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ITET PIO LA TORRE

PALERMO 5 febbraio 2014
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014

1
Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• D. Lgs. 82/2005 (CAD)
• Legge 15/2005 e 80/2005
• D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta)
• D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD)
• D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni)
• D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo)
• D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review)
• D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0)
• L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013)
• D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni)

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2
Il Codice dell’Amministrazione digitale
Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e
costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e
finalità:

 la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12)
 la gestione informatica dei procedimenti (art. 41)
 la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.)
 la disponibilità dei dati (artt. 50, 58)
 le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

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3
Il Codice dell’Amministrazione digitale
SANCISCE I NUOVI DIRITTI

 diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)
 diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)
 diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)
 diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)
 diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)
 diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)
 diritto alla partecipazione (art. 9)
 diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi (art. 57)

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4
Il Codice dell’Amministrazione digitale
I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei
seguenti strumenti innovativi:

 i documenti informatici
 le firme elettroniche
 l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva
 la posta elettronicae la posta elettronica certificata
 i siti Internet delle P.A.

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5
Il Decreto semplificazioni modifica il CAD
Tra quelle di maggiore impatto si annovera senza dubbio
quella introdotta con il nuovo art. 47 quinques, con cui si
aggiunge il comma 3 bis all’art. 63 del Codice
dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che a
partire dal 1 gennaio 2014 impone alle pubbliche
amministrazioni di avvalersi esclusivamente di canali e
servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica
certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di
intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli
interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie,
per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la
richiesta di attestazioni e certificazioni.
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6
Il Decreto sviluppo modifica il CAD
Il Decreto Legge 83/2012, recante "Misure urgenti per
la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla
legge 134/2012, ha introdotto invece le seguenti
modifiche:
 l’istituzione dell’Agenzia per l'Italia digitale e la

soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione;
 la sostituzione del comma 1 dell’art. 68 in merito
all’acquisizione di programmi informatici.
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7
Il Decreto spending review modifica il CAD
... si parte con iscrizioni online, pagelle e registri in formato elettronico ed e-mail per
comunicare con le famiglie

Il Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge 135/2012, ha introdotto ulteriori modifiche al testo
vigente del CAD ed, in particolare, ha previsto:
 l’abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies,

3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del CAD (istituiti con il decreto
legge 5/2012), in merito alla gestione in forma associata delle
funzioni ICT.

Vengono quindi abrogate le recenti indicazioni inserite nel CAD, riportando
la gestione associata dell’ICT alle funzioni fondamentali nell’art. 14, comma
28, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge
122/2010.
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8
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni in Legge
221/2012, ha introdotto nuove modifiche al testo vigente del
CAD.
In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi:
• l’inserimento dei requisiti tecnici di accessibilità all'art 57 su moduli

e formulari;
• l'ampliamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni ai gestori dei pubblici servizi nell'art. 57bis;
• l'ulteriore modifica all'art. 68, dedicato all’analisi comparativa delle
soluzioni informatiche, stilando un elenco di soluzioni che le PA
devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi;
• principio dell’open by default
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9
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
La novella degli articoli 52 e 68 CAD
Art. 50 c.1
I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento

L'articolo 52 c.1
I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi
modalità.... , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68,
comma 3, del presente Codice.

L'articolo 68 c.2
Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi
informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui
sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e
la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti
in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed
eccezionali esigenze
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10
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
La novella degli articoli 52 e 68 CAD
L'articolo 68 c.3

Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1)
2)

3)

sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte
di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della lettera a), sono
adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e
divulgazione

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11
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Perché in OPEN DATA ?

Open governement
La dottrina dell’Open Government si basa sul principio per il
quale tutte leattività dei Governi e delle Amministrazioni dello
Stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni
efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa
pubblica.
In tal senso, l’Open Government si basa su tre elementi:
1) trasparenza
2) collaborazione
3) partecipazione
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12
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Perché in OPEN DATA ?
 Trasparenza
La trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai
cittadini le informazioni sulle attività dell’Amministrazione. Una
Amministrazione trasparente, per questo, è un’Amministrazione più
controllata e nel contempo più aperta e affidabile.

 Partecipazione
La partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica
Amministrazione aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa e
migliora la qualità delle decisioni dell’Amministrazione.

 Collaborazione
La collaborazione vede un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle
attività dell'Amministrazione
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13
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Perché in OPEN DATA ?
Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei
set di dati, è stato proposto un modello di catalogazione che li
classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori
da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle):
livello base, costituito da file non strutturati
dati strutturati ma codificati con un formato proprietario
dati strutturati e codificati in un formato non proprietario
dati strutturati e codificati in un formato non proprietario
(URI)
Linked Open Data (LOD).
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14
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?
Art 68 c.1

Analisi comparativa delle soluzioni.
Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti
di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli
investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni
disponibili sul mercato:
- riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica
amministrazione;
- software libero o a codice sorgente aperto;
- software fruibile in modalità cloud computing;
- software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- software combinazione delle precedenti soluzioni.
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15
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?
Art 68 c.1bis

valutazione comparativa
delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto,
di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché
di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla
normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio
tenuto
conto
della
tipologia
di
software
acquisito.
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16
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?
Art 68 c.1ter

valutazione comparativa
delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i
criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di
accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati
alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.
La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e
i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti
interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

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17
Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?

valutazione comparativa
 L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 63/2013*

relativa alle Linee guida per la valutazione comparativa prevista
dall’art. 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice
dell’Amministrazione Digitale”.
 La Circolare illustra, attraverso l’esposizione di un percorso
metodologico e di una serie di esempi, le modalità e i criteri per
l’effettuazione della valutazione comparativa delle soluzioni
prevista dal Codice per l’Amministrazione Digitale
*Allegato alla determinazione commissariale n. 193/2013DIG del 6 dicembre 2013 t. 68.
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18
le 4 sezioni del sito istituzionale
 Amministrazione trasparente (congelata)
 Pubblicità legale
 Servizi in rete
 Comunicazione istituzionale

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19
le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale
L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1° gennaio 2010, ha stabilito
che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligati, nei propri siti.
Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n. 194- cd. Decreto
Mille proroghe) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva
della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al
termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".
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20
le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale
Dove inserire sul sito l’etichetta
- Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA (link),la sezione
del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e
deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o
“Albo online”.
Responsabile della Pubblicazione
- La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di
pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
Caratteristiche dei documenti
- I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere
pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità
degli atti, devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale
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21
le 4 sezioni del sito istituzionale
 Pubblicità legale







La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili:
a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;
b. la data di pubblicazione;
c. la data di scadenza;
d. la descrizione (o oggetto);
e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.

Periodo di pubblicazione
 I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di
riferimento, è consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che
deve poter essere modificato dal RPP prolungandolo o riducendolo in base ai diversi
riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione.

Datazione documenti
 Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora
di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere
generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.
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22
le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale
Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato
realizzato da DigitPA un vademecum: "Modalità di pubblicazione
dei documenti nell’Albo online" il cui obiettivo è quello di
sollevare le amministrazioni da quei dubbi e quelle criticità in cui
le stesse potrebbero imbattersi in sede di applicazione della
normativa

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23
Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n.8/2009

Dominio GOV.IT

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere
all’iscrizione al dominio “gov.it” dei siti che intendono
mantenere attivi.
1) compilazione online di un form: http://domini.digitpa.gov.it/
2) Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) firmata
3) Questionario compilato
Link procedura scuola
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24
la pubblicità legale si fa sul proprio sito web gov.it
Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 30/5/2002
Conoscenza e uso del dominio internet .gov.it

I siti facenti parte del dominio gov.it hanno lo scopo di fornire
informazioni e servizi ai cittadini, alle imprese e alla stessa
pubblica amministrazione con la garanzia che le informazioni ed
i servizi richiesti provengano direttamente dall'Ente e abbiano
le caratteristiche di qualità indicate nella presente norma.

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25
Accessibilità: storia legislativa
 Legge 4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei








soggetti disabili agli trumenti informatici ( Legge Stanca)
D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della
Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i
diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici;
Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche
disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore
degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e
la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili.
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto crescita)
Circolare 61/2013 Agenziaper l’Italia Digitale

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26
Accessibilità
L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”,
riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che
“la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi
compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici.
E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai
servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3
della Costituzione”
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27
Gli obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai
documenti, alla sezione Amministrazione Trasparente

DECRETO CRESCITA 2.0
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)

 Art. 9:
A. Modifiche Legge 4/2004
B. Modifiche Codice Amministrazione Digitale
C. Nuovi adempimenti in materia di accessibilità
D. Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

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28
A) Modifiche alla Legge Stanca
• Estesa a tutti i soggetti che usufruiscono
di contributi pubblici o agevolazioni per
l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet.
• Postazioni
di
lavoro
pubbliche
nell'ambito delle specifiche dotazioni di
bilancio destinate alla realizzazione e
allo sviluppo del sistema informatico(e
non piùnell’ambito delle disponibilità di
bilancio).
• Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce
specifiche tecniche delle postazioni di
lavoro.
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Gestione del logo di accessibilità

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29
B) Modifiche Codice Amministrazione Digitale
• Inseriti i principi di eguaglianza e non discriminazione nei
rapporti digitali tra cittadino e pubblica amministrazione.
• Formazione dipendenti pubblici: educazione
tematiche di accessibilità e tecnologie assistive.

alle

• I documenti (compresi albo pretorio, moduli e formulari)
devono essere accessibili secondo requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

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30
C) Nuovi adempimenti in materia di accessibilità
 Obbligo pubblicazione nel sito istituzionale di:
• Obiettivi annuali di accessibilità (entro 31 marzo di ogni
anno)**
• Piano di telelavoro

 Segnalazione inadempienze:
• Raccolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale

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31
D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
 Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter
 Disporre azioni di monitoraggio dell’accessibilità
 Coinvolgere le associazioni
 Circolare 61/2013 (29 marzo 2013)
Modelli di supporto alla predisposizione degli obiettivi di
accessibilità ed alla valutazione dell’accessibilità dei servizi
dell’amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di
lavoro)
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32
D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
 Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter
Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai
suddetti soggetti presentano una formale segnalazione all’ Agenzia per l’Italia Digitale,
anche in via telematica.
L’ Agenzia per l’Italia Digitale è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga
fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in
tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90
giorni, per adempiere:
-

Modello

- Pec
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Modulo per l'invio di segnalazioni di inadempienza
protocollo@pec.agid.gov.it

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33
D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
In base alla delibera Civit 50/2013, allegato 1,
gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati
dentro la sotto-sezione di I livello Altri
contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati della
sezione Amministrazione trasparente

La Bussola della Trasparenza inserisce tra gli altri indicatori di
monitoraggio gli obiettivi di accessibilità, obbligatori per le PA dal
31 marzo 2013
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34
Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
 Requisiti tecnici di accessibilità:
La verifica di accessibilità prevede innanzitutto la cognizione sul fatto che
nessuno strumento automatizzato può garantire una verifica completa.
E’ necessario procedere alla verifica dei 12 requisiti ALLEGATO A DM 20
marzo 2013 (e dei relativi punti di controllo) utilizzando delle tecniche
variabili a seconda della tipologia di contenuto.
L’esperto che si occupa della verifica deve effettuare il controllo di
conformità dei 12 requisiti applicando la metodologia prevista dal DM 20
marzo 2013 sulla home page del sito Web, sulle pagine collegate alla home
page, su eventuali pagine contenenti differenti tipologie di moduli (form) e
su un campione di differenti tipologie di pagine pari al 5% delle pagine
analizzate in precedenza.
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35
Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
 Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti*
•Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex requisito 1)
•Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script (ex requisito 15)
•Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (no HTML5, no CSS 3)
•Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con non-interferenza
di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non devono essere indispensabili e non
devono interferire con la fruibilità della pagina)
•I 12 requisiti corrispondono al livello «AA» delle WCAG 2.0
*I 12 requisiti tecnici, contenuti nel decreto, fanno riferimento alle 12 linie guida che
costituiscono i principi delle WCAG 2.0

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36
Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
I principi ispiratori del WCAG2.0, fatti propri dal decreto, sono i
seguenti:
principio 1: percepibile - le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente
devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti
canali sensoriali;
principio 2: utilizzabile - i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa
contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
principio 3: comprensibile - gli utenti devono poter comprendere le modalità di
funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per
ottenere servizi e informazioni;
principio 4: robusto - il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter
essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati
dall’utente, comprese le tecnologie assistive.
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Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

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38
Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto
di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere
fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in
stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o
altra modalità di rappresentazione del contenuto.
Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative
testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video,
formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.
Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità
differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o
struttura.
Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei
contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.
Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche
tramite tastiera..
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39
Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo
sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.
Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi
epilettiche.
Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare,
trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.
Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.
Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino
in maniera prevedibile.
Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente
ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.
Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi
utente e con le tecnologie assistive.
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40
Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

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41
Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Le WCAG 2.0 (ed il decreto) consentono anche l’uso di contenuti non
accessibili, l’importante è che gli stessi rispettino una serie di requisiti,
previsti dal punto 5 della verifica dei criteri di conformità:
Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di
informazioni

e

servizi,

possono

essere

forniti

tramite

tecnologie

non compatibili con l’accessibilità purché non impediscano agli utenti
di accedere alle informazioni e servizi della pagina.

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42
Il ruolo del responsabile dell’accessibilità
L’art. 9 del decreto legge 179/2012 inserisce una serie di nuove
responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia
per l’Italia Digitale tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di
documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in
materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di
informazioni, servizi e postazioni di lavoro.
 predispone il piano annuale di obiettivi di accessibilità...

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43
Il ruolo del responsabile dell’accessibilità
• si attiva, a seguito di formale segnalazione effettuata dal
cittadino ed inoltrata all’amministrazione da parte
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per rimuovere i problemi di
accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni);
• prevedere delle sessioni di formazione del personale per la
gestione digitale dei documenti, con predisposizione di
modelli di riferimento (template) nativamente accessibili;
• monitora costantemente lo stato di accessibilità dei servizi
dell’amministrazione e l’attuazione degli obiettivi annuali
prefissati;
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44
Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO
La legge 4/2004, come unico vincolo, pone la nullità del contratto nel caso
in cui all’interno dello stesso non vi sia alcun riferimento al rispetto dei
requisiti tecnici previsti dalla suddetta legge. Ciò è chiaramente indicato
all’art. 4 comma 2 della Legge 4/2004.
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di
nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando
non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal
decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o
novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente
legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di
realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto.
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45
Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO

All’interno del contratto quindi è sufficiente indicare una
clausola che impegni il fornitore al rispetto dei requisiti previsti
dalla normativa. Un esempio può essere il seguente: “Il
fornitore si impegna a fornire un prodotto conforme ai
requisiti di cui all’art. 11 della legge 4/2004 e s.m.i.”.

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46
Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO
• Richiedere nelle procedure di gara il rispetto dei requisiti
tecnici in materia di accessibilità
• Ritenere il rispetto dei requisiti tecnici motivo di preferenza a
parità di ogni altra condizione
• Non stipulare contratti per la realizzazione di siti web quando
non è previsto espressamente il rispetto dei requisiti tecnici di
accessibilità
• Prevedere l'adeguamento dei siti web ai requisiti tecnici di
accessibilità

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47
Accessibilità
Ricapilotiamo...
• Qualsiasi documento prodotto dalla pubblica amministrazione in
formato digitale deve essere accessibile (DL 179/2012).
• I documenti con obbligo di pubblicazione devono essere anch’essi
accessibili e riutilizzabili (Decreto 33/2013).
• Possono esserci delle eccezioni in ambito di accessibilità, ma devono
prevedere adeguate alternative nonché possibilità di contattare il
responsabile al procedimento (DM 20 marzo 2014).
• In caso di omissione il cittadino può segnalare ad AGID che avvia
procedimento (DL 179/2012).
• Strumento di ausilio per validazione Achecker
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48
La Dematerializzazione
Il termine dematerializzazione indica il progressivo
incremento della gestione documentale informatizzata e
la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della
documentazione amministrativa in favore del documento
informatico.

Atto di indirizzo 2014
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La Dematerializzazione: gli strumenti
L’ introduzione all’interno delle amministrazioni di un sistema
per la gestione documentale informatizzata presenta non
pochi problemi e criticità di tipo organizzativo, di ordine
tecnologico e di natura archivistica.
Gli elementi di un sistema informativo scolastico, quali la
dotazione tecnologica, le risorse umane e il processo di
gestione del flusso documentale, dovranno essere
attentamente valutati al fine di individuare la migliore
soluzione
possibile
adeguata
ad
ogni
singola
realtà/dimensione.
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50
La Dematerializzazione: gli strumenti

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51
Il Processo di dematerializzazione dei documenti
Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le
pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere,
pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i
procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.

Formazione

contesto, forma e contenuti obbligatori,
autenticità, paternità, integrità



Gestione

protocollo informatico



Trasmissione

modalità di tenuta, modalità di
emissione, trasmissione, notifica, ricezione;



modalità di memorizzazione e archiviazione,
Conservazione
modalità di conservazione



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52
Il Processo di dematerializzazione dei documenti

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53
Il documento informatico
La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento
cartaceo col documento informatico è stato confermato dal nuovo
quadro normativo che ha conferito all’attività amministrativa
informatica la medesima efficacia di quella posta in essere
attraverso la modalità tradizionale.
 Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente

rilevanti art . 1 c. 1, p

 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su

supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di
legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20

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54
Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
 Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica,

sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità.

 Firma elettronica: l’insieme di dati in forma elettronica, allegati

oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica

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Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Art. 21
a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la
stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712
del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più
lato che questo termine può assumere.
b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole o
non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi
dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in
vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue
conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia
probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice.
c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata,
ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art.
21 comma 2)
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56
La Dematerializzazione

La diffusione del documento informatico è tuttavia ancora frenata
da alcuni elementi di varia natura:
1. difficoltà interpretative delle diverse norme;
2. scarsa diffusione di prassi per la sottoscrizione dei documenti
informatici;
3. limitata usabilità degli strumenti per la sottoscrizione dei documenti e,
soprattutto, per la gestione dei documenti firmati;
4. insufficiente fiducia nella e-mail come strumento di trasmissione
formale dei documenti;
5. difficoltà di “esibizione” del documento informatico;
6. scarsa maturità delle soluzioni per la conservazione digitale di lungo
periodo.

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La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Dotato di cassetto alimentatore per gli originali corredato da
software per acquisizione, OCR ed editing dei documenti.
Utilizzando uno scanner, il documento cartaceo viene
sottoposto al processo di dematerializzazione mediante
scansione.
Al fine di ottenere un documento che rispetti le regole
dell'accessibilità è necessario aver configurato il software
d'acquisizione in modo tale che il file di risulta venga salvato in
modalità PDF testo (non PDF immagine) e la risoluzione
impostata su 250/300 dpx.
È comunque consigliabile tenere un rapporto qualità/peso del
documento tale da non determinare una eccessiva perdita di
qualità e di contenuti o una eccessiva occupazione di spazio
negli archivi digitali.

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58
La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Durante la fase di salvataggio del documento negli archivi
digitali è opportuno tener presente alcune opportunità operative:
 indicare sempre prima del nome del file il numero di
protocollo e l'anno solare.
 usare sempre caratteri minuscoli
 il nome non deve essere troppo lungo
 i termini devono essere separati da trattini senza spazi
bianchi
 non si devono usare lettere accentate, punteggiatura e
caratteri speciali
es. 238_2013_commissione_informatica.pdf
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59
La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Software per la conversione e il salvataggio in formato PDF di
documenti digitali di varia natura:

Software: doPDF - PdfCreator...
Appartengono a questa famiglia di programmi i software che,
installando una stampante virtuale consentono, attraverso le
normali procedure di stampa offerte dai vari software, la stampa
o più precisamente il salvataggio di documenti attivando
semplicemente la stampa degli stessi.
Anche in questo caso è opportuno verificare la configurazione
dei programmi affinché possano salvare i files nella modalità
accessibile.
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60
La Dematerializzazione: gli strumenti – modem fax

Modem Fax

Modem fax e relativo software che consente ai fax di
essere ricevuto direttamente in formato elettronico da
un computer.
Il fax digitale è rappresentato sempre con una immagine
e pertanto dovrà anch'esso essere sottoposto alla
conversione in formato PDF testo (accessibile).
http://www.onlineocr.net/default.aspx
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La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
 è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema
di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro
 Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici
 la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato
digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da
AGID: certificatore ufficiale
Valore della Firma digitale:

- autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa”
- integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato
firmato)
- non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento
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62
La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
 L’apposizione

di firma digitale integra e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
in sintesi il sistema della firma digitale soddisfa il requisito
della forma scritta.

 Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di contenzioso

un giudice non avrà margini di valutazione su autenticità del
documento, integrità e provenienza della firma.

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La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
Una firma digitale NON è valida se è generata con un certificato
elettronico scaduto, sospeso o revocato.
E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un
riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la
generazione delle firma in un momento precedente alla
sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.
Costituiscono validazione temporale:
• marca temporale;
• il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo;
• il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione

il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del servizio di posta
elettronica certificata;

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64
La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
Come leggere un file firmato digitalmente?
 Procedura operativa n° 1

Programma installato sul proprio computer
https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php
 Procedura operativa n° 2

Usufruire di un servizio on-line
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10

 Procedura operativa n° 13

Installare un add-on per Adobe Acrobat Reader®
http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html
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La dematerializzazione dei documenti a scuola
 Copie informatiche di documenti analogici (Art.22)

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La dematerializzazione dei documenti a scuola
 Copie informatiche di documenti analogici.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su
supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale.

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67
La dematerializzazione dei documenti a scuola
 Copie informatiche di documenti analogici.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71.
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La dematerializzazione dei documenti a scuola
 Copie informatiche di documenti analogici.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e
sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici
per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
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23-ter. Documenti amministrativi informatici.
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69
La dematerializzazione dei documenti a scuola
 Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23)

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La dematerializzazione dei documenti a scuola
 23. Copie analogiche di documenti informatici.
L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto analogico
(cartaceo) di documento informatico, anche sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.

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La dematerializzazione dei documenti a scuola
 Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23)

Noi PA Cedolino elettronico
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72
La dematerializzazione dei documenti a scuola
Per assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle
copie analogiche di documenti informatici è possibile apporre a
stampa, un contrassegno generato elettronicamente tale da
consentire la verifica automatica della conformità del
documento analogico a quello informatico.
Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli
effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la
produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del
medesimo documento informatico. I programmi software
eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita
disponibilità.
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La dematerializzazione dei documenti a scuola
 Copie analogiche di documenti informatici.

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74
La dematerializzazione dei documenti a scuola
 l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice

secondo cui:

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o
raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge
gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga
una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e'
tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
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75
La dematerializzazione dei documenti a scuola
 l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice

secondo cui:

Il Dirigente Scolastico
MARIA GRAZIA ROSSI
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del
Codice dell'amministrazione digitale.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
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76
Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it

L’art.54, c.2-ter del CAD
Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo
istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta ai sensi del presente codice.
Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti
al pubblico i tempi di risposta”.
L’indirizzo di PEC (come anche esplicitato dall’art.2, comma 1, lettera a
della Legge Stanca n.4/2004), a cui fare riferimento deve essere
immediatamente accessibile nella home page del sito web istituzionale.

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77
Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it

Il documento informatico trasmesso con PEC si intende inviato e
pervenuto al destinatario, all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato.
La trasmissione del documento informatico mediante PEC, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Comunicare con il MIUR via Posta Elettronica Certificata applicazione degli artt. 45 e 47 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD) (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.)
restituire al mittente citando: documento non conforme per la pubblicazione ai sensi
dell'art. 9 DL 179/2012 e DM 20 marzo 2013.
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78
Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it

 Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al

mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione
del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella
PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

 Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza

utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo
possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che
eventuali allegati.

 La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso,

l'opponibilità a terzi del messaggio.

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79
Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it

I vantaggi, invece, possono essere semplificati nei seguenti punti:
 Semplicità, risparmio, comodità
 Valore legale
 No virus e Spam
 Sicurezza

Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e
Cittadino
La CEC-PAC, invece è una modalità di Posta Certificata gratuita per il cittadino, che
consente di dialogare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere
utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini.
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80
La dematerializzazione dei documenti: la comunicazione
Creare aree che consentano la comunicazione a 360° tra tutti i
cittadini della scuola
Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di
comunicare con gli uffici e con le figure di sistema

Ma per fare questo è necessario
che tutti gli operatori scolastici
siano utenti registrati del sito
della scuola e quindi attribuzione
di un account per l'accesso al sito
ed alle procedure riservate a tutto
il personale in servizio
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

Ma per fare questo è necessario
che tutti gli operatori scolastici
siano telematicamente raggiungibili … e quindi attribuzione di
una casella email istituzionale a
tutto il personale in servizio
riservata alle comunicazioni di
servizio.

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81
La dematerializzazione dei documenti

Ma per fare questo è necessario che tutti
gli operatori scolastici siano digitalmente
formati e quindi formazione rivolta a
tutto il personale e addestramento delle
figure di sistema addette alla produzione
alla
lavorazione
ed
al
veicolo
dell'informazione.
Mario Grimaldi
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82
Le comunicazioni della PA

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica
tra le pubbliche amministrazioni (Art 47 del CAD)
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza

Le comunicazioni sono validamente inviate quando:
 sono sottoscritte con firma digitale
 dotate di segnatura di protocollo
 ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax)
 sono trasmesse via PEC.
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

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83
Le comunicazioni della PA

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
 Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a

seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica,
con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD):
l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità
dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.

 Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio

competente a seguitodi istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le
modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso

Mario Grimaldi
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84
Le comunicazioni della PA

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale
b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
c) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti predisposti dalle amministrazioni per l'individuazione del
soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS), nonché quando le istanze e
le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/2000 ( invio telematico di copia dell'istanza e copia non
autenticata del documento)
c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria Pec
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85
Le comunicazioni della PA

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 47 del CAD)
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra
l’amministrazione

elettronica

ed

i

propri

dipendenti

la

posta

o altri strumenti informatici di comunicazione nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.

Mario Grimaldi
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86
Le comunicazioni della PA
Posta
elettronica

Pubblica
Amministrazione

sono stati istituti

IPA

indice degli indirizzi della PA

INIPEC

indice nazionale degli indirizi di PEC
delle imprese e dei professionisti

ANPR*

Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente

* Prevista entro dicembre 2014

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87
Le comunicazioni della PA
Posta
elettronica

Pubblica
Amministrazione

In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/
professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza che il
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo
(art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008).
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le
imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in
via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011)

Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

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88
Le comunicazioni della PA

Art. 57 bis CAD
Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice
degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni pubbliche da utilizzare
per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di
documenti. La gestione dell’indice sono affidate a DigitPA
Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice
tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le
indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della
responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili.
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grimaldi1972@libero.it

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89
Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un
elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito
telematico di imprese e professionisti.
Imprese
Professionisti
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

Ini-Pec

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90
Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it

Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR)...
Art. 3bis. Il comma 1 del citato articolo dispone “ Al fine di facilitare la
comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni
cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite
al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ... quale suo
domicilio digitale”
L'indirizzo dianzi nominato è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

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91
dematerializzare... un processo in itinere
Eʼ riduttivo e fuorviante ricondurre la dematerializzazione alle pure
pratiche di digitalizzazione dei documenti, è invece opportuno
considerare questo termine in un senso più ampio, in quanto portatore
di una sostanziale semplificazione dei processi e dei procedimenti, di
una ridefinizione delle responsabilità nel controllo del ciclo di vita del
documento amministrativo, fino alla fase della conservazione, e di una
conseguente revisione di modelli organizzativi.

Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

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92
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 Roberto Scano

 Mario Varini

 Ernesto Belisario

Mario Grimaldi
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93
GRAZIE
Mario Grimaldi
mario.grimaldi.743
@grimaldi1972
mariogrimaldi743
grimaldi1972@libero.it
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

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94
Allegato 1

Che cosa ostacola l’innovazione
Fattori culturali

Fattori organizzativi

Ignoranza

Fretta realizzativa

Auto-percezione distorta

Sovrapposizioni

Paura/Scetticismo

Obiettivi disomogenei

Scarsa attitudine alla
collaborazione

Incarichi
approssimativi

Abitudini organizzative
Ansia di controllo
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

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95
Allegato 2

Cloud computing

Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014

96
Allegato 3

Portable Document Format
Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato
di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe
Systems nel 1993

PDF ----> PDF/A
Lo standard ISO 19005-1 ha definito un formato di file basato su PDF,
conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiaviazione elettronica dei
documenti.
-

preserva l’aspetto visivo nel tempo, indipendentemente dagli strumenti
e dai sistemi utilizzati per la creazione, la memorizzazione e il rendering
dei file

-

incorpora metadati come titolo, autore, data, .....per classificazione
automatica

-

compatti

Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014

97
Allegato 3a

Portable Document Format

PDF/A
PDF/A-1

PDF/A-1a

Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

PDF/A-2

PDF/A-1b

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98
Allegato 4

Il procedimento amministrativo digitalizzato: nuovi strumenti
Fase
dell’iniziativa

Fase
Istruttoria

Fase
Decisoria

Documento
Informatico

Fascicolo
informatico

Documento
informatico

Firme
elettroniche

Documento
informatico

Firme
elettroniche

Protocollo
informatico

Firme
elettroniche

PEC

Mail/PEC

Sito Web
istituzionale

Fase
Integrativa
dell’efficacia

Sistemi di
Identificazio
ne
telematica

Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it

Pec
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La segreteria digitale: la normativa

  • 1. ITET PIO LA TORRE PALERMO 5 febbraio 2014 Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 1
  • 2. Evoluzione della normativa Il Codice dell’Amministrazione digitale • D. Lgs. 82/2005 (CAD) • Legge 15/2005 e 80/2005 • D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) • D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD) • D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni) • D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo) • D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review) • D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0) • L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) • D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 2
  • 3. Il Codice dell’Amministrazione digitale Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità:  la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12)  la gestione informatica dei procedimenti (art. 41)  la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.)  la disponibilità dei dati (artt. 50, 58)  le basi di dati di interesse nazionale (art. 60) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 3
  • 4. Il Codice dell’Amministrazione digitale SANCISCE I NUOVI DIRITTI  diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)  diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)  diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)  diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)  diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)  diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)  diritto alla partecipazione (art. 9)  diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi (art. 57) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 4
  • 5. Il Codice dell’Amministrazione digitale I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi:  i documenti informatici  le firme elettroniche  l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva  la posta elettronicae la posta elettronica certificata  i siti Internet delle P.A. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 5
  • 6. Il Decreto semplificazioni modifica il CAD Tra quelle di maggiore impatto si annovera senza dubbio quella introdotta con il nuovo art. 47 quinques, con cui si aggiunge il comma 3 bis all’art. 63 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che a partire dal 1 gennaio 2014 impone alle pubbliche amministrazioni di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 6
  • 7. Il Decreto sviluppo modifica il CAD Il Decreto Legge 83/2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, ha introdotto invece le seguenti modifiche:  l’istituzione dell’Agenzia per l'Italia digitale e la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;  la sostituzione del comma 1 dell’art. 68 in merito all’acquisizione di programmi informatici. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 7
  • 8. Il Decreto spending review modifica il CAD ... si parte con iscrizioni online, pagelle e registri in formato elettronico ed e-mail per comunicare con le famiglie Il Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, ha introdotto ulteriori modifiche al testo vigente del CAD ed, in particolare, ha previsto:  l’abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del CAD (istituiti con il decreto legge 5/2012), in merito alla gestione in forma associata delle funzioni ICT. Vengono quindi abrogate le recenti indicazioni inserite nel CAD, riportando la gestione associata dell’ICT alle funzioni fondamentali nell’art. 14, comma 28, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 8
  • 9. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 221/2012, ha introdotto nuove modifiche al testo vigente del CAD. In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi: • l’inserimento dei requisiti tecnici di accessibilità all'art 57 su moduli e formulari; • l'ampliamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni ai gestori dei pubblici servizi nell'art. 57bis; • l'ulteriore modifica all'art. 68, dedicato all’analisi comparativa delle soluzioni informatiche, stilando un elenco di soluzioni che le PA devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi; • principio dell’open by default Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 9
  • 10. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD La novella degli articoli 52 e 68 CAD Art. 50 c.1 I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento L'articolo 52 c.1 I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità.... , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'articolo 68 c.2 Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 10
  • 11. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD La novella degli articoli 52 e 68 CAD L'articolo 68 c.3 Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) 2) 3) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 11
  • 12. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Perché in OPEN DATA ? Open governement La dottrina dell’Open Government si basa sul principio per il quale tutte leattività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica. In tal senso, l’Open Government si basa su tre elementi: 1) trasparenza 2) collaborazione 3) partecipazione Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 12
  • 13. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Perché in OPEN DATA ?  Trasparenza La trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai cittadini le informazioni sulle attività dell’Amministrazione. Una Amministrazione trasparente, per questo, è un’Amministrazione più controllata e nel contempo più aperta e affidabile.  Partecipazione La partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica Amministrazione aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa e migliora la qualità delle decisioni dell’Amministrazione.  Collaborazione La collaborazione vede un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività dell'Amministrazione Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 13
  • 14. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Perché in OPEN DATA ? Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati, è stato proposto un modello di catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle): livello base, costituito da file non strutturati dati strutturati ma codificati con un formato proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario (URI) Linked Open Data (LOD). Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 14
  • 15. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA? Art 68 c.1 Analisi comparativa delle soluzioni. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: - riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; - software libero o a codice sorgente aperto; - software fruibile in modalità cloud computing; - software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; - software combinazione delle precedenti soluzioni. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 15
  • 16. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA? Art 68 c.1bis valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 16
  • 17. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA? Art 68 c.1ter valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 17
  • 18. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA? valutazione comparativa  L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 63/2013* relativa alle Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  La Circolare illustra, attraverso l’esposizione di un percorso metodologico e di una serie di esempi, le modalità e i criteri per l’effettuazione della valutazione comparativa delle soluzioni prevista dal Codice per l’Amministrazione Digitale *Allegato alla determinazione commissariale n. 193/2013DIG del 6 dicembre 2013 t. 68. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 18
  • 19. le 4 sezioni del sito istituzionale  Amministrazione trasparente (congelata)  Pubblicità legale  Servizi in rete  Comunicazione istituzionale Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 19
  • 20. le 4 sezioni del sito istituzionale Pubblicità legale L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1° gennaio 2010, ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti. Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n. 194- cd. Decreto Mille proroghe) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale". Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 20
  • 21. le 4 sezioni del sito istituzionale Pubblicità legale Dove inserire sul sito l’etichetta - Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA (link),la sezione del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”. Responsabile della Pubblicazione - La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Caratteristiche dei documenti - I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità degli atti, devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 21
  • 22. le 4 sezioni del sito istituzionale  Pubblicità legale       La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili: a. l’Ente che ha pubblicato l’atto; b. la data di pubblicazione; c. la data di scadenza; d. la descrizione (o oggetto); e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica. Periodo di pubblicazione  I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento, è consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che deve poter essere modificato dal RPP prolungandolo o riducendolo in base ai diversi riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione. Datazione documenti  Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 22
  • 23. le 4 sezioni del sito istituzionale Pubblicità legale Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato realizzato da DigitPA un vademecum: "Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online" il cui obiettivo è quello di sollevare le amministrazioni da quei dubbi e quelle criticità in cui le stesse potrebbero imbattersi in sede di applicazione della normativa Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 23
  • 24. Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n.8/2009 Dominio GOV.IT Le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere all’iscrizione al dominio “gov.it” dei siti che intendono mantenere attivi. 1) compilazione online di un form: http://domini.digitpa.gov.it/ 2) Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) firmata 3) Questionario compilato Link procedura scuola Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 24
  • 25. la pubblicità legale si fa sul proprio sito web gov.it Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 30/5/2002 Conoscenza e uso del dominio internet .gov.it I siti facenti parte del dominio gov.it hanno lo scopo di fornire informazioni e servizi ai cittadini, alle imprese e alla stessa pubblica amministrazione con la garanzia che le informazioni ed i servizi richiesti provengano direttamente dall'Ente e abbiano le caratteristiche di qualità indicate nella presente norma. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 25
  • 26. Accessibilità: storia legislativa  Legge 4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei      soggetti disabili agli trumenti informatici ( Legge Stanca) D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici; Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto crescita) Circolare 61/2013 Agenziaper l’Italia Digitale Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 26
  • 27. Accessibilità L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione” Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 27
  • 28. Gli obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai documenti, alla sezione Amministrazione Trasparente DECRETO CRESCITA 2.0 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)  Art. 9: A. Modifiche Legge 4/2004 B. Modifiche Codice Amministrazione Digitale C. Nuovi adempimenti in materia di accessibilità D. Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 28
  • 29. A) Modifiche alla Legge Stanca • Estesa a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. • Postazioni di lavoro pubbliche nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico(e non piùnell’ambito delle disponibilità di bilancio). • Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce specifiche tecniche delle postazioni di lavoro. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Gestione del logo di accessibilità Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 29
  • 30. B) Modifiche Codice Amministrazione Digitale • Inseriti i principi di eguaglianza e non discriminazione nei rapporti digitali tra cittadino e pubblica amministrazione. • Formazione dipendenti pubblici: educazione tematiche di accessibilità e tecnologie assistive. alle • I documenti (compresi albo pretorio, moduli e formulari) devono essere accessibili secondo requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 30
  • 31. C) Nuovi adempimenti in materia di accessibilità  Obbligo pubblicazione nel sito istituzionale di: • Obiettivi annuali di accessibilità (entro 31 marzo di ogni anno)** • Piano di telelavoro  Segnalazione inadempienze: • Raccolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 31
  • 32. D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)  Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter  Disporre azioni di monitoraggio dell’accessibilità  Coinvolgere le associazioni  Circolare 61/2013 (29 marzo 2013) Modelli di supporto alla predisposizione degli obiettivi di accessibilità ed alla valutazione dell’accessibilità dei servizi dell’amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di lavoro) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 32
  • 33. D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)  Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai suddetti soggetti presentano una formale segnalazione all’ Agenzia per l’Italia Digitale, anche in via telematica. L’ Agenzia per l’Italia Digitale è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere: - Modello - Pec Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Modulo per l'invio di segnalazioni di inadempienza protocollo@pec.agid.gov.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 33
  • 34. D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) In base alla delibera Civit 50/2013, allegato 1, gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati dentro la sotto-sezione di I livello Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati della sezione Amministrazione trasparente La Bussola della Trasparenza inserisce tra gli altri indicatori di monitoraggio gli obiettivi di accessibilità, obbligatori per le PA dal 31 marzo 2013 Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 34
  • 35. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?  Requisiti tecnici di accessibilità: La verifica di accessibilità prevede innanzitutto la cognizione sul fatto che nessuno strumento automatizzato può garantire una verifica completa. E’ necessario procedere alla verifica dei 12 requisiti ALLEGATO A DM 20 marzo 2013 (e dei relativi punti di controllo) utilizzando delle tecniche variabili a seconda della tipologia di contenuto. L’esperto che si occupa della verifica deve effettuare il controllo di conformità dei 12 requisiti applicando la metodologia prevista dal DM 20 marzo 2013 sulla home page del sito Web, sulle pagine collegate alla home page, su eventuali pagine contenenti differenti tipologie di moduli (form) e su un campione di differenti tipologie di pagine pari al 5% delle pagine analizzate in precedenza. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 35
  • 36. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?  Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti* •Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex requisito 1) •Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script (ex requisito 15) •Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (no HTML5, no CSS 3) •Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con non-interferenza di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non devono essere indispensabili e non devono interferire con la fruibilità della pagina) •I 12 requisiti corrispondono al livello «AA» delle WCAG 2.0 *I 12 requisiti tecnici, contenuti nel decreto, fanno riferimento alle 12 linie guida che costituiscono i principi delle WCAG 2.0 Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 36
  • 37. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? I principi ispiratori del WCAG2.0, fatti propri dal decreto, sono i seguenti: principio 1: percepibile - le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali; principio 2: utilizzabile - i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente; principio 3: comprensibile - gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni; principio 4: robusto - il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistive. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 37
  • 38. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 38
  • 39. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere. Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura. Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo. Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera.. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 39
  • 40. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti. Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche. Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale. Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile. Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione. Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 40
  • 41. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 41
  • 42. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? Le WCAG 2.0 (ed il decreto) consentono anche l’uso di contenuti non accessibili, l’importante è che gli stessi rispettino una serie di requisiti, previsti dal punto 5 della verifica dei criteri di conformità: Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di informazioni e servizi, possono essere forniti tramite tecnologie non compatibili con l’accessibilità purché non impediscano agli utenti di accedere alle informazioni e servizi della pagina. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 42
  • 43. Il ruolo del responsabile dell’accessibilità L’art. 9 del decreto legge 179/2012 inserisce una serie di nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro.  predispone il piano annuale di obiettivi di accessibilità... Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 43
  • 44. Il ruolo del responsabile dell’accessibilità • si attiva, a seguito di formale segnalazione effettuata dal cittadino ed inoltrata all’amministrazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per rimuovere i problemi di accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni); • prevedere delle sessioni di formazione del personale per la gestione digitale dei documenti, con predisposizione di modelli di riferimento (template) nativamente accessibili; • monitora costantemente lo stato di accessibilità dei servizi dell’amministrazione e l’attuazione degli obiettivi annuali prefissati; Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 44
  • 45. Un sito a norma della legge 4/2004 IL CONTRATTO La legge 4/2004, come unico vincolo, pone la nullità del contratto nel caso in cui all’interno dello stesso non vi sia alcun riferimento al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla suddetta legge. Ciò è chiaramente indicato all’art. 4 comma 2 della Legge 4/2004. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 45
  • 46. Un sito a norma della legge 4/2004 IL CONTRATTO All’interno del contratto quindi è sufficiente indicare una clausola che impegni il fornitore al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Un esempio può essere il seguente: “Il fornitore si impegna a fornire un prodotto conforme ai requisiti di cui all’art. 11 della legge 4/2004 e s.m.i.”. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 46
  • 47. Un sito a norma della legge 4/2004 IL CONTRATTO • Richiedere nelle procedure di gara il rispetto dei requisiti tecnici in materia di accessibilità • Ritenere il rispetto dei requisiti tecnici motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione • Non stipulare contratti per la realizzazione di siti web quando non è previsto espressamente il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità • Prevedere l'adeguamento dei siti web ai requisiti tecnici di accessibilità Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 47
  • 48. Accessibilità Ricapilotiamo... • Qualsiasi documento prodotto dalla pubblica amministrazione in formato digitale deve essere accessibile (DL 179/2012). • I documenti con obbligo di pubblicazione devono essere anch’essi accessibili e riutilizzabili (Decreto 33/2013). • Possono esserci delle eccezioni in ambito di accessibilità, ma devono prevedere adeguate alternative nonché possibilità di contattare il responsabile al procedimento (DM 20 marzo 2014). • In caso di omissione il cittadino può segnalare ad AGID che avvia procedimento (DL 179/2012). • Strumento di ausilio per validazione Achecker Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 48
  • 49. La Dematerializzazione Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico. Atto di indirizzo 2014 Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 49
  • 50. La Dematerializzazione: gli strumenti L’ introduzione all’interno delle amministrazioni di un sistema per la gestione documentale informatizzata presenta non pochi problemi e criticità di tipo organizzativo, di ordine tecnologico e di natura archivistica. Gli elementi di un sistema informativo scolastico, quali la dotazione tecnologica, le risorse umane e il processo di gestione del flusso documentale, dovranno essere attentamente valutati al fine di individuare la migliore soluzione possibile adeguata ad ogni singola realtà/dimensione. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 50
  • 51. La Dematerializzazione: gli strumenti Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 51
  • 52. Il Processo di dematerializzazione dei documenti Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere, pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Formazione contesto, forma e contenuti obbligatori, autenticità, paternità, integrità  Gestione protocollo informatico  Trasmissione modalità di tenuta, modalità di emissione, trasmissione, notifica, ricezione;  modalità di memorizzazione e archiviazione, Conservazione modalità di conservazione  Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 52
  • 53. Il Processo di dematerializzazione dei documenti Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 53
  • 54. Il documento informatico La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento cartaceo col documento informatico è stato confermato dal nuovo quadro normativo che ha conferito all’attività amministrativa informatica la medesima efficacia di quella posta in essere attraverso la modalità tradizionale.  Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti art . 1 c. 1, p  Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20 Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 54
  • 55. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto  Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.  Firma elettronica: l’insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 55
  • 56. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Art. 21 a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più lato che questo termine può assumere. b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice. c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art. 21 comma 2) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 56
  • 57. La Dematerializzazione La diffusione del documento informatico è tuttavia ancora frenata da alcuni elementi di varia natura: 1. difficoltà interpretative delle diverse norme; 2. scarsa diffusione di prassi per la sottoscrizione dei documenti informatici; 3. limitata usabilità degli strumenti per la sottoscrizione dei documenti e, soprattutto, per la gestione dei documenti firmati; 4. insufficiente fiducia nella e-mail come strumento di trasmissione formale dei documenti; 5. difficoltà di “esibizione” del documento informatico; 6. scarsa maturità delle soluzioni per la conservazione digitale di lungo periodo. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 57
  • 58. La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner Dotato di cassetto alimentatore per gli originali corredato da software per acquisizione, OCR ed editing dei documenti. Utilizzando uno scanner, il documento cartaceo viene sottoposto al processo di dematerializzazione mediante scansione. Al fine di ottenere un documento che rispetti le regole dell'accessibilità è necessario aver configurato il software d'acquisizione in modo tale che il file di risulta venga salvato in modalità PDF testo (non PDF immagine) e la risoluzione impostata su 250/300 dpx. È comunque consigliabile tenere un rapporto qualità/peso del documento tale da non determinare una eccessiva perdita di qualità e di contenuti o una eccessiva occupazione di spazio negli archivi digitali. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 58
  • 59. La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner Durante la fase di salvataggio del documento negli archivi digitali è opportuno tener presente alcune opportunità operative:  indicare sempre prima del nome del file il numero di protocollo e l'anno solare.  usare sempre caratteri minuscoli  il nome non deve essere troppo lungo  i termini devono essere separati da trattini senza spazi bianchi  non si devono usare lettere accentate, punteggiatura e caratteri speciali es. 238_2013_commissione_informatica.pdf Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 59
  • 60. La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner Software per la conversione e il salvataggio in formato PDF di documenti digitali di varia natura: Software: doPDF - PdfCreator... Appartengono a questa famiglia di programmi i software che, installando una stampante virtuale consentono, attraverso le normali procedure di stampa offerte dai vari software, la stampa o più precisamente il salvataggio di documenti attivando semplicemente la stampa degli stessi. Anche in questo caso è opportuno verificare la configurazione dei programmi affinché possano salvare i files nella modalità accessibile. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 60
  • 61. La Dematerializzazione: gli strumenti – modem fax Modem Fax Modem fax e relativo software che consente ai fax di essere ricevuto direttamente in formato elettronico da un computer. Il fax digitale è rappresentato sempre con una immagine e pertanto dovrà anch'esso essere sottoposto alla conversione in formato PDF testo (accessibile). http://www.onlineocr.net/default.aspx Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 61
  • 62. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale  è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro  Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici  la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da AGID: certificatore ufficiale Valore della Firma digitale: - autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa” - integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato firmato) - non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 62
  • 63. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale  L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, in sintesi il sistema della firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta.  Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di contenzioso un giudice non avrà margini di valutazione su autenticità del documento, integrità e provenienza della firma. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 63
  • 64. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale Una firma digitale NON è valida se è generata con un certificato elettronico scaduto, sospeso o revocato. E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. Costituiscono validazione temporale: • marca temporale; • il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; • il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata; Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 64
  • 65. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale Come leggere un file firmato digitalmente?  Procedura operativa n° 1 Programma installato sul proprio computer https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php  Procedura operativa n° 2 Usufruire di un servizio on-line https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10  Procedura operativa n° 13 Installare un add-on per Adobe Acrobat Reader® http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 65
  • 66. La dematerializzazione dei documenti a scuola  Copie informatiche di documenti analogici (Art.22) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 66
  • 67. La dematerializzazione dei documenti a scuola  Copie informatiche di documenti analogici. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 67
  • 68. La dematerializzazione dei documenti a scuola  Copie informatiche di documenti analogici. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 68
  • 69. La dematerializzazione dei documenti a scuola  Copie informatiche di documenti analogici. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it 23-ter. Documenti amministrativi informatici. Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 69
  • 70. La dematerializzazione dei documenti a scuola  Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 70
  • 71. La dematerializzazione dei documenti a scuola  23. Copie analogiche di documenti informatici. L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto analogico (cartaceo) di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 71
  • 72. La dematerializzazione dei documenti a scuola  Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23) Noi PA Cedolino elettronico Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 72
  • 73. La dematerializzazione dei documenti a scuola Per assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici è possibile apporre a stampa, un contrassegno generato elettronicamente tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 73
  • 74. La dematerializzazione dei documenti a scuola  Copie analogiche di documenti informatici. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 74
  • 75. La dematerializzazione dei documenti a scuola  l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice secondo cui: 4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 75
  • 76. La dematerializzazione dei documenti a scuola  l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice secondo cui: Il Dirigente Scolastico MARIA GRAZIA ROSSI copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 76
  • 77. Strumenti: la posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it L’art.54, c.2-ter del CAD Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta”. L’indirizzo di PEC (come anche esplicitato dall’art.2, comma 1, lettera a della Legge Stanca n.4/2004), a cui fare riferimento deve essere immediatamente accessibile nella home page del sito web istituzionale. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 77
  • 78. Strumenti: la posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it Il documento informatico trasmesso con PEC si intende inviato e pervenuto al destinatario, all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato. La trasmissione del documento informatico mediante PEC, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. Comunicare con il MIUR via Posta Elettronica Certificata applicazione degli artt. 45 e 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.) restituire al mittente citando: documento non conforme per la pubblicazione ai sensi dell'art. 9 DL 179/2012 e DM 20 marzo 2013. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 78
  • 79. Strumenti: la posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it  Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.  Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.  La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 79
  • 80. Strumenti: la posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it I vantaggi, invece, possono essere semplificati nei seguenti punti:  Semplicità, risparmio, comodità  Valore legale  No virus e Spam  Sicurezza Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino La CEC-PAC, invece è una modalità di Posta Certificata gratuita per il cittadino, che consente di dialogare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 80
  • 81. La dematerializzazione dei documenti: la comunicazione Creare aree che consentano la comunicazione a 360° tra tutti i cittadini della scuola Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di comunicare con gli uffici e con le figure di sistema Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano utenti registrati del sito della scuola e quindi attribuzione di un account per l'accesso al sito ed alle procedure riservate a tutto il personale in servizio Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano telematicamente raggiungibili … e quindi attribuzione di una casella email istituzionale a tutto il personale in servizio riservata alle comunicazioni di servizio. Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 81
  • 82. La dematerializzazione dei documenti Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano digitalmente formati e quindi formazione rivolta a tutto il personale e addestramento delle figure di sistema addette alla produzione alla lavorazione ed al veicolo dell'informazione. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 82
  • 83. Le comunicazioni della PA Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni (Art 47 del CAD) Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza Le comunicazioni sono validamente inviate quando:  sono sottoscritte con firma digitale  dotate di segnatura di protocollo  ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax)  sono trasmesse via PEC. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 83
  • 84. Le comunicazioni della PA Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)  Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.  Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguitodi istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 84
  • 85. Le comunicazioni della PA Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD) L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti predisposti dalle amministrazioni per l'individuazione del soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS), nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 ( invio telematico di copia dell'istanza e copia non autenticata del documento) c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria Pec Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 85
  • 86. Le comunicazioni della PA Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 47 del CAD) La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione elettronica ed i propri dipendenti la posta o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 86
  • 87. Le comunicazioni della PA Posta elettronica Pubblica Amministrazione sono stati istituti IPA indice degli indirizzi della PA INIPEC indice nazionale degli indirizi di PEC delle imprese e dei professionisti ANPR* Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente * Prevista entro dicembre 2014 Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 87
  • 88. Le comunicazioni della PA Posta elettronica Pubblica Amministrazione In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/ professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo (art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008). Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011) Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 88
  • 89. Le comunicazioni della PA Art. 57 bis CAD Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni pubbliche da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti. La gestione dell’indice sono affidate a DigitPA Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 89
  • 90. Strumenti: la posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese e professionisti. Imprese Professionisti Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Ini-Pec Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 90
  • 91. Strumenti: la posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)... Art. 3bis. Il comma 1 del citato articolo dispone “ Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ... quale suo domicilio digitale” L'indirizzo dianzi nominato è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 91
  • 92. dematerializzare... un processo in itinere Eʼ riduttivo e fuorviante ricondurre la dematerializzazione alle pure pratiche di digitalizzazione dei documenti, è invece opportuno considerare questo termine in un senso più ampio, in quanto portatore di una sostanziale semplificazione dei processi e dei procedimenti, di una ridefinizione delle responsabilità nel controllo del ciclo di vita del documento amministrativo, fino alla fase della conservazione, e di una conseguente revisione di modelli organizzativi. Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 92
  • 93. Credits  Roberto Scano  Mario Varini  Ernesto Belisario Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it - Slide Accessibilità cosa cambia Milano 13.5.2013 - Accessibilità: L’evoluzione normativa. Gli obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai documenti, alla sezione Amministrazione Trasparente www.accessibile.org - SCUOLA 2.0 Dematerializzazione e Spending Review - "Dematerializzazione, trasparenza, accessibilità e scrivere per il web www.istitutocastellucchio.gov.it - Il procedimento amministrativo - LA SCUOLA TRASPARENTE obblighi e opportunità blog.ernestobelisario.eu www.ernestobelisario.eu Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 93
  • 95. Allegato 1 Che cosa ostacola l’innovazione Fattori culturali Fattori organizzativi Ignoranza Fretta realizzativa Auto-percezione distorta Sovrapposizioni Paura/Scetticismo Obiettivi disomogenei Scarsa attitudine alla collaborazione Incarichi approssimativi Abitudini organizzative Ansia di controllo Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 95
  • 96. Allegato 2 Cloud computing Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 96
  • 97. Allegato 3 Portable Document Format Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 PDF ----> PDF/A Lo standard ISO 19005-1 ha definito un formato di file basato su PDF, conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiaviazione elettronica dei documenti. - preserva l’aspetto visivo nel tempo, indipendentemente dagli strumenti e dai sistemi utilizzati per la creazione, la memorizzazione e il rendering dei file - incorpora metadati come titolo, autore, data, .....per classificazione automatica - compatti Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 97
  • 98. Allegato 3a Portable Document Format PDF/A PDF/A-1 PDF/A-1a Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it PDF/A-2 PDF/A-1b Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 98
  • 99. Allegato 4 Il procedimento amministrativo digitalizzato: nuovi strumenti Fase dell’iniziativa Fase Istruttoria Fase Decisoria Documento Informatico Fascicolo informatico Documento informatico Firme elettroniche Documento informatico Firme elettroniche Protocollo informatico Firme elettroniche PEC Mail/PEC Sito Web istituzionale Fase Integrativa dell’efficacia Sistemi di Identificazio ne telematica Mario Grimaldi grimaldi1972@libero.it Pec Albo on line Protocollo informatico Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 99