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Il Regime dei Minimi
Premessa
I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti :
a.    Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633)
b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388)
c.    Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge
      23.12.1996, n° 662)

I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria
per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che
presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui.

1.   Quali regimi sostituisce
Il comma 116, stabilisce l’abrogazione dei regimi agevolati preesistenti e cioè :

●    Contribuenti minimi in franchigia
●    Regime delle attività marginali
●    Regime super semplificato

2. Chi può utilizzare il nuovo regime dei minimi
●     Le persone fisiche residenti in Italia, esercenti attività d’impresa, arti o
      professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi
      in misura NON superiore a € 30.000,00= Per le imprese, detto limite
      viene calcolato per competenza mentre per arti e professioni, viene
      calcolato per cassa.
●     Chi inizia ad utilizzare detto regime dei minimi in corso d’anno, deve
      applicare detto limite ragguagliato al periodo di attività (in dodicesimi o
      trecentosessatacinquesimi)
●     Il collaboratore familiare che svolge anche un’attività d’impresa o di arte
      e professione in via secondaria e non prevalente rispetto a quella
      dell’impresa familiare, può accedere al Regime minimo per queste
      attività secondarie.

3.   Condizioni da rispettare da parte dei nuovi minimi
●    Non aver effettuato cessioni all’esportazione ovvero
     ▪     operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
     ▪     servizi internazionali o ad essi connessi
     ▪     operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica
           di San Marino
     ▪     trattati ed accordi internazionali
●    Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per Co.Co.Co. a
     progetto. A questo fine, non rilevano eventuali spese sostenute per
     collaborazioni occasionali.


●     Non aver erogato somme per utili ad associati in partecipazione con
      apporto di solo lavoro

                                                                                1
●    Non aver acquistato anche in leasing, nei TRE anni precedenti
     all’attivazione del nuovo regime, beni strumentali per un valore
     SUPERIORE a € 15.000,00=, da calcolarsi al lordo delle eventuali vendite
     dello stesso periodo. Tutti i beni immateriali eventualmente acquistati nel
     citato triennio sono esclusi da tale conteggio
     Qualora detti beni strumentali siano utilizzati ad uso promiscuo (per
     l’impresa o per l’arte e a carattere personale), il valore da assegnare a
     tali beni ai fini del raggiungimento del citato limite, deve essere ridotto al
     50%, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità
     contenute nel Tuir (vedi la deducibilità ridotta all’80% dagli agenti).

     Qualora, l’azienda che intende applicare il Regime dei minimi, sia stata
     donata all’imprenditore, la valutazione del valore dei beni strumentali
     deve essere effettuata sui beni del donante.
     Stranamente, ai fini del conteggio in esame, debbono anche essere
     considerati i canoni di locazione di immobili e il noleggio dei beni.

4.   Attività escluse dal Regime dei minimi
     ● Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34bis Dpr 633/72)
     ● Vendita Sali e tabacchi, fiammiferi (art 74, 1° c., Dpr 633/72)
     ● Editoria                                             art.74, 1° c.,
     ● Gestione di servizi di telefonia pubblica            Dpr 633/72
     ● Rivendita documenti di trasporto e sosta
     ● Intrattenimenti, giochi e altre attività di ci alla tariffa allegata al Dpr
       640/72 (art. 74, 6° c., Dpr 633/72
     ● Agenzie di viaggi e turismo (art. 74ter, Dpr 633/72)
     ● Agriturismo (art. 5, 2° c., Legge 413/91)
     ● Vendite a domicilio (art. 25bis, 6° c., Dpr 600/73)
     ● Rivendita beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
        (art. 36, Dl. 41/95)
     ● Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
        (art. 40bis, Dl. 41/95
     ● Operazioni di cessione di fabbricati, porzioni di fabbricato e terreni
        edificabili (art. 10, n° 8, Dpr 633/72
     ● Cessione di mezzi di trasporto ( art. 53, 1° c., Dl 30.08.1993,
        convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427)




5.   Soggetti che NON rientrano nel Regime dei minimi
     ● Gli stranieri residenti all’estero
     ● I soggetti che hanno quote di partecipazione in società di persone e
        assimilate


                                                                                 2
● I soggetti che possiedono quote di società a responsabilità limitata che
         abbiano optato per la trasparenza fiscale.

     Tali requisiti debbono verificarsi all’inizio dell’anno dal quale si intende
     applicare il Regime minimo. Infatti, se dette quote di partecipazione
     fossero state cedute nel corso dell’esercizio precedente quello di inizio
     del Regime minimo, questo sarebbe valido.

6.   Come si accede al nuovo Regime
     6.1. Per i contribuenti in attività
     NON si deve effettuare alcuna comunicazione in quanto basta il
     “comportamento concludente” .
     Per il contribuente in franchigia
     Se, nel 2007, possedeva i requisiti di cui al punto 3., e operava con
     partita Iva “speciale” che può continuare ad utilizzarla.
      il contribuente che ha aderito alle iniziative imprenditoriali può
     applicare il Regime dei minimi, anche se il Regime adottato era valido
     per tre anni.
     Per il contribuente in Regime ordinario , si passa al Regine dei
     minimi senza formalità.

     Tutti detti contribuenti debbono effettuare il calcolo della Rettifica Iva
     (vedere il successivo punto 9.1).
     Il contribuente che intende applicare il Regime dei minimi, qualora abbia
     erroneamente emesso fatture, parcelle o semplici ricevute fiscali con
     l’addebito dell’Iva, può stornarle ai sensi degli artt. 26 e 21, Dpr 633/72,
     restituendo l’imposta al destinatario delle fatture e quindi accedere al
     Regime dei minimi.

     6.2. Per i contribuenti che iniziano l’ attività
     I contribuenti che iniziano la loro attività per la prima volta, debbono
     comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività con il modello AA9.
     Qualora non lo facessero, possono, nei 30gg successivi, effettuare una
     variazione all’Iva, barrando la apposita casella. In caso di ulteriore
     mancata variazione, il contribuente può accedere al Regime dei minimi
     per comportamento concludente però potrà essere sanzionato ai sensi
     dell’art. 5, 6° comma, Dlgs 18.12.1997, n° 471.




7.   Come si esce dal nuovo Regime dei minimi
     ●  Per opzione, attraverso il comportamento concludente che si
           manifesta applicando il Regime normale dell’Iva
     ●     Per legge, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi :
           ▪    Il volume dei ricavi ha superato i € 30.000,000
           ▪    L’ammontare dei Beni strumentali impiegati nel triennio
                precedente risulti superiore a € 15.000,00=

                                                                               3
▪    Il contribuente effettua cessioni all’esportazione.
          ▪    Il contribuente sostiene spese per lavoratori dipendenti o
               Co.Co.Co. anche a progetto.
          ▪    Il contribuente ha erogato utili ad associati in partecipazione
               con apporto di solo lavoro.
          ▪    Sia stata mutata l’attività rientrando così in uno dei Regimi
               speciali Iva.
          ▪    Il contribuente si sia trasferito all’estero.
          ▪    Il contribuente abbia acquisito partecipazioni in società di
               persone oppure in società a responsabilità limitata avendo
               optato per la “trasparenza”
     ●    Per cessazione a seguito di accertamento, divenuto definitivo.

     In tali casi, il Regime dei minimi cessa dall’anno successivo al
     manifestarsi dell’evento (opzione, legge o avviso di accertamento),
     entrando così nel Regime normale nel quale si DEVE restare per almeno
     un triennio.

     Eccezione
     Qualora, in corso d’anno, si superi il volume d’affari di € 30.000,00=
     per oltre il 50% (€ 45.000,00=), si esce dal Regime dei minimi
     immediatamente           e si rientra automaticamente        nel Regime
     ordinario, ove si rimarrà per almeno TRE anni, con decorrenza
     retroattiva da INIZIO ANNO. In tal caso, il contribuente DEVE
     effettuare il calcolo dell’Iva dovuta (mediante scorporo dai ricavi),
     determinare l’Iva detraibile desumendola dalle fatture ricevute e versare
     la differenza entro il giorno 16 del mese successivo.
     Poiché si è usciti dal Regime dei minimi, debbono essere ripristinati
     TUTTI gli adempimenti previsti dal Regime normale.


8.   Quali sono le agevolazioni per chi applica il Regime dei
     minimi.
     I minimi sono ESCLUSI da :

     ●    Registrare le fatture emesse (art. 23, Dpr 633/72)
     ●    Registrazione dei corrispettivi (art. 24, Dpr 633/72)
     ●    Registrazione delle fatture ricevute (art. 25, Dpr 633/72)
     ●    Tenuta e conservazione dei registri Iva e documenti (art. 39, Dpr
          633/72), ad eccezione delle fatture ricevute e bolle doganali per
          l’importazione.
     ●    Dichiarazione e comunicazione annuale Iva (art. 8 e 8bis, comma
          4bis, Dpr 633/72)
     ●    Compilazione e invio degli allegati Clienti/Fornitori (art. 8bis,
          comma 4bis, Dpr 633/72)
     ●    NON sono soggetti agli Studi di Settore e ai Parametri (art. 62bis,
          Dl 30.08.1993, n° 331 convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427)

                                                                            4
Non risulta comportamento concludente ai fini dell’applicazione del
     Regime dei minimi, mantenere volontariamente aggiornati i registri di cui
     sopra.

     I contribuenti minimi restano OBBLIGATI a :

     ●    Numerare e conservare le fatture ricevute e le bolle doganali
          (l’annotazione su di esse della data del loro pagamento è
          facoltativa ma auspicabile per facilità di autocontrolli)
     ●    Annotare sulle fatture emesse la seguente dicitura :
       “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, legge
                               finanziaria per il 2008”

     ●       Effettuare il “Reverse Charge” sulle fatture per acquisti
             intracomunitari e versare la relativa Iva entro il giorno 16 del mese
             successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.
             Il “Reverse charge” consiste nell’annotare sulla fattura
             intracomunitaria (che è senza< Iva) la seguente dicitura :
              “Aliquota Iva xx,yy% per un totale Iva di € xx.xxx,xx”
             Dove, l’importo € xx.xxx,xx è il risultato della moltiplicazione
             dell’aliquota % per l’imponibile della fattura.

     ●      Annotare sulle fatture di cessione di beni nei confronti di soggetti
            appartenenti ad altro Stato della Cee, la seguente dicitura :
         “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41,
                         comma 2bis, Dl 30.08.1993, n° 331”


     ●       Obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat
     ●       Obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi UNICO

9.   Comportamenti dei minimi
     9.1. Ai fini IVA
     I contribuenti minimi NON possono esercitare il diritto di rivalsa per l’Iva
     assolta sugli acquisti né detrarsi detta Iva sugli acquisti nazionali e
     comunitari. La fattura o lo scontrino emessi NON devono, pertanto,
     recare l’addebito dell’Iva.

     ●       Deve essere effettuata una Rettifica, ai sensi dell’art. 19bis2, Dpr
             633/72, all’Iva già detratta in passato per :
             ▪    Le rimanenze di merci
             ▪    I beni strumentali e immateriali non ancora completamente
                  ammortizzati. Nel presente calcolo, NON debbono essere
                  considerati i beni il cui costo è inferiore a € 516,46 e quelli
                  che presentano un’aliquota di ammortamento superiore al
                  25% poiché si presume siano già stati ammortizzati.
                  Sono del pari esclusi dal calcolo i beni strumentali e
                  immateriali non ancora ceduti per i quali siano trascorsi
                                                                                5
quattro anni dalla loro entrata in funzione. Il termine dei
             quattro anni si estende a dieci per gli immobili.

       Per tali beni, si DEVE determinare l’importo dell’Iva applicando ai
       rispettivi valori l’aliquota corrispondente. Per i beni strumentali,
       occorre determinare l’ammontare degli stessi impiegati nell’ultimo
       quadriennio, quindi determinare l’Iva detratta e determinare quella
       risultata detraibile, effettuarne la differenza e a quest’ultimo
       importo applicare la percentuale di rettifica pari al 20%.
       Si ricorda che l’Iva detraibile può variare dal 100% (per i
       contribuenti che non effettuano operazioni esenti) allo 0% (per i
       contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti da
       Iva). Per i due casi citati, la rettifica sarà pari a Zero. I tutti gli altri
       casi in cui la detraibilità risulta maggiore dello 0% ma inferiore al
       100%, si otterrà un importo che si qualifica “rettifica”.

       Il totale Iva dovuto, DEVE essere versato nel modo seguente :
              ◊      Versamento in una unica soluzione entro il giorno 16
                     del mese successivo in cui si è entrati nel Regime
                     minimo, entro il termine di presentazione annuale della
                     dichiarazione annuale IVA (anche se la dichiarazione
                     NON deve essere presentata)



             ◊      Versamento in 5 rate annuali di pari importo, senza
                    interessi, entro i termini di pagamento del saldo Irpef.

             Può essere effettuata la         “compensazione” con le altre
             imposte.

●      NON deve essere effettuata la liquidazione Iva. NON si versa più
       l’Iva.
●      NON si effettuano più le dichiarazioni periodiche e annuale Iva.
●      Sulle fatture emesse per “operazioni soggette ad Iva”, se di
       importo SUPERIORE a € 77,47, DEVE essere apposta la marca da
       bollo per € 1,29=

Ultima dichiarazione annuale Iva
Nell’ultima dichiarazione annuale Iva, prima di accedere al Regime dei
minimi, occorre tener conto dell’imposta relativa alle operazioni ad
esigibilità differita che viene versata all’atto del pagamento da parte
dell’Ente pubblico.
Se l’ultima dichiarazione annuale presenta un credito d’imposta, occorre
chiederne il rimborso o utilizzarla per la compensazione.

9.2.    Ai fini dell’Irpef


                                                                                  6
●   A TUTTI i contribuenti minimi si applica il “criterio di cassa” cioè
    le spese e i costi detraibili sono deducibili all’atto del loro
    pagamento.
●   I beni strumentali e quelli immateriali si deducono all’atto del
    pagamento intero o rateale. I beni acquisiti in leasing, si deducono
    al pagamento dell’anticipo e al pagamento delle singole rate.. NON
    si applicano più le quote di ammortamento.
●   I soggetti che esercitano arti o professioni, devono tenere un conto
    bancario o postale, ai sensi dell’art. 19, Dpr 600/73, sul quale
    versare le somme riscosse e dal quale prelevare l’importo relativo
    a costi e spese sostenuti. Detti conti possono essere utilizzati
    anche per esigenze personali e/o familiari.
    Si ricorda che l’art. 19 , Dpr 600/73 stabilisce che i compensi in
    denaro per gli esercenti arti e professioni, debbono essere riscossi
    esclusivamente mediante :
          ●     Assegni non trasferibili
          ●     Bonifici bancari o postali
          ●     Sistemi elettronici
    Salvo i seguenti importi minimi :
          € 1000,00, sino al 30.06.2008
          € 500,00, dall’ 1.07.2008 sino al 30.06.2009
          € 100,00, dall’1.07.2009 in poi

●   Le rimanenze finali dell’anno precedente l’inizio del Regime dei
    minimi, verranno dedotte, per l’intero ammontare, dai ricavi
    dell’esercizio in cui si è iniziato con il Regime minimo e in quelli
    successivi se dette rimanenze non trovano capienza nei ricavi.
    Nel caso di uscita dal Regime dei Minimi, il valore delle rimanenze
    iniziali per il nuovo Regime adottato, sarà pari ad uno dei seguenti
    importi :
           a. ZERO, qualora tutti i beni acquistati siano stati dedotti in
              termini di costo nell’ultimo esercizio di applicazione dei
              minimi ;
           b. All’ammontare delle rate o quote non ancora pagate al
              termine del Regime dei minimi.

●   Risultano deducibili i contributi previdenziali , obbligatori per legge,
    a carico del contribuente titolare e quelli relativi ai collaboratori
    familiari risultanti a suo carico. Sono del pari deducibili dai ricavi i
    contributi previdenziali a favore dei collaboratori familiari risultanti
    NON a carico purchè non sia stata attivata la rivalsa da parte del
    titolare.
    Qualora detti contributi eccedano i ricavi, l’eccedenza può essere
    dedotta in sede di dichiarazione fiscale Unico 740.

●   Le spese di manutenzione sono spesabili per il loro intero
    ammontare secondo il principio di cassa. Non valgono quindi per i
    minimi le limitazioni previste dall’art. 102 del Tuir.       Questo
    principio vale per tutti i costi e spese a indeducibilità totale o a
                                                                          7
deducibilità ridotta. Unica eccezione si ha per i costi riferiti a beni
      ad uso promiscuo (auto, caravan, motocicli e telefonia) la cui
      deducibilità è pari al 50% a prescindere di quanto diversamente
      stabilisca il Tuir.
      Analogamente, le spese per omaggi e quelle di rappresentanza,
      possono essere dedotte integralmente da chi applica il Regime dei
      minimi alla sola condizione che, detti costi o spese, risultino
      inerenti all’attività esercitata.
      La deduzione forfetaria per spese non documentate (art. 66, 5°
      comma, Tuir) non trova applicazione per i minimi.



Componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad
esercizi precedenti quello di inizio del Regime dei
minimi.
I componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti
quello di applicazione del Regime dei minimi, i quali sono stati rinviati ad
anni futuri in forza delle regole ordinarie del Tuir, partecipano, dopo
averne effettuato la sommatoria algebrica (componenti positivi meno
componenti negativi), alla determinazione del reddito dell’ultimo anno
prima di applicare il nuovo Regime dei minimi con le seguenti
modalità :
      ●    Se detta somma algebrica è superiore a € 5.000,00=,
           l’eccedenza rispetto a detto limite, partecipa al reddito.
           Esempio :
           Componenti positivi      € 16.000,00=
           Componenti negativi      € 10.000,00=
                        Risultato   € 6.000,00=
                        Franchigia € 5.000,00=
                        A reddito € 1.000,00=

      ●   Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=, NON
          rileva ai fini della determinazione del reddito ;
          Esempio :
          Componenti positivi        € 14.000,00=
          Componenti negativi        € 10.000,00=
                         Risultato   € 4.000,00=
                         Franchigia € 5.000,00=
                         A reddito €       ZERO

      ●   Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=,
          partecipa per intero alla determinazione del reddito essendo
          un componente negativo.
          Esempio :
          Componenti positivi     € 10.000,00=
          Componenti negativi     € 16.000,00=
                      Risultato   € 6.000,00=
                      A reddito € - 6.000,00=
                                                                           8
Alla determinazione del reddito imponibile concorrono anche le
plusvalenze e le minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive.




Calcolo dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva che deve essere calcolata sull’utile ottenuto
nell’esercizio, sostituisce rispettivamente :

      ●     L’iva
      ●     L’Irpef
      ●     Le addizionali regionale e comunali Irpef
      ●     L’Irap

Ed è pari al 20% da applicarsi al reddito realizzato.
Le imposte sui collaboratori familiari vengono calcolate in capo al titolare.

Detto reddito NON partecipa :
     ●    alla determinazione del reddito complessivo. Infatti, eventuali
          ulteriori redditi di altra natura prodotti dal titolare, verranno
          tassati ordinariamente.
     ●    Al calcolo per la determinazione delle detrazioni di cui all’art.
          13 del Tuir.
Sempre detto reddito partecipa :
     ●    alla determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia
          (art. 12, 2° c., Tuir)
     ●    alla determinazione della base imponibile da cui determinare
          i contributi previdenziali e assistenziali.

Si ribadisce che i contributi previdenziali obbligatori per legge sono
detraibili per intero così come gli altri componenti negativi. Qualora però,
per effetto di tale detrazione, il risultato dell’attività risulti in perdita,
quest’ultima risulta deducibile tra gli oneri deducibile dal reddito
complessivo.

Esempio :
Se il reddito riveniente dall’attività in Regime minimo risulta pari ad €
100,00= mentre l’importo dei contributi obbligatori per legge è pari ad €
120,00=, questi ultimi risultano detraibili dal reddito dei minimi per €
100,00 mentre i restanti € 20,00= saranno deducibili dal reddito
complessivo eventuale.




                                                                            9
10.     Trattamento fiscale delle Perdite
      10.1. Perdite subite anteriormente all’inizio del Regime
             dei minimi.
              Le Perdite pregresse, limitatamente a quelle prodotte nel
              2006 e 2007 , possono essere computate in diminuzione del
              reddito prodotto nei periodi d’imposta successivi, ma NON oltre
              il 5° anno, nei quali si applica il Regime dei minimi.


      10.2.   Perdite subite in Regime dei minimi
              Quelle subite nei PRIMI TRE ANNI di applicazione del Regime,
              sono deducibili, per intero e senza limiti temporali ,dal
              reddito.
              Le Perdite subite invece dal 4° anno successivo all’inizio di
              applicazione de Regime dei minimi sono invece deducibili dal
              reddito degli anni successivi ma NON oltre il quinto.

11.    Regime transitorio
       In considerazione delle particolarità in merito alla determinazione del
       reddito (criterio di cassa), è stato stabilito quanto segue :

       a. Nel caso di passaggio dal Regime normale a quello dei minimi
          I RICAVI imputati per competenza all’esercizio precedente e non
          ancora incassati, NON costituiranno ricavo al momento dell’incasso.
          I COSTI imputati per competenza all’esercizio precedente e non
          ancora pagati, NON costituiranno costo al momento del pagamento.

       b. Nel caso di passaggio dal Regime dei minimi a quello normale
          I RICAVI relativi all’esercizio precedente e non ancora incassati,
          costituiranno ricavo nel nuovo Regime al momento dell’incasso.
          I   COSTI relativi all’esercizio precedente e non ancora pagati,
          costituiranno costo nel nuovo Regime al momento del pagamento.

12.    Versamenti d’imposta e relativi acconti
       I contribuenti minimi debbono versare le imposte sui redditi delle
       persone fisiche effettuando i versamenti telematici di cui all’art. 37,
       comma 49, Dl 4.07.2006 convertito nella Legge 4.08.2006, n° 248.

       Nulla cambia rispetto al Regime normale per quanto attiene al calcolo
       degli acconti d’imposta.

       Nel caso di imprese familiari, l’acconto è dovuto dal titolare
       dell’impresa, anche per conto dei collaboratori familiari così come per il
       versamento del saldo annuale.


13.    Sanzioni

                                                                              10
Ai contribuenti minimi si applica la disciplina sanzionatoria prevista dai
       Dlgs 18.12.1997, n° 471 e n° 472 riguardo, ovviamente, alle specifiche
       violazioni dei pochi obblighi cui gli stessi sono tenuti.
       Ad esempio :
       a. Nel caso di mancata certificazione dei corrispettivi connessi alle
           operazioni compiute, risultano applicabili le sanzioni di cui agli artt.
           6 e 12, Dlgs n° 471/1997, che prevede, tra l’altro, la sanzione
           accessoria della sospensione della licenza o dell’attività.
       b. Nel caso di mancata numerazione e conservazione delle fatture di
           acquisto o spesa, delle bolle doganali, si applica la sanzione prevista
           dall’art. 9, Dlgs n° 471/1997.

       Anche i contribuenti minimi possono accedere all’istituto del
       ravvedimento di cui all’art. 13, Dlgs n° 472/1997, purchè le violazioni
       non siano state constatate nel corso di accessi, ispezioni o verifiche.

       Inasprimento delle sanzioni
       Nel caso in cui il contribuente minimo abbia fornito indicazioni infedeli
       riguardo ai requisiti e alle condizioni di accesso al Regime, la sanzione
       viene aumentata del 10% qualora il maggior reddito accertato superi il
       10% di quello dichiarato.

       Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica nel caso in
       cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad
       utilizzare il Regime dei minimi, purchè il maggior reddito accertato
       superi del 10% quello dichiarato.


                                ATTENZIONE
Così com’è strutturata la gestione fiscale di chi adotta il Regime dei minimi, si
deve sottolineare quanto segue :
a.     Se il contribuente NON possiede altri redditi, nella propria dichiarazione
       fiscale UNICO     , NON attiverà il “Reddito complessivo” dal quale
       possono essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni
       d’imposta per oneri”.
b.     Se il contribuente possiede altri redditi, nella propria dichiarazione
       fiscale UNICO , attiverà il “Reddito complessivo” dal quale possono
       essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni d’imposta per
       oneri”.
    Da tutto ciò consegue che chi adotta il Regime dei minimi e NON
      possiede altri tipi di reddito, NON PUO’ DETRARSI gli ONERI
        DEDUCIBILI NE’ le DETRAZIONI D’IMPOSTA per ONERI.




                                                                                11
Esempi di fatture emesse

1. Fattura di un artigiano


Ditta Filippetti Cristino
     Via Po, 12
      Milano
                                                                     Spett.le
                                                            MICROMAIL Srl
                                                            Via Rodrigo, 32
                                                                      Milano
                                                              P.Iva ooooooo
Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008

Per addebito lavori di manutenzione al Vs impianto idraulico eseguiti presso i
Vs uffici di Milano il 2.01.2008.

                 Totale fattura € 2.500,00=

     Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
                        finanziaria per il 2008.



2. Fattura di un commerciante


Ditta Cristinucci Alberto
     Via Manzoni, 22
      Milano
                                                                     Spett.le
                                                            MICROMAIL Srl
                                                            Via Rodrigo, 32
                                                                      Milano
                                                              p.Iva 0000000
                                                                            12
Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008

Per cessione dei beni di cui alla Bolla n° 1 del 3.01.2008

                  Totale fattura € 1.200,00=

     Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
                        finanziaria per il 2008.




