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Appalti e contratti - 27 novembre 2018

Public employment
27 de Jan de 2019
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Appalti e contratti - 27 novembre 2018

  1. Appalti e contratti Le norme speciali in materia di servizi e forniture informatici. Mercati elettronici CONSIP (MEPA, convenzioni, accordi quadro) - START - SIGEME. Giurisprudenza Dott. Simone Chiarelli Comune di Scandicci - Dirigente del Settore "Entrate, Sviluppo economico, Sport e Servizi amministrativi" s.chiarelli@comune.scandicci.fi.it
  2. Materiale didattico Queste slides saranno integrate da ulteriore materiale didattico che sarà reso disponibile dopo l’incontro …. Se lo necessario stampa questo file 6 slides per pagina, B/N e fronte-retro … se possibile fai a meno di stampare!!! L’ambiente ringrazia
  3. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 3. (Definizioni) bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
  4. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 3. (Definizioni) cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
  5. Convenzioni ITER La procedura prevede due step: 1) Consip pubblica il bando di gara e stipula il contratto con i fornitori 2) Le Amministrazioni emettono ordini diretti, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in Convenzione, inviati telematicamente direttamente ai fornitori
  6. Convenzioni Vantaggi 1) Semplificazione del processo di acquisto 2) Riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento 3) Abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi 4) Aumento della trasparenza e della concorrenza 5) Incremento della qualità della fornitura di prodotti/servizi
  7. Accordi Quadro ITER Fase 1 – Consip pubblica specifici Bandi e stipula del contratto con uno o più fornitori Fase 2 – Le Amministrazioni indicono e aggiudicano i singoli Appalti specifici, negoziando direttamente con i fornitori condizioni contrattuali personalizzate sulla base delle proprie esigenze.
  8. Accordi Quadro ITER Gli Accordi quadro definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Accedendo alla Vetrina degli Accordi quadro o navigando nel catalogo prodotti è possibile verificare l'offerta di beni e/o servizi disponibili e per i quali è possibile negoziare i singoli contratti.
  9. Accordi Quadro Vantaggi 1-Semplificazione dei processi per acquisti ripetuti 2-Incremento dell’efficienza amministrativa grazie alla riduzione dei costi di processo 3-Miglior rapporto qualità / prezzo correlato ad una maggiore competizione tra i fornitori 4-Migliore gestione dei rischi legati al mercato della fornitura e ai costi di transazione 5-Riduzione del costo di gestione delle scorte derivante dalla grande flessibilità nella pianificazione dei fabbisogni, sia in termini temporali che quantitativi
  10. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 3. (Definizioni) dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
  11. Accordi quadro delle Stazioni Appaltanti Art. 54. (Accordi quadro) 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. …. 3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
  12. Accordi quadro delle Stazioni Appaltanti Art. 54. (Accordi quadro) 4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: …… a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se …... b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo ….. c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se …..
  13. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 36. (Contratti sotto soglia) 6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.
  14. Obblighi vs Facoltà
  15. Istruzioni Consip s.p.a. Nella Tabella obblighi-facoltà Consip 2018, il quadro sintetico di obblighi e facoltà in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione. La Tabella obblighi-facoltà, aggiornata al 14 maggio 2018, è relativa - agli acquisti mediante Mepa e altri mercati elettronici, alle adesioni alle Convenzioni Consip, ai sistemi telematici della centrale regionale, alle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale agli acquisti mediante ad altri strumenti di razionalizzazione degli acquisti.
  16. Finanziaria 2007 (Art. 1 comma 449) Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.
  17. Finanziaria 2007 (Art. 1 comma 449) Le restanti amministrazioni pubbliche ... possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
  18. Finanziaria 2007 (Art. 1 comma 450) Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione ….., per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico … Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
  19. Acquisti sotto i 1000 euro Approfondimento ANAC Comunicato Presidente 30/10/2018 L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
  20. Acquisti informatici e di connettività Approfondimento Finanziaria 2016 Art. 1, comma 512 e ss. L. 208/2015
  21. Finanziaria 2016 (comma 512) 1) al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 2) fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente 3) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori 4) ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. …..
  22. Finanziaria 2016 (comma 513) L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
  23. https://pianotriennale-ict.italia.it/
  24. Finanziaria 2016 (comma 514) Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. …….
  25. Finanziaria 2016 (comma 514 bis) Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione …. ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. ….
  26. Finanziaria 2016 (comma 516) Le amministrazioni ... possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.
  27. Finanziaria 2016 (comma 517) La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale
  28. Giurisprudenza Approfondimenti
  29. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 25/10/2018, n. 6242 E' legittima la previsione di carattere generale contenuta nella disciplina di gara secondo cui l'attribuzione del punteggio previsto per il possesso della certificazione di qualità (Certificazione OHSAS 18001 Gestione della Sicurezza) era condizionata dal possesso della stessa da parte di tutte le imprese facenti parte del RTI.
  30. Cons. Stato Sez. V, 22/10/2018, n. 6016 Le condanne rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, ai fini dell'esclusione dalla gara, vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 della norma, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull'affidabilità dell'impresa: e tra queste devono rientrare anche quelle fattispecie di reato già elencate nell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (e, tra queste, quelle per reati fallimentari), da considerarsi rilevanti anche prima delle Linee guida dell'11 ottobre del 2017 (alle quali va attribuito, come osservato dal tribunale, "valore ricognitorio ed esplicativo del generico riferimento operato dalla norma").
  31. Cons. Stato Sez. V, 18/10/2018, n. 5958 L'atto di nomina della commissione di gara può assumere la veste di atto immediatamente lesivo nel caso in cui l'atto di nomina sia impugnato da un aspirante alla nomina per contestare la scelta di altro commissario. In questo caso, infatti, la nomina della commissione è immediatamente lesiva (e non mero presupposto dei successivi atti procedimentali) e rispetto ad esso vanno verificate i contrapposti interessi alla caducazione e alla conservazione (di chi è stato nominato commissario).
  32. Cons. Stato Sez. V Ord., 18/10/2018, n. 5957 Viene rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione se sia consentito ad un'impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l'intera quota di esecuzione dei lavori.
  33. T.A.R. Toscana Sez. I, 17/10/2018, n. 1348 In materia di appalti il legislatore, introducendo un rito accelerato connotato da marcati tratti di marcata specialità (impossibilità di impugnare gli atti con ricorso straordinario al Capo dello Stato; dimidiazione di tutti i termini processuali; svolgimento e definizione del giudizio improntati alla massima celerità; fissazione a breve dell'udienza di merito anche in caso di rigetto dell'istanza cautelare), ha manifestato chiaramente la necessità di privilegiare le esigenze di una sollecita definizione del giudizio rispetto alle esigenze delle parti di disporre di adeguati spazi di difesa e del giudice di adeguata conoscenza della res deducta. (Dichiara il ricorso irricevibile)
  34. Cons. Stato Sez. V, 11/10/2018, n. 5863 Sino al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase procedimentale con l'intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa.
  35. T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 10/10/2018, n. 1275 Nell'ambito di una gara pubblica le clausole del bando di gara sono immediatamente impugnabili nell'ipotesi in cui precludano la partecipazione o rendano impossibile la formulazione di un'offerta congrua poiché impongono obblighi incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura, o tali da rendere ingiustificatamente più difficoltosa la partecipazione alla procedura selettiva.
  36. Cons. Stato Sez. III, 08/10/2018, n. 5766 L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati: l'estrema urgenza può essere data dall'imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga.
  37. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza) 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
  38. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza) il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
  39. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza) sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
  40. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 36. (Contratti sotto soglia) 2. ...salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ... alle soglie ..., mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
  41. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.
  42. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a) i requisiti di idoneità professionale; … i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
  43. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 b) la capacità economica e finanziaria; a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
  44. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c) le capacità tecniche e professionali. … le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità
  45. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 83 (soccorso istruttorio) 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
  46. Domande e risposte
  47. Grazie! Contatti: Dott. Simone Chiarelli Dirigente del Comune di Scandicci s.chiarelli@comune.scandicci.fi.it Tel. +39 0557591213 Cell. +39 3337663638 Già Dirigente del Comune di Firenze (2008-2018)
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