2. 2
IL CONTRATTO DI SOCIETA’
ART. 2247
soc persone
soc capitali
A)DUE O PIU’ PERSONE
(MA SOCIETA’ UNIPERSONALI!)
B) CONFERIMENTO DI BENI
O SERVIZI
PATRIMONIO COMUNE
(CAPITALE SOCIALE)
C) ESERCIZIO IN COMUNE
DI ATTIVITA’ ECONOMICA
OGGETTO SOCIALE
D) SCOPO DI
DIVISIONE DEGLI
UTILI
- OGGETTIVO
- SOGGETTIVO
3. 3
… SEGUE
NON è comunione: la SOGGETTIVITA’
contratto associativo comunione di scopo
(in taluni casi è un atto unilaterale)
CONTRATTO
+
SOCIETA’= ORDINAMENTO
+
IMPRESA
4. 4
… SEGUE
IMPRESA SENZA SOCIETA’
= ASSOCIAZIONE
SOCIETA’ SENZA IMPRESA
= SOCIETA’ OCCASIONALI
= SOC TRA PROFESSIONISTI
SOCIETA’ SENZA CONTRATTO
= SOCIETA’ UNIPERSONALI
SOCIETA’ DI FATTO
5. 5
… SEGUE
SOCIETA’ TRA
PROFESSIONISTI
PRIMA NULLITA’ DELLA
SOCIETA’ PER
VIOLAZIONE DI NORME
IMPERATIVE
MA
SOCIETA’ TRA
AVVOCATI
(D. LGS. N. 96 /
2001)
E
SOCIETA’
DI REVISIONE
CONTABILE
+
DI INGEGNERIA
6. 6
…… SEGUESEGUE
2248: ATTIVITA’ ECONOMICA (comunione)
Tramonto dello scopo di lucro
Metodo (lucrativo/economico) & scopo
(lucrativo)
2249: TIPICITA’ DELLE SOCIETA’ (numerus
clausus) MA clausole atipiche
Riforma: dai tipi societari ai MODELLI
7. 7
… SEGUE
Poche norme generali applicabili a tutte le
società (artt. 2248 – 2250, trasformazione,
fusione, scissione, norme a rilevanza causale
come il 2265 in tema di patto leonino)
COMUNIONE: ATTIVITA’ IN FUNZIONE DEI BENI
ASSOCIAZIONE: BENI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’
SOCIETA’: BENI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’
+ SCOPO DI LUCRO
8. 8
CONFERIMENTI
= CONTRIBUTI DEI SOCI ALLA
COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO
STRUMENTALE ALL’ESERCIZIO IN
COMUNE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA
VALORE DETERMINATO/DETERMINABILE
UTILIZZABILITA’ PER IL PERSEGUIMENTO
DELL’OGGETTO SOCIALE
9. 9
… SEGUE
PATRIMONIO
SOCIALE
=
COMPLESSO DEI
RAPPORTI GIURIDICI
ATT E PASS
DI CUI E’
TITOLARE
LA SOCIETA’
CAPITALE SOCIALE
=
VALORE IN DENARO
ASSEGNATO DAI SOCI
AI CONFERIMENTI
(VARIABILE SOLO
CON MODIFICA
DEL CONTRATTO
SOCIALE)
APPOSTATO AL
PASSIVO
DEL BILANCIO
10. 10
I TIPI DI SOCIETA’
DISTINZIONE CAUSALE TRA:
SOCIETA’ LUCRATIVE
SOCIETA’ MUTUTALISTICHE
SOCIETA’ CONSORTILI
PRINCIPI GENERALI:
- libertà di scelta ma all’interno dei modelli
organizzativi predisposti
- legittimità di clausole atipiche con il limite
delle norme inderogabili e delle caratteristiche
tipologiche
12. 12
La nozione di società per azioni
Personalità giuridica resp. limitata
Capitale sociale minimo (120.000 euro)
Cartolarizzazione delle partecipazioni
Trasferibilità delle azioni
Separazione tra proprietà e controllo
Struttura organizzativa meno rigida che in
passato con la previsione di sistemi di
amministrazione e controllo ALTERNATIVI
13. 13
Art. 2325 - bis
3 MODELLI
DI S.P.A
DI BASE / CHIUSA
CON AZIONI QUOTATE
IN MERCATI
REGOLAMENTATI
CON AZIONI DIFFUSE
FRA IL PUBBLICO
IN MISURA RILEVANTE
14. 14
LA COSTITUZIONE DI S.P.A.
SIMULTANEA
1° FASE
PUBBLICA
SOTTOSCRIZIONE
2° FASE
STIPULA
DELL’ATTO
COSTITUTIVO
ISCRIZIONE
NEL REGISTRO
DELLE
IMPRESE
15. 15
… SEGUE
CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE
sottoscrizione per intero del
capitale sociale
versamento 25% conferimenti in
denaro / integralmente
liberati i conferimenti in natura +
relazione
autorizzazioni amministrative per
l’attività
art. 2329
16. 16
1) L’ATTO COSTITUTIVO
CONTENUTO (ART. 2328)
generalità del socio/dei soci fondatori, denominazione,
sedi, oggetto sociale, capitale sottoscritto e versato,
sulle partecipazioni azionarie, i primi componenti degli
organi sociali ( + ripartizione degli utili, sistema di
A&C adottato, durata) (+ clausole per controversie)
+ STATUTO
ATTO PUBBLICO
17. 17
2) L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
CONTROLLO DI LEGALITA’ DEL NOTAIO
ROGANTE
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
ACQUISTO DELLA PERSONALITA’
GIURIDICA (efficacia costitutiva)
18. 18
… società in formazione (art. 2331)
atti in nome e nell’interesse della costituenda
società => responsabilità illimitata e solidale
coloro che li hanno eventuale unico
posti in essere fondatore
eventuali soci che li hanno
decisi, autorizzati, consentiti
+
società se, dopo l’iscrizione, APPROVA gli atti
19. 19
NULLITA’ DI S.P.A. (art. 2332)
dies a quo: iscrizione nel registro delle
imprese
ipotesi tassative
opera ex nunc: gli atti compiuti in nome della
società dopo l’iscrizione rimangono validi
= causa di scioglimento: il tribunale nomina i
liquidatori
20. 20
… segue
ultrattività dei conferimenti: i soci sono tenuti
a versarli fino a completa soddisfazione dei
creditori
sanatoria generale: eliminazione della causa
con PUBBLICITA’ nel registro
imprescrittibile
legittimati ad agire: ogni socio e chiunque vi
vi abbia interesse
21. 21
… segue
rilevabile d’ufficio
CAUSE
1) MANCATA STIPULA DELL’ATTO
COSTITUTIVO IN ATTO PUBBLICO
2) ILLICEITA’ DELL’OGGETTO SOCIALE
3) MANCANZA NELL’ATTO COSTITUTIVO DI OGNI
INDICAZIONE RIGUARDANTE
DENOMINAZIONE – CONFERIMENTI – AMMONTARE DEL
CAPITALE SOCIALE – OGGETTO SOCIALE
22. 22
PATTI PARASOCIALI (art. 2341 bis)
= accordi volti a regolare profili concernenti
l’esecuzione del rapporto sociale e con i quali i
soci decidono come ciascuno di essi
eserciterà uno o altro dei diritti che vantano in
forza della partecipazione sociale.
FINALITA’ DI STABILIZZAZIONE
degli assetti proprietari
del governo della società
23. 23
… patti parasociali
carattere parasociale vincolano i soli
partecipanti, né vs. altri soci né vs. la società
CONTENUTO: 1) l’esercizio del diritto di
voto
2) limiti al trasferimento
delle azioni
3) influenza dominante
come oggetto/effetto
24. 24
… patti parasociali
sia per la società di cui si persegue la
stabilizzazione
sia per la società controllante
durata max 5 anni; ammessi anche a tempo
indeterminato ma RECESSO ad nutum con
preavviso 6 mesi
PUBBLICITA’: - comunicazione alla società
(S.p.A. “aperte”) - dichiarazione in assemblea
- iscrizione nel registro
sanzione: no voto pena 2377 se determinante
25. 25
S.P.A. UNIPERSONALE
costituzione per atto unilaterale
responsabilità limitata dell’unico azionista SE
INTEGRALE
VERSAMENTO
DEI
CONFERIMENTI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLA DICHIARAZIONE
CON GENERALITA’
DELL’UNICO SOCIO
CONTRATTI SOCIETA’ / UNICO SOCIO
E OPERAZIONI A SUO FAVORE
OPPONIBILI SE RISULTANO
DAL LIBRO/DA ATTO SCRITTO
26. 26
… segue
RESP. LIMITATA ANCHE PER L’UNICO
AZIONISTA PERSONA GIURIDICA
RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
2325, 2°C.- in caso di insolvenza della società,
se sono violati gli artt. 2342 e 2362, per le
obbligazioni sociali sorte quando le azioni
sono appartenute ad una sola persona;
2331, 2°C.- prima dell’iscrizione in solido con
coloro che hanno agito
27. 27
STRUTTURA FINANZIARIA
OBBLIGO DI COSTITUIRE ATTRAVERSO I
CONFERIMENTI DEI SOCI UN CAPITALE
SOCIALE CHE SVOLGA FUNZIONI
1. DI GARANZIA PER I CREDITORI SOCIALI
2. PROPULSIVA (MEZZI PROPRI PER
SVOLGERE L’ATTIVITA’ ECONOMICA)
3. ORGANIZZATIVA PER COMMISURARE
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
28. 28
CONFERIMENTI (art. 2342)
TIPI DI
CONFERIMENTI
IN DENARO
SE NON
DIVERSAMENTE
PREVISTO NELL’A.C.
- 25%
- SOCIO MOROSO
IN NATURA
E CREDITI
- INTEGRALMENTE
ESEGUITI
- GARANZIA DELLA
VENDITA E
LOCAZIONE
- RELAZIONE DI
STIMA + VERIFICA
DEGLI AMM.
NO
PRESTAZIONI
D’OPERA
O
SERVIZI
29. 29
… segue
acquisti “pericolosi”= acquisti da parte della società
di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o
amministratori tutela del capitale
valore del conferimento – misura della
partecipazione PROPORZIONALITA’ ma non è
più criterio assoluto: l’atto costitutivo può prevedere
una diversa assegnazione delle azioni, sempre
che complessivamente il valore dei conferimenti
non sia mai inferiore al capitale sociale
(art. 2346 c. 4° e c. 5°)
30. 30
… segue
PRESTAZIONI ACCESSORIE (art. 2345):
l’atto costitutivo può prevedere, accanto
all’obbligo dei conferimenti, l’obbligo di
eseguire prestazioni accessorie non
consistenti in denaro limiti legali al
trasferimento delle azioni cui è connesso
questo obbligo.
31. 31
LE AZIONI
UNITA’ DI MISURA E FRAZIONE MINIMA
DEL CAPITALE SOCIALE
TITOLI DI CREDITO “SE EMESSE” (cfr. art. 2346 c.
1°)
INDIVISIBILI
UGUALI ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
VALORE REALE E VALORE DI MERCATO
VALORE DI EMISSIONE
VALORE NOMINALE (anche senza: art. 2346 c. 2°
e c. 3°)
32. 32
Categorie di azioni
AZIONI SENZA VALORE NOMINALE = senza indicazione
sul titolo: scelta nell’atto costitutivo ed ESCLUSIVA
AZIONI CORRELATE: fornite di diritti patrimoniali correlati ai
risultati conseguiti in un determinato settore/ramo della società,
MA distribuzione dividendi solo secondo gli utili di bilancio
AZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI = assegnazione straordinaria
di utili ai prestatori di lavoro della società/di sue controllate
imputandoli a capitale e assegnando gratuitamente le azioni
33. 33
… segue
AZIONI DI GODIMENTO = attribuite ai soci le cui azioni siano state
rimborsate a seguito di riduzione volontaria del capitale,
di solito senza diritto di voto e diritti patrimoniali subordinati
AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO / CON VOTO LIMITATO
A DETERMINATI ARGOMENTI / SUBORDINATO A DETERMINATE
CONDIZIONI / CON VOTO A SCALARE / CON VOTO LIMITATO
AD UN AMMONTARE MASSIMO
AZIONI RISCATTABILI = diritto della società / degli altri
soci ad acquistarle ad un certo prezzo – diritto del socio
a venderle ad un certo prezzo
34. 34
… segue
l’autonomia negoziale crea categorie di
azioni modificando l’assetto dei diritti
patrimoniali e/o amministrativi legati alla
partecipazione azionaria
NON c’è più la previsione di una necessità di
<<BILANCIAMENTO>> tra la limitazione del
diritto di voto e la concessione di un privilegio
sugli utili
azioni senza diritto di voto anche nelle
società non quotate
35. 35
… segue
per quanto riguarda i diritti patrimoniali limite del
DIVIETO DI PATTO LEONINO
(art. 2265)
il privilegio può consistere anche in una
POSTERGAZIONE NELLE PERDITE
i diritti e gli obblighi particolari di ciascuna
categoria devono RISULTARE dai titoli
RESTANO:
- divieto di azioni a voto multiplo
- limiti all’emissione di azioni a voto limitato o
senza voto
36. 36
… segue
divieto di voto a scalare e di limiti al diritto di
voto per le società aperte (art. 2351 c. 3°)
i titolari delle azioni di ciascuna categoria
possono esprimersi collegialmente attraverso
ASSEMBLEE SPECIALI in merito alle
delibere PREGIUDIZIEVOLI dell’assemblea
generale (rinvio ad assemblea straordinaria:
art. 2376)
37. 37
La circolazione delle azioni
le azioni sono titoli destinati alla circolazione
lo statuto può prevedere che i titoli azionari
NON siano emessi OVVERO che le azioni
conferiscano la legittimazione all’esercizio dei
diritti sociali con “diverse tecniche di
legittimazione e di circolazione” (art. 2346
c. 1°) c.d. dematerializzazione,
obbligatoria o volontaria (v. art. 2354 u.c.)
38. 38
… segue
AZIONI NON
RAPPRESENTATE
DA TITOLI
trasferimento ha effetto
all’iscrizione nel libro
dei soci
TITOLI AZIONARI AL
PORTATORE
se interamente liberate
TITOLI AZIONARI
NOMINATIVI
trasfert o girata ma il giratario
è legittimato all’esercizio dei
diritti
39. 39
… segue
le azioni possono essere assoggettate da
leggi speciali o dallo statuto al REGIME
DELLA DEMATERIALIZZAZIONE:
a) obbligatorio per gli strumenti finanziari
negoziati nei / destinati ai
mercati regolamentati;
b) facoltativo per le altre S.p.A.
40. 40
Limiti alla circolazione delle azioni
LIMITI
ALLA CIRCOLAZIONE
LEGALI
CONVENZIONALI
PARASOCIALI
CONVENZIONALI
STATUTARI
41. 41
… SEGUE
1. le azioni non possono essere emesse / vendute
prima dell’iscrizione della società nel registro delle
imprese (2331 u.c.)
2. le azioni liberate con conferimenti diversi dal
denaro non possono essere alienate prima del
controllo della valutazione (2343 c. 3°)
3. le azioni con prestazioni accessorie non sono
trasferibili senza il consenso del C.d.A. (2345 c.2°)
4. azioni del socio receduto (2437 bis c. 2°)
LIMITI LEGALI
42. 42
… SEGUE
accordi che risultano dall’atto costitutivo e così
acquistano efficacia REALE.
valgono SOLO per azioni nominative e per il
caso di mancata emissione dei titoli azionari
Possibile il divieto statutario di trasferire le azioni per max. 5 anni
dalla costituzione della società o da quando è stato introdotto
(2355 bis c. 1°)
LIMITI CONVENZIONALI STATUTARI
43. 43
… SEGUE
1. clausola di prelazione
2. clausola di gradimento non mero – determinati
requisiti
3. clausola di gradimento mero – placet di un organo
sociale o degli altri soci. EFFICACE solo se si
preveda a carico della società o degli altri soci un
obbligo di riacquisto o si garantisca il diritto di
recesso, con richiamo alle modalità del 2437 ter.
4. STESSE REGOLE valgono per le clausole che
sottopongano a particolari condizioni il
trasferimento mortis causa
44. 44
… SEGUE
I limiti alla circolazione sono introdotti / rimossi a
MAGGIORANZA DIRITTO DI RECESSO al
socio che non abbia concorso alla approvazione
(2437 c. 2°, lett. b)
accordi non consacrati nell’atto costitutivo, che
quindi hanno solo efficacia OBBLIGATORIA.
v. patti parasociali (2341 bis)
LIMITI CONVENZIONALI PARASOCIALI
45. 45
Vincoli sulle azioni
Le azioni possono essere costituite in
USUFRUTTO o in PEGNO
annotazione del relativo
vincolo sul titolo e nel
libro soci
Le azioni possono formare oggetto di
SEQUESTRO GIUDIZIARIO o
CONSERVATIVO o PIGNORAMENTO
esecuzione sul titolo.
spossessamento?
COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
46. 46
… l’esercizio dei diritti sociali
DIRITTO DI VOTO
Pegno creditore pignoratizio
(salvo convenzione contraria)
Usufrutto usufruttuario
(salvo convenzione contraria)
Sequestro custode
DIRITTO DI OPZIONE socio
LE AZIONI SOTTOSCRITTE socio
47. 47
… segue
in caso di aumento del capitale c.d. gratuito, i
vincoli si estendono alle azioni di nuova
emissione
ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI
Pegno / Usufrutto sia al socio, sia al
titolare del diritto reale minore (anche 2377, 2°)
48. 48
… segue
salvo che risulti diversamente dal titolo o dal
provvedimento del giudice
Sequestro custode
• costituzione del pegno mediante girata con
clausola “in garanzia”: diritti sociali al giratario
indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei
soci? (art. 3, r.d. n. 239/1942)
50. 50
… segue
competenti per l’emissione sono gli
AMMINISTRATORI, salvo diversa disposizione
statutaria
diritto alla restituzione del capitale + diritto alla
riscossione degli interessi
MA
SI ASSOTTIGLIA la linea di confine tra capitale
di rischio e capitale di debito perché si perde la
certezza del rimborso e del pagamento: infatti …
51. 51
… segue
il diritto degli obbligazionisti alla restituzione e
agli interessi può essere in tutto / in parte
subordinato ai diritti di ALTRI CREDITORI
(art. 2411 c. 1°)
e
i tempi e l’entità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri
oggettivi anche per l’ANDAMENTO DELLA
SOCIETA’ (art. 2411 c. 2°)
52. 52
… segue
LIMITI ALL’EMISSIONE: il doppio di capitale
sociale, riserva legale e riserve disponibili (P.N. x 2)
risultanti dall’ultimo bilancio approvato
(+ comma 7°: obbligazioni “estere”)
DEROGHE:
a) ipoteca su immobili della società
b) obbligazioni quotate di soc. quotate
c) sottoscrizioni di investitori professionali
d) particolari ragioni dell’economia nazionale
contenuto dei titoli obbligazionari art. 2414
53. 53
… segue
Necessità di mantenere COSTANTE il
rapporto tra (mezzi propri) x 2 ed emissione
obbligazionaria
NO riduzione del capitale
NO distribuzione delle riserve
SE riduzione obbligatoria o perdite allora non si
distribuiscono gli utili sino al ripristino del ratio
54. 54
… l’organizzazione degli obbligazionisti
(carattere tipologico)
ASSEMBLEA
- competenze art. 2415 c. 1°
- regole assemblea straordinaria
RAPPRESENTANTE COMUNE (artt. 2417 e 2418)
- esecuzione delle delibere
- assistere alle assemblee dei soci
- consultare i libri sociali obbligatori
- rappresentanza processuale
anche i SINGOLI OBBLIGAZIONISTI possono
esercitare azioni di interesse generale (art. 2419)
55. 55
obbligazioni convertibili (art. 2420-bis)
= diritto di CONVERTIRE i titoli obbligazionari
in azioni della stessa società (procedimento
diretto) o di altra società, magari dello stesso
gruppo (procedimento indiretto)
emissione deliberata dall’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA perché è un’operazione
sul capitale!
DELEGA STATUTARIA AGLI
AMMINISTRATORI MA PER
MASSIMO 5 ANNI
56. 56
… SEGUE
CONTESTUALE AUMENTO DI CAPITALE per un
ammontare corrispondente alle azioni da attribuire
in conversione
in pendenza del termine per la conversione:
a) NO riduzione volontaria
b) NO modifiche sugli utili
DIRITTO DI OPZIONE sulle azioni di nuova
emissione e sulle obbligazioni convertibili
Obbligazioni con warrant
57. 57
STRUMENTI FINANZIARI
“PARTECIPATIVI”
ART. 1 C. 2° T.U.F.: “strumento finanziario”
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI
DI UNA PARTECIPAZIONE AL
CAPITALE SOCIALE; NON RICONOSCONO LA
QUALIFICA DI “SOCIO” MA POSSONO
ESSERE FORNITI DI DIRITTI AMMINISTRATIVI
E DIRITTI PATRIMONIALI
58. 58
… SEGUE
art. 2346, 6° c.
art. 2351, 5° c.
NO DIRITTO DI VOTO
MA
VOTO SU SPECIFICI
ARGOMENTI E
DIRITTO DI
NOMINA DI 1 amministratore
o 1 “controllore”
DIRITTI PATRIMONIALI:
a) parte proporzionale
di utili
b) quota proporzionale di
liquidazione
59. 59
… SEGUE
ANCHE DI OPERA O
SERVIZI DA PARTE DI SOCI
O DI TERZI
statuto: a) modalità e condizioni di emissione
b) diritti che conferiscono
c) sanzioni per inadempimento
d) legge di circolazione (se ammessa)
APPORTI
ATIPICI
60. 60
… SEGUE
art. 2349, 2° c.:
tutela: ASSEMBLEA SPECIALE ex art. 2376, 1° c.
STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI
DI LAVORO della società datrice di lavoro o sua controllata.
DIRITTI PATRIMONIALI O AMMINISTRATIVI
NORME PARTICOLARI SU:
a) condizioni di esercizio dei diritti;
b) trasferimento
c) cause di decadenza o riscatto
61. 61
… SEGUE
organo competente per l’emissione?
a) art. 2346 c. 6°: “condizioni di emissione”
b) art. 2349 c. 2°: assemblea straordinaria
c) art. 2411 c. 3° ( art. 2410 c. 1°):
amministratori
ASSEMBLEA SPECIALE ex art. 2376 c. 1°
(se conferiscono diritti amministrativi)
… SEGUE
62. 62
PATRIMONI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE
a) COSTITUZIONE DI
UNO O PIU’ PATRIMONI
CIASCUNO DESTINATO IN
VIA ESCLUSIVA AD UNO
SPECIFICO AFFARE
SEPARAZIONE DI UNA
PORZIONE DEL
PATRIMONIO SOCIALE
b) FINANZIAMENTO DI
UNO SPECIFICO AFFARE
MEDIANTE
DESTINAZIONE DEI
PROVENTI AL RIMBORSO
CONTRATTO
DI
FINANZIAMENTO
63. 63
… segue
A)
1. max. 10% patrimonio
netto
2. segregazione
patrimoniale
3. emissione di strumenti
finanziari di
partecipazione
all’affare con relative
assemblee speciali
B)
1. finanziamento con
rimborso
totale/parziale con i
proventi dell’affare
2. segregazione
patrimoniale: proventi
dell’operazione e beni
strumentali sociali
3. iscrizione nel registro
di copia del contratto
64. 64
… segue
1. diritto di opposizione
dei creditori entro 2
mesi dall’iscrizione
2. separazione contabile
1. NO diritto di
opposizione ma solo
azioni conservative
2. separazione contabile
ART. 2447 BIS E SS.
65. 65
... la disciplina comune
deroga al principio di responsabilità ex 2740
=
per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare la società risponde nei limiti
del patrimonio ad esso destinato
E
i proventi dell’operazione costituiscono un
patrimonio separato da quello della società
66. 66
Patrimoni destinati tipo “a”
la costituzione è deliberata dal consiglio di
amministrazione a maggioranza assoluta dei
componenti, salvo diversa disposizione dello statuto
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
Il grado di “specificità” dell’“affare”
contributo di terzi al finanziamento dell’affare con
annessi diritti AMMINISTRATIVI (di controllo) e
PATRIMONIALI (di partecipazione ai risultati
dell’affare) strumenti finanziari
67. 67
… segue
obbligazioni per lo specifico affare
PATRIMONIO RESTANTE
DESTINATO PATRIMONIO
(spendita del nome) (art. 2447-quinquies c. 3°)
(salvo fatto illecito)
obbligazioni sociali
NON ne risponde MAI il patrimonio destinato
68. 68
… segue
la separazione patrimoniale implica una
CONTABILITA’ SEPARATA:
lo stato patrimoniale deve indicare
distintamente i beni e i rapporti compresi
nel patrimonio separato;
per ciascun patrimonio destinato gli
amministratori redigono un separato
rendiconto allegato al bilancio;
69. 69
… segue
nella nota integrativa gli amministratori
devono illustrare il valore e la tipologia dei
beni e dei rapporti giuridici compresi in
ciascun patrimonio destinato (ivi compresi
quelli apportati da terzi) ed i criteri adottati
per la imputazione degli elementi comuni
di costo e ricavo.