3. Fattura di un lavoratore autonomo NON iscritto ad alcun
   Albo


Dr. Felicetti Antonio
     Via Ravasi, 2
       Milano
                                                                        Spett.le
                                                               MICROMAIL Srl
                                                               Via Rodrigo, 32
                                                                         Milano
                                                                 P.Iva 0000000
Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008

Per addebito di prestazioni amministrative relative al mese di Gennaio 2008

            Onorario                                  €      1.000,00=
            Contributi previdenziali 4%               €         40,00=
                            Totale Parcella           €      1.040,00=
            Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000         €       -200,00=
                            Totale Dovuto             €        840,00

     Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
                        finanziaria per il 2008.

4. Fattura di un professionista iscritto ad un Albo


Dr. Pomponio Attico
     Via Appia, 75
      Roma
                                                                      Spett.le
                                                               MICROMAIL Srl
                                                               Via Rodrigo, 32
                                                                       Milano
                                                                              13
P.Iva 00000

Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008

Per addebito prestazioni professionali relative al mese di Gennaio 2008

           Onorario                                €    1.000,00=
           Contributi previdenziali 4%             €       40,00=
                           Totale Parcella         €    1.040,00=
           Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000       €     -200,00=
                           Totale Dovuto           €      840,00

     Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge
                        finanziaria per il 2008.




Normativa di riferimento

  1. Legge 24.12.2007, n° 244 , commi dal 96 al 117 (Legge finanziaria per il
     2008)
  2. DL. 2.01.2008
  3. Circolare ministeriale n° 73/E del 21.12.2007
  4. Circolare ministeriale n° 7/E del 28.01.2008




                                    FINE




                                                                           14

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Il Regime dei Minimi

  • 1. Il Regime dei Minimi Premessa I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti : a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633) b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388) c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge 23.12.1996, n° 662) I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui. 1. Quali regimi sostituisce Il comma 116, stabilisce l’abrogazione dei regimi agevolati preesistenti e cioè : ● Contribuenti minimi in franchigia ● Regime delle attività marginali ● Regime super semplificato 2. Chi può utilizzare il nuovo regime dei minimi ● Le persone fisiche residenti in Italia, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura NON superiore a € 30.000,00= Per le imprese, detto limite viene calcolato per competenza mentre per arti e professioni, viene calcolato per cassa. ● Chi inizia ad utilizzare detto regime dei minimi in corso d’anno, deve applicare detto limite ragguagliato al periodo di attività (in dodicesimi o trecentosessatacinquesimi) ● Il collaboratore familiare che svolge anche un’attività d’impresa o di arte e professione in via secondaria e non prevalente rispetto a quella dell’impresa familiare, può accedere al Regime minimo per queste attività secondarie. 3. Condizioni da rispettare da parte dei nuovi minimi ● Non aver effettuato cessioni all’esportazione ovvero ▪ operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ▪ servizi internazionali o ad essi connessi ▪ operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino ▪ trattati ed accordi internazionali ● Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per Co.Co.Co. a progetto. A questo fine, non rilevano eventuali spese sostenute per collaborazioni occasionali. ● Non aver erogato somme per utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro 1
  • 2. Non aver acquistato anche in leasing, nei TRE anni precedenti all’attivazione del nuovo regime, beni strumentali per un valore SUPERIORE a € 15.000,00=, da calcolarsi al lordo delle eventuali vendite dello stesso periodo. Tutti i beni immateriali eventualmente acquistati nel citato triennio sono esclusi da tale conteggio Qualora detti beni strumentali siano utilizzati ad uso promiscuo (per l’impresa o per l’arte e a carattere personale), il valore da assegnare a tali beni ai fini del raggiungimento del citato limite, deve essere ridotto al 50%, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel Tuir (vedi la deducibilità ridotta all’80% dagli agenti). Qualora, l’azienda che intende applicare il Regime dei minimi, sia stata donata all’imprenditore, la valutazione del valore dei beni strumentali deve essere effettuata sui beni del donante. Stranamente, ai fini del conteggio in esame, debbono anche essere considerati i canoni di locazione di immobili e il noleggio dei beni. 4. Attività escluse dal Regime dei minimi ● Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34bis Dpr 633/72) ● Vendita Sali e tabacchi, fiammiferi (art 74, 1° c., Dpr 633/72) ● Editoria art.74, 1° c., ● Gestione di servizi di telefonia pubblica Dpr 633/72 ● Rivendita documenti di trasporto e sosta ● Intrattenimenti, giochi e altre attività di ci alla tariffa allegata al Dpr 640/72 (art. 74, 6° c., Dpr 633/72 ● Agenzie di viaggi e turismo (art. 74ter, Dpr 633/72) ● Agriturismo (art. 5, 2° c., Legge 413/91) ● Vendite a domicilio (art. 25bis, 6° c., Dpr 600/73) ● Rivendita beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, Dl. 41/95) ● Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40bis, Dl. 41/95 ● Operazioni di cessione di fabbricati, porzioni di fabbricato e terreni edificabili (art. 10, n° 8, Dpr 633/72 ● Cessione di mezzi di trasporto ( art. 53, 1° c., Dl 30.08.1993, convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427) 5. Soggetti che NON rientrano nel Regime dei minimi ● Gli stranieri residenti all’estero ● I soggetti che hanno quote di partecipazione in società di persone e assimilate 2
  • 3. ● I soggetti che possiedono quote di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza fiscale. Tali requisiti debbono verificarsi all’inizio dell’anno dal quale si intende applicare il Regime minimo. Infatti, se dette quote di partecipazione fossero state cedute nel corso dell’esercizio precedente quello di inizio del Regime minimo, questo sarebbe valido. 6. Come si accede al nuovo Regime 6.1. Per i contribuenti in attività NON si deve effettuare alcuna comunicazione in quanto basta il “comportamento concludente” . Per il contribuente in franchigia Se, nel 2007, possedeva i requisiti di cui al punto 3., e operava con partita Iva “speciale” che può continuare ad utilizzarla. il contribuente che ha aderito alle iniziative imprenditoriali può applicare il Regime dei minimi, anche se il Regime adottato era valido per tre anni. Per il contribuente in Regime ordinario , si passa al Regine dei minimi senza formalità. Tutti detti contribuenti debbono effettuare il calcolo della Rettifica Iva (vedere il successivo punto 9.1). Il contribuente che intende applicare il Regime dei minimi, qualora abbia erroneamente emesso fatture, parcelle o semplici ricevute fiscali con l’addebito dell’Iva, può stornarle ai sensi degli artt. 26 e 21, Dpr 633/72, restituendo l’imposta al destinatario delle fatture e quindi accedere al Regime dei minimi. 6.2. Per i contribuenti che iniziano l’ attività I contribuenti che iniziano la loro attività per la prima volta, debbono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività con il modello AA9. Qualora non lo facessero, possono, nei 30gg successivi, effettuare una variazione all’Iva, barrando la apposita casella. In caso di ulteriore mancata variazione, il contribuente può accedere al Regime dei minimi per comportamento concludente però potrà essere sanzionato ai sensi dell’art. 5, 6° comma, Dlgs 18.12.1997, n° 471. 7. Come si esce dal nuovo Regime dei minimi ● Per opzione, attraverso il comportamento concludente che si manifesta applicando il Regime normale dell’Iva ● Per legge, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi : ▪ Il volume dei ricavi ha superato i € 30.000,000 ▪ L’ammontare dei Beni strumentali impiegati nel triennio precedente risulti superiore a € 15.000,00= 3
  • 4. Il contribuente effettua cessioni all’esportazione. ▪ Il contribuente sostiene spese per lavoratori dipendenti o Co.Co.Co. anche a progetto. ▪ Il contribuente ha erogato utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. ▪ Sia stata mutata l’attività rientrando così in uno dei Regimi speciali Iva. ▪ Il contribuente si sia trasferito all’estero. ▪ Il contribuente abbia acquisito partecipazioni in società di persone oppure in società a responsabilità limitata avendo optato per la “trasparenza” ● Per cessazione a seguito di accertamento, divenuto definitivo. In tali casi, il Regime dei minimi cessa dall’anno successivo al manifestarsi dell’evento (opzione, legge o avviso di accertamento), entrando così nel Regime normale nel quale si DEVE restare per almeno un triennio. Eccezione Qualora, in corso d’anno, si superi il volume d’affari di € 30.000,00= per oltre il 50% (€ 45.000,00=), si esce dal Regime dei minimi immediatamente e si rientra automaticamente nel Regime ordinario, ove si rimarrà per almeno TRE anni, con decorrenza retroattiva da INIZIO ANNO. In tal caso, il contribuente DEVE effettuare il calcolo dell’Iva dovuta (mediante scorporo dai ricavi), determinare l’Iva detraibile desumendola dalle fatture ricevute e versare la differenza entro il giorno 16 del mese successivo. Poiché si è usciti dal Regime dei minimi, debbono essere ripristinati TUTTI gli adempimenti previsti dal Regime normale. 8. Quali sono le agevolazioni per chi applica il Regime dei minimi. I minimi sono ESCLUSI da : ● Registrare le fatture emesse (art. 23, Dpr 633/72) ● Registrazione dei corrispettivi (art. 24, Dpr 633/72) ● Registrazione delle fatture ricevute (art. 25, Dpr 633/72) ● Tenuta e conservazione dei registri Iva e documenti (art. 39, Dpr 633/72), ad eccezione delle fatture ricevute e bolle doganali per l’importazione. ● Dichiarazione e comunicazione annuale Iva (art. 8 e 8bis, comma 4bis, Dpr 633/72) ● Compilazione e invio degli allegati Clienti/Fornitori (art. 8bis, comma 4bis, Dpr 633/72) ● NON sono soggetti agli Studi di Settore e ai Parametri (art. 62bis, Dl 30.08.1993, n° 331 convertito nella Legge 29.10.1993, n° 427) 4
  • 5. Non risulta comportamento concludente ai fini dell’applicazione del Regime dei minimi, mantenere volontariamente aggiornati i registri di cui sopra. I contribuenti minimi restano OBBLIGATI a : ● Numerare e conservare le fatture ricevute e le bolle doganali (l’annotazione su di esse della data del loro pagamento è facoltativa ma auspicabile per facilità di autocontrolli) ● Annotare sulle fatture emesse la seguente dicitura : “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, legge finanziaria per il 2008” ● Effettuare il “Reverse Charge” sulle fatture per acquisti intracomunitari e versare la relativa Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata. Il “Reverse charge” consiste nell’annotare sulla fattura intracomunitaria (che è senza< Iva) la seguente dicitura : “Aliquota Iva xx,yy% per un totale Iva di € xx.xxx,xx” Dove, l’importo € xx.xxx,xx è il risultato della moltiplicazione dell’aliquota % per l’imponibile della fattura. ● Annotare sulle fatture di cessione di beni nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato della Cee, la seguente dicitura : “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2bis, Dl 30.08.1993, n° 331” ● Obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat ● Obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi UNICO 9. Comportamenti dei minimi 9.1. Ai fini IVA I contribuenti minimi NON possono esercitare il diritto di rivalsa per l’Iva assolta sugli acquisti né detrarsi detta Iva sugli acquisti nazionali e comunitari. La fattura o lo scontrino emessi NON devono, pertanto, recare l’addebito dell’Iva. ● Deve essere effettuata una Rettifica, ai sensi dell’art. 19bis2, Dpr 633/72, all’Iva già detratta in passato per : ▪ Le rimanenze di merci ▪ I beni strumentali e immateriali non ancora completamente ammortizzati. Nel presente calcolo, NON debbono essere considerati i beni il cui costo è inferiore a € 516,46 e quelli che presentano un’aliquota di ammortamento superiore al 25% poiché si presume siano già stati ammortizzati. Sono del pari esclusi dal calcolo i beni strumentali e immateriali non ancora ceduti per i quali siano trascorsi 5
  • 6. quattro anni dalla loro entrata in funzione. Il termine dei quattro anni si estende a dieci per gli immobili. Per tali beni, si DEVE determinare l’importo dell’Iva applicando ai rispettivi valori l’aliquota corrispondente. Per i beni strumentali, occorre determinare l’ammontare degli stessi impiegati nell’ultimo quadriennio, quindi determinare l’Iva detratta e determinare quella risultata detraibile, effettuarne la differenza e a quest’ultimo importo applicare la percentuale di rettifica pari al 20%. Si ricorda che l’Iva detraibile può variare dal 100% (per i contribuenti che non effettuano operazioni esenti) allo 0% (per i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti da Iva). Per i due casi citati, la rettifica sarà pari a Zero. I tutti gli altri casi in cui la detraibilità risulta maggiore dello 0% ma inferiore al 100%, si otterrà un importo che si qualifica “rettifica”. Il totale Iva dovuto, DEVE essere versato nel modo seguente : ◊ Versamento in una unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo in cui si è entrati nel Regime minimo, entro il termine di presentazione annuale della dichiarazione annuale IVA (anche se la dichiarazione NON deve essere presentata) ◊ Versamento in 5 rate annuali di pari importo, senza interessi, entro i termini di pagamento del saldo Irpef. Può essere effettuata la “compensazione” con le altre imposte. ● NON deve essere effettuata la liquidazione Iva. NON si versa più l’Iva. ● NON si effettuano più le dichiarazioni periodiche e annuale Iva. ● Sulle fatture emesse per “operazioni soggette ad Iva”, se di importo SUPERIORE a € 77,47, DEVE essere apposta la marca da bollo per € 1,29= Ultima dichiarazione annuale Iva Nell’ultima dichiarazione annuale Iva, prima di accedere al Regime dei minimi, occorre tener conto dell’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita che viene versata all’atto del pagamento da parte dell’Ente pubblico. Se l’ultima dichiarazione annuale presenta un credito d’imposta, occorre chiederne il rimborso o utilizzarla per la compensazione. 9.2. Ai fini dell’Irpef 6
  • 7. A TUTTI i contribuenti minimi si applica il “criterio di cassa” cioè le spese e i costi detraibili sono deducibili all’atto del loro pagamento. ● I beni strumentali e quelli immateriali si deducono all’atto del pagamento intero o rateale. I beni acquisiti in leasing, si deducono al pagamento dell’anticipo e al pagamento delle singole rate.. NON si applicano più le quote di ammortamento. ● I soggetti che esercitano arti o professioni, devono tenere un conto bancario o postale, ai sensi dell’art. 19, Dpr 600/73, sul quale versare le somme riscosse e dal quale prelevare l’importo relativo a costi e spese sostenuti. Detti conti possono essere utilizzati anche per esigenze personali e/o familiari. Si ricorda che l’art. 19 , Dpr 600/73 stabilisce che i compensi in denaro per gli esercenti arti e professioni, debbono essere riscossi esclusivamente mediante : ● Assegni non trasferibili ● Bonifici bancari o postali ● Sistemi elettronici Salvo i seguenti importi minimi : € 1000,00, sino al 30.06.2008 € 500,00, dall’ 1.07.2008 sino al 30.06.2009 € 100,00, dall’1.07.2009 in poi ● Le rimanenze finali dell’anno precedente l’inizio del Regime dei minimi, verranno dedotte, per l’intero ammontare, dai ricavi dell’esercizio in cui si è iniziato con il Regime minimo e in quelli successivi se dette rimanenze non trovano capienza nei ricavi. Nel caso di uscita dal Regime dei Minimi, il valore delle rimanenze iniziali per il nuovo Regime adottato, sarà pari ad uno dei seguenti importi : a. ZERO, qualora tutti i beni acquistati siano stati dedotti in termini di costo nell’ultimo esercizio di applicazione dei minimi ; b. All’ammontare delle rate o quote non ancora pagate al termine del Regime dei minimi. ● Risultano deducibili i contributi previdenziali , obbligatori per legge, a carico del contribuente titolare e quelli relativi ai collaboratori familiari risultanti a suo carico. Sono del pari deducibili dai ricavi i contributi previdenziali a favore dei collaboratori familiari risultanti NON a carico purchè non sia stata attivata la rivalsa da parte del titolare. Qualora detti contributi eccedano i ricavi, l’eccedenza può essere dedotta in sede di dichiarazione fiscale Unico 740. ● Le spese di manutenzione sono spesabili per il loro intero ammontare secondo il principio di cassa. Non valgono quindi per i minimi le limitazioni previste dall’art. 102 del Tuir. Questo principio vale per tutti i costi e spese a indeducibilità totale o a 7
  • 8. deducibilità ridotta. Unica eccezione si ha per i costi riferiti a beni ad uso promiscuo (auto, caravan, motocicli e telefonia) la cui deducibilità è pari al 50% a prescindere di quanto diversamente stabilisca il Tuir. Analogamente, le spese per omaggi e quelle di rappresentanza, possono essere dedotte integralmente da chi applica il Regime dei minimi alla sola condizione che, detti costi o spese, risultino inerenti all’attività esercitata. La deduzione forfetaria per spese non documentate (art. 66, 5° comma, Tuir) non trova applicazione per i minimi. Componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti quello di inizio del Regime dei minimi. I componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti quello di applicazione del Regime dei minimi, i quali sono stati rinviati ad anni futuri in forza delle regole ordinarie del Tuir, partecipano, dopo averne effettuato la sommatoria algebrica (componenti positivi meno componenti negativi), alla determinazione del reddito dell’ultimo anno prima di applicare il nuovo Regime dei minimi con le seguenti modalità : ● Se detta somma algebrica è superiore a € 5.000,00=, l’eccedenza rispetto a detto limite, partecipa al reddito. Esempio : Componenti positivi € 16.000,00= Componenti negativi € 10.000,00= Risultato € 6.000,00= Franchigia € 5.000,00= A reddito € 1.000,00= ● Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=, NON rileva ai fini della determinazione del reddito ; Esempio : Componenti positivi € 14.000,00= Componenti negativi € 10.000,00= Risultato € 4.000,00= Franchigia € 5.000,00= A reddito € ZERO ● Se detta somma algebrica è inferiore a € 5.000,00=, partecipa per intero alla determinazione del reddito essendo un componente negativo. Esempio : Componenti positivi € 10.000,00= Componenti negativi € 16.000,00= Risultato € 6.000,00= A reddito € - 6.000,00= 8
  • 9. Alla determinazione del reddito imponibile concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive. Calcolo dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva che deve essere calcolata sull’utile ottenuto nell’esercizio, sostituisce rispettivamente : ● L’iva ● L’Irpef ● Le addizionali regionale e comunali Irpef ● L’Irap Ed è pari al 20% da applicarsi al reddito realizzato. Le imposte sui collaboratori familiari vengono calcolate in capo al titolare. Detto reddito NON partecipa : ● alla determinazione del reddito complessivo. Infatti, eventuali ulteriori redditi di altra natura prodotti dal titolare, verranno tassati ordinariamente. ● Al calcolo per la determinazione delle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir. Sempre detto reddito partecipa : ● alla determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, 2° c., Tuir) ● alla determinazione della base imponibile da cui determinare i contributi previdenziali e assistenziali. Si ribadisce che i contributi previdenziali obbligatori per legge sono detraibili per intero così come gli altri componenti negativi. Qualora però, per effetto di tale detrazione, il risultato dell’attività risulti in perdita, quest’ultima risulta deducibile tra gli oneri deducibile dal reddito complessivo. Esempio : Se il reddito riveniente dall’attività in Regime minimo risulta pari ad € 100,00= mentre l’importo dei contributi obbligatori per legge è pari ad € 120,00=, questi ultimi risultano detraibili dal reddito dei minimi per € 100,00 mentre i restanti € 20,00= saranno deducibili dal reddito complessivo eventuale. 9
  • 10. 10. Trattamento fiscale delle Perdite 10.1. Perdite subite anteriormente all’inizio del Regime dei minimi. Le Perdite pregresse, limitatamente a quelle prodotte nel 2006 e 2007 , possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi d’imposta successivi, ma NON oltre il 5° anno, nei quali si applica il Regime dei minimi. 10.2. Perdite subite in Regime dei minimi Quelle subite nei PRIMI TRE ANNI di applicazione del Regime, sono deducibili, per intero e senza limiti temporali ,dal reddito. Le Perdite subite invece dal 4° anno successivo all’inizio di applicazione de Regime dei minimi sono invece deducibili dal reddito degli anni successivi ma NON oltre il quinto. 11. Regime transitorio In considerazione delle particolarità in merito alla determinazione del reddito (criterio di cassa), è stato stabilito quanto segue : a. Nel caso di passaggio dal Regime normale a quello dei minimi I RICAVI imputati per competenza all’esercizio precedente e non ancora incassati, NON costituiranno ricavo al momento dell’incasso. I COSTI imputati per competenza all’esercizio precedente e non ancora pagati, NON costituiranno costo al momento del pagamento. b. Nel caso di passaggio dal Regime dei minimi a quello normale I RICAVI relativi all’esercizio precedente e non ancora incassati, costituiranno ricavo nel nuovo Regime al momento dell’incasso. I COSTI relativi all’esercizio precedente e non ancora pagati, costituiranno costo nel nuovo Regime al momento del pagamento. 12. Versamenti d’imposta e relativi acconti I contribuenti minimi debbono versare le imposte sui redditi delle persone fisiche effettuando i versamenti telematici di cui all’art. 37, comma 49, Dl 4.07.2006 convertito nella Legge 4.08.2006, n° 248. Nulla cambia rispetto al Regime normale per quanto attiene al calcolo degli acconti d’imposta. Nel caso di imprese familiari, l’acconto è dovuto dal titolare dell’impresa, anche per conto dei collaboratori familiari così come per il versamento del saldo annuale. 13. Sanzioni 10
  • 11. Ai contribuenti minimi si applica la disciplina sanzionatoria prevista dai Dlgs 18.12.1997, n° 471 e n° 472 riguardo, ovviamente, alle specifiche violazioni dei pochi obblighi cui gli stessi sono tenuti. Ad esempio : a. Nel caso di mancata certificazione dei corrispettivi connessi alle operazioni compiute, risultano applicabili le sanzioni di cui agli artt. 6 e 12, Dlgs n° 471/1997, che prevede, tra l’altro, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività. b. Nel caso di mancata numerazione e conservazione delle fatture di acquisto o spesa, delle bolle doganali, si applica la sanzione prevista dall’art. 9, Dlgs n° 471/1997. Anche i contribuenti minimi possono accedere all’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13, Dlgs n° 472/1997, purchè le violazioni non siano state constatate nel corso di accessi, ispezioni o verifiche. Inasprimento delle sanzioni Nel caso in cui il contribuente minimo abbia fornito indicazioni infedeli riguardo ai requisiti e alle condizioni di accesso al Regime, la sanzione viene aumentata del 10% qualora il maggior reddito accertato superi il 10% di quello dichiarato. Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica nel caso in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il Regime dei minimi, purchè il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato. ATTENZIONE Così com’è strutturata la gestione fiscale di chi adotta il Regime dei minimi, si deve sottolineare quanto segue : a. Se il contribuente NON possiede altri redditi, nella propria dichiarazione fiscale UNICO , NON attiverà il “Reddito complessivo” dal quale possono essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni d’imposta per oneri”. b. Se il contribuente possiede altri redditi, nella propria dichiarazione fiscale UNICO , attiverà il “Reddito complessivo” dal quale possono essere detratti sia gli “Oneri deducibili” sia le “Detrazioni d’imposta per oneri”. Da tutto ciò consegue che chi adotta il Regime dei minimi e NON possiede altri tipi di reddito, NON PUO’ DETRARSI gli ONERI DEDUCIBILI NE’ le DETRAZIONI D’IMPOSTA per ONERI. 11
  • 12. Esempi di fatture emesse 1. Fattura di un artigiano Ditta Filippetti Cristino Via Po, 12 Milano Spett.le MICROMAIL Srl Via Rodrigo, 32 Milano P.Iva ooooooo Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per addebito lavori di manutenzione al Vs impianto idraulico eseguiti presso i Vs uffici di Milano il 2.01.2008. Totale fattura € 2.500,00= Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008. 2. Fattura di un commerciante Ditta Cristinucci Alberto Via Manzoni, 22 Milano Spett.le MICROMAIL Srl Via Rodrigo, 32 Milano p.Iva 0000000 12
  • 13. Fattura n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per cessione dei beni di cui alla Bolla n° 1 del 3.01.2008 Totale fattura € 1.200,00= Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008. 3. Fattura di un lavoratore autonomo NON iscritto ad alcun Albo Dr. Felicetti Antonio Via Ravasi, 2 Milano Spett.le MICROMAIL Srl Via Rodrigo, 32 Milano P.Iva 0000000 Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per addebito di prestazioni amministrative relative al mese di Gennaio 2008 Onorario € 1.000,00= Contributi previdenziali 4% € 40,00= Totale Parcella € 1.040,00= Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000 € -200,00= Totale Dovuto € 840,00 Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008. 4. Fattura di un professionista iscritto ad un Albo Dr. Pomponio Attico Via Appia, 75 Roma Spett.le MICROMAIL Srl Via Rodrigo, 32 Milano 13
  • 14. P.Iva 00000 Parcella n° 1 del 3 Gennaio 2008 Per addebito prestazioni professionali relative al mese di Gennaio 2008 Onorario € 1.000,00= Contributi previdenziali 4% € 40,00= Totale Parcella € 1.040,00= Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000 € -200,00= Totale Dovuto € 840,00 Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 100° comma, Legge finanziaria per il 2008. Normativa di riferimento 1. Legge 24.12.2007, n° 244 , commi dal 96 al 117 (Legge finanziaria per il 2008) 2. DL. 2.01.2008 3. Circolare ministeriale n° 73/E del 21.12.2007 4. Circolare ministeriale n° 7/E del 28.01.2008 FINE 14