1. 1/8
AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
INTERPELLANZA
L'Aquila, ……………………..
OGGETTO: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo.
PREMESSO CHE:
− Nella moltitudine delle bellezze naturali e del patrimonio artistico e culturale, l’Abruzzo vanta
numerosi borghi tra cui uno dei più belli d’Italia è Città Sant’Angelo nominato dalla rivista
Forbes al 6° posto nella classifica mondiale delle località ideali dove stabilirsi ed investire.
Riconosciuta come Cittaslow, Città dell’Olio e Città del Vino, oltre ad aver ottenuto il marchio
Bandiera Verde per l’Agricoltura;
− In data 16/05/2022 l’Assemblea dei soci di Ambiente SpA, società interamente pubblica che cura
la raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani per diverse comunità compresa Città
Sant’Angelo, ha deliberato a maggioranza l’avvio del procedimento per la realizzazione di un
“Biodigestore anaerobico” in project financing con capitale pubblico/privato su istanza di due
società del gruppo Snam, da localizzare nella zona industriale di Piano di Sacco su un territorio
acquisito da Ambiente SpA a seguito di una procedura concorsuale;
− Il Biodigestore, secondo i dati forniti da Ambiente SpA dovrebbe trasformare circa 60.000
tonnellate annue, mentre le tonnellate di frazione umida prodotta a Città Sant’Angelo
ammonterebbero a max 2.000 annue. Appare quindi evidente che le 58.000 tonnellate di
materiale mancante, già in putrefazione e fortemente maleodorante, dovrebbero affluire dal
comprensorio pescarese, e non solo, verso Piano di Sacco;
ATTESO CHE:
− La Regione Abruzzo, con la L.R. n. 18/83 classificava l’area di “Piano di Sacco” nel Comune di Città
Sant’Angelo come area sovra comunale a destinazione industriale e affidava la sua gestione al
Consorzio A.S.I. Chieti Pescara;
2. 2/8
− Il Comune di Città Sant’Angelo, a seguito di diverse iniziative pervenute dai vari stakeholder, ha
convocato numerosi incontri, con tutti gli Enti e le Istituzioni competenti (Regione Abruzzo,
Provincia di Pescara, ARTA, ASL, ASI, VV.FF., ecc.), relative alla trattazione delle problematiche
afferenti la zona Industriale sita in Loc. “Piano di Sacco”, tra cui anche quella sull’effettivo pericolo
del verificarsi di un possibile “effetto cumulo” scaturito dall’eccessiva concentrazione di richieste
di attività industriali nell’area “de quo”, ritenute ambientalmente compromettenti;
− Con Deliberazione di Consiglio n. 40 del 29/08/2012 il Consiglio Comunale di Città Sant’Angelo in
merito alla problematica relativa al pericolo del verificarsi di un possibile “effetto cumulo” dato
dal rischio di concentrazione nell’area di Piano di Sacco di numerose attività industriali
problematiche sotto l’aspetto ambientale, ed in coerenza con le decisioni già assunte dal
Consiglio Comunale stesso con le precedenti deliberazioni n. 61/2009 e n. 38/2011, al fine di
tutelare il territorio, i cittadini, l’ambiente, l’economia, il paesaggio, le coltivazioni agricole di
pregio e la salubrità igienica e sanitaria della zona di Piano di Sacco e dell’intero comprensorio,
invitava il Presidente della Provincia di Pescara a rivedere le previsioni contenute nel Piano
Provinciale per la Gestione dei Rifiuti dei siti individuati a Città Sant’Angelo, con riferimento a
problematiche relative a:
o area sottoposta a vincolo idrogeologico,
o area boschiva,
o area agricola di particolare interesse,
o distanza da centri e nuclei abitati.
− Con la Deliberazione del Comune di Città Sant’Angelo n. 40/2012 veniva anche richiesta la
necessità di prevedere la non ammissibilità della realizzazione degli impianti per il trattamento dei
rifiuti per tutte le motivazioni precedentemente espresse, nonché il recepimento delle
disposizioni dettate dalla Regione Abruzzo con L.R. n. 49/2012 e ss.mm.ii.;
− La Provincia di Pescara, con deliberazione n. 23/2014, adottava integralmente quanto deliberato
dal Comune di Città Sant’Angelo;
− La Giunta Comunale di Città Sant’Angelo, nel riconfermare le proprie decisioni, con deliberazione
n. 47 del 13/04/2017, riguardo alla salvaguardia dei temi suddetti, approvò un atto di indirizzo di
contrarietà alla realizzazione della piattaforma per il trattamento e recupero di sedimenti di
dragaggio fluviali e marino-costieri da realizzarsi a Piano di Sacco, così come di qualsiasi altro
impianto di trattamento di rifiuti nell’area sovra comunale di Piano di Sacco;
CONSIDERATO CHE :
− L’Area sovra comunale di Piano di Sacco, seppur sulla carta risulta classificata a destinazione
industriale, anche se in realtà non sembrerebbe averne le caratteristiche in quanto risulterebbe
completamente priva di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria quali: strade, condotte acque
industriali e civili, rete pubblica antincendio, impianto di depurazione acque nere e industriali,
rete idrica, gas, rete elettrica, ecc. al punto da impedirne il normale funzionamento delle attività;
− L’Area di Piano di Sacco, dove dovrebbe insistere il progetto di realizzazione del biodigestore
anaerobico su iniziativa della partecipata Ambiente SpA, rientra nell’ambito del Distretto Rurale
3. 3/8
denominato “Terre Vestine dalle Saline al Gran Sasso”, riconosciuto dalla Regione Abruzzo con
Deliberazione G.R. n. 940/2015;
− L’Area rientra, inoltre, nell’ambito del “Contratto di Fiume Tavo-Fino-Saline” nella cui attuazione
sono coinvolti la Regione Abruzzo e i vari comuni interessati, di cui alla Deliberazione G.R. n.
915/2015 del 10.11.2015;
− Si rende utile evidenziare che l’Area nel suo contesto ha una notevole vocazione finalizzata all’uso
agricolo vantando colture di pregio nella produzione dell’olio di oliva, del grano, del vino, degli
ortaggi, con riconoscimento anche di DOC, DOP e IGP, elementi che sarebbero stati valutati al fine
del riconoscimento del Distretto Rurale;
PRESO ATTO CHE:
− Secondo il Piano Regionale Rifiuti – All. 1 – Relazione di Piano – Distanza da corsi d’acqua e da altri
corpi idrici D.Lgs. n. 42/04 art 142, lettera e secondo il Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art.
80, comma 3, sono state fissate le fasce di rispetto di 150 metri per corsi d’acqua e di 300 metri
per le sponde dei laghi. Pertanto, la localizzazione degli impianti nel rispetto di tali fasce, è
subordinata all’acquisizione del necessario nulla osta. Inoltre, l’art. 80 della L.R. 18/83 comma 3,
pone l’interdizione dell’edificazione a 50 metri dal confine esterno dell’area golenale o alluvionale
del corso dei torrenti e dei fiumi e 25 metri lungo il corso e dagli argini dei canali artificiali;
− Il Comune di Città Sant’Angelo, attraverso proprie deliberazioni, in particolare con le: n. 61/2009,
n. 38/2011, n. 40 del 29/08/2012 e n. 47 del 13/04/2017 ha sempre espresso la piena
contrarietà a qualsiasi impianto di trattamento rifiuti nell’area sovra comunale di Piano di Sacco
per le motivazioni precitate, ed in considerazione dei probabili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute umana che potrebbero derivare dal funzionamento di tali impianti;
− Anche le Associazioni ed i Comitati costituiti dai cittadini hanno sempre espresso la loro
contrarietà all’insediamento di tali impianti in Piano di Sacco perché preoccupati e allarmati per
gli effetti che produrrebbero sulla loro salute e per i danni che potrebbe subire l’intero territorio;
ATTESO CHE:
− La frazione umida che dovrebbe alimentare il digestore anaerobico è definita dal T.U. Ambientale,
art. 183: “rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani”;
− Un “Digestore anaerobico”, richiede importanti quantitativi di acqua e di calore per l’innesco e per
il mantenimento della fermentazione per la produzione delle due fasi finali, una detta “BIOGAS” e
l’altra “DIGESTATO”.
− Il BIOGAS composto in prevalenza da acido solfidrico H2S, è un gas tossico, dal forte odore
nauseabondo di uova marce, responsabile delle puzze esalate dalle discariche.
− Il DIGESTATO è composto dalla poltiglia liquida residua della gasificazione, contiene azoto e per
questo si prevede di destinarlo allo spandimento nei campi agricoli in sostituzione dei fertilizzanti.
Tuttavia è necessario segnalare che assieme all’azoto il “digestato” è intriso di sostanze puzzolenti,
tossiche e contiene in genere anche inquinanti di varia natura chimica che inevitabilmente
produrrà i cattivi odori in fase di trasporto e spandimento ed inquinamento alle colture stesse;
4. 4/8
− L’impianto proposto da Ambiente SpA non prevede il compostaggio aerobico. Risulta che il
compostaggio aerobico svolge un’attività a bassa temperatura, non richiede acqua, evita la
formazione di gas tossici. È una tecnologia consolidata, semplice, gestibile, a bassissimo impatto
ambientale, non è minimamente pericolosa ed è in grado di produrre composti di qualità che
potranno essere certificati e che l’odore è quello di terra di bosco come il terriccio ammendante
/fertilizzante che viene acquistato per orti, vasi o per i giardini.
− il sistema anaerobico previsto per Città Sant’Angelo, inoltre, sarebbe in netto contrasto con i
principi della direttiva 851/2018/CE e con L’ECONOMIA CIRCOLARE la quale si basa tutta sul
recupero di materia, mediante 4 direttrici: 1)Prevenzione, 2) Riuso, 3) Riciclo, 4) Smaltimento,
affinché i beni possano essere durevoli, possano essere riparati, smontati e recuperati;
− La soluzione del Biodigestore viene evidenziata anche dai mezzi di comunicazione e da esperti del
settore come una soluzione che non assicura il soddisfo dell’economia circolare (che, per legge,
obbliga al recupero massimo di materia prima di un eventuale uso energetico), è antieconomica
per i cittadini, ma remunerativa per gli imprenditori, richiede impianti di grandi dimensioni, porta
alla produzione di un quantitativo di energia risibile, produce un compost praticamente
inutilizzabile, genera cattivi odori ed inquinanti e i grossi serbatoi di gas prodotto costituiscono un
serio rischio per la popolazione;
ACCERTATO CHE:
− nel raggio di 500 metri dal luogo indicato per la realizzazione di tale impianto, vi è una verde
campagna con tante colture di pregio, due rinomati ristoranti meta di tante famiglie desiderose di
stare anche a contatto con la campagna piena di profumi e colori, un mobilificio, 7 aziende
insediate a Piano di Sacco di cui una per prodotti alimentari, un’impresa di costruzioni, il centro
abitato di Fagnano Alta e una dozzina di case sparse/fattorie;
− ai sensi dell’all. 1 della L.R. 45/2007 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e ss.mm.ii., la
presenza di centri abitati e case sparse costituisce un criterio escludente per la realizzazione di
siffatti impianti. Per quanto concerne “Protezione della popolazione dalle molestie” – Distanza
da centri e nuclei abitati, è stabilito che gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza dai
centri abitati, per di più, gli impianti per il trattamento dei rifiuti, oltre a rispettare le norme
vigenti in materia di ambiente, debbono in ogni caso possedere requisiti tali da evitare
inquinamento da rumore ed esalazioni dannose o moleste. Anche per quanto concerne la
Distanza da case sparse la medesima L.R. 45/2007 afferma che analogamente a quanto previsto
per i centri abitati, deve essere considerata anche una distanza da mantenere nei confronti di
case sparse, le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto;
− Le normative a tutela delle distanze dalle abitazioni sono fissate dal regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, dal Decreto del Ministro della Sanità
05 settembre 1994 che disciplina “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico
delle leggi sanitarie”. Il PRGR Abruzzo prescrive la distanza di 500 metri dai centri abitati degli
impianti di recupero e trattamento di rifiuti putrescibili mediante digestione anaerobica;
− Il Piano Provinciale dei rifiuti aggiornato P.P.G.R. – Documento propedeutico al P.P.G.R.
2011/2015, prevede alla voce “Criteri di localizzazione degli Impianti e in riferimento alla
protezione della popolazione dalle molestie” che la distanza da centri e nuclei abitati inferiore a
5. 5/8
500 metri costituisce un fattore escludente, invece per le case sparse ha stabilito la distanza
minima di 200 metri. Tali determinazioni scaturiscono dalla necessità di garantire la sicurezza dei
cittadini anche in merito alle fuoriuscite di gas maleodoranti.
PRESO ATTO CHE:
− L’impianto previsto da Ambiente SpA si basa sulla tecnologia di fermentazione anaerobica della
componente organica dei rifiuti, comunemente nota come putrefazione. L’impianto di notevoli
dimensioni dovrebbe essere alimentato con l’umido conferito separatamente dai cittadini con la
raccolta differenziata (FORSU). Tuttavia le dimensioni proposte per questo impianto e l’esperienza
di impianti analoghi lasciano intendere che potrebbe avere in ingresso anche i liquami di porcilaia
e zootecnici in genere, fanghi residui della depurazione delle fognature urbane e materiali
analoghi.
− Il presidente di Ambiente SpA, avrebbe presentato il progetto del Biodigestore di Città Sant’Angelo
col neologismo “ECOVALORIZZATORE”, termine che indurrebbe ad intendere che l’opera viene
realizzata per la produzione di gas, mentre risulterebbe finalizzata al solo trattamento di una
frazione dei rifiuti.
CONSIDERATO CHE:
− La tecnologia scelta, basata sulla biodigestione anaerobica della componente umida dei rifiuti,
risulterebbe altamente complesso rispetto a tecnologie esistenti più semplici, naturali e
collaudate diffusamente, come il compostaggio aerobico che produce terriccio ammendante e
fertilizzante per i campi e la floricoltura;
− Il compostaggio, inoltre, può essere attuato su ampia scala, da quella domestica passando per
piccoli impianti elettromeccanici automatici, fino a poter essere realizzato al livello di paesi e di
contrade;
− Le ragioni del compostaggio sono molteplici:
a) L’impianto di compostaggio per l’area metropolitana costa meno (circa 5 volte) rispetto al
biodigestore anaerobico;
b) L’impianto di compostaggio necessita di superfici ben minori, evitando il consumo di suolo
fertile recuperando capannoni o strutture esistenti abbandonati;
c) Il compostaggio aerobico è più sicuro del biodigestore con produzione di biometano in
quanto non ci sono gas infiammabili ed esplosivi;
d) L’impatto ambientale del compostaggio è minimo. In particolare l’impatto da cattivi odori
è bassissimo rispetto a un biodigestore anaerobico che di per sé è tecnologia putrefattiva;
e) Il compostaggio è aderente alle norme e alla necessità dell’economia circolare che
riguarda i cicli e ricicli di materia e non la dissipazione lineare che si ha per la produzione di
energia;
− le modalità con cui è stata scelta la tecnologia della biodigestione anaerobica con produzione di
biogas da depurare perché divenga biometano, risulterebbe contraria alle procedure obbligatorie
6. 6/8
per legge di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e alle procedure di VIA (Valutazione
dell’Impatto Ambientale);
− per quanto concerne il piano d’ambito ottimale, Il progetto proposto da Ambiente S.p.A. per la
realizzazione del Biodigestore anaerobico non risulterebbe applicata la legge dell’AGIR, oltre al fatto
che non risulterebbe formalmente attivata neanche la VAS ( valutazione ambientale strategica);
CONSIDERATO CHE:
− da Organi di Stampa si è appreso che in data 02 agosto 2022, l’assemblea dei 32 soci di Ambiente
SpA, ha approvato la modifica dello Statuto, proposta dal Sindaco di Pescara, al fine di aumentare
da due a tre il numero dei consiglieri di amministrazione scelti dal Comune di Pescara, su un
totale di cinque previsti;
Tutto ciò premesso
il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo
DOMENICO PETTINARI,
INTERPELLA
Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega ai Rifiuti Nicola Campitelli
per conoscere:
− Se siano informati che, In data 16/05/2022, l’Assemblea dei soci di Ambiente SpA, società
interamente pubblica che cura la raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani per diverse
comunità compresa Città Sant’Angelo, ha deliberato a maggioranza l’avvio del procedimento per
la realizzazione di un “Biodigestore anaerobico” in project financing con capitale pubblico/privato
su istanza di due società del gruppo Snam, da localizzare nella zona industriale di Piano di Sacco
su un territorio acquisito da Ambiente SpA a seguito di una procedura concorsuale;
− Se siano consapevoli che l’Area di Piano di Sacco, di cui alla L.R. n. 18/83, dove dovrebbe insistere
il progetto di realizzazione del biodigestore anaerobico, su iniziativa della partecipata “Ambiente
SpA”, rientra nell’ambito del Distretto Rurale denominato “Terre Vestine dalle Saline al Gran
Sasso”, riconosciuto dalla Regione Abruzzo con Deliberazione G.R. n. 940/2015 e che l’Area rientra
nell’ambito del “Contratto di Fiume Tavo-Fino-Saline” nella cui attuazione sono coinvolti la
Regione Abruzzo ed i vari comuni interessati, di cui alla Deliberazione G.R. n. 915/2015 del
10.11.2015;
− Se siano a conoscenza che il Comune di Città Sant’Angelo, attraverso proprie deliberazioni, in
particolare con le: n. 61/2009, n. 38/2011, n. 40 del 29/08/2012 e n. 47 del 13/04/2017, ha
sempre espresso la piena contrarietà a qualsiasi impianto di trattamento rifiuti nell’area sovra
comunale di Piano di Sacco in considerazione dei probabili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute umana che potrebbero derivare dal funzionamento di tali impianti e che la Provincia di
Pescara con deliberazione n. 23/2014, ha adottato integralmente quanto deliberato dal Comune
di Città Sant’Angelo;
− Se sia a loro noto che anche le Associazioni ed i Comitati costituiti dai cittadini hanno sempre
espresso la loro contrarietà all’insediamento di tali impianti in Piano di Sacco perché preoccupati
e allarmati per gli effetti che produrrebbero sulla loro salute e per i danni che potrebbe subire
l’intero territorio;
7. 7/8
− Se siano informati che nel raggio di 500 metri dal luogo indicato per la realizzazione di tale
impianto vi è una verde campagna con tante colture di pregio, due rinomati ristoranti meta di
tante famiglie desiderose di stare anche a contatto con la campagna piena di profumi e colori, un
mobilificio, 7 aziende insediate a Piano di Sacco di cui una per prodotti alimentari, un’impresa di
costruzioni, il centro abitato di Fagnano Alta e una dozzina di case sparse/fattorie;
− Se sia a loro noto che Il Piano Provinciale dei rifiuti aggiornato P.P.G.R. – Documento
propedeutico al P.P.G.R. 2011/2015, prevede alla voce “Criteri di localizzazione degli Impianti e in
riferimento alla protezione della popolazione dalle molestie”, la distanza da centri e nuclei abitati
inferiore a 500 metri costituisce un fattore escludente, mentre per le case sparse è stata stabilita
la distanza minima di 200 metri, al fine di garantire sicurezza e salubrità per i cittadini;
− Se siano informati che l’impianto previsto da Ambiente SpA si basa sulla tecnologia di
fermentazione anaerobica, comunemente nota come putrefazione, della componente organica
dei rifiuti e che l’impianto di notevoli dimensioni dovrebbe essere alimentato con l’umido
conferito separatamente dai cittadini con la raccolta differenziata (FORSU) e che potrebbe avere
in ingresso anche i liquami di porcilaia e zootecnici in genere, fanghi residui della depurazione
delle fognature urbane e materiali analoghi;
− Se sia a loro noto che Il Biodigestore, secondo i dati forniti da Ambiente SpA dovrebbe
trasformare circa 60.000 tonnellate annue, mentre le tonnellate di frazione umida prodotta a
Città Sant’Angelo ammonterebbero a max 2.000 annue e che quindi le 58.000 tonnellate di
materiale mancate, già in putrefazione e fortemente maleodorante, dovrebbero affluire dal
comprensorio pescarese, e non solo, a Piano di Sacco;
− Se siano a conoscenza che la soluzione del Biodigestore non assicurerebbe quanto previsto
dall’economia circolare. Risulterebbe antieconomico, richiederebbe impianti di grandi dimensioni
con una generazione di un quantitativo di energia risibile, producendo un compost praticamente
inutilizzabile, generando cattivi odori ed inquinanti , inoltre i grossi serbatoi di gas prodotto
potrebbero costituire un serio rischio per la popolazione;
− Se sono state applicate le norne obbligatorie relative alla legge di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) e alla Legge AGIR e, qualora ne siano a conoscenza, di comunicare le risultanze delle
stesse;
− Se, l’intero territorio interessato alla realizzazione del Biodigestore proposto da Ambiente S.p.A,
sia stato necessariamente assoggettato alle procedura di VIA (Valutazione di impatto
ambientale) e quali siano le risultanze della procedura stessa;
− Se l’attuale Giunta Regionale abbia preso in considerazione anche la possibilità di tecnologie più
economiche, naturali e collaudate diffusamente come il compostaggio aerobico che produce
terriccio ammendante e fertilizzante per i campi e la floricoltura, in quanto : costa meno (circa 5
volte) rispetto al biodigestore anaerobico, necessita di superfici ben minori, è più sicuro in
quanto non ci sono gas infiammabili ed esplosivi, è aderente alle norme e alla necessità
dell’economia circolare;
− Se sia a loro noto che l’Area nel suo contesto ha una notevole vocazione finalizzata all’uso agricolo
vantando colture di pregio nella produzione dell’olio di oliva, del grano, del vino, degli ortaggi, con
riconoscimento anche di DOC, DOP e IGP, elementi che sarebbero stati valutati al fine del
8. 8/8
riconoscimento del Distretto Rurale e che anche la rivista Forbes ha nominato Città Sant’Angelo
al 6° posto nella classifica mondiale delle località ideali dove stabilirsi e investire;
− Se siano consapevoli che con la modifica dello Statuto di Ambiente SpA, approvata in data
02/08/2022 con i soli voti a favore dei Comuni di Pescara e Città Sant’Angelo, il numero dei
consiglieri scelti dal Comune di Pescara risulta essere tre su un totale di cinque, detenendo così
sempre la maggioranza ed escludendo le volontà degli altri 31 Comuni soci di Ambiente SpA.
Il Consigliere Regionale
Domenico PETTINARI