Il Regime dei Minimi. I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti :
a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633)
b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388)
c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge 23.12.1996, n° 662)
I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui.
1. Il Regime dei Minimi
Premessa
I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti :
a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633)
b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388)
c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge
23.12.1996, n° 662)
I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria
per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che
presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui.
1. Quali regimi sostituisce
Il comma 116, stabilisce l’abrogazione dei regimi agevolati preesistenti e cioè :
● Contribuenti minimi in franchigia
● Regime delle attività marginali
● Regime super semplificato
2. Chi può utilizzare il nuovo regime dei minimi
● Le persone fisiche residenti in Italia, esercenti attività d’impresa, arti o
professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi
in misura NON superiore a € 30.000,00= Per le imprese, detto limite
viene calcolato per competenza mentre per arti e professioni, viene
calcolato per cassa.
● Chi inizia ad utilizzare detto regime dei minimi in corso d’anno, deve
applicare detto limite ragguagliato al periodo di attività (in dodicesimi o
trecentosessatacinquesimi)
● Il collaboratore familiare che svolge anche un’attività d’impresa o di arte
e professione in via secondaria e non prevalente rispetto a quella
dell’impresa familiare, può accedere al Regime minimo per queste
attività secondarie.
3. Condizioni da rispettare da parte dei nuovi minimi
● Non aver effettuato cessioni all’esportazione ovvero
▪ operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
▪ servizi internazionali o ad essi connessi
▪ operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica
di San Marino
▪ trattati ed accordi internazionali
● Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per Co.Co.Co. a
progetto. A questo fine, non rilevano eventuali spese sostenute per
collaborazioni occasionali.
● Non aver erogato somme per utili ad associati in partecipazione con
apporto di solo lavoro
1
2. ● Non aver acquistato anche in leasing, nei TRE anni precedenti
all’attivazione del nuovo regime, beni strumentali per un valore
SUPERIORE a € 15.000,00=, da calcolarsi al lordo delle eventuali vendite
dello stesso periodo. Tutti i beni immateriali eventualmente acquistati nel
citato triennio sono esclusi da tale conteggio
Qualora detti beni strumentali siano utilizzati ad uso promiscuo (per
l’impresa o per l’arte e a carattere personale), il valore da assegnare a
tali beni ai fini del raggiungimento del citato limite, deve essere ridotto al
50%, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità
contenute nel Tuir (vedi la deducibilità ridotta all’80% dagli agenti).
Qualora, l’azienda che intende applicare il Regime dei minimi, sia stata
donata all’imprenditore, la valutazione del valore dei beni strumentali
deve essere effettuata sui beni del donante.
Stranamente, ai fini del conteggio in esame, debbono anche essere
considerati i canoni di locazione di immobili e il noleggio dei beni.
4. Attività escluse dal Regime dei minimi
● Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34bis Dpr 633/72)
● Vendita Sali e tabacchi, fiammiferi (art 74, 1° c., Dpr 633/72)
● Editoria art.74, 1° c.,
● Gestione di servizi di telefonia pubblica Dpr 633/72
● Rivendita documenti di trasporto e sosta
● Intrattenimenti, giochi e altre attività di ci alla tariffa allegata al Dpr
640/72 (art. 74, 6° c., Dpr 633/72
● Agenzie di viaggi e turismo (art. 74ter, Dpr 633/72)
● Agriturismo (art. 5, 2° c., Legge 413/91)
● Vendite a domicilio (art. 25bis, 6° c., Dpr 600/73)
● Rivendita beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
(art. 36, Dl. 41/95)
● Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
(art. 40bis, Dl. 41/95
● Operazioni di cessione di fabbricati, porzioni di fabbricato e terreni
edificabili (art. 10, n° 8, Dpr 633/72
● Cessione di mezzi di trasporto ( art. 53, 1° c., Dl 30.08.1993,
convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427)
5. Soggetti che NON rientrano nel Regime dei minimi
● Gli stranieri residenti all’estero
● I soggetti che hanno quote di partecipazione in società di persone e
assimilate
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3. ● I soggetti che possiedono quote di società a responsabilità limitata che
abbiano optato per la trasparenza fiscale.
Tali requisiti debbono verificarsi all’inizio dell’anno dal quale si intende
applicare il Regime minimo. Infatti, se dette quote di partecipazione
fossero state cedute nel corso dell’esercizio precedente quello di inizio
del Regime minimo, questo sarebbe valido.