70. 70
… segue
SCIOGLIMENTO:
1. si realizza / è divenuto impossibile l’affare
2. altre cause previste dalla delibera costitutiva
3. richiesta di “liquidazione” dei creditori
Insolvenza artt. 155 ss. L. fall.
71. 71
Finanziamento di uno specifico affare
tipo “b”
CONTENUTO del contratto di finanziamento:
1. descrizione dell’operazione da finanziare
2. il piano finanziario dell’operazione
3. l’indicazione dei beni strumentali necessari
alla realizzazione dell’operazione
4. la parte dei proventi dell’operazione
destinati al rimborso del finanziamento e le
modalità per determinarli
72. 72
… segue
i proventi dell’operazione costituiscono
patrimonio separato da quello della società
QUINDI
sui proventi / frutti di essi e degli
investimenti eventualmente effettuati
NON sono ammesse azioni da parte dei
creditori sociali
73. 73
… segue
delle obbligazioni nei confronti del
finanziatore risponde esclusivamente il
patrimonio separato a meno che il contratto
di finanziamento non preveda un’ipotesi di
“garanzia particolare” necessariamente
parziale
la separazione patrimoniale RICHIEDE
sistemi di incasso e contabilizzazione idonei
ad individuare e a tenere separati i proventi
dell’affare dal restante patrimonio sociale
74. 74
… segue
il finanziatore NON è un semplice creditore in
quanto
il rimborso dipende dai proventi
dell’affare
decorso il termine massimo di rimborso
previsto dal contratto, “nulla più è dovuto al
finanziatore”
operazione da realizzare senza ricorso al
mercato del capitale di rischio
(2447 decies, 7°c.)
75. 75
OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI
DI SOCIETA’
1. ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
2. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
3. altre OPERAZIONI
4. CONTROLLO/COLLEGAMENTO
5. ACQUISTO DI AZIONI/QUOTE DELLA
CONTROLLANTE
6. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI/QUOTE
DELLA CONTROLLANTE
76. 76
1) ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
LE CONDIZIONI (art. 2357):
1. nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili da
ultimo bilancio approvato
2. solo azioni interamente liberate
3. autorizzazione dell’assemblea: modalità, numero
massimo di azioni da acquistare, durata
dell’operazione (max. 18 mesi), corrispettivo
minimo e massimo
4. valore nominale = max. 1/10 capitale sociale
77. 77
… segue
LA DISCIPLINA (art. 2357-ter):
1. autorizzazione dell’assemblea agli amministratori
per disporne (anche trading)
2. diritto agli utili: accrescimento proporzionale alle
altre azioni
3. diritti di opzione: idem, SALVO autorizzazione
assembleare all’esercizio (totale o parziale)
4. diritto di voto: sospeso ma nel QUORUM
5. riserva indisponibile = valore nominale azioni proprie
78. 78
… segue
CASI SPECIALI (art. 2357-bis):
1. riduzione del C.S. con riscatto / annullamento di azioni
2. acquisto a titolo gratuito, SE azioni
interamente liberate
3. successione universale / fusione / scissione
4. pignoramento per soddisfacimento di un
credito delle società, SE azioni interamente
liberate
79. 79
… segue
Acquisti in violazione dei limiti (art. 2357 c. 4°)
a) obbligo di alienazione entro 1 anno dall’acquisto;
b) annullamento e riduzione C.S.
80. 80
2) SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
(art. 2357-quater)
DIVIETO di sottoscrizione di azioni proprie,
ma … 2357 ter c. 2°: possibile esercizio del diritto di
opzione ( sottoscrizione) previa autorizzazione
dell’assemblea
le azioni sottoscritte in violazione (salvo colpa) si
intendono sottoscritte e vanno liberate da:
a) promotori/fondatori (in fase costitutiva)
b) amministratori (in fase di aumento del C.S.)
81. 81
… segue
chiunque abbia sottoscritto, in nome proprio
ma per conto della società, azioni della
società stessa è considerato sottoscrittore a
tutti gli effetti
liberazione delle azioni responsabilità
solidale di promotori, fondatori e (in caso di
aumento del C.S.) amministratori
82. 82
3) altre OPERAZIONI SU AZIONI
PROPRIE
LA SOCIETA’ NON PUO’:
FORNIRE GARANZIE PER L’ACQUISTO O
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
ACCORDARE PRESTITI PER L’ACQUISTO O
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
ACCETTARE AZIONI PROPRIE IN GARANZIA
• ECCEZIONE nelle operazioni effettuate per favorire
l’acquisto da parte dei dipendenti del gruppo,
PURCHE’ nei limiti di utili distribuibili e riserve
disponibili Management Buy Out
83. 83
4) CONTROLLO E COLLEGAMENTO
art. 2359
LE FATTISPECIE
DI CONTROLLO
AZIONARIO
(O INTERNO)
DI DIRITTO
AZIONARIO
(O INTERNO)
DI FATTO
CONTRATTUALE
(O ESTERNO)
84. 84
… segue
- titolarità formale
DISPONIBILITA’ - condizioni giuridiche di stabilità
DEI VOTI (usufrutto, pegno)
- sindacati di voto
- no per conto di terzi
INFLUENZA DOMINANTE
85. 85
… segue
CONTROLLO DIRETTO e INDIRETTO
anche i voti che spettano a società
controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta MA NON per conto di terzi
CONTROLLO CONTRATTUALE
diverso dal controllo da contratto c.d. di
dominio:
a) parasociale (v. 2341-bis lett. c)
b) statutario (v. 2497-septies)
86. 86
… segue
COLLEGAMENTO SOCIETARIO
INFLUENZA NOTEVOLE
PRESUNZIONE: in assemblea ordinaria
possono essere esercitati almeno 1/5 dei voti
o 1/10 se società con azioni quotate
informazione contabile (v. art. 2424)
87. 87
5) ACQUISTO DI AZIONI / QUOTE
DELLA CONTROLLANTE (art. 2359-bis)
STESSA disciplina dell’acquisto di azioni proprie
la società controllata NON può esercitare il diritto di
voto nelle assemblee della controllante
rilevano ANCHE gli acquisti indiretti
le azioni in violazione devono essere alienate entro
1 anno dall’acquisto oppure … riduzione del C.S.
della controllante (art. 2359-ter c. 2°)!
eccezioni ai limiti come da 2357 bis
88. 88
6) SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI / QUOTE
DELLA CONTROLLANTE (art. 2359-quinquies)
DIVIETO: la controllata NON può
sottoscrivere azioni o quote della controllante
sottoscrizione e liberazione a carico degli
amministratori, SALVO se esenti da colpa
Art. 2360: DIVIETO di SOTTOSCRIZIONE
RECIPROCA del C.S., in sede di costituzione
o di aumento del C.S., anche indirettamente
(società fiduciaria o interposta persona)
89. 89
ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN
ALTRE IMPRESE
DIVIETO DI ASSUNZIONE DI
PARTECIPAZIONI IN SOSTANZA
MODIFICATIVE DELL’OGGETTO
SOCIALE per la misura o
per l’oggetto:
art. 2361, 1° co.
irrilevanza dell’O.S. “secondario”
90. 90
… SEGUE
L’ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE
COMPORTINO RESPONSABILITA’
ILLIMITATA (in società di persone) DEVE
ESSERE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA
DIETRO SPECIFICA
INFORMAZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI NELLA
NOTA INTEGRATIVA
(art. 2361, 2° co.)
93. 93
… SEGUE
UNICITA’ DEL TIPO EX ART. 2380
IL MODELLO TRADIZIONALE RIMANE DI
DEFAULT SE LO STATUTO NON DISPONE
DIVERSAMENTE
LA VARIAZIONE DI SISTEMA HA EFFETTO
ALLA DATA DELL’ASSEMBLEA
CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO
UNICITA’ DELL’ASSEMBLEA
94. 94
L’ASSEMBLEA
organo DI IMPULSO e DI ADEGUAMENTO
dell’organizzazione
funzione DELIBERATIVA, non di gestione
(deliberazioni atti NON negoziali)
metodo COLLEGIALE
principio MAGGIORITARIO
organo composto da TUTTI i soci aventi
diritto di voto (e i titolari di strumenti
finanziari?)
95. 95
… segue
distinzione di competenze, di quorum
costitutivi e deliberativi, di modalità di
verbalizzazione, ma NON duplicità di organi
A. ORDINARIA = 2364
(2364 bis se adottato sistema dualistico)
A. STRAORDINARIA = 2365
96. 96
… segue
tendenza legislativa ad una progressiva
erosione delle competenze con
trasferimento di alcune originarie
funzioni in capo all’organo amministrativo
INFATTI
lo statuto NON può più riservare per certi atti gestori
la competenza all’assemblea ma al più un semplice
potere AUTORIZZATIVO NON VINCOLANTE,
ferma restando l’esclusiva responsabilità degli
amministratori (art. 2364 n. 5)
97. 97
… segue
INOLTRE
si riducono le competenze dell’assemblea
straordinaria (l’emissione di obbligazioni è
rimessa all’organo amministrativo) e lo
statuto può attribuire alla competenza
dell’organo amministrativo alcune decisioni
che rientrano nelle modifiche dell’atto
costitutivo (art. 2365 c. 2°)
98. 98
metodo collegiale
1. convocazione
2. costituzione ( quorum costitutivo)
3. discussione
4. votazione
5. approvazione ( quorum deliberativo)
6. verbalizzazione
99. 99
La convocazione
DA amministratore unico / Consiglio di
amministrazione / Consiglio di gestione quando lo
ritengano OPPORTUNO e almeno 1 volta all’anno
l’assemblea ordinaria (art. 2366 c. 1°)
SU DOMANDA di tanti soci che rappresentino 10%
del capitale sociale (o la più bassa percentuale
stabilita dallo statuto) con puntuale indicazione degli
argomenti (art. 2367)
altre ipotesi di convocazione OBBLIGATORIA: riduzione
del C.S. per perdite oltre al terzo, capitale al di sotto del
minimo legale, causa di scioglimento, cessazione della
maggioranza o di tutti gli amministratori
100. 100
Formalità per la convocazione
Avviso di convocazione
deve contenere GIORNO, ORA, LUOGO, MATERIE
DA TRATTARE (art. 2366 c. 1°)
- PUBBLICATO in G.U. o altro quotidiano indicato
dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea
- per società “chiuse”: opzione statutaria per
convocazione “con mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima
dell’assemblea” (ad es.: raccomandata a/r)
101. 101
… segue
ASSEMBLEA TOTALITARIA (art. 2366 c. 4°)
qualora non vengano rispettate le richieste
formalità di convocazione o anche manchi
la convocazione, l’assemblea si reputa
regolarmente costituita SE:
1. risulti rappresentato l’INTERO CAPITALE
SOCIALE
2. partecipi la MAGGIORANZA dei membri
degli organi amministrativi e di controllo
102. 102
La costituzione dell’assemblea
quorum costitutivo
quorum deliberativo
La riforma ha introdotto significative
riduzioni dei quorum, diversamente
graduate: nelle società “aperte” le
maggioranze legali sono più basse, così da
agevolare il funzionamento dell’assemblea
in risposta al generalizzato assenteismo dei
soci
103. 103
… segue
CALCOLO:
1)nel quorum costitutivo:
a) NO azioni prive del diritto di voto (art. 2368 c. 1°);
b) Sì azioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto (art. 2368 c. 3°)
2) nel quorum deliberativo:
a) NO azioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto (art. 2368 c. 3°);
b) NO azioni per cui dichiarazione di astenersi per
conflitto di interessi (art. 2368 c. 3°)
c) gli astenuti?
