1. REATI TRIBUTARI E MISURE CAUTELARI REALI
Dr. Massimiliano GIUA
Grosseto, 10 luglio 2015
2. PRINCIPI GENERALI
• Principio di ignoranza: nessuno può invocare
a propria scusa l’ignoranza della norma penale
• Il reato: è una condotta umana contraria a
norme imperative di legge.
3. Perché si parli di reato
necessaria la coesistenza di due elementi:
- oggettivo: il fatto/comportamento
- soggettivo: l’elemento psicologico/volitivo…il dolo nei reati tributari
3 tipologie di dolo:
-Dolo specifico
-Dolo generico
-Dolo eventuale
PRINCIPI GENERALI
4. Principi generali del diritto penale
DOLO EVENTUALE
l’agente prevede come possibile il verificarsi di un evento che egli non vuole realizzare, ma pone
in atto comunque la condotta accettando il rischio che esso si verifichi. (ES: durante una rapina, a
mano armata il rapinatore non vuole uccidere il rapinato, ma incespica e parte accidentalmente
un colpo. quindi non è omicidio colposo).
DOLO GENERICO
E’ compiuto il fatto descritto dalla norma incriminatrice senza indagare sul fine perseguito
dall’agente. (ES: per l’omesso versamento Iva l’elemento soggettivo si concretizza per il solo fatto
di non aver versato l’Iva).
DOLO SPECIFICO
l’agente ha agito per una determinata finalità la cui concreta realizzazione non è necessaria per
integrare il reato essendo sufficiente che essa sia strettamente perseguita. (ES: rapina che si
conclude senza «bottino»)
IL DOLO
5. • I reati tributari possono essere suddivisi in due macro
tipologie:
Delitti in materia dichiarativa
Delitti in materia documentale e pagamento di imposte
Per ognuno di essi, andrà puntualmente verificato, il momento
consumativo del reato e la presenza di eventuali soglie di punibilità.
Il mancato superamento di dette soglie non integra la punibilità a titolo
di delitto, ma una violazione amministrativa.
REATI TRIBUTARI
6. art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti
art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
art. 4 Dichiarazione infedele
art. 5 Omessa dichiarazione
art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 10 Occultamento o distruzioni di documenti contabili
art. 10 bis Omesso versamento di ritenute
art. 10 ter Omesso versamento di I.V.A.
art. 10 quater Indebita compensazione di imposte
art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
REATI TRIBUTARI
7. «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»: fatture o altri documenti aventi
rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di:
- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (INESISTENZA OGGETTIVA);
- corrispettivi o IVA indicati in misura superiore a quella reale
(SOVRAFATTURAZIONE)
- riferibilità operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (INESISTENZA
SOGGETTIVA);
elementi attivi o passivi: componenti (indicate in euro) che concorrono, in senso
positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti
ai fini dell'applicazione delle IIDD o IVA
DEFINIZIONI
8. "dichiarazioni" : ricomprendono anche le dichiarazioni presentate in qualita' di
amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche;
"fine di evadere le imposte" e "fine di consentire a terzi l'evasione: comprensivi,
rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il
riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi
"fine di evadere le imposte" e "fine di consentire a terzi l'evasione: riguardo ai fatti
commessi da chi agisce in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di
societa', enti o persone fisiche, si intendono riferiti alla societa', all'ente o alla
persona fisica per conto della quale si agisce;
DEFINIZIONI
9. "imposta evasa: differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella
dichiarazione (intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione), al netto
delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o
comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della
dichiarazione o della scadenza del relativo termine
soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa: estese anche all'ammontare dell'indebito
rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.
DEFINIZIONI
10. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2): chi, al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o
altri documenti “falsi”;
NO soglia minima;
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): chi, al fine di evadere le
imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi
attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi;
congiuntamente, l’imposta evasa (ai fini IVA o IIDD) è superiore a Euro 30.000 e
l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 5%
dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione (o comunque
superiore a Euro 1.000.000)
REATI TRIBUTARI
11. Dichiarazione infedele (art. 4): chi, al fine di evadere le imposte, indica nella
dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi
congiuntamente, l’imposta evasa (relativo sia a IVA che a IIDD) è superiore a Euro
50.000 e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è
superiore al 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione (o
comunque superiore a Euro 2.000.000)
Omessa dichiarazione (art. 5): chi, al fine di evadere le imposte, non presenta la
dichiarazione;
l’imposta evasa (per IVA o IIDD) è superiore a Euro 30.000; il fatto si consuma nel
90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale;
REATI TRIBUTARI
12. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8): chi, al
fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte, emette fatture o altri documenti
“falsi”;
NO soglia minima
il fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti
Reato di pericolo presunto
Operazioni soggettivamente inesistenti
Operazioni oggettivamente inesistenti
Operazioni sovrafatturate
REATI TRIBUTARI
13. Occultamento o distruzioni di documenti contabili (art. 10): chi, al fine di evadere
le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
volume d’affari.
NO soglia minima e commessa anche a favore di terzi.; il fatto si consuma nel
momento della distruzione o occultamento delle scritture;
Omesso versamento di ritenute (art. 10 bis): chi non versa, entro il termine per la
presentazione dichiarazione sostituto d’imposta, le ritenute certificate per importo
superiore a Euro 50.000,00;
il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza termine presentazione
dichiarazione annuale
DOLO GENERICO
Omesso versamento di I.V.A. (art. 10 ter): chi non versa, entro il termine per il
versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per un importo
superiore a Euro 50.000,00;
il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza termine per versamento
acconto relativo al periodo d’imposta successivo;
DOLO GENERICO
REATI TRIBUTARI
14. Indebita compensazione di imposte (art. 10 quater): chi non versa le
somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o
inesistenti per un importo superiore a Euro 50.000,00.
Il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione con
riferimento al singolo periodo di imposta;
DOLO GENERICO
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11): chi al fine di
sottrarsi al pagamento delle imposte simula l’alienazione o il compimento
di atti fraudolenti su beni propri o altrui per rendere inefficace la
procedura di riscossione coattiva; la frode si realizza soltanto se l’importo
delle imposte non pagate è superiore a Euro 51.645,69.
Il fatto si consuma nel momento del compimento dell’alienazione
simulata;
REATI TRIBUTARI
15. La confiscabilità di beni per equivalente in caso di reati tributari trae origine
dall’all'art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: «Nei casi di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale».
MISURE CAUTELARI REALI
16. Art.322-ter cod.pen.
«è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il
prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un
valore corrispondente a tale prezzo o profitto.»
La disponibilità può essere diretta o indiretta/mediata
Problema di Interposizione soggettiva reale o fittizia
MISURE CAUTELARI REALI