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Trasferimento del dipendente presso altra sede
Non è mobbing
A cura di Cinzia De Stefanis
No al risarcimento di danni da mobbing per il lavoratore che ritiene il trasferimento imposto
dall’azienda pretestuoso e non di carattere strategico. Laddove la decisione datoriale, dovuta a
precise ragioni organizzative e produttive aziendali, sia rivolta anche agli altri dipendenti. Questo
è quanto sostiene la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 25 ottobre 2013, n.
24189, che ha escluso, dunque, qualsiasi discriminazione o intento vessatorio nei confronti del
dipendente – informatore medico scientifico.

1.1

Il fatto

Con ricorso al Tribunale di Torino l’informatore scientifico del farmaco alle dipendenze di una
società per azioni sin dal 1° settembre 1987 in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ha impugnato il trasferimento da Pesaro, suo luogo di residenza e di lavoro, a
Torino.
Ritenendo lo stesso illegittimo perché determinato da intenti vessatori e discriminatori e comunque
non supportato da effettive ragioni aziendali.
E pertanto ha chiesto :
-

il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a fronte di condotte vessatorie e punitive,
precedenti e successive alla intimazione del trasferimento; ha impugnato la sanzione
disciplinare dell’ammonizione scritta del 20 novembre 2007, comminatagli per non avere
trasmesso tempestivamente al suo capoarea gli itinerari delle visite di informazione dei
medici da effettuarsi la settimana successiva;

-

ha rivendicato infine somme a titolo di compensi per lavoro straordinario, indennità di
trasferta, rimborso spese di soggiorno, vitto e alloggio a seguito dell’intimato trasferimento.

Ricorre per cassazione avverso questa sentenza il predetto lavoratore, sulla base di due motivi,
limitatamente ai capi relativi al trasferimento e al risarcimento dei danni. La società resiste con
controricorso.
MASSIMA
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 25 ottobre 2013 n. 24189
La sussistenza delle ragioni organizzative e produttive idonee a giustificare il trasferimento di un
lavoratore (art. 2103 c.c.),fanno sì che il dipendente non abbia diritto al risarcimento di danni da
mobbing.
a cura di Cinzia De Stefanis – www.supermercato.it

1
1.2

La posizione della Cassazione

Questa Corte ricordano i giudici di piazza Cavour ha più volte affermato che il controllo
giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il
trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia
corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, e,
trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantita dall’art.
41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata
dall’imprenditore; quest’ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri
dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte
ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. Nella
specie la Corte di merito ha ritenuto provata la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive
idonee a giustificare il trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., rilevando che :
-

i due informatori che coprivano le zone di Torino ed Aosta si erano dimessi, onde si era
reso necessario provvedere alla loro sostituzione, peraltro in un quadro di riorganizzazione
dell’azienda, conseguente alle dimissioni incentivate di 16 informatori su un totale di 110;

-

la situazione personale del ricorrente non era ostativa al trasferimento, privo essendo il
medesimo di carichi familiari;

-

che all’informatore era stata assegnata una zona assolutamente comparabile con quella
degli altri informatori, all’inizio coperta da altri suoi colleghi avendo il ricorrente ripreso
servizio quasi un anno dopo il trasferimento;

-

non era pretestuoso il motivo della nuova destinazione, risultando comprovate le ragioni da
cui era stato determinato il trasferimento.

La Corte di merito, sulla scorta dei dati acquisiti al processo, ha escluso non solo la sussistenza
del mobbing, ma anche ogni forma di condotta discriminatoria o vessatoria asseritamente posta in
essere nei confronti del ricorrente, rilevando che gli atteggiamenti tenuti nei suoi confronti erano
comuni agli altri informatori e che essi erano il frutto del legittimo esercizio del potere gerarchico
del datore di lavoro e di una generale politica aziendale che non aveva di mira il ricorrente, ma
puntava ad una riorganizzazione dell’azienda del tutto legittima rappresentando esercizio della
libertà d’impresa, garantita dall’art. 41 Cost.

Documento pubblicato in data 06/11/2013
TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE
ANCHE PARZIALE.
Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono
alla Zucchetti S.p.A.
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa
attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali involontari errori o inesattezze

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Trasferimento del dipendente presso altra sede: Non è mobbing - a cura di Cinzia De Stefanis

  • 1. www.supermercato.it Trasferimento del dipendente presso altra sede Non è mobbing A cura di Cinzia De Stefanis No al risarcimento di danni da mobbing per il lavoratore che ritiene il trasferimento imposto dall’azienda pretestuoso e non di carattere strategico. Laddove la decisione datoriale, dovuta a precise ragioni organizzative e produttive aziendali, sia rivolta anche agli altri dipendenti. Questo è quanto sostiene la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 25 ottobre 2013, n. 24189, che ha escluso, dunque, qualsiasi discriminazione o intento vessatorio nei confronti del dipendente – informatore medico scientifico. 1.1 Il fatto Con ricorso al Tribunale di Torino l’informatore scientifico del farmaco alle dipendenze di una società per azioni sin dal 1° settembre 1987 in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha impugnato il trasferimento da Pesaro, suo luogo di residenza e di lavoro, a Torino. Ritenendo lo stesso illegittimo perché determinato da intenti vessatori e discriminatori e comunque non supportato da effettive ragioni aziendali. E pertanto ha chiesto : - il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a fronte di condotte vessatorie e punitive, precedenti e successive alla intimazione del trasferimento; ha impugnato la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta del 20 novembre 2007, comminatagli per non avere trasmesso tempestivamente al suo capoarea gli itinerari delle visite di informazione dei medici da effettuarsi la settimana successiva; - ha rivendicato infine somme a titolo di compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, rimborso spese di soggiorno, vitto e alloggio a seguito dell’intimato trasferimento. Ricorre per cassazione avverso questa sentenza il predetto lavoratore, sulla base di due motivi, limitatamente ai capi relativi al trasferimento e al risarcimento dei danni. La società resiste con controricorso. MASSIMA Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 25 ottobre 2013 n. 24189 La sussistenza delle ragioni organizzative e produttive idonee a giustificare il trasferimento di un lavoratore (art. 2103 c.c.),fanno sì che il dipendente non abbia diritto al risarcimento di danni da mobbing. a cura di Cinzia De Stefanis – www.supermercato.it 1
  • 2. 1.2 La posizione della Cassazione Questa Corte ricordano i giudici di piazza Cavour ha più volte affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore; quest’ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. Nella specie la Corte di merito ha ritenuto provata la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive idonee a giustificare il trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., rilevando che : - i due informatori che coprivano le zone di Torino ed Aosta si erano dimessi, onde si era reso necessario provvedere alla loro sostituzione, peraltro in un quadro di riorganizzazione dell’azienda, conseguente alle dimissioni incentivate di 16 informatori su un totale di 110; - la situazione personale del ricorrente non era ostativa al trasferimento, privo essendo il medesimo di carichi familiari; - che all’informatore era stata assegnata una zona assolutamente comparabile con quella degli altri informatori, all’inizio coperta da altri suoi colleghi avendo il ricorrente ripreso servizio quasi un anno dopo il trasferimento; - non era pretestuoso il motivo della nuova destinazione, risultando comprovate le ragioni da cui era stato determinato il trasferimento. La Corte di merito, sulla scorta dei dati acquisiti al processo, ha escluso non solo la sussistenza del mobbing, ma anche ogni forma di condotta discriminatoria o vessatoria asseritamente posta in essere nei confronti del ricorrente, rilevando che gli atteggiamenti tenuti nei suoi confronti erano comuni agli altri informatori e che essi erano il frutto del legittimo esercizio del potere gerarchico del datore di lavoro e di una generale politica aziendale che non aveva di mira il ricorrente, ma puntava ad una riorganizzazione dell’azienda del tutto legittima rappresentando esercizio della libertà d’impresa, garantita dall’art. 41 Cost. Documento pubblicato in data 06/11/2013 TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Zucchetti S.p.A. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze a cura di Cinzia De Stefanis – www.supermercato.it 2