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LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
           SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                      TRACCIABILITA’




I.     Il Testo unico Ambientale e la normativa in materia di
       gestione dei rifiuti
II.    SISTRI aspetti normativi
III.   SISTRI Modalità operative di gestione




                         Ph.D. Mara Migliaccio
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
                 SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                            TRACCIABILITA’




SISTEMA
DI
CONTROLLO
DELLA
TRACCIABILITA’
DEI
RIFIUTI
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
                SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                           TRACCIABILITA’



                     D.M. 18 Febbraio 2011 n.52
                            TESTO UNICO SISTRI
                    (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011)


Riunisce gli adempimenti dei precedenti decreti SISTRI:
Ø    17 dicembre 2009 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Ø   15 febbraio 2010 MODIFICHE DELEGATI definizione
Ø   9 luglio 2010   MODIFICHE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
ENTRATA IN VIGORE 01 OTTOBRE 2010- carico
Ø 28 settembre 2010 PROROGA 31 DICEMBRE 2010
Ø 22 dicembre 2010 PROROGA 31 MAGGIO 2011
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
                      SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                                 TRACCIABILITA’



                            D.M. 18 Febbraio 2011 n.52
                                     TESTO UNICO SISTRI
                           (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011)


Regolamento         recante     istituzione       del   sistema di    controllo   della
tracciabilità       dei   rifiuti,   ai   sensi     dell’articolo   189   del   decreto
legislativo     3    aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.




… in pratica:         devono obbligatoriamente aderire le imprese già soggette agli
                     obblighi di tenuta dei registri dei rifiuti.
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
              SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                         TRACCIABILITA’




Tutti   i   movimenti    dei   rifiuti   prima    oggetto     di
documentazione cartacea, saranno comunicati in tempo
reale mediante strumenti telematici ad un centro
gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente.
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
                SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                           TRACCIABILITA’

VANTAGGI DEL SISTRI
ü semplicità amministrativa
ü eliminazione registri cartacei, formulari di identificazione e denuncia
annuale mediante MUD
                           QUANDO SI UTILIZZERA’ ?
                               a decorrere dal
                                13 luglio 2010
                                      al
                               12 Agosto 2010               In funzione della
                                                          dimensione aziendale
  DM 09 luglio 2010
 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010
  DM 28 settembre 2010
A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB– operativo
dal 01 Gennaio 2011

    DM 22 dicembre 2010

 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB–
 operativo dal 01 Giugno 2011
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
               SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                          TRACCIABILITA’
                          QUANDO SI UTILIZZERA’ ?
                            DM 26 maggio 2011
              A DECORRERE DAL 01 Settembre 2011
              ü produttori di rifiuti oltre 500 dipendenti
              ü trasportatori autorizzati oltre 3000 ton
              ü gestori (impianti di recupero e smaltimento
              ü soggetti iscritti in modo volontario
A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2011
ü produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti

A DECORRERE DAL 02 Novembre 2011
ü produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti
A DECORRERE DAL 01 Dicembre 2011
ü produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti
ütrasportatori autorizzati fino a3000 ton
A DECORRERE DAL 02 Gennaio 2012
ü produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
                SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                           TRACCIABILITA’




                        DM 18 febbraio 2011


CALENDARIO ADEMPIMENTI



1. Iscrizione

2. Versamento contributo e comunicazione estremi di pagamento

3. Ritiro Dispositivi

4. Gestione rifiuti con sistema cartaceo ed elettronico

5. Gestione rifiuti solo con sistema elettronico
Devono iscriversi al SISTRI


                                      PRIMO GRUPPO
                                  (adesione obbligatoria al SISTRI)


Ø produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
Ø imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti di
cui all’art. 184 comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006.
RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti
dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi
Øi commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
Øle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che raccolgono e
trasportano rifiuti speciali;
Øle imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di
rifiuti;
Øi soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e
responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale)
Devono iscriversi al SISTRI




                                     SECONDO GRUPPO
                                  (adesione obbligatoria al SISTRI)




Ø le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50
dipendenti;
Ø i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.
RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti
dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi
Iscrizione volontaria – ATTENZIONE dal 1 Giugno 2011 non si faranno più i
     formulari vi sono procedure per compilare la scheda sistri area movimentazione a
     cura del trasportatore per conto dei produttori e schede compilate dai gestori per
     trasportatori conto proprio


                                   TERZO GRUPPO
                                 (adesione volontaria al SISTRI)


Ø le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
184,comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 che non hanno più di 10
dipendenti;
Øle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del
D.Lgs.1 52/2006.
Øle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
Øgli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono
rifiuti non pericolosi.
Anno 2011
ü produttori di rifiuti oltre 500
dipendenti
                                                                 GESTIONE

                                                                 E CARTACEA



ü trasportatori autorizzati oltre 3000
                                                                 ELETTRONICA




ton
ü gestori (impianti di recupero e
smaltimento
ü soggetti iscritti in modo volontario
                                                 -01 Settembre
                  Sanzioni sul sistri
                  Sanzioni sul sistri

ü produttori di rifiuti da 251 a 500
dipendenti
                                                                                DM 26 Maggio 2011




ü produttori di rifiuti da 51 a 250
dipendenti
                                                                  GESTIONE
                                                                  ELETTRONICA




ü produttori di rifiuti da 11 a 50
dipendenti
ütrasportatori autorizzati fino a
3000 ton




ü produttori di rifiuti pericolosi
fino a 10 dipendenti
MODALITA’ di ISCRIZIONE

• modalità on line
L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it)
dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel
modulo di iscrizione riportato in allegato. Il Portale sarà attivo 24 ore
su 24 tutti i giorni della settimana.

• modalità via fax
L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax,
al seguente numero:
800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24
tutti i giorni della settimana.

• telefonicamente
L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione
telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36.
DEFINIZIONI

 Operatore/i: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e
 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonché i soggetti di cui
 all’articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;

Delegato: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è
delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB,
al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il
certificato per la firma elettronica.
Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, non
indichi alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato
per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente
o impresa;

Art.11 comma 2
La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto
nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica ed è
responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del
dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma
elettronica.
DEFINIZIONI

Dispositivo/i: i dispositivi di cui all’articolo 8 comma 1, ossia il dispositivo
elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo
USB, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti
avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante
il trasporto, di seguito, dispositivo “black box”;




  Unità Locale: l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato
  in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa
  esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali
  sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale
  vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
                   SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                              TRACCIABILITA’



                   DETTAGLI OPERATIVI
         Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri


Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In
caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui
originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo
USB per ciascuna unità operativa.
Se nell’unità locale è esercitata più di un’attività di gestione dei rifiuti per
la quale è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’operatore dovrà dotarsi di
un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell’unità locale.
Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le
attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà
possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite
a tali Delegati.
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
                SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                           TRACCIABILITA’



                        DETTAGLI OPERATIVI
                          Linee guida al sistri



L’operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti
dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un
dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono
associati all’impresa. Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti
deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black
box.
DETTAGLI OPERATIVI
                           Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri


  Gli operatori titolari di “cantieri temporanei”, salvo
  quanto previsto all’articolo 14, comma 4 del regolamento, devono
  dotarsi di un dispositivo USB                     per ciascun cantiere, individuando
  come «delegato» il direttore del cantiere


Nota:
  Art. 14 comma 4 DM 18 Febbraio 2011 Particolari tipologie
  Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non
  dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la
  Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o
  dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie
  della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
  carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia
  rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al
  delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi
  accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.
DETTAGLI OPERATIVI
                     Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri

Il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della
legge, n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima
legge, che detengono i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il
successivo trasporto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun
porto in cui operano.


I raccomandatari marittimi di cui alla legge n. 135/1977 devono dotarsi di
un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria
attività.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di
un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.
DETTAGLI OPERATIVI
                      Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri


Ciascuna      articolazione    territoriale     dell’«associazione     imprenditoriale
rappresentativa sul piano nazionale», come definita all’articolo 2, comma 1,
lettera a) , o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia
ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell’articolo 22, comma 2,
richiede un dispositivo USB .
Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l’elenco dei soggetti da cui
hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro
quindici     giorni   dalla    ricezione      della   comunicazione,     comunicherà
all’organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa,
l’avvenuta    configurazione     delle     applicazioni   informatiche     necessarie
all’operatività.
DETTAGLI OPERATIVI
                               Linee guida al sistri




Nota:


  …dall’ Art. 22 comma 2 DM 18 Febbraio 2011
  I soggetti appartenenti al terzo gruppo (art. 4), dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi
  dell’articolo 6, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi,
  prescelte.
  La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale
  SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve
  essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
  Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di
  servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria.
  Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla
  compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.
  La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico
  del soggetto delegante.
DETTAGLI OPERATIVI
                              Linee guida al sistri
                                                                                 Nota:
          Vedi art. 290 comma e del 152/2006
…dall’ Art. 22 comma 1 DM 18 Febbraio 2011
Le imprese che:
• raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212 comma 8 del 152
• i soggetti che hanno produzione annua • 4 ton rifiuti pericolosi
• imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
• i soggetti la cui produzione annua • 20 ton rifiuti non pericolosi
• i soggetti del terzo gruppo
Possono delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte per gli
adempimenti del SISTRI

…dall’ Art. 22 comma 3       DM 18 Febbraio 2011
Art. 7 comma 2 DM 09 Luglio 2010 inserisce comma 1bis art. 7 del DM 17 dicembre 2009

Le associazioni imprenditoriali provvedono alla compilazione del registro cronologico
mensilmente e comunque prima della movimentazione.
Per i produttori di rifiuti pericolosi • 200 kg all’anno la compilazione avviene
trimestralmente e comunque prima della movimentazione.
Il registro cronologico e le schede sistri sono conservate per almeno 3 anni presso la
sede del delegante e tenuti a disposizione su supporto informatico o in copia
cartacea, dell’autorità di controllo.
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                           TRACCIABILITA’


DISPOSITIVI ELETTRONICI


DISPOSITIVO USB, idoneo a consentire la trasmissione
dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni
fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.
Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un
massimo di tre certificati elettronici associati alle
persone fisiche individuate durante la procedura di
iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei
rifiuti.
• per ciascun dispositivo USB vengono consegnati:
l’identificativo utente (username), la password per
l’accesso al sistema, la password di sblocco del
dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                           TRACCIABILITA’



DISPOSITIVI ELETTRONICI


BLACK BOX da installarsi su ciascun veicolo che
trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il
percorso effettuato dal medesimo.
La consegna e l’installazione della black box avviene
presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito
contestualmente alla consegna del dispositivo USB e
disponibile sul Portale del SISTRI.




 apparecchiature idonee per monitorare l’ingresso e
 l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.
PROCEDURA INSTALLAZIONE BLACK BOX
  Allegato IB Procedura per l’installazione dei dispositivi black box

L’installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può
essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione.


 Per essere autorizzati all’installazione delle black box, si
 deve presentare domanda di autorizzazione al Ministero
 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
 accedendo al sito www.sistri.it, e compilando l’apposita
 sezione.

  Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviterà i
  soggetti a partecipare a corsi di formazione gratuiti.


  Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine
  autorizzate
PROCEDURA INSTALLAZIONE BLACK BOX
Allegato IB Procedura per l’installazione dei dispositivi black box

Per l’installazione dei dispositivi sarà inoltre necessario:

• acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore
telefonico, per ciascuna black box da installare, il cui costo è a carico
dell’operatore;

• inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme
alla lista delle officine, il nome dell’intestatario della SIM e i seguenti
dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM.
In alternativa, l’operatore può consegnare all’officina una fotocopia
della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento
dell’acquisto contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione delle black box presso l’officina potrà
essere effettuata dal legale rappresentante dell’operatore a da un
suo delegato.

Ø Comunicazione al SISTRI dell’avvenuta installazione
IMPIANTI DI DISCARICA
                                       Linee guida sistri



Viene previsto l’obbligo, per i gestori degli
impianti     di    discarica       e     impianti      di
incenerimento, di installare, presso gli
impianti     medesimi,     senza        alcun     costo,
specifiche        apparecchiature             idonee   a
monitorare        l’ingresso   e       l’uscita    degli
automezzi. L’installazione e la manutenzione
delle apparecchiature è effettuata dal
personale del SISTRI, al quale è riservato
in   via    esclusiva    l’accesso       ai     suddetti
apparati.
Art. 7 comma 1 DM 18 febbraio 2011 n° 52
                     Contributo di iscrizione al SISTRI

Art. 7 comma 2
Il contributo di cui è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per
ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale.
In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB         per
ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) , il
contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto.
Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo
per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli
enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di
appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto
di rifiuti.
Art. 7 comma 1 DM 18 febbraio 2011 n° 52
                     Contributo di iscrizione al SISTRI

Art. 7 comma 3
Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal
periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento
dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile
dell’anno al quale i contributi si riferiscono.



Art. 7 comma 5
Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al
contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui
contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano
apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax,
utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
                                  Allegato II




PRODUTTORI/DETENTORI calcolo per ogni unità locale (ogni USB)
per gli Operatori che producono (sezione 2A.3 del modulo di iscrizione, Categoria:
Produttori/Detentori) sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il
contributo relativo ai rifiuti pericolosi;

per le Unità Locali in cui insistano più Unità Operative per le quali, ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna Unità Operativa da cui
originano in maniera autonoma rifiuti, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna
Unità Operativa.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
                              Allegato II




I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità
locali con meno di dieci addetti, ivi comprese quelle affidate ad
associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati
viene effettuata direttamente dal Comune o dall’unità locale designata dal
medesimo, che, ai fini della   determinazione del contributo, somma il
numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli
adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia
nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il
Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
                                             Nota esplicativa




TRASPORTATORI
per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti (sezione 3 del modulo di iscrizione, Trasportatori), il contributo è
dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato
dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto
per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Se l’impresa svolge oltre all’attività di trasporto anche altre attività contemporanee (ad es. messa in riserva, deposito
preliminare) sarà tenuta al pagamento del contributo anche per le ulteriori attività di gestione;

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 (sezione 3 del
modulo di iscrizione, Trasportatori Conto Proprio), all’interno della stessa procedura di iscrizione devono dichiararsi
prima come produttori, e poi devono dichiarare di essere trasportatori conto proprio, indicando anche il numero di
veicoli a motore che trasportano rifiuti, per cui richiedono il dispositivo USB e la black box.

Il contributo totale è la somma del contributo dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza, e del
contributo per ciascun veicolo a motore per cui è stato richiesto il dispositivo USB e la black box.
Si precisa che il Trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 non pagano il contributo previsto per le
attività di trasporto fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
     Nota esplicativa
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
     Nota esplicativa
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
     Nota esplicativa
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
     Nota esplicativa
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
                                      Nota esplicativa



SMALTITORI/RECUPERATORI
Se un Operatore dichiara di gestire (sezione 2A.3, Categoria Smaltitori/Recuperatori)
rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani (sezione 2A.3 del modulo di
iscrizione, Categoria Smaltitori/Recuperatori, Tipologia Rifiuti Gestiti), il contributo è
dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, più
il contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi, più il contributo
corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati come contributo ai rifiuti non
pericolosi).
Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti,
non pericolosi o pericolosi). Il contributo per la discarica verrà calcolato sulla base delle
tipologie di discarica, sommando i diversi contributi dovuti.
I rifiuti inerti (sezione 2A.3 del modulo di iscrizione, Categoria Smaltitori/Recuperatori,
Tipologia Rifiuti Gestiti), possono essere indicati come tipologia di rifiuti trattati solo
dagli impianti di discarica.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
                                     Nota esplicativa



SMALTITORI/RECUPERATORI
Le tipologie di impianti espressamente individuate nell’allegato II:
- discariche (D1, D5, D12);
- demolitori/rottamatori;
- frantumatori;
- inceneritori (D10);
- impianti di coincenerimento (R1);
- impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
- impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
- impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica “attività di
gestione dei rifiuti” (art.4, comma 2, Decreto ministeriale). Pertanto, una Unità che
effettua, nell’ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento paga,
comunque, una sola volta il contributo.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI
                                          Nota esplicativa


SMALTITORI/RECUPERATORI
Per le “attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)”
il contributo va pagato per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’Unità Locale e
va preso un dispositivo USB per ciascuna di esse, per cui il modulo di iscrizione è riferito alla singola
operazione di gestione effettuata. In questo caso, sul modulo di iscrizione l’Operatore dovrà compilare
una sezione 2A per ciascuna operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’Unità Locale di
riferimento.


DEMOLITORI/ROTTAMATORI E FRANTUMATORI
il contributo è quello previsto in allegato II per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore,
frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e
dalle diverse operazioni di recupero/smaltimento effettuate dall’impianto.
Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
I gestori di impianti di trattamento rifiuti dalla cui attività origina la produzione dei rifiuti sono
tenuti ad iscriversi sia nella categoria di gestori che in quella di produttori e a pagare i
contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
DM 18 febbraio 2011 n° 52 Allegato II
                     Contributo di iscrizione al SISTRI
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
 -presso qualsiasi ufficio postale
mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n.
2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI
decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44
— 00147 Roma
- mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN:
IT56L 07601 03200 000002595427
  Beneficiario:
 TESOR. DI ROMA SUCC.LE
 MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
 00147 — ROMA
 CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà
indicare:
 - contributo SISTRI/anno di riferimento;
 - il Codice fiscale dell’«Operatore» (PIVA dell’azienda)
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
(PRATICA WEB_TO_XXXXX)
DM 18 febbraio 2011 n° 52 Allegato II
                   Contributo di iscrizione al SISTRI



Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori
dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via
e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it , i seguenti estremi di
pagamento:
 - numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della
Tesoreria Provinciale presso la quale
è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC- VCY della ricevuta del
bollettino postale, ovvero il
numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
 - l’importo del versamento;
 - il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Documenti necessari per il ritiro dei dispositivi
  presso sedi CCIA, Albo Gestori nazionali e associazioni imprenditoriali

• copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell’Allegato
II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;

• la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, contenente un’autocertificazione dei dati comunicati in fase di
iscrizione, come risultanti dall’espletamento delle procedure di verifica di cui al precedente
punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità
“on line”, il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema;
esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno
effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l’autodichiarazione
compilando l’apposito modulo;

• fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell’azienda
in corso di validità;

• qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibile
del/i documento/i di identità del/i delegato/i;

• numero di pratica assegnato dal Sistema;

• attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti
sopra indicati, l’incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:
del proprio documento di riconoscimento;
della delega per il ritiro, in carta semplice, secondo il formato disponibile sul sito del Portale
SISTRI e firmata dal legale rappresentante.
Modalità per allineare il registro cronologico alle
                 giacenze reali prima del’entrata in vigore del sistri solo
                                       telematico


Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici
tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri
cronologici le giacenze reali.


Allo scopo, dovranno procedere nel modo seguente:


ØAnnullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte
del giorno prima dell’entrata in vigore del sistri telematico gli utenti dovranno
selezionare ed annullare singolarmente le registrazioni del registro cronologico
effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci.
Modalità per allineare il registro cronologico alle
                 giacenze reali prima del’entrata in vigore del sistri solo
                                       telematico


Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici
tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri
cronologici le giacenze reali.


ØInserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio
2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la
procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere
caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica
operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in
funzione delle esigenze organizzative dell’impresa.
Art. 12 DM 18 Febbraio 2011 n° 52
                  Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenza
Art. 12 c1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA
MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici
necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per
assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI –
AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione,
da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI
– AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente
o successiva della scheda medesima.
Art. 12 c2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti
tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei
rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito
internet www.sistri.it , e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate
entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
 Compilazione per conto di…. su sua dichiarazione e firmata su supporto
 cartaceo dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o
 successiva della scheda
 Compilazione scheda sistri in bianco scaricabile dal sistema
SCHEDA SISTRI IN BIANCO
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO
         SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
                                    TRACCIABILITA’


                          REGIME SANZIONATORIO
                              Art. 28 comma 2


regime sanzionatorio applicabile sino al l’entrata in vigore del sistri solo telematico
                                             l’
L’articolo 28, comma 2, del DM 18 Febbraio 2011 consente ai soggetti tenuti ad
aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora
prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità
del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi
medesimi.
Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia
soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge
relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i
soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190
e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, fino all’entrata in vigore del sistri solo telematico, solo la compilazione del
                 all’                                                     compilazione
registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce
l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei
predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal
                    darà
decreto legislativo 152 del 2006.

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  • 1. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ I. Il Testo unico Ambientale e la normativa in materia di gestione dei rifiuti II. SISTRI aspetti normativi III. SISTRI Modalità operative di gestione Ph.D. Mara Migliaccio
  • 2. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
  • 3. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 TESTO UNICO SISTRI (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011) Riunisce gli adempimenti dei precedenti decreti SISTRI: Ø 17 dicembre 2009 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI Ø 15 febbraio 2010 MODIFICHE DELEGATI definizione Ø 9 luglio 2010 MODIFICHE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI ENTRATA IN VIGORE 01 OTTOBRE 2010- carico Ø 28 settembre 2010 PROROGA 31 DICEMBRE 2010 Ø 22 dicembre 2010 PROROGA 31 MAGGIO 2011
  • 4. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 TESTO UNICO SISTRI (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011) Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. … in pratica: devono obbligatoriamente aderire le imprese già soggette agli obblighi di tenuta dei registri dei rifiuti.
  • 5. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ Tutti i movimenti dei rifiuti prima oggetto di documentazione cartacea, saranno comunicati in tempo reale mediante strumenti telematici ad un centro gestito dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
  • 6. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ VANTAGGI DEL SISTRI ü semplicità amministrativa ü eliminazione registri cartacei, formulari di identificazione e denuncia annuale mediante MUD QUANDO SI UTILIZZERA’ ? a decorrere dal 13 luglio 2010 al 12 Agosto 2010 In funzione della dimensione aziendale DM 09 luglio 2010 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 DM 28 settembre 2010 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB– operativo dal 01 Gennaio 2011 DM 22 dicembre 2010 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB– operativo dal 01 Giugno 2011
  • 7. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ QUANDO SI UTILIZZERA’ ? DM 26 maggio 2011 A DECORRERE DAL 01 Settembre 2011 ü produttori di rifiuti oltre 500 dipendenti ü trasportatori autorizzati oltre 3000 ton ü gestori (impianti di recupero e smaltimento ü soggetti iscritti in modo volontario A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2011 ü produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti A DECORRERE DAL 02 Novembre 2011 ü produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti A DECORRERE DAL 01 Dicembre 2011 ü produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti ütrasportatori autorizzati fino a3000 ton A DECORRERE DAL 02 Gennaio 2012 ü produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
  • 8. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ DM 18 febbraio 2011 CALENDARIO ADEMPIMENTI 1. Iscrizione 2. Versamento contributo e comunicazione estremi di pagamento 3. Ritiro Dispositivi 4. Gestione rifiuti con sistema cartaceo ed elettronico 5. Gestione rifiuti solo con sistema elettronico
  • 9. Devono iscriversi al SISTRI PRIMO GRUPPO (adesione obbligatoria al SISTRI) Ø produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti Ø imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti di cui all’art. 184 comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006. RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi Øi commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; Øle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; Øle imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; Øi soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale)
  • 10. Devono iscriversi al SISTRI SECONDO GRUPPO (adesione obbligatoria al SISTRI) Ø le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti; Ø i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti. RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
  • 11. Iscrizione volontaria – ATTENZIONE dal 1 Giugno 2011 non si faranno più i formulari vi sono procedure per compilare la scheda sistri area movimentazione a cura del trasportatore per conto dei produttori e schede compilate dai gestori per trasportatori conto proprio TERZO GRUPPO (adesione volontaria al SISTRI) Ø le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 che non hanno più di 10 dipendenti; Øle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs.1 52/2006. Øle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006; Øgli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi.
  • 12. Anno 2011 ü produttori di rifiuti oltre 500 dipendenti GESTIONE E CARTACEA ü trasportatori autorizzati oltre 3000 ELETTRONICA ton ü gestori (impianti di recupero e smaltimento ü soggetti iscritti in modo volontario -01 Settembre Sanzioni sul sistri Sanzioni sul sistri ü produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti DM 26 Maggio 2011 ü produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti GESTIONE ELETTRONICA ü produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti ütrasportatori autorizzati fino a 3000 ton ü produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
  • 13. MODALITA’ di ISCRIZIONE • modalità on line L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato in allegato. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. • modalità via fax L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. • telefonicamente L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36.
  • 14. DEFINIZIONI Operatore/i: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonché i soggetti di cui all’articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria; Delegato: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, non indichi alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa; Art.11 comma 2 La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
  • 15. DEFINIZIONI Dispositivo/i: i dispositivi di cui all’articolo 8 comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo “black box”; Unità Locale: l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.
  • 16. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ DETTAGLI OPERATIVI Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell’unità locale è esercitata più di un’attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell’unità locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati.
  • 17. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ DETTAGLI OPERATIVI Linee guida al sistri L’operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all’impresa. Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black box.
  • 18. DETTAGLI OPERATIVI Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri Gli operatori titolari di “cantieri temporanei”, salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere Nota: Art. 14 comma 4 DM 18 Febbraio 2011 Particolari tipologie Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.
  • 19. DETTAGLI OPERATIVI Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri Il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge, n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, che detengono i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano. I raccomandatari marittimi di cui alla legge n. 135/1977 devono dotarsi di un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività. Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.
  • 20. DETTAGLI OPERATIVI Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri Ciascuna articolazione territoriale dell’«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all’articolo 2, comma 1, lettera a) , o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell’articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB . Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l’elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà all’organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività.
  • 21. DETTAGLI OPERATIVI Linee guida al sistri Nota: …dall’ Art. 22 comma 2 DM 18 Febbraio 2011 I soggetti appartenenti al terzo gruppo (art. 4), dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.
  • 22. DETTAGLI OPERATIVI Linee guida al sistri Nota: Vedi art. 290 comma e del 152/2006 …dall’ Art. 22 comma 1 DM 18 Febbraio 2011 Le imprese che: • raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212 comma 8 del 152 • i soggetti che hanno produzione annua • 4 ton rifiuti pericolosi • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 • i soggetti la cui produzione annua • 20 ton rifiuti non pericolosi • i soggetti del terzo gruppo Possono delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte per gli adempimenti del SISTRI …dall’ Art. 22 comma 3 DM 18 Febbraio 2011 Art. 7 comma 2 DM 09 Luglio 2010 inserisce comma 1bis art. 7 del DM 17 dicembre 2009 Le associazioni imprenditoriali provvedono alla compilazione del registro cronologico mensilmente e comunque prima della movimentazione. Per i produttori di rifiuti pericolosi • 200 kg all’anno la compilazione avviene trimestralmente e comunque prima della movimentazione. Il registro cronologico e le schede sistri sono conservate per almeno 3 anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo.
  • 23. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ DISPOSITIVI ELETTRONICI DISPOSITIVO USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. • per ciascun dispositivo USB vengono consegnati: l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
  • 24. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ DISPOSITIVI ELETTRONICI BLACK BOX da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI. apparecchiature idonee per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.
  • 25. PROCEDURA INSTALLAZIONE BLACK BOX Allegato IB Procedura per l’installazione dei dispositivi black box L’installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Per essere autorizzati all’installazione delle black box, si deve presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, accedendo al sito www.sistri.it, e compilando l’apposita sezione. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviterà i soggetti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate
  • 26. PROCEDURA INSTALLAZIONE BLACK BOX Allegato IB Procedura per l’installazione dei dispositivi black box Per l’installazione dei dispositivi sarà inoltre necessario: • acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare, il cui costo è a carico dell’operatore; • inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell’intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l’operatore può consegnare all’officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell’acquisto contenente i dati sopra indicati. La richiesta di installazione delle black box presso l’officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell’operatore a da un suo delegato. Ø Comunicazione al SISTRI dell’avvenuta installazione
  • 27. IMPIANTI DI DISCARICA Linee guida sistri Viene previsto l’obbligo, per i gestori degli impianti di discarica e impianti di incenerimento, di installare, presso gli impianti medesimi, senza alcun costo, specifiche apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi. L’installazione e la manutenzione delle apparecchiature è effettuata dal personale del SISTRI, al quale è riservato in via esclusiva l’accesso ai suddetti apparati.
  • 28. Art. 7 comma 1 DM 18 febbraio 2011 n° 52 Contributo di iscrizione al SISTRI Art. 7 comma 2 Il contributo di cui è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) , il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
  • 29. Art. 7 comma 1 DM 18 febbraio 2011 n° 52 Contributo di iscrizione al SISTRI Art. 7 comma 3 Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Art. 7 comma 5 Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it.
  • 30. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Allegato II PRODUTTORI/DETENTORI calcolo per ogni unità locale (ogni USB) per gli Operatori che producono (sezione 2A.3 del modulo di iscrizione, Categoria: Produttori/Detentori) sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi; per le Unità Locali in cui insistano più Unità Operative per le quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna Unità Operativa da cui originano in maniera autonoma rifiuti, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna Unità Operativa.
  • 31. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Allegato II I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall’unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
  • 32. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa TRASPORTATORI per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti (sezione 3 del modulo di iscrizione, Trasportatori), il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Se l’impresa svolge oltre all’attività di trasporto anche altre attività contemporanee (ad es. messa in riserva, deposito preliminare) sarà tenuta al pagamento del contributo anche per le ulteriori attività di gestione; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 (sezione 3 del modulo di iscrizione, Trasportatori Conto Proprio), all’interno della stessa procedura di iscrizione devono dichiararsi prima come produttori, e poi devono dichiarare di essere trasportatori conto proprio, indicando anche il numero di veicoli a motore che trasportano rifiuti, per cui richiedono il dispositivo USB e la black box. Il contributo totale è la somma del contributo dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza, e del contributo per ciascun veicolo a motore per cui è stato richiesto il dispositivo USB e la black box. Si precisa che il Trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 non pagano il contributo previsto per le attività di trasporto fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto.
