Con il decreto recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ultimo tra i decreti attuativi del c.d. Jobs Act, si
è provveduto ad aggiornare la disciplina dei controlli a distanza dei dipendenti, riformando il testo
dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
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CONTROLLI A DISTANZA E PRIVACY: UN MATRIMONIO DIFFICILE
Valentina Turco
Con il decreto recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ultimo tra i decreti attuativi del c.d. Jobs Act, si
è provveduto ad aggiornare la disciplina dei controlli a distanza dei dipendenti, riformando il testo
dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Restano fermi il generale divieto dei controlli intenzionali, svolti cioè con la finalità di monitorare l’attività
lavorativa, e la legittimità dei controlli a distanza, attraverso strumenti che consentano indirettamente di
monitorare i lavoratori, se effettuati per specifiche esigenze, individuate dalla legge, e previo accordo con i
sindacati ovvero, in mancanza, in presenza dell’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro
competente territorialmente.
Con l’entrata in vigore del decreto, oltre che per esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del
lavoro, sarà possibile dotarsi di strumenti che consentano un controllo a distanza, anche per ragioni di
tutela del patrimonio aziendale.
Le novità principali della riforma riguardano però la sottrazione dall’ambito di applicazione della disciplina
dei controlli a distanza, appena descritta, degli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” e l’utilizzabilità a tutti
i fini del rapporto lavorativo dei dati raccolti, sia mediante strumenti di controllo a distanza che attraverso
gli strumenti di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso
degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice Privacy.
Il Garante Privacy si è mostrato assai critico rispetto alle novità introdotte, segnalando il rischio che
l’utilizzabilità, anche a fini disciplinari, dei dati così acquisiti, “diverrebbe in tal modo un effetto naturale del
contratto”. Il Garante ha poi precisato che l'applicazione di alcuni fondamentali principi (pertinenza,
correttezza, non eccedenza del trattamento, divieto di profilazione) del Codice Privacy, necessaria per la
legittimità del trattamento dei dati raccolti, consentirà di porre un argine alla “sorveglianza massiva e
totale del lavoratore”.