2. Cosa Facciamo Oggi?
FORMAZIONE (DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO):
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
INFORMAZIONE:
L'informazione è ciò che, per un osservatore o
un recettore posto in una situazione, supera un'incertezza e
risolve un'alternativa. In altre parole, essa riguarda il contesto
in cui i dati sono raccolti, la loro codifica in forma intelligibile
ed in definitiva il significato attribuito a tali dati.
ADDESTRAMENTO:
L'Addestramento si riferisce all'acquisizione di conoscenze,
abilità e capacità come risultato di un insegnamento o della
pratica ad una certa disciplina.
3.
4. Argomenti
Cosa si intende per salute e sicurezza
Legislazione Italiana sulla Sicurezza
Il Testo Unico sulla Sicurezza
Gli attori del Testo Unico
Documento di Valutazione dei Rischi
Definizione di rischio
Near miss, infortunio e malattia
professionale
Vigilanza
6. Cosa si intende per sicurezza?
Per sicurezza intendiamo
UNA CONDIZIONE OGGETTIVA
ESENTE DA PERICOLI O GARANTITA
CONTRO EVENTUALI PERICOLI
Nei luoghi di lavoro la sicurezza gioca un ruolo
fondamentale nella tutela della salute dei lavoratori!
7. L’obiettivo della Sicurezza sul Lavoro è che,
ogni giorno, il lavoratore:
Esca di casa in salute
Si rechi al lavoro senza subire danno
Lavori senza subire danno
Ritorni a casa senza subire danno
Il giorno successivo sia nello stato di
salute del precedente
8.
9. 2015
Per quanto riguarda il totale
degli infortuni, sono stati
637mila.
Nello stesso periodo del 2014
sono stati 416mila. Si registra
pertanto un calo del 4%.
Nel 2015 sono stati denunciati 1246 casi di infortunio
con esito mortale, in calo del 4% rispetto al 2014.
10.
11.
12.
13. Dizionario
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di
un determinato fattore (chimico,
biologico, meccanico) avente il
potenziale di causare danni
Rischio
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione
Pericolo Esposizione
RISCHIO
Esposizione
Contatto del bersaglio con il
Pericolo e dipende da:
- Grandezza
- Ciclo Produttivo
- Sistemi di protezione
- Durata dell’interazione
14. Posso Ridurre il Pericolo?
Pericolo Esposizione
RISCHIO
Pericolo
Pericolo Esposizione
RISCHIO
Posso Eliminare il Pericolo?
Pericolo
32. Fonti del diritto che hanno immediata rilevanza in
materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro :
• Costituzione
• Fonti di derivazione europea
•Legge Ordinaria, Decreti legge, Decreti Legislativi
•Leggi Regionali / Provinciali / Comunali
33. Con i fenomeni dell’urbanesimo e della Rivoluzione
industriale (approssimativamente tra il XIX e gli inizi
del XX secolo) inizia per la prima volta a porsi il
problema degli infortuni sul lavoro.
Infatti si pone il problema di
“Coloro che a macchine mosse da
agenti inanimati prestano la loro opera”
Si era infatti dovuto constatare che l’utilizzo di macchine e
attrezzature meccaniche aveva provocato, insieme a
notevoli benefici, un pesante aggravamento delle
condizioni di pericolo per i lavoratori.
Storia Della Legislazione Italiana sulla
Sicurezza
34. Le condizioni di lavoro della classe operaia erano caratterizzate in quel periodo :
dalla mancanza delle più elementari norme di igiene e sicurezza
e le maestranze erano costrette a subire turni di lavoro massacranti, privi di
qualsiasi forma di regolamentazione.
In questo contesto era inevitabile che il proliferare degli infortuni sul lavoro
diventasse ben presto una delle principali preoccupazioni delle nascenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Queste sono le condizioni sociali del paese nel momento in
cui il Parlamento, dopo circa 20 anni dall’esempio tedesco,
approvava la prima Legge sugli infortuni degli operai al
lavoro, L. 17 marzo 1898, n. 80.
In questa prima fase la normativa regolamenta solo il
lavoro industriale, per il quale introduce l’obbligo
dell’assicurazione obbligatoria, gli altri settori produttivi
rimanevano esclusi.
35. Nel si assiste a un notevole impulso alla legislazione della protezione
sociale.
1923 viene fissata, per legge, la giornata lavorativa in 8 ore ed in 48
ore settimanali l’orario dei lavoratori dipendenti.
1933: costituzione dell’INFAIL (oggi INAIL);
1933: costituzione dell’INFPS (oggi INPS).
Inoltre, sempre durante il ventennio, il legislatore in ambito
codicistico, sia penale che civile, si è preoccupato di tutelare il
lavoratore subordinato, vengono infatti promulgati:
1930: il Codice Penale (c.d. Codice Rocco);
1942: il Codice Civile.
Entrambi i Codici contengono norme fondamentali, e ancora vigenti,
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Periodo che va dagli anni ‘10 agli anni ‘30
36. La maggiore evoluzione in materie di salute e
sicurezza sul lavoro si verificò, a partire dal primo
dopoguerra, a seguito della promulgazione della
Costituzione nel 1948.
Art.1 -“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”
Art. 4 -La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività…
Art. 35. -La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni, cura la formazione e l’elevazione sociale dei lavoratori.
Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza …
Periodo che va dagli anni ‘30 agli anni ‘40
37. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e per l’igiene del lavoro
Note:
tali decreti riconoscono in modo sistematico specifici obblighi in materia
in capo a datore di lavoro, dirigenti, preposti, figure che vengono per la
prima volta delineate;
puniscono la violazione di tali specifici obblighi con sanzioni altrettanto
specifiche penali.
nelle attività lavorative nel rapporto tra l’uomo, la macchina e
l’ambiente il punto più debole è rappresentato dall’uomo: il lavoratore
veniva considerato un soggetto passivo, quasi una parte
complementare della macchina e doveva essere addestrato
all’esecuzione ripetitiva dei movimenti;
vige un approccio al problema prevalentemente assicurativo-
risarcitorio, basato sul risarcimento del danno una volta che esso si
verifica
Periodo che va dagli anni ‘50 agli anni ‘60
38. Inizia il cambiamento del ruolo del lavoratore
che diviene da soggetto passivo, soggetto attivo
del lavoro;
nello Statuto dei lavoratori, L. n.300/1970, si
prevede il fondamentale Art. 9 Tutela della salute
e dell’integrità fisica dei lavoratori.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e
la loro integrità fisica.
Periodo che va dagli anni ‘60 agli anni ‘70
39. Alla luce anche dei limiti dei Decreti degli anni ‘50, il numero
degli incidenti sul lavoro era tra gli anni ‘80 e ‘90, non
diminuiscono, ma tendenzialmente aumentato.
Tra la fine del 1989 ed il 1990 l’Unione Europea,
allora CEE (Commissione Economica Europea), emana le
prime Direttive di carattere sociale che riguardano la tutela
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Dal recepimento in Italia di tali Direttive Comunitarie,
che, come abbiamo visto, poiché Paese appartenente
all’Unione europea si rende obbligatorio, nasce il D.lgs
626/94.
Periodo che va dagli anni ‘80 agli anni ‘90
40. 1) Approccio che pone al centro dell’organizzazione
della sicurezza le persone (il lavoratore e le altre
figure di rilievo, ad es. datore di lavoro, dirigenti,
preposti) promuovendo la loro formazione e la
creazione di una cultura della sicurezza.
2) Approccio che privilegia un sistema di prevenzione,
che scongiuri il rischio di danno ex ante.
D.lgs 626/94 Principali innovazioni:
41.
42.
43.
44. Le principali innovazioni apportate dal D.lgs
81/08 sono:
1. Accorpamento in unico testo delle principali
normative sulla sicurezza sul lavoro,
consentendone dunque una applicazione
semplificata rispetto al passato;
2. Applicazione della normativa tutti i lavoratori
indipendentemente dalla natura giuridica del
loro contratto (si applica ai lavoratori
subordinati, parasubordinati, autonomi e a quelli
ad essi equipartati)
3. Inasprimento generalizzato degli aspetti
sanzionatori;
45.
46. A chi viene applicato il decreto 81/08?
..e quali figure ci sono?
52. Obblighi Del Datore Di Lavoro
Articolo 17 - Obblighi del
datore di lavoro non
delegabili
Il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi
con la conseguente
elaborazione del documento
previsto dall’articolo 2818;
b) la designazione del
responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
dai rischi;
Articolo 18 - Obblighi del
datore di lavoro e del
dirigente
a) nominare il medico
competente
b) Designare
preventivamente gli
ASPP
c) consentire ai lavoratori
di verificare, mediante
RLS, l’applicazione delle
misure di sicurezza e di
protezione della salute;
53. Sentenza Cassazione n. 41063 del 19.10.2012
L'operaio è precipitato, il 26 maggio 2010, in quello che i media definirono un “pozzo” profondo trenta metri,
rimanendo intrappolato per cinque ore senza soccorsi. Morto nel buio, probabilmente affogato, scrissero
i giornali dell'epoca: il pozzo per buona metà era pieno d'acqua.
