1. VOLUNTARY DISCLOSURE: PERCHE?
Questa volta, dopo aver analizzato i nove tipi di impatti derivanti dalla nominatività della VD,
cerco di analizzare gli aspetti "para-psicologici" relativi alla scelta dell'adesione alla procedura
di collaborazione volontaria.
Si, perché oggi, a più di sette mesi dalla promulgazione della Legge 186, il contribuente è ancora
paralizzato nella scelta!
Fin'ora sono state presentate ad oggi meno di tremila adesioni da tutta Italia: un flop che ha del
clamoroso.
Tutti sanno che dal punto di vista meramente tecnico, visto il nuovo livello di trasparenza
finanziaria internazionale e l'introduzione del nuovo reato penale di autoriciclaggio, l'adesione è
imprescindibile.Tutti sanno che questo cambiamento epocale si abbatterà con una violenza
immane sugli stereotipi classici di ragionamento dell'evasore italiano.Tutti si stanno preparando
con la fase endoprocedimentale.
Eppure ancora (quasi) nessuno presenta!
Ci sarà qualcuno che sta cercando di analizzare la situazione?
Probabilmente molto più di qualcuno, ma forse partendo da un punto di vista sbagliato o
quantomeno non completo.
Questo attendismo non dipende da questioni tecniche, da analisi di convenienza, da mancanza di
voglia di dormire sonni tranquilli da parte del contribuente.Questo attendismo deriva dalla
mancanza di certezze!
Giovedì scorso abbiamo finalmente capito che l'Agenzia delle Entrate ha le mani legate e più di
tanto (e tanto ha già fatto!) non può fare dal punto di vista interpretativo.
La normativa ha sempre avuto queste criticità ma, fino ad ora, nessuno se ne preoccupava:
non l'evasore perché riusciva a rimanere nascosto, non il controllore perché aveva pochissime
risorse per andare a stanarlo.
Eppure, oggi tutti hanno compreso che quanto largamente disatteso in precedenza non fa più
parte del nostro contesto di riferimento: ma nessuno presenta!
Chi potrebbe/dovrebbe dunque intervenire? Presto detto: il solo ed unico attore che ha il potere
di dare certezze normative, il legislatore stesso!
Con due semplici interventi:
- una proroga annunciata con largo anticipo;
- una modifica sostanziale normativa (meglio se non solo ai fini VD ma anche ai fini della norma
ordinaria) di semplificazioni e di certezze!
La proroga è necessaria per due aspetti:
- la platea di contribuenti che necessita ancora di assistenza sta facendo fatica a trovare
professionisti seri, qualificati e sufficientemente preparati con ore lavoro a disposizione di questi
nuovi clienti ritardatari;
- SE (maiuscolo) lo scopo della VD è quello di "voltare pagina" per generare un nuovo rapporto fra
2. fisco e contribuente che sia basato sul rispetto e sulla compliance, non si può che intervenire in
modo risolutivo e ciò necessita di tempi adeguati vista la lentezza legislativa ordinaria.
In cosa dovrebbe consistere la modifica?
In una serie di interventi che di per sé non genererebbero perdita di gettito per lo stato, anzi.
Questi interventi non ci farebbero nemmeno perdere la tanto agognata credibilità internazionale.
Stiamo parlando di interventi mirati.
Da un lato, a semplificare i calcoli dando certezze procedurali (consentendo al contempo la
velocizzazione delle tempistiche di elaborazione e soprattutto quella delle procedure di controllo da
parte degli operatori dell'agenzia). Su questo aspetto è già stato scritto tantissimo e non mi
dilungo in questa sede.
Dall'altro lato, a risolvere normativamente (quantomeno con riferimento alla VD) quelle incertezze
che nella realtà dei fatti ancora scoraggiano il cliente dalla presentazione.
Quest'ultimo aspetto non dipende tanto dalla tecnicità, quanto dalla percezione del
contribuente concernente l'estrema incertezza e l'elevata discrezionalità del singolo operatore
dell'agenzia nel valutare la sua specifica pratica.
Le linee guida delle due circolari (doveva essere una sola emanata con il provvedimento attuativo;
poi tre entro fine marzo; ad oggi siamo ancora a due) non riescono a dare fiducia al cliente.
Le Direzioni Regionali hanno dato risposte differenti ai quesiti interpretativi proposti dai
commercialisti all'interno dei cosiddetti tavoli di confronto.
Inoltre i veri problemi "precepiti psicologicamente dal contribuente" non sono e non
possono essere oggetto di mera interpretazione:
- la regolarizzazione del contante se serve la sua databilità e qualificazione giuridica comprovabile
documentalmente è impossibile;
- la regolarizzazione del contenuto delle cassette di sicurezza idem, in quanto nel 99% dei casi
hanno avuto accessi nel 2015 sia se in Italia, sia se detenute all'estero (la paura a cavallo del
2014/2015 ne è stata la causa principale);
- l'obbligo di nominare i beneficiari/coobbligati viene percepito come un'imposizione alla denuncia
di una persona che, generalmente, è un amico, un socio, un cliente/fornitore ordinario, un
conoscente stretto;
- l'eventuale non copertura penale per le annualità 2004-2009 anche post emanazione Decreto
Legislativo sulla certezza del diritto ovvero l'incremento esponenziale del costo dell'operazione
rappresentano l'incertezza maggiore, quella spada di Damocle che viene percepita dal
contribuente come una "toppa" scucita fin dall'origine;
- infine, e su questo sono stato sicuramente fra i primi ad evidenziarne l'errata percezione,
il costo complessivo della regolarizzazione.
La realtà non è quella "tecnica", la realtà è ciò che viene percepito dalla massa dei
contribuenti: sono loro che dovranno decidere se presentare o meno, saranno loro a determinare
il successo od il flop della procedura, procedura che ha sempre avuto successo negli Stati esteri in
cui è stata applicata!
3. Personalmente, pur concordando sul "pasticciaccio" nella gestione complessiva della
normativa, ribadisco e sostengo la sua ratio: essendo sempre stato un sostenitore della
compliance, sono un forte sostenitore del futuro "cambiamento di approccio".
Tra l'altro faccio notare che, pur con tutte le difficoltà tecniche e le percezioni negative,la VD resta
imprescindibile.
Perché? Perché le criticità, comunque, se non affrontate in procedura, stante la fotografia
internazionale, dovranno essere affrontate un domani in contenzioso senza le estreme
agevolazioni sanzionatorie e senza le "non punibilità penali"!
Lo Stato quindi ha già vinto: ma a che prezzo?
Al prezzo di non essere riuscito ad utilizzare questa normativa nell'importantissimo obiettivo di
porre le basi del nuovo rapporto fisco-contribuente.
Una vittoria di Pirro nel lungo termine.
Questo rapporto "collaborativo" al contrario può nascere solo dalla certezza del diritto,
tutto il resto è "aria fritta"!