1. IT Club FVG
STATUTO
Costituzione e denominazione
Art 1
E’ costituita in Udine una libera associazione privata, apartitica, apolitica, aconfessionale
priva di fini di lucro, denominata “IT Club FVG”.
Art 2
Il Club ha sede presso l’Associazione degli Industriali di Udine – Largo Carlo Melzi n.2, Udine
e ha durata indeterminata.
Art 3
Il Club si propone di:
porsi come promotore di una cultura associativa tra coloro che ricoprono ruoli di
responsabilità in ambito informatico all’interno delle aziende;
promuovere la conoscenza, la formazione e la collaborazione tra i Soci, obiettivi
finalizzati al raggiungimento di una rinnovata interpretazione della funzione
informatica aziendale;
sviluppare una struttura informativa preferenziale capace di offrire ai Soci un canale
d’accesso ad informazioni e nuove tecnologie applicate in campo informatico;
promuovere la collaborazione con enti e associazioni, italiane e straniere, che
perseguono finalità analoghe;
promuovere iniziative volte a diffondere e approfondire temi legati all’informatica
in azienda
realizzare iniziative associative, culturali e professionali finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi preposti.
Soci e quota associativa
Art. 4
Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le
finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio
direttivo, a fronte del versamento della quota sociale e che rivestono ruoli aziendali di
responsabilità in campo informatico, consulenti, docenti ed esperti nell’ambito delle
tecnologie informatiche.
La qualità di Socio non può essere assunta da coloro che operano in aziende attive nel
campo della commercializzazione di beni e/o servizi informatici. Per consentire a
quest’ultimi di partecipare alle attività del Club finalizzate allo sviluppo di nuove
implementazioni e tecnologie informatiche, viene riconosciuta la figura del Socio Uditore.
Art. 5
L'ammissione dei soci ordinari e uditori decorre dalla data della deliberazione del Consiglio
direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci ed è condizionato alla presentazione
dell’apposito modulo e versamento della quota di adesione associativa. Contro il diniego
all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide
sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci hanno il dovere di osservare il
presente statuto
Art. 6
La quota associativa, sia per Soci che per Soci uditori, viene determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Art.7
2. Condizioni per la perdita della qualità di Socio e Socio Uditore sono da considerarsi:
dimissioni, sopravvenuta mancanza dei requisiti per diventare socio, mancato versamento
della quota annuale, decesso ed, in estremo caso, per esclusione decisa dal consiglio
Direttivo. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La perdita della qualità di Socio non
esonera dal pagamento delle quote associative precedentemente scadute. La quota
associativa, sia per Soci che per Soci uditori, viene determinata annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Art. 7bis
I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; la quota
associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o
diperdita della qualità di aderente, non è patrimoniale e non è soggetta a rivalutazione.
Ogni socio ha il diritto:
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di
votare direttamente o per delega;
di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è obbligato:
ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le
deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
a versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
Con esclusione dei soci uditori, tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle
quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche
sociali.
Il patrimonio
Art. 7ter
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne
determina l'ammontare.
3. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Organi associativi
Art. 8
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Gli organi associativi sono:
Il Presidente
Il Consiglio direttivo
Il Comitato tecnico
L’Assemblea dei soci
Art. 9
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
4. Organi associativi – Assemblea ordinaria
Art. 10
L ‘Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo;
costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione
attraverso la partecipazione di tutti i soci deve essere convocata almeno una volta nel
corso dell’anno sociale per consentire la valutazione della relazione inerente l’attività
svolta durante l'anno sociale precedente, nonché i programmi relativi l'esercizio
successivo, affinché questi possano essere sottoposti alla valutazione del Consiglio
Direttivo;
e' da considerarsi regolarmente costituita nel caso in cui sia presente almeno metà dei soci
in prima convocazione, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
convenuti;
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, nel caso di parità di
espressioni, dovrà considerarsi determinante il voto del Presidente dell'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
eleggere il Comitato direttivo;
approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
approvare l'importo annuale delle quote associative,
determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
approvare la relazione annuale sulle attività;
approvare i verbali delle proprie sedute.
Art. 11
L'Assemblea deve essere convocata, con almeno quindici giorni di anticipo dalla data
dell'adunanza, dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione diretta ai soci contenente
l'ordine del giorno.
Possono intervenire all'Assemblea esclusivamente i soci effettivi in regola con il pagamento
delle quote associative.
Ogni socio ha diritto ad un voto e, per delega scritta, può rappresentare non più di tre soci.
Per le votazioni, è consentito l'uso della posta elettronica.
I soci uditori non hanno diritto di voto ma possono disporre di voti per delega.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da persona da lui designata.
Il Presidente uscente fa parte integrante del nuovo Consiglio Direttivo con diritto di voto.
Organi associativi – Consiglio direttivo
Art. 12
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 componenti eletti
dall'Assemblea ordinaria. I consiglieri permangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Qualora nel biennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere
alla loro sostituzione per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo può considerare dimissionario il Consigliere che non partecipa alle
sedute consiliari per 3 volte consecutive in maniera ingiustificata.
Componente di diritto del Consiglio Direttivo e' un rappresentante designato dalla Sezione
Informatica dell’Associazione Industriali di Udine.
Un rappresentante designato dal Consorzio Friuli Innovazione è invitato alle riunioni del Consiglio
direttivo in qualità di Socio Uditore. (da valutare)
5. Art. 13
Il Consiglio Direttivo:
predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
elabora il rendiconto economico;
elabora il documento di programmazione economica ed il programma di attività da
realizzare;
predispone la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.
provvede alla normale amministrazione del Club, attuando i fini sociali e le delibere
dell'Assemblea;
nomina, al suo interno, il Presidente a maggioranza di 2/3;
costituisce Commissioni tecnico-scientifiche ogni qualvolta ne venga ravvisata la
necessità, determinandone il numero e gli scopi;
ha il compito di esprimere giudizi di ammissibilità dei nuovi soci e verifica la
conformità degli aderenti in base all'art. 4 dello Statuto.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di
almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità
stabilite nel regolamento di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo uscente ha l’onere di predisporre una lista di candidati preposti al
nuovo Consiglio Direttivo da proporre all'Assemblea per la votazione.
Organi associativi - Presidente
Art . 14
Il Presidente rappresenta il Club nei confronti dei terzi; presiede il Consiglio Direttivo e le
Assemblee dei Soci.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento a
maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. La
seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in
carica 2 anni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci,
sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e
chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione
favorevole del Consiglio direttivo.
Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a
terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea
dei soci;
convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali
dell'Associazione;
esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione
del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto
funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio
6. direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di
assunzione del provvedimento.
7. Organi associativi - Comitato tecnico
Art. 15
Il comitato tecnico è formato da tre soci eletti dall’assemblea dei soci e dal Presidente.
Membri del comitato possono essere sia soci effettivi che soci uditori. Il Consiglio direttivo
ha facoltà di proporre all’assemblea i candidati scelti tra i soci. Il Comitato tecnico ha
durata annuale con mandato rinnovabile.
Compiti del Comitato tecnico sono:
proporre e valutare temi ed argomenti da approfondire nel corso degli incontri;
farsi promotore di eventi volti a perseguire lo scopo sociale e diffondere la cultura
informatica
attivarsi per contattare esperti che possano partecipare agli incontri per apportare
un contributo alla discussione sui temi di volta in volta trattati
Modifiche allo Statuto
Art. 16
Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate all'Assemblea dei soci
almeno 30 giorni prima della data della sua adunanza e devono essere sottoscritte da non
meno del 10% dei soci aventi diritto di voto oppure da uno degli organi sociali. Le relative
deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre
quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi
la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato,
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci
convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere
devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con simile scopo associativo
o a fini di pubblica utilità