2. ATTIVITÀ GIURIDICA
Azione, omissione, condotta
produttiva di conseguenze
giuridicamente rilevanti
Attività che dà luogo a effetti giuridici
consistenti nell’imputazione di
situazioni giuridiche soggettive ai
soggetti del diritto
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 2
3. FATTO GIURIDICO
• Accadimento rilevante dal punto di vista
giuridico
• Avvenimento a cui l’ordinamento ricollega
conseguenze giuridiche
• Carattere: effetti giuridici che ne derivano
prescindono dalla volontà dei soggetti del
diritto
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 3
4. CLASSIFICAZIONE
DEI FATTI GIURIDICI
Naturale: che prescinde da
attività consapevole
dell’uomo e dal suo stato
FATTO soggettivo
Umano: ATTO posti in
essere da un soggetto di
diritto (volontà in rilievo)
G. Pedrazzi - Unibs ► v1.3/18 4
5. ATTI
Atti leciti Atti illeciti
Compiuti in
violazione di una
Atto giuridico
Negozio regola di diritto:
in senso
giuridico stretto generano
responsabilità.
(Artt. 1218 e 2043)
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 5
6. ESEMPI DI FATTI GIURIDICI
• Eventi naturali: mutamento del corso di
un fiume
• Comportamenti umani in cui però la
volontà è irrilevante ai fini della
produzione degli effetti giuridici: acquisto
da parte del proprietario di un fondo
della proprietà di una pianta nata sul
fondo stesso
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 6
7. ATTO GIURIDICO
IN SENSO STRETTO
• Atto umano, consapevole e rilevante per il diritto
• Limitata rilevanza della volontà: atto deve essere
sorretto dalla volontà perché si producano effetti
giuridici
• Conseguenza di questa rilevanza: richiesta la
capacità naturale (capacità di intendere e volere)
• I suoi effetti sono sempre stabiliti dalla legge,
ecco perché tutti gli atti giuridici in senso stretto
sono tipici
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8. NEGOZIO GIURIDICO
• Origini: Germania, frutto di lunga elaborazione
dottrinale a partire dalla Pandettistica ‘800
• Scopo: creare una categoria unitaria in cui far
convergere i casi in cui gli effetti giuridici sono
conformi alla volontà
• Carattere: forte legame tra gli effetti e il contenuto
della volontà, massima rilevanza della volontà
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 8
9. DEFINIZIONE di negozio giuridico
• Passato: Dichiarazione di volontà privata
direttamente finalizzata alla produzione di
determinati effetti giuridici perseguiti e a cui
l’ordinamento ricollega effetti conformi al
risultato voluto
• Critica: non sempre il negozio giuridico
consiste in una dichiarazione di volontà
• Oggi: Atto di autonomia privata con cui i privati
autoregolamentano i propri interessi
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 9
10. Negozio giuridico come categoria di sintesi
in cui rientrano figure tra loro molto diverse
(contratto, testamento, matrimonio)
Principali tipologie negoziali:
1.Unilaterali, bilaterali, plurilaterali
2.Inter vivos, mortis causa
3.A titolo oneroso, a titolo gratuito
4.Patrimoniali, non patrimoniali
5.Causali, astratti
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 10
11. NEGOZI UNI-BI-PLURILATERALI
• Negozio unilaterale: si perfeziona con la
dichiarazione di volontà di una sola parte
(parte ≠ persona)
• Negozio bi / plurilaterale: si perfeziona
con le dichiarazioni di due o più parti
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 11
12. NEGOZI INTER VIVOS, MORTIS
CAUSA
• Negozio inter vivos: destinato a produrre
i suoi effetti nel corso della vita dei
soggetti
• Negozio mortis causa: i suoi effetti
presuppongono la morte di una persona
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 12
13. NEGOZI A TITOLO
ONEROSO / GRATUITO
• Negozio a titolo oneroso: il soggetto, per
acquistare un diritto, accetta un sacrificio
correlativo
• Negozio a titolo gratuito: determina
l’acquisizione di un vantaggio senza alcuna
controprestazione da parte del beneficiario
• Non confondere gratuità (genus) e liberalità
(species): intento di arricchire il beneficiario
dell’attribuzione patrimoniale
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 13
14. NEGOZI PATRIMONIALI,
NON PATRIMONIALI
Negozio patrimoniale: riferito ad interessi economici:
di attribuzione patrimoniale: determina uno
spostamento di diritti da un soggetto ad un altro
di disposizione: determina l’immediata diminuzione del
patrimonio dell’alienante
di obbligazione: determina la nascita di una
obbligazione finalizzata al trasferimento del bene
Negozio non patrimoniale: non riferito ad interessi
economici
NOZIONE di PATRIMONIO (art. 2740 c.c.)
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15. NEGOZI CAUSALI, ASTRATTI
• Negozio causale: non è svincolato dalla causa
nel suo funzionamento
• Negozio astratto: i suoi effetti si producono
prescindendo dalla causa:
Causa non è irrilevante ma la reazione
dell’ordinamento nel caso di sua inesistenza o
illiceità è posticipata
Esecuzione della prestazione Eventuale
restituzione
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16. DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
• Manifestazione esterna della volontà di un
soggetto
• Tipologie:
1. Espressa: volontà manifestata mediante forme
verbali orali o scritte
2. Tacita o Comportamenti concludenti: volontà
manifestata attraverso comportamenti da cui si
desume la volontà del soggetto pur non avendola
palesata
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17. IL SILENZIO come
comportamento concludente?
Regola: il silenzio non può essere considerato alla
stregua di un comportamento concludente
Eccezione solo se la sua rilevanza prevista:
1. ex lege (es: contratto con obbligazioni a carico
di un solo proponente art. 1333)
2. dalle parti mediante accordo
3. da un’inequivoca prassi contrattuale
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 17
18. DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
E RECETTIZIETÀ
• Dichiarazione recettizia: efficace solo dal
momento della sua ricezione nella sfera del
destinatario
(es: remissione del debito ex art. 1236 c.c.)
• Dichiarazione non recettizia: la sua efficacia
non è subordinata alla sua ricezione nella sfera
del destinatario
(es: promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.)
G. Pedrazzi - Unibs v1.3/18 18