5. n° 822 "IL VINO E' IL PRODOTTO OTTENUTO ESCLUSIVAMENTE DALLA FERMENTAZIONE ALCOLICA TOTALE O PARZIALE DI UVE FRESCHE PIGIATE O NON PIGIATE, O DI MOSTI D'UVA"
6. n° 823 identifica i V.Q.P.R.D., detta le basi per l'affermazione della qualità e stabilisce i principali elementi dei disciplinari di produzione.
7. 1992 : Legge n° 164 del 10.2.92 "Nuova disciplina sulle denominazioni d'origine" ( armonica con le norme UE )
8. La Legge N° 164 del 10.2.1992 (legge Goria) in particolare stabilisce i contenuti obbligatori dei disciplinari di produzione dei vini I.G.T. , D.O.C. e D.O.C.G.