3. I commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità confermano e
rendono strutturale il credito d’imposta Irpef (introdotto, per il
solo anno 2014, nel maggio scorso dal D.L. 66/2014) a favore dei
lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi
assimilati.
Confermati i tre presupposti necessari per la spettanza:
- la tipologia del reddito prodotto
- la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver applicato le
detrazioni per lavoro;
- un limite di reddito annuo lordo non superiore a Eu. 26.000.
4. Confermata la misura del bonus:
- Eu. 960/annui (anziché i precedenti 640), se il reddito
complessivo non è superiore a 24.000 Eu;
- se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma
non a 26.000 Eu, il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di Eu. 26.000,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 Eu.:
960 x [(26.000 – reddito complessivo) / 2000]
Promemoria: ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per
l’attribuzione del bonus, non si computano le riduzioni di base imponibile previste
per i ricercatori che rientrano in Italia
(in sostanza, il reddito deve essere considerato per intero)
5. Confermate anche le modalità di riconoscimento del
bonus:
- esso viene riconosciuto automaticamente dal sostituto
d’imposta;
- viene attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun
periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso;
- le somme corrisposte dal sostituto d’imposta sono
recuperate dallo stesso mediante compensazione in F24
(cod. 1655).
6. Con il comma 14, il legislatore interviene prevedendo l’allungamento dei
periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali (esclusione
dall’imposizione fiscale del 90% del reddito di lavoro, per l’anno del
rientro e per i tre successivi – precedentemente erano due) in favore dei
docenti e ricercatori che rientrano in Italia, nonché parzialmente
modificando i requisiti per l’accesso all’agevolazione stessa.
Dopo la modifica, i requisiti sono i seguenti:
- possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- non occasionalmente residenti all’estero;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso
centri di ricerca pubblici o privati ovvero università, per almeno due anni
continuativi;
- dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 ed entro i sette (e non più
cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia,
acquisendo la residenza fiscale in Italia.
7. I commi 16 – 17 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio
2015, la quota dei buoni pasto non sottoposta a
tassazione passa da Eu. 5,29 a Eu. 7,00 se il buono
stesso è reso in formato elettronico.
8. I commi 20 – 25 intervengono in materia di Irap, modificando l’art. 11 del
D.Lgs. N° 446/1997.
1) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014, ai fini del calcolo dell’Irap viene ammessa in deduzione
la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo
indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o
forfetario riferibili sempre al costo del lavoro;
2) l’integrale deducibilità del costo del lavoro ai fini dell’Irap viene estesa
ai produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società
agricole, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato che
abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una
durata triennale (l’applicazione di questa deduzione è soggetta
all’autorizzazione preventiva della Commissione europea);
9. 3) Viene introdotto un credito d’imposta Irap, pari al 10% dell’imposta
lorda determinata secondo le regole generali – utilizzabile
esclusivamente in compensazione, nei confronti dei soggetti passivi
che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività;
4) Vengono abrogate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le
aliquote Irap per tutti i settori produttivi. Pertanto le aliquote
precedentemente in vigore vengono ripristinate:
- aziende private e professionisti: 3,90%
- banche ed enti finanziari: 4,65%
- assicurazioni: 5,90%
- imprese titolari di concessioni per la gestione dei servizi e opere
pubbliche (escluso costruz. e gestione autostrade e trafori): 4,20%
- produttori agricoli: 1,90%
10. Con i commi da 26 a 34 dell’unico articolo della L. 190/2014 (Legge di
Stabilità 2015) viene prevista in via sperimentale la possibilità di
immissione mensile del TFR in busta paga.
Il legislatore consente al dipendente privato (con esclusione di quello
domestico e di quello agricolo) in forza da almeno 6 mesi, per il
periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere
mensilmente in busta paga l’importo via via maturato per TFR.
