SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale


Cassazione Civile, Sezione Unite, sent. del 7.06.2012 n. 9184


                                     REPUBBLICA ITALIANA
                               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                             LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                                      SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f.
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente di Sezione
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                                              sentenza
sul ricorso 22144/2011 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio
dell'avvocato <omissis>, rappresentato e difeso dall'avvocato <omissis> per procura a
margine del ricorso;
                                                                                      - ricorrente -
                                              e contro
CONSIGLIO     ORDINE      AVVOCATI         PESCARA,    PROCURATORE         GENERALE    CORTE     DI
CASSAZIONE;
                                                                                        - intimati -
avverso la sentenza n. 79/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata
il 01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2012 dal Consigliere
Dott. LUIGI PICCIALLI;
FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale


udito l'Avvocato <omissis> per delega Avv.to <omissis>;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che
ha concluso per il rigetto del rigetto del ricorso.


                                   Svolgimento del processo
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, con deliberazione dell'8 luglio 2010,a
conclusione del procedimento avviato ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 5, su
segnalazione del Servizio Tributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,
sospese a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'avvocato C.B., iscritto nel
locale albo, per aver il medesimo omesso di ottemperare alla richiesta di invio al suddetto
ente previdenziale del c.d. "Modello 5/2002", relativo al volume di affari prodotto e
dichiarato al fisco nell'anno 2001.
Avverso il suddetto provvedimento il suddetto professionista propose tempestivo ricorso
al Consiglio Nazionale Forense,deducendo l'estinzione della subita "misura cautelare
accessoria" per prescrizione,quale conseguenza di quella,già ritenuta dal C.O.A., dell'illecito
disciplinare di cui all'art. 15 del Codice Deontologico Forense e, nel merito, di non essere
tenuto all'invio del citato "modello. 5", in mancanza della propria iscrizione alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, a tanto non essendo sufficiente quella
all'albo professionale, al riguardo richiamando l'interpretazione dell'art. 17, comma 1 della
legge sopra citata fornita da due sentenze (le nn. 233/06 e 24784/09) della Sezione Lavoro
di questa Corte.
Il ricorso, cui aveva resistito il C.O.A. di Pescara, veniva respinto dal C.N.F. con decisione n.
307 del 24.2.2011, depositata e pubblicata il 1.6.2011, ritenendo:
a) che la permanenza della condotta omissiva contestata avesse comportato la non
decorrenza del termine prescrizionale;
b) l'ineludibilità dell'obbligo di comunicazione, nella specie rimasto inevaso,sussistente a
carico di "ogni avvocato italiano";
c) l'inconferenza della richiamata giurisprudenza,in quanto relativa a casi di avvocati
esercenti in Italia, ma iscritti in albi professionali e casse previdenziali di paesi esteri
appartenenti all'Unione Europea.
FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale


Avverso tale decisione l'avv. C. ha proposto tempestivo ricorso a queste Sezioni Unite,
affidato ad un unico motivo.
L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara non ha svolto attività difensiva.


                                      Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si censura, per "violazione della L. n. 576 del 1980, art. 17,
comma 1, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3", la reiezione del motivo
d'impugnazione con il quale il ricorrente aveva dedotto di non essere tenuto ad inviare alla
Cassa di Previdenza Forense la comunicazione prevista dall'art. 17 della legge citata (c.d.
"modello 5"), per non essere egli iscritto alla medesima.
Al riguardo si sostiene che la ritenuta generalità dell'obbligo in questione,che secondo il
C.O.A. di Pescara ed il Consiglio Nazionale Forense prescinderebbe dalla suddetta iscrizione
e sarebbe imposto a tutti gli iscritti agli albi professionali forensi, indipendentemente dalla
percezione di proventi o dalla eventuale iscrizione ad altre istituzioni di previdenza, si
porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, già citata in narrativa,enunciante
un principio di portata generale, secondo cui la norma in questione deve essere
interpretata nel senso che il presupposto dell'obbligo della comunicazione de qua sia
costituito dal duplice requisito della iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense, oltre a
quella nell'albo professionale.
       Le censure sono infondate.
Ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 1, relativa alla riforma del
sistema previdenziale forense, nel testo originario anteriore alla L. 24 febbraio 1997, n. 27
(che ha abolito la categoria dei procuratori legali), "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e
dei procuratori nonchè i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla
Cassa, con lettera raccomandata da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito
professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonchè il volume d'affari
dichiarato ai fini dell'I.V.A. nel medesimo anno".
Nei successivi commi quarto e quinto del medesimo articolo sono previste le conseguenze
a carico di tali professionisti, per le ipotesi di inosservanza, o ritardo eccedente i novanta
giorni, del suddetto adempimento, o di infedeltà della dichiarazione. Il relativo
FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale


procedimento prevede la segnalazione, da parte della Cassa Forense, al competente C.O.A.
ai fini della valutazione, da parte di quest'ultimo, del comportamento sul piano disciplinare
o della sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, sanzione quest'ultima da
adottarsi, come è avvenuto nella specie, nella forme del procedimento disciplinare. Già il
tenore letterale della riportata disposizione, in particolare l'uso della congiunzione
distintiva "nonchè", che separa l'indicazione delle prime due categorie professionali, quelle
degli avvocati e dei procuratori (a loro volta accomunate dalla congiunzione copulativa
"e"), dalla terza, quella dei praticanti procuratori, è connotato da un chiaro elemento
semantico di riferibilità soltanto a questi ultimi delle successive parole "iscritti alla cassa".
Tale interpretazione trova riscontro, sotto il profilo sistematico, nella disciplina contenuta
nell'art. 22 della legge medesima, che dopo aver previsto, al comma 1, l'obbligatorietà
dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la libera
professione con carattere di continuità e, nei successivi, le modalità di tale iscrizione (che
di regola avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi nell'anno successivo a quello
del raggiungimento del minimo reddito o del volume di affari, di natura professionale,
periodicamente fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio
continuativo della professione e, solo in difetto di tale domanda ed in presenza dei
requisiti reddituali o di volume d'affari, di ufficio a cura della giunta esecutiva, con
conseguente recupero dei contributi arretrati,interessi e sanzione di cui all'art. 18, commi
3 e 4, oltre all'irrogazione di una penalità pari alla metà dei contributi), al sesto comma
prevede che "l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio".
La natura facoltativa di tale iscrizione fornisce, dunque, la chiara spiegazione della diversità
dei presupposti soggettivi che, all'art. 17, comma 1 citato il legislatore ha previsto fini
dell'imposizione dell'obbligo di inviare la comunicazione de qua: mentre quest'ultima è
obbligatoria per tutti gli avvocati (come lo era per la soppressa categoria dei procuratori)
iscritti negli albi professionali nazionali, con le sole eccezioni di quelli iscritti anche in altri
albi professionali ed alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a
favore di una delle stesse, ove prevista (v. D.M. 22 maggio 1997, art. 1, nn. 1 e 4,
contenente il regolamento per l'applicazione della L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 18),
l'obbligatorietà della comunicazione per i praticanti avvocati (già praticanti procuratori)
FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale


sussiste soltanto nel caso in cui gli stessi si siano avvalsi della facoltà, loro accordata
dall'art. 22, comma 6, di iscriversi alla Cassa di previdenza.
       Deve ritenersi pertanto non condivisibile il principio affermato, con carattere di
generalità e non per i soli casi, del tutto particolari, specificamente esaminati (relativi ad
avvocati, cittadini di paesi dell'Unione Europea, già iscritti negli albi dei paesi di
provenienza ad alle relative casse previdenziali e, successivamente iscritti in albi
professionali italiani..optanti per il mantenimento dell'iscrizione originaria) dalla Sezione
Lavoro di questa Corte, secondo cui "l'inequivocabile dato letterale della disposizione"
comporterebbe che il "presupposto dell'obbligo di comunicazione....sia costituito non già
dalla sola iscrizione all'Albo degli avvocati ma si richiede anche il concorrente requisito
dell'iscrizione alla Cassa di previdenza che si riferisce non solo ai praticanti procuratori, ma
anche agli iscritti nell'albo degli avvocati (e in passato anche procuratori), pur
individuando" la ratio di tale obbligo agganciato all'iscrizione alla Cassa...nell'utilità per la
Cassa di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati,
destinatari o comunque potenziali destinatari di prestazioni previdenziali della Cassa stesso
ed in ogni caso soggetti all'obbligo del contributo soggettivo", (v. sent. n. 233/06).
Tale interpretazione, oltre a non rispondere all'effettivo dato letterale della disposizione,
per le ragioni in precedenza esposte si palesa apodittica, nella parte in cui esclude che il
requisito della già sussistente iscrizione alla Cassa sia riferibile ai soli praticanti, non
cogliendo le ragioni di tale distinzione, e, nel considerare la ratio della disposizione, pur
correttamente individuata nell'esigenza di conoscere i flussi di reddito dei professionisti
in questione, non tiene conto tuttavia che tale conoscenza non è solo funzionale alla
determinazione dei contributi dovuti da chi già risulti iscritto, ma anche all'accertamento
dei requisiti reddituali o di volume di affari, in presenza dei quali, per gli avvocati non
ancora iscritti, sorge l'obbligo dell'iscrizione, cui provvede in via sostitutiva e di ufficio,
nei casi di mancata domanda dell'interessato, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 22,
comma 2, la giunta esecutiva dell'ente. Tale potere quest'ultima non sarebbe in grado di
esercitare, se non disponesse di uno strumento di conoscenza dei dati patrimoniali sopra
indicati, proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e
contribuzione de quibus, quale è la dichiarazione di cui all'art. 17 citato.
FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale


Così individuata la duplicità di funzioni cui assolve l'adempimento formale prescritto
dall'art. 17 L. cit., e dunque la ratio legis della generalità dell'obbligo in questione, non
hanno ragione di sussistere i dubbi di legittimità costituzionale, espressi nella citata
sentenza della sezione lavoro (per "palese irragionevolezza" dell'imposizione di
comunicare dati personali) con riferimento alla tesi interpretativa avversata, che in questa
sede invece viene recepita, atteso che la scelta legislativa, di imporre anche ai non iscritti
alla Cassa la comunicazione in questione (adempimento la cui generalità risulta poi ribadita
nell'art. 1, comma 1 del già citato D.M. 22 maggio 1997), risulta motivata dalle meritevoli
esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e
previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi
appartenenti.
       Il ricorso va conclusivamente respinto, avendo correttamente il Consiglio Nazionale
Forense affermato la generalità dell'obbligo di comunicazione in questione,
indipendentemente dalla già avvenuta iscrizione, o meno, degli avvocati iscritti negli albi
professionali nazionali, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense.
       Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di controparti
resistenti.


                                                 P.Q.M.


La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

More Related Content

What's hot

Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric )
Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric ) Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric )
Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric ) Studio Legale de Vergottini
 
Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.comOrdinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.comPiccoloRinaldiStudio
 
129 laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...
129   laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...129   laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...
129 laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...http://www.studioingvolpi.it
 
Cass. Pen. 1420_2020.pdf
Cass. Pen. 1420_2020.pdfCass. Pen. 1420_2020.pdf
Cass. Pen. 1420_2020.pdfSara235517
 
EC_: mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...
EC_:  mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...EC_:  mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...
EC_: mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...giovanni Colombo
 
GE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblica
GE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblicaGE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblica
GE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblicagiovanni Colombo
 
Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...
Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...
Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...PiccoloRinaldiStudio
 
GE_: meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22
GE_:  meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22GE_:  meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22
GE_: meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22giovanni Colombo
 

What's hot (10)

Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric )
Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric ) Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric )
Sentenza coldiretti consiglio di stato (n. 05115 2018 reg.ric )
 
Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.comOrdinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
 
129 laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...
129   laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...129   laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...
129 laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve att...
 
Ordinanza 702 bis linea materna
Ordinanza 702 bis linea maternaOrdinanza 702 bis linea materna
Ordinanza 702 bis linea materna
 
Cass. Pen. 1420_2020.pdf
Cass. Pen. 1420_2020.pdfCass. Pen. 1420_2020.pdf
Cass. Pen. 1420_2020.pdf
 
EC_: mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...
EC_:  mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...EC_:  mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...
EC_: mio richiedere_in om_ce_o_perugia ec_radiare_in albo professionale omce...
 
GE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblica
GE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblicaGE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblica
GE_: entsprechend reihe 24 corte d'appello procuratore della repubblica
 
Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...
Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...
Ordinanza 702 bis linea materna 2 - Avvocato Valerio Piccolo - www.piccolorin...
 
GE_: meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22
GE_:  meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22GE_:  meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22
GE_: meine e_mail_ingp_ec_10_2019_22
 
Sentenza pantani
Sentenza pantaniSentenza pantani
Sentenza pantani
 

Similar to Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012

L'ordinanza del Tar a favore di H3G - Tre
L'ordinanza del Tar a favore di H3G - TreL'ordinanza del Tar a favore di H3G - Tre
L'ordinanza del Tar a favore di H3G - TreVittorio Pasteris
 
Cassazione sent. n°7993 del 21mag12
Cassazione sent. n°7993 del 21mag12Cassazione sent. n°7993 del 21mag12
Cassazione sent. n°7993 del 21mag12Fabio Bolo
 
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 3234301   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343http://www.studioingvolpi.it
 
Sentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradisoSentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradisoredazione gioianet
 
Disciplinare: radiati Moggi, Giraudo e Mazzini
Disciplinare: radiati Moggi, Giraudo e MazziniDisciplinare: radiati Moggi, Giraudo e Mazzini
Disciplinare: radiati Moggi, Giraudo e MazziniSilvio De Rossi
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11FocusLegale
 
Coop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoCoop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoredazione gioianet
 
Modulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioniModulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioniVincenzo Rocco
 
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008Fabrizio Callarà
 
339 cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...
339   cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...339   cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...
339 cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...http://www.studioingvolpi.it
 
Diventare avvocato-in-spagna-96-2001
Diventare avvocato-in-spagna-96-2001Diventare avvocato-in-spagna-96-2001
Diventare avvocato-in-spagna-96-2001Matteo Barberi
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
 
204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavorihttp://www.studioingvolpi.it
 

Similar to Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012 (20)

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
Sentenza coop
Sentenza coopSentenza coop
Sentenza coop
 
L'ordinanza del Tar a favore di H3G - Tre
L'ordinanza del Tar a favore di H3G - TreL'ordinanza del Tar a favore di H3G - Tre
L'ordinanza del Tar a favore di H3G - Tre
 
Cassazione sent. n°7993 del 21mag12
Cassazione sent. n°7993 del 21mag12Cassazione sent. n°7993 del 21mag12
Cassazione sent. n°7993 del 21mag12
 
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 3234301   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
 
Newsletter n. 4 - Aprile
Newsletter n. 4 - AprileNewsletter n. 4 - Aprile
Newsletter n. 4 - Aprile
 
Sentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradisoSentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradiso
 
Disciplinare: radiati Moggi, Giraudo e Mazzini
Disciplinare: radiati Moggi, Giraudo e MazziniDisciplinare: radiati Moggi, Giraudo e Mazzini
Disciplinare: radiati Moggi, Giraudo e Mazzini
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11
 
Costi di sicurezza TAR Umbria
Costi di sicurezza TAR UmbriaCosti di sicurezza TAR Umbria
Costi di sicurezza TAR Umbria
 
Coop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoCoop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di stato
 
Modulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioniModulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioni
 
Adr Silvia Stefanelli
Adr Silvia StefanelliAdr Silvia Stefanelli
Adr Silvia Stefanelli
 
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
 
339 cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...
339   cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...339   cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...
339 cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - rischi derivanti ...
 
Diventare avvocato-in-spagna-96-2001
Diventare avvocato-in-spagna-96-2001Diventare avvocato-in-spagna-96-2001
Diventare avvocato-in-spagna-96-2001
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
 
Cassano corte 2
Cassano corte 2Cassano corte 2
Cassano corte 2
 
204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori204   infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
204 infortunio in un cantiere e responsabilità in caso di appalto di lavori
 

More from FocusLegale

cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfcavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfFocusLegale
 
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.FocusLegale
 
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfdistacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfFocusLegale
 
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdfFocusLegale
 
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfAttestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfFocusLegale
 
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneNPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneFocusLegale
 
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18FocusLegale
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaFocusLegale
 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014FocusLegale
 
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliCassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliFocusLegale
 
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETESeawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETEFocusLegale
 
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18FocusLegale
 
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateCircoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateFocusLegale
 
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateCircolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateFocusLegale
 
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013FocusLegale
 
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...FocusLegale
 
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. FocusLegale
 
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariAd e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariFocusLegale
 

More from FocusLegale (20)

cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfcavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
 
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
 
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfdistacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
 
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
 
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfAttestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
 
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneNPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
 
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
 
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliCassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
 
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETESeawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
 
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
 
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateCircoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
 
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateCircolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
 
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
 
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
 
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
 
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariAd e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
 
206
206206
206
 

Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012

  • 1. FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale Cassazione Civile, Sezione Unite, sent. del 7.06.2012 n. 9184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente di Sezione Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 22144/2011 proposto da: C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato <omissis>, rappresentato e difeso dall'avvocato <omissis> per procura a margine del ricorso; - ricorrente - e contro CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI PESCARA, PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 79/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 01/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
  • 2. FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale udito l'Avvocato <omissis> per delega Avv.to <omissis>; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, con deliberazione dell'8 luglio 2010,a conclusione del procedimento avviato ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 5, su segnalazione del Servizio Tributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, sospese a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'avvocato C.B., iscritto nel locale albo, per aver il medesimo omesso di ottemperare alla richiesta di invio al suddetto ente previdenziale del c.d. "Modello 5/2002", relativo al volume di affari prodotto e dichiarato al fisco nell'anno 2001. Avverso il suddetto provvedimento il suddetto professionista propose tempestivo ricorso al Consiglio Nazionale Forense,deducendo l'estinzione della subita "misura cautelare accessoria" per prescrizione,quale conseguenza di quella,già ritenuta dal C.O.A., dell'illecito disciplinare di cui all'art. 15 del Codice Deontologico Forense e, nel merito, di non essere tenuto all'invio del citato "modello. 5", in mancanza della propria iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, a tanto non essendo sufficiente quella all'albo professionale, al riguardo richiamando l'interpretazione dell'art. 17, comma 1 della legge sopra citata fornita da due sentenze (le nn. 233/06 e 24784/09) della Sezione Lavoro di questa Corte. Il ricorso, cui aveva resistito il C.O.A. di Pescara, veniva respinto dal C.N.F. con decisione n. 307 del 24.2.2011, depositata e pubblicata il 1.6.2011, ritenendo: a) che la permanenza della condotta omissiva contestata avesse comportato la non decorrenza del termine prescrizionale; b) l'ineludibilità dell'obbligo di comunicazione, nella specie rimasto inevaso,sussistente a carico di "ogni avvocato italiano"; c) l'inconferenza della richiamata giurisprudenza,in quanto relativa a casi di avvocati esercenti in Italia, ma iscritti in albi professionali e casse previdenziali di paesi esteri appartenenti all'Unione Europea.
  • 3. FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale Avverso tale decisione l'avv. C. ha proposto tempestivo ricorso a queste Sezioni Unite, affidato ad un unico motivo. L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si censura, per "violazione della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 1, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3", la reiezione del motivo d'impugnazione con il quale il ricorrente aveva dedotto di non essere tenuto ad inviare alla Cassa di Previdenza Forense la comunicazione prevista dall'art. 17 della legge citata (c.d. "modello 5"), per non essere egli iscritto alla medesima. Al riguardo si sostiene che la ritenuta generalità dell'obbligo in questione,che secondo il C.O.A. di Pescara ed il Consiglio Nazionale Forense prescinderebbe dalla suddetta iscrizione e sarebbe imposto a tutti gli iscritti agli albi professionali forensi, indipendentemente dalla percezione di proventi o dalla eventuale iscrizione ad altre istituzioni di previdenza, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, già citata in narrativa,enunciante un principio di portata generale, secondo cui la norma in questione deve essere interpretata nel senso che il presupposto dell'obbligo della comunicazione de qua sia costituito dal duplice requisito della iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense, oltre a quella nell'albo professionale. Le censure sono infondate. Ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 1, relativa alla riforma del sistema previdenziale forense, nel testo originario anteriore alla L. 24 febbraio 1997, n. 27 (che ha abolito la categoria dei procuratori legali), "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonchè i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa, con lettera raccomandata da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonchè il volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. nel medesimo anno". Nei successivi commi quarto e quinto del medesimo articolo sono previste le conseguenze a carico di tali professionisti, per le ipotesi di inosservanza, o ritardo eccedente i novanta giorni, del suddetto adempimento, o di infedeltà della dichiarazione. Il relativo
  • 4. FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale procedimento prevede la segnalazione, da parte della Cassa Forense, al competente C.O.A. ai fini della valutazione, da parte di quest'ultimo, del comportamento sul piano disciplinare o della sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, sanzione quest'ultima da adottarsi, come è avvenuto nella specie, nella forme del procedimento disciplinare. Già il tenore letterale della riportata disposizione, in particolare l'uso della congiunzione distintiva "nonchè", che separa l'indicazione delle prime due categorie professionali, quelle degli avvocati e dei procuratori (a loro volta accomunate dalla congiunzione copulativa "e"), dalla terza, quella dei praticanti procuratori, è connotato da un chiaro elemento semantico di riferibilità soltanto a questi ultimi delle successive parole "iscritti alla cassa". Tale interpretazione trova riscontro, sotto il profilo sistematico, nella disciplina contenuta nell'art. 22 della legge medesima, che dopo aver previsto, al comma 1, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la libera professione con carattere di continuità e, nei successivi, le modalità di tale iscrizione (che di regola avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi nell'anno successivo a quello del raggiungimento del minimo reddito o del volume di affari, di natura professionale, periodicamente fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione e, solo in difetto di tale domanda ed in presenza dei requisiti reddituali o di volume d'affari, di ufficio a cura della giunta esecutiva, con conseguente recupero dei contributi arretrati,interessi e sanzione di cui all'art. 18, commi 3 e 4, oltre all'irrogazione di una penalità pari alla metà dei contributi), al sesto comma prevede che "l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio". La natura facoltativa di tale iscrizione fornisce, dunque, la chiara spiegazione della diversità dei presupposti soggettivi che, all'art. 17, comma 1 citato il legislatore ha previsto fini dell'imposizione dell'obbligo di inviare la comunicazione de qua: mentre quest'ultima è obbligatoria per tutti gli avvocati (come lo era per la soppressa categoria dei procuratori) iscritti negli albi professionali nazionali, con le sole eccezioni di quelli iscritti anche in altri albi professionali ed alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una delle stesse, ove prevista (v. D.M. 22 maggio 1997, art. 1, nn. 1 e 4, contenente il regolamento per l'applicazione della L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 18), l'obbligatorietà della comunicazione per i praticanti avvocati (già praticanti procuratori)
  • 5. FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale sussiste soltanto nel caso in cui gli stessi si siano avvalsi della facoltà, loro accordata dall'art. 22, comma 6, di iscriversi alla Cassa di previdenza. Deve ritenersi pertanto non condivisibile il principio affermato, con carattere di generalità e non per i soli casi, del tutto particolari, specificamente esaminati (relativi ad avvocati, cittadini di paesi dell'Unione Europea, già iscritti negli albi dei paesi di provenienza ad alle relative casse previdenziali e, successivamente iscritti in albi professionali italiani..optanti per il mantenimento dell'iscrizione originaria) dalla Sezione Lavoro di questa Corte, secondo cui "l'inequivocabile dato letterale della disposizione" comporterebbe che il "presupposto dell'obbligo di comunicazione....sia costituito non già dalla sola iscrizione all'Albo degli avvocati ma si richiede anche il concorrente requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza che si riferisce non solo ai praticanti procuratori, ma anche agli iscritti nell'albo degli avvocati (e in passato anche procuratori), pur individuando" la ratio di tale obbligo agganciato all'iscrizione alla Cassa...nell'utilità per la Cassa di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati, destinatari o comunque potenziali destinatari di prestazioni previdenziali della Cassa stesso ed in ogni caso soggetti all'obbligo del contributo soggettivo", (v. sent. n. 233/06). Tale interpretazione, oltre a non rispondere all'effettivo dato letterale della disposizione, per le ragioni in precedenza esposte si palesa apodittica, nella parte in cui esclude che il requisito della già sussistente iscrizione alla Cassa sia riferibile ai soli praticanti, non cogliendo le ragioni di tale distinzione, e, nel considerare la ratio della disposizione, pur correttamente individuata nell'esigenza di conoscere i flussi di reddito dei professionisti in questione, non tiene conto tuttavia che tale conoscenza non è solo funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi già risulti iscritto, ma anche all'accertamento dei requisiti reddituali o di volume di affari, in presenza dei quali, per gli avvocati non ancora iscritti, sorge l'obbligo dell'iscrizione, cui provvede in via sostitutiva e di ufficio, nei casi di mancata domanda dell'interessato, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 22, comma 2, la giunta esecutiva dell'ente. Tale potere quest'ultima non sarebbe in grado di esercitare, se non disponesse di uno strumento di conoscenza dei dati patrimoniali sopra indicati, proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e contribuzione de quibus, quale è la dichiarazione di cui all'art. 17 citato.
  • 6. FocusLegale - https://www.facebook.com/FocusLegale Così individuata la duplicità di funzioni cui assolve l'adempimento formale prescritto dall'art. 17 L. cit., e dunque la ratio legis della generalità dell'obbligo in questione, non hanno ragione di sussistere i dubbi di legittimità costituzionale, espressi nella citata sentenza della sezione lavoro (per "palese irragionevolezza" dell'imposizione di comunicare dati personali) con riferimento alla tesi interpretativa avversata, che in questa sede invece viene recepita, atteso che la scelta legislativa, di imporre anche ai non iscritti alla Cassa la comunicazione in questione (adempimento la cui generalità risulta poi ribadita nell'art. 1, comma 1 del già citato D.M. 22 maggio 1997), risulta motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti. Il ricorso va conclusivamente respinto, avendo correttamente il Consiglio Nazionale Forense affermato la generalità dell'obbligo di comunicazione in questione, indipendentemente dalla già avvenuta iscrizione, o meno, degli avvocati iscritti negli albi professionali nazionali, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense. Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di controparti resistenti. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.