1. COPIA
CITTA' DI ORIA
PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE 1 SETTORE AFFARI
GENERALI
SERVIZIO Ufficio Segreteria
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO GENERALE N° 1027 DEL 25/10/2017
OGGETTO: Rimborso spese ex art. 84 del D. Lgs n. 267/2000) a favore del Consigliere
Comunale Dott. Gianfranco Sorrento per missione a Roma
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Morelli
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Premesso che il 31 Luglio 2017 si è svolta a Roma, presso la Caserma MOVM Orlando De
Tommaso” una cerimonia di avvicendamento al Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri
tra il Gen. Carmine Adinolfi ed il Gen. C.A. Luigi Longobardi;
Che nella circostanza è stato inaugurato il busto commemorativo del “Cap. MOVM Orlando
de Tommaso”, benemerito oritano che ha reso onore alla sua terra;
Che questa Amministrazione ha ritenuto di dover presenziare la suddetta iniziativa con un
proprio rappresentante istituzionale individuato nel Consigliere comunale Dott. Gianfranco
Sorrento, a rappresentare in tale evento la Città di Oria, la cui missione veniva
successivamente autorizzata con separato atto dal Presidente del Consiglio Comunale, ai
sensi dell’art. 84 del D.lgs. 267/2000, autorizzando il Responsabile del Servizio Affari
Generali ad assumere tutti gli atti necessari e consequenziali ivi incluso il rimborso delle
spese di rappresentanza sostenute dal consigliere delegato nei limiti delle disponibilità
previste nel pertinente capitolo di bilancio;
Richiamata l’attuale formulazione dell’art. 84 del Tuel il quale dispone che: “Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso
di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di
consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;
Considerato che:
- l’istituto giuridico delle missioni ed il conseguente rimborso delle spese
di viaggio ai sensi dell’art. 84 del Tuel, è stato da ultimo modificato dalle lett. a) e b)
del comma 9 dell’art. 5 del Dl. n. 78/10. La citata modifica ha soppresso l’inciso
“nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese”, facendo
residuare, in favore degli Amministratori in trasferta fuori dal Capoluogo comunale
per motivi istituzionali, il rimborso soltanto delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e previa presentazione della relativa documentazione giustificativa;
- in applicazione di tale normativa, così come modificata, è stato emanato
il Dm. del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4
agosto 2011, il quale stabilisce che agli Amministratori che si recano, per ragioni
inerenti il loro mandato, in missione fuori del Capoluogo comunale sono
rimborsabili soltanto le spese di viaggio effettivamente sostenute, purché
adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa, e comunque
nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
del comparto Regioni – Autonomie locali, non essendo più previsto un riferimento al
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rimborso forfettario a seguito dell’abrogazione legislativa.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 04 agosto 2011 con il quale, d’Intesa con la
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, è stata fissata la misura del rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;
Preso atto che lo stesso decreto sopra richiamato disciplina in modo differente il rimborso spese
viaggio e quelle di soggiorno prevedendo: - all’art. 2 che “Agli amministratori degli enti locali
spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale dirigente del computo Regioni – autonomie locali.” - All’art. 3 che “In
occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il
rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi: a) euro 184,00 per
giorno di missione fuori sede con pernottamento”;
Ritenuto che il rimborso non può essere considerato come rimborso forfettario comunque spettante,
ma come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto qualora dalla documentazione prodotta
risulti un importo inferiore, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate;
Richiamato l’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, il quale dispone che “A decorrere dall’anno 2011
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace,
delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di
quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori
istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell’anno 2009;
Vista la documentazione presentata e verificato che le suddette spese sono correttamente
giustificate e che rientrano nei limiti fissati nel richiamato Decreto Ministeriale del 04/08/2011
Ritenuto che il suddetto rimborso non sia soggetto agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari (acquisizione CIG, CUP e pagamento nei conti correnti dedicati) né all’acquisizione
del DURC non trattandosi di un corrispettivo legato a Contratti/Appalti/Forniture ma di un rimborso
operante per legge per lo svolgimento delle cariche elettive;
Fatto presente che le somme da rimborsare sono esenti IVA ai sensi dell’art. 8, comma 35 della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 07/08/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
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non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Servizio
che lo adotta;
Attestata con la firma del presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., nonché ai sensi della
normativa di cui al vigente Regolamento Controlli Interni;
Ritenuto, altresì, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 08 del 10.01.2017 con cui sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di cui all’art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio
AA.GG.- Contenzioso in caso di assenza, per qualsiasi motivo, della dott.ssa Loredana D’Elia;
DETERMINA
per i motivi espressi nella narrativa che precede, qui di seguito da intendersi integralmente riportati:
1) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 429,06 in favore del Consigliere
Comunale Dott. Gianfranco Sorrento per il rimborso delle spese sostenute in occasione della
missione istituzionale tenutasi a Roma il 31 Luglio 2017 con imputazione di detta somma
sul cap. 240 giusto impegno di spesa assunto con il presente atto;
2) Di dare atto che il suddetto rimborso non è soggetto agli adempimenti relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari ne all’acquisizione del Durc attestante la regolarità
contributiva non trattandosi di un corrispettivo legato a contratti/appalti/forniture ma di un
rimborso di oneri di natura retributiva operante per legge per lo svolgimento delle cariche
elettive;
3) Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 lett. e) della
Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al responsabile del presente procedimento;
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4) Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del
presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;
5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto
dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267
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La presente determinazione:
- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio
on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
Dott. Antonio Morelli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Antonio Morelli
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Liquidazione
Num.Imp Beneficiario Descrizione IBAN Importo liq.
1593 429,06
Nella Residenza Comunale, li26/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Angelica Sabba
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1620
Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di
Oria, dalla data 30/10/2017 per rimanervi gg 15 consecutivi.
Nella residenza Comunale, li 30/10/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Rosario Cuzzolini
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Visto è copia conforme all’originale
Nella Residenza Cominale, li__________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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