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La presenza di insetti e di infestanti in genere nel settore della produzione alimentare
rappresenta sempre e comunque un pericolo per la salute pubblica?
La risposta non è semplice proprio perché il problema della Sicurezza Alimentare è
complesso e deve essere considerato non solo da un punto di vista settoriale ma
anche globale.
Vi sono insetti come le api senza i quali non sarebbe possibile la produzione del
miele e l’impollinazione ed altri la cui presenza in determinati alimenti rappresenta
una fatto non evitabile, come ad esempio gli sfarinati e le farine che utilizziamo nei
prodotti da forno, vi sono poi altri che sono loro stessi CIBO.
Tuttavia quando parliamo di insetti accettiamo generalmente che la loro presenza sia
di pregiudizio per la Salute pubblica.
La presenza di insetti e di infestanti in genere nel settore della produzione alimentare
rappresenta sempre e comunque un pericolo per la salute pubblica?
La risposta non è semplice proprio perché il problema della Sicurezza Alimentare è
complesso e deve essere considerato non solo da un punto di vista settoriale ma
anche globale.
Vi sono insetti come le api senza i quali non sarebbe possibile la produzione del
miele e l’impollinazione ed altri la cui presenza in determinati alimenti rappresenta
una fatto non evitabile, come ad esempio gli sfarinati e le farine che utilizziamo nei
prodotti da forno, vi sono poi altri che sono loro stessi CIBO.
Tuttavia quando parliamo di insetti accettiamo generalmente che la loro presenza sia
di pregiudizio per la Salute pubblica.
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Prodotti simili al “casu marzu” fanno parte anche della tradizione di altre località in
Italia, come il cacio marcetto (Abruzzo), il salterello (Friuli), il furmai nis
(Piacenza,Emilia Romagna), e all’estero, come il rotten cheese (Croazia) ed il
milbenkäse (Germania). Le norme igieniche comunitarie non ne permettono più la
produzione, anche se ne rimangono delle piccole produzioni familiari che
permettono ai ghiottoni di continuare a gustare questa leccornia.
Per gli emiliano-romagnoli come poi non ricordare che il famoso Alkermes della
zuppa inglese è un colorante, detto appunto “rosso cocciniglia” (E120) proviene da
insetti?
Prodotti simili al “casu marzu” fanno parte anche della tradizione di altre località in
Italia, come il cacio marcetto (Abruzzo), il salterello (Friuli), il furmai nis
(Piacenza,Emilia Romagna), e all’estero, come il rotten cheese (Croazia) ed il
milbenkäse (Germania). Le norme igieniche comunitarie non ne permettono più la
produzione, anche se ne rimangono delle piccole produzioni familiari che
permettono ai ghiottoni di continuare a gustare questa leccornia.
Per gli emiliano-romagnoli come poi non ricordare che il famoso Alkermes della
zuppa inglese è un colorante, detto appunto “rosso cocciniglia” (E120) proviene da
insetti?
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La presenza di insetti, particolarmente durante le fasi di lavorazione quando il
prodotto è esposto deve essere vista con particolare severità anche in base alla
tipologia di insetto (ed alimento) coinvolto.
Mosche e blatte, ad esempio, per loro tropismo frequentano ovviamente “substrati”
decisamente contaminanti con germi patogeni.
La presenza di insetti, particolarmente durante le fasi di lavorazione quando il
prodotto è esposto deve essere vista con particolare severità anche in base alla
tipologia di insetto (ed alimento) coinvolto.
Mosche e blatte, ad esempio, per loro tropismo frequentano ovviamente “substrati”
decisamente contaminanti con germi patogeni.
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un gruppo a cui appartengono le specifiche dell’insudiciamento,
dell’invasione da parassiti e delle alterazioni degli alimenti;
il caso delle sostanze “comunque nocive”;
le ipotesi di trattamento volto a mascherare un preesistente stato di
alterazione, che contiene una idea di fraudolenza che lo diversifica dalle
altre infrazioni.
un gruppo a cui appartengono le specifiche dell’insudiciamento,
dell’invasione da parassiti e delle alterazioni degli alimenti;
il caso delle sostanze “comunque nocive”;
le ipotesi di trattamento volto a mascherare un preesistente stato di
alterazione, che contiene una idea di fraudolenza che lo diversifica dalle
altre infrazioni.
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Si consideri comunque che l’art. 5 della Legge 283/62 è una norma sussidiaria
rispetto ai delitti contro la salute pubblica del codice penale, nei quali resta
assorbita allorché l’alimento abbia reali capacità di recare nocumento alla salute
(ex multis C.,Sez.I, 16.10.1996; C.,Sez. IV, 24.9.1996.
Si consideri comunque che l’art. 5 della Legge 283/62 è una norma sussidiaria
rispetto ai delitti contro la salute pubblica del codice penale, nei quali resta
assorbita allorché l’alimento abbia reali capacità di recare nocumento alla salute
(ex multis C.,Sez.I, 16.10.1996; C.,Sez. IV, 24.9.1996.
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Nocività comunque nel settore alimentare legata al concetto di “guasto”,
“indesiderabile” che non evoca una dannosità del prodotto ma piuttosto una sua
“inadeguatezza igienica”: si tratterebbe quindi di una nocività formale o presunta,
che ricorrerebbe quando vengono superati i limiti prudenziali di contaminazione
fissati dalla normativa (Pacileo, Reati alimentari, 24-27).
Nocività comunque nel settore alimentare legata al concetto di “guasto”,
“indesiderabile” che non evoca una dannosità del prodotto ma piuttosto una sua
“inadeguatezza igienica”: si tratterebbe quindi di una nocività formale o presunta,
che ricorrerebbe quando vengono superati i limiti prudenziali di contaminazione
fissati dalla normativa (Pacileo, Reati alimentari, 24-27).
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L’invasione da parassiti consiste nell’infestazione da insetti/parassiti e si riportano
anche alcuni casi di condanna ai sensi degli artt. 444 e 452 del c.p. (per presenza di
insetto in un panino);
L’invasione da parassiti consiste nell’infestazione da insetti/parassiti e si riportano
anche alcuni casi di condanna ai sensi degli artt. 444 e 452 del c.p. (per presenza di
insetto in un panino);
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Relativamente alla “nocività potenziale” è necessario rilevare che la recente
giurisprudenza ha mutato in parte la propria interpretazione richiedendo che nel
caso concreto sussista effettivamente una situazione di pericolo che permetta
l’applicazione della norma, ovvero non basterebbe più l’enunciazione di principio di
violazione della norma, ma il perché averla violata nella circostanza concreta abbia
determina un pericolo!
Esempio: il riscontro di alimenti con parassiti o comunque mal conservati, benché
rappresenti una violazione del citato articolo deve comunque essere circostanziata
con una valutazione del pericolo effettivo (seppur potenziale) che poteva comportare
se si accerta che gli stessi erano destinati ad esempio al consumo diretto …. ad
esempio che si trovassero nel locale di vendita o attiguo senza alcuna indicazione
diversa relativamente alla loro effettiva destinazione
Relativamente alla “nocività potenziale” è necessario rilevare che la recente
giurisprudenza ha mutato in parte la propria interpretazione richiedendo che nel
caso concreto sussista effettivamente una situazione di pericolo che permetta
l’applicazione della norma, ovvero non basterebbe più l’enunciazione di principio di
violazione della norma, ma il perché averla violata nella circostanza concreta abbia
determina un pericolo!
Esempio: il riscontro di alimenti con parassiti o comunque mal conservati, benché
rappresenti una violazione del citato articolo deve comunque essere circostanziata
con una valutazione del pericolo effettivo (seppur potenziale) che poteva comportare
se si accerta che gli stessi erano destinati ad esempio al consumo diretto …. ad
esempio che si trovassero nel locale di vendita o attiguo senza alcuna indicazione
diversa relativamente alla loro effettiva destinazione
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Gli obblighi per gli OSA nei confronti degli infestanti devono soddisfare le norme del
pacchetto igiene che a loro volta discendono dal Codex alimentarius (6.3) che
rappresenta il testo di riferimento anche per gli scambi internazionali (WTO).
Mentre nel CA gli infestanti sono trattati in un unico capitolo (6.3 Sistemi di controllo
degli infestanti), nel pacchetto Igiene questi sono esplicitati in diversi punti degli
allegati.
Gli obblighi per gli OSA nei confronti degli infestanti devono soddisfare le norme del
pacchetto igiene che a loro volta discendono dal Codex alimentarius (6.3) che
rappresenta il testo di riferimento anche per gli scambi internazionali (WTO).
Mentre nel CA gli infestanti sono trattati in un unico capitolo (6.3 Sistemi di controllo
degli infestanti), nel pacchetto Igiene questi sono esplicitati in diversi punti degli
allegati.
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La novità introdotta ora con il pacchetto igiene (e prima con ild.lgs 155/97) sta nella
necessità per gli OSA di adottare un autocontrollo efficace per la prevenzione delle
contaminazioni, comprese quelle da infestanti. Tale novità si riflette da un punto di
vista di applicazione della norma su un aspetto legato alla responsabilità
dell’imprenditore alimentare, prendendo in considerazione il caso di forza maggiore o
fortuito o, detto in parole semplici della responsabilità incolpevole
La novità introdotta ora con il pacchetto igiene (e prima con ild.lgs 155/97) sta nella
necessità per gli OSA di adottare un autocontrollo efficace per la prevenzione delle
contaminazioni, comprese quelle da infestanti. Tale novità si riflette da un punto di
vista di applicazione della norma su un aspetto legato alla responsabilità
dell’imprenditore alimentare, prendendo in considerazione il caso di forza maggiore o
fortuito o, detto in parole semplici della responsabilità incolpevole
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Tra le diverse sentenze riporto la n. 236 del 28.3.2011 del Tribunale di Terni per la
quale non può essere “ascritto a responsabilità colpevole il rinvenimento di un
insetto all’interno di una bottiglia di acqua minerale allorchè la società
imbottigliatrice adotti un protocollo standard di costanti controlli di tipo qualitativo,
mirati a monitorare la qualità del prodotto da un punto di vista microbiologico e
chimico fisico dalla origine fino al prodotti finito, nonché ulteriori e continui controlli
lungo la linea di produzione, e, da ultimo, anche controlli visivi e olfattivi del
prodotto finito.”
Tra le diverse sentenze riporto la n. 236 del 28.3.2011 del Tribunale di Terni per la
quale non può essere “ascritto a responsabilità colpevole il rinvenimento di un
insetto all’interno di una bottiglia di acqua minerale allorchè la società
imbottigliatrice adotti un protocollo standard di costanti controlli di tipo qualitativo,
mirati a monitorare la qualità del prodotto da un punto di vista microbiologico e
chimico fisico dalla origine fino al prodotti finito, nonché ulteriori e continui controlli
lungo la linea di produzione, e, da ultimo, anche controlli visivi e olfattivi del
prodotto finito.”
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Quindi penalmente se l’OSA mette in atto tutte le azioni possibili a prevedere e
prevenire un pericolo non è punibile penalmente, anche se non si può escludere una
qualche forma di responsabilità civile
Quindi penalmente se l’OSA mette in atto tutte le azioni possibili a prevedere e
prevenire un pericolo non è punibile penalmente, anche se non si può escludere una
qualche forma di responsabilità civile
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Autocontrollo e HACCP non sono sinonimi: il concetto di autocontrollo, infatti, ha
una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’ OSA e
corrisponde all’obbligo della tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.
Il sistema HACCP è obbligatorio per il settore post-primario ed è un sistema che
consente l’applicazione dell’autocontrollo in maniera più razionale ed organizzata.
Autocontrollo e HACCP non sono sinonimi: il concetto di autocontrollo, infatti, ha
una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’ OSA e
corrisponde all’obbligo della tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.
Il sistema HACCP è obbligatorio per il settore post-primario ed è un sistema che
consente l’applicazione dell’autocontrollo in maniera più razionale ed organizzata.
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Il Pacchetto Igiene non rappresenta comunque nulla di nuovo sul piano dei doveri in
quanto determina solamente gli standard igienico-sanitari obbligatori e
rappresentano i principali riferimenti normativi in materia d’igiene per chiunque
operi nel comparto alimentare, mentre gli standard di prodotto sono contenuti in
parte nel Regolamento 2073/2005, ma soprattutto nel concetto di non nocività
rappresentano dalla ancora valida Legge 283/62 e, se vogliamo, dagli articoli 444 e
seg. del c.p.
Il Pacchetto Igiene non rappresenta comunque nulla di nuovo sul piano dei doveri in
quanto determina solamente gli standard igienico-sanitari obbligatori e
rappresentano i principali riferimenti normativi in materia d’igiene per chiunque
operi nel comparto alimentare, mentre gli standard di prodotto sono contenuti in
parte nel Regolamento 2073/2005, ma soprattutto nel concetto di non nocività
rappresentano dalla ancora valida Legge 283/62 e, se vogliamo, dagli articoli 444 e
seg. del c.p.
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Nello standard di prodotto in alcuni casi è prevista la tolleranza (in Italia ma anche in
paesi come gli USA) per insetti ed altri infestanti:
Nel caso della farina e degli sfarinati in genere la tolleranza è relativa a frammenti di
insetti e non a insetti interi o corpi di insetti: è una differenza importante poiché la
presenza dei frammenti indica che gli insetti erano presenti prima della macinazione
(quindi derivano dalla coltura in campo o da una piccola contaminazione durante il
trasporto o lo stoccaggio delle granaglie). La presenza invece di corpi è chiaro indice
di una contaminazione avvenuta nelle farine ovvero dopo la macinazione e
raffinazione e questa deve essere non tollerata.
L’assenza totale è un requisito difficilmente raggiungibile
Nello standard di prodotto in alcuni casi è prevista la tolleranza (in Italia ma anche in
paesi come gli USA) per insetti ed altri infestanti:
Nel caso della farina e degli sfarinati in genere la tolleranza è relativa a frammenti di
insetti e non a insetti interi o corpi di insetti: è una differenza importante poiché la
presenza dei frammenti indica che gli insetti erano presenti prima della macinazione
(quindi derivano dalla coltura in campo o da una piccola contaminazione durante il
trasporto o lo stoccaggio delle granaglie). La presenza invece di corpi è chiaro indice
di una contaminazione avvenuta nelle farine ovvero dopo la macinazione e
raffinazione e questa deve essere non tollerata.
L’assenza totale è un requisito difficilmente raggiungibile
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La norma quindi istituisce l’obbligo del controllo di processo e non solo lo standard
(“non deve essere nocivo per la salute pubblica”, “non deve essere diverso dal
dichiarato”, “non deve essere adulterato”)
La norma quindi istituisce l’obbligo del controllo di processo e non solo lo standard
(“non deve essere nocivo per la salute pubblica”, “non deve essere diverso dal
dichiarato”, “non deve essere adulterato”)
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Nel caso di un autocontrollo mancante la norma prevede:
6 . - L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE)
n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria,
che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema
HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE)
n.2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;”
Nel caso di un autocontrollo mancante la norma prevede:
6 . - L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE)
n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria,
che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema
HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE)
n.2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;”
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Se l’autocontrollo è inadeguato:
“7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o
nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il
quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i
termini stabiliti e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a
euro6.000;”
Se l’autocontrollo è inadeguato:
“7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o
nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il
quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i
termini stabiliti e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a
euro6.000;”
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Se la ditta dispone di un autocontrollo che però non osserva, allora:
“8 - La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure
predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.”
Se la ditta dispone di un autocontrollo che però non osserva, allora:
“8 - La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure
predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.”
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L’approccio integrato per il contenimento degli insetti e dei parassiti in una industria
/filiera alimentare e tiene conto ad esempio:
Umidità del prodotto: insetti diversi e tipi di muffa hanno esigenze diverse .Il
punteruolo del riso, ad esempio, tende a diventare infestante per grani con
percentuale di umidità superiori al 13%. La maggior parte dei prodotti trasformati
sono basso contenuto di umidità, e questo aiuta a contenere moltiplicazioni di
questo tipo di insetto.
Temperatura: ambienti a temperatura inferiore i 18°C sono dissuasivi nel confronto
degli infestanti delle granaglie.
Nelle aree di immagazzinaggio tenere delle temperature sotto l’ottimale per gli
insetti è un sistema importante per ridurne lo sviluppo e minimizzare i danni o le
semplici alterazioni esterne.
L’approccio integrato per il contenimento degli insetti e dei parassiti in una industria
/filiera alimentare e tiene conto ad esempio:
Umidità del prodotto: insetti diversi e tipi di muffa hanno esigenze diverse .Il
punteruolo del riso, ad esempio, tende a diventare infestante per grani con
percentuale di umidità superiori al 13%. La maggior parte dei prodotti trasformati
sono basso contenuto di umidità, e questo aiuta a contenere moltiplicazioni di
questo tipo di insetto.
Temperatura: ambienti a temperatura inferiore i 18°C sono dissuasivi nel confronto
degli infestanti delle granaglie.
Nelle aree di immagazzinaggio tenere delle temperature sotto l’ottimale per gli
insetti è un sistema importante per ridurne lo sviluppo e minimizzare i danni o le
semplici alterazioni esterne.
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Gli insetti hanno buone capacità di adattamento per cui se si vogliono ottenere
effetti di massima mortalità è necessario non dare loro il tempo di abituarsi alle
variazioni di temperature, ma piuttosto favorirne il brusco abbassamento o rialzo.
Gli insetti e le muffe nei magazzini di granaglie, ad esempio, hanno crescite molto
prevedibili con crescite esponenziali dopo la trasformazione del prodotto:
nell’approccio al problema bisogna tenerne conto attraverso le misure igieniche o
anche solamente aerando il prodotto, per favorire l’abbassamento della umidità e
delle temperature.
Gli insetti hanno buone capacità di adattamento per cui se si vogliono ottenere
effetti di massima mortalità è necessario non dare loro il tempo di abituarsi alle
variazioni di temperature, ma piuttosto favorirne il brusco abbassamento o rialzo.
Gli insetti e le muffe nei magazzini di granaglie, ad esempio, hanno crescite molto
prevedibili con crescite esponenziali dopo la trasformazione del prodotto:
nell’approccio al problema bisogna tenerne conto attraverso le misure igieniche o
anche solamente aerando il prodotto, per favorire l’abbassamento della umidità e
delle temperature.
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L’allegato II del regolamento 852/2004 in più punti ribadisce il concetto di
progettazione delle strutture in un’ottica di riduzione dei pericoli di contaminazione
diretta ed indiretta e di gestione delle lavorazioni allo stesso scopo finalizzata
L’allegato II del regolamento 852/2004 in più punti ribadisce il concetto di
progettazione delle strutture in un’ottica di riduzione dei pericoli di contaminazione
diretta ed indiretta e di gestione delle lavorazioni allo stesso scopo finalizzata
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Gli strumenti del monitoraggio sono molteplici:
L’ispezione visuale
L’esame degli impianti di illuminazione
L’esame delle trappole attrattive
Gli strumenti del monitoraggio sono molteplici:
L’ispezione visuale
L’esame degli impianti di illuminazione
L’esame delle trappole attrattive
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Le norme contenute nella UNI 11381:2012
Requisiti minimi
 Lepidotteri: per ogni ambiente si prevedono almeno 2 trappole per specie o per
gruppi di specie richiamate dallo stesso attrattivo. Le trappole sono collocate ad
altezza di ca.2,5 m;
 Coleotteri: si prevede la collocazione di trappole vicino ai punti ritenuti critici e
dove sia prevedibile la loro presenza a circa 2,5 m da dove si suppone l’infestazione.
Ditteri: le trappole sono messe all’interno o all’esterno degli ambienti, in relazione
alla tipologia e alle specifiche del fabbricante. Il numero di trappole è variabile in
funzione delle caratteristiche di attrattività delle stesse e comunque entro ciascun
ambiente devono essere collocate almeno 2 trappole ad altezza di 1,5 m per quelle
con attrattivi e di 2,0 m per quelle (UV)
Blattodei: per ciascun ambiente deve essere prevista la collocazione di trappole nei
luoghi più favorevoli allo sviluppo di questo insetto o nei quali sia prevedibile la loro
presenza. In generale la trappola va posizionata a 1,5-2 m da dove si suppone
l’infestazione.
Le norme contenute nella UNI 11381:2012
Requisiti minimi
 Lepidotteri: per ogni ambiente si prevedono almeno 2 trappole per specie o per
gruppi di specie richiamate dallo stesso attrattivo. Le trappole sono collocate ad
altezza di ca.2,5 m;
 Coleotteri: si prevede la collocazione di trappole vicino ai punti ritenuti critici e
dove sia prevedibile la loro presenza a circa 2,5 m da dove si suppone l’infestazione.
Ditteri: le trappole sono messe all’interno o all’esterno degli ambienti, in relazione
alla tipologia e alle specifiche del fabbricante. Il numero di trappole è variabile in
funzione delle caratteristiche di attrattività delle stesse e comunque entro ciascun
ambiente devono essere collocate almeno 2 trappole ad altezza di 1,5 m per quelle
con attrattivi e di 2,0 m per quelle (UV)
Blattodei: per ciascun ambiente deve essere prevista la collocazione di trappole nei
luoghi più favorevoli allo sviluppo di questo insetto o nei quali sia prevedibile la loro
presenza. In generale la trappola va posizionata a 1,5-2 m da dove si suppone
l’infestazione.
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Alcuni principi base del monitoraggio:
in relazione agli alimenti presenti, si deve prevedere il monitoraggio di tutti gli insetti
per i quali sussiste un rischio di infestazione e sia disponibile un sistema di cattura;
 per la collocazione si devono privilegiare i punti critici;
 le trappole devono essere collocate in modo da assicurare una buona copertura
degli ambienti in relazione alla capacità attrattiva, rispettando le specifiche del
produttore/fornitore;
 il monitoraggio deve prevedere almeno un rilievo ogni 30 giorni, frequenza
incrementabile in caso di condizioni ambientali in grado di favorire lo sviluppo degli
infestanti
Un buon monitoraggio si basa quindi:
sull’individuazione di TUTTE le specie potenzialmente infestanti l’azienda;
 sulla tipologia dei prodotti-substrati disponibili;
 sull’osservazione delle zone/aree maggiormente critiche dell’edificio;
 sulla conoscenza della filiera, del processo e delle fasi di lavorazione prima e dopo
il sito considerato;
 sul tipo e sul numero di trappole per il monitoraggio degli infestanti individuati.
Alcuni principi base del monitoraggio:
in relazione agli alimenti presenti, si deve prevedere il monitoraggio di tutti gli insetti
per i quali sussiste un rischio di infestazione e sia disponibile un sistema di cattura;
 per la collocazione si devono privilegiare i punti critici;
 le trappole devono essere collocate in modo da assicurare una buona copertura
degli ambienti in relazione alla capacità attrattiva, rispettando le specifiche del
produttore/fornitore;
 il monitoraggio deve prevedere almeno un rilievo ogni 30 giorni, frequenza
incrementabile in caso di condizioni ambientali in grado di favorire lo sviluppo degli
infestanti
Un buon monitoraggio si basa quindi:
sull’individuazione di TUTTE le specie potenzialmente infestanti l’azienda;
 sulla tipologia dei prodotti-substrati disponibili;
 sull’osservazione delle zone/aree maggiormente critiche dell’edificio;
 sulla conoscenza della filiera, del processo e delle fasi di lavorazione prima e dopo
il sito considerato;
 sul tipo e sul numero di trappole per il monitoraggio degli infestanti individuati.
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Nella produzione primaria, Allegato I:
PARTE A REQUISITI GENERALI
4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o
producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso,adottare misure
adeguate per:
f) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri
insetti nocivi;
5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali,
devono, se del caso, adottare Misure adeguate per:
e) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e
insetti nocivi;
Parte B RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGEINICA
h) Le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l’alimento sia prodotto,
manipolato, imballato, immagazzinato
E trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e
il controllo degli animali infestanti;
Nella produzione primaria, Allegato I:
PARTE A REQUISITI GENERALI
4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o
producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso,adottare misure
adeguate per:
f) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri
insetti nocivi;
5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali,
devono, se del caso, adottare Misure adeguate per:
e) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e
insetti nocivi;
Parte B RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGEINICA
h) Le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l’alimento sia prodotto,
manipolato, imballato, immagazzinato
E trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e
il controllo degli animali infestanti;
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CAPITOLOIII
Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi
di vendita, banchi di vendita autotrasportati),ai locali utilizzati principalmente
come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati pe
ressere commercializzati e ai distributori automatici
1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente
possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e
sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione,
in particolare da parte di animali e di animali infestanti.
CAPITOLOIII
Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi
di vendita, banchi di vendita autotrasportati),ai locali utilizzati principalmente
come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati pe
ressere commercializzati e ai distributori automatici
1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente
possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e
sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione,
in particolare da parte di animali e di animali infestanti.
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Entomologia forense

  • 1. La presenza di insetti e di infestanti in genere nel settore della produzione alimentare rappresenta sempre e comunque un pericolo per la salute pubblica? La risposta non è semplice proprio perché il problema della Sicurezza Alimentare è complesso e deve essere considerato non solo da un punto di vista settoriale ma anche globale. Vi sono insetti come le api senza i quali non sarebbe possibile la produzione del miele e l’impollinazione ed altri la cui presenza in determinati alimenti rappresenta una fatto non evitabile, come ad esempio gli sfarinati e le farine che utilizziamo nei prodotti da forno, vi sono poi altri che sono loro stessi CIBO. Tuttavia quando parliamo di insetti accettiamo generalmente che la loro presenza sia di pregiudizio per la Salute pubblica. La presenza di insetti e di infestanti in genere nel settore della produzione alimentare rappresenta sempre e comunque un pericolo per la salute pubblica? La risposta non è semplice proprio perché il problema della Sicurezza Alimentare è complesso e deve essere considerato non solo da un punto di vista settoriale ma anche globale. Vi sono insetti come le api senza i quali non sarebbe possibile la produzione del miele e l’impollinazione ed altri la cui presenza in determinati alimenti rappresenta una fatto non evitabile, come ad esempio gli sfarinati e le farine che utilizziamo nei prodotti da forno, vi sono poi altri che sono loro stessi CIBO. Tuttavia quando parliamo di insetti accettiamo generalmente che la loro presenza sia di pregiudizio per la Salute pubblica. 1
  • 2. Prodotti simili al “casu marzu” fanno parte anche della tradizione di altre località in Italia, come il cacio marcetto (Abruzzo), il salterello (Friuli), il furmai nis (Piacenza,Emilia Romagna), e all’estero, come il rotten cheese (Croazia) ed il milbenkäse (Germania). Le norme igieniche comunitarie non ne permettono più la produzione, anche se ne rimangono delle piccole produzioni familiari che permettono ai ghiottoni di continuare a gustare questa leccornia. Per gli emiliano-romagnoli come poi non ricordare che il famoso Alkermes della zuppa inglese è un colorante, detto appunto “rosso cocciniglia” (E120) proviene da insetti? Prodotti simili al “casu marzu” fanno parte anche della tradizione di altre località in Italia, come il cacio marcetto (Abruzzo), il salterello (Friuli), il furmai nis (Piacenza,Emilia Romagna), e all’estero, come il rotten cheese (Croazia) ed il milbenkäse (Germania). Le norme igieniche comunitarie non ne permettono più la produzione, anche se ne rimangono delle piccole produzioni familiari che permettono ai ghiottoni di continuare a gustare questa leccornia. Per gli emiliano-romagnoli come poi non ricordare che il famoso Alkermes della zuppa inglese è un colorante, detto appunto “rosso cocciniglia” (E120) proviene da insetti? 2
  • 3. La presenza di insetti, particolarmente durante le fasi di lavorazione quando il prodotto è esposto deve essere vista con particolare severità anche in base alla tipologia di insetto (ed alimento) coinvolto. Mosche e blatte, ad esempio, per loro tropismo frequentano ovviamente “substrati” decisamente contaminanti con germi patogeni. La presenza di insetti, particolarmente durante le fasi di lavorazione quando il prodotto è esposto deve essere vista con particolare severità anche in base alla tipologia di insetto (ed alimento) coinvolto. Mosche e blatte, ad esempio, per loro tropismo frequentano ovviamente “substrati” decisamente contaminanti con germi patogeni. 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. un gruppo a cui appartengono le specifiche dell’insudiciamento, dell’invasione da parassiti e delle alterazioni degli alimenti; il caso delle sostanze “comunque nocive”; le ipotesi di trattamento volto a mascherare un preesistente stato di alterazione, che contiene una idea di fraudolenza che lo diversifica dalle altre infrazioni. un gruppo a cui appartengono le specifiche dell’insudiciamento, dell’invasione da parassiti e delle alterazioni degli alimenti; il caso delle sostanze “comunque nocive”; le ipotesi di trattamento volto a mascherare un preesistente stato di alterazione, che contiene una idea di fraudolenza che lo diversifica dalle altre infrazioni. 9
  • 10. Si consideri comunque che l’art. 5 della Legge 283/62 è una norma sussidiaria rispetto ai delitti contro la salute pubblica del codice penale, nei quali resta assorbita allorché l’alimento abbia reali capacità di recare nocumento alla salute (ex multis C.,Sez.I, 16.10.1996; C.,Sez. IV, 24.9.1996. Si consideri comunque che l’art. 5 della Legge 283/62 è una norma sussidiaria rispetto ai delitti contro la salute pubblica del codice penale, nei quali resta assorbita allorché l’alimento abbia reali capacità di recare nocumento alla salute (ex multis C.,Sez.I, 16.10.1996; C.,Sez. IV, 24.9.1996. 10
  • 11. Nocività comunque nel settore alimentare legata al concetto di “guasto”, “indesiderabile” che non evoca una dannosità del prodotto ma piuttosto una sua “inadeguatezza igienica”: si tratterebbe quindi di una nocività formale o presunta, che ricorrerebbe quando vengono superati i limiti prudenziali di contaminazione fissati dalla normativa (Pacileo, Reati alimentari, 24-27). Nocività comunque nel settore alimentare legata al concetto di “guasto”, “indesiderabile” che non evoca una dannosità del prodotto ma piuttosto una sua “inadeguatezza igienica”: si tratterebbe quindi di una nocività formale o presunta, che ricorrerebbe quando vengono superati i limiti prudenziali di contaminazione fissati dalla normativa (Pacileo, Reati alimentari, 24-27). 11
  • 12. L’invasione da parassiti consiste nell’infestazione da insetti/parassiti e si riportano anche alcuni casi di condanna ai sensi degli artt. 444 e 452 del c.p. (per presenza di insetto in un panino); L’invasione da parassiti consiste nell’infestazione da insetti/parassiti e si riportano anche alcuni casi di condanna ai sensi degli artt. 444 e 452 del c.p. (per presenza di insetto in un panino); 12
  • 13. 13
  • 14. Relativamente alla “nocività potenziale” è necessario rilevare che la recente giurisprudenza ha mutato in parte la propria interpretazione richiedendo che nel caso concreto sussista effettivamente una situazione di pericolo che permetta l’applicazione della norma, ovvero non basterebbe più l’enunciazione di principio di violazione della norma, ma il perché averla violata nella circostanza concreta abbia determina un pericolo! Esempio: il riscontro di alimenti con parassiti o comunque mal conservati, benché rappresenti una violazione del citato articolo deve comunque essere circostanziata con una valutazione del pericolo effettivo (seppur potenziale) che poteva comportare se si accerta che gli stessi erano destinati ad esempio al consumo diretto …. ad esempio che si trovassero nel locale di vendita o attiguo senza alcuna indicazione diversa relativamente alla loro effettiva destinazione Relativamente alla “nocività potenziale” è necessario rilevare che la recente giurisprudenza ha mutato in parte la propria interpretazione richiedendo che nel caso concreto sussista effettivamente una situazione di pericolo che permetta l’applicazione della norma, ovvero non basterebbe più l’enunciazione di principio di violazione della norma, ma il perché averla violata nella circostanza concreta abbia determina un pericolo! Esempio: il riscontro di alimenti con parassiti o comunque mal conservati, benché rappresenti una violazione del citato articolo deve comunque essere circostanziata con una valutazione del pericolo effettivo (seppur potenziale) che poteva comportare se si accerta che gli stessi erano destinati ad esempio al consumo diretto …. ad esempio che si trovassero nel locale di vendita o attiguo senza alcuna indicazione diversa relativamente alla loro effettiva destinazione 14
  • 15. Gli obblighi per gli OSA nei confronti degli infestanti devono soddisfare le norme del pacchetto igiene che a loro volta discendono dal Codex alimentarius (6.3) che rappresenta il testo di riferimento anche per gli scambi internazionali (WTO). Mentre nel CA gli infestanti sono trattati in un unico capitolo (6.3 Sistemi di controllo degli infestanti), nel pacchetto Igiene questi sono esplicitati in diversi punti degli allegati. Gli obblighi per gli OSA nei confronti degli infestanti devono soddisfare le norme del pacchetto igiene che a loro volta discendono dal Codex alimentarius (6.3) che rappresenta il testo di riferimento anche per gli scambi internazionali (WTO). Mentre nel CA gli infestanti sono trattati in un unico capitolo (6.3 Sistemi di controllo degli infestanti), nel pacchetto Igiene questi sono esplicitati in diversi punti degli allegati. 15
  • 16. La novità introdotta ora con il pacchetto igiene (e prima con ild.lgs 155/97) sta nella necessità per gli OSA di adottare un autocontrollo efficace per la prevenzione delle contaminazioni, comprese quelle da infestanti. Tale novità si riflette da un punto di vista di applicazione della norma su un aspetto legato alla responsabilità dell’imprenditore alimentare, prendendo in considerazione il caso di forza maggiore o fortuito o, detto in parole semplici della responsabilità incolpevole La novità introdotta ora con il pacchetto igiene (e prima con ild.lgs 155/97) sta nella necessità per gli OSA di adottare un autocontrollo efficace per la prevenzione delle contaminazioni, comprese quelle da infestanti. Tale novità si riflette da un punto di vista di applicazione della norma su un aspetto legato alla responsabilità dell’imprenditore alimentare, prendendo in considerazione il caso di forza maggiore o fortuito o, detto in parole semplici della responsabilità incolpevole 16
  • 17. Tra le diverse sentenze riporto la n. 236 del 28.3.2011 del Tribunale di Terni per la quale non può essere “ascritto a responsabilità colpevole il rinvenimento di un insetto all’interno di una bottiglia di acqua minerale allorchè la società imbottigliatrice adotti un protocollo standard di costanti controlli di tipo qualitativo, mirati a monitorare la qualità del prodotto da un punto di vista microbiologico e chimico fisico dalla origine fino al prodotti finito, nonché ulteriori e continui controlli lungo la linea di produzione, e, da ultimo, anche controlli visivi e olfattivi del prodotto finito.” Tra le diverse sentenze riporto la n. 236 del 28.3.2011 del Tribunale di Terni per la quale non può essere “ascritto a responsabilità colpevole il rinvenimento di un insetto all’interno di una bottiglia di acqua minerale allorchè la società imbottigliatrice adotti un protocollo standard di costanti controlli di tipo qualitativo, mirati a monitorare la qualità del prodotto da un punto di vista microbiologico e chimico fisico dalla origine fino al prodotti finito, nonché ulteriori e continui controlli lungo la linea di produzione, e, da ultimo, anche controlli visivi e olfattivi del prodotto finito.” 17
  • 18. Quindi penalmente se l’OSA mette in atto tutte le azioni possibili a prevedere e prevenire un pericolo non è punibile penalmente, anche se non si può escludere una qualche forma di responsabilità civile Quindi penalmente se l’OSA mette in atto tutte le azioni possibili a prevedere e prevenire un pericolo non è punibile penalmente, anche se non si può escludere una qualche forma di responsabilità civile 18
  • 19. 19
  • 20. Autocontrollo e HACCP non sono sinonimi: il concetto di autocontrollo, infatti, ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’ OSA e corrisponde all’obbligo della tenuta sotto controllo delle proprie produzioni. Il sistema HACCP è obbligatorio per il settore post-primario ed è un sistema che consente l’applicazione dell’autocontrollo in maniera più razionale ed organizzata. Autocontrollo e HACCP non sono sinonimi: il concetto di autocontrollo, infatti, ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’ OSA e corrisponde all’obbligo della tenuta sotto controllo delle proprie produzioni. Il sistema HACCP è obbligatorio per il settore post-primario ed è un sistema che consente l’applicazione dell’autocontrollo in maniera più razionale ed organizzata. 20
  • 21. 21
  • 22. Il Pacchetto Igiene non rappresenta comunque nulla di nuovo sul piano dei doveri in quanto determina solamente gli standard igienico-sanitari obbligatori e rappresentano i principali riferimenti normativi in materia d’igiene per chiunque operi nel comparto alimentare, mentre gli standard di prodotto sono contenuti in parte nel Regolamento 2073/2005, ma soprattutto nel concetto di non nocività rappresentano dalla ancora valida Legge 283/62 e, se vogliamo, dagli articoli 444 e seg. del c.p. Il Pacchetto Igiene non rappresenta comunque nulla di nuovo sul piano dei doveri in quanto determina solamente gli standard igienico-sanitari obbligatori e rappresentano i principali riferimenti normativi in materia d’igiene per chiunque operi nel comparto alimentare, mentre gli standard di prodotto sono contenuti in parte nel Regolamento 2073/2005, ma soprattutto nel concetto di non nocività rappresentano dalla ancora valida Legge 283/62 e, se vogliamo, dagli articoli 444 e seg. del c.p. 22
  • 23. Nello standard di prodotto in alcuni casi è prevista la tolleranza (in Italia ma anche in paesi come gli USA) per insetti ed altri infestanti: Nel caso della farina e degli sfarinati in genere la tolleranza è relativa a frammenti di insetti e non a insetti interi o corpi di insetti: è una differenza importante poiché la presenza dei frammenti indica che gli insetti erano presenti prima della macinazione (quindi derivano dalla coltura in campo o da una piccola contaminazione durante il trasporto o lo stoccaggio delle granaglie). La presenza invece di corpi è chiaro indice di una contaminazione avvenuta nelle farine ovvero dopo la macinazione e raffinazione e questa deve essere non tollerata. L’assenza totale è un requisito difficilmente raggiungibile Nello standard di prodotto in alcuni casi è prevista la tolleranza (in Italia ma anche in paesi come gli USA) per insetti ed altri infestanti: Nel caso della farina e degli sfarinati in genere la tolleranza è relativa a frammenti di insetti e non a insetti interi o corpi di insetti: è una differenza importante poiché la presenza dei frammenti indica che gli insetti erano presenti prima della macinazione (quindi derivano dalla coltura in campo o da una piccola contaminazione durante il trasporto o lo stoccaggio delle granaglie). La presenza invece di corpi è chiaro indice di una contaminazione avvenuta nelle farine ovvero dopo la macinazione e raffinazione e questa deve essere non tollerata. L’assenza totale è un requisito difficilmente raggiungibile 23
  • 24. La norma quindi istituisce l’obbligo del controllo di processo e non solo lo standard (“non deve essere nocivo per la salute pubblica”, “non deve essere diverso dal dichiarato”, “non deve essere adulterato”) La norma quindi istituisce l’obbligo del controllo di processo e non solo lo standard (“non deve essere nocivo per la salute pubblica”, “non deve essere diverso dal dichiarato”, “non deve essere adulterato”) 24
  • 25. Nel caso di un autocontrollo mancante la norma prevede: 6 . - L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;” Nel caso di un autocontrollo mancante la norma prevede: 6 . - L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;” 25
  • 26. Se l’autocontrollo è inadeguato: “7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro6.000;” Se l’autocontrollo è inadeguato: “7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro6.000;” 26
  • 27. Se la ditta dispone di un autocontrollo che però non osserva, allora: “8 - La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.” Se la ditta dispone di un autocontrollo che però non osserva, allora: “8 - La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.” 27
  • 28. L’approccio integrato per il contenimento degli insetti e dei parassiti in una industria /filiera alimentare e tiene conto ad esempio: Umidità del prodotto: insetti diversi e tipi di muffa hanno esigenze diverse .Il punteruolo del riso, ad esempio, tende a diventare infestante per grani con percentuale di umidità superiori al 13%. La maggior parte dei prodotti trasformati sono basso contenuto di umidità, e questo aiuta a contenere moltiplicazioni di questo tipo di insetto. Temperatura: ambienti a temperatura inferiore i 18°C sono dissuasivi nel confronto degli infestanti delle granaglie. Nelle aree di immagazzinaggio tenere delle temperature sotto l’ottimale per gli insetti è un sistema importante per ridurne lo sviluppo e minimizzare i danni o le semplici alterazioni esterne. L’approccio integrato per il contenimento degli insetti e dei parassiti in una industria /filiera alimentare e tiene conto ad esempio: Umidità del prodotto: insetti diversi e tipi di muffa hanno esigenze diverse .Il punteruolo del riso, ad esempio, tende a diventare infestante per grani con percentuale di umidità superiori al 13%. La maggior parte dei prodotti trasformati sono basso contenuto di umidità, e questo aiuta a contenere moltiplicazioni di questo tipo di insetto. Temperatura: ambienti a temperatura inferiore i 18°C sono dissuasivi nel confronto degli infestanti delle granaglie. Nelle aree di immagazzinaggio tenere delle temperature sotto l’ottimale per gli insetti è un sistema importante per ridurne lo sviluppo e minimizzare i danni o le semplici alterazioni esterne. 28
  • 29. Gli insetti hanno buone capacità di adattamento per cui se si vogliono ottenere effetti di massima mortalità è necessario non dare loro il tempo di abituarsi alle variazioni di temperature, ma piuttosto favorirne il brusco abbassamento o rialzo. Gli insetti e le muffe nei magazzini di granaglie, ad esempio, hanno crescite molto prevedibili con crescite esponenziali dopo la trasformazione del prodotto: nell’approccio al problema bisogna tenerne conto attraverso le misure igieniche o anche solamente aerando il prodotto, per favorire l’abbassamento della umidità e delle temperature. Gli insetti hanno buone capacità di adattamento per cui se si vogliono ottenere effetti di massima mortalità è necessario non dare loro il tempo di abituarsi alle variazioni di temperature, ma piuttosto favorirne il brusco abbassamento o rialzo. Gli insetti e le muffe nei magazzini di granaglie, ad esempio, hanno crescite molto prevedibili con crescite esponenziali dopo la trasformazione del prodotto: nell’approccio al problema bisogna tenerne conto attraverso le misure igieniche o anche solamente aerando il prodotto, per favorire l’abbassamento della umidità e delle temperature. 29
  • 30. L’allegato II del regolamento 852/2004 in più punti ribadisce il concetto di progettazione delle strutture in un’ottica di riduzione dei pericoli di contaminazione diretta ed indiretta e di gestione delle lavorazioni allo stesso scopo finalizzata L’allegato II del regolamento 852/2004 in più punti ribadisce il concetto di progettazione delle strutture in un’ottica di riduzione dei pericoli di contaminazione diretta ed indiretta e di gestione delle lavorazioni allo stesso scopo finalizzata 30
  • 31. Gli strumenti del monitoraggio sono molteplici: L’ispezione visuale L’esame degli impianti di illuminazione L’esame delle trappole attrattive Gli strumenti del monitoraggio sono molteplici: L’ispezione visuale L’esame degli impianti di illuminazione L’esame delle trappole attrattive 31
  • 32. Le norme contenute nella UNI 11381:2012 Requisiti minimi  Lepidotteri: per ogni ambiente si prevedono almeno 2 trappole per specie o per gruppi di specie richiamate dallo stesso attrattivo. Le trappole sono collocate ad altezza di ca.2,5 m;  Coleotteri: si prevede la collocazione di trappole vicino ai punti ritenuti critici e dove sia prevedibile la loro presenza a circa 2,5 m da dove si suppone l’infestazione. Ditteri: le trappole sono messe all’interno o all’esterno degli ambienti, in relazione alla tipologia e alle specifiche del fabbricante. Il numero di trappole è variabile in funzione delle caratteristiche di attrattività delle stesse e comunque entro ciascun ambiente devono essere collocate almeno 2 trappole ad altezza di 1,5 m per quelle con attrattivi e di 2,0 m per quelle (UV) Blattodei: per ciascun ambiente deve essere prevista la collocazione di trappole nei luoghi più favorevoli allo sviluppo di questo insetto o nei quali sia prevedibile la loro presenza. In generale la trappola va posizionata a 1,5-2 m da dove si suppone l’infestazione. Le norme contenute nella UNI 11381:2012 Requisiti minimi  Lepidotteri: per ogni ambiente si prevedono almeno 2 trappole per specie o per gruppi di specie richiamate dallo stesso attrattivo. Le trappole sono collocate ad altezza di ca.2,5 m;  Coleotteri: si prevede la collocazione di trappole vicino ai punti ritenuti critici e dove sia prevedibile la loro presenza a circa 2,5 m da dove si suppone l’infestazione. Ditteri: le trappole sono messe all’interno o all’esterno degli ambienti, in relazione alla tipologia e alle specifiche del fabbricante. Il numero di trappole è variabile in funzione delle caratteristiche di attrattività delle stesse e comunque entro ciascun ambiente devono essere collocate almeno 2 trappole ad altezza di 1,5 m per quelle con attrattivi e di 2,0 m per quelle (UV) Blattodei: per ciascun ambiente deve essere prevista la collocazione di trappole nei luoghi più favorevoli allo sviluppo di questo insetto o nei quali sia prevedibile la loro presenza. In generale la trappola va posizionata a 1,5-2 m da dove si suppone l’infestazione. 32
  • 33. Alcuni principi base del monitoraggio: in relazione agli alimenti presenti, si deve prevedere il monitoraggio di tutti gli insetti per i quali sussiste un rischio di infestazione e sia disponibile un sistema di cattura;  per la collocazione si devono privilegiare i punti critici;  le trappole devono essere collocate in modo da assicurare una buona copertura degli ambienti in relazione alla capacità attrattiva, rispettando le specifiche del produttore/fornitore;  il monitoraggio deve prevedere almeno un rilievo ogni 30 giorni, frequenza incrementabile in caso di condizioni ambientali in grado di favorire lo sviluppo degli infestanti Un buon monitoraggio si basa quindi: sull’individuazione di TUTTE le specie potenzialmente infestanti l’azienda;  sulla tipologia dei prodotti-substrati disponibili;  sull’osservazione delle zone/aree maggiormente critiche dell’edificio;  sulla conoscenza della filiera, del processo e delle fasi di lavorazione prima e dopo il sito considerato;  sul tipo e sul numero di trappole per il monitoraggio degli infestanti individuati. Alcuni principi base del monitoraggio: in relazione agli alimenti presenti, si deve prevedere il monitoraggio di tutti gli insetti per i quali sussiste un rischio di infestazione e sia disponibile un sistema di cattura;  per la collocazione si devono privilegiare i punti critici;  le trappole devono essere collocate in modo da assicurare una buona copertura degli ambienti in relazione alla capacità attrattiva, rispettando le specifiche del produttore/fornitore;  il monitoraggio deve prevedere almeno un rilievo ogni 30 giorni, frequenza incrementabile in caso di condizioni ambientali in grado di favorire lo sviluppo degli infestanti Un buon monitoraggio si basa quindi: sull’individuazione di TUTTE le specie potenzialmente infestanti l’azienda;  sulla tipologia dei prodotti-substrati disponibili;  sull’osservazione delle zone/aree maggiormente critiche dell’edificio;  sulla conoscenza della filiera, del processo e delle fasi di lavorazione prima e dopo il sito considerato;  sul tipo e sul numero di trappole per il monitoraggio degli infestanti individuati. 33
  • 34. Nella produzione primaria, Allegato I: PARTE A REQUISITI GENERALI 4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso,adottare misure adeguate per: f) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi; 5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare Misure adeguate per: e) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi; Parte B RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGEINICA h) Le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l’alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato E trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali infestanti; Nella produzione primaria, Allegato I: PARTE A REQUISITI GENERALI 4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso,adottare misure adeguate per: f) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi; 5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare Misure adeguate per: e) Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi; Parte B RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGEINICA h) Le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l’alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato E trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali infestanti; 34
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  • 36. CAPITOLOIII Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati),ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati pe ressere commercializzati e ai distributori automatici 1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti. CAPITOLOIII Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati),ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati pe ressere commercializzati e ai distributori automatici 1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti. 36
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