1.- Premessa
2.- Cenni tecnici: il funzionamento del Web
3.- Introduzione alla responsabilità del provider: la figura dell’editore
5.- L’Unione Europea, la direttiva 31/2001 e il D. Lgs. 70/2003
6.- Conclusioni
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”. Il problema del “controll...
Lezione 05 2015-2016 Internet Service Provider
1. 1
Corso di informatica giuridica
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati
Quinta lezione:
La comunicazione “1 <-> molti”
(2) La responsabilità del provider
Dott. Avv. Federico Costantini
[nome].[cognome]@uniud.it
Dipartimento di Scienze giuridiche
2. 2
AGGIORNAMENTI
CIINA / AI WEIWEI : potere tecnologico e libertà di espressione
https://instagram.com/p/8ZfCgkqD7A/?taken-by=aiww
3. 3
AGGIORNAMENTO
«Fine scorta» per gli indirizzi IPv4 in U.S.A.
http://arstechnica.com/business/2015/09/north-america-is-out-of-ipv4-addresses-for-really-real-this-time/
Lo scorso 24 settembre
sono «finiti» gli indirizzi
IPv4 in U..S.A., nel senso
che la ARIN (autorità che
redistribuisce gli indirizzi
IP per conto dell’ICANN)
non ne ha più a
disposizione).
4. 4
SOMMARIO
Confronto tra l’indice della dispensa e il piano delle lezioni in tema di responsabilità del
provider
1.- Premessa
2.- Cenni tecnici: il funzionamento del Web
3.- Introduzione alla responsabilità del provider: la figura dell’editore
4.- La giurisprudenza U.S.A. in tema di diffamazione (*) -> RINVIO
5.- L’Unione Europea, la direttiva 31/2001 e il D. Lgs. 70/2003
6.- Conclusioni
5. 5
(inquadramento della lezione odierna all’interno del Corso)
Anche oggi trattiamo un argomento relativo alla «diffusione»
Destinatario
1 molti
Mittente
1
Comunicazione
1 <-> 1
Diffusione
1 -> Molti
molti
«Intrusione»
Molti -> 1
Condivisione
Molti <-> molti
Rispetto alla «diffusione» in questo Corso ci soffermeremo su tre temi specifici:
(1) I nomi a dominio (giovedì scorso)
(2) la responsabilità del provider (oggi)
(3) I diritti della persona su Internet (giovedì prossimo)
6. 6
(1) Distinzione per oggetto delle informazioni:
a. comunicazioni aventi rilevanza negoziale.
b. comunicazioni non aventi rilevanza negoziale.
(2) Distinzione per soggetto della trasmissione:
a. Provider;
b. Utente.
(3) Distinzione per scopo inerente all’attività sottesa alla comunicazione:
a. Esercizio di una attività economica.
b. Al di fuori dell’esercizio di una attività economica, quindi per fini
esclusivamente personali.
Categorie acquisite dalle lezioni precedenti
7. 7
Inquadramento del problema della responsabilità del provider
Il provider deve essere considerato (almeno
indirettamente) responsabile per il contenuto
delle informazioni pubblicate dai suoi utenti?
8. 8
Soggetto
Provider Utente
Oggetto
Informazioni
commerciali
Le informazioni commerciali possono
essere quelle del medesimo provider,
ma anche quelle di altri utenti che
esercitano attività economiche e che
si avvalgono dei suoi servizi
informatici.
Si tratta di imprese che si avvalgono dei
servizi forniti dai provider. Da questo
punto di vista i maggiori problemi sono
quelli relativi alla tutela della
concorrenza.
Informazioni
non commerciali
L’ipotesi che al provider siano riferibili
espressioni di libertà del pensiero è
trascurabile. Per la maggior parte si
tratta di informazioni imputabili agli
utenti.
In questa sede rileva la libertà di
informazione e di espressione, che può
talvolta essere oggetto di attività
professionale
Il problema si presenta in diverse varianti a seconda
del contenuto delle informazioni e delle caratteristiche
dei soggetti coinvolti
9. 9
IN QUESTA LEZIONE
Sono oggetto di considerazione:
• la responsabilità indiretta del provider per informazioni che non sono
state emesse dal medesimo, ma dagli utenti, la cui diffusione però
dipende dall’attività stessa del provider.
• La responsabilità diretta dell’utente per informazioni che
costituiscono esercizio della sua libertà di informazione o di
espressione, che per determinate categorie di soggetti (per esempio i
giornalisti) coincide con attività economica.
(più la prima che la seconda…)
10. 10
ATTENZIONE ALLA DIFFERENZA TRA
INTERNET E WEB
- un conto è Internet, come infrastruttura tecnologica, un conto è il web, come
strumento tecnico di reperimento delle informazioni mediante un sistema di
collegamenti a rete.
- internet è stato inventato negli anni Sessanta in U.S.A., il web agli anni Novanta
al CERN di Ginevra da parte di (Sir) Timothy Berners Lee.
- internet utilizza l’insieme di protocolli TCP/IP, il web invece un particolare
protocollo, l’HTTP, che consente al browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, Opera) di “sfogliare” le pagine.
-> Questo è il primo indirizzo web: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html, reso
disponibile online il 6 agosto 1991.
11. 11
Il web in fondo non è che una interfaccia grafica delle informazioni che sono messe a disposizione
on line.
http://www.uniud.it/it
13. 13
Vista codice “sorgente” di pagina web
Le pagine web sono composte in un linguaggio di formattazione chiamato HTML
(HyperText Markup Language)
14. 14
Il problema dell’assimilazione del provider
all’editore
Bisogna tenere presenti tre aspetti:
(1) i principi generali in tema di responsabilità
(2) la figura dell’editore come soggetto indirettamente responsabile
(3) i termini della discussione sull’assimilazione del provider all’editore
15. 15
Responsabilità
di tipo soggettivo
(regola generale)
di tipo oggettivo
(ipotesi particolari)
Ambito Civile Art. 2043 CC Art. 2050, 2051, 2052,
2053, 2054 ….
Penale Art. 27 Cost, Art. 43 CP
Art. 57 CP
(1) I principi generali in tema di responsabilità
In termini generali si possono distinguere due impostazioni nella responsabilità – oggettiva
e soggettiva – che si configurano in modo differente a seconda dell’ambito – civile e
penale – in cui si collocano.
16. 16
Principio generale in tema di responsabilità civile
Articolo 2043 CC
Risarcimento per fatto
illecito.
[I]. Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.
Chi agisce deve
provare:
(1)fatto / atto
(2)antigiuridicità
(3)causalità
(4)dolo / colpa
(5)il danno
Chi è convenuto
deve opporre:
eccezioni impeditive,
modificative,
estintive.
(1) I principi generali in tema di responsabilità
17. 17
Articolo 2050 CC
Responsabilità per
l'esercizio di attività
pericolose.
[I]. Chiunque cagiona danno
ad altri nello svolgimento di
un'attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di
avere adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno.
Chi agisce deve provare:
(1) il carattere pericoloso dell’attività
(2)La causalità
(3)Il danno
Chi è convenuto deve provare:
(1) l’adozione di misure preventive
(2)L’idoneità delle misure a evitare il
danno
Articolo 2051 CC
Danno cagionato da
cose in custodia.
[I]. Ciascuno è responsabile
del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito.
Chi agisce deve provare:
(1)la causalità
(2)il danno
(3)la custodia
Chi è convenuto deve provare:
(1)il caso fortuito
Ipotesi particolari di responsabilità civile
(1) I principi generali in tema di responsabilità
18. 18
Articolo 2052 CC
Danno cagionato
da animali.
[I]. Il proprietario di un animale o chi
se ne serve per il tempo in cui lo ha
in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse
smarrito o fuggito, salvo che provi il
caso fortuito.
Chi agisce deve provare:
(1)la causalità
(2)il danno
(3)la custodia
Chi è convenuto deve provare:
(1)il caso fortuito
Articolo 2053 CC
Rovina di edificio.
[I]. Il proprietario di un edificio o di
altra costruzione è responsabile dei
danni cagionati dalla loro rovina,
salvo che provi che questa non è
dovuta a difetto di manutenzione o a
vizio di costruzione.
Chi agisce deve provare:
(1)il “fatto”
(2)la causalità
(3)il danno
Chi è convenuto deve provare:
(1)danno non dovuto a difetto di
manutenzione o vizio di costruzione
(1) I principi generali in tema di responsabilità
19. 19
Articolo 1218 CC
Responsabilità
del debitore.
[I]. Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno], se non
prova che l'inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
Onere della prova invertito:
Chi agisce deve provare il titolo
(il contratto)
Chi è convenuto deve provare:
(1)causa esterna
dell’inadempimento / ritardo
(2)non imputabilità
(3)impossibilità della prestazione
La responsabilità contrattuale
(1) I principi generali in tema di responsabilità
20. 20
Articolo 43 CP
Elemento
psicologico del
reato.
[I]. Il delitto:
- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato
dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto [61n. 3], non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
[II]. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si
applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere
da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Articolo 57
CP
Reati
commessi col
mezzo della
stampa
periodica
[I]. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di
concorso [110], il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di
esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad
impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati [528, 565, 596-bis,
683, 684, 685], è punito, a titolo di colpa [43], se un reato è commesso, con la
pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo [57-bis, 58-
bis].
Cenni generali sulla responsabilità penale
(1) I principi generali in tema di responsabilità
21. 21
Art. 27 Costituzione
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Articolo 40 Codice Penale
Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso,
da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua
azione o omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo.
(1) I principi generali in tema di responsabilità
22. 22
IN SINTESI:
- le ipotesi di responsabilità oggettiva sono molto specifiche nel nostro
ordinamento (per non dire del tutto eccezionali nell’ambito penalistico)
- la responsabilità dell’editore rientra in una di queste ipotesi
(1) I principi generali in tema di responsabilità
23. 23
(2) la figura dell’editore come soggetto indirettamente responsabile
Art. 21 Cost.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
La figura dell’editore è particolarmente delicata perché riguarda l’esercizio della libertà di
manifestazione del pensiero (tutelata costituzionalmente).
24. 24
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43). - Disposizioni sulla stampa
Articolo 1 Definizione di stampa o stampato.
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
Art. 2 Indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio
dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere
devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile (1).
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati,
deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari (2).
Disposizioni di legge che riguardano l’esercizio della libertà di stampa in generale
25. 25
Art. 5 Registrazione.
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita
l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della
pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia
richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro
tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
LE TESTATE EDITORIALI DEVONO ESSERE REGISTRATE
26. 26
D. Lgs. 31 luglio 2005 n.177 (in Suppl. ordinario n. 150 alla Gazz. Uff., 7 settembre, n. 208). -
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, c.d. Testo Unico “Radiotelevisione”.
Art. 2. Definizioni (TESTO ORIGINARIO)
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei
contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico,
rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione
«programmi», riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che
radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti
in immagini fisse;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi
da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
NORME CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITA’ EDITORIALE SU INTERNET
(in origine Internet non era prevista)
27. 27
D. Lgs. 31 luglio 2005 n.177 (in Suppl. ordinario n. 150 alla Gazz. Uff., 7 settembre, n. 208). -
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, c.d. Testo Unico “Radiotelevisione”.
Art. 2. Definizioni (TESTO VIGENTE dal 2010)
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
“servizio di media audiovisivo” (art. 2 comma 1 lett. a): «un servizio, quale definito agli articoli 56
e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la responsabilita' editoriale di un
fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare,
intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto
servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del
presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in
diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video
quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come
definito dalla lettera m) del presente articolo».
"reti di comunicazioni elettroniche" (art. 2 comma 1 lett. c) «i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato».
28. 28
IN SINTESI:
È vero che si può fare attività giornalistica su Internet, ma non è vero
che ogni sito web sia una testata giornalistica.
Attività editoriale Siti web
Riviste
elettroniche
«on line»
Tradizionali
mass media
«analogici»
Altri siti web
29. 29
Cassazione penale sez. V 16 luglio 2010 n. 35511, in Foro it. 2011, 4, II, 236: e in
Resp. civ. e prev. 2011, 1, 82 (s.m.) (nota di: PERON)
«Tranne per l'ipotesi di concorso, è da escludere qualsiasi tipo di responsabilità
penale ex art. 57 c.p. per i coordinatori dei "blog" e dei "forum" su Internet»
«Affinché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della l. n. 47 del 1948,
art. 1), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium internet non
realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale
attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere
effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius). Il fatto che il messaggio internet
(e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare
circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che
soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via
internet sono "stampabili": si pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il
secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che,
selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa la "schermata"».
30. 30
(3) i termini della discussione sull’assimilazione del provider all’editore
Per attribuire una responsabilità indiretta al provider per i contenuti inseriti da altri la giurisprudenza
ha fatto riferimento alla figura dell’editore.
Per giustificare tale assimilazione, si è tentato di estendere la portata delle norme che riguardano
l’attività editoriale a tutti i providers.
Attività editoriale Siti web
Riviste
elettroniche
«on line»
Tradizionali
mass media
«analogici»
Altri siti web
Tale operazione è alquanto problematica, per diversi motivi.
31. 31
IL PROBLEMA NON RIGUARDA LE TESTATE «on line», perché qui l’applicazione della normativa
è pacifica.
Uff. Indagini preliminari Milano 11 dicembre 2008, in Foro ambrosiano 2008, 4, 401
«Nel caso di pubblicazione di giornale on-line, considerata l’interpretazione estensiva della
definizione di stampa periodica di cui all'art. 57 c.p. ed attesa l’evoluzione dello specifico
concetto alla stregua del progresso tecnico e della creazione della rete internet, deve ritenersi
sussistente l’aggravante della diffamazione a mezzo stampa e la configurabilità della
responsabilità del direttore responsabile fungendo il medesimo da garante della pubblicazione
periodica, non solo cartacea ma anche on-line. La pubblicazione di giornale on-line, e non
riduttivamente e semplicisticamente di pagine web in appositi siti - nel qual caso si
applicherebbe sempre l’aggravante ex art. 595 c.p. ma sub specie di qualsiasi altro mezzo di
pubblicità -, risulta del tutto assimilabile al giornale stampato costituendone la versione
telematica e consistendo, quest’ultima, solo in una particolare forma della prima».
32. 32
Argomenti a favore dell’estensione di
responsabilità
Argomenti contro l’estensione della
responsabilità
1.- art. 40 c. 2 CP: “causalità omissiva
impropria”: «Non impedire un evento, che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo».
Il provider ha contribuito causalmente
all’evento dannoso.
1.- la legge non prevede un obbligo di
sorvegliare gli utenti affinché non commettano
reati.
2.- in ogni caso ciò determina causalità, ma
non prova una colpa, che all’accusa è
comunque necessario provare per imputare
una responsabilità.
2.- (contro la prima obiezione) per analogia con
art. 57: responsabilità oggettiva.
Il provider avrebbe dovuto controllare le
informazioni diffuse, quindi non serve
dimostrare la colpa.
(art. 14 disp. Prel. C.C) «Le leggi penali e
quelle che fanno eccezione a regole generali o
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i
tempi in esse considerati [12; 1, 201 c.p.].»:
divieto di analogia in malam partem
1.- per le norme penali
2.- per le norme eccezionali.
(3) i termini della discussione sull’assimilazione del provider all’editore
IL PROBLEMA riguarda invece tutti gli altri siti (e i servizi in generale).
33. 33
Tribunale Bologna, 18 febbraio 2010 n. 508, in Guida al diritto 2010, 20, 95 (s.m.):
«All'ipotesi di diffamazione a mezzo Internet non è applicabile la normativa prevista in
ordine alla diffamazione a mezzo stampa, atteso che diversamente verrebbe violato il
principio generale del divieto di interpretazione analogica "in malam partem" che
vige in materia penale».
La giurisprudenza sulla applicazione della legge sull’editoria
34. 34
La giurisprudenza sulla applicazione della legge sull’editoria
Cassazione penale sez. V 16 luglio 2010 n. 35511, in Foro it. 2011, 4, II, 236: e in Resp. civ. e
prev. 2011, 1, 82 (s.m.) (nota di: PERON)
«Tranne per l'ipotesi di concorso, è da escludere qualsiasi tipo di responsabilità penale ex art. 57 c.p.
per i coordinatori dei "blog" e dei "forum" su Internet»
«Affinché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della l. n. 47 del 1948, art. 1),
occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium internet non realizza:
a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius),
b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba
essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius). Il fatto che il messaggio internet (e dunque
anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in
ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva.
Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono
"stampabili": si pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere
sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente,
decide di riprodurre a stampa la "schermata"».
L’ultima frase è particolarmente opinabile. Perché?
35. 35
IN SINTESI:
La figura dell’editore non è estensibile al titolare di risorse disponibili
on line.
Quindi – in linea di principio – non ci sarebbe alcun modo di attribuire
a tale soggetto una qualche forma di responsabilità.
Ciò – ovviamente! – non vale nelle ipotesi in cui egli sia concorrente.
36. 36
PROBLEMA:
… ma allora il provider è SEMPRE irresponsabile
rispetto alle informazioni che convoglia in Rete?
37. 37
SOLUZIONE:
… in linea di principio si, ma in pratica ci sono delle
ipotesi in cui il provider è obbligato ad intervenire.
38. 38
TRE TIPI
DI PROVIDER
Dir. 31/2001/UE, D. Lgs. 70/2003
Mere conduit Caching Hosting
Es: Telecom Es: Gmail Es: Facebook
39. 39
art. 14 “mere conduit”
Descrizione della fattispecie: «attività di trasmissione e di fornitura di accesso […] includono la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che
questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il
tempo ragionevolmente necessario a tale scopo».
Condizioni per l’esclusione di responsabilità:
a) non aver originato la trasmissione;
b) non aver selezionato il destinatario;
c) non aver selezionato o modificato le informazioni.
40. 40
art. 15 caching
Descrizione della fattispecie: «trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio […] memorizzazione automatica, intermedia e temporanea […] al solo scopo
di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta»
Condizioni di esclusione di responsabilità:
a) non modificare le informazioni;
b) conformazione alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) conformazione alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente
riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore
d) non interferenza con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni ;
e) agire prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso,
non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l' accesso alle informazioni è stato disabilitato
oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione.
41. 41
art. 16 hosting
descrizione della fattispecie: «memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del
servizio»
condizioni di esclusione di responsabilità:
a) non essere effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per
quanto attiene ad azioni risarcitorie, non essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agire
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
42. 42
Art.17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un
obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15e 16, il prestatore. è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di
vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo
destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei
dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per
impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha
provveduto ad informarne l'autorità competente .
43. 43
OSSERVAZIONI
1.- l’assenza di un obbligo generale di sorvegliare il traffico.
Quindi il provider non deve essere un “censore”.
2.- in tutte le fattispecie si ritrova la seguente disposizione: «L'autorità giudiziaria o quella
amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività […], impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». Quindi l’obbligo sorge nel momento in
cui non un terzo qualsiasi, ma specifici soggetti, sollecitano l’intervento.
3.- solo per caching e hosting (perché solo in essi è tecnicamente possibile), l’esenzione dalla
responsabilità dipende dal pronto intervento a fronte di una acquisita effettiva conoscenza.
44. 44
Tribunale Milano, 18 marzo 2004, in Foro ambrosiano 2004, 181:
«Per sostenere la responsabilità a titolo di omissione del "service" o "host provider" (che consente
all'utente finale il collegamento ad internet ed i suoi ulteriori servizi) per il fatto illecito del "content
provider" (autore materiale dell'immissione in rete dei dati illeciti, nella specie la divulgazione di
materiale pedo-pornografico) occorre affermare a loro carico un obbligo giuridico di impedimento
(non già dell'evento ma della stessa condotta illecita del "content provider") e quindi da un lato una
sua posizione di garanzia e dall'altro lato una possibilità effettiva di controllo preventivo sul
contenuto dei messaggi. Sotto il primo profilo non è ravvisabile una posizione di garanzia, stante
l'assenza di una previsione specifica in tal senso e la non applicabilità in via analogica "in malam
partem" - degli art. 57 e 57 bis c.p. Nè la posizione di garanzia può argomentarsi disposizione
sostenendo l'esercizio precedente da parte di detto provider di un'attività pericolosa in quanto tale non
può considerarsi la sua offerta di uno spazio nel web e l'apertura di un "link" con un determinato sito
che rappresenta un'azione consentita e del tutto neutra per il diritto penale. Sotto il secondo profilo,
non è ravvisabile la possibilità concreta di esercitare un efficace controllo sui messaggi ospitati sul
proprio sito visto l'enorme afflusso dei dati che transitano sui servers e la possibilità costante di
immissione di nuove comunicazioni».
45. 45
«È vietato dalle direttive comunitarie obbligare un provider a predisporre un
costoso e complesso sistema informatico volto a controllare
preventivamente il traffico in rete al fine di rilevare degli illeciti: c’è violazione
della libertà di impresa, di informazione e della privacy (la Corte si è così
espressa nella controversia tra un internet provider e la società belga che
rappresenta gli autori e gli editori di opere musicali, avente ad oggetto il
rifiuto del provider di predisporre un sistema di filtraggio delle comunicazioni
elettroniche realizzate tramite programmi per lo scambio di archivi, detti
"peer-to-peer", onde impedire gli scambi dei file che ledono i diritti
d'autore)».
-> CGUE, sez. III 24 novembre 2011, n. 70. CASO «SABAM / SCARLET»
46. 46
-> Un provider aveva rifiutato di predisporre strumenti idonei a monitorare il traffico telematico per
impedire violazioni di copyright. In particolare, il Giudice definisce alcuni criteri ostativi:
(1) relativo a tutte le comunicazioni elettroniche;
(2) che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
(3) a titolo preventivo;
(4) a sue spese esclusive (e quindi caricandosi del relativo onere);
(5) senza limiti nel tempo;
-> CGUE, sez. III 24 novembre 2011, n. 70.
47. 47
CONTROVERSIE RILEVANTI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER
1. Google / Vuitton: (sentenza CGCE cause riunite C-238-237-238/2008)
2. Google (YOUTUBE) / Vividown (sentenza Tribunale di Milano 24/2/10),
3. Mediaset / Youtube (ordinanza Tribunale di Roma 15/12/09 confermata in sede di
reclamo il 12/2/10),
4. FAPAV / Telecom (ordinanza Tribunale di Roma 14/4/10)
5. FAPAV / YAHOO (ordinanza Tribunale di Roma 23/3/11)
-> Corte costituzionale francese n. 2011-164 QPC del 16 settembre 2011
48. 48
IL CASO GOOGLE / VIVIDOWN
- 8 settembre 2006: video postato
- in poco tempo diventa popolare (entra nella classifica «video divertenti»)
- 5 novembre 2006: video segnalato come inappropriato
- 7 novembre 2006: su richiesta di un privato, la Polizia Postale richiede di rimuovere il video.
- vengono sottoposti a indagine preliminare:
(1) gli studenti che hanno realizzato il video vengono indagati
(2) l’insegnante per mancata sorveglianza
(3) i legali rappresentanti di Google
- si costituiscono parti civili l’associazione Vivi-Down e il Comune di Milano
- 24/2/2010: decisione del Tribunale di Milano, assoluzione per diffamazione dei responsabili
di Google
49. 49
IL CASO GOOGLE / VIVIDOWN
Il contenuto della sentenza:
- ASSOLUZIONE PER DIFFAMAZIONE
L’art. 40 non operava nei confronti di Google, quindi fondando l’obbligo di rimuovere i video,
contenendo essi dati personali e pertanto nonconfigurandosi la sua attività come di
CONTENT PROVIDER ma di mero HOSTING
- CONDANNA PER VIOLAZIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il video conteneva dati sanitari (la malattia genetica della vittima) e non fu trattato
convenientemente (con il consenso del soggetto – o meglio dei genitori – e con la
autorizzazione del Garante)
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IL CASO MEDIASET / YAHOO
- 19 maggio 2011 sentenza non definitiva del Tribunale di Milano con la quale YAHOO viene
condannata come «active content provider» per la diffusione abusiva di filmati soggetti a
proprietà intellettuale di MEDIASET
QUESTA DISTINZIONE non è prevista dalla normativa europea. La figura è caratterizzata
dalla presenza di un sistema di segnalazione.
- 13/2/12, impugnazione di YAHOO Italia
NON ESISTE LA DISTINZIONE active/passive provider
- Corte d’Appello di Milano dec. 10 luglio 2014 dep. 7 gennaio 2015
Impugnazione accolta
51. 51
Ordinanza cautelare art. 700 CPC Tribunale di Venezia III sezione civile
Ristorante «Do Forni» / Tripadvisor Italy s.r.l.
La responsabilità del gestore della piattaforma per i commenti degli utenti
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(1) Internet non è il web
TAKE AWAY
(2) il provider non è un editore
(3) il provider non può e non deve intervenire se non su autorizzazione dell’autorità
giudiziaria
(5) si discute sulla figura del provider nei casi di social networks, ponendosi il problema
di valutare la responsabilità di un soggetto che non è totalmente passivo (qui si pone il
problema della figura dell’active content provider)
(4) il fatto che il provider non sia un censore non significa che possa essere considerato
responsabile in base ad altre considerazioni (Es: Tripadvisor)