La corresponsione mensile farà sì che questa somma diventi
“integrazione della retribuzione”, non soggetta a contributi
previdenziali, ma assoggettata a tassazione ordinaria.
Una volta espressa la volontà di percepire mensilmente la quota di TFR,
la scelta non potrà essere revocata dal lavoratore fino al 30 giugno 2018.
La norma non si applica alle imprese oggetto di procedura concorsuale
ed a quelle in crisi ex art. 4 della L. 297/1982.
11. E’ comunque previsto che, nonostante la mensilizzazione
del TFR, la quota non incide sul raggiungimento del limite
reddituale per aver diritto al bonus di 80 Euro.
Innovando quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005
allorquando si era detto che la scelta sarebbe stata
irrevocabile se non in caso di totale riscatto della posizione,
viene ora previsto che il lavoratore, nel suddetto periodo,
potrà anche chiedere che venga monetizzata la quota di
TFR destinata al Fondo Pensione.
12. I datori di lavoro potranno decidere se:
a) corrispondere immediatamente la quota maturanda di Tfr attingendo a
risorse proprie;
b) accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un Fondo,
appositamente istituito presso l’Inps, e dalla garanzia dello Stato.
Al fine di accedere al finanziamento, i datori di lavoro dovranno
tempestivamente richiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato in
relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare
richiesta di finanziamento presso una delle banche che aderiranno all’apposito
accordo-quadro.
E’ previsto che ai suddetti finanziamenti non potranno essere applicati tassi,
comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della
quota di Tfr.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione di tutto quanto sopra, si rimanda
ad un DPCM da emanare entro il 30 gennaio.
13. Viene inoltre previsto che:
A) per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non optino per lo
schema di accesso al credito si applicheranno le misure compensative
di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’art. 10 del
D.Lgs. n° 252/2005, pertanto potranno:
- essere esonerati dal versamento della contribuzione al Fondo di
Garanzia;
- beneficiare della riduzione del costo del lavoro, attraverso una
riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando
erogato, nella misura dello 0,28% dell’imponibile previdenziale;
- dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 6% dell’ammontare
del Tfr liquidato.
14. B) per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, i quali optino per lo
schema di accesso al credito si applicheranno solo le disposizioni di cui
al comma 2 del richiamato D.Lgs., pertanto ad essi risulterà applicabile
solo l’esonero dal versamento del contributo all’attuale Fondo di
Garanzia.
Inoltre essi dovranno versare un contributo mensile al nuovo
costituendo Fondo di Garanzia in misura pari 0,2 punti percentuali
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa
della retribuzione.
15. Il comma 35 modifica la previgente disciplina (art. 3, D.L. 23/12/2013, n°
145) per il riconoscimento del credito d’imposta per attività di
Ricerca e Sviluppo.
Destinatari della disposizione sono tutte le imprese
(indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano nonché dal regime contabile adottato) che effettuano
investimenti in attività di R.&S. a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al
31/12/2019.
Il credito d’imposta verrà riconosciuto nella misura del 25% o 50%
delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31/12/2015.
16. Le attività ammissibili al credito d’imposta sono elencate
nella disposizione, così come sono altrettanto evidenziate
le attività che, non potendosi considerare attività di ricerca
e sviluppo, non permettono di accedere al credito
d’imposta stesso.
Viene inoltre precisato che il credito d’imposta:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’Irap;
- non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
17. I commi da 54 a 90 introducono la possibilità, per i
lavoratori autonomi, di scegliere di applicare un regime
fiscale e previdenziale agevolato.
Si tratta dell’istituzione, a favore degli esercenti attività di impresa, arti
e professioni, in forma individuale, di un regime forfetario di
determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta
sostitutiva di tutte quelle dovute, con l’aliquota del 15%.
In connessione con l’opzione per il regime fiscale agevolato, si prevede
l’applicazione (a richiesta dell’interessato avanzata all’Inps) di un
sistema contributivo agevolato, basato sull’applicazione a titolari e
collaboratori di un regime forfetario a percentuale sul reddito
dichiarato, abbandonando il sistema dei contributi “fissi”. Le relative
modalità operative dovranno essere stabilite entro il 1° marzo p.v.
18. I commi 107 e 108 istituiscono un apposito fondo per far
fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei
provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori
sociali, anche in deroga, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per far
fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei
provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di
contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.
19. Con la finalità di consentire il completamento nel corso
dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di
personale relativi all’anno 2014, il comma 110 prevede il
rifinanziamento del trattamento di Cigs concesso nel caso
di cessazione di attività (totale o anche solo parziale)
20. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015,
il comma 113 elimina le “penalizzazioni” legate al conseguimento della
pensione anticipata introdotte dalla Riforma Fornero.
In buona sostanza, chi conseguirà la pensione anticipata tra il 1°
gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, anche senza aver compiuto i 62
anni di età, non subirà la penalizzazione ( 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni)
indipendentemente dalla tipologia dei contributi accreditati sul
proprio conto assicurativo personale.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 verrà, invece, ripristinata la norma
originaria.
21. Attraverso le disposizioni contenute nel comma 114 vengono risolte le
problematiche legate alla sospensione degli sgravi contributivi previsti
per le assunzioni di lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della
L. 236/1993 (cd. “Piccola mobilità”), che non erano stati più prorogati a
partire dall’anno 2013.
Considerando, infatti, che tale blocco dell’agevolazione era intervenuto
anche nei confronti dei datori di lavoro che legittimamente si erano
basati sulle disposizioni esistenti al momento dell’assunzione, il
legislatore ha previsto che i datori di lavoro che hanno assunto fino al
31 dicembre 2012 lavoratori iscritti alla “piccola mobilità” potranno
beneficiare degli sgravi contributivi allora vigenti fino alla loro
naturale conclusione.
22. In favore dei datori di lavoro privati (anche agricolo, ma
con qualche limitazione prevista dal successivo comma)
che procedono con nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato (con esclusione di
apprendistato e lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio
2015 e stipulati (?) non oltre il 31 dicembre 2015, il comma
118 introduce un nuovo sgravio contributivo.
Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 36
mesi, senza che ne vengano influenzate le prestazioni
pensionistiche, e consiste nell’esonero dal versamento
della contribuzione Inps a carico dei datori di lavoro,
entro il limite massimo di Eu. 8.060 su base annua.
23. Sono escluse dall’esonero le nuove assunzioni relative a:
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo
indeterminato (presso qualsiasi datore di lavoro);
- lavoratori per i quali il beneficio è già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, anche attraverso
società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, hanno
comunque già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nei
tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015.
24. Dal comma 121, con riferimento alle assunzioni decorrenti
dal 1° gennaio 2015, vengono soppressi i benefici
contributivi previsti dall’art. 8, co. 9, della L. n° 407/1990
nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati
da almeno 24 mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari
da un uguale periodo del trattamento di cassa integrazione
salariale.
25. Il comma 125 stabilisce per ogni bimbo nato od adottato tra il 1° gennaio
2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno mensile di 80 Eu., da erogare
fino al compimento del terzo anno d’età o di ingresso nella famiglia.
Il riconoscimento del “bonus bebè” è, però, condizionato dal reddito
del nucleo familiare risultante dall’Isee, che non dovrà superare i
25.000 Eu. annui. Se, invece, tale valore non fosse superiore a 7.000 Eu.
l’assegno verrebbe riconosciuto in misura doppia.
Le modalità di erogazione saranno fissate entro il 30 gennaio da un
apposito DPCM.
Il bonus verrà riconosciuto ai cittadini italiani, comunitari ed
extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9
del D.Lgs. N° 286/1998.
26. I commi da 254 a 256 provvedono a prorogare fino al 31 dicembre 2015 il
blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, con
conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-
2018.
