1. CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Processo Penale Telematico
Processo Penale Telematico
Evoluzione normativa e applicazioni pratiche
Evoluzione normativa e applicazioni pratiche
martedì 6 luglio 2021 - ore 15.00
da Padova in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM
2. Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Documenti informatici
Documenti informatici
e strumenti digitali
e strumenti digitali
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
3. Gli atti dell'avvocato
Gli atti dell'avvocato
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
GLOSSARIO DI BASE
PROCESSO “TRADIZIONALE” PROCESSO TELEMATICO
Atto analogico o cartaceo
Firma autografa
Raccomandata - Notifica
Atto informatico o digitale
Duplicato informatico
Firma Digitale
Email - PEC
4. Gli atti dell'avvocato
Gli atti dell'avvocato
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
SE VI È OBBLIGO DI DEPOSITO SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
PERALTRO, CIÒ NON È PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
5. Gli atti dell'avvocato
Gli atti dell'avvocato
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO (rilevanza più in PCT)
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO INFORMATICO
6. L'originale informatico
L'originale informatico
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di
videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione.
Nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente
(o per essere notificato tramite PEC nel caso del civile).
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una parte o
tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato telematicamente o
allegato alla PEC per il deposito dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE: ciò
che prima si firmava a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON RICHIEDE
NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
7. Il duplicato informatico
Il duplicato informatico
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene estratto:
la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista informatico
che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file (la c.d. impronta digitale del file), i
duplicati avranno sempre impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico (nel PCT) estraiamo i files presenti
quali duplicati informatici (da usare per notifica o deposito) NON DOVREMO
ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I duplicati informatici hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da
cui sono tratti…” (art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO ULTERIORMENTE
FIRMATI DIGITALMENTE.
8. La copia informatica
La copia informatica
di atto analogico
di atto analogico
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la
scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il nostro documento su carta,
dobbiamo depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo,
tramite scanner, ne creiamo una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non
consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e
incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione,
abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di una fotocopia, ove non
autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso o su atto
separato (in caso di notifica, sulla relata).
9. La copia informatica
La copia informatica
di atto informatico
di atto informatico
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo telematico del
PCT è uguale all’originale depositato solamente dal punto di vista del contenuto (il
testo dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo dell’estensione
.p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che l’originale è firmato (la c.d.
coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale: ogni download
di copia informatica produrrà un atto con impronta diversa dal duplicato e dalle
altre copie. In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata (non
previsto da nessuna norma). In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO
ESSERE AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON VANNO
ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
10. I protocolli di firma digitale
I protocolli di firma digitale
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
Nel processo penale telematico le specifiche tecniche prevedono l'uso
indifferente di due protocolli.
Il primo è il protocollo CAdES, che crea una busta crittografata “attorno” all'atto,
che viene codificato e vede aggiunta l'estensione .p7m dopo l’estensione del file
(ad esempio il file firmato muta da file.pdf a file.pdf.p7m): può essere usata per
tutti i files.
Il secondo è il protocollo PAdES (o “firma aggiunta” al PDF), che può essere
“grafica” o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal fatto che il file resta
un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il
nome del file.
11. Da tenere sempre a mente che
● SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO)
● POTREBBE ROMPERSI
● POTRESTE PERDERLA
● IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO DIFFICILE DARE
PROVA CONTRARIA
● IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI” RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Brevi note sulla firma digitale
Brevi note sulla firma digitale
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
12. CORTE CASS., SEZ. VI CIVILE - Ord. 31 agosto 2017, n. 20672
MASSIMA
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la
questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante gli effetti della
violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in
forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare
e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si articolano, ove siano
indispensabili per valutare la loro autenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o
meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai
sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi - in caso di risposta affermativa del
quesito - necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del
principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex
art. 156, comma 3, c.p.c.
Problemi di forma e di firma...
Problemi di forma e di firma...
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
13. QUESTIONI DIRIMENTI
1. L'atto principale deve essere un pdf nativo secondo le regole tecniche? Si tratta di
nullità sanabile o di inesistenza?
2. L'estensione del file deve essere .p7m o .pdf?
Si può applicare la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. per il raggiungimento
dello scopo?
“[...] ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare
diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché
l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici
nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura
speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale
rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai
applicabile”
Problemi di forma e di firma...
Problemi di forma e di firma...
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
14. DECISIONE SULLE FIRME MA NULLA SULLE FORME
8.1. Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 c.p.c., l'enunciazione del seguente principio di
diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme
digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia
pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», e devono, quindi, essere
riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione
alcuna».
8.2. Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella decisione della
fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore rilievo, sollevato nell'ordinanza
interlocutoria, circa l'operatività del principio della sanatoria per raggiungimento
dello scopo (art. 156 c.p.c.) in caso d'ipotetica violazione di specifiche tecniche (es.
Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; conf. C.d.S., n. 5504/2017, cit.).
Problemi di forma e di firma...
Problemi di forma e di firma...
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
15. Da tenere sempre a mente che
SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA PROVA SOLO FINO AL
DISCONOSCIMENTO
VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL DEPOSITO TELEMATICO
(.EML O .MSG)
LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO VIENE RINNOVATO, NON
FA PIÙ PIENA PROVA SALVO CONSERVAZIONE
Posta Elettronica Ordinaria e
Posta Elettronica Ordinaria e
Posta Elettronica Certificata
Posta Elettronica Certificata
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
16. Una nuova professione forense?
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato gli atti
e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei documenti
sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato alla realtà.
Evoluzione necessaria
Evoluzione necessaria
o obbligo imposto?
o obbligo imposto?
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
17. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai
lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata
rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto,
ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare
dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la
qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo stesso livello di
chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile” pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
Evoluzione necessaria
Evoluzione necessaria
o obbligo imposto?
o obbligo imposto?
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
18. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabeta
analfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
Evoluzione necessaria
Evoluzione necessaria
o obbligo imposto?
o obbligo imposto?
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
19. … e in tempi di pandemia?
Non è più nemmeno questione di adeguamenti,
norme e innovazione...
Oggi è questione di SOPRAVVIVENZA
Applicando Darwin al mondo forense di oggi,
continuerà a lavorare non il più forte, ma quello che
meglio si adatta al cambiamento.
Evoluzione necessaria
Evoluzione necessaria
o obbligo imposto?
o obbligo imposto?
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
20. Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a
svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse
dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di
integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando
derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
Brevi cenni deontologici
Brevi cenni deontologici
- Codice Deontologico Forense -
- Codice Deontologico Forense -
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
21. Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare efficacemente il
cliente se non ha un’adeguata formazione professionale, formazione che
deve essere permanente come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e
della pratica dell’avvocatura e del contesto economico e tecnologico. Le
norme professionali sottolineano che l’avvocato non può accettare un
incarico se non è competente nella materia della controversia che è
sottoposta alla sua attenzione.
Brevi cenni deontologici
Brevi cenni deontologici
- Codice Avvocati Europei CCBE -
- Codice Avvocati Europei CCBE -
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
22. Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Art. 24 D.L. 137/2020
Art. 24 D.L. 137/2020
(come convertito con Legge 176/2020)
(come convertito con Legge 176/2020)
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
23. Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020
Il Portale Deposito Atti Penali
Il Portale Deposito Atti Penali
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020
convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate
dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure
della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale
del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel
medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al
momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalità stabilite dal provvedimento.
24. Art. 24 c. 2-3 D.L. 137/2020
Art. 24 c. 2-3 D.L. 137/2020
Il Portale Deposito Atti Penali
Il Portale Deposito Atti Penali
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per
quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e
2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento
da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
25. Art. 24 c. 4 D.L. 137/2020
Art. 24 c. 4 D.L. 137/2020
I depositi a mezzo PEC
I depositi a mezzo PEC
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei
commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il
deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata
inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli
indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi
telematici.
Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli
atti e alla sottoscrizione digitale, e le ulteriori modalità di invio. [...]
26. Art. 24 c. 4 D.L. 137/2020
Art. 24 c. 4 D.L. 137/2020
I depositi a mezzo PEC
I depositi a mezzo PEC
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
[...]
Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima
stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi
di posta elettronica certificata.
Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
ASPETTO FONDAMENTALE
ASPETTO FONDAMENTALE
TERMINE DEL DEPOSITO: ENTRO LA FINE DEL GIORNO DI SCADENZA: 23.59.59
TERMINE DEL DEPOSITO: ENTRO LA FINE DEL GIORNO DI SCADENZA: 23.59.59
27. Art. 24 c. 5-6 D.L. 137/2020
Art. 24 c. 5-6 D.L. 137/2020
Fascicolo telematico e validità
Fascicolo telematico e validità
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica
ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede
ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai
fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel
predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di
ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell’intestazione della
casella di posta elettronica certificata di provenienza.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2
l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di
legge.
28. Art. 24 c. 6-bis D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-bis D.L. 137/2020
Impugnazioni telematiche
Impugnazioni telematiche
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di
procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione,
l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità
indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono
trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per
conformità all’originale.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
OGGETTO DEL DEPOSITO: ANCHE LE IMPUGNAZIONI, IN DEROGA AL CPP
OGGETTO DEL DEPOSITO: ANCHE LE IMPUGNAZIONI, IN DEROGA AL CPP
FORMA DELL'ATTO: DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE
FORMA DELL'ATTO: DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE
ALLEGATI: SEPARATI E CON FIRMA DIGITALE PER AUTENTICA
ALLEGATI: SEPARATI E CON FIRMA DIGITALE PER AUTENTICA
29. Art. 24 c. 6-ter D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-ter D.L. 137/2020
Impugnazioni telematiche
Impugnazioni telematiche
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-ter. L’impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui
all’articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
PEC DI DESTINAZIONE: SOLO L'UFFICIO CHE HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO
PEC DI DESTINAZIONE: SOLO L'UFFICIO CHE HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO
DEROGA ESPRESSA AL C.P.P.
DEROGA ESPRESSA AL C.P.P.
30. Art. 24 c. 6-quater D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-quater D.L. 137/2020
Motivi nuovi e memorie
Motivi nuovi e memorie
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti,
secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico
trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata
del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del
comma 4.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
ESTENSIONE ESPLICITA: MOTIVI NUOVI E MEMORIE
ESTENSIONE ESPLICITA: MOTIVI NUOVI E MEMORIE
FORMA DELL'ATTO
FORMA DELL'ATTO
UFFICIO DI DESTINAZIONE “VINCOLATO”
UFFICIO DI DESTINAZIONE “VINCOLATO”
31. Art. 24 c. 6-quinques D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-quinques D.L. 137/2020
Estensioni
Estensioni
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli
atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di
cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami
giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o
di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l’atto di
impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all’indirizzo di
posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di
procedura penale.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
ESTENSIONE ESPLICITA: ALTRI ATTI DI IMPUGNAZIONE
ESTENSIONE ESPLICITA: ALTRI ATTI DI IMPUGNAZIONE
UFFICIO DI DESTINAZIONE AD HOC: TRIBUNALE EX ART. 309 C. 7 C.P.P.
UFFICIO DI DESTINAZIONE AD HOC: TRIBUNALE EX ART. 309 C. 7 C.P.P.
32. Art. 24 c. 6-sexies D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-sexies D.L. 137/2020
Inammissibilità
Inammissibilità
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-sexies. Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso
di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile:
a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte
digitalmente dal difensore per conformità all’originale;
c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è
presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è
intestato al difensore; [...]
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
NUOVI MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ: MANCATA FIRMA DIGITALE, INDIRIZZO
NUOVI MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ: MANCATA FIRMA DIGITALE, INDIRIZZO
PEC DI INVIO NON IN REGINDE O DI ALTRO AVVOCATO
PEC DI INVIO NON IN REGINDE O DI ALTRO AVVOCATO
33. Art. 24 c. 6-sexies D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-sexies D.L. 137/2020
Inammissibilità
Inammissibilità
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
[…]
e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello
indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di
richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali
e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il
tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al
comma 4.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
NUOVI MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ: INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE
NUOVI MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ: INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE
DIVERSO DA QUELLO PREVISTO
DIVERSO DA QUELLO PREVISTO
34. Art. 24 c. 6-septies D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-septies D.L. 137/2020
Inammissibilità d'ufficio
Inammissibilità d'ufficio
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e
dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ ANCHE D'UFFICIO
DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ ANCHE D'UFFICIO
35. Art. 24 c. 6-octies-novies D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-octies-novies D.L. 137/2020
Estensioni e norme tecniche
Estensioni e norme tecniche
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti
indicati al comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica
certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del
fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
36. Art. 24 c. 6-decies D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-decies D.L. 137/2020
Entrata in vigore e “salvaguardia”
Entrata in vigore e “salvaguardia”
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di
impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi
tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla
casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
VALIDITÀ PER IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE A CONVERSIONE DEL D.L. 137/2020
VALIDITÀ PER IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE A CONVERSIONE DEL D.L. 137/2020
SALVAGUARDIA PER ATTI PRECEDENTI, A DATE CONDIZIONI
SALVAGUARDIA PER ATTI PRECEDENTI, A DATE CONDIZIONI
37. Art. 24 c. 6-undecies D.L. 137/2020
Art. 24 c. 6-undecies D.L. 137/2020
Invarianza finaziaria
Invarianza finaziaria
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
6-undecies. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa
attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
38. Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Decreto del Ministero della Giustizia
Decreto del Ministero della Giustizia
13 gennaio 2021
13 gennaio 2021
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
39. Art. 1
Art. 1
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori
● dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura
penale,
● della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale,
● della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura
speciale,
● della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107
del codice di procedura penale
avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate
con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia.
40. Art. 2
Art. 2
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ASPETTI FONDAMENTALI
ASPETTI FONDAMENTALI
PUBBLICATO IN G.U. IL 21.01.2021 - IN VIGORE DAL 05.02.2021
PUBBLICATO IN G.U. IL 21.01.2021 - IN VIGORE DAL 05.02.2021
OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO PER GLI ATTI INDICATI
OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO PER GLI ATTI INDICATI
ABROGAZIONE IMPLICITA PARZIALE DELL'ART. 24 C. 6-QUINQUES D.L. 137/20
ABROGAZIONE IMPLICITA PARZIALE DELL'ART. 24 C. 6-QUINQUES D.L. 137/20
COPERTURA LEGISLATIVA FORNITA DALL'ART. 24 C. 2 D.L. 137/20
COPERTURA LEGISLATIVA FORNITA DALL'ART. 24 C. 2 D.L. 137/20
41. Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
per il deposito degli atti penali
per il deposito degli atti penali
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
43. Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
ART. 4 - (Formato dell’atto del procedimentoe dei documentiallegati in forma di documento
informatico)
1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso
l’ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
● è in formato PDF;
● è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni
di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
● è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i
seguenti requisiti:
● Sono in formato PDF;
● Sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CadES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da
più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30MB.
44. Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
Art. 24 c. 4 D.L. 137/2020
Art. 24 c. 4 D.L. 137/2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
ART. 3 - (Formato dell’atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento
informatico)
1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta
elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell’art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
● è in formato PDF;
● è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e
copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
● è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
● sono in formato PDF;
● le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti
purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di comunicazione
alla casella di posta elettronica certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a
30 Megabyte.
45. Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
ART. 2 (Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica tramite il PPPT di
memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
della istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all’art. 333 del codice di
procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale,
della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura
penale individuati ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge18
dicembre 2020, n. 176.
ART. 3 (Individuazione del portale del processo penale telematico)
1. Per il deposito degli atti di cui all’art. 2 del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il PDP.
46. Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
ART. 4 (Modalità di accesso al portale del processo penale telematico)
1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis,
comma 3, del codice di procedura penale, della istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 codice di
procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del
codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del
mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all’indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite l’Area Riservata di cui all’articolo 5 delle
Specifiche Tecniche.
3. L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area Riservata avviene con le modalità previste
all’articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.
47. Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
ART. 5 (Formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)
1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l’ufficio del
pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e
copia di parti, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini;
c) è sottoscritto con firma digitale.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF;
b) sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge.
3. La nomina, la revoca e la procura speciale, se depositati come atto principale, sono ammesse anche quando
rispettano i requisiti di cui al precedente comma.
4. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti
purché almeno uno sia il depositante.
5. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.
48. Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
ART. 6 (Requisito per la visibilità dei procedimenti autorizzati)
1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per ottenere la
visibilità dei procedimenti autorizzati.
ART. 7 (Deposito da parte dei difensori)
1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all’articolo 5 sono depositati dai difensori all’ufficio
giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
b) i dati inseriti dal depositante;
c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
[...]
49. Provvedimenti DGSIA
Provvedimenti DGSIA
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Art. 24 c. 1 D.L. 137/2020 del 05.02.2021
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
Avvocati
Padova
[...]
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
a) Inviato: eseguita con successo l’operazione di “Invio”;
b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell’Ufficio del pubblico ministero destinatario;
c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell’ufficio del pubblico ministero destinatario;
d) Accolto: intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia e di
querela, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel Re.Ge.WEB da parte della Procura della Repubblica;
e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad
effettuare nuovamente il deposito.
50. Avv.
Edoardo
Ferraro
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
Ordine
Avvocati
Padova
Disclaimer
Disclaimer