momento della sua proposizione rimanga sfornita di tutela per la sopravvenuta carenza di giurisdizione. Il problema della translatio iudicii nasce dal rilievo che il codice di procedu- ra civile del 1942, all’art. 50, ha espressamente affermato il principio della conservazione degli effetti della domanda con riferimento al solo caso del difetto di competenza. Sul punto la dottrina, come la recente sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007 non manca di rilevare, è pressoché unanime nel sollecitare una riforma legislativa che pre- veda meccanismi idonei - come accade per l’ipotesi di difetto di competenza - ad assicura- re, con la trasmigrazione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, la conser- vazione degli effetti che la legge collega alla proposizione della domanda giudiziale. Una parte della dottrina, poi, ha sostenuto che alle pronunzie emesse dalla Corte di cas- sazione in tema di giurisdizione potrebbe conseguire - in base al combinato disposto degli artt. 50, 367 e 382 cod. proc. civ. - la translatio iudicii con conservazione degli effetti del- la domanda giungendo, recentemente, a desumere da tale conclusione che - non potendo- si imporre alle parti, affinché operi il meccanismo della translatio iudicii, di adire necessa- riamente la Suprema Corte a sezioni unite - analogo risultato sarebbe conseguibile, de iure condito, nel caso di declinatoria di giurisdizione da parte di un giudice di merito. Nella sua pronuncia, il giudice delle leggi si fa carico della decisione adottata con la sen- tenza n. 4109 del 2007 dalle Sezioni unite, le quali, nel rinviare al Consiglio di Stato, per violazione del giudicato interno, una controversia definita dal medesimo Consiglio con una pronuncia declinatoria della giurisdizione, hanno affermato di intendere in tal modo modificare il proprio «precedente, risalente orientamento, secondo cui la decisio- ne del giudice ordinario o del giudice speciale, con la quale viene dichiarato il difetto di giurisdizione, non consente che il processo possa continuare dinanzi al giudice fornito di giurisdizione». Il giudice della giurisdizione ha, cioè, ritenuto di poter giungere per via interpretativa, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, all’affermazione del- la esistenza del principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione: e ciò in considerazione, per un verso, della mancanza di un espresso divieto della translatio nei rapporti tra giudice ordinario e
  • 14. Giurisprudenza e diritto civile giudice speciale; per l’altro, che la cassazione senza rinvio è possibile, a norma dell’art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di difetto assoluto di giurisdizione, dovendosi in ogni altro caso cassare con rinvio, perché il giudizio prosegua, al giudice munito di giurisdizio- ne. Del resto, l’estensione legislativa del regolamento di giurisdizione al processo ammini- strativo e a quello tributario impone, secondo la Cassazione, di interpretare estensivamen- te l’art. 367, comma secondo, cod. proc. civ., ammettendo la riassunzione anche davanti al giudice speciale. Con la conseguenza che, a seguito sia di ricorso ordinario ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., come di regolamento di giurisdizione, dovrebbe ritenersi sempre ammessa la riassunzione del processo davanti al giudice (ordinario o speciale) munito di giurisdizione: tale riassun- zione, secondo la Corte, è poi possibile, per ragioni di completezza sistematica, anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione. Il giudice delle leggi non condivide tale lettura delle norme operata dalla Cassazione, ri- tenendo, da una parte, che l’espressa previsione della translatio con esplicito ed esclusivo ri- ferimento alla competenza equivale a divieto di applicazione della stessa alla giurisdizione; dall’altra, che la funzione di «rendere praticabile la translatio», con la conservazione de- gli effetti della domanda proposta al giudice (che risulta essere) privo di giurisdizione, non può ritenersi affidata ad un ricorso proponibile «in ogni tempo» (e, quindi, anche anni dopo il manifestarsi del conflitto). Ciò posto, la Corte costituzionale, affermata la incompatibilità del principio della in- comunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi con i valori costituzionali che presidiano la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi (artt. 24 e 111 Cost.), in quanto esso finisce per sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la con- servazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione. Spetta ora al legislatore adottare il meccanismo di riassunzione ritenuto più opportuno, fermo restando che i giudici potranno dare attuazione al principio della conservazione de- gli effetti della domanda nel processo riassunto. conseguenze Allorché una causa, instaurata davanti ad un giudice, debba essere decisa, a segui- to di declinatoria della giurisdizione di detto giudice, da un altro, gli effetti so- stanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta devono essere conservati nel nuovo giudizio.
  • 16. Notizie sugli autori di questo numero Guido Alpa – Professore ordinario di istituzioni di diritto privato Alessandro Barca – Avvocato Nicola Bianchi – Avvocato David Cerri – Avvocato Roberto Chieppa – Consigliere di Stato Fabio Cintioli – Professore straordinario di diritto amministrativo Vincenzo Comi – Avvocato Lorenzo Delli Priscoli – Magistrato ordinario Rosanna De Nictolis – Consigliere di Stato Onofrio Fittipaldi – Consigliere di Cassazione Domenico Ielo – Avvocato Alarico Mariani Marini – Avvocato Maurizio Paganelli – Avvocato Giovanni Pascuzzi – Professore ordinario di diritto privato comparato Ubaldo Perfetti – Professore straordinario di istituzioni di diritto privato Barbara Piattoli – Assegnista di ricerca Ettore Randazzo – Avvocato Federica Resta – Avvocato Maria Rosaria San Giorgio – Consigliere di Cassazione Giuseppe Santalucia – Magistrato ordinario Anna Tiseo – Avvocato Giovanni Vaglio – Avvocato
  • 17. ABBONATI a Diritto e Formazione! INVIA PER FAX AL nr. 0464 490570 QUESTO COUPON UNITAMENTE ALL’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € 90,00 Sì, desidero abbonarmi a DIRITTO e FORMAZIONE, la Rivista giuridica bimestrale del CNF per la formazione e l’aggiornamento degli Avvocati, edita da Futurgest srl. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO Abbonamento annuo a Diritto e Formazione per 6 fascicoli bimestrali: € 90,00 (per Italia) L’abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione e si intende • Tramite bonifico bancario perfezionato al ricevimento del presente coupon debitamente alle seguenti coordinate: compilato, unitamente all’attestazione del versamento della Unicredit Banca quota di abbonamento. ABI 02008 CAB 20802 L’abbonamento comprende l’accesso tramite registrazione gra- CC 000040776733 tuita al sito www.dirittoeformazione.it nel quale troverai: intestato a Futurgest Srl, • i numeri di Diritto e Formazione in versione digitale specificando chiaramente nella + l’archivio storico causale la denominazione • i testi delle sentenze e delle leggi citate dell’intestatario dell’abbonamento. • i sommari e gli indici completi di motore per la ricerca full text • Mediante carta di credito I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati direttamente dal sito al ricevimento del fascicolo successivo. Dopo tale termine si www.dirittoeformazione.it rispediscono, se disponibili, contro rimessa dell’importo rela- tivo. Per ogni effetto l’abbonato elegge domicilio presso la Casa editrice. INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO COGNOME (o Ragione Sociale) NOME CODICE FISCALE P IVA . INDIRIZZO CAP CITTÀ TEL. CELL E-MAIL DATI PER LA FATTURAZIONE DELL’ABBONAMENTO (SE DIVERSI DALL’INTESTATARIO) COGNOME (o Ragione Sociale) NOME CODICE FISCALE P IVA . INDIRIZZO CAP CITTÀ TEL. CELL E-MAIL Clausola contrattuale: La sottoscrizione dell’abbonamento dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi da FUTURGEST. Se non li desidera, barri qui Informativa ex D. Lgs. 196/03: FUTURGEST S.r.l., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7, D. Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso FUTURGEST S.r.l – via Pasqui, 10 - 38068 Rovereto. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l’evasione dell’ordine e per l’invio di materiale promozionale e agli istituti bancari. Consenso: Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono e/o di cellulare (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali.
  • 18. www.dirittoeformazione.it Registrati al sito www.dirittoeformazione.it e troverai: i numeri di Diritto e Formazione in versione digitale i testi delle sentenze e delle leggi citate l’archivio storico di Diritto Formazione i sommari e gli indici completi di motore per la ricerca full text La registrazione, riservata agli abbonati alla rivista Diritto e Formazione, è gratuita!