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Definizione di rifiuto
Definizione di rifiuto

   In base all’art. 6 della legge quadro sulla gestione dei
   rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n°152, TESTO UNICO
   AMBIENTALE) una sostanza o un oggetto è considerata
   rifiuto qualora vengano contemporaneamente soddisfatte
   le seguenti condizioni:
   1) rientri nelle categorie riportate nell’allegato A;

   2) il produttore o il detentore se ne disfi o abbia deciso o
   abbia l’obbligo di disfarsene.
Allegato A D.Lgs. 152/2006 Categorie di Rifiuti

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati ;

Q2 Prodotti fuori norma;
Q3 Prodotti scaduti;
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i
materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione.;
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie ( ad esempio residui di operazioni di
pulizia, materiali di imballaggio,contenitori ecc.);
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da
riverdimento esauriti, ecc.) ;
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
Q9 Residui di procedimento antinquinamento ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria,
filtri usati, ecc.);
Q10 Residui di lavorazione /sagomatura ( ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime ( ad esempio residui
provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) ;
Q 12 Sostanze contaminate ( ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
Q 13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q 14 Prodotti il cui detentore non si serve più ( ad esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle
famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) ;
Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni.
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.
Altre definizioni

    detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
    giuridica che li detiene;
    produttore: la persona la cui attività ha prodotto
    rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
    trattamento o di miscuglio o altre operazioni che
    hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

    stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
    operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al
    punto D15 dell’allegato B, nonché le attività di
    recupero consistenti nelle operazioni di messa in
    riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato
    C;
ALLEGATO B
D 1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D 2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi
nei suoli)
D 3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole
saline o faglie geologiche naturali)
D 4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
D 6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12
D 9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine
a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a
D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 incenerimento a terra
D 11 incenerimento in mare
D 12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.)
D 13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D 14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D13
D 15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
ALLEGATO C AL D.L.05.02.98
R 1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
R 2 rigenerazione/recupero di solventi
R 3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R 4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R 5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R 6 rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R 8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R 9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 spandimento sul suolo a beneficio dell’agri­coltura o dell’ecologia
R 11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R 12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
R 13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti.
Art. 183 comma 1, m (DLgs 152/2006)
                                                                           ALTRE DEFINIZIONI




deposito temporaneo: deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5
parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita'
superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del
produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri
cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di
rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti
non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo.


OBBLIGO DI SMALTIMENTO ANNUALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE
                     DI RIFIUTI.
Deposito temporaneo Pericolosi

             No    I rifiuti P          Sì
                   prodotti sono
                   >10 mcanno?




                                        Scelta alternativa



  Smaltire 1          Smaltire ogni 3                        Smaltire al
  volta all’anno      mesi                                   raggiungimento
                                                             dei 10 mc
Deposito temporaneo
non Pericolosi

            No    I rifiuti NP         Sì
                  prodotti sono
                  >20 mcanno?




                                       Scelta alternativa



 Smaltire 1          Smaltire ogni 3                        Smaltire al
 volta all’anno      mesi                                   raggiungimento
                                                            dei 20 mc
ALTRE DEFINIZIONI




si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
diretto od indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono
avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o recupero secondo
gli allegati B e C;
abbia deciso: qualsiasi comportamento che stabilisca in modo
inequivocabile che si sia deciso di disfarsi di alcuni oggetti:
deposito nell’area dell’impianto dedicata allo stoccaggio dei
rifiuti, deposito in modo incontrollato rendendo impossibile un
successivo impiego ecc;
abbia l’obbligo di disfarsi: perché imposto da una norma come la
legislazione sugli oli contaminati da PCB o la normativa
sull’amianto, o da un ordinanza sindacale di sgombero.
La classificazione dei rifiuti - art. 183 , c 1 a

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi


   Diversi tipi di rifiuti, diversi regimi giuridici, diversi
   obblighi, diverse sanzioni.


   I rifiuti vengono classificati secondo l'origine in rifiuti
   urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di
   pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Rifiuti urbani
 Sono classificati rifiuti urbani:

 a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
 luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, di
servizi, industriali, non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani
per qualità e quantità (individuati dal Comune in apposito
regolamento; attualmente si veda l’art. 1.1.1 della D.C.I.
27.7.84).

Questi rifiuti, anche se prodotti da attività artigianali, di
servizi, commerciali e industriali possono essere conferiti al
servizio pubblico di raccolta dei RSU.
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rientrano
in tale categoria le strade e gli altri spazi privati aperti al
transito pubblico quali strade vicinali, destinate
essenzialmente al servizio dell'agricoltura, e gli altri spazi
privati (spiazzi, vicoli, cortili) esistenti all'interno degli
abitati e aperti al pubblico transito.
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
La gestione dei rifiuti urbani



  La gestione dei rifiuti urbani compete ai Comuni in regime di
  privativa. Con appositi regolamenti il comune disciplina: le
  modalità di conferimento, il servizio di raccolta e trasporto dei
  rifiuti urbani, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei
  rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

  Sono rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato D al
  D.Lgs 152/2006 provenienti dalla raccolta differenziata, dallo
  spazzamento delle strade o giacenti in aree pubbliche.
Rifiuti speciali
Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché
     i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
     fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
     acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
     fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente
come tali, con apposito asterisco (*), nell’elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I .


 La disciplina giuridica dei rifiuti speciali art. 188

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi, sono a carico del
detentore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto
autorizzato a svolgere attività di recupero o smaltimento
dei rifiuti.
Esclusioni
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
   presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera
   di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);

b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque
   reflue;

c) i rifiuti radioattivi;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
   trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
   sfruttamento delle cave;
Esclusioni



e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
    sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività
    agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le
    terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi,
    provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali
    riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione
    dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti
    aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi
    inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di
    partenza;
Esclusioni



f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di
    qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel
    circuito distributivo di somministrazione, destinati alle
    strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge
    14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

g) i materiali esplosivi in disuso;

h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti
    da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come
    prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto
    del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Esclusioni



da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
   parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
   predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al
   decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

i)   il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso
     produttivo;

l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed
    alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità
    competenti;
Esclusioni



m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
   direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza
   nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa,
   nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei
   siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che
   rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel
   rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla
   parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i
   siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi
   materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa
   militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti
   dal la parte quarta del presente decreto;
Esclusioni



n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto
   ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il
   provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto
   del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
   recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità
   degli organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica.

2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n.
   1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
   ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti
   di origine animale non destinate al consumo umano, che
   costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del
   campo di applicazione ivi indicato."
MPS
    MATERIA PRIMA SECONDARIA
   Art. 183 comma 1
   q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
    caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

…..nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di
   rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei
   rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero
   che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle
   condizioni di esercizio delle stesse;
MPS
    MATERIA PRIMA SECONDARIA
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e
    le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali
    norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del
    possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti
    dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del
    prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze
    e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con
    caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della
    salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro
    il 31 dicembre 2008.
MPS
    MATERIA PRIMA SECONDARIA
d) 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad
    applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998,
    12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del
    decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi
    la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
    3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel
    termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei
    successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime
    transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.
 Fine   della prima lezione

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2010 faggin marta anapia lezione 01 - definizione rifiuto

  • 2. Definizione di rifiuto In base all’art. 6 della legge quadro sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n°152, TESTO UNICO AMBIENTALE) una sostanza o un oggetto è considerata rifiuto qualora vengano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1) rientri nelle categorie riportate nell’allegato A; 2) il produttore o il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene.
  • 3. Allegato A D.Lgs. 152/2006 Categorie di Rifiuti Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati ; Q2 Prodotti fuori norma; Q3 Prodotti scaduti; Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione.; Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie ( ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali di imballaggio,contenitori ecc.); Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.) Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da riverdimento esauriti, ecc.) ; Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.); Q9 Residui di procedimento antinquinamento ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria, filtri usati, ecc.); Q10 Residui di lavorazione /sagomatura ( ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.); Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime ( ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) ; Q 12 Sostanze contaminate ( ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.); Q 13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata Q 14 Prodotti il cui detentore non si serve più ( ad esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) ; Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni. Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.
  • 4. Altre definizioni detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C;
  • 5. ALLEGATO B D 1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) D 2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D 3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) D 4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D 5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente) D 6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione D 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D 9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D 10 incenerimento a terra D 11 incenerimento in mare D 12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.) D 13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D 14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D 15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
  • 6. ALLEGATO C AL D.L.05.02.98 R 1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia R 2 rigenerazione/recupero di solventi R 3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R 4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici R 5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R 6 rigenerazione degli acidi o delle basi R 7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R 8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R 9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R 10 spandimento sul suolo a beneficio dell’agri­coltura o dell’ecologia R 11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R 12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 R 13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
  • 7. Art. 183 comma 1, m (DLgs 152/2006) ALTRE DEFINIZIONI deposito temporaneo: deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
  • 8. 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo. OBBLIGO DI SMALTIMENTO ANNUALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI.
  • 9. Deposito temporaneo Pericolosi No I rifiuti P Sì prodotti sono >10 mcanno? Scelta alternativa Smaltire 1 Smaltire ogni 3 Smaltire al volta all’anno mesi raggiungimento dei 10 mc
  • 10. Deposito temporaneo non Pericolosi No I rifiuti NP Sì prodotti sono >20 mcanno? Scelta alternativa Smaltire 1 Smaltire ogni 3 Smaltire al volta all’anno mesi raggiungimento dei 20 mc
  • 11. ALTRE DEFINIZIONI si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto od indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o recupero secondo gli allegati B e C; abbia deciso: qualsiasi comportamento che stabilisca in modo inequivocabile che si sia deciso di disfarsi di alcuni oggetti: deposito nell’area dell’impianto dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, deposito in modo incontrollato rendendo impossibile un successivo impiego ecc; abbia l’obbligo di disfarsi: perché imposto da una norma come la legislazione sugli oli contaminati da PCB o la normativa sull’amianto, o da un ordinanza sindacale di sgombero.
  • 12. La classificazione dei rifiuti - art. 183 , c 1 a qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi Diversi tipi di rifiuti, diversi regimi giuridici, diversi obblighi, diverse sanzioni. I rifiuti vengono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
  • 13. Rifiuti urbani Sono classificati rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, di servizi, industriali, non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (individuati dal Comune in apposito regolamento; attualmente si veda l’art. 1.1.1 della D.C.I. 27.7.84). Questi rifiuti, anche se prodotti da attività artigianali, di servizi, commerciali e industriali possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei RSU.
  • 14. c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rientrano in tale categoria le strade e gli altri spazi privati aperti al transito pubblico quali strade vicinali, destinate essenzialmente al servizio dell'agricoltura, e gli altri spazi privati (spiazzi, vicoli, cortili) esistenti all'interno degli abitati e aperti al pubblico transito. e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
  • 15. La gestione dei rifiuti urbani La gestione dei rifiuti urbani compete ai Comuni in regime di privativa. Con appositi regolamenti il comune disciplina: le modalità di conferimento, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi. Sono rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato D al D.Lgs 152/2006 provenienti dalla raccolta differenziata, dallo spazzamento delle strade o giacenti in aree pubbliche.
  • 16. Rifiuti speciali Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti;
  • 17. Rifiuti pericolosi Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell’elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I . La disciplina giuridica dei rifiuti speciali art. 188 Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sono a carico del detentore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato a svolgere attività di recupero o smaltimento dei rifiuti.
  • 18. Esclusioni Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z); b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue; c) i rifiuti radioattivi; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  • 19. Esclusioni e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
  • 20. Esclusioni f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa; g) i materiali esplosivi in disuso; h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
  • 21. Esclusioni da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471; i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
  • 22. Esclusioni m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dal la parte quarta del presente decreto;
  • 23. Esclusioni n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica. 2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato."
  • 24. MPS MATERIA PRIMA SECONDARIA  Art. 183 comma 1  q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181; …..nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
  • 25. MPS MATERIA PRIMA SECONDARIA d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
  • 26. MPS MATERIA PRIMA SECONDARIA d) 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN. 5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.
  • 27.  Fine della prima lezione