2. L’art. 5 dopo la riforma
«Art. 5 - Lo psicologo è tenuto a
mantenere un livello adeguato di
preparazione e aggiornamento
professionale, con particolare riguardo ai
settori nei quali opera. La violazione
dell’obbligo di formazione continua,
determina un illecito disciplinare che è
sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale.
Riconosce i limiti della propria
competenza e usa, pertanto solo
strumenti teorico-pratici per i quali ha
acquisito adeguata competenza e, ove
necessario, formale autorizzazione. Lo
psicologo impiega metodologie delle
quali è in grado di indicare le fonti e
riferimenti scientifici, e non suscita, nelle
attese del cliente e/o utente, aspettative
infondate. »
L’art. 5 prima di questa
proposta di riforma
«Art. 5 - Lo psicologo è tenuto a
mantenere un livello adeguato di
preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina
specificatamente nel settore in cui
opera. Riconosce i limiti della propria
competenza ed usa, pertanto, solo
strumenti teorico-pratici per i quali ha
acquisito adeguata competenza e, ove
necessario, formale autorizzazione. Lo
psicologo impiega metodologie delle
quali è in grado di indicare le fonti ed i
riferimenti scientifici, e non suscita,
nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate. »»
3. «Art. 5 - Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di
preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai
settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua,
determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto
stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria
competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha
acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti
e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate. »
Questa integrazione segue quanto stabilito dall’ultimo
Decreto del Presidente della Repubblica sul
regolamentazione delle professioni Ordinate
(DPR 137/2012 – Capo I, art.7, comma 1).
4. Ci resta però anche qui un dubbio,
Il DPR 137/2012 – Capo I, art.7, comma 1 recita che “Al fine di
garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel
migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire
l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di
curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La
violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito
disciplinare.”
PER QUESTO VOTIAMO NO!!!
Perché la “nostra” riforma prevede l’aggiunta di “…sulla base
di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”?? Ci
sembra un gioco delle scatole cinesi! Vogliamo un codice
deontologico chiaro e comprensibile da ciascun iscritto!!! PER
QUESTO VOTIAMO NO
AD OGNI FRASE CHE VA OLTRE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE !!!