SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 315
Baixar para ler offline
1
LE SOCIETA’
LA NOZIONE DI SOCIETA’
I TIPI DI SOCIETA’
2
IL CONTRATTO DI SOCIETA’
 ART. 2247
soc persone
soc capitali
A)DUE O PIU’ PERSONE
(MA SOCIETA’ UNIPERSONALI!)
B) CONFERIMENTO DI BENI
O SERVIZI
PATRIMONIO COMUNE
(CAPITALE SOCIALE)
C) ESERCIZIO IN COMUNE
DI ATTIVITA’ ECONOMICA
OGGETTO SOCIALE
D) SCOPO DI
DIVISIONE DEGLI
UTILI
- OGGETTIVO
- SOGGETTIVO
3
… SEGUE
 NON è comunione: la SOGGETTIVITA’
 contratto associativo comunione di scopo
(in taluni casi è un atto unilaterale)
CONTRATTO
+
 SOCIETA’= ORDINAMENTO
+
IMPRESA
4
… SEGUE
IMPRESA SENZA SOCIETA’
= ASSOCIAZIONE
SOCIETA’ SENZA IMPRESA
= SOCIETA’ OCCASIONALI
= SOC TRA PROFESSIONISTI
SOCIETA’ SENZA CONTRATTO
= SOCIETA’ UNIPERSONALI
SOCIETA’ DI FATTO
5
… SEGUE
SOCIETA’ TRA
PROFESSIONISTI
PRIMA NULLITA’ DELLA
SOCIETA’ PER
VIOLAZIONE DI NORME
IMPERATIVE
MA
SOCIETA’ TRA
AVVOCATI
(D. LGS. N. 96 /
2001)
E
SOCIETA’
DI REVISIONE
CONTABILE
+
DI INGEGNERIA
6
…… SEGUESEGUE
 2248: ATTIVITA’ ECONOMICA (comunione)
 Tramonto dello scopo di lucro
Metodo (lucrativo/economico) & scopo
(lucrativo)
 2249: TIPICITA’ DELLE SOCIETA’ (numerus
clausus) MA clausole atipiche
Riforma: dai tipi societari ai MODELLI
7
… SEGUE
 Poche norme generali applicabili a tutte le
società (artt. 2248 – 2250, trasformazione,
fusione, scissione, norme a rilevanza causale
come il 2265 in tema di patto leonino)
COMUNIONE: ATTIVITA’ IN FUNZIONE DEI BENI
ASSOCIAZIONE: BENI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’
SOCIETA’: BENI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’
+ SCOPO DI LUCRO
8
CONFERIMENTI
 = CONTRIBUTI DEI SOCI ALLA
COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO
STRUMENTALE ALL’ESERCIZIO IN
COMUNE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA
 VALORE DETERMINATO/DETERMINABILE
 UTILIZZABILITA’ PER IL PERSEGUIMENTO
DELL’OGGETTO SOCIALE
9
… SEGUE
PATRIMONIO
SOCIALE
=
COMPLESSO DEI
RAPPORTI GIURIDICI
ATT E PASS
DI CUI E’
TITOLARE
LA SOCIETA’
CAPITALE SOCIALE
=
VALORE IN DENARO
ASSEGNATO DAI SOCI
AI CONFERIMENTI
(VARIABILE SOLO
CON MODIFICA
DEL CONTRATTO
SOCIALE)
APPOSTATO AL
PASSIVO
DEL BILANCIO
10
I TIPI DI SOCIETA’
 DISTINZIONE CAUSALE TRA:
SOCIETA’ LUCRATIVE
SOCIETA’ MUTUTALISTICHE
SOCIETA’ CONSORTILI
 PRINCIPI GENERALI:
- libertà di scelta ma all’interno dei modelli
organizzativi predisposti
- legittimità di clausole atipiche con il limite
delle norme inderogabili e delle caratteristiche
tipologiche
11
LE SOCIETA’ DI
CAPITALI
Nozione e costituzione
Azioni, obbligazioni e strumenti
finanziari
La Governance
12
La nozione di società per azioni
 Personalità giuridica resp. limitata
 Capitale sociale minimo (120.000 euro)
 Cartolarizzazione delle partecipazioni
 Trasferibilità delle azioni
 Separazione tra proprietà e controllo
 Struttura organizzativa meno rigida che in
passato con la previsione di sistemi di
amministrazione e controllo ALTERNATIVI
13
Art. 2325 - bis
3 MODELLI
DI S.P.A
DI BASE / CHIUSA
CON AZIONI QUOTATE
IN MERCATI
REGOLAMENTATI
CON AZIONI DIFFUSE
FRA IL PUBBLICO
IN MISURA RILEVANTE
14
LA COSTITUZIONE DI S.P.A.
SIMULTANEA
1° FASE
PUBBLICA
SOTTOSCRIZIONE
2° FASE
STIPULA
DELL’ATTO
COSTITUTIVO
ISCRIZIONE
NEL REGISTRO
DELLE
IMPRESE
15
… SEGUE
 CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE
sottoscrizione per intero del
capitale sociale
versamento 25% conferimenti in
denaro / integralmente
liberati i conferimenti in natura +
relazione
autorizzazioni amministrative per
l’attività
art. 2329
16
1) L’ATTO COSTITUTIVO
 CONTENUTO (ART. 2328)
generalità del socio/dei soci fondatori, denominazione,
sedi, oggetto sociale, capitale sottoscritto e versato,
sulle partecipazioni azionarie, i primi componenti degli
organi sociali ( + ripartizione degli utili, sistema di
A&C adottato, durata) (+ clausole per controversie)
 + STATUTO
 ATTO PUBBLICO
17
2) L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
CONTROLLO DI LEGALITA’ DEL NOTAIO
ROGANTE
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
ACQUISTO DELLA PERSONALITA’
GIURIDICA (efficacia costitutiva)
18
… società in formazione (art. 2331)
 atti in nome e nell’interesse della costituenda
società => responsabilità illimitata e solidale
coloro che li hanno eventuale unico
posti in essere fondatore
eventuali soci che li hanno
decisi, autorizzati, consentiti
+
società se, dopo l’iscrizione, APPROVA gli atti
19
NULLITA’ DI S.P.A. (art. 2332)
 dies a quo: iscrizione nel registro delle
imprese
 ipotesi tassative
 opera ex nunc: gli atti compiuti in nome della
società dopo l’iscrizione rimangono validi
 = causa di scioglimento: il tribunale nomina i
liquidatori
20
… segue
 ultrattività dei conferimenti: i soci sono tenuti
a versarli fino a completa soddisfazione dei
creditori
 sanatoria generale: eliminazione della causa
con PUBBLICITA’ nel registro
 imprescrittibile
 legittimati ad agire: ogni socio e chiunque vi
vi abbia interesse
21
… segue
 rilevabile d’ufficio
 CAUSE
1) MANCATA STIPULA DELL’ATTO
COSTITUTIVO IN ATTO PUBBLICO
2) ILLICEITA’ DELL’OGGETTO SOCIALE
3) MANCANZA NELL’ATTO COSTITUTIVO DI OGNI
INDICAZIONE RIGUARDANTE
DENOMINAZIONE – CONFERIMENTI – AMMONTARE DEL
CAPITALE SOCIALE – OGGETTO SOCIALE
22
PATTI PARASOCIALI (art. 2341 bis)
= accordi volti a regolare profili concernenti
l’esecuzione del rapporto sociale e con i quali i
soci decidono come ciascuno di essi
eserciterà uno o altro dei diritti che vantano in
forza della partecipazione sociale.
FINALITA’ DI STABILIZZAZIONE
degli assetti proprietari
del governo della società
23
… patti parasociali
 carattere parasociale vincolano i soli
partecipanti, né vs. altri soci né vs. la società
 CONTENUTO: 1) l’esercizio del diritto di
voto
2) limiti al trasferimento
delle azioni
3) influenza dominante
come oggetto/effetto
24
… patti parasociali
 sia per la società di cui si persegue la
stabilizzazione
 sia per la società controllante
 durata max 5 anni; ammessi anche a tempo
indeterminato ma RECESSO ad nutum con
preavviso 6 mesi
 PUBBLICITA’: - comunicazione alla società
(S.p.A. “aperte”) - dichiarazione in assemblea
- iscrizione nel registro
sanzione: no voto pena 2377 se determinante
25
S.P.A. UNIPERSONALE
 costituzione per atto unilaterale
 responsabilità limitata dell’unico azionista SE
INTEGRALE
VERSAMENTO
DEI
CONFERIMENTI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLA DICHIARAZIONE
CON GENERALITA’
DELL’UNICO SOCIO
CONTRATTI SOCIETA’ / UNICO SOCIO
E OPERAZIONI A SUO FAVORE
OPPONIBILI SE RISULTANO
DAL LIBRO/DA ATTO SCRITTO
26
… segue
 RESP. LIMITATA ANCHE PER L’UNICO
AZIONISTA PERSONA GIURIDICA
 RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
2325, 2°C.- in caso di insolvenza della società,
se sono violati gli artt. 2342 e 2362, per le
obbligazioni sociali sorte quando le azioni
sono appartenute ad una sola persona;
2331, 2°C.- prima dell’iscrizione in solido con
coloro che hanno agito
27
STRUTTURA FINANZIARIA
OBBLIGO DI COSTITUIRE ATTRAVERSO I
CONFERIMENTI DEI SOCI UN CAPITALE
SOCIALE CHE SVOLGA FUNZIONI
1. DI GARANZIA PER I CREDITORI SOCIALI
2. PROPULSIVA (MEZZI PROPRI PER
SVOLGERE L’ATTIVITA’ ECONOMICA)
3. ORGANIZZATIVA PER COMMISURARE
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
28
CONFERIMENTI (art. 2342)
TIPI DI
CONFERIMENTI
IN DENARO
SE NON
DIVERSAMENTE
PREVISTO NELL’A.C.
- 25%
- SOCIO MOROSO
IN NATURA
E CREDITI
- INTEGRALMENTE
ESEGUITI
- GARANZIA DELLA
VENDITA E
LOCAZIONE
- RELAZIONE DI
STIMA + VERIFICA
DEGLI AMM.
NO
PRESTAZIONI
D’OPERA
O
SERVIZI
29
… segue
 acquisti “pericolosi”= acquisti da parte della società
di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o
amministratori  tutela del capitale
 valore del conferimento – misura della
partecipazione  PROPORZIONALITA’ ma non è
più criterio assoluto: l’atto costitutivo può prevedere
una diversa assegnazione delle azioni, sempre
che complessivamente il valore dei conferimenti
non sia mai inferiore al capitale sociale
 (art. 2346 c. 4° e c. 5°)
30
… segue
 PRESTAZIONI ACCESSORIE (art. 2345):
l’atto costitutivo può prevedere, accanto
all’obbligo dei conferimenti, l’obbligo di
eseguire prestazioni accessorie non
consistenti in denaro  limiti legali al
trasferimento delle azioni cui è connesso
questo obbligo.
31
LE AZIONI
 UNITA’ DI MISURA E FRAZIONE MINIMA
DEL CAPITALE SOCIALE
 TITOLI DI CREDITO “SE EMESSE” (cfr. art. 2346 c.
1°)
 INDIVISIBILI
 UGUALI ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
 VALORE REALE E VALORE DI MERCATO
 VALORE DI EMISSIONE
 VALORE NOMINALE (anche senza: art. 2346 c. 2°
e c. 3°)
32
Categorie di azioni
AZIONI SENZA VALORE NOMINALE = senza indicazione
sul titolo: scelta nell’atto costitutivo ed ESCLUSIVA
AZIONI CORRELATE: fornite di diritti patrimoniali correlati ai
risultati conseguiti in un determinato settore/ramo della società,
MA distribuzione dividendi solo secondo gli utili di bilancio
AZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI = assegnazione straordinaria
di utili ai prestatori di lavoro della società/di sue controllate
imputandoli a capitale e assegnando gratuitamente le azioni
33
… segue
AZIONI DI GODIMENTO = attribuite ai soci le cui azioni siano state
rimborsate a seguito di riduzione volontaria del capitale,
di solito senza diritto di voto e diritti patrimoniali subordinati
AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO / CON VOTO LIMITATO
A DETERMINATI ARGOMENTI / SUBORDINATO A DETERMINATE
CONDIZIONI / CON VOTO A SCALARE / CON VOTO LIMITATO
AD UN AMMONTARE MASSIMO
AZIONI RISCATTABILI = diritto della società / degli altri
soci ad acquistarle ad un certo prezzo – diritto del socio
a venderle ad un certo prezzo
34
… segue
 l’autonomia negoziale crea categorie di
azioni modificando l’assetto dei diritti
patrimoniali e/o amministrativi legati alla
partecipazione azionaria
 NON c’è più la previsione di una necessità di
<<BILANCIAMENTO>> tra la limitazione del
diritto di voto e la concessione di un privilegio
sugli utili
 azioni senza diritto di voto anche nelle
società non quotate
35
… segue
 per quanto riguarda i diritti patrimoniali limite del
DIVIETO DI PATTO LEONINO
(art. 2265)
 il privilegio può consistere anche in una
POSTERGAZIONE NELLE PERDITE
 i diritti e gli obblighi particolari di ciascuna
categoria devono RISULTARE dai titoli
 RESTANO:
- divieto di azioni a voto multiplo
- limiti all’emissione di azioni a voto limitato o
senza voto
36
… segue
 divieto di voto a scalare e di limiti al diritto di
voto per le società aperte (art. 2351 c. 3°)
 i titolari delle azioni di ciascuna categoria
possono esprimersi collegialmente attraverso
ASSEMBLEE SPECIALI in merito alle
delibere PREGIUDIZIEVOLI dell’assemblea
generale (rinvio ad assemblea straordinaria:
art. 2376)
37
La circolazione delle azioni
 le azioni sono titoli destinati alla circolazione
 lo statuto può prevedere che i titoli azionari
NON siano emessi OVVERO che le azioni
conferiscano la legittimazione all’esercizio dei
diritti sociali con “diverse tecniche di
legittimazione e di circolazione” (art. 2346
c. 1°)  c.d. dematerializzazione,
obbligatoria o volontaria (v. art. 2354 u.c.)
38
… segue
AZIONI NON
RAPPRESENTATE
DA TITOLI
trasferimento ha effetto
all’iscrizione nel libro
dei soci
TITOLI AZIONARI AL
PORTATORE
se interamente liberate
TITOLI AZIONARI
NOMINATIVI
trasfert o girata ma il giratario
è legittimato all’esercizio dei
diritti
39
… segue
 le azioni possono essere assoggettate da
leggi speciali o dallo statuto al REGIME
DELLA DEMATERIALIZZAZIONE:
 a) obbligatorio per gli strumenti finanziari
negoziati nei / destinati ai
mercati regolamentati;
 b) facoltativo per le altre S.p.A.
40
Limiti alla circolazione delle azioni
LIMITI
ALLA CIRCOLAZIONE
LEGALI
CONVENZIONALI
PARASOCIALI
CONVENZIONALI
STATUTARI
41
… SEGUE
1. le azioni non possono essere emesse / vendute
prima dell’iscrizione della società nel registro delle
imprese (2331 u.c.)
2. le azioni liberate con conferimenti diversi dal
denaro non possono essere alienate prima del
controllo della valutazione (2343 c. 3°)
3. le azioni con prestazioni accessorie non sono
trasferibili senza il consenso del C.d.A. (2345 c.2°)
4. azioni del socio receduto (2437 bis c. 2°)
LIMITI LEGALI
42
… SEGUE
accordi che risultano dall’atto costitutivo e così
acquistano efficacia REALE.
valgono SOLO per azioni nominative e per il
caso di mancata emissione dei titoli azionari
Possibile il divieto statutario di trasferire le azioni per max. 5 anni
dalla costituzione della società o da quando è stato introdotto
(2355 bis c. 1°)
LIMITI CONVENZIONALI STATUTARI
43
… SEGUE
1. clausola di prelazione
2. clausola di gradimento non mero – determinati
requisiti
3. clausola di gradimento mero – placet di un organo
sociale o degli altri soci. EFFICACE solo se si
preveda a carico della società o degli altri soci un
obbligo di riacquisto o si garantisca il diritto di
recesso, con richiamo alle modalità del 2437 ter.
4. STESSE REGOLE valgono per le clausole che
sottopongano a particolari condizioni il
trasferimento mortis causa
44
… SEGUE
 I limiti alla circolazione sono introdotti / rimossi a
MAGGIORANZA  DIRITTO DI RECESSO al
socio che non abbia concorso alla approvazione
(2437 c. 2°, lett. b)
accordi non consacrati nell’atto costitutivo, che
quindi hanno solo efficacia OBBLIGATORIA.
v. patti parasociali (2341 bis)
LIMITI CONVENZIONALI PARASOCIALI
45
Vincoli sulle azioni
 Le azioni possono essere costituite in
USUFRUTTO o in PEGNO
annotazione del relativo
vincolo sul titolo e nel
libro soci
 Le azioni possono formare oggetto di
SEQUESTRO GIUDIZIARIO o
CONSERVATIVO o PIGNORAMENTO
esecuzione sul titolo.
spossessamento?
COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
46
… l’esercizio dei diritti sociali
 DIRITTO DI VOTO
Pegno creditore pignoratizio
(salvo convenzione contraria)
Usufrutto usufruttuario
(salvo convenzione contraria)
Sequestro custode
 DIRITTO DI OPZIONE socio
LE AZIONI SOTTOSCRITTE socio
47
… segue
 in caso di aumento del capitale c.d. gratuito, i
vincoli si estendono alle azioni di nuova
emissione
 ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI
Pegno / Usufrutto sia al socio, sia al
titolare del diritto reale minore (anche 2377, 2°)
48
… segue
salvo che risulti diversamente dal titolo o dal
provvedimento del giudice
Sequestro custode
• costituzione del pegno mediante girata con
clausola “in garanzia”: diritti sociali al giratario
indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei
soci? (art. 3, r.d. n. 239/1942)
49
OBBLIGAZIONI
ART. 2411
operazione
a rilevanza gestoria
e organizzativa
TITOLI DI CREDITO DI MASSA
RAPPRESENTATIVI DI
CAPITALE DI CREDITO
50
… segue
 competenti per l’emissione sono gli
AMMINISTRATORI, salvo diversa disposizione
statutaria
 diritto alla restituzione del capitale + diritto alla
riscossione degli interessi
MA
SI ASSOTTIGLIA la linea di confine tra capitale
di rischio e capitale di debito perché si perde la
certezza del rimborso e del pagamento: infatti …
51
… segue
il diritto degli obbligazionisti alla restituzione e
agli interessi può essere in tutto / in parte
subordinato ai diritti di ALTRI CREDITORI
(art. 2411 c. 1°)
e
i tempi e l’entità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri
oggettivi anche per l’ANDAMENTO DELLA
SOCIETA’ (art. 2411 c. 2°)
52
… segue
 LIMITI ALL’EMISSIONE: il doppio di capitale
sociale, riserva legale e riserve disponibili (P.N. x 2)
risultanti dall’ultimo bilancio approvato
(+ comma 7°: obbligazioni “estere”)
 DEROGHE:
a) ipoteca su immobili della società
b) obbligazioni quotate di soc. quotate
c) sottoscrizioni di investitori professionali
d) particolari ragioni dell’economia nazionale
 contenuto dei titoli obbligazionari  art. 2414
53
… segue
 Necessità di mantenere COSTANTE il
rapporto tra (mezzi propri) x 2 ed emissione
obbligazionaria
NO riduzione del capitale
NO distribuzione delle riserve
SE riduzione obbligatoria o perdite allora non si
distribuiscono gli utili sino al ripristino del ratio
54
… l’organizzazione degli obbligazionisti
(carattere tipologico)
 ASSEMBLEA
- competenze  art. 2415 c. 1°
- regole  assemblea straordinaria
 RAPPRESENTANTE COMUNE (artt. 2417 e 2418)
- esecuzione delle delibere
- assistere alle assemblee dei soci
- consultare i libri sociali obbligatori
- rappresentanza processuale
 anche i SINGOLI OBBLIGAZIONISTI possono
esercitare azioni di interesse generale (art. 2419)
55
obbligazioni convertibili (art. 2420-bis)
 = diritto di CONVERTIRE i titoli obbligazionari
in azioni della stessa società (procedimento
diretto) o di altra società, magari dello stesso
gruppo (procedimento indiretto)
 emissione deliberata dall’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA perché è un’operazione
sul capitale!
DELEGA STATUTARIA AGLI
AMMINISTRATORI MA PER
MASSIMO 5 ANNI
56
… SEGUE
 CONTESTUALE AUMENTO DI CAPITALE per un
ammontare corrispondente alle azioni da attribuire
in conversione
 in pendenza del termine per la conversione:
a) NO riduzione volontaria
b) NO modifiche sugli utili
 DIRITTO DI OPZIONE sulle azioni di nuova
emissione e sulle obbligazioni convertibili
Obbligazioni con warrant
57
STRUMENTI FINANZIARI
“PARTECIPATIVI”
ART. 1 C. 2° T.U.F.: “strumento finanziario”
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI
DI UNA PARTECIPAZIONE AL
CAPITALE SOCIALE; NON RICONOSCONO LA
QUALIFICA DI “SOCIO” MA POSSONO
ESSERE FORNITI DI DIRITTI AMMINISTRATIVI
E DIRITTI PATRIMONIALI
58
… SEGUE
art. 2346, 6° c.
art. 2351, 5° c.
NO DIRITTO DI VOTO
MA
VOTO SU SPECIFICI
ARGOMENTI E
DIRITTO DI
NOMINA DI 1 amministratore
o 1 “controllore”
DIRITTI PATRIMONIALI:
a) parte proporzionale
di utili
b) quota proporzionale di
liquidazione
59
… SEGUE
ANCHE DI OPERA O
SERVIZI DA PARTE DI SOCI
O DI TERZI
 statuto: a) modalità e condizioni di emissione
b) diritti che conferiscono
c) sanzioni per inadempimento
d) legge di circolazione (se ammessa)
APPORTI
ATIPICI
60
… SEGUE
art. 2349, 2° c.:
 tutela: ASSEMBLEA SPECIALE ex art. 2376, 1° c.
STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI
DI LAVORO della società datrice di lavoro o sua controllata.
DIRITTI PATRIMONIALI O AMMINISTRATIVI
NORME PARTICOLARI SU:
a) condizioni di esercizio dei diritti;
b) trasferimento
c) cause di decadenza o riscatto
61
… SEGUE
 organo competente per l’emissione?
a) art. 2346 c. 6°: “condizioni di emissione”
b) art. 2349 c. 2°: assemblea straordinaria
c) art. 2411 c. 3° ( art. 2410 c. 1°):
amministratori
 ASSEMBLEA SPECIALE ex art. 2376 c. 1°
(se conferiscono diritti amministrativi)
… SEGUE
62
PATRIMONI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE
 a) COSTITUZIONE DI
UNO O PIU’ PATRIMONI
CIASCUNO DESTINATO IN
VIA ESCLUSIVA AD UNO
SPECIFICO AFFARE
SEPARAZIONE DI UNA
PORZIONE DEL
PATRIMONIO SOCIALE
 b) FINANZIAMENTO DI
UNO SPECIFICO AFFARE
MEDIANTE
DESTINAZIONE DEI
PROVENTI AL RIMBORSO
CONTRATTO
DI
FINANZIAMENTO
63
… segue
 A)
1. max. 10% patrimonio
netto
2. segregazione
patrimoniale
3. emissione di strumenti
finanziari di
partecipazione
all’affare con relative
assemblee speciali
 B)
1. finanziamento con
rimborso
totale/parziale con i
proventi dell’affare
2. segregazione
patrimoniale: proventi
dell’operazione e beni
strumentali sociali
3. iscrizione nel registro
di copia del contratto
64
… segue
1. diritto di opposizione
dei creditori entro 2
mesi dall’iscrizione
2. separazione contabile
1. NO diritto di
opposizione ma solo
azioni conservative
2. separazione contabile
ART. 2447 BIS E SS.
65
... la disciplina comune
 deroga al principio di responsabilità ex 2740
=
per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare la società risponde nei limiti
del patrimonio ad esso destinato
E
i proventi dell’operazione costituiscono un
patrimonio separato da quello della società
66
Patrimoni destinati tipo “a”
 la costituzione è deliberata dal consiglio di
amministrazione a maggioranza assoluta dei
componenti, salvo diversa disposizione dello statuto
 La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
 Il grado di “specificità” dell’“affare”
 contributo di terzi al finanziamento dell’affare con
annessi diritti AMMINISTRATIVI (di controllo) e
PATRIMONIALI (di partecipazione ai risultati
dell’affare)  strumenti finanziari
67
… segue
obbligazioni per lo specifico affare
PATRIMONIO RESTANTE
DESTINATO PATRIMONIO
(spendita del nome) (art. 2447-quinquies c. 3°)
(salvo fatto illecito)
obbligazioni sociali
NON ne risponde MAI il patrimonio destinato
68
… segue
la separazione patrimoniale implica una
CONTABILITA’ SEPARATA:
 lo stato patrimoniale deve indicare
distintamente i beni e i rapporti compresi
nel patrimonio separato;
 per ciascun patrimonio destinato gli
amministratori redigono un separato
rendiconto allegato al bilancio;
69
… segue
 nella nota integrativa gli amministratori
devono illustrare il valore e la tipologia dei
beni e dei rapporti giuridici compresi in
ciascun patrimonio destinato (ivi compresi
quelli apportati da terzi) ed i criteri adottati
per la imputazione degli elementi comuni
di costo e ricavo.
70
… segue
SCIOGLIMENTO:
1. si realizza / è divenuto impossibile l’affare
2. altre cause previste dalla delibera costitutiva
3. richiesta di “liquidazione” dei creditori
Insolvenza  artt. 155 ss. L. fall.
71
Finanziamento di uno specifico affare
tipo “b”
CONTENUTO del contratto di finanziamento:
1. descrizione dell’operazione da finanziare
2. il piano finanziario dell’operazione
3. l’indicazione dei beni strumentali necessari
alla realizzazione dell’operazione
4. la parte dei proventi dell’operazione
destinati al rimborso del finanziamento e le
modalità per determinarli
72
… segue
i proventi dell’operazione costituiscono
patrimonio separato da quello della società
QUINDI
sui proventi / frutti di essi e degli
investimenti eventualmente effettuati
NON sono ammesse azioni da parte dei
creditori sociali
73
… segue
delle obbligazioni nei confronti del
finanziatore risponde esclusivamente il
patrimonio separato a meno che il contratto
di finanziamento non preveda un’ipotesi di
“garanzia particolare” necessariamente
parziale
 la separazione patrimoniale RICHIEDE
sistemi di incasso e contabilizzazione idonei
ad individuare e a tenere separati i proventi
dell’affare dal restante patrimonio sociale
74
… segue
 il finanziatore NON è un semplice creditore in
quanto
il rimborso dipende dai proventi
dell’affare
decorso il termine massimo di rimborso
previsto dal contratto, “nulla più è dovuto al
finanziatore”
 operazione da realizzare senza ricorso al
mercato del capitale di rischio
(2447 decies, 7°c.)
75
OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI
DI SOCIETA’
1. ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
2. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
3. altre OPERAZIONI
