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POLITICHE
[perché Compartecipare alla spesa sociale?]
  6|2016 ∙ 11
FOCUS
ISEE E STRUTTURE RESIDENZIALI PER
ANZIANI: PROPOSTE PER UN NUOVO
REGOLAMENTO
Franco Pesaresi *
I criteri per la quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini
vanno definiti tenendo conto del quadro normativo e di considerazioni
relative ad aspetti di equità. Su queste basi è possibile delineare alcune
ipotesi applicative – la quota di spese personali che restano a disposizione,
l’utilizzabilità dell’ISEE per definire la retta alberghiera oltre che il titolo
per avere accesso al servizio in termini agevolati, l’obbligatorietà o meno
dell’ISEE – fino a delineare una proposta di regolamentazione della
compartecipazione a livello comunale.
L’approvazione del decreto legi-
slativo n. 159/2013 ha posto nuovi
problemi nell’applicazione dell’ISEE
nelle strutture residenziali per an-
ziani. Molti hanno individuato il cen-
tro delle problematiche nel quesito
relativo al duplice utilizzo dell’ISEE:
usarlo solo come criterio di acces-
so oppure usarlo anche per deter-
minare la retta alberghiera?
In realtà le innovazioni hanno im-
plicazioni più ampie ma in questa
sede tratteremo solo il tema della
metodologia della determinazione
delle rette alberghiere nel rispetto
del d.lgs. 159/2013 sull’ISEE.
1. LE STRUTTURE
RESIDENZIALI NON SONO
UGUALI AI SERVIZI
DOMICILIARI O
SEMIRESIDENZIALI
Le strutture residenziali per le loro
caratteristiche omnicomprensive
sono molto diverse dagli altri ser-
vizi per la non autosufficienza co-
me l’assistenza domiciliare o i cen-
tri diurni. I servizi domiciliari e se-
miresidenziali hanno la caratteristi-
ca della temporaneità della dura-
ta e della delimitazione nell’esten-
sione degli orari delle prestazioni.
Questi ultimi servizi sono destinati
a persone che mantengono il cen-
tro della vita al loro domicilio e che
pertanto hanno bisogno di risorse
personali per continuare a rima-
nere al domicilio gestendo le ne-
cessità che questo comporta. In
questo caso l’obiettivo pubblico è
mantenere l’anziano il più possibi-
le al proprio domicilio e per questo
vengono forniti servizi ad un costo
per l’utente che è molto più bas-
so del costo effettivo del servizio.
In media, in Italia, la comparteci-
pazione alla spesa dell’assistito ri-
spetto ai costi è pari al 15% circa
per il servizio di assistenza domici-
liare comunale (SAD) mentre è del
30% per i Centri diurni per anziani
non autosufficienti/Alzheimer (Pe-
saresi, 2015a).
Nel caso dell’assistenza residen-
ziale, invece, ci troviamo di fronte
ad un servizio continuativo e glo-
bale che deve far fronte a tutte le
necessità assistenziali e della vi-
ta quotidiana dell’ospite 24 ore su
24 per tutto il tempo di permanen-
za in struttura. Parliamo di anziani
che non hanno più la possibilità di
permanere in casa e che necessi-
tano di un sostegno continuativo
per la cura della propria persona,
specie se non autosufficienti, nella
gestione della vita quotidiana e nel
mantenimento delle abilità cogniti-
ve, fisiche e sociali. In questo caso
l’obiettivo è la cura globale e con-
tinuativa della persona che viene
garantita dalla struttura ospitan-
te. In Italia, di norma, l’ospite della
struttura residenziale fa fronte alla
retta alberghiera con tutte le pro-
prie risorse ad eccezione di una
piccola quota mensile della propria
pensione che rimane nella dispo-
nibilità dell’anziano per le piccole
spese personali. Il Comune di re-
sidenza dell’anziano interviene nel
caso in cui il reddito dell’anziano
*] Direttore Azienda Servizi alla Persona “Ambi-
to 9”, Jesi (AN).
POLITICHE
[perché Compartecipare alla spesa sociale?]
12 ∙ 6|2016  
FOCUS
risulti insufficiente a coprire l’inte-
ra retta alberghiera. Qualunque al-
tra soluzione sarebbe peraltro eti-
camente insopportabile. Un’ipote-
si diversa, infatti, significherebbe il
pagamento parziale della retta al-
berghiera da parte dell’anziano pur
in presenza di sue risorse, con il
pagamento degli oneri residui del-
la retta a carico dei Comuni. Que-
sto significherebbe per l’ente pub-
blico far fronte a questi oneri con
la fiscalità locale e quindi con le ri-
sorse della collettività mentre i pa-
renti dell’anziano beneficerebbero
dell’eredità dell’anziano alimenta-
ta proprio dalla compartecipazio-
ne comunale alla spesa. Il risulta-
to costituirebbe il massimo dell’ini-
quità: oneri pubblici e benefici pri-
vati ingiustificati. Inoltre, in un’ipo-
tesi di questo tipo, ci sarebbe ad-
dirittura un incentivo per i familia-
ri a collocare un anziano in struttu-
ra dato che gli stessi ne potrebbe-
ro ricavare addirittura dei benefici
economici. Oltre ad appesantire in
modo ingiustificato la spesa pub-
blica sottraendo risorse ad altre
forme di assistenza. Esattamente
il contrario di ciò che occorre fare.
Questo primo paragrafo quasi in-
troduttivo si è reso necessario per-
ché l’implementazione del nuo-
vo d.lgs. n. 159/2013 ha riaperto
il dibattito su questi temi con sog-
getti che hanno richiesto un siste-
ma di compartecipazione alla spe-
sa omogeneo per tutti i servizi resi-
denziali, semi-residenziali e domi-
ciliari ed ampie fasce di esenzione.
Occorre pertanto ribadire che il li-
vello di compartecipazione al-
la spesa da parte dell’utenza non
può essere uguale per tutti i servizi
dato che questi perseguono obiet-
tivi diversi. Come è noto il siste-
ma tariffario è uno degli strumen-
ti principali per il perseguimento
degli obiettivi che va per l’appun-
to modulato in relazione ai diver-
si contesti e finalità e non agli inte-
ressi opportunistici.
A fronte delle premesse sviluppa-
te e sulla base delle evoluzioni nor-
mative richiamate, si affronteran-
no ora alcune specifiche questio-
ni relative al tema della comparte-
cipazione alla spesa – la quota di
spese personali che restano a di-
sposizione, l’utilizzabilità dell’ISEE
per definire la retta alberghiera ol-
tre che il titolo per avere acces-
so al servizio in termini agevolati,
l’obbligatorietà o meno dell’ISEE,
le ipotesi di regolamentazione del-
la compartecipazione a livello co-
munale e il ruolo delle Regioni nel
legiferare in materia.
2. L’ASSISTITO DEVE AVERE
UNA SOMMA A
DISPOSIZIONE PER LE
PICCOLE SPESE PERSONALI
Non tutte le risorse economiche
dell’assistito possono essere utiliz-
zate per pagare le rette delle strut-
ture residenziali. Una parte del-
le sue entrate mensili deve esse-
re prioritariamente garantita all’an-
ziano stesso per le piccole spe-
se personali (o per eventuali ser-
vizi aggiuntivi richiesti alla struttu-
ra). Tredici Regioni hanno regolato
la materia ma con orientamenti as-
sai diversificati mentre le altre Re-
gioni hanno lasciato ai regolamenti
dei Comuni la definizione della ma-
teria. Nella maggior parte dei ca-
si la somma da garantire mensil-
mente all’anziano ricoverato è ri-
compresa nel range 80-150 euro
ma c’è anche chi, come le Regioni
Lazio e Sicilia, hanno stabilito che
la somma per le esigenze perso-
nali dell’ospite debba essere pa-
ri all’assegno sociale. In media, le
Regioni italiane hanno previsto di
lasciare nella disponibilità mensile
degli assistiti la somma di 185 euro
(ma senza Sicilia e Lazio la media è
di 137 euro) (cfr. tabella 1).
Per garantire l’equità di trattamen-
Tabella 1 – Strutture residenziali: quote di reddito mensile che rimangono all’assistito
Fonte: Pesaresi (2016).
Regioni Quote di reddito mensile che rimangono all’assistito
Sardegna 10% del reddito dell’assistito comunque non inferiore a 36,15 euro
Toscana 83,65 euro (un sesto trattamento minimo pensione)
Friuli-V. Giulia 92,80 euro per 13 mensilità
Abruzzo 100,48 euro (30% trattamento minimo pensione)
Piemonte 110,00 euro
Veneto 117,09 euro
Valle d’Aosta 125,00 euro
Liguria 150,00 euro
Umbria Non superiore a 200 euro
Campania 20% del reddito dell’assistito
Calabria 250,00 euro
Lazio 448,07 euro
Sicilia 448,07 euro
POLITICHE
[perché Compartecipare alla spesa sociale?]
  6|2016 ∙ 13
FOCUS
to che le singole regolamentazio-
ni comunali non sono in grado di
assicurare, è auspicabile che tutte
le Regioni definiscano la materia in
modo da garantire ad ogni assisti-
to il mantenimento di una piccola
somma mensile (100-200 euro) per
le piccole spese personali. Il siste-
ma funziona se le Regioni insieme
alla somma mensile per l’assistito
stabiliscono anche il set minimo di
prestazioni che ogni struttura de-
ve garantire, per evitare il rischio
che la somma personale venga uti-
lizzata per “acquistare” prestazioni
basilari dalla struttura residenziale
invece di prestazioni davvero ag-
giuntive (stanza singola, ecc.) per
libera scelta.
Le somme mensili lasciate nel-
la disponibilità diretta e persona-
le dell’assistito, ovviamente, vanno
preliminarmente sottratte dal suo
reddito disponibile prima di deter-
minare la retta a suo carico.
3. L’ISEE NON È ADATTO A
DETERMINARE LE RETTE
ALBERGHIERE
Per quel che riguarda la determi-
nazione della compartecipazio-
ne alla spesa non bisogna mai di-
menticare che l’ISEE è un indica-
tore convenzionale che serve per
valutare congiuntamente i reddi-
ti e il patrimonio (ed eventualmen-
te compararli con quelli di altri ri-
chiedenti) ma che non può esse-
re scambiato per uno strumento in
grado di individuare tramite il suo
valore finale la disponibilità di red-
dito per il pagamento di rette re-
sidenziali (Pesaresi 2015b). Per la
determinazione delle rette alber-
ghiere ciò che occorre conoscere
innanzitutto è il reddito disponibi-
le degli assistiti. L’ISEE non basta.
Si può serenamente affermare che
l’ISEE è un buon indicatore per
selezionare gli assistiti da ammet-
tere ai servizi ma non è un buon
strumento per determinare la di-
mensione del concorso alla spe-
sa dell’anziano ospite di strutture
residenziali perché non riesce ad
essere rappresentativo del reddito
disponibile. Pensiamo solo per fa-
re un esempio al peso del patrimo-
nio immobiliare che non può esse-
re utilizzato, almeno nell’immedia-
to, per il pagamento delle rette o
per contro all’indennità di accom-
pagnamento o alla pensione di in-
validità che non compaiono nell’I-
SEE ma che possono essere uti-
lizzate per pagare la retta alber-
ghiera.
Sarebbe pertanto opportuno che,
per la determinazione del concor-
so da parte degli utenti al costo
delle prestazioni residenziali, ve-
nisse utilizzato il reddito disponi-
bile e non l’ISEE. Si avrebbero ri-
sultati molto più equi.
4. L’ISEE È OBBLIGATORIO
PER LE SOLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE
Il d.P.C.M. n. 159/2013 afferma che
“l’ISEE è lo strumento di valutazio-
ne… della situazione economica di
coloro che richiedono prestazioni
sociali agevolate. La determinazio-
ne e l’applicazione dell’indicatore
ai fini dell’accesso alle prestazioni
sociali agevolate, nonché della de-
finizione del livello di comparteci-
pazione al costo delle medesime,
costituisce livello essenziale delle
prestazioni…”.
L’ISEE diventa Livello essenziale
delle prestazioni e di conseguen-
za diventa obbligatorio anche se,
come abbiamo visto, non è adatto
a calcolare le rette per gli anziani
collocati in struttura residenziale.
In realtà, l’ISEE è obbligatorio ma,
come afferma chiaramente il de-
creto, solo per le prestazioni so-
POLITICHE
[perché Compartecipare alla spesa sociale?]
14 ∙ 6|2016  
FOCUS
ciali agevolate. In altre parole se le
prestazioni sociali non sono age-
volate l’obbligo non c’è.
In Italia ci sono due situazioni:
a) Nella gran parte dei casi la ret-
ta per le prestazioni residenzia-
li viene determinata in modo da
permettere l’equilibrio di bilan-
cio della struttura residenzia-
le per anziani. Non sono previ-
ste fasce di compartecipazio-
ne in base al reddito o all’ISEE
e la retta serve a remunerare, in-
sieme alla contribuzione sanita-
ria, l’intero costo della degenza.
Questa situazione è largamen-
te presente ed evidenzia una si-
tuazione in cui un’ampia mag-
gioranza di ospiti è in grado di
pagare la retta. In questi casi la
retta serve a coprire, tendenzial-
mente, tutti i costi della degen-
za non sostenuti dalla sanità.
Pertanto non siamo in presenza
di una prestazione sociale age-
volata e l’uso dell’ISEE, conse-
guentemente, non è né richiesto
né obbligatorio.
b) C’è poi una minoranza di ospi-
ti che invece non riesce a paga-
re tutta la retta e richiede un’in-
tegrazione al Comune di resi-
denza. In questo caso, l’ISEE è
obbligatorio ma solo per que-
sto ultimo gruppo di ospiti che
non potendo pagare integral-
mente la retta richiede una pre-
stazione agevolata. L’uso dell’I-
SEE è inoltre obbligatorio an-
che in un’altra situazione e cioè
in quella minoranza di strutture
che applicano rette diversificate
in base a fasce di reddito ISEE
dell’ospite. La conseguenza lo-
gica dall’avere rette diverse per
la medesima prestazione resi-
denziale è che tutte le rette al-
berghiere ad esclusione di quel-
la più elevata appartengono al-
la categoria delle prestazioni
sociali agevolate per il sempli-
ce fatto di pagare di meno di al-
tri che, con redditi adeguati, pa-
gano integralmente la loro quo-
ta sociale.
Pertanto, il regolamento del Co-
mune o della struttura residenziale
dovrebbe dare atto che l’assisten-
za residenziale per anziani non è
una prestazione sociale agevola-
ta (dato che l’assistito paga l’inte-
ro costo dell’ospitalità alberghie-
ra) per cui l’uso dell’ISEE non è ri-
chiesto, con esclusione dei casi di
coloro che richiedono una integra-
zione pubblica della retta perché
hanno redditi insufficienti (e per
coloro che sono ospitati in struttu-
re che applicano rette differenzia-
te per fasce di reddito) e che quin-
di devono presentare l’attestazio-
ne ISEE.
5. OCCORRE APPROVARE
UN NUOVO REGOLAMENTO.
I CONTENUTI
Nei paragrafi precedenti abbiamo
definito alcuni punti fermi che pos-
sono essere molto utili nella defini-
zione di una regolamentazione del-
la partecipazione alla spesa degli
ospiti delle strutture residenziali.
