Dirigenti Entrate delegittimati – la CTP di Milano sposa la tesi della nullità degli atti.
A parere della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma concernente la nomina dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate senza concorso pubblico, comporta la nullità degli atti da questi sottoscritti.
1. Dirigenti Entrate delegittimati – la CTP di Milano sposa la tesi della nullità degli atti
A parere della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la sentenza della Consulta che ha
dichiarato l’incostituzionalità della norma concernente la nomina dei dirigenti dell’Agenzia delle
Entrate senza concorso pubblico, comporta la nullità degli atti da questi sottoscritti.
A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 37/2015, concernente l’illegittimità
delle norme di legge che hanno consentito alle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle
Dogane, di nominare al proprio interno dei dirigenti, ininterrottamente per diversi anni, senza
alcun concorso pubblico
Ved: http://www.paolosoro.it/news/455/Legittimi-gli-atti-compiuti-da-dirigenti-illegittimi.html
si è acceso il dibattito con riguardo agli effetti che sarebbero scaturiti con riguardo agli atti
sottoscritti da tali funzionari, risultati automaticamente essere illegittimi.
Alcuni propendono per la nullità di questi atti; altri per l’irrilevanza della pronuncia di
incostituzionalità sugli atti in questione.
Abbiamo già avuto modo di affrontare il tema in un altro precedente intervento.
Ved: http://www.paolosoro.it/news/464/Dirigenti-decaduti-ora-spunta-la-lite-temeraria.html
La recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – N. 3222
del 10 aprile 2015 (nonostante una strana interpretazione che ne dà, in sede di commento, Fisco-
Oggi), pare, invero, assai chiaramente propendere per la tesi della nullità, già da noi, molto
immodestamente espressa, nell’articolo sopra richiamato.
Peraltro, onde evitare di essere tacciati di faziosità e/o di errata trasposizione del pensiero dei
Giudici milanesi, ci limitiamo a riportare un significativo estratto della decisione in argomento.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di illegittimità dell'atto sollevata dalla ricorrente in
relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato.
Risulta agli atti che era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza
26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere
destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di
mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito
dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.
Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della
disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma
contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di
mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei
vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".
2. Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di nona
qualifica funzionale.
Non ci pare vi siano ulteriori commenti da aggiungere, attesa la chiarezza della pronuncia.