2. Definizione di rifiuto
In base all’art. 6 della legge quadro sulla gestione dei
rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n°152, TESTO UNICO
AMBIENTALE) una sostanza o un oggetto è considerata
rifiuto qualora vengano contemporaneamente soddisfatte
le seguenti condizioni:
1) rientri nelle categorie riportate nell’allegato A;
2) il produttore o il detentore se ne disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsene.
3. Allegato A D.Lgs. 152/2006 Categorie di Rifiuti
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati ;
Q2 Prodotti fuori norma;
Q3 Prodotti scaduti;
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i
materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione.;
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie ( ad esempio residui di operazioni di
pulizia, materiali di imballaggio,contenitori ecc.);
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da
riverdimento esauriti, ecc.) ;
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
Q9 Residui di procedimento antinquinamento ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria,
filtri usati, ecc.);
Q10 Residui di lavorazione /sagomatura ( ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime ( ad esempio residui
provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) ;
Q 12 Sostanze contaminate ( ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
Q 13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q 14 Prodotti il cui detentore non si serve più ( ad esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle
famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) ;
Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni.
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.
4. Altre definizioni
detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
produttore: la persona la cui attività ha prodotto
rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
trattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al
punto D15 dell’allegato B, nonché le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato
C;
5. ALLEGATO B
D 1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D 2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi
nei suoli)
D 3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole
saline o faglie geologiche naturali)
D 4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
D 6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12
D 9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine
a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a
D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 incenerimento a terra
D 11 incenerimento in mare
D 12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.)
D 13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D 14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D13
D 15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
6. ALLEGATO C AL D.L.05.02.98
R 1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
R 2 rigenerazione/recupero di solventi
R 3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R 4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R 5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R 6 rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R 8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R 9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R 12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
R 13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti.
7. Art. 183 comma 1, m (DLgs 152/2006)
ALTRE DEFINIZIONI
deposito temporaneo: deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5
parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita'
superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del
produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri
cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di
rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti
non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno;
8. 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo.
OBBLIGO DI SMALTIMENTO ANNUALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE
DI RIFIUTI.
9. Deposito temporaneo Pericolosi
No I rifiuti P Sì
prodotti sono
>10 mcanno?
Scelta alternativa
Smaltire 1 Smaltire ogni 3 Smaltire al
volta all’anno mesi raggiungimento
dei 10 mc
10. Deposito temporaneo
non Pericolosi
No I rifiuti NP Sì
prodotti sono
>20 mcanno?
Scelta alternativa
Smaltire 1 Smaltire ogni 3 Smaltire al
volta all’anno mesi raggiungimento
dei 20 mc
11. ALTRE DEFINIZIONI
si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
diretto od indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono
avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o recupero secondo
gli allegati B e C;
abbia deciso: qualsiasi comportamento che stabilisca in modo
inequivocabile che si sia deciso di disfarsi di alcuni oggetti:
deposito nell’area dell’impianto dedicata allo stoccaggio dei
rifiuti, deposito in modo incontrollato rendendo impossibile un
successivo impiego ecc;
abbia l’obbligo di disfarsi: perché imposto da una norma come la
legislazione sugli oli contaminati da PCB o la normativa
sull’amianto, o da un ordinanza sindacale di sgombero.
12. La classificazione dei rifiuti - art. 183 , c 1 a
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
Diversi tipi di rifiuti, diversi regimi giuridici, diversi
obblighi, diverse sanzioni.
I rifiuti vengono classificati secondo l'origine in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di
pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
13. Rifiuti urbani
Sono classificati rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, di
servizi, industriali, non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani
per qualità e quantità (individuati dal Comune in apposito
regolamento; attualmente si veda l’art. 1.1.1 della D.C.I.
27.7.84).
Questi rifiuti, anche se prodotti da attività artigianali, di
servizi, commerciali e industriali possono essere conferiti al
servizio pubblico di raccolta dei RSU.
14. c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rientrano
in tale categoria le strade e gli altri spazi privati aperti al
transito pubblico quali strade vicinali, destinate
essenzialmente al servizio dell'agricoltura, e gli altri spazi
privati (spiazzi, vicoli, cortili) esistenti all'interno degli
abitati e aperti al pubblico transito.
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
15. La gestione dei rifiuti urbani
La gestione dei rifiuti urbani compete ai Comuni in regime di
privativa. Con appositi regolamenti il comune disciplina: le
modalità di conferimento, il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei
rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.
Sono rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato D al
D.Lgs 152/2006 provenienti dalla raccolta differenziata, dallo
spazzamento delle strade o giacenti in aree pubbliche.
16. Rifiuti speciali
Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché
i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
17. Rifiuti pericolosi
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente
come tali, con apposito asterisco (*), nell’elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I .
La disciplina giuridica dei rifiuti speciali art. 188
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi, sono a carico del
detentore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto
autorizzato a svolgere attività di recupero o smaltimento
dei rifiuti.
18. Esclusioni
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque
reflue;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
19. Esclusioni
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività
agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le
terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi,
provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione
dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti
aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi
inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di
partenza;
20. Esclusioni
f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di
qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel
circuito distributivo di somministrazione, destinati alle
strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
g) i materiali esplosivi in disuso;
h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti
da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come
prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
21. Esclusioni
da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso
produttivo;
l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed
alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità
competenti;
22. Esclusioni
m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza
nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa,
nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei
siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che
rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel
rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla
parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i
siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi
materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa
militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti
dal la parte quarta del presente decreto;
23. Esclusioni
n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto
ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il
provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità
degli organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica.
2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti
di origine animale non destinate al consumo umano, che
costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del
campo di applicazione ivi indicato."
24. MPS
MATERIA PRIMA SECONDARIA
Art. 183 comma 1
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;
…..nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di
rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei
rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero
che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle
condizioni di esercizio delle stesse;
25. MPS
MATERIA PRIMA SECONDARIA
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e
le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali
norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del
possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti
dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del
prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze
e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con
caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro
il 31 dicembre 2008.
26. MPS
MATERIA PRIMA SECONDARIA
d) 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi
la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel
termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei
successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime
transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.