Con sentenza del 14.12.2011 il G.U.P. del Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, emetteva
sentenza di non luogo a procedere.
il G.U.P. ha ritenuto, pertanto, che il proscioglimento del primo imputato e socio amministratore della
ditta si imponeva per ragioni formali e sostanziali.
Avverso la sentenza del G.u.p. Di Milano di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, “lamentando la erronea applicazione della legge penale,
in quanto l'imputato, in quanto socio amministratore (come da visura camerale) era da considerare
datore di lavoro e non risultava alcuna formale delega di poteri, ai sensi degli artt. 16 e 17 d.lgs. 81 del
2008, idonea ad esonerarlo dalle sue responsabilità”.
Il Giudice della Cassazione ha sostenuto che “erroneamente il G.U.P. ha ritenuto l'imputato non essere
titolare di tale funzione in ragione di una delibera assembleare, in quanto la attribuzione della
qualità di datore di lavoro è stabilita per legge e, pertanto, non è derogabile convenzionalmente”
(Cass. Pen., 19.10.2012, n. 41063).
Si tratta di un principio di importanza fondamentale: non si può decidere in Azienda, convenzionalmente e a
piacere chi è il datore di lavoro, l'individuazione viene fatta direttamente dalla legge.
Sul punto la Corte di legittimità “ha più volte ribadito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la
posizione di garanzia del datore di lavoro, è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la
tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza
alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa” (Cass. III, 292292005,
Ligresti).
54. Sentenza Thyssenkrupp
Nella notte del 6 dicembre 2007 otto operai al lavoro vengono investiti da una
fuoriuscita di olio bollente che prende fuoco. L’incendio si sviluppa all’altezza
della linea 5 di ricottura e decapaggio. Nell’azienda gli estintori erano quasi
vuoti, le manichette di acqua inutili, l’impianto non era adeguato perché il
management sapeva che lo stabilimento sarebbe stato chiuso.
La decisione di non investire in «fire prevention» sugli impianti è stata per la Corte una decisione
«razionale e sotto il profilo economico giustificata». A questo, continuano le motivazioni, sia aggiunge la
decisione di «continuare la produzione in quello stabilimento».Una decisione di cui «l'azienda è in
particolare Espenhahn (Amm. Delegato) era primo e unico responsabile». «La contemporaneità dei due
obiettivi: non disporre alcun intervento di prevenzione e incendi » spiega la Corte, «e continuare la
produzione è stata una scelta sciagurata».
La Cassazione ha confermato la responsabilità di omicidio colposo, omissioni di cautele
antinfortunistiche e incendio colposo aggravato .
LE CONDANNE:
Harald Espenhahn ex amministratore delegato e datore di lavoro 9 anni e 8 mesi,
Daniele Moroni, responsabile investimenti antincendio dell’azienda, a 7 anni e 6 mesi;
Raffaele Salerno, ex direttore dello stabilimento, a 7 anni e 2 mesi;
Cosimo Cafueri il responsabile del servizio prevenzione e protezione a 6 anni e 8 mesi .
Marco Pucci responsabile commerciale e datore di lavoro a 6 anni e 3 mesi
Gerald Priegnitz responsabile amministrativo e datore di lavoro a 6 anni e 3 mesi.
55.
56.
57. Sentenza Sul Preposto
Corte Suprema di Cassazione – Sez. IV Penale
21 aprile 2006
Il soggetto è stato imputato del reato di lesioni colpose per non avere
controllato in qualità di capo squadra che il sottoposto intento a segare
pezzi di legno utilizzasse l'apposito attrezzo spingi pezzo cagionando allo
stesso una lesione personale grave costituita dalla perdita del secondo
dito della mano destra con diminuzione permanente della capacità
prensoria,
il Soggetto proponeva appello chiedendo l'assoluzione dal reato, deducendo
di non avere avuto la qualità di preposto, ma solo di capo squadra, senza
alcun potere di controllo sul sottoposto. A suo dire la corte avrebbe fatto
confusione tra le qualifiche attribuitegli, equiparando la figura
dell'assistente a quella del preposto ed a quella del caposquadra: mentre
l'assistente di cantiere, munito di procura, può essere assimilato al
preposto, tale non potrebbe essere considerato il caposquadra, "operaio
fra operai, senza obbligo di vigilanza sull'osservanza delle norme di
sicurezza".
