IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
La segreteria digitale: la normativa
1. ITET PIO LA TORRE
PALERMO 5 febbraio 2014
Mario Grimaldi
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2. Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• D. Lgs. 82/2005 (CAD)
• Legge 15/2005 e 80/2005
• D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta)
• D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD)
• D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni)
• D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo)
• D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review)
• D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0)
• L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013)
• D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni)
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3. Il Codice dell’Amministrazione digitale
Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e
costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e
finalità:
la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12)
la gestione informatica dei procedimenti (art. 41)
la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.)
la disponibilità dei dati (artt. 50, 58)
le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)
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4. Il Codice dell’Amministrazione digitale
SANCISCE I NUOVI DIRITTI
diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)
diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)
diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)
diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)
diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)
diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)
diritto alla partecipazione (art. 9)
diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi (art. 57)
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5. Il Codice dell’Amministrazione digitale
I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei
seguenti strumenti innovativi:
i documenti informatici
le firme elettroniche
l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva
la posta elettronicae la posta elettronica certificata
i siti Internet delle P.A.
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6. Il Decreto semplificazioni modifica il CAD
Tra quelle di maggiore impatto si annovera senza dubbio
quella introdotta con il nuovo art. 47 quinques, con cui si
aggiunge il comma 3 bis all’art. 63 del Codice
dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che a
partire dal 1 gennaio 2014 impone alle pubbliche
amministrazioni di avvalersi esclusivamente di canali e
servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica
certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di
intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli
interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie,
per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la
richiesta di attestazioni e certificazioni.
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7. Il Decreto sviluppo modifica il CAD
Il Decreto Legge 83/2012, recante "Misure urgenti per
la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla
legge 134/2012, ha introdotto invece le seguenti
modifiche:
l’istituzione dell’Agenzia per l'Italia digitale e la
soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione;
la sostituzione del comma 1 dell’art. 68 in merito
all’acquisizione di programmi informatici.
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8. Il Decreto spending review modifica il CAD
... si parte con iscrizioni online, pagelle e registri in formato elettronico ed e-mail per
comunicare con le famiglie
Il Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge 135/2012, ha introdotto ulteriori modifiche al testo
vigente del CAD ed, in particolare, ha previsto:
l’abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies,
3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del CAD (istituiti con il decreto
legge 5/2012), in merito alla gestione in forma associata delle
funzioni ICT.
Vengono quindi abrogate le recenti indicazioni inserite nel CAD, riportando
la gestione associata dell’ICT alle funzioni fondamentali nell’art. 14, comma
28, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge
122/2010.
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9. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni in Legge
221/2012, ha introdotto nuove modifiche al testo vigente del
CAD.
In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi:
• l’inserimento dei requisiti tecnici di accessibilità all'art 57 su moduli
e formulari;
• l'ampliamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni ai gestori dei pubblici servizi nell'art. 57bis;
• l'ulteriore modifica all'art. 68, dedicato all’analisi comparativa delle
soluzioni informatiche, stilando un elenco di soluzioni che le PA
devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi;
• principio dell’open by default
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10. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
La novella degli articoli 52 e 68 CAD
Art. 50 c.1
I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento
L'articolo 52 c.1
I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi
modalità.... , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68,
comma 3, del presente Codice.
L'articolo 68 c.2
Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi
informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui
sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e
la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti
in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed
eccezionali esigenze
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11. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
La novella degli articoli 52 e 68 CAD
L'articolo 68 c.3
Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1)
2)
3)
sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte
di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della lettera a), sono
adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e
divulgazione
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12. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Perché in OPEN DATA ?
Open governement
La dottrina dell’Open Government si basa sul principio per il
quale tutte leattività dei Governi e delle Amministrazioni dello
Stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni
efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa
pubblica.
In tal senso, l’Open Government si basa su tre elementi:
1) trasparenza
2) collaborazione
3) partecipazione
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13. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Perché in OPEN DATA ?
Trasparenza
La trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai
cittadini le informazioni sulle attività dell’Amministrazione. Una
Amministrazione trasparente, per questo, è un’Amministrazione più
controllata e nel contempo più aperta e affidabile.
Partecipazione
La partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica
Amministrazione aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa e
migliora la qualità delle decisioni dell’Amministrazione.
Collaborazione
La collaborazione vede un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle
attività dell'Amministrazione
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14. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Perché in OPEN DATA ?
Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei
set di dati, è stato proposto un modello di catalogazione che li
classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori
da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle):
livello base, costituito da file non strutturati
dati strutturati ma codificati con un formato proprietario
dati strutturati e codificati in un formato non proprietario
dati strutturati e codificati in un formato non proprietario
(URI)
Linked Open Data (LOD).
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15. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?
Art 68 c.1
Analisi comparativa delle soluzioni.
Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti
di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli
investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni
disponibili sul mercato:
- riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica
amministrazione;
- software libero o a codice sorgente aperto;
- software fruibile in modalità cloud computing;
- software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- software combinazione delle precedenti soluzioni.
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16. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?
Art 68 c.1bis
valutazione comparativa
delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto,
di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché
di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla
normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio
tenuto
conto
della
tipologia
di
software
acquisito.
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17. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?
Art 68 c.1ter
valutazione comparativa
delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i
criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di
accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati
alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.
La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e
i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti
interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.
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18. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?
valutazione comparativa
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 63/2013*
relativa alle Linee guida per la valutazione comparativa prevista
dall’art. 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice
dell’Amministrazione Digitale”.
La Circolare illustra, attraverso l’esposizione di un percorso
metodologico e di una serie di esempi, le modalità e i criteri per
l’effettuazione della valutazione comparativa delle soluzioni
prevista dal Codice per l’Amministrazione Digitale
*Allegato alla determinazione commissariale n. 193/2013DIG del 6 dicembre 2013 t. 68.
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19. le 4 sezioni del sito istituzionale
Amministrazione trasparente (congelata)
Pubblicità legale
Servizi in rete
Comunicazione istituzionale
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20. le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale
L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1° gennaio 2010, ha stabilito
che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligati, nei propri siti.
Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n. 194- cd. Decreto
Mille proroghe) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva
della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al
termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".
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21. le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale
Dove inserire sul sito l’etichetta
- Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA (link),la sezione
del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e
deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o
“Albo online”.
Responsabile della Pubblicazione
- La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di
pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
Caratteristiche dei documenti
- I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere
pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità
degli atti, devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale
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22. le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale
La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili:
a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;
b. la data di pubblicazione;
c. la data di scadenza;
d. la descrizione (o oggetto);
e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.
Periodo di pubblicazione
I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di
riferimento, è consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che
deve poter essere modificato dal RPP prolungandolo o riducendolo in base ai diversi
riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione.
Datazione documenti
Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora
di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere
generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.
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23. le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale
Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato
realizzato da DigitPA un vademecum: "Modalità di pubblicazione
dei documenti nell’Albo online" il cui obiettivo è quello di
sollevare le amministrazioni da quei dubbi e quelle criticità in cui
le stesse potrebbero imbattersi in sede di applicazione della
normativa
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24. Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n.8/2009
Dominio GOV.IT
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere
all’iscrizione al dominio “gov.it” dei siti che intendono
mantenere attivi.
1) compilazione online di un form: http://domini.digitpa.gov.it/
2) Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) firmata
3) Questionario compilato
Link procedura scuola
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25. la pubblicità legale si fa sul proprio sito web gov.it
Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 30/5/2002
Conoscenza e uso del dominio internet .gov.it
I siti facenti parte del dominio gov.it hanno lo scopo di fornire
informazioni e servizi ai cittadini, alle imprese e alla stessa
pubblica amministrazione con la garanzia che le informazioni ed
i servizi richiesti provengano direttamente dall'Ente e abbiano
le caratteristiche di qualità indicate nella presente norma.
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26. Accessibilità: storia legislativa
Legge 4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli trumenti informatici ( Legge Stanca)
D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della
Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i
diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici;
Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche
disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore
degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e
la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili.
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto crescita)
Circolare 61/2013 Agenziaper l’Italia Digitale
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27. Accessibilità
L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”,
riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che
“la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi
compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici.
E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai
servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3
della Costituzione”
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28. Gli obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai
documenti, alla sezione Amministrazione Trasparente
DECRETO CRESCITA 2.0
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
Art. 9:
A. Modifiche Legge 4/2004
B. Modifiche Codice Amministrazione Digitale
C. Nuovi adempimenti in materia di accessibilità
D. Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
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29. A) Modifiche alla Legge Stanca
• Estesa a tutti i soggetti che usufruiscono
di contributi pubblici o agevolazioni per
l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet.
• Postazioni
di
lavoro
pubbliche
nell'ambito delle specifiche dotazioni di
bilancio destinate alla realizzazione e
allo sviluppo del sistema informatico(e
non piùnell’ambito delle disponibilità di
bilancio).
• Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce
specifiche tecniche delle postazioni di
lavoro.
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Gestione del logo di accessibilità
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30. B) Modifiche Codice Amministrazione Digitale
• Inseriti i principi di eguaglianza e non discriminazione nei
rapporti digitali tra cittadino e pubblica amministrazione.
• Formazione dipendenti pubblici: educazione
tematiche di accessibilità e tecnologie assistive.
alle
• I documenti (compresi albo pretorio, moduli e formulari)
devono essere accessibili secondo requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
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31. C) Nuovi adempimenti in materia di accessibilità
Obbligo pubblicazione nel sito istituzionale di:
• Obiettivi annuali di accessibilità (entro 31 marzo di ogni
anno)**
• Piano di telelavoro
Segnalazione inadempienze:
• Raccolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale
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32. D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter
Disporre azioni di monitoraggio dell’accessibilità
Coinvolgere le associazioni
Circolare 61/2013 (29 marzo 2013)
Modelli di supporto alla predisposizione degli obiettivi di
accessibilità ed alla valutazione dell’accessibilità dei servizi
dell’amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di
lavoro)
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33. D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter
Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai
suddetti soggetti presentano una formale segnalazione all’ Agenzia per l’Italia Digitale,
anche in via telematica.
L’ Agenzia per l’Italia Digitale è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga
fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in
tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90
giorni, per adempiere:
-
Modello
- Pec
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Modulo per l'invio di segnalazioni di inadempienza
protocollo@pec.agid.gov.it
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34. D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
In base alla delibera Civit 50/2013, allegato 1,
gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati
dentro la sotto-sezione di I livello Altri
contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati della
sezione Amministrazione trasparente
La Bussola della Trasparenza inserisce tra gli altri indicatori di
monitoraggio gli obiettivi di accessibilità, obbligatori per le PA dal
31 marzo 2013
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35. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisiti tecnici di accessibilità:
La verifica di accessibilità prevede innanzitutto la cognizione sul fatto che
nessuno strumento automatizzato può garantire una verifica completa.
E’ necessario procedere alla verifica dei 12 requisiti ALLEGATO A DM 20
marzo 2013 (e dei relativi punti di controllo) utilizzando delle tecniche
variabili a seconda della tipologia di contenuto.
L’esperto che si occupa della verifica deve effettuare il controllo di
conformità dei 12 requisiti applicando la metodologia prevista dal DM 20
marzo 2013 sulla home page del sito Web, sulle pagine collegate alla home
page, su eventuali pagine contenenti differenti tipologie di moduli (form) e
su un campione di differenti tipologie di pagine pari al 5% delle pagine
analizzate in precedenza.
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36. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti*
•Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex requisito 1)
•Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script (ex requisito 15)
•Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (no HTML5, no CSS 3)
•Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con non-interferenza
di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non devono essere indispensabili e non
devono interferire con la fruibilità della pagina)
•I 12 requisiti corrispondono al livello «AA» delle WCAG 2.0
*I 12 requisiti tecnici, contenuti nel decreto, fanno riferimento alle 12 linie guida che
costituiscono i principi delle WCAG 2.0
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37. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
I principi ispiratori del WCAG2.0, fatti propri dal decreto, sono i
seguenti:
principio 1: percepibile - le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente
devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti
canali sensoriali;
principio 2: utilizzabile - i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa
contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
principio 3: comprensibile - gli utenti devono poter comprendere le modalità di
funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per
ottenere servizi e informazioni;
principio 4: robusto - il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter
essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati
dall’utente, comprese le tecnologie assistive.
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38. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
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38
39. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto
di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere
fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in
stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o
altra modalità di rappresentazione del contenuto.
Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative
testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video,
formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.
Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità
differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o
struttura.
Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei
contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.
Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche
tramite tastiera..
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40. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo
sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.
Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi
epilettiche.
Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare,
trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.
Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.
Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino
in maniera prevedibile.
Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente
ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.
Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi
utente e con le tecnologie assistive.
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40
41. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
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41
42. Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Le WCAG 2.0 (ed il decreto) consentono anche l’uso di contenuti non
accessibili, l’importante è che gli stessi rispettino una serie di requisiti,
previsti dal punto 5 della verifica dei criteri di conformità:
Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di
informazioni
e
servizi,
possono
essere
forniti
tramite
tecnologie
non compatibili con l’accessibilità purché non impediscano agli utenti
di accedere alle informazioni e servizi della pagina.
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43. Il ruolo del responsabile dell’accessibilità
L’art. 9 del decreto legge 179/2012 inserisce una serie di nuove
responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia
per l’Italia Digitale tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di
documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in
materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di
informazioni, servizi e postazioni di lavoro.
predispone il piano annuale di obiettivi di accessibilità...
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44. Il ruolo del responsabile dell’accessibilità
• si attiva, a seguito di formale segnalazione effettuata dal
cittadino ed inoltrata all’amministrazione da parte
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per rimuovere i problemi di
accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni);
• prevedere delle sessioni di formazione del personale per la
gestione digitale dei documenti, con predisposizione di
modelli di riferimento (template) nativamente accessibili;
• monitora costantemente lo stato di accessibilità dei servizi
dell’amministrazione e l’attuazione degli obiettivi annuali
prefissati;
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45. Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO
La legge 4/2004, come unico vincolo, pone la nullità del contratto nel caso
in cui all’interno dello stesso non vi sia alcun riferimento al rispetto dei
requisiti tecnici previsti dalla suddetta legge. Ciò è chiaramente indicato
all’art. 4 comma 2 della Legge 4/2004.
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di
nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando
non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal
decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o
novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente
legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di
realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto.
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46. Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO
All’interno del contratto quindi è sufficiente indicare una
clausola che impegni il fornitore al rispetto dei requisiti previsti
dalla normativa. Un esempio può essere il seguente: “Il
fornitore si impegna a fornire un prodotto conforme ai
requisiti di cui all’art. 11 della legge 4/2004 e s.m.i.”.
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47. Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO
• Richiedere nelle procedure di gara il rispetto dei requisiti
tecnici in materia di accessibilità
• Ritenere il rispetto dei requisiti tecnici motivo di preferenza a
parità di ogni altra condizione
• Non stipulare contratti per la realizzazione di siti web quando
non è previsto espressamente il rispetto dei requisiti tecnici di
accessibilità
• Prevedere l'adeguamento dei siti web ai requisiti tecnici di
accessibilità
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48. Accessibilità
Ricapilotiamo...
• Qualsiasi documento prodotto dalla pubblica amministrazione in
formato digitale deve essere accessibile (DL 179/2012).
• I documenti con obbligo di pubblicazione devono essere anch’essi
accessibili e riutilizzabili (Decreto 33/2013).
• Possono esserci delle eccezioni in ambito di accessibilità, ma devono
prevedere adeguate alternative nonché possibilità di contattare il
responsabile al procedimento (DM 20 marzo 2014).
• In caso di omissione il cittadino può segnalare ad AGID che avvia
procedimento (DL 179/2012).
• Strumento di ausilio per validazione Achecker
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49. La Dematerializzazione
Il termine dematerializzazione indica il progressivo
incremento della gestione documentale informatizzata e
la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della
documentazione amministrativa in favore del documento
informatico.
Atto di indirizzo 2014
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50. La Dematerializzazione: gli strumenti
L’ introduzione all’interno delle amministrazioni di un sistema
per la gestione documentale informatizzata presenta non
pochi problemi e criticità di tipo organizzativo, di ordine
tecnologico e di natura archivistica.
Gli elementi di un sistema informativo scolastico, quali la
dotazione tecnologica, le risorse umane e il processo di
gestione del flusso documentale, dovranno essere
attentamente valutati al fine di individuare la migliore
soluzione
possibile
adeguata
ad
ogni
singola
realtà/dimensione.
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50
51. La Dematerializzazione: gli strumenti
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52. Il Processo di dematerializzazione dei documenti
Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le
pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere,
pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i
procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
Formazione
contesto, forma e contenuti obbligatori,
autenticità, paternità, integrità
Gestione
protocollo informatico
Trasmissione
modalità di tenuta, modalità di
emissione, trasmissione, notifica, ricezione;
modalità di memorizzazione e archiviazione,
Conservazione
modalità di conservazione
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53. Il Processo di dematerializzazione dei documenti
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53
54. Il documento informatico
La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento
cartaceo col documento informatico è stato confermato dal nuovo
quadro normativo che ha conferito all’attività amministrativa
informatica la medesima efficacia di quella posta in essere
attraverso la modalità tradizionale.
Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti art . 1 c. 1, p
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di
legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20
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55. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Firma elettronica: l’insieme di dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica
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56. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Art. 21
a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la
stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712
del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più
lato che questo termine può assumere.
b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole o
non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi
dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in
vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue
conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia
probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice.
c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata,
ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art.
21 comma 2)
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57. La Dematerializzazione
La diffusione del documento informatico è tuttavia ancora frenata
da alcuni elementi di varia natura:
1. difficoltà interpretative delle diverse norme;
2. scarsa diffusione di prassi per la sottoscrizione dei documenti
informatici;
3. limitata usabilità degli strumenti per la sottoscrizione dei documenti e,
soprattutto, per la gestione dei documenti firmati;
4. insufficiente fiducia nella e-mail come strumento di trasmissione
formale dei documenti;
5. difficoltà di “esibizione” del documento informatico;
6. scarsa maturità delle soluzioni per la conservazione digitale di lungo
periodo.
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58. La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Dotato di cassetto alimentatore per gli originali corredato da
software per acquisizione, OCR ed editing dei documenti.
Utilizzando uno scanner, il documento cartaceo viene
sottoposto al processo di dematerializzazione mediante
scansione.
Al fine di ottenere un documento che rispetti le regole
dell'accessibilità è necessario aver configurato il software
d'acquisizione in modo tale che il file di risulta venga salvato in
modalità PDF testo (non PDF immagine) e la risoluzione
impostata su 250/300 dpx.
È comunque consigliabile tenere un rapporto qualità/peso del
documento tale da non determinare una eccessiva perdita di
qualità e di contenuti o una eccessiva occupazione di spazio
negli archivi digitali.
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59. La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Durante la fase di salvataggio del documento negli archivi
digitali è opportuno tener presente alcune opportunità operative:
indicare sempre prima del nome del file il numero di
protocollo e l'anno solare.
usare sempre caratteri minuscoli
il nome non deve essere troppo lungo
i termini devono essere separati da trattini senza spazi
bianchi
non si devono usare lettere accentate, punteggiatura e
caratteri speciali
es. 238_2013_commissione_informatica.pdf
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60. La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Software per la conversione e il salvataggio in formato PDF di
documenti digitali di varia natura:
Software: doPDF - PdfCreator...
Appartengono a questa famiglia di programmi i software che,
installando una stampante virtuale consentono, attraverso le
normali procedure di stampa offerte dai vari software, la stampa
o più precisamente il salvataggio di documenti attivando
semplicemente la stampa degli stessi.
Anche in questo caso è opportuno verificare la configurazione
dei programmi affinché possano salvare i files nella modalità
accessibile.
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61. La Dematerializzazione: gli strumenti – modem fax
Modem Fax
Modem fax e relativo software che consente ai fax di
essere ricevuto direttamente in formato elettronico da
un computer.
Il fax digitale è rappresentato sempre con una immagine
e pertanto dovrà anch'esso essere sottoposto alla
conversione in formato PDF testo (accessibile).
http://www.onlineocr.net/default.aspx
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62. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema
di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro
Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici
la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato
digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da
AGID: certificatore ufficiale
Valore della Firma digitale:
- autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa”
- integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato
firmato)
- non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento
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63. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
L’apposizione
di firma digitale integra e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
in sintesi il sistema della firma digitale soddisfa il requisito
della forma scritta.
Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di contenzioso
un giudice non avrà margini di valutazione su autenticità del
documento, integrità e provenienza della firma.
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64. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
Una firma digitale NON è valida se è generata con un certificato
elettronico scaduto, sospeso o revocato.
E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un
riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la
generazione delle firma in un momento precedente alla
sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.
Costituiscono validazione temporale:
• marca temporale;
• il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo;
• il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione
il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del servizio di posta
elettronica certificata;
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65. La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
Come leggere un file firmato digitalmente?
Procedura operativa n° 1
Programma installato sul proprio computer
https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php
Procedura operativa n° 2
Usufruire di un servizio on-line
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10
Procedura operativa n° 13
Installare un add-on per Adobe Acrobat Reader®
http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html
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66. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici (Art.22)
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67. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici.
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su
supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale.
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68. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71.
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69. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e
sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici
per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
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23-ter. Documenti amministrativi informatici.
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70. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23)
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71. La dematerializzazione dei documenti a scuola
23. Copie analogiche di documenti informatici.
L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto analogico
(cartaceo) di documento informatico, anche sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
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72. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23)
Noi PA Cedolino elettronico
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73. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Per assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle
copie analogiche di documenti informatici è possibile apporre a
stampa, un contrassegno generato elettronicamente tale da
consentire la verifica automatica della conformità del
documento analogico a quello informatico.
Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli
effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la
produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del
medesimo documento informatico. I programmi software
eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita
disponibilità.
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74. La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie analogiche di documenti informatici.
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75. La dematerializzazione dei documenti a scuola
l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice
secondo cui:
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o
raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge
gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga
una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e'
tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
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76. La dematerializzazione dei documenti a scuola
l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice
secondo cui:
Il Dirigente Scolastico
MARIA GRAZIA ROSSI
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del
Codice dell'amministrazione digitale.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
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77. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
L’art.54, c.2-ter del CAD
Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo
istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta ai sensi del presente codice.
Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti
al pubblico i tempi di risposta”.
L’indirizzo di PEC (come anche esplicitato dall’art.2, comma 1, lettera a
della Legge Stanca n.4/2004), a cui fare riferimento deve essere
immediatamente accessibile nella home page del sito web istituzionale.
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78. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Il documento informatico trasmesso con PEC si intende inviato e
pervenuto al destinatario, all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato.
La trasmissione del documento informatico mediante PEC, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Comunicare con il MIUR via Posta Elettronica Certificata applicazione degli artt. 45 e 47 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD) (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.)
restituire al mittente citando: documento non conforme per la pubblicazione ai sensi
dell'art. 9 DL 179/2012 e DM 20 marzo 2013.
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79. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al
mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione
del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella
PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza
utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo
possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che
eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso,
l'opponibilità a terzi del messaggio.
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80. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
I vantaggi, invece, possono essere semplificati nei seguenti punti:
Semplicità, risparmio, comodità
Valore legale
No virus e Spam
Sicurezza
Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e
Cittadino
La CEC-PAC, invece è una modalità di Posta Certificata gratuita per il cittadino, che
consente di dialogare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere
utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini.
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81. La dematerializzazione dei documenti: la comunicazione
Creare aree che consentano la comunicazione a 360° tra tutti i
cittadini della scuola
Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di
comunicare con gli uffici e con le figure di sistema
Ma per fare questo è necessario
che tutti gli operatori scolastici
siano utenti registrati del sito
della scuola e quindi attribuzione
di un account per l'accesso al sito
ed alle procedure riservate a tutto
il personale in servizio
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Ma per fare questo è necessario
che tutti gli operatori scolastici
siano telematicamente raggiungibili … e quindi attribuzione di
una casella email istituzionale a
tutto il personale in servizio
riservata alle comunicazioni di
servizio.
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82. La dematerializzazione dei documenti
Ma per fare questo è necessario che tutti
gli operatori scolastici siano digitalmente
formati e quindi formazione rivolta a
tutto il personale e addestramento delle
figure di sistema addette alla produzione
alla
lavorazione
ed
al
veicolo
dell'informazione.
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83. Le comunicazioni della PA
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica
tra le pubbliche amministrazioni (Art 47 del CAD)
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza
Le comunicazioni sono validamente inviate quando:
sono sottoscritte con firma digitale
dotate di segnatura di protocollo
ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax)
sono trasmesse via PEC.
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84. Le comunicazioni della PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a
seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica,
con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD):
l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità
dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.
Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio
competente a seguitodi istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le
modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso
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85. Le comunicazioni della PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale
b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
c) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti predisposti dalle amministrazioni per l'individuazione del
soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS), nonché quando le istanze e
le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/2000 ( invio telematico di copia dell'istanza e copia non
autenticata del documento)
c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria Pec
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86. Le comunicazioni della PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 47 del CAD)
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra
l’amministrazione
elettronica
ed
i
propri
dipendenti
la
posta
o altri strumenti informatici di comunicazione nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.
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87. Le comunicazioni della PA
Posta
elettronica
Pubblica
Amministrazione
sono stati istituti
IPA
indice degli indirizzi della PA
INIPEC
indice nazionale degli indirizi di PEC
delle imprese e dei professionisti
ANPR*
Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente
* Prevista entro dicembre 2014
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88. Le comunicazioni della PA
Posta
elettronica
Pubblica
Amministrazione
In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/
professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza che il
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo
(art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008).
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le
imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in
via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011)
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89. Le comunicazioni della PA
Art. 57 bis CAD
Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice
degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni pubbliche da utilizzare
per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di
documenti. La gestione dell’indice sono affidate a DigitPA
Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice
tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le
indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della
responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili.
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90. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un
elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito
telematico di imprese e professionisti.
Imprese
Professionisti
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Ini-Pec
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91. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR)...
Art. 3bis. Il comma 1 del citato articolo dispone “ Al fine di facilitare la
comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni
cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite
al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ... quale suo
domicilio digitale”
L'indirizzo dianzi nominato è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni
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92. dematerializzare... un processo in itinere
Eʼ riduttivo e fuorviante ricondurre la dematerializzazione alle pure
pratiche di digitalizzazione dei documenti, è invece opportuno
considerare questo termine in un senso più ampio, in quanto portatore
di una sostanziale semplificazione dei processi e dei procedimenti, di
una ridefinizione delle responsabilità nel controllo del ciclo di vita del
documento amministrativo, fino alla fase della conservazione, e di una
conseguente revisione di modelli organizzativi.
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93. Credits
Roberto Scano
Mario Varini
Ernesto Belisario
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- Slide Accessibilità cosa cambia Milano 13.5.2013
- Accessibilità: L’evoluzione normativa. Gli
obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai
documenti, alla sezione Amministrazione
Trasparente
www.accessibile.org
- SCUOLA 2.0 Dematerializzazione e Spending
Review
- "Dematerializzazione, trasparenza, accessibilità e
scrivere per il web
www.istitutocastellucchio.gov.it
- Il procedimento amministrativo
- LA SCUOLA TRASPARENTE obblighi e opportunità
blog.ernestobelisario.eu
www.ernestobelisario.eu
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97. Allegato 3
Portable Document Format
Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato
di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe
Systems nel 1993
PDF ----> PDF/A
Lo standard ISO 19005-1 ha definito un formato di file basato su PDF,
conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiaviazione elettronica dei
documenti.
-
preserva l’aspetto visivo nel tempo, indipendentemente dagli strumenti
e dai sistemi utilizzati per la creazione, la memorizzazione e il rendering
dei file
-
incorpora metadati come titolo, autore, data, .....per classificazione
automatica
-
compatti
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99. Allegato 4
Il procedimento amministrativo digitalizzato: nuovi strumenti
Fase
dell’iniziativa
Fase
Istruttoria
Fase
Decisoria
Documento
Informatico
Fascicolo
informatico
Documento
informatico
Firme
elettroniche
Documento
informatico
Firme
elettroniche
Protocollo
informatico
Firme
elettroniche
PEC
Mail/PEC
Sito Web
istituzionale
Fase
Integrativa
dell’efficacia
Sistemi di
Identificazio
ne
telematica
Mario Grimaldi
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Pec
Albo on line
Protocollo
informatico
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