4. CONTROLLO/COLLEGAMENTO
5. ACQUISTO DI AZIONI/QUOTE DELLA
CONTROLLANTE
6. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI/QUOTE
DELLA CONTROLLANTE
76
1) ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
 LE CONDIZIONI (art. 2357):
1. nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili da
ultimo bilancio approvato
2. solo azioni interamente liberate
3. autorizzazione dell’assemblea: modalità, numero
massimo di azioni da acquistare, durata
dell’operazione (max. 18 mesi), corrispettivo
minimo e massimo
4. valore nominale = max. 1/10 capitale sociale
77
… segue
 LA DISCIPLINA (art. 2357-ter):
1. autorizzazione dell’assemblea agli amministratori
per disporne (anche trading)
2. diritto agli utili: accrescimento proporzionale alle
altre azioni
3. diritti di opzione: idem, SALVO autorizzazione
assembleare all’esercizio (totale o parziale)
4. diritto di voto: sospeso ma nel QUORUM
5. riserva indisponibile = valore nominale azioni proprie
78
… segue
 CASI SPECIALI (art. 2357-bis):
1. riduzione del C.S. con riscatto / annullamento di azioni
2. acquisto a titolo gratuito, SE azioni
interamente liberate
3. successione universale / fusione / scissione
4. pignoramento per soddisfacimento di un
credito delle società, SE azioni interamente
liberate
79
… segue
 Acquisti in violazione dei limiti (art. 2357 c. 4°)
a) obbligo di alienazione entro 1 anno dall’acquisto;
b) annullamento e riduzione C.S.
80
2) SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
(art. 2357-quater)
 DIVIETO di sottoscrizione di azioni proprie,
ma … 2357 ter c. 2°: possibile esercizio del diritto di
opzione ( sottoscrizione) previa autorizzazione
dell’assemblea
 le azioni sottoscritte in violazione (salvo colpa) si
intendono sottoscritte e vanno liberate da:
a) promotori/fondatori (in fase costitutiva)
b) amministratori (in fase di aumento del C.S.)
81
… segue
 chiunque abbia sottoscritto, in nome proprio
ma per conto della società, azioni della
società stessa è considerato sottoscrittore a
tutti gli effetti
 liberazione delle azioni responsabilità
solidale di promotori, fondatori e (in caso di
aumento del C.S.) amministratori
82
3) altre OPERAZIONI SU AZIONI
PROPRIE
LA SOCIETA’ NON PUO’:
 FORNIRE GARANZIE PER L’ACQUISTO O
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
 ACCORDARE PRESTITI PER L’ACQUISTO O
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE
 ACCETTARE AZIONI PROPRIE IN GARANZIA
• ECCEZIONE nelle operazioni effettuate per favorire
l’acquisto da parte dei dipendenti del gruppo,
PURCHE’ nei limiti di utili distribuibili e riserve
disponibili  Management Buy Out
83
4) CONTROLLO E COLLEGAMENTO
art. 2359
LE FATTISPECIE
DI CONTROLLO
AZIONARIO
(O INTERNO)
DI DIRITTO
AZIONARIO
(O INTERNO)
DI FATTO
CONTRATTUALE
(O ESTERNO)
84
… segue
- titolarità formale
DISPONIBILITA’ - condizioni giuridiche di stabilità
DEI VOTI (usufrutto, pegno)
- sindacati di voto
- no per conto di terzi
INFLUENZA DOMINANTE
85
… segue
 CONTROLLO DIRETTO e INDIRETTO 
anche i voti che spettano a società
controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta MA NON per conto di terzi
 CONTROLLO CONTRATTUALE 
diverso dal controllo da contratto c.d. di
dominio:
a) parasociale (v. 2341-bis lett. c)
b) statutario (v. 2497-septies)
86
… segue
COLLEGAMENTO SOCIETARIO
INFLUENZA NOTEVOLE
 PRESUNZIONE: in assemblea ordinaria
possono essere esercitati almeno 1/5 dei voti
o 1/10 se società con azioni quotate
informazione contabile (v. art. 2424)
87
5) ACQUISTO DI AZIONI / QUOTE
DELLA CONTROLLANTE (art. 2359-bis)
 STESSA disciplina dell’acquisto di azioni proprie
 la società controllata NON può esercitare il diritto di
voto nelle assemblee della controllante
 rilevano ANCHE gli acquisti indiretti
 le azioni in violazione devono essere alienate entro
1 anno dall’acquisto oppure … riduzione del C.S.
della controllante (art. 2359-ter c. 2°)!
 eccezioni ai limiti come da 2357 bis
88
6) SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI / QUOTE
DELLA CONTROLLANTE (art. 2359-quinquies)
 DIVIETO: la controllata NON può
sottoscrivere azioni o quote della controllante
 sottoscrizione e liberazione a carico degli
amministratori, SALVO se esenti da colpa
 Art. 2360: DIVIETO di SOTTOSCRIZIONE
RECIPROCA del C.S., in sede di costituzione
o di aumento del C.S., anche indirettamente
(società fiduciaria o interposta persona)
89
ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN
ALTRE IMPRESE
 DIVIETO DI ASSUNZIONE DI
PARTECIPAZIONI IN SOSTANZA
MODIFICATIVE DELL’OGGETTO
SOCIALE per la misura o
per l’oggetto:
art. 2361, 1° co.
irrilevanza dell’O.S. “secondario”
90
… SEGUE
 L’ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE
COMPORTINO RESPONSABILITA’
ILLIMITATA (in società di persone) DEVE
ESSERE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA
DIETRO SPECIFICA
INFORMAZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI NELLA
NOTA INTEGRATIVA
(art. 2361, 2° co.)
91
ORGANIZZAZIONE E
PROCESSI DECISIONALI
92
MODELLI ORGANIZZATIVI
3 MODELLI
ALTERNATIVI
CLASSICO
=
ASSEMBLEA
AMMINISTRATORI
+
COLLEGIO
SINDACALE
DUALISTICO
=
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
CONSIGLIO DI
GESTIONE
MONISTICO
=
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMITATO PER IL
CONTROLLO
SULLA GESTIONE
93
… SEGUE
 UNICITA’ DEL TIPO EX ART. 2380
 IL MODELLO TRADIZIONALE RIMANE DI
DEFAULT SE LO STATUTO NON DISPONE
DIVERSAMENTE
 LA VARIAZIONE DI SISTEMA HA EFFETTO
ALLA DATA DELL’ASSEMBLEA
CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO
 UNICITA’ DELL’ASSEMBLEA
94
L’ASSEMBLEA
 organo DI IMPULSO e DI ADEGUAMENTO
dell’organizzazione
 funzione DELIBERATIVA, non di gestione
(deliberazioni  atti NON negoziali)
 metodo COLLEGIALE
 principio MAGGIORITARIO
 organo composto da TUTTI i soci aventi
diritto di voto (e i titolari di strumenti
finanziari?)
95
… segue
 distinzione di competenze, di quorum
costitutivi e deliberativi, di modalità di
verbalizzazione, ma NON duplicità di organi
A. ORDINARIA = 2364
(2364 bis se adottato sistema dualistico)
A. STRAORDINARIA = 2365
96
… segue
tendenza legislativa ad una progressiva
erosione delle competenze con
trasferimento di alcune originarie
funzioni in capo all’organo amministrativo
INFATTI
lo statuto NON può più riservare per certi atti gestori
la competenza all’assemblea ma al più un semplice
potere AUTORIZZATIVO NON VINCOLANTE,
ferma restando l’esclusiva responsabilità degli
amministratori (art. 2364 n. 5)
97
… segue
INOLTRE
si riducono le competenze dell’assemblea
straordinaria (l’emissione di obbligazioni è
rimessa all’organo amministrativo) e lo
statuto può attribuire alla competenza
dell’organo amministrativo alcune decisioni
che rientrano nelle modifiche dell’atto
costitutivo (art. 2365 c. 2°)
98
metodo collegiale
1. convocazione
2. costituzione ( quorum costitutivo)
3. discussione
4. votazione
5. approvazione ( quorum deliberativo)
6. verbalizzazione
99
La convocazione
 DA amministratore unico / Consiglio di
amministrazione / Consiglio di gestione quando lo
ritengano OPPORTUNO e almeno 1 volta all’anno
l’assemblea ordinaria (art. 2366 c. 1°)
 SU DOMANDA di tanti soci che rappresentino 10%
del capitale sociale (o la più bassa percentuale
stabilita dallo statuto) con puntuale indicazione degli
argomenti (art. 2367)
 altre ipotesi di convocazione OBBLIGATORIA: riduzione
del C.S. per perdite oltre al terzo, capitale al di sotto del
minimo legale, causa di scioglimento, cessazione della
maggioranza o di tutti gli amministratori
100
Formalità per la convocazione
Avviso di convocazione
deve contenere GIORNO, ORA, LUOGO, MATERIE
DA TRATTARE (art. 2366 c. 1°)
- PUBBLICATO in G.U. o altro quotidiano indicato
dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea
- per società “chiuse”: opzione statutaria per
convocazione “con mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima
dell’assemblea” (ad es.: raccomandata a/r)
101
… segue
ASSEMBLEA TOTALITARIA (art. 2366 c. 4°)
qualora non vengano rispettate le richieste
formalità di convocazione o anche manchi
la convocazione, l’assemblea si reputa
regolarmente costituita SE:
1. risulti rappresentato l’INTERO CAPITALE
SOCIALE
2. partecipi la MAGGIORANZA dei membri
degli organi amministrativi e di controllo
102
La costituzione dell’assemblea
 quorum costitutivo
 quorum deliberativo
La riforma ha introdotto significative
riduzioni dei quorum, diversamente
graduate: nelle società “aperte” le
maggioranze legali sono più basse, così da
agevolare il funzionamento dell’assemblea
in risposta al generalizzato assenteismo dei
soci
103
… segue
 CALCOLO:
1)nel quorum costitutivo:
a) NO azioni prive del diritto di voto (art. 2368 c. 1°);
b) Sì azioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto (art. 2368 c. 3°)
2) nel quorum deliberativo:
a) NO azioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto (art. 2368 c. 3°);
b) NO azioni per cui dichiarazione di astenersi per
conflitto di interessi (art. 2368 c. 3°)
c) gli astenuti?
104
… 1^ convocazione
 ASS. ORDINARIA
q.c.: META’ DEL
CAPITALE SOCIALE
q.d.: MAGGIORANZA
ASSOLUTA, salvo che
lo statuto richieda una
maggioranza più
elevata
(art. 2368 c. 1°)
 ASS.STRAORDINARIA
(S.p.A. “chiuse”)
q. c. = q.d.
q. d.: PIU’ DELLA META’
DEL CAPITALE
SOCIALE, salvo che lo
statuto preveda una
maggioranza più
elevata
(art. 2368 c. 2°)
105
… segue
 ASS. STRAORDINARIA di società “aperte”
q. c.: ALMENO LA META’ DEL CAPITALE
SOCIALE, salvo che lo statuto richieda una
maggioranza
q. d.: ALMENO 2/3 DEL CAPITALE
SOCIALE RAPPRESENTATO IN
ASSEMBLEA
106
… 2^ convocazione (art. 2369 c. 3°):
principio di facilità deliberativa
 ASS. ORDINARIA
q. c.: MANCA!
q. d.: LA MAGGIORANZA
DEL CAPITALE
SOCIALE
RAPPRESENTATO IN
ASSEMBLEA
 ASS.STRAORDINARIA
q. c.: OLTRE 1/3 DEL
CAPITALE SOCIALE
q. d.: ALMENO 2/3 DEL
CAPITALE SOCIALE
RAPPRESENTATO IN
ASSEMBLEA
107
… segue
 Possibilità di aumento di tutti i quorum
(art. 2369 c. 4°), salvo che per:
a) approvazione del bilancio
b) nomina e revoca cariche sociali
 Maggioranza rafforzata nelle S.p.A. “chiuse”
per deliberazioni “importanti”: q.d. (= q.c.) di
più di 1/3 del capitale sociale (art. 2369 c. 5°)
108
… 3^ convocazione
 ASS. ORDINARIA (da statuto):
idem come per 2^ convocazione (art. 2369 c. 6°)
 ASS. STRAORDINARIA:
a) S.p.A. “chiuse” (da statuto):
idem come per 2^ convocazione (art. 2369 c. 6°)
b) S.p.A. “aperte” (ex lege: art. 2369 c. 7°):
- q.c. di almeno 1/5 del capitale sociale
- q.d. di almeno 2/3 del capitale sociale
rappresentato in assemblea
109
La verbalizzazione (art. 2375)
Le deliberazioni devono risultare da VERBALE:
a) sottoscritto dal presidente e dal segretario (ass.
ord.) o dal notaio (ass. straord.);
b) trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni assembleari (v. art. 2421 n. 3);
c) redatto in forma analitica (data, identità dei
singoli partecipanti e capitale rappresentato,
modalità e risultato delle votazioni, identificazione
favorevoli/astenuti/dissenzienti, dichiarazioni dei
soci pertinenti)
110
La partecipazione in assemblea
(art. 2370)
DIRITTO DI INTERVENTO
 correlazione indissolubile con il diritto di
voto (comma 1°)
 lo statuto può consentire l’intervento in
assemblea mediante “mezzi di
telecomunicazione” (comma 4°)
 resta fermo il diritto/obbligo di intervento
di amministratori e sindaci
111
… segue
LEGITTIMAZIONE
 Lo statuto può richiedere il preventivo deposito dei
titoli azionari (o della apposita certificazione degli
intermediari in caso di azioni dematerializzate)
(comma 2°)  la legittimazione prescinde
dall’iscrizione nel libro soci;
 azioni nominative: la società provvede all’iscrizione
nel libro soci di coloro che depositano azioni o
comunicazione dell’intermediario (comma 3°)
112
Il conflitto di interessi: art. 2373 c.c.
 socio portatore per conto proprio o di terzi di
un interesse in conflitto con quello della
società  il socio può intervenire e votare
in assemblea
ma …
 la delibera che possa recare danno alla
società, se presa con il voto determinante
del socio in conflitto, è annullabile
113
… segue
 ipotesi tipiche di conflitto che determinano un
DIVIETO di votare:
1. gli amministratori (soci) in caso di
deliberazioni riguardanti la loro responsabilità
2. i componenti del consiglio di gestione (soci)
per nomina / revoca / responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza
114
La rappresentanza in assemblea (art. 2372)
AMMESSA, salvo disposizione contraria dello
statuto:
 deve essere conferita per iscritto;
 divieto (nelle sole S.p.A.”aperte”) di conferirla per
più assemblee (OK per più convocazioni della
stessa assemblea) salvo procura generale o
procura conferita da un ente ad un proprio
dipendente;
 divieto di delega in bianco;
 sempre revocabile;
 delegatus potest delegare … solo chi è indicato in
delega
115
… segue
 divieti soggettivi: NON possono essere delegati
amministratori, sindaci o dipendenti della società o
di società controllate né le società controllate;
 limiti quantitativi:
a) S.p.A. “chiuse”: max. 20 soci
b) S.p.A. “aperte”: max. variabile in funzione della
misura del capitale sociale
 i documenti relativi (deleghe) devono essere
conservati presso la società
116
… segue
 NELLE SOCIETA’ QUOTATE (artt. 136 ss.
T.U.F.)
1. SOLLECITAZIONE DI DELEGHE 
committente incarica intermediario –
diffusione di prospetto e modulo di delega
con specifiche proposte di voto
2. RACCOLTA DI DELEGHE  associazione
di azionisti solo nei confronti dei propri
associati – almeno 50 soci con max. 0,1%
cadauno
117
La presidenza dell’assemblea (art. 2371)
 indicazione dallo statuto o elezione a
maggioranza dei presenti
 organo (meglio: ufficio) “occasionale”
 poteri di accertamento e verifica
 i soci non possono sottrarsi / opporsi ai poteri
del presidente in assemblea
 poteri derivati eccezionalmente attribuiti
 assistito da un segretario, eletto nello stesso
modo, salvo verbale redatto da notaio
118
La votazione
 in mancanza di previsione legislativa, spetta
all’assemblea decidere in concreto la
modalità della votazione: ammissibile il voto
a scrutinio segreto?
 può essere ammesso statutariamente il voto
per corrispondenza (art. 2370 c. 4°)
 necessario l’esercizio unitario del diritto di
voto o ammesso anche il voto divergente?
(V. la possibilità di recesso parziale ex art. 2437 c. 1°)
119
L’INVALIDITA’ DELLE
DELIBERE ASSEMBLEARI
 L. delega, art. 4, 7° comma, lett. b): esigenze
di certezza e di stabilità
 ANNULLABILITA’ – NULLITA’
 NO vizi ulteriori e diversi NO INESISTENZA
OGGI le ipotesi di vizi gravi del procedimento
assembleare rientrano nella categoria della
nullità
120
ipotesi di invalidità
 ANNULLABILITA’
 VIZI:
deliberazioni prese
non in conformità della
legge o dello statuto
(irregolarità formali e
procedurali)
CARATTERE
GENERALE
(art. 2377 c. 2°)
 NULLITA’
VIZI:
a) mancata
convocazione
dell’assemblea;
b) mancanza del verbale;
c) impossibilità o illiceità
dell’oggetto
CARATTERE
SPECIFICO
(art. 2379 c. 1°)
121
La legittimazione all’impugnazione
 ANNULLABILITA’
LEGITTIMATI AD
IMPUGNARE:
a) soci assenti, dissenzienti,
astenuti = 5%* C.S.;
b) amministratori (uti singuli);
c) collegio sindacale e
consiglio di sorveglianza;
d) autorità di vigilanza
*società aperte: 1/1000 C.S.
(art. 2377 c. 3°)
 NULLITA’
LEGITTIMATI AD
IMPUGNARE
a) chiunque vi abbia
interesse;
b) eccezione rilevabile
d’ufficio
(art. 2378 c. 1°)
122
Annullabilità: il risarcimento del danno
 Legittimati all’impugnazione soltanto gli aventi
diritto di voto nella deliberazione  NO agli azionisti
a voto limitato, azionisti di risparmio (art. 2377 c. 3°);
 il diritto di impugnativa spetta ad una minoranza
qualificata (5% - 0,1%) (art. 2377 c. 3°);
 i soci che non possono impugnare godono di un
diritto al risarcimento del danno (art. 2377 c. 4°)
 impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede in base
ad atti di esecuzione della delibera viziata o sulla
base della delibera sostituita (art. 2377 c. 9°)
123
I termini
 ANNULLABILITA’
TERMINE PER IMPUGNARE:
90 giorni
(DECADENZA)
a) dalla delibera
b) dalla iscrizione nel R.I.
c) dal deposito nel R.I.
(art. 2377 c. 6°)
 NULLITA’
TERMINE PER IMPUGNARE:
3 ANNI
a) dalla trascrizione nel
libro delle adunanze
b) dalla iscrizione nel R.I.
c) dal deposito nel R.I.
(art. 2379 c. 1°)
124
Nullità: termini “speciali” per l’impugnazione
 possono essere impugnate senza limiti di tempo le
delibere modificative dell’oggetto sociale che
prevedano attività illecite o impossibili (art. 2379 c. 1°);
 limiti temporali ridotti per l’impugnazione delle
deliberazioni di i) aumento del C.S., ii) riduzione
volontaria del C.S. (ex art. 2445), iii) emissione di
obbligazioni (art. 2379-ter)
(termini diversi tra S.p.A. “aperte” e “chiuse”);
 la deliberazione di approvazione del bilancio non
può essere impugnata, neanche per nullità, dopo
che è avvenuta la approvazione del bilancio
dell’esercizio successivo (art. 2434-bis)
125
Annullabilità: vizi “irrilevanti”
(art. 2377 c. 5°)
1. partecipazione all’assemblea di persone
non legittimate (che non abbia inciso sulla
regolare costituzione dell’assemblea);
2. invalidità di singoli voti o errato loro
conteggio (che non abbiano inciso sul
raggiungimento dl quorum deliberativo);
3. incompletezza o inesattezza del verbale
(purché sia possibile l’accertamento del
contenuto, degli effetti e della validità della
deliberazione).
126
Nullità: vizi “irrilevanti” (art. 2379 c. 3°)
1. La convocazione non si considera mancante se
l’avviso (irregolare) proviene da un membro
dell’organo di amministrazione o di controllo e
avverte i) della convocazione, ii) della data
dell’assemblea;
2. l verbale non si considera mancante se contiene i)
data, ii) oggetto, iii) sottoscrizione del presidente di
assemblea / consiglio di amministrazione /
consiglio di sorveglianza + segretario
127
Annullabilità: sostituzione
(art. 2377 c. 8°)
 la delibera impugnata può essere sostituita
con altra presa in conformità della legge e
dello statuto; le spese del giudizio vengono
liquidate dal giudice “di norma” a carico della
società e si pronuncia anche in relazione
all’eventuale risarcimento del danno
 restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla
base della deliberazione sostituita
128
Nullità: sanatoria (art. 2379-bis)
 NO impugnazione per mancata
convocazione da parte di chi, anche
successivamente, abbia dichiarato il suo
assenso allo svolgimento dell’assemblea;
 NO mancanza del verbale se la
verbalizzazione è eseguita prima della
assemblea successiva e la deliberazione ha
effetto dalla data in cui è stata presa, salvo i
diritti dei terzi che in buona fede la
ignoravano.
129
il procedimento di impugnazione:
art. 2378 c.c.
 atto di citazione
 tribunale del luogo dove la società ha sede
 il socio che agisce deve dimostrare in qualunque
modo il suo status socii
 la qualità di socio “qualificato” deve permanere per
tutto lo svolgimento del processo?  art. 2378 c. 2°
 sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in
esecuzione agli atti compiuti in esecuzione della
deliberazione annullata
130
… segue
 SOSPENSIONE della deliberazione impugnata:
1. istanza contestuale al deposito della citazione
2. eccezionale e motivata urgenza  decreto
inaudita alter parte del presidente del tribunale
3. audizione di amministratori e sindaci
4. valutazione comparativa dei pregiudizi
5. idonea garanzia per l’eventuale risarcimento danni
131
SISTEMI DI
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
la nuova disciplina modifica significativamente
la vecchia impostazione codicistica e accanto
al MODELLO TRADIZIONALE vengono
introdotti il
MODELLO DUALISTICO
e il
MODELLO MONISTICO
132
… segue
 tutti i modelli si applicano sia alle società
“chiuse”, sia alle società “aperte”
 è possibile passare da un sistema all’altro
anche durante la vita della società ma non è
specificato e la decisione deve essere presa
dall’assemblea straordinaria: art. 2328 n. 9
 L’efficacia della deliberazione di “variazione
di sistema: art. 2380 c. 2°
 diritto di recesso??
133
MODELLO TRADIZIONALE
 ASSEMBLEA
 AMMINISTRATORI
(amministratore unico o consiglio di amministrazione)
 COLLEGIO SINDACALE
(+ revisore contabile esterno)
NEL SILENZIO DELLO STATUTO E’
IL MODELLO LEGALE DI DEFAULT (art. 2380 c. 1°)
134
AMMINISTRATORI
 FUNZIONI:
1. gestione (art. 2380-bis)
2. rappresentanza
3. organizzazione
4. tenuta scritture contabili e libri sociali
5. vigilanza (C.d.A.)
135
… la nomina
 nomina dall’assemblea ordinaria (voto di lista,
tutela delle minoranze: v. art. 2368 c. 1°) TRANNE
1. i primi amministratori sono nominati nell’atto
costitutivo;
2. lo statuto può riservare la nomina di un
componente indipendente ai possessori di
strumenti finanziari (v. art. 2351 c. 5°)
3. la legge / lo statuto possono riservare allo Stato o
a enti pubblici, anche non azionisti, la nomina di
uno o più amministratori (v. artt. 2449 e 2450)
4. cooptazione (art. 2386 c. 3°), se non … simul
stabunt simul cadent (art. 2386 c. 4°)
136
… la carica di amministratore
 gli amministratori possono essere NON SOCI
(art. 2380-bis c. 2°), solo persone fisiche
 in carica max. 3 anni (art. 2383 c. 2°)
 cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382)
 statuto: requisiti di ONORABILITA’,
PROFESSIONALITA’ E INDIPENDENZA (art. 2387)
 iscrizione nel registro delle imprese della nomina con dati anagrafici
degli amministratori ed eventuali poteri di rappresentanza
(art. 2383 c. 4°)
 Rapporto società – amministratori diverso dal mandato
 cessazione dall’incarico per: scadenza del termine (art.
2385 c. 2°); revoca; rinuncia (art. 2385 c. 1°); decadenza;
morte; nomina dei liquidatori; fusione della società
137
… i compensi: art. 2389
 misura del compenso all’atto di nomina
o dall’assemblea ordinaria (art. 2389 c. 1°)
partecipazione agli utili (in tutto o in parte
(art. 2432)
attribuzione del diritto di
sottoscrivere a prezzo
predeterminato azioni di
futura emissione =
stock option plans
138
… segue
 remunerazione degli amministratori investiti
di particolari cariche: decisione del C.d.A.+
parere del collegio sindacale (art. 2389 c. 3°)
 statuto: previsione da parte dell’assemblea di
un importo complessivo (art. 2389 c. 3°)
 la previsione di deleghe all’interno del
Consiglio NON fa venire meno il diritto al
compenso degli amministratori non delegati
139
I poteri: la gestione
 2380-bis: la gestione dell’impresa è riservata
esclusivamente agli amministratori, che possono
adottare tutte le decisioni funzionali all’attuazione
dell’oggetto sociale
 2364 n. 5: rilascio da parte dell’assemblea di
“autorizzazioni eventualmente richieste dallo
statuto” per il compimento degli atti degli
amministratori, che ne restano responsabili
 differenza tipologica con s.r.l.
 … ma v. art. 2361 c. 2°, art. 2357, art. 2393 …
140
… segue: poteri delegabili (art. 2365)
1. emissione di obbligazioni convertibili
2. aumento del capitale sociale con esclusione e/o
limitazione del diritto di opzione
3. riduzione del capitale sociale in seguito a recesso
del socio
4. emissione di strumenti finanziari partecipativi
5. incorporazione di società interamente partecipate
6. incorporazione di società partecipate > 90%
7. istituzione / soppressione sedi secondarie
8. trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale
9. adeguamenti statutari a disposizioni normative
141
… segue: strutture finanziaria
(e organizzazione interna)
1) emissione di obbligazioni non convertibili
(se la legge o lo statuto non dispongono diversamente)
2) emissione di strumenti finanziari (art. 2411 c. 3°)
(se la legge o lo statuto non dispongono diversamente)
3) costituzione di patrimoni destinati di tipo “a”,
a maggioranza assoluta dei componenti del C.d.A.
(salvo diversa disposizione dello statuto)
142
Struttura dell’organo di amministrazione
 Amministratore unico
 Consiglio di amministrazione 
metodo collegiale (art. 2380-bis c. 3°)
 inderogabilità (differenza con s.r.l.)
 Organi delegati:
a) Amministratori delegati
b) Comitato esecutivo (metodo collegiale)
143
… il Consiglio di Amministrazione
(art. 2388)
 quorum costitutivo:
maggioranza degli amministratori in carica
 quorum deliberativo: maggioranza assoluta
dei presenti  voto per teste
 NO voto per rappresentanza
 statuto: presenza alle riunioni mediante
“mezzi di telecomunicazione”
144
… segue
 INVALIDITA’ delle deliberazioni consiliari
1) delibere prese non in conformità della legge o
dello statuto  impugnabili da:
a) collegio sindacale;
b) amministratori assenti o dissenzienti
2) delibere lesive dei diritti dei soci  impugnabili da
parte dei soci stessi ma … alle condizioni di cui
all’art. 2377 (almeno 5% C.S.)
Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in esecuzione della deliberazione annullata
145
Il Presidente del C.d.A. (art. 2381 c. 1°)
 viene nominato dalla assemblea o dal
consiglio stesso
(art. 2380-bis c. 5°)
 convoca il C.d.A. , ne fissa l’ordine del
giorno e ne coordina i lavori
 provvede affinché i consiglieri vengano
adeguatamente informati sulle materie
all’ordine del giorno
146
Gli organi delegati
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMITATO
ESECUTIVO
AMMINISTRATORI
DELEGATI
147
Gli organi delegati
ATTRIBUZIONI
NON
DELEGABILI
RAPPORTO
CONSIGLIO / ORGANI
DELEGATI
148
1) attribuzioni non delegabili (art. 2381 c. 4°)
ampliato il numero delle attribuzioni NON
delegabili:
1. redazione progetto di bilancio
2. emissione di obbligazioni convertibili
3. aumento del capitale sociale “delegato”
4. riduzione del capitale sociale per perdite
5. redazione progetti di fusione e scissione
149
2) rapporto C.d.A./organi delegati
(art. 2381 c. 3°)
 il C.d.A. determina contenuto, limiti,
eventuali modalità di esercizio della delega
 competenza concorrente cumulativa:
1. AVOCAZIONE delle operazioni rientranti
nella delega;
2. potere di impartire DIRETTIVE
VINCOLANTI
 compito di MONITORAGGIO dell’attività
degli organi delegati
150
… segue (art. 2381 c. 5° e c. 6°)
 ampia circolazione di INFORMAZIONI sulla
gestione
periodicamente gli organi delegati
riferiscono a C.d.A. e sindaci su
generale andamento, prevedibile
evoluzione, operazioni rilevanti
ciascun amministratore ha il potere/dovere di
chiedere informazioni anche su specifiche
operazioni e fatti
151
… segue
Il C.d.A.
a) VALUTA l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
b) ESAMINA i piani strategici, industriali e
finanziari;
c) VALUTA il generale andamento della
gestione
1) ruolo di VIGILANZA e di INDIRIZZO del C.d.A.
2) ruolo OPERATIVO degli organi delegati
152
… segue
NO responsabilità per omessa vigilanza “attiva”
(sparito l’obbligo di vigilanza sul “generale
andamento della gestione”)
MA
obbligo di vigilanza “passiva” come reazione ad
informazioni rese al C.d.A. dagli organi delegati
2381 c. 6°: obbligo degli amministratori di “agire in
modo informato” 2392 c. 2°: responsabilità degli
amministratori (solo) se informati ex art. 2381 c. 3°
153
Il potere di rappresentanza (art. 2384)
 deriva dallo statuto o dall’atto di nomina
 non necessariamente a tutti gli amministratori
(salvo il caso dell’amministratore unico)
 potere generale, non più limitato dall’oggetto
sociale
 rappresentanza disgiuntiva o congiuntiva
(art. 2383 c. 4°)
 ammesse forme di rappresentanza negoziale
(procure per singoli affari/categorie 
institori e procuratori)
154
… segue: le limitazioni
 è scomparso ogni riferimento all’oggetto sociale,
quindi ogni atto compiuto dall’amministratore –
rappresentante in nome della società vincola la
società medesima, indipendentemente dal fatto
che tale atto rientri o meno nell’oggetto sociale;
l’estraneità può rilevare ai fini della giusta causa di
revoca o della responsabilità dell’amministratore
 dopo l’iscrizione nel registro delle imprese le
cause di invalidità relative all’atto di nomina
NON sono più opponibili ai terzi, salva la prova
della loro conoscenza
155
… segue (art. 2384 c. 2°)
 non opponibilità delle limitazioni
convenzionali: le limitazioni risultanti dallo
STATUTO o da una DECISIONE DEGLI ORGANI
COMPETENTI NON SONO OPPONIBILI AI
TERZI, anche se pubblicate, SALVA
L’EXCEPTIO DOLI
156
Divieto di concorrenza (art. 2390)
gli amministratori NON possono:
1) essere soci illimitatamente responsabili in
società concorrenti;
2) esercitare un’attività concorrente per conto
proprio o di terzi;
3) essere amministratori o direttori generali in
società concorrenti
 giusta causa di revoca dell’amministratore
 possibile autorizzazione dell’assemblea
157
Il c.d. conflitto di interessi (art. 2391)
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI (in C.d.A.)
(2391: non più conflitto di interessi)
a) amministratore NON delegato: obbligo di riferire agli
altri amministratori e al collegio sindacale “ogni
interesse” diretto o indiretto precisandone
natura/termini/origine/portata 
NO obbligo di astensione
b) amministratore delegato: obbligo di disclosure sub a) +
dovere di astensione operazione al C.d.A.
c) in ogni caso: obbligo di adeguata motivazione della
deliberazione (ragioni e convenienza dell’operazione)
158
… segue
 Non si richiede più l’esistenza di un conflitto tra
interessi contrapposti, ma è sufficiente l’esistenza
di un interesse privato dell’amministratore
 l’amministratore unico deve dare notizia di “ogni
interesse” al collegio sindacale e alla “prima
assemblea utile” (nuovo art. 2391 c. 1°)
 obbligo di risarcire il danno, anche da “distrazione
di opportunità” (art. 2391 u.c.)
 restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona
fede
159
… segue: impugnazione delle
deliberazioni del C.d.A. (art. 2391 c. 3°)
nel caso di:
- INOSSERVANZA dell’art. 2391 c. 1°
- deliberazioni del C.d.a. o del comitato esecutivo
assunte con il voto DETERMINANTE
dell’amministratore interessato e …
- potenzialmente DANNOSE per la società
Sono legittimati all’impugnazione, entro 90 giorni dalla
data della delibera, i) gli amministratori uti singuli
(purché, se debitamente informati, non abbiano
consentito alla deliberazione, ii) il collegio sindacale.
160
LA RESPONSABILITA’
DEGLI AMMINISTRATORI
- artt. 2392 e ss.
1) VIOLAZIONE DI
SPECIFICI DOVERI
IMPOSTI DALLA
LEGGE O DALLO
STATUTO
2) VIOLAZIONE
DEL DOVERE
GENERALE DI
GESTIRE CON
DILIGENZA
161
…segue
1) violazioni specifiche = condotta positiva o negativa
richiesta da norma di legge o clausola dello statuto
2) violazione del dovere generico di corretta (diligente)
amministrazione
obbligazione di mezzi  no sindacato di merito
sugli atti gestori?
diligenza commisurata a:
a) natura dell’incarico
b) specifiche competenze
162
… segue
 si esige un livello minimo di “perizia”, id est professionalità?
a) v. 2407 c. 1° + 2489 c. 2°
b) v. 2387
 NO
 Responsabilità SOLIDALE
 SALVO si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo
o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più
amministratori
 RESPONSABILITA’ per culpa in vigilando, ma per
omessa reazione all’informazione ex 2381 c. 5°: NON
esiste più un dovere di vigilanza sul “generale andamento
della gestione”
163
… segue
 ESENZIONE da responsabilità per
l’amministratore
a) immune da colpa
b) che abbia fatto annotare il proprio dissenso nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni del
C.d.A., dandone immediata notizia per iscritto al
Presidente dell’organo di controllo
 DIRETTORI GENERALI: sono parificati agli
amministratori sotto il profilo della responsabilità
(v. art. 2396)
164
1) VERSO LA SOCIETA’ - art. 2393
 L’azione sociale è promossa con
deliberazione dell’assemblea ordinaria
 quando l’azione indicata all’ordine del giorno
oppure si discute di approvazione del bilancio
se si tratta di fatti di competenza
dell’esercizio (delibera “consequenziale”)
 si esercita entro 5 anni “dalla cessazione
dell’amministratore dalla carica” (2393 c. 3°):
prescrizione o decadenza?
165
… segue
 REVOCA D’UFFICIO dell’amministratore se
la decisione è presa con il voto favorevole di
almeno 1/5 del capitale sociale
 ammessa la RINUNCIA all’esercizio o la
TRANSAZIONE dell’azione, salvo il diritto di
veto di tanti soci che rappresentino almeno
1/5 del capitale sociale o 1/20 nelle società
“aperte” ovvero la diversa percentuale
prevista dallo statuto per l’esercizio
dell’azione dei soci
166
… segue
 L’azione sociale può essere esercitata anche
DAL CURATORE FALLIMENTARE
DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(art. 2394 bis)
DALLA MINORANZA
167
Azione sociale esercitata dai soci
(art. 2393-bis)
società “chiuse”: 1/5 capitale sociale o la diversa
percentuale prevista da statuto, comunque non
superiore ad 1/3
società “aperte”: 1/20 capitale sociale o la minore
misura prevista da statuto
 Sostituzione processuale: i soci fanno valere un diritto
della società  società litisconsorte necessario
 Rinuncia transazione dell’azione:
a) da parte dei soci attori (art. 2393 bis c. 6°)
b) da parte della società (art. 2409 decies c. 5°)
168
2) VERSO I CREDITORI SOCIALI - art. 2394
 violazione di obblighi specifici relativi alla
conservazione della integrità del patrimonio
sociale
 finalità di salvaguardia dell’effettività e della
integrità del capitale sociale
 presupposto dell’azione: il patrimonio risulta
insufficiente per la soddisfazione dei
creditori sociali
169
… segue
 Legittimati attivi: creditori sociali e organi di
procedure concorsuali ex art. 2394 bis
 termine di prescrizione: 5 anni (art. 2949 c. 2°)
 azione DIRETTA e AUTONOMA, NON
surrogatoria: la transazione dell’azione
sociale ha effetto vincolante ma non la
rinuncia all’azione sociale
170
3) VERSO I SOCI E I TERZI - art. 2395
 Azione INDIVIDUALE dei soci uti singuli e dei
terzi
 presupposti dell’azione: danno diretto
cagionato dalla condotta colposa o dolosa
degli amministratori
 azione EXTRACONTRATTUALE
171
I CONTROLLI DELLA SOCIETA’
1) COLLEGIO SINDACALE
2) SOCI
3) TRIBUNALE
4) REVISORE CONTABILE ESTERNO
172
1) COLLEGIO SINDACALE
A) funzione del collegio
B) composizione del collegio
C) cause di ineleggibilità e decadenza
D) nomina, cessazione dall’ufficio,
sostituzione
E) doveri e poteri del collegio
F) responsabilità
173
A) funzione del collegio sindacale
(art. 2403)
1) OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO
STATUTO
2) RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE E LEGALITA’
3) ADEGUATEZZA E CONCRETO
FUNZIONAMENTO DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO,
CONTABILE
CONTROLLO SULLA GESTIONE
174
… segue: il controllo contabile
Di regola, il collegio sindacale NON
esercita (più) il controllo contabile,
affidato ad un revisore contabile o ad
una società di revisione (art. 2409 bis),
ma …
175
… segue (art. 2409 bis c. 3°)
Funzione eventuale:
da statuto, qualora
venga adottato il
sistema “tradizionale”
di amministrazione e
controllo, il collegio
sindacale può esercitare
ANCHE il controllo contabile
SOLO
NELLE SOCIETA’
“CHIUSE”
NON TENUTE
AL BILANCIO
CONSOLIDATO
176
… segue
 in tal caso l’organo deve essere costituito
integralmente da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il ministero della
giustizia
 tale possibilità è preclusa alle società che
adottino il sistema dualistico o il sistema
monistico
177
B) composizione del collegio (art. 2397)
- 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci)
- 2 sindaci supplenti
- almeno 1 effettivo + 1 supplente devono
essere REVISORI CONTABILI
- presidente nominato dall’assemblea (art. 2398)
178
C) cause di ineleggibilità (art. 2399)
 Cause di ineleggibilità che diventano di decadenza,
ove maturino o vengano ad emergere dopo la
nomina:
a) fallito interdetto, inabilitato (art. 2382)
b) coniuge, parenti, affini entro il 4° grado,
amministratori e correlati di società del gruppo
c) soggetti legati a società del gruppo da rapporti di
lavoro, rapporti continuativi di consulenza,
prestazioni d’opera retribuita continuativa, “altri”
rapporti patrimoniali in grado di comprometterne
l’indipendenza
179
D) nomina, cessazione, sostituzione
i primi: nell’atto costitutivo
successivamente: dall’assemblea
NOMINA 2351, u.c.: ai possessori di
strumenti finanziari partecipativi lo
statuto può riservare la nomina di
un sindaco
2449 e 2450: la nomina di un
sindaco può essere riservata allo
Stato o enti pubblici, anche non
soci
180
… segue
 Retribuzione determinata per l’intero periodo di
durata dell’ufficio (art. 2402)
 In carica 3 esercizi  scadenza: alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio, salva prorogatio (art. 2400)
 REVOCA SOLO PER GIUSTA CAUSA e con
APPROVAZIONE DEL TRIBUNALE CON
DECRETO e … sentito il sindaco interessato
(art. 2400 c.2°)
 morte - rinunzia - decadenza dall’ufficio  sindaci
supplenti, in carica fino alla “prossima assemblea”
181
E) Poteri del collegio sindacale
1) atti di ispezione e controllo, anche individuali
2) acquisizione di informazioni e notizie, anche
attraverso società controllate (2403-bis) e soggetti
incaricati della revisione contabile (2409-septies)
3) pubblicazioni, in caso di omissione o ingiustificato
ritardo degli amministratori
4) convocazione dell’assemblea
a) in caso di omissione o di ingiustificato ritardo
degli amministratori
b) qualora ravvisi “fatti censurabili di rilevante
gravità” e vi sia urgente necessità di provvedere
182
… segue
5) partecipazione alle adunanze del C.d.A. e
alle assemblee (potere-dovere: art. 2405)
6) denuncia al tribunale ex art. 2409
7) impugnazione delle deliberazioni consiliari e
assembleari invalide
183
Collegio sindacale e controllo contabile
 anche nelle società con revisore contabile esterno il
collegio sindacale ha alcuni obblighi di vigilanza e
intervento in materia contabile:
a) parere sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni in caso di esclusione
del diritto di opzione
b) parere sull’adozione di particolari criteri di
valutazione di poste in bilancio
c) relazione al bilancio ex art. 2429
d) generale vigilanza sull’adeguatezza del
controllo contabile
184
F) responsabilità del collegio sindacale
(art. 2407)
responsabilità esclusiva: obblighi e
doveri inerenti alla funzione
responsabilità concorrente: solidarietà
per fatti e omissioni degli amministratori
 DOVERE GENERALE: adempiere ai loro
doveri con la PROFESSIONALITA’ e la
DILIGENZA RICHIESTE DALLA NATURA
DELL’INCARICO
185
… segue
 DOVERI SPECIFICI:
- la VERITA’ delle loro attestazioni
- il SEGRETO D’UFFICIO
responsabilità indipendentemente dall’operato
degli amministratori
VIOLAZIONE
186
… segue
 OMESSA VIGILANZA sull’attività degli
amministratori, lesiva dei loro obblighi e
doveri specifici con conseguente danno per
la società, i soci e i terzi
responsabilità solidale con gli amministratori,
concorrente ma comunque omissiva
(azione disciplinata dagli artt. 2393 ss.)
187
2) SOCI
1) INFORMAZIONE
IN
ASSEMBLEA
2) ISPEZIONE DEI
LIBRI SOCIALI
(ART. 2422, 1° CO.)
3) ART. 2408
4) ART. 2409
188
… art. 2408
 Art. 2408 = DIRITTO DI DENUNCIA AL
COLLEGIO SINDACALE DI FATTI
RITENUTI CENSURABILI
- 1 socio il Collegio sindacale ne deve
tenere conto nella sua relazione annuale
all’assemblea. Non sono dovuti specifici
adempimenti, anche se l’omesso
accertamento potrebbe essere fonte di
responsabilità ex art. 2407
189
… segue
- soci per 1/20 del capitale sociale nelle
società “chiuse” ovvero 1/50 nelle società
“aperte” il collegio sindacale deve
indagare senza ritardo e presentare le sue
conclusioni ed eventuali proposte
all’assemblea: se i fatti censurabili siano di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di
provvedere, convoca l’assemblea, previa
comunicazione al presidente del C.d.A.
190
3) TRIBUNALE (art. 2409)
Intervento diretto dell’autorità giudiziaria
ma … meramente eventuale, perché si
innesca solo in quanto sollecitato su
richiesta:
a) dei soci (10% nelle società “chiuse” – 5%
nelle società “aperte”, salvo percentuali
minori da statuto);
b) dell’organo deputato al controllo sulla
gestione;
c) (nelle sole S.p.A. “aperte”) del P.M.
191
… SEGUE
 PRESUPPOSTO: fondato sospetto di gravi
irregolarità commesse dagli amministratori in
violazione dei loro doveri nella gestione, che
possano arrecare danno alla società o a una o più
società controllate
 gravi irregolarità = condotta commissiva od
omissiva, che integri la violazione di un dovere
generale o specifico degli amministratori
 competenza: Tribunale ove ha sede la società
192
… SEGUE
 PROCEDIMENTO:
- audizione di amministratori e sindaci in camera di
consiglio
- le irregolarità sono insussistenti o non sono gravi 
rigetto
- fumus di sussistenza di gravi irregolarità 
a) ISPEZIONE della società per accertare gli
elementi di fatto;
b) assemblea: sostituzione di amministratori e
sindaci con “soggetti di adeguata professionalità”
193
… SEGUE
 Accertamento delle gravi irregolarità e insufficiente
attività dei soggetti “professionali” 
a) “opportuni provvedimenti provvisori”
b) convocazione dell’assemblea “per le conseguenti
deliberazioni”
c) NEI CASI PIU’ GRAVI: revoca degli
amministratori e (eventualmente) anche dei sindaci
+ nomina di un AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO,
determinandone poteri e durata della carica (anche
azione sociale di responsabilità)
194
… SEGUE
 alla scadenza del suo incarico,
l’amministratore giudiziario deve rendere
conto al Tribunale e può:
a) convocare e presiedere l’assemblea per la
nomina dei nuovi amministratori e sindaci;
b) proporre la messa in liquidazione della
società o la sua ammissione ad una
procedura concorsuale
195
… SEGUE
 Il P. M. è LEGITTIMATO ALLA DENUNCIA
perché in tali società “il notevole numero di soci
può giustificare un’iniziativa di tale organo
pubblico” - Relazione governativa
SOLO NELLE SOCIETA’
“APERTE”
196
… SEGUE
 nelle società quotate è LEGITTIMATA anche
la CONSOB: può denunciare il fondato
sospetto di gravi irregolarità
nell’adempimento dei sindaci e segnalare ai
sindaci quelle degli amministratori
197
4) REVISORI CONTABILI ESTERNI
(artt. 2409 bis e ss.)
 C.C. 1942: il collegio sindacale aveva
competenza esclusiva per il controllo sulla
contabilità della società
 Disciplina speciale delle società quotate
(L.n. 216/1974 e T.U.F.): il collegio sindacale
ha perso l’esclusività della funzione a favore
di organismi o soggetti esterni alla società, a
forma individuale o collettiva, e sottoposti a
normativa speciale
198
… segue
 Riforma 2003: sistema sostanzialmente unitario
per S.p.A. quotate e non quotate, per cui il
controllo contabile viene svolto da un REVISORE
ESTERNO
a) S.p.A. “chiuse”: revisore contabile/società di
revisione iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia
b) S.p.A. “aperte”: società di revisione iscritta nel
registro dei revisori contabili, sottoposta a
disciplina speciale e alla vigilanza CONSOB
199
… funzioni del revisore (art. 2409 ter)
- VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLA
CONTABILITA’
- VERIFICA CORRETTA RILEVAZIONE NELLE
SCRITTURE CONTABILI DEI FATTI DI GESTIONE
- CONTROLLO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E
BILANCIO CONSOLIDATO
- GIUDIZIO SU BILANCIO DI ESERCIZIO E
BILANCIO CONSOLIDATO  relazione ex art.
2429  impugnazione bilancio ex art. 2434 bis c. 2°
200
… poteri del revisore (art. 2409 ter u.c.)
a) accesso a documenti e notizie utili al controllo, con
richiesta agli amministratori
b) ispezioni
c) scambio di informazioni con collegio sindacale
(art. 2409 septies)
L’attività svolta deve essere documentata in
“apposito libro, tenuto presso la sede della società o
in luogo diverso stabilito dallo statuto” (NO libro
“sociale” ex art. 2421)
201
… conferimento dell’incarico
a) atto costitutivo ex art. 2328, n. 11
b) assemblea ordinaria, “sentito il collegio sindacale”
 durata: 3 esercizi
 revoca solo per giusta causa, con parere del
collegio sindacale e approvazione della
deliberazione assembleare con decreto del
tribunale
 stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste
dall’art. 2399 c. 1° per sindaci E non possono
essere incaricati del controllo contabile i sindaci
della società o delle società del gruppo (art. 2409-V)
202
… responsabilità
 La responsabilità risarcitoria dei soggetti
incaricati del controllo contabile è disciplinata
secondo le medesime regole poste per la
responsabilità dei sindaci, in forza del rinvio
all’art. 2407 operato dall’art. 2409 sexies
 I revisori esterni sono “organo” della società?!
203
5) CON TROLLO
CONTABILE NELLE
SOCIETA’ QUOTATE la normativa prevista dagli artt. 2409 bis e ss.
va integrata con la disciplina speciale posta
dagli artt. 155 e ss. T.U.F.
 anche per le società controllate da società
quotate
 l’incarico della revisione contabile deve
essere conferito a una società di revisione
iscritta nell’albo speciale
204
… segue
 Consob: potestà regolamentare per
documentazione, procedure, termini di
conferimento dell’incarico e generale
funzione di vigilanza
 società di revisione: pareri contabili in caso
di operazioni straordinarie e particolare
giudizio su bilancio di esercizio e bilancio
consolidato - impugnazione della delibera di
approvazione del bilancio - 2434 bis, 2° co.
205
MODELLO DUALISTICO
 ASSEMBLEA
 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
 CONSIGLIO DI GESTIONE
+ revisore contabile esterno
derivazione tedesca
206
Caratteristiche
 assemblea, con competenze ex art. 2364 bis:
mancano a) nomina amministratori
b) approvazione bilancio di esercizio
 le più importanti funzioni dell’assemblea ordinaria
sono attribuite ad un organo “professionale”: il
Consiglio di Sorveglianza  più marcata
dissociazione tra proprietà (dei soci), a cui spettano
solo linee programmatiche e modifiche di struttura, e
potere (degli organi sociali), managers autonomi e
con poche interferenze dei soci
207
… segue
ASSEMBLEA
nomina
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
nomina
CONSIGLIO DI GESTIONE
208
… segue
 Disciplina  combinazione di disposizioni specifiche
con regole appartenenti al regime tradizionale legale
e spesso richiamate “in quanto compatibili (cfr. artt.
2409 undecies e quaterdecies):
- art. 2380 c. 3° “salvo che sia diversamente
stabilito”, le disposizioni che fanno riferimento agli
amministratori si applicano anche al Consiglio di
gestione
- 223 septies disp. att.: rinvio alle “norme del codice
civile” che fanno riferimento agli amministratori (per
componenti consiglio di gestione) e ai sindaci (per
componenti consiglio di sorveglianza)
209
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
(art. 2409 novies)
 NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE:
almeno 2 consiglieri, ANCHE NON SOCI
 NOMINA: i primi nell’atto costitutivo e
successivamente dal Consiglio di sorveglianza +
2351 + 2449 + 2450
 2409 undecies: rinvio a norme specifiche in tema di
amministratori
 durata in carica: max. 3 esercizi sociali
 rieleggibili senza limiti, salvo diversa disposizione
statutaria
210
… segue
 REVOCA: deliberata dal Consiglio di
Sorveglianza, anche se la nomina è fatta
nell’atto costitutivo; risarcimento dei danni se
manca la giusta causa
 SOSTITUZIONE: ad opera del Consiglio di
Sorveglianza (NO COOPTAZIONE)
 richiamo 2380 bis c. 5°: tra i suoi componenti
si sceglie un PRESIDENTE  convocazione,
fissazione O.d.G., direzione e coordinamento
dei lavori collegiali, gestione della seduta
211
… segue
 1) I componenti del consiglio di gestione
 2) ipotesi di conflitto di interessi ex lege: i
membri del Consiglio di Gestione - se soci -
non possono votare nelle deliberazioni di
nomina, revoca, responsabilità dei membri
del Consiglio di Sorveglianza (art. 2373 c. 2°)
NON POSSONO ESSERE NOMINATI
CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
212
… funzioni
 Gestione ESCLUSIVA dell’impresa  potere di
compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale
(2409 novies c. 1°)
 COMPETENZE SPECIFICHE:
 convocazione dell’assemblea, di propria iniziativa o
nei casi in cui è obbligatoria
 impugnazione delle deliberazioni annullabili
 altri compiti genericamente spettanti agli
amministratori
213
… segue
 COMPETENZE AGGIUNTIVE STATUTARIE ex art.
2365 c. 2°:
 fusione per incorporazione di società possedute
interamente o al 90%
 istituzione o soppressione di sedi secondarie
 indicazione degli amministratori con rappresentanza
 riduzione del capitale sociale per recesso del socio
 adeguamenti statutari alle disposizioni normative
 trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
214
… segue
 DELEGHE INTERNE per ripartizione
interna delle funzioni
MA
richiamato il regime legale
ex art. 2381, commi 3-5
SENZA
PREVIA AUTORIZZAZIONE
DA STATUTO O
DA ASSEMBLEA
NO
COMITATO
ESECUTIVO
215
… segue
 Azione sociale di responsabilità vs.
consiglieri di gestione:
 deliberazione dell’assemblea ex 2393
(cfr. art. 2409 decies c. 1° ma v. art. 2364 bis!)
 soci ex 2393 bis
 consiglio di sorveglianza ex 2409 decies c. 2°
REVOCA DI DIRITTO SE LA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA VIENE ASSUNTA A
MAGGIORANZA DI 2/3 DEI SUOI COMPONENTI
(cfr. art. 2393 c. 4°)
216
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
(art. 2409 duodecies)
 NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE:
almeno 3 membri
 almeno 1 dei consiglieri deve essere revisore
contabile
 anche NON soci (ma anche SOCI!)
 statuto: possibile determinazione di particolari
requisiti di onorabilità, professionalità,
indipendenza
217
… composizione
 NOMINA: dall’atto costituivo o dall’assemblea
art. 2351, u.c.: nomina di 1 componente
indipendente riservata ai possessori di
strumenti finanziari “secondo modalità
stabilite dallo statuto”
artt. 2449/2550: nomina di 1 o più
componenti riservata dalla legge o dallo
statuto allo Stato o ad Enti pubblici (soci o
non soci)
218
… segue
 durata: 3 esercizi sociali ma rieleggibili senza limiti,
salvo diversa disposizione dello statuto
 SOSTITUZIONE: assemblea
 REVOCA: assemblea, MA con il voto favorevole di
almeno 1/5 del capitale sociale (rinvio a 2393 c. 4°) e
fatto salvo il risarcimento dei danni se manca la
giusta causa  NO decreto di approvazione del
tribunale
 PRESIDENTE: eletto dall’assemblea
(idem nel collegio sindacale)
219
… garanzie di indipendenza
 CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA: non
possono essere eletti consiglieri di sorveglianza
 coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382
 i componenti del consiglio di gestione
 coloro che sono legati alla società o ad altre società del
gruppo da “un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita”: eliminato dall’ultima riforma della riforma il
riferimento agli “altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza”  il socio di maggioranza
può essere membro del consiglio di sorveglianza
220
… funzioni
 nomina e revoca i membri del Consiglio di
Gestione
 determina il compenso dei membri del Consiglio
di Gestione (opzione statutaria per assemblea)
 convoca l’assemblea su richiesta della minoranza,
se non vi provvede il Consiglio di Gestione
 approva il bilancio di esercizio
 approva il bilancio consolidato
 vigila sull’osservanza della legge e dello statuto
 vigila sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
221
… segue
 vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
 impugna le deliberazioni di assemblea e Consiglio
di Gestione annullabili
 esercita l’azione sociale di responsabilità vs.
consiglieri di gestione
 presenta la denuncia al tribunale ex art. 2409
 almeno una volta all’anno “riferisce per iscritto”
all’assemblea “sull’attività di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati”
222
… segue
 statuto: delibera in ordine alle operazioni strategiche
e ai piani industriali e finanziari della società
predisposti dal consiglio di gestione
LA COMPETENZA AD APPROVARE IL BILANCIO DI
ESERCIZIO PUO’ ESSERE ATTRIBUITA
ALL’ASSEMBLEA EX STATUTO
IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE O
QUALORA LO RICHIEDA ALMENO 1/3 DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO di GESTIONE O
DEL CONSIGLIO di SORVEGLIANZA
223
… segue
 DILIGENZA richiesta dalla NATURA
DELL’INCARICO (nessun riferimento alla
PROFESSIONALITA’: v. art. 2407 c. 1°)
 RESPONSABILITA’ SOLIDALE con i membri del
Consiglio di Gestione per i fatti e le omissioni di
questi quando il danno non si sarebbe verificato se
avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica
 ATTENZIONE: responsabilità nei confronti dei
creditori sociali, soci uti singuli e terzi:? L’art. 2409-
XIV non richiama l’art. 2407 ( artt. 2394 e 2395)
224
Funzioni di amministrazione?
 deliberazioni in ordine alle “operazioni
strategiche e ai piani industriali e finanziari
della società predisposti dal consiglio di
gestione” (art. 2409 – terdecies lett. f-bis)
 deleghe ex art. 2365
 autorizzazioni ex art. 2364 c. 1° n. 5?!
225
Disciplina
VALGONO LE REGOLE DETTATE PER I MEMBRI
DEL COLLEGIO SINDACALE in materia di
pubblicità della nomina, retribuzione, potere di
chiedere informazioni agli amministratori, poteri di
scambiare informazioni con corrispondenti organi di
controllo delle società controllate, convocazione
dell’assemblea in caso di omissione da parte
dell’organo amministrativo o di urgente necessità,
art. 2408, scambio di informazioni con i soggetti
incaricati del controllo contabile, regole di riunione,
deliberazione e verbalizzazione (art. 2388)
226
Controllo … soft
Il Consiglio di Sorveglianza:
a) può essere composto da prossimi congiunti dei
componenti del Consiglio di Gestione (l’art. 2409-
XII non richiama la lettera “b” dell’art. 2399!)
b) NON ha l’obbligo (ma solo il potere) di partecipare
al Consiglio di Gestione (art. 2409-XIII c. 4°)
c) NON ha poteri di ispezione e controllo della
gestione (l’art. 2409-XIV NON richiama il comma
1° dell’art. 2403 bis)
d) è revocabile senza giusta causa
e) NON è “professionalmente” responsabile
227
… il controllo contabile
ORGANO DI CONTROLLO
MA
neanche derogando statutariamente
NO COMPITI DI CONTROLLO
CONTABILE
228
… segue
INFATTI
l’art. 2409-XV non richiama il comma 3°
dell’art. 2409 bis e “tutte le società che che
adottano il sistema dualistico sono
assoggettate, senza eccezione, al controllo di
un revisore - persona fisica o società - iscritto
nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia” (relazione governativa al decreto di
riforma)
229
MODELLO MONISTICO
 ASSEMBLEA
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE
+ revisore contabile esterno
derivazione anglosassone
230
Caratteristiche
 Modello di governance semplificato e più
flessibile
 privilegiato il flusso di informazioni tra organo
amministrativo e organo di controllo per
attuare risparmi di tempo e di costi nonché
una maggiore trasparenza tra controllati e
controllori
 problemi di integrazione di disciplina tra rinvii
specifici (2409-XIX) + 223 septies disp. att.
231
… segue
rispetto al modello tradizionale, scompare il
collegio sindacale, sostituito dal Comitato per
il controllo sulla gestione
NO minore rigore nell’attività di controllo
poiché “la professionalità, l’indipendenza, i
doveri e i poteri di tale comitato coincidono
con quelli del collegio sindacale” (rel. gov.) e
sono integrabili con codici di comportamento
(2409-XVII)
232
… segue
ASSEMBLEA
nomina
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nomina al suo interno
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE
233
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(art. 2409 septiesdecies)
 Organo di amministrazione
NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE
 Amministratori ANCHE NON SOCI
 GESTIONE ESCLUSIVA DELL’IMPRESA
 DISCIPLINA: “in quanto compatibili”, si
applicano tutte le disposizioni poste con
riguardo all’organo amministrativo del
modello tradizionale (l’art. 2409-XIX richiama
gli artt. da 2380 bis a 2395)
234
… segue
IMPORTANTE DIFFERENZA
RISPETTO AL MODELLO TRADIZIONALE
ALMENO 1/3 DEI COMPONENTI DEL
C.d.A. DEVE ESSERE IN POSSESSO
DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
STABILITI PER I SINDACI
DALL’ART. 2399, 1° co.
(2409 SEPTIESDECIES, 2° co.)
235
… segue
Sono amministratori “indipendenti” quelli:
- che non siano membri del comitato esecutivo
- ai quali non siano attribuite deleghe o
particolari cariche
- che comunque non svolgano, anche di mero
fatto, funzioni attinenti alla gestione
dell’impresa sociale o di altre società del
gruppo
236
… segue
- requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
ex art. 2399 c. 1°
- statuto: altri requisiti previsti da “codici di
comportamento redatti da associazioni di
categoria o da società di gestione di mercati
regolamentati” (art. 2409-XVIII)
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
237
COMITATO PER IL CONTROLLO
SULLA GESTIONE (art. 2409 octiesdecies)
 NOMINA: salvo diversa disposizione dello
statuto, dal Consiglio di Amministrazione
 amministratori “indipendenti” ex art. 2399, 1° co.
 almeno 1 revisore contabile
 nelle società “aperte” almeno 3 membri
 SOSTITUZIONE in caso di
morte/rinuncia/revoca/decadenza: “estrazione” dal
C.d.A. di altri amministratori “indipendenti” o (in
mancanza) cooptazione
238
… segue
 DISCIPLINA: si applicano, “in quanto
compatibili”, le norme in materia di riunione
(2404 c.1°), verbalizzazione (2404 c. 3°),
quorum (2404 c. 4°) del collegio sindacale 
il comitato è organo nell’organo
 DOVERE di assistere alle adunanze del
C.d.A., delle Assemblee e del Comitato
Esecutivo (2405 c. 1°)
 Ricezione di denunce ex art. 2408
 Presentazione di denunce ex art. 2409
239
… funzioni
 vigila sull’adeguatezza
 della struttura organizzativa
 del sistema di controllo interno (v. art. 149 T.U.F. e art. 5 l.
n. 231/2001) necessario un sistema di internal auditing?
 del sistema amministrativo e contabile (idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione)
 tiene i rapporti con i soggetti incaricati del controllo
contabile
 NON c’è controllo sulla gestione (cfr. 2403 c. 1°)
(perché il comitato per il controllo “gestisce”?!)
240
… problemi
2409-XVII, 1° co.
(gestione esclusiva dell’impresa al C.d.A.)
MA
2409-XVIII, 2° co.,
(i membri del Comitato non
possono svolgere “funzioni
attinenti alla gestione”)
 i componenti del Comitato per il controllo
partecipano alle deliberazioni gestorie del
C.d.A.?!
241
… problemi
 Forse il monistico è un sistema attuabile solo
in presenza di deleghe che esauriscano i
poteri delegabili dal Consiglio di
Amministrazione, escludendo che le funzioni
indelegabili ex art. 2381, 4° co., costituiscano
espressione di “funzioni attinenti alla gestione
dell’impresa sociale”
242
… problemi
 Non richiamate le norme su retribuzione
(2402) e azione di responsabilità sociale
contro i sindaci (2407)  norme su compensi
(2389) e responsabilità degli amministratori
(2392 ss.) + statutariamente regola di
retribuzione fissa e responsabilità per
omessa vigilanza derivante dai doveri
specifici di controllo
243
LIBRI SOCIALI E
PRINCIPI CONTABILI
Libri sociali - Bilancio di esercizio -
Bilancio consolidato
244
LIBRI SOCIALI - art. 2421
OBBLIGO PER LE SOCIETA’ DI TENERE:
 libri e scritture contabili prescritti dall’art. 2214
 libro dei soci (numero di azioni per categoria,
cognome e nome titolari di azioni nominative,
trasferimenti e vincoli, versamenti eseguiti)
 libro delle obbligazioni (ammontare delle emesse
e delle estinte, cognome e nome dei titolari delle
obbligazioni nominative, trasferimenti e vincoli)
 libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee con i verbali in atto pubblico
245
… segue
 libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. e del
C.d.G.
 libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.S. ovvero
del C.d.S. ovvero del C.C.s.G.
 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato
Esecutivo (se esiste)
 libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
degli obbligazionisti (se emesse)
 libro degli strumenti finanziari ex 2447 sexies
(caratteristiche, ammontare, titoli emessi ed estinti…)
246
… funzioni
individuare i soggetti legittimati all’esercizio
dei diritti sociali in caso di titoli nominativi
individuare i soggetti titolari di particolari diritti
nei confronti della società (obbligazionisti,
titolari di strumenti finanziari)
documentare l’attività degli organi sociali e
dei soggetti che vantano quei particolari diritti
247
…DIRITTO DI ISPEZIONE
- art. 2422
diritto di esaminare e di estrarre copia
(a proprie spese)
 del libro soci e del libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee SOCI
 del libro delle obbligazioni e del libro delle
assemblee RAPPRESENTANTE
COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
 del libro degli strumenti finanziari SINGOLI
POSSESSORI
248
… SEGUE
 del libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee degli obbligazionisti
SINGOLI OBBLIGAZIONISTI
 problema: i possessori di strumenti finanziari
“che conferiscono diritti amministrativi” hanno
il diritto di esaminare anche il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee?
249
… problemi
e il libro delle adunanze e deliberazioni
delle assemblee dei titolari di strumenti
finanziari ex art. 2447 ter, 1°c., lett. e)?
e il libro in cui revisore o società incaricata
del controllo contabile documentano la
loro attività ex art. 2409 ter, 3°c.?
Problemi di individuazione del soggetto
depositario del libro e dei soggetti legittimati
all’ispezione
250
BILANCIO DI ESERCIZIO
 FUNZIONI:
 dimostrazione del risultato economico (2423, 2°c.)
 informazione (2423, 2°c. + 2423 ter, 5°c.)
 “gestione” (politiche di bilancio?)
 “garanzia”
 PRINCIPI:
 chiarezza (2423, 2°c. + 2423 ter, u.c.)  p. autonomo
 verità (giuridica e naturalistica)  p. autonomo
(2217, 2°c. + 2423, 2°e 4°c.)
 prudenza (2423 bis, 1°c. + 2426)
 competenza (2423 bis, n. 3 e n. 4)
 continuità (2423 bis, n. 1 e n. 6)
 topicità (2423 ter)
 obbligatorietà (2364, 2°c.)
251
… struttura e caratteristiche
 2 documenti di natura contabile
(conto economico + stato patrimoniale) +
1 documento narrativo - illustrativo
(nota integrativa)
 Il bilancio è atto degli amministratori, del cui contenuto hanno
esclusiva ed integrale responsabilità
 L’approvazione del progetto di bilancio è necessariamente di
competenza dell’intero C.d.A. (cfr. art. 2381 c. 4°)
 l’approvazione del bilancio NON LIBERA amministratori, direttori
generali e sindaci per le responsabilità della gestione sociale
(art. 2434)
 PERIODICITÀ OBBLIGATORIA: gli amm.ri devono redigere il
bilancio almeno 1 volta all’anno e sottoporlo per l’approvazione
entro 120/180 gg. dalla chiusura dell’esercizio sociale
(salvo sistema dualistico di A&C)
252
1) STATO PATRIMONIALE (art. 2424)
Esibisce la situazione del patrimonio alla data
di chiusura dell’esercizio, secondo la
tripartizione in attività, passività e
netto patrimoniale
liquidità crescente realità crescente
differenza contabile tra attività e passività
 struttura a colonne contrapposte
253
Segue: i criteri di valutazione
 Immobilizzazioni: 2424 bis c. 1° + 2426 n. 1, n. 4, n. 9
 Accantonamenti: 2424 bis c. 3° (diversi da riserve)
 Avviamento: 2426 n. 6
 Crediti: 2426 n. 8
 Magazzino: 2426 n. 10
254
2) CONTO ECONOMICO (art. 2425)
Esibisce il risultato della gestione nell’esercizio di
riferimento, come differenza algebrica tra
componenti negative e componenti positive riferibili
al periodo, e quindi un utile (se i ricavi superano i
costi) o una perdita (se i costi superano i ricavi)
 forma a scalare (NON sezioni contrapposte)
 gestione: a) caratteristica (A – B)
b) finanziaria (A – B +/- C +/- D)
c) straordinaria (A – B +/- C +/- D +/- E)
255
3) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427)
Espone una chiarificazione contabile,
indispensabile per la completa comprensione
dei documenti contabili:
 criteri utilizzati dai redattori nella valutazione delle
singole voci di bilancio
 informazioni funzionali a spiegare i numeri apposti
nei documenti contabili (ad es.: partecipazioni
possedute dalla società in controllate/collegate,
composizione del patrimonio netto, numero e
valore di ciascuna categoria di azioni e strumenti
finanziari emessi …)
256
Procedimento di formazione del bilancio
(art. 2429)
 REDAZIONE dagli amministratori / dal Consiglio di Gestione
(competenza NON delegabile ex 2381, 4° c.)
 Relazione degli amministratori sulla gestione ex art. 2428
 COMUNICAZIONE al soggetto incaricato del controllo contabile e al
collegio sindacale almeno 30 gg. prima dell’assemblea
 Relazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato dl
controllo contabile
 DEPOSITO del progetto con relazioni almeno 15 gg. prima
dell’assemblea
 APPROVAZIONE da assemblea ordinaria o Consiglio di
Sorveglianza. (2409 XIII, 1°c., lett. b)
 DEPOSITO nel registro delle imprese (2435).
257
… SEGUE
 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE
SULLA STRUTTURA DEL BILANCIO
 VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE POSTE
IMPUGNAZIONE
2377 - 2379
258
… segue
 Ridotto il termine entro il quale possono essere
chieste annullabilità e nullità della delibera cha
approva il bilancio = NO DOPO L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO
 Circoscritta anche soggettivamente la possibilità di
impugnare: LEGITTIMAZIONE SOLO A TANTI
SOCI CHE RAPPRESENTINO IL 5% DEL
CAPITALE SOCIALE, se bilancio è approvato dal
revisore senza rilievi  rilevante per nullità
259
Destinazione del risultato
SOLO DOPO L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO PUO’ STABILIRSI L’EVENTUALE
UTILE DI ESERCIZIO
1/20 a riserva legale fino alla soglia
di 1/5 del capitale sociale
l’assemblea discrezionalmente decide se
distribuire o no l’utile disponibile (= dividendo)
ma senza un diritto soggettivo del socio
260
BILANCIO CONSOLIDATO
(artt. 25 e segg. D. Lgs. n. 127/1991)
- strumento di rilevazione contabile
- fonte di informazioni su esistenza ed effettiva
estensione del gruppo ( 2497 ss.)
RAPPRESENTAZIONE
DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
E DEL RISULTATO ECONOMICO
DEL COMPLESSO DELLE SOCIETA’
LEGATE DA UN
RAPPORTO DI CONTROLLO
(art. 29 c. 2°)
261
… area e principi di consolidamento
 obbligo di redazione del bilancio consolidato per:
a) società di capitali che controllino almeno un’altra
impresa (anche società di persone: art. 2361 c. 2°)
b) cooperative ed enti pubblici economici che
controllino almeno una società di capitali
 cause di esenzione:
- parametri quantitativi ex art. 27, c.1° (max. n. 250
dipendenti)
- la società controllante sia a sua volta controllata da
altra società per almeno il 95% del C.S.
262
… segue
 Nozione speciale di controllo: art. 26
 2497 sexies: l’obbligo di redazione del bilancio
consolidato individua presuntivamente le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento ex
artt. 2497 ss.
 METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE:
riprendere tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, i
proventi e gli oneri delle società incluse nell’area di
consolidamento, con esclusione delle operazioni
intragruppo (partecipazioni in imprese controllate,
crediti/debiti, proventi/oneri derivanti da rapporti
intragruppo)
263
… redazione, pubblicazione, controllo
 formazione: competente l’organo amministrativo
della società (NON viene approvato dall’assemblea
né rileva ai fini della distribuzione di un utile, ma v.
art. 2409 terdecies, 1° c., lett. b), che redige una
relazione sulla gestione
 Il bilancio, con la relazione, deve restare depositato
presso la sede della società durante i 15 gg. che
precedono l’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio di esercizio
 pubblicazione nel registro delle imprese
 sistema di controlli come per bilancio d’esercizio
264
MODIFICHE DELLO
STATUTO
Il procedimento – Il recesso del socio
– Aumento del capitale sociale –
Riduzione del capitale sociale
265
NOZIONE E PROCEDIMENTO
 L’assetto statutario originario si rivela inadeguato
 Per modificarlo non si richiede il consenso di tutti
coloro che hanno stipulato il contratto o che vi abbiano
successivamente aderito, ma è sufficiente il
CONSENSO DELLA MAGGIORANZA
266
… COMPETENZA
 2365: assemblea straordinaria
 STATUTO: organo amministrativo o consiglio di
sorveglianza o consiglio di gestione ma solo per:
- fusione ex 2505 e 2505 bis
– istituzione e soppressione di sedi secondarie
– indicazione di amministratori con rappresentanza
– riduzione del capitale per recesso
– adeguamenti statutari
– trasferimento della sede nel territorio nazionale
- aumento capitale sociale
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
 
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.DIEGO PISELLI
 
La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.DIEGO PISELLI
 
Presentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialePresentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialeDIEGO PISELLI
 
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoL'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoDIEGO PISELLI
 
aziende e società:appunti
 aziende e società:appunti aziende e società:appunti
aziende e società:appuntipaola zappalorti
 
Presentazione società in generale
Presentazione società in generalePresentazione società in generale
Presentazione società in generaleDIEGO PISELLI
 
I conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioniI conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioniDIEGO PISELLI
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
 
I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.DIEGO PISELLI
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
 
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMAStartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMAMassimo Melica
 
Appunti di Diritto Commerciale
Appunti di Diritto CommercialeAppunti di Diritto Commerciale
Appunti di Diritto Commercialeprofman
 
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreGli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLI
 
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORIGLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORIDIEGO PISELLI
 
La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)solivetti
 

Mais procurados (20)

Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
 
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
 
Diapositivesrl
DiapositivesrlDiapositivesrl
Diapositivesrl
 
La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.
 
Presentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialePresentazionescioglimentorapportosociale
Presentazionescioglimentorapportosociale
 
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoL'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
 
aziende e società:appunti
 aziende e società:appunti aziende e società:appunti
aziende e società:appunti
 
Spa
SpaSpa
Spa
 
Presentazione società in generale
Presentazione società in generalePresentazione società in generale
Presentazione società in generale
 
Il recesso
Il recessoIl recesso
Il recesso
 
I conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioniI conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioni
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
 
I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
 
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMAStartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
 
Appunti di Diritto Commerciale
Appunti di Diritto CommercialeAppunti di Diritto Commerciale
Appunti di Diritto Commerciale
 
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreGli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
 
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORIGLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI
 
Librisocialiebilancio
LibrisocialiebilancioLibrisocialiebilancio
Librisocialiebilancio
 
La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)
 

Semelhante a Dritto commerciale 2006 2007(2)

Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoAzione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoGiovanni Rubin
 
Azione di responsabilita
Azione di responsabilitaAzione di responsabilita
Azione di responsabilitaGiovanni Rubin
 
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08laboratoridalbasso
 
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
 Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp... Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...Fabrizio Callarà
 
Corso di Diritto Societario
Corso di Diritto SocietarioCorso di Diritto Societario
Corso di Diritto SocietarioMarco Consiglio
 
I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...
I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...
I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...Giovanni Rubin
 
La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.DIEGO PISELLI
 
I diversi tipi di società
I diversi tipi di societàI diversi tipi di società
I diversi tipi di societàptesone
 
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guidaCorso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guidagmorelli78
 
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.DIEGO PISELLI
 
ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...
ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...
ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...ConfindustriaFirenze
 
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021Dott. Marco Randazzo
 
Azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
Azione di responsabilità nelle procedure concorsualiAzione di responsabilità nelle procedure concorsuali
Azione di responsabilità nelle procedure concorsualiGiovanni Rubin
 
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Romagna Innovazione
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreUneba
 
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridiF_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridiFederico Toffoli
 
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaRiforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaBanca Popolare Etica
 
Scheda assuntore concordato
Scheda assuntore concordatoScheda assuntore concordato
Scheda assuntore concordatoLuigi Jovacchini
 

Semelhante a Dritto commerciale 2006 2007(2) (20)

Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoAzione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
 
Azione di responsabilita
Azione di responsabilitaAzione di responsabilita
Azione di responsabilita
 
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
 
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
 Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp... Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
 
Pegno su azioni
Pegno su azioniPegno su azioni
Pegno su azioni
 
Corso di Diritto Societario
Corso di Diritto SocietarioCorso di Diritto Societario
Corso di Diritto Societario
 
I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...
I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...
I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati: principi con...
 
La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.
 
I diversi tipi di società
I diversi tipi di societàI diversi tipi di società
I diversi tipi di società
 
Costituzione società di persone
Costituzione società di personeCostituzione società di persone
Costituzione società di persone
 
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guidaCorso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
 
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
 
ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...
ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...
ASL Confindustria Firenze 2017-2018. Progetto "Confindustria Firenze e ANCE F...
 
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
 
Azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
Azione di responsabilità nelle procedure concorsualiAzione di responsabilità nelle procedure concorsuali
Azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
 
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
 
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridiF_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
 
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaRiforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
 
Scheda assuntore concordato
Scheda assuntore concordatoScheda assuntore concordato
Scheda assuntore concordato
 

Mais de seticpa

Mais de seticpa (6)

Doc2
Doc2Doc2
Doc2
 
Doc2
Doc2Doc2
Doc2
 
Doc2
Doc2Doc2
Doc2
 
Doc2
Doc2Doc2
Doc2
 
Biografia
BiografiaBiografia
Biografia
 
Biografia
BiografiaBiografia
Biografia
 

Dritto commerciale 2006 2007(2)

  • 1. 1 LE SOCIETA’ LA NOZIONE DI SOCIETA’ I TIPI DI SOCIETA’
  • 2. 2 IL CONTRATTO DI SOCIETA’  ART. 2247 soc persone soc capitali A)DUE O PIU’ PERSONE (MA SOCIETA’ UNIPERSONALI!) B) CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI PATRIMONIO COMUNE (CAPITALE SOCIALE) C) ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA’ ECONOMICA OGGETTO SOCIALE D) SCOPO DI DIVISIONE DEGLI UTILI - OGGETTIVO - SOGGETTIVO
  • 3. 3 … SEGUE  NON è comunione: la SOGGETTIVITA’  contratto associativo comunione di scopo (in taluni casi è un atto unilaterale) CONTRATTO +  SOCIETA’= ORDINAMENTO + IMPRESA
  • 4. 4 … SEGUE IMPRESA SENZA SOCIETA’ = ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SENZA IMPRESA = SOCIETA’ OCCASIONALI = SOC TRA PROFESSIONISTI SOCIETA’ SENZA CONTRATTO = SOCIETA’ UNIPERSONALI SOCIETA’ DI FATTO
  • 5. 5 … SEGUE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI PRIMA NULLITA’ DELLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE MA SOCIETA’ TRA AVVOCATI (D. LGS. N. 96 / 2001) E SOCIETA’ DI REVISIONE CONTABILE + DI INGEGNERIA
  • 6. 6 …… SEGUESEGUE  2248: ATTIVITA’ ECONOMICA (comunione)  Tramonto dello scopo di lucro Metodo (lucrativo/economico) & scopo (lucrativo)  2249: TIPICITA’ DELLE SOCIETA’ (numerus clausus) MA clausole atipiche Riforma: dai tipi societari ai MODELLI
  • 7. 7 … SEGUE  Poche norme generali applicabili a tutte le società (artt. 2248 – 2250, trasformazione, fusione, scissione, norme a rilevanza causale come il 2265 in tema di patto leonino) COMUNIONE: ATTIVITA’ IN FUNZIONE DEI BENI ASSOCIAZIONE: BENI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIETA’: BENI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ + SCOPO DI LUCRO
  • 8. 8 CONFERIMENTI  = CONTRIBUTI DEI SOCI ALLA COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO STRUMENTALE ALL’ESERCIZIO IN COMUNE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA  VALORE DETERMINATO/DETERMINABILE  UTILIZZABILITA’ PER IL PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE
  • 9. 9 … SEGUE PATRIMONIO SOCIALE = COMPLESSO DEI RAPPORTI GIURIDICI ATT E PASS DI CUI E’ TITOLARE LA SOCIETA’ CAPITALE SOCIALE = VALORE IN DENARO ASSEGNATO DAI SOCI AI CONFERIMENTI (VARIABILE SOLO CON MODIFICA DEL CONTRATTO SOCIALE) APPOSTATO AL PASSIVO DEL BILANCIO
  • 10. 10 I TIPI DI SOCIETA’  DISTINZIONE CAUSALE TRA: SOCIETA’ LUCRATIVE SOCIETA’ MUTUTALISTICHE SOCIETA’ CONSORTILI  PRINCIPI GENERALI: - libertà di scelta ma all’interno dei modelli organizzativi predisposti - legittimità di clausole atipiche con il limite delle norme inderogabili e delle caratteristiche tipologiche
  • 11. 11 LE SOCIETA’ DI CAPITALI Nozione e costituzione Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari La Governance
  • 12. 12 La nozione di società per azioni  Personalità giuridica resp. limitata  Capitale sociale minimo (120.000 euro)  Cartolarizzazione delle partecipazioni  Trasferibilità delle azioni  Separazione tra proprietà e controllo  Struttura organizzativa meno rigida che in passato con la previsione di sistemi di amministrazione e controllo ALTERNATIVI
  • 13. 13 Art. 2325 - bis 3 MODELLI DI S.P.A DI BASE / CHIUSA CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI CON AZIONI DIFFUSE FRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
  • 14. 14 LA COSTITUZIONE DI S.P.A. SIMULTANEA 1° FASE PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE 2° FASE STIPULA DELL’ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
  • 15. 15 … SEGUE  CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE sottoscrizione per intero del capitale sociale versamento 25% conferimenti in denaro / integralmente liberati i conferimenti in natura + relazione autorizzazioni amministrative per l’attività art. 2329
  • 16. 16 1) L’ATTO COSTITUTIVO  CONTENUTO (ART. 2328) generalità del socio/dei soci fondatori, denominazione, sedi, oggetto sociale, capitale sottoscritto e versato, sulle partecipazioni azionarie, i primi componenti degli organi sociali ( + ripartizione degli utili, sistema di A&C adottato, durata) (+ clausole per controversie)  + STATUTO  ATTO PUBBLICO
  • 17. 17 2) L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CONTROLLO DI LEGALITA’ DEL NOTAIO ROGANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA (efficacia costitutiva)
  • 18. 18 … società in formazione (art. 2331)  atti in nome e nell’interesse della costituenda società => responsabilità illimitata e solidale coloro che li hanno eventuale unico posti in essere fondatore eventuali soci che li hanno decisi, autorizzati, consentiti + società se, dopo l’iscrizione, APPROVA gli atti
  • 19. 19 NULLITA’ DI S.P.A. (art. 2332)  dies a quo: iscrizione nel registro delle imprese  ipotesi tassative  opera ex nunc: gli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione rimangono validi  = causa di scioglimento: il tribunale nomina i liquidatori
  • 20. 20 … segue  ultrattività dei conferimenti: i soci sono tenuti a versarli fino a completa soddisfazione dei creditori  sanatoria generale: eliminazione della causa con PUBBLICITA’ nel registro  imprescrittibile  legittimati ad agire: ogni socio e chiunque vi vi abbia interesse
  • 21. 21 … segue  rilevabile d’ufficio  CAUSE 1) MANCATA STIPULA DELL’ATTO COSTITUTIVO IN ATTO PUBBLICO 2) ILLICEITA’ DELL’OGGETTO SOCIALE 3) MANCANZA NELL’ATTO COSTITUTIVO DI OGNI INDICAZIONE RIGUARDANTE DENOMINAZIONE – CONFERIMENTI – AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE – OGGETTO SOCIALE
  • 22. 22 PATTI PARASOCIALI (art. 2341 bis) = accordi volti a regolare profili concernenti l’esecuzione del rapporto sociale e con i quali i soci decidono come ciascuno di essi eserciterà uno o altro dei diritti che vantano in forza della partecipazione sociale. FINALITA’ DI STABILIZZAZIONE degli assetti proprietari del governo della società
  • 23. 23 … patti parasociali  carattere parasociale vincolano i soli partecipanti, né vs. altri soci né vs. la società  CONTENUTO: 1) l’esercizio del diritto di voto 2) limiti al trasferimento delle azioni 3) influenza dominante come oggetto/effetto
  • 24. 24 … patti parasociali  sia per la società di cui si persegue la stabilizzazione  sia per la società controllante  durata max 5 anni; ammessi anche a tempo indeterminato ma RECESSO ad nutum con preavviso 6 mesi  PUBBLICITA’: - comunicazione alla società (S.p.A. “aperte”) - dichiarazione in assemblea - iscrizione nel registro sanzione: no voto pena 2377 se determinante
  • 25. 25 S.P.A. UNIPERSONALE  costituzione per atto unilaterale  responsabilità limitata dell’unico azionista SE INTEGRALE VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA DICHIARAZIONE CON GENERALITA’ DELL’UNICO SOCIO CONTRATTI SOCIETA’ / UNICO SOCIO E OPERAZIONI A SUO FAVORE OPPONIBILI SE RISULTANO DAL LIBRO/DA ATTO SCRITTO
  • 26. 26 … segue  RESP. LIMITATA ANCHE PER L’UNICO AZIONISTA PERSONA GIURIDICA  RESPONSABILITA’ ILLIMITATA 2325, 2°C.- in caso di insolvenza della società, se sono violati gli artt. 2342 e 2362, per le obbligazioni sociali sorte quando le azioni sono appartenute ad una sola persona; 2331, 2°C.- prima dell’iscrizione in solido con coloro che hanno agito
  • 27. 27 STRUTTURA FINANZIARIA OBBLIGO DI COSTITUIRE ATTRAVERSO I CONFERIMENTI DEI SOCI UN CAPITALE SOCIALE CHE SVOLGA FUNZIONI 1. DI GARANZIA PER I CREDITORI SOCIALI 2. PROPULSIVA (MEZZI PROPRI PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ ECONOMICA) 3. ORGANIZZATIVA PER COMMISURARE DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
  • 28. 28 CONFERIMENTI (art. 2342) TIPI DI CONFERIMENTI IN DENARO SE NON DIVERSAMENTE PREVISTO NELL’A.C. - 25% - SOCIO MOROSO IN NATURA E CREDITI - INTEGRALMENTE ESEGUITI - GARANZIA DELLA VENDITA E LOCAZIONE - RELAZIONE DI STIMA + VERIFICA DEGLI AMM. NO PRESTAZIONI D’OPERA O SERVIZI
  • 29. 29 … segue  acquisti “pericolosi”= acquisti da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o amministratori  tutela del capitale  valore del conferimento – misura della partecipazione  PROPORZIONALITA’ ma non è più criterio assoluto: l’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni, sempre che complessivamente il valore dei conferimenti non sia mai inferiore al capitale sociale  (art. 2346 c. 4° e c. 5°)
  • 30. 30 … segue  PRESTAZIONI ACCESSORIE (art. 2345): l’atto costitutivo può prevedere, accanto all’obbligo dei conferimenti, l’obbligo di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro  limiti legali al trasferimento delle azioni cui è connesso questo obbligo.
  • 31. 31 LE AZIONI  UNITA’ DI MISURA E FRAZIONE MINIMA DEL CAPITALE SOCIALE  TITOLI DI CREDITO “SE EMESSE” (cfr. art. 2346 c. 1°)  INDIVISIBILI  UGUALI ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA  VALORE REALE E VALORE DI MERCATO  VALORE DI EMISSIONE  VALORE NOMINALE (anche senza: art. 2346 c. 2° e c. 3°)
  • 32. 32 Categorie di azioni AZIONI SENZA VALORE NOMINALE = senza indicazione sul titolo: scelta nell’atto costitutivo ed ESCLUSIVA AZIONI CORRELATE: fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati conseguiti in un determinato settore/ramo della società, MA distribuzione dividendi solo secondo gli utili di bilancio AZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI = assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro della società/di sue controllate imputandoli a capitale e assegnando gratuitamente le azioni
  • 33. 33 … segue AZIONI DI GODIMENTO = attribuite ai soci le cui azioni siano state rimborsate a seguito di riduzione volontaria del capitale, di solito senza diritto di voto e diritti patrimoniali subordinati AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO / CON VOTO LIMITATO A DETERMINATI ARGOMENTI / SUBORDINATO A DETERMINATE CONDIZIONI / CON VOTO A SCALARE / CON VOTO LIMITATO AD UN AMMONTARE MASSIMO AZIONI RISCATTABILI = diritto della società / degli altri soci ad acquistarle ad un certo prezzo – diritto del socio a venderle ad un certo prezzo
  • 34. 34 … segue  l’autonomia negoziale crea categorie di azioni modificando l’assetto dei diritti patrimoniali e/o amministrativi legati alla partecipazione azionaria  NON c’è più la previsione di una necessità di <<BILANCIAMENTO>> tra la limitazione del diritto di voto e la concessione di un privilegio sugli utili  azioni senza diritto di voto anche nelle società non quotate
  • 35. 35 … segue  per quanto riguarda i diritti patrimoniali limite del DIVIETO DI PATTO LEONINO (art. 2265)  il privilegio può consistere anche in una POSTERGAZIONE NELLE PERDITE  i diritti e gli obblighi particolari di ciascuna categoria devono RISULTARE dai titoli  RESTANO: - divieto di azioni a voto multiplo - limiti all’emissione di azioni a voto limitato o senza voto
  • 36. 36 … segue  divieto di voto a scalare e di limiti al diritto di voto per le società aperte (art. 2351 c. 3°)  i titolari delle azioni di ciascuna categoria possono esprimersi collegialmente attraverso ASSEMBLEE SPECIALI in merito alle delibere PREGIUDIZIEVOLI dell’assemblea generale (rinvio ad assemblea straordinaria: art. 2376)
  • 37. 37 La circolazione delle azioni  le azioni sono titoli destinati alla circolazione  lo statuto può prevedere che i titoli azionari NON siano emessi OVVERO che le azioni conferiscano la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali con “diverse tecniche di legittimazione e di circolazione” (art. 2346 c. 1°)  c.d. dematerializzazione, obbligatoria o volontaria (v. art. 2354 u.c.)
  • 38. 38 … segue AZIONI NON RAPPRESENTATE DA TITOLI trasferimento ha effetto all’iscrizione nel libro dei soci TITOLI AZIONARI AL PORTATORE se interamente liberate TITOLI AZIONARI NOMINATIVI trasfert o girata ma il giratario è legittimato all’esercizio dei diritti
  • 39. 39 … segue  le azioni possono essere assoggettate da leggi speciali o dallo statuto al REGIME DELLA DEMATERIALIZZAZIONE:  a) obbligatorio per gli strumenti finanziari negoziati nei / destinati ai mercati regolamentati;  b) facoltativo per le altre S.p.A.
  • 40. 40 Limiti alla circolazione delle azioni LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE LEGALI CONVENZIONALI PARASOCIALI CONVENZIONALI STATUTARI
  • 41. 41 … SEGUE 1. le azioni non possono essere emesse / vendute prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese (2331 u.c.) 2. le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione (2343 c. 3°) 3. le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del C.d.A. (2345 c.2°) 4. azioni del socio receduto (2437 bis c. 2°) LIMITI LEGALI
  • 42. 42 … SEGUE accordi che risultano dall’atto costitutivo e così acquistano efficacia REALE. valgono SOLO per azioni nominative e per il caso di mancata emissione dei titoli azionari Possibile il divieto statutario di trasferire le azioni per max. 5 anni dalla costituzione della società o da quando è stato introdotto (2355 bis c. 1°) LIMITI CONVENZIONALI STATUTARI
  • 43. 43 … SEGUE 1. clausola di prelazione 2. clausola di gradimento non mero – determinati requisiti 3. clausola di gradimento mero – placet di un organo sociale o degli altri soci. EFFICACE solo se si preveda a carico della società o degli altri soci un obbligo di riacquisto o si garantisca il diritto di recesso, con richiamo alle modalità del 2437 ter. 4. STESSE REGOLE valgono per le clausole che sottopongano a particolari condizioni il trasferimento mortis causa
  • 44. 44 … SEGUE  I limiti alla circolazione sono introdotti / rimossi a MAGGIORANZA  DIRITTO DI RECESSO al socio che non abbia concorso alla approvazione (2437 c. 2°, lett. b) accordi non consacrati nell’atto costitutivo, che quindi hanno solo efficacia OBBLIGATORIA. v. patti parasociali (2341 bis) LIMITI CONVENZIONALI PARASOCIALI
  • 45. 45 Vincoli sulle azioni  Le azioni possono essere costituite in USUFRUTTO o in PEGNO annotazione del relativo vincolo sul titolo e nel libro soci  Le azioni possono formare oggetto di SEQUESTRO GIUDIZIARIO o CONSERVATIVO o PIGNORAMENTO esecuzione sul titolo. spossessamento? COSTITUZIONE COSTITUZIONE
  • 46. 46 … l’esercizio dei diritti sociali  DIRITTO DI VOTO Pegno creditore pignoratizio (salvo convenzione contraria) Usufrutto usufruttuario (salvo convenzione contraria) Sequestro custode  DIRITTO DI OPZIONE socio LE AZIONI SOTTOSCRITTE socio
  • 47. 47 … segue  in caso di aumento del capitale c.d. gratuito, i vincoli si estendono alle azioni di nuova emissione  ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI Pegno / Usufrutto sia al socio, sia al titolare del diritto reale minore (anche 2377, 2°)
  • 48. 48 … segue salvo che risulti diversamente dal titolo o dal provvedimento del giudice Sequestro custode • costituzione del pegno mediante girata con clausola “in garanzia”: diritti sociali al giratario indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei soci? (art. 3, r.d. n. 239/1942)
  • 49. 49 OBBLIGAZIONI ART. 2411 operazione a rilevanza gestoria e organizzativa TITOLI DI CREDITO DI MASSA RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE DI CREDITO
  • 50. 50 … segue  competenti per l’emissione sono gli AMMINISTRATORI, salvo diversa disposizione statutaria  diritto alla restituzione del capitale + diritto alla riscossione degli interessi MA SI ASSOTTIGLIA la linea di confine tra capitale di rischio e capitale di debito perché si perde la certezza del rimborso e del pagamento: infatti …
  • 51. 51 … segue il diritto degli obbligazionisti alla restituzione e agli interessi può essere in tutto / in parte subordinato ai diritti di ALTRI CREDITORI (art. 2411 c. 1°) e i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche per l’ANDAMENTO DELLA SOCIETA’ (art. 2411 c. 2°)
  • 52. 52 … segue  LIMITI ALL’EMISSIONE: il doppio di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili (P.N. x 2) risultanti dall’ultimo bilancio approvato (+ comma 7°: obbligazioni “estere”)  DEROGHE: a) ipoteca su immobili della società b) obbligazioni quotate di soc. quotate c) sottoscrizioni di investitori professionali d) particolari ragioni dell’economia nazionale  contenuto dei titoli obbligazionari  art. 2414
  • 53. 53 … segue  Necessità di mantenere COSTANTE il rapporto tra (mezzi propri) x 2 ed emissione obbligazionaria NO riduzione del capitale NO distribuzione delle riserve SE riduzione obbligatoria o perdite allora non si distribuiscono gli utili sino al ripristino del ratio
  • 54. 54 … l’organizzazione degli obbligazionisti (carattere tipologico)  ASSEMBLEA - competenze  art. 2415 c. 1° - regole  assemblea straordinaria  RAPPRESENTANTE COMUNE (artt. 2417 e 2418) - esecuzione delle delibere - assistere alle assemblee dei soci - consultare i libri sociali obbligatori - rappresentanza processuale  anche i SINGOLI OBBLIGAZIONISTI possono esercitare azioni di interesse generale (art. 2419)
  • 55. 55 obbligazioni convertibili (art. 2420-bis)  = diritto di CONVERTIRE i titoli obbligazionari in azioni della stessa società (procedimento diretto) o di altra società, magari dello stesso gruppo (procedimento indiretto)  emissione deliberata dall’ASSEMBLEA STRAORDINARIA perché è un’operazione sul capitale! DELEGA STATUTARIA AGLI AMMINISTRATORI MA PER MASSIMO 5 ANNI
  • 56. 56 … SEGUE  CONTESTUALE AUMENTO DI CAPITALE per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione  in pendenza del termine per la conversione: a) NO riduzione volontaria b) NO modifiche sugli utili  DIRITTO DI OPZIONE sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili Obbligazioni con warrant
  • 57. 57 STRUMENTI FINANZIARI “PARTECIPATIVI” ART. 1 C. 2° T.U.F.: “strumento finanziario” TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE; NON RICONOSCONO LA QUALIFICA DI “SOCIO” MA POSSONO ESSERE FORNITI DI DIRITTI AMMINISTRATIVI E DIRITTI PATRIMONIALI
  • 58. 58 … SEGUE art. 2346, 6° c. art. 2351, 5° c. NO DIRITTO DI VOTO MA VOTO SU SPECIFICI ARGOMENTI E DIRITTO DI NOMINA DI 1 amministratore o 1 “controllore” DIRITTI PATRIMONIALI: a) parte proporzionale di utili b) quota proporzionale di liquidazione
  • 59. 59 … SEGUE ANCHE DI OPERA O SERVIZI DA PARTE DI SOCI O DI TERZI  statuto: a) modalità e condizioni di emissione b) diritti che conferiscono c) sanzioni per inadempimento d) legge di circolazione (se ammessa) APPORTI ATIPICI
  • 60. 60 … SEGUE art. 2349, 2° c.:  tutela: ASSEMBLEA SPECIALE ex art. 2376, 1° c. STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO della società datrice di lavoro o sua controllata. DIRITTI PATRIMONIALI O AMMINISTRATIVI NORME PARTICOLARI SU: a) condizioni di esercizio dei diritti; b) trasferimento c) cause di decadenza o riscatto
  • 61. 61 … SEGUE  organo competente per l’emissione? a) art. 2346 c. 6°: “condizioni di emissione” b) art. 2349 c. 2°: assemblea straordinaria c) art. 2411 c. 3° ( art. 2410 c. 1°): amministratori  ASSEMBLEA SPECIALE ex art. 2376 c. 1° (se conferiscono diritti amministrativi) … SEGUE
  • 62. 62 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  a) COSTITUZIONE DI UNO O PIU’ PATRIMONI CIASCUNO DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE SEPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  b) FINANZIAMENTO DI UNO SPECIFICO AFFARE MEDIANTE DESTINAZIONE DEI PROVENTI AL RIMBORSO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
  • 63. 63 … segue  A) 1. max. 10% patrimonio netto 2. segregazione patrimoniale 3. emissione di strumenti finanziari di partecipazione all’affare con relative assemblee speciali  B) 1. finanziamento con rimborso totale/parziale con i proventi dell’affare 2. segregazione patrimoniale: proventi dell’operazione e beni strumentali sociali 3. iscrizione nel registro di copia del contratto
  • 64. 64 … segue 1. diritto di opposizione dei creditori entro 2 mesi dall’iscrizione 2. separazione contabile 1. NO diritto di opposizione ma solo azioni conservative 2. separazione contabile ART. 2447 BIS E SS.
  • 65. 65 ... la disciplina comune  deroga al principio di responsabilità ex 2740 = per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato E i proventi dell’operazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società
  • 66. 66 Patrimoni destinati tipo “a”  la costituzione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, salvo diversa disposizione dello statuto  La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato  Il grado di “specificità” dell’“affare”  contributo di terzi al finanziamento dell’affare con annessi diritti AMMINISTRATIVI (di controllo) e PATRIMONIALI (di partecipazione ai risultati dell’affare)  strumenti finanziari
  • 67. 67 … segue obbligazioni per lo specifico affare PATRIMONIO RESTANTE DESTINATO PATRIMONIO (spendita del nome) (art. 2447-quinquies c. 3°) (salvo fatto illecito) obbligazioni sociali NON ne risponde MAI il patrimonio destinato
  • 68. 68 … segue la separazione patrimoniale implica una CONTABILITA’ SEPARATA:  lo stato patrimoniale deve indicare distintamente i beni e i rapporti compresi nel patrimonio separato;  per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto allegato al bilancio;
  • 69. 69 … segue  nella nota integrativa gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato (ivi compresi quelli apportati da terzi) ed i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e ricavo.
  • 70. 70 … segue SCIOGLIMENTO: 1. si realizza / è divenuto impossibile l’affare 2. altre cause previste dalla delibera costitutiva 3. richiesta di “liquidazione” dei creditori Insolvenza  artt. 155 ss. L. fall.
  • 71. 71 Finanziamento di uno specifico affare tipo “b” CONTENUTO del contratto di finanziamento: 1. descrizione dell’operazione da finanziare 2. il piano finanziario dell’operazione 3. l’indicazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione 4. la parte dei proventi dell’operazione destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli
  • 72. 72 … segue i proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società QUINDI sui proventi / frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati NON sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali
  • 73. 73 … segue delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato a meno che il contratto di finanziamento non preveda un’ipotesi di “garanzia particolare” necessariamente parziale  la separazione patrimoniale RICHIEDE sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare e a tenere separati i proventi dell’affare dal restante patrimonio sociale
  • 74. 74 … segue  il finanziatore NON è un semplice creditore in quanto il rimborso dipende dai proventi dell’affare decorso il termine massimo di rimborso previsto dal contratto, “nulla più è dovuto al finanziatore”  operazione da realizzare senza ricorso al mercato del capitale di rischio (2447 decies, 7°c.)
  • 75. 75 OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ 1. ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 2. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE 3. altre OPERAZIONI 4. CONTROLLO/COLLEGAMENTO 5. ACQUISTO DI AZIONI/QUOTE DELLA CONTROLLANTE 6. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI/QUOTE DELLA CONTROLLANTE
  • 76. 76 1) ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE  LE CONDIZIONI (art. 2357): 1. nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili da ultimo bilancio approvato 2. solo azioni interamente liberate 3. autorizzazione dell’assemblea: modalità, numero massimo di azioni da acquistare, durata dell’operazione (max. 18 mesi), corrispettivo minimo e massimo 4. valore nominale = max. 1/10 capitale sociale
  • 77. 77 … segue  LA DISCIPLINA (art. 2357-ter): 1. autorizzazione dell’assemblea agli amministratori per disporne (anche trading) 2. diritto agli utili: accrescimento proporzionale alle altre azioni 3. diritti di opzione: idem, SALVO autorizzazione assembleare all’esercizio (totale o parziale) 4. diritto di voto: sospeso ma nel QUORUM 5. riserva indisponibile = valore nominale azioni proprie
  • 78. 78 … segue  CASI SPECIALI (art. 2357-bis): 1. riduzione del C.S. con riscatto / annullamento di azioni 2. acquisto a titolo gratuito, SE azioni interamente liberate 3. successione universale / fusione / scissione 4. pignoramento per soddisfacimento di un credito delle società, SE azioni interamente liberate
  • 79. 79 … segue  Acquisti in violazione dei limiti (art. 2357 c. 4°) a) obbligo di alienazione entro 1 anno dall’acquisto; b) annullamento e riduzione C.S.
  • 80. 80 2) SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE (art. 2357-quater)  DIVIETO di sottoscrizione di azioni proprie, ma … 2357 ter c. 2°: possibile esercizio del diritto di opzione ( sottoscrizione) previa autorizzazione dell’assemblea  le azioni sottoscritte in violazione (salvo colpa) si intendono sottoscritte e vanno liberate da: a) promotori/fondatori (in fase costitutiva) b) amministratori (in fase di aumento del C.S.)
  • 81. 81 … segue  chiunque abbia sottoscritto, in nome proprio ma per conto della società, azioni della società stessa è considerato sottoscrittore a tutti gli effetti  liberazione delle azioni responsabilità solidale di promotori, fondatori e (in caso di aumento del C.S.) amministratori
  • 82. 82 3) altre OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE LA SOCIETA’ NON PUO’:  FORNIRE GARANZIE PER L’ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE  ACCORDARE PRESTITI PER L’ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE  ACCETTARE AZIONI PROPRIE IN GARANZIA • ECCEZIONE nelle operazioni effettuate per favorire l’acquisto da parte dei dipendenti del gruppo, PURCHE’ nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili  Management Buy Out
  • 83. 83 4) CONTROLLO E COLLEGAMENTO art. 2359 LE FATTISPECIE DI CONTROLLO AZIONARIO (O INTERNO) DI DIRITTO AZIONARIO (O INTERNO) DI FATTO CONTRATTUALE (O ESTERNO)
  • 84. 84 … segue - titolarità formale DISPONIBILITA’ - condizioni giuridiche di stabilità DEI VOTI (usufrutto, pegno) - sindacati di voto - no per conto di terzi INFLUENZA DOMINANTE
  • 85. 85 … segue  CONTROLLO DIRETTO e INDIRETTO  anche i voti che spettano a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta MA NON per conto di terzi  CONTROLLO CONTRATTUALE  diverso dal controllo da contratto c.d. di dominio: a) parasociale (v. 2341-bis lett. c) b) statutario (v. 2497-septies)
  • 86. 86 … segue COLLEGAMENTO SOCIETARIO INFLUENZA NOTEVOLE  PRESUNZIONE: in assemblea ordinaria possono essere esercitati almeno 1/5 dei voti o 1/10 se società con azioni quotate informazione contabile (v. art. 2424)
  • 87. 87 5) ACQUISTO DI AZIONI / QUOTE DELLA CONTROLLANTE (art. 2359-bis)  STESSA disciplina dell’acquisto di azioni proprie  la società controllata NON può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante  rilevano ANCHE gli acquisti indiretti  le azioni in violazione devono essere alienate entro 1 anno dall’acquisto oppure … riduzione del C.S. della controllante (art. 2359-ter c. 2°)!  eccezioni ai limiti come da 2357 bis
  • 88. 88 6) SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI / QUOTE DELLA CONTROLLANTE (art. 2359-quinquies)  DIVIETO: la controllata NON può sottoscrivere azioni o quote della controllante  sottoscrizione e liberazione a carico degli amministratori, SALVO se esenti da colpa  Art. 2360: DIVIETO di SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA del C.S., in sede di costituzione o di aumento del C.S., anche indirettamente (società fiduciaria o interposta persona)
  • 89. 89 ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE  DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOSTANZA MODIFICATIVE DELL’OGGETTO SOCIALE per la misura o per l’oggetto: art. 2361, 1° co. irrilevanza dell’O.S. “secondario”
  • 90. 90 … SEGUE  L’ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORTINO RESPONSABILITA’ ILLIMITATA (in società di persone) DEVE ESSERE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA DIETRO SPECIFICA INFORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NELLA NOTA INTEGRATIVA (art. 2361, 2° co.)
  • 92. 92 MODELLI ORGANIZZATIVI 3 MODELLI ALTERNATIVI CLASSICO = ASSEMBLEA AMMINISTRATORI + COLLEGIO SINDACALE DUALISTICO = ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE MONISTICO = ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
  • 93. 93 … SEGUE  UNICITA’ DEL TIPO EX ART. 2380  IL MODELLO TRADIZIONALE RIMANE DI DEFAULT SE LO STATUTO NON DISPONE DIVERSAMENTE  LA VARIAZIONE DI SISTEMA HA EFFETTO ALLA DATA DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO  UNICITA’ DELL’ASSEMBLEA
  • 94. 94 L’ASSEMBLEA  organo DI IMPULSO e DI ADEGUAMENTO dell’organizzazione  funzione DELIBERATIVA, non di gestione (deliberazioni  atti NON negoziali)  metodo COLLEGIALE  principio MAGGIORITARIO  organo composto da TUTTI i soci aventi diritto di voto (e i titolari di strumenti finanziari?)
  • 95. 95 … segue  distinzione di competenze, di quorum costitutivi e deliberativi, di modalità di verbalizzazione, ma NON duplicità di organi A. ORDINARIA = 2364 (2364 bis se adottato sistema dualistico) A. STRAORDINARIA = 2365
  • 96. 96 … segue tendenza legislativa ad una progressiva erosione delle competenze con trasferimento di alcune originarie funzioni in capo all’organo amministrativo INFATTI lo statuto NON può più riservare per certi atti gestori la competenza all’assemblea ma al più un semplice potere AUTORIZZATIVO NON VINCOLANTE, ferma restando l’esclusiva responsabilità degli amministratori (art. 2364 n. 5)
  • 97. 97 … segue INOLTRE si riducono le competenze dell’assemblea straordinaria (l’emissione di obbligazioni è rimessa all’organo amministrativo) e lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo alcune decisioni che rientrano nelle modifiche dell’atto costitutivo (art. 2365 c. 2°)
  • 98. 98 metodo collegiale 1. convocazione 2. costituzione ( quorum costitutivo) 3. discussione 4. votazione 5. approvazione ( quorum deliberativo) 6. verbalizzazione
  • 99. 99 La convocazione  DA amministratore unico / Consiglio di amministrazione / Consiglio di gestione quando lo ritengano OPPORTUNO e almeno 1 volta all’anno l’assemblea ordinaria (art. 2366 c. 1°)  SU DOMANDA di tanti soci che rappresentino 10% del capitale sociale (o la più bassa percentuale stabilita dallo statuto) con puntuale indicazione degli argomenti (art. 2367)  altre ipotesi di convocazione OBBLIGATORIA: riduzione del C.S. per perdite oltre al terzo, capitale al di sotto del minimo legale, causa di scioglimento, cessazione della maggioranza o di tutti gli amministratori
  • 100. 100 Formalità per la convocazione Avviso di convocazione deve contenere GIORNO, ORA, LUOGO, MATERIE DA TRATTARE (art. 2366 c. 1°) - PUBBLICATO in G.U. o altro quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea - per società “chiuse”: opzione statutaria per convocazione “con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea” (ad es.: raccomandata a/r)
  • 101. 101 … segue ASSEMBLEA TOTALITARIA (art. 2366 c. 4°) qualora non vengano rispettate le richieste formalità di convocazione o anche manchi la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita SE: 1. risulti rappresentato l’INTERO CAPITALE SOCIALE 2. partecipi la MAGGIORANZA dei membri degli organi amministrativi e di controllo
  • 102. 102 La costituzione dell’assemblea  quorum costitutivo  quorum deliberativo La riforma ha introdotto significative riduzioni dei quorum, diversamente graduate: nelle società “aperte” le maggioranze legali sono più basse, così da agevolare il funzionamento dell’assemblea in risposta al generalizzato assenteismo dei soci
  • 103. 103 … segue  CALCOLO: 1)nel quorum costitutivo: a) NO azioni prive del diritto di voto (art. 2368 c. 1°); b) Sì azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (art. 2368 c. 3°) 2) nel quorum deliberativo: a) NO azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (art. 2368 c. 3°); b) NO azioni per cui dichiarazione di astenersi per conflitto di interessi (art. 2368 c. 3°) c) gli astenuti?
  • 104. 104 … 1^ convocazione  ASS. ORDINARIA q.c.: META’ DEL CAPITALE SOCIALE q.d.: MAGGIORANZA ASSOLUTA, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368 c. 1°)  ASS.STRAORDINARIA (S.p.A. “chiuse”) q. c. = q.d. q. d.: PIU’ DELLA META’ DEL CAPITALE SOCIALE, salvo che lo statuto preveda una maggioranza più elevata (art. 2368 c. 2°)
  • 105. 105 … segue  ASS. STRAORDINARIA di società “aperte” q. c.: ALMENO LA META’ DEL CAPITALE SOCIALE, salvo che lo statuto richieda una maggioranza q. d.: ALMENO 2/3 DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA
  • 106. 106 … 2^ convocazione (art. 2369 c. 3°): principio di facilità deliberativa  ASS. ORDINARIA q. c.: MANCA! q. d.: LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA  ASS.STRAORDINARIA q. c.: OLTRE 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE q. d.: ALMENO 2/3 DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA
  • 107. 107 … segue  Possibilità di aumento di tutti i quorum (art. 2369 c. 4°), salvo che per: a) approvazione del bilancio b) nomina e revoca cariche sociali  Maggioranza rafforzata nelle S.p.A. “chiuse” per deliberazioni “importanti”: q.d. (= q.c.) di più di 1/3 del capitale sociale (art. 2369 c. 5°)
  • 108. 108 … 3^ convocazione  ASS. ORDINARIA (da statuto): idem come per 2^ convocazione (art. 2369 c. 6°)  ASS. STRAORDINARIA: a) S.p.A. “chiuse” (da statuto): idem come per 2^ convocazione (art. 2369 c. 6°) b) S.p.A. “aperte” (ex lege: art. 2369 c. 7°): - q.c. di almeno 1/5 del capitale sociale - q.d. di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea
  • 109. 109 La verbalizzazione (art. 2375) Le deliberazioni devono risultare da VERBALE: a) sottoscritto dal presidente e dal segretario (ass. ord.) o dal notaio (ass. straord.); b) trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari (v. art. 2421 n. 3); c) redatto in forma analitica (data, identità dei singoli partecipanti e capitale rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, identificazione favorevoli/astenuti/dissenzienti, dichiarazioni dei soci pertinenti)
  • 110. 110 La partecipazione in assemblea (art. 2370) DIRITTO DI INTERVENTO  correlazione indissolubile con il diritto di voto (comma 1°)  lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante “mezzi di telecomunicazione” (comma 4°)  resta fermo il diritto/obbligo di intervento di amministratori e sindaci
  • 111. 111 … segue LEGITTIMAZIONE  Lo statuto può richiedere il preventivo deposito dei titoli azionari (o della apposita certificazione degli intermediari in caso di azioni dematerializzate) (comma 2°)  la legittimazione prescinde dall’iscrizione nel libro soci;  azioni nominative: la società provvede all’iscrizione nel libro soci di coloro che depositano azioni o comunicazione dell’intermediario (comma 3°)
  • 112. 112 Il conflitto di interessi: art. 2373 c.c.  socio portatore per conto proprio o di terzi di un interesse in conflitto con quello della società  il socio può intervenire e votare in assemblea ma …  la delibera che possa recare danno alla società, se presa con il voto determinante del socio in conflitto, è annullabile
  • 113. 113 … segue  ipotesi tipiche di conflitto che determinano un DIVIETO di votare: 1. gli amministratori (soci) in caso di deliberazioni riguardanti la loro responsabilità 2. i componenti del consiglio di gestione (soci) per nomina / revoca / responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
  • 114. 114 La rappresentanza in assemblea (art. 2372) AMMESSA, salvo disposizione contraria dello statuto:  deve essere conferita per iscritto;  divieto (nelle sole S.p.A.”aperte”) di conferirla per più assemblee (OK per più convocazioni della stessa assemblea) salvo procura generale o procura conferita da un ente ad un proprio dipendente;  divieto di delega in bianco;  sempre revocabile;  delegatus potest delegare … solo chi è indicato in delega
  • 115. 115 … segue  divieti soggettivi: NON possono essere delegati amministratori, sindaci o dipendenti della società o di società controllate né le società controllate;  limiti quantitativi: a) S.p.A. “chiuse”: max. 20 soci b) S.p.A. “aperte”: max. variabile in funzione della misura del capitale sociale  i documenti relativi (deleghe) devono essere conservati presso la società
  • 116. 116 … segue  NELLE SOCIETA’ QUOTATE (artt. 136 ss. T.U.F.) 1. SOLLECITAZIONE DI DELEGHE  committente incarica intermediario – diffusione di prospetto e modulo di delega con specifiche proposte di voto 2. RACCOLTA DI DELEGHE  associazione di azionisti solo nei confronti dei propri associati – almeno 50 soci con max. 0,1% cadauno
  • 117. 117 La presidenza dell’assemblea (art. 2371)  indicazione dallo statuto o elezione a maggioranza dei presenti  organo (meglio: ufficio) “occasionale”  poteri di accertamento e verifica  i soci non possono sottrarsi / opporsi ai poteri del presidente in assemblea  poteri derivati eccezionalmente attribuiti  assistito da un segretario, eletto nello stesso modo, salvo verbale redatto da notaio
  • 118. 118 La votazione  in mancanza di previsione legislativa, spetta all’assemblea decidere in concreto la modalità della votazione: ammissibile il voto a scrutinio segreto?  può essere ammesso statutariamente il voto per corrispondenza (art. 2370 c. 4°)  necessario l’esercizio unitario del diritto di voto o ammesso anche il voto divergente? (V. la possibilità di recesso parziale ex art. 2437 c. 1°)
  • 119. 119 L’INVALIDITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI  L. delega, art. 4, 7° comma, lett. b): esigenze di certezza e di stabilità  ANNULLABILITA’ – NULLITA’  NO vizi ulteriori e diversi NO INESISTENZA OGGI le ipotesi di vizi gravi del procedimento assembleare rientrano nella categoria della nullità
  • 120. 120 ipotesi di invalidità  ANNULLABILITA’  VIZI: deliberazioni prese non in conformità della legge o dello statuto (irregolarità formali e procedurali) CARATTERE GENERALE (art. 2377 c. 2°)  NULLITA’ VIZI: a) mancata convocazione dell’assemblea; b) mancanza del verbale; c) impossibilità o illiceità dell’oggetto CARATTERE SPECIFICO (art. 2379 c. 1°)
  • 121. 121 La legittimazione all’impugnazione  ANNULLABILITA’ LEGITTIMATI AD IMPUGNARE: a) soci assenti, dissenzienti, astenuti = 5%* C.S.; b) amministratori (uti singuli); c) collegio sindacale e consiglio di sorveglianza; d) autorità di vigilanza *società aperte: 1/1000 C.S. (art. 2377 c. 3°)  NULLITA’ LEGITTIMATI AD IMPUGNARE a) chiunque vi abbia interesse; b) eccezione rilevabile d’ufficio (art. 2378 c. 1°)
  • 122. 122 Annullabilità: il risarcimento del danno  Legittimati all’impugnazione soltanto gli aventi diritto di voto nella deliberazione  NO agli azionisti a voto limitato, azionisti di risparmio (art. 2377 c. 3°);  il diritto di impugnativa spetta ad una minoranza qualificata (5% - 0,1%) (art. 2377 c. 3°);  i soci che non possono impugnare godono di un diritto al risarcimento del danno (art. 2377 c. 4°)  impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede in base ad atti di esecuzione della delibera viziata o sulla base della delibera sostituita (art. 2377 c. 9°)
  • 123. 123 I termini  ANNULLABILITA’ TERMINE PER IMPUGNARE: 90 giorni (DECADENZA) a) dalla delibera b) dalla iscrizione nel R.I. c) dal deposito nel R.I. (art. 2377 c. 6°)  NULLITA’ TERMINE PER IMPUGNARE: 3 ANNI a) dalla trascrizione nel libro delle adunanze b) dalla iscrizione nel R.I. c) dal deposito nel R.I. (art. 2379 c. 1°)
  • 124. 124 Nullità: termini “speciali” per l’impugnazione  possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere modificative dell’oggetto sociale che prevedano attività illecite o impossibili (art. 2379 c. 1°);  limiti temporali ridotti per l’impugnazione delle deliberazioni di i) aumento del C.S., ii) riduzione volontaria del C.S. (ex art. 2445), iii) emissione di obbligazioni (art. 2379-ter) (termini diversi tra S.p.A. “aperte” e “chiuse”);  la deliberazione di approvazione del bilancio non può essere impugnata, neanche per nullità, dopo che è avvenuta la approvazione del bilancio dell’esercizio successivo (art. 2434-bis)
  • 125. 125 Annullabilità: vizi “irrilevanti” (art. 2377 c. 5°) 1. partecipazione all’assemblea di persone non legittimate (che non abbia inciso sulla regolare costituzione dell’assemblea); 2. invalidità di singoli voti o errato loro conteggio (che non abbiano inciso sul raggiungimento dl quorum deliberativo); 3. incompletezza o inesattezza del verbale (purché sia possibile l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione).
  • 126. 126 Nullità: vizi “irrilevanti” (art. 2379 c. 3°) 1. La convocazione non si considera mancante se l’avviso (irregolare) proviene da un membro dell’organo di amministrazione o di controllo e avverte i) della convocazione, ii) della data dell’assemblea; 2. l verbale non si considera mancante se contiene i) data, ii) oggetto, iii) sottoscrizione del presidente di assemblea / consiglio di amministrazione / consiglio di sorveglianza + segretario
  • 127. 127 Annullabilità: sostituzione (art. 2377 c. 8°)  la delibera impugnata può essere sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto; le spese del giudizio vengono liquidate dal giudice “di norma” a carico della società e si pronuncia anche in relazione all’eventuale risarcimento del danno  restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita
  • 128. 128 Nullità: sanatoria (art. 2379-bis)  NO impugnazione per mancata convocazione da parte di chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea;  NO mancanza del verbale se la verbalizzazione è eseguita prima della assemblea successiva e la deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvo i diritti dei terzi che in buona fede la ignoravano.
  • 129. 129 il procedimento di impugnazione: art. 2378 c.c.  atto di citazione  tribunale del luogo dove la società ha sede  il socio che agisce deve dimostrare in qualunque modo il suo status socii  la qualità di socio “qualificato” deve permanere per tutto lo svolgimento del processo?  art. 2378 c. 2°  sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in esecuzione agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata
  • 130. 130 … segue  SOSPENSIONE della deliberazione impugnata: 1. istanza contestuale al deposito della citazione 2. eccezionale e motivata urgenza  decreto inaudita alter parte del presidente del tribunale 3. audizione di amministratori e sindaci 4. valutazione comparativa dei pregiudizi 5. idonea garanzia per l’eventuale risarcimento danni
  • 131. 131 SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO la nuova disciplina modifica significativamente la vecchia impostazione codicistica e accanto al MODELLO TRADIZIONALE vengono introdotti il MODELLO DUALISTICO e il MODELLO MONISTICO
  • 132. 132 … segue  tutti i modelli si applicano sia alle società “chiuse”, sia alle società “aperte”  è possibile passare da un sistema all’altro anche durante la vita della società ma non è specificato e la decisione deve essere presa dall’assemblea straordinaria: art. 2328 n. 9  L’efficacia della deliberazione di “variazione di sistema: art. 2380 c. 2°  diritto di recesso??
  • 133. 133 MODELLO TRADIZIONALE  ASSEMBLEA  AMMINISTRATORI (amministratore unico o consiglio di amministrazione)  COLLEGIO SINDACALE (+ revisore contabile esterno) NEL SILENZIO DELLO STATUTO E’ IL MODELLO LEGALE DI DEFAULT (art. 2380 c. 1°)
  • 134. 134 AMMINISTRATORI  FUNZIONI: 1. gestione (art. 2380-bis) 2. rappresentanza 3. organizzazione 4. tenuta scritture contabili e libri sociali 5. vigilanza (C.d.A.)
  • 135. 135 … la nomina  nomina dall’assemblea ordinaria (voto di lista, tutela delle minoranze: v. art. 2368 c. 1°) TRANNE 1. i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo; 2. lo statuto può riservare la nomina di un componente indipendente ai possessori di strumenti finanziari (v. art. 2351 c. 5°) 3. la legge / lo statuto possono riservare allo Stato o a enti pubblici, anche non azionisti, la nomina di uno o più amministratori (v. artt. 2449 e 2450) 4. cooptazione (art. 2386 c. 3°), se non … simul stabunt simul cadent (art. 2386 c. 4°)
  • 136. 136 … la carica di amministratore  gli amministratori possono essere NON SOCI (art. 2380-bis c. 2°), solo persone fisiche  in carica max. 3 anni (art. 2383 c. 2°)  cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382)  statuto: requisiti di ONORABILITA’, PROFESSIONALITA’ E INDIPENDENZA (art. 2387)  iscrizione nel registro delle imprese della nomina con dati anagrafici degli amministratori ed eventuali poteri di rappresentanza (art. 2383 c. 4°)  Rapporto società – amministratori diverso dal mandato  cessazione dall’incarico per: scadenza del termine (art. 2385 c. 2°); revoca; rinuncia (art. 2385 c. 1°); decadenza; morte; nomina dei liquidatori; fusione della società
  • 137. 137 … i compensi: art. 2389  misura del compenso all’atto di nomina o dall’assemblea ordinaria (art. 2389 c. 1°) partecipazione agli utili (in tutto o in parte (art. 2432) attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione = stock option plans
  • 138. 138 … segue  remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche: decisione del C.d.A.+ parere del collegio sindacale (art. 2389 c. 3°)  statuto: previsione da parte dell’assemblea di un importo complessivo (art. 2389 c. 3°)  la previsione di deleghe all’interno del Consiglio NON fa venire meno il diritto al compenso degli amministratori non delegati
  • 139. 139 I poteri: la gestione  2380-bis: la gestione dell’impresa è riservata esclusivamente agli amministratori, che possono adottare tutte le decisioni funzionali all’attuazione dell’oggetto sociale  2364 n. 5: rilascio da parte dell’assemblea di “autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto” per il compimento degli atti degli amministratori, che ne restano responsabili  differenza tipologica con s.r.l.  … ma v. art. 2361 c. 2°, art. 2357, art. 2393 …
  • 140. 140 … segue: poteri delegabili (art. 2365) 1. emissione di obbligazioni convertibili 2. aumento del capitale sociale con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione 3. riduzione del capitale sociale in seguito a recesso del socio 4. emissione di strumenti finanziari partecipativi 5. incorporazione di società interamente partecipate 6. incorporazione di società partecipate > 90% 7. istituzione / soppressione sedi secondarie 8. trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale 9. adeguamenti statutari a disposizioni normative
  • 141. 141 … segue: strutture finanziaria (e organizzazione interna) 1) emissione di obbligazioni non convertibili (se la legge o lo statuto non dispongono diversamente) 2) emissione di strumenti finanziari (art. 2411 c. 3°) (se la legge o lo statuto non dispongono diversamente) 3) costituzione di patrimoni destinati di tipo “a”, a maggioranza assoluta dei componenti del C.d.A. (salvo diversa disposizione dello statuto)
  • 142. 142 Struttura dell’organo di amministrazione  Amministratore unico  Consiglio di amministrazione  metodo collegiale (art. 2380-bis c. 3°)  inderogabilità (differenza con s.r.l.)  Organi delegati: a) Amministratori delegati b) Comitato esecutivo (metodo collegiale)
  • 143. 143 … il Consiglio di Amministrazione (art. 2388)  quorum costitutivo: maggioranza degli amministratori in carica  quorum deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti  voto per teste  NO voto per rappresentanza  statuto: presenza alle riunioni mediante “mezzi di telecomunicazione”
  • 144. 144 … segue  INVALIDITA’ delle deliberazioni consiliari 1) delibere prese non in conformità della legge o dello statuto  impugnabili da: a) collegio sindacale; b) amministratori assenti o dissenzienti 2) delibere lesive dei diritti dei soci  impugnabili da parte dei soci stessi ma … alle condizioni di cui all’art. 2377 (almeno 5% C.S.) Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in esecuzione della deliberazione annullata
  • 145. 145 Il Presidente del C.d.A. (art. 2381 c. 1°)  viene nominato dalla assemblea o dal consiglio stesso (art. 2380-bis c. 5°)  convoca il C.d.A. , ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori  provvede affinché i consiglieri vengano adeguatamente informati sulle materie all’ordine del giorno
  • 146. 146 Gli organi delegati CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO ESECUTIVO AMMINISTRATORI DELEGATI
  • 148. 148 1) attribuzioni non delegabili (art. 2381 c. 4°) ampliato il numero delle attribuzioni NON delegabili: 1. redazione progetto di bilancio 2. emissione di obbligazioni convertibili 3. aumento del capitale sociale “delegato” 4. riduzione del capitale sociale per perdite 5. redazione progetti di fusione e scissione
  • 149. 149 2) rapporto C.d.A./organi delegati (art. 2381 c. 3°)  il C.d.A. determina contenuto, limiti, eventuali modalità di esercizio della delega  competenza concorrente cumulativa: 1. AVOCAZIONE delle operazioni rientranti nella delega; 2. potere di impartire DIRETTIVE VINCOLANTI  compito di MONITORAGGIO dell’attività degli organi delegati
  • 150. 150 … segue (art. 2381 c. 5° e c. 6°)  ampia circolazione di INFORMAZIONI sulla gestione periodicamente gli organi delegati riferiscono a C.d.A. e sindaci su generale andamento, prevedibile evoluzione, operazioni rilevanti ciascun amministratore ha il potere/dovere di chiedere informazioni anche su specifiche operazioni e fatti
  • 151. 151 … segue Il C.d.A. a) VALUTA l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile b) ESAMINA i piani strategici, industriali e finanziari; c) VALUTA il generale andamento della gestione 1) ruolo di VIGILANZA e di INDIRIZZO del C.d.A. 2) ruolo OPERATIVO degli organi delegati
  • 152. 152 … segue NO responsabilità per omessa vigilanza “attiva” (sparito l’obbligo di vigilanza sul “generale andamento della gestione”) MA obbligo di vigilanza “passiva” come reazione ad informazioni rese al C.d.A. dagli organi delegati 2381 c. 6°: obbligo degli amministratori di “agire in modo informato” 2392 c. 2°: responsabilità degli amministratori (solo) se informati ex art. 2381 c. 3°
  • 153. 153 Il potere di rappresentanza (art. 2384)  deriva dallo statuto o dall’atto di nomina  non necessariamente a tutti gli amministratori (salvo il caso dell’amministratore unico)  potere generale, non più limitato dall’oggetto sociale  rappresentanza disgiuntiva o congiuntiva (art. 2383 c. 4°)  ammesse forme di rappresentanza negoziale (procure per singoli affari/categorie  institori e procuratori)
  • 154. 154 … segue: le limitazioni  è scomparso ogni riferimento all’oggetto sociale, quindi ogni atto compiuto dall’amministratore – rappresentante in nome della società vincola la società medesima, indipendentemente dal fatto che tale atto rientri o meno nell’oggetto sociale; l’estraneità può rilevare ai fini della giusta causa di revoca o della responsabilità dell’amministratore  dopo l’iscrizione nel registro delle imprese le cause di invalidità relative all’atto di nomina NON sono più opponibili ai terzi, salva la prova della loro conoscenza
  • 155. 155 … segue (art. 2384 c. 2°)  non opponibilità delle limitazioni convenzionali: le limitazioni risultanti dallo STATUTO o da una DECISIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI NON SONO OPPONIBILI AI TERZI, anche se pubblicate, SALVA L’EXCEPTIO DOLI
  • 156. 156 Divieto di concorrenza (art. 2390) gli amministratori NON possono: 1) essere soci illimitatamente responsabili in società concorrenti; 2) esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi; 3) essere amministratori o direttori generali in società concorrenti  giusta causa di revoca dell’amministratore  possibile autorizzazione dell’assemblea
  • 157. 157 Il c.d. conflitto di interessi (art. 2391) INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI (in C.d.A.) (2391: non più conflitto di interessi) a) amministratore NON delegato: obbligo di riferire agli altri amministratori e al collegio sindacale “ogni interesse” diretto o indiretto precisandone natura/termini/origine/portata  NO obbligo di astensione b) amministratore delegato: obbligo di disclosure sub a) + dovere di astensione operazione al C.d.A. c) in ogni caso: obbligo di adeguata motivazione della deliberazione (ragioni e convenienza dell’operazione)
  • 158. 158 … segue  Non si richiede più l’esistenza di un conflitto tra interessi contrapposti, ma è sufficiente l’esistenza di un interesse privato dell’amministratore  l’amministratore unico deve dare notizia di “ogni interesse” al collegio sindacale e alla “prima assemblea utile” (nuovo art. 2391 c. 1°)  obbligo di risarcire il danno, anche da “distrazione di opportunità” (art. 2391 u.c.)  restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede
  • 159. 159 … segue: impugnazione delle deliberazioni del C.d.A. (art. 2391 c. 3°) nel caso di: - INOSSERVANZA dell’art. 2391 c. 1° - deliberazioni del C.d.a. o del comitato esecutivo assunte con il voto DETERMINANTE dell’amministratore interessato e … - potenzialmente DANNOSE per la società Sono legittimati all’impugnazione, entro 90 giorni dalla data della delibera, i) gli amministratori uti singuli (purché, se debitamente informati, non abbiano consentito alla deliberazione, ii) il collegio sindacale.
  • 160. 160 LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI - artt. 2392 e ss. 1) VIOLAZIONE DI SPECIFICI DOVERI IMPOSTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO 2) VIOLAZIONE DEL DOVERE GENERALE DI GESTIRE CON DILIGENZA
  • 161. 161 …segue 1) violazioni specifiche = condotta positiva o negativa richiesta da norma di legge o clausola dello statuto 2) violazione del dovere generico di corretta (diligente) amministrazione obbligazione di mezzi  no sindacato di merito sugli atti gestori? diligenza commisurata a: a) natura dell’incarico b) specifiche competenze
  • 162. 162 … segue  si esige un livello minimo di “perizia”, id est professionalità? a) v. 2407 c. 1° + 2489 c. 2° b) v. 2387  NO  Responsabilità SOLIDALE  SALVO si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori  RESPONSABILITA’ per culpa in vigilando, ma per omessa reazione all’informazione ex 2381 c. 5°: NON esiste più un dovere di vigilanza sul “generale andamento della gestione”
  • 163. 163 … segue  ESENZIONE da responsabilità per l’amministratore a) immune da colpa b) che abbia fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A., dandone immediata notizia per iscritto al Presidente dell’organo di controllo  DIRETTORI GENERALI: sono parificati agli amministratori sotto il profilo della responsabilità (v. art. 2396)
  • 164. 164 1) VERSO LA SOCIETA’ - art. 2393  L’azione sociale è promossa con deliberazione dell’assemblea ordinaria  quando l’azione indicata all’ordine del giorno oppure si discute di approvazione del bilancio se si tratta di fatti di competenza dell’esercizio (delibera “consequenziale”)  si esercita entro 5 anni “dalla cessazione dell’amministratore dalla carica” (2393 c. 3°): prescrizione o decadenza?
  • 165. 165 … segue  REVOCA D’UFFICIO dell’amministratore se la decisione è presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale  ammessa la RINUNCIA all’esercizio o la TRANSAZIONE dell’azione, salvo il diritto di veto di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale o 1/20 nelle società “aperte” ovvero la diversa percentuale prevista dallo statuto per l’esercizio dell’azione dei soci
  • 166. 166 … segue  L’azione sociale può essere esercitata anche DAL CURATORE FALLIMENTARE DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO (art. 2394 bis) DALLA MINORANZA
  • 167. 167 Azione sociale esercitata dai soci (art. 2393-bis) società “chiuse”: 1/5 capitale sociale o la diversa percentuale prevista da statuto, comunque non superiore ad 1/3 società “aperte”: 1/20 capitale sociale o la minore misura prevista da statuto  Sostituzione processuale: i soci fanno valere un diritto della società  società litisconsorte necessario  Rinuncia transazione dell’azione: a) da parte dei soci attori (art. 2393 bis c. 6°) b) da parte della società (art. 2409 decies c. 5°)
  • 168. 168 2) VERSO I CREDITORI SOCIALI - art. 2394  violazione di obblighi specifici relativi alla conservazione della integrità del patrimonio sociale  finalità di salvaguardia dell’effettività e della integrità del capitale sociale  presupposto dell’azione: il patrimonio risulta insufficiente per la soddisfazione dei creditori sociali
  • 169. 169 … segue  Legittimati attivi: creditori sociali e organi di procedure concorsuali ex art. 2394 bis  termine di prescrizione: 5 anni (art. 2949 c. 2°)  azione DIRETTA e AUTONOMA, NON surrogatoria: la transazione dell’azione sociale ha effetto vincolante ma non la rinuncia all’azione sociale
  • 170. 170 3) VERSO I SOCI E I TERZI - art. 2395  Azione INDIVIDUALE dei soci uti singuli e dei terzi  presupposti dell’azione: danno diretto cagionato dalla condotta colposa o dolosa degli amministratori  azione EXTRACONTRATTUALE
  • 171. 171 I CONTROLLI DELLA SOCIETA’ 1) COLLEGIO SINDACALE 2) SOCI 3) TRIBUNALE 4) REVISORE CONTABILE ESTERNO
  • 172. 172 1) COLLEGIO SINDACALE A) funzione del collegio B) composizione del collegio C) cause di ineleggibilità e decadenza D) nomina, cessazione dall’ufficio, sostituzione E) doveri e poteri del collegio F) responsabilità
  • 173. 173 A) funzione del collegio sindacale (art. 2403) 1) OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO 2) RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E LEGALITA’ 3) ADEGUATEZZA E CONCRETO FUNZIONAMENTO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO, CONTABILE CONTROLLO SULLA GESTIONE
  • 174. 174 … segue: il controllo contabile Di regola, il collegio sindacale NON esercita (più) il controllo contabile, affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (art. 2409 bis), ma …
  • 175. 175 … segue (art. 2409 bis c. 3°) Funzione eventuale: da statuto, qualora venga adottato il sistema “tradizionale” di amministrazione e controllo, il collegio sindacale può esercitare ANCHE il controllo contabile SOLO NELLE SOCIETA’ “CHIUSE” NON TENUTE AL BILANCIO CONSOLIDATO
  • 176. 176 … segue  in tal caso l’organo deve essere costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia  tale possibilità è preclusa alle società che adottino il sistema dualistico o il sistema monistico
  • 177. 177 B) composizione del collegio (art. 2397) - 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci) - 2 sindaci supplenti - almeno 1 effettivo + 1 supplente devono essere REVISORI CONTABILI - presidente nominato dall’assemblea (art. 2398)
  • 178. 178 C) cause di ineleggibilità (art. 2399)  Cause di ineleggibilità che diventano di decadenza, ove maturino o vengano ad emergere dopo la nomina: a) fallito interdetto, inabilitato (art. 2382) b) coniuge, parenti, affini entro il 4° grado, amministratori e correlati di società del gruppo c) soggetti legati a società del gruppo da rapporti di lavoro, rapporti continuativi di consulenza, prestazioni d’opera retribuita continuativa, “altri” rapporti patrimoniali in grado di comprometterne l’indipendenza
  • 179. 179 D) nomina, cessazione, sostituzione i primi: nell’atto costitutivo successivamente: dall’assemblea NOMINA 2351, u.c.: ai possessori di strumenti finanziari partecipativi lo statuto può riservare la nomina di un sindaco 2449 e 2450: la nomina di un sindaco può essere riservata allo Stato o enti pubblici, anche non soci
  • 180. 180 … segue  Retribuzione determinata per l’intero periodo di durata dell’ufficio (art. 2402)  In carica 3 esercizi  scadenza: alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, salva prorogatio (art. 2400)  REVOCA SOLO PER GIUSTA CAUSA e con APPROVAZIONE DEL TRIBUNALE CON DECRETO e … sentito il sindaco interessato (art. 2400 c.2°)  morte - rinunzia - decadenza dall’ufficio  sindaci supplenti, in carica fino alla “prossima assemblea”
  • 181. 181 E) Poteri del collegio sindacale 1) atti di ispezione e controllo, anche individuali 2) acquisizione di informazioni e notizie, anche attraverso società controllate (2403-bis) e soggetti incaricati della revisione contabile (2409-septies) 3) pubblicazioni, in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori 4) convocazione dell’assemblea a) in caso di omissione o di ingiustificato ritardo degli amministratori b) qualora ravvisi “fatti censurabili di rilevante gravità” e vi sia urgente necessità di provvedere
  • 182. 182 … segue 5) partecipazione alle adunanze del C.d.A. e alle assemblee (potere-dovere: art. 2405) 6) denuncia al tribunale ex art. 2409 7) impugnazione delle deliberazioni consiliari e assembleari invalide
  • 183. 183 Collegio sindacale e controllo contabile  anche nelle società con revisore contabile esterno il collegio sindacale ha alcuni obblighi di vigilanza e intervento in materia contabile: a) parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione del diritto di opzione b) parere sull’adozione di particolari criteri di valutazione di poste in bilancio c) relazione al bilancio ex art. 2429 d) generale vigilanza sull’adeguatezza del controllo contabile
  • 184. 184 F) responsabilità del collegio sindacale (art. 2407) responsabilità esclusiva: obblighi e doveri inerenti alla funzione responsabilità concorrente: solidarietà per fatti e omissioni degli amministratori  DOVERE GENERALE: adempiere ai loro doveri con la PROFESSIONALITA’ e la DILIGENZA RICHIESTE DALLA NATURA DELL’INCARICO
  • 185. 185 … segue  DOVERI SPECIFICI: - la VERITA’ delle loro attestazioni - il SEGRETO D’UFFICIO responsabilità indipendentemente dall’operato degli amministratori VIOLAZIONE
  • 186. 186 … segue  OMESSA VIGILANZA sull’attività degli amministratori, lesiva dei loro obblighi e doveri specifici con conseguente danno per la società, i soci e i terzi responsabilità solidale con gli amministratori, concorrente ma comunque omissiva (azione disciplinata dagli artt. 2393 ss.)
  • 187. 187 2) SOCI 1) INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA 2) ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI (ART. 2422, 1° CO.) 3) ART. 2408 4) ART. 2409
  • 188. 188 … art. 2408  Art. 2408 = DIRITTO DI DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE DI FATTI RITENUTI CENSURABILI - 1 socio il Collegio sindacale ne deve tenere conto nella sua relazione annuale all’assemblea. Non sono dovuti specifici adempimenti, anche se l’omesso accertamento potrebbe essere fonte di responsabilità ex art. 2407
  • 189. 189 … segue - soci per 1/20 del capitale sociale nelle società “chiuse” ovvero 1/50 nelle società “aperte” il collegio sindacale deve indagare senza ritardo e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea: se i fatti censurabili siano di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, convoca l’assemblea, previa comunicazione al presidente del C.d.A.
  • 190. 190 3) TRIBUNALE (art. 2409) Intervento diretto dell’autorità giudiziaria ma … meramente eventuale, perché si innesca solo in quanto sollecitato su richiesta: a) dei soci (10% nelle società “chiuse” – 5% nelle società “aperte”, salvo percentuali minori da statuto); b) dell’organo deputato al controllo sulla gestione; c) (nelle sole S.p.A. “aperte”) del P.M.
  • 191. 191 … SEGUE  PRESUPPOSTO: fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri nella gestione, che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate  gravi irregolarità = condotta commissiva od omissiva, che integri la violazione di un dovere generale o specifico degli amministratori  competenza: Tribunale ove ha sede la società
  • 192. 192 … SEGUE  PROCEDIMENTO: - audizione di amministratori e sindaci in camera di consiglio - le irregolarità sono insussistenti o non sono gravi  rigetto - fumus di sussistenza di gravi irregolarità  a) ISPEZIONE della società per accertare gli elementi di fatto; b) assemblea: sostituzione di amministratori e sindaci con “soggetti di adeguata professionalità”
  • 193. 193 … SEGUE  Accertamento delle gravi irregolarità e insufficiente attività dei soggetti “professionali”  a) “opportuni provvedimenti provvisori” b) convocazione dell’assemblea “per le conseguenti deliberazioni” c) NEI CASI PIU’ GRAVI: revoca degli amministratori e (eventualmente) anche dei sindaci + nomina di un AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, determinandone poteri e durata della carica (anche azione sociale di responsabilità)
  • 194. 194 … SEGUE  alla scadenza del suo incarico, l’amministratore giudiziario deve rendere conto al Tribunale e può: a) convocare e presiedere l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci; b) proporre la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale
  • 195. 195 … SEGUE  Il P. M. è LEGITTIMATO ALLA DENUNCIA perché in tali società “il notevole numero di soci può giustificare un’iniziativa di tale organo pubblico” - Relazione governativa SOLO NELLE SOCIETA’ “APERTE”
  • 196. 196 … SEGUE  nelle società quotate è LEGITTIMATA anche la CONSOB: può denunciare il fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei sindaci e segnalare ai sindaci quelle degli amministratori
  • 197. 197 4) REVISORI CONTABILI ESTERNI (artt. 2409 bis e ss.)  C.C. 1942: il collegio sindacale aveva competenza esclusiva per il controllo sulla contabilità della società  Disciplina speciale delle società quotate (L.n. 216/1974 e T.U.F.): il collegio sindacale ha perso l’esclusività della funzione a favore di organismi o soggetti esterni alla società, a forma individuale o collettiva, e sottoposti a normativa speciale
  • 198. 198 … segue  Riforma 2003: sistema sostanzialmente unitario per S.p.A. quotate e non quotate, per cui il controllo contabile viene svolto da un REVISORE ESTERNO a) S.p.A. “chiuse”: revisore contabile/società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia b) S.p.A. “aperte”: società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, sottoposta a disciplina speciale e alla vigilanza CONSOB
  • 199. 199 … funzioni del revisore (art. 2409 ter) - VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA’ - VERIFICA CORRETTA RILEVAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI DEI FATTI DI GESTIONE - CONTROLLO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO - GIUDIZIO SU BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO  relazione ex art. 2429  impugnazione bilancio ex art. 2434 bis c. 2°
  • 200. 200 … poteri del revisore (art. 2409 ter u.c.) a) accesso a documenti e notizie utili al controllo, con richiesta agli amministratori b) ispezioni c) scambio di informazioni con collegio sindacale (art. 2409 septies) L’attività svolta deve essere documentata in “apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto” (NO libro “sociale” ex art. 2421)
  • 201. 201 … conferimento dell’incarico a) atto costitutivo ex art. 2328, n. 11 b) assemblea ordinaria, “sentito il collegio sindacale”  durata: 3 esercizi  revoca solo per giusta causa, con parere del collegio sindacale e approvazione della deliberazione assembleare con decreto del tribunale  stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 c. 1° per sindaci E non possono essere incaricati del controllo contabile i sindaci della società o delle società del gruppo (art. 2409-V)
  • 202. 202 … responsabilità  La responsabilità risarcitoria dei soggetti incaricati del controllo contabile è disciplinata secondo le medesime regole poste per la responsabilità dei sindaci, in forza del rinvio all’art. 2407 operato dall’art. 2409 sexies  I revisori esterni sono “organo” della società?!
  • 203. 203 5) CON TROLLO CONTABILE NELLE SOCIETA’ QUOTATE la normativa prevista dagli artt. 2409 bis e ss. va integrata con la disciplina speciale posta dagli artt. 155 e ss. T.U.F.  anche per le società controllate da società quotate  l’incarico della revisione contabile deve essere conferito a una società di revisione iscritta nell’albo speciale
  • 204. 204 … segue  Consob: potestà regolamentare per documentazione, procedure, termini di conferimento dell’incarico e generale funzione di vigilanza  società di revisione: pareri contabili in caso di operazioni straordinarie e particolare giudizio su bilancio di esercizio e bilancio consolidato - impugnazione della delibera di approvazione del bilancio - 2434 bis, 2° co.
  • 205. 205 MODELLO DUALISTICO  ASSEMBLEA  CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  CONSIGLIO DI GESTIONE + revisore contabile esterno derivazione tedesca
  • 206. 206 Caratteristiche  assemblea, con competenze ex art. 2364 bis: mancano a) nomina amministratori b) approvazione bilancio di esercizio  le più importanti funzioni dell’assemblea ordinaria sono attribuite ad un organo “professionale”: il Consiglio di Sorveglianza  più marcata dissociazione tra proprietà (dei soci), a cui spettano solo linee programmatiche e modifiche di struttura, e potere (degli organi sociali), managers autonomi e con poche interferenze dei soci
  • 207. 207 … segue ASSEMBLEA nomina CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA nomina CONSIGLIO DI GESTIONE
  • 208. 208 … segue  Disciplina  combinazione di disposizioni specifiche con regole appartenenti al regime tradizionale legale e spesso richiamate “in quanto compatibili (cfr. artt. 2409 undecies e quaterdecies): - art. 2380 c. 3° “salvo che sia diversamente stabilito”, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano anche al Consiglio di gestione - 223 septies disp. att.: rinvio alle “norme del codice civile” che fanno riferimento agli amministratori (per componenti consiglio di gestione) e ai sindaci (per componenti consiglio di sorveglianza)
  • 209. 209 IL CONSIGLIO DI GESTIONE (art. 2409 novies)  NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE: almeno 2 consiglieri, ANCHE NON SOCI  NOMINA: i primi nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di sorveglianza + 2351 + 2449 + 2450  2409 undecies: rinvio a norme specifiche in tema di amministratori  durata in carica: max. 3 esercizi sociali  rieleggibili senza limiti, salvo diversa disposizione statutaria
  • 210. 210 … segue  REVOCA: deliberata dal Consiglio di Sorveglianza, anche se la nomina è fatta nell’atto costitutivo; risarcimento dei danni se manca la giusta causa  SOSTITUZIONE: ad opera del Consiglio di Sorveglianza (NO COOPTAZIONE)  richiamo 2380 bis c. 5°: tra i suoi componenti si sceglie un PRESIDENTE  convocazione, fissazione O.d.G., direzione e coordinamento dei lavori collegiali, gestione della seduta
  • 211. 211 … segue  1) I componenti del consiglio di gestione  2) ipotesi di conflitto di interessi ex lege: i membri del Consiglio di Gestione - se soci - non possono votare nelle deliberazioni di nomina, revoca, responsabilità dei membri del Consiglio di Sorveglianza (art. 2373 c. 2°) NON POSSONO ESSERE NOMINATI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
  • 212. 212 … funzioni  Gestione ESCLUSIVA dell’impresa  potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (2409 novies c. 1°)  COMPETENZE SPECIFICHE:  convocazione dell’assemblea, di propria iniziativa o nei casi in cui è obbligatoria  impugnazione delle deliberazioni annullabili  altri compiti genericamente spettanti agli amministratori
  • 213. 213 … segue  COMPETENZE AGGIUNTIVE STATUTARIE ex art. 2365 c. 2°:  fusione per incorporazione di società possedute interamente o al 90%  istituzione o soppressione di sedi secondarie  indicazione degli amministratori con rappresentanza  riduzione del capitale sociale per recesso del socio  adeguamenti statutari alle disposizioni normative  trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
  • 214. 214 … segue  DELEGHE INTERNE per ripartizione interna delle funzioni MA richiamato il regime legale ex art. 2381, commi 3-5 SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE DA STATUTO O DA ASSEMBLEA NO COMITATO ESECUTIVO
  • 215. 215 … segue  Azione sociale di responsabilità vs. consiglieri di gestione:  deliberazione dell’assemblea ex 2393 (cfr. art. 2409 decies c. 1° ma v. art. 2364 bis!)  soci ex 2393 bis  consiglio di sorveglianza ex 2409 decies c. 2° REVOCA DI DIRITTO SE LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA VIENE ASSUNTA A MAGGIORANZA DI 2/3 DEI SUOI COMPONENTI (cfr. art. 2393 c. 4°)
  • 216. 216 IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (art. 2409 duodecies)  NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE: almeno 3 membri  almeno 1 dei consiglieri deve essere revisore contabile  anche NON soci (ma anche SOCI!)  statuto: possibile determinazione di particolari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza
  • 217. 217 … composizione  NOMINA: dall’atto costituivo o dall’assemblea art. 2351, u.c.: nomina di 1 componente indipendente riservata ai possessori di strumenti finanziari “secondo modalità stabilite dallo statuto” artt. 2449/2550: nomina di 1 o più componenti riservata dalla legge o dallo statuto allo Stato o ad Enti pubblici (soci o non soci)
  • 218. 218 … segue  durata: 3 esercizi sociali ma rieleggibili senza limiti, salvo diversa disposizione dello statuto  SOSTITUZIONE: assemblea  REVOCA: assemblea, MA con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale (rinvio a 2393 c. 4°) e fatto salvo il risarcimento dei danni se manca la giusta causa  NO decreto di approvazione del tribunale  PRESIDENTE: eletto dall’assemblea (idem nel collegio sindacale)
  • 219. 219 … garanzie di indipendenza  CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA: non possono essere eletti consiglieri di sorveglianza  coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382  i componenti del consiglio di gestione  coloro che sono legati alla società o ad altre società del gruppo da “un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita”: eliminato dall’ultima riforma della riforma il riferimento agli “altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”  il socio di maggioranza può essere membro del consiglio di sorveglianza
  • 220. 220 … funzioni  nomina e revoca i membri del Consiglio di Gestione  determina il compenso dei membri del Consiglio di Gestione (opzione statutaria per assemblea)  convoca l’assemblea su richiesta della minoranza, se non vi provvede il Consiglio di Gestione  approva il bilancio di esercizio  approva il bilancio consolidato  vigila sull’osservanza della legge e dello statuto  vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
  • 221. 221 … segue  vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile  impugna le deliberazioni di assemblea e Consiglio di Gestione annullabili  esercita l’azione sociale di responsabilità vs. consiglieri di gestione  presenta la denuncia al tribunale ex art. 2409  almeno una volta all’anno “riferisce per iscritto” all’assemblea “sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati”
  • 222. 222 … segue  statuto: delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione LA COMPETENZA AD APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO PUO’ ESSERE ATTRIBUITA ALL’ASSEMBLEA EX STATUTO IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE O QUALORA LO RICHIEDA ALMENO 1/3 DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO di GESTIONE O DEL CONSIGLIO di SORVEGLIANZA
  • 223. 223 … segue  DILIGENZA richiesta dalla NATURA DELL’INCARICO (nessun riferimento alla PROFESSIONALITA’: v. art. 2407 c. 1°)  RESPONSABILITA’ SOLIDALE con i membri del Consiglio di Gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe verificato se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica  ATTENZIONE: responsabilità nei confronti dei creditori sociali, soci uti singuli e terzi:? L’art. 2409- XIV non richiama l’art. 2407 ( artt. 2394 e 2395)
  • 224. 224 Funzioni di amministrazione?  deliberazioni in ordine alle “operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione” (art. 2409 – terdecies lett. f-bis)  deleghe ex art. 2365  autorizzazioni ex art. 2364 c. 1° n. 5?!
  • 225. 225 Disciplina VALGONO LE REGOLE DETTATE PER I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE in materia di pubblicità della nomina, retribuzione, potere di chiedere informazioni agli amministratori, poteri di scambiare informazioni con corrispondenti organi di controllo delle società controllate, convocazione dell’assemblea in caso di omissione da parte dell’organo amministrativo o di urgente necessità, art. 2408, scambio di informazioni con i soggetti incaricati del controllo contabile, regole di riunione, deliberazione e verbalizzazione (art. 2388)
  • 226. 226 Controllo … soft Il Consiglio di Sorveglianza: a) può essere composto da prossimi congiunti dei componenti del Consiglio di Gestione (l’art. 2409- XII non richiama la lettera “b” dell’art. 2399!) b) NON ha l’obbligo (ma solo il potere) di partecipare al Consiglio di Gestione (art. 2409-XIII c. 4°) c) NON ha poteri di ispezione e controllo della gestione (l’art. 2409-XIV NON richiama il comma 1° dell’art. 2403 bis) d) è revocabile senza giusta causa e) NON è “professionalmente” responsabile
  • 227. 227 … il controllo contabile ORGANO DI CONTROLLO MA neanche derogando statutariamente NO COMPITI DI CONTROLLO CONTABILE
  • 228. 228 … segue INFATTI l’art. 2409-XV non richiama il comma 3° dell’art. 2409 bis e “tutte le società che che adottano il sistema dualistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo di un revisore - persona fisica o società - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia” (relazione governativa al decreto di riforma)
  • 229. 229 MODELLO MONISTICO  ASSEMBLEA  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE + revisore contabile esterno derivazione anglosassone
  • 230. 230 Caratteristiche  Modello di governance semplificato e più flessibile  privilegiato il flusso di informazioni tra organo amministrativo e organo di controllo per attuare risparmi di tempo e di costi nonché una maggiore trasparenza tra controllati e controllori  problemi di integrazione di disciplina tra rinvii specifici (2409-XIX) + 223 septies disp. att.
  • 231. 231 … segue rispetto al modello tradizionale, scompare il collegio sindacale, sostituito dal Comitato per il controllo sulla gestione NO minore rigore nell’attività di controllo poiché “la professionalità, l’indipendenza, i doveri e i poteri di tale comitato coincidono con quelli del collegio sindacale” (rel. gov.) e sono integrabili con codici di comportamento (2409-XVII)
  • 232. 232 … segue ASSEMBLEA nomina CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nomina al suo interno COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
  • 233. 233 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 2409 septiesdecies)  Organo di amministrazione NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE  Amministratori ANCHE NON SOCI  GESTIONE ESCLUSIVA DELL’IMPRESA  DISCIPLINA: “in quanto compatibili”, si applicano tutte le disposizioni poste con riguardo all’organo amministrativo del modello tradizionale (l’art. 2409-XIX richiama gli artt. da 2380 bis a 2395)
  • 234. 234 … segue IMPORTANTE DIFFERENZA RISPETTO AL MODELLO TRADIZIONALE ALMENO 1/3 DEI COMPONENTI DEL C.d.A. DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA STABILITI PER I SINDACI DALL’ART. 2399, 1° co. (2409 SEPTIESDECIES, 2° co.)
  • 235. 235 … segue Sono amministratori “indipendenti” quelli: - che non siano membri del comitato esecutivo - ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche - che comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di altre società del gruppo
  • 236. 236 … segue - requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ex art. 2399 c. 1° - statuto: altri requisiti previsti da “codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati” (art. 2409-XVIII) AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
  • 237. 237 COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE (art. 2409 octiesdecies)  NOMINA: salvo diversa disposizione dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione  amministratori “indipendenti” ex art. 2399, 1° co.  almeno 1 revisore contabile  nelle società “aperte” almeno 3 membri  SOSTITUZIONE in caso di morte/rinuncia/revoca/decadenza: “estrazione” dal C.d.A. di altri amministratori “indipendenti” o (in mancanza) cooptazione
  • 238. 238 … segue  DISCIPLINA: si applicano, “in quanto compatibili”, le norme in materia di riunione (2404 c.1°), verbalizzazione (2404 c. 3°), quorum (2404 c. 4°) del collegio sindacale  il comitato è organo nell’organo  DOVERE di assistere alle adunanze del C.d.A., delle Assemblee e del Comitato Esecutivo (2405 c. 1°)  Ricezione di denunce ex art. 2408  Presentazione di denunce ex art. 2409
  • 239. 239 … funzioni  vigila sull’adeguatezza  della struttura organizzativa  del sistema di controllo interno (v. art. 149 T.U.F. e art. 5 l. n. 231/2001) necessario un sistema di internal auditing?  del sistema amministrativo e contabile (idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione)  tiene i rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile  NON c’è controllo sulla gestione (cfr. 2403 c. 1°) (perché il comitato per il controllo “gestisce”?!)
  • 240. 240 … problemi 2409-XVII, 1° co. (gestione esclusiva dell’impresa al C.d.A.) MA 2409-XVIII, 2° co., (i membri del Comitato non possono svolgere “funzioni attinenti alla gestione”)  i componenti del Comitato per il controllo partecipano alle deliberazioni gestorie del C.d.A.?!
  • 241. 241 … problemi  Forse il monistico è un sistema attuabile solo in presenza di deleghe che esauriscano i poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, escludendo che le funzioni indelegabili ex art. 2381, 4° co., costituiscano espressione di “funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale”
  • 242. 242 … problemi  Non richiamate le norme su retribuzione (2402) e azione di responsabilità sociale contro i sindaci (2407)  norme su compensi (2389) e responsabilità degli amministratori (2392 ss.) + statutariamente regola di retribuzione fissa e responsabilità per omessa vigilanza derivante dai doveri specifici di controllo
  • 243. 243 LIBRI SOCIALI E PRINCIPI CONTABILI Libri sociali - Bilancio di esercizio - Bilancio consolidato
  • 244. 244 LIBRI SOCIALI - art. 2421 OBBLIGO PER LE SOCIETA’ DI TENERE:  libri e scritture contabili prescritti dall’art. 2214  libro dei soci (numero di azioni per categoria, cognome e nome titolari di azioni nominative, trasferimenti e vincoli, versamenti eseguiti)  libro delle obbligazioni (ammontare delle emesse e delle estinte, cognome e nome dei titolari delle obbligazioni nominative, trasferimenti e vincoli)  libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee con i verbali in atto pubblico
  • 245. 245 … segue  libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. e del C.d.G.  libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.S. ovvero del C.d.S. ovvero del C.C.s.G.  libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (se esiste)  libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se emesse)  libro degli strumenti finanziari ex 2447 sexies (caratteristiche, ammontare, titoli emessi ed estinti…)
  • 246. 246 … funzioni individuare i soggetti legittimati all’esercizio dei diritti sociali in caso di titoli nominativi individuare i soggetti titolari di particolari diritti nei confronti della società (obbligazionisti, titolari di strumenti finanziari) documentare l’attività degli organi sociali e dei soggetti che vantano quei particolari diritti
  • 247. 247 …DIRITTO DI ISPEZIONE - art. 2422 diritto di esaminare e di estrarre copia (a proprie spese)  del libro soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee SOCI  del libro delle obbligazioni e del libro delle assemblee RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI  del libro degli strumenti finanziari SINGOLI POSSESSORI
  • 248. 248 … SEGUE  del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti SINGOLI OBBLIGAZIONISTI  problema: i possessori di strumenti finanziari “che conferiscono diritti amministrativi” hanno il diritto di esaminare anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee?
  • 249. 249 … problemi e il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee dei titolari di strumenti finanziari ex art. 2447 ter, 1°c., lett. e)? e il libro in cui revisore o società incaricata del controllo contabile documentano la loro attività ex art. 2409 ter, 3°c.? Problemi di individuazione del soggetto depositario del libro e dei soggetti legittimati all’ispezione
  • 250. 250 BILANCIO DI ESERCIZIO  FUNZIONI:  dimostrazione del risultato economico (2423, 2°c.)  informazione (2423, 2°c. + 2423 ter, 5°c.)  “gestione” (politiche di bilancio?)  “garanzia”  PRINCIPI:  chiarezza (2423, 2°c. + 2423 ter, u.c.)  p. autonomo  verità (giuridica e naturalistica)  p. autonomo (2217, 2°c. + 2423, 2°e 4°c.)  prudenza (2423 bis, 1°c. + 2426)  competenza (2423 bis, n. 3 e n. 4)  continuità (2423 bis, n. 1 e n. 6)  topicità (2423 ter)  obbligatorietà (2364, 2°c.)
  • 251. 251 … struttura e caratteristiche  2 documenti di natura contabile (conto economico + stato patrimoniale) + 1 documento narrativo - illustrativo (nota integrativa)  Il bilancio è atto degli amministratori, del cui contenuto hanno esclusiva ed integrale responsabilità  L’approvazione del progetto di bilancio è necessariamente di competenza dell’intero C.d.A. (cfr. art. 2381 c. 4°)  l’approvazione del bilancio NON LIBERA amministratori, direttori generali e sindaci per le responsabilità della gestione sociale (art. 2434)  PERIODICITÀ OBBLIGATORIA: gli amm.ri devono redigere il bilancio almeno 1 volta all’anno e sottoporlo per l’approvazione entro 120/180 gg. dalla chiusura dell’esercizio sociale (salvo sistema dualistico di A&C)
  • 252. 252 1) STATO PATRIMONIALE (art. 2424) Esibisce la situazione del patrimonio alla data di chiusura dell’esercizio, secondo la tripartizione in attività, passività e netto patrimoniale liquidità crescente realità crescente differenza contabile tra attività e passività  struttura a colonne contrapposte
  • 253. 253 Segue: i criteri di valutazione  Immobilizzazioni: 2424 bis c. 1° + 2426 n. 1, n. 4, n. 9  Accantonamenti: 2424 bis c. 3° (diversi da riserve)  Avviamento: 2426 n. 6  Crediti: 2426 n. 8  Magazzino: 2426 n. 10
  • 254. 254 2) CONTO ECONOMICO (art. 2425) Esibisce il risultato della gestione nell’esercizio di riferimento, come differenza algebrica tra componenti negative e componenti positive riferibili al periodo, e quindi un utile (se i ricavi superano i costi) o una perdita (se i costi superano i ricavi)  forma a scalare (NON sezioni contrapposte)  gestione: a) caratteristica (A – B) b) finanziaria (A – B +/- C +/- D) c) straordinaria (A – B +/- C +/- D +/- E)
  • 255. 255 3) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427) Espone una chiarificazione contabile, indispensabile per la completa comprensione dei documenti contabili:  criteri utilizzati dai redattori nella valutazione delle singole voci di bilancio  informazioni funzionali a spiegare i numeri apposti nei documenti contabili (ad es.: partecipazioni possedute dalla società in controllate/collegate, composizione del patrimonio netto, numero e valore di ciascuna categoria di azioni e strumenti finanziari emessi …)
  • 256. 256 Procedimento di formazione del bilancio (art. 2429)  REDAZIONE dagli amministratori / dal Consiglio di Gestione (competenza NON delegabile ex 2381, 4° c.)  Relazione degli amministratori sulla gestione ex art. 2428  COMUNICAZIONE al soggetto incaricato del controllo contabile e al collegio sindacale almeno 30 gg. prima dell’assemblea  Relazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato dl controllo contabile  DEPOSITO del progetto con relazioni almeno 15 gg. prima dell’assemblea  APPROVAZIONE da assemblea ordinaria o Consiglio di Sorveglianza. (2409 XIII, 1°c., lett. b)  DEPOSITO nel registro delle imprese (2435).
  • 257. 257 … SEGUE  VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE SULLA STRUTTURA DEL BILANCIO  VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE IMPUGNAZIONE 2377 - 2379
  • 258. 258 … segue  Ridotto il termine entro il quale possono essere chieste annullabilità e nullità della delibera cha approva il bilancio = NO DOPO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO  Circoscritta anche soggettivamente la possibilità di impugnare: LEGITTIMAZIONE SOLO A TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO IL 5% DEL CAPITALE SOCIALE, se bilancio è approvato dal revisore senza rilievi  rilevante per nullità
  • 259. 259 Destinazione del risultato SOLO DOPO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO PUO’ STABILIRSI L’EVENTUALE UTILE DI ESERCIZIO 1/20 a riserva legale fino alla soglia di 1/5 del capitale sociale l’assemblea discrezionalmente decide se distribuire o no l’utile disponibile (= dividendo) ma senza un diritto soggettivo del socio
  • 260. 260 BILANCIO CONSOLIDATO (artt. 25 e segg. D. Lgs. n. 127/1991) - strumento di rilevazione contabile - fonte di informazioni su esistenza ed effettiva estensione del gruppo ( 2497 ss.) RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO DEL COMPLESSO DELLE SOCIETA’ LEGATE DA UN RAPPORTO DI CONTROLLO (art. 29 c. 2°)
  • 261. 261 … area e principi di consolidamento  obbligo di redazione del bilancio consolidato per: a) società di capitali che controllino almeno un’altra impresa (anche società di persone: art. 2361 c. 2°) b) cooperative ed enti pubblici economici che controllino almeno una società di capitali  cause di esenzione: - parametri quantitativi ex art. 27, c.1° (max. n. 250 dipendenti) - la società controllante sia a sua volta controllata da altra società per almeno il 95% del C.S.
  • 262. 262 … segue  Nozione speciale di controllo: art. 26  2497 sexies: l’obbligo di redazione del bilancio consolidato individua presuntivamente le società soggette ad attività di direzione e coordinamento ex artt. 2497 ss.  METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE: riprendere tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, i proventi e gli oneri delle società incluse nell’area di consolidamento, con esclusione delle operazioni intragruppo (partecipazioni in imprese controllate, crediti/debiti, proventi/oneri derivanti da rapporti intragruppo)
  • 263. 263 … redazione, pubblicazione, controllo  formazione: competente l’organo amministrativo della società (NON viene approvato dall’assemblea né rileva ai fini della distribuzione di un utile, ma v. art. 2409 terdecies, 1° c., lett. b), che redige una relazione sulla gestione  Il bilancio, con la relazione, deve restare depositato presso la sede della società durante i 15 gg. che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio  pubblicazione nel registro delle imprese  sistema di controlli come per bilancio d’esercizio
  • 264. 264 MODIFICHE DELLO STATUTO Il procedimento – Il recesso del socio – Aumento del capitale sociale – Riduzione del capitale sociale
  • 265. 265 NOZIONE E PROCEDIMENTO  L’assetto statutario originario si rivela inadeguato  Per modificarlo non si richiede il consenso di tutti coloro che hanno stipulato il contratto o che vi abbiano successivamente aderito, ma è sufficiente il CONSENSO DELLA MAGGIORANZA
  • 266. 266 … COMPETENZA  2365: assemblea straordinaria  STATUTO: organo amministrativo o consiglio di sorveglianza o consiglio di gestione ma solo per: - fusione ex 2505 e 2505 bis – istituzione e soppressione di sedi secondarie – indicazione di amministratori con rappresentanza – riduzione del capitale per recesso – adeguamenti statutari – trasferimento della sede nel territorio nazionale - aumento capitale sociale