Questi elementi, che vengono di
seguito sintetizzati, devono essere
trasferiti in un nuovo regolamento
tenuto conto che l’ISEE serve a va-
lutare i redditi ma non definisce le
quote di compartecipazione e chi
deve garantirle.
5.1. Il regolamento comunale (e/o
dell’ente pubblico gestore) do-
vrebbe dare atto che non siamo in
presenza di una prestazione age-
volata ma di una prestazione che
viene tariffata al costo per cui l’uso
dell’ISEE non è richiesto. Questo
avviene in tutti quei casi in cui l’u-
tente è in grado di pagare integral-
mente la propria retta alberghiera.
5.2. L’uso dell’ISEE è invece ob-
bligatorio solo nelle prestazioni
sociali agevolate e cioè solamen-
te per coloro che hanno bisogno
di una integrazione comunale del-
la retta alberghiera perché le risor-
se dell’anziano non sono sufficien-
ti a pagare integralmente la retta o
nelle situazioni in cui vengono pre-
viste rette graduate in base a fasce
di reddito ISEE.
5.3. La verifica della capacità degli
utenti circa il pagamento integra-
le della retta alberghiera si fa con-
frontando la retta mensile con il
reddito dell’anziano a cui si sottrae
la quota mensile che rimane nella
disponibilità personale dell’anzia-
no. Se il reddito mensile dell’an-
ziano non è sufficiente, prima di
valutare la possibilità di richiedere
la prestazione sociale agevolata, si
valuta la possibilità di contribuzio-
ne dei familiari. Nei casi in cui l’u-
tente è in grado di pagare, anche
con l’aiuto dei familiari, l’importo
complessivo della retta alberghie-
ra siamo in presenza di una presta-
zione sociale non agevolata. Non
servono le dichiarazioni usualmen-
te richieste per appurare la situa-
zione reddituale e patrimoniale che
va a comporre l’ISEE.
5.4. La compartecipazione dei fa-
miliari. Il d.P.C.M. 159/2013 non
modifica la normativa naziona-
le sulla responsabilità dei fami-
liari nel pagamento della retta al-
berghiera degli anziani ospitati in
strutture residenziali. Normativa
che fa essenzialmente riferimento
al codice civile. Introduce però del-
le novità che rafforzano e delimita-
no tale corresponsabilità. Innanzi-
tutto, con l’introduzione nell’ISEE
dell’anziano della componente ag-
giuntiva per i redditi di ciascun fi-
glio non convivente si riconosce
più che implicitamente che anche
i figli devono compartecipare alla
POLITICHE
[perché Compartecipare alla spesa sociale?]
  6|2016 ∙ 15
FOCUS
spesa nel caso di bisogno dell’an-
ziano tanto che le loro risorse eco-
nomiche, seppur in misura con-
tenuta, vanno a integrare i redditi
dell’assistito.
L’altro elemento di novità è costi-
tuito dal fatto che, ad integrare i
redditi del nucleo familiare con la
componente aggiuntiva, non sono
chiamati altri familiari se non i figli.
In sostanza, la norma riconosce
implicitamente che non dovrebbe-
ro essere coinvolti altri familiari, se
non quelli indicati nella normativa
ISEE. Anche qui, questa disposi-
zione non modifica quanto previ-
sto dal Codice civile che, da que-
sto punto di vista, coinvolge una
platea di familiari molto più vasta,
ma indica un principio che, se con-
diviso, i Comuni e i soggetti gesto-
ri dovrebbero inserire nei loro rego-
lamenti. Sarebbe opportuno che la
famiglia dell’assistito, se necessa-
rio, partecipasse alle spese per la
retta alberghiera ma nei limiti del-
le possibilità della famiglia stessa.
Per cui si impone la necessità di
stabilire dei limiti entro i quali ta-
le partecipazione familiare si espri-
me per evitare gravami economi-
ci insopportabili. Ci deve essere
una partecipazione alla spesa, nel
caso in cui le risorse dell’assistito
non siano sufficienti, che manten-
ga il coinvolgimento e la respon-
sabilizzazione della famiglia senza
impoverirla e tenendo anche con-
to del grado di parentela. Da que-
sto punto di vista i riferimenti del
Codice civile vanno delimitati nei
regolamenti comunali per evita-
re coinvolgimenti troppo ampi che
oggettivamente appaiono ingiusti-
ficati. In questo senso il d.P.C.M.
159/2013 fornisce un’indicazione
– l’eventuale coinvolgimento sola-
mente del coniuge e dei figli con-
viventi e non conviventi – che ap-
pare di buon senso e che i rego-
lamenti locali dovrebbero adottare
esplicitamente.
Come determinare l’eventuale
quota di compartecipazione dei fi-
gli? Si potrebbe usare la quota di
componente aggiuntiva come cor-
rispettivo della quota di loro com-
petenza? No, perché la compo-
nente aggiuntiva è legata alla si-
tuazione economica e familiare di
ogni singolo figlio ma non ha al-
cun legame con la somma residua
eventualmente da integrare per il
pagamento della retta. Se si utiliz-
zasse tale componente aggiunti-
va senza alcuna rielaborazione la
somma richiesta ai figli potrebbe
essere di molto superiore o infe-
riore alle necessità. Si potrebbe in-
vece utilizzare l’importo della com-
ponente aggiuntiva di ogni singo-
lo figlio, desumibile dalla DSU, co-
me indicatore proporzionale della
somma da ripartire fra i figli. Fac-
ciamo un esempio. Se la compo-
nente aggiuntiva del figlio A è di
1.000 euro e la componente ag-
giuntiva del figlio B è di 2.000 euro,
la quota residua della retta even-
tualmente a carico a dei figli po-
trebbe essere ripartita per un terzo
a carico del figlio A e per due ter-
zi a carico del figlio B. Questo da-
rebbe equità e grande forza al cri-
terio di ripartizione dei costi dato
che tale criterio, in grande misu-
ra, deriva direttamente dalla legge.
Su questi aspetti una norma regio-
nale con valenza di legge sarebbe
quanto mai opportuna ma in sua
assenza un regolamento comuna-
le, che non sia ovviamente in con-
trasto con le norme regionali esi-
stenti, può essere sufficiente.
5.5. Come calcolare la retta di chi
chiede l’integrazione. L’utente che
non è in grado di pagare integral-
mente la propria retta, anche con
l’aiuto dei familiari, può richiedere
l’integrazione comunale presen-
POLITICHE
[perché Compartecipare alla spesa sociale?]
16 ∙ 6|2016  
FOCUS
tando l’ISEE (in questo caso ob-
bligatorio) dato che siamo in pre-
senza della richiesta di una presta-
zione sociale agevolata. Nel rego-
lamento comunale o della struttu-
ra occorre stabilire che sotto una
certa soglia ISEE si ha diritto a ri-
chiedere la prestazione agevola-
ta e cioè a richiedere l’integrazio-
ne comunale della retta. Attenzio-
ne, occorre precisare che si ha di-
ritto a richiedere la prestazione so-
ciale agevolata e non che si ha di-
ritto automaticamente all’integra-
zione comunale. Le caratteristiche
dell’ISEE utilizzato per l’ammissio-
ne dei casi non permette, infatti, di
garantire a priori questo risultato.
COME UN COMUNE PUÒ REGOLARE LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Di seguito si ipotizzano due articoli di regolamento che affrontano i temi trattati, al fine di offrire un esempio di come si
potrebbe procedere nel senso indicato nelle pagine precedenti:
Art. 1 – Il pagamento del costo del servizio
L’accoglienza nella struttura residenziale, di norma, non è una prestazione sociale agevolata e pertanto per l’accesso al-
la struttura non è richiesta la certificazione ISEE. L’utente è tenuto a pagare il costo del servizio corrispondendo la retta
alberghiera giornaliera il cui importo viene definito annualmente dall’ente/Comune…
La quota di partecipazione al costo del servizio, calcolata per intero a partire dal giorno di ingresso in struttura, ha caden-
za mensile e deve essere versata in forma posticipata entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento.
La giornata di dimissione/decesso non viene conteggiata nel calcolo della quota di partecipazione al costo del servizio.
Art. 2 – L’integrazione della retta alberghiera da parte dell’ente pubblico
Nel caso in cui i redditi del richiedente e dei suoi familiari non coprano l’intera retta il cittadino può richiedere al Comune
di residenza l’integrazione della quota mancante che sarà corrisposta per tutto il periodo in cui ciò risulterà necessario.
I familiari che possono essere chiamati a compartecipare agli oneri della retta alberghiera, in linea con quanto indicato
dal d.P.C.M. 159/2013, sono costituiti dal coniuge e dai figli dell’assistito.
L’integrazione della retta si configura come “prestazione sociale agevolata”, e può essere richiesta al proprio Comune
di residenza anagrafica… (o all’ente gestore nel caso l’ente gestisca il servizio di integrazione retta per conto del Comu-
ne interessato).
La concessione dell’integrazione della retta è subordinata a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (ISEE) e dal regola-
mento applicativo del Comune/ente… e per come specificato nella documentazione allegata alla domanda di ingresso.
Per richiedere la prestazione sociale agevolata di cui sopra i richiedenti devono presentare un’attestazione ISEE con va-
lore inferiore a € 6.000; tale valore ISEE è stato individuato come soglia massima per definire l’accesso alla prestazio-
ne sociale agevolata.
Il possesso dell’attestazione ISEE con un valore inferiore a € 6.000 non determina automaticamente il diritto alla integra-
zione della retta o la quota di retta da pagare ma stabilisce il diritto alla valutazione della possibilità di integrare la retta al-
berghiera e del suo calcolo da parte dell’ente pubblico.
Nel caso di assistito con ISEE inferiore a € 6.000, la quota di compartecipazione e la quota di integrazione comunale so-
no stabilite utilizzando i seguenti criteri:
a) dal reddito totale netto dell’anziano viene sottratta la quota mensile che deve rimanere a ciascun ospite per le proprie
spese personali, e il cui importo è pari a € 150,00 al mese;
b) qualora il reddito così calcolato fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, l’assistito non accede
all’integrazione della retta da parte dell’ente pubblico;
c) qualora il reddito così calcolato non fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, si valuta la possibi-
lità di contribuzione da parte dei familiari, per come individuati dal nuovo decreto sull’ISEE. L’assistito non viene am-
messo alla struttura se i familiari, sollecitati dall’assistito e avendone la possibilità, non contribuiscono al pagamento
della retta alberghiera;
d) se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune di residen-
za… (o dell’ente gestore nel caso gestisca il servizio di integrazione retta). In questo caso l’accoglienza è disposta do-
po l’impegno del Comune di residenza al pagamento dell’integrazione della retta.
È comunque fatta salva la possibilità di rivalersi sul patrimonio dell’assistito per il recupero delle somme anticipate dal Co-
mune/ente… a titolo di integrazione della retta.
Nel caso di compartecipazione alla spesa dei figli non conviventi dell’assistito e di mancato accordo fra i figli sulle quote
da ripartire fra di loro, si utilizza l’importo della componente aggiuntiva di ogni singolo figlio, desumibile dalla DSU dell’I-
SEE, come indicatore proporzionale della somma da ripartire fra i figli.
POLITICHE
[perché Compartecipare alla spesa sociale?]
  6|2016 ∙ 17
FOCUS
In questo caso l’ISEE si usa solo
per selezionare i soggetti eleggibi-
li per la contribuzione integrativa
comunale ma poi per il suo calco-
lo vengono utilizzati criteri ulterio-
ri. Si utilizza l’ISEE solo come crite-
rio per essere ammessi ad una pla-
tea di “possibili beneficiari”: se il
nucleo ha un ISEE superiore a una
soglia definita il richiedente non
può essere ammesso al beneficio,
se invece è sotto tale soglia il ri-
chiedente viene ammesso al bene-
ficio consistente nella integrazio-
ne pubblica della retta ma la sua
quantificazione viene determinata
con un calcolo successivo. Que-
sto è reso possibile dalla normati-
va ISEE (vecchia e nuova) che pre-
vede la possibilità per gli enti ero-
gatori di inserire, accanto all’ISEE,
ulteriori criteri.
Con un secondo calcolo, applicato
solo agli anziani che hanno supe-
rato il primo filtro (o cioè che si col-
locano sotto la soglia ISEE stabili-
ta), la contribuzione che l’assistito
deve pagare, fatta salva l’eventua-
le compartecipazione dei familiari,
è determinata considerando red-
diti e beni posseduti al momen-
to della richiesta della prestazio-
ne, definendo l’importo da paga-
re come differenza tra i redditi reali
dell’anziano posseduti in quel mo-
mento e la quota minima di reddito
che deve restare nella disponibilità
dell’anziano. Per calcolare quanto
l’anziano può pagare non si utiliz-
za l’ISEE, ma la somma dei valori
netti dei redditi dell’anziano al mo-
mento della prestazione.
Per esempio, per determinare la
contribuzione che l’utente deve
versare per la retta di ricovero in
struttura residenziale e, di conse-
guenza, l’importo che deve essere
coperto dal Comune quando l’u-
tente non riesce a pagare tutta la
retta:
• si definisce una soglia di ISEE
del nucleo sopra la quale non si
eroga alcuna integrazione della
retta;
• per gli utenti con ISEE sotto tale
soglia si adotta questa formula:
(A) totale dei redditi effettiva-
mente posseduti al momento
della richiesta di prestazione
– (meno) (B) totale dei redditi
che devono restare in dispo-
nibilità dell’utente = (C) con-
tribuzione a carico dell’uten-
te, sino a raggiungere il 100%
della retta.
Sarebbe inoltre opportuno stabilire
che non si eroga alcuna integrazio-
ne della retta se l’utente possiede
patrimoni mobiliari e/o immobilia-
ri superiori ad una soglia definita.
La somma eventualmente ancora
da coprire rimane a carico dell’en-
te locale.
6. IL RUOLO DELLA
REGIONE
Naturalmente, i regolamenti loca-
li dovranno tener conto di quan-
to eventualmente stabilito dalla
Regione d’appartenenza. Il pun-
to di riferimento è l’art. 8 della l. n.
328/2000 che assegna alle Regioni
il potere di stabilire le norme sui cri-
teri per la determinazione del con-
corso da parte degli utenti al co-
sto delle prestazioni1
. La Regio-
ne deve farlo sulla base dei criteri
stabiliti dal Piano sociale naziona-
le che a sua volta deve tener con-
to dei principi stabiliti dal d.lgs. n.
109 del 1998, sull’ISEE. Ora occor-
re rammentare che il Piano sociale
nazionale non ha fissato alcun cri-
terio per la partecipazione alla spe-
sa per cui le Regioni possono deci-
dere in piena libertà. Inoltre, il d.lgs.
n. 109/1998, come è noto, è stato
abrogato dal d.P.C.M. n. 159/2013
e il testo di quest’ultimo, comun-
que, non fissa alcun principio di
compartecipazione alla spesa ma
si limita a definire un sistema di va-
lutazione di singoli redditi e del pa-
trimonio. Per cui, in buona sostan-
za, le Regioni possono stabilire le
norme sui criteri per la comparte-
cipazione alla spesa da parte degli
utenti piuttosto liberamente.
Diverse Regioni, infatti, hanno de-
finito la quota di compartecipazio-
ne dell’utenza, la quota di reddito
mensile da lasciare nella disponi-
bilità dell’assistito, l’utilizzo dell’in-
dennità di accompagnamento per
il pagamento della retta, ecc. È au-
spicabile che tutte le Regioni in-
tervengano con competenza nel-
la materia per contribuire a ridurre
i dubbi (che producono contenzio-
si) e le disomogeneità troppo pre-
senti in questo settore.
1] La norma nazionale stabilisce inoltre che l’ap-
plicazione spetta poi agli enti erogatori dei ser-
vizi attraverso l’adozione della Carta dei Servizi
sociali (art. 13, comma 2 della l. 328/2000) che
definiscono i criteri per l’accesso ai servizi unita-
mente ai parametri per valutare le condizioni di
chi può accedere prioritariamente ai servizi (art.
6, comma 2, lett. e)).
BIBLIOGRAFIA
− Pesaresi F. (2015a), Focus: i centri diurni, in N.N.A., “L’assistenza agli an-
ziani non autosufficienti in Italia”, Rimini, Maggioli.
− Pesaresi F. (2015b) (a cura di), Il nuovo ISEE e i servizi sociali, Rimini, Mag-
gioli.
− Pesaresi F. (2016), Quanto costa l’RSA, Rimini, Maggioli.

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ISEE E STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI: PROPOSTE PER UN NUOVO REGOLAMENTO

  • 1. POLITICHE [perché Compartecipare alla spesa sociale?]   6|2016 ∙ 11 FOCUS ISEE E STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI: PROPOSTE PER UN NUOVO REGOLAMENTO Franco Pesaresi * I criteri per la quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini vanno definiti tenendo conto del quadro normativo e di considerazioni relative ad aspetti di equità. Su queste basi è possibile delineare alcune ipotesi applicative – la quota di spese personali che restano a disposizione, l’utilizzabilità dell’ISEE per definire la retta alberghiera oltre che il titolo per avere accesso al servizio in termini agevolati, l’obbligatorietà o meno dell’ISEE – fino a delineare una proposta di regolamentazione della compartecipazione a livello comunale. L’approvazione del decreto legi- slativo n. 159/2013 ha posto nuovi problemi nell’applicazione dell’ISEE nelle strutture residenziali per an- ziani. Molti hanno individuato il cen- tro delle problematiche nel quesito relativo al duplice utilizzo dell’ISEE: usarlo solo come criterio di acces- so oppure usarlo anche per deter- minare la retta alberghiera? In realtà le innovazioni hanno im- plicazioni più ampie ma in questa sede tratteremo solo il tema della metodologia della determinazione delle rette alberghiere nel rispetto del d.lgs. 159/2013 sull’ISEE. 1. LE STRUTTURE RESIDENZIALI NON SONO UGUALI AI SERVIZI DOMICILIARI O SEMIRESIDENZIALI Le strutture residenziali per le loro caratteristiche omnicomprensive sono molto diverse dagli altri ser- vizi per la non autosufficienza co- me l’assistenza domiciliare o i cen- tri diurni. I servizi domiciliari e se- miresidenziali hanno la caratteristi- ca della temporaneità della dura- ta e della delimitazione nell’esten- sione degli orari delle prestazioni. Questi ultimi servizi sono destinati a persone che mantengono il cen- tro della vita al loro domicilio e che pertanto hanno bisogno di risorse personali per continuare a rima- nere al domicilio gestendo le ne- cessità che questo comporta. In questo caso l’obiettivo pubblico è mantenere l’anziano il più possibi- le al proprio domicilio e per questo vengono forniti servizi ad un costo per l’utente che è molto più bas- so del costo effettivo del servizio. In media, in Italia, la comparteci- pazione alla spesa dell’assistito ri- spetto ai costi è pari al 15% circa per il servizio di assistenza domici- liare comunale (SAD) mentre è del 30% per i Centri diurni per anziani non autosufficienti/Alzheimer (Pe- saresi, 2015a). Nel caso dell’assistenza residen- ziale, invece, ci troviamo di fronte ad un servizio continuativo e glo- bale che deve far fronte a tutte le necessità assistenziali e della vi- ta quotidiana dell’ospite 24 ore su 24 per tutto il tempo di permanen- za in struttura. Parliamo di anziani che non hanno più la possibilità di permanere in casa e che necessi- tano di un sostegno continuativo per la cura della propria persona, specie se non autosufficienti, nella gestione della vita quotidiana e nel mantenimento delle abilità cogniti- ve, fisiche e sociali. In questo caso l’obiettivo è la cura globale e con- tinuativa della persona che viene garantita dalla struttura ospitan- te. In Italia, di norma, l’ospite della struttura residenziale fa fronte alla retta alberghiera con tutte le pro- prie risorse ad eccezione di una piccola quota mensile della propria pensione che rimane nella dispo- nibilità dell’anziano per le piccole spese personali. Il Comune di re- sidenza dell’anziano interviene nel caso in cui il reddito dell’anziano *] Direttore Azienda Servizi alla Persona “Ambi- to 9”, Jesi (AN).
  • 2. POLITICHE [perché Compartecipare alla spesa sociale?] 12 ∙ 6|2016   FOCUS risulti insufficiente a coprire l’inte- ra retta alberghiera. Qualunque al- tra soluzione sarebbe peraltro eti- camente insopportabile. Un’ipote- si diversa, infatti, significherebbe il pagamento parziale della retta al- berghiera da parte dell’anziano pur in presenza di sue risorse, con il pagamento degli oneri residui del- la retta a carico dei Comuni. Que- sto significherebbe per l’ente pub- blico far fronte a questi oneri con la fiscalità locale e quindi con le ri- sorse della collettività mentre i pa- renti dell’anziano beneficerebbero dell’eredità dell’anziano alimenta- ta proprio dalla compartecipazio- ne comunale alla spesa. Il risulta- to costituirebbe il massimo dell’ini- quità: oneri pubblici e benefici pri- vati ingiustificati. Inoltre, in un’ipo- tesi di questo tipo, ci sarebbe ad- dirittura un incentivo per i familia- ri a collocare un anziano in struttu- ra dato che gli stessi ne potrebbe- ro ricavare addirittura dei benefici economici. Oltre ad appesantire in modo ingiustificato la spesa pub- blica sottraendo risorse ad altre forme di assistenza. Esattamente il contrario di ciò che occorre fare. Questo primo paragrafo quasi in- troduttivo si è reso necessario per- ché l’implementazione del nuo- vo d.lgs. n. 159/2013 ha riaperto il dibattito su questi temi con sog- getti che hanno richiesto un siste- ma di compartecipazione alla spe- sa omogeneo per tutti i servizi resi- denziali, semi-residenziali e domi- ciliari ed ampie fasce di esenzione. Occorre pertanto ribadire che il li- vello di compartecipazione al- la spesa da parte dell’utenza non può essere uguale per tutti i servizi dato che questi perseguono obiet- tivi diversi. Come è noto il siste- ma tariffario è uno degli strumen- ti principali per il perseguimento degli obiettivi che va per l’appun- to modulato in relazione ai diver- si contesti e finalità e non agli inte- ressi opportunistici. A fronte delle premesse sviluppa- te e sulla base delle evoluzioni nor- mative richiamate, si affronteran- no ora alcune specifiche questio- ni relative al tema della comparte- cipazione alla spesa – la quota di spese personali che restano a di- sposizione, l’utilizzabilità dell’ISEE per definire la retta alberghiera ol- tre che il titolo per avere acces- so al servizio in termini agevolati, l’obbligatorietà o meno dell’ISEE, le ipotesi di regolamentazione del- la compartecipazione a livello co- munale e il ruolo delle Regioni nel legiferare in materia. 2. L’ASSISTITO DEVE AVERE UNA SOMMA A DISPOSIZIONE PER LE PICCOLE SPESE PERSONALI Non tutte le risorse economiche dell’assistito possono essere utiliz- zate per pagare le rette delle strut- ture residenziali. Una parte del- le sue entrate mensili deve esse- re prioritariamente garantita all’an- ziano stesso per le piccole spe- se personali (o per eventuali ser- vizi aggiuntivi richiesti alla struttu- ra). Tredici Regioni hanno regolato la materia ma con orientamenti as- sai diversificati mentre le altre Re- gioni hanno lasciato ai regolamenti dei Comuni la definizione della ma- teria. Nella maggior parte dei ca- si la somma da garantire mensil- mente all’anziano ricoverato è ri- compresa nel range 80-150 euro ma c’è anche chi, come le Regioni Lazio e Sicilia, hanno stabilito che la somma per le esigenze perso- nali dell’ospite debba essere pa- ri all’assegno sociale. In media, le Regioni italiane hanno previsto di lasciare nella disponibilità mensile degli assistiti la somma di 185 euro (ma senza Sicilia e Lazio la media è di 137 euro) (cfr. tabella 1). Per garantire l’equità di trattamen- Tabella 1 – Strutture residenziali: quote di reddito mensile che rimangono all’assistito Fonte: Pesaresi (2016). Regioni Quote di reddito mensile che rimangono all’assistito Sardegna 10% del reddito dell’assistito comunque non inferiore a 36,15 euro Toscana 83,65 euro (un sesto trattamento minimo pensione) Friuli-V. Giulia 92,80 euro per 13 mensilità Abruzzo 100,48 euro (30% trattamento minimo pensione) Piemonte 110,00 euro Veneto 117,09 euro Valle d’Aosta 125,00 euro Liguria 150,00 euro Umbria Non superiore a 200 euro Campania 20% del reddito dell’assistito Calabria 250,00 euro Lazio 448,07 euro Sicilia 448,07 euro
