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Programmazione, progettazione,
affidamento, esecuzione e controllo: il
ciclo completo della gestione degli
appalti nel nuovo Codice
Relatore: dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 03
Lezione n. 03
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
Programmazione
Progettazione
Affidamento
Esecuzione
Controllo
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E
CONTRATTUALE
Schema
ENTRATE
USCITE
Tasse e tributi
Appalti
Bilancio
Programmazione
Schema
Schema
Schema
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 169. Piano esecutivo di gestione
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di
cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
………………..
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di
rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
Disciplina locale
Regolamento di
contabilità
Regolamento di
organizzazione
Responsabile servizi
finanziari
Economo
Schema
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri
riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri
accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento
è stato perfezionato;
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo
dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel
contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al
consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di
espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta
dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di
bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli
esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo
pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva
della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione
vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari
importo.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con
la conclusione della fase della liquidazione.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario
le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie
per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti
le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente
comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo
stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
Schema
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 184. Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in
base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la
somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è
disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a
seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi
documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
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Art. 185. Ordinazione e pagamento
1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i
pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di
giro.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di
contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e
cassa;
d) la codifica di bilancio;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;
i-bis) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 185. Ordinazione e pagamento
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della
liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì
alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da
delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo
mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere
ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio
successivo.
Schema
Impegno
Liquidazione
Ordinazione
Dirigente
Dirigente
Servizi finanziari
Pagamento Tesoriere
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 190. Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine
dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi
dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di
spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Schema
Schema
FPV - fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura
finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi,
costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato
l’impegno.
Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi
in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del
medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti
FPV
TUEL (Dlgs 267/2000)
CAPO IV - Principi di gestione e controllo di gestione
Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul
competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di
cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre
amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il
responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,
riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata
contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve
essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto
disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della
spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) [debiti fuori bilancio],
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione
consiliare.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei
commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non
riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole
prestazioni.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti”
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio
del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 196. Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di
gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di
contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,
l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Piano degli obiettivi
PROGRAMMAZIONE
APPALTI
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio
e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
Pianificazione e programmazione
Lavori
Servizi
Forniture
Programma triennale LL.PP.
Elenco annuale LL.PP.
Programma biennale
Elenco annuale
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori
il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento
nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito
del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati. … Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività
le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o
categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere
per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza
strategica. (234)
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di
cui all'articolo 29, comma 4.
D.M. 16/01/2018, n. 14
D.M. 16/01/2018, n. 14
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 16/01/2018, n. 14
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione» e «amministrazioni», l'amministrazione aggiudicatrice e le amministrazioni
aggiudicatrici che adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi o il programma
triennale dei lavori pubblici;
b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229;
c) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica
ogni progetto di investimento pubblico;
d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice;
f) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di
ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le
attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
g) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
https://openbdap.mef.gov.it/
PROGRAMMAZIONE
LAVORI
D.M. 16/01/2018, n. 14
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 16/01/2018, n. 14
2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti
dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi
quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica
incompiuta;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo
5.
D.M. 16/01/2018, n. 14
9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di
quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere
inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché
con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative
progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice,
il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dell'intero lavoro.
10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per
l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti
funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di
fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di
importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dell'intero lavoro.
D.M. 16/01/2018, n. 14
11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come
indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni
individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità
naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei,
nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
12. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di
ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di
completamento di opere pubbliche incompiute.
….
14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto
referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la
BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
D.M. 16/01/2018, n. 14
Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei
lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i
programmi precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma
successivo.
…...
6. …. approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del
proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Art. 172.
Altri allegati al bilancio di previsione].
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento
annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima,
le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle
procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e
dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
D.M. 16/01/2018, n. 14
Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei
lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita
approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora
le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in
annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
PROGRAMMAZIONE
SERVIZI e
FORNITURE
D.M. 16/01/2018, n. 14
Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti …. adottano ... il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati
al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali,
consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono
costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di
finanziamento;
b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione.
Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il
relativo CUP, ove previsto;
c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 7.
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Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal
CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei
programmi biennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la
possibilità di precisa individuazione.
….
8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità
nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di
committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività
degli stessi.
9. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con
riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate
indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed
alla relativa quantificazione economica.
