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Direttivo nazionale AIBeL «IL MOBBING TRA PREVENZIONE E DANNO: LE MODIFICHE POSSIBILI IN AMBITO GIURIDICO-NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE»

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Direttivo nazionale AIBeL «IL MOBBING TRA PREVENZIONE E DANNO: LE MODIFICHE POSSIBILI IN AMBITO GIURIDICO-NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE»

  1. 1. AIBeL – Associazione Italiana Benessere e Lavoro Fernando Cecchini Direttivo nazionale AIBeL Il disagio lavorativo – la tutela Workshop Il mobbing tra Prevenzione e Danno: le modifiche possibili in ambito giuridico-normativo nazionale e regionale EX EDUCANDATO FEMMINILE “IL FULIGNO” SALA CAPITOLO VIA FAENZA 48 - FIRENZE 28 NOVEMBRE 2014 Ore 9,30-18
  2. 2. Da cui si evince che detti termini definiscono lo stimolo con cui è generato lo stress mobbing è normalmente generato sul lavoro da terzi e legato secondi fini burn out è normalmente generato da obiettivi personali e carenze organizzative straining è normalmente generato da un superiore gerarchico stalking è normalmente generato da chiunque MOBBING ; STRAINING ; BURN OUT ; STALKING = STRESS • STRESS = SFORZO DI ADATTAMENTO = stress = (dovuto a) EVENTI VITA • MOBBING = SERIE VIOLENZE MORALI = stress = (dovuto a) MOBBER • BURN OUT = ESAURIMENTO EMOTIVO = stress = (dovuto a) LAVORO • STRAINING = SOFFERENZA SITUAZIONALE = stress = (dovuto a) STRAINER • STALKING = SOFFERENZA COSTANTE = stress = (dovuto a) STALKER
  3. 3. Le patologie di origine psicosociale La forte tensione generata dallo stress, perdurando nel tempo, porta alla comparsa di una serie di alterazioni che colpiscono l’equilibrio psicofisiologico. La vittima arriva, nel tempo, a sviluppare disturbi quali: DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS (DPST) Fenomeni di evitamento, comportamenti cioè tesi ad evitare ogni situazione che ricordi il problema; Pensiero concentrato in modo ossessivo sui problemi si lavoro con incubi, flashback... Presenza di fenomeni di iperallerta, Disturbi d’ansia e depressivi, Possibilità di esiti a lungo termine DISTURBO DELL’ADATTAMENTO (DDA) Fattori di rischio di intensità e durata inferiori a quelli riscontrati nel DPTS Fenomeni ciclici simili (ansia, depressione etc...) ma di minore gravità senza di conseguenze permanenti
  4. 4. I più tipici disturbi di natura psichica sono: Ansia, Agitazione, Angoscia, Disturbi dell’attenzione e della concentrazione, Anoressia o bulimia, Riduzione o perdita della libido, Disturbi del sonno, Depressione A cui certamente seguiranno disturbi di natura fisica quali: Cefalea, Disturbi dell’equilibrio, Tachicardia e crisi ipertensive, Gastroduodenite, Mialgie e dolori osteoarticolari, Pruriti ed allergie, Disturbi respiratori malattie autoimmuni: Colite ulcerosa, artrite reumatoide, diabete, epatite cronica, sclerosi multipla, anemia emolitica, ecc. Neoplastiche : trasformazione cancerogena dei tessuti
  5. 5. Le malattie psico-sociali non pagano !! • Danneggiano il lavoratore causando: • danni alla salute irreversibili, all’ immagine, economici, alla vita di relazione, la perdita di professionalità, il consumo eccessivo di alcool, tabacco, farmaci e ……… incidenti sul lavoro • Danneggiano la famiglia: • quanto sopra, assieme a problematiche di natura relazionale e quotidiana ( figli, coniuge, genitori ), nel tempo può condurre ad atti di violenza e alla dissoluzione del nucleo famigliare
  6. 6. Danneggiano l’azienda: aumentano gli incidenti lavorativi, colpisce l’ efficienza, la produttività, diminuisce la motivazione, aumenta l’ assenteismo, la conflittualità, lo scarso interesse, il contenzioso, crea un clima negativo, l’ azienda sostituirà il lavoratore assente con ulteriori costi, aumenterà il costo del prodotto diminuirà la qualità. Per altro il lavoratore avrà grosse difficoltà a trovare altra occupazione per cui l’ azienda dovrà affrontale costi legali, di risarcimento e di immagine. Danneggiano lo Stato: il sistema sanitario nazionale sosterrà costi per terapie, ricoveri, medicine, ecc. Per lo Stato aumenteranno oneri sociali, quali sussidi, pensioni anticipate, mobilità, invalidità, ammortizzatori, ecc.
  7. 7. Diffusione del fenomeno Nel 1998 fu valutato dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 1,5 milioni (4,2%) di lavoratori vittime di violenze morali/mobbing Istat - Il disagio nelle relazioni lavorative Anni 2008 / 2009 settembre 2010 Le vittime di vessazioni sul lavoro (mobbing). 2milioni e 91mila i lavoratori , il 7,2 %, che hanno dichiarato di aver subito vessazioni in ambito lavorativo. Eurispes Rapporto Italia 2013 23,5% Vittime di mobbing gennaio 2013 - Il 23,5% dei lavoratori dichiara di aver subìto almeno una volta forme di sopruso o persecuzione da parte del datore di lavoro.
  8. 8. La necessità di una legge dedicata Attualmente non esiste una legge specifica contro le violenze morali, su esempi europei una legge dedicata, o regole certe, potrebbero frenare il proliferare del fenomeno facendo: •chiarezza ai lavoratori •sia deterrente verso datori di lavoro “disinvolti” •assicurare ai giudici un riferimento certo Codice Civile Art. 2087 R.D. 16.03.1942 Tutela delle condizioni di lavoro "L'imprenditore è tenuto ad adottare nello esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
  9. 9. Anche nella XVI legislatura alcuni disegni di legge sono stati presentati al parlamento da varie forze politiche ma rimasero “pezzi di carta senza seguito” Nella attuale XVII Legislatura Camera dei deputati : on Mongiello Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche nell’attività lavorativa Senato della Repubblica: • on. Antonio Boccuzzi (PD) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza morale e della persecuzione psicologica nei luoghi e nei rapporti di lavoro (mobbing) • on. Salvatore Margiotta (PD) tra i cofirmatari tutti PD c’è Antonio Razzi (PdL) Disposizioni in tema di violenza e persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa per la tutela e la prevenzione dei lavoratori
  10. 10. “LA TUTELA GIURIDICA DEL MOBBING IN ITALIA” a cura di LUISA LERDA – alle prime conoscenze sul mobbing nel nostro Paese (2000) , un giurista asseriva che una legge sul mobbing era inutile concludendo la relazione nel seguente modo: …. ne deriva per Confindustria l'inopportunità di un intervento legislativo sulla materia. Questo intervento invero potrebbe avere come unico effetto quello di determinare una burocratizzazione ed un irrigidimento dei meccanismi decisionali all'interno dell'impresa, ….. Dal “Sole 24 ore” 18 09 2008 “Mobbing / Cronaca dei paradossi di un nuovo fenomeno. “ …..Il primo danneggiato dal mobbing è l'impresa. Un'ora dedicata al mobbing è un'ora sottratta al lavoro. Onde l'impresa è senz'altro danneggiata da tali attività. Anzi, per il solo fatto dell'insorgere del mobbing al suo interno, è un'impresa tendenzialmente meno efficiente sul mercato…….. Il paradosso è, quindi, semplice da cogliere: l'impresa è la prima danneggiata dal mobbing, e l'imprenditore è il primo soggetto la cui responsabilità viene azionata in caso di mobbing…..
  11. 11. La prevenzione tramite leggi regionali Alcune regioni sensibili alle problematiche del mondo del lavoro hanno approvato delle leggi/regolamentazioni a tutela . Tali leggi prevedono iniziative d’informazione e formazione dei lavoratori, promuovono la realizzazione di punti di ascolto e centri terapeutici, tutto ciò finalizzato alla prevenzione e al monitoraggio del disagio lavorativo, del mobbing, del rispetto dei diritti e della dignità della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica; provvedono inoltre al miglioramento delle relazioni sociali nell’ambiente di lavoro; sono perciò importanti punti di riferimento. Ad oggi 5 regioni stanno applicando tali regolamentazioni grazie alle quali i lavoratori vengono particolarmente tutelati. Abruzzo 2004 - Umbria 2005 - Friuli Venezia Giulia 2005 - Veneto 2010 - Puglia 2014
  12. 12. Le ragioni di una legge regionale nel 1978, mediante la Legge di riforma sanitaria n.833, la vigilanza sui luoghi di lavoro divenne competenza delle Regioni. Nel 2001, la Legge costituzionale n.3, attribuì alle Regioni competenza legislativa anche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, confermata D.lgs. 81/08 all’art.13, comma 1, : «La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio…».
  13. 13. Tale vigilanza viene effettuata tramite il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Il fare ciò ha fondamentalmente due problemi; il primo dovuto alla carenza di personale rispetto alla enorme quantità di aziende da verificare, si calcola la presenza di un ispettore del lavoro ogni circa 1.500 - 2.000 imprese; il secondo all’ impossibilità per l’ ispettore di riscontrare situazioni legate a problematiche di natura organizzativa/gestionale legate allo svolgimento del rapporto di lavoro e le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni agli ambienti di lavoro causa di situazioni di disagio lavorativo e conseguentemente di patologie di natura psicosociale, in altre parole il verificare agibilità di ambienti, correttezza di impianti e macchinari è certamente molto più semplice ed immediato che non situazioni relazionali. Per questa carenza, che lascia una ampia “zona d’ombra” relativa alla salute e sicurezza in ambiente di lavoro, alcune regioni più illuminate in una ottica di prevenzione approvarono delle leggi ad hoc.
  14. 14. Tali leggi tra l’ altro promuovono a sostegno la realizzazione di “punti di ascolto” e “centri terapeutici”. Il punto di ascolto, è normalmente il primo contatto per i lavoratori in difficoltà dove possono condividere i propri vissuti e rileggerli secondo le modalità più adeguate grazie all’aiuto di un professionista esperto in problematiche del lavoro; l’ attività di questi sportelli è centrata sul Disagio Lavorativo, l’accesso a detti sportelli è gratuito. Non meno importanti sono i “Centri Terapeutici” appartenenti al SSN dove il lavoratore, spesso inviato dal Punto di Ascolto, troverà il sostegno psicologico necessario a superare la situazione clinica e la certificazione del suo stato di salute, tale documento è indispensabile a comprovare l’ eventuale esistenza di malattia professionale. Tale referto, secondo le leggi vigenti, va inviato all’ autorità giudiziaria che potrà far intervenire lo SPRESAL e all’ INAIL per la valutazione della malattia professionale
  15. 15. E’ solo grazie all’ esistenza dei Punti di Ascolto e dei Centri Terapeutici che si potrà coprire quell’area definita “zona d’ombra” che lascia il lavoratore in balia di se stesso senza nessun supporto. Importante è ancora l’ esistenza dell’Osservatorio Regionale che raccogliendo ed incrociando i dati raccolti dai Punti di Ascolto e dai Centri Terapeutici possa mirare ad aziende che non rispettino quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e simili, al fine di invitarle ad un più corretto comportamento. Come è evidente questa legge mira alla prevenzione e ricordando che tra il 2001 ed il 2012 abbiamo un aumento del 52,3 % di malattie professionali, tra cui emergono pesantemente le psicosociali, 1 € speso per la prevenzione ne rende più del doppio ( fonte INAIL) Corte Costituzionale n. 359/2003. Le Regioni possano intervenire, con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno mobbing in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze.
  16. 16. Dal 2002, la CES (Confederazione Europea dei Sindacati), ha ulteriormente ampliato il suo ruolo a livello dell'UE in materia di relazioni industriali, promuovendo lo sviluppo di un dialogo sociale autonomo fra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro concludendo accordi “autonomi” su: • telelavoro (2002) • stress legato al lavoro (2004) • molestie e violenze sul posto di lavoro (2007) • mercato del lavoro inclusivo (2010). • un quadro d’azione per sviluppo delle competenze e delle qualifiche lungo tutto l’arco della vita (2002) e un quadro d'azione sulla parità fra uomo e donna (2005).
  17. 17. Framework agreement on Harassment and Violence at work Aprile 2010 è la data che le imprese e sindacati europei si sono prefissate per adottare autonomamente le decisioni prese per "prevenire ogni tipo di violenza". Dopo dieci mesi di consultazioni, fatte dalla commissione europea, poi il 26 aprile 2007 la firma dell'intesa che ricorda l'obbligo per le imprese di proteggere i propri dipendenti adottando procedure da seguire in caso di situazioni di mobbing. 1. INTRODUZIONE Il rispetto reciproco per la dignità degli altri a tutti i livelli all'interno del posto di lavoro è una delle caratteristiche chiave delle organizzazioni di successo. Ecco perché vessazione e violenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed CES le condannano in tutte le loro forme. Essi considerano un reciproco interesse sia dei datori di lavoro che dei lavoratori trattare questo problema che può avere gravi conseguenze sociali ed economiche.
  18. 18. EU e leggi nazionali definiscono un dovere dei datori di lavoro proteggere i lavoratori dalla vessazione e dalla violenza nel posto di lavoro. Differenti forme di vessazione e violenza possono interessare i posti di lavoro. Esse possono essere: - fisiche, psicologiche e/o sessuali - singoli episodi casuali o più sistematiche forme di comportamento - fra colleghi, fra superiori e subalterni o da terzi quali: clienti, avventori, pazienti, allievi ecc. Le forme vanno dai casi minori, quali la mancanza di rispetto, agli atti più seri compresi i reati criminali, i quali richiedono l'intervento dell’ autorità pubblica. Le parti sociali Europee riconoscono che molestia e violenza possono potenzialmente interessare tutti i posti di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla dimensione della azienda, dal campo di attività o dalla forma del contratto di impiego o del rapporto.
  19. 19. Tuttavia, determinati gruppi e settori possono essere più a rischio. In pratica non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori sono interessati. Questo accordo si occupa di quelle forme di molestia e di violenza che sono all'interno della competenza delle parti sociali e corrispondono alla descrizione fatta nelle seguenti sezioni. 2. SCOPO Lo scopo del presente accordo è finalizzato a: - aumentare la consapevolezza e la comprensione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti riguardo alla molestia e alla violenza nel posto di lavoro, - fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti a tutti i livelli una struttura volta all’ azione per identificare, prevenire e gestire i problemi di molestia e di violenza sul lavoro.
  20. 20. 3. DESCRIZIONE Molestia e violenza sono dovute ad inaccettabile comportamento di uno o più individui e possono prendere forme molto differenti, alcune delle quali possono essere identificate più facilmente che altre. L'ambiente di lavoro può influenzare l'esposizione delle persone alla molestia e alla violenza. La molestia accade quando uno o più lavoratori o responsabili sono abusati ripetutamente e deliberatamente, minacciati e/o umiliati nelle circostanze riguardanti il lavoro. La violenza accade quando uno o più lavoratori o responsabili sono assaliti nelle circostanze riguardanti il lavoro. Molestie e violenze possono essere effettuate da uno o più responsabili o lavoratori, con lo scopo o effetto di violare la dignità del responsabile o del lavoratore, danneggiando la sua salute e/o creandogli un ambiente di lavoro ostile.
  21. 21. 4 PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROBLEMI DI MOLESTIA E VIOLENZA Aumentando la consapevolezza e uno specifico addestramento dei responsabili e dei lavoratori possono ridurre la probabilità di molestia e violenza sul lavoro. Le imprese hanno bisogno di regolamentare in modo chiaro dichiarando che forme di molestia e violenza non saranno tollerate. Questa dichiarazione specificherà le procedure da seguire dove i casi si presenteranno. Le procedure possono includere una fase informale in cui una persona di fiducia della dirigenza e dei lavoratori è a disposizione per dare consigli ed assistenza. Procedure preesistenti possono essere adatte per comportamenti come molestia e violenza.
  22. 22. Una adatta procedura sarà sostenuta ma non sarà limitata da quanto segue: - È nell' interesse di tutte le parti procedere con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di tutti - Nessuna informazione dovrebbe essere data alle parti non coinvolte nel caso - I reclami dovrebbero essere investigati ed eseguiti senza eccessivo ritardo - Tutte le parti in causa dovrebbero ottenere una udienza imparziale e pari trattamento - I reclami dovrebbero essere sostenuti da dettagliate informazioni - False accuse non dovrebbero essere tollerate e possono provocare azioni disciplinari - L 'assistenza esterna può aiutare
  23. 23. Se è stabilito che la molestia e la violenza sono accadute, appropriate misure saranno prese in relazione all’ esecutore(i). Ciò può comportare azioni disciplinari sino ad includere il licenziamento. La vittima(e) riceverà il supporto e, se necessario, aiuto nella reintegrazione. I datori di lavoro, in accordo con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, stabiliranno, rivedranno e controlleranno queste procedure per assicurare che esse siano efficaci sia nel prevenire problemi che trattare questioni sul sorgere. Se necessario, le disposizioni di questo capitolo possono essere applicate a comportamenti di violenza esterna.
  24. 24. 5. L'ESECUZIONE E PROSEGUIMENTO Nel contesto dell'articolo 139 del Trattato, questo accordo quadro Europeo autonomo impegna i membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES ad attuarlo in conformità con le procedure e le pratiche specifiche governate ed elaborate negli Stati Membri e nei Paesi dell’Area Economica Europea Le parti firmatarie inoltre invitano i membri delle loro organizzazioni nei loro Paesi a rendere effettivo questo accordo. L' adempimento di questo accordo sarà portato a termine entro tre anni dalla data della firma di questo accordo. Le organizzazioni segnaleranno sull'esecuzione di questo accordo al Comitato di Dialogo Sociale Durante i primi tre anni dalla data della firma di questo accordo, il Comitato di Dialogo Sociale preparerà ed adotterà una tabella annuale che riassume l'esecuzione ed il proseguimento dell'accordo.
  25. 25. Un rapporto completo sulle azioni di esecuzione intraprese sarà preparato dal Comitato di Dialogo Sociale e sarà adottato dai partner sociali Europei durante il quarto anno. Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l'accordo ogni volta dopo cinque anni dalla data della firma, se richiesto da uno di loro. Nel caso di domande sul contenuto di questo accordo, i membri delle organizzazioni coinvolte possono assieme o separatamente rivolgersi alle parti firmatarie, le quali assieme o separatamente risponderanno. Nell'effettuare questo accordo, i membri delle parti firmatarie evitano inutili gravami sulle PMI. L'esecuzione di questo accordo non costituisce un valido fondamento per ridurre il livello generale di protezione accordato ai lavoratori del settore di questo accordo. Questo accordo non pregiudica i diritti dei partner sociali a concludere, al giusto livello, compreso il livello Europeo, accordi che adattano e/o che integrano questo accordo in maniera tale da prendere in considerazione i bisogni specifici dei partner sociali interessati.
  26. 26. D.lgs.81/08 Articolo 28 Oggetto della Valutazione dei Rischi 1 La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
  27. 27. D.lgs.81/08 Articolo 28 Oggetto della Valutazione dei Rischi 1 La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, quelli collegati alle molestie e violenza sul lavoro, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo del 26 aprile 2007, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la restazione di lavoro. Oplà!!! E il gioco è fatto è l’ uovo di Colombo
  28. 28. Grazie per la vostra attenzione Domande? 330967012 f.cecchini@cisl.it Desidero condividere con voi che su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, con Suo decreto 2 giugno 2014, mi ha conferito l’ onorificenza di: Cavaliere dell’ Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” Tale riconoscimento, di cui sono giustamente onorato ed orgoglioso, trova ragione nello impegno sociale che da anni sto portando avanti, sempre disponibile e vicino alle lavoratrici ed ai lavoratori in difficoltà, in particolare sostenendo e tutelando le numerose vittime del fenomeno del Disagio Lavorativo tra cui si evidenzia il fenomeno Mobbing.

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