58. Nel caso di specie il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto
perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti
la squadra.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare
quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire
le cautele da osservare.
Trattandosi di un'operazione espressamente ordinata dal preposto il
controllo della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche
difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto
preoccuparsene o sospendere l'operazione stessa, essendo suo compito
quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di farne richiesta al
datore di lavoro ed al responsabile del piano di sicurezza, quantomeno
nell'ambito delle attività lavorative di sua competenza.
Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il
potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto
secondo le norme antinfortunistiche.
.
59.
60. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato;
f) segnala tempestivamente al datore di
lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione
secondo quanto previsto.
61. "Persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione
Svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato.
(esclusi gli addetti ai servizi domestici)e familiari....
Lavoratore (art.2 comm. 1 lett. ‘a’ D.lgs. 81/08)
62.
63. Cass. Pen. 19/03/2012, n. 10712 -
Caduta dall'alto con mancanza di cinture di sicurezza.
Un lavoratore, intento ad installare un ponteggio di tubi e giunti, perdeva
l'equilibrio e precipitava al suolo riportando lesioni che comportavano una
inabilità al lavoro per un tempo superiore ai 40 giorni.
La ricostruzione operata dal giudice di merito depone per la non
riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta colpevole del datore di
lavoro: la dimenticanza del lavoratore - pur debitamente formato e fornito
dello strumentario di sicurezza - che non ha provveduto ad allacciare in
modo adeguato il cordino di sicurezza, è stata la causa assorbente che ha
determinato l'evento lesivo, non impedendo di arrestare la caduta provocata
dal malore.
Trattasi di causa non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, pertanto vi è
stata assoluzione per l'addebito contravvenzionale del datore di lavoro che
aveva assolto ai propri obblighi cautelari, dotando il lavoratore del
necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in
maniera adeguata.
64. Corte di Cassazione ,
Sentenza n. 9661 del 13/06/12
Il soggetto ha posizionato l'autopompa in prossimità della
linea elettrica determinando il contatto del braccio mobile
dell'autopompa con tale linea e la scarica elettrica da cui
egli era rimasto folgorato.
I parenti hanno richiesto risarcimento danni al datore di
lavoro che si opponeva visto che il soggetto avrebbe
dovuto posizionare il mezzo sulla strada, ovvero in luogo
distante dalla linea elettrica che era pergiunta già nota agli
operai
La corte giudicava “l'esonero totale dell'imprenditore da ogni
responsabilità quando essa presenti i caratteri della
abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente
riferiti al procedimento lavorativo ‘tipico’ e alla direttive
ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”.
65. Cass. Civile – Sent. n. 18615 del 5/08/13
La giusta causa è stata individuata nella circostanza nel fatto che il lavoratore
dipendente si è più volte rifiutato di ricevere e di utilizzare i dispositivi di
protezione individuale necessari per lo svolgimento della sua mansione venendo
così meno al dovere di svolgere la sua attività con le modalità e nel rispetto sia
delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro che di quelle
impartite dal proprio datore di lavoro. Al lavoratore dipendente erano state
irrogate, altresì, prima del licenziamento ben due sanzioni disciplinari per essersi
rifiutato di rispettare un ordine di servizio che gli imponeva il ritiro dei DPI
medesimi. Il datore di lavoro di conseguenza ha quindi dapprima inibito al
lavoratore l’accesso sul luogo di lavoro per violazione degli obblighi delle norme
di sicurezza posti a suo carico nonché dei doveri derivanti sia dal codice
disciplinare che dal rapporto di lavoro e, avendo valutato come gravemente
inadempiente il comportamento complessivo tenuto dal suo dipendente, ha poi
proceduto al suo licenziamento.
Secondo la suprema Corte, con riferimento al mancato uso dei dispositivi di
protezione individuale, la circostanza che il lavoratore, nonostante avesse di fatto
preso cognizione dell'ordine di servizio che gli imponeva l'uso degli stessi,
avesse omesso di ritirarli ha legittimata la società datrice ad inibire giustamente il
suo accesso sul luogo di lavoro, avendo la stessa l'obbligo di impedire la
prestazione lavorativa ove l'esecuzione della stessa non fosse avvenuta in
condizioni di sicurezza, in quanto avrebbe potuto risolversi in un pregiudizio per
l'integrità fisica del lavoratore stesso.
