BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
1. BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING
(Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli
derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo
degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
ACTION 13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION
L’Azione 13 del Piano BEPS richiede lo sviluppo di:
“Regole con riferimento alla documentazione sul prezzo di trasferimento per migliorare la
trasparenza per le Amministrazioni Fiscali, tenendo in considerazione i costi della compliance delle
imprese. Queste leggi devono includere un requisito secondo il quale le multinazionali (MNEs)
devono fornire a tutti i governi coinvolti le informazioni rilevanti con riferimento alla loro
allocazione del reddito a livello globale, alle loro attività economiche, e alle imposte pagate verso
ciascun Paese secondo un modello comune”.
In risposta a questi requisiti, come noto, è stato predisposto un approccio standardizzato su tre
livelli per la documentazione del prezzo di trasferimento:
1. Le linee guida sulla documentazione sul prezzo di trasferimento impongono alle
multinazionali di fornire alle Amministrazioni Fiscali tutte le informazioni dettagliate
riguardo alle loro operazioni a livello globale, nonché alle politiche del prezzo di
trasferimento, in un documento chiamato “Master File”, che deve essere a disposizione di
tutte le giurisdizioni interessate.
2. È, poi, richiesto che la documentazione del prezzo di trasferimento dettagliata sia fornita
anche in un “Local / Country File” specifico per ciascun Paese (per l’Italia si tratta di un
documento denominato “Documentazione Nazionale”), che identifichi tutte le transazioni
materiali riguardanti le diverse parti, gli importi di quelle stesse transazioni, e l’analisi per
l’azienda delle modalità di determinazione di quel prezzo di trasferimento, fatta con
riferimento alle medesime transazioni.
3. Per le multinazionali che superano determinati parametri di grandezza (750 milioni di
fatturato), è inoltre previsto altresì l’obbligo di inviare una Relazione Paese-per-Paese che
fornisca oltre al resto, annualmente e per ogni giurisdizione nella quale si opera, gli importi
di reddito finale, di reddito ante imposte, e le imposte sul reddito pagate e maturate. E’
altresì richiesto di indicare il numero dei dipendenti, il capitale netto, gli utili reinvestiti in
azienda e le immobilizzazioni materiali esistenti e/o maturati presso ciascuna
Amministrazione. Infine, si richiede che le multinazionali identifichino ogni entità
2. economica che forma il proprio gruppo in base all’attività svolta presso le rispettive
differenti giurisdizioni.
Questi tre documenti (Masterfile, Localfile e Country-By-Country Report), obbligheranno il
contribuente a spiegare le posizioni sui prezzi di trasferimento in maniera coerente, e forniranno
alle Amministrazioni Finanziarie le informazioni utili per controllare i rischi elusivi connessi alle
transazioni infragruppo, garantendo di poter determinare in maniera corretta dove sarà più
efficiente impiegare le risorse di auditing, nonché svolgere in maniera consona l’audit stesso.
Ciò renderà più facile per le giurisdizioni l’identificazione delle aziende che sono coinvolte a vario
titolo nelle strategie politiche dei prezzi di trasferimento, e nelle altre pratiche che hanno l’effetto
sostanziale di riallocare artificialmente cospicui quantitativi di reddito in situazioni e mercati in cui
vi sono vantaggi fiscali.
I Paesi che hanno partecipato al Progetto BEPS hanno concordato che queste nuove previsioni in
termini di informazione, e la trasparenza che incoraggiano, contribuiranno al raggiungimento
dell’obiettivo di capire, controllare, e porre rimedio a tali comportamenti elusivi.
Il contenuto specifico dei vari documenti riflette lo sforzo di bilanciare i bisogni di informazione
delle Amministrazioni Fiscali, le preoccupazioni per l’uso scorretto delle informazioni stesse, e i
costi per la compliance delle aziende. Alcuni Paesi rinforzeranno queste previsioni richiedendo alle
imprese di fornire altri dati sulle transazioni nella Relazione Paese-per-Paese (oltre a quelli già
presenti nel Masterfile e nel Localfile per le transazioni di enti operanti nelle loro giurisdizioni), con
riferimento ai pagamenti degli interessi alle parti interessati, ai pagamenti di royalty, e
specialmente alle commissioni per i servizi resi dalle parti coinvolte.
I Paesi che hanno, in particolare, espresso questa necessità, sono soprattutto quelli che
appartengono ai mercati emergenti (Argentina, Brasile, Repubblica Popolare Cinese, Colombia,
India, Messico, Sud Africa, e Turchia), i quali hanno necessità delle predette informazioni per
svolgere la valutazione dei rischi, e trovano difficoltoso ottenere informazioni riguardo alle
operations a livello globale delle multinazionali, il cui quartier generale si trova al di fuori del loro
territorio.
Altri Paesi hanno espresso hanno espresso apprezzamento per la maniera in cui sono state
bilanciate le differenti necessità informative nei tre documenti. Prendendo tutti i punti di vista in
esame, è necessario che i Paesi facenti parte del Progetto BEPS rivedano con attenzione
l’implementazione di questi nuovi standard e rivalutino non oltre il 2020 su quale base
eventualmente apportare miglioramenti e modifiche al contenuto di questi documenti, al fine di
assicurare l’obbligo di condivisione delle informazioni.
È essenziale un’implementazione coerente ed efficace degli standard sulla documentazione del
prezzo di trasferimento e, specialmente, della Relazione Paese-per-Paese. Perciò i Paesi
partecipanti al Progetto BEPS OECD/G20, hanno concordato gli elementi chiave
dell’implementazione della documentazione in parola.
3. Questo accordo richiede che le multinazionali inviino il Masterfile e il Localfile direttamente alle
Amministrazioni Finanziarie locali. Il Country-By-Country Report dovrà essere inviato nella
giurisdizione della residenza fiscale della società madre (ultimate parent entity), e condiviso tra le
diverse Amministrazioni Fiscali mediante scambio di informazioni automatico, in seguito ai
meccanismi c. d. Government-to-Government, quali la Convenzione multilaterale sulla Reciproca
Assistenza Amministrativa e sulle Questioni Fiscali (Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters), i Trattati Fiscali Bilaterali o i TIEA (Tax Information Exchange
Agreements). In alcune circostanze, poi, meccanismi secondari come il Localfile, potranno essere
usati anche come sorta di backup.
L’OCSE raccomanda di implementare questi nuovi requisiti attinenti al Country-By-Country Report
a partire dall’anno fiscale 2016, e di applicarli, così come rivisti, già nel 2020, alle multinazionali
con un reddito di bilancio consolidato maggiore o pari a 750 milioni di Euro.
Consapevoli del fatto che alcune giurisdizioni potrebbero necessitare di tempo per seguire il loro
processo normativo locale per effettuare i necessari aggiustamenti alla legge, al fine di
semplificare l’implementazione dei nuovi standard informativi (new reporting standards), è stato
predisposto un pacchetto per l’implementazione che presenta un modello di lavoro tipo che potrà
essere utilizzato dai Paesi per richiedere ai gruppi internazionali di inviare il loro Country-By-
Country Report; gli accordi con le Autorità competenti verranno usati per facilitare
l’implementazione dello scambio di queste relazioni tra le diverse Amministrazioni Fiscali. Il passo
successivo sarà la predisposizione di uno Schema XML e una Guida Utente connessa, con
l’obiettivo di semplificare lo scambio elettronico delle Relazioni Paese-per-Paese.
È, altresì, riconosciuto che il bisogno di una risoluzione delle dispute maggiormente efficace
potrebbe aumentare in seguito alla migliorata capacità di valutazione dei rischi, a seguito
dell’adozione e dell’implementazione dei requisiti per le Relazioni Paese-per-Paese. Questa
necessità sarà affrontata con la stesura dei già citati meccanismi Government-to-Government per
la semplificazione dello scambio automatico delle Relazioni Paese-per-Paese.
Le giurisdizioni si impegneranno a introdurre, se necessaria, una normativa locale in maniera
rapida e puntuale. Sono inoltre incoraggiate a espandere la copertura degli accordi internazionali
per lo scambio di informazioni. I meccanismi saranno sviluppati per monitorare la conformità delle
giurisdizioni al loro impegno e per controllare l’efficacia della spedizione e diffusione dei
meccanismi. I risultati di questo sistema di monitoraggio saranno tenuti in considerazione nella
revisione del 2020.
ACTION 14 – DISPUTE RESOLUTION
L’eliminazione delle possibilità di evasione fiscale mediante accordi transnazionali, e la
prevenzione della doppia tassazione, sono fondamentali per costruire un sistema tributario
internazionale che supporti la crescita economica e, in generale, una forte economia globale.
I Paesi hanno concordato che l’introduzione delle misure sviluppate per affrontare i problemi
elusivi a seguito del Piano BEPS, non deve provocare inutile incertezza agli effetti della compliance
4. dei contribuenti, ovvero un’involontaria doppia tassazione. Il miglioramento dei meccanismi per la
risoluzione delle dispute è perciò un componente integrale del lavoro sui problemi BEPS.
L’Articolo 25 della Convenzione sul Modello Fiscale OCSE fornisce un meccanismo, indipendente
dagli ordinari rimedi legali disponibili secondo la normativa locale, attraverso cui le Autorità
competenti dei Paesi contraenti possono risolvere le differenze o le difficoltà riguardanti
l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione su una base condivisa. Questo meccanismo
(Mutual Agreement Procedure – MAP) è di fondamentale importanza per la corretta applicazione
e interpretazione dei Trattati Fiscali, specialmente al fine di assicurare che i contribuenti aventi
diritto ai benefici presenti nei differenti rispettivi trattati non siano soggetti a tassazione da alcuno
dei due Paesi contraenti qualora non sia previsto dai termini del trattato.
Le misure sviluppate all’Azione 14 del Piano BEPS mirano proprio a rafforzare l’efficacia e
l’efficienza del processo delle MAP. Mirano a minimizzare i rischi di incertezza e di non
involontaria doppia tassazione, assicurando la coerente e corretta implementazione dei Trattati
Fiscali, compresa l’efficace e celere risoluzione delle dispute riguardanti la loro interpretazione o
l’applicazione delle MAP. Queste misure sono sostenute da un forte impegno politico che spinge
all’efficace e celere risoluzione delle dispute attraverso le MAP, così velocizzando ulteriormente la
risoluzione delle dispute.
Attraverso l’adozione di questa relazione, i Paesi hanno concordato su importanti modifiche ai loro
approcci per la risoluzione delle dispute. In particolare, attraverso la predisposizione di uno
standard minimo con riferimento alla risoluzione delle dispute riguardo ai trattati, si sono
impegnati alla loro implementazione nel minor tempo possibile, e hanno concordato di
predisporre un consistente meccanismo di monitoraggio tra pari (peer-based), per il suo efficace
incremento, che sarà regolarmente pubblicato tramite la Commissione sugli Affari Fiscali al G20
(Committee on Fiscal Affairs to the G20).
Lo standard minimo assicurerà:
- che gli obblighi dei trattati riguardo alle MAP siano completamente implementati in buona
fede, e che i casi MAP siano risolti in maniera rapida;
- l’implementazione dei processi amministrativi che promuovono la prevenzione e la rapida
risoluzione delle dispute sui trattati;
- che I contribuenti possano accedere alle MAP se eleggibili.
Lo standard minimo è, poi, completato da una serie di buone norme (best practices).
Il monitoraggio dell’implementazione dello standard minimo sarà svolto a seguito di dettagliati
termini di riferimento, e di una metodologia di valutazione che verrà appositamente predisposta
nelle varie fasi di aggiornamento del Progetto BEPS (OECD/G20).
In aggiunta all’impegno per l’implementazione dello standard minimo da parte di ogni Paese
aderente ai risultati del Progetto BEPS, i seguenti Paesi hanno dichiarato il loro impegno a fornire
l’arbitrato MAP obbligatorio (mandatory binding MAP arbitration) nei loro Trattati Bilaterali, come
5. meccanismo per garantire che le dispute sui trattati siano risolte entro uno specifico lasso
temporale:
Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo,
Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, e Stati
Uniti.
Ciò rappresenta un enorme passo in avanti, dal momento che questi Paesi sono coinvolti in più del
90% dei casi di MAP in sospeso alla fine del 2013, secondo quanto riportato dall’OCSE.
ACTION 15 – MULTILATERAL INSTRUMENT
Il sostegno al Piano BEPS da parte dei leader del G20 a San Pietroburgo nel Settembre 2013,
dimostra un endorsement politico senza precedenti per adattare l’attuale sistema fiscale
internazionale alle sfide della globalizzazione.
I Trattati Fiscali sono basati su una serie di principi comuni predisposti per eliminare la doppia
tassazione che possa avvenire nei casi di investimenti e scambi commerciali transnazionali.
L’attuale network di Trattati Fiscali Bilaterali (come pure la Convenzione sul Modello Fiscale –
Model Tax Convention) sono particolarmente “datate” e necessitano di un’ampia attività di
restyling. L’OCSE e le Nazioni Unite hanno successivamente aggiornato le Convenzioni sui modelli
fiscali e detti nuovi contenuti sono riflesse nelle migliaia di Accordi Bilaterali stretti dalle varie
giurisdizioni.
La globalizzazione ha esacerbato l’impatto dei vuoti normativi e delle differenze nei sistemi fiscali
dei diversi Paesi. Di conseguenza, alcune caratteristiche dell’attuale sistema di Trattati Fiscali
Bilaterali semplifica le pratiche elusive identificate nel BEPS e necessità di correzioni.
Oltre alle sfide affrontate dall’attuale sistema di Trattati Fiscali Bilaterali sulla sostanza, anche la
mole degli stessi rende gli aggiornamenti particolarmente urgenti. Anche qualora una modifica
dell’OECD Model Tax Convention sia consensuale, saranno infatti sempre necessari molto tempo e
molte risorse, affinché la variazione possa venire regolarmente introdotta nella maggior parte dei
Trattati Fiscali Bilaterali. Conseguentemente, l’attuale network non è ben sincronizzato con le
Convenzioni sui modelli di trattati, e i problemi che sorgono nel tempo non possono essere
affrontati repentinamente.
In assenza di un meccanismo che li implementi rapidamente, i cambiamenti ai modelli rendono
esclusivamente maggiore la differenza tra il contenuto dei modelli e il contenuto dei Trattati Fiscali
attualmente presenti. Questo è in evidente contraddizione con gli obiettivi politici di
rafforzamento dell’attuale sistema mediante la fine dei problemi BEPS, in parte attraverso la
modifica del network dei Trattati Bilaterali.
Facendo ciò sarà necessario non solo affrontare i problemi BEPS, ma anche assicurare la
sostenibilità del modello convenuto per eliminare la doppia tassazione. Per tale ragione, i governi
hanno concordato l’esplorazione della possibilità di uno strumento multilaterale che produca gli
stessi effetti di una simultanea rinegoziazione di migliaia di Trattati Fiscali Bilaterali.
6. L’Azione 15 del Piano BEPS fornisce un’analisi dei problemi delle leggi internazionali su tasse e
diritto pubblico (tax and public international law issues), riguardanti lo sviluppo di uno strumento
multilaterale che dia la possibilità ai Paesi che volessero farlo, di implementare misure sviluppate
nel corso dei lavori sul BEPS e ammendare i Trattati Fiscali Bilaterali.
Sulla base di questa analisi, i Paesi interessati svilupperanno uno strumento multilaterale
predisposto per fornire un approccio innovativo agli affari fiscali internazionali, che rifletta la
natura in rapida evoluzione dell’economia globale, e la necessità di adattarsi velocemente alla sua
evoluzione.
L’obiettivo dell’Azione 15 è quello di velocizzare l’implementazione delle misure anti-BEPS sui
Trattati Fiscali. Questo è un approccio innovativo, privo di precedenti nel mondo fiscale, ma con
uno strumento multilaterale in svariate altre aree del diritto internazionale.
Grazie all’esperienza di specialisti in diritto fiscale internazionale e in diritto internazionale, l’OCSE
ha esplorato la fattibilità tecnica di un duro approccio legale multilaterale (multilateral hard law
approach), e delle sue dirette conseguenze sull’attuale sistema di Trattati Fiscali. Sono stati, così,
identificati i problemi che potrebbero insorgere dallo sviluppo di un tale strumento e sono state
fornite adeguate analisi sul diritto fiscale internazionale e sui problemi politici che potrebbero
risultare da un tale approccio.
L’OCSE, nel suo documento, ha concluso che uno strumento multilaterale sarebbe auspicabile e
fattibile, e che le negoziazioni per un tale strumento dovrebbero essere concordate nel minor
tempo possibile.
In base all’analisi sviluppata, il compito della costituzione di un Gruppo ad hoc per lo sviluppo di
uno strumento multilaterale sulle misure da inserire nei vari Trattati Fiscali per affrontare i
problemi BEPS, è stato approvato dalla Commissione OCSE sugli Affari Fiscali (OECD Committee on
Fiscal Affairs), e sostenuto dai Ministri dell’Economia del G20 e dal Governatori delle Banche
Centrali, nel Febbraio 2015.
Il Gruppo (The Group) è aperto alla partecipazione di tutti i Paesi interessati su un livello paritario,
ed è al servizio dal Segretariato dell’OCSE. Detto Gruppo ha intrapreso i suoi lavori a Maggio 2015,
con l’obiettivo di concluderli, portando alla sottoscrizione dello strumento multilaterale, entro il
31 Dicembre 2016. La partecipazione allo sviluppo dello strumento multilaterale è volontaria e
non dà diritto ad alcun impegno per la firma dello strumento una volta ultimato.