La presentazione di Sandro Picchiolutto durante il seminario dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche "Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di successo", che si è svolto a Cagliari il 19 febbraio 2015.
Sinossi: Il consumo energetico delle PMI rappresenta circa il 30% del totale dell’Unione Europea ma, malgrado ciò, il problema della loro efficienza energetica continua a non rappresentare un fattore strategico per il settore. La pubblicazione del Decreto legislativo legislativo 102/2014, di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, riconosce che la Diagnosi Energetica è uno strumento fondamentale, a disposizione di soggetti pubblici e privati, operanti in qualunque settore per il miglioramento della efficienza energetica.
“Cogenerazione ad alto rendimento: opportunità per le PMI e la PA, aggiorname...
L'applicazione del D. Lgs. 102/2014 nelle PMI
1. L’ applicazione del D.Lgs. 102/2014 nelle PMI:
dalla Diagnosi Energetica
ai Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001,
alla qualificazione dei soggetti accreditati
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alla qualificazione dei soggetti accreditati
Audit energetici nelle imprese:
da obbligo normativo a fattore di successo
2. In tutta Europa il 99% dei 23 milioni di imprese esistenti ha meno di 250
addetti e, pertanto, si qualifica come Piccola o Media Impresa (PMI).
Tali aziende occupano circa 2/3 del totale della forza lavoro e sono
giustamente considerate la spina dorsale dell’economia europea.
L’efficienza energetica nelle PMI
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giustamente considerate la spina dorsale dell’economia europea.
Il loro consumo energetico rappresenta circa il 30% del totale dell’Unione
ma, malgrado ciò, il problema della efficienza energetica nelle PMI non
rappresenta un fattore strategico per il settore.
Questo apparente paradosso si ricollega soprattutto al fatto che i costi
energetici o non vengono considerati un fattore chiave della produzione,
oppure rappresentano comunque una piccola frazione dei costi generali,
oppure infine sono visti come un fattore poco o nulla passibile di
miglioramento.
Cagliari, 19 febbraio 2015
3. L’implementazione degli interventi di efficientamento energetico nelle
Piccole e Medie Imprese è così subordinata al superamento di tre
ordini di “barriere”:
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– conoscitiva, legata alla ridotta consapevolezza da parte della PMI
dell’importanza della gestione e della razionalizzazione dei consumi
energetici;
– finanziaria, legata all’incapacità di reperire risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
– realizzativa, legata alla difficoltà di coinvolgimento, da parte delle PMI,
dei soggetti necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza
energetica, vale a dire i fornitori di servizi e soluzioni per l’efficienza
energetica (nella fattispecie delle ESCo) ed i soggetti finanziatori.
Cagliari, 19 febbraio 2015
4. – Questo passaggio richiede un vero e proprio cambio di mentalità che,
nel sistema imprenditoriale di dimensione media e piccola, tende a
vedere nella ricerca di una soluzione "pronta all'uso" l'unico approccio
al miglioramento della efficienza energetica.
– Tale approccio dovrebbe invece venire “re-indirizzato” verso il
superamento delle barriere sopra indicate, focalizzandole verso una
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– Tale approccio dovrebbe invece venire “re-indirizzato” verso il
superamento delle barriere sopra indicate, focalizzandole verso una
maggiore attenzione al contributo ottenibile attraverso fornitori
esterni di Servizi Energetici
Cagliari, 19 febbraio 2015
5. Fondamentali qui appaiono:
– l’impegno che può e deve arrivare dalle Associazioni di Categoria (da
Confindustria fino alle Associazioni Artigiane), che troppo spesso
invece si limitano a proporre agli associati pacchetti incentrati sulla
riduzione dei soli costi dell'energia, piuttosto che sulla sua gestione
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riduzione dei soli costi dell'energia, piuttosto che sulla sua gestione
efficiente;
– un adeguato sistema incentivante da parte della Pubblica
Amministrazione, sia a livello centrale che periferico.
Cagliari, 19 febbraio 2015
6. Un primo punto chiave è rappresentato dalla difficoltà a disporre di una
efficace analisi iniziale del proprio sistema energetico e, con questa, dei
propri usi e consumi energetici.
A questa si aggiungono:
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A questa si aggiungono:
– l’assenza di un sistema di incentivi in grado di premiare le aziende che
maggiormente investono in termini di efficienza energetica;
– l’assenza di una capillare informazione su come realizzare la diagnosi
energetica e sui suoi vantaggi.
Cagliari, 19 febbraio 2015
7. Al momento attuale sono disponibili tre standard per la conduzione di una
Diagnosi Energetica:
– la UNI-CEI TR 11428 a livello nazionale;
La normativa tecnica
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– la UNI-CEI TR 11428 a livello nazionale;
– il pacchetto UNI-CEI EN 16247 a livello europeo;
– la ISO 50002 a livello internazionale ma non riconosciuta a livello
europeo.
La norma europea trova applicazione nei settori residenziale (comprensivo
del settore terziario), produttivo e trasporti, riservando una particolare
attenzione alla coerenza con i requisiti della ISO 50001:2011 sui Sistemi di
Gestione dell’Energia (SGE).
Cagliari, 19 febbraio 2015
8. – la norma EN 16247.1 “Diagnosi Energetiche - Requisiti generali ”,
emanata nel settembre 2012,
e le successive norme specialistiche, emanate a fine 2014:
– EN 16247.2 “Diagnosi Energetiche – Edifici”,
La norma europea si sviluppa in cinque parti:
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– EN 16247.3 “Diagnosi Energetiche – Processi”,
– EN 16247.4 “Diagnosi Energetiche - Trasporti“;
– la Pr EN 16247.5 “Competenze degli Energy Auditor” è attualmente in
attesa di pubblicazione.
Cagliari, 19 febbraio 2015
9. La parte 1 - Requisiti generali – definisce:
Requisiti di qualità:
• del Responsabile della Diagnosi (ReDE);
• del processo di Diagnosi.
Elementi del processo di Diagnosi Energetica:
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Elementi del processo di Diagnosi Energetica:
• contatti preliminari;
• incontro d’avvio;
• raccolta dati;
• lavoro sul campo;
• analisi;
• reportistica;
• incontro di chiusura.
Cagliari, 19 febbraio 2015
10. – una Diagnosi Energetica possa aiutare
un‘Organizzazione ad identificare le
opportunità per migliorare l'efficienza
La parte 3 - Processi – applicabile alle PMI, evidenzia come:
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opportunità per migliorare l'efficienza
energetica;
– essa possa essere parte di un più ampio
Sistema di Gestione dell‘Energia.
Esaminiamo in breve i tratti più salienti della norma:
Cagliari, 19 febbraio 2015
11. Il ReDE dovrà acquisire dall’Organizzazione dati a livello di:
– sito;
Raccolta dati
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– sito;
– forniture e vettori energetici;
– processi produttivi;
– involucro edilizio:
Cagliari, 19 febbraio 2015
12. Il ReDE dovrà analizzare i dati raccolti al fine di:
– analizzare il bilancio energetico del sito sulla base del volume di
produzione e relativa contabilità energetica,
Analisi preliminare
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produzione e relativa contabilità energetica,
– individuare gli opportuni fattori d’aggiustamento,
– individuare gli opportuni indicatori di prestazione energetica (EPI),
– valutare la distribuzione dei consumi energetici di macchine e cicli
produttivi,
– individuare, se possibile, una energy baseline iniziale,
– individuare misure e dati da acquisire sul campo,
stilando una lista delle opportunità di risparmio energetico.
Cagliari, 19 febbraio 2015
13. Per quanto riguarda le operazioni che dovranno essere realizzate in campo, il
ReDE dovrà considerare con attenzione l’eventualità di effettuare ulteriori
misure per:
– raccogliere ogni dato mancante che risulti necessario per il
Lavoro sul campo
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– raccogliere ogni dato mancante che risulti necessario per il
completamento dell’analisi;
– stabilire la baseline;
– confermare i fattori di aggiustamento determinati nell’ambito
dell’analisi iniziale;
– chiudere i bilanci energetici e di prestazioni.
Cagliari, 19 febbraio 2015
14. Il ReDE dovrà dettagliare, in termini di input, uso ed output energetico,
evidenziando quali dati derivino da misura e quali da stima/calcolo:
– un bilancio dei vettori energetici;
Bilancio energetico
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– un bilancio dei vettori energetici;
– un bilancio degli usi e consumi energetici per processi, utilities,
involucri edilizi;
– un bilancio energetico espresso in termini di consumi e perdite (ad es.
sotto forma di diagramma di Sankey, simulazione in stato stazionario,
etc.);
– inventario della autoproduzione / autoconsumo di energia;
– usi energetici ricollegati a sicurezza, tutela della salute o dell’ambiente.
Cagliari, 19 febbraio 2015
15. Sulla base delle proprie conoscenze e delle caratteristiche degli impianti e
delle tecnologie del committente, il ReDE sarà tenuto a proporre opportunità
di risparmio energetico che ricomprendano una o più delle seguenti opzioni:
Opportunità di miglioramento
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– riduzione dei consumi, sia in termini di energia finale che di energia
primaria equivalente;
– riduzione dei costi associati ai consumi energetici;
– diversificazione delle forme di energia consumata verso tipologie che
siano più economiche, più pulite, con un minore impatto ambientale,
disponibili localmente o da una sorgente più sicura, tali da permettere
una maggiore efficienza nei consumi finali, oppure che implichino un
minore consumo di energia primaria;
Cagliari, 19 febbraio 2015
16. – aumento dell’efficienza, oppure riduzione nel consumo specifico
dell’Organizzazione in termini di una apparecchiatura, di un sistema, di
un servizio, di una operazione, di una linea di processo, etc.;
– utilizzo o implementazione della migliore tecnologia economicamente
disponibile;
– nel caso di produzione autonoma di energia, incremento nella
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– nel caso di produzione autonoma di energia, incremento nella
produzione, prestazioni di generazione e riduzione delle perdite.
Il ReDE dovrebbe tenere in adeguata considerazione l’utilizzo sia delle Energie
Rinnovabili che della cogenerazione.
Cagliari, 19 febbraio 2015
17. Per ogni opportunità prospettata, il ReDE dovrebbe valutare:
– la riduzione dei costi energetici sulla base dei risparmi stimati secondo
un determinato prezzo dell’energia;
costi di investimento;
Valutazione delle opportunità
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– costi di investimento;
– tempo di ritorno semplice o altri sistemi di valutazione di redditività
dell’investimento;
– se richiesto, potrà venire inserito nel calcolo ogni altro possibile
guadagno (in termini di produttività, manutenzione e/o produzione).
Le opportunità di risparmio energetico saranno poste in ordine di priorità in
termini di efficienza energetica o altro criterio (ad es. obiettivi e traguardi del
SGE dell’azienda).
Cagliari, 19 febbraio 2015
18. Oltre ad una relazione sulle risultanze della Diagnosi, il ReDE dovrà fornire per
ogni opzione di miglioramento individuata uno schema riassuntivo con :
– situazione corrente: descrizione e prestazioni energetiche correnti e
Reportistica
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– situazione corrente: descrizione e prestazioni energetiche correnti e
ragione della proposta di miglioramento;
– descrizione della opzione;
– stima del potenziale di risparmio energetico;
– stima del tempo di ritorno dell’investimento (concordando col
committente il metodo per la valutazione dei fattori economici);
– altri fattori positivi (ad es. minori emissioni di CO2, miglioramento
dell’ambiente di lavoro, etc.).
Cagliari, 19 febbraio 2015
19. La parte 5 – Qualificazione dei Referenti della Diagnosi – evidenzia le
caratteristiche di tale figura professionale, in termini di:
Conoscenze e capacità generali, in ambito:
– processo di Diagnosi,
– gestione di processo;
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gestione di processo;
Conoscenze e capacità specifiche, in ambito:
– area normativa,
– area tecnica,
– fonti e forniture energetiche,
– area analitica,
– prestazioni energetiche,
– analisi economica.
Cagliari, 19 febbraio 2015
20. Il ReDE dovrà dimostrare una adeguata:
– formazione scolastica,
– esperienza lavorativa, integrata da una formazione o esperienza in
Diagnosi Energetiche acquisita sotto la supervisione di un ReDE nella
medesima disciplina o settore,
per essere in condizione di portare a compimento la Diagnosi Energetica.
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per essere in condizione di portare a compimento la Diagnosi Energetica.
Il ReDE dovrà seguire un percorso di formazione ove tale
requisito sia richiesto a livello nazionale.
Analogamente, sia il livello di conoscenza tecnica che la esperienza
nell’ambito dell’efficienza energetica nei campi di Diagnosi potranno essere
definiti a livello nazionale da enti di qualificazione accreditati.
Cagliari, 19 febbraio 2015
21. La pubblicazione del D.Lgs. 102 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE del
luglio 2014 conferisce alla Diagnosi Energetica, meglio se integrata in un
Sistema di Qualità nella Gestione dell’Energia, un ruolo di assoluto primo
piano nel sistema industriale italiano.
Il D.Lgs. 102/2014
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piano nel sistema industriale italiano.
A tali luci si associano tuttavia non poche ombre
che cercheremo di evidenziare e nei limiti del
possibile chiarire, anche se non potremo
certamente risolvere.
Cagliari, 19 febbraio 2015
22. La Direttiva-madre evidenzia come la Diagnosi Energetica rappresenti lo
strumento fondamentale che qualunque soggetto, grande o piccolo, pubblico
o privato di qualsiasi settore può utilizzare per il miglioramento della
efficienza energetica.
Tale assunto trova applicazione pratica da parte del D.Lgs. 102 di recepimento
nazionale della Direttiva, che si esprime su due piani paralleli:
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nazionale della Direttiva, che si esprime su due piani paralleli:
– il sistema produttivo energivoro, al quale è imposta la effettuazione di
Diagnosi Energetiche con cadenza quadriennale, dal momento che i
risparmi energetici possono essere significativi;
– tutti gli altri consumatori di energia - ed in particolar modo le PMI -
che in maniera diversa e con strumenti diversi sono incentivati a
realizzare Diagnosi Energetiche.
Cagliari, 19 febbraio 2015
23. Il recepimento di tale indicazione da parte D.Lgs. 102 si esprime in massima
parte nell’Art. 8 “Diagnosi Energetiche e Sistemi di Gestione dell‘Energia”, il
quale prevede che:
– le imprese non PMI eseguano entro il 5 dicembre 2015 e
successivamente ogni 4 anni una Diagnosi Energetica; l’obbligo non si
applica in presenza di certificazioni ISO 50001 (o EMAS o ISO 14001).
In ogni caso l’audit dovrà venire realizzato in conformità all'allegato 2
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In ogni caso l’audit dovrà venire realizzato in conformità all'allegato 2
(CTI ha in corso di pubblicazione una nota finalizzata a confrontare tale
allegato con la norma UNI-CEI EN 16247 e la ISO 50001);
– le imprese a forte consumo di energia (consumi di più di 2,4
GWh/anno di elettricità e che hanno una incidenza percentuale dei
costi di questa sul fatturato totale superiore al 2%) siano tenute,
indipendentemente dalla loro dimensione, ad eseguire tali diagnosi
con le medesime scadenze, o in alternativa ad adottare sistemi di
gestione secondo ISO 50001.
Cagliari, 19 febbraio 2015
24. Il MiSE pubblichi entro il 31 dicembre 2014 un bando per la selezione e il
cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere
la realizzazione di audit energetici, ovvero l’adozione di sistemi di Gestione
dell’Energia secondo ISO 50001 presso le PMI.
E’ importante evidenziare come le risorse finanziarie a tal fine disponibili,
ovvero 15 milioni di Euro/anno dal 2014 al 2020 attraverso un
cofinanziamento al 50% delle Regioni che, a loro volta, concedono
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cofinanziamento al 50% delle Regioni che, a loro volta, concedono
un’agevolazione del 50% delle spese sostenute, siano così distribuite:
– circa 10 milioni di euro per la realizzazione di Diagnosi Energetiche,
coinvolgendo almeno 10.000 PMI l’anno, nella ipotesi di un costo per
Diagnosi di 4.000 euro;
– circa 5 milioni di euro per l’adozione di Sistemi ISO 50001.
Gli incentivi saranno erogati solo a seguito della effettiva realizzazione delle
misure di efficientamento energetico identificate dalla Diagnosi Energetica
o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.
Cagliari, 19 febbraio 2015
25. – I fornitori di Servizi Energetici (secondo la definizione della UNI-CEI EN
15900) che potranno realizzare queste diagnosi secondo il Decreto
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15900) che potranno realizzare queste diagnosi secondo il Decreto
sono – fatto salvo casi del tutto particolari – le Società di Servizi
Energetici (ESCo), gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e gli
Auditor Energetici.
– Non considereremo questa ultima categoria, in quanto al momento
non è per questa disponibile alcun criterio di qualificazione (né
tantomeno di certificazione).
Cagliari, 19 febbraio 2015
26. In difformità da quanto previsto dalla Direttiva-madre, secondo la quale tali
diagnosi devono essere effettuate da esperti qualificati e/o accreditati, il
Decreto prevede l’obbligo di certificazione per tali soggetti solo trascorsi due
anni dall’entrata in vigore, così che, in pratica, la prima scadenza del ciclo di
Problema n.1
26/45
anni dall’entrata in vigore, così che, in pratica, la prima scadenza del ciclo di
diagnosi obbligatoria ricade al di fuori di tale vincolo.
Cagliari, 19 febbraio 2015
27. Questo significa che – secondo la lettera delle norme di qualificazione UNI-CEI
11352 ed UNI-CEI 11339 (rispettivamente qualificazione di ESCo ed EGE) –
ogni soggetto che autonomamente si ritenga rispondere ai requisiti della
norma può qualificarsi sulla base di questa e, conseguentemente, porsi sul
mercato come ESCo o EGE.
27/45
mercato come ESCo o EGE.
In pratica: il cuore dei consumi energetici del settore produttivo nazionale è
tenuto “da subito” a realizzare con spese di decine di milioni di Euro un
“qualcosa”, avvalendosi di “qualcuno” tendenzialmente autoreferenziale e
non passibile di alcun controllo da parte terza in merito alle sua effettive
capacità di svolgere tale servizio.
Cagliari, 19 febbraio 2015
28. In conclusione: oggi esistono già centinaia di fornitori
28/45
Tale condizione rappresenta davvero un efficace strumento di miglioramento
della efficienza energetica del settore produttivo italiano?
In conclusione: oggi esistono già centinaia di fornitori
di Servizi Energetici certificati, così che non si
comprende la necessità di posporre l’obbligo della
loro certificazione.
Cagliari, 19 febbraio 2015
29. Per una corretta realizzazione della Diagnosi Energetica, ne è necessaria una
definizione chiara e in grado di adattarsi a tutte le esigenze dei committenti.
Paradossalmente, il Decreto ne abroga la definizione già presente nel D.Lgs.
115 del 2008, mentre la Direttiva 27 - di cui dovrebbe rappresentare
Problema n. 2
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115 del 2008, mentre la Direttiva 27 - di cui dovrebbe rappresentare
recepimento - ne mantiene tranquillamente la definizione all’Art.2, punto 25.
In termini normativi, dal lontano ottobre del 2011 è disponibile la UNI-CEI TR
11428 “Diagnosi energetiche Requisiti generali del servizio di Diagnosi
Energetica” e al momento risultano pubblicate le norme UNI-CEI EN 16247
“Diagnosi Energetiche – parte 1: Requisiti generali”, così come le consorelle
UNI-CEI-EN 16247-2, UNI-CEI-EN 16247-3, UNI-CEI-EN 16247-4 che
rappresentano le norme di dettaglio per i settori Edifici, Processi e Trasporti.
Cagliari, 19 febbraio 2015
30. Problema n. 3
Il legislatore italiano fa riferimento ad una fantomatica
Diagnosi Energetica nel settore Terziario, che non esiste né
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È chiaro come tale richiesta porrà non pochi problemi a chi (UNI-CEI in
collaborazione con CTI ed ENEA) dovrebbe “inventare” una norma in conflitto
con la normativa europea.
Diagnosi Energetica nel settore Terziario, che non esiste né
nella Direttiva madre né in ambito CEN, che anzi indica
come tale settore sia ricompreso nella norma sugli Edifici.
Cagliari, 19 febbraio 2015
31. Esistono, nell’ambito della nostra analisi, altre palesi difformità tra la Direttiva
ed il decreto 102?
Problema n. 4
31/45
ed il decreto 102?
Per quello che ora ci interessa consideriamo solo:
Cagliari, 19 febbraio 2015
32. Art.8 C.7 “Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati
membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione
delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe” (sui
soggetti obbligati) – apparentemente, in tale ambito il D.Lgs. 102 mette a
disposizione il solo Fondo nazionale per l’efficienza energetica di cui all’Art.15,
ma la mancanza di un chiaro riferimento all’ambito indicato lascia ampi dubbi
alla sua concreta utilità.
32/45
Art.19 C.7 “Gli Stati membri valutano e, se necessario, adottano misure
adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non
regolamentare all'efficienza energetica … Tali misure destinate a eliminare gli
ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la
modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di
orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle
procedure amministrative” – a puro titolo di esempio nulla è stato fatto
affinchè i Contratti di Prestazione Energetica siano pienamente integrati
nell’ordinamento del Codice degli Appalti della Pubblica Amministrazione.
Cagliari, 19 febbraio 2015
33. La Direttiva e il suo Decreto applicativo considerano, ai fini del miglioramento
della efficienza energetica, fondamentalmente equiparabile una certificazione
Problema n. 5
33/45
della efficienza energetica, fondamentalmente equiparabile una certificazione
ISO 50001 alla effettuazione della Diagnosi Energetica.
Non a caso, i finanziamenti alle PMI citati nell’art.8 si estendono sia alle
Diagnosi Energetiche che alla adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia
certificate ISO 50001.
Cagliari, 19 febbraio 2015
34. Tale assunto non deriva solamente dalla definizione della “analisi energetica”
riportata dal punto 4.4.3 della norma, che prevede come il processo:
analizzi uso e consumo dell'energia basato su misure o altri dati, ad es.:
– identificando le fonti di energia correnti,
34/45
– identificando le fonti di energia correnti,
– valutando l'utilizzo e il consumo dell'energia nel passato e nel presente;
Cagliari, 19 febbraio 2015
35. identifichi le aree di utilizzo significativo dell'energia (ovvero utilizzo
dell'energia che determina un consumo sostanziale di energia e/o che
offra considerevoli potenziali di miglioramento delle prestazioni
energetiche) basandosi sull'uso e di consumo dell'energia, ad es.:
– individuando tutti i fattori che influenzano significativamente uso e
35/45
– individuando tutti i fattori che influenzano significativamente uso e
consumo dell'energia,
– identificando le altre variabili rilevanti che influenzano il significativo uso
dell'energia,
– determinando le prestazioni energetiche correnti di infrastrutture,
apparecchiature, sistemi e processi collegati agli usi significativi
dell'energia identificati,
– stimando usi e consumi energetici futuri;
Cagliari, 19 febbraio 2015
36. identifichi, metta in ordine di priorità e registri le opportunità di
miglioramento della prestazione energetica;
identifichi il livello energetico di riferimento, gli indicatori di
prestazione energetica, così come gli obiettivi ed i traguardi energetici
e piani d'azione della gestione dell'energia.
36/45
e piani d'azione della gestione dell'energia.
Cagliari, 19 febbraio 2015
37. Esso infatti considera anche:
il ruolo della Direzione e dell’Energy Manager (se presente),
le caratteristiche del processo di Pianificazione energetica,
l’acquisto di servizi energetici, prodotti, apparecchiature ed energia,
37/45
l’acquisto di servizi energetici, prodotti, apparecchiature ed energia,
la fase di verifica e monitoraggio, misurazione e analisi.
Tutti questi fattori contribuiscono ad assicurare, in modo anche nettamente
più efficace rispetto alla mera realizzazione di una Diagnosi Energetica, la
presenza di un presidio stabile ed anzi in continuo miglioramento della
prestazione energetica della Organizzazione.
Cagliari, 19 febbraio 2015
38. Consideriamo infine la qualificazione dei cosiddetti “Auditor Energetici”.
Risulta infelice la scelta del nome: infatti la traduzione italiana di “Energy
Problema n. 6
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Risulta infelice la scelta del nome: infatti la traduzione italiana di “Energy
Auditor” avrebbe dovuto essere “Referente della Diagnosi” (UNI-CEI TR
11428/2011 “Esperto responsabile della realizzazione della Diagnosi”).
L’ambito della certificazione di qualità definisce infatti come Auditor il
soggetto che, per conto della propria azienda (auditor interno) o per conto di
una terza parte nell’ambito del processo di certificazione, ha l’incarico di
verificare la rispondenza del sistema di qualità aziendale alla norma: il che
delinea dunque azioni chiaramente differenti rispetto al compito dell’Auditor
Energetico di cui al D.Lgs. 102.
Cagliari, 19 febbraio 2015
39. È importante evidenziare come, al momento attuale, CEN ha in
completamento la norma EN 16247-5 che determina le competenze degli
Energy Auditor e la cui pubblicazione è prevista intorno al marzo del 2015.
Il paradosso viene raggiunto sempre nell’Art.12, ove si prevede che, “nelle
more della emanazione delle norme per la certificazione degli Energy Auditor,
la Conferenza delle Regioni e della Province autonome, in collaborazione con
39/45
la Conferenza delle Regioni e della Province autonome, in collaborazione con
ENEA, associazioni imprenditoriali e professionali e sentito CTI (per fortuna)
rende disponibili programmi di formazione per la qualificazione degli auditor
energetici”.
In pratica, esattamente nel periodo temporale ove si riconosce non esistere
alcun riferimento normativo per la qualificazione di un soggetto, si realizzano
corsi di formazione di tale soggetto (per il settore terziario, perfino in un
campo sconosciuto alla norma tecnica di riferimento generale)!
Cagliari, 19 febbraio 2015
40. Infine: chi paga?
Chiaramente la Commissione ed il Parlamento Europei considerano che,
mentre nel caso delle grandi imprese Diagnosi Energetiche e SGE sono in
Problema n. 7
40/45
mentre nel caso delle grandi imprese Diagnosi Energetiche e SGE sono in
grado di ripagarne ampiamente gli oneri, la promozione di tali strategie deve,
soprattutto nel caso delle PMI, essere sostenuta da finanziamenti specifici.
Ma in pratica è davvero così?
Ovvero …basta davvero così?
41/4
6
Cagliari, 19 febbraio 2015
41. Uno spunto di riflessione ci potrebbe derivare dal sistema di incentivazione
europeo adottato nel campo della adozione dei Sistemi di Gestione
dell’Energia.
Nel campo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo
ISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:
41/45
ISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:
– in Germania esistono 3.357 siti certificati, con un indice di circa 1 sito
ogni miliardo di dollari di PIL;
– in Svezia esistono 194 siti certificati, con un indice di 1 sito ogni 2
miliardi di dollari di PIL;
– con 235 siti certificati, l’Italia presenta un indice di 1 sito ogni 8
miliardi di dollari di PIL.
Cagliari, 19 febbraio 2015
42. • Nel campo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo
Uno spunto di riflessione ci potrebbe derivare dal
sistema di incentivazione europeo adottato nel campo
della adozione dei Sistemi di Gestione dell’Energia.
42/45
• Nel campo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo
ISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:
– in Germania esistono 3.357 siti certificati, con un indice di circa 1 sito
ogni miliardo di dollari di PIL;
– in Svezia esistono 194 siti certificati, con un indice di 1 sito ogni 2
miliardi di dollari di PIL;
– con 235 siti certificati, l’Italia presenta un indice di 1 sito ogni 8
miliardi di dollari di PIL.
Cagliari, 19 febbraio 2015
43. Nazione Dettagli
Danimarca Sconti sulla Carbon Tax dal 88% al 25%.
Irlanda
Corsi gratuiti di formazione e linee di finanziamento esclusive (7.000 € per Diagnosi Energetiche,
40.000 € per azioni di Best Practice).
Francia
Raddoppio dei Certificati Bianchi acquisiti nell’ambito di un SGE certificato.
Finanziamenti dal 50 al 70% delle spese di consulenza per la certificazione.
Olanda Procedure ed autorizzazioni ambientali semplificate.
Dal 2013, agevolazioni quali:
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Germania
Dal 2013, agevolazioni quali:
• accesso ai fondi della KfW (banca che finanzia il credito industriale);
• riduzione di tasse ed accise sull’elettricità e sull’energia (fino al 99%) possono essere
ottenute solo attraverso una certificazione SGE entro il 2015.
Il governo ha concordato col sistema industriale obiettivi di efficienza energetica (GJ/€) : -1,3 %
al 2013, -1,35 % al 2015.
Svezia
Le aziende che di dotano di SGE presentando un programma di miglioramento dell’efficienza
energetica hanno una esenzione dalle tasse sull’elettricità di 0,5 €/ MWh.
Italia
Alcune Camere di Commercio finanziano la certificazione ISO 50001 (in alcuni casi assieme al
relativo servizio di consulenza e/o la effettuazione delle Diagnosi Energetiche) con massimali
variabili ed in percentuali dal 50 al 70%. Tra queste, possiamo evidenziare le CCIAA di: Pescara,
Venezia, Perugia, Ancona, Ferrara, Reggio Calabria, Cuneo, Prato, Livorno, Pisa, Avellino.
Cagliari, 19 febbraio 2015
44. In ogni caso, l’esperienza olandese (20 anni di applicazione con circa 1.000
aziende che applicano SGE) ci fornisce le seguenti indicazioni sui costi di un
Sistema di Gestione dell’Energia:
– la implementazione del SGE (una tantum per certificazione e
adattamento della impresa al sistema di qualità) “pesa” per circa il 5%
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adattamento della impresa al sistema di qualità) “pesa” per circa il 5%
delle spese energetiche annuali;
– il mantenimento del SGE (annuale) “pesa” per circa il 2% di tali spese;
– i risparmi misurati sono stati variabili tra il 2% ed il 10 % delle spese.
Teniamo presente però che i costi sono influenzati dalla presenza nella
Azienda di altri sistemi di Certificazione di Qualità: in tal caso si registrano
delle riduzioni nei costi di almeno il 50%!
Cagliari, 19 febbraio 2015
45. Grazie per l’attenzione!
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Ing. Sandro Picchiolutto
Esperto in Gestione dell’Energia Cert. SECEM n° 2-2012-SCI/005GP
spicchiolutto@libero.it
Cagliari, 19 febbraio 2015