1. LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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2. LA NORMATIVA QUADRO ATTUALMENTE
VIGENTE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Il DLgs 152/2006 ( come modificato dal DLgs 4/2008) disciplina la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nella sua
parte IV .
Il DLgs in esame con le modifiche apportate dal DLgs 4/2008
abroga la precedente normativa quadro in materia gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati : DLgs 22/1997 e
successive modificazioni .
Quindi in materia la nuova norma quadro diventa a partire dal
13/2/2008 il DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 4/2008
e successivamente dal DLgs 205/2010. Questo ultimo adegua
la normativa nazionale alla direttiva 2008/98/CE.
•
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3. DEFINIZIONE GIURIDICA DI RIFIUTO
• DIRETTIVA 2006/12/CE: “Qualsiasi sostanza od oggetto che
rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”.
• DIRETTIVA 2008/98: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”
• DLGS 152/2006: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi;”
• DLGS 152/2006: “"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una
o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del
presente decreto”.
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4. PARAMETRI DEFINIZIONE
RIFIUTO PERICOLOSO
1. comportamento soggettivo del detentore che si disfi o
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
2. rientrare nell’elenco CER ( resta in vigore la Decisione
2000/532) vedi anche allegato D al DLGS 152/2006
3. pur non rientrando nell’elenco CER e rispettando il
comportamento di cui al punto 1, presenti una o più
caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III alla
presente Direttiva o allegato I alla parte IV DLGS
152/2006
Salvo esclusione procedure avviata da Stato membro
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5. CATEGORIE ESCLUSE EX LEGE DALLA
NORMATIVA SUI RIFIUTI (ART. 185)
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il
biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio
geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del dlgs 162-2011 (recepisce la Direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici
collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt.239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel
corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato
escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate alla lettera b), paglia, sfalci e
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di
energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
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danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
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6. CATEGORIE ESCLUSE EX LEGE DALLA
NORMATIVA SUI RIFIUTI (ART. 185)
g) le acque di scarico;
h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE)
n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE)
n.1774/2002;
l) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n.117;
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7. CATEGORIE ESCLUSE EX LEGE DALLA
NORMATIVA SUI RIFIUTI (ART. 185)
m) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini
della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione
2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e
successive modificazioni.
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8. SOTTOPRODOTTO CONDIZIONI DI
ESCLUSIONE DAI RIFIUTI
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di
produzione, di cui è parte integrante, e il cui scopo primario
non é la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) Sostanza/Oggetto utilizzato direttamente senza ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo della sostanza/oggetto soddisfi, per
l'utilizzo specifico, tutti i requisiti per tutela salute ambiente
e non porti impatti complessivi negativi sull'ambiente o la
salute umana.
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9. ULTERIORE UTILIZZO DEL
SOTTOPRODOTTO – C.G. 11/9/2003
• il riutilizzo di un bene , di un materiale o di una materia prima non
sia solo eventuale, ma certo , totale,
• il riutilizzo non preveda una trasformazione preliminare,
• il riutilizzo sia svolto nel corso del processo di produzione, per una
operazione funzionale a tale processo.
• Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza , il detentore
consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale
riutilizzo è alta.
• L’esecuzione di un’operazione di smaltimento e recupero come
elencate dalla normativa comunitaria non permette di per sé di
qualificare una sostanza come rifiuto
• qualora una sostanza venga sottoposta ad una operazione di
completo recupero come fosse una materia prima, resta un rifiuto
se, il detentore se ne disfa o abbia deciso o abbia l’obbligo di
disfarsene .
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10. COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007
LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE UE DALLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o
meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere
caso per caso. È infine importante sottolineare che, sebbene
un determinato materiale, in base ai criteri definiti dalla
Corte, non rientri nella categoria dei rifiuti, se nella pratica il
suo detentore se ne disfa, deve essere chiaramente
considerato e trattato come tale.
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11. COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007
• Al momento di decidere se un materiale costituisce un rifiuto
o meno, occorre innanzitutto chiedersi se il fabbricante ha
deliberatamente scelto di produrlo
• nella causa C-235/02 la Corte ha affermato che il coke da
petrolio non può essere qualificato come residuo di
produzione, in quanto la produzione di coke è il risultato di
una scelta tecnica, in vista del ricorso a un preciso
combustibile
• Causa C9/00 tre condizioni per avere sottoprodotto: riutilizzo
certo, no a trasformazione preliminare, riutilizzo nello stesso
processo produttivo. CONDIZIONI CUMULATIVE !
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12. COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007
Casi in cui solo una parte di materiale viene riutilizzata
Normalmente l’Autorità competente in questi casi considera
tutto rifiuto……
Però……..
l'esistenza di contratti a lungo termine tra il detentore del
materiale e gli utilizzatori successivi può indicare che il
materiale oggetto del contratto sarà utilizzato e che quindi vi è
certezza del riutilizzo
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13. COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007
Casi in cui il materiale è depositato a tempo
indeterminato
• se il materiale è depositato per un periodo
indeterminato in attesa di un riutilizzo
eventuale ma non certo, occorre considerarlo
un rifiuto per tutto il tempo in cui è depositato
(Corte di Giustizia Causa C-9/00 , racc. 2002,
pag. I-3533.).
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14. COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007
Casi in cui il riutilizzo apporta un vantaggio finanziario al
detentore di rifiuti
• valutare i costi di trattamento dei rifiuti, poiché vi è il rischio
che sia proposto un prezzo simbolico affinché il materiale non
sia classificato come rifiuto, per poi trattarlo al di fuori di
impianti di trattamento adeguati. Un prezzo elevato, invece,
che rientra nella media dei prezzi di mercato o superiore, può
indicare che il materiale non è un rifiuto.
Il caso in cui un materiale necessita di un'operazione di
recupero per poter essere riutilizzato
• se un materiale necessita di un'operazione di recupero per
poter essere riutilizzato, anche quando una tale utilizzazione è
certa, esso va considerato rifiuto fino al completamento
dell'operazione (CausaDott. Marco Grondaccisentenza dell'11 settembre
C-114/01, giurista
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2003. ).
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15. COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007
Il caso in cui la preparazione del materiale per il suo
riutilizzo avviene nel corso del processo di produzione
• Se il materiale è successivamente spedito per poter
essere riutilizzato, si ha allora un sottoprodotto, in
conformità dei criteri stabiliti dalla Corte. In questo caso
l'autorità competente dovrà determinare se le operazioni
di cui si è detto in precedenza sono parte integrante del
processo di produzione in corso.
• il fatto che il materiale sia necessario alla realizzazione
dell'attività principale del fabbricante comprova che non
può essere un rifiuto.
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17. PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI
• responsabilità estesa del produttore e copertura dei costi di
gestione rifiuti
• Principi di autosufficienza e prossimità
• Definizione di MTD
• Rispetto salute ed ambiente
• Principio riduzione rifiuti allo smaltimento
• Gerarchia gestione rifiuti
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18. GERARCHIA ATTIVITÀ
GESTIONE RIFIUTI
1. prevenzione produzione rifiuti
2. preparazione per il riutilizzo: cioè le operazioni di controllo,
pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di
prodotti diventati rifiuti sono preparati per essere reimpiegati
senza altro pretrattamento;
3. riciclaggio: inteso come qualsiasi operazione di recupero per
ritrattare i rifiuti per ottenere prodotti, materiali o sostanze
da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (vedi
allegato C alla Parte IV al DLGS 152/2006) elenco non
esaustivo
5. smaltimento. L’allegatoDott. Marco Grondacci giurista
B riporta un elenco non esaustivo
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19. PROGRAMMA PREVENZIONE RIFIUTI
NEL T.U. AMBIENTALE
I nuovi commi 1bis e seguenti dell’articolo 180 del DLgs
152/2006 prevedono in attuazione dell’articolo 29
della Direttiva 2008/98/CE, la predisposizione, da
parte del Ministero dell’Ambiente entro il
12/12/2013, di un programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti da integrarsi secondo le
indicazioni di detto Ministero con i piani regionali di
gestione dei rifiuti.
Decreto direttoriale MinAmbiente 7 ottobre
2013
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20. OBIETTIVI PROGRAMMA PREVENZIONE RIFIUTI
al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:
• Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità
di Pil. Nell’ambito del monitoraggio per verificare gli effetti
delle misure, verrà considerato anche l’andamento
dell’indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
• Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi
per unità di Pil;
• Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non
pericolosi per unità di Pil. Sulla base di nuovi dati relativi alla
produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere
rivisto.
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21. PROGRAMMA PREVENZIONE
MISURE
1. la produzione sostenibile,
2. il Green Public Procurement,
3. il riutilizzo, l’informazione e sensibilizzazione,
4. gli strumenti economici, fiscali
5. gli strumenti di regolamentazione
6. la promozione della ricerca
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22. MODALITÀ GESTIONE RIFIUTI
GESTIONE intesa come raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la
chiusura (Definizioni in articolo 183 DLgs 152/2006)
1. Raccolta compresa la raccolta differenziata
2. trasporto,
3. Recupero
4. Smaltimento
5. Controllo di queste operazioni, controllo discariche dopo
chiusura
6. Divieto miscelazione rifiuti pericolosi
7. Divieto di abbandonoDott. Marco Grondacci giurista
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23. RACCOLTA RACCOLTA DIFFERENZIATA (art.183)
“ o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di
raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è
tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine
di facilitarne il trattamento specifico;…….. “
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24. OBIETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.
PER ATO (ART.205)
• a) almeno il trentacinque per cento entro il 31
dicembre 2006;
• b) almeno il quarantacinque per cento entro il
31 dicembre 2008;
• c) almeno il sessantacinque per cento entro il
31 dicembre 2012.
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25. ACCORDI IN DEROGA OBIETTIVI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Accordo tra Ministero, Regione ed enti locali interessati, che
stabilisca:
• a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente
intende conseguire gli obietti;
• b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei
rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
• c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga
ad effettuare.
• I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli
accordi di programma.
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26. ADDIZIONALE TRIBUTO PER NON
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
• Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente
articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dell'autorità d'ambito, istituito dal comma 24 art. 3 legge
549/1995, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del
proprio territorio che non abbiano raggiunto le
percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote
di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni.
(ARTICOLO205 dlgs 152/2006)
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27. LEGGE 549/1995: TRIBUTO DISCARICA
• PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA è il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili
• SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA è il gestore dell'impresa di
stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di
colui che effettua il conferimento.
• LA BASE IMPONIBILE è costituita dalla quantità dei rifiuti
conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri
• A CHI È DOVUTO IL TRIBUTO: è dovuto alle regioni; una quota
del 10 per cento di esso spetta alle province
• MODALITA’ DETERMINAZIONE AMMONTARE TRIBUTO:
L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione
entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per
chilogrammo di rifiuti conferiti, secondo parametri stabiliti
dalla legge 549/1995
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28. CENTRI RACCOLTA
• area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta
mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli
impianti di recupero e trattamento.
Decreto Ministero Ambiente 8/4/2008
Decreto Ministero Ambiente 13/5/2009
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29. CENTRI DI RACCOLTA
REGIME AUTORIZZATORIO
• approvazione del Comune territorialmente competente per la
realizzazione del centro, in base alla normativa (si ritiene
urbanistica) vigente.
• rispetto dei requisiti tecnico-gestionali, individuati nell’Allegato
I al Dm 8 aprile 2008
• iscrizione del gestore all’Albo nazionale gestori ambientali nella
categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”
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30. RACCOLTA RIFIUTO ORGANICO
COMPITI REGIONI – COMUNI – ATO (ART. 182TER)
• a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
• b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da
realizzare un livello elevato di protezione
ambientale;
• c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente
ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di
proteggere la salute umana e l'ambiente.
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31. COMPOST
• prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti
organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75 (Disciplina dei fertilizzanti).
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32. TIPOLOGIE DI COMPOST DI QUALITÀ
PARAMETRI (ALL. 2 dlgs 75/2010)
• ammendante compostato verde: ottenuto attraverso un
processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di
rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di
manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali
come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui
delle colture altri rifiuti di origine vegetale.
• Ammendante compostato misto: da rifiuti di origine animale
compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali
e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati,
da reflui e fanghi, nonché dalla matrici previste per
l’ammendante compostato verde
• Ammendante torboso composto: ottenuto per miscela di
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torba con le due suddette tipologie di ammendanti da rifiuti.
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33. RICICLAGGIO
(Lettera u) articolo 183 Dlgs 152/2006)
“ qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il
recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o in operazioni di riempimento”
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34. OBIETTIVI DI RICICLAGGIO
Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta
differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove
possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per
conseguire i seguenti obiettivi:
• a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di
rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine,
nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici,
sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di
peso;
• b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri
tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che
utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo
stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà
aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.
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35. MODALITÀ VERIFICA RISPETTO
OBIETTIVI DI RICICLAGGIO
(Decisione n.753/2011/UE)
1.
2.
3.
4.
peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti
peso dei flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati,
riciclati. calcolando la quantità rifiuti impiegati nella preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale
di materiale
la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella
quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente
i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere
preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma
di recupero di materiale possono essere contabilizzati
esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in
cui sono stati raccolti >>>>>>>
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36. MODALITÀ VERIFICA RISPETTO
OBIETTIVI DI RICICLAGGIO
(Decisione n.753/2011/UE)
5) i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere
riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di
materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati,
riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in
presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle
disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni rifiuti
6) se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o
anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti
al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata
come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che,
eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come
prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in
ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
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37. MODALITÀ VERIFICA RISPETTO
OBIETTIVI DI RICICLAGGIO -RIFIUTI URBANI
(Decisione n.753/2011/UE)
Gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle
operazioni seguenti:
1. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti
domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
2. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti
domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e
di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra
origine;
3. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti
domestici;
4. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti
urbani
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38. OPERAZIONI RECUPERO
(Lettera t) articolo 183)
• “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri
materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero”
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39. CORTE GIUSTIZIA SUL CONCETTO DI RECUPERO
• é irrilevante il fatto che l’operazione di
recupero riguardi o meno rifiuti pericolosi;
• ai fini della configurazione del recupero non
costituisce una condizione necessaria il fatto
che vi sia un previo trattamento di rifiuti
• le sostanze utilizzate mantengono la
qualificazione giuridica di rifiuto fino al
momento in cui il processo di recupero non e`
del tutto terminato
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40. RECUPERO ENERGETICO PRINCIPI
• Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il
coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato
di efficienza energetica.
• Alle autorizzazioni su recupero energetico dai rifiuti si applica
la normativa sugli inceneritori (DLGS 133/2005)
• Abrogazione CDR di qualità
• Introduzione definizione combustibile solido secondario >>>
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41. COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO
(Lettera cc) ART.183)
“cc) combustibile solido secondario (Css): il
combustibile solido prodotto da rifiuti che
rispetta le caratteristiche di classificazione e di
specificazione individuate delle norme
tecniche UNI CeN/TS 15359 e successive
modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il
combustibile solido secondario, è classificato
come rifiuto speciale;”
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42. DEPOSITO TEMPORANEO
(lettera bb) articolo 183)
“bb) deposito temporaneo: il raggruppamento
dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel
luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli
imprenditori agricoli di cui all´articolo 2135 del
codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilità` giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui
gli stessi sono soci,”
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43. STOCCAGGIO
(lettera aa) articolo 183)
• “le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte
quarta del presente decreto, nonché le attività
di recupero consistenti nelle operazioni di
messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13
dell'allegato C alla medesima Parte quarta;”
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44. CONDIZIONI PER RICONOSCERE
IL DEPOSITO TEMPORANEO
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere
depositati secondo le norme tecniche stoccaggio e l´imballaggio dei rifiuti
con sostanze pericolose ;
2) i rifiuti raccolti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti
modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i
30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni
caso, ANCHE SE il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all´anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee
di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, comprese quelle per i
rifiuti pericolosi;
4) Rispetto norme su imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto , sono fissate le
modalità di gestione del deposito temporaneo;
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45. TRATTAMENTO
(lettera s) articolo 183)
“ s) operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento”
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46. DIVIETO MISCELAZIONE PERICOLOSI
(ART.187)
• 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi
aventi differenti caratteristiche di
pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione
comprende la diluizione di sostanze
pericolose.
•
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47. COSA NON E’ LA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI
• Non è un trattamento preliminare perché il
nuovo rifiuto prodotto dalla miscelazione non
potrà essere riportato alla condizione
originaria ed avrà un nuovo CER specifico
diverso dai rifiuti miscelati ab origine.
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48. COSA E’ E COSA COMPORTA
LA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI
• La miscelazione è sempre un trattamento di
rifiuti da cui si ottengono rifiuti che dovranno
a loro volta essere recuperati o smaltiti.
• Quindi deve essere autorizzata come
operazione di smaltimento rientrante nelle
tipologie di cui all’allegato B al dlgs 152/2006
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49. OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE ALLA MISCELAZIONE
DEI RIFIUTI NEL DEPOSITO TEMPORANEO
CG 11/12/2008 C387-07
“….le autorità nazionali competenti sono tenute, per quanto riguarda le
operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi
derivanti dall’art. 4 della direttiva 75/442, il quale prevede, al suo primo
comma, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare
che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente…….. Tuttavia, come già rilevato più volte dalla
Corte, l’art. 4, primo comma, della direttiva 75/442 non precisa il
contenuto concreto delle misure……la direttiva 75/442 e la decisione
2000/532 non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti,
di rifiuti riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla suddetta
decisione al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono
tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita
e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo,
prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal
fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano
necessarie per raggiungereDott. Marco Grondacci giurista dall’art. 4, primo comma,
gli obiettivi fissati
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della suddetta direttiva
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50. DIVIETO DI ABBANDONO ART. 192
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
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51. DIVIETO DI ABBANDONO
LA GIURISPRUDENZA
DEPOSITO
INCONTROLLATO
ABBANDONO
DISCARICA ABUSIVA
1. provvisoriamente
e precariamente
quindi con rischi per
l’ambiente
2. temporaneità
dell’accumulo
3. quantità non
limitate
1. quantità limitate
2. in maniera
occasionale e non
sistematica
Deposito
incontrollato e
abbandono
indiscriminato dei
rifiuti, ripetuto e
organizzato
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52. DIVIETO DI ABBANDONO
CONSEGUENZE
• Sanzioni ex art. 255 E 256
• Ordinanza Sindaco diffida a rimuovere
• Esecuzione in danno dei soggetti obbligati alla
rimozione e riduzione in pristino
• Responsabilità amministrativa di persone
giuridiche (il reato di discarica abusiva non
quello di abbandono)
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53. ABBANDONO CHE CONFIGURI REATO
DI DISCARICA NON AUTORIZZATA
Realizzazione
di discarica
non
autorizzata
arresto da sei
mesi a due
periodo
anni e n
comma
3 l'ammenda da
duemilaseicen
articolo 256 to euro a
ventiseimila
DLgs
euro
152/2006
Primo
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sanzione
pecuniaria da
150 a 250
quote
54. ABBANDONO CHE CONFIGURI REATO DI
DISCARICA NON AUTORIZZATA PER PERICOLOSI
Realizzazione
discarica non
autorizzata
destinata
anche
parzialmente
a smaltimento
rifiuti
pericolosi
Secondo
periodo
comma 3
articolo 256
DLgs 152/2006
arresto da uno Sanzione
a tre anni e
pecuniaria da
dell'ammenda 200 300 quote
da euro
cinquemiladu
ecento a euro
cinquantadue
mila
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55. OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE NELLA
GESTIONE RIFIUTI
Catasto Rifiuti
Modello unico dichiarazione
SISTRI
Registro Carico Scarico
Formulario
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56. REGIME AMMINISTRATIVO
GESTIONE RIFIUTI
PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE
AUTORIZZAZIONE UNICA – AIA
COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ
ISCRIZIONE REGISTRI PROVINCE
ISCRIZIONE ALBO GESTORI
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57. PIANI REGIONALI RIFIUTI ART. 199
FINALITÀ GENERALI
• comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti
esistente nell'ambito geografico interessato, le
misure da adottare per migliorare l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di
gestione dei rifiuti, nonché una valutazione
del modo in cui i piani contribuiscono
all'attuazione degli obiettivi e delle
disposizioni della Parte quarta del presente
decreto
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58. PIANI REGIONALI RIFIUTI ART. 199
CONTENUTI SPECIFICI
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio ed
evoluzione flussi futuri, nonché quelli spediti da o verso il territorio
nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero
esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura
degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli
impianti per i rifiuti ai sensi del principio di autosufficienza e prossimità e,
se necessario, degli investimenti correlati;
d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti
e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di
recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di
gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per rifiuti con problemi
particolari.
f) Piani bonifiche aree inquinate
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59. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
(ART. 197)
• Individuazione, sulla base delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento ove già adottato, e delle
previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti
“d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei
siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei
grandi impianti di recupero, se necessario”
“h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali
ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina
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delle incentivazioni per gli ambiti più 347
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60. AUTORIZZAZIONE UNICA
realizzazione e gestione impianti rifiuti
CONTENUTO MINIMO:
• a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere
trattati;
• b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti
tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
• c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
• d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
• e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si
rivelano necessarie;
• f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad
essa successivi che si rivelano necessarie.
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61. AUTORIZZAZIONE UNICA
TERMINE PROCEDURA E DURATA
• L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione
unica o con il diniego motivato della stessa.
• I suddetti termini sono interrotti, per una sola volta, da
eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del
procedimento al soggetto interessato e ricominciano a
decorrere dal ricevimento degli elementi forniti
dall'interessato.
• Potere sostitutivo dello Stato e nomina Commissario in caso di
mancato rispetto dei termini
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62. AUTORIZZAZIONE UNICA
PROCEDURA
• Presentazione Domanda
• Nomina Responsabile procedimento
• Convocazione conferenza dei servizi
• Conclusione conferenza dei servizi
• Autorizzazione
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63. AUTORIZZAZIONE UNICA
EFFICACIA
• L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce,
ove occorra, variante allo strumento
urbanistico e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavor
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64. AUTORIZZAZIONE UNICA
CONTENUTO OBBLIGATORIO
• a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
• b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con
particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature
utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di
verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al
progetto approvato;
• c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
• d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
• e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
• f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa
successivi che si rivelino necessarie;
• g) le garanzie finanziarie richieste, per la gestione della discarica,
anche dopo la sua chiusura
• h) la data di scadenza dell'autorizzazione;
• i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento
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termico dei rifiuti.
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65. AUTORIZZAZIONE UNICA
DURATA E RINNOVO
• L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è
rinnovabile.
• A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda
alla Regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere
proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione
delle garanzie finanziarie prestate
• Imprese ecocertificate possono sostituire tali autorizzazioni
con autocertificazione resa alle autorità competenti
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66. AUTORIZZAZIONE E
DEPOSITO TEMPORANEO
• Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico (ex articolo 190) divieto di
miscelazione ex articolo 187), la disciplina
delle autorizzazioni non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni stabilite dall'articolo 183,
comma 1, lettera m).
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67. AUTORIZZAZIONE E
CATASTO RIFIUTI
• L’Autorizzazione deve essere comunitata al Catasto con i
seguenti elementi:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attività di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
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68. AUTORIZZAZIONE E
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
• Le procedure sulla Autorizzazione Unica si applicano anche
per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli
impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
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69. AUTORIZZAZIONI
INTEGRATE AMBIENTALI
1. Le autorizzazioni integrate ambientali,
sostituiscono ad ogni effetto, secondo le
modalità ivi previste:
• a) le autorizzazioni uniche
• b) la comunicazione di inizio attività
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70. AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
IMPIANTI RIFIUTI
Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi:
1. Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
2. Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in
alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e
dall’ambiente, ecc.)
3. Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
4. Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati con
operazioni smaltimento (allegato C)
5. Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati con
operazioni smaltimento (allegato C)
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. (1,2,3,4,5)
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71. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
IMPIANTI RIFIUTI
6. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità
superiore a 3 tonnellate all'ora.
7. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi :
7.1. Trattamento biologico non specificato altrove nell’allegato C,
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati con
operazioni smaltimento ex allegato C .
7.2. Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell’allegato
C, che dia origine a composti o a miscugli eliminati con operazioni
smaltimento ex allegato C
con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (7)
8. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una
capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti
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72. PROCEDURE SEMPLIFICATE
• Articolo 214: attività di recupero (allegato C)
• Articolo 215: autosmaltimento rifiuti non
pericolosi effettuate nel luogo di produzione
dei rifiuti stessi
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73. PROCEDURE SEMPLIFICATE
OBIETTIVI DA RISPETTARE
Le procedure semplificate di cui capo IV Parte IV DLgs
152/2006, devono garantire in ogni caso un elevato livello
di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4, e
cioè: “ I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
• a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo,
nonché per la fauna e la flora;
• b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
• c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”
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74. PROCEDURE SEMPLIFICATE
(comma 1 articoli 215 e 216)
• A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti e l’autosmaltimento possono
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di
inizio di attività alla Provincia territorialmente competente
• Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso, e di
impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato
all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
• la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
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75. PROCEDURE SEMPLIFICATE
REGISTRI PROVINCIALI
• La Provincia iscrive in appositi registri le
imprese che effettuano automa smaltimento e
recupero con comunicazione di inizio attività.
• Per la tenuta dei registri e per l'effettuazione
dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a
versare alla Provincia territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale
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76. PROCEDURE SEMPLIFICATE
E CATASTO RIFIUTI
Le Province comunicano al Catasto dei Rifiuti, attraverso il Catasto
telematico e secondo gli standard concordati con Ispra, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei
seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri
provinciali delle imprese che svolgono attività di recupero e auto
smaltimento in regime semplificato:
• a) ragione sociale;
• b) sede legale dell'impresa;
• c) sede dell'impianto;
• d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
• e) relative quantità;
• f) attività di gestione;
• g) data di iscrizione nei registri provinciali.
•
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77. PROCEDURE SEMPLIFICATE E SCIA
PARERE MINISTERO AMBIENTE 9/9/010
• “Il legislatore comunitario, quindi, ha contemplato la
possibilità di dispensare gli operatori del settore dalla
procedura autorizzativa ordinaria per lo svolgimento di
determinate attività di recupero di rifiuti dettando,
tuttavia, i contenuti minimi e le condizioni di tali
deroghe. Si ritiene, pertanto, che le citate disposizioni
relative al recupero dei rifiuti in procedura semplificata
configurino come “lex specialis” rispetto alla generale e
novellata disciplina di cui all’articolo 19 della legge
241/1990 che potrà essere applicata, come previsto dal
citato comma 9 dell’art. 214, solo per le parti
compatibili con le specifiche disposizioni settoriali
contenute nell’articolo medesimo”.
