18. CATEGORIA CONSEGUIMENTO CONFERMA
A1 16 anni Ogni 10 anni fino 50anni di età
Ogni 5 anni tra 50 e 70 anni età
Ogni 3 anni dopo i 70 anni di età
A 18 anni Come sopra
B 18 anni Come sopra
C 18 anni Ogni 5 anni fino 65 anni di età
Ogni 2 anni con commissione medica
dopo i 65 anni di età (*)
D 21 anni Ogni 5 anni fino a 60 anni di età
Ogni 1 anno visita commissione medica
fino a 65 anni di età
E (non esiste da sola ma B/E, C/E, D/E) da 18 a 21 a seconda della Come la patente cui si associa
patente a cui si associa
SPECIALE (A/S, B/S, C/S, D/S) (**) come sopra A/S, B/S e C/S
ogni 5 anni fino a 70 anni di età
ogni 3 anni dopo 70 anni di età
D/S
ogni 5 anni
(*) Dopo i 65 anni di età comunque non si possono più condurre autotreni ed autoarticolati con massa
complessiva a pieno carico superiore a 20t.
(**) Con PATENTE SPECIALE non si possono guidare AUTOBUS N.C.C. né DI LINEA (con commissione medica KB
taxi ed autovetture N.C.C.) ambulanze e veicoli che trasportano merci pericolose inoltre:
C/S limite di massa 11,5 t.
D/S limite massimo di 17 posti compreso il conducente.
Le limitazioni di guida per le patenti speciali devono essere riportate sul documento
indicanti protesi o adattamenti sul veicolo. Nelle patenti card si utilizzano i CODICI.
CODICI.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
19. CATEGORIA PATENTE INCLUSIONI
POSSEDUTA
A, B, C, D rilasciate prima del 01/01/1986 A1 ed A
A, B, C, D rilasciate dall’01/01/1986 al 25/04/1988 A1 ed A ma solo in Italia (*)
B, C, D rilasciate dopo il 25/04/1988 Solo A1 (**)
D rilasciata prima del 30/09/2004 Anche C
(*) per poter circolare all’estero occorre superare la prova pratica.
(**) Per le patenti cat. A1 conseguite dopo il 01/10/1999 il passaggio dalla cat. A1 alla cat.
A non è più automatico ma presuppone l’esame pratico su veicolo adeguato.
Se si conduce un motociclo di cilindrata sup. a 125 c.c. o potenza superiore a 11
Kw con la patente A1 o, B, C, D rilasciate dopo il 25/04/1988, si incorre nella
violazione prevista dall’art. 125 C.d.S. punito con la sanzione di cui ai commi 3 e 5
(148,00€ + sospensione patente 1-6 mesi).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
20. Art. 116 C.d.S.
Comma 13 – REATO
“Chiunque guida auto o motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida è punito con l’ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice.
Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel
biennio si applica altresì la pena
dell’arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente
comma è competente il Tribunale in
composizione monocratica.”
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
21. Art. 116 C.d.S.
E’ un reato contravvenzionale di competenza del
Tribunale in composizione monocratica.
La sanzione penale consiste in:
ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00;
arresto fino ad 1 anno solo in caso di
reiterazione nel biennio (semplice ripetizione del
fatto illecito? Rilevanza giuridica banche dati forze di
polizia?)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
22. Art. 116 C.d.S.
La recidiva è lo stato in cui si trova chi commette un ulteriore
reato dopo la sentenza di condanna passata in giudicato; è
applicabile solo ai delitti non colposi (art. 99 c.p.).
Il reato di cui all’art. 116 è di natura contravvenzionale.
Utilizzando il termine reiterazione il legislatore ha voluto
prevedere una più incisiva punizione al solo verificarsi
dell’ipotesi di ripetizione del fatto illecito, anche in assenza
della sentenza di condanna (oblazione).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
23. Art. 116 C.d.S.
Comma 13: E’ stata reintrodotta la sanzione
penale (?) come era stato previsto nel Codice
del 1992, per la circolazione:
- Senza aver conseguito la patente di guida
- Patente revocata (notifica del provvedimento di
revoca);
- Patente non rinnovata per mancanza dei requisiti
(ipotesi di difficile accertamento).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
24. Art. 116 C.d.S.
Il codice del 1992 aveva previsto congiuntamente
la pena dell’arresto e un’ammenda.
La presenza, oggi, della sola ammenda, non
associata all’arresto, consente l’accesso
all’oblazione (art. 162 c.p.): estinzione del reato
pagando un terzo del massimo della pena.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
25. Art. 116 C.d.S.
1. Senza aver conseguito la patente di guida:
a) L’utente non ha MAI conseguito alcuna tipologia
di patente di guida!!!
In caso contrario si applica l’art. 125 C.d.S. (sanzione
amministrativa pecuniaria e sospensione della patente).
Se il conducente è privo dei requisiti di età si applica
anche l’art. 115 C.d.S.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
26. Art. 116 C.d.S.
1. Senza aver conseguito la patente di guida:
b) L’utente è in possesso di una patente di guida
falsa
Sarà una mia fissa ma…
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
27. Art. 116 C.d.S.
L’anomalia risulta corretta
dalle emissioni effettuate a
partire dall’aprile del 2002
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
28. Art. 116 C.d.S.
4a data di rilascio
4b data di scadenza
Nella patente emessa per esame la data di rilascio è uguale alla data di
abilitazione (colonna 10 retro) ma
Nella patente emessa per duplicato o conversione estera
la data di rilascio (4a fronte) è diversa dalla data di
abilitazione (colonna 10 retro)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
29. Art. 116 C.d.S.
In questo modulo hanno tentato di
cancellare il numero progressivo
rendendo evidente l’alterazione
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
33. Patenti U.E.
Le patenti rilasciate da uno Stato dello S.E.E. sono
riconosciute reciprocamente ed equiparate a
quelle italiane senza traduzione.
Residenza in Italia acquisita il 01.01.2005
Patente cat. B.
Età < 50 anni
(durata in Italia 10 anni)
Scadenza della patente UE: 16.08.2008
Si aggiungono 10 anni alla data di acquisizione della residenza in Italia:
la patente dovrebbe scadere il 31.12.2014.
Poichè la scadenza naturale della patente UE è precedente,
la patente scadrà comunque il 16.08.2008
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
34. Art. 135 C.d.S.- Patenti estere
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di
permesso internazionale rilasciati da uno Stato
estero possono guidare in Italia veicoli per i quali
e' valida la loro patente o il loro permesso,
purche' non siano residenti in Italia da oltre un
anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale
rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai
modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui
l'ltalia abbia aderito, essi devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua italiana o da un documento
equipollente.
Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni Internazionali.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
35. Convenzione di Vienna 1968
Con le modifiche in vigore dal 2006 è stata eliminata la
possibilità di esibire la traduzione della patente di guida e si
è stabilito che soltanto la patente, nazionale o
internazionale, conformi all’allegato 6 e 7, possono essere
considerate valide dalle parti contraenti.
Ma senza una modifica dell’art. 135 C.d.S noi continuiamo a
ritenere possibile l’esibizione di una patente non conforme
accompagnata da una traduzione in lingua italiana.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
36. La patente internazionale è un libretto di formato A6 (148 x 105
mm). La copertina è solitamente grigia; le pagine interne sono
bianche.
Stato di riferimento
Numero di stampato
mm 148
Validità da uno a tre anni
N. della patente nazionale
Impronta a secco o ad umido
dell’Ente di rilascio
mm 105
37. Art. 116 C.d.S.
1. Senza aver conseguito la patente di guida:
c) L’utente, residente in Italia da oltre un anno, è in
possesso di una patente di guida, o permesso internazionale
di guida, rilasciata/o da uno Stato non U.E., non convertibile
o scaduta/o di validità
Se si tratta di una patente rilasciata da Stato U.E si applica l’art.
126 del C.d.S.
La patente internazionale deve riportare il numero della patente
e la sua durata non può superare la durata della stessa.
Residenza e non domicilio e quindi deducibile solo all’Anagrafe e
non dal permesso di soggiorno.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
38. Art. 116 C.d.S.
Art. 116 c. 13 e art. 136 c. 6 – problemi di
coordinamento
A seguito della modifica operata è divenuto
inapplicabile il 6° comma (applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie previste dall’art. 116
c. 13 per coloro che, residenti in Italia da oltre un anno,
guidano con patente, non più in corso di validità, rilasciata da
uno stato extracomunitario) realizzando un vuoto
normativo. (non posso applicare le sanzioni penali –
art. 1 c.p.)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
39. Art. 116 C.d.S.
Art. 116 c. 13 e art. 136 c. 6 – problemi di
coordinamento
Si è pronunciato sulla questione, in data
11.12.2007, il Ministero dell’Interno, il quale,
Interno
facendo riferimento a due ordinanze della Corte
Costituzionale emette la circolare n.
300/A/1/29353/111/84/1.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
40. Art. 116 C.d.S.
Il Ministero dell’Interno nella la circolare elenca diverse
dell’
ipotesi:
• Cittadino con residenza in Italia da meno di un anno
munito di patente estera (rilasciata da Stato non U.E. )
• Cittadino con residenza in Italia da oltre un anno munito
di patente estera (rilasciata da Stato non U.E.)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
41. Art. 116 C.d.S.
Cittadino con residenza in Italia da meno di un anno
munito di patente estera (rilasciata da Stato non U.E. ):
Patente convertibile
1. In corso di validità: nessuna sanzione;
sanzione
2. Scaduta: art. 126 c. 7 (€ 148,00 + ritiro del documento)
Patente non convertibile
1. In corso di validità: nessuna violazione;
violazione
2. Scaduta: art. 126 c. 7 (€ 148,00 + ritiro del documento)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
42. Art. 116 C.d.S.
Cittadino con residenza in Italia da oltre un anno munito
di patente estera (rilasciata da Stato non U.E. ):
Patente convertibile
1. In corso di validità: art.126 c. 7 (€ 148,00+ritiro del documento)
N.B. la conversione è sempre possibile entro la data di
scadenza della patente;
2. Scaduta: art. 116 c. 13 (la sua conversione non è più possibile)
Patente non convertibile
1. In corso di validità: art. 116 c. 13;
13
2. Scaduta: art. 116 c. 13
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
43. Art. 116 C.d.S.
2. Patente revocata.
Occorre necessariamente un controllo allo S.D.I. bisogna
accertare che il provvedimento di revoca sia stato
notificato. Il reato si configura anche quando l’interessato
non ha ottemperato all’obbligo di restituire la patente entro 5
gg dall’ordine di riconsegna e concorre con l’art. 650 c.p.
Non si applica per patente sospesa o ritirata!!!
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
44. Art. 116 C.d.S.
3. Patente non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
Questa ipotesi è di difficile accertamento.
Non è stato ancora emesso provvedimento di revoca ma
emesso giudizio medico negativo che il dottore deve aver
comunicato all’UMC.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
45. Art. 116 C.d.S.
Art. 116 c.12: Incauto affidamento di chi ha la
disponibilità materiale del veicolo. Questi
risponderà:
della violazione amministrativa dello stesso c.
12;
del concorso nella violazione penale, se ben
consapevole della condizione del trasgressore.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
46. Art. 116 C.d.S.
Art. 116 c.18: Sanzione accessoria del fermo del
veicolo o in caso di reiterazione la sanzione
accessoria della confisca in caso di violazione del
c.13.
Tale sanzione accessoria è però disposta solo
dal giudice con sentenza di condanna.
Non si applicano, infatti, le disposizioni procedurali
previste dall’art. 214 del C.d.S. poiché queste si
riferiscono unicamente agli illeciti amministrativi.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
47. Art. 116 C.d.S.
Procedura operativa:
- Non si procederà al fermo amministrativo del
veicolo. Se l’illecito è avvenuto con un
motoveicolo si procederà al sequestro finalizzato
alla confisca ex art. 213.
I motocicli devono essere ricoverati nelle idonee
depositerie. Decorsi 30 gg potranno essere
richiesti dal proprietario. Gli altri veicoli verranno
affidati dal primo giorno al proprietario/conducente.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
48. Art. 116 C.d.S.
Procedura operativa:
- Non dovrà essere compilato il verbale di
contestazione ma si procederà alla redazione degli
atti procedimentali concernenti l’illecito penale ed
alla redazione della c.n.r. ex art. 347 c.p.p.;
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
49. Art. 116 C.d.S.
Procedura operativa:
- Il veicolo viene consegnato ad altra persona
idonea o rimosso a spese del trasgressore e
condotto in luogo da questi individuato. Come
ultima ratio il Ministero, con circolare, ricorda all’
U.P.G. la possibilità di procedere, ex art. 321c.p.p.,
al sequestro preventivo come misura estrema da
adottarsi solo quando sia stato esperito ogni altro
tentativo atto ad impedire al trasgressore la
conduzione del veicolo stesso.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
50. Art. 116 C.d.S.
Art. 180 cc.1-7: Mancato possesso della patente
Se possibile effettuare immediata verifica sul
rilascio effettivo del documento alla banca dati del
D.T.T. e l’emissione sullo stesso di provvedimenti di
limitazione alla banca dati S.D.I. Se ciò non è
possibile contestare l’art. 180 ma curare bene
l’accertamento dell’identità del conducente (art.
11 D.L.59/78 – italiani o comunitari, art. 6 d.lgs
286/98 - extracomunitari) in modo da poter,
nell’eventualità, redigere senza problemi la notizia
di reato.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
51. Art. 117 C.d.S.
LIMITAZIONI PER NEOPATENTATI
• Categoria A: 2 anni
• Categoria B (velocità): 3 anni
• Categoria B (potenza specifica/tara): 1 anno
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
52. Art. 117 C.d.S.
Art. 117 c.1: “E’ consentita la guida dei motocicli ai
titolari di patente cat. A rilasciata alle condizioni e
con le limitazioni dettate dalle disposizioni
comunitarie in materia di patenti”
patenti
Vale a dire per i primi due anni dal conseguimento
della patente A (18 anni) non si possono condurre
motocicli di elevate prestazioni (che superano cioè
25 Kw di potenza effettiva o 0,16 Kw/Kg di tara di
potenza specifica).
Non è più richiesto che il titolare abbia superato i 20 anni per guidare
motocicli ad elevate prestazioni
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
53. Art. 117 C.d.S.
Categoria Anni Potenza Cilindrata Rapporto potenza/peso
potenza/peso note
Dal 1/10/99
non si
A1 16 fino a 11 Kw fino a 125 cc indifferente trasformano
più. Prima
A3.
Dopo 2 anni
di possesso
A2 18 fino a 25 Kw indifferente fino a 0,16 Kw/Kg
si trasforma
in A3
A3 21 qualunque indifferente qualunque
I Kw sono riportati solo sulle carte di circolazione più recenti.
Nelle vecchie carte di circolazione sono indicati i CV.
Occorre quindi eseguire la seguente equivalenza: Kw=CVx0,736.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
54. Art. 117 C.d.S.
“Per i primi tre anni dal conseguimento
della patente di categoria B non è
consentito il superamento della velocità
di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h per
le strade extraurbane principali.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
55. Art. 117 C.d.S.
Art. 117 c.2-bis: Ai titolari di patente di cat. B,
conseguita a far data 01/01/2009 per il primo anno
dal suo rilascio, non è consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 50 Kw/t.
Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell’art. 188, purché la persona invalida
sia presente sul veicolo.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
56. Art. 117 C.d.S.
Art. 117 c.2-bis: Curiosità.
Restano precluse alla guida dei neopatentati molte
autovetture pensate e realizzate proprio per i giovani
come la Fiat 500, la Yaris, la Mini.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
57. Il Certificato di abilitazione
professionale
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
58. La Carta di Qualificazione
del Conducente
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
59. Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente la
direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.09.2003, recepita con
D.lgs. 286/2005, ha previsto che per l’effettuazione di trasporti
professionali di cose o persone, sui veicoli per la cui guida è
richiesta la patente di categoria C, CE, D, DE, il conducente sia
titolare anche di una carta di qualificazione che attesti la sua
particolare formazione (iniziale: 280 ore + esame finale, periodica:
35 ore).
L’art. 16 D.lgs.286/2005 stabilisce i casi in cui non è richiesta la
CQC (velocità max non sup. 45 Km/h, veicoli ad uso delle forze
armate, prove su strada per riparazione, in servizio di emergenza,
per lezioni di guida, trasporto conto proprio se la guida non è attività
principale del conducente e veicoli per trasporto persone a fini
privati e non commerciali).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
60. L’entrata in vigore delle disposizioni inerenti la carta di
qualificazione del conducente era stata subordinata
all’emanazione di alcuni decreti attuativi contenenti le
procedure per il rilascio, il rinnovo e le modalità di decurtazione
dei punti.
Così in data 07/02/2007 sono stati emanati tre decreti
(S.O.G.U. n. 96 G.U. n. 80 del 05.04.2007):
- Enti per la formazione dei conducenti professionali, il
programma del corso (280 ore iniziali + esame e 35 ore poi) e
procedure d’esame;
- Modalità di rilascio della CQC.;
- Decurtazione dei punti dalla CQC.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
61. La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla
patente di guida ed è necessaria per tutti i conducenti che
effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e
cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente C,
C+E, D e D+E.
Per la conduzione di taxi e di autovetture adibite a
servizio di NCC non occorre la CQC ma occorre
possedere il CAP tipo KB.
La CQC per trasporto persone (D o D+E) non abilita alla
conduzione di veicoli per cui occorre il CAP tipo KB
diversamente da quanto finora previsto per il CAP tipo
KD.(!!!)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
62. La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile attraverso la partecipazione
ad un corso di formazione periodica di 35 ore. Diversamente dal CAP non è
direttamente collegata alla validità della patente di guida quindi i due
documenti possono avere scadenze diverse.
La revoca o la sospensione della patente di guida comporta l’inefficacia
della CQC. Per perdita totale di punteggio dalla CQC occorre superare
l’esame di revisione, art. 126-bis C.d.S., pena la revoca della CQC.
La circolare elenca i veicoli per cui non occorre la CQC e tra questi
evidenzia il trasporto di persone/cose con veicoli ad uso proprio ma solo se
il conducente non sta svolgendo un’attività professionale (nota prot.
77898/8.3 del 10 agosto 2007)(Il conducente dipendente dell’impresa
proprietaria del veicolo assunto con la qualifica di autista deve essere
munito di CQC: in tal caso la guida viene effettuata a carattere
professionale). Non sono stati esentati autisti scuolabus.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
63. L’obbligo di possedere la CQC decorre:
Dal 10 settembre 2008 – per il trasporto di persone;
Dal 10 settembre 2009 – per il trasporto di cose.
Sostituirà i CAP richiesti dall’art. 116 C.d.S. quindi tutti i CAP tipo KD e KC
non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopra indicate e dalle
stesse date non saranno più titolo idoneo. Dopo tali scadenze occorre
munirsi da CQC.
In alcuni casi la CQC può essere ottenuta per conversione, senza
superare l’esame di qualificazione, ai titolari del CAP KD al 9 sett 2008
e della pat. C, C-E al 9 sett 2009 ma entro il 04 Aprile 2010.
ECCEZIONE KD: anche dopo il 10 settembre 2008 il KD continuerà ad
avere piena validità per la conduzione di veicoli per cui occorre il CAP tipo
KB (taxi ed autovetture da noleggio con conducente) o KA (motoveicoli).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
64. Dal 10 settembre 2008 è quindi obbligatoria la CQC per il trasporto di persone:
AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA;
AUTOBUS DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE;
SCUOLABUS;
VEICOLI AD USO PROPRIO IL CUI CONDUCENTE RISULTI ASSUNTO ALLE
DIPENDENZE DI UN’IMPRESA CON LA QUALIFICA DI AUTISTA.
Ma il Ministero dei Trasporti, con circolare n. 69656 del 3 Settembre u.s., ha fatto
presente che alcuni uffici sono in ritardo nell’espletamento della procedura per il rilascio
della CQC ed ha proposto come soluzione di ritenere legittimo, fino al 31/12/2008, il
possesso del KD conseguito entro il 09/09/2008 e la ricevuta della M.C.T.C.
dell’avvenuta presentazione della richiesta di conversione del KD in CQC.
Fino al 31/12/2008 è riconosciuto alla ricevuta il valore di documento provvisorio
sostitutivo della CQC.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
65. REGIME SANZIONATORIO
Mancanza CQC o possesso di CQC diversa:
Art. 116 c. 15 (€ 148,00+fermo veicolo 60gg)
Ma non art. 116 c. 12 previsto per patente, C.I.G. o C.A.P
Tale sanzione non si applica se il conducente ha superato gli esami
ed ha l’attestazione del DTT di impossibilità di consegna nei
successivi 10gg.
CQC scaduta di validità: Art. 126 (€ 148,00+ritiro CQC ed
invio in Prefettura che la restituirà solo dopo la verifica
dell’avvenuta conferma di validità)
Mancato possesso durante la guida: Art. 180 c. 7 (€ 36,00
e art. 180 c.8)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
66. DECURTAZIONE DI PUNTI
Art. 23 D.lgs. 286/2005: quando una violazione
che prevede perdita di punteggio è commessa alla
guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente,
anche la CQC o il CAP tipo KB, la decurtazione dei
KB
punti si applica su questi documenti.
Ciò è possibile dal 05 Aprile 2008.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
67. DECURTAZIONE DI PUNTI
Nella fase transitoria, fino al 10 settembre 2008 o
2009, la decurtazione di punteggio sarà effettuata
sulla CQC, per chi ne è già in possesso e la
CQC
esibisca spontaneamente (non è possibile
richiederla non essendo ancora vigente l’obbligo di
possederla), e sul CAP tipo KB o sul CAP tipo KD
se questo viene utilizzato per la guida di taxi o
autovetture in servizio NCC.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
68. VERBALE DI CONTESTAZIONE
Dal 05 Aprile 2008 c’è l’obbligo di indicare nel
verbale di contestazione il numero della CQC o del
CAP posseduto dal conducente ai fini della
decurtazione.
Per il raddoppio dei punti ai neopatentati si deve
fare riferimento alla data di conseguimento della
patente e non alla data di conseguimento della
CQC o del CAP.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
69. La patente a punti (art. 126-bis)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
72. Cronotachigrafo analogico o elettronico
Registra la distanza percorsa, la velocità,
i periodi di guida, i periodi di riposo.
meccanico elettronico
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
75. Tachigrafo digitale
(obbligatorio dal 1 Maggio 2006 per i veicoli nuovi senza
obbligo di adeguamento per i veicoli vecchi)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
76. SMART CARD CONDUCENTE
È personale, vale 5 ANNI, deve essere inserita nel dispositivo prima di iniziare la guida.
Registra i dati (velocità, distanza, tempi di guida e riposo) per 28 giorni
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
77. SMART CARD OFFICINA
Identifica un’officina autorizzata e viene utilizzata per la calibratura e programmazione
del tachigrafo, vale 1 ANNO
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
78. SMART CARD AZIENDA
E’ rilasciata dalIa CCIAA ove l’azienda ha la sede legale. Facilita la gestione della flotta
veicolare consentendo di ispezionare, scaricare e stampare i dati di viaggio dei veicoli.
Vale 5 ANNI
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
79. SMART CARD CONTROLLO
E’ rilasciata dalIa CCIAA alle autorità di controllo dietro loro richiesta. Essa permette di
esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e riposo e velocità attraverso l’ispezione e
la stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici consentendo la
conservazione di 230 file. Non consente operazioni di calibrazione. Vale 5 ANNI
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
89. VIOLAZIONI
La destinazione del veicolo diversa da quella indicata sulla carta di
circolazione (es. autocarri che trasportano persone nel cassone o
non addette all’uso/carico/scarico della merce, bisarca che trasporta
mobili ...) e l’utilizzo del veicolo per uso diverso da quello indicato
sulla carta di circolazione (es. veicolo di linea utilizzato ad uso
proprio, veicolo ad uso proprio utilizzato per il noleggio con
conducente …) è sanzionata con gli artt. 82-83 C.d.S.:
Sanzione amministrativa pecuniaria + sospensione c.c. (fermo)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
91. La revisione dei veicoli
E’ il controllo tecnico periodico obbligatorio a cui sono soggetti
quasi tutti i veicoli in circolazione (art. 80 C.d.S) per la verifica
del requisiti di sicurezza per la circolazione e le emissioni
inquinanti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
92. Va fatta generalmente (veicoli fino a 9 posti, non sup.
3,5t, ciclomotori e motoveicoli) dopo 4 anni
dall’immissione in circolazione (entro il mese di rilascio
della carta di circolazione) e successivamente ogni 2
anni (entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima
revisione rilevabile dall’impronta ad umido o etichetta
autoadesiva). I veicoli si devono presentare insieme al
carrello-appendice ad essi eventualmente abbinato.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
93. Vi sono veicoli con l’obbligo di revisione annuale 12
mesi dall’ultima revisione (autocarri e veicoli ad uso
speciale sup. 3,5t; rimorchi sup. 3,5 t;
autoambulanze; taxi, veicoli con più di 9 posti;
taxi posti
veicoli in servizio n.c.c.).
n.c.c
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
94. In linea generale le operazioni di revisione sono di
competenza della Motorizzazione Civile.
Alcuni Centri autorizzati (es. consorzi di officine di
autoriparazione) possono provvedere a revisionare
veicoli fino 3,5 t o fino 16 posti tranne, però, quelli
di esclusiva competenza della Motorizzazione (veicoli
per cui è stata predisposta una revisione singola straordinaria
per dubbi sui requisiti del veicolo o a seguito di un incidente;
veicoli che presentano modifiche alle caratteristiche
costruttive o alterazione dei dati di identificazione – telaio)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
95. E’ ammessa la circolazione, anche con revisione
scaduta, qualora sia avvenuta la prenotazione
(dimostrabile con timbro UMC o attestato di
officina autorizzata) purché essa:
1. risulti effettuata prima della scadenza;
2. limitatamente ai veicoli con obbligo di revisione
annuale e tutti i rimorchi.
Questa agevolazione non è comunque
consentita se la carta di circolazione è stata
ritirata, sospesa o revocata.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
96. esito favorevole (REVISIONE REGOLARE) quando sussistono
tutte le condizioni di sicurezza, silenziosità e contenimento
dell’inquinamento;
esito sfavorevole il veicolo deve essere sottoposto a nuova visita di
revisione:
-REVISIONE RIPETERE per difetti facilmente eliminabili.
Il veicolo può circolare per 1 mese previo ripristino dei
dispositivi irregolari;
-REVISIONE RIPETERE, VEICOLO SOSPESO DALLA
CIRCOLAZIONE per difetti che compromettono la sicurezza della
circolazione, il veicolo non può circolare.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
97. La REVISIONE vera o falsa …
Codice officina autorizzata alle revisioni composto da 5 caratteri
(non 4) e dovrà corrispondere in ambo i riquadri
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
103. Assicurazione R.C.A.
D.Lgs 209/2005
Certificato + contrassegno
Italia
San Marino
Città del Vaticano
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
104. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15.02.2008
Disciplina del certificato di assicurazione,
del contrassegno assicurativo
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
105. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Dal 16.02.2008
• Le compagnie assicuratrici hanno 5 gg dal
pagamento del premio o della rata di
premio per rilasciare al contraente il
certificato e il contrassegno o per farli
pervenire al suo domicilio
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
106. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Dal 16.02.2008
Sono da considerarsi equipollenti:
• Quietanza del premio (anche trasmessa via fax
o per via telematica)
• Dichiarazione della compagnia attestante
l’avvenuto pagamento (anche trasmessa via fax
o per via telematica)
• Ricevuta bollettino c/c/p prestampato della
compagnia relativo al pagamento del premio
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
107. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Dal 16.02.2008
• I documenti equipollenti devono contenere:
– Denominazione della compagnia, n° di polizza,
dati della targa (o del telaio quando previsto) e la
decorrenza della copertura.
• Devono essere applicati al veicolo con le
stesse modalità previste dall’art. 181.
• In presenza dei documenti equipollenti non si
può sanzionare (art. 180 e 181 cds) fino al 6°
giorno successivo all’avvenuto pagamento.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
108. Assicurazione R.C.A.
D.Lgs 209/2005
Nessun documento assicurativo
Veicoli dello S.E.E.
(U.E.+Norv.+Isla.+Liech.)
Veicoli di stati assimilati (Andorra, Croazia,
Svizzera)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
109. Assicurazione R.C.A.
D.Lgs 209/2005
Certificato internazionale di
assicurazione (carta verde)
O
Contratto assicurazione di frontiera
Veicoli di stati “terzi”
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
127. Corso organizzato da
M&IT Consulting
Grazie e…
…BUON LAVORO
RIMINI - 15 Dicembre 2008
128. La teoria è quando si sa tutto e niente funziona;
La pratica è quando tutto funziona ma nessuno
sa perché;
Abbiamo messo insieme teoria e pratica:
pratica
Niente funziona e nessuno sa perché
(A. Einstein)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata