1. ESECUZIONI
E NOTIFICHE A MEZZO PEC
BARI, 18 SETTEMBRE 2015
Movimento Forense
Dipartimento
Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Bari
2. PROFILI E ASPETTI DEL
PROCESSO ESECUTIVO
TELEMATICO
AVV. EDOARDO FERRARO
Movimento Forense
Dipartimento
Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Bari
3. I RIFERIMENTI NORMATIVI
NEL D.L. 179/12
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la
disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito
dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla
nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le
copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543,
quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai
fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli
originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-
decies))
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
4. I RIFERIMENTI NORMATIVI
DELLE ISCRIZIONI A RUOLO
ART. 518 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
ART. 521 BIS CPC
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E
RIMORCHI
ART. 543 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO
ART. 557 CPC
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
5. ART. 518 COMMA 6 CPC
[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli
atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna.
Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del
termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata
dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il
termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
6. ART. 521 BIS COMMI 5 E 6 CPC
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla
trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del
titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota
di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo.
[VI] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
7. ART. 543 COMMI 5 CPC
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo
esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La
conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore
ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il
termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
8. ART. 557 CPC
[I] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al
creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione
entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di
tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL
CREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
[III] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di
pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il
termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
9. ART. 159 BIS DISP. ATT. CPC
La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle
parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della
parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del
bene oggetto di pignoramento.
Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura
non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella
nota di iscrizione a ruolo.
… ed arrivò il
Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
10. D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I dati identificativi del Creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica:
Cognome, Nome, Codice fiscale.
Se il creditore procedente è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.
Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore:
Cognome, Nome, Codice Fiscale.
I dati identificativi del Debitore:
se il debitore è una persona fisica:
Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica atto di precetto, data di notifica del
pignoramento.
se il debitore è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica atto di precetto data di
notifica del pignoramento.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
11. D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I dati dei titoli esecutivi:
Nome, Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo;
I dati identificativi del bene immobile:
Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, ecc.);
L’identificazione del bene immobile aggredito:
Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di
accatastamento).
Va specificato se trattasi di bene immobile sito in un Comune ove vige il sistema tavolare:
Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea).
Inoltre per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione
della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;
Vanno poi menzionati i diritti sul bene immobile:
Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a
pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.),
Frazione (xx su xxx).
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
12. D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–
PIGNORAMENTO MOBILIARE
L’importo dell’atto di precetto;
I dati identificativi del creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica:
Cognome, Nome, Codice fiscale;
Se il creditore procedente è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.
I dati identificativi del Debitore:
Se il debitore è una persona fisica:
Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica dell’atto di precetto;
Se il debitore è una persona giuridica:
Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica dell’atto di precetto;
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
13. D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–
PIGNORAMENTO MOBILIARE
I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a
ruolo:
Cognome, Nome, Codice Fiscale;
I dati identificativi dell’eventuale Custode:
Cognome, nome, Codice Fiscale;
I dati dei titoli esecutivi:
Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del
titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione già
presente in SIECIC).
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
14. D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
L’importo dell’atto di precetto;
La data dell’udienza indicata in atto di citazione;
I dati identificativi del creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica:
Cognome, nome, Codice fiscale;
Se il creditore procedente è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;
Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore della parte
che iscrive a ruolo:
Cognome, Nome, Codice Fiscale;
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
15. D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
I dati identificativi del Debitore:
Se il debitore è una persona fisica:
Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto;
Se il debitore è una persona giuridica:
Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto;
I dati identificativi del terzo pignorato:
Se il terzo pignorato è una persona fisica:
Cognome, nome, codice fiscale;
Se il terzo pignorato è una persona giuridica:
Denominazione, Categoria;
I dati identificativi del Custode:
Cognome, nome, Codice Fiscale;
I dati del titolo esecutivo:
Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
16. NOTA IMPORTANTE SUI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
PROBLEMA
In caso di pignoramento presso terzi, il redattore consente
l'inserimento di un solo terzo.
In caso di più terzi?
Alcuni Tribunali chiedono di inserire i dati dei terzi come
fossero debitori: saranno poi i cancellieri a riqualificarli come
terzi.
In altri fori le cancellerie richiedono l'inserimento di un solo
terzo, con successivo accesso alla cancelleria per portare i dati
da inserire manualmente.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
17. CASI PARTICOLARI
CONVERSIONE DA SEQUESTRO
Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa
Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo
esecutivo;
Data consegna pignoramento: indicare la data di
pubblicazione della sentenza;
Cronologico del pignoramento: riportare il numero della
sentenza;
Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere
quella dell’iscrizione a ruolo.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
18. CASI PARTICOLARI
CONVERSIONE DA SEQUESTRO
È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto
separato che si tratta di conversione di sequestro in
pignoramento
(per avvertire la cancelleria)
Allegati
Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di
precetto, che nel caso non esiste.
1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto
non previsto per la procedura di conversione del sequestro in
pignoramento“
2. Se non bloccante si può non inserire nulla
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
19. CASI PARTICOLARI
CONVERSIONE DA SEQUESTRO
Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi
di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati
relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i
seguenti dati:
il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso
provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;
il numero del provvedimento;
la data provvedimento;
l’importo del credito.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
20. CASI PARTICOLARI
NOTIFICA DI TITOLO+PRECETTO
PROBLEMA
Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati
congiuntamente?
Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di
titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo
e l'altra come precetto.
ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli
separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste,
con tutti i problemi del caso.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
21. CASI PARTICOLARI
PIGNORAMENTO DI QUOTE
Fattispecie trascurata dalle riforme.
La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la
fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la
società), a quello mobiliare (bene del socio) e a quello
immobiliare (iscrizione nel registro imprese).
In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi
la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.
In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:
1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione
2. Le regole e le modalità di autentica
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
22. GLI ATTI SUCCESSIVI
ALL ISCRIZIONE A RUOLO'
Come si è visto nel comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 179/12
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si
applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia
l'esecuzione.
L'obbligo del comma 1 è
il deposito degli atti processuali e dei documenti da
parte dei difensori delle parti precedentemente costituite
ha luogo esclusivamente con modalità telematiche
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
23. GLI ATTI SUCCESSIVI
ALL ISCRIZIONE A RUOLO'
Nessun dubbio che gli atti del creditore procedente debbano
obbligatoriamente essere depositati in via telematica.
Ma gli atti delle altre parti?
Molte cancellerie interpretano la norma in senso oggettivo:
Una volta avvenuto il deposito del pignoramento, l'obbligo del
deposito viene esteso agli altri creditori che volessero
intervenire o a chi volesse fare opposizione all'esecuzione.
Leggendo la norma, però, resta il dubbio che vi sia un OBBLIGO
in quanto il creditore che interviene o il debitore che si oppone
non sono parti costituite.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
24. GLI ATTI SUCCESSIVI
ALL ISCRIZIONE A RUOLO'
PROBLEMA
Se il Tribunale ha l'orientamento per cui, pur non essendovi
l'obbligo di deposito telematico, lo stesso si può comunque
fare in quanto NON VIETATO, allora nulla quaestio.
Purtroppo vi sono Tribunali che tutt'ora ritengono che, se non
vi è obbligo, nemmeno vi è facoltà di depositare in via
telematica se non espressamente consentito.
Il rischio è quello di vedersi eccepire il deposito con eventuale
venir meno della costituzione, della opposizione o
dell'intervento.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
25. GRAZIE PER L ATTENZIONE'
KEEP
CALM
&
TRUST
IN PCT
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro