1. L’ACCORDO di INTEGRAZIONE
e
il Permesso di Soggiorno “a punti”
Formazione Legale
Gli Anelli Mancanti
Laura Bartolini
2. Outline - di cosa parliamo oggi
1. Che cos’è l’Accordo di Integrazione
2. A chi si applica …
3. … e a chi non si applica
4. Obblighi per il migrante
5. Obblighi per lo Stato Italiano
6. Come funziona
La Firma
Dopo la Firma: I crediti – Riconoscimento e Perdita
Dopo la firma: La formazione obbligatoria
Sospensione o Proroga
Decadenza
Verifica Finale
Esito della Verifica
Alla fine della Proroga
7. Anagrafe degli Accordi
8. Normativa di riferimento
9. Siti utili
Maggio 2012 2 www.anellimancanti.org
3. Che cos’è l’Accordo di
Integrazione
• È un CONTRATTO concluso tra lo Stato Italiano e il
migrante regolarmente soggiornante in Italia.
• L’AI ha una durata di 2 anni prorogabile di un altro
anno.
• Il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici
obiettivi di integrazione nel periodo di validità del
permesso di soggiorno:
– conoscenza della lingua italiana;
– conoscenza e cultura civica;
– obbligo di istruzione dei figli minori.
• Lo Stato si impegna a sostenere il processo di
integrazione dello straniero.
Maggio 2012 3 www.anellimancanti.org
4. A chi si applica …
• Cittadini stranieri che:
– fanno il primo ingresso nel territorio italiano
dopo il 10 marzo 2012;
– presentano una richiesta di rilascio di
permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno (art. 1, co. 2 DPR 179/11);
– hanno età superiore a 16 anni (per i minori di
età 16-18 l’accordo è sottoscritto dai genitori o
da chi esercita la potestà genitoriale).
Maggio 2012 4 www.anellimancanti.org
5. … e a chi non si applica
• NON devono sottoscrivere l’AI (cfr. art. 2, co. 9 DPR 179/11):
– Minori non accompagnati (a cui si applica il progetto di integrazione
sociale e civile di cui all’art.32, comma 1-bis del TUI)
– Vittime di tratta, di violenza o di grave sfruttamento (per le quali si
prevede il programma di assistenza e integrazione sociale di cui
all’art.18 del TUI)
– Minori di 16 anni (sono i genitori responsabili di adempiere all’obbligo
scolastico, cfr. dopo)
• NON si stipula l’AI e, se stipulato, si intende come adempiuto,
se il migrante è affetto da patologie o disabilità tali da
limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento
linguistico e culturale (certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN
(art. 2, co. 8 DPR 179/11)).
Maggio 2012 5 www.anellimancanti.org
6. Obblighi per il migrante
• Il migrante si impegna a (cfr. art. 2, co. 4 DPR 179/11):
A. acquisire un livello di conoscenza della lingua italiana parlata
equivalente almeno al livello A2 (quadro comune europeo di
riferimento emanato dal CoE);
B. acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
C. acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con
particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei
servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
D. garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli
minori.
• Il migrante dichiara anche di aderire alla Carta dei valori della
cittadinanza e dell'integrazione e si impegna a rispettarne i principi.
Maggio 2012 6 www.anellimancanti.org
7. Obblighi per lo Stato Italiano
• Lo Stato Italiano si impegna a sostenere il
processo d’integrazione del migrante
attraverso l’assunzione di ogni iniziativa in
raccordo con le Regioni e gli Enti Locali (art. 2,
co. 6 DPR 179/11).
Maggio 2012 7 www.anellimancanti.org
8. Come funziona???
• La firma
• Dopo la firma
• I crediti:
– Riconoscimento nuovi crediti
– Perdita dei crediti
• Dopo la firma – La formazione obbligatoria
• Sospensione o Proroga
• Decadenza
• Verifica Finale
• Esito della Verifica
• Alla fine della Proroga
Maggio 2012 8 www.anellimancanti.org
9. La firma
• DOVE
– Motivi di Lavoro e Ricongiungimento familiare SUI, Prefettura
– Altri motivi Questura
• QUANDO
– Al momento della presentazione della domanda di PdS.
• COME
– 2 originali (modello nell’allegato “A” del DPR 179/11)
– Traduzione nella lingua indicata dal migrante o, se non è possibile, in
inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino
secondo la preferenza espressa (art. 2, co. 1 DPR 179/11)
– Minori tra i 16 e i 18 anni, sottoscrizione anche dei genitori o dagli
esercenti la potestà genitoriale (art. 2, co. 2 DPR 179/11).
• GESTIONE
– Tutte le fasi successive sono affidate al SUI (art. 2, co. 11 DPR 179/11).
Maggio 2012 9 www.anellimancanti.org
10. Dopo la firma – I crediti
• Al momento della firma vengono assegnati al
migrante 16 crediti.
• Nel corso di validità dell’accordo, il migrante può
acquisire/perdere crediti in relazione ad azioni
positive/negative ai fini della sua integrazione in
Italia.
• Al termine dei 2 anni (periodo di validità), il
migrante deve aver raggiunto un numero di
crediti non inferiore a 30 perché l’accordo possa
essere estinto.
Maggio 2012 10 www.anellimancanti.org
11. Riconoscimento nuovi crediti
• Sono riconosciuti crediti attraverso l’attestazione di
– Conoscenza lingua italiana
– Conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
– Percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o di
istruzione e formazione professionale
– Percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica
superiore
– Corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia
– Conseguimento di titoli di studio aventi valore legale in Italia
– Attività di docenza
– Corsi di integrazione linguistica e sociale
• I crediti sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dal
migrante, tranne che per i crediti relativi alla conoscenza della lingua
italiana che sono assegnati a seguito di un test effettuato a cura dello SUI
anche presso i Centri EDA (cfr art. 5, co. 1 DPR 179/11).
Maggio 2012 11 www.anellimancanti.org
12. Perdita dei crediti - 1
• I crediti vengono decurtati in seguito a:
– Reati: condanne penali anche non
definitive, comprese quelle a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del CPP
– Misure di sicurezza personali: applicazione anche
non definitiva di misure previste dal codice penale
o da altre disposizioni di legge
– Illeciti amministrativi e tributari: sanzioni
pecuniarie definitive di importo non inferiore a 10
mila euro
Maggio 2012 12 www.anellimancanti.org
13. Perdita dei crediti - 2
• Il SUI procede inoltre alla decurtazione dei crediti in
caso di:
– permesso di soggiorno di durata annuale e mancata
partecipazione alla sessione di formazione civica e di
informazione; -15 crediti
– inadempimento dell'obbligo di istruzione scolastica dei
figli salva la prova di essersi, comunque, adoperato per
garantirne l'adempimento. L’accertamento
dell’inadempimento determina in ogni caso la perdita
integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e
di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione
dell'accordo per inadempimento con la conseguente
revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno e
l’espulsione del migrante (cfr. artt. 6, co.4 e 7 DPR 179/11)
Maggio 2012 13 www.anellimancanti.org
14. Dopo la firma – La
formazione obbligatoria
• Entro 3 mesi dalla firma, il migrante viene convocato per partecipare ad una sessione di
formazione civica e di informazione (art. 3, co. 1 DPR 179/11). La sessione formativa:
– È organizzata dal SUI
– È gratuita
– Ha una durata compresa tra 5 e 10 ore totali
– Prevede l’uso materiali tradotti nella lingua indicata dal migrante o, altrimenti, in inglese, francese, spagnolo,
arabo, cinese, albanese, russo o filippino secondo la preferenza espressa dall’interessato
• Obiettivi
– Conoscenza adeguata dei principi fondamentali della Costituzione, e dell'organizzazione delle istituzioni
pubbliche in Italia.
– Conoscenza adeguata della vita civile in Italia, soprattutto nel funzionamento della sanità, della scuola, dei
servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali.
– Informazione sui diritti e dei doveri del migrante in Italia, compresi gli obblighi relativi al soggiorno e al
lavoro, gli obblighi reciproci tra coniugi e i doveri nei confronti dei figli minori secondo l'ordinamento
giuridico italiano.
– Informazione sulle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione disponibili sul territorio della
provincia di residenza
– Informazione sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.
Maggio 2012 14 www.anellimancanti.org
15. Sospensione o proroga
• Il migrante può chiedere una sospensione o
proroga dell’accordo per:
– gravi motivi di salute o di famiglia
– motivi di lavoro
– frequenza corso o tirocinio di
formazione, aggiornamento od orientamento
professionale
– frequenza tirocinio di formazione
– frequenza aggiornamento od orientamento
professionale
– studio all’estero
Maggio 2012 15 www.anellimancanti.org
16. Decadenza
• L’accordo decade di diritto se il Questore
dispone il rifiuto del rilascio, la revoca o il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
• Gli estremi del provvedimento di reiezione o
revoca sono inseriti, a cura della Questura,
nell'anagrafe nazionale (art. 2, co. 10 DPR
179/11).
Maggio 2012 16 www.anellimancanti.org
17. Verifica finale
• Ad un mese dalla scadenza dell’accordo, il SUI verifica il grado d’integrazione raggiunto:
– Il migrante deve presentare tutta la documentazione utile accumulata nel corso di
validità dell’accordo, per il riconoscimento di ulteriori crediti (ai residenti nella
provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test di lingua tedesca) e la
certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o
almeno della prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento;
– Se la documentazione presentata non è sufficiente per raggiungere 30 crediti, il
migrante può chiedere di partecipare ad un TEST per dimostrare il grado di
conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
necessario per l’adempimento dell’accordo;
– Contestualmente, il SUI avvia d’ufficio le verifiche necessarie ad accertare
un’eventuale decurtazione di crediti (art. 6, co.1 DPR 179/11);
– In caso di PdS di durata annuale, il SUI procede alla verifica della partecipazione
alla sessione di formazione. Qualora il SUI accerti la mancata partecipazione alla
sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti (art. 6, co.3 DPR 179/11).
Maggio 2012 17 www.anellimancanti.org
18. Esito della verifica
grado adeguato di integrazione
Crediti ≥ 30 ESTINZIONE
raggiunto
PROROGA grado adeguato di integrazione
1 ≤ Crediti ≤ 29
(UN ANNO) non raggiunto
grado adeguato di integrazione non
Crediti ≤ 0 RISOLUZIONE
raggiunto; revoca del PdS e espulsione
Maggio 2012 18 www.anellimancanti.org
19. Alla fine della proroga
• Un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, il
SUI attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio
dopo averlo comunicato al migrante. La verifica potrà
dare luogo a (cfr. art. 6, co.9 DPR 179/11):
– Crediti ≥30, avendo conseguito il livello A2 della lingua
italiana parlata e un livello sufficiente di conoscenza della
cultura civica e della vita civile in Italia: ESTINZIONE
dell’accordo per adempimento e rilascio del relativo
attestato
– Crediti ≤0: risoluzione dell'accordo per inadempimento
con la conseguente revoca o il mancato rinnovo del PdS e
l’espulsione del migrante.
Maggio 2012 19 www.anellimancanti.org
20. Anagrafe degli Accordi
• Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno
gestisce l'Anagrafe Nazionale degli intestatari degli Accordi di Integrazione.
• Per ciascun migrante sono indicati:
– i dati anagrafici dell’intestatario e dei componenti del nucleo familiare
– gli estremi dell'accordo
– i crediti di volta in volta assegnati o decurtati
– il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica
– gli estremi delle determinazioni assunte dal Prefetto e dal SUI, la modifica e l’estinzione
dell’accordo
• Le modifiche e i risultati delle verifiche da parte di Prefetto e SUI sono
comunicati tempestivamente, con modalità informatiche, alla Questura
competente ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
• Analoga comunicazione è data al migrante, relativamente ai dati inseriti
nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla decurtazione di crediti
o comunque a modificare lo stato di attuazione dell’accordo.
• Il migrante può controllare in ogni momento l'iter dell‘accordo stipulato
accendendo direttamente all’Anagrafe via internet.
Maggio 2012 20 www.anellimancanti.org
21. Normativa di riferimento
• Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179
“Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione
tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, pubblicato in GU, Serie
Generale, 11 novembre 2011, n. 263
• Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”, pubblicato in GU, Serie Generale18
agosto 1998 n. 191, Supplemento Ordinario n. 139 – art. 4 bis.
• Decreto Ministro Interno 23 aprile 2007, pubblicato in GU 15
giugno 2007 n. 137
Maggio 2012 21 www.anellimancanti.org
22. Siti utili
• Per controllare la situazione dell’accordo:
http://accordointegrazione.dlci.interno.it
• Ministero dell’Interno: brochure multilingue:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/s
ala_stampa/speciali/accordo_integrazione/accordi_e_brochure.
html
• Lista crediti riconoscibili (allegato B):
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fi
les/22/0936_allegato_b.pdf
• Lista crediti decurtabili (allegato C):
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fi
les/22/0936_allegato_c.pdf
Maggio 2012 22 www.anellimancanti.org