  • 3. POLITICHE [perché Compartecipare alla spesa sociale?]   6|2016 ∙ 13 FOCUS to che le singole regolamentazio- ni comunali non sono in grado di assicurare, è auspicabile che tutte le Regioni definiscano la materia in modo da garantire ad ogni assisti- to il mantenimento di una piccola somma mensile (100-200 euro) per le piccole spese personali. Il siste- ma funziona se le Regioni insieme alla somma mensile per l’assistito stabiliscono anche il set minimo di prestazioni che ogni struttura de- ve garantire, per evitare il rischio che la somma personale venga uti- lizzata per “acquistare” prestazioni basilari dalla struttura residenziale invece di prestazioni davvero ag- giuntive (stanza singola, ecc.) per libera scelta. Le somme mensili lasciate nel- la disponibilità diretta e persona- le dell’assistito, ovviamente, vanno preliminarmente sottratte dal suo reddito disponibile prima di deter- minare la retta a suo carico. 3. L’ISEE NON È ADATTO A DETERMINARE LE RETTE ALBERGHIERE Per quel che riguarda la determi- nazione della compartecipazio- ne alla spesa non bisogna mai di- menticare che l’ISEE è un indica- tore convenzionale che serve per valutare congiuntamente i reddi- ti e il patrimonio (ed eventualmen- te compararli con quelli di altri ri- chiedenti) ma che non può esse- re scambiato per uno strumento in grado di individuare tramite il suo valore finale la disponibilità di red- dito per il pagamento di rette re- sidenziali (Pesaresi 2015b). Per la determinazione delle rette alber- ghiere ciò che occorre conoscere innanzitutto è il reddito disponibi- le degli assistiti. L’ISEE non basta. Si può serenamente affermare che l’ISEE è un buon indicatore per selezionare gli assistiti da ammet- tere ai servizi ma non è un buon strumento per determinare la di- mensione del concorso alla spe- sa dell’anziano ospite di strutture residenziali perché non riesce ad essere rappresentativo del reddito disponibile. Pensiamo solo per fa- re un esempio al peso del patrimo- nio immobiliare che non può esse- re utilizzato, almeno nell’immedia- to, per il pagamento delle rette o per contro all’indennità di accom- pagnamento o alla pensione di in- validità che non compaiono nell’I- SEE ma che possono essere uti- lizzate per pagare la retta alber- ghiera. Sarebbe pertanto opportuno che, per la determinazione del concor- so da parte degli utenti al costo delle prestazioni residenziali, ve- nisse utilizzato il reddito disponi- bile e non l’ISEE. Si avrebbero ri- sultati molto più equi. 4. L’ISEE È OBBLIGATORIO PER LE SOLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Il d.P.C.M. n. 159/2013 afferma che “l’ISEE è lo strumento di valutazio- ne… della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazio- ne e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della de- finizione del livello di comparteci- pazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni…”. L’ISEE diventa Livello essenziale delle prestazioni e di conseguen- za diventa obbligatorio anche se, come abbiamo visto, non è adatto a calcolare le rette per gli anziani collocati in struttura residenziale. In realtà, l’ISEE è obbligatorio ma, come afferma chiaramente il de- creto, solo per le prestazioni so-
  • 4. POLITICHE [perché Compartecipare alla spesa sociale?] 14 ∙ 6|2016   FOCUS ciali agevolate. In altre parole se le prestazioni sociali non sono age- volate l’obbligo non c’è. In Italia ci sono due situazioni: a) Nella gran parte dei casi la ret- ta per le prestazioni residenzia- li viene determinata in modo da permettere l’equilibrio di bilan- cio della struttura residenzia- le per anziani. Non sono previ- ste fasce di compartecipazio- ne in base al reddito o all’ISEE e la retta serve a remunerare, in- sieme alla contribuzione sanita- ria, l’intero costo della degenza. Questa situazione è largamen- te presente ed evidenzia una si- tuazione in cui un’ampia mag- gioranza di ospiti è in grado di pagare la retta. In questi casi la retta serve a coprire, tendenzial- mente, tutti i costi della degen- za non sostenuti dalla sanità. Pertanto non siamo in presenza di una prestazione sociale age- volata e l’uso dell’ISEE, conse- guentemente, non è né richiesto né obbligatorio. b) C’è poi una minoranza di ospi- ti che invece non riesce a paga- re tutta la retta e richiede un’in- tegrazione al Comune di resi- denza. In questo caso, l’ISEE è obbligatorio ma solo per que- sto ultimo gruppo di ospiti che non potendo pagare integral- mente la retta richiede una pre- stazione agevolata. L’uso dell’I- SEE è inoltre obbligatorio an- che in un’altra situazione e cioè in quella minoranza di strutture che applicano rette diversificate in base a fasce di reddito ISEE dell’ospite. La conseguenza lo- gica dall’avere rette diverse per la medesima prestazione resi- denziale è che tutte le rette al- berghiere ad esclusione di quel- la più elevata appartengono al- la categoria delle prestazioni sociali agevolate per il sempli- ce fatto di pagare di meno di al- tri che, con redditi adeguati, pa- gano integralmente la loro quo- ta sociale. Pertanto, il regolamento del Co- mune o della struttura residenziale dovrebbe dare atto che l’assisten- za residenziale per anziani non è una prestazione sociale agevola- ta (dato che l’assistito paga l’inte- ro costo dell’ospitalità alberghie- ra) per cui l’uso dell’ISEE non è ri- chiesto, con esclusione dei casi di coloro che richiedono una integra- zione pubblica della retta perché hanno redditi insufficienti (e per coloro che sono ospitati in struttu- re che applicano rette differenzia- te per fasce di reddito) e che quin- di devono presentare l’attestazio- ne ISEE. 5. OCCORRE APPROVARE UN NUOVO REGOLAMENTO. I CONTENUTI Nei paragrafi precedenti abbiamo definito alcuni punti fermi che pos- sono essere molto utili nella defini- zione di una regolamentazione del- la partecipazione alla spesa degli ospiti delle strutture residenziali. Questi elementi, che vengono di seguito sintetizzati, devono essere trasferiti in un nuovo regolamento tenuto conto che l’ISEE serve a va- lutare i redditi ma non definisce le quote di compartecipazione e chi deve garantirle. 5.1. Il regolamento comunale (e/o dell’ente pubblico gestore) do- vrebbe dare atto che non siamo in presenza di una prestazione age- volata ma di una prestazione che viene tariffata al costo per cui l’uso dell’ISEE non è richiesto. Questo avviene in tutti quei casi in cui l’u- tente è in grado di pagare integral- mente la propria retta alberghiera. 5.2. L’uso dell’ISEE è invece ob- bligatorio solo nelle prestazioni sociali agevolate e cioè solamen- te per coloro che hanno bisogno di una integrazione comunale del- la retta alberghiera perché le risor- se dell’anziano non sono sufficien- ti a pagare integralmente la retta o nelle situazioni in cui vengono pre- viste rette graduate in base a fasce di reddito ISEE. 5.3. La verifica della capacità degli utenti circa il pagamento integra- le della retta alberghiera si fa con- frontando la retta mensile con il reddito dell’anziano a cui si sottrae la quota mensile che rimane nella disponibilità personale dell’anzia- no. Se il reddito mensile dell’an- ziano non è sufficiente, prima di valutare la possibilità di richiedere la prestazione sociale agevolata, si valuta la possibilità di contribuzio- ne dei familiari. Nei casi in cui l’u- tente è in grado di pagare, anche con l’aiuto dei familiari, l’importo complessivo della retta alberghie- ra siamo in presenza di una presta- zione sociale non agevolata. Non servono le dichiarazioni usualmen- te richieste per appurare la situa- zione reddituale e patrimoniale che va a comporre l’ISEE. 5.4. La compartecipazione dei fa- miliari. Il d.P.C.M. 159/2013 non modifica la normativa naziona- le sulla responsabilità dei fami- liari nel pagamento della retta al- berghiera degli anziani ospitati in strutture residenziali. Normativa che fa essenzialmente riferimento al codice civile. Introduce però del- le novità che rafforzano e delimita- no tale corresponsabilità. Innanzi- tutto, con l’introduzione nell’ISEE dell’anziano della componente ag- giuntiva per i redditi di ciascun fi- glio non convivente si riconosce più che implicitamente che anche i figli devono compartecipare alla
  • 5. POLITICHE [perché Compartecipare alla spesa sociale?]   6|2016 ∙ 15 FOCUS spesa nel caso di bisogno dell’an- ziano tanto che le loro risorse eco- nomiche, seppur in misura con- tenuta, vanno a integrare i redditi dell’assistito. L’altro elemento di novità è costi- tuito dal fatto che, ad integrare i redditi del nucleo familiare con la componente aggiuntiva, non sono chiamati altri familiari se non i figli. In sostanza, la norma riconosce implicitamente che non dovrebbe- ro essere coinvolti altri familiari, se non quelli indicati nella normativa ISEE. Anche qui, questa disposi- zione non modifica quanto previ- sto dal Codice civile che, da que- sto punto di vista, coinvolge una platea di familiari molto più vasta, ma indica un principio che, se con- diviso, i Comuni e i soggetti gesto- ri dovrebbero inserire nei loro rego- lamenti. Sarebbe opportuno che la famiglia dell’assistito, se necessa- rio, partecipasse alle spese per la retta alberghiera ma nei limiti del- le possibilità della famiglia stessa. Per cui si impone la necessità di stabilire dei limiti entro i quali ta- le partecipazione familiare si espri- me per evitare gravami economi- ci insopportabili. Ci deve essere una partecipazione alla spesa, nel caso in cui le risorse dell’assistito non siano sufficienti, che manten- ga il coinvolgimento e la respon- sabilizzazione della famiglia senza impoverirla e tenendo anche con- to del grado di parentela. Da que- sto punto di vista i riferimenti del Codice civile vanno delimitati nei regolamenti comunali per evita- re coinvolgimenti troppo ampi che oggettivamente appaiono ingiusti- ficati. In questo senso il d.P.C.M. 159/2013 fornisce un’indicazione – l’eventuale coinvolgimento sola- mente del coniuge e dei figli con- viventi e non conviventi – che ap- pare di buon senso e che i rego- lamenti locali dovrebbero adottare esplicitamente. Come determinare l’eventuale quota di compartecipazione dei fi- gli? Si potrebbe usare la quota di componente aggiuntiva come cor- rispettivo della quota di loro com- petenza? No, perché la compo- nente aggiuntiva è legata alla si- tuazione economica e familiare di ogni singolo figlio ma non ha al- cun legame con la somma residua eventualmente da integrare per il pagamento della retta. Se si utiliz- zasse tale componente aggiunti- va senza alcuna rielaborazione la somma richiesta ai figli potrebbe essere di molto superiore o infe- riore alle necessità. Si potrebbe in- vece utilizzare l’importo della com- ponente aggiuntiva di ogni singo- lo figlio, desumibile dalla DSU, co- me indicatore proporzionale della somma da ripartire fra i figli. Fac- ciamo un esempio. Se la compo- nente aggiuntiva del figlio A è di 1.000 euro e la componente ag- giuntiva del figlio B è di 2.000 euro, la quota residua della retta even- tualmente a carico a dei figli po- trebbe essere ripartita per un terzo a carico del figlio A e per due ter- zi a carico del figlio B. Questo da- rebbe equità e grande forza al cri- terio di ripartizione dei costi dato che tale criterio, in grande misu- ra, deriva direttamente dalla legge. Su questi aspetti una norma regio- nale con valenza di legge sarebbe quanto mai opportuna ma in sua assenza un regolamento comuna- le, che non sia ovviamente in con- trasto con le norme regionali esi- stenti, può essere sufficiente. 5.5. Come calcolare la retta di chi chiede l’integrazione. L’utente che non è in grado di pagare integral- mente la propria retta, anche con l’aiuto dei familiari, può richiedere l’integrazione comunale presen-
  • 6. POLITICHE [perché Compartecipare alla spesa sociale?] 16 ∙ 6|2016   FOCUS tando l’ISEE (in questo caso ob- bligatorio) dato che siamo in pre- senza della richiesta di una presta- zione sociale agevolata. Nel rego- lamento comunale o della struttu- ra occorre stabilire che sotto una certa soglia ISEE si ha diritto a ri- chiedere la prestazione agevola- ta e cioè a richiedere l’integrazio- ne comunale della retta. Attenzio- ne, occorre precisare che si ha di- ritto a richiedere la prestazione so- ciale agevolata e non che si ha di- ritto automaticamente all’integra- zione comunale. Le caratteristiche dell’ISEE utilizzato per l’ammissio- ne dei casi non permette, infatti, di garantire a priori questo risultato. COME UN COMUNE PUÒ REGOLARE LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA Di seguito si ipotizzano due articoli di regolamento che affrontano i temi trattati, al fine di offrire un esempio di come si potrebbe procedere nel senso indicato nelle pagine precedenti: Art. 1 – Il pagamento del costo del servizio L’accoglienza nella struttura residenziale, di norma, non è una prestazione sociale agevolata e pertanto per l’accesso al- la struttura non è richiesta la certificazione ISEE. L’utente è tenuto a pagare il costo del servizio corrispondendo la retta alberghiera giornaliera il cui importo viene definito annualmente dall’ente/Comune… La quota di partecipazione al costo del servizio, calcolata per intero a partire dal giorno di ingresso in struttura, ha caden- za mensile e deve essere versata in forma posticipata entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento. La giornata di dimissione/decesso non viene conteggiata nel calcolo della quota di partecipazione al costo del servizio. Art. 2 – L’integrazione della retta alberghiera da parte dell’ente pubblico Nel caso in cui i redditi del richiedente e dei suoi familiari non coprano l’intera retta il cittadino può richiedere al Comune di residenza l’integrazione della quota mancante che sarà corrisposta per tutto il periodo in cui ciò risulterà necessario. I familiari che possono essere chiamati a compartecipare agli oneri della retta alberghiera, in linea con quanto indicato dal d.P.C.M. 159/2013, sono costituiti dal coniuge e dai figli dell’assistito. L’integrazione della retta si configura come “prestazione sociale agevolata”, e può essere richiesta al proprio Comune di residenza anagrafica… (o all’ente gestore nel caso l’ente gestisca il servizio di integrazione retta per conto del Comu- ne interessato). La concessione dell’integrazione della retta è subordinata a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (ISEE) e dal regola- mento applicativo del Comune/ente… e per come specificato nella documentazione allegata alla domanda di ingresso. Per richiedere la prestazione sociale agevolata di cui sopra i richiedenti devono presentare un’attestazione ISEE con va- lore inferiore a € 6.000; tale valore ISEE è stato individuato come soglia massima per definire l’accesso alla prestazio- ne sociale agevolata. Il possesso dell’attestazione ISEE con un valore inferiore a € 6.000 non determina automaticamente il diritto alla integra- zione della retta o la quota di retta da pagare ma stabilisce il diritto alla valutazione della possibilità di integrare la retta al- berghiera e del suo calcolo da parte dell’ente pubblico. Nel caso di assistito con ISEE inferiore a € 6.000, la quota di compartecipazione e la quota di integrazione comunale so- no stabilite utilizzando i seguenti criteri: a) dal reddito totale netto dell’anziano viene sottratta la quota mensile che deve rimanere a ciascun ospite per le proprie spese personali, e il cui importo è pari a € 150,00 al mese; b) qualora il reddito così calcolato fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, l’assistito non accede all’integrazione della retta da parte dell’ente pubblico; c) qualora il reddito così calcolato non fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, si valuta la possibi- lità di contribuzione da parte dei familiari, per come individuati dal nuovo decreto sull’ISEE. L’assistito non viene am- messo alla struttura se i familiari, sollecitati dall’assistito e avendone la possibilità, non contribuiscono al pagamento della retta alberghiera; d) se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune di residen- za… (o dell’ente gestore nel caso gestisca il servizio di integrazione retta). In questo caso l’accoglienza è disposta do- po l’impegno del Comune di residenza al pagamento dell’integrazione della retta. È comunque fatta salva la possibilità di rivalersi sul patrimonio dell’assistito per il recupero delle somme anticipate dal Co- mune/ente… a titolo di integrazione della retta. Nel caso di compartecipazione alla spesa dei figli non conviventi dell’assistito e di mancato accordo fra i figli sulle quote da ripartire fra di loro, si utilizza l’importo della componente aggiuntiva di ogni singolo figlio, desumibile dalla DSU dell’I- SEE, come indicatore proporzionale della somma da ripartire fra i figli.
  • 7. POLITICHE [perché Compartecipare alla spesa sociale?]   6|2016 ∙ 17 FOCUS In questo caso l’ISEE si usa solo per selezionare i soggetti eleggibi- li per la contribuzione integrativa comunale ma poi per il suo calco- lo vengono utilizzati criteri ulterio- ri. Si utilizza l’ISEE solo come crite- rio per essere ammessi ad una pla- tea di “possibili beneficiari”: se il nucleo ha un ISEE superiore a una soglia definita il richiedente non può essere ammesso al beneficio, se invece è sotto tale soglia il ri- chiedente viene ammesso al bene- ficio consistente nella integrazio- ne pubblica della retta ma la sua quantificazione viene determinata con un calcolo successivo. Que- sto è reso possibile dalla normati- va ISEE (vecchia e nuova) che pre- vede la possibilità per gli enti ero- gatori di inserire, accanto all’ISEE, ulteriori criteri. Con un secondo calcolo, applicato solo agli anziani che hanno supe- rato il primo filtro (o cioè che si col- locano sotto la soglia ISEE stabili- ta), la contribuzione che l’assistito deve pagare, fatta salva l’eventua- le compartecipazione dei familiari, è determinata considerando red- diti e beni posseduti al momen- to della richiesta della prestazio- ne, definendo l’importo da paga- re come differenza tra i redditi reali dell’anziano posseduti in quel mo- mento e la quota minima di reddito che deve restare nella disponibilità dell’anziano. Per calcolare quanto l’anziano può pagare non si utiliz- za l’ISEE, ma la somma dei valori netti dei redditi dell’anziano al mo- mento della prestazione. Per esempio, per determinare la contribuzione che l’utente deve versare per la retta di ricovero in struttura residenziale e, di conse- guenza, l’importo che deve essere coperto dal Comune quando l’u- tente non riesce a pagare tutta la retta: • si definisce una soglia di ISEE del nucleo sopra la quale non si eroga alcuna integrazione della retta; • per gli utenti con ISEE sotto tale soglia si adotta questa formula: (A) totale dei redditi effettiva- mente posseduti al momento della richiesta di prestazione – (meno) (B) totale dei redditi che devono restare in dispo- nibilità dell’utente = (C) con- tribuzione a carico dell’uten- te, sino a raggiungere il 100% della retta. Sarebbe inoltre opportuno stabilire che non si eroga alcuna integrazio- ne della retta se l’utente possiede patrimoni mobiliari e/o immobilia- ri superiori ad una soglia definita. La somma eventualmente ancora da coprire rimane a carico dell’en- te locale. 6. IL RUOLO DELLA REGIONE Naturalmente, i regolamenti loca- li dovranno tener conto di quan- to eventualmente stabilito dalla Regione d’appartenenza. Il pun- to di riferimento è l’art. 8 della l. n. 328/2000 che assegna alle Regioni il potere di stabilire le norme sui cri- teri per la determinazione del con- corso da parte degli utenti al co- sto delle prestazioni1 . La Regio- ne deve farlo sulla base dei criteri stabiliti dal Piano sociale naziona- le che a sua volta deve tener con- to dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 109 del 1998, sull’ISEE. Ora occor- re rammentare che il Piano sociale nazionale non ha fissato alcun cri- terio per la partecipazione alla spe- sa per cui le Regioni possono deci- dere in piena libertà. Inoltre, il d.lgs. n. 109/1998, come è noto, è stato abrogato dal d.P.C.M. n. 159/2013 e il testo di quest’ultimo, comun- que, non fissa alcun principio di compartecipazione alla spesa ma si limita a definire un sistema di va- lutazione di singoli redditi e del pa- trimonio. Per cui, in buona sostan- za, le Regioni possono stabilire le norme sui criteri per la comparte- cipazione alla spesa da parte degli utenti piuttosto liberamente. Diverse Regioni, infatti, hanno de- finito la quota di compartecipazio- ne dell’utenza, la quota di reddito mensile da lasciare nella disponi- bilità dell’assistito, l’utilizzo dell’in- dennità di accompagnamento per il pagamento della retta, ecc. È au- spicabile che tutte le Regioni in- tervengano con competenza nel- la materia per contribuire a ridurre i dubbi (che producono contenzio- si) e le disomogeneità troppo pre- senti in questo settore. 1] La norma nazionale stabilisce inoltre che l’ap- plicazione spetta poi agli enti erogatori dei ser- vizi attraverso l’adozione della Carta dei Servizi sociali (art. 13, comma 2 della l. 328/2000) che definiscono i criteri per l’accesso ai servizi unita- mente ai parametri per valutare le condizioni di chi può accedere prioritariamente ai servizi (art. 6, comma 2, lett. e)). BIBLIOGRAFIA − Pesaresi F. (2015a), Focus: i centri diurni, in N.N.A., “L’assistenza agli an- ziani non autosufficienti in Italia”, Rimini, Maggioli. − Pesaresi F. (2015b) (a cura di), Il nuovo ISEE e i servizi sociali, Rimini, Mag- gioli. − Pesaresi F. (2016), Quanto costa l’RSA, Rimini, Maggioli.