Convegno organizzato dall'Associazione forense di Cerignola, dall'Ordine degli avvocati di Foggia e dall'UDAI - sez. di Cerignola e dei 5 Reali Siti il 26 ottobre 2012 a Cerignola
2. Relazione al D.M. 140/2012
ultimo paragrafo relativo ai compensi degli avvocati:
“Conclusivamente va rimarcato poi che la ben maggiore
semplificazione del sistema dei compensi così delineato
determinerà un esponenziale incremento dell’agilità decisionale,
per gli organi giurisdizionali, (anche) in sede di liquidazione delle
spese all’esito del contenzioso”.
3.
4. I «NUOVI» PARAMETRI MINISTERIALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
COMPENSI DEGLI AVVOCATI
1. ambito oggettivo e soggettivo
2. ambito temporale
9. DECRETO MINISTERIALE 8 APRILE 2004 N. 127
Art. 5
1. Nella liquidazione degli onorari a carica del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore
della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con
speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a
carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente…
Art. 6
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del
codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità
economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai
supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla
somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia,
quando esso risulti manifestamente diverso da quello, presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal
comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio. o comunque correlato al provvedimento impugnato ne, consentono l'applicazione; ove ciò non sia
possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale
che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al
paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente…
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10. Parere Cons. Stato su bozza regolamento parametri
(Si limita praticamente solo ad osservazioni per i compensi degli avvocati!)
sembra chiarire che scopo del legislatore è stato quello di
disciplinare sia la determinazione delle spese di lite, sia dei
compensi degli avvocati:
• “Partendo dalle disposizioni generali, contenute nell’art. 1, si
evidenzia come l’inciso “in difetto di accordo delle parti” limiti
l’ambito di applicazione del decreto a tale presupposto, mentre
la liquidazione del compenso del professionista da parte del
giudice può avvenire anche d’ufficio e, pertanto, si suggerisce
di aggiungere le parole “o anche d’ufficio nei casi previsti dalla
legge”.
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11. Relazione al DM 140/2012
La specifica che il DM si applica anche alle ipotesi di liquidazione
d’ufficio «quando previsto dalla legge» risulta superflua posto
che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su
domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo
del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul
compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto).
Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio,
sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non
potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non
quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra
professionista e soggetto tenuto al pagamento
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12. ACCORDO = CONTRATTO (COL CLIENTE)
ACCORDO ≠ CONTRATTO (COL CLIENTE)
ACCORDO SULLE SPESE ANCHE CON CONTROPARTE
(ACCORDO SU COMPENSAZIONE)
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23. CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BARI
5 OTTOBRE 2012
"In ordine infine alla liquidazione, nei giudizi da definire, delle
spese della parte soccombente (liquidazione distinta da quella
delle spese a carico del cliente) osservo che il compenso va
determinato in base ai parametri introdotti dal menzionato D.M.,
secondo il principio generale tempus regit actum, intendendosi
per atto il provvedimento del giudice che fissa la liquidazione
finale del compenso defensionale, secondo d'altronde la chiara,
inequivoca previsione dell‘art. 41 dello stesso decreto".
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24. Contro: Pro:
• art. 41 del d.m. non è contrario a norma
• art. 11 preleggi irretroattività primaria (art. 11 preleggi irretroattività
legge legge) data la deroga prevista da art. 9
• aspettative maturate dai comma 3 del d.l. 1/2012:
protagonisti del processo al Le tariffe vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad
momento dell’instaurazione della applicarsi, limitatamente alla liquidazione
causa delle spese giudiziali, fino alla data di
entrata in vigore dei decreti ministeriali di
• rimessione in termini per le parti, cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
al fine di consentire loro di centoventesimo giorno dalla data di entrata
dimostrare le spese sostenute nel in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
corso del giudizio (non c’è più il
Il terzo comma dell'art. 9, andrebbe letto
12,5% forfetario) così: dopo che è entrato in vigore il decreto,
caro giudice le tariffe non le applichi più e
dovrai applicare (o prendere a riferimento) il
decreto
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26. Contro: Pro:
• presenterebbe • risponderebbe alla lettera
l’inconveniente di della norma e ad una
combinare due sistemi di rigorosa applicazione del
liquidazione non principio tempus regit
sovrapponibili (si pensi solo actum
alla difficoltà di conciliare i
compensi per attività
previsti dalle tariffe con i
compensi per fasi previsti
dai parametri)
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28. Contro: Pro:
non risponderebbe risponderebbe espressamente
espressamente alla lettera alla lettera della norma nel
della norma nel primo caso secondo caso
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32. Contro: Pro:
Vecchie tariffe del 2004 per Valutazione inadeguatezza dei
quanto potranno costituire un nuovi parametri
riferimento?
Pericolo di sconfinare dalla
discrezionalità all’arbitrio del
giudice
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38. STRUMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO CREDITI DEGLI
AVVOCATI
1. permane opinamento dei C.O.A.?
2. è ancora ammissibile la procedura monitoria per i crediti
degli avvocati?
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39. Qual era l’ambito del parere di liquidazione dei C.O.A.?
2 tesi:
a) il parere di liquidazione non si esaurisce in una mera certificazione della
rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la
valutazione della congruità sul quantum richiesto che deve essere
adeguato all’importanza dell’opera (Cass. civ. 12 marzo 2008, n. 6534;
Cass. civ. 29 ottobre 1992, n. 11765);
b) il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della
corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di
categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul
corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia
compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali
controversie (Cass. civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. civ. 19 maggio
1965, n. 976; Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. civ. 30 gennaio
1997, n. 932; Cass. civ. 4 aprile 2003, n. 5321).
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40. • "in tema di prestazioni professionali il Consiglio dell'Ordine non è tenuto né
può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni
assuntesi dalle parti nei singoli casi e sull'esatto adempimento delle stesse,
su cui conosce e decide, in caso di controversia e nei limiti delle domande e
delle difese, il giudice" (Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384)
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41. • Il Consiglio dell'Ordine è ancora chiamato ad accertare se il compenso per
l’attività professionale dichiarata dal professionista sia stato correttamente
determinato applicando i nuovi parametri?
• Il parere del COA può essere ancora oggi finalizzato all'accertamento
tecnico della rispondenza delle attività riportate in parcella con i
parametri? Nemmeno esistono più le singole attività…esistono le fasi
omnicompensive ora!
• Quale sarebbe l’utilità di un tale parere?
• Il parere del COA è ancora necessario?
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42. La relazione al DM 140/2012 sostiene che:
L’art. 9, comma 5, sarebbe norma speciale che deroga alle
precedenti norme codicistiche ed escluderebbe implicitamente
la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere
alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si
riferisce l’art. 2233 c.c.
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43. Indici:
• articolo 1, DM 140/2012:
«L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei
professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di
accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni
del presente decreto».
• articolo 1, comma 7, DM 140/2012:
«In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del
compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono
vincolanti per la liquidazione stessa».
…ma un D.M. è un D.M. e la relazione comunque una relazione a un
D.M.
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44. • articolo 9, comma 2, DL 1/2012:
«Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso
del professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel
termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»
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45. Certo è che:
• Filosofia di fondo = liberalizzazione attività libero professionale
in un'ottica di apertura dei mercati
• Giudice = unico soggetto in grado d’integrare il contenuto del
contratto di patrocinio, fissando l'oggetto dell’obbligazione
principale del cliente dell’avvocato, con la propria
determinazione volitiva, ampiamente discrezionale
• Determinazione dei compensi della categoria svincolata da
qualsiasi intervento dello suo organo di rappresentanza
professionale
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46. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
preleggi:
1. della legge 7 novembre 1957 n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni
giudiziali in materia civile)
«I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia
civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste
dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle
indennità in materia penale e stragiudiziale».
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47. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
preleggi:
2. dell’articolo 1 legge 3 agosto 1949 n. 536 (Tariffe forensi in materia penale
e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei
contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944 n. 382):
«I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli
avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni
biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal
Ministro della giustizia»
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48. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi:
3. degli articoli 14 lett. d, 57-62, 64 (fatta forse eccezione per qualche comma) del Regio
Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578:
- I Consigli dell’Ordine degli avvocati:…danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel
caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti»
- I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e
stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso
modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei
giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le
deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal
Ministro della giustizia
- I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al
grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto
o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. Nelle materie stragiudiziali va
tenuto conto dell'entità dell'affare.
- Gli onorari e gli altri diritti degli avvocati sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla
tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni. Le tariffe per la
determinazione degli onorari e degli altri diritti degli avvocati possono essere rivedute ogni cinque anni
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
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49. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
preleggi:
4. dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (Onorari di avvocato per
prestazioni giudiziali in materia civile) in cui si prevede la possibilità del
ricorso al procedimento monitorio, e dell’articolo 27 che prevedeva la
possibilità per il cliente di richiedere al Consiglio dell’ordine di invitare
l’avvocato alla presentazione della parcella una volta esaurito il suo
incarico:
«Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della
procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»
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50. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi
abrogativa ex art. 15 preleggi:
5. dell’articolo 2233 c.c.
6. degli articoli 633 (in parte) e 636 c.p.c.
7. dell’articolo 637 c.p.c., commi 2 e 3
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51. • L’organo giurisdizionale richiesto del pagamento di un compenso
professionale, in mancanza della prova di un valido contratto
concluso col cliente che lo predetermini, dovrà procedere alla
quantificazione delle prestazioni professionali rese dall'avvocato
senza dover sentire «l’associazione professionale» cui fa riferimento
l’art. 2233 c.c. (Trib. Varese, Sez. I civ., decreto 11 ottobre 2012)
• Il giudice diviene l’unico soggetto in grado d’integrare con la propria
determinazione volitiva, ampiamente discrezionale, il contenuto del
contratto di patrocinio, fissando l'oggetto dell’obbligazione
principale del cliente dell’avvocato
• In sede monitoria, in particolare, l’avvocato perde quindi il privilegio
probatorio di “provare” il proprio credito professionale (solo)
mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni,
munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere della
competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.)
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52. • Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare ex
artt. 2233 o 636 c.p.c. l’entità della prestazioni del professionista pur
nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali
(Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 137)
• L’avvocato non sarà più esonerato dall’onere di provare per iscritto
(altrimenti che con la mera produzione della sua parcella) il suo
credito, come prevede, per ogni altro creditore, l’art. 633, n. 1, c.p.c.
• Il legale che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà
quindi allegare alla domanda d’ingiunzione un contratto con forma
scritta ad substantiam (art. 2233 c.c.) avente efficacia probatoria
secondo le regole del codice civile per provare il mandato ricevuto e
la pattuizione sull’entità del relativo compenso
• Il procedimento monitorio passa da “puro” a documentale non
rivestendo più la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto
forma di parcella) il valore di prova scritta privilegiata
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53. • In difetto di accordo col cliente che li richiami, tali parametri
sono stati concepiti esclusivamente per la limitata e residuale
funzione indicata e per il loro utilizzo da parte del giudice e
non possono considerarsi utilizzabili dal legale, in sede
monitoria, quale indicata misura del compenso preteso
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