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A cura di 
Marcello Marzano
 Il Diritto Commerciale: inquadramento 
L’Imprenditore 
L’Impresa 
 L’Azienda 
Il Consorzio 
 Le Società 
 Il Fallimento 
IL PERCORSO: 
2
Il Diritto Commerciale: inquadramento
IL DIRITTO COMMERCIALE NELLA STORIA 1/2 
•Cosa è il Diritto Commerciale 
•Significato del termine“diritto commerciale” 
•La storia del diritto commerciale 
•Ius mercatorum 
•Corporazioni 
•Codificazione napoleonica (1804) 
•Codice di commercio italiano del 1882 
•Atto di commercio 
•Codice civile del 1942 
•Unificazione dei codici 
•Dall’atto di commercio all’impresa commerciale 
4
•Il d.C. Come disciplina dei soggetti che operano nel mercato 
•I caratteri del diritto commerciale: specialità e universalità 
•Specialità: rispetto al diritto privato 
•Diritto incentrato sul fenomeno della circolazione e non del godimento dei beni 
•Universalità: necessità di regole comuni transnazionali 
5 
IL DIRITTO COMMERCIALE NELLA STORIA 2/2
L’Imprenditore
 L’IMPRENDITORE 
•L’art. 2082 c.c.: definizione di imprenditore o di impresa? 
•I caratteri dell’impresa: 
l’attività; 
Il carattere economico dell’attività; 
Il carattere professionale dell’attività; 
l’organizzazione; 
il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi 
7
 LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE 
Art. 2082 c.c.: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; 
Elementi costitutivi della “fattispecie” dell’imprenditore: 
attività produttiva; 
organizzazione; 
economicità; 
professionalità. 
8
 ANALISI DELLA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE 1/2 
l’attività 
Sequenza di atti finalizzati ad uno scopo giuridicamente rilevante; 
Il carattere economico dell’attività 
Contrapposizione alle attività di lavoro autonomo e di godimento di beni; 
Il carattere professionale dell’attività; 
Come attività non saltuaria e 
Come destinazione alla produzione di un risultato economicamente positivo (c.d. finalità lucrativa); 
9
l’organizzazione 
Dei fattori della produzione: capitale e lavoro (produzione di nuova ricchezza); manca 
Nelle professioni intellettuali (art.2229c.c.; v. però art. 2238 c.c.); 
Nella piccola impresa; 
Il problema dell’inizio e della fine dell’impresa; 
Gli atti di organizzazione (propedeutici) e gli atti dell’organizzazione (dell’impresa) 
Il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi; 
La loro destinazione al mercato (esiste l’impresa per conto proprio?): 
La tutela degli imprenditori; 
La tutela dei consumatori. 
10 
 ANALISI DELLA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE 2/2
L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA L’EQUAZIONE POTERE-RESPONSABILITÀ 
•Potere di gestione: art.2086 c.c.; 
•Direzione e gerarchia nell’impresa; 
•Responsabilità per gli atti d’impresa: art.2740c.c.; 
•Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; 
•Le eccezioni al principio: 
•Le società a capitale diffuso (c.d. società aperte); 
•I gruppi; 
•Il caso del c.d. “imprenditore occulto” (art.1705c.c.) 
11
LE SCRITTURE CONTABILI 
•Sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi/monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. 
12
LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE 
•Libro giornale; 
•Libro degli inventari: 
•Il bilancio; 
•Le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (es. libro magazzino, libro cassa ecc.); 
•La corrispondenza commerciale 
13
REGOLE PER LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI 
•Regole formali generali: i libri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; 
•Regole sostanziali: 
•Le scrittura devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee, abrasioni, cancellature; 
•Sono consentiti i sistemi informatici. 
•Devono essere conservate per 10 anni. 
14
CONSEGUENZA DELLA MANCATA O IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI 
•L’imprenditore: 
•non può usarle come mezzo di prova a proprio favore; 
•è assoggettabile a sanzioni penali per bancarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento. 
15
L’EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI 
•Le scritture fanno sempre prova contro l’imprenditore, ma non si può scinderne il contenuto ed è ammessa la prova contraria 
•Le scritture possono essere usate a favore dell’imprenditore solo se: 
•regolarmente tenute 
•la controparte è a sua volta un imprenditore 
•la controversia è relativa a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa. 
16
L’Impresa
 LE CATEGORIE DI IMPRESE 
•L’impresa commerciale (artt.2195ss.c.c.) 
•L’impresa agricola (artt. 2135 ss. c.c. –d.lgs. 18.5.2001 n.228 art.1); 
•La piccola impresa (art.2083); 
18
TIPI DI IMPRESE 
•si distinguono per l’oggetto: 
•Imprenditore agricolo (2135) 
•imprenditore commerciale (2195). 
•per la dimensione: 
•piccolo imprenditore (2083) 
•medio grande. 
•per la natura del soggetto che la esercita: 
•impresa individuale, 
•impresa società, 
•impresa pubblica 
19
 L’IMPRESA AGRICOLA 1/2 
•D.L. 18.5.2001 n.228 art. 1, comma 2 
Imprenditore agricolo 
•2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e di loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile,(come sostituito dal comma 1 del presente articolo,)prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico 
20
L’IMPRESA AGRICOLA 2/2 
•La disciplina 
•Esclusione dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 c.c.); 
•Sono soggette all’iscrizione nel registro speciale –art. 2 d.p.r. 558/99 (ma per le società v. art. 2200 c.c.); 
•Tuttavia l’iscrizione ha le medesima efficacia prevista per le imprese commerciali (art. 2 d.lgs. 228/2001) 
•Esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili (v. art. 2214 comma 1 c.c.); 
•Esclusione dall’applicazione delle procedure concorsuali (v. art. 2221 c.c.) 
21
LA PICCOLA IMPRESA 1/3 
•Il criterio di individuazione della piccola impresa; 
•(art. 2083 c.c.); 
•(art. 1, comma 2 l. fall. non assume più come parametro della soglia di fallibilità la categoria del piccolo imprenditore); 
•le categorie (art. 2083); 
•Coltivatori diretti del fondo; 
•Artigiani (v. art. 4 L. 8.8.1985 n. 443, “Legge-quadro per l'artigianato”); 
•Società artigiana (v. artt. 3, comma 3 L. 8.8.1985 n. 443) 
•Piccoli commercianti; 
•Coloro che esercitano l’attività prevalentemente con lavoro proprio e della propria famiglia. 
•L’impresa familiare? (art. 230-bis c.c.) 
22
•L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa 
•Il lavoro dell’imprenditore (ed eventualmente quello della famiglia) deve prevalere rispetto al lavoro altrui e al capitale investito: 
•Il criterio della prevalenza deve essere inteso in senso funzionale, non in senso puramente numerico 
23 
LA PICCOLA IMPRESA 2/3
•La disciplina 
•Esclusione dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2202)(sono soggetti all’iscrizione in un registro speciale –art. 2 d.p.r.14.12.99 n. 558) 
•Tuttavia per i coltivatori diretti l’iscrizione ha le medesima efficacia prevista per le imprese commerciali (art. 2 d.lgs. 228/2001); 
•Esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili (art. 2214 comma 3); 
•Esclusione dall’applicazione delle procedure concorsuali (art. 2221) 
24 
LA PICCOLA IMPRESA 3/3
IMPRESA ARTIGIANA 
•Piccola impresa e impresa artigiana; 
•Il ruolo delle definizioni contenute nelle leggi speciali; 
•Il “problema” della definizione di impresa artigiana contenuta nell’art. 1, comma 1 della legge 860/1956: 
•La “validità a tutti gli effetti di legge”; 
•La “attività artistica o usuale”; 
•La possibilità di esercizio in forma associata (società cooperativa o s. n. c.): 
•Prevalenza del lavoro dei soci; 
•Prevalenza del lavoro sul capitale; 
•Esonero dal fallimento 
25
 LA “LEGGE QUADRO PER L’ARTIGIANATO” (L. 443/1985) 
•Abroga la legge del 1956; 
•Definisce l’impresa artigiana in base a: 
•Oggetto dell’attività: qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi; 
•ruolo dell’artigiano: deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo: 
•numero massimo di dipendenti: variabile da settore a settore. 
•Riconosce la possibilità di esercizio in forma associata (COOP, SNC, SRL unipersonale, SAS), fermi restando i requisiti di prevalenza. 
26
 EFFETTI DELLA NUOVA DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA 
•Vale esclusivamente ai fini della legge quadro, che detta i criteri che le Regioni devono seguire nel regolamentare l’artigianato; 
•Pertanto, a tutti gli altri effetti l’artigiano è il soggetto indicato dall’art. 2083; 
•Fallimento delle società artigiane. 
27
 IMPRESA FAMILIARE 
•art. 230-bis: impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (nipoti) gli affini entro il secondo (cognati) 
•Non è una società 
•pertanto all’imprenditore vanno imputati gli atti ed è responsabile nei confronti di terzi 
28
 DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANTI AI FAMILIARI CHE COLLABORANO ALL’IMPRESA 
•Ai partecipanti spetta: 
•il diritto al mantenimento 
•il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione al lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia; 
•il diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’impresa; 
•il diritto di prelazione nel caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda 
29
DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTANTI AI FAMILIARI CHE COLLABORANO ALL’IMPRESA 
•nella gestione straordinaria e per decisioni di particolare rilievo le decisioni sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa 
30
 IMPRESA COLLETTIVA 
•La nozione di società: rinvio; 
•Società e impresa commerciale; 
•la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale 
•le altre società vengono definita società commerciali, anche se esercitano attività agricola; 
31
 L’IMPRESA COMMERCIALE 
•Le categorie di imprese commerciali (art. 2195 c.c.); 
•L’impresa industriale; 
•L’impresa di intermediazione o commerciale in senso stretto; 
•Le imprese di trasporto; 
•Le imprese bancarie ed assicurative; 
•Le imprese ausiliarie. 
32
 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 1/4 
•L’iscrizione nel registro delle imprese 
•(artt. 2188 ss.c.c.; l.29 dicembre 1993 n. 580; d.p.r. 7 dicembre 1995 n. 581; d.p.r. 14 dicembre 1999 n.558); 
•Efficacia dell’iscrizione (art.2193c.c.); 
•Efficacia “dichiarativa” (anche per le imprese agricole: art. 2 d.lgs. 228/2001) e talvolta 
•“costitutiva” (società che con l’iscrizione acquistano la personalità giuridica); 
•Le sezioni speciali; 
•Sono iscritti: imprenditori artigiani sia persone fisiche che società, piccoli imprenditori, imprese agricole e società semplici (art. 2 d.p.r. 558/99) 
•Efficacia di “certificazione anagrafica” e di “pubblicità notizia” (art.8,5°commal.580/93). 
33
LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 2/4 
La rappresentanza dell’imprenditore commerciale 
•Il procuratore (art.2209) 
•Ha il potere di compiere per l’imprenditore, in base ad un rapporto continuativo, gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposto ad essa; 
•Pubblicità della procura (artt.2206-2207); 
•È anch’esso legato da un contratto di lavoro subordinato; 
•Il commesso (artt.2210-2213) 
•È legato da un contratto di lavoro subordinato; 
•È privo di funzioni direttive; 
•È munito di limitati poteri rappresentativi (art.2210) 
34
LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 3/4 
Le scritture contabili obbligatorie (artt. 2214 ss. c.c.); 
•Sanzioni: bancarotta semplice (art. 217 l. fall.) e fraudolenta (art. 216 l. fall.); 
•Il libro giornale (art. 2216); 
•Analiticità e cronologia; 
•Il libro degli inventari (art. 2217); 
•Sinteticità e periodicità; 
•Modalità di tenuta delle s.c. 
•Formalità estrinseche (art.2215 c.c.) 
•Formalità intrinseche (art.2219 c.c.) 
•Efficacia probatoria (artt. 2709-2710) 
35
 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 4/4 
•I segni distintivi 
Ditta e insegna (artt.2563ss.;2568); 
Marchio (artt.2569ss.; artt.7 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30: Codice della Proprietà Industriale) 
Di fabbrica o di commercio (art.2572); 
Trasferimento e licenza (art.2573); 
▫I contratti di merchandising e di sponsorizzazione; 
•Le privative industriali 
Brevetti (artt. 2584 ss.; artt. 45 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 : Codice della Proprietà Industriale); 
Diritto di autore (artt. 2575 ss.; L. 22.4.1941 n. 633); 
•La disciplina della concorrenza 
Limiti legali e convenzionali alla concorrenza (artt.2595-2597); 
La concorrenza sleale (artt.2598-2601); 
La disciplina antitrust (L.10.10.1990n.287) 
Abuso di posizione dominante e concentrazioni di imprese. 
36
L’Azienda
L’AZIENDA 
•Definizione giuridica di azienda (art. 2555 c.c.) 
•Universitas 
•Rerum(art. 816 c.c.) 
•Iurium 
•Iuris 
•L’avviamento (cfr. art. 2426 n. 6 c.c.) 
•Il trasferimento dell’azienda (art. 2556 c.c.; v. anche art. 2112, 5°comma c.c.) 
•Il divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) 
•La successione nei contratti (art. 2558 c.c.) 
•La sorte dei crediti (art. 2559 c.c.) 
•La sorte dei debiti (art. 2560 c.c.) 
•L’usufrutto e l’affitto (artt. 2561-2562 c.c.) 
38
 L’AZIENDA 
•L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; 
•Vengono considerati beni aziendali non solo le cose, ma qualunque elemento utilizzato nell’esercizio dell’impresa, e in particolare i servizi 
39
AZIENDA E AVVIAMENTO 
•L’avviamento è l’attitudine dell’azienda a generare un profitto. 
•Si distingue tra: 
•Avviamento oggettivo, che dipende dalle caratteristiche proprie dell’organizzazione aziendale (es. utilizzo di macchinari innovativi, o di un processo produttivo che consente di ridurre i costi di produzione rispetto ai concorrenti); e 
•Avviamento soggettivo, che dipende dalle capacità proprie del titolare dell’impresa, e in particolare dall’abilità nel formarsi e nel mantenere la clientela 
40
 IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA 
•Trasferimento d’azienda e trasferimento dei singoli beni aziendali; 
•Il ramo d’azienda; 
•La forma dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda nel caso di imprese soggette a registrazione; 
•Il valore della forma scritta 
41
 IL DIVIETO DI CONCORRENZA A CARICO DI COLUI CHE ALIENA L’AZIENDA 
•Chi aliena un’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione, o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta; 
•Il patto può avere contenuto più ampio, ma: 
•Non può impedire l’esercizio di ogni attività professionale da parte dell’alienante; 
•Non può eccedere la durata di cinque anni 
42
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI 
•L'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale; 
•Il contraente ceduto può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa; 
•Nel caso di contratti che abbiano carattere personale, è sempre necessario il consenso del contraente ceduto. 
43
 SUCCESSIONE NEI CREDITI AZIENDALI 
•La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; 
•Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante; 
44
 I DEBITI AZIENDALI 
•Colui che aliena un’azienda non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito; 
•Quando viene trasferita un'azienda commerciale, anche l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se questi debiti risultano dai libri contabili obbligatori 
45
 I SEGNI DISTINTIVI 
•Tipi e nozione: 
•Ditta: è il segno che individua la persona dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività commerciale (c.d. nome commerciale); 
•Insegna: è il segno che individua i locali nei quali è svolta l’attività di impresa; 
•Marchio: è il segno che individua i beni o i servizi prodotti; 
•Si considerano ammissibili segni distintivi atipici (es. lo slogan) a cui si considerano applicabili per analogia i principi che reggono i segni tipici 
46
I PRINCIPI COMUNI AI SEGNI DISTINTIVI 
•Libertà nella formazione del segno, con i limiti della verità, novità, capacità distintiva; 
•Uso esclusivo del segno; 
•Trasferibilità del segno, in vario modo limitata allo scopo di evitare di creare confusione nella clientela 
47
 NATURA DEI SEGNI DISTINTIVI 
•Il punto non è pacifico, ma è diffusa l’opinione che considera i segni come beni immateriali, suscettibili di formare oggetto di diritto di proprietà; 
•In ogni caso si tratta di una “proprietà” disciplinata da norme specifiche (c.d. proprietà industriale) 
48
MARCHIO 
•Il marchio nazionale è disciplinato dal codice civile (artt. 2569-2574) e dal codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005); 
•I marchi sono inoltre tutelati da un complesso di norme di fonte sovra nazionale (marchio comunitario; marchio internazionale), ispirate a: 
•Registrazione del marchio (nazionale, comunitaria o internazionale); 
•Diritto d’uso esclusivo del marchio registrato 
49
 L’INSEGNA 
•L’insegna è retta da due sole regole espresse: 
•L’obbligo della novità, 
•Il divieto di utilizzare come insegna un segno distintivo di un’altra impresa; 
•Si considerano tuttavia applicabili gli altri principi in materia di segni (liceità, originalità); 
•La legge non regola il trasferimento dell’insegna, ma si considerano applicabili le norme sul trasferimento del marchio 
50
 LA CONCORRENZA SLEALE 
•Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 
▫usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 
▫diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 
▫si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda 
51
LA TUTELA CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE 
•La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti ; 
•Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni; 
•In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza; 
• Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume; 
52
Il Consorzio
 IL CONSORZIO TRA IMPRENDITORI 
•È il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese: 
•Si distinguono due tipi: 
•Consorzi anticoncorrenziali: possibile patto limitativo della concorrenza. Sono soggetti a controlli antimonopolio (art. 2603, comma 3); 
•Consorzio di coordinamento: strumento di cooperazione interaziendale, per la riduzione dei costi di gestione 
54
 I RAPPORTI CON I TERZI 
•Consorzi con sola attività interna: regolano esclusivamente i rapporti reciproci fra i consorziati e svolgono un controllo su quanto convenuto fra gli stessi 
•Consorzi destinati a svolgere attività esterna: è prevista l’istituzione di un ufficio comune, dove sono svolte attività verso terzi nell’interesse della cooperazione interaziendale 
55
 IL CONTRATTO 
•Parti: in principio solo tra imprenditori, ma le leggi speciali consentono la costituzione di consorzi anche tra altri soggetti (es. enti pubblici o di ricerca); 
•Forma scritta a pena di nullità; 
•Contenuto obbligatorio: 
•l’oggetto del consorzio 
•gli obblighi assunti dai consorziati (eventuali conferimenti) 
•Durata: se nulla è previsto 10 anni 
56
 AMMISSIONI DI NUOVI CONSORZIATI 
•Si tratta di un contratto aperto, ma il contratto costitutivo del consorzio deve predeterminare le condizioni di entrata; 
•In caso di trasferimento di azienda? Di regola automatico subingresso dell’acquirente, ma è sempre possibile l’esclusione per giusta causa. 
57
 LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO TRA CONSORZIO E CONSORZIATI. 
•Il rapporto tra il consorzio ed il singolo consorziato, può cessare nei casi di recesso o di esclusione previste dal contratto; 
58
59 
LO SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO 
•Il consorzio si scioglie: 
•per il decorso del termine; 
•per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; 
•per volontà unanime dei consorziati; 
•per deliberazione dei consorziati, presa a maggioranza, se sussiste una giusta causa; 
•per provvedimento dell'autorità governativa, nei previsti dalla legge; 
•per le altre cause previste nel contratto
 L’ORGANIZZAZIONE CONSORTILE 
•Assemblea: organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati. 
•Funziona per lo più a maggioranza; 
•L’unanimità per le modificazioni del contratto, se non è diversamente previsto; 
•Impugnazione delle delibere entro 30 giorni. 
•Organo direttivo: 
•Autonomia contrattuale; 
•Unica previsione art. 2605: controlli 
60
 I CONSORZI “ESTERNI” 
•sono i consorzi che svolgono attività con i terzi 
•a tal fine è istituito un apposito ufficio. Di conseguenza sussistono alcuni obblighi, indicati nell’art.2612 – 2615 bis: 
▫Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese. 
▫Art. 2613 Rappresentanza in giudizio. 
▫Art. 2614 Fondo consortile. 
▫Art. 2615 Responsabilità verso i terzi. 
▫Art. 2615-bis Situazione patrimoniale. 
61
 DISCIPLINA 
•Pubblicità legale: entro 30 giorni, a cura dell’amministratore; art. 2612. 
•Obbligo di indicare le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza; 
• Obbligo di redigere la situazione patrimoniale 
62
LA RESPONSABILITÀ 
•art. 2614 e 2615 
•Il fondo consortile: costituisce un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei consorziati, 
•costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. 
63
IPOTESI DI RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI 
•obbligazioni assunte in nome del consorzio da chi ne ha la rappresentanza: risponde esclusivamente il consorzio (es. spese uffici); 
•obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati: rispondono solidalmente consorzio ed associato e, in caso di insolvenza di questo, il debito si ripartisce fra i consorziati in proporzione alle loro quote. 
64
Le società
 LE SOCIETÀ IN GENERALE 
•Organizzazioni per l’esercizio collettivo dell’attività di impresa; 
•Due gruppi: 
•Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) 
•Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) 
66
 SOCIETÀ E CONTRATTO 
•Il contratto di società: 
•La rubrica dell’art. 2247; 
•Le società unipersonali; 
•Società e autonomia negoziale: 
•Tipicità delle società; 
•Le clausole “atipiche”; 
•Applicabilità della disciplina generale sui contratti. 
67
 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ 
•E’ un contratto associativo, pertanto: 
•Le prestazioni richieste possono essere di diversa natura ed ammontare; 
•È un contratto potenzialmente aperto; 
•L’invalidità è retta da un regime speciale. 
68
 I CONFERIMENTI 
Sono beni o servizi, e in generale ogni entità suscettibile di valutazione economica (ma non per tutte le società); 
Servono all’esercizio dell’attività comune; 
Sono esposti al rischio di perdita. 
69
 IL PATRIMONIO SOCIALE 
•È l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società; 
•È costituito da: 
•conferimenti; 
•successive variazioni dovute alle vicende economiche della società (es. beni acquistati con utili). 
•Patrimonio sociale e patrimonio netto. 
70
IL CAPITALE SOCIALE 
•E’ una entità contabile: somma del valore dei conferimenti; 
•La sua modifica (aumento o riduzione) richiede una modifica dell’atto costitutivo; 
•Iscritto al passivo; 
71
 FUNZIONI DEL CAPITALE 
•Organizzativa: calcolo dell’utile/perdita, diritti dei soci, etc; 
•Produttiva: minimo di risorse indispensabili per l’esercizio dell’attività; 
•Garanzia: funzione discussa. 
72
 TIPOLOGIE DI SOCIETÀ 
•Scopo: lucrative, mutualistiche, consortili; 
•Attività: commerciali e non; 
•Personalità giuridica: 
•Soggetto di diritto; 
•Persona giuridica. 
73
 CARATTERI DELLE SOCIETÀ DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA 
•Autonomia patrimoniale perfetta; 
•Regole organizzative inderogabili; 
•Principio maggioritario, 
•Principio capitalistico; 
•Partecipazione liberamente trasferibile. 
74
 CARATTERI DELLE SOCIETÀ PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA 
•Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali; 
•Rapporto diretto potere-responsabilità; 
•Regole di governance attenuate; 
•Il trasferimento della partecipazione equivale a modifica del contratto 
75
 LE SOCIETÀ DI PERSONE 
•I tipi: 
•Società semplice 
•Società in nome collettivo 
•Società in accomandita semplice 
•La disciplina della società semplice quale prototipo normativo delle società di persone: 
•“La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente” (art. 2293); 
•“Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti” (art. 2315); 
76
 IL CONTRATTO 
•Non è soggetto a forme speciali, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti; 
•Modificabile con il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario 
•Contenuto: solo per le s. n. c. è previsto un contenuto minimo (art. 2295) 
77
 I CONFERIMENTI 
•Stabiliti dal contratto; 
•In mancanza, quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale; 
•In parti uguali, salvo patto contrario; 
•Qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica 
78
MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
•Beni; 
•Crediti; 
•Servizi: il socio d’opera 
79
 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE 
•I conferimenti formano il patrimonio iniziale; 
•Tutela dell’integrità del capitale sociale nelle s.n.c.: 
•Divieto di ripartire utili in caso di perdita, 
•Regole sulla riduzione del capitale 
80
 PARTECIPAZIONE A UTILI E PERDITE 
•È stabilita dal contratto; 
•Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; 
•Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali; 
•Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite; 
•La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice, secondo equità; 
•divieto di patto leonino (art. 2265) 
81
 LA DETERMINAZIONE DI UTILI E PERDITE 
•Società semplice: con il rendiconto, predisposto dai soci amministratori annualmente 
•S. n. c.: il bilancio di esercizio, approvato dalla maggioranza (proporzionale) di tutti i soci: 
•Gli utili sono percepiti dopo l’approvazione; 
•Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale, riducendola; 
•Divieto di distribuzione degli utili fino alla reintegrazione del c.s. 
82
 LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI 1/3 
•Nella società semplice e nella s.n.c. i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, secondo regole comuni e specifiche; 
•In entrambi i tipi sociali, la responsabilità è 
• Illimitata e solidale, ma al socio che ha pagato spetta l’azione di regresso nei confronti degli altri; 
•Retroattiva, in quanto i nuovi soci rispondono per le obbligazioni sociali anteriori al loro ingresso nella società; 
83
84 
 LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI 2/3 
•Ultrattiva, in quanto chi ha cessato di essere socio continua a rispondere delle obbligazioni sociali fino a quando la causa di scioglimento non sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei 
•Nella società semplice, il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi; 
•Nella s.n.c., i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale
•Nella società semplice, inoltre, la responsabilità personale può essere esclusa o limitata a vantaggio dei soci senza potere di rappresentanza con apposito patto sociale, opponibile ai terzi se portato a loro conoscenza con mezzi idonei; 
•Nella s.n.c. , tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi, anche se si tratta di s.n.c. irregolare 
85 
 LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI 3/3
 IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO 
•Il creditore personale del socio: 
•può soddisfare il suo credito sugli utili 
•può compiere atti conservativi sulla quota. 
•Nella società semplice può chiedere la liquidazione della quota se prova che gli altri beni sono insufficienti, e la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda; 
•La liquidazione della quota al creditore particolare è causa di esclusione del socio; 
•Nella s.n.c., finché dura la società, la liquidazione della quota non può essere chiesta; 
86
I “MODELLI” DI AMMINISTRAZIONE 
•Disgiuntiva: Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri; 
•Ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. 
•La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione; 
•Congiuntiva: deve essere espressamente prevista e richiede il consenso di tutti i soci amministratori, o della maggioranza se così è previsto: 
•I singoli amministratori possono comunque compiere da soli gli atti urgenti necessari per evitare un danno alla società 
87
LA RAPPRESENTANZA 
•Gli amministratori hanno la rappresentanza della società, cioè agiscono nei confronti dei terzi in nome della società, che acquista così diritti e si assume obblighi. 
•La rappresentanza è ti tipo sostanziale e processuale. 
•Limitazioni possibili, con diverse conseguenze 
88
I LIMITI AL POTERE DI RAPPRESENTANZA NELLA S.N.C. 
•Le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se: 
•sono iscritte nel registro delle imprese (dove gli amministratori con potere di rappresentanza sono tenuti a depositare firma autografa); 
•si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza. 
89
NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI 
•nomina e revoca degli amministratori nel caso di deroga alla regola socio- amministratore: 
•direttamente nell’atto costitutivo: la revoca, in quanto modifica l’atto costitutivo va presa all’unanimità (2252), inoltre non ha effetto se non ricorre una giusta causa (2259). 
•con atto separato: la revoca opera secondo le regole del mandato (1726), cioè sempre, salvo il risarcimento del danno se non ricorre una giusta causa 
90
I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI 
•I poteri degli amministratori sono disciplinati dalle norme sul mandato. 
•Inoltre: 
•possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, non solo quelli di ordinaria amministrazione; 
•sono esclusi solo gli atti che comportano modificazioni dell’atto costitutivo. 
91
 I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI 
•Obbligo generale di agire secondo la diligenza richiesta dalle regole sul mandato; 
•Nelle s.n.c. in particolare: 
•dovere di tenere le scritture contabili e di redigere il bilancio di esercizio 
•adempimenti relativi all’iscrizione nel registro delle imprese 
•sanzioni penali (es. in caso di fallimento) 
92
 LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI 
Il parametro per l’individuazione della responsabilità è la diligenza del mandatario 
Sono responsabili solidalmente verso la società pertanto: 
Hanno l’obbligo di risarcire i danni arrecati 
Salvo che dimostrino di essere esenti da colpa 
93
 I SOCI NON AMMINISTRATORI 
•Poteri di informazione e controllo: 
•diritto di avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” (non è opponibile il segreto aziendale); 
•diritto di consultare documenti e scritture contabili; 
•diritto di avere un rendiconto almeno una volta l’anno. 
94
 I POTERI DI CONTROLLO DEI SOCI 
•Singolo socio: 
•non può impartire direttive, 
•regole sull’opposizione in caso amministrazione disgiuntiva, 
•Gruppo dei soci: 
•possono revocare gli amministratori, 
•Problema delle direttive vincolanti. 
95
 MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO 
•Con il consenso di tutti i soci, o a maggioranza se convenuto 
•Il trasferimento della quota, sia tra vivi che a causa di morte, costituisce modifica dell’atto costitutivo e quindi va deciso a maggioranza salvo patto contrario, 
• Nel caso di s.n.c., sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese. 
96
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO. LE REGOLE GENERALI 
•Principio di conservazione della società: 
•La società non si scioglie, salvo il caso di essenzialità della partecipazione, 
•Si ridefiniscono i rapporti patrimoniali con la liquidazione della quota 
•Il venire meno della pluralità dei soci (c.d. unico socio) comporta lo scioglimento della società se la pluralità dei soci non è ricostituita entro sei mesi 
97
 MORTE DEL SOCIO 
•Entro sei mesi, liquidazione della quota agli eredi 
•In alternativa, i soci possono decidere: 
•di sciogliere anticipatamente la società. In questo caso gli eredi devono attendere la liquidazione della società 
•di continuare la società con gli eredi 
98
 IL RECESSO 
•Scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio 
•Società a tempo indeterminato: il recesso è libero, con un preavviso di almeno tre mesi 
•Società a tempo determinato: solo se sussiste giusta causa, ma con effetto immediato 
•Possibili ipotesi contrattuali di recesso, ma non limitazioni 
99
L’ESCLUSIONE 
•Di diritto: il socio dichiarato fallito; il socio di cui il creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota 
•Facoltativa: gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto; l’interdizione, l’inabilitazione; sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio 
100
PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE 
•L’esclusione è deliberata a maggioranza per teste; 
•La deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio; ha effetto decorsi 30 giorni, entro i quali il socio escluso può fare ricorso all’autorità giudiziaria; 
•Se la società ha solo due soci, decide direttamente il tribunale 
101
 CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 
•Decorrenza del termine 
•Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità 
•Volontà di tutti i soci 
•Venire meno della pluralità dei soci 
•Cause previste dal contratto 
102
 LIQUIDAZIONE 
•Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale; 
•I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli 
103
 LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: 
•soci accomandatari, responsabili come nella s.n.c., 
•soci accomandanti, responsabili limitatamente alla quota conferita 
104
 L’AMMINISTRAZIONE 
•Spetta esclusivamente ai soci accomandatari 
•I soci accomandanti sono esclusi dalla direzione della società (c.d. divieto di immistione) 
•ragioni 
105
 COSTITUZIONE 
•Regole della s.n.c. 
•Ragione sociale: deve essere formata con almeno uno dei nomi dei soci accomandatari con l’indicazione del tipo; 
•Se riporta il nome di un accomandante questo perde, nei confronti dei terzi, il beneficio della responsabilità limitata 
106
I SOCI ACCOMANDANTI 
•Divieto di immistione, ma: 
•possono concludere affari, con procura speciale per singoli affari. 
•possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori; 
•possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (previsione statutaria) 
107
LA RESPONSABILITÀ DELL’ACCOMANDANTE 
•Se viola il divieto di immistione è responsabile illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, presenti, passate e future (e può essere escluso) 
108
POTERI DEI SOCI ACCOMANDANTI 
•Concorrono (a maggioranza di capitale) alla nomina e alla revoca degli amministratori, se avviene con atto separato; 
• Possono rivolgersi al giudice per la revoca per giusta causa; 
109
POTERI DEI SOCI ACCOMANDANTI 
•Possono compiere atti di ispezione e di controllo 
•Hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarlo e concorrono alla sua approvazione 
110
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA 
•Accomandatari: regole s.n.c 
•Accomandanti: la quota è liberamente trasferibile per causa di morte e con il consenso della maggioranza di tutti i soci nel caso di trasferimento per atto fra vivi 
111
SCIOGLIMENTO S. A. S. 
•Regole generali; 
•La s. a. s. si scioglie inoltre quando viene meno una categoria di soci: 
•Accomandanti: possibile proseguimento sotto forma di s.n.c. tra gli accomandatari; 
•Accomandatari: Il ruolo dell’amministratore provvisorio 
112
Il Fallimento
LA FINE DELL’IMPRESA 
•Le procedure concorsuali (art. 2221; r.d.l. 16 marzo 1942 n.267) 
•Procedure liquidatorie 
•Fallimento; 
•Liquidazione coatta amministrativa; 
•Procedure di risanamento 
•Concordato preventivo; 
•Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8.7.99 n. 270 e L. 18.2.2004 n.39). 
114
IL FALLIMENTO – IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO 
•Qualità di imprenditore commerciale (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 1) 
•Sono compresi 
•Imprenditore individuale 
•Imprenditore collettivo 
•Ente pubblico economico 
•Ente non profit 
•Sono esclusi 
•Le imprese (individuali e collettive) di dimensioni minori (soglia di fallibilità) 
•Enti pubblici non economici 
115
IL FALLIMENTO (R.D. 16 MARZO 1942 N. 267) -I PRESUPPOSTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO –IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (ART. 1 CO. 2) 
•Le soglie di fallibilità (art.1co.2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore dell’art.2083c.c.) 
•È basata su tre elementi: 
•Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00 
•Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio? 
•Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non superiori ad € 200.000,00 per esercizio 
•In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture contabili (ad es. accertamenti della G.d.F.) 
•Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00 
•I parametri si applicano sia alle persone fisiche che alle società 
116
IL FALLIMENTO –IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO 
•Lo stato di insolvenza (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 5;) 
•Incapacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni correnti con mezzi normali (art. 5 co. 2 l. fall.) 
•Nella liquidazione coatta amministrativa è solo eventuale (art. 195 l. fall.) 
117
IL FALLIMENTO –L’AVVIO DELLA PROCEDURA 
•L’iniziativa 
•Ricorso al tribunale ove l’impresa ha la sede principale (artt. 6, 9 l. fall.) 
•È presentato da: 
•Qualunque creditore 
•Imprenditore stesso (art. 217 n. 4) 
•Pubblico ministero 
•Dinanzi al tribunale ove l’imprenditore ha la sede principale 
•Sede effettiva e non solamente nominale 
118
IL FALLIMENTO –L’AVVIO DELLA PROCEDURA 
•Imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa (art.10) 
•Può fallire entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese o dalla cessazione di fatto se l’insolvenza è anteriore o nell’anno successivo 
•Imprenditore defunto 
•Può fallire entro l’anno dalla morte(art.11) 
•Se muore dopo la dichiarazione di fallimento la procedura prosegue nei confronti dell’erede (art.12) 
119
LA PROCEDURA E LA SENTENZA DI FALLIMENTO 
•Procedimento in camera di consiglio 
•Natura non contenziosa ma di volontaria giurisdizione vengono convocati l’imprenditore e d il creditore istante 
•Sentenza di fallimento (art.16) 
•Nomina gli organi e fissa l’udienza per la verifica dei crediti (verifica dello stato passivo) 
•È esecutiva 
•Decreto in caso di rigetto (art.22) 
120
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO –GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO (ARTT. 42-50) 
•Spossessamento dei beni del fallito (art.42) 
•Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori(art.31) 
•I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art.43) 
•Inefficacia degli atti compiuti e di pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art.44) 
•Beni non compresi nel fallimento (art.46) 
•Beni personalissimi 
•Assegni alimentari,stipendi,pensioni 
•Frutti derivanti dall’usufrutto sui beni dei figli i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti 
•Le cose impignorabili 
•Corrispondenza 
•Quella relativa all’impresa va consegnata al curatore(art.48) 
•Obbligo di presentarsi agli organi del fallimento e di comunicare i cambi di residenza o domicilio (art.49) 
121
I POTERI DEL GIUDICE 
•Il giudice può ordinare l’esibizione di singole scritture o di tutti i libri ma solo per estrarre le registrazioni della controversia, d’ufficio o su richiesta di controparte; 
•In casi tassativi può ordinare la comunicazione di tutte le scrittura contabili: 
•Controversie relative allo scioglimento della società; 
•Controversie relative alla comunione dei beni; 
•Controversie relative alla successione per causa di morte 
122
Dott. Marcello Marzano Dottore commercialista e revisore legale Via Giuseppe Dell'Omodarme, 99 56121 Pisa Phone: +39 050/6202110 Mobile: +39 347/1891383 e-mail: marzano@studioemmeemme.it Skype: marcellomarzano Linkedin: http://it.linkedin.com/in/marcellomarzano Website: www.studioemmeemme.it 
123

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Diritto commerciale impresa aspetti vari

  • 1. A cura di Marcello Marzano
  • 2.  Il Diritto Commerciale: inquadramento L’Imprenditore L’Impresa  L’Azienda Il Consorzio  Le Società  Il Fallimento IL PERCORSO: 2
  • 3. Il Diritto Commerciale: inquadramento
  • 4. IL DIRITTO COMMERCIALE NELLA STORIA 1/2 •Cosa è il Diritto Commerciale •Significato del termine“diritto commerciale” •La storia del diritto commerciale •Ius mercatorum •Corporazioni •Codificazione napoleonica (1804) •Codice di commercio italiano del 1882 •Atto di commercio •Codice civile del 1942 •Unificazione dei codici •Dall’atto di commercio all’impresa commerciale 4
  • 5. •Il d.C. Come disciplina dei soggetti che operano nel mercato •I caratteri del diritto commerciale: specialità e universalità •Specialità: rispetto al diritto privato •Diritto incentrato sul fenomeno della circolazione e non del godimento dei beni •Universalità: necessità di regole comuni transnazionali 5 IL DIRITTO COMMERCIALE NELLA STORIA 2/2
  • 7.  L’IMPRENDITORE •L’art. 2082 c.c.: definizione di imprenditore o di impresa? •I caratteri dell’impresa: l’attività; Il carattere economico dell’attività; Il carattere professionale dell’attività; l’organizzazione; il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi 7
  • 8.  LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE Art. 2082 c.c.: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; Elementi costitutivi della “fattispecie” dell’imprenditore: attività produttiva; organizzazione; economicità; professionalità. 8
  • 9.  ANALISI DELLA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE 1/2 l’attività Sequenza di atti finalizzati ad uno scopo giuridicamente rilevante; Il carattere economico dell’attività Contrapposizione alle attività di lavoro autonomo e di godimento di beni; Il carattere professionale dell’attività; Come attività non saltuaria e Come destinazione alla produzione di un risultato economicamente positivo (c.d. finalità lucrativa); 9
  • 10. l’organizzazione Dei fattori della produzione: capitale e lavoro (produzione di nuova ricchezza); manca Nelle professioni intellettuali (art.2229c.c.; v. però art. 2238 c.c.); Nella piccola impresa; Il problema dell’inizio e della fine dell’impresa; Gli atti di organizzazione (propedeutici) e gli atti dell’organizzazione (dell’impresa) Il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi; La loro destinazione al mercato (esiste l’impresa per conto proprio?): La tutela degli imprenditori; La tutela dei consumatori. 10  ANALISI DELLA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE 2/2
  • 11. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA L’EQUAZIONE POTERE-RESPONSABILITÀ •Potere di gestione: art.2086 c.c.; •Direzione e gerarchia nell’impresa; •Responsabilità per gli atti d’impresa: art.2740c.c.; •Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; •Le eccezioni al principio: •Le società a capitale diffuso (c.d. società aperte); •I gruppi; •Il caso del c.d. “imprenditore occulto” (art.1705c.c.) 11
  • 12. LE SCRITTURE CONTABILI •Sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi/monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. 12
  • 13. LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE •Libro giornale; •Libro degli inventari: •Il bilancio; •Le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (es. libro magazzino, libro cassa ecc.); •La corrispondenza commerciale 13
  • 14. REGOLE PER LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI •Regole formali generali: i libri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; •Regole sostanziali: •Le scrittura devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee, abrasioni, cancellature; •Sono consentiti i sistemi informatici. •Devono essere conservate per 10 anni. 14
  • 15. CONSEGUENZA DELLA MANCATA O IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI •L’imprenditore: •non può usarle come mezzo di prova a proprio favore; •è assoggettabile a sanzioni penali per bancarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento. 15
  • 16. L’EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI •Le scritture fanno sempre prova contro l’imprenditore, ma non si può scinderne il contenuto ed è ammessa la prova contraria •Le scritture possono essere usate a favore dell’imprenditore solo se: •regolarmente tenute •la controparte è a sua volta un imprenditore •la controversia è relativa a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa. 16
  • 18.  LE CATEGORIE DI IMPRESE •L’impresa commerciale (artt.2195ss.c.c.) •L’impresa agricola (artt. 2135 ss. c.c. –d.lgs. 18.5.2001 n.228 art.1); •La piccola impresa (art.2083); 18
  • 19. TIPI DI IMPRESE •si distinguono per l’oggetto: •Imprenditore agricolo (2135) •imprenditore commerciale (2195). •per la dimensione: •piccolo imprenditore (2083) •medio grande. •per la natura del soggetto che la esercita: •impresa individuale, •impresa società, •impresa pubblica 19
  • 20.  L’IMPRESA AGRICOLA 1/2 •D.L. 18.5.2001 n.228 art. 1, comma 2 Imprenditore agricolo •2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e di loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile,(come sostituito dal comma 1 del presente articolo,)prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico 20
  • 21. L’IMPRESA AGRICOLA 2/2 •La disciplina •Esclusione dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 c.c.); •Sono soggette all’iscrizione nel registro speciale –art. 2 d.p.r. 558/99 (ma per le società v. art. 2200 c.c.); •Tuttavia l’iscrizione ha le medesima efficacia prevista per le imprese commerciali (art. 2 d.lgs. 228/2001) •Esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili (v. art. 2214 comma 1 c.c.); •Esclusione dall’applicazione delle procedure concorsuali (v. art. 2221 c.c.) 21
  • 22. LA PICCOLA IMPRESA 1/3 •Il criterio di individuazione della piccola impresa; •(art. 2083 c.c.); •(art. 1, comma 2 l. fall. non assume più come parametro della soglia di fallibilità la categoria del piccolo imprenditore); •le categorie (art. 2083); •Coltivatori diretti del fondo; •Artigiani (v. art. 4 L. 8.8.1985 n. 443, “Legge-quadro per l'artigianato”); •Società artigiana (v. artt. 3, comma 3 L. 8.8.1985 n. 443) •Piccoli commercianti; •Coloro che esercitano l’attività prevalentemente con lavoro proprio e della propria famiglia. •L’impresa familiare? (art. 230-bis c.c.) 22
  • 23. •L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa •Il lavoro dell’imprenditore (ed eventualmente quello della famiglia) deve prevalere rispetto al lavoro altrui e al capitale investito: •Il criterio della prevalenza deve essere inteso in senso funzionale, non in senso puramente numerico 23 LA PICCOLA IMPRESA 2/3
  • 24. •La disciplina •Esclusione dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2202)(sono soggetti all’iscrizione in un registro speciale –art. 2 d.p.r.14.12.99 n. 558) •Tuttavia per i coltivatori diretti l’iscrizione ha le medesima efficacia prevista per le imprese commerciali (art. 2 d.lgs. 228/2001); •Esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili (art. 2214 comma 3); •Esclusione dall’applicazione delle procedure concorsuali (art. 2221) 24 LA PICCOLA IMPRESA 3/3
  • 25. IMPRESA ARTIGIANA •Piccola impresa e impresa artigiana; •Il ruolo delle definizioni contenute nelle leggi speciali; •Il “problema” della definizione di impresa artigiana contenuta nell’art. 1, comma 1 della legge 860/1956: •La “validità a tutti gli effetti di legge”; •La “attività artistica o usuale”; •La possibilità di esercizio in forma associata (società cooperativa o s. n. c.): •Prevalenza del lavoro dei soci; •Prevalenza del lavoro sul capitale; •Esonero dal fallimento 25
  • 26.  LA “LEGGE QUADRO PER L’ARTIGIANATO” (L. 443/1985) •Abroga la legge del 1956; •Definisce l’impresa artigiana in base a: •Oggetto dell’attività: qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi; •ruolo dell’artigiano: deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo: •numero massimo di dipendenti: variabile da settore a settore. •Riconosce la possibilità di esercizio in forma associata (COOP, SNC, SRL unipersonale, SAS), fermi restando i requisiti di prevalenza. 26
  • 27.  EFFETTI DELLA NUOVA DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA •Vale esclusivamente ai fini della legge quadro, che detta i criteri che le Regioni devono seguire nel regolamentare l’artigianato; •Pertanto, a tutti gli altri effetti l’artigiano è il soggetto indicato dall’art. 2083; •Fallimento delle società artigiane. 27
  • 28.  IMPRESA FAMILIARE •art. 230-bis: impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (nipoti) gli affini entro il secondo (cognati) •Non è una società •pertanto all’imprenditore vanno imputati gli atti ed è responsabile nei confronti di terzi 28
  • 29.  DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANTI AI FAMILIARI CHE COLLABORANO ALL’IMPRESA •Ai partecipanti spetta: •il diritto al mantenimento •il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione al lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia; •il diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’impresa; •il diritto di prelazione nel caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda 29
  • 30. DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTANTI AI FAMILIARI CHE COLLABORANO ALL’IMPRESA •nella gestione straordinaria e per decisioni di particolare rilievo le decisioni sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa 30
  • 31.  IMPRESA COLLETTIVA •La nozione di società: rinvio; •Società e impresa commerciale; •la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale •le altre società vengono definita società commerciali, anche se esercitano attività agricola; 31
  • 32.  L’IMPRESA COMMERCIALE •Le categorie di imprese commerciali (art. 2195 c.c.); •L’impresa industriale; •L’impresa di intermediazione o commerciale in senso stretto; •Le imprese di trasporto; •Le imprese bancarie ed assicurative; •Le imprese ausiliarie. 32
  • 33.  LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 1/4 •L’iscrizione nel registro delle imprese •(artt. 2188 ss.c.c.; l.29 dicembre 1993 n. 580; d.p.r. 7 dicembre 1995 n. 581; d.p.r. 14 dicembre 1999 n.558); •Efficacia dell’iscrizione (art.2193c.c.); •Efficacia “dichiarativa” (anche per le imprese agricole: art. 2 d.lgs. 228/2001) e talvolta •“costitutiva” (società che con l’iscrizione acquistano la personalità giuridica); •Le sezioni speciali; •Sono iscritti: imprenditori artigiani sia persone fisiche che società, piccoli imprenditori, imprese agricole e società semplici (art. 2 d.p.r. 558/99) •Efficacia di “certificazione anagrafica” e di “pubblicità notizia” (art.8,5°commal.580/93). 33
  • 34. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 2/4 La rappresentanza dell’imprenditore commerciale •Il procuratore (art.2209) •Ha il potere di compiere per l’imprenditore, in base ad un rapporto continuativo, gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposto ad essa; •Pubblicità della procura (artt.2206-2207); •È anch’esso legato da un contratto di lavoro subordinato; •Il commesso (artt.2210-2213) •È legato da un contratto di lavoro subordinato; •È privo di funzioni direttive; •È munito di limitati poteri rappresentativi (art.2210) 34
  • 35. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 3/4 Le scritture contabili obbligatorie (artt. 2214 ss. c.c.); •Sanzioni: bancarotta semplice (art. 217 l. fall.) e fraudolenta (art. 216 l. fall.); •Il libro giornale (art. 2216); •Analiticità e cronologia; •Il libro degli inventari (art. 2217); •Sinteticità e periodicità; •Modalità di tenuta delle s.c. •Formalità estrinseche (art.2215 c.c.) •Formalità intrinseche (art.2219 c.c.) •Efficacia probatoria (artt. 2709-2710) 35
  • 36.  LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 4/4 •I segni distintivi Ditta e insegna (artt.2563ss.;2568); Marchio (artt.2569ss.; artt.7 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30: Codice della Proprietà Industriale) Di fabbrica o di commercio (art.2572); Trasferimento e licenza (art.2573); ▫I contratti di merchandising e di sponsorizzazione; •Le privative industriali Brevetti (artt. 2584 ss.; artt. 45 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 : Codice della Proprietà Industriale); Diritto di autore (artt. 2575 ss.; L. 22.4.1941 n. 633); •La disciplina della concorrenza Limiti legali e convenzionali alla concorrenza (artt.2595-2597); La concorrenza sleale (artt.2598-2601); La disciplina antitrust (L.10.10.1990n.287) Abuso di posizione dominante e concentrazioni di imprese. 36
  • 38. L’AZIENDA •Definizione giuridica di azienda (art. 2555 c.c.) •Universitas •Rerum(art. 816 c.c.) •Iurium •Iuris •L’avviamento (cfr. art. 2426 n. 6 c.c.) •Il trasferimento dell’azienda (art. 2556 c.c.; v. anche art. 2112, 5°comma c.c.) •Il divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) •La successione nei contratti (art. 2558 c.c.) •La sorte dei crediti (art. 2559 c.c.) •La sorte dei debiti (art. 2560 c.c.) •L’usufrutto e l’affitto (artt. 2561-2562 c.c.) 38
  • 39.  L’AZIENDA •L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; •Vengono considerati beni aziendali non solo le cose, ma qualunque elemento utilizzato nell’esercizio dell’impresa, e in particolare i servizi 39
  • 40. AZIENDA E AVVIAMENTO •L’avviamento è l’attitudine dell’azienda a generare un profitto. •Si distingue tra: •Avviamento oggettivo, che dipende dalle caratteristiche proprie dell’organizzazione aziendale (es. utilizzo di macchinari innovativi, o di un processo produttivo che consente di ridurre i costi di produzione rispetto ai concorrenti); e •Avviamento soggettivo, che dipende dalle capacità proprie del titolare dell’impresa, e in particolare dall’abilità nel formarsi e nel mantenere la clientela 40
  • 41.  IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA •Trasferimento d’azienda e trasferimento dei singoli beni aziendali; •Il ramo d’azienda; •La forma dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda nel caso di imprese soggette a registrazione; •Il valore della forma scritta 41
  • 42.  IL DIVIETO DI CONCORRENZA A CARICO DI COLUI CHE ALIENA L’AZIENDA •Chi aliena un’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione, o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta; •Il patto può avere contenuto più ampio, ma: •Non può impedire l’esercizio di ogni attività professionale da parte dell’alienante; •Non può eccedere la durata di cinque anni 42
  • 43. SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI •L'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale; •Il contraente ceduto può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa; •Nel caso di contratti che abbiano carattere personale, è sempre necessario il consenso del contraente ceduto. 43
  • 44.  SUCCESSIONE NEI CREDITI AZIENDALI •La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; •Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante; 44
  • 45.  I DEBITI AZIENDALI •Colui che aliena un’azienda non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito; •Quando viene trasferita un'azienda commerciale, anche l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se questi debiti risultano dai libri contabili obbligatori 45
  • 46.  I SEGNI DISTINTIVI •Tipi e nozione: •Ditta: è il segno che individua la persona dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività commerciale (c.d. nome commerciale); •Insegna: è il segno che individua i locali nei quali è svolta l’attività di impresa; •Marchio: è il segno che individua i beni o i servizi prodotti; •Si considerano ammissibili segni distintivi atipici (es. lo slogan) a cui si considerano applicabili per analogia i principi che reggono i segni tipici 46
  • 47. I PRINCIPI COMUNI AI SEGNI DISTINTIVI •Libertà nella formazione del segno, con i limiti della verità, novità, capacità distintiva; •Uso esclusivo del segno; •Trasferibilità del segno, in vario modo limitata allo scopo di evitare di creare confusione nella clientela 47
  • 48.  NATURA DEI SEGNI DISTINTIVI •Il punto non è pacifico, ma è diffusa l’opinione che considera i segni come beni immateriali, suscettibili di formare oggetto di diritto di proprietà; •In ogni caso si tratta di una “proprietà” disciplinata da norme specifiche (c.d. proprietà industriale) 48
  • 49. MARCHIO •Il marchio nazionale è disciplinato dal codice civile (artt. 2569-2574) e dal codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005); •I marchi sono inoltre tutelati da un complesso di norme di fonte sovra nazionale (marchio comunitario; marchio internazionale), ispirate a: •Registrazione del marchio (nazionale, comunitaria o internazionale); •Diritto d’uso esclusivo del marchio registrato 49
  • 50.  L’INSEGNA •L’insegna è retta da due sole regole espresse: •L’obbligo della novità, •Il divieto di utilizzare come insegna un segno distintivo di un’altra impresa; •Si considerano tuttavia applicabili gli altri principi in materia di segni (liceità, originalità); •La legge non regola il trasferimento dell’insegna, ma si considerano applicabili le norme sul trasferimento del marchio 50
  • 51.  LA CONCORRENZA SLEALE •Compie atti di concorrenza sleale chiunque: ▫usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; ▫diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; ▫si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda 51
  • 52. LA TUTELA CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE •La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti ; •Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni; •In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza; • Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume; 52
  • 54.  IL CONSORZIO TRA IMPRENDITORI •È il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese: •Si distinguono due tipi: •Consorzi anticoncorrenziali: possibile patto limitativo della concorrenza. Sono soggetti a controlli antimonopolio (art. 2603, comma 3); •Consorzio di coordinamento: strumento di cooperazione interaziendale, per la riduzione dei costi di gestione 54
  • 55.  I RAPPORTI CON I TERZI •Consorzi con sola attività interna: regolano esclusivamente i rapporti reciproci fra i consorziati e svolgono un controllo su quanto convenuto fra gli stessi •Consorzi destinati a svolgere attività esterna: è prevista l’istituzione di un ufficio comune, dove sono svolte attività verso terzi nell’interesse della cooperazione interaziendale 55
  • 56.  IL CONTRATTO •Parti: in principio solo tra imprenditori, ma le leggi speciali consentono la costituzione di consorzi anche tra altri soggetti (es. enti pubblici o di ricerca); •Forma scritta a pena di nullità; •Contenuto obbligatorio: •l’oggetto del consorzio •gli obblighi assunti dai consorziati (eventuali conferimenti) •Durata: se nulla è previsto 10 anni 56
  • 57.  AMMISSIONI DI NUOVI CONSORZIATI •Si tratta di un contratto aperto, ma il contratto costitutivo del consorzio deve predeterminare le condizioni di entrata; •In caso di trasferimento di azienda? Di regola automatico subingresso dell’acquirente, ma è sempre possibile l’esclusione per giusta causa. 57
  • 58.  LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO TRA CONSORZIO E CONSORZIATI. •Il rapporto tra il consorzio ed il singolo consorziato, può cessare nei casi di recesso o di esclusione previste dal contratto; 58
  • 59. 59 LO SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO •Il consorzio si scioglie: •per il decorso del termine; •per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; •per volontà unanime dei consorziati; •per deliberazione dei consorziati, presa a maggioranza, se sussiste una giusta causa; •per provvedimento dell'autorità governativa, nei previsti dalla legge; •per le altre cause previste nel contratto
  • 60.  L’ORGANIZZAZIONE CONSORTILE •Assemblea: organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati. •Funziona per lo più a maggioranza; •L’unanimità per le modificazioni del contratto, se non è diversamente previsto; •Impugnazione delle delibere entro 30 giorni. •Organo direttivo: •Autonomia contrattuale; •Unica previsione art. 2605: controlli 60
  • 61.  I CONSORZI “ESTERNI” •sono i consorzi che svolgono attività con i terzi •a tal fine è istituito un apposito ufficio. Di conseguenza sussistono alcuni obblighi, indicati nell’art.2612 – 2615 bis: ▫Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese. ▫Art. 2613 Rappresentanza in giudizio. ▫Art. 2614 Fondo consortile. ▫Art. 2615 Responsabilità verso i terzi. ▫Art. 2615-bis Situazione patrimoniale. 61
  • 62.  DISCIPLINA •Pubblicità legale: entro 30 giorni, a cura dell’amministratore; art. 2612. •Obbligo di indicare le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza; • Obbligo di redigere la situazione patrimoniale 62
  • 63. LA RESPONSABILITÀ •art. 2614 e 2615 •Il fondo consortile: costituisce un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei consorziati, •costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. 63
  • 64. IPOTESI DI RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI •obbligazioni assunte in nome del consorzio da chi ne ha la rappresentanza: risponde esclusivamente il consorzio (es. spese uffici); •obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati: rispondono solidalmente consorzio ed associato e, in caso di insolvenza di questo, il debito si ripartisce fra i consorziati in proporzione alle loro quote. 64
  • 66.  LE SOCIETÀ IN GENERALE •Organizzazioni per l’esercizio collettivo dell’attività di impresa; •Due gruppi: •Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) •Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) 66
  • 67.  SOCIETÀ E CONTRATTO •Il contratto di società: •La rubrica dell’art. 2247; •Le società unipersonali; •Società e autonomia negoziale: •Tipicità delle società; •Le clausole “atipiche”; •Applicabilità della disciplina generale sui contratti. 67
  • 68.  IL CONTRATTO DI SOCIETÀ •E’ un contratto associativo, pertanto: •Le prestazioni richieste possono essere di diversa natura ed ammontare; •È un contratto potenzialmente aperto; •L’invalidità è retta da un regime speciale. 68
  • 69.  I CONFERIMENTI Sono beni o servizi, e in generale ogni entità suscettibile di valutazione economica (ma non per tutte le società); Servono all’esercizio dell’attività comune; Sono esposti al rischio di perdita. 69
  • 70.  IL PATRIMONIO SOCIALE •È l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società; •È costituito da: •conferimenti; •successive variazioni dovute alle vicende economiche della società (es. beni acquistati con utili). •Patrimonio sociale e patrimonio netto. 70
  • 71. IL CAPITALE SOCIALE •E’ una entità contabile: somma del valore dei conferimenti; •La sua modifica (aumento o riduzione) richiede una modifica dell’atto costitutivo; •Iscritto al passivo; 71
  • 72.  FUNZIONI DEL CAPITALE •Organizzativa: calcolo dell’utile/perdita, diritti dei soci, etc; •Produttiva: minimo di risorse indispensabili per l’esercizio dell’attività; •Garanzia: funzione discussa. 72
  • 73.  TIPOLOGIE DI SOCIETÀ •Scopo: lucrative, mutualistiche, consortili; •Attività: commerciali e non; •Personalità giuridica: •Soggetto di diritto; •Persona giuridica. 73
  • 74.  CARATTERI DELLE SOCIETÀ DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA •Autonomia patrimoniale perfetta; •Regole organizzative inderogabili; •Principio maggioritario, •Principio capitalistico; •Partecipazione liberamente trasferibile. 74
  • 75.  CARATTERI DELLE SOCIETÀ PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA •Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali; •Rapporto diretto potere-responsabilità; •Regole di governance attenuate; •Il trasferimento della partecipazione equivale a modifica del contratto 75
  • 76.  LE SOCIETÀ DI PERSONE •I tipi: •Società semplice •Società in nome collettivo •Società in accomandita semplice •La disciplina della società semplice quale prototipo normativo delle società di persone: •“La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente” (art. 2293); •“Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti” (art. 2315); 76
  • 77.  IL CONTRATTO •Non è soggetto a forme speciali, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti; •Modificabile con il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario •Contenuto: solo per le s. n. c. è previsto un contenuto minimo (art. 2295) 77
  • 78.  I CONFERIMENTI •Stabiliti dal contratto; •In mancanza, quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale; •In parti uguali, salvo patto contrario; •Qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica 78
  • 79. MODALITÀ DI CONFERIMENTO •Beni; •Crediti; •Servizi: il socio d’opera 79
  • 80.  PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE •I conferimenti formano il patrimonio iniziale; •Tutela dell’integrità del capitale sociale nelle s.n.c.: •Divieto di ripartire utili in caso di perdita, •Regole sulla riduzione del capitale 80
  • 81.  PARTECIPAZIONE A UTILI E PERDITE •È stabilita dal contratto; •Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; •Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali; •Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite; •La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice, secondo equità; •divieto di patto leonino (art. 2265) 81
  • 82.  LA DETERMINAZIONE DI UTILI E PERDITE •Società semplice: con il rendiconto, predisposto dai soci amministratori annualmente •S. n. c.: il bilancio di esercizio, approvato dalla maggioranza (proporzionale) di tutti i soci: •Gli utili sono percepiti dopo l’approvazione; •Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale, riducendola; •Divieto di distribuzione degli utili fino alla reintegrazione del c.s. 82
  • 83.  LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI 1/3 •Nella società semplice e nella s.n.c. i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, secondo regole comuni e specifiche; •In entrambi i tipi sociali, la responsabilità è • Illimitata e solidale, ma al socio che ha pagato spetta l’azione di regresso nei confronti degli altri; •Retroattiva, in quanto i nuovi soci rispondono per le obbligazioni sociali anteriori al loro ingresso nella società; 83
  • 84. 84  LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI 2/3 •Ultrattiva, in quanto chi ha cessato di essere socio continua a rispondere delle obbligazioni sociali fino a quando la causa di scioglimento non sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei •Nella società semplice, il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi; •Nella s.n.c., i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale
  • 85. •Nella società semplice, inoltre, la responsabilità personale può essere esclusa o limitata a vantaggio dei soci senza potere di rappresentanza con apposito patto sociale, opponibile ai terzi se portato a loro conoscenza con mezzi idonei; •Nella s.n.c. , tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi, anche se si tratta di s.n.c. irregolare 85  LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI 3/3
  • 86.  IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO •Il creditore personale del socio: •può soddisfare il suo credito sugli utili •può compiere atti conservativi sulla quota. •Nella società semplice può chiedere la liquidazione della quota se prova che gli altri beni sono insufficienti, e la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda; •La liquidazione della quota al creditore particolare è causa di esclusione del socio; •Nella s.n.c., finché dura la società, la liquidazione della quota non può essere chiesta; 86
  • 87. I “MODELLI” DI AMMINISTRAZIONE •Disgiuntiva: Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri; •Ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. •La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione; •Congiuntiva: deve essere espressamente prevista e richiede il consenso di tutti i soci amministratori, o della maggioranza se così è previsto: •I singoli amministratori possono comunque compiere da soli gli atti urgenti necessari per evitare un danno alla società 87
  • 88. LA RAPPRESENTANZA •Gli amministratori hanno la rappresentanza della società, cioè agiscono nei confronti dei terzi in nome della società, che acquista così diritti e si assume obblighi. •La rappresentanza è ti tipo sostanziale e processuale. •Limitazioni possibili, con diverse conseguenze 88
  • 89. I LIMITI AL POTERE DI RAPPRESENTANZA NELLA S.N.C. •Le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se: •sono iscritte nel registro delle imprese (dove gli amministratori con potere di rappresentanza sono tenuti a depositare firma autografa); •si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza. 89
  • 90. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI •nomina e revoca degli amministratori nel caso di deroga alla regola socio- amministratore: •direttamente nell’atto costitutivo: la revoca, in quanto modifica l’atto costitutivo va presa all’unanimità (2252), inoltre non ha effetto se non ricorre una giusta causa (2259). •con atto separato: la revoca opera secondo le regole del mandato (1726), cioè sempre, salvo il risarcimento del danno se non ricorre una giusta causa 90
  • 91. I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI •I poteri degli amministratori sono disciplinati dalle norme sul mandato. •Inoltre: •possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, non solo quelli di ordinaria amministrazione; •sono esclusi solo gli atti che comportano modificazioni dell’atto costitutivo. 91
  • 92.  I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI •Obbligo generale di agire secondo la diligenza richiesta dalle regole sul mandato; •Nelle s.n.c. in particolare: •dovere di tenere le scritture contabili e di redigere il bilancio di esercizio •adempimenti relativi all’iscrizione nel registro delle imprese •sanzioni penali (es. in caso di fallimento) 92
  • 93.  LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Il parametro per l’individuazione della responsabilità è la diligenza del mandatario Sono responsabili solidalmente verso la società pertanto: Hanno l’obbligo di risarcire i danni arrecati Salvo che dimostrino di essere esenti da colpa 93
  • 94.  I SOCI NON AMMINISTRATORI •Poteri di informazione e controllo: •diritto di avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” (non è opponibile il segreto aziendale); •diritto di consultare documenti e scritture contabili; •diritto di avere un rendiconto almeno una volta l’anno. 94
  • 95.  I POTERI DI CONTROLLO DEI SOCI •Singolo socio: •non può impartire direttive, •regole sull’opposizione in caso amministrazione disgiuntiva, •Gruppo dei soci: •possono revocare gli amministratori, •Problema delle direttive vincolanti. 95
  • 96.  MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO •Con il consenso di tutti i soci, o a maggioranza se convenuto •Il trasferimento della quota, sia tra vivi che a causa di morte, costituisce modifica dell’atto costitutivo e quindi va deciso a maggioranza salvo patto contrario, • Nel caso di s.n.c., sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese. 96
  • 97. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO. LE REGOLE GENERALI •Principio di conservazione della società: •La società non si scioglie, salvo il caso di essenzialità della partecipazione, •Si ridefiniscono i rapporti patrimoniali con la liquidazione della quota •Il venire meno della pluralità dei soci (c.d. unico socio) comporta lo scioglimento della società se la pluralità dei soci non è ricostituita entro sei mesi 97
  • 98.  MORTE DEL SOCIO •Entro sei mesi, liquidazione della quota agli eredi •In alternativa, i soci possono decidere: •di sciogliere anticipatamente la società. In questo caso gli eredi devono attendere la liquidazione della società •di continuare la società con gli eredi 98
  • 99.  IL RECESSO •Scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio •Società a tempo indeterminato: il recesso è libero, con un preavviso di almeno tre mesi •Società a tempo determinato: solo se sussiste giusta causa, ma con effetto immediato •Possibili ipotesi contrattuali di recesso, ma non limitazioni 99
  • 100. L’ESCLUSIONE •Di diritto: il socio dichiarato fallito; il socio di cui il creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota •Facoltativa: gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto; l’interdizione, l’inabilitazione; sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio 100
  • 101. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE •L’esclusione è deliberata a maggioranza per teste; •La deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio; ha effetto decorsi 30 giorni, entro i quali il socio escluso può fare ricorso all’autorità giudiziaria; •Se la società ha solo due soci, decide direttamente il tribunale 101
  • 102.  CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ •Decorrenza del termine •Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità •Volontà di tutti i soci •Venire meno della pluralità dei soci •Cause previste dal contratto 102
  • 103.  LIQUIDAZIONE •Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale; •I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli 103
  • 104.  LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: •soci accomandatari, responsabili come nella s.n.c., •soci accomandanti, responsabili limitatamente alla quota conferita 104
  • 105.  L’AMMINISTRAZIONE •Spetta esclusivamente ai soci accomandatari •I soci accomandanti sono esclusi dalla direzione della società (c.d. divieto di immistione) •ragioni 105
  • 106.  COSTITUZIONE •Regole della s.n.c. •Ragione sociale: deve essere formata con almeno uno dei nomi dei soci accomandatari con l’indicazione del tipo; •Se riporta il nome di un accomandante questo perde, nei confronti dei terzi, il beneficio della responsabilità limitata 106
  • 107. I SOCI ACCOMANDANTI •Divieto di immistione, ma: •possono concludere affari, con procura speciale per singoli affari. •possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori; •possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (previsione statutaria) 107
  • 108. LA RESPONSABILITÀ DELL’ACCOMANDANTE •Se viola il divieto di immistione è responsabile illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, presenti, passate e future (e può essere escluso) 108
  • 109. POTERI DEI SOCI ACCOMANDANTI •Concorrono (a maggioranza di capitale) alla nomina e alla revoca degli amministratori, se avviene con atto separato; • Possono rivolgersi al giudice per la revoca per giusta causa; 109
  • 110. POTERI DEI SOCI ACCOMANDANTI •Possono compiere atti di ispezione e di controllo •Hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarlo e concorrono alla sua approvazione 110
  • 111. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA •Accomandatari: regole s.n.c •Accomandanti: la quota è liberamente trasferibile per causa di morte e con il consenso della maggioranza di tutti i soci nel caso di trasferimento per atto fra vivi 111
  • 112. SCIOGLIMENTO S. A. S. •Regole generali; •La s. a. s. si scioglie inoltre quando viene meno una categoria di soci: •Accomandanti: possibile proseguimento sotto forma di s.n.c. tra gli accomandatari; •Accomandatari: Il ruolo dell’amministratore provvisorio 112
  • 114. LA FINE DELL’IMPRESA •Le procedure concorsuali (art. 2221; r.d.l. 16 marzo 1942 n.267) •Procedure liquidatorie •Fallimento; •Liquidazione coatta amministrativa; •Procedure di risanamento •Concordato preventivo; •Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8.7.99 n. 270 e L. 18.2.2004 n.39). 114
  • 115. IL FALLIMENTO – IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO •Qualità di imprenditore commerciale (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 1) •Sono compresi •Imprenditore individuale •Imprenditore collettivo •Ente pubblico economico •Ente non profit •Sono esclusi •Le imprese (individuali e collettive) di dimensioni minori (soglia di fallibilità) •Enti pubblici non economici 115
  • 116. IL FALLIMENTO (R.D. 16 MARZO 1942 N. 267) -I PRESUPPOSTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO –IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (ART. 1 CO. 2) •Le soglie di fallibilità (art.1co.2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore dell’art.2083c.c.) •È basata su tre elementi: •Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00 •Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio? •Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non superiori ad € 200.000,00 per esercizio •In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture contabili (ad es. accertamenti della G.d.F.) •Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00 •I parametri si applicano sia alle persone fisiche che alle società 116
  • 117. IL FALLIMENTO –IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO •Lo stato di insolvenza (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 5;) •Incapacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni correnti con mezzi normali (art. 5 co. 2 l. fall.) •Nella liquidazione coatta amministrativa è solo eventuale (art. 195 l. fall.) 117
  • 118. IL FALLIMENTO –L’AVVIO DELLA PROCEDURA •L’iniziativa •Ricorso al tribunale ove l’impresa ha la sede principale (artt. 6, 9 l. fall.) •È presentato da: •Qualunque creditore •Imprenditore stesso (art. 217 n. 4) •Pubblico ministero •Dinanzi al tribunale ove l’imprenditore ha la sede principale •Sede effettiva e non solamente nominale 118
  • 119. IL FALLIMENTO –L’AVVIO DELLA PROCEDURA •Imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa (art.10) •Può fallire entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese o dalla cessazione di fatto se l’insolvenza è anteriore o nell’anno successivo •Imprenditore defunto •Può fallire entro l’anno dalla morte(art.11) •Se muore dopo la dichiarazione di fallimento la procedura prosegue nei confronti dell’erede (art.12) 119
  • 120. LA PROCEDURA E LA SENTENZA DI FALLIMENTO •Procedimento in camera di consiglio •Natura non contenziosa ma di volontaria giurisdizione vengono convocati l’imprenditore e d il creditore istante •Sentenza di fallimento (art.16) •Nomina gli organi e fissa l’udienza per la verifica dei crediti (verifica dello stato passivo) •È esecutiva •Decreto in caso di rigetto (art.22) 120
  • 121. GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO –GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO (ARTT. 42-50) •Spossessamento dei beni del fallito (art.42) •Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori(art.31) •I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art.43) •Inefficacia degli atti compiuti e di pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art.44) •Beni non compresi nel fallimento (art.46) •Beni personalissimi •Assegni alimentari,stipendi,pensioni •Frutti derivanti dall’usufrutto sui beni dei figli i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti •Le cose impignorabili •Corrispondenza •Quella relativa all’impresa va consegnata al curatore(art.48) •Obbligo di presentarsi agli organi del fallimento e di comunicare i cambi di residenza o domicilio (art.49) 121
  • 122. I POTERI DEL GIUDICE •Il giudice può ordinare l’esibizione di singole scritture o di tutti i libri ma solo per estrarre le registrazioni della controversia, d’ufficio o su richiesta di controparte; •In casi tassativi può ordinare la comunicazione di tutte le scrittura contabili: •Controversie relative allo scioglimento della società; •Controversie relative alla comunione dei beni; •Controversie relative alla successione per causa di morte 122
  • 123. Dott. Marcello Marzano Dottore commercialista e revisore legale Via Giuseppe Dell'Omodarme, 99 56121 Pisa Phone: +39 050/6202110 Mobile: +39 347/1891383 e-mail: marzano@studioemmeemme.it Skype: marcellomarzano Linkedin: http://it.linkedin.com/in/marcellomarzano Website: www.studioemmeemme.it 123