104. 104
… 1^ convocazione
ASS. ORDINARIA
q.c.: META’ DEL
CAPITALE SOCIALE
q.d.: MAGGIORANZA
ASSOLUTA, salvo che
lo statuto richieda una
maggioranza più
elevata
(art. 2368 c. 1°)
ASS.STRAORDINARIA
(S.p.A. “chiuse”)
q. c. = q.d.
q. d.: PIU’ DELLA META’
DEL CAPITALE
SOCIALE, salvo che lo
statuto preveda una
maggioranza più
elevata
(art. 2368 c. 2°)
105. 105
… segue
ASS. STRAORDINARIA di società “aperte”
q. c.: ALMENO LA META’ DEL CAPITALE
SOCIALE, salvo che lo statuto richieda una
maggioranza
q. d.: ALMENO 2/3 DEL CAPITALE
SOCIALE RAPPRESENTATO IN
ASSEMBLEA
106. 106
… 2^ convocazione (art. 2369 c. 3°):
principio di facilità deliberativa
ASS. ORDINARIA
q. c.: MANCA!
q. d.: LA MAGGIORANZA
DEL CAPITALE
SOCIALE
RAPPRESENTATO IN
ASSEMBLEA
ASS.STRAORDINARIA
q. c.: OLTRE 1/3 DEL
CAPITALE SOCIALE
q. d.: ALMENO 2/3 DEL
CAPITALE SOCIALE
RAPPRESENTATO IN
ASSEMBLEA
107. 107
… segue
Possibilità di aumento di tutti i quorum
(art. 2369 c. 4°), salvo che per:
a) approvazione del bilancio
b) nomina e revoca cariche sociali
Maggioranza rafforzata nelle S.p.A. “chiuse”
per deliberazioni “importanti”: q.d. (= q.c.) di
più di 1/3 del capitale sociale (art. 2369 c. 5°)
108. 108
… 3^ convocazione
ASS. ORDINARIA (da statuto):
idem come per 2^ convocazione (art. 2369 c. 6°)
ASS. STRAORDINARIA:
a) S.p.A. “chiuse” (da statuto):
idem come per 2^ convocazione (art. 2369 c. 6°)
b) S.p.A. “aperte” (ex lege: art. 2369 c. 7°):
- q.c. di almeno 1/5 del capitale sociale
- q.d. di almeno 2/3 del capitale sociale
rappresentato in assemblea
109. 109
La verbalizzazione (art. 2375)
Le deliberazioni devono risultare da VERBALE:
a) sottoscritto dal presidente e dal segretario (ass.
ord.) o dal notaio (ass. straord.);
b) trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni assembleari (v. art. 2421 n. 3);
c) redatto in forma analitica (data, identità dei
singoli partecipanti e capitale rappresentato,
modalità e risultato delle votazioni, identificazione
favorevoli/astenuti/dissenzienti, dichiarazioni dei
soci pertinenti)
110. 110
La partecipazione in assemblea
(art. 2370)
DIRITTO DI INTERVENTO
correlazione indissolubile con il diritto di
voto (comma 1°)
lo statuto può consentire l’intervento in
assemblea mediante “mezzi di
telecomunicazione” (comma 4°)
resta fermo il diritto/obbligo di intervento
di amministratori e sindaci
111. 111
… segue
LEGITTIMAZIONE
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito dei
titoli azionari (o della apposita certificazione degli
intermediari in caso di azioni dematerializzate)
(comma 2°) la legittimazione prescinde
dall’iscrizione nel libro soci;
azioni nominative: la società provvede all’iscrizione
nel libro soci di coloro che depositano azioni o
comunicazione dell’intermediario (comma 3°)
112. 112
Il conflitto di interessi: art. 2373 c.c.
socio portatore per conto proprio o di terzi di
un interesse in conflitto con quello della
società il socio può intervenire e votare
in assemblea
ma …
la delibera che possa recare danno alla
società, se presa con il voto determinante
del socio in conflitto, è annullabile
113. 113
… segue
ipotesi tipiche di conflitto che determinano un
DIVIETO di votare:
1. gli amministratori (soci) in caso di
deliberazioni riguardanti la loro responsabilità
2. i componenti del consiglio di gestione (soci)
per nomina / revoca / responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza
114. 114
La rappresentanza in assemblea (art. 2372)
AMMESSA, salvo disposizione contraria dello
statuto:
deve essere conferita per iscritto;
divieto (nelle sole S.p.A.”aperte”) di conferirla per
più assemblee (OK per più convocazioni della
stessa assemblea) salvo procura generale o
procura conferita da un ente ad un proprio
dipendente;
divieto di delega in bianco;
sempre revocabile;
delegatus potest delegare … solo chi è indicato in
delega
115. 115
… segue
divieti soggettivi: NON possono essere delegati
amministratori, sindaci o dipendenti della società o
di società controllate né le società controllate;
limiti quantitativi:
a) S.p.A. “chiuse”: max. 20 soci
b) S.p.A. “aperte”: max. variabile in funzione della
misura del capitale sociale
i documenti relativi (deleghe) devono essere
conservati presso la società
116. 116
… segue
NELLE SOCIETA’ QUOTATE (artt. 136 ss.
T.U.F.)
1. SOLLECITAZIONE DI DELEGHE
committente incarica intermediario –
diffusione di prospetto e modulo di delega
con specifiche proposte di voto
2. RACCOLTA DI DELEGHE associazione
di azionisti solo nei confronti dei propri
associati – almeno 50 soci con max. 0,1%
cadauno
117. 117
La presidenza dell’assemblea (art. 2371)
indicazione dallo statuto o elezione a
maggioranza dei presenti
organo (meglio: ufficio) “occasionale”
poteri di accertamento e verifica
i soci non possono sottrarsi / opporsi ai poteri
del presidente in assemblea
poteri derivati eccezionalmente attribuiti
assistito da un segretario, eletto nello stesso
modo, salvo verbale redatto da notaio
118. 118
La votazione
in mancanza di previsione legislativa, spetta
all’assemblea decidere in concreto la
modalità della votazione: ammissibile il voto
a scrutinio segreto?
può essere ammesso statutariamente il voto
per corrispondenza (art. 2370 c. 4°)
necessario l’esercizio unitario del diritto di
voto o ammesso anche il voto divergente?
(V. la possibilità di recesso parziale ex art. 2437 c. 1°)
119. 119
L’INVALIDITA’ DELLE
DELIBERE ASSEMBLEARI
L. delega, art. 4, 7° comma, lett. b): esigenze
di certezza e di stabilità
ANNULLABILITA’ – NULLITA’
NO vizi ulteriori e diversi NO INESISTENZA
OGGI le ipotesi di vizi gravi del procedimento
assembleare rientrano nella categoria della
nullità
120. 120
ipotesi di invalidità
ANNULLABILITA’
VIZI:
deliberazioni prese
non in conformità della
legge o dello statuto
(irregolarità formali e
procedurali)
CARATTERE
GENERALE
(art. 2377 c. 2°)
NULLITA’
VIZI:
a) mancata
convocazione
dell’assemblea;
b) mancanza del verbale;
c) impossibilità o illiceità
dell’oggetto
CARATTERE
SPECIFICO
(art. 2379 c. 1°)
121. 121
La legittimazione all’impugnazione
ANNULLABILITA’
LEGITTIMATI AD
IMPUGNARE:
a) soci assenti, dissenzienti,
astenuti = 5%* C.S.;
b) amministratori (uti singuli);
c) collegio sindacale e
consiglio di sorveglianza;
d) autorità di vigilanza
*società aperte: 1/1000 C.S.
(art. 2377 c. 3°)
NULLITA’
LEGITTIMATI AD
IMPUGNARE
a) chiunque vi abbia
interesse;
b) eccezione rilevabile
d’ufficio
(art. 2378 c. 1°)
122. 122
Annullabilità: il risarcimento del danno
Legittimati all’impugnazione soltanto gli aventi
diritto di voto nella deliberazione NO agli azionisti
a voto limitato, azionisti di risparmio (art. 2377 c. 3°);
il diritto di impugnativa spetta ad una minoranza
qualificata (5% - 0,1%) (art. 2377 c. 3°);
i soci che non possono impugnare godono di un
diritto al risarcimento del danno (art. 2377 c. 4°)
impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede in base
ad atti di esecuzione della delibera viziata o sulla
base della delibera sostituita (art. 2377 c. 9°)
123. 123
I termini
ANNULLABILITA’
TERMINE PER IMPUGNARE:
90 giorni
(DECADENZA)
a) dalla delibera
b) dalla iscrizione nel R.I.
c) dal deposito nel R.I.
(art. 2377 c. 6°)
NULLITA’
TERMINE PER IMPUGNARE:
3 ANNI
a) dalla trascrizione nel
libro delle adunanze
b) dalla iscrizione nel R.I.
c) dal deposito nel R.I.
(art. 2379 c. 1°)
124. 124
Nullità: termini “speciali” per l’impugnazione
possono essere impugnate senza limiti di tempo le
delibere modificative dell’oggetto sociale che
prevedano attività illecite o impossibili (art. 2379 c. 1°);
limiti temporali ridotti per l’impugnazione delle
deliberazioni di i) aumento del C.S., ii) riduzione
volontaria del C.S. (ex art. 2445), iii) emissione di
obbligazioni (art. 2379-ter)
(termini diversi tra S.p.A. “aperte” e “chiuse”);
la deliberazione di approvazione del bilancio non
può essere impugnata, neanche per nullità, dopo
che è avvenuta la approvazione del bilancio
dell’esercizio successivo (art. 2434-bis)
125. 125
Annullabilità: vizi “irrilevanti”
(art. 2377 c. 5°)
1. partecipazione all’assemblea di persone
non legittimate (che non abbia inciso sulla
regolare costituzione dell’assemblea);
2. invalidità di singoli voti o errato loro
conteggio (che non abbiano inciso sul
raggiungimento dl quorum deliberativo);
3. incompletezza o inesattezza del verbale
(purché sia possibile l’accertamento del
contenuto, degli effetti e della validità della
deliberazione).
126. 126
Nullità: vizi “irrilevanti” (art. 2379 c. 3°)
1. La convocazione non si considera mancante se
l’avviso (irregolare) proviene da un membro
dell’organo di amministrazione o di controllo e
avverte i) della convocazione, ii) della data
dell’assemblea;
2. l verbale non si considera mancante se contiene i)
data, ii) oggetto, iii) sottoscrizione del presidente di
assemblea / consiglio di amministrazione /
consiglio di sorveglianza + segretario
127. 127
Annullabilità: sostituzione
(art. 2377 c. 8°)
la delibera impugnata può essere sostituita
con altra presa in conformità della legge e
dello statuto; le spese del giudizio vengono
liquidate dal giudice “di norma” a carico della
società e si pronuncia anche in relazione
all’eventuale risarcimento del danno
restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla
base della deliberazione sostituita
128. 128
Nullità: sanatoria (art. 2379-bis)
NO impugnazione per mancata
convocazione da parte di chi, anche
successivamente, abbia dichiarato il suo
assenso allo svolgimento dell’assemblea;
NO mancanza del verbale se la
verbalizzazione è eseguita prima della
assemblea successiva e la deliberazione ha
effetto dalla data in cui è stata presa, salvo i
diritti dei terzi che in buona fede la
ignoravano.
129. 129
il procedimento di impugnazione:
art. 2378 c.c.
atto di citazione
tribunale del luogo dove la società ha sede
il socio che agisce deve dimostrare in qualunque
modo il suo status socii
la qualità di socio “qualificato” deve permanere per
tutto lo svolgimento del processo? art. 2378 c. 2°
sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in
esecuzione agli atti compiuti in esecuzione della
deliberazione annullata
130. 130
… segue
SOSPENSIONE della deliberazione impugnata:
1. istanza contestuale al deposito della citazione
2. eccezionale e motivata urgenza decreto
inaudita alter parte del presidente del tribunale
3. audizione di amministratori e sindaci
4. valutazione comparativa dei pregiudizi
5. idonea garanzia per l’eventuale risarcimento danni
131. 131
SISTEMI DI
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
la nuova disciplina modifica significativamente
la vecchia impostazione codicistica e accanto
al MODELLO TRADIZIONALE vengono
introdotti il
MODELLO DUALISTICO
e il
MODELLO MONISTICO
132. 132
… segue
tutti i modelli si applicano sia alle società
“chiuse”, sia alle società “aperte”
è possibile passare da un sistema all’altro
anche durante la vita della società ma non è
specificato e la decisione deve essere presa
dall’assemblea straordinaria: art. 2328 n. 9
L’efficacia della deliberazione di “variazione
di sistema: art. 2380 c. 2°
diritto di recesso??
