Cantelmi il consulente PARTE QUARTA DEL RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO
Svolgimento del processo
1. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE
Con ricorso piano e lineare per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5
gennaio 2006 il Dott. Paolo Ferraro nel 2011 allora ancora magistrato di
Cassazione in servizio, adiva il Tribunale di Roma deducendo di aver contratto
matrimonio con l’Avv. Silvia Canali, di essersi legalmente separato dalla medesima
in data 16 aprile 2007 (verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale
di Roma il 30 aprile 2007, R.G. 7757/2007), che erano ormai trascorsi oltre tre anni
dalla separazione. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito pronunciasse lo
scioglimento del matrimonio intercorso con la Sig.ra Canali Silvia, confermando le
condizioni di cui al verbale di separazione e quindi, sostanzialmente: l’affidamento
condiviso delle figlie minori XE e XA) in regime di convivenza con la madre;
l’assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del Dott. Ferraro, in uso
alle figlie minori XE e XA sino alla loro maggiore età autonoma ed indipendente
tramite il genitore affidatario Silvia Canali, confermando assegno mensile di
contributo al mantenimento a carico del padre, comprensivo delle spese scolastiche,
ludico – sportive, di baby-sitting, oltre al 50% delle spese mediche e sanitarie non
coperte da S.S.N., nonchè le modalità di visita e di frequentazione del padre con le
figlie. Il Tribunale fissava l’udienza del 20 marzo 2012; il ricorso ed il
provvedimento di fissazione d’udienza venivano ritualmente notificati alla
controparte, la quale si costituiva in cancelleria con comparsa di risposta di ben altro
tenore, che introduceva temi e suggestive questioni sul dott. Paolo Ferraro, tali da
rivelare fini paralleli e la mirata distorsione del giudizio gestito in parallelo con
attività istituzionali contestate, ad uno scopo “eterodosso” ben radicato nel contesto
più generale ( e già noto all'odierno appellante). Veniva chiesta altresì una diversa
regolamentazione sulla facoltà di visita e sui rapporti padre – figlie, oltreché un
considerevole aumento del contributo al mantenimento delle stesse; il Giudice
concedeva alle parti doppio termine per il deposito di memorie e documenti;
entrambe le parti provvedevano al deposito di memorie e di documenti; in particolare,
la difesa del ricorrente provvedeva al deposito di ampia documentazione, atta ad
inquadrare il complesso delle vicende in cui si radicava la questione divorzile, e la
matrice delle affermazioni insinuate nel processo , ad un fine “protocollare” di ben
altra portata riverberantesi sulla figura di Silvia Canali. A scioglimento della riserva
disposta alla prima udienza, con l’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei
ed urgenti il Presidente teneva ferme le condizioni già precedentemente concordate
tra i coniugi in sede di separazione, e disponeva C.T.U. volta ad esaminare e valutare
il rapporto padre – figlie, scegliendo una consulente non iscritta all'albo degli
psicologi ma iscritta all'ordine militare dei Cavalieri di Malta. Veniva espletata la
C.T.U., fermamente contestata dalla difesa del Dott. Ferraro sia per le modalità in cui
si è svolta, sia per toni, contenuti e vaglio a dir poco unilaterale ( isolava il tema
“figura del padre“ programmaticamente ed a fini lapalissianamente evidenti anche ad
uno sguardo profano, usando aggettivazioni ed intercalari anomali) che anche per la
mancata convocazione del padre e delle figlie insieme (cioè a dire, l’oggetto stesso
della C.T.U.!!!); circostanze tutte ampiamente e tempestivamente contestate dalla
difesa del Dott. Ferraro, sia mediante trasmissione di istanze via pec direttamente alla
2. C.T.U., Dott.ssa Ernesta Adele Marando, sia mediante istanze al giudice istruttore; la
causa veniva infine rimessa alla fase istruttoria, con concessione dei termini alle parti
