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IVA

Natura e fonti: imposta che consiste nell’applicare a beni e servizi un’imposta generale sul consumo
esattamente proporzionale al loro prezzo, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo
di produzione/scambio antecedente alla fase di imposizione.

Le fonti normative dell’IVA vengono rinvenute principalmente nella direttiva CE del 2006. La principale
fonte però è il D.P.R. 26 ott. 1972, n. 633.

La natura dell’IVA la identifica come un’imposta sul consumo di beni e servizi. Il consumo è un fatto
economico che esprime la capacità contributiva e giustifica l’imposta ai sensi dell’art. 53 Cost.

Rientra nella categoria delle imposte di scambio ed è plurifase per via della incisione in più fasi. Il
meccanismo che porta all’imposizione IVA po’ essere definito detrazione imposta da imposta e comporta il
pagamento dell’imposta e il sorgere di un credito per quella prodotta con gli acquisti.

E’ un’imposta neutrale:

                          1. Rispetto al numero delle fasi del processo produttivo. Differenza con le imposte
                             c.d. cumulative. Non può essere discriminatoria nei confronti di merce
                             derivante da altri paesi della zona comunitaria
                          2. L’imposta è neutrale nei confronti di lavoratori autonomi e imprenditori perché
                             non saranno loro i soggetti incisi

L’applicazione dell’IVA non può prescindere da 3 presupposti essenziali:

      a. Soggettivo
      b. Oggettivo
      c. Territoriale



      A. Soggettivo

E’ soggetto passivo: chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica.
Possono essere soggetti passivi sia gli imprenditori che gli esercenti arti e professioni.

Definizione di imprenditore: allargata. Possono essere soggetti passivi sia i rientranti negli articoli 2135 +
2195 in tutte le forme organizzati (requisito della organizzazione dell’impresa). Fanno parte dei soggetti
passivi anche gli enti commerciali diversi dalle società.

L’esercizio di arti e professioni è incluso se vi è una professionalità abituale. Non sono soggette a IVA le
operazione poste in essere da soggetti che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se
non sono rese nell’ambito di un’attività professionale abituale o che l’attività coordinata e continuativa non
sia inerente alla professione di solito svolta.

      B. Oggettivo

Le operazioni rientranti nel presupposto sono 3.

                 1. Operazioni imponibili:
a. Cessioni di beni a titolo oneroso: sostanziano nel trasferimento di diritti da un
                          soggetto produttore a altro consumatore e non. Altre forme sono:
                                i. Cessioni gratuite
                               ii. Autoconsumo: destinazione dei beni a uso personale o dei propri
                                   familiari
                      b. Prestazioni di servizi: operazioni non costituenti cessioni di beni materiali ma
                          adempimenti di una serie di contratti o obbligazioni di fare/non
                          fare/permettere. Sono operazioni assimilate:
                                i. Cessioni in locazione
                               ii. Cessione di beni per leasin
                              iii. Prestazioni gratuite a vantaggio di terzi
                      c. Acquisti internazionali
                      d. Importazioni da paesi extracomunitari
                2. Operazioni non imponibili

Non determinano il sorgere di un debito di imposta a carico del soggetto passivo, ma comportano
comunque degli adempimenti formali a carico dei soggetti individuati. A questa categoria appartengono le
esportazioni in paesi extracomunitari.

    C. Operazioni esenti

Non comportano il sorgere di un debito ma non comportano nemmeno la possibilità di detrazione.

Operazioni IVA
Operazioni imponibili                                              Cessioni di beni e servizi
                                                                   Importazioni da stati extra UE
                                                                   Acquisti intracomunitari
Operazioni non imponibili                                 Esportazioni in stati extra UE
Operazioni assimilate alle esportazioni                   Servizi internazionali
Operazioni esenti                                         Indicate nell’art.10 633/1972
Operazioni escluse                                        Non presentano il requisito soggettivo, oggettivo,
                                                          territoriale


Meccanismo impositivo

Al concretizzarsi di alcune operazioni c.d. imponibili si fissano alcuni momenti convenzionali:

        Per le cessioni di beni immobili si fa riferimento alla stipulazione del contratto
        Per le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione
        Per le prestazioni di servizi si fa riferimento al pagamento del corrispettivo

Si considerano effettuate le operazioni al momento dell’emissione della fattura.

Base imponibile e aliquote

La base imponibile: ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione. Non ha rilevanza il valore del bene ceduto
(corrispettivo determinato cotrattualmente).

Per evitare l’elusione della norma si utilizza il valore normale.
Non sono compresi nella base imponibile:

                         i.   Gli interessi moratori
                        ii.   Valore dei beni ceduti a titolo di sconto
                       iii.   Premi/abbuoni
                       iv.    Anticipazioni fatte dal soccetto passivo in nome e per conto di soggetti terzi

Aliquota: 21% con ridotta al 10% e super-ridotta al 4%.

Rivalsa e detrazioni

    1. Obbligo verso il Fisco del soggetto passivo corrispondente all’imposta calcolata applicando
       l’aliquota alla base imponibile.
    2. Un credito (diritto di rivalsa) dello stesso soggetto passivo verso il soggetto che aquista il bene
       (cessionario) o servizio (committente)

Il credito ha per oggetto l’importo dell’IVA del bene in oggetto.

    3. Diritto di detrazione che è un credito che sorge a vantaggio del cessionario nel momento in cui
       l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato fino al secondo anno successivo.

Per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione a norma delgli articoli precedenti e con le limitazioni,
riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle improtazioni fatti
nell’esercizio di attività commerciali e agricole.

La detrazione non è consentita in caso di omessa tenuta della contabilitò obbligatoria a norma della legge.

Rettifica della detrazione

La detrazione matura al momento dell’acquisto del bene o servizio. Nel caso in cui si presenti una modifica
del valore del bene bisogna tenerne conto.

Detraibilità dell’IVA non dovuta

La detraibilità potrebbe sorgere anche nel momento in cui non si effettuino nessuna delle operazioni
indicate dalla legge nel caso in cui i soggetti passivi eludano o evadano.

I casi più diffusi sono rappresentati da:

    1. Operazioni inesistenti: emissione di fattura in maniera regolare ma illegale. Si presenta la
       fattispecie classica con l’eccezione del soggetto ricevente che non matura alcun diritto di
       detrazione ma si incorre in “utilizzo di fatture false”.
    2. Corrispettivi gonfiati

ADEMPIMENTI FORMALI

Dichiarazione di inizio attività

Il primo adempimento è la dichiarazione i inizio attività all’agenzia delle entrate entro 30 giorni.

A seguito della dichiarazione verrà comunicato al soggetto passivo un numero di partita IVA che lo
identificherà nei rapporti con il fisco.
Fatturazione

Obbligo di emissione e trasmissione della fattura alla controparte. Nella fattura sono indicati gli elementi
essenziali che contraddistinguono il fornitore di beni/servizi e l’oggetto di scambio. Le formalità previste
per l’emissione della fattura e del contenuto sono assimilabili a tutte le operazioni rientranti nell’oggetto
dell’IVA quindi anche le op. esenti e non imponibili.

L’emissione della fattura non è obbligatoria nel momento in cui il cliente non richieda la stessa nei casi di:

         Commercianti al minuto
         Prestazioni alberghiere
         Trasporto di persone
         Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese locali aperti al pubblico
         Prestazioni per la custodia e amministrazione di titoli e altri



La fatturazione potrà essere:

    1.   Immediata: 24 ore dalla fatturazione
    2.   Differita: 15 del mese successivo
    3.   Riepilogativa: emissione di un riepilogo e non di una sola prestazione
    4.   Cessione triangolare: nel momento in cui A cede il bene a B che cede a C ma si verifica che A cede a
         C

Dopo l’emissione ci potrebbero essere delle variazioni:

    -    In aumento
    -    In diminuizione: con un sistema di comunicazione coerente il cedente fruisce di un vantaggio
         creditizio derivante dal ridimensionamento del valore scambiato
    -    In presenza di inesattezze dovute a errori materiali

Tenuta dei registri

    1. Registro fatture emesse: tutte le fatture emesse:
           a. Entro 15 giorni
           b. In ordine progressivo
           c. Indicando distintamente il corrispettivo
    2. I soggetti IVA non obbligati agli adempimenti pubblicitari, se non ricevono dal cliente la richiesta
       per la fattura possono tenere in sostituzione un registro dei corrispettivi documentati da scontrini.
    3. Nel registro acquisti vanno invece annotate le fatture d’acquisito. Esse vanno:
           a. Numerate progressivamente e registrate
                     i. Entro il mese in cui si intenda effettuare la detrazione
                    ii. Indicando la data di emissione nonché l’IVA

Secondo la normativa IVA i registri devono essenzialmente essere tenuti con pagine numerate
progressivamente + obbligo di vidimazione.
Liquidazione

La liquidazione consiste in un’operazione dove andranno a sottrarsi crediti e debiti IVA nei confronti
dell’erario. Il risultante andrà versato o portato a compensazione.

Dichiarazioni

Sono gli adempimenti pubblicitari con i quali il contribuente soggetto passivo IVA comunica la sua
situazione all’amministrazione finanziaria.

Comunicazione presentata entro fine febbraio. Tra le limitate cause di esonero dall’adempimento ci sono i
contribuenti soggetti passivi IVA che abbiano fatturato un importo minore di 25'000.

Dichiarazione annuale: è un riepilogo che viene richiesto oltre alla presentazione della dichiarazione IVA di
febbraio. Si tratta di un riepilogo di operazioni attive/passive. L’obbligo di redazione sussiste anche per i
soggetti che non abbiano effettuato operazioni nell’anno di riferimento. Gli esonerati da tale adempimento
sono:

   I.   Soggetti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti a norma dell’art.10
  II.   Produttori agricoli in regime di esonero
 III.   Contribuenti minimi

Unico: la dichiarazione va presentata in forma unificata all’interno del modello unico.

Essendo la dichiarazione IVA un atto a contenuto complesso potrà contenere varie previsioni:

    a. Esercizio di più attività: il soggetto IVA potrà chiedere una imposizione separata relativamente alle
       attività svolte
    b. In caso di credito vi sarà la possibilità di portare a nuovo tale credito o di optare per il rimborso
    c. Si potrà optare per la modifica di assoggettametno ai vari regimi. Anche mediante comportamenti
       concludenti dei soggetti IVA

Versamenti

    1. Periodici: entro il 16 di ogni mese
    2. Annuali: commisurato alle somme da versare per l’anno precedente. Sono obbligati a tale
       adempimento tutti i contribuenti.
    3. A conguaglio: entro il 16 marzo di ogni anno

A seguito della liquidazione potrà risultare un credito nei confronti dell’amministrazione. Si potrà:

    1. Chiedere il rimborso
    2. Riportarlo a nuovo
    3. Chiedere la compensazione

Accertamento

L’accertamento in tema di IVA non è dissimile a quello effettuato per quanto riguarda le imposte sui redditi.

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Iva

  • 1. IVA Natura e fonti: imposta che consiste nell’applicare a beni e servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al loro prezzo, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione/scambio antecedente alla fase di imposizione. Le fonti normative dell’IVA vengono rinvenute principalmente nella direttiva CE del 2006. La principale fonte però è il D.P.R. 26 ott. 1972, n. 633. La natura dell’IVA la identifica come un’imposta sul consumo di beni e servizi. Il consumo è un fatto economico che esprime la capacità contributiva e giustifica l’imposta ai sensi dell’art. 53 Cost. Rientra nella categoria delle imposte di scambio ed è plurifase per via della incisione in più fasi. Il meccanismo che porta all’imposizione IVA po’ essere definito detrazione imposta da imposta e comporta il pagamento dell’imposta e il sorgere di un credito per quella prodotta con gli acquisti. E’ un’imposta neutrale: 1. Rispetto al numero delle fasi del processo produttivo. Differenza con le imposte c.d. cumulative. Non può essere discriminatoria nei confronti di merce derivante da altri paesi della zona comunitaria 2. L’imposta è neutrale nei confronti di lavoratori autonomi e imprenditori perché non saranno loro i soggetti incisi L’applicazione dell’IVA non può prescindere da 3 presupposti essenziali: a. Soggettivo b. Oggettivo c. Territoriale A. Soggettivo E’ soggetto passivo: chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica. Possono essere soggetti passivi sia gli imprenditori che gli esercenti arti e professioni. Definizione di imprenditore: allargata. Possono essere soggetti passivi sia i rientranti negli articoli 2135 + 2195 in tutte le forme organizzati (requisito della organizzazione dell’impresa). Fanno parte dei soggetti passivi anche gli enti commerciali diversi dalle società. L’esercizio di arti e professioni è incluso se vi è una professionalità abituale. Non sono soggette a IVA le operazione poste in essere da soggetti che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non sono rese nell’ambito di un’attività professionale abituale o che l’attività coordinata e continuativa non sia inerente alla professione di solito svolta. B. Oggettivo Le operazioni rientranti nel presupposto sono 3. 1. Operazioni imponibili:
  • 2. a. Cessioni di beni a titolo oneroso: sostanziano nel trasferimento di diritti da un soggetto produttore a altro consumatore e non. Altre forme sono: i. Cessioni gratuite ii. Autoconsumo: destinazione dei beni a uso personale o dei propri familiari b. Prestazioni di servizi: operazioni non costituenti cessioni di beni materiali ma adempimenti di una serie di contratti o obbligazioni di fare/non fare/permettere. Sono operazioni assimilate: i. Cessioni in locazione ii. Cessione di beni per leasin iii. Prestazioni gratuite a vantaggio di terzi c. Acquisti internazionali d. Importazioni da paesi extracomunitari 2. Operazioni non imponibili Non determinano il sorgere di un debito di imposta a carico del soggetto passivo, ma comportano comunque degli adempimenti formali a carico dei soggetti individuati. A questa categoria appartengono le esportazioni in paesi extracomunitari. C. Operazioni esenti Non comportano il sorgere di un debito ma non comportano nemmeno la possibilità di detrazione. Operazioni IVA Operazioni imponibili Cessioni di beni e servizi Importazioni da stati extra UE Acquisti intracomunitari Operazioni non imponibili Esportazioni in stati extra UE Operazioni assimilate alle esportazioni Servizi internazionali Operazioni esenti Indicate nell’art.10 633/1972 Operazioni escluse Non presentano il requisito soggettivo, oggettivo, territoriale Meccanismo impositivo Al concretizzarsi di alcune operazioni c.d. imponibili si fissano alcuni momenti convenzionali: Per le cessioni di beni immobili si fa riferimento alla stipulazione del contratto Per le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione Per le prestazioni di servizi si fa riferimento al pagamento del corrispettivo Si considerano effettuate le operazioni al momento dell’emissione della fattura. Base imponibile e aliquote La base imponibile: ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione. Non ha rilevanza il valore del bene ceduto (corrispettivo determinato cotrattualmente). Per evitare l’elusione della norma si utilizza il valore normale.
  • 3. Non sono compresi nella base imponibile: i. Gli interessi moratori ii. Valore dei beni ceduti a titolo di sconto iii. Premi/abbuoni iv. Anticipazioni fatte dal soccetto passivo in nome e per conto di soggetti terzi Aliquota: 21% con ridotta al 10% e super-ridotta al 4%. Rivalsa e detrazioni 1. Obbligo verso il Fisco del soggetto passivo corrispondente all’imposta calcolata applicando l’aliquota alla base imponibile. 2. Un credito (diritto di rivalsa) dello stesso soggetto passivo verso il soggetto che aquista il bene (cessionario) o servizio (committente) Il credito ha per oggetto l’importo dell’IVA del bene in oggetto. 3. Diritto di detrazione che è un credito che sorge a vantaggio del cessionario nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato fino al secondo anno successivo. Per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione a norma delgli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle improtazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali e agricole. La detrazione non è consentita in caso di omessa tenuta della contabilitò obbligatoria a norma della legge. Rettifica della detrazione La detrazione matura al momento dell’acquisto del bene o servizio. Nel caso in cui si presenti una modifica del valore del bene bisogna tenerne conto. Detraibilità dell’IVA non dovuta La detraibilità potrebbe sorgere anche nel momento in cui non si effettuino nessuna delle operazioni indicate dalla legge nel caso in cui i soggetti passivi eludano o evadano. I casi più diffusi sono rappresentati da: 1. Operazioni inesistenti: emissione di fattura in maniera regolare ma illegale. Si presenta la fattispecie classica con l’eccezione del soggetto ricevente che non matura alcun diritto di detrazione ma si incorre in “utilizzo di fatture false”. 2. Corrispettivi gonfiati ADEMPIMENTI FORMALI Dichiarazione di inizio attività Il primo adempimento è la dichiarazione i inizio attività all’agenzia delle entrate entro 30 giorni. A seguito della dichiarazione verrà comunicato al soggetto passivo un numero di partita IVA che lo identificherà nei rapporti con il fisco.
  • 4. Fatturazione Obbligo di emissione e trasmissione della fattura alla controparte. Nella fattura sono indicati gli elementi essenziali che contraddistinguono il fornitore di beni/servizi e l’oggetto di scambio. Le formalità previste per l’emissione della fattura e del contenuto sono assimilabili a tutte le operazioni rientranti nell’oggetto dell’IVA quindi anche le op. esenti e non imponibili. L’emissione della fattura non è obbligatoria nel momento in cui il cliente non richieda la stessa nei casi di: Commercianti al minuto Prestazioni alberghiere Trasporto di persone Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese locali aperti al pubblico Prestazioni per la custodia e amministrazione di titoli e altri La fatturazione potrà essere: 1. Immediata: 24 ore dalla fatturazione 2. Differita: 15 del mese successivo 3. Riepilogativa: emissione di un riepilogo e non di una sola prestazione 4. Cessione triangolare: nel momento in cui A cede il bene a B che cede a C ma si verifica che A cede a C Dopo l’emissione ci potrebbero essere delle variazioni: - In aumento - In diminuizione: con un sistema di comunicazione coerente il cedente fruisce di un vantaggio creditizio derivante dal ridimensionamento del valore scambiato - In presenza di inesattezze dovute a errori materiali Tenuta dei registri 1. Registro fatture emesse: tutte le fatture emesse: a. Entro 15 giorni b. In ordine progressivo c. Indicando distintamente il corrispettivo 2. I soggetti IVA non obbligati agli adempimenti pubblicitari, se non ricevono dal cliente la richiesta per la fattura possono tenere in sostituzione un registro dei corrispettivi documentati da scontrini. 3. Nel registro acquisti vanno invece annotate le fatture d’acquisito. Esse vanno: a. Numerate progressivamente e registrate i. Entro il mese in cui si intenda effettuare la detrazione ii. Indicando la data di emissione nonché l’IVA Secondo la normativa IVA i registri devono essenzialmente essere tenuti con pagine numerate progressivamente + obbligo di vidimazione.
  • 5. Liquidazione La liquidazione consiste in un’operazione dove andranno a sottrarsi crediti e debiti IVA nei confronti dell’erario. Il risultante andrà versato o portato a compensazione. Dichiarazioni Sono gli adempimenti pubblicitari con i quali il contribuente soggetto passivo IVA comunica la sua situazione all’amministrazione finanziaria. Comunicazione presentata entro fine febbraio. Tra le limitate cause di esonero dall’adempimento ci sono i contribuenti soggetti passivi IVA che abbiano fatturato un importo minore di 25'000. Dichiarazione annuale: è un riepilogo che viene richiesto oltre alla presentazione della dichiarazione IVA di febbraio. Si tratta di un riepilogo di operazioni attive/passive. L’obbligo di redazione sussiste anche per i soggetti che non abbiano effettuato operazioni nell’anno di riferimento. Gli esonerati da tale adempimento sono: I. Soggetti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti a norma dell’art.10 II. Produttori agricoli in regime di esonero III. Contribuenti minimi Unico: la dichiarazione va presentata in forma unificata all’interno del modello unico. Essendo la dichiarazione IVA un atto a contenuto complesso potrà contenere varie previsioni: a. Esercizio di più attività: il soggetto IVA potrà chiedere una imposizione separata relativamente alle attività svolte b. In caso di credito vi sarà la possibilità di portare a nuovo tale credito o di optare per il rimborso c. Si potrà optare per la modifica di assoggettametno ai vari regimi. Anche mediante comportamenti concludenti dei soggetti IVA Versamenti 1. Periodici: entro il 16 di ogni mese 2. Annuali: commisurato alle somme da versare per l’anno precedente. Sono obbligati a tale adempimento tutti i contribuenti. 3. A conguaglio: entro il 16 marzo di ogni anno A seguito della liquidazione potrà risultare un credito nei confronti dell’amministrazione. Si potrà: 1. Chiedere il rimborso 2. Riportarlo a nuovo 3. Chiedere la compensazione Accertamento L’accertamento in tema di IVA non è dissimile a quello effettuato per quanto riguarda le imposte sui redditi.