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Buffetti Rivista Consulenza26 12
1. 90171226C Copertina:90171226C Copertina 11/07/12 15.31 Pagina 1
La partita doppia
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2012
MANUALE PRATICO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
DELLA PRATICA CONTABILE E DELL’ANALISI DI BILANCIO
Marcellino Giubilato 90171226C - Anno XXXVII - Settimanale 23/07/2012 - Tariffa R.O.C. - Poste Italiane S.p.A. -
Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46) Art. 1, comma 1, DCB-Roma - Contiene I.P.
Pagine 440
Euro 32,00
UNICO 2012
L’Autore fornisce un metodo di apprendimento Studi di settore e UNICO 2012 tra conferme e novità
innovativo, intuitivo e completo per la rilevazione
contabile in partita doppia.
La grafica immediata e l’approccio, semplice Reddito di impresa
e rigoroso, permettono di:
Deducibilità dei costi da reato: da chiarire i rapporti tra ambito
- visualizzare il significato algebrico di DARE/AVERE;
- acquisire facilmente la tecnica operativa tributario e penale
della partita doppia.
Gli argomenti affrontati nel testo sono: D.L. «Cresci Italia»
- registrazione in partita doppia;
- operazioni di gestione; Opzione cessioni e locazioni di fabbricati sempre soggette ad IVA
- scritture di assestamento;
-
-
piano dei conti;
analisi di bilancio.
Rapporto di lavoro
Il volume si completa con: • La lettera di impegno all’assunzione
Cod. 968620070 - esercitazioni pratiche divise per argomento; • Novità in materia di fallimento e concordato preventivo
- schede con le definizioni ed i principali riferimenti
normativi.
Previdenza
Compensazione tra crediti e debiti INPS: ambito di applicazione ed effetti
Artigiani
Iscrizione INPS, obblighi contributivi, attività svolta
Libere professioni
Durata del tirocinio e accesso alla professione
EDITORE
Nei punti vendita Buffetti, nelle migliori librerie
e on-line su www.buffetti.it
EDITORE
26
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Contribuenti minimi Colf & Badanti
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COMPLETO, AGGIORNATO, CHIARO. UNO STRUMENTO
DI LAVORO INDISPENSABILE PER LA GESTIONE
QUOTIDIANA DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI
A. Bettagno - G. Modolo PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
Pagine 260
Euro 23,00
Annamaria Bettagno
Dal 1° gennaio 2012, sono in vigore le nuove regole Pagine 250
per l’adozione del regime dei Contribuenti Minimi.
Euro 24,00
Partendo dalla norma istituiva (legge n. 244/2007),
gli autori analizzano gli interventi normativi
e di prassi che hanno modificato le condizioni Il testo – con una esposizione molto chiara
di accesso e permanenza all’interno del regime, e il costante utilizzo di esempi e schemi – illustra
guidando – in modo chiaro e preciso – il lettore alla le molte disposizioni, normative e procedurali
comprensione delle procedure e degli adempimenti. che contraddistinguono la materia, con l’obiettivo
In particolare, il testo chiarisce i seguenti aspetti: di semplificare l’espletamento dei vari adempimenti
– l’individuazione dei soggetti che possono previsti dalle norme e dalla prassi vigenti.
applicare il «regime agevolato dei nuovi Il volume – avendo ben presente che il tema trattato
contribuenti minimi» o «regime del vantaggio»; interessa maggiormente i lavoratori stranieri,
– gli aspetti fiscali di determinazione del reddito; per lo più extracomunitari - illustra gli adempimenti
– le agevolazioni IVA e gli adempimenti collegati per assumere lavoratori italiani e/o stranieri
agli acquisti intracomunitari e al regime del ed analizza diritti e doveri del collaboratore.
«reverse charge»; Per una maggiore fruibilità del testo, sono anche
– le modalità da seguire per la corretta uscita riportati:
Cod. 905320010
dal regime agevolato e l’eventuale recupero - lo Scadenzario del datore di lavoro con le date
dell’IVA; degli adempimenti e la sintesi delle cose da fare
– le regole e gli adempimenti per i soggetti - il Glossario operativo che consente di acquisire
che decidono di applicare il «regime degli rapidamente le informazioni sui criteri e sulle
Cod. 908520020
ex contribuenti minimi». modalità procedurali disciplinate dai CCNL
ità Chiarezza di esposizione e facilità di consultazione
Nov 12 Il testo è indirizzato soprattutto ai Consulenti
20 sono le caratteristiche vincenti di questo libro del Lavoro ma – per la chiarezza dell’esposizione –
che – grazie ad una grafica molto intuitiva – riesce può essere utile anche ai datori di lavoro
a rispondere con autorevolezza a dubbi e perplessità e ai collaboratori domestici.
del lettore. ità
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20
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che decidono di applicare il «regime degli rapidamente le informazioni sui criteri e sulle
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Servizio Abbonati: Anno XXXVII - Settimanale 23-07-2012
Tel. 06 23195.466 - Fax 06 23195.490 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A.
E-MAIL: consulenza@buffetti.it Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003
Questo numero è stato chiuso in redazione l’11/7/2012 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB - Roma
Su Consulenza on-line (sito www.buffetti.it) è possibile trovare tutte le notizie
e gli approfondimenti correlati agli articoli di interesse.
NOTIZIE FLASH
Fisco & Società ............................................................................................................................................................................ 2
Lavoro & Previdenza .................................................................................................................................................................. 5
FISCO & SOCIETÀ
Prima pagina
UNICO 2012 e studi di settore tra novità e conferme di Gian Paolo Ranocchi ...................................................... 9
Reddito d'impresa
Deducibilità dei costi da reato: da chiarire i rapporti tra ambito tributario e penale di Antonio Mastroberti ...... 15
IVA
D.L. «Cresci Italia»: con l’opzione cessioni e locazioni di fabbricati sempre soggette a IVA di Stefano Setti ........... 22
Panorama di Giurisprudenza tributaria a cura di Carmelo Grimaldi .................................................. 27
LAVORO & PREVIDENZA
Prima pagina
Discriminazione sindacale della FIAT: condannata ad assumere 145 lavoratori iscritti alla FIOM di Nicolò Schittone . 37
Rapporto di lavoro
La lettera di impegno all’assunzione di Giuseppe Luongo .............................................................................................. 39
Novità in materia di fallimento e concordato preventivo di Raffaele Cirillo ................................................................ 41
Indice
Previdenza
Compensazione tra crediti e debiti nell’INPS di Beniamino Gallo ............................................................................... 48
Artigiani e iscrizione all’INPS di Aldo Forte ...................................................................................................................... 53
Libere professioni
Il Tirocinio professionale di Lavinia Guglielmotti ...................................................................................................................... 56
Il caso
Assunzione e inizio dell’attività lavorativa di Gesuele Bellini .......................................................................................... 58
Interpelli
Risposte ad interpello del Ministero del lavoro a cura di Claudio Milocco ............................................................... 60
Contratti di lavoro
Novità mensili nei CCNL - Agosto 2012 (A - L) di Pietro Panizzi ................................................................................ 63
DOCUMENTAZIONE .................................................................................................................................................................. 67
ADEMPIMENTI & SCADENZE - 1-20 (A - C) Agosto 2012 ........................................................................................................... 69
Direttore Responsabile: Sergio Milocco L’abbonamento alla rivista decorre dalla data di ricezione dell’importo - Modalità di
Segreteria di Redazione: Simona Brizzi pagamento: a) tramite cedola di sottoscrizione presso i Centri Servizio Buffetti; b) con
versamento su c/c postale n. 68954007 intestato a Gruppo Buffetti S.p.A. -
Coordinamento Scientifico: Abbonamenti - Via Francesco Antolisei, 10 - 00173 Roma; c) con assegno
Fisco & Società - Valter Selvi (Dottore commercialista) bancario/circolare non trasferibile, barrato, intestato a Gruppo Buffetti S.p.A.; d) con
Lavoro & Previdenza - David Trotti (Consulente del lavoro) bonifico bancario a favore di Gruppo Buffetti S.p.A. - Via Francesco Antolisei, n. 10. -
Collaboratori: Gianfranco Antico; Bruno Benelli; Annamaria Bettagno; Nevio 00173 Roma - c/o Monte Paschi di Siena - ag. 500 Milano - IBAN: IT89Q 01030 01600
Bianchi; Carmine Bonaccorso; Luigi Caiazza; Aldo Forte; Fabio Carrirolo; 000007000152.
Alessandra Gerbaldi; Carmelo Grimaldi; Vittorio Liguori; Giuseppe Maccarone; IVA assolta dalll’Editore ai sensi dell’art. 74, 1° comma, lett. c), D.P.R. 633/1972 e
Luca Miele; Giancarlo Modolo; Roberto Moro Visconti; Pietro Panizzi; Rocchina
succ. modif.
Staiano; Roberto Vitale.
Editore: Gruppo Buffetti S.p.A. - Registrazione presso il Tribunale Civile di Roma, I contenuti ed i pareri espressi negli articoli devono considerarsi opinioni personali
n. 16437 del 7 luglio 1976 degli autori e come tali non impegnano la Direzione della rivista e il Gruppo Buffetti
S.p.A. Il materiale consegnato o inviato dai collaboratori non viene restituito.
Redazione e Direzione: Via Francesco Antolisei, 10 - 00173 Roma - Tel. 06 231951
- Fax 06 23195.490 Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15%
di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso
Studio grafico: Graficando s.c. a r.l., Via Raf Vallone, 5 - 00173 Roma previsto dall’art. 688, comma 4, della L. 22 aprile 1941, n. 633 ovvero tra SIAE, AIE
Stampa: Arti Grafiche Picene S.r.l., Via Vaccareccia, 57 - 00040 Pomezia (RM) e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESER-
Distribuzione: «Consulenza» è in vendita in abbonamento CENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni di uso differente da quello personale
potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi
Abbonamenti: Annuale € 270,00 diritto/dall’autore.
Rinnovo € 210,00 I periodici Buffetti sono prodotti in un sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001.
Consulenza n. 26/2012 1
6. 01) Notizie flash-fisco:01) Notizie flash-fisco 11/07/12 14.50 Pagina 2
FISCO & SOCIETÀ
a cura di Valter Selvi
ACCERTAMENTO
STUDI DI SETTORE E UNICO 2012: APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI DATI CONTENUTI NEI MODELLI
Con provvedimento direttoriale del 3 luglio 2012 l’Agenzia delle entrate ha definito le specifiche tecniche da adottare
per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di set-
tore, da utilizzare per il periodo d’imposta 2011 e che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello UNICO 2012. Con lo stesso provvedimento: sono stati approvati i controlli tra UNICO
2012 ed i modelli degli studi di settore; sono stati modificati alcuni modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, già approvati con precedente provvedimento del 18 giugno 2012.
(Agenzia delle entrate - Provv. 3 luglio 2012)
Notizie Flash
AGEVOLAZIONI FISCALI
TERREMOTO IN EMILIA: LA CIRCOLARE DELL’IRDCEC SUGLI INTERVENTI URGENTI DEL GOVERNO
L’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, nella Circ. n. 29/IR del 2 luglio 2012, illu-
stra il contenuto del D.M. 1° giugno 2012 e degli artt. 6 e 8 del D.L. n. 74/2012 che hanno disposto, tra l’altro,
la sospensione degli adempimenti e degli obblighi tributari a carico sia dei soggetti residenti nei territori
dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma dello scorso 20 maggio, sia dei professionisti e consulenti che operano
nei comuni coinvolti anche per conto di aziende e clienti «fuori cratere».
Nella circolare vengono affrontati i dubbi interpretativi connessi ai provvedimenti sopra citati, con riferimen-
to sia alla individuazione dei soggetti interessati dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tribu-
tari sia degli adempimenti e versamenti per i quali opera la sospensione.
(IRDCEC - Circ. 2 luglio 2012, n. 29/IR)
ANTIRICICLAGGIO
ACQUISTI IN CONTANTI PER I TURISTI STRANIERI: MODIFICATO IL MODELLO DI ADESIONE
ALLA DISCIPLINA DEROGATORIA
Con provvedimento direttoriale del 2 luglio 2012 sono state apportate alcune modifiche al modello di adesio-
ne alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento per denaro contante prevista dall’art. 3, comma 2,
del D.L. n. 16/2012 in favore dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate ovvero
agenzia di viaggi e turismo, approvato con provvedimento del 23 marzo 2012, nonché alle relative istruzioni.
Le modifiche hanno lo scopo di adeguare il contenuto del modello ai recenti interventi normativi che, nel
modificare il citato art. 3 del D.L. n. 16/2012, hanno introdotto un limite pari a 15.000 euro per i trasferimen-
ti di denaro contante interessati dalla disciplina di deroga, prevedendo altresì che la comunicazione preventi-
va da inviare all’Agenzia delle entrate debba contenere l’indicazione del conto corrente intestato al cedente o al
prestatore nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato.
I soggetti che avevano già provveduto ad inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate devono inviarne
una integrativa entro il 31 luglio 2012 utilizzando il modello aggiornato.
(Agenzia delle entrate - Provv. 2 luglio 2012)
CODICI TRIBUTO
ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUI VOLI IN AEROTAXI
Con Ris. n. 72/E del 4 luglio 2012 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite
2 Consulenza n. 26/2012
7. 01) Notizie flash-fisco:01) Notizie flash-fisco 11/07/12 14.50 Pagina 3
FISCO & SOCIETÀ
modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi,
istituita dall’art. 16, comma 10-bis, del D.L. n. 201/2011.
I codici tributo di nuova istituzione, da indicare nella sezione «Erario ed altro», sono i seguenti:
– «3379», denominato «Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui all’art. 16, comma 10-bis, D.L.
n. 201/2011»;
– «8937», denominato «Sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 - Ravvedimento - Art. 16, comma 15-
bis, D.L. n. 201/2011 - AEROTAXI»;
– «1932», denominato «Interessi sul ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 - Ravvedimento -
Art. 16, comma 15-bis, D.L. n. 201/2011 - AEROTAXI».
La risoluzione riporta nel dettaglio le istruzioni per la compilazione del modello di versamento.
(R.M. 4 luglio 2012, n. 72/E)
IMPOSTE DIRETTE
Notizie Flash
IVIE E IVAFE: SUL FILO DI LANA GLI ATTESI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 28/E del 2 luglio 2012, prende in esame le nuove imposte sul valore degli
immobili situati all’estero (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), che vedono
quest’anno i contribuenti per la prima volta «alla cassa».
In riferimento all’IVIE, la circolare chiarisce in primo luogo che l’imposta è dovuta anche in riferimento ad
immobili oggetto di operazioni di emersione ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 e degli artt. 12 e 15 del
D.L. n. 350/2001 (cd. scudo fiscale).
Per gli immobili situati in Europa, la circolare ribadisce che la base imponibile IVIE va prioritariamente deter-
minata sulla base del valore catastale, in mancanza del quale opera la regola generale (costo di acquisto); se la
legislazione estera prevede un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi sono meccanismi di mol-
tiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base
imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario
dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU.
Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo
dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immo-
bile e ad esso relativa; con riferimento agli immobili detenuti in Europa, nella tabella 1, colonna 3, allegata alla
circolare in esame, sono individuate, ove esistano, le imposta scomputabili dall’IVIE.
La seconda parte della circolare è invece dedicata all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e-
stero (IVAFE); da un punto di vista oggettivo la circolare chiarisce che sono escluse dall’applicazione dell’im-
posta in oggetto le attività finanziarie all’estero amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività este-
re detenute fisicamente dal contribuente in Italia.
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare
nel luogo in cui esse sono detenute; per le attività finanziarie non negoziate si deve fare riferimento al valore
nominale o, in mancanza di questo, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Per i conti cor-
renti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi europei, l’imposta è fissata in 34,20 euro; l’imposta non è
comunque dovuta se il valore medio di giacenza annuale non supera i 5.000 euro.
(C.M. 2 luglio 2012, n. 28/E)
IMPOSTE INDIRETTE
SCUDO FISCALE: LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE SULL’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE
L’art. 19, commi da 6 a 12, del D.L. n. 201/2011 ha stabilito che le attività finanziarie che sono state oggetto di
operazioni di emersione per effetto della normativa sul cd. «scudo fiscale» (D.L. n. 78/2009 nonché D.L. n.
350/2001), sono soggette, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, ad un’imposta di bollo speciale annuale e ad
un’imposta straordinaria «una tantum» sui prelievi riferiti alle medesime attività.
La prima è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate che sono ancora detenute in regime di riservatez-
Consulenza n. 26/2012 3
8. 01) Notizie flash-fisco:01) Notizie flash-fisco 11/07/12 14.50 Pagina 4
FISCO & SOCIETÀ
za alla data del 31 dicembre di ciascun anno; per il primo anno l’imposta è determinata con riferimento al valo-
re delle attività segregate alla data del 6 dicembre 2011 ed è dovuta nella misura del 10 per mille, da versare
entro il 16 luglio 2012.
L’imposta straordinaria sui prelievi è invece dovuta in relazione a quelle attività finanziarie oggetto di emersio-
ne che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prele-
vate a titolo definitivo dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedu-
ra di emersione, ovvero comunque dimesse; anche in questo caso la misura del tributo è fissata al 10 per mille
ed il versamento va eseguito entro il 16 luglio 2012.
Chiarimenti sugli adempimenti sopra descritti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 28/E
del 5 luglio 2012.
(C.M. 5 luglio 2012, n. 28/E)
RISCOSSIONE
Notizie Flash
APPROVATO IL NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO
Con provvedimento direttoriale del 3 luglio 2012 l’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di car-
tella di pagamento, il cui utilizzo è obbligatorio per le cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscos-
sione successivamente al 31 luglio 2012.
La revisione del modello è scaturita dall’esigenza di assicurare chiarezza dei dati ivi contenuti ed una miglio-
re fruibilità delle informazioni fornite; in particolare nel frontespizio è stata inserita – nella parte sottostan-
te i dati del destinatario – una frase volta a precisare la posizione degli Enti creditori, a cui le somme richie-
ste sono dovute, e quella dell’Agente della riscossione, incaricato dai suddetti Enti per il recupero delle stes-
se.
(Agenzia delle entrate - Provv. 3 luglio 2012)
ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL MODELLO F24 ENTI PUBBLICI AI VERSAMENTI
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL’INPGI
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2012 l’utilizzo del modello F24 EP è
stato esteso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti dei contributi in
oggetto.
(Agenzia delle entrate - Provv. 5 luglio 2012)
SERVIZI TELEMATICI
RILASCIO DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE
Sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Software, è disponibile:
– la versione 1.1.0 del 3 luglio 2012 del software di compilazione del modello UNICO PF 2012;
– la versione 1.0.1 del 3 luglio 2012 del software di compilazione del modello 770/2012 Semplificato;
– la versione 1.0.1 del 3 luglio 2012 del software di compilazione del modello 770/2012 Ordinario;
– la versione 1.4.3 del 3 luglio 2012 delle procedure di controllo di UNICO 2012;
– la versione 2.0.0 del 3 luglio 2012 del software di compilazione «Comunicazione Pagamento Contanti»;
– l’aggiornamento del 5 luglio 2012 degli archivi del software di controllo mod. F24 riservato a banche, poste
e agenti della riscossione;
– la versione 1.0.2 del 5 luglio 2012 di Gerico 2012;
– la versione 1.0.1 del 5 luglio 2012 della procedura di controllo degli studi di settore e parametri allegati a
UNICO 2012;
– la versione 2.7.3 del 5 luglio 2012 della procedura di controllo relativa i modelli F24 Telematici.
4 Consulenza n. 26/2012
9. 02) Notizie flash-lavoro:02) Notizie flash-lavoro 11/07/12 14.50 Pagina 5
LAVORO & PREVIDENZA
a cura di Bruno Benelli
PREVIDENZA
AGRICOLTURA: VERSAMENTI VOLONTARI 2012
È del 27,70% la misura del contributo volontario dovuto dai lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2012.
Invece i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari
secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
Nel 2012 la prima classe riguarda i redditi settimanali fino a 215,07 euro (contributo settimanale 61,32 euro),
la seconda fino a 286,76 euro (contributo 61,32 euro), la terza fino a 385,45 (contributo 71,59 euro), la quarta
oltre 385,45 euro (contributo 87,07 euro).
L’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate,
è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integra-
Notizie Flash
zione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retri-
buzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota Ivs vigente nel settore che, per l’anno 2012, è del 27,70%.
(INPS - Circ. n. 87/2102)
ARTIGIANI, COMMERCIANTI, LIBERI PROFESSIONISTI: CONTRIBUTI INPS ENTRO IL 20 AGOSTO
Gli artigiani, i commercianti e i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che versano i contribu-
ti INPS dal 10 luglio al 20 agosto 2012 devono pagare solo una maggiorazione dello 0,40%. Si tratta dei contri-
buti dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, che per legge seguono le scadenze previste per il paga-
mento delle imposte sui redditi. Contributi dovuti:
1) come saldo di quanto complessivamente dovuto per l’anno 2011;
2) come primo acconto per l’anno 2012.
La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contri-
buto «Api» (artigiani) o «Cpi» (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo con-
tributo, oppure con la causale Dppi nel caso dei liberi professionisti.
Gli interessati devono calcolare il contributo sul totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle
eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto even-
tualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corri-
spondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società
partecipate in regime di trasparenza.
Per i liberi professionisti la base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF nel quadro RE, se l’attività è esercitata in forma individuale e/o nel quadro RH, nel caso in cui l’attività
è esercitata in forma associata.
Devono essere indicati tutti i redditi che hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo oltre il
quale nella gestione separata non è più dovuta la contribuzione previdenziale.
Per i soggetti che hanno il regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei
contributi dovuti viene determinata come segue: Cm6 (reddito lordo o perdita) - Cm9 (perdite pregresse). Il
reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle
perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente deve indicare nel rigo Cm7.
Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla
quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale
predetto, che dovessero ancora non essere stati pagati a suo tempo.
Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di impo-
sta 2011 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2012.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate
alle scadenze indicate nel modello UNICO Persone fisiche 2012.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2012.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello F24, l’apposita causale (Api o
Consulenza n. 26/2012 5
10. 02) Notizie flash-lavoro:02) Notizie flash-lavoro 11/07/12 14.50 Pagina 6
LAVORO & PREVIDENZA
Cpi o Dppi) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Gli
interessi vanno esposti separatamente dai contributi; la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la
maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 10 luglio al 20 ago-
sto.
Il quadro RR sezione I del modello UNICO 2012 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei con-
tributi dovuti per l’anno 2011, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in
compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
(INPS - Circ. n. 90 del 27 giugno 2012)
CESSIONE DEL TFR A SOCIETÀ FINANZIARIE
L’intervento del Fondo di garanzia del TFR può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto: così
indica la legge istitutiva n. 297/1982. Ora la Corte di Cassazione ha chiarito che per «aventi diritto» devono
intendersi non soltanto gli eredi del prestatore di lavoro (coniuge, figli, e se a carico parenti entro il terzo grado
Notizie Flash
e affini entro il secondo) ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore e quindi anche le società finanzia-
rie e gli altri cessionari a titolo oneroso del trattamento di fine rapporto.
I prestiti personali con cessione del quinto della retribuzione sono generalmente garantiti dalla cessione del
TFR; la cessione è efficace dal momento in cui viene notificata al datore di lavoro (debitore ceduto) o da quan-
do egli ne sia venuto comunque a conoscenza. Si tratta, in particolare, di contratti di cessione in cui il lavora-
tore garantisce la bontà del credito ceduto (cessione pro solvendo), per cui se è insolvente il datore di lavoro, il
lavoratore resta obbligato nei confronti del cessionario.
Il cessionario deve dimostrare i seguenti requisiti:
a) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
b) apertura di una procedura concorsuale;
c) esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Con l’ammissione viene individuata la parte di TFR di spettanza del cessionario, corrispondente al debito resi-
duo gravante sul lavoratore. Se l’ammissione del cessionario non esaurisce l’intero TFR, il lavoratore, per la
parte residua, può presentare autonoma domanda di intervento a condizione di averne ottenuto l’ammissione.
Nel caso in cui, invece, il credito per TFR sia stato integralmente ammesso a favore del lavoratore con indica-
zione dell’avvenuta cessione a favore di un soggetto terzo, deve essere presentata una dichiarazione congiunta
del lavoratore e del cessionario circa la consistenza del debito residuo.
I requisiti necessari per l’intervento del Fondo di garanzia sono confermati anche in caso di intervento su
richiesta di un cessionario del credito per TFR:
1) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
2) non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali;
3) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione for-
zata;
4) esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
In tutti i casi in cui il Fondo interviene al di fuori di una procedura concorsuale, il credito deve essere accerta-
to in giudizio; pertanto le società cessionarie del TFR che intendano chiedere l’intervento del Fondo devono
ottenere una sentenza o un decreto ingiuntivo che riconosca il credito in loro favore.
Se il credito è stato regolarmente pagato al lavoratore sulla base di un titolo esecutivo da lui ottenuto e di una
sua azione esecutiva, la successiva richiesta da parte di un cessionario del credito del TFR non può essere accol-
ta.
L’INPS quale sostituto di imposta è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte le somma pagate a titolo di TFR
anche quando il relativo credito sia stato ceduto ad un soggetto terzo per cui l’imposta sarà detratta dall’im-
porto lordo complessivo del TFR e posta a carico del lavoratore.
Sia nel caso in cui residui una somma da versare in favore del lavoratore, sia nel caso in cui il pagamento sia
effettuato esclusivamente a favore del cessionario, il Cud sarà rilasciato al lavoratore.
(INPS - Circ. n. 89 del 26 giugno 2012)
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA PER L’ANNO 2011
È disponibile il servizio di accesso ai dati retributivi e contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti (Otd e Oti)
6 Consulenza n. 26/2012
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LAVORO & PREVIDENZA
per il prelievo degli stessi ai fini della liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per
il nucleo familiare.
Lo slittamento dei tempi previsti per il rilascio del servizio suddetto è dovuto anche alla necessità di determi-
nazione delle retribuzioni da prendere a riferimento per l’imposizione contributiva e per il calcolo delle pre-
stazioni nel settore agricolo.
Si ricorda che la legge n. 81/2006 prevede che le retribuzioni assoggettate a contribuzione devono essere utiliz-
zate anche per il calcolo delle prestazioni previdenziali, per cui è stato necessario, per evitare di pagare presta-
zioni di disoccupazione agricola su retribuzioni non effettivamente coperte da contribuzione, rideterminare il
salario medio giornaliero degli operai agricoli sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite dagli stes-
si, eventualmente allineate al minimale di legge, se più favorevole.
Rimane invariata la data del 31 marzo 2012 per il calcolo della decorrenza degli interessi legali spettanti in caso
di ritardato pagamento della prestazione.
(INPS - Mess. n. 10016/2012)
LIMITE AL CONTANTE PER LE PENSIONI: PERIODO TRANSITORIO FINO A SETTEMBRE 2012
Notizie Flash
Dalla rata di luglio l’INPS non può più pagare in contanti le pensioni superiori a 1.000 euro. Purtroppo c’è
ancora un numero elevato di pensionati che non ha comunicato all’INPS la diversa modalità con la quale vuole
riscuotere la pensione. Si tratta di persone allettate, ricoverate o che comunque non hanno compreso che devo-
no assolutamente modificare il sistema di riscossione della pensione e devono indicare il nuovo sistema da sce-
gliere tra una delle seguenti modalità:
1) può far accreditare la pensione sul proprio conto corrente aperto in banca o alla posta;
2) può chiedere che i soldi vadano a finire sul libretto di risparmio postale;
3) può chiedere di avere la pensione attraverso la carta prepagata.
È possibile che non abbiano comunicato alcuna scelta di nuova forma di pagamento entro il 30 giugno le per-
sone impossibilitate, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi
della libertà personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari. In questi casi, i soggetti che
alla suddetta data risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, hanno la possibi-
lità di chiedere l’apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficia-
rio, su cui ricevere il pagamento.
A tal fine, il delegato deve consegnare alla banca o a Poste italiane S.p.A.:
a) una copia della documentazione attestante la delega alla riscossione già autorizzata dall’ente erogatore,
b) una copia del documento d’identità del beneficiario del pagamento,
c) una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli
impedimenti del beneficiario che non hanno consentito allo stesso di provvedere personalmente all’apertu-
ra del conto o del libretto.
Non avendo fatto conoscere la scelta, l’INPS è costretto a non pagare la pensione a chi si presenta gli sportelli
di poste e banche.
C’è però un periodo transitorio di tre mesi che presenta queste possibilità:
1) l’INPS continua a inviare i soldi delle rate alla Posta o alla banca che tengono congelate le somme e le ver-
sano in un conto di transito;
2) il pensionato indica entro il 30 settembre il sistema di pagamento: in questo caso può riscuotere le rate di
pensione bloccate, la riscossione è immediata;
3) il pensionato non fa nessuna azione entro il 30 settembre: le somme bloccate vengono restituite all’INPS.
Ovviamente la pensione non è perduta: basta indicare il nuovo sistema di accredito e gli uffici pagheranno
la pensione compresi gli arretrati.
Intanto è stata risolta la situazione delle pensioni inferiori ai 1.000 euro al mese ma che superano questa cifra
a dicembre con la tredicesima. In questi casi il pensionato può continuare a riscuotere in contanti. E non solo
per la tredicesima, infatti gli uffici possono continuare a pagare la pensione in contanti anche se in quel mese
vengono superati i 1.000 euro perché ci sono somme una tantum per le quali è consentita la deroga:
a) tredicesima mensilità;
b) la cosiddetta quattordicesima;
c) gli arretrati;
d) restituzione di conguagli fiscali.
(INPS - Mess. n. 10885 e Mess. n. 10909 del 28 giugno 2012)
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LAVORO & PREVIDENZA
INVALIDITÀ CIVILE: ASSENZE INGIUSTIFICATE ALLE VISITE DI CONTROLLO
L’INPS ha sospeso d’ufficio un gruppo di prestazioni di invalidità civile, i cui titolari sono risultati assenti alla
visita di controllo senza giustificato motivo. Gli interessati sono informati della sospensione con una lettera
inviata attraverso la procedura, che contiene anche l’invito a rivolgersi agli uffici per fissare una nuova visita.
In quest’ultimo caso, trattandosi di prestazione sospesa, la convocazione deve essere stabilita con priorità asso-
luta. Le prestazioni resteranno comunque sospese fino all’esito della visita. In attesa della convocazione a visi-
ta e della compilazione telematica del verbale, gli uffici avranno cura di comunicare all’unità organizzativa
competente di procedere con immediatezza al ripristino del pagamento sospeso esclusivamente nel caso in cui
venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da:
a) degenza in strutture sanitarie protette;
b) ricovero in strutture ospedaliere;
c) ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (D.M. 2 agosto 2007);
d) condizioni di intrasportabilità.
Delle sospensioni devono essere informate – a cura delle Sedi – le associazioni di categoria (invalidi e mutilati
civili, sordomuti, ciechi), affinché collaborino nell’attività di comunicazione agli interessati delle iniziative prese
Notizie Flash
dall’Istituto e nel fornire i dati e le notizie necessari per l’eventuale richiesta di una nuova convocazione a visita.
(INPS - Mess. n. 9037/2012)
PAGAMENTO PENSIONI ALL’ESTERO CON CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA
Per accertare l’esistenza in vita dei pensionati all’estero l’INPS ha concesso un tempo eccezionalmente lungo
per fornire la prova richiesta, e ha adottato anche varie iniziative per agevolare l’adempimento. Tuttavia ad oggi
un numero consistente di pensionati non ha completato il processo di verifica. È molto elevato il rischio che
una parte di questi soggetti non abbia ricevuto le comunicazioni di Citibank o, pur avendole ricevute, non ne
abbia compreso la portata.
In questi casi – argomenta l’INPS – la prevista sospensione delle pensioni a partire dalla rata di luglio compor-
terebbe gravi disagi per i beneficiari, in quanto le procedure di ripristino della pensione e di riemissione delle
rate sospese non assicurano la correntezza dei pagamenti. Inoltre, il gran numero di richieste potrebbe incide-
re negativamente sull’attività produttiva delle sedi.
Allora per i casi in cui non è stato completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita l’INPS ha con-
cordato la localizzazione del pagamento della sola rata di luglio a sportelli Western Union per la riscossione
personale da parte dei pensionati (con esclusione di delegati e tutori).
Come avvenuto negli anni scorsi, la riscossione personale da parte del pensionato allo sportello Western Union
costituisce prova dell’esistenza in vita. Per incassare il pagamento il pensionato dovrà esibire un documento in
corso di validità con foto e con dati anagrafici corrispondenti a quelli con i quali è stato disposto il pagamento.
Una volta completata in tal modo la verifica, il pagamento delle rate successive della pensione viene effettuato secon-
do le ordinarie modalità. Tuttavia, per produrre il suddetto effetto, la riscossione personale da parte del pensionato
deve avvenire entro il 19 luglio 2012 in tempo utile per la predisposizione delle rate di agosto da parte di Citibank.
Nel caso in cui il pensionato non riscuota la pensione entro la suddetta data o, nel frattempo, non faccia per-
venire l’ordinaria attestazione dell’esistenza in vita, i pagamenti della pensione saranno sospesi a partire dalla
rata di agosto.
Nonostante la sospensione della pensione la rata di luglio resterà disponibile presso Western Union fino al 25
settembre. Il pensionato, quindi, entro tale ultima data avrà ancora la possibilità di riscuotere la pensione e
dimostrare in questo modo di essere in vita. In alternativa, avrà la possibilità di far pervenire in ogni momen-
to l’ordinaria attestazione di esistenza in vita e chiedere il ripristino dei pagamenti.
Per avvertire i pensionati della possibilità di riscuotere la pensione presso Western Union, Citibank invierà una
comunicazione personalizzata secondo il modello già in uso per i pensionati che riscuotono ordinariamente la
pensione. È stata aggiunta una nota redatta in sei lingue che precisa che per i pensionati che devono fornire la
prova dell’esistenza in vita è ammessa soltanto la riscossione personale.
Con l’occasione l’INPS comunica che è stato accertato che nelle province del Canada esistono soggetti che svol-
gono un’attività professionale volta alla verifica dell’identità di un soggetto che sottoscrive il documento.
Conseguentemente sono state aggiunte all’elenco dei «testimoni accettabili», per la validazione della firma
apposta dal pensionato in calce all’attestazione di esistenza in vita richiesta da Citibank, le figure del
«Commissioner of oaths» e «Commissioner» in ciascuna delle province del Canada.
(INPS - Mess. n. 10882 del 28 giugno 2012)
8 Consulenza n. 26/2012
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Prima pagina
UNICO 2012 E STUDI DI SETTORE
TRA NOVITÀ E CONFERME
di Gian Paolo Ranocchi
Fisco & Società
Quest’anno troveranno ap- Sia pur faticosamente ed in grave – il correttivo per la norma-
plicazione 206 studi di setto- ritardo, anche quest’anno si è lità economica, destinato
re (approvati con il provv. al solo indicatore «Durata
del 18 giugno scorso), di cui (quasi) conclusa l’operazione delle scorte», si attiva al fi-
137 oggetto di evoluzione «Studi di settore in UNICO ne di aumentarne la soglia
negli anni precedenti (cd. 2012». Al momento in cui si massima, in modo da te-
studi «vecchi») e 69 studi che nere conto dell’incremen-
hanno formato oggetto di
stendono queste note manca to fisiologico di rimanen-
evoluzione per il 2011 (cd. ancora un ultimo tassello (non ze finali riconducili alla
studi «nuovi»). secondario) nel complicato puzzle crisi economica;
Per la corretta compilazione che attiene all’applicazione – i correttivi specifici per la
del modello per la comuni- crisi, previsti solo per gli
cazione dei dati rilevanti ai degli studi nelle dichiarazioni studi degli odontoiatri e
fini dell’applicazione degli 2012: la circolare esplicativa del trasporto su strada (taxi
studi di settore occorre con- dell’Agenzia delle entrate e trasporto merci), in rela-
sultare da quest’anno tre di- zione rispettivamente al-
stinti fascicoli: l’odontoiatria sociale con-
venzionata e al costo del carburante;
1) le istruzioni Parte Generale (già presente in passato);
– correttivo congiunturale di settore, destinato a co-
2) le istruzioni comuni alla compilazione dei quadri
gliere l’aspetto relativo alla contrazione dei margi-
F e G (novità);
3) le istruzioni alla compilazione dei quadri riferiti al ni e della redditività per le imprese, nonché la ri-
singolo studio di settore. duzione delle tariffe per i professionisti. Si tratta di
un correttivo che opera in valore assoluto calcola-
Vediamo di scorrere, in questo contributo, alcune tra to moltiplicando il ricavo o compenso puntuale
le principali novità e conferme di quest’anno. per i coefficienti congiunturali previsti dalle tabel-
le 1.a, 1.b, 1.c, 1.d allegate all’apposito «decreto
I CORRETTIVI CONGIUNTURALI correttivi»;
Sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2012 è stato pubblicato – correttivo congiunturale individuale previsto per
il decreto che ha ufficializzato i «correttivi anticrisi» tutti i 206 studi di settore elaborati. La riduzione
applicabili per il 2012. opera solo per i soggetti che presentano per il pe-
Il varo del provvedimento è arrivato ben oltre il termi- riodo d’imposta 2011 costi variabili inferiori a
ne legale originariamente fissato al 31 marzo 2012 quelli storici di riferimento, individuati come il
dall’art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. n. 195/1999 e poi maggior valore tra i costi variabili per i periodi
successivamente prorogato dal D.L. n. 16/2012, per la d’imposta 2009 e 2010. Per i 12 studi di settore dei
sola annualità d’imposta 2011, al 30 aprile 2012 con le professionisti che applicano Ge.ri.co., in relazione
ovvie conseguenze sull’allungamento dei tempi di la- al numero degli incarichi, la riduzione si applica in
vorazione per gli addetti ai lavori. misura percentuale fissa calcolata in proporzione
Il provvedimento, nella sostanza, ricalca quanto era all’andamento degli incarichi incassati in maniera
stato previsto in relazione all’annualità 2010, introdu- parziale nel corso dell’anno.
cendo quattro distinte tipologie di correttivi che ope-
rano in riduzione del ricavo/compenso puntuale sti- Ricordiamo che l’applicazione di alcuni correttivi (in
mato dal software. In particolare: primis quello individuale applicabile a tutti gli studi di
Consulenza n. 26/2012 9
14. 03) Ranocchi - Prima pagina:03) Ranocchi - Prima pagina 11/07/12 14.50 Pagina 10
Prima pagina
settore), passa attraverso la necessaria compilazione le e deve essere attentamente valutata proprio in vista
del quadro X del modello ed è vincolata al raffronto tra delle correnti scelte dichiarative.
i dati 2011 e quelli del biennio precedente. Anche que- Com’è noto gli studi di settore operano due tipi di ana-
st’anno, infatti, il sistema non prevede la possibilità di lisi: quella di coerenza e quella di congruità. In partico-
acquisire i dati dalle dichiarazioni già presentate, per lare il sistema prevede due livelli di indicatori: quelli di
cui occorre procedere con il recupero delle informa- normalità economica (i cosiddetti INE di cui all’art.
zioni richieste. Questa procedura, quindi, costituirà 10-bis, comma 2, legge n. 146/1998), il cui mancato al-
un ulteriore aggravio per i contribuenti che dovranno lineamento si riverbera sul risultato di congruità e
reperire una serie di ulteriori informazioni per poter quelli di coerenza il cui riscontro, invece, non impatta
fruire dei correttivi previsti. sulla stima dei ricavi attesi. Ne consegue che, quando il
Ancorché il software Ge.ri.co. evidenzi nell’esito fina- contribuente non congruo si adegua al ricavo puntua-
le del calcolo la situazione che precede l’intervento dei le regolarizza in tal modo anche l’eventuale anomalia
Fisco & Società
correttivi congiunturali e in generale le varie fasi che segnalata dagli INE.
consentono il raggiungimento del livello di congruità, L’incoerenza sugli indici, invece, non è in alcun modo
il contribuente che raggiunge la congruità «per effetto sanabile con l’adeguamento ai ricavi stimati dall’anali-
dei correttivi congiunturali» deve considerarsi con- si di congruità.
gruo a tutti gli effetti per i quali tale condizione assume In questo sintetico contesto si tratta di capire come si
rilevanza. Contabilmente i correttivi si attivano «a ca- concilia il sistema premiale previsto dall’art. 10 del
scata» solo in ipotesi di non congruità con riferimento D.L. n. 201/2011 con l’analisi di congruità e di coeren-
al risultato puntuale «tradizionale» elaborato dal za effettuata da Ge.ri.co. nel modello UNICO 2012.
Sulla questione si potrebbe ragionevolmente attingere
software Ge.ri.co.
ai chiarimenti varati in passato dalle Entrate in tema di
Evidenziamo che ciascuno dei correttivi, applicato se-
società di comodo.
condo una sequenza precisa (ossia: correttivi specifici,
Il comma 1 dell’art. 30 della legge n. 724/1994, infat-
correttivi di settore e correttivi individuali), può com-
ti, prevede l’esclusione dal regime antiabuso delle
portare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dal-
società che risultano congrue e coerenti rispetto alla
lo studio di settore che si applica sia al ricavo/compen- stima operata dallo studio di settore di appartenen-
so puntuale di riferimento sia al ricavo/compenso mi- za.
nimo ammissibile. Sul tema la Circ. n. 9/E del 2008 (par. 2.6), ebbe modo
Qualora tuttavia il contribuente non dovesse ricono- di chiarire che, per il riscontro del requisito della coe-
scersi con la riduzione prevista potrà evidenziare ed renza, si devono considerare solo gli indici «tradizio-
adeguatamente motivare la situazione nelle annota- nali», diversi da quelli di normalità economica previsti
zioni libere poste in calce al modello. dal D.M. 20 marzo 2007.
Tale impostazione confermerebbe quindi che, ai fini
I BENEFICI PREMIALI PER I CONGRUI della fruibilità della causa di esclusione, l’anomalia ri-
E COERENTI spetto agli indicatori di normalità può essere sanata
Per i contribuenti congrui e coerenti rispetto all’elabo- dal contribuente con l’adeguamento in dichiarazione
razione dello studio di settore di appartenenza, tro- mentre il naturale disallineamento rispetto agli indici
verà applicazione già dalle dichiarazioni 2012 inerenti di coerenza non può mai essere corretto.
il periodo 2011, il beneficio premiale introdotto dal- Lo stesso principio dovrebbe potersi applicare anche
l’art. 10, comma 9 del D.L. n. 201/2011. riguardo al nuovo regime premiale previsto dalla
Il sistema premiale citato si applica quando il contri- Manovra Monti per i contribuenti «congrui e coe-
buente abbia indicato correttamente («fedelmente», renti».
dice da norma) tutti i dati previsti dallo studio di setto- È da ritenersi, invece, che la norma premiale non possa
re e laddove la posizione dello stesso risulti «congrua» trovare operatività nei confronti dei soggetti che ap-
(anche per adeguamento) e coerente rispetto agli indi- plicano ancora i parametri, anche qualora gli stessi di-
catori previsti. chiarino ricavi congrui.
Il bonus prevede: la preclusione degli accertamenti ba- Su questi aspetti è auspicabile che l’emananda circola-
sati su presunzioni semplici, la riduzione di un anno re esplicativa dell’Agenzia delle entrate faccia chiarez-
del termine per l’accertamento fiscale e l’aumento al za.
33% della soglia di salvaguardia nel caso di accerta- Colui, invece, che presenta un’incoerenza rispetto ai
mento sintetico o redditometrico. nuovi indicatori approvati con il D.M. del 26 aprile
La condizione di «congruità e coerenza», quindi, è 2012 è certamente escluso dal regime premiale citato.
presupposto essenziale per accedere al regime premia- Il provvedimento citato, infatti, ha individuato una
10 Consulenza n. 26/2012