133. 133
MODELLO TRADIZIONALE
ASSEMBLEA
AMMINISTRATORI
(amministratore unico o consiglio di amministrazione)
COLLEGIO SINDACALE
(+ revisore contabile esterno)
NEL SILENZIO DELLO STATUTO E’
IL MODELLO LEGALE DI DEFAULT (art. 2380 c. 1°)
135. 135
… la nomina
nomina dall’assemblea ordinaria (voto di lista,
tutela delle minoranze: v. art. 2368 c. 1°) TRANNE
1. i primi amministratori sono nominati nell’atto
costitutivo;
2. lo statuto può riservare la nomina di un
componente indipendente ai possessori di
strumenti finanziari (v. art. 2351 c. 5°)
3. la legge / lo statuto possono riservare allo Stato o
a enti pubblici, anche non azionisti, la nomina di
uno o più amministratori (v. artt. 2449 e 2450)
4. cooptazione (art. 2386 c. 3°), se non … simul
stabunt simul cadent (art. 2386 c. 4°)
136. 136
… la carica di amministratore
gli amministratori possono essere NON SOCI
(art. 2380-bis c. 2°), solo persone fisiche
in carica max. 3 anni (art. 2383 c. 2°)
cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382)
statuto: requisiti di ONORABILITA’,
PROFESSIONALITA’ E INDIPENDENZA (art. 2387)
iscrizione nel registro delle imprese della nomina con dati anagrafici
degli amministratori ed eventuali poteri di rappresentanza
(art. 2383 c. 4°)
Rapporto società – amministratori diverso dal mandato
cessazione dall’incarico per: scadenza del termine (art.
2385 c. 2°); revoca; rinuncia (art. 2385 c. 1°); decadenza;
morte; nomina dei liquidatori; fusione della società
137. 137
… i compensi: art. 2389
misura del compenso all’atto di nomina
o dall’assemblea ordinaria (art. 2389 c. 1°)
partecipazione agli utili (in tutto o in parte
(art. 2432)
attribuzione del diritto di
sottoscrivere a prezzo
predeterminato azioni di
futura emissione =
stock option plans
138. 138
… segue
remunerazione degli amministratori investiti
di particolari cariche: decisione del C.d.A.+
parere del collegio sindacale (art. 2389 c. 3°)
statuto: previsione da parte dell’assemblea di
un importo complessivo (art. 2389 c. 3°)
la previsione di deleghe all’interno del
Consiglio NON fa venire meno il diritto al
compenso degli amministratori non delegati
139. 139
I poteri: la gestione
2380-bis: la gestione dell’impresa è riservata
esclusivamente agli amministratori, che possono
adottare tutte le decisioni funzionali all’attuazione
dell’oggetto sociale
2364 n. 5: rilascio da parte dell’assemblea di
“autorizzazioni eventualmente richieste dallo
statuto” per il compimento degli atti degli
amministratori, che ne restano responsabili
differenza tipologica con s.r.l.
… ma v. art. 2361 c. 2°, art. 2357, art. 2393 …
140. 140
… segue: poteri delegabili (art. 2365)
1. emissione di obbligazioni convertibili
2. aumento del capitale sociale con esclusione e/o
limitazione del diritto di opzione
3. riduzione del capitale sociale in seguito a recesso
del socio
4. emissione di strumenti finanziari partecipativi
5. incorporazione di società interamente partecipate
6. incorporazione di società partecipate > 90%
7. istituzione / soppressione sedi secondarie
8. trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale
9. adeguamenti statutari a disposizioni normative
141. 141
… segue: strutture finanziaria
(e organizzazione interna)
1) emissione di obbligazioni non convertibili
(se la legge o lo statuto non dispongono diversamente)
2) emissione di strumenti finanziari (art. 2411 c. 3°)
(se la legge o lo statuto non dispongono diversamente)
3) costituzione di patrimoni destinati di tipo “a”,
a maggioranza assoluta dei componenti del C.d.A.
(salvo diversa disposizione dello statuto)
142. 142
Struttura dell’organo di amministrazione
Amministratore unico
Consiglio di amministrazione
metodo collegiale (art. 2380-bis c. 3°)
inderogabilità (differenza con s.r.l.)
Organi delegati:
a) Amministratori delegati
b) Comitato esecutivo (metodo collegiale)
143. 143
… il Consiglio di Amministrazione
(art. 2388)
quorum costitutivo:
maggioranza degli amministratori in carica
quorum deliberativo: maggioranza assoluta
dei presenti voto per teste
NO voto per rappresentanza
statuto: presenza alle riunioni mediante
“mezzi di telecomunicazione”
144. 144
… segue
INVALIDITA’ delle deliberazioni consiliari
1) delibere prese non in conformità della legge o
dello statuto impugnabili da:
a) collegio sindacale;
b) amministratori assenti o dissenzienti
2) delibere lesive dei diritti dei soci impugnabili da
parte dei soci stessi ma … alle condizioni di cui
all’art. 2377 (almeno 5% C.S.)
Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in esecuzione della deliberazione annullata
145. 145
Il Presidente del C.d.A. (art. 2381 c. 1°)
viene nominato dalla assemblea o dal
consiglio stesso
(art. 2380-bis c. 5°)
convoca il C.d.A. , ne fissa l’ordine del
giorno e ne coordina i lavori
provvede affinché i consiglieri vengano
adeguatamente informati sulle materie
all’ordine del giorno
148. 148
1) attribuzioni non delegabili (art. 2381 c. 4°)
ampliato il numero delle attribuzioni NON
delegabili:
1. redazione progetto di bilancio
2. emissione di obbligazioni convertibili
3. aumento del capitale sociale “delegato”
4. riduzione del capitale sociale per perdite
5. redazione progetti di fusione e scissione
149. 149
2) rapporto C.d.A./organi delegati
(art. 2381 c. 3°)
il C.d.A. determina contenuto, limiti,
eventuali modalità di esercizio della delega
competenza concorrente cumulativa:
1. AVOCAZIONE delle operazioni rientranti
nella delega;
2. potere di impartire DIRETTIVE
VINCOLANTI
compito di MONITORAGGIO dell’attività
degli organi delegati
150. 150
… segue (art. 2381 c. 5° e c. 6°)
ampia circolazione di INFORMAZIONI sulla
gestione
periodicamente gli organi delegati
riferiscono a C.d.A. e sindaci su
generale andamento, prevedibile
evoluzione, operazioni rilevanti
ciascun amministratore ha il potere/dovere di
chiedere informazioni anche su specifiche
operazioni e fatti
151. 151
… segue
Il C.d.A.
a) VALUTA l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
b) ESAMINA i piani strategici, industriali e
finanziari;
c) VALUTA il generale andamento della
gestione
1) ruolo di VIGILANZA e di INDIRIZZO del C.d.A.
2) ruolo OPERATIVO degli organi delegati
152. 152
… segue
NO responsabilità per omessa vigilanza “attiva”
(sparito l’obbligo di vigilanza sul “generale
andamento della gestione”)
MA
obbligo di vigilanza “passiva” come reazione ad
informazioni rese al C.d.A. dagli organi delegati
2381 c. 6°: obbligo degli amministratori di “agire in
modo informato” 2392 c. 2°: responsabilità degli
amministratori (solo) se informati ex art. 2381 c. 3°
153. 153
Il potere di rappresentanza (art. 2384)
deriva dallo statuto o dall’atto di nomina
non necessariamente a tutti gli amministratori
(salvo il caso dell’amministratore unico)
potere generale, non più limitato dall’oggetto
sociale
rappresentanza disgiuntiva o congiuntiva
(art. 2383 c. 4°)
ammesse forme di rappresentanza negoziale
(procure per singoli affari/categorie
institori e procuratori)
154. 154
… segue: le limitazioni
è scomparso ogni riferimento all’oggetto sociale,
quindi ogni atto compiuto dall’amministratore –
rappresentante in nome della società vincola la
società medesima, indipendentemente dal fatto
che tale atto rientri o meno nell’oggetto sociale;
l’estraneità può rilevare ai fini della giusta causa di
revoca o della responsabilità dell’amministratore
dopo l’iscrizione nel registro delle imprese le
cause di invalidità relative all’atto di nomina
NON sono più opponibili ai terzi, salva la prova
della loro conoscenza
155. 155
… segue (art. 2384 c. 2°)
non opponibilità delle limitazioni
convenzionali: le limitazioni risultanti dallo
STATUTO o da una DECISIONE DEGLI ORGANI
COMPETENTI NON SONO OPPONIBILI AI
TERZI, anche se pubblicate, SALVA
L’EXCEPTIO DOLI
156. 156
Divieto di concorrenza (art. 2390)
gli amministratori NON possono:
1) essere soci illimitatamente responsabili in
società concorrenti;
2) esercitare un’attività concorrente per conto
proprio o di terzi;
3) essere amministratori o direttori generali in
società concorrenti
giusta causa di revoca dell’amministratore
possibile autorizzazione dell’assemblea
157. 157
Il c.d. conflitto di interessi (art. 2391)
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI (in C.d.A.)
(2391: non più conflitto di interessi)
a) amministratore NON delegato: obbligo di riferire agli
altri amministratori e al collegio sindacale “ogni
interesse” diretto o indiretto precisandone
natura/termini/origine/portata
NO obbligo di astensione
b) amministratore delegato: obbligo di disclosure sub a) +
dovere di astensione operazione al C.d.A.
c) in ogni caso: obbligo di adeguata motivazione della
deliberazione (ragioni e convenienza dell’operazione)
158. 158
… segue
Non si richiede più l’esistenza di un conflitto tra
interessi contrapposti, ma è sufficiente l’esistenza
di un interesse privato dell’amministratore
l’amministratore unico deve dare notizia di “ogni
interesse” al collegio sindacale e alla “prima
assemblea utile” (nuovo art. 2391 c. 1°)
obbligo di risarcire il danno, anche da “distrazione
di opportunità” (art. 2391 u.c.)
restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona
fede
159. 159
… segue: impugnazione delle
deliberazioni del C.d.A. (art. 2391 c. 3°)
nel caso di:
- INOSSERVANZA dell’art. 2391 c. 1°
- deliberazioni del C.d.a. o del comitato esecutivo
assunte con il voto DETERMINANTE
dell’amministratore interessato e …
- potenzialmente DANNOSE per la società
Sono legittimati all’impugnazione, entro 90 giorni dalla
data della delibera, i) gli amministratori uti singuli
(purché, se debitamente informati, non abbiano
consentito alla deliberazione, ii) il collegio sindacale.
160. 160
LA RESPONSABILITA’
DEGLI AMMINISTRATORI
- artt. 2392 e ss.
1) VIOLAZIONE DI
SPECIFICI DOVERI
IMPOSTI DALLA
LEGGE O DALLO
STATUTO
2) VIOLAZIONE
DEL DOVERE
GENERALE DI
GESTIRE CON
DILIGENZA
161. 161
…segue
1) violazioni specifiche = condotta positiva o negativa
richiesta da norma di legge o clausola dello statuto
2) violazione del dovere generico di corretta (diligente)
amministrazione
obbligazione di mezzi no sindacato di merito
sugli atti gestori?
diligenza commisurata a:
a) natura dell’incarico
b) specifiche competenze
162. 162
… segue
si esige un livello minimo di “perizia”, id est professionalità?
a) v. 2407 c. 1° + 2489 c. 2°
b) v. 2387
NO
Responsabilità SOLIDALE
SALVO si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo
o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più
amministratori
RESPONSABILITA’ per culpa in vigilando, ma per
omessa reazione all’informazione ex 2381 c. 5°: NON
esiste più un dovere di vigilanza sul “generale andamento
della gestione”
163. 163
… segue
ESENZIONE da responsabilità per
l’amministratore
a) immune da colpa
b) che abbia fatto annotare il proprio dissenso nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni del
C.d.A., dandone immediata notizia per iscritto al
Presidente dell’organo di controllo
DIRETTORI GENERALI: sono parificati agli
amministratori sotto il profilo della responsabilità
(v. art. 2396)
164. 164
1) VERSO LA SOCIETA’ - art. 2393
L’azione sociale è promossa con
deliberazione dell’assemblea ordinaria
quando l’azione indicata all’ordine del giorno
oppure si discute di approvazione del bilancio
se si tratta di fatti di competenza
dell’esercizio (delibera “consequenziale”)
si esercita entro 5 anni “dalla cessazione
dell’amministratore dalla carica” (2393 c. 3°):
prescrizione o decadenza?
165. 165
… segue
REVOCA D’UFFICIO dell’amministratore se
la decisione è presa con il voto favorevole di
almeno 1/5 del capitale sociale
ammessa la RINUNCIA all’esercizio o la
TRANSAZIONE dell’azione, salvo il diritto di
veto di tanti soci che rappresentino almeno
1/5 del capitale sociale o 1/20 nelle società
“aperte” ovvero la diversa percentuale
prevista dallo statuto per l’esercizio
dell’azione dei soci
166. 166
… segue
L’azione sociale può essere esercitata anche
DAL CURATORE FALLIMENTARE
DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(art. 2394 bis)
DALLA MINORANZA
167. 167
Azione sociale esercitata dai soci
(art. 2393-bis)
società “chiuse”: 1/5 capitale sociale o la diversa
percentuale prevista da statuto, comunque non
superiore ad 1/3
società “aperte”: 1/20 capitale sociale o la minore
misura prevista da statuto
Sostituzione processuale: i soci fanno valere un diritto
della società società litisconsorte necessario
Rinuncia transazione dell’azione:
a) da parte dei soci attori (art. 2393 bis c. 6°)
b) da parte della società (art. 2409 decies c. 5°)
168. 168
2) VERSO I CREDITORI SOCIALI - art. 2394
violazione di obblighi specifici relativi alla
conservazione della integrità del patrimonio
sociale
finalità di salvaguardia dell’effettività e della
integrità del capitale sociale
presupposto dell’azione: il patrimonio risulta
insufficiente per la soddisfazione dei
creditori sociali
169. 169
… segue
Legittimati attivi: creditori sociali e organi di
procedure concorsuali ex art. 2394 bis
termine di prescrizione: 5 anni (art. 2949 c. 2°)
azione DIRETTA e AUTONOMA, NON
surrogatoria: la transazione dell’azione
sociale ha effetto vincolante ma non la
rinuncia all’azione sociale
170. 170
3) VERSO I SOCI E I TERZI - art. 2395
Azione INDIVIDUALE dei soci uti singuli e dei
terzi
presupposti dell’azione: danno diretto
cagionato dalla condotta colposa o dolosa
degli amministratori
azione EXTRACONTRATTUALE
171. 171
I CONTROLLI DELLA SOCIETA’
1) COLLEGIO SINDACALE
2) SOCI
3) TRIBUNALE
4) REVISORE CONTABILE ESTERNO
172. 172
1) COLLEGIO SINDACALE
A) funzione del collegio
B) composizione del collegio
C) cause di ineleggibilità e decadenza
D) nomina, cessazione dall’ufficio,
sostituzione
E) doveri e poteri del collegio
F) responsabilità
173. 173
A) funzione del collegio sindacale
(art. 2403)
1) OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO
STATUTO
2) RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE E LEGALITA’
3) ADEGUATEZZA E CONCRETO
FUNZIONAMENTO DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO,
CONTABILE
CONTROLLO SULLA GESTIONE
174. 174
… segue: il controllo contabile
Di regola, il collegio sindacale NON
esercita (più) il controllo contabile,
affidato ad un revisore contabile o ad
una società di revisione (art. 2409 bis),
ma …
175. 175
… segue (art. 2409 bis c. 3°)
Funzione eventuale:
da statuto, qualora
venga adottato il
sistema “tradizionale”
di amministrazione e
controllo, il collegio
sindacale può esercitare
ANCHE il controllo contabile
SOLO
NELLE SOCIETA’
“CHIUSE”
NON TENUTE
AL BILANCIO
CONSOLIDATO
176. 176
… segue
in tal caso l’organo deve essere costituito
integralmente da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il ministero della
giustizia
tale possibilità è preclusa alle società che
adottino il sistema dualistico o il sistema
monistico
177. 177
B) composizione del collegio (art. 2397)
- 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci)
- 2 sindaci supplenti
- almeno 1 effettivo + 1 supplente devono
essere REVISORI CONTABILI
- presidente nominato dall’assemblea (art. 2398)
178. 178
C) cause di ineleggibilità (art. 2399)
Cause di ineleggibilità che diventano di decadenza,
ove maturino o vengano ad emergere dopo la
nomina:
a) fallito interdetto, inabilitato (art. 2382)
b) coniuge, parenti, affini entro il 4° grado,
amministratori e correlati di società del gruppo
c) soggetti legati a società del gruppo da rapporti di
lavoro, rapporti continuativi di consulenza,
prestazioni d’opera retribuita continuativa, “altri”
rapporti patrimoniali in grado di comprometterne
l’indipendenza
179. 179
D) nomina, cessazione, sostituzione
i primi: nell’atto costitutivo
successivamente: dall’assemblea
NOMINA 2351, u.c.: ai possessori di
strumenti finanziari partecipativi lo
statuto può riservare la nomina di
un sindaco
2449 e 2450: la nomina di un
sindaco può essere riservata allo
Stato o enti pubblici, anche non
soci
180. 180
… segue
Retribuzione determinata per l’intero periodo di
durata dell’ufficio (art. 2402)
In carica 3 esercizi scadenza: alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio, salva prorogatio (art. 2400)
REVOCA SOLO PER GIUSTA CAUSA e con
APPROVAZIONE DEL TRIBUNALE CON
DECRETO e … sentito il sindaco interessato
(art. 2400 c.2°)
morte - rinunzia - decadenza dall’ufficio sindaci
supplenti, in carica fino alla “prossima assemblea”
181. 181
E) Poteri del collegio sindacale
1) atti di ispezione e controllo, anche individuali
2) acquisizione di informazioni e notizie, anche
attraverso società controllate (2403-bis) e soggetti
incaricati della revisione contabile (2409-septies)
3) pubblicazioni, in caso di omissione o ingiustificato
ritardo degli amministratori
4) convocazione dell’assemblea
a) in caso di omissione o di ingiustificato ritardo
degli amministratori
b) qualora ravvisi “fatti censurabili di rilevante
gravità” e vi sia urgente necessità di provvedere
182. 182
… segue
5) partecipazione alle adunanze del C.d.A. e
alle assemblee (potere-dovere: art. 2405)
6) denuncia al tribunale ex art. 2409
7) impugnazione delle deliberazioni consiliari e
assembleari invalide
183. 183
Collegio sindacale e controllo contabile
anche nelle società con revisore contabile esterno il
collegio sindacale ha alcuni obblighi di vigilanza e
intervento in materia contabile:
a) parere sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni in caso di esclusione
del diritto di opzione
b) parere sull’adozione di particolari criteri di
valutazione di poste in bilancio
c) relazione al bilancio ex art. 2429
d) generale vigilanza sull’adeguatezza del
controllo contabile
184. 184
F) responsabilità del collegio sindacale
(art. 2407)
responsabilità esclusiva: obblighi e
doveri inerenti alla funzione
responsabilità concorrente: solidarietà
per fatti e omissioni degli amministratori
DOVERE GENERALE: adempiere ai loro
doveri con la PROFESSIONALITA’ e la
DILIGENZA RICHIESTE DALLA NATURA
DELL’INCARICO
185. 185
… segue
DOVERI SPECIFICI:
- la VERITA’ delle loro attestazioni
- il SEGRETO D’UFFICIO
responsabilità indipendentemente dall’operato
degli amministratori
VIOLAZIONE
186. 186
… segue
OMESSA VIGILANZA sull’attività degli
amministratori, lesiva dei loro obblighi e
doveri specifici con conseguente danno per
la società, i soci e i terzi
responsabilità solidale con gli amministratori,
concorrente ma comunque omissiva
(azione disciplinata dagli artt. 2393 ss.)
188. 188
… art. 2408
Art. 2408 = DIRITTO DI DENUNCIA AL
COLLEGIO SINDACALE DI FATTI
RITENUTI CENSURABILI
- 1 socio il Collegio sindacale ne deve
tenere conto nella sua relazione annuale
all’assemblea. Non sono dovuti specifici
adempimenti, anche se l’omesso
accertamento potrebbe essere fonte di
responsabilità ex art. 2407
189. 189
… segue
- soci per 1/20 del capitale sociale nelle
società “chiuse” ovvero 1/50 nelle società
“aperte” il collegio sindacale deve
indagare senza ritardo e presentare le sue
conclusioni ed eventuali proposte
all’assemblea: se i fatti censurabili siano di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di
provvedere, convoca l’assemblea, previa
comunicazione al presidente del C.d.A.
190. 190
3) TRIBUNALE (art. 2409)
Intervento diretto dell’autorità giudiziaria
ma … meramente eventuale, perché si
innesca solo in quanto sollecitato su
richiesta:
a) dei soci (10% nelle società “chiuse” – 5%
nelle società “aperte”, salvo percentuali
minori da statuto);
b) dell’organo deputato al controllo sulla
gestione;
c) (nelle sole S.p.A. “aperte”) del P.M.
191. 191
… SEGUE
PRESUPPOSTO: fondato sospetto di gravi
irregolarità commesse dagli amministratori in
violazione dei loro doveri nella gestione, che
possano arrecare danno alla società o a una o più
società controllate
gravi irregolarità = condotta commissiva od
omissiva, che integri la violazione di un dovere
generale o specifico degli amministratori
competenza: Tribunale ove ha sede la società
192. 192
… SEGUE
PROCEDIMENTO:
- audizione di amministratori e sindaci in camera di
consiglio
- le irregolarità sono insussistenti o non sono gravi
rigetto
- fumus di sussistenza di gravi irregolarità
a) ISPEZIONE della società per accertare gli
elementi di fatto;
b) assemblea: sostituzione di amministratori e
sindaci con “soggetti di adeguata professionalità”
193. 193
… SEGUE
Accertamento delle gravi irregolarità e insufficiente
attività dei soggetti “professionali”
a) “opportuni provvedimenti provvisori”
b) convocazione dell’assemblea “per le conseguenti
deliberazioni”
c) NEI CASI PIU’ GRAVI: revoca degli
amministratori e (eventualmente) anche dei sindaci
+ nomina di un AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO,
determinandone poteri e durata della carica (anche
azione sociale di responsabilità)
194. 194
… SEGUE
alla scadenza del suo incarico,
l’amministratore giudiziario deve rendere
conto al Tribunale e può:
a) convocare e presiedere l’assemblea per la
nomina dei nuovi amministratori e sindaci;
b) proporre la messa in liquidazione della
società o la sua ammissione ad una
procedura concorsuale
195. 195
… SEGUE
Il P. M. è LEGITTIMATO ALLA DENUNCIA
perché in tali società “il notevole numero di soci
può giustificare un’iniziativa di tale organo
pubblico” - Relazione governativa
SOLO NELLE SOCIETA’
“APERTE”
196. 196
… SEGUE
nelle società quotate è LEGITTIMATA anche
la CONSOB: può denunciare il fondato
sospetto di gravi irregolarità
nell’adempimento dei sindaci e segnalare ai
sindaci quelle degli amministratori
197. 197
4) REVISORI CONTABILI ESTERNI
(artt. 2409 bis e ss.)
C.C. 1942: il collegio sindacale aveva
competenza esclusiva per il controllo sulla
contabilità della società
Disciplina speciale delle società quotate
(L.n. 216/1974 e T.U.F.): il collegio sindacale
ha perso l’esclusività della funzione a favore
di organismi o soggetti esterni alla società, a
forma individuale o collettiva, e sottoposti a
normativa speciale
198. 198
… segue
Riforma 2003: sistema sostanzialmente unitario
per S.p.A. quotate e non quotate, per cui il
controllo contabile viene svolto da un REVISORE
ESTERNO
a) S.p.A. “chiuse”: revisore contabile/società di
revisione iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia
b) S.p.A. “aperte”: società di revisione iscritta nel
registro dei revisori contabili, sottoposta a
disciplina speciale e alla vigilanza CONSOB
199. 199
… funzioni del revisore (art. 2409 ter)
- VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLA
CONTABILITA’
- VERIFICA CORRETTA RILEVAZIONE NELLE
SCRITTURE CONTABILI DEI FATTI DI GESTIONE
- CONTROLLO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E
BILANCIO CONSOLIDATO
- GIUDIZIO SU BILANCIO DI ESERCIZIO E
BILANCIO CONSOLIDATO relazione ex art.
2429 impugnazione bilancio ex art. 2434 bis c. 2°
200. 200
… poteri del revisore (art. 2409 ter u.c.)
a) accesso a documenti e notizie utili al controllo, con
richiesta agli amministratori
b) ispezioni
c) scambio di informazioni con collegio sindacale
(art. 2409 septies)
L’attività svolta deve essere documentata in
“apposito libro, tenuto presso la sede della società o
in luogo diverso stabilito dallo statuto” (NO libro
“sociale” ex art. 2421)
201. 201
… conferimento dell’incarico
a) atto costitutivo ex art. 2328, n. 11
b) assemblea ordinaria, “sentito il collegio sindacale”
durata: 3 esercizi
revoca solo per giusta causa, con parere del
collegio sindacale e approvazione della
deliberazione assembleare con decreto del
tribunale
stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste
dall’art. 2399 c. 1° per sindaci E non possono
essere incaricati del controllo contabile i sindaci
della società o delle società del gruppo (art. 2409-V)
202. 202
… responsabilità
La responsabilità risarcitoria dei soggetti
incaricati del controllo contabile è disciplinata
secondo le medesime regole poste per la
responsabilità dei sindaci, in forza del rinvio
all’art. 2407 operato dall’art. 2409 sexies
I revisori esterni sono “organo” della società?!
203. 203
5) CON TROLLO
CONTABILE NELLE
SOCIETA’ QUOTATE la normativa prevista dagli artt. 2409 bis e ss.
va integrata con la disciplina speciale posta
dagli artt. 155 e ss. T.U.F.
anche per le società controllate da società
quotate
l’incarico della revisione contabile deve
essere conferito a una società di revisione
iscritta nell’albo speciale
204. 204
… segue
Consob: potestà regolamentare per
documentazione, procedure, termini di
conferimento dell’incarico e generale
funzione di vigilanza
società di revisione: pareri contabili in caso
di operazioni straordinarie e particolare
giudizio su bilancio di esercizio e bilancio
consolidato - impugnazione della delibera di
approvazione del bilancio - 2434 bis, 2° co.
206. 206
Caratteristiche
assemblea, con competenze ex art. 2364 bis:
mancano a) nomina amministratori
b) approvazione bilancio di esercizio
le più importanti funzioni dell’assemblea ordinaria
sono attribuite ad un organo “professionale”: il
Consiglio di Sorveglianza più marcata
dissociazione tra proprietà (dei soci), a cui spettano
solo linee programmatiche e modifiche di struttura, e
potere (degli organi sociali), managers autonomi e
con poche interferenze dei soci
208. 208
… segue
Disciplina combinazione di disposizioni specifiche
con regole appartenenti al regime tradizionale legale
e spesso richiamate “in quanto compatibili (cfr. artt.
2409 undecies e quaterdecies):
- art. 2380 c. 3° “salvo che sia diversamente
stabilito”, le disposizioni che fanno riferimento agli
amministratori si applicano anche al Consiglio di
gestione
- 223 septies disp. att.: rinvio alle “norme del codice
civile” che fanno riferimento agli amministratori (per
componenti consiglio di gestione) e ai sindaci (per
componenti consiglio di sorveglianza)
209. 209
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
(art. 2409 novies)
NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE:
almeno 2 consiglieri, ANCHE NON SOCI
NOMINA: i primi nell’atto costitutivo e
successivamente dal Consiglio di sorveglianza +
2351 + 2449 + 2450
2409 undecies: rinvio a norme specifiche in tema di
amministratori
durata in carica: max. 3 esercizi sociali
rieleggibili senza limiti, salvo diversa disposizione
statutaria
210. 210
… segue
REVOCA: deliberata dal Consiglio di
Sorveglianza, anche se la nomina è fatta
nell’atto costitutivo; risarcimento dei danni se
manca la giusta causa
SOSTITUZIONE: ad opera del Consiglio di
Sorveglianza (NO COOPTAZIONE)
richiamo 2380 bis c. 5°: tra i suoi componenti
si sceglie un PRESIDENTE convocazione,
fissazione O.d.G., direzione e coordinamento
dei lavori collegiali, gestione della seduta
211. 211
… segue
1) I componenti del consiglio di gestione
2) ipotesi di conflitto di interessi ex lege: i
membri del Consiglio di Gestione - se soci -
non possono votare nelle deliberazioni di
nomina, revoca, responsabilità dei membri
del Consiglio di Sorveglianza (art. 2373 c. 2°)
NON POSSONO ESSERE NOMINATI
CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
212. 212
… funzioni
Gestione ESCLUSIVA dell’impresa potere di
compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale
(2409 novies c. 1°)
COMPETENZE SPECIFICHE:
convocazione dell’assemblea, di propria iniziativa o
nei casi in cui è obbligatoria
impugnazione delle deliberazioni annullabili
altri compiti genericamente spettanti agli
amministratori
213. 213
… segue
COMPETENZE AGGIUNTIVE STATUTARIE ex art.
2365 c. 2°:
fusione per incorporazione di società possedute
interamente o al 90%
istituzione o soppressione di sedi secondarie
indicazione degli amministratori con rappresentanza
riduzione del capitale sociale per recesso del socio
adeguamenti statutari alle disposizioni normative
trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
214. 214
… segue
DELEGHE INTERNE per ripartizione
interna delle funzioni
MA
richiamato il regime legale
ex art. 2381, commi 3-5
SENZA
PREVIA AUTORIZZAZIONE
DA STATUTO O
DA ASSEMBLEA
NO
COMITATO
ESECUTIVO
215. 215
… segue
Azione sociale di responsabilità vs.
consiglieri di gestione:
deliberazione dell’assemblea ex 2393
(cfr. art. 2409 decies c. 1° ma v. art. 2364 bis!)
soci ex 2393 bis
consiglio di sorveglianza ex 2409 decies c. 2°
REVOCA DI DIRITTO SE LA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA VIENE ASSUNTA A
MAGGIORANZA DI 2/3 DEI SUOI COMPONENTI
(cfr. art. 2393 c. 4°)
216. 216
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
(art. 2409 duodecies)
NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE:
almeno 3 membri
almeno 1 dei consiglieri deve essere revisore
contabile
anche NON soci (ma anche SOCI!)
statuto: possibile determinazione di particolari
requisiti di onorabilità, professionalità,
indipendenza
217. 217
… composizione
NOMINA: dall’atto costituivo o dall’assemblea
art. 2351, u.c.: nomina di 1 componente
indipendente riservata ai possessori di
strumenti finanziari “secondo modalità
stabilite dallo statuto”
artt. 2449/2550: nomina di 1 o più
componenti riservata dalla legge o dallo
statuto allo Stato o ad Enti pubblici (soci o
non soci)
218. 218
… segue
durata: 3 esercizi sociali ma rieleggibili senza limiti,
salvo diversa disposizione dello statuto
SOSTITUZIONE: assemblea
REVOCA: assemblea, MA con il voto favorevole di
almeno 1/5 del capitale sociale (rinvio a 2393 c. 4°) e
fatto salvo il risarcimento dei danni se manca la
giusta causa NO decreto di approvazione del
tribunale
PRESIDENTE: eletto dall’assemblea
(idem nel collegio sindacale)
219. 219
… garanzie di indipendenza
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA: non
possono essere eletti consiglieri di sorveglianza
coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382
i componenti del consiglio di gestione
coloro che sono legati alla società o ad altre società del
gruppo da “un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita”: eliminato dall’ultima riforma della riforma il
riferimento agli “altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza” il socio di maggioranza
può essere membro del consiglio di sorveglianza
220. 220
… funzioni
nomina e revoca i membri del Consiglio di
Gestione
determina il compenso dei membri del Consiglio
di Gestione (opzione statutaria per assemblea)
convoca l’assemblea su richiesta della minoranza,
se non vi provvede il Consiglio di Gestione
approva il bilancio di esercizio
approva il bilancio consolidato
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto
vigila sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
221. 221
… segue
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
impugna le deliberazioni di assemblea e Consiglio
di Gestione annullabili
esercita l’azione sociale di responsabilità vs.
consiglieri di gestione
presenta la denuncia al tribunale ex art. 2409
almeno una volta all’anno “riferisce per iscritto”
all’assemblea “sull’attività di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati”
222. 222
… segue
statuto: delibera in ordine alle operazioni strategiche
e ai piani industriali e finanziari della società
predisposti dal consiglio di gestione
LA COMPETENZA AD APPROVARE IL BILANCIO DI
ESERCIZIO PUO’ ESSERE ATTRIBUITA
ALL’ASSEMBLEA EX STATUTO
IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE O
QUALORA LO RICHIEDA ALMENO 1/3 DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO di GESTIONE O
DEL CONSIGLIO di SORVEGLIANZA
223. 223
… segue
DILIGENZA richiesta dalla NATURA
DELL’INCARICO (nessun riferimento alla
PROFESSIONALITA’: v. art. 2407 c. 1°)
RESPONSABILITA’ SOLIDALE con i membri del
Consiglio di Gestione per i fatti e le omissioni di
questi quando il danno non si sarebbe verificato se
avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica
ATTENZIONE: responsabilità nei confronti dei
creditori sociali, soci uti singuli e terzi:? L’art. 2409-
XIV non richiama l’art. 2407 ( artt. 2394 e 2395)
224. 224
Funzioni di amministrazione?
deliberazioni in ordine alle “operazioni
strategiche e ai piani industriali e finanziari
della società predisposti dal consiglio di
gestione” (art. 2409 – terdecies lett. f-bis)
deleghe ex art. 2365
autorizzazioni ex art. 2364 c. 1° n. 5?!
225. 225
Disciplina
VALGONO LE REGOLE DETTATE PER I MEMBRI
DEL COLLEGIO SINDACALE in materia di
pubblicità della nomina, retribuzione, potere di
chiedere informazioni agli amministratori, poteri di
scambiare informazioni con corrispondenti organi di
controllo delle società controllate, convocazione
dell’assemblea in caso di omissione da parte
dell’organo amministrativo o di urgente necessità,
art. 2408, scambio di informazioni con i soggetti
incaricati del controllo contabile, regole di riunione,
deliberazione e verbalizzazione (art. 2388)
226. 226
Controllo … soft
Il Consiglio di Sorveglianza:
a) può essere composto da prossimi congiunti dei
componenti del Consiglio di Gestione (l’art. 2409-
XII non richiama la lettera “b” dell’art. 2399!)
b) NON ha l’obbligo (ma solo il potere) di partecipare
al Consiglio di Gestione (art. 2409-XIII c. 4°)
c) NON ha poteri di ispezione e controllo della
gestione (l’art. 2409-XIV NON richiama il comma
1° dell’art. 2403 bis)
d) è revocabile senza giusta causa
e) NON è “professionalmente” responsabile
227. 227
… il controllo contabile
ORGANO DI CONTROLLO
MA
neanche derogando statutariamente
NO COMPITI DI CONTROLLO
CONTABILE
228. 228
… segue
INFATTI
l’art. 2409-XV non richiama il comma 3°
dell’art. 2409 bis e “tutte le società che che
adottano il sistema dualistico sono
assoggettate, senza eccezione, al controllo di
un revisore - persona fisica o società - iscritto
nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia” (relazione governativa al decreto di
riforma)
229. 229
MODELLO MONISTICO
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE
+ revisore contabile esterno
derivazione anglosassone
230. 230
Caratteristiche
Modello di governance semplificato e più
flessibile
privilegiato il flusso di informazioni tra organo
amministrativo e organo di controllo per
attuare risparmi di tempo e di costi nonché
una maggiore trasparenza tra controllati e
controllori
problemi di integrazione di disciplina tra rinvii
specifici (2409-XIX) + 223 septies disp. att.
231. 231
… segue
rispetto al modello tradizionale, scompare il
collegio sindacale, sostituito dal Comitato per
il controllo sulla gestione
NO minore rigore nell’attività di controllo
poiché “la professionalità, l’indipendenza, i
doveri e i poteri di tale comitato coincidono
con quelli del collegio sindacale” (rel. gov.) e
sono integrabili con codici di comportamento
(2409-XVII)
233. 233
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(art. 2409 septiesdecies)
Organo di amministrazione
NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE
Amministratori ANCHE NON SOCI
GESTIONE ESCLUSIVA DELL’IMPRESA
DISCIPLINA: “in quanto compatibili”, si
applicano tutte le disposizioni poste con
riguardo all’organo amministrativo del
modello tradizionale (l’art. 2409-XIX richiama
gli artt. da 2380 bis a 2395)
234. 234
… segue
IMPORTANTE DIFFERENZA
RISPETTO AL MODELLO TRADIZIONALE
ALMENO 1/3 DEI COMPONENTI DEL
C.d.A. DEVE ESSERE IN POSSESSO
DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
STABILITI PER I SINDACI
DALL’ART. 2399, 1° co.
(2409 SEPTIESDECIES, 2° co.)
235. 235
… segue
Sono amministratori “indipendenti” quelli:
- che non siano membri del comitato esecutivo
- ai quali non siano attribuite deleghe o
particolari cariche
- che comunque non svolgano, anche di mero
fatto, funzioni attinenti alla gestione
dell’impresa sociale o di altre società del
gruppo
236. 236
… segue
- requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
ex art. 2399 c. 1°
- statuto: altri requisiti previsti da “codici di
comportamento redatti da associazioni di
categoria o da società di gestione di mercati
regolamentati” (art. 2409-XVIII)
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
237. 237
COMITATO PER IL CONTROLLO
SULLA GESTIONE (art. 2409 octiesdecies)
NOMINA: salvo diversa disposizione dello
statuto, dal Consiglio di Amministrazione
amministratori “indipendenti” ex art. 2399, 1° co.
almeno 1 revisore contabile
nelle società “aperte” almeno 3 membri
SOSTITUZIONE in caso di
morte/rinuncia/revoca/decadenza: “estrazione” dal
C.d.A. di altri amministratori “indipendenti” o (in
mancanza) cooptazione
238. 238
… segue
DISCIPLINA: si applicano, “in quanto
compatibili”, le norme in materia di riunione
(2404 c.1°), verbalizzazione (2404 c. 3°),
quorum (2404 c. 4°) del collegio sindacale
il comitato è organo nell’organo
DOVERE di assistere alle adunanze del
C.d.A., delle Assemblee e del Comitato
Esecutivo (2405 c. 1°)
Ricezione di denunce ex art. 2408
Presentazione di denunce ex art. 2409
239. 239
… funzioni
vigila sull’adeguatezza
della struttura organizzativa
del sistema di controllo interno (v. art. 149 T.U.F. e art. 5 l.
n. 231/2001) necessario un sistema di internal auditing?
del sistema amministrativo e contabile (idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione)
tiene i rapporti con i soggetti incaricati del controllo
contabile
NON c’è controllo sulla gestione (cfr. 2403 c. 1°)
(perché il comitato per il controllo “gestisce”?!)
240. 240
… problemi
2409-XVII, 1° co.
(gestione esclusiva dell’impresa al C.d.A.)
MA
2409-XVIII, 2° co.,
(i membri del Comitato non
possono svolgere “funzioni
attinenti alla gestione”)
i componenti del Comitato per il controllo
partecipano alle deliberazioni gestorie del
C.d.A.?!
241. 241
… problemi
Forse il monistico è un sistema attuabile solo
in presenza di deleghe che esauriscano i
poteri delegabili dal Consiglio di
Amministrazione, escludendo che le funzioni
indelegabili ex art. 2381, 4° co., costituiscano
espressione di “funzioni attinenti alla gestione
dell’impresa sociale”
242. 242
… problemi
Non richiamate le norme su retribuzione
(2402) e azione di responsabilità sociale
contro i sindaci (2407) norme su compensi
(2389) e responsabilità degli amministratori
(2392 ss.) + statutariamente regola di
retribuzione fissa e responsabilità per
omessa vigilanza derivante dai doveri
specifici di controllo
244. 244
LIBRI SOCIALI - art. 2421
OBBLIGO PER LE SOCIETA’ DI TENERE:
libri e scritture contabili prescritti dall’art. 2214
libro dei soci (numero di azioni per categoria,
cognome e nome titolari di azioni nominative,
trasferimenti e vincoli, versamenti eseguiti)
libro delle obbligazioni (ammontare delle emesse
e delle estinte, cognome e nome dei titolari delle
obbligazioni nominative, trasferimenti e vincoli)
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee con i verbali in atto pubblico
245. 245
… segue
libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. e del
C.d.G.
libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.S. ovvero
del C.d.S. ovvero del C.C.s.G.
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato
Esecutivo (se esiste)
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
degli obbligazionisti (se emesse)
libro degli strumenti finanziari ex 2447 sexies
(caratteristiche, ammontare, titoli emessi ed estinti…)
246. 246
… funzioni
individuare i soggetti legittimati all’esercizio
dei diritti sociali in caso di titoli nominativi
individuare i soggetti titolari di particolari diritti
nei confronti della società (obbligazionisti,
titolari di strumenti finanziari)
documentare l’attività degli organi sociali e
dei soggetti che vantano quei particolari diritti
247. 247
…DIRITTO DI ISPEZIONE
- art. 2422
diritto di esaminare e di estrarre copia
(a proprie spese)
del libro soci e del libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee SOCI
del libro delle obbligazioni e del libro delle
assemblee RAPPRESENTANTE
COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
del libro degli strumenti finanziari SINGOLI
POSSESSORI
248. 248
… SEGUE
del libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee degli obbligazionisti
SINGOLI OBBLIGAZIONISTI
problema: i possessori di strumenti finanziari
“che conferiscono diritti amministrativi” hanno
il diritto di esaminare anche il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee?
249. 249
… problemi
e il libro delle adunanze e deliberazioni
delle assemblee dei titolari di strumenti
finanziari ex art. 2447 ter, 1°c., lett. e)?
e il libro in cui revisore o società incaricata
del controllo contabile documentano la
loro attività ex art. 2409 ter, 3°c.?
Problemi di individuazione del soggetto
depositario del libro e dei soggetti legittimati
all’ispezione
250. 250
BILANCIO DI ESERCIZIO
FUNZIONI:
dimostrazione del risultato economico (2423, 2°c.)
informazione (2423, 2°c. + 2423 ter, 5°c.)
“gestione” (politiche di bilancio?)
“garanzia”
PRINCIPI:
chiarezza (2423, 2°c. + 2423 ter, u.c.) p. autonomo
verità (giuridica e naturalistica) p. autonomo
(2217, 2°c. + 2423, 2°e 4°c.)
prudenza (2423 bis, 1°c. + 2426)
competenza (2423 bis, n. 3 e n. 4)
continuità (2423 bis, n. 1 e n. 6)
topicità (2423 ter)
obbligatorietà (2364, 2°c.)
251. 251
… struttura e caratteristiche
2 documenti di natura contabile
(conto economico + stato patrimoniale) +
1 documento narrativo - illustrativo
(nota integrativa)
Il bilancio è atto degli amministratori, del cui contenuto hanno
esclusiva ed integrale responsabilità
L’approvazione del progetto di bilancio è necessariamente di
competenza dell’intero C.d.A. (cfr. art. 2381 c. 4°)
l’approvazione del bilancio NON LIBERA amministratori, direttori
generali e sindaci per le responsabilità della gestione sociale
(art. 2434)
PERIODICITÀ OBBLIGATORIA: gli amm.ri devono redigere il
bilancio almeno 1 volta all’anno e sottoporlo per l’approvazione
entro 120/180 gg. dalla chiusura dell’esercizio sociale
(salvo sistema dualistico di A&C)
252. 252
1) STATO PATRIMONIALE (art. 2424)
Esibisce la situazione del patrimonio alla data
di chiusura dell’esercizio, secondo la
tripartizione in attività, passività e
netto patrimoniale
liquidità crescente realità crescente
differenza contabile tra attività e passività
struttura a colonne contrapposte
253. 253
Segue: i criteri di valutazione
Immobilizzazioni: 2424 bis c. 1° + 2426 n. 1, n. 4, n. 9
Accantonamenti: 2424 bis c. 3° (diversi da riserve)
Avviamento: 2426 n. 6
Crediti: 2426 n. 8
Magazzino: 2426 n. 10
254. 254
2) CONTO ECONOMICO (art. 2425)
Esibisce il risultato della gestione nell’esercizio di
riferimento, come differenza algebrica tra
componenti negative e componenti positive riferibili
al periodo, e quindi un utile (se i ricavi superano i
costi) o una perdita (se i costi superano i ricavi)
forma a scalare (NON sezioni contrapposte)
gestione: a) caratteristica (A – B)
b) finanziaria (A – B +/- C +/- D)
c) straordinaria (A – B +/- C +/- D +/- E)
255. 255
3) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427)
Espone una chiarificazione contabile,
indispensabile per la completa comprensione
dei documenti contabili:
criteri utilizzati dai redattori nella valutazione delle
singole voci di bilancio
informazioni funzionali a spiegare i numeri apposti
nei documenti contabili (ad es.: partecipazioni
possedute dalla società in controllate/collegate,
composizione del patrimonio netto, numero e
valore di ciascuna categoria di azioni e strumenti
finanziari emessi …)
256. 256
Procedimento di formazione del bilancio
(art. 2429)
REDAZIONE dagli amministratori / dal Consiglio di Gestione
(competenza NON delegabile ex 2381, 4° c.)
Relazione degli amministratori sulla gestione ex art. 2428
COMUNICAZIONE al soggetto incaricato del controllo contabile e al
collegio sindacale almeno 30 gg. prima dell’assemblea
Relazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato dl
controllo contabile
DEPOSITO del progetto con relazioni almeno 15 gg. prima
dell’assemblea
APPROVAZIONE da assemblea ordinaria o Consiglio di
Sorveglianza. (2409 XIII, 1°c., lett. b)
DEPOSITO nel registro delle imprese (2435).
257. 257
… SEGUE
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE
SULLA STRUTTURA DEL BILANCIO
VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE POSTE
IMPUGNAZIONE
2377 - 2379
258. 258
… segue
Ridotto il termine entro il quale possono essere
chieste annullabilità e nullità della delibera cha
approva il bilancio = NO DOPO L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO
Circoscritta anche soggettivamente la possibilità di
impugnare: LEGITTIMAZIONE SOLO A TANTI
SOCI CHE RAPPRESENTINO IL 5% DEL
CAPITALE SOCIALE, se bilancio è approvato dal
revisore senza rilievi rilevante per nullità
259. 259
Destinazione del risultato
SOLO DOPO L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO PUO’ STABILIRSI L’EVENTUALE
UTILE DI ESERCIZIO
1/20 a riserva legale fino alla soglia
di 1/5 del capitale sociale
l’assemblea discrezionalmente decide se
distribuire o no l’utile disponibile (= dividendo)
ma senza un diritto soggettivo del socio
260. 260
BILANCIO CONSOLIDATO
(artt. 25 e segg. D. Lgs. n. 127/1991)
- strumento di rilevazione contabile
- fonte di informazioni su esistenza ed effettiva
estensione del gruppo ( 2497 ss.)
RAPPRESENTAZIONE
DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
E DEL RISULTATO ECONOMICO
DEL COMPLESSO DELLE SOCIETA’
LEGATE DA UN
RAPPORTO DI CONTROLLO
(art. 29 c. 2°)
261. 261
… area e principi di consolidamento
obbligo di redazione del bilancio consolidato per:
a) società di capitali che controllino almeno un’altra
impresa (anche società di persone: art. 2361 c. 2°)
b) cooperative ed enti pubblici economici che
controllino almeno una società di capitali
cause di esenzione:
- parametri quantitativi ex art. 27, c.1° (max. n. 250
dipendenti)
- la società controllante sia a sua volta controllata da
altra società per almeno il 95% del C.S.
262. 262
… segue
Nozione speciale di controllo: art. 26
2497 sexies: l’obbligo di redazione del bilancio
consolidato individua presuntivamente le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento ex
artt. 2497 ss.
METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE:
riprendere tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, i
proventi e gli oneri delle società incluse nell’area di
consolidamento, con esclusione delle operazioni
intragruppo (partecipazioni in imprese controllate,
crediti/debiti, proventi/oneri derivanti da rapporti
intragruppo)
263. 263
… redazione, pubblicazione, controllo
formazione: competente l’organo amministrativo
della società (NON viene approvato dall’assemblea
né rileva ai fini della distribuzione di un utile, ma v.
art. 2409 terdecies, 1° c., lett. b), che redige una
relazione sulla gestione
Il bilancio, con la relazione, deve restare depositato
presso la sede della società durante i 15 gg. che
precedono l’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio di esercizio
pubblicazione nel registro delle imprese
sistema di controlli come per bilancio d’esercizio
265. 265
NOZIONE E PROCEDIMENTO
L’assetto statutario originario si rivela inadeguato
Per modificarlo non si richiede il consenso di tutti
coloro che hanno stipulato il contratto o che vi abbiano
successivamente aderito, ma è sufficiente il
CONSENSO DELLA MAGGIORANZA
266. 266
… COMPETENZA
2365: assemblea straordinaria
STATUTO: organo amministrativo o consiglio di
sorveglianza o consiglio di gestione ma solo per:
- fusione ex 2505 e 2505 bis
– istituzione e soppressione di sedi secondarie
– indicazione di amministratori con rappresentanza
– riduzione del capitale per recesso
– adeguamenti statutari
– trasferimento della sede nel territorio nazionale
- aumento capitale sociale