6. Come si accede al nuovo Regime
6.1. Per i contribuenti in attività
NON si deve effettuare alcuna comunicazione in quanto basta il
“comportamento concludente” .
Per il contribuente in franchigia
Se, nel 2007, possedeva i requisiti di cui al punto 3., e operava con
partita Iva “speciale” che può continuare ad utilizzarla.
il contribuente che ha aderito alle iniziative imprenditoriali può
applicare il Regime dei minimi, anche se il Regime adottato era valido
per tre anni.
Per il contribuente in Regime ordinario , si passa al Regine dei
minimi senza formalità.
Tutti detti contribuenti debbono effettuare il calcolo della Rettifica Iva
(vedere il successivo punto 9.1).
Il contribuente che intende applicare il Regime dei minimi, qualora abbia
erroneamente emesso fatture, parcelle o semplici ricevute fiscali con
l’addebito dell’Iva, può stornarle ai sensi degli artt. 26 e 21, Dpr 633/72,
restituendo l’imposta al destinatario delle fatture e quindi accedere al
Regime dei minimi.
6.2. Per i contribuenti che iniziano l’ attività
I contribuenti che iniziano la loro attività per la prima volta, debbono
comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività con il modello AA9.
Qualora non lo facessero, possono, nei 30gg successivi, effettuare una
variazione all’Iva, barrando la apposita casella. In caso di ulteriore
mancata variazione, il contribuente può accedere al Regime dei minimi
per comportamento concludente però potrà essere sanzionato ai sensi
dell’art. 5, 6° comma, Dlgs 18.12.1997, n° 471.
7. Come si esce dal nuovo Regime dei minimi
● Per opzione, attraverso il comportamento concludente che si
manifesta applicando il Regime normale dell’Iva
● Per legge, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi :
▪ Il volume dei ricavi ha superato i € 30.000,000
▪ L’ammontare dei Beni strumentali impiegati nel triennio
precedente risulti superiore a € 15.000,00=
3
4. ▪ Il contribuente effettua cessioni all’esportazione.
▪ Il contribuente sostiene spese per lavoratori dipendenti o
Co.Co.Co. anche a progetto.
▪ Il contribuente ha erogato utili ad associati in partecipazione
con apporto di solo lavoro.
▪ Sia stata mutata l’attività rientrando così in uno dei Regimi
speciali Iva.
▪ Il contribuente si sia trasferito all’estero.
▪ Il contribuente abbia acquisito partecipazioni in società di
persone oppure in società a responsabilità limitata avendo
optato per la “trasparenza”
● Per cessazione a seguito di accertamento, divenuto definitivo.
In tali casi, il Regime dei minimi cessa dall’anno successivo al
manifestarsi dell’evento (opzione, legge o avviso di accertamento),
entrando così nel Regime normale nel quale si DEVE restare per almeno
un triennio.
Eccezione
Qualora, in corso d’anno, si superi il volume d’affari di € 30.000,00=
per oltre il 50% (€ 45.000,00=), si esce dal Regime dei minimi
immediatamente e si rientra automaticamente nel Regime
ordinario, ove si rimarrà per almeno TRE anni, con decorrenza
retroattiva da INIZIO ANNO. In tal caso, il contribuente DEVE
effettuare il calcolo dell’Iva dovuta (mediante scorporo dai ricavi),
determinare l’Iva detraibile desumendola dalle fatture ricevute e versare
la differenza entro il giorno 16 del mese successivo.
Poiché si è usciti dal Regime dei minimi, debbono essere ripristinati
TUTTI gli adempimenti previsti dal Regime normale.
8. Quali sono le agevolazioni per chi applica il Regime dei
minimi.
I minimi sono ESCLUSI da :
● Registrare le fatture emesse (art. 23, Dpr 633/72)
● Registrazione dei corrispettivi (art. 24, Dpr 633/72)
● Registrazione delle fatture ricevute (art. 25, Dpr 633/72)
● Tenuta e conservazione dei registri Iva e documenti (art. 39, Dpr
633/72), ad eccezione delle fatture ricevute e bolle doganali per
l’importazione.
● Dichiarazione e comunicazione annuale Iva (art. 8 e 8bis, comma
4bis, Dpr 633/72)
● Compilazione e invio degli allegati Clienti/Fornitori (art. 8bis,
comma 4bis, Dpr 633/72)
● NON sono soggetti agli Studi di Settore e ai Parametri (art. 62bis,
Dl 30.08.1993, n° 331 convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427)
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5. Non risulta comportamento concludente ai fini dell’applicazione del
Regime dei minimi, mantenere volontariamente aggiornati i registri di cui
sopra.
I contribuenti minimi restano OBBLIGATI a :
● Numerare e conservare le fatture ricevute e le bolle doganali
(l’annotazione su di esse della data del loro pagamento è
facoltativa ma auspicabile per facilità di autocontrolli)
● Annotare sulle fatture emesse la seguente dicitura :
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, legge
finanziaria per il 2008”
● Effettuare il “Reverse Charge” sulle fatture per acquisti
intracomunitari e versare la relativa Iva entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.
Il “Reverse charge” consiste nell’annotare sulla fattura
intracomunitaria (che è senza< Iva) la seguente dicitura :
“Aliquota Iva xx,yy% per un totale Iva di € xx.xxx,xx”
Dove, l’importo € xx.xxx,xx è il risultato della moltiplicazione
dell’aliquota % per l’imponibile della fattura.
● Annotare sulle fatture di cessione di beni nei confronti di soggetti
appartenenti ad altro Stato della Cee, la seguente dicitura :
“Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41,
comma 2bis, Dl 30.08.1993, n° 331”
● Obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat
● Obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi UNICO
9. Comportamenti dei minimi
9.1. Ai fini IVA
I contribuenti minimi NON possono esercitare il diritto di rivalsa per l’Iva
assolta sugli acquisti né detrarsi detta Iva sugli acquisti nazionali e
comunitari. La fattura o lo scontrino emessi NON devono, pertanto,
recare l’addebito dell’Iva.
● Deve essere effettuata una Rettifica, ai sensi dell’art. 19bis2, Dpr
633/72, all’Iva già detratta in passato per :
▪ Le rimanenze di merci
▪ I beni strumentali e immateriali non ancora completamente
ammortizzati. Nel presente calcolo, NON debbono essere
considerati i beni il cui costo è inferiore a € 516,46 e quelli
che presentano un’aliquota di ammortamento superiore al
25% poiché si presume siano già stati ammortizzati.
Sono del pari esclusi dal calcolo i beni strumentali e
immateriali non ancora ceduti per i quali siano trascorsi
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6. quattro anni dalla loro entrata in funzione. Il termine dei
quattro anni si estende a dieci per gli immobili.
Per tali beni, si DEVE determinare l’importo dell’Iva applicando ai
rispettivi valori l’aliquota corrispondente. Per i beni strumentali,
occorre determinare l’ammontare degli stessi impiegati nell’ultimo
quadriennio, quindi determinare l’Iva detratta e determinare quella
risultata detraibile, effettuarne la differenza e a quest’ultimo
importo applicare la percentuale di rettifica pari al 20%.
Si ricorda che l’Iva detraibile può variare dal 100% (per i
contribuenti che non effettuano operazioni esenti) allo 0% (per i
contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti da
Iva). Per i due casi citati, la rettifica sarà pari a Zero. I tutti gli altri
casi in cui la detraibilità risulta maggiore dello 0% ma inferiore al
100%, si otterrà un importo che si qualifica “rettifica”.
Il totale Iva dovuto, DEVE essere versato nel modo seguente :
◊ Versamento in una unica soluzione entro il giorno 16
del mese successivo in cui si è entrati nel Regime
minimo, entro il termine di presentazione annuale della
dichiarazione annuale IVA (anche se la dichiarazione
NON deve essere presentata)
◊ Versamento in 5 rate annuali di pari importo, senza
interessi, entro i termini di pagamento del saldo Irpef.
Può essere effettuata la “compensazione” con le altre
imposte.
● NON deve essere effettuata la liquidazione Iva. NON si versa più
l’Iva.
● NON si effettuano più le dichiarazioni periodiche e annuale Iva.
● Sulle fatture emesse per “operazioni soggette ad Iva”, se di
importo SUPERIORE a € 77,47, DEVE essere apposta la marca da
bollo per € 1,29=
Ultima dichiarazione annuale Iva
Nell’ultima dichiarazione annuale Iva, prima di accedere al Regime dei
minimi, occorre tener conto dell’imposta relativa alle operazioni ad
esigibilità differita che viene versata all’atto del pagamento da parte
dell’Ente pubblico.
Se l’ultima dichiarazione annuale presenta un credito d’imposta, occorre
chiederne il rimborso o utilizzarla per la compensazione.
9.2. Ai fini dell’Irpef
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7. ● A TUTTI i contribuenti minimi si applica il “criterio di cassa” cioè
le spese e i costi detraibili sono deducibili all’atto del loro
pagamento.
● I beni strumentali e quelli immateriali si deducono all’atto del
pagamento intero o rateale. I beni acquisiti in leasing, si deducono
al pagamento dell’anticipo e al pagamento delle singole rate.. NON
si applicano più le quote di ammortamento.
● I soggetti che esercitano arti o professioni, devono tenere un conto
bancario o postale, ai sensi dell’art. 19, Dpr 600/73, sul quale
versare le somme riscosse e dal quale prelevare l’importo relativo
a costi e spese sostenuti. Detti conti possono essere utilizzati
anche per esigenze personali e/o familiari.
Si ricorda che l’art. 19 , Dpr 600/73 stabilisce che i compensi in
denaro per gli esercenti arti e professioni, debbono essere riscossi
esclusivamente mediante :
● Assegni non trasferibili
● Bonifici bancari o postali
● Sistemi elettronici
Salvo i seguenti importi minimi :
€ 1000,00, sino al 30.06.2008
€ 500,00, dall’ 1.07.2008 sino al 30.06.2009
€ 100,00, dall’1.07.2009 in poi
● Le rimanenze finali dell’anno precedente l’inizio del Regime dei
minimi, verranno dedotte, per l’intero ammontare, dai ricavi
dell’esercizio in cui si è iniziato con il Regime minimo e in quelli
successivi se dette rimanenze non trovano capienza nei ricavi.
Nel caso di uscita dal Regime dei Minimi, il valore delle rimanenze
iniziali per il nuovo Regime adottato, sarà pari ad uno dei seguenti
importi :
a. ZERO, qualora tutti i beni acquistati siano stati dedotti in
termini di costo nell’ultimo esercizio di applicazione dei
minimi ;
b. All’ammontare delle rate o quote non ancora pagate al
termine del Regime dei minimi.
● Risultano deducibili i contributi previdenziali , obbligatori per legge,
a carico del contribuente titolare e quelli relativi ai collaboratori
familiari risultanti a suo carico. Sono del pari deducibili dai ricavi i
contributi previdenziali a favore dei collaboratori familiari risultanti
NON a carico purchè non sia stata attivata la rivalsa da parte del
titolare.
Qualora detti contributi eccedano i ricavi, l’eccedenza può essere
dedotta in sede di dichiarazione fiscale Unico 740.
● Le spese di manutenzione sono spesabili per il loro intero
ammontare secondo il principio di cassa. Non valgono quindi per i
minimi le limitazioni previste dall’art. 102 del Tuir. Questo
principio vale per tutti i costi e spese a indeducibilità totale o a
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8. deducibilità ridotta. Unica eccezione si ha per i costi riferiti a beni
ad uso promiscuo (auto, caravan, motocicli e telefonia) la cui
deducibilità è pari al 50% a prescindere di quanto diversamente
stabilisca il Tuir.
Analogamente, le spese per omaggi e quelle di rappresentanza,
possono essere dedotte integralmente da chi applica il Regime dei
minimi alla sola condizione che, detti costi o spese, risultino
inerenti all’attività esercitata.
La deduzione forfetaria per spese non documentate (art. 66, 5°
comma, Tuir) non trova applicazione per i minimi.
Componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad
esercizi precedenti quello di inizio del Regime dei
minimi.
I componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti
quello di applicazione del Regime dei minimi, i quali sono stati rinviati ad
anni futuri in forza delle regole ordinarie del Tuir, partecipano, dopo
averne effettuato la sommatoria algebrica (componenti positivi meno
componenti negativi), alla determinazione del reddito dell’ultimo anno
prima di applicare il nuovo Regime dei minimi con le seguenti
modalità :
● Se detta somma algebrica è superiore a € 5.000,00=,
l’eccedenza rispetto a detto limite, partecipa al reddito.
Esempio :
Componenti positivi € 16.000,00=
Componenti negativi € 10.000,00=
Risultato € 6.000,00=
Franchigia € 5.000,00=
A reddito € 1.000,00=
● Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=, NON
rileva ai fini della determinazione del reddito ;
Esempio :
Componenti positivi € 14.000,00=
Componenti negativi € 10.000,00=
Risultato € 4.000,00=
Franchigia € 5.000,00=
A reddito € ZERO
● Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=,
partecipa per intero alla determinazione del reddito essendo
un componente negativo.
Esempio :
Componenti positivi € 10.000,00=
Componenti negativi € 16.000,00=
Risultato € 6.000,00=
A reddito € - 6.000,00=
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9. Alla determinazione del reddito imponibile concorrono anche le
plusvalenze e le minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive.
Calcolo dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva che deve essere calcolata sull’utile ottenuto
nell’esercizio, sostituisce rispettivamente :
● L’iva
● L’Irpef
● Le addizionali regionale e comunali Irpef
● L’Irap
Ed è pari al 20% da applicarsi al reddito realizzato.
Le imposte sui collaboratori familiari vengono calcolate in capo al titolare.
Detto reddito NON partecipa :
● alla determinazione del reddito complessivo. Infatti, eventuali
ulteriori redditi di altra natura prodotti dal titolare, verranno
tassati ordinariamente.
● Al calcolo per la determinazione delle detrazioni di cui all’art.
13 del Tuir.
Sempre detto reddito partecipa :
● alla determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia
(art. 12, 2° c., Tuir)
● alla determinazione della base imponibile da cui determinare
i contributi previdenziali e assistenziali.
Si ribadisce che i contributi previdenziali obbligatori per legge sono
detraibili per intero così come gli altri componenti negativi. Qualora però,
per effetto di tale detrazione, il risultato dell’attività risulti in perdita,
quest’ultima risulta deducibile tra gli oneri deducibile dal reddito
complessivo.
Esempio :
Se il reddito riveniente dall’attività in Regime minimo risulta pari ad €
100,00= mentre l’importo dei contributi obbligatori per legge è pari ad €
120,00=, questi ultimi risultano detraibili dal reddito dei minimi per €
100,00 mentre i restanti € 20,00= saranno deducibili dal reddito
complessivo eventuale.
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10. 10. Trattamento fiscale delle Perdite
10.1. Perdite subite anteriormente all’inizio del Regime
dei minimi.
Le Perdite pregresse, limitatamente a quelle prodotte nel
2006 e 2007 , possono essere computate in diminuzione del
reddito prodotto nei periodi d’imposta successivi, ma NON oltre
il 5° anno, nei quali si applica il Regime dei minimi.
10.2. Perdite subite in Regime dei minimi
Quelle subite nei PRIMI TRE ANNI di applicazione del Regime,
sono deducibili, per intero e senza limiti temporali ,dal
reddito.
Le Perdite subite invece dal 4° anno successivo all’inizio di
applicazione de Regime dei minimi sono invece deducibili dal
reddito degli anni successivi ma NON oltre il quinto.
11. Regime transitorio
In considerazione delle particolarità in merito alla determinazione del
reddito (criterio di cassa), è stato stabilito quanto segue :
a. Nel caso di passaggio dal Regime normale a quello dei minimi
I RICAVI imputati per competenza all’esercizio precedente e non
ancora incassati, NON costituiranno ricavo al momento dell’incasso.
I COSTI imputati per competenza all’esercizio precedente e non
ancora pagati, NON costituiranno costo al momento del pagamento.
b. Nel caso di passaggio dal Regime dei minimi a quello normale
I RICAVI relativi all’esercizio precedente e non ancora incassati,
costituiranno ricavo nel nuovo Regime al momento dell’incasso.
I COSTI relativi all’esercizio precedente e non ancora pagati,
costituiranno costo nel nuovo Regime al momento del pagamento.
12. Versamenti d’imposta e relativi acconti
I contribuenti minimi debbono versare le imposte sui redditi delle
persone fisiche effettuando i versamenti telematici di cui all’art. 37,
comma 49, Dl 4.07.2006 convertito nella Legge 4.08.2006, n° 248.
Nulla cambia rispetto al Regime normale per quanto attiene al calcolo
degli acconti d’imposta.
Nel caso di imprese familiari, l’acconto è dovuto dal titolare
dell’impresa, anche per conto dei collaboratori familiari così come per il
versamento del saldo annuale.
13. Sanzioni
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11. Ai contribuenti minimi si applica la disciplina sanzionatoria prevista dai
Dlgs 18.12.1997, n° 471 e n° 472 riguardo, ovviamente, alle specifiche
violazioni dei pochi obblighi cui gli stessi sono tenuti.
Ad esempio :
a. Nel caso di mancata certificazione dei corrispettivi connessi alle
operazioni compiute, risultano applicabili le sanzioni di cui agli artt.
6 e 12, Dlgs n° 471/1997, che prevede, tra l’altro, la sanzione
accessoria della sospensione della licenza o dell’attività.
b. Nel caso di mancata numerazione e conservazione delle fatture di
acquisto o spesa, delle bolle doganali, si applica la sanzione prevista
dall’art. 9, Dlgs n° 471/1997.
Anche i contribuenti minimi possono accedere all’istituto del
ravvedimento di cui all’art. 13, Dlgs n° 472/1997, purchè le violazioni
non siano state constatate nel corso di accessi, ispezioni o verifiche.
Inasprimento delle sanzioni
Nel caso in cui il contribuente minimo abbia fornito indicazioni infedeli
riguardo ai requisiti e alle condizioni di accesso al Regime, la sanzione
viene aumentata del 10% qualora il maggior reddito accertato superi il
10% di quello dichiarato.
Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica nel caso in
cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad
utilizzare il Regime dei minimi, purchè il maggior reddito accertato
superi del 10% quello dichiarato.
ATTENZIONE
Così com’è strutturata la gestione fiscale di chi adotta il Regime dei minimi, si
deve sottolineare quanto segue :
a. Se il contribuente NON possiede altri redditi, nella propria dichiarazione
fiscale UNICO , NON attiverà il “Reddito complessivo” dal quale
possono essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni
d’imposta per oneri”.
b. Se il contribuente possiede altri redditi, nella propria dichiarazione
fiscale UNICO , attiverà il “Reddito complessivo” dal quale possono
essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni d’imposta per
oneri”.
Da tutto ciò consegue che chi adotta il Regime dei minimi e NON
possiede altri tipi di reddito, NON PUO’ DETRARSI gli ONERI
DEDUCIBILI NE’ le DETRAZIONI D’IMPOSTA per ONERI.
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12. Esempi di fatture emesse
1. Fattura di un artigiano
Ditta Filippetti Cristino
Via Po, 12
Milano
Spett.le
MICROMAIL Srl
Via Rodrigo, 32
Milano
P.Iva ooooooo
Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008
Per addebito lavori di manutenzione al Vs impianto idraulico eseguiti presso i
Vs uffici di Milano il 2.01.2008.
Totale fattura € 2.500,00=
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
finanziaria per il 2008.
2. Fattura di un commerciante
Ditta Cristinucci Alberto
Via Manzoni, 22
Milano
Spett.le
MICROMAIL Srl
Via Rodrigo, 32
Milano
p.Iva 0000000
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13. Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008
Per cessione dei beni di cui alla Bolla n° 1 del 3.01.2008
Totale fattura € 1.200,00=
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
finanziaria per il 2008.
3. Fattura di un lavoratore autonomo NON iscritto ad alcun
Albo
Dr. Felicetti Antonio
Via Ravasi, 2
Milano
Spett.le
MICROMAIL Srl
Via Rodrigo, 32
Milano
P.Iva 0000000
Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008
Per addebito di prestazioni amministrative relative al mese di Gennaio 2008
Onorario € 1.000,00=
Contributi previdenziali 4% € 40,00=
Totale Parcella € 1.040,00=
Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000 € -200,00=
Totale Dovuto € 840,00
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
finanziaria per il 2008.
4. Fattura di un professionista iscritto ad un Albo
Dr. Pomponio Attico
Via Appia, 75
Roma
Spett.le
MICROMAIL Srl
Via Rodrigo, 32
Milano
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14. P.Iva 00000
Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008
Per addebito prestazioni professionali relative al mese di Gennaio 2008
Onorario € 1.000,00=
Contributi previdenziali 4% € 40,00=
Totale Parcella € 1.040,00=
Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000 € -200,00=
Totale Dovuto € 840,00
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
finanziaria per il 2008.
Normativa di riferimento
1. Legge 24.12.2007, n° 244 , commi dal 96 al 117 (Legge finanziaria per il
2008)
2. DL. 2.01.2008
3. Circolare ministeriale n° 73/E del 21.12.2007
4. Circolare ministeriale n° 7/E del 28.01.2008
FINE
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