Viene estesa fino al 2018 l’efficacia della norma in base alla quale
l’indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre
2013.
Infine, viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli
automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma
restando l’esclusione dal blocco dei magistrati.
27. Il comma 300 prevede l’abrogazione della norma che
consentiva l’assunzione di nuovi ispettori.
In particolare, si prevede la soppressione della norma che
autorizzava il Ministero del Lavoro ad un’integrazione della
dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo.
28. Elevato da 2.65 a 30.000 Eu. annui l’importo massimo sul
quale spetta la detrazione del 26% per le erogazioni
liberali in denaro a favore delle Onlus, e si adegua a 30.000
Eu. anche l’importo massimo deducibile ai fini dell’Ires.
29. Il comma 3131 provvede a ridurre gli stanziamenti a favore
del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di II livello.
30. Oltre alla tassazione che verrà applicata sui
rendimenti finanziari delle casse di previdenza dei
professionisti e dei fondi pensione, dal 1° gennaio
2015 s’impenna anche la tassazione da applicare
sulle quote di rivalutazione del Tfr, che passa
dall’11% al 17%.
31. Il comma 657 provvede ad innalzare dal 4% all’8%
l’aliquota della ritenuta d’acconto, operata da banche o
Poste Italiane spa, sugli accrediti dei pagamenti a mezzo
bonifico, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri
deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.
32. Previsto un gruppo di norme volto a migliorare i rapporto
tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare
l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. Tax
compliance).
In particolare, vengono rafforzati i flussi informativi tra
contribuenti ed Agenzia delle Entrate.
33. La norma (comma 667) precisa che ai fini dell’applicazione
dell’IVA al 4% sono da considerarsi “libri” tutte le
pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate
attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di
comunicazione elettronica.
34. A decorrere dal 1° gennaio 2015, viene previsto:
- l’innalzamento da 6.700 a 7.500 Eu. della franchigia Irpef
operante per il reddito da lavoro dipendente prestato dai cd .
lavoratori frontalieri;
- l’introduzione di una franchigia Irpef per i redditi da pensione e
da lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, i quali
concorreranno a formare l’imponibile Irpef per l’importo
eccedente i 6.700 Eu.
35. Mediante il comma 722 viene disposto, con effetto
dall’anno 2015, il versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, da parte dell’Inps, di 20 milioni di Eu. per l’anno 2015
e di 120 milioni annui a decorrere dal 2016; tali risorse
gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per
la formazione continua.
37. Il Ministero dell’Economia ha fissato,, con D.M. 11.12.2014,
allo 0,5% annuo il saggio degli interessi legali, con
decorrenza dal 1° gennaio 2015.
38. Il decreto semplificazioni (D.Lgs. 21.11.2014, n° 175) ha
previsto che le somme rimborsate ai percipienti sulla base
dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e dei risultati trasmessi dai Caf e dai professionisti vengano
compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente
mediante modello F24.
Anche le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte
sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti, nel
mod. F24.
In precedenza tali somme erano recuperate mediante
compensazione interna (o verticale).
Tali importi non concorrono alla determinazione del limite massimo dei crediti compensabili,
pari a € 700.000, né risultano soggette all’apposizione del visto di conformità se sup. a 15.000 €
39. L’art. 28 della medesima norma provvede ad abrogare
la previsione legislativa che disciplinava la
responsabilità solidale dell’appaltatore per il
versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in
relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito di un
contratto di subappalto.
Rimane in essere la responsabilità tra committente, appaltatore e ciascuno
degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione
dell’appalto, per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi
(sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione dell’appalto.
40. Nell’anno 2015, fatte salve possibili variazioni derivanti
dalla prossima attuazione della delega del Jobs Act, è
incrementata la durata di spettanza dell’ASPI per cessazioni
intervenute successivamente al 31/12/2014, nelle seguenti
misure:
- soggetti di età inf. a 50 anni: 10 mesi
- soggetti di età inf. a 55 anni: 12 mesi
- soggetti di età pari o sup. a 55 anni: 16 mesi (nei limiti
delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni)
41. Prosegue la riduzione dei periodi massimi di fruizione
dell’indennità di mobilità nel periodo transitorio dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, come previsto dalla
Riforma Fornero.
Per i lavoratori cessati nel 2015 varranno le seguenti durate,
per l’intero territorio nazionale:
- età fino a 39 anni: 12 mesi
- età tra 40 e 49 anni: 18 mesi
- età da 50 anni in poi: 24 mesi
42. Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le tabelle dei costi
chilometrici da utilizzare nel 2015 per calcolare il reddito
da assoggettare a prelievo fiscale e contributivo nel caso di
auto assegnate ai dipendenti ed amministratori per un
utilizzo promiscuo (G.U. 19 dicembre 2014, n° 294, S.O. n° 95).
43. Prosegue il graduale incremento delle aliquote contributive
per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
Nello specifico, le aliquote per il 2015 saranno:
- non iscritti ad altra gestione (sia con che senza partita IVA):
aliquota 30,00% + 0,72% = 30,72%
- iscritti ad altra gestione/titolari di pensione:
aliquota 23,50%
44. Con la L. n° 147/2013 l’ammontare del trattamento
integrativo in favore dei lavoratori verso cui operava una
riduzione d’orario a seguito della stipula di un contratto di
solidarietà era stato aumenta dall’originario 60% al 70%,
mentre dal 2009 al 2013 per effetto di vari provvedimenti
era stato portato all’80%.
Lo stanziamento finanziario necessario non è stato
prorogato, pertanto dal 1° gennaio 2015 l’importo
dell’integrazione salariale spettante ai lavoratori coinvolti
in contratti di solidarietà tornerà ad essere riconosciuto in
misura pari al 60%.
45. I datori di lavoro che alla data del 21 marzo 2014 avevano in
corso rapporti di lavoro a termine in numero tale da
comportare il superamento del limite percentuale del 20%
erano tenuti a rientrare entro tale limite entro il 31
dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile
nell’azienda non disponesse un limite percentuale, ovvero
un termine temporale, più favorevole.
Raggiunto il termine fissato senza aver adempiuto, scatta
per il 2015 il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro a
tempo determinato fino a quando non si verifichi il rientro
nel limite percentuale.
46. Al termine del 2014 sono decorsi i 2 anni necessari a
rendere effettivamente applicabili le norme contro l’abuso
dell’utilizzo dei lavoratori con partita IVA.
Sono, pertanto, maturati i 24 mesi che consentiranno agli
ispettori di valutare se sul biennio di attività lavorativa si
possa o meno applicare la presunzione legale.
47. Non risulta essere stata prorogata la norma che, per gli
anni 2013 e 2014, permetteva l’esercizio di prestazioni di
lavoro accessorio (entro il limite di non più di 3.000 Eu. di
corrispettivo per anno solare) da parte di percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
48. L’art. 28, co. 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, (convertito
nella Legge 11 agosto 2014, n. 114), ha stabilito la riduzione
del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per
l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.
Più nel dettaglio è stato stabilito che l’importo del diritto
annuale di cui all’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n.
580 e successive modifiche, come determinato per l’anno
2014, è ridotto:
- del 35% per l’anno 2015;
- del 40% per l’anno 2016 e
- del 50% a decorrere dall’anno 2017.
49. Ancorché per il 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico
(Mise), non abbia individuato la misura del tributo per le
società tra professionisti (c.d. S.T.P.), alla luce del fatto
che dette società sono iscritte nella medesima sezione
speciale delle società tra avvocati, si ritiene che anche le
S.T.P. siano tenute al pagamento del diritto camerale nella
misura di Euro 130, in via transitoria (al riguardo sarebbero
opportuni/necessari dei chiarimenti ministeriali).