SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali
Pagina 1 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true
Stampa l'articolo Chiudi
Carlo Riganti, partner dello Studio Legale Romina Guglielmetti
Leggi la prima parte: Le "start-up innovative"
1.I PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DELLE START-UP INNOVATIVE E I
RELATIVI BENEFICI ED INCENTIVI FISCALI
Con l'obiettivo di fornire alle Start-up uno strumento per favorire la fidelizzazione e
l'incentivazione del management e personale, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 27
del Decreto Crescita 2.0, un regime fiscale e contributivo agevolato per i piani di
incentivazione che prevedono l'assegnazione e l'emissione - a decorrere dal 19 dicembre
2012 - di azioni, quote o titoli similari agli "amministratori, dipendenti o collaboratori
continuativi" delle Start-up.
1.1.1I beneficiari dei piani di incentivazione del personale delle Start-up
La relazione illustrativa al Decreto Crescita 2.0 specifica che tra i soggetti che possono
beneficiare dell'esenzione in esame sono compresi:
i)gli amministratori della Start-up;
ii)i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la Start-up, anche se a tempo
determinato o part-time;
iii)i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quei soggetti, ivi inclusi i lavoratori a
progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato ai fini fiscali
a quello di lavoro dipendente.
1.1.2 Le precisazioni della Circolare 16/E con riferimento ai beneficiari dei piani di
incentivazione del personale delle Start-up
Quanto alla figura degli amministratori, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime
incentivante "non sia applicabile nell'ipotesi in cui l'ufficio di amministratore rientri
nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri
tra quelli di lavoro autonomo in base all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis" (Art. 50, comma 1,
lett. c-bis), TUIR: "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: [omissis]; c-bis) le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di
società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché
quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni
non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o
09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali
Pagina 2 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true
professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo,
esercitate dal contribuente") del Testo unico delle imposte sui redditi (il "TUIR", D.P.R.
22.12.1986 n° 917 , G.U. 31.12.1986), stante la sua applicazione ai soli redditi da lavoro
dipendente e assimilato. Tuttavia, la Circolare 16/E precisa che "detta fattispecie, ove ne
sussistano i presupposti, potrà rientrare nel campo di applicazione dell'esenzione
dall'IRPEF prevista per l'apporto di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, di cui al
comma 4 dell'articolo 27" (i.e. il c.d. "work for equity" che sarà oggetto di approfondimento
nelle prossime settimane).
È stato inoltre ritenuto, alla luce dell'espressa limitazione ai "collaboratori continuativi",
che il regime incentivante non sia parimenti "applicabile ai collaboratori meramente
occasionali, il cui reddito rientra nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lett. l), del TUIR" (Art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR: "Sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [omissis]; l) i redditi
derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere").
In assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame sarà inoltre
applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante
rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della
Start-up, ovvero solamente ad alcuni di essi. Ciò costituisce l'elemento distintivo del regime
incentivante previsto per le Start-up rispetto a quello di cui all'articolo 51, comma 2, lett. g),
del TUIR, che è invece espressamente limitato alle azioni "offerte alla generalità dei
dipendenti", ricomprendendosi tra questi anche i collaboratori continuativi (tra cui gli
amministratori) che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Cfr.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 207/E del 2000).
1.2 La portata e la decadenza dei benefici per i piani di incentivazione del personale delle
Start-up
Il beneficio previsto dal Decreto Crescita 2.0 per i piani di incentivazione in esame consta
nella non imponibilità, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante
dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari (collettivamente, gli "Strumenti di
Incentivazione"), nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi, attribuiti dalle
Start-up (o da una società direttamente controllata dalla stessa) ai propri amministratori,
dipendenti e collaboratori continuativi.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del Decreto Crescita 2.0, i predetti benefici decadono ove
gli Strumenti di Incentivazione, dopo la loro emissione, vengano trasferiti dal beneficiario:
i)alla Start-up emittente;
ii)ad altro soggetto che controlla la Start-up emittente;
iii)ad altro soggetto che è direttamente controllato dalla Start-up emittente;
iv)ad altro soggetto che è controllato dalla stessa società che controlla la Start-up emittente.
1.2.1 Le precisazioni della Circolare 16/E sulla portata dei benefici per i piani di
incentivazione del personale delle start-up innovative
Con riguardo agli "amministratori" e ai "collaboratori continuativi", la Circolare 16/E
precisa anche che, ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del
TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente "le somme e i valori in genere, a qualunque
09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali
Pagina 3 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true
titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
agli uffici di amministratore ... di società ..., nonché quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo
di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente ... o nell'oggetto dell'arte o professione ... esercitate dal contribuente.". Per la
relativa determinazione l'articolo 52 del TUIR rinvia alle disposizioni sulla determinazione
del reddito di lavoro dipendente contenute nell'articolo 51.
Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione in esame,
l'assegnazione di Strumenti di Incentivazione non rileverà ai fini reddituali nel periodo
d'imposta d'assegnazione o d'esercizio del