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Raccomandata AR
Anticipata via Fax
Spett.li
Volkswagen Group Italia SpA
Volkswagen AG
Milano, 25 settembre 2015
Atto di diffida ex art. 140, comma 5 Codice del Consumo
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del
Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, con sede in Milano via Valassina 22,
in persona del legale rappresentante pro tempore Luisa Crisigiovanni,
PREMESSO CHE
1) negli Stati Uniti la Environmental Protection Agency (EPA) ha accertato che
Volkswagen ha abusivamente installato, su talune autovetture con
motorizzazione diesel da essa prodotte e commercializzate, un software volto
ad alterare i risultati dei test di omologazione, ottenendo così risultati relativi
alle emissioni di NOx, inferiori sino a 40 volte rispetto a quelli reali;
2) la stessa Volkswagen ha ammesso che quanto emerso negli Stati Uniti,
riguarda anche milioni di autovetture vendute in Europa ed in Italia dove i dati
registrati e dichiarati in sede di omologazione sono stati deliberatamente
alterati ricorrendo al medesimo software in aperta violazione della disciplina
vigente in materia di omologazioni delle autovetture, di tutela ambientale e di
tutela dei consumatori;
3) per effetto di tale condotta evidentemente illecita e scorretta i consumatori
hanno acquistato automobili con caratteristiche inquinanti evidentemente non
conformi rispetto a quelle presentate e promosse dalla Vostra società
direttamente ed attraverso la Vostra rete di vendita nei contratti, nella
documentazione informativa e promozionale e nelle relative campagne
pubblicitarie;
2. 4) la difformità tra le caratteristiche dichiarate e annunciate e quelle reali delle
automobili in oggetto riguarda caratteristiche essenziali, tali da poter rendere,
in taluni casi ed al ricorrere di talune condizioni anche di carattere normativo,
l’autovettura inidonea alla circolazione in taluni contesti di spazio o di tempo;
5) in ogni caso tale difformità riguarda un aspetto che assume rilevanza
crescente nell’orientare la scelta di consumo giacché un sempre maggior
numero di consumatori tiene in doverosa considerazione le caratteristiche
inquinanti delle automobili al momento dell’acquisto, cosa che peraltro
Volkswagen ha artatamente sfruttato in chiave commerciale a proprio
vantaggio. Di tal che sono stati falsati in misura apprezzabile i comportamenti
economici dei consumatori che, ove non fossero stati tratti in inganno, con
tutta evidenza non avrebbero acquistato le Vostre auto;
6) la citata condotta è stata perpetrata attraverso un processo di fraudolenta
alterazione di dati e risultati destinati a confluire in atti e documenti aventi
natura pubblicistica e, come tali, idonei a condizionare in modo ancor più
rilevante le scelte di consumo di quanti hanno incolpevolmente fatto legittimo
affidamento oltre che sulle dichiarazioni rese dalla Vostra società sulle
informazioni risultanti da tale documentazione;
7) Non ultimo – e questo è forse l’aspetto più disdicevole – i consumatori che
hanno acquistato le Vostre auto, quale effetto dell’artificio tecnologico
perpetrato attraverso il software installato nella centralina del motore, sono
stati tramutati inconsapevolmente e loro malgrado in una sorta di “moderni
untori” provocando danni ambientali di cui, quale ente esponenziale, ci
riserviamo di chiederVi conto anche in sede penale;
8) I suddetti comportamenti - non contestati e ammessi dalla Volkswagen stessa
- configurano violazioni plurime, contrattuali, extracontrattuali e pratiche
commerciali scorrette e hanno provocato danni considerevoli ai consumatori
Vostri clienti e, più ampiamente, a tutti i consumatori ed appaiono idonei a
confermare i dubbi ed i sospetti sulla base dei quali la nostra associazione,
come Vi è noto, ha già promosso una class action contro la Vostra società
proprio per sentir accertata la Vostra responsabilità in relazione alla
comunicazione e diffusione al pubblico dei dati relativi alle emissioni di CO2
ed ai consumi di carburante;
Per tutto quanto sopra esposto, Altroconsumo
CHIEDE
3. ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 5 del Codice del Consumo:
- l’immediata comunicazione – a mezzo ogni adeguato canale di informazione
– dei dati relativi alle reali emissioni di NOx di tutti i modelli interessati dalla condotta
illecita denunziata e di ogni altro dato che, sin qui, fosse stato misurato e dichiarato
attraverso analoghi meccanismi di alterazione delle procedure – pubbliche e private
– di misurazione;
- l’immediata cessazione di ogni alterazione e manipolazione,in fase di
omologazione, a mezzo del suddetto software o attraverso espedienti analoghi o
simili a quelli già rilevati e non contestati, di qualsivoglia dato o informazione relativo
alle caratteristiche delle autovetture vendute;
- il contestuale impegno di esimersi dall’immettere ulteriormente nel mercato
automobili, per i motivi sopra descritti, evidentemente aventi caratteristiche difformi
da quelle promesse, dichiarate e/o pubblicizzate ai consumatori;
- l’immediata ed esatta indicazione di quante e quali automobili già vendute in
Italia hanno installato il suddetto software, quali sono i modelli e le versioni e da
quando è iniziata la loro immissione nel mercato;
- l’immediata attivazione in favore di tutti i consumatori acquirenti delle
autovetture interessate dalla condotta illecita in oggetto di adeguati rimedi
consistenti, ove possibile nella modifica – previa nuova omologazione
dell’autovettura – del veicolo così da renderlo conforme alle caratteristiche dichiarate
o nella sua sostituzione con altro veicolo rispondente a tali caratteristiche o nella
restituzione del relativo prezzo, dandone contestualmente precisa e dettagliata
informazione scritta ai singoli acquirenti;
- in ogni caso l’attivazione di un’adeguata procedura di risarcimento dei
consumatori coinvolti in relazione a tutte le varie voci dei danni sopra descritti da loro
subiti.
In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice del
Consumo, si fa presente che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, in
caso di mancato adempimento a quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e
gli interessi dei consumatori nelle competenti sedi giudiziarie.
Ciò, non esclusa la proposizione di un’azione di classe, ex art. 140 bis del
Codice del Consumo, stante la natura omogenea dei diritti individuali dei consumatori
violati da parte Vostra, al fine di ottenere l’accertamento della Vostra responsabilità e
4. la condanna al risarcimento del danno e/o alle restituzioni in termini di riduzione del
prezzo.
Con i migliori saluti,
Luisa Crisigiovanni
Segretario Generale Altroconsumo