67. Cassazione Penale 22/10/2012
Responsabilità del direttore di una S.p.a., per avere colposamente cagionato
lesioni gravi ad una lavoratrice adibendola all'utilizzo di una macchina sega
ossi senza effettuare una adeguata formazione riguardante i dispositivi di
sicurezza. Era infatti accaduto che la lavoratrice, durante le operazioni di taglio
di alcune bistecche, aveva urtato, con il secondo dito della mano sinistra, la
lama in movimento in quanto, prima di iniziare l'operazione, non aveva
regolato il listello di protezione della lama.
La Corte d'Appello osservava che l'infortunio sarebbe stato evitabile con
l'impiego corretto dei dispositivi di protezione presenti sulla macchina
sega ossi di cui si tratta. Ciò chiarito, la Corte di Appello sottolineava che
risultava accertato che la donna, all'epoca dell'infortunio, lavorava presso il
reparto macelleria da circa tre mesi; che il corso di formazione organizzato
dall'ipermercato aveva avuto una durata inferiore a quella prevista; e che, in
particolare, non era stata erogata la formazione specifica, relativa al corretto
utilizzo della macchina sega ossi. Sul punto, la Corte di Appello evidenziava
che la parte offesa aveva riferito che anche altri dipendenti utilizzavano la
macchina sega ossa senza usare i dispositivi di sicurezza; e che nessuno
degli addetti era mai stato richiamato per l'utilizzo non corretto della macchina
segatrice.
74. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure interno/dipendente della
azienda, deve :
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore
frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale,
da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore) .
L’AUTO-NOMINA DEL DATORE DI LAVORO è
ammessa nelle Aziende artigiane e industriali
fino a 30 addetti
75. 78
Cass.Penale,Sent n. 2814 del 27/01/11
RSPP è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione
della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore, il quale, mentre era alla guida di un
trattore agricolo utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari
all'interno dello stabilimento cadeva lateralmente in una fossa di ispezione lasciata aperta, e
quindi, sbalzato al di fuori della cabina, rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.
All'mputato la responsabilità era stata addebitata per una sua negligente
sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni delle ampie fosse, e
per imperizia dimostrata dallo stesso per aver indicato nel documento di valutazione
dei rischi dei rimedi (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse
quando non vi era attività lavorativa) del tutto inidonei ad affrontare la situazione di
pericolo. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, secondo la suprema
Corte, era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed
idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare un evento come quello poi verificatosi.
Quanto detto, per, prosegue la Sez. IV, non esclude che, indiscussa la responsabilità del
datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della posizione di garanzia possa
profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP, per cui anche il RSPP, che
pure privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per
rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un
infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa
che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla
segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie
iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
78. 81
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Comma 9.
Avverso i giudizi del medico competente “, ivi compresi
quelli formulati in fase preassuntiva,” è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente (USL) che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti
che il giudizio sia:
- Confermato
- Modificato
- Revocato
LA VIGILANZA SANITARIA
79. Corte di Cassazione – Sent. n. 1856 del 15/01/13 –
Condanna Di Un Medico Competente Per Omessa
Collaborazione Alla Valutazione Dei Rischi
Responsabilità di un medico competente medico competente di
un’azienda esercente l'attività di conservazione, immagazzinamento e
commercio di pellami. Il sopralluogo effettuato dall’ASL aveva
evidenziato “la presenza di fattori di rischio rappresentati: 1) dal rischio
biologico … 2) dal rischio di scivolamento … 3) dal rischio di inalazione
dei gas di scarico prodotti dai carrelli elevatori … 4) dal rischio di
cadute dall'alto …”.
Per omessa collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro.
In estrema sintesi si può dunque affermare che il medico
competente ha il nuovo ruolo di consulente del datore di lavoro in
materia di valutazione dei rischi.
80. Riunione Periodica/1
Art. 35D.lgs 81/08 (Riunione periodica)
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
81. Riunione Periodica/2
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di
malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per
un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle
ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori é facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la
convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che é a disposizione dei partecipanti
per la sua consultazione.
82. Cosa causa gli incidenti
Fonte: Terry E.
McSween, 2003
Comportamento
& Condizioni
20%
Tratto da: “Scienza e Sicurezza sul lavoro: costruire comportamenti per ottenere
risultati” edizione italiana a cura di A.P.Bacchetta F.Tosolin
Condizioni &
altro
4%
Comportamento
76%
83. dUnsafe conditions
èManca la transenna
èIl mare è in burrasca
dUnsafe behaviors
èScavalco la transenna
èTengo su il genoa
Fonte: Du Pont
(Heinrich, 1959)
Cosa causa gli incidenti?
84. IL MODELLO DEL GROVIERA
Alcuni buchi sono
dovuti a guasti
nuovi…
… altri dovuti a
problemi latenti
Pericoli
Perdite
James Reason 1997
85. Incidente sul lavoro
Il caso
L’incidente riguarda un lavoratore su tornio a controllo numerico.
L’addetto alla macchina che ha provocato l’incidente è responsabile
dell’eliminazione dei guasti, dei lavori di manutenzione.
Il lavoratore sta regolando il revolver del tornio. Al termine di questa operazione
deve risistemare una lamiera di protezione che aveva rimosso. Per farlo si spinge
con il busto nella zona di lavorazione della macchina.
Nello stringere le viti il lavoratore perde l’equilibrio e cerca di tenersi con la mano
destra al telaio della macchina. Involontariamente attiva il tasto di avanzamento sul
pannello comandi. Il revolver si sposta di colpo verso
sinistra intrappolando la testa e il busto
dell’uomo contro il mandrino.
L’infortunato riporta gravi ferite lacero-contuse
alla testa, fratture ossee al volto e una frattura
complessa al braccio.
Deve aspettare almeno un’ora prima
di essere liberato”.
86. IL MODELLO DEL GROVIERA
1 Il tornio non è
stato disattivato né
messo in sicurezza
contro l’avviamento
2 L’interruttore di controllo che
impedisce l’avviamento della macchina
con la porta di protezione aperta era
stato manipolato inserendo un
contropezzo
4 Un movimento accidentale
della mano ha avviato la
macchina
3 Il lavoratore si trovava con il busto
all’interno della zona di lavorazione
della macchina
INCIDENTE
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93. Riconosciuta dalla Cassazione
la concausalità tra un uso intenso del cellulare
aziendale e le patologie tumorali
Sentenza n. 17438 C.C. del 12 /10/2012
Il dirigente aveva contratto un tumore al nervo trigemino a causa
dell’intenso uso che quotidianamente era tenuto a fare del telefono
cellulare. Per dodici anni (dal 1991 al 2003), infatti, egli aveva fatto uso
di telefoni cordless e cellulari per 5-6 ore al giorno, contraendo una
grave patologia tumorale all'orecchio sinistro: egli teneva l’apparecchio
all’orecchio sinistro in quanto prendeva note e appunti.
La sentenza richiama all'insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui “nel caso di malattia professionale non tabellata,
come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova
della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in
termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza
della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere
invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.”
97. Fasi:
Controllo della documentazione
Controllo delle strutture,dei servizi, degli impianti delle
macchine…di tutto quanto previsto dalla normativa
Redazione del verbale
Nota: i verbali redatti costituiscono“INFORMATIVA”
contenente notizia di reato e vanno Inviati alla Agenzia
Giudicante competente.
LA VIGILANZA
ISPEZIONE
98. LA VIGILANZA
TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCEDURA PENALE - D.Lvo 81/08
Art. 300: tale articolo individua i soggetti a carico dei
quali va fatta risalire la violazione riscontrata:
• Datore di Lavoro
• Dirigente
• Preposto
• Medico Competente
Nota: Poiché trattasi di reati penali, vanno garantiti tutti i DIRITTI previsti
dal c.p.p.
99. Art.300 (D.Lvo 81/08)
“…fatte salve le pene previste dal c.p.p in
riferimento a delitti quali: omicidio colposo,
lesioni gravi o gravissime, commesse in
violazione delle norme sulla tutela della Salute
e della Sicurezza dei lavoratori”, l’art.300
prevede ulteriori sanzioni di tipo interdittivo e
pecuniario.
LA VIGILANZA
Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI
PROCEDURA PENALE
100. Conclusioni
- E' chiaro qual'è la legge principale sulla
sicurezza?
- E' chiaro quali sono i diritti dei lavoratori?
- E' chiaro come si fa la valutazione dei rischi?
- E' chiaro cos'è un infortunio?
Se la risposta è sì...