1. ITET PIO LA TORRE
PALERMO 20 aprile 2013
Mario Grimaldi
grimaldi1972@libero.it
2. Evoluzione della normativa
Dalla Legge 241/1990 al CAD e s.m.i.
Legge 241/90
D. Lgs. 82/2005 (CAD)
Legge 15/2005 e 80/2005
D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta)
D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD)
D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni)
D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo)
D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review)
D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 Decreto crescita 2.0
Legge 228/2012 (Legge Stabilità 2013)
D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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3. Il Codice dell’ Amministrazione Digitale
I.
stabilisce le regole per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione.
II. rende possibile la modernizzazione della PA con la
diffusione di soluzioni tecnologiche ed organizzative che
consentono un forte recupero di produttività
III. Assieme alla riforma della PA sono le leve fondamentali
per aumentare l’efficienza e la produttività della PA
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4. Il nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale* prevede
che le Amministrazioni siano tenute a gestire tutti i
procedimenti di propria competenza attraverso le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Alla luce del nuovo quadro normativo possiamo affermare
che la modalità informatica rappresenta la regola per la
gestione di tutti i procedimenti amministrativi, mentre
quella cartacea diventa l’eccezione, cui ricorrere solo nel
caso in cui l’Ente dimostri di essere impossibilitato ad
utilizzare le nuove tecnologie
* D. L.vo 235/2010
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5. Dopo anni di utilizzo soltanto parziale dell’informatica negli uffici
pubblici,
disciplinato
il
procedimento
amministrativo
–
inizialmente
esclusivamente dalla Legge n. 241/1990 – diviene
integralmente informatico, in modo da rendere la Pubblica
Amministrazione più efficiente, trasparente e capace di allocare in
modo migliore le sempre minori risorse disponibili.
Questi obiettivi devono essere raggiunti con la sostituzione della
carta e delle procedure analogiche con l’uso dell’informatica e della
telematica e passano per un necessario adeguamento tecnologico ed
organizzativo che presuppone la ridefinizione dei processi
amministrativi contabili( c.d. reingegnerizzazione )
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6. Nel
nostro ordinamento giuridico, la Pubblica
Amministrazione esercita la propria funzione di cura
dell’interesse pubblico agendo per procedimenti
disciplinati da norme giuridiche
Il procedimento rappresenta, quindi, la sequenza di atti
amministrativi orientati all’emanazione di un atto finale, il
provvedimento amministrativo.
Per molto tempo il procedimento amministrativo è stato al
centro di un acceso dibattito, a causa della mancanza di
una disciplina generale, il problema è stato risolto con la
legge del 7 agosto 1990, n. 241.
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7. La legge sul procedimento amministrativo stabilisce i
principi fondamentali del c.d.” giusto procedimento”
l’azione amministrativa deve essere improntata a canoni di
efficienza, efficacia, imparzialità,
economicità, pubblicità e
trasparenza;
ii. deve essere sempre individuato il responsabile del
procedimento, ovvero il soggetto cui è affidata la gestione del
proc. amm.vo
iii. deve essere sempre garantita la partecipazione al
procedimento da parte degli interessati
iv. diritto ad accedere ai documenti amm.vi ai cittadini interessati
v. il procedimento deve concludersi in tempi certi senza aggravio
i.
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8. Ogni procedimento amministrativo è contraddistinto da
una propria peculiarità ma tutti i procedimenti
amministrativi sono caratterizzati da una serie di passaggi
aventi rilievo:
i.
ii.
Esterno: (presentazione istanza, comunicazione del provv.to)
Interno: (acquisizione
pareri, N.O. verifica documenti
presentati)
Questi passaggi possono essere raggruppati in 4 fasi:
1) Fase d’iniziativa
2) Fase istruttoria
3) Fase decisoria o costitutiva
4) Fase integrativa dell’efficacia
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9. FASE DELL’INIZIATIVA
Di parte
D’ufficio
FASE ISTRUTTORIA
Acquisizione pareri ed
elaborazioni dati
Valutazione dei fatti e degli
elementi di diritto
FASE DECISORIA
Predisposizione e sottoscrizione provvedimento
FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
Controlli
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Pubblicazione o comunicazione
del provvedimento
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10. La fase di iniziativa:
La fase dell’iniziativa è quella in cui avviene avviato il
procedimento. L’ avvio può essere deciso dallo stesso organo
competente ad adottare l’atto terminale (iniziativa d’ufficio) o
essere conseguenza di un atto di impulso, che può provenire da
un altro organo pubblico o privato mediante atti tipici come
istanze, denunce, ricorsi (iniziative di parte).
La fase istruttoria:
Nella fase istruttoria si acquisiscono e si valutano i dati pertinenti e
rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. In questa fase il
responsabile del procedimento valuta:
- le condizioni di ammissibilità;
- i requisiti di legittimazione ;
- i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provv.to
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11. La fase decisoria:
E’ la fase in cui si determina il contenuto dell’atto amministrativo
che comincia con la fine della fase istruttoria e si conclude con le
emanazione del provvedimento.
Se si tratta di un atto discrezionale , la Pubblica Amministrazione,
provvede ad effettuare la comparazione degli interessi acquisiti e
coinvolti nell’azione amministrativa, mentre in presenza di un
atto vincolato, essa dovrà limitarsi a verificare unicamente i
presupposti per l’adozione del provvedimento.
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato
indicando i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e le
risultanze della istruttoria che hanno determinato la decisione
dell’Amministrazione.
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12. La fase integrativa dell’efficacia
Il provvedimento, al termine della fase costitutiva, è perfetto ma
non necessariamente efficace, ossia in grado di produrre i suoi
effetti.
La fase integrativa dell’efficacia comprende atti e operazioni,
successivi all’adozione dell’atto terminale, necessari affinché
diventi efficace (comunicazione, pubblicazione o controlli)
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13. Il documento informatico
La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento
cartaceo col documento informatico è stato confermato dal
nuovo quadro normativo che ha conferito all’attività
amministrativa informatica la medesima efficacia di quella posta
in essere attraverso la modalità tradizionale.
Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti art . 1 c. 1, p
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti
agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20
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14. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Art. 21
Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Firma elettronica: l’insieme di dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica
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15. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Art. 21
a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha
la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art
2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato
più lato che questo termine può assumere.
b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o
debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai
sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi
che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue
conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia
probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice.
c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica
qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria (Art. 21 comma 2)
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16. Firma Digitale art. 1 del DPR 513/97
è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema
di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro
Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici
la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato
digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da
DIGITPA / CNIPA : certificatore ufficiale
http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori
Valore della Firma digitale:
- autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa”
- integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato
firmato)
- non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento
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17. Firma Digitale art. 1 del DPR 513/97
L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, in sintesi il sistema della firma digitale
soddisfa il requisito della forma scritta.
Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di
contenzioso un giudice non avrà margini di valutazione su
autenticità del documento, integrità e provenienza della
firma.
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18. Copie di documenti
I documenti informatici contenenti copia di atti e documenti
amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati da pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del c.c. se ad essi è
apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia,
una firma digitale. Art. 22
L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto
analogico (cartaceo) di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue
componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
http://www.digitpa.gov.it/gestione-documentale
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19. IL Fascicolo informatico Art. 41
Dalla lettura del Codice possiamo notare che il legislatore non ha
introdotto nuovi procedimenti nel nostro ordinamento, ma si limita a
gestire una diversa modalità di quelli già esistenti.
In base all’art. 41 c. 2, ogni Amministrazione deve raccogliere in un
fascicolo informatico gli, atti i documenti e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati.
Il fascicolo informatico ( inteso come insieme dei documenti relativi al
procedimento) deve recare l’indicazione:
a) Amministrazione titolare del procedimento
b) Le altre amministrazioni partecipanti
c) Il responsabile del procedimento
d) Oggetto del procedimento
e) Identificativo del fascicolo
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20. IL Fascicolo informatico Art. 41
La possibilità di sostituire il fascicolo cartaceo con quello elettronico
pone una serie di questioni legate alla conservazione dei documenti in
essi contenuti. In particolare, le Amministrazioni dovranno dotarsi di
sistemi di conservazione dei documenti informatici
che possiedano i seguenti requisiti:
identificabilità certa del soggetto che ha formato il documento
b) integrità di ciascun documento
c) leggibilità e agevole reperibilità dei documenti
d) la riservatezza delle informazioni contenute
e) identificativo del fascicolo
a)
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21. E’ dunque possibile affermare che la digitalizzazione dell’attività
amministrativa consiste nella gestione dei procedimenti amministrativi
mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione:
a)
b)
c)
d)
e)
Trasmissioni contratti Tesoro e alla Ragioneria;
Ordinamento Informatico Locale (invio telematico M/R)
Acquisti in rete (MePA) - Consip
Istanze telematiche (istanze on line)
Comunicazioni tra PP. AA. (Pec)
La riforma del CAD (attuata col D. L.vo 235/2010) ha fornito gli strumenti
per il definitivo abbandono della modalità tradizionale a favore della
gestione completamente digitale di tutti i procedimenti
amministrativi.
Firme elettroniche, protocollo informatico, albo pretorio on line, posta
elettronica certificata, pagamenti elettronici, servizi in rete: questi gli
strumenti di una PA tenuta a gestire tutti i procedimenti di propria
competenza attraverso le TIC.
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22. I nuovi strumenti
In relazione alla normativa vigente:
La protocollazione delle comunicazioni in entrata e in uscita devono
avvenire attraverso un sistema automatizzato (art.40 CAD)
ii. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica (art. 47 CAD)
iii. La trasmissione telematica di documenti che necessitano di una
ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC
iv. I documenti delle P.A., anche se in origine cartacei, possono essere
riprodotti e conservati su supporti informatici (art. 43 CAD)
v. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali i quali
erogano i servizi on line e soddisfano gli obblighi di pubblicità legale
i.
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23. Il procedimento amministrativo digitalizzato: nuovi strumenti
Fase
dell’iniziativa
Fase
Istruttoria
Documento
Informatico
Fascicolo
informatico
Firme
elettroniche
Documento
informatico
Protocollo
informatico
Firme
elettroniche
PEC
Documento
informatico
Fase
Integrativa
dell’efficacia
Mail/PEC
Sito Web
istituzionale
Fase
Decisoria
Sistemi di
Identificazio
ne
telematica
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Firme
elettroniche
Pec
Albo on line
Protocollo
informatico
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24. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
La fase dell’iniziativa: l’iniziativa d’ufficio
Se è previsto la comunicazione dell’avvio del procedimento, il
responsabile del procedimento, dovrà utilizzare
la telematica per
la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti
che siano obbligati ad avere una casella PEC
o a coloro che hanno
comunicato il proprio domicilio informatico
E' stato modificato l'art 47** del Cad prevedendo che le comunicazioni di
documenti tra le PP.AA. avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica ed esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo
una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della verifica della
provenienza le comunicazioni sono valide se:
** L. 221/2012 Conversione del Decreto Legge 179/2012 " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
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25. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del
D.P.R. 445/2000;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole
tecniche di cui all' articolo 71 ;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata
Il Decreto ha previsto che l'inosservanza della suddetta disposizione
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
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26. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
La fase dell’iniziativa: l’iniziativa di parte
Il privato potrà formare l’istanza come documento informatico. A
fine di evitare che gli uffici siano costretti a gestire un elevato
numero di formati diversi, è auspicabile che sul sito Web della
Scuola venga indicato l’elenco dei formati accettati (oltre alla
dimensione massima dei file).
Se la scuola richiede l’uso di determinati modelli e formulari, gli
stessi dovranno essere rese disponibili sul sito web istituzionale,
in caso di omessa pubblicazione i relativi procedimenti possono
essere avviati anche in assenza dei suddetti modelli (art. 57
CAD)
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27. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
E' stato altresì modificato l'art 65** del Cad il quale disciplina la validità
delle istanze presentate alle Pubbliche Amministrazioni, con l'ulteriore
previsione che il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell'Ufficio competente a seguito istanza giuridicamente valida,
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello
stesso.
Ricordiamo che l'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni
presentate alla P.A. per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale ………….
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con
l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
** L. 221/2012 Conversione del Decreto Legge 179/2012 " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
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28. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i
diversi
strumenti
predisposti
dalle
amministrazioni
per
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS),
nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 ( invio
telematico di copia dell'istanza e copia non autenticata del documento)
c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di
posta elettronica certificata ……
https://www.postacertificata.gov.it
Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito
l’indice degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni
pubbliche da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l’invio di documenti.
La gestione dell’indice sono affidate a DigitPA
http://www.indicepa.gov.it
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29. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
La fase istruttoria
Riguarda l’accesso o l’acquisizione dei dati attraverso sistemi informativi
automatizzati di un’altra amministrazione. In questa ottica gli
strumenti tecnologici consentono il dialogo diretto tra sistemi
informativi.
(Richiesta
Durc,
Controllo
Equitalia,
Intervento
sostitutivo)
La fase decisoria
Nella fase decisoria, l’ Amministrazione forma il provvedimento finale
come documento informatico, il file viene inserito nel fascicolo
informatico del procedimento e conservato negli archivi, senza che sia
necessario il suo trasferimento su supporto cartaceo mediante stampa.
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30. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
La fase integrativa dell’efficacia
Dopo l’adozione del provvedimento finale, l’ Amministrazione deve
comunicarlo agli interessati per via telematica:
il Cad prevede
espressamente che la comunicazione via PEC equivale alla notifica.
Obbligo comunicazione telematica:
1. Imprese e professionisti
;
2. Cittadini che abbiamo richiesto la casella CEC-PAC
3. Cittadini che abbiano inviato via PEC l’atto introduttivo del
procedimento
4. Pubblicazione sito web Amministrazione
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31. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
La fase integrativa dell’efficacia
Dal 1° gennaio 2011 - proroga concessa con la Legge n. 25 del 26
febbraio 2010 - gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale si
intendono assolti infatti con la pubblicazione nei propri siti
istituzionali. E’ fatto espressamente espressamente obbligo di
pubblicare
sul
proprio
sito
Internet
istituzionale
tali
documentazioni.
( D. L.vo 33/2013)
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32. Le fasi del procedimento amministrativo digitalizzato
I dati e le informazioni forniti dalla Pubblica Amministrazione devono
essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data).
Ai sensi del riformato art. 68 del CAD per formato dei dati tipo aperto,
si intende, un formato non propetario, tecnologicamente neutro,
gratuitamente e soprattutto non soggetti a limitazione di copyright.
I dati di tipo aperto presentano le seguenti caratteristiche:
- utilizzo da parte di chiunque;
- sono resi disponibili gratuitamente attraverso le TIC
- accessibili attraverso le TIC
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33. RICAPITOLIAMO ………..
La gestione dei procedimenti attraverso la
modalità informatica (è quella di default)
Il CAD disciplina gli strumenti da utilizzare
Il mancato rispetto delle norme espone la
Amministrazione
all’illegittimità
attività amministrativa
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della
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34. Credits/Sitografia
Ernesto Belisario, La nuovo Pubblica Amministrazione
Pierluigi Ridolfi, Il nuovo CAD
Carretta Paolo, Cilli Antonio, L’acquisizione del documento informatico –
Indagini Penali e Amministrative
www.digitpa.gov.it
www.digita-lex.it
www.ernestobelisario.eu
www.firmadigitale.net/
www.funzionepubblica.gov.it/
www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/cad/nuovo-
codicedellamministrazione digitale.aspx
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35. GRAZIE
Dott. Mario Grimaldi
Per info e comunicazione:
palermo@anquap.it
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36. Allegato 1
Che cosa ostacola l’innovazione
Fattori culturali
Fattori organizzativi
Ignoranza
Fretta realizzativa
Auto-percezione distorta
Sovrapposizioni
Paura/Scetticismo
Obiettivi disomogenei
Scarsa attitudine alla
collaborazione
Incarichi
approssimativi
Abitudini organizzative
Ansia di controllo
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