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78. MESSA IN RISERVA
E PROCEDURE SEMPLIFICATE
• Messa in riserva è l’attività propedeutica alle
operazioni di recupero ex allegato C alla Parte
IV Dlgs 152/2006
• la messa in riserva è lo stoccaggio dei rifiuti
destinati al recupero (allegato C)
• il deposito preliminare lo è dei rifiuti destinati
allo smaltimento (allegato B)
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79. MESSA IN RISERVA E
PROCEDURE SEMPLIFICATE
• Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente
articolo sono sottoposte alle procedure
semplificate di comunicazione di inizio di
attività solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e
di recupero previste ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla Parte quarta del dlgs
152/2006
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80. NORME TECNICHE
PER PROCEDURE SEMPLIFICATE
Sino all'adozione dei decreti previsti dal comma 2 articolo 214
relativamente alle attività di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui:
1. al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998:
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
2. al decreto del Ministero del’Ambiente del 12 giugno 2002, n.
161: RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI
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81. CONTENUTI DEL DM 5/2/1998
Il Decreto stabilisce le norme tecniche relativamente a:
• recupero materia
• recupero energia
• recupero ambientale
delle tipologie di rifiuti individuati negli allegati al decreto.
Solo se le attività sono svolte utilizzando tali tipologie di
rifiuti sono ammissibili a procedura semplificata.
Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali
che individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per
ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di
recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle
quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure
semplificate
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82. DM 5/2/1998
RECUPERO DI MATERIA – Allegato 1
Sub allegato 1 : Norme tecniche generali per il recupero di materia
da 18 tipologie di rifiuti non pericolosi. Per ogni tipologia di rifiuto
sono individuate:
• - provenienza
• - caratteristiche
• - attività di recupero
• - caratteristiche delle materie prime (spesso comprensivi di MPS
Materie prime secondarie)
Suballegato 2 : valori limite e prescrizioni per le emissioni
• convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai
• rifiuti non pericolosi .
• 1
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83. DM 5/2/1998
RECUPERO ENERGETICO – Allegato 2
Suballegato 1 Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi
come combustibili o come altro mezzo per produrre energia. Per ogni
tipologia di rifiuto sono individuate:
• - provenienza
• - caratteristiche
• - attività e metodi di recupero
Suballegato 2 Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni
in atmosfera delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi
(in generale senza distinzione di tipologie di rifiuti recuperati) L’allegato 4
sub allegato 2 : stabilisce le quantità massime (T/a) di rifiuti non pericolosi
utilizzabili nelle attività di recupero di cui al sub allegato 2 allegato 2
Suballegato 3 Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al
recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia
tramite combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali
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84. DM 5/2/1998
RECUPERO AMBIENTALE - Allegato 1
Attraverso l’utilizzo dei rifiuti si possono effettuare attività di
recupero ambientale individuate nell’allegato 1per le seguenti
tipologie di rifiuti (previo test cessione Allegato 3):
• · scorie di acciaierie, scorie provenienti da fusioni in forni elettrici di
• metalli ferrosi
• · loppa d’altoforno non rispondente agli standard delle norme
• · rifiuti di rocce da cave autorizzate
• · sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa
• · pietrisco tolto d’opera
• · detriti di perforazione
• · fanghi di perforazione
• · calci di defecazione da attività industriale dello zucchero , alcool e
• lievito
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85. DM 5/2/1998
RECUPERO AMBIENTALE – Allegato 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
· pietrisco di vagliatura del calcare
· scarti di vagliatura latte di calce da industria della calce e
petrolchimica
· terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e
dalla battitura della lana sucida, terre e rocce di scavo
· terre e farine fossili disoleate da raffinerie di recupero dell’olio
mediante estrazione e raffinazione
· fanghi da industria cartaria
· fanghi da dragaggio fondali e bacini idrici
· fanghi da polvere da segagione e lavorazione pietre marmi e
ardesie
· fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito
· fanghi filtopressati palabili contenenti oltre il 50% di silicati
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86. DM 5/2/1998
RECUPERO AMBIENTALE – Allegato 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fanghi costituiti da inerti derivanti da chiarificazione o
decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti ed attività
estrattive
· fango secco di natura sabbiosa da molatura di vetro
· fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine
· ceneri dalla combustione di biomasse (paglia e vinacce) ed affini,
legno, pannelli, fanghi di cartiere
· gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi da
produzione di energia elettrica , biossido di titanio, ossido di ferro,
refrattari, acido citrico e tartarico
· gessi chimici
· silicato bicalcico da industria di produzione di magnesio
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87. DM 5/2/1998
MESSA IN RISERVA – Allegati 4 e 5
• Il DM 5/4/2006 ha sostituito l’articolo 6 del DM
5/2/1998 stabilendo tra le condizioni per
l’ammissione alle procedure semplificate della
messa in riserva anche le quantità di rifiuti
massime di rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni di messa in riserva ( come indicate
dal nuovo allegato IV e secondo le precisazioni
contenute nello stesso articolo 6 . Secondo il
nuovo articolo 6 inoltre la messa in riserva dei
rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel
rispetto delle norme tecniche individuate nel
nuovo allegato 5
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88. DM 12/6/2002 n. 161
RECUPERO PERICOLOSI
l'allegato 1 definisce le norme tecniche che
individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano,
per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attivita' e
metodo di recupero degli stessi, le condizioni
specifiche in base alle quali l'esercizio di
tali attivita' e' sottoposto alle procedure
semplificate .
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89. DM 12/6/2002 n. 161
RECUPERO PERICOLOSI
Per ogni tipologia di rifiuto pericoloso recuperabile
si stabiliscono (allegato 1 suballegato 1):
• Tipologia
• Provenienza
• Caratteristiche del rifiuto e valore limite sostanze
pericolose
• Attività di recupero consentita
• Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti
ottenuti dal recupero
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90. DM 12/6/2002 n. 161
RECUPERO PERICOLOSI
Nell’allegato 1 suballegato 2:
Valori limite emissioni da attività di recupero
materia (ex suballegato 1) con processi a
freddo
Valori limite emissioni da attività di recupero
materia (ex suballegato 1) con processi termici
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91. DM 12/6/2002 n. 161
RECUPERO PERICOLOSI
L’allegato 2 definisce le quantità massime di rifiuti
pericolosi destinate alle attività di recupero ex
allegato 1 suballegato 1
L’allegato 3 definisce le norme tecniche generali per
le attività di messa in riserva dei rifiuti pericolosi :
dotazioni minime, organizzazione lavori,
stoccaggio cumuli,stoccaggio in serbatoi fuori
terra, stoccaggio in vasche fuori terra, bonifica di
contenitori, criteri gestione tra rifiuti da
recuperare, rifiuti prodotti dal recupero, rifiuti
destinati a nuovo recupero
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92. DM 17/11/2005 n. 269
RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI DA NAVI
a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di
• zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e
• dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o
• fluviali ed idrocarburi);
b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici
• soggetti alla Convenzione Marpol 73 (convenzione
• internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
• da navi con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973);
Dott. Marco
c) acque di sentina delle navi. Grondacci giurista
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93. ALBO GESTORI
ORGANIZZAZIONE
• È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo,
articolato in un Comitato nazionale, con sede
presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni
regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di Regione e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano. I componenti
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e
provinciali durano in carica cinque anni
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94. ALBO GESTORI RIFIUTI
ISCRIZIONE
• L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività
di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto, di commercio intermediazione
dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
• L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le
altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività
medesime
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95. ALBO GESTORI ISCRIZIONE
aziende speciali, consorzi di Comuni e società di
gestione dei servizi pubblici
Per le aziende speciali,i consorzi di Comuni e le società
di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), l'iscrizione
all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del
comune o del consorzio di Comuni alla sezione
regionale territorialmente competente ed è valida
per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei
medesimi Comuni.
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96. ALBO GESTORI
ESCLUSI DALLA ISCRIZIONE
• Le organizzazioni dei produttori di rifiuti che organizzano
autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri
rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale
• Organizzazioni di produttori di rifiuti che attestino sotto la propria
responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione
dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che
dimostri l'autosufficienza del sistema. Cioè coloro che abbiano
presentato un proprio progetto di sistema di gestione dei rifiuti di
imballaggio e una politica di prevenzione
• I Consorzi filiera per ciascun materiale di imballaggio di cui
all'allegato E della parte quarta del presente decreto (vetri, carta
cartone, metalli, plastica, legno) , operante su tutto il territorio
nazionale
• Conai
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97. ALBO GESTORI
ESCLUSI DALLA ISCRIZIONE
• Associazioni di Produttori e importatori di pneumatici fuori uso
• Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti
• Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
• Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati
• Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità
giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di
accumulatori, individualmente o in forma collettiva
• Organizzazione per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici
• Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di
iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
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98. ALBO GESTORI ISCRIZIONE IN SEZIONE
SPECIALE
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno a
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante
ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i
rifiuti sono prodotti, sono iscritti in sezione speciale dell’Albo.
Non devono prestare le garanzie finanziarie normalmente
richieste per gli iscritti ordinari. (comma 8 articolo 212)
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99. ALBO GESTORI REGIME TRANSITORIO
. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Parte
quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e
le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e
finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici
delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti
annuali d'iscrizione. Fino all'adozione dei predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo
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100. DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36
DISCIPLINA DISCARICHE
Definizione di Discarica
“ area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di
deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al
luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei
medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché
qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale
definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di
essere preparati per il successivo trasporto in un impianto
di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di
rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di
rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad
un anno”
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101. OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN
DISCARICA (ARTICOLO 5)
Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in
discarica
• entro 2009 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere
inferiori a 173 kg/anno per abitante;
• Entro 2012 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere
inferiori a 115 kg/anno per abitante;
• Entro 2019 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante.
Il programma presentato dalla Regione dovrà prevedere il
trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il
trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o
energia.
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102. RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA
(ARTICOLO 6)
• rifiuti allo stato liquido;
• rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2)
e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al
decreto legislativo n. 22 del 1997;
• rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive
classificate come R35 in concentrazione totale =1%;
• rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive
classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
• rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo - Categoria
di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo
n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro
dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219; >>>>>>
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103. >>> RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA
(ARTICOLO 6)
• rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto
legislativo n. 22 del 1997;
• rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari
come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
• materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in
data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le
proteine animali e i grassi fusi da essi derivanti;
• rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50
ppm;
• rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità
superiore a 10 ppb; >>>>>>
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104. >>> RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA
(ARTICOLO 6)
• rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o
rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in
peso riferito al materiale di supporto;
• rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove
provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
• pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i
pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori
uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i
casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a
1400 mm;
• rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire
dal 31/12/2010 (data questa ultima modifica dalla legge .
Dott. Marco Grondacci giurista
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105. RIFIUTI AMMESSI IN DISCARICA (ARTICOLO 7)
• I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo
trattamento , salvo i rifiuti inerti il cui trattamento non sia
tecnicamente fattibile e i rifiuti il cui trattamento non
contribuisce al riduzione della quantità dei rifiuti o i rischi per
la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai
fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
• I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto
del Ministro dell'ambiente: Decreto Ministero dell’Ambiente
27 settembre 2010
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106. DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO PRIMA DELLA
DISCARICA (lettera h) art. 2)
• " i processi fisici, termici, chimici o biologici,
incluse le operazioni di cernita, che modificano
le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di
ridurne il volume o la natura pericolosa, di
facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero
o di favorirne lo smaltimento in condizioni di
sicurezza”
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107. CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE
DEL 2009
• stabilito che a predeterminate condizioni la “raccolta
differenziata spinta” può far venir meno l’obbligo di
trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in
discarica;
• precisato, altresì, che dette indicazioni hanno natura
“transitoria” senza stabilire, però, in modo espresso il
termine finale di applicazione di tale regime; termine
individuato con un generico rinvio alla definitiva
entrata a regime della normativa sull’ammissibilità dei
rifiuti in discarica di cui al D.lgs 36/2003 ed al D.M. 3
agosto 2005.
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108. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UE
SUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA
• “…un trattamento che consiste nella mera compressione e/o
triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e
che non includa un’adeguata selezione delle diverse frazioni
dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione
organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più
possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi sulla
sa lute umana…” ai sensi della normativa comunitaria;
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109. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UE
SUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA
• “…il metodo relativo alla raccolta differenziata…non potrebbe
costituire un trattamento ai sensi dell’art. 6 lettera a) della
direttiva 199/31/CE letto alla luce del combinato disposto
dell’art. 1 della direttiva 199/31/CE e degli 4 e 13 a) della
direttiva 2008/98/CE in quanto il fatto che la percentuale di
raccolta differenziata venga aumentata non autorizza a
concludere che la parte di rifiuto che rimane indifferenziato
non debba essere sottoposto ad un trattamento adeguato,
comprensivo di stabilizzazione della frazione organica dei
rifiuti stessi, prima della messa in discarica e pertanto non è
tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni
negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana…” .
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110. CIRCOLARE 2013 DEL MINISTERO AMBIENTE
SUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA
“La trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della
gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola,
l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6, lettera a) della
direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo, previsto dall’ordinamento
nazionale - art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2003 – deve
necessariamente includere un’adeguata selezione delle
diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione
organica.
Infatti, le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi
per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli
rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante
tecnologie più o meno complesse come ad esempio la
bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il
trattamento meccanico biologico e l’incenerimento con
recupero di calore e/o Dott. Marco Grondacci giurista
energia. “
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111. CIRCOLARE 2013 DEL MINISTERO AMBIENTE
SUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA
“ sulla natura equipollente della “raccolta differenziata
spinta” al trattamento (di cui alla precedente lettera b), le
disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del
D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla
Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta
differenziata spinta, come definita dalla circolare del 2009,
non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre
a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se,
oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in
discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione
(art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a
ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è
indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla
Dott. Marco Grondacci giurista
normativa vigente.” ambientale Telefono Mobile: 347
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112. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PIANI OPERATIVI (Allegato 2)
• il piano di gestione operativa della discarica
• il piano di gestione post-operativa della
discarica
• il piano di sorveglianza e controllo
• il piano di ripristino ambientale del sito a
chiusura della discarica
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113. OBBLIGHI DEL DETENTORE IN MATERIA DI
AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA
• deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla
capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo
termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da
collocare in discarica.
• In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed
ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore
deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto
è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto del
Ministero dell’Ambiente , per la specifica categoria di
discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in
occasione del primo di una serie determinata di
conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del
rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori
conferimenti e, comunque, Grondacci giurista
almeno una volta l'anno, e
Dott. Marco
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devono essere conservati dal gestore. >>>>>
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marco.grondacci@libero.it
114. >>> OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL GESTORE
SULL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA
• controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il
formulario di identificazione (o SISTRI) e se previsti, i documenti di cui al
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo
alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunità europea;
• verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel
formulario di identificazione, ai criteri di ammissibilità del decreto
legislativo in esame ;
• effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica
prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle
caratteristiche indicate nel formulario di identificazione (o SISTRI);
• annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le
informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti
depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte
del detentore,. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve
contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con
riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica
dove è smaltito il rifiuto pericoloso; >>>
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115. >>>OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL GESTORE
SULL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA
• sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei
rifiuti trasportati;
• effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto
conferito ai criteri di ammissibilità, con cadenza stabilità
dall'autorità territorialmente competente e, comunque,
con frequenza superiore ad un anno. I campioni prelevati
devono essere opportunamente conservati presso
l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente
competente per un periodo non inferiore a due mesi;
• comunicare alla regione e alla provincia territorialmente
competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in
discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato
regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti.
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116. OBBLIGHI GENERALI
DEL GESTORE DELLA DISCARICA
• rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di
ripristino ambientale
• Rispetto norma ambientali in generale
• assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le
opere funzionali ed impiantistiche della discarica
• I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori,
celle o trincee della discarica, individuati con apposita
segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le
caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei
citati settori, celle o trincee.
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117. RELAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ
(ALMENO ANNUALE)
a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento
stagionale;
b) prezzi di conferimento;
c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le
relative procedure di trattamento e smaltimento;
d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative
procedure di trattamento e smaltimento;
e) volume occupato e capacità residua nominale della
discarica;
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini
della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici
ambientali.
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118. NOTIFICA EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE
• Il gestore deve , inoltre, notificare all'autorità
competente anche eventuali significativi
effetti negatici sull'ambiente riscontrati a
seguito delle procedure di sorveglianza e
controllo e deve conformarsi alla decisione
dell'autorità competente sulla natura delle
misure correttive e sui termini di attuazione
delle medesime.
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119. CHIUSURA DELLA DISCARICA
La discarica, o una parte della stessa, è
considerata definitivamente chiusa solo dopo
che l'ente territoriale competente al rilascio
dell'autorizzazione:
• ha eseguito un'ispezione finale sul sito,
• ha valutato tutte le relazioni presentate dal
gestore
• comunicato al gestore l'approvazione della
chiusura
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120. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
DEI RIFIUTI IN DISCARICA (DM 27/9/2010)
• I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se
risultano conformi ai criteri di ammissibilità della
corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito
dal presente decreto.
• Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono
impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui
all'allegato 3 del presente decreto.
• E' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri
per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche
aventi un livello di tutela superiore.
• Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati
da inquinanti organici Dott. Marco Grondacci giurista essere effettuato
persistenti deve
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conformemente al RegolamentoMobile: 347 850/2004
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121. CLASSIFICAZIONE DISCARICHE SECONDO
TIPOLOGIE RIFIUTI
a) discarica per rifiuti inerti (vedi articolo 5 del DM
27/9/2010) che elenca i rifiuti ammessi in questa
categoria di discarica e quelli vietati );
b) discarica per rifiuti non pericolosi; (vedi articolo 6 del DM
27/9/2010 che elenca i rifiuti e le
caratteristiche/condizioni necessarie perché siano
ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati);
c) discarica per rifiuti pericolosi (vedi articolo 8 del DM
27/9/2010 che elenca i rifiuti e le
caratteristiche/condizioni necessarie perché siano
ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati).
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122. SOTTOCATEGORIE DI DISCARICHE
PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
Possibile autorizzare, anche per settori confinati, le
seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non
pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto
organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da
suddividersi in discariche considerate bioreattori con
recupero di biogas e discariche per rifiuti organici
pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato
contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di
rifiuti inorganici, con recupero di biogas
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123. MONODISCARICHE PER
RIFIUTI NON PERICOLOSI
• Le autorità territorialmente competenti
possono, altresì, autorizzare monodiscariche per
rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di
messa in sicurezza d'emergenza e da
operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi
del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, prendendo in
considerazione i parametri previsti dalla tabella
1, colonna B,dell'allegato 5 al titolo V della parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
cioè i parametri relativi ai siti destinati, dopo la
bonifica, ad uso industriale e commerciale.
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124. PROCEDURA AMMISSIONE
RIFIUTI IN DISCARICA
1. Caratterizzazione, da parte del produttore, di ciascuna
tipologia di rifiuti prima del conferimento in discarica o
dopo l’ultimo trattamento effettuato (articolo 2).
2. Verifica di conformità, da parte del gestore della discarica,
dei rifiuti dichiarati ammissibili in base alla
caratterizzazione, al fine di stabilire se possiedono le
caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i
criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto
(articolo 3).
3. Verifica in loco, da parte del gestore della discarica, al
momento dello scarico dei rifiuti e subito dopo. La verifica
in loco è comprensiva del controllo sulla documentazione
attestante che il rifiuto é conforme ai criteri di ammissibilità
previsti dal presente decreto per la specifica categoria di
discarica (articolo 4) Dott. Marco Grondacci giurista
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125. OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA DISCARICA
NELL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA
• a) controllare la documentazione relativa ai Rifiuti;
• b) verificare la conformità delle caratteristiche dei Rifiuti dichiarati
nel formulario di identificazione, ai criteri di ammissibilità del
decreto legislativo in esame ;
• c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di Rifiuti conferiti in
discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del
rifiuto alle caratteristiche dichiarati documentalmente;
• d) annotare nel registro di carico e scarico dei Rifiuti tutte le
tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai
quantitativi dei Rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e
della data di consegna da parte del detentore, Nel caso di deposito
di Rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita
documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento
alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è
smaltito il rifiuto pericoloso; >>>>>>>>
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126. >>>OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA DISCARICA
NELL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA
• e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione
dei Rifiuti trasportati;
• f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del
rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, con cadenza
stabilità dall'autorità territorialmente competente e,
comunque, con frequenza superiore ad un anno. I campioni
prelevati devono essere opportunamente conservati presso
l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente
competente per un periodo non inferiore a due mesi;
• g) comunicare alla regione e alla provincia territorialmente
competenti la eventuale mancata ammissione dei Rifiuti in
discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato
regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni
transfrontaliere dei Rifiuti.
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127. AMMISSIBILITÀ IN DEPOSITI SOTTERRANEI
• Ai sensi del Dlgs 36/2003 per deposito
temporaneo si intende un impianto per il
deposito permanente di rifiuti situato in una
cavità geologica profonda, senza
coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una
miniera di potassio o sale.
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128. CRITERI AMMISSIBILITÀ RIFIUTI SOTTERRANEI
Chi chiede autorizzazione deve valutare la sicurezza in rapporto:
• al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n.36 che definisce le caratteristiche degli impianti di
deposito sotterraneo dei rifiuti
• nei criteri dell'allegato 4 al presente decreto che
costituiscono specificazione ulteriore di quanto previsto
dall’allegato al Dlgs 36/2003 di cui al punto precedente. In
particolare si veda la valutazione dei rischi specifici come
riportata dal punto 1.2 dell’allegato 4 al presente decreto.
I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se
compatibili con tale valutazione.
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129. DEROGHE
Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici (esclusi
quelli del comma 3 articolo 10 del presente decreto) fissati dal presente
decreto per le diverse tipologie di discariche alle seguenti condizioni:
• a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle
emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri
specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli
per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
• b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione
presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo
conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
• c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più
del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e,
limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche
per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio,
quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
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130. DLGS 133/2005
INCENERIMENTO COINCENERIMENTO RIFIUTI
•
•
•
•
valori di emissione,
metodi di campionamento degli inquinanti
caratteristiche costruttive e modalità gestionali ,
criteri di adeguamento temporali degli inceneritoti e
coinceneritori esistenti all’entrata in vigore del DLGS
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131. DEFINIZIONE DI INCENERITORE
• Qualsiasi unità tecnica e attrezzatura tecnica, fissa o mobile
destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello
smaltimento ( con o senza recupero energetico) .
Quindi:
anche le tecnologie di ossidazione , pirolisi, massificazione e il
processo al plasma a condizione che le sostanze risultanti dal
trattamento siano successivamente incenerite
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132. DEFINIZIONE DI COINCENERIMENTO
Qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione
principale consiste nella produzione di energia
o di prodotti materiali e:
• che utilizza rifiuti come combustibile normale
o accessorio o
• in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento
termico a fini di smaltimento
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133. IMPIANTI A CUI NON SI APPLICA
IL DLGS 133/2005
a)impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
• rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
• rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione,se
recupero calore ;
• rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla
produzione di carta,se il processo di coincenerimento viene effettuato sul
luogo di produzione e il calore è recuperato ;
• rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti
organici alogenati o metalli pesanti,a seguito di un trattamento protettivo
o di rivestimento,inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere
derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
• rifiuti di sughero;
• rifiuti radioattivi;
• rifiuti animali,come regolati dalla direttiva 90/667/CEE,fatte salve le sue
ulteriori modifiche;
• rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse
petrolifere e i gas negli impianti offshore giurista
e inceneriti a bordo di
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quest'ultimi;
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134. PROCEDURA AUTORIZZAZIONE INCENERITORE
Sono soggetti ad AIA: Impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani con una capacità superiore a 3
tonnellate all'ora.
• Domanda di autorizzazione (AIA e integrazioni
secondo il DLGS 133/2005)
• Partecipazione del pubblico
• Autorizzazione (AIA)
• Verifica prima dell’avvio dell’inceneritore e del
coinceneritore
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135. AUTORIZZAZIONE CO- INCENERITORI E AIA
• Gli impianti soggetti alla direttiva IPPC (AIA) dovranno
rispettare le norme attuative della stessa ai fini dell’esercizio e
realizzazione, mentre quelli non soggetti alla suddetta
direttiva saranno considerati impianti di gestione rifiuti
• Se un impianto per il coincenerimento di rifiuti non pericolosi
viene modificato in modo da accettare rifiuti pericolosi ,
questa modifica viene considerata sostanziale e il percorso
delle autorizzazioni è da riprendere interamente.
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136. PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
• deposito delle domande in luoghi accessibili al pubblico per
un periodo non inferiore a trenta giorni , al fine di permettere
la presentazione di osservazioni
• L’autorizzazione e i suoi aggiornamenti o le comunicazioni per
le procedure semplificate ex articolo 33 dlgs 152/1999 sono
rese accessibili al pubblico .
• Per gli inceneritori e coinceneritori aventi una capacità
nominale di due o più tonnellate l’ora , entro il 30 giugno
dell’anno successivo, una relazione annuale relativa al
funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto che dovrà
essere trasmessa all’autorità competente e resa accessibile al
pubblico
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137. VERIFICA PRIMA DELL’AVVIO
DELL’INCENERITORE E DEL COINCENERITORE
• Prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento , l’autorità
competente verifica che l’impianto soddisfi le condizioni e le
prescrizioni dell’autorizzazione. . I costi della verifica sono a
carico del gestore
• Se l’autorità competente non effettua la verifica entro entro
30 giorni dalla ricezione della richiesta il titolare dell’impianto
può dare un incarico a soggetto abilitato di svolgere la
suddetta verifica la quale viene inviata all’autorità competete .
Se la verifica è stata positiva ( anche quella del consulente del
titolare) e l’autorità competente non risponde, entro 15 giorni
dall’invio dell’accertamento, l’impianto può andare in
esercizio .
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138. PROCEDURE DI RICEZIONE DEI RIFIUTI IN
INCENERITORI E COINCENERITORI
• I particolare per i pericolosi il gestore deve effettuare
campioni rappresentativi ad esclusione dei rifiuti
sanitari a rischio infettivo e di altri rifiuti individuati
dall’autorità competente . Il campionamento serve per
verificare la veridicità della documentazione che
accompagna i rifiuti e per identificare la natura dei
rifiuti trattati .
• Le autorità competenti sede di autorizzazione possono
stabilire deroghe alle suddette procedure solo per chi
incenerisce o coincenerisce i propri rifiuti nel luogo in
cui sono prodotti , pur garantendo il rispetto del
presente decreto , in particolare dei suoi allegati.
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139. CONDIZIONI AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI
COINCENERIMENTO
• il calore generato durante il processo di coincenerimento è
recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad
esempio, la produzione combinata di calore ed energia,
la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;
• i residui prodotti durante il processo di coincenerimento
sono minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono
riciclati e recuperati laddove tale processo risulti
appropriato conformemente alle disposizioni della Parte IV
del DLGS 152/2006 ;
• lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati
o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni
della Parte IV del DLGS 152/2006.
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140. CONDIZIONE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO
• gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più
completo livello di incenerimento possibile , adottando, se
necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.
QUINDI:
1. limiti alle sostanze incombuste nelle scorie e ceneri
2. limiti al di sotto dei quali la temperatura di combustione non
può scendere
3. bruciatore ausiliario da utilizzare , nelle fasi di avviamento e
arresto dell’impianto per garantire l’innalzamento ed il
mantenimento della temperatura minima stabilita durante
tali operazioni >>>>>
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