  • 33. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa
  • 34. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa
  • 35. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa
  • 36. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa
  • 37. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa SMALTITORI/RECUPERATORI Se un Operatore dichiara di gestire (sezione 2A.3, Categoria Smaltitori/Recuperatori) rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani (sezione 2A.3 del modulo di iscrizione, Categoria Smaltitori/Recuperatori, Tipologia Rifiuti Gestiti), il contributo è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, più il contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi, più il contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati come contributo ai rifiuti non pericolosi). Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Il contributo per la discarica verrà calcolato sulla base delle tipologie di discarica, sommando i diversi contributi dovuti. I rifiuti inerti (sezione 2A.3 del modulo di iscrizione, Categoria Smaltitori/Recuperatori, Tipologia Rifiuti Gestiti), possono essere indicati come tipologia di rifiuti trattati solo dagli impianti di discarica.
  • 38. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa SMALTITORI/RECUPERATORI Le tipologie di impianti espressamente individuate nell’allegato II: - discariche (D1, D5, D12); - demolitori/rottamatori; - frantumatori; - inceneritori (D10); - impianti di coincenerimento (R1); - impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); - impianti compostaggio e di digestione anaerobica; - impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica “attività di gestione dei rifiuti” (art.4, comma 2, Decreto ministeriale). Pertanto, una Unità che effettua, nell’ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento paga, comunque, una sola volta il contributo.
  • 39. CALCOLO DEI CONTRIBUTI Nota esplicativa SMALTITORI/RECUPERATORI Per le “attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)” il contributo va pagato per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’Unità Locale e va preso un dispositivo USB per ciascuna di esse, per cui il modulo di iscrizione è riferito alla singola operazione di gestione effettuata. In questo caso, sul modulo di iscrizione l’Operatore dovrà compilare una sezione 2A per ciascuna operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’Unità Locale di riferimento. DEMOLITORI/ROTTAMATORI E FRANTUMATORI il contributo è quello previsto in allegato II per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero/smaltimento effettuate dall’impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati. I gestori di impianti di trattamento rifiuti dalla cui attività origina la produzione dei rifiuti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria di gestori che in quella di produttori e a pagare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
  • 40. DM 18 febbraio 2011 n° 52 Allegato II Contributo di iscrizione al SISTRI Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi: -presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma - mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 — ROMA CODICE FISCALE 97222270585 In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: - contributo SISTRI/anno di riferimento; - il Codice fiscale dell’«Operatore» (PIVA dell’azienda) - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione; (PRATICA WEB_TO_XXXXX)
  • 41. DM 18 febbraio 2011 n° 52 Allegato II Contributo di iscrizione al SISTRI Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it , i seguenti estremi di pagamento: - numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC- VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; - l’importo del versamento; - il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
  • 42. Documenti necessari per il ritiro dei dispositivi presso sedi CCIA, Albo Gestori nazionali e associazioni imprenditoriali • copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell’Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale; • la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente un’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, come risultanti dall’espletamento delle procedure di verifica di cui al precedente punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità “on line”, il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l’autodichiarazione compilando l’apposito modulo; • fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell’azienda in corso di validità; • qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i; • numero di pratica assegnato dal Sistema; • attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio. In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l’incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito: del proprio documento di riconoscimento; della delega per il ritiro, in carta semplice, secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e firmata dal legale rappresentante.
  • 43. Modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del’entrata in vigore del sistri solo telematico Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri cronologici le giacenze reali. Allo scopo, dovranno procedere nel modo seguente: ØAnnullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del giorno prima dell’entrata in vigore del sistri telematico gli utenti dovranno selezionare ed annullare singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci.
  • 44. Modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del’entrata in vigore del sistri solo telematico Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri cronologici le giacenze reali. ØInserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in funzione delle esigenze organizzative dell’impresa.
  • 45. Art. 12 DM 18 Febbraio 2011 n° 52 Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenza Art. 12 c1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Art. 12 c2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it , e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Compilazione per conto di…. su sua dichiarazione e firmata su supporto cartaceo dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda Compilazione scheda sistri in bianco scaricabile dal sistema
  • 47. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI TRACCIABILITA’ REGIME SANZIONATORIO Art. 28 comma 2 regime sanzionatorio applicabile sino al l’entrata in vigore del sistri solo telematico l’ L’articolo 28, comma 2, del DM 18 Febbraio 2011 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi. Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Pertanto, fino all’entrata in vigore del sistri solo telematico, solo la compilazione del all’ compilazione registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal darà decreto legislativo 152 del 2006.