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N. 360-1943-2044-2123-2407-A
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTE DI LEGGE
n. 360, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GARAVINI, ROBERTA AGOSTINI, FONTANELLI, CENTEMERO,
CAPUA, DI LELLO, BLAŽINA, BOSSA, CARELLA, CAUSI, CENNI,
CIMBRO, COCCIA, CRIVELLARI, D’INCECCO, FABBRI, GIANNI
FARINA, FEDI, FIORIO, GASPARINI, GINOBLE, GIULIANI, GNEC-
CHI, GOZI, IORI, LATTUCA, MALPEZZI, MANZI, MARTELLA,
MARTELLI, MARZANO, MATARRESE, MATTIELLO, MOGHERINI,
MORETTI, OLIVERIO, PALMIZIO, PELUFFO, PIAZZONI, SALVA-
TORE PICCOLO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI,
FRANCESCO SANNA, VALIANTE, VELO, VERINI
Modifiche al codice civile in materia di cognome
dei coniugi e dei figli
Presentata il 20 marzo 2013
n. 1943, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
NICCHI, DI SALVO, DURANTI, PANNARALE, BOCCADUTRI,
FAVA, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, ME-
LILLA, QUARANTA, SCOTTO, ZAN
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia
di cognome dei coniugi e dei figli
Presentata il 10 gennaio 2014
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente
sul testo unificato dei progetti di legge nn. 360, 1943, 2044, 2123 e 2407. In pari data, la Commissione
ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i
relativi stampati.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
n. 2044, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
CARFAGNA, BERGAMINI
Modifiche al codice civile in materia di cognome
dei coniugi e dei figli
Presentata il 4 febbraio 2014
DISEGNO DI LEGGE
n. 2123,
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(LETTA)
DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CANCELLIERI)
DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)
E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITÀ
(GIOVANNINI)
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in
esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo 7 gennaio 2014
Presentato il 21 febbraio 2014
E
PROPOSTA DI LEGGE
n. 2407, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN
Modifiche al codice civile in materia di cognome
dei coniugi e dei figli
Presentata il 26 maggio 2014
(Relatore: MARZANO)
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 360
Garavini ed abbinate, recante « Disposizioni in materia di attribuzione
del cognome ai figli »,
preso atto che il testo unificato in esame modifica la vigente
disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli,
anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, che prevede la possibilità di attribuire a questi ultimi
il cognome materno;
ricordato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha con-
dannato recentemente l’Italia per la violazione degli articoli 8 e 14
della Convenzione EDU concernenti, rispettivamente, il diritto al
rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque
ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma
di discriminazione. In particolare, la sentenza 7 gennaio 2014 della
CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all’asse-
gnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discrimi-
nazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo
e donna;
ricordate, altresì, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e
n. 1362 del 1998 del Consiglio d’Europa che hanno affermato che il
mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini
riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il
principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, raccoman-
dando agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra
madre e padre nell’attribuzione del cognome dei loro figli, di
assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in
relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare
ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del
cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio;
evidenziato che la Corte costituzionale ha avuto modo di
pronunciarsi sull’attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella
sentenza n. 61 del 2006, nella quale ha affermato che « l’attuale
sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione
patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto
di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più
coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale
dell’uguaglianza tra uomo e donna », richiamando, altresì, « il vincolo
– al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle
fonti convenzionali, e, in particolare, dall’articolo 16, comma 1, lettera
g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discrimi-
nazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre
1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985,
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure
adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna
in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari
e, in particolare, ad assicurare “gli stessi diritti personali al marito e
alla moglie, compresa la scelta del cognome...” »;
sottolineato che il testo unificato interviene su una materia –
l’ordinamento civile – di competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
rilevato, con riferimento alle specifiche disposizioni del prov-
vedimento, che esso prevede una disciplina identica per l’attribuzione
del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del
principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione,
secondo l’ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matri-
monio e figli nati fuori del matrimonio che ha ispirato la recente
riforma della filiazione;
evidenziato, tuttavia, che il nuovo articolo 262, quinto comma,
del codice civile – come sostituito dall’articolo 2 del testo unificato –
detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio
cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori del
matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di doppio
cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome
a sua scelta;
rilevata la mancanza di una disposizione transitoria volta a
consentire l’applicazione della nuova disciplina in materia di cognome
anche ai genitori di figli minorenni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di coordinare
la disposizione di cui all’articolo 1, capoverso ART. 143-ter, comma
quarto, con quella di cui all’articolo 2, capoverso ART. 262, comma
quinto, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di
determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel
matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;
b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di introdurre
nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l’applicazione
della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli
minorenni.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
__
Disposizioni in materia di attribuzione
del cognome ai figli.
ART. 1.
(Introduzione dell’articolo 143-quater del
codice civile, in materia di cognome del
figlio nato nel matrimonio).
1. Prima dell’articolo 144 del codice
civile è inserito il seguente:
« ART. 143-quater. – (Cognome del figlio
nato nel matrimonio). – I genitori coniu-
gati, all’atto della dichiarazione di nascita
del figlio, possono attribuirgli, secondo la
loro volontà, il cognome del padre o quello
della madre ovvero quelli di entrambi
nell’ordine concordato.
In caso di mancato accordo tra i ge-
nitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di
entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati
successivamente, portano lo stesso co-
gnome attribuito al primo figlio.
Il figlio al quale è stato attribuito il
cognome di entrambi i genitori può tra-
smetterne al proprio figlio soltanto uno, a
sua scelta ».
ART. 2.
(Modifica dell’articolo 262 del codice civile,
in materia di cognome del figlio nato fuori
del matrimonio).
1. L’articolo 262 del codice civile è
sostituito dal seguente:
« ART. 262. – (Cognome del figlio nato
fuori del matrimonio). – Al figlio nato
fuori del matrimonio e riconosciuto con-
temporaneamente da entrambi i genitori si
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
applicano le disposizioni dell’articolo 143-
quater.
Se il riconoscimento è fatto da un solo
genitore, il figlio ne assume il cognome.
Quando il riconoscimento del secondo
genitore avviene successivamente, il co-
gnome di questo si aggiunge al cognome
del primo genitore. A tale fine sono ne-
cessari il consenso del genitore che ha
effettuato per primo il riconoscimento e
quello del minore che abbia compiuto i
quattordici anni di età.
Le disposizioni del terzo comma si
applicano anche quando la paternità o la
maternità del secondo genitore è dichia-
rata giudizialmente.
Nel caso di riconoscimento di entrambi
i genitori, se uno di loro ha due cognomi,
ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua
scelta.
In caso di più figli nati fuori del
matrimonio dai medesimi genitori, si ap-
plica quanto previsto dall’articolo 143-
quater, terzo comma.
Al figlio al quale è attribuito il cognome
di entrambi i genitori si applica quanto
previsto dall’articolo 143-quater, quarto
comma ».
ART. 3.
(Modifiche agli articoli 299 del codice civile
e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di cognome dell’adottato).
1. L’articolo 299 del codice civile è
sostituito dal seguente:
« ART. 299. – (Cognome dell’adottato). –
L’adottato assume il cognome dell’adot-
tante e lo antepone al proprio. Nel caso di
adottato con due cognomi, a norma del-
l’articolo 143-quater, egli indica quale dei
due cognomi intende mantenere.
Se l’adozione avviene da parte di co-
niugi, essi possono decidere concorde-
mente il cognome da attribuire ai sensi
dell’articolo 143-quater. In caso di man-
cato accordo, si segue l’ordine alfabetico ».
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. All’articolo 27 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il
primo comma è sostituito dai seguenti:
« Per effetto dell’adozione l’adottato ac-
quista lo stato di figlio degli adottanti.
All’adottato si applicano le disposizioni
dell’articolo 143-quater del codice civile ».
ART. 4.
(Cognome del figlio maggiorenne).
1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato
attribuito il solo cognome paterno o il solo
cognome materno sulla base della norma-
tiva vigente al momento della nascita, può
aggiungere al proprio il cognome materno
o il cognome paterno con dichiarazione
resa, personalmente o con comunicazione
scritta recante sottoscrizione autenticata,
all’ufficiale dello stato civile, che procede
all’annotazione nell’atto di nascita.
2. Il figlio nato fuori del matrimonio
non può aggiungere al proprio il cognome
del genitore che non abbia effettuato il
riconoscimento ovvero la cui paternità o
maternità non sia stata dichiarata giudi-
zialmente.
3. Nei casi previsti dal comma 1, non si
applicano le disposizioni previste dal titolo
X del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, e successive modificazioni.
ART. 5.
(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile).
1. Con regolamento emanato, su pro-
posta del Ministro dell’interno, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modifi-
cazioni, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
apportate alla disciplina dettata in materia
di ordinamento dello stato civile dal re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
le modificazioni necessarie per adeguarla
alle disposizioni della presente legge.
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall’attuazione delle disposizioni
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche ammini-
strazioni interessate provvedono ai compiti
previsti dalla presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.
ART. 7.
(Disposizione finale).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,
2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di
nascita rese dopo l’entrata in vigore del
regolamento emanato ai sensi dell’articolo
5 e alle adozioni pronunciate con decreto
emesso successivamente all’entrata in vi-
gore del regolamento medesimo.
2. Le disposizioni dell’articolo 4 si ap-
plicano alle dichiarazioni rese all’ufficiale
dello stato civile dopo l’entrata in vigore
del regolamento emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 5.
€ 1,00
*17PDL0023250*
*17PDL0023250*
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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  • 1. N. 360-1943-2044-2123-2407-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 360, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI GARAVINI, ROBERTA AGOSTINI, FONTANELLI, CENTEMERO, CAPUA, DI LELLO, BLAŽINA, BOSSA, CARELLA, CAUSI, CENNI, CIMBRO, COCCIA, CRIVELLARI, D’INCECCO, FABBRI, GIANNI FARINA, FEDI, FIORIO, GASPARINI, GINOBLE, GIULIANI, GNEC- CHI, GOZI, IORI, LATTUCA, MALPEZZI, MANZI, MARTELLA, MARTELLI, MARZANO, MATARRESE, MATTIELLO, MOGHERINI, MORETTI, OLIVERIO, PALMIZIO, PELUFFO, PIAZZONI, SALVA- TORE PICCOLO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, FRANCESCO SANNA, VALIANTE, VELO, VERINI Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli Presentata il 20 marzo 2013 n. 1943, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI NICCHI, DI SALVO, DURANTI, PANNARALE, BOCCADUTRI, FAVA, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, ME- LILLA, QUARANTA, SCOTTO, ZAN Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli Presentata il 10 gennaio 2014 NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 360, 1943, 2044, 2123 e 2407. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 2. n. 2044, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI CARFAGNA, BERGAMINI Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli Presentata il 4 febbraio 2014 DISEGNO DI LEGGE n. 2123, PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITÀ (GIOVANNINI) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti del- l’uomo 7 gennaio 2014 Presentato il 21 febbraio 2014 E PROPOSTA DI LEGGE n. 2407, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli Presentata il 26 maggio 2014 (Relatore: MARZANO) Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 3. PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 360 Garavini ed abbinate, recante « Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli », preso atto che il testo unificato in esame modifica la vigente disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che prevede la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno; ricordato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha con- dannato recentemente l’Italia per la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU concernenti, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. In particolare, la sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all’asse- gnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discrimi- nazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna; ricordate, altresì, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 del Consiglio d’Europa che hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, raccoman- dando agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio; evidenziato che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sull’attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella sentenza n. 61 del 2006, nella quale ha affermato che « l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna », richiamando, altresì, « il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall’articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discrimi- nazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 4. n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare “gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...” »; sottolineato che il testo unificato interviene su una materia – l’ordinamento civile – di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; rilevato, con riferimento alle specifiche disposizioni del prov- vedimento, che esso prevede una disciplina identica per l’attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, secondo l’ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matri- monio e figli nati fuori del matrimonio che ha ispirato la recente riforma della filiazione; evidenziato, tuttavia, che il nuovo articolo 262, quinto comma, del codice civile – come sostituito dall’articolo 2 del testo unificato – detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori del matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta; rilevata la mancanza di una disposizione transitoria volta a consentire l’applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di coordinare la disposizione di cui all’articolo 1, capoverso ART. 143-ter, comma quarto, con quella di cui all’articolo 2, capoverso ART. 262, comma quinto, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio; b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l’applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 5. TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE __ Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. ART. 1. (Introduzione dell’articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). 1. Prima dell’articolo 144 del codice civile è inserito il seguente: « ART. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniu- gati, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i ge- nitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso co- gnome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può tra- smetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ». ART. 2. (Modifica dell’articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). 1. L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente: « ART. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto con- temporaneamente da entrambi i genitori si Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 6. applicano le disposizioni dell’articolo 143- quater. Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il co- gnome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono ne- cessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichia- rata giudizialmente. Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha due cognomi, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si ap- plica quanto previsto dall’articolo 143- quater, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall’articolo 143-quater, quarto comma ». ART. 3. (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell’adottato). 1. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: « ART. 299. – (Cognome dell’adottato). – L’adottato assume il cognome dell’adot- tante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma del- l’articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l’adozione avviene da parte di co- niugi, essi possono decidere concorde- mente il cognome da attribuire ai sensi dell’articolo 143-quater. In caso di man- cato accordo, si segue l’ordine alfabetico ». Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 7. 2. All’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: « Per effetto dell’adozione l’adottato ac- quista lo stato di figlio degli adottanti. All’adottato si applicano le disposizioni dell’articolo 143-quater del codice civile ». ART. 4. (Cognome del figlio maggiorenne). 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della norma- tiva vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all’ufficiale dello stato civile, che procede all’annotazione nell’atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudi- zialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni. ART. 5. (Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile). 1. Con regolamento emanato, su pro- posta del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi- cazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal re- golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge. Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 8. ART. 6. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche ammini- strazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi- bili a legislazione vigente. ART. 7. (Disposizione finale). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l’entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all’entrata in vi- gore del regolamento medesimo. 2. Le disposizioni dell’articolo 4 si ap- plicano alle dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile dopo l’entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell’ar- ticolo 5. € 1,00 *17PDL0023250* *17PDL0023250* Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI