2. Legittimazione all'azione civile
(Art. 74 c.p.p.)
L'azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del
codice penale può essere esercitata nel processo
penale dal soggetto al quale il reato ha recato
danno ovvero dai suoi successori universali, nei
confronti dell'imputato e del responsabile civile
4. Danneggiato dal reato e persona offesa dal
reato
Dal soggetto passivo (persona offesa) del reato, che è titolare
del bene protetto dalla norma penale e, quindi, subisce
l'offesa essenziale per la sussistenza del reato, va distinto il
danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno
risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al
risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile: nel
codice di rito, al soggetto passivo sono attribuiti diritti e facoltà
che invece non competono al danneggiato civile, il quale è
completamente assente dalla fase delle indagini preliminari,
non potendo costituirsi parte civile (Corte di Cassazione, sez.
I, n. 10425/1997)
5. Un primo esempio di distinzione: la
legittimazione a proporre querela
Art. 120 comma 1 c.p.: Ogni persona offesa da un
reato, per cui non debba procedersi d'ufficio o
dietro richiesta o istanza, ha diritto di querela
6. Richiesta di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato
(art. 408 comma 2 c.p.p.)
L'avviso della richiesta [di archiviazione] è
notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla
persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere essere informata circoa
l'eventuale archiviazione
7. Secondo esempio: la diversa posizione processuale
in riferimento all'opposizione alla richiesta di
archiviazione (art. 408 ss cpp)
Il privato che denunzi il reato di falsa
testimonianza difetta della legittimazione a
proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione (e il successivo ricorso per
cassazione), atteso che il bene giuridico protetto è
il normale svolgimento dell'attività giudiziaria ed il
soggetto passivo del reato è la collettività e non
già la persona che a causa del reato subisca
eventuali danni risarcibili in sede civile (Corte di
Cassazione, sez. VI n. 35051/2005).
8. Il danneggiato dal reato persona
giuridica
Esempio: articoli 473 e 474 c.p. e società titolare
del marchio contraffatto
10. Restituzioni e risarcimento del danno
(Art. 185 c.p.)
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle
leggi civili
Ogni reato, che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale obbliga al
risarcimento il colpevole e le persone che, a
norma delle leggi civili, debbono rispondere per il
fatto di lui
11. Restitutio in integrum
L'obbligo alla restituzione, di cui al comma 1
dell'articolo 185 c.p., comporta a carico dell'autore
del reato non solo l'obbligo della riconsegna delle
cose sottratte ma anche quello della restitutio in
integrum, ossia il ripristino della situazione
preesistente al reato (Corte di Cassazione,
sezione VI n. 4169/1990)
12. Le restituzioni
Il giudice penale, nel condannare l'imputato alla
restituzione in favore della parte civile del bene
immobile il cui trasferimento ha costituito l'oggetto
della condotta criminosa, può dichiarare la nullità
del contratto di compravendita che lo riguarda,
salvo che tale declaratoria comprometta anche gli
interessi di terzi rimasti estranei al processo
(Fattispecie relativa all'acquisizione da parte
dell'imputato della proprietà di un immobile a
seguito della consumazione del reato di
circonvenzione d'incapace) (Corte di Cassazione,
sez. IV n. 27412/2008)
13. Restitutio in integrum e violazione urbanistica
“…in materia di costruzioni abusive realizzate sul demanio marittimo, la
misura del ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle
opere eseguite, non incompatibile, quanto alla sua esecuzione, col
disposto dell'art. 54 c. nav. (autotutela amministrativa), è
legittimamente adottata dal giudice, in applicazione dell'art. 185 c.p.
(restituzioni e risarcimento del danno) e 489 c.p.p. (disposizioni della
sentenza di condanna relative ai danni), senza interferire nella sfera
dei poteri riservati alla pubblica amministrazione, quando questa si sia
avvalsa, per la tutela del bene demaniale, della facoltà attribuitale
dall'art. 823 c.c. (condizione giuridica del demanio pubblico) di
esercitare l'azione civile, in luogo del mezzo di autotutela
amministrativa attivabile a norma dell'art. 54 c. nav., così
conseguendo, attraverso la pronunzia giudiziale, un equipollente
effetto reintegrativo in forma specifica del danno a norma dell'art. 2058
c.c. (risarcimento in forma specifica)…”;
Cassazione penale , sez. III, 01 febbraio 1985 Rabe Cass. pen. 1986,
1379 (s.m.)Giust. pen. 1986, II,342.
14. I risarcimento del danno
Categorie di danno risarcibili:
- Danno risarcibile in quanto conseguenza diretta
del reato
- Danno patrimoniale
- Danno non patrimoniale
15. Il danno come conseguenza diretta
del reato
Il danno risarcibile deve essere la conseguenza
immediata e diretta dell'illecito e, pertanto, il
risarcimento del danno morale spetta anche ai
prossimi congiunti del danneggiato da fatto illecito
costituente reato solo quando si tratti di evento
mortale e non di mere lesioni personali (Corte di
Cassazione n. 6854/1998)
16. Corte di Cassazione e danno
risarcibile
L'articolo 185 fornisce un valido criterio di
distinzione tra l'illecito civile e l'illecito penale,
essendo solo l'autore di quest'ultimo tenuto a
risarcire anche i danni non patrimoniali, i quali
sono finalizzati a garantire un fondamentale
aspetto della personalità umana (Corte di
Cassazione, 1 dicembre 1978, Della Notte)
17. In particolare, il danno non
patrimoniale
Esso consiste “per la persona fisica nella
sofferenza fisica o morale e per la persona
giuridica nella lesione dell'immagine e della
credibilità (Corte di Cassazione, sez. VI n.
33435/2006).
19. L'azione civile...può essere
esercitata
Art. 75 comma 1 c.p.p.: L'azione civile proposta
davanti al giudice civile può essere trasferita nel
processo penale fino a quando in sede civile non
sia stata pronunciata sentenza di merito anche
non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà
comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice
provvede anche sulle spese del procedimento
20. ...segue...
Art. 75 comma 2 c.p.p.: L'azione civile prosegue in
sede civile se non è trasferita nel processo penale
o è stata iniziata quando non è più ammessa la
costituzione di parte civile
21. ...segue...
Art. 75 comma 3 c.p.p.: Se l'azione è proposta in
sede civile nei confronti dell'imputato dopo la
costituzione di parte civile nel processo penale o
dopo la sentenza penale di primo grado, il
processo civile è sospeso fino alla pronuncia della
sentenza penale non più soggetta a
impugnazione, salve le eccezioni previste dalla
legge
22. ...segue...
Le eccezioni alla sospensione del processo civile
sono rappresentate, in particolare,
- dall'ipotesi in cui la parte civile non abbia
accettato la definizione del processo penale nelle
forme del giudizio abbreviato (art. 441 comma 4
c.p.p.);
- dall'ipotesi di definizione del processo penale
nelle forme dell'applicazione della pena ex articolo
444 comma 2 c.p.p.
- dall'ipotesi di esclusione della parte civile ai
sensi dell'articolo 88 comma 3 c.p.p.
23. Giudicato penale ed azione civile
(art. 652 c.p.p.)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia
di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto
non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di
un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima,
nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni o il risarcimento del danno promosso
dal danneggiato o nell'interesse dello stesso,
24. ...segue...
...sempre che il danneggiato si sia costituito o sia
stato posto in condizione di costituirsi parte civile,
salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato
l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75
comma 2.
25. ...segue...
La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di
assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442,
se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
27. Costituzione di parte civile
(Art. 76 c.p.p.)
L'azione civile nel processo penale è esercitata
anche a mezzo di procuratore speciale, mediante
la costituzione di parte civile.
La costituzione di parte civile produce i suoi effetti
in ogni stato e grado del processo.
28. Procura speciale per determinati atti
(Art. 122 c.p.p.)
Quando la legge consente che un atto sia
compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la
procura deve, a pena d'inammissibilità, essere
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni
richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui è conferita e
dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura speciale
è rilasciata per scrittura privata al difensore, la
sottoscrizione può essere autenticata dal
difensore medesimo. La procura è unita agli atti.
29. Difensore delle altre parti private
(Art. 100 c.p.p.)
La parte civile, il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno
in giudizio col ministero di un difensore, munito di
procura speciale conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal difensore o dalla
persona abilitata.
30. ...segue...
La procura speciale può essere anche apposta in
calce o a margine della dichiarazione di
costituzione di parte civile, del decreto di citazione
o della dichiarazione di costituzione o di intervento
del responsabile civile o della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte è
certificata dal difensore.
31. ...segue...
La procura speciale si presume conferita soltanto
per un determinato grado del processo, quando
nell'atto non è espressa una volontà diversa.
32. In particolare, il potere d'impugnazione del
difensore della parte civile
Le SSUU della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 44712/2004, risolvendo un contrasto
tra le Sezioni semplici hanno superato
l'orientamento sino ad allora prevalente che
riteneva legittimato a proporre impugnazione solo
il difensore della parte civile al quale fosse stata
rilasciata una procura esplicitamente mirata in tal
senso.
33. ...segue...
Con la sentenza citata le Sezioni Unite hanno
ritenuto sufficiente che la procura “possa essere
interpretata nel senso che il mandato difensivo
comprenda anche un siffatto potere”. Le stesse
SSUU, peraltro, hanno escluso che possa
ritenersi sussistente il potere d'impugnazione
quando la procura contenga espressioni
generiche, come ad esempio il conferimento di
“ogni e più ampia facoltà di legge” mentre sono
sufficienti espressioni come “per tutti i gradi di
giudizio” o “in ogni stato e grado del
procedimento”.
34. Diverso problema: il principio di immanenza della
costituzione di parte civile
Questione analoga è quella attinente alla
immanenza della costituzione di parte civile: a
norma del ricordato comma 2 dell'articolo 76 “La
costituzione di parte civile produce i suoi effetti in
ogni stato e grado del processo”
35. ...segue...
Ciò significa che “la pare civile, una volta
costituita, debba ritenersi presente nel processo
anche se non compaia, che debba essere citata
anche nei successivi gradi di giudizio (anche
straordinari, ad esempio nel giudizio di revisione)
anche se non impugnante e che non occorra per
ogni grado di giudizio un nuovo atto di
costituzione.
36. ...segue...
Parimenti l'immanenza rimane ferma anche nel
caso di mutamento delle posizioni soggettive (per
esempio, morte o raggiungimento della maggiore
età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la
difesa tecnica (per esempio, abbandono di
difesa).
37. ...segue...
Corollario di questo principio generale è che
l'immanenza viene meno soltanto nel caso di
revoca espressa e che i casi di revoca implicita
[…] non possono essere estesi al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla norma [dell'articolo
82 c.p.p.]” (Corte di Cassazione, sezione IV n.
24360/2008
38. Formalità della costituzione di parte civile
(Art. 78 c.p.p.)
La dichiarazione di costituzione di parte civile è
depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza e deve contenere, a pena
d'inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile
e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene
esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali
che valgono ad identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la
domanda;
e) la sottoscrizione del difensore
39. Tribunale di______
Composizione__________
Atto di costituzione di parte civile
40. La individuazione dell'autorità giudiziaria competente
L'atto di costituzione di parte civile contiene la
intestazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale
viene prodotta o nella cui cancelleria viene depositato.
La individuazione del Giudice competente è rilevante,
nella redazione del parere, poiché detto Giudice viene
individuato in applicazione delle norme sulla competenza
per materia.
Nella prassi, il Giudice competente è individuato
mediante la lettura dell'atto di citazione a giudizio:
- Decreto di citazione diretta a giudizio: Tribunale in
composizione monocratica;
- Avviso di fissazione dell'udienza preliminare: Giudice
dell'udienza preliminare
- Decreto che dispone il giudizio: Tribunale in
composizione collegiale ovvero Corte di Assise
- Atto di citazione a giudizio: Giudice di pace
41. Io sottoscritto Avv._________, difensore di fiducia di______,
nato a_____ e residente in _______alla Via_______- giusto
atto di nomina e conferimento di procura speciale in calce al
presente atto – nella sua qualità di persona offesa dal reato in
relazione al procedimento penale n._______R.G.N.R. nei
confronti di_____ (imputato) nato a _____il____e residente
in_____alla Via______, con il presente atto dichiaro di
costituirmi, come in effetti mi costituisco, parte civile nei
confronti di______ (imputato), come innanzi generalizzato e
per tutti i reati di cui agli artt.______, come più avanti
specificati.
42. Causa petendi: l'esposizione delle ragioni che
giustificano la domanda (art. 78 comma 1 lettera d)
c.p.p.)
Sul punto, la giurisprudenza è univoca nel ritenere non
necessario dilungarsi, in tale esposizione, oltre la
indicazione del capo d'imputazione, mediante la
riproduzione dello stesso
43. Petitum: si è precisato che l'esposizione delle ragioni che
giustificano la domanda concerne unicamente la causa
petendi mentre il petitum è di per sé insito nella
costituzione stessa (Corte di Cassazione, sezione II n.
43405/2003).
Dunque, l'assenza del petitum non è causa
d'inammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile. Se
si vuole è possibile indicarlo, magari con la formula della
“diversa somma, superiore o inferiore, che il Giudice
ritenga di determinare in via equitativa”
44. Formula di stile conclusiva: Scopo della presente
costituzione è quello di contribuire all'accertamento della
verità, di chiedere la condanna dell'imputato alla pena
che sarà ritenuta di giustizia, la condanna dello stesso al
risarcimento di tutti i danni, morali e patrimoniali, in
favore della costituita parte civile e conseguenza della
sua condotta delittuosa, la condanna al pagamento di
una provvisionale, immediatamente esecutiva per legge,
la condanna alla rifusione delle spese legali.
45. Data
Firma
Ai sensi dell'articolo 78 comma 1 lettera c) cpp la
sottoscrizione del difensore è requisito prescritto a pena
d'inammissibilità
46. Atto di nomina di difensore di fiducia e conferimento di
procura speciale
Io sottoscritto_______, nato a _____e residente
in______alla Via_______, in qualità di persona offesa dal
reato (o persona danneggiata dal reato) in relazione al
procedimento penale n.______R.G.N.R. nei confronti
di______ (imputato), nato a_____e residente in_____alla
Via_______nomino, mio difensore di fiducia,
l'Avv._______del Foro di_____con studio professionale
in______alla Via_______, conferendo allo stesso
procura speciale perché mi rappresenti e difenda, quale
parte civile, nei confronti di______, come innanzi
generalizzato.
47. I fatti ai quali si riferisce la presente procura speciale
sono quelli oggetto di accertamento in relazione al
procedimento penale n.______R.G.N.R. E costituenti i
reati di cui agli artt.______c.p. Per i quali è
imputato_______innanzi generalizzato.
Eleggo il mio domicilio presso lo studio
dell'Avv._______sito in____alla Via_______
Data
Firma della persona offesa
(E' autografa)
Avv.______________
48. Io sottoscritto Avv._________, difensore di fiducia della
società_______ con sede legale in_______alla
Via_________, in persona del legale
rappresentante_________nato a_______e residente
in_________- giusto atto di nomina e conferimento di procura
speciale in calce al presente atto – nella sua qualità di
persona offesa dal reato in relazione al procedimento penale
n._______R.G.N.R. nei confronti di_____ (imputato) nato a
_____il____e residente in_____alla Via______, con il
presente atto dichiaro di costituirmi, come in effetti mi
costituisco, parte civile nei confronti di______ (imputato),
come innanzi generalizzato e per tutti i reati di cui agli
artt.______, come più avanti specificati.
49. Atto di nomina di difensore di fiducia e conferimento di
procura speciale
Io sottoscritto_______, nato a _____e residente
in______alla Via_______, legale rappresentante della
società_______con sede legale in_____alla Via______
in qualità di persona offesa dal reato (o persona
danneggiata dal reato) in relazione al procedimento
penale n.______R.G.N.R. nei confronti di______
(imputato), nato a_____e residente in_____alla
Via_______nomino, mio difensore di fiducia,
l'Avv._______del Foro di_____con studio professionale
in______alla Via_______, conferendo allo stesso
procura speciale perché mi rappresenti e difenda, quale
parte civile, nei confronti di______, come innanzi
generalizzato.
50. I fatti ai quali si riferisce la presente procura speciale
sono quelli oggetto di accertamento in relazione al
procedimento penale n.______R.G.N.R. e costituenti i
reati di cui agli artt.______c.p. Per i quali è
imputato_______innanzi generalizzato.
Eleggo il mio domicilio presso lo studio
dell'Avv._______sito in____alla Via_______
Data
Firma della persona offesa
(E' autografa)
Avv.______________
51. Quando persona offesa dal reato è una società, sarebbe
opportuno – sebbene non espressamente previsto dalla
legge a pena d'inammissibilità – allegare la fonte dei
poteri di rappresentanza ovvero, nel caso di autentica
notarile della sottoscrizione del legale rappresentante,
l'attestazione – da parte del Notaio che ne sia a
conoscenza – della sussistenza del potere di
rappresentanza legale del sottoscrittore e di quello di
sottoscrivere quell'atto di nomina di difensore di fiducia e
di conferimento di procura speciale.
52. Termine per la costituzione di parte civile
(art. 79 c.p.p.)