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Diciannovesima lezione
APPROFONDIMENTI VARI:
Google Autocomplete (continua), Digital Divide (e
altro)
Dott. Avv. Federico Costantini
[nome].[cognome]@uniud.it
Dipartimento di Scienze giuridiche
Corso di informatica giuridica
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati
Sommario
(1) Discussione del caso Tribunale di Milano 23-5-13
(2) Digital Divide
(3) Privacy / Informazione e … il sogno americano
(4) CTG: Scambi con la PA e documento informatico
(1) Discussione del caso Tribunale di Milano 23-5-13
4
Continua dalla lezione precedente:
«Google Autocomplete»
5
I FATTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO
- Tizio si accorge che Google “suggerisce” di accostare al suo nominativo le parole “truffa” e
“truffatore” (e si reca da un legale)
- il legale di Tizio avverte Google del significato diffamatorio dell’accostamento, chiedendo di
intervenire
- Google non interviene, anzi risponde di non essere responsabile.
- Tizio ricorre in giudizio presentando una domanda cautelare.
Riassunto della vicenda concernente il caso
ordinanza Tribunale di Milano 31 marzo 2011
6
LA VICENDA PROCESSUALE
- (Raccomandata del legale di Tizio): Tizio lamenta non che nel software «Google suggest» non
sia stato «filtrato», ma che Google non sia intervenuto EX POST a «bonificare» i
risultati dai contenuti illeciti, come gli era stato richiesto.
- (Raccomandata dei legali di Google) Google risponde di essere un semplice provider fornitore
di Hosting (art. 16 D. Lgs. 70/2003)
(- Tizio ricorre ex art. 700 CPC)
- (verosimilmente) 21 gennaio 2011: udienza, il giudice si riserva di decidere
- (verosimilmente) 25 gennaio 2011: il giudice deposita il provvedimento con cui accoglie il
ricorso di Tizio
- (verosimilmente) 7 febbraio 2011: il provvedimento viene notificato a Google, con tanto di
fissazione di una somma da pagare a titolo di sanzione per ogni giorno di ritardo
- Google presenta reclamo (art. 669 terdecies CPC)
- (verosimilmente) 24 marzo 2011: udienza, il collegio si riserva di decidere
- (verosimilmente) 31 marzo 2011: viene depositato il provvedimento con cui il collegio rigetta il
ricorso di Google.
Riassunto della vicenda concernente il caso
ordinanza Tribunale di Milano 31 marzo 2011
7
IL PROBLEMA GIURIDICO SOLLEVATO
Questioni rilevanti:
- la selezione delle espressioni è automatica, fuori dal controllo del titolare e prodotto
dall’elaborazione delle precedenti ricerche degli utenti
- Google nega di poter (e dover) esercitare un controllo EX ANTE, ma il diffamato chiede di che
sia effettuata una verifica EX POST
- Google afferma che comunque i risultati della ricerca (compiuta anche utilizzando la funzione
incriminata) non sono lesivi per il diffamante
- Google effettua – a parere del giudice – un trattamento con effetti lesivi per la reputazione del
diffamato
Riassunto della vicenda concernente il caso
ordinanza Tribunale di Milano 31 marzo 2011
8
Tizio Tribunale di Milano
(sede cautelare)
Tribunale di Milano
(Collegio)
Google
Esiste una diffamazione (nella parola
“truffatore” associata al nome di
Tizio) generata dal software
La diffamazione sussiste, essendo
indifferente che ci siano o meno
Non tutti gli utenti leggono i
risultati della ricerca, essendo
sufficiente ai fini della
diffamazione l’accostamento
sulla barra centrale.
Non ci sono “documenti” on line
che confermano questa offesa (da
tali documenti il sistema
“Suggest” potrebbe aver preso
spunto)
Questa diffamazione è comunque
riconducibile a Google Suggest,
infatti il sistema propone
l’accostamento di termini come
“proprio servizio”
Concorda con Tizio Concorda con Tizio. Il fatto
che la diffamazione derivi
dalle ricerche degli utenti non
toglie che sia l’algoritmo a
generarla.
Il software non funziona così
come rappresentato da Tizio e dal
Tribunale (argomento di fatto). La
diffamazione è riconducibile agli
utenti. In questo caso
l’associazione è data tra le parole
contenute in un articolo scritto da
tizio e le ricerche degli utenti
Google suggest è un servizio di
google, ulteriore rispetto alla
semplice memorizzazione dei dati
delle ricerche degli utenti, e quindi
Google deve disattivarlo altrimenti è
responsabile per gli effetti che
determina
 Concorda con Tizio Google non è responsabile in
quanto detentore della banca
dati, ma come fornitore del
servizio ulteriore, il Google
Suggest.
Google è solo un Host provider,
quindi non è responsabile per le
informazioni inserite in rete dagli
utenti e reperibili attraverso i suoi
sistemi.
Google, se richiesto, deve intervenire
per eliminare i suggerimenti che sono
diffamatori
 Concorda con Tizio Google deve comunque
rimediare agli accostamenti
chiaramente illeciti.
È difficile per Google intervenire
in modo puntuale rispetto ad
associazioni semantiche che
possono essere considerate
diffamatorie
9
Tribunale Milano 31 marzo 2011 in Resp. civ. e prev. 2011, 6, 1320 (s.m.) (nota di:
PERON)
Deve considerarsi diffamatoria la semplice associazione al nome di una persona con le parole
"truffa" e "truffatore", operata dal motore di ricerca attraverso il servizio web search
denominato Suggest/Autocomplete. Difatti, l'utente che legge tale abbinamento è indotto
immediatamente a dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a
tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso. Né appare idonea a
svuotare l'abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo, la circostanza che i risultati di
ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca
stessa - siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi. Il software che consente
l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce unicamente un'agevolazione offerta
da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o eliminazione non comprimerebbe in
alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte dal motore di ricerca Google
- alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca. Per tale ragione è il
risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la responsabilità
di chi dello stesso si avvale - irrilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni
intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza.
10
Il caso di oggi:
ordinanza Tribunale di Milano 23 maggio 2013
11
I FATTI
- alla parola Fondazione ALFA viene associata da Google l’espressione «Truffa», «Setta»,
«Plagio»
- giugno 2012: ALFA ingiunge a Google di eliminare questa associazione
- Google replica rifiutandosi
- ALFA ricorre in giudizio
- il tribunale rigetta il ricorso
- ALFA ricorre in sede di reclamo
- il giudice accoglie il reclamo
12
ALFA Tribunale di Milano
(sede cautelare)
RIGETTA IL RICORSO
Tribunale di Milano
(Collegio)
ACCOGLIE IL RECLAMO
(parz.)
Google
Esiste una diffamazione (nella
parola «setta» «plagio» e «truffa»
associata al nome di Tizio) generata
dal software
La diffamazione sussiste,
essendo indifferente che ci siano
o meno
Questo vale per «plagio» ma
non per «setta»
Le frasi non hanno un senso
compiuto, sono semplici
accostamenti di termini. Gli
utenti sono smaliziati, sanno
che l’accostamento tra i termini
è automatico e quindi esso non
ha valenza offensiva
Questa diffamazione è comunque
riconducibile a Google Suggest,
infatti il sistema propone
l’accostamento di termini come
“proprio servizio”
Concorda con Google Concorda con il ricorrente
LE NORME CHE ESCLUDONO
LA RESPONSABILITA’ DEL
PROVIDER SONO
ECCEZIONALI
Google suggest è un servizio di
google, ulteriore rispetto alla
semplice memorizzazione dei dati
delle ricerche degli utenti, e quindi
Google deve disattivarlo altrimenti
è responsabile per gli effetti che
determina
Google fornisce un servizio
ulteriore rispetto alla messa
a disposizione dei contenuti,
quindi è un «active
provider», quindi è
responsabile (non si
applicano le disposizioni
eccezionali)
Google è un hosting provider
quindi non è responsabile
Google, se richiesto, deve
intervenire per eliminare i
suggerimenti che sono diffamatori
13
(2) Il «Digital Divide»
14
DIGITAL DIVIDE - nozione
«the gap between individuals, households, businesses and
geographic areas at different socio-economic levels with regard to
their opportunities to access information and communication
technologies (ICTs) and their use of the Internet» 2001 (OCSE)
Definizione di «Digital divide»»
15
DIGITAL DIVIDE – distinzione interna
(1) access
Difficoltà di accedere alla rete
(2) skills
Mancanza di competenze per utilizzare le risorse informatiche
(3) usage
Mancanza di cultura per un utilizzo consapevole delle risorse
informatiche
16
DIGITAL DIVIDE – distinzione fattoriale
(1) domestic digital divide:
diseguaglianze sociali tra individui appartenenti a diverse
categorie sociali all’interno del me-desimo gruppo sociale,
correlate a differenze in termini di: reddito (ricchi/poveri);
genere (maschile/femminile); età (gio-vane/anziano ); cultura ;
appartenenza etnica; provenienza territoriale; altre qualità
personali (professione, disabilità );
(2) ‘International digital divide’:
differenze tra diversi Stati o regioni geografiche (società
tecnologicamente avanzate/Paesi arretrati) .
17
DIGITAL DIVIDE – il problema pratico
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/11/03/news/e_la_grammatica_del_futuro_chi_non_la_conosce_sa
18
DIGITAL DIVIDE – il problema pratico
http://www.federicomorello.eu/
19
DIGITAL DIVIDE – questioni teoretiche
configurazione all’interno delle «generazioni» dei diritti umani
(1) diritti di prima generazione
che comprendono i diritti civili (libertà ‘da’ interferenze dallo Stato) e i diritti politici (libertà
‘di’ parteci-pare alla vita politica);
(2) diritti economici, sociali e culturali
(libertà ‘tramite’ lo Stato);
(3) diritti di terza generazione
all’interno dei quali si distinguono quelli derivanti dalla condizione del Terzo Mondo
(autodeterminazione economica, sociale e culturale, diritto allo sviluppo economico e
sociale, diritto a partecipare ai benefici derivanti dal patrimonio comune del genere umano),
oppure dipendenti dalle attuali condizioni degli Stati contemporanei (diritto alla pace, diritto
ad un ambiente sano ed equilibrato, diritto all’aiuto umanitario in caso di disastro);
(4) diritti di quarta generazione:
diritti dei consumatori; diritti degli utenti; diritti dei risparmiatori; diritti dei morenti; diritti degli
embrioni; diritti delle generazioni future.
20
DIGITAL DIVIDE – problemi giuridici
(1) Il problema del Digital divide si inserisce tra le ultime due generazioni di diritti
(si discute se nella terza o nella quarta)
(2) il contenuto del Digital divide non è neutrale, come dimostra la terza accezione del
termine, che fa riferimento ad un orizzonte valoriale determinato.
(3) la tutela del Digital divide in che termini si pone? È un diritto vero e proprio? deve
essere risarcito?
-> art. 3 Codice Amministrazione digitale
21
Tribunale Roma 05/06/2009 12393 in Giur. merito 2009, 11, 2764 (s.m.) (nota di:
DI MARZIO)
Premesso che il risarcimento del danno esistenziale, nell'attuale assetto
giurisprudenziale, è ammesso a condizione che il danno sia adeguatamente dedotto e
provato, il distacco del telefono non può essere di regola considerato quale fonte
generatrice di danno esistenziale poiché ad esso può agevolmente ovviarsi in pochi
minuti e con poche decine di euro munendosi di un telefono cellulare, con
conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c.
[concorso del fatto colposo del creditore]
DIGITAL DIVIDE
22
DIGITAL DIVIDE
Tribunale Montepulciano 20/02/2009
L’utente rimasto a lungo senza telefono a causa di un ritardo del gestore nel trasloco
della linea ha diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante dalla
privazione del servizio telefonico dovuta a colpevole inerzia dell’azienda. In tale ipotesi
si configura, infatti, la menomazione dei diritti dell’utente alla libertà di comunicazione
di cui all’art. 15 cost. e di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 cost.
23
T.A.R. Potenza (Basilicata) sez. I, 23/09/2011, n. 478
Va condannata la p.a. che non abbia adempiuto alla pubblicazione
sulla pagina iniziale del proprio sito web dell'indirizzo di posta elettronica
certificata, così come previsto dall'art. 54 comma 2 ter d.lg. n. 82 del
2005 (codice dell'amministrazione digitale), ad adottare tutti gli atti
amministrativi necessari a garantire l'effettiva possibilità per gli utenti di
comunicare con la Regione attraverso la posta elettronica certificata
(PEC), nel rispetto del combinato disposto di cui agli art. 3 e 6 dello
stesso codice che prevedono il diritto dei cittadini e degli utenti a
comunicare con tecnologie telematiche con le pubbliche
amministrazioni.
24
(3) Privacy / informazione … e il sogno americano
25
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Faulkner
26
«Questo era il Sogno Americano: un asilo sacro, un santuario in terra per l’uomo in
quanto individuo».
«ora è svanito (…) Qualcosa è avvenuto al Sogno. Molte cose. Questo episodio, io
ritengo, è il sintomo di una di esse»
«l’individuo non può più essere tale e senza (…) individualità egli non è più nulla
che valga la pena essere o continuare ad essere»
Faulkner, William. Privacy. il sogno Americano: che ne e stato?̀ Milan: Adelphi,
2003.
R. Coughlan, The private World of William Faulkner, in «Life Magazine», 42, 28
settembre 1953, 118-136.
27
(4) CTG: Scambi con la PA e documento informatico
28
Art.43 Acquisizione diretta di documenti D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A),
[..]:comma 6 I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale.
29
ARTICOLO N.43 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Certificazione e documentazione d'impresa (1)
1. Lo sportello unico per le attivita' produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti
attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o
nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da altre
amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di
qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro
inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e
conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente
in modalita' telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire
ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(1) Articolo inserito dall' articolo 6, comma 2, lett. f-quinquies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
30
Articolo 65 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica.
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di
quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono
inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le adottate ai sensi
dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative
che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa,
su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma
1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

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Lezione 19 2015-2016 Approfondimento, Digital divide

  • 1. Diciannovesima lezione APPROFONDIMENTI VARI: Google Autocomplete (continua), Digital Divide (e altro) Dott. Avv. Federico Costantini [nome].[cognome]@uniud.it Dipartimento di Scienze giuridiche Corso di informatica giuridica Laurea magistrale in Giurisprudenza Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati
  • 2. Sommario (1) Discussione del caso Tribunale di Milano 23-5-13 (2) Digital Divide (3) Privacy / Informazione e … il sogno americano (4) CTG: Scambi con la PA e documento informatico
  • 3. (1) Discussione del caso Tribunale di Milano 23-5-13
  • 4. 4 Continua dalla lezione precedente: «Google Autocomplete»
  • 5. 5 I FATTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO - Tizio si accorge che Google “suggerisce” di accostare al suo nominativo le parole “truffa” e “truffatore” (e si reca da un legale) - il legale di Tizio avverte Google del significato diffamatorio dell’accostamento, chiedendo di intervenire - Google non interviene, anzi risponde di non essere responsabile. - Tizio ricorre in giudizio presentando una domanda cautelare. Riassunto della vicenda concernente il caso ordinanza Tribunale di Milano 31 marzo 2011
  • 6. 6 LA VICENDA PROCESSUALE - (Raccomandata del legale di Tizio): Tizio lamenta non che nel software «Google suggest» non sia stato «filtrato», ma che Google non sia intervenuto EX POST a «bonificare» i risultati dai contenuti illeciti, come gli era stato richiesto. - (Raccomandata dei legali di Google) Google risponde di essere un semplice provider fornitore di Hosting (art. 16 D. Lgs. 70/2003) (- Tizio ricorre ex art. 700 CPC) - (verosimilmente) 21 gennaio 2011: udienza, il giudice si riserva di decidere - (verosimilmente) 25 gennaio 2011: il giudice deposita il provvedimento con cui accoglie il ricorso di Tizio - (verosimilmente) 7 febbraio 2011: il provvedimento viene notificato a Google, con tanto di fissazione di una somma da pagare a titolo di sanzione per ogni giorno di ritardo - Google presenta reclamo (art. 669 terdecies CPC) - (verosimilmente) 24 marzo 2011: udienza, il collegio si riserva di decidere - (verosimilmente) 31 marzo 2011: viene depositato il provvedimento con cui il collegio rigetta il ricorso di Google. Riassunto della vicenda concernente il caso ordinanza Tribunale di Milano 31 marzo 2011
  • 7. 7 IL PROBLEMA GIURIDICO SOLLEVATO Questioni rilevanti: - la selezione delle espressioni è automatica, fuori dal controllo del titolare e prodotto dall’elaborazione delle precedenti ricerche degli utenti - Google nega di poter (e dover) esercitare un controllo EX ANTE, ma il diffamato chiede di che sia effettuata una verifica EX POST - Google afferma che comunque i risultati della ricerca (compiuta anche utilizzando la funzione incriminata) non sono lesivi per il diffamante - Google effettua – a parere del giudice – un trattamento con effetti lesivi per la reputazione del diffamato Riassunto della vicenda concernente il caso ordinanza Tribunale di Milano 31 marzo 2011
  • 8. 8 Tizio Tribunale di Milano (sede cautelare) Tribunale di Milano (Collegio) Google Esiste una diffamazione (nella parola “truffatore” associata al nome di Tizio) generata dal software La diffamazione sussiste, essendo indifferente che ci siano o meno Non tutti gli utenti leggono i risultati della ricerca, essendo sufficiente ai fini della diffamazione l’accostamento sulla barra centrale. Non ci sono “documenti” on line che confermano questa offesa (da tali documenti il sistema “Suggest” potrebbe aver preso spunto) Questa diffamazione è comunque riconducibile a Google Suggest, infatti il sistema propone l’accostamento di termini come “proprio servizio” Concorda con Tizio Concorda con Tizio. Il fatto che la diffamazione derivi dalle ricerche degli utenti non toglie che sia l’algoritmo a generarla. Il software non funziona così come rappresentato da Tizio e dal Tribunale (argomento di fatto). La diffamazione è riconducibile agli utenti. In questo caso l’associazione è data tra le parole contenute in un articolo scritto da tizio e le ricerche degli utenti Google suggest è un servizio di google, ulteriore rispetto alla semplice memorizzazione dei dati delle ricerche degli utenti, e quindi Google deve disattivarlo altrimenti è responsabile per gli effetti che determina  Concorda con Tizio Google non è responsabile in quanto detentore della banca dati, ma come fornitore del servizio ulteriore, il Google Suggest. Google è solo un Host provider, quindi non è responsabile per le informazioni inserite in rete dagli utenti e reperibili attraverso i suoi sistemi. Google, se richiesto, deve intervenire per eliminare i suggerimenti che sono diffamatori  Concorda con Tizio Google deve comunque rimediare agli accostamenti chiaramente illeciti. È difficile per Google intervenire in modo puntuale rispetto ad associazioni semantiche che possono essere considerate diffamatorie
  • 9. 9 Tribunale Milano 31 marzo 2011 in Resp. civ. e prev. 2011, 6, 1320 (s.m.) (nota di: PERON) Deve considerarsi diffamatoria la semplice associazione al nome di una persona con le parole "truffa" e "truffatore", operata dal motore di ricerca attraverso il servizio web search denominato Suggest/Autocomplete. Difatti, l'utente che legge tale abbinamento è indotto immediatamente a dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso. Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo, la circostanza che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca stessa - siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi. Il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce unicamente un'agevolazione offerta da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte dal motore di ricerca Google - alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca. Per tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la responsabilità di chi dello stesso si avvale - irrilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza.
  • 10. 10 Il caso di oggi: ordinanza Tribunale di Milano 23 maggio 2013
  • 11. 11 I FATTI - alla parola Fondazione ALFA viene associata da Google l’espressione «Truffa», «Setta», «Plagio» - giugno 2012: ALFA ingiunge a Google di eliminare questa associazione - Google replica rifiutandosi - ALFA ricorre in giudizio - il tribunale rigetta il ricorso - ALFA ricorre in sede di reclamo - il giudice accoglie il reclamo
  • 12. 12 ALFA Tribunale di Milano (sede cautelare) RIGETTA IL RICORSO Tribunale di Milano (Collegio) ACCOGLIE IL RECLAMO (parz.) Google Esiste una diffamazione (nella parola «setta» «plagio» e «truffa» associata al nome di Tizio) generata dal software La diffamazione sussiste, essendo indifferente che ci siano o meno Questo vale per «plagio» ma non per «setta» Le frasi non hanno un senso compiuto, sono semplici accostamenti di termini. Gli utenti sono smaliziati, sanno che l’accostamento tra i termini è automatico e quindi esso non ha valenza offensiva Questa diffamazione è comunque riconducibile a Google Suggest, infatti il sistema propone l’accostamento di termini come “proprio servizio” Concorda con Google Concorda con il ricorrente LE NORME CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER SONO ECCEZIONALI Google suggest è un servizio di google, ulteriore rispetto alla semplice memorizzazione dei dati delle ricerche degli utenti, e quindi Google deve disattivarlo altrimenti è responsabile per gli effetti che determina Google fornisce un servizio ulteriore rispetto alla messa a disposizione dei contenuti, quindi è un «active provider», quindi è responsabile (non si applicano le disposizioni eccezionali) Google è un hosting provider quindi non è responsabile Google, se richiesto, deve intervenire per eliminare i suggerimenti che sono diffamatori
  • 14. 14 DIGITAL DIVIDE - nozione «the gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard to their opportunities to access information and communication technologies (ICTs) and their use of the Internet» 2001 (OCSE) Definizione di «Digital divide»»
  • 15. 15 DIGITAL DIVIDE – distinzione interna (1) access Difficoltà di accedere alla rete (2) skills Mancanza di competenze per utilizzare le risorse informatiche (3) usage Mancanza di cultura per un utilizzo consapevole delle risorse informatiche
  • 16. 16 DIGITAL DIVIDE – distinzione fattoriale (1) domestic digital divide: diseguaglianze sociali tra individui appartenenti a diverse categorie sociali all’interno del me-desimo gruppo sociale, correlate a differenze in termini di: reddito (ricchi/poveri); genere (maschile/femminile); età (gio-vane/anziano ); cultura ; appartenenza etnica; provenienza territoriale; altre qualità personali (professione, disabilità ); (2) ‘International digital divide’: differenze tra diversi Stati o regioni geografiche (società tecnologicamente avanzate/Paesi arretrati) .
  • 17. 17 DIGITAL DIVIDE – il problema pratico http://www.repubblica.it/cronaca/2011/11/03/news/e_la_grammatica_del_futuro_chi_non_la_conosce_sa
  • 18. 18 DIGITAL DIVIDE – il problema pratico http://www.federicomorello.eu/
  • 19. 19 DIGITAL DIVIDE – questioni teoretiche configurazione all’interno delle «generazioni» dei diritti umani (1) diritti di prima generazione che comprendono i diritti civili (libertà ‘da’ interferenze dallo Stato) e i diritti politici (libertà ‘di’ parteci-pare alla vita politica); (2) diritti economici, sociali e culturali (libertà ‘tramite’ lo Stato); (3) diritti di terza generazione all’interno dei quali si distinguono quelli derivanti dalla condizione del Terzo Mondo (autodeterminazione economica, sociale e culturale, diritto allo sviluppo economico e sociale, diritto a partecipare ai benefici derivanti dal patrimonio comune del genere umano), oppure dipendenti dalle attuali condizioni degli Stati contemporanei (diritto alla pace, diritto ad un ambiente sano ed equilibrato, diritto all’aiuto umanitario in caso di disastro); (4) diritti di quarta generazione: diritti dei consumatori; diritti degli utenti; diritti dei risparmiatori; diritti dei morenti; diritti degli embrioni; diritti delle generazioni future.
  • 20. 20 DIGITAL DIVIDE – problemi giuridici (1) Il problema del Digital divide si inserisce tra le ultime due generazioni di diritti (si discute se nella terza o nella quarta) (2) il contenuto del Digital divide non è neutrale, come dimostra la terza accezione del termine, che fa riferimento ad un orizzonte valoriale determinato. (3) la tutela del Digital divide in che termini si pone? È un diritto vero e proprio? deve essere risarcito? -> art. 3 Codice Amministrazione digitale
  • 21. 21 Tribunale Roma 05/06/2009 12393 in Giur. merito 2009, 11, 2764 (s.m.) (nota di: DI MARZIO) Premesso che il risarcimento del danno esistenziale, nell'attuale assetto giurisprudenziale, è ammesso a condizione che il danno sia adeguatamente dedotto e provato, il distacco del telefono non può essere di regola considerato quale fonte generatrice di danno esistenziale poiché ad esso può agevolmente ovviarsi in pochi minuti e con poche decine di euro munendosi di un telefono cellulare, con conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c. [concorso del fatto colposo del creditore] DIGITAL DIVIDE
  • 22. 22 DIGITAL DIVIDE Tribunale Montepulciano 20/02/2009 L’utente rimasto a lungo senza telefono a causa di un ritardo del gestore nel trasloco della linea ha diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante dalla privazione del servizio telefonico dovuta a colpevole inerzia dell’azienda. In tale ipotesi si configura, infatti, la menomazione dei diritti dell’utente alla libertà di comunicazione di cui all’art. 15 cost. e di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 cost.
  • 23. 23 T.A.R. Potenza (Basilicata) sez. I, 23/09/2011, n. 478 Va condannata la p.a. che non abbia adempiuto alla pubblicazione sulla pagina iniziale del proprio sito web dell'indirizzo di posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 54 comma 2 ter d.lg. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l'effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la Regione attraverso la posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto del combinato disposto di cui agli art. 3 e 6 dello stesso codice che prevedono il diritto dei cittadini e degli utenti a comunicare con tecnologie telematiche con le pubbliche amministrazioni.
  • 24. 24 (3) Privacy / informazione … e il sogno americano
  • 26. 26 «Questo era il Sogno Americano: un asilo sacro, un santuario in terra per l’uomo in quanto individuo». «ora è svanito (…) Qualcosa è avvenuto al Sogno. Molte cose. Questo episodio, io ritengo, è il sintomo di una di esse» «l’individuo non può più essere tale e senza (…) individualità egli non è più nulla che valga la pena essere o continuare ad essere» Faulkner, William. Privacy. il sogno Americano: che ne e stato?̀ Milan: Adelphi, 2003. R. Coughlan, The private World of William Faulkner, in «Life Magazine», 42, 28 settembre 1953, 118-136.
  • 27. 27 (4) CTG: Scambi con la PA e documento informatico
  • 28. 28 Art.43 Acquisizione diretta di documenti D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), [..]:comma 6 I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
  • 29. 29 ARTICOLO N.43 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Certificazione e documentazione d'impresa (1) 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualita' o ambientali; b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a). 2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le disposizioni vigenti. 3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a). 4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1) Articolo inserito dall' articolo 6, comma 2, lett. f-quinquies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
  • 30. 30 Articolo 65 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c). 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Notas do Editor

  1. Nota
  2. Nota
  3. Nota
  4. Nota
  5. Nota
  6. Nota
  7. Nota
  8. Nota
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