10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della
definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari
in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il
completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e
i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
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Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i
programmi precedentemente approvati.
2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata
avviata la procedura di affidamento.
….
6. ….. approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio
bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale
del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro
ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e
servizi previsto in un programma biennale approvato.
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Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita
approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel
rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche
riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche
a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma
biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo
21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
Approfondimenti
Approfondimenti
Approfondimenti
Approfondimenti
Approfondimenti
Approfondimenti
Approfondimenti
Approfondimenti
PROGETTAZIONE
Lavori
Livelli della progettazione
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di
vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì,
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216,
comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una
progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento,
indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni
fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli
di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 35 …. il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle
alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere
le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di
approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle
opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove
presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere,
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto,
onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di
affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in
precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli
di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi
della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
PROGETTAZIONE
INTERNA/ESTERNA
Progettazione in unico livello
Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni ...
1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi
e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono
avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46 [Operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria].
Progettazione in unico livello
Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni ...
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di
affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
….
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di
incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli
appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. ……
….
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non
può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei
contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.
Approfondimenti
PROGETTAZIONE
Servizi e forniture
Progettazione in unico livello
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola,
in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di
regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di
concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione
appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in
uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
Progettazione in unico livello
Art. 23. (Livelli della progettazione ….)
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del
2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le
specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e
degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre
circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo
di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni
immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i
progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
I SOGGETTI
Responsabile
Unico del
Procedimento
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
[RUP]
1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1,
ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di
acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un
responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le
funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto
formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i
dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza
nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
[RUP]
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
……….
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
[RUP]
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. ……….
….
11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun
soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo
quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e
di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice.
ANAC - Linee guida 3 (RUP)
ANAC - Linee guida 3 (RUP)
SOGLIE DI PROFESSIONALITA’:
0,01 - 150.000 euro - almeno in possesso, di un diploma ..
150.000 - 1.000.000 euro - il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di: ….
1.000.000 - 5.5480.000 euro - …. alternativamente, di: …
Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del
codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di
conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione,
gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti
informatici.
Art. 31 comma 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette
dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività
formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
ANAC - Linee guida 3 (RUP)
PRE-PROGRAMMAZIONE
Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e
fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui
all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice.
PROGRAMMAZIONE
Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e
informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali
PROGETTAZIONE
per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in
apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli,
alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i
possibili sistemi di realizzazione da impiegare
ANAC - Linee guida 3 (RUP)
PRE-AFFIDAMENTO
s) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni
fornite dall’Autorità.
t) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di
sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;
u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il
responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi
prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;
AFFIDAMENTO
Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito
ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In
ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il
corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate
ANAC - Linee guida 3 (RUP)
ANOMALIA
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte
anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex
articolo 77 del Codice.
ESECUZIONE
il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla
realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle
disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e
garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.
ANAC - Linee guida 3 (RUP)
7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di
servizi e forniture e concessioni di servizi
Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli
organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura.
Fornisce all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza,
dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione
contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello
svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento
alle prescrizioni contrattuali.
11. Responsabile del procedimento negli acquisti
centralizzati e aggregati
Approfondimenti
Danno erariale per l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP
"Il caso oggetto di censura da parte dei giudici contabili riguarda non solo la legittimità
dell’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ma anche l’utilità
effettiva che l’Ente locale ha ottenuto dal citato incarico. Dopo attento esame da parte della Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con la sentenza 12 settembre 2018, n.
115 sono stati condannati per danno erariale il dirigente e il RUP per l’illegittimo affidamento
dell’incarico a soggetto esterno delle attività di supporto al RUP."
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/18-09-2018-danno-erariale-per-laffidamento-dellincarico-di-supporto-al-rup
Approfondimenti
Il Rup può essere anche presidente della commissione di gara?
ORIENTAMENTO 1: una parte della giurisprudenza ritiene una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell’ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l’incarico
di componente e finanche di presidente della commissione. Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è evidenziato che la nuova regola del
comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2 (in questo
senso T.A.R Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni
si era espressa anche l’ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3.
ORIENTAMENTO 2: un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l’art. 77 comma 4 in continuità con l’indirizzo formatosi sul
codice antevigente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di
gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da
una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio
2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192).
Consiglio di Stato - sentenza n. 6082/2018: nessuna incompatibilità automatica ma va verificato
caso per caso ai sensi dell’art. 77 comma 4:
“4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”
Schema
A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)
R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)
R.U.P. (Responsabile
Unico Procedimento)
Centri di Costo
Approfondimenti
SEGGIO DI GARA
Approfondimenti
La valutazione delle offerte tecniche – nella quale viene esercitata la discrezionalità tecnica – va necessariamente effettuata dalla
Commissione giudicatrice, mentre le operazioni nelle quali non vi è valutazione discrezionale possono essere compiute da un
Seggio di gara, organo diverso che può essere costituito anche dal solo RUP. Stante la natura delle funzioni ad esso assegnate, la
composizione del Seggio di gara può anche subire anche modificazioni nelle diverse sedute che scandiscono il corso della
procedura, e che non inficiano il procedimento medesimo.
Tar Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1477
Nel caso di specie, il Seggio di gara, ritenuto che le valutazioni tecnico-discrezionali sottese all’attribuzione dei
punteggi legati alle caratteristiche della fornitura offerta dalla ricorrente non fossero state correttamente svolte
dall’organo tecnico-valutativo, ha proceduto illegittimamente, in violazione dei principi innanzi enunciati,
direttamente alla rivalutazione dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente, alla rideterminazione dei punteggi
e, dunque, alla riformulazione della graduatoria.
Componenti del seggio di gara e conflitti di interessi: obbligo di astensione ad ampio raggio ed a pena di
decadenza dell'intera Commissione
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/04-12-2018-componenti-del-seggio-di-gara-e-conflitti-di-interessi-obbl
igo-di-astensione-ad-ampio-raggio-ed-a-pena-di-decadenza-dellintera-commissione
RUP, commissione, seggio di gara
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=154.0
COMMISSIONE
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 77 Commissione giudicatrice
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
Prezzo più
basso
Offerta
Economicamente
Più
Vantaggiosa
Valutazione amministrativa
Valutazione tecnica
Valutazione economica
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 77 Commissione giudicatrice
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque [3 o 5],
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
….
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non
possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice.
Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi [conflitto di interesse].
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 77 Commissione giudicatrice
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento
dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della
commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la
dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla
stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della
comunicazione di un nuovo esperto.
….
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Approfondimenti
Il Rup può essere anche presidente della commissione di gara?
ORIENTAMENTO 1: una parte della giurisprudenza ritiene una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell’ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l’incarico
di componente e finanche di presidente della commissione. Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è evidenziato che la nuova regola del
comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2 (in questo
senso T.A.R Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni
si era espressa anche l’ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3.
ORIENTAMENTO 2: un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l’art. 77 comma 4 in continuità con l’indirizzo formatosi sul
codice antevigente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di
gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da
una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio
2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192).
Consiglio di Stato - sentenza n. 6082/2018: nessuna incompatibilità automatica ma va verificato
caso per caso ai sensi dell’art. 77 comma 4:
“4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”
Approfondimenti
Approfondimenti
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 78 Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite
determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti
interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le
modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per
aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma
12.
Con il Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019, è sospesa l’operatività dell’Albo dei
commissari di gara fino al 31 dicembre 2020.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 28/06/2019, n. 4458
Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la
competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi
ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto atteso
che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura
gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà,
alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto.
Cons. Stato Sez. V, 04/06/2019, n. 3750
Nelle gare pubbliche, relativamente alla Commissione, il Presidente deve essere interno alla
stazione appaltante. L'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, che intende realizzare la duplice finalità di
contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura, introduce una regola
che non ammette eccezioni.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1512
Nell'ambito di una gara per l'affidamento di contratti pubblici, in caso di rinnovo del procedimento
a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di alcuno dei concorrenti, è
nominata la medesima commissione giudicatrice a meno che l'annullamento sia dipeso da un
vizio nella composizione della medesima.
Cons. Stato Sez. III, 05/02/2019, n. 869
Una cosa è il giudizio finale (valutazione) sull'anomalia dell'offerta, che spetta effettivamente alla
stazione appaltante e per essa al responsabile del procedimento, ed altra cosa è il procedimento
di verifica dell'anomalia (che può snodarsi attraverso una serie articolata di fasi, comprensive
anche di apprezzamenti e valutazioni tecniche in senso stretto, in relazione alle quali il
responsabile del procedimento può procedere alla nomina di una commissione tecnica ovvero
può avvalersi degli uffici tecnici dell'amministrazione), dando vita ad una fase istruttoria
finalizzata alla formulazione del giudizio finale, con la conseguenza che può ritenersi sufficiente
ai fini della legittimità della valutazione di anomalia dell'offerta che la stessa sia adottata dal
responsabile del procedimento.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 11/01/2019, n. 276
Nelle gare pubbliche, la valutazione delle offerte, così come l'attribuzione dei punteggi da parte della
commissione giudicatrice, è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, sicché le
relative censure che investono il merito di tale valutazione, sono sottratte al sindacato di legittimità,
salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei
fatti.
Cons. Stato Sez. III, 07/11/2018, n. 6299
Ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a
compromettere il delicato e cruciale ruolo di garante di imparzialità delle valutazioni affidato alle
commissioni di gara, la semplice sostituzione di un componente rispetto al quale sia imputabile la
causa di illegittimità dovrebbe dunque ritenersi né ammissibile, né consentita, in particolare nelle ipotesi
in cui la commissione abbia già operato. Infatti, il rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari,
dichiarato incompatibile, possano avere inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le
operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo, impedisce la sua semplice
sostituzione ed implica la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti gli altri commissari, atteso
che la sostituzione totale di tutti i commissari (in luogo del solo commissario designato in modo
illegittimo) garantisce maggiormente il rispetto del principio di trasparenza nello svolgimento delle
attività di gara.
Dalla programmazione
all’affidamento
Dalla programmazione al controllo
Programmazione
Progettazione
Affidamento
Consultazioni preliminari
di mercato
Approfondimenti
“ La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico è condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.” (art. 25 comma 12)
Simone Chiarelli

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Lezione 3 - Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e controllo: il ciclo completo della gestione degli appalti nel nuovo Codice

  • 1. Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e controllo: il ciclo completo della gestione degli appalti nel nuovo Codice Relatore: dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638 Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 03
  • 3. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Programmazione Progettazione Affidamento Esecuzione Controllo
  • 9. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 169. Piano esecutivo di gestione 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. ……………….. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
  • 10. Disciplina locale Regolamento di contabilità Regolamento di organizzazione Responsabile servizi finanziari Economo
  • 12. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 183. Impegno di spesa 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
  • 13. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 183. Impegno di spesa 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo. 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
  • 14. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 183. Impegno di spesa 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
  • 15. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 183. Impegno di spesa 7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
  • 16. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 183. Impegno di spesa 8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
  • 18. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 184. Liquidazione della spesa 1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
  • 19. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 185. Ordinazione e pagamento 1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. 2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; d) la codifica di bilancio; e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA; f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti; i-bis) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.
  • 20. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 185. Ordinazione e pagamento 3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. 4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.
  • 22. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 190. Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
  • 24. Schema FPV - fondo pluriennale vincolato Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l’impegno. Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti
  • 25. FPV
  • 26. TUEL (Dlgs 267/2000) CAPO IV - Principi di gestione e controllo di gestione Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
  • 27. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) [debiti fuori bilancio], prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
  • 28. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
  • 29. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti”
  • 30. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
  • 31. TUEL (Dlgs 267/2000) Art. 196. Controllo di gestione 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Piano degli obiettivi
  • 33. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
  • 34. Pianificazione e programmazione Lavori Servizi Forniture Programma triennale LL.PP. Elenco annuale LL.PP. Programma biennale Elenco annuale
  • 35. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.
  • 36. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. … Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. (234)
  • 37. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
  • 39. D.M. 16/01/2018, n. 14 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 16/01/2018, n. 14 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «amministrazione» e «amministrazioni», l'amministrazione aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici che adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi o il programma triennale dei lavori pubblici; b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; c) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico; d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma; e) «RUP», il responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice; f) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento; g) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  • 42. D.M. 16/01/2018, n. 14 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 16/01/2018, n. 14 2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede: a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute; c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.
  • 43. D.M. 16/01/2018, n. 14 9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro. 10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
  • 44. D.M. 16/01/2018, n. 14 11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 12. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute. …. 14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
  • 45. D.M. 16/01/2018, n. 14 Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità 1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. 2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo. …... 6. …. approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione]. 7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
  • 46. D.M. 16/01/2018, n. 14 Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità 9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale; b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive; e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
  • 48. D.M. 16/01/2018, n. 14 Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti …. adottano ... il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede: a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto; c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.
  • 49. D.M. 16/01/2018, n. 14 Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione. …. 8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi. 9. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica. 10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
  • 50. D.M. 16/01/2018, n. 14 Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità 1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. 2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento. …. 6. ….. approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.
  • 51. D.M. 16/01/2018, n. 14 Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità 8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
  • 62. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
  • 63. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
  • 64. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
  • 65. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 …. il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
  • 66. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.
  • 67. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
  • 68. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
  • 70. Progettazione in unico livello Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni ... 1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46 [Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria].
  • 71. Progettazione in unico livello Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni ... 4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi. …. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. …… …. 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.
  • 74. Progettazione in unico livello Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
  • 75. Progettazione in unico livello Art. 23. (Livelli della progettazione ….) 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
  • 78. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) [RUP] 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
  • 79. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) [RUP] 2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: ……….
  • 80. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) [RUP] 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. ………. …. 11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.
  • 81. ANAC - Linee guida 3 (RUP)
  • 82. ANAC - Linee guida 3 (RUP) SOGLIE DI PROFESSIONALITA’: 0,01 - 150.000 euro - almeno in possesso, di un diploma .. 150.000 - 1.000.000 euro - il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di: …. 1.000.000 - 5.5480.000 euro - …. alternativamente, di: … Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici. Art. 31 comma 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
  • 83. ANAC - Linee guida 3 (RUP) PRE-PROGRAMMAZIONE Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice. PROGRAMMAZIONE Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali PROGETTAZIONE per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare
  • 84. ANAC - Linee guida 3 (RUP) PRE-AFFIDAMENTO s) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall’Autorità. t) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice; u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.; AFFIDAMENTO Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate
  • 85. ANAC - Linee guida 3 (RUP) ANOMALIA Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice. ESECUZIONE il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.
  • 86. ANAC - Linee guida 3 (RUP) 7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali. 11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati
  • 87. Approfondimenti Danno erariale per l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP "Il caso oggetto di censura da parte dei giudici contabili riguarda non solo la legittimità dell’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ma anche l’utilità effettiva che l’Ente locale ha ottenuto dal citato incarico. Dopo attento esame da parte della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con la sentenza 12 settembre 2018, n. 115 sono stati condannati per danno erariale il dirigente e il RUP per l’illegittimo affidamento dell’incarico a soggetto esterno delle attività di supporto al RUP." https://www.segretaricomunalivighenzi.it/18-09-2018-danno-erariale-per-laffidamento-dellincarico-di-supporto-al-rup
  • 88. Approfondimenti Il Rup può essere anche presidente della commissione di gara? ORIENTAMENTO 1: una parte della giurisprudenza ritiene una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell’ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l’incarico di componente e finanche di presidente della commissione. Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2 (in questo senso T.A.R Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni si era espressa anche l’ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3. ORIENTAMENTO 2: un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l’art. 77 comma 4 in continuità con l’indirizzo formatosi sul codice antevigente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192). Consiglio di Stato - sentenza n. 6082/2018: nessuna incompatibilità automatica ma va verificato caso per caso ai sensi dell’art. 77 comma 4: “4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”
  • 89. Schema A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti) R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica) R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento) Centri di Costo
  • 92. Approfondimenti La valutazione delle offerte tecniche – nella quale viene esercitata la discrezionalità tecnica – va necessariamente effettuata dalla Commissione giudicatrice, mentre le operazioni nelle quali non vi è valutazione discrezionale possono essere compiute da un Seggio di gara, organo diverso che può essere costituito anche dal solo RUP. Stante la natura delle funzioni ad esso assegnate, la composizione del Seggio di gara può anche subire anche modificazioni nelle diverse sedute che scandiscono il corso della procedura, e che non inficiano il procedimento medesimo. Tar Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1477 Nel caso di specie, il Seggio di gara, ritenuto che le valutazioni tecnico-discrezionali sottese all’attribuzione dei punteggi legati alle caratteristiche della fornitura offerta dalla ricorrente non fossero state correttamente svolte dall’organo tecnico-valutativo, ha proceduto illegittimamente, in violazione dei principi innanzi enunciati, direttamente alla rivalutazione dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente, alla rideterminazione dei punteggi e, dunque, alla riformulazione della graduatoria. Componenti del seggio di gara e conflitti di interessi: obbligo di astensione ad ampio raggio ed a pena di decadenza dell'intera Commissione https://www.segretaricomunalivighenzi.it/04-12-2018-componenti-del-seggio-di-gara-e-conflitti-di-interessi-obbl igo-di-astensione-ad-ampio-raggio-ed-a-pena-di-decadenza-dellintera-commissione RUP, commissione, seggio di gara http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=154.0
  • 94. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 77 Commissione giudicatrice 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Prezzo più basso Offerta Economicamente Più Vantaggiosa Valutazione amministrativa Valutazione tecnica Valutazione economica
  • 95. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 77 Commissione giudicatrice 2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque [3 o 5], individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. …. 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi [conflitto di interesse].
  • 96. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 77 Commissione giudicatrice 9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. …. 11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
  • 97. Approfondimenti Il Rup può essere anche presidente della commissione di gara? ORIENTAMENTO 1: una parte della giurisprudenza ritiene una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell’ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l’incarico di componente e finanche di presidente della commissione. Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2 (in questo senso T.A.R Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni si era espressa anche l’ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3. ORIENTAMENTO 2: un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l’art. 77 comma 4 in continuità con l’indirizzo formatosi sul codice antevigente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192). Consiglio di Stato - sentenza n. 6082/2018: nessuna incompatibilità automatica ma va verificato caso per caso ai sensi dell’art. 77 comma 4: “4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”
  • 100. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 78 Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. Con il Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019, è sospesa l’operatività dell’Albo dei commissari di gara fino al 31 dicembre 2020.
  • 101. Approfondimenti Cons. Stato Sez. III, 28/06/2019, n. 4458 Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto atteso che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto. Cons. Stato Sez. V, 04/06/2019, n. 3750 Nelle gare pubbliche, relativamente alla Commissione, il Presidente deve essere interno alla stazione appaltante. L'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, che intende realizzare la duplice finalità di contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura, introduce una regola che non ammette eccezioni.
  • 102. Approfondimenti Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1512 Nell'ambito di una gara per l'affidamento di contratti pubblici, in caso di rinnovo del procedimento a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di alcuno dei concorrenti, è nominata la medesima commissione giudicatrice a meno che l'annullamento sia dipeso da un vizio nella composizione della medesima. Cons. Stato Sez. III, 05/02/2019, n. 869 Una cosa è il giudizio finale (valutazione) sull'anomalia dell'offerta, che spetta effettivamente alla stazione appaltante e per essa al responsabile del procedimento, ed altra cosa è il procedimento di verifica dell'anomalia (che può snodarsi attraverso una serie articolata di fasi, comprensive anche di apprezzamenti e valutazioni tecniche in senso stretto, in relazione alle quali il responsabile del procedimento può procedere alla nomina di una commissione tecnica ovvero può avvalersi degli uffici tecnici dell'amministrazione), dando vita ad una fase istruttoria finalizzata alla formulazione del giudizio finale, con la conseguenza che può ritenersi sufficiente ai fini della legittimità della valutazione di anomalia dell'offerta che la stessa sia adottata dal responsabile del procedimento.
  • 103. Approfondimenti Cons. Stato Sez. III, 11/01/2019, n. 276 Nelle gare pubbliche, la valutazione delle offerte, così come l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, sicché le relative censure che investono il merito di tale valutazione, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Cons. Stato Sez. III, 07/11/2018, n. 6299 Ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a compromettere il delicato e cruciale ruolo di garante di imparzialità delle valutazioni affidato alle commissioni di gara, la semplice sostituzione di un componente rispetto al quale sia imputabile la causa di illegittimità dovrebbe dunque ritenersi né ammissibile, né consentita, in particolare nelle ipotesi in cui la commissione abbia già operato. Infatti, il rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari, dichiarato incompatibile, possano avere inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo, impedisce la sua semplice sostituzione ed implica la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti gli altri commissari, atteso che la sostituzione totale di tutti i commissari (in luogo del solo commissario designato in modo illegittimo) garantisce maggiormente il rispetto del principio di trasparenza nello svolgimento delle attività di gara.
  • 105. Dalla programmazione al controllo Programmazione Progettazione Affidamento Consultazioni preliminari di mercato
  • 107. “ La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.” (art. 25 comma 12) Simone Chiarelli