per il deposito delle rispettive memorie integrative; le parti depositavano memorie
integrative, il ricorrente unitamente a documentazione di rilievo; veniva nel frattempo
rimessa la causa in decisione, sulla sola questione dello scioglimento del matrimonio,
in assenza di opposizione di controparte, e veniva emessa sentenza parziale di
divorzio, in data 05-17/07/2013 (sentenza non definitiva n..........); ricorsi d’urgenza
in corso di causa, venivano introdotti sulle questioni assegno di mantenimento (in
costanza di deprecata dispensa dal servizio del dott. Paolo Ferraro), e facoltà di visita
delle minori, (in costanza di documentazione dettagliata e denuncia sulla alienazione
parentale delle bambine orchestrata dalla madre e dal coagulo attivo non figurante e
potente che operava nei confronti del magistrato Paolo Ferraro). Le rispettive
istruttorie si svolgevano parallelamente al prosieguo del processo, quella di
controparte introdotta investendo il Presidente della sezione e nel tempo scelto della
assenza del giudice istruttore con ottenimento di “provvedimnto urgente”. Nella
causa che proseguiva, dopo i i termini di cui all’art. 183, 6° comma c.p.c., le parti
depositavano l rispettive memorie ex art. 183 c.p.c riformulando istanze istruttorie; la
difesa del Dott. Ferraro produceva ulteriori documenti essenziali; il Giudice, a
scioglimento di riserva sempre non accogliendo le istanze istruttorie di parte
ricorrente, e segnatamente la istanza di sentire la persona informata su tutti i fatti,
dott.ssa Patrizia Stefania Eugenia Foiani compagna convivente coniuge prima di
fatto e poi di diritto del dott. Paolo Ferraro. Nuova ennesima C.T.U. veniva disposta
ex imperio iudicis, non ritenuta né congrua né sufficiente quella sottoscritta dalla
Dott.ssa Marando, mentre la parte odierna ricorrente eccepiva a riguardo la
radicale illegittimità del metodo e la torsione dei contenuti chiedendo che la
relazione espletata venisse trasmessa alla Procura competente per i palesi falsi
ideologici e connesse “metodologie” che la qualificavano. Nuovo incarico veniva
affidato poi al Dott. Ugo Sabatello, ampiamente contestato dalla difesa del ricorrente
e dal dott. Paolo Ferraro segnalando a voce intrecci professionali e compresenza nelle
medesime attività gestite dalla Avv. Silvia Canali,e rapporti con soggetti figuranti
nelle denunce ed attività in danno del dott. Paolo Ferraro e segnatamente dott. Luigi
Cancrini, ribadendo il contesto inquietante che continuava ad essere integralmente
pretermesso nella valutazioni, nonostante prove copiose depositate. Veniva ordinata
inoltre alle parti la produzione di documentazione reddituale e bancaria; la C.T.U.
non veniva espletata con relazione, sul sottofondo delle dirette contestazioni, ma si
procedeva comunque ad incardinarla, solo sottolinenando mancata partecipazione,
invece dichiarata e motivata analiticamente in udienza dal dott. Paolo Ferraro.
Successivamente, il Giudice realizzava l’audizione delle figlie minori in data 2 luglio
2014, senza disporre la registrazione audio prevista da accordo/documento ufficiale
sottoscritto dal Tribunale di Roma, in aderenza alle indicazioni e direttive
internazionali a riguardo, e verbalizzando per riassunto, contrariamente a quanto
oggetto di raccomandazioni internazionali e documento sottoscritto sopra
menzionato, omettendo infine di verbalizzare alcuni passaggi essenziali delle
dichiarazioni, inferenti sul giudizio. Successivamente, all’udienza dell’ottobre 2014,
la causa veniva rinviata all’udienza del 25 novembre 2015, per la precisazione delle
3. conclusioni; a tale udienza, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito
di comparse conclusionali e di repliche alle conclusionali avversarie, tutte depositate.
All’esito il Tribunale di Roma Prima Sezione Civile in composizione collegiale,
pronunciava la sentenza che viene appellata, motivazione "sottoscritta" dal dott.
Vittorio Contento.