Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti, profili di attenzione, benefici attesi.

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Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti,
profili di attenzione, benefici attesi.
Francesca Provini
BANCA D’ITALIA – SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI
Roma, 16 giugno 2015
CON IL PATROCINIO DI:
E CON LA COLLABORAZIONE DI:
Efficienza
SIA Expo 2012
Il processo evolutivo del sistema dei pagamenti
Il mercato dei pagamenti è influenzato da
differenti «spinte al cambiamento»
Innovazione
Sicurezza
Assegni
4,73%
Bonifici
28,11%
Disposizioni di
incasso
18,54%
Carte di
pagamento
48,52%
Numero Transazioni
Assegni
5,98%
Bonifici
81,79%
Disposizioni di
Incasso
10,48%
Carte di
pagamento
1,75%
Importo Transazioni
Pagamenti con strumenti alternativi al contante
ITALIA 2014
Anche per i prodotti più tradizionali e cartacei, come
l’assegno, occorre avviare processi che sfruttino le
tecnologie informatiche
Introdurre nei circuiti tradizionali il massimo grado
possibile di digitalizzazione in un’ottica di efficienza e
sicurezza
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
Attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni
bancari e circolari e all’utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato
pagamento (protesto e constatazione equivalente) di assegni presentati elettronicamente.
Realizzare modalità più efficienti di lavorazione degli assegni (a livello interbancario e di
singolo istituto).
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
PRINCIPALI OBIETTIVI
Per gli intermediari: diminuzione, dei tempi, dei rischi e dei costi connessi con la gestione
della materialità degli assegni.
Per gli utenti: maggior certezza giuridica (anche attraverso l’eliminazione del cd doppio
circuito), possibili riduzioni dei tempi di riconoscimento dei fondi (valuta e disponibilità).
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
BENEFICI ATTESI
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
ASSICURARE ELEVATI LIVELLI DI
SICUREZZA E EFFICIENZA
OPERATIVA AL NUOVO SISTEMA
PRINCIPALI ASPETTI DISCIPLINATI DAL
«COMBINATO DISPOSTO» DEL
REGOLAMENTO MEF E DEL REGOLAMENTO BI
CON L’OBIETTIVO DI
Il Regolamento si applica ad assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e
titoli speciali della Banca d’Italia denominati in euro, tratti su una filiale italiana di banca
italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana.
In un’ottica di uniformità e semplicità operativa alcune previsioni - dematerializzazione,
protesto constatazione equivalente, consegna documentazione, outsourcing - possono
applicarsi anche ai titoli presentati al pagamento direttamente al trattario o all’emittente,
poiché in questi casi «il negoziatore coincide con il trattario o con l’emittente».
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
AMBITO DI
APPLICAZIONE
GENERAZIONE
DELL’IMMAGINE
DELL’ASSEGNO
L’obiettivo è quello di garantire l’unicità dell’immagine dell’assegno ed evitare che lo stesso
titolo venga presentato al pagamento più di una volta. Il processo di generazione
dell’immagine deve quindi assicurare che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per
generare una sola immagine avente valore ai sensi della nuova normativa. Per assicurare
uniformità e interoperabilità vengono individuate le caratteristiche tecniche dell’immagine
degli assegni e delle firme utilizzate per la sua generazione.
Venendo meno l’unicità fisica che caratterizza i titoli cartacei assume particolare importanza
l’adozione da parte degli intermediari di presidi tecnici e organizzativi atti a perseguire i
suddetti obiettivi.
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
PRESENTAZIONE AL
PAGAMENTO IN FORMA
ELETTRONICA DELL’ASSEGNO
Con l’obiettivo di assicurare alla presentazione elettronica gli stessi livelli di certezza giuridica
di quella fisica viene definito il momento in cui la presentazione si considera effettuata,
indicandone tempistiche e modalità.
La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario
o l’emittente ricevono in via telematica dal negoziatore:
• l’immagine dell’assegno (unitamente ai dati previsti dal Regolamento BI) per gli assegni
bancari e postali di ammontare superiore a 5.000 euro
• i soli dati previsti dal Regolamento BI per assegni gli bancari e postali, di ammontare pari o
inferiore a 5000, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca
d’Italia, di qualsiasi ammontare.
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
TEMPISTICA
Per assicurare certezza all’intero meccanismo sono previsti tempi massimi per le diverse fasi del
ciclo di lavorazione degli assegni, in particolare:
La presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno deve avvenire non oltre il giorno
lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è stato girato per l’incasso al negoziatore (T+1) .
Se il negoziatore ha necessità dell’immagine dell’assegno per effettuare controlli sul titolo (si può
trattare di casi cd. «sotto soglia» in cui la presentazione era stata effettuata con invio dei soli dati)
esso deve richiedere l’immagine dell’assegno al negoziatore in tempi che rendano possibile l’invio
dell’immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione (entro T+2).
Per tener conto di casi in cui l’incasso avvenga attraverso sistemi alternativi alla consegna presso
lo sportello, il termine per la presentazione al pagamento decorre dal giorno in cui il titolo
perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i
titoli girati per l’incasso con le predette modalità pervengono al negoziatore.
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
DATI DA TRASMETTERE
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
Per assicurare uniformità all’intero processo di scambio sono individuati i dati minimi che il
negoziatore deve trasmettere in via telematica al trattario o all’emittente:
• identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB)
• identificativo del trattario o dell’emittente (codice ABI e CAB)
• importo
• data di emissione
• numero identificativo dell’assegno
• nome del beneficiario per i titoli per i quali l’informazione sia rilevabile in maniera automatizzata
RETI TRASMISSIVE
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
L’obiettivo è quello di non imporre l’utilizzo di una specifica rete trasmissiva ma al contempo
di assicurare livelli operativi, di servizio e di sicurezza non inferiori a quelli che caratterizzano
le reti attualmente utilizzate a livello interbancario (e stabiliti dalla Convenzione Interbancaria
per i Problemi dell’Automazione (CIPA) per il “Sistema per la trasmissione telematica di dati»)
e garantire il colloquio/interoperabilità tra intermediari collegati a reti diverse.
PROTESTO/CONSTATAZIONE
EQUIVALENTE IN VIA
TELEMATICA
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il
protesto o della constatazione equivalente possono essere richiesti dal trattario/emittente (per
conto del negoziatore) esclusivamente per via telematica e levati in via telematica dal pubblico
ufficiale a ciò abilitato.
Al fine di garantire uniformità al sistema e preservare l’unicità della richiesta di
protesto/constatazione equivalente sono fornite indicazioni (ad es. informazioni minime da
trasmettere, formato dell’atto del protesto, ecc) e viene ribadita l’importanza che le attività siano
sostenute, a livello di singolo intermediario, da adeguati presidi organizzativi e procedurali.
Alcune indicazioni - in tema di sicurezza, riservatezza e tempistica di funzionamento – riguardano
le reti trasmissive da utilizzare per le attività legate al protesto/constatazione equivalente.
L’istituto del protesto e la sua tempistica rimangono immutati, viene invece previsto un tempo
massimo per l’invio telematico del protesto/constatazione equivalente dal trattario/emittente al
negoziatore (non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all’acquisizione).
ATTIVITA’
ESTERNALIZZABILI
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
Per consentire agli operatori di scegliere il modello operativo più adeguato alle proprie esigenze
è prevista la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per tutte le attività contemplate nel
Regolamento BI ad eccezione di quelle relative all’apposizione della firma digitale in fase di
generazione dell’immagine dell’assegno (possono comunque essere esternalizzate le attività
materiali di generazione dell’immagine dell’assegno).
La responsabilità delle attività esternalizzate resta sugli intermediari che ne devono presidiare i
rischi anche esercitando le necessarie attività di controllo. Gli intermediari individuano il
soggetto cui esternalizzare le predette attività in base a competenza, capacità e sussistenza delle
eventuali autorizzazioni richieste dalla legge.
CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE
Il negoziatore deve conservare l’immagine dell’assegno. Obiettivo della conservazione è quello di
assicurare nel tempo i requisiti di integrità, autenticità, accessibilità, leggibilità, riproducibilità e
disponibilità dei documenti informatici nonché delle informazioni conservate. La conservazione «a
norma» viene prevista solo per l’immagine dell’assegno e per il documento informatico
contenente il protesto/constatazione equivalente.
Per tener comunque traccia dell’intero ciclo di vita dell’assegno è inoltre prevista (in capo ai diversi
intermediari in relazione al proprio ruolo) la registrazione (su supporto informatico) in modo
univoco e immodificabile di tutti gli eventi relativi all’assegno (es. presentazione al pagamento,
ricezione flusso di presentazione, msg di impagato, etc).
In entrambi i casi vengono fornite indicazioni per assicurare uniformità alla
conservazione/registrazione (ad es. devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione
delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB e numero assegno).
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
CONSERVAZIONE E
DISPONIBILITA’ DEI
TITOLI CARTACEI
L’assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di
presentazione. Durante tale periodo l’assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta
dell’Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base
dell’immagine dell’assegno. Decorso tale periodo l’assegno cartaceo è distrutto, fatti salvi casi
specifici (es. pendenza sul titolo di richieste di sequestro o ordini di esibizione dell’Autorità
giudiziaria).
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
CONSEGNA DI
DOCUMENTAZIONE
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
L’obiettivo è quello di consentire agli aventi diritto di poter ottenere copia degli assegni
presentatati al pagamento in via elettronica preservando l’unicità dell’assegno e delle relative
funzioni giuridiche.
E’ previsto quindi che il negoziatore possa rilasciata una sola volta la copia analogica
dell’immagine dell’assegno impagato nonché del protesto o della constatazione equivalente;
su tali copie dovrà essere apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la conformità
all’originale informatico conservato nei propri archivi.
Possono invece essere rilasciate copie semplici, sia analogiche che informatiche, della sola
immagine dell’assegno, dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato
pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante
la non protestabilità del titolo.
Le sfide per una Banca Centrale
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
Tra le sfide per il futuro c’è quella di accompagnare anche le componenti
più tradizionali del mercato dei pagamenti verso adeguati livelli di
sicurezza ed efficienza garantendo benefici per gli operatori e per la
clientela
In un contesto caratterizzato da forti spinte innovative
l’attenzione delle Banche Centrali è concentrata sull’efficienza e
l’affidabilità del sistema dei pagamenti nel suo complesso
Il progetto di dematerializzazione degli assegni
• Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone modifiche al regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni).
• Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, “Regolamento recante presentazione al
pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. d) del Decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
• Regolamento della Banca d’Italia recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli
assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dell’art. 8, comma 7,
lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
• Dlgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del CAD”.
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD.
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD”.
PRINCIPALE NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti,
profili di attenzione, benefici attesi.
Francesca Provini
BANCA D’ITALIA – SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI
francesca.provini@bancaditalia.it
CON IL PATROCINIO DI:
E CON LA COLLABORAZIONE DI:
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Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti, profili di attenzione, benefici attesi.

  • 1. Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti, profili di attenzione, benefici attesi. Francesca Provini BANCA D’ITALIA – SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI Roma, 16 giugno 2015 CON IL PATROCINIO DI: E CON LA COLLABORAZIONE DI:
  • 2. Efficienza SIA Expo 2012 Il processo evolutivo del sistema dei pagamenti Il mercato dei pagamenti è influenzato da differenti «spinte al cambiamento» Innovazione Sicurezza
  • 3. Assegni 4,73% Bonifici 28,11% Disposizioni di incasso 18,54% Carte di pagamento 48,52% Numero Transazioni Assegni 5,98% Bonifici 81,79% Disposizioni di Incasso 10,48% Carte di pagamento 1,75% Importo Transazioni Pagamenti con strumenti alternativi al contante ITALIA 2014
  • 4. Anche per i prodotti più tradizionali e cartacei, come l’assegno, occorre avviare processi che sfruttino le tecnologie informatiche Introdurre nei circuiti tradizionali il massimo grado possibile di digitalizzazione in un’ottica di efficienza e sicurezza Il progetto di dematerializzazione degli assegni
  • 5. Attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e all’utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) di assegni presentati elettronicamente. Realizzare modalità più efficienti di lavorazione degli assegni (a livello interbancario e di singolo istituto). Il progetto di dematerializzazione degli assegni PRINCIPALI OBIETTIVI
  • 6. Per gli intermediari: diminuzione, dei tempi, dei rischi e dei costi connessi con la gestione della materialità degli assegni. Per gli utenti: maggior certezza giuridica (anche attraverso l’eliminazione del cd doppio circuito), possibili riduzioni dei tempi di riconoscimento dei fondi (valuta e disponibilità). Il progetto di dematerializzazione degli assegni BENEFICI ATTESI
  • 7. Il progetto di dematerializzazione degli assegni ASSICURARE ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA E EFFICIENZA OPERATIVA AL NUOVO SISTEMA PRINCIPALI ASPETTI DISCIPLINATI DAL «COMBINATO DISPOSTO» DEL REGOLAMENTO MEF E DEL REGOLAMENTO BI CON L’OBIETTIVO DI
  • 8. Il Regolamento si applica ad assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia denominati in euro, tratti su una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. In un’ottica di uniformità e semplicità operativa alcune previsioni - dematerializzazione, protesto constatazione equivalente, consegna documentazione, outsourcing - possono applicarsi anche ai titoli presentati al pagamento direttamente al trattario o all’emittente, poiché in questi casi «il negoziatore coincide con il trattario o con l’emittente». Il progetto di dematerializzazione degli assegni AMBITO DI APPLICAZIONE
  • 9. GENERAZIONE DELL’IMMAGINE DELL’ASSEGNO L’obiettivo è quello di garantire l’unicità dell’immagine dell’assegno ed evitare che lo stesso titolo venga presentato al pagamento più di una volta. Il processo di generazione dell’immagine deve quindi assicurare che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai sensi della nuova normativa. Per assicurare uniformità e interoperabilità vengono individuate le caratteristiche tecniche dell’immagine degli assegni e delle firme utilizzate per la sua generazione. Venendo meno l’unicità fisica che caratterizza i titoli cartacei assume particolare importanza l’adozione da parte degli intermediari di presidi tecnici e organizzativi atti a perseguire i suddetti obiettivi. Il progetto di dematerializzazione degli assegni
  • 10. PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO IN FORMA ELETTRONICA DELL’ASSEGNO Con l’obiettivo di assicurare alla presentazione elettronica gli stessi livelli di certezza giuridica di quella fisica viene definito il momento in cui la presentazione si considera effettuata, indicandone tempistiche e modalità. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l’emittente ricevono in via telematica dal negoziatore: • l’immagine dell’assegno (unitamente ai dati previsti dal Regolamento BI) per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a 5.000 euro • i soli dati previsti dal Regolamento BI per assegni gli bancari e postali, di ammontare pari o inferiore a 5000, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d’Italia, di qualsiasi ammontare. Il progetto di dematerializzazione degli assegni
  • 11. TEMPISTICA Per assicurare certezza all’intero meccanismo sono previsti tempi massimi per le diverse fasi del ciclo di lavorazione degli assegni, in particolare: La presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno deve avvenire non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è stato girato per l’incasso al negoziatore (T+1) . Se il negoziatore ha necessità dell’immagine dell’assegno per effettuare controlli sul titolo (si può trattare di casi cd. «sotto soglia» in cui la presentazione era stata effettuata con invio dei soli dati) esso deve richiedere l’immagine dell’assegno al negoziatore in tempi che rendano possibile l’invio dell’immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione (entro T+2). Per tener conto di casi in cui l’incasso avvenga attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine per la presentazione al pagamento decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per l’incasso con le predette modalità pervengono al negoziatore. Il progetto di dematerializzazione degli assegni
  • 12. DATI DA TRASMETTERE Il progetto di dematerializzazione degli assegni Per assicurare uniformità all’intero processo di scambio sono individuati i dati minimi che il negoziatore deve trasmettere in via telematica al trattario o all’emittente: • identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB) • identificativo del trattario o dell’emittente (codice ABI e CAB) • importo • data di emissione • numero identificativo dell’assegno • nome del beneficiario per i titoli per i quali l’informazione sia rilevabile in maniera automatizzata
  • 13. RETI TRASMISSIVE Il progetto di dematerializzazione degli assegni L’obiettivo è quello di non imporre l’utilizzo di una specifica rete trasmissiva ma al contempo di assicurare livelli operativi, di servizio e di sicurezza non inferiori a quelli che caratterizzano le reti attualmente utilizzate a livello interbancario (e stabiliti dalla Convenzione Interbancaria per i Problemi dell’Automazione (CIPA) per il “Sistema per la trasmissione telematica di dati») e garantire il colloquio/interoperabilità tra intermediari collegati a reti diverse.
  • 14. PROTESTO/CONSTATAZIONE EQUIVALENTE IN VIA TELEMATICA Il progetto di dematerializzazione degli assegni In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il protesto o della constatazione equivalente possono essere richiesti dal trattario/emittente (per conto del negoziatore) esclusivamente per via telematica e levati in via telematica dal pubblico ufficiale a ciò abilitato. Al fine di garantire uniformità al sistema e preservare l’unicità della richiesta di protesto/constatazione equivalente sono fornite indicazioni (ad es. informazioni minime da trasmettere, formato dell’atto del protesto, ecc) e viene ribadita l’importanza che le attività siano sostenute, a livello di singolo intermediario, da adeguati presidi organizzativi e procedurali. Alcune indicazioni - in tema di sicurezza, riservatezza e tempistica di funzionamento – riguardano le reti trasmissive da utilizzare per le attività legate al protesto/constatazione equivalente. L’istituto del protesto e la sua tempistica rimangono immutati, viene invece previsto un tempo massimo per l’invio telematico del protesto/constatazione equivalente dal trattario/emittente al negoziatore (non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all’acquisizione).
  • 15. ATTIVITA’ ESTERNALIZZABILI Il progetto di dematerializzazione degli assegni Per consentire agli operatori di scegliere il modello operativo più adeguato alle proprie esigenze è prevista la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per tutte le attività contemplate nel Regolamento BI ad eccezione di quelle relative all’apposizione della firma digitale in fase di generazione dell’immagine dell’assegno (possono comunque essere esternalizzate le attività materiali di generazione dell’immagine dell’assegno). La responsabilità delle attività esternalizzate resta sugli intermediari che ne devono presidiare i rischi anche esercitando le necessarie attività di controllo. Gli intermediari individuano il soggetto cui esternalizzare le predette attività in base a competenza, capacità e sussistenza delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge.
  • 16. CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE Il negoziatore deve conservare l’immagine dell’assegno. Obiettivo della conservazione è quello di assicurare nel tempo i requisiti di integrità, autenticità, accessibilità, leggibilità, riproducibilità e disponibilità dei documenti informatici nonché delle informazioni conservate. La conservazione «a norma» viene prevista solo per l’immagine dell’assegno e per il documento informatico contenente il protesto/constatazione equivalente. Per tener comunque traccia dell’intero ciclo di vita dell’assegno è inoltre prevista (in capo ai diversi intermediari in relazione al proprio ruolo) la registrazione (su supporto informatico) in modo univoco e immodificabile di tutti gli eventi relativi all’assegno (es. presentazione al pagamento, ricezione flusso di presentazione, msg di impagato, etc). In entrambi i casi vengono fornite indicazioni per assicurare uniformità alla conservazione/registrazione (ad es. devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB e numero assegno). Il progetto di dematerializzazione degli assegni
  • 17. CONSERVAZIONE E DISPONIBILITA’ DEI TITOLI CARTACEI L’assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo l’assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell’Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell’immagine dell’assegno. Decorso tale periodo l’assegno cartaceo è distrutto, fatti salvi casi specifici (es. pendenza sul titolo di richieste di sequestro o ordini di esibizione dell’Autorità giudiziaria). Il progetto di dematerializzazione degli assegni
  • 18. CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE Il progetto di dematerializzazione degli assegni L’obiettivo è quello di consentire agli aventi diritto di poter ottenere copia degli assegni presentatati al pagamento in via elettronica preservando l’unicità dell’assegno e delle relative funzioni giuridiche. E’ previsto quindi che il negoziatore possa rilasciata una sola volta la copia analogica dell’immagine dell’assegno impagato nonché del protesto o della constatazione equivalente; su tali copie dovrà essere apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi. Possono invece essere rilasciate copie semplici, sia analogiche che informatiche, della sola immagine dell’assegno, dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.
  • 19. Le sfide per una Banca Centrale Il progetto di dematerializzazione degli assegni Tra le sfide per il futuro c’è quella di accompagnare anche le componenti più tradizionali del mercato dei pagamenti verso adeguati livelli di sicurezza ed efficienza garantendo benefici per gli operatori e per la clientela In un contesto caratterizzato da forti spinte innovative l’attenzione delle Banche Centrali è concentrata sull’efficienza e l’affidabilità del sistema dei pagamenti nel suo complesso
  • 20. Il progetto di dematerializzazione degli assegni • Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni). • Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, “Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. d) del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. • Regolamento della Banca d’Italia recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. • Dlgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD). • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del CAD”. • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD. • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD”. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • 21. Il progetto di dematerializzazione degli assegni: contenuti, profili di attenzione, benefici attesi. Francesca Provini BANCA D’ITALIA – SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI francesca.provini@bancaditalia.it CON IL PATROCINIO DI: E CON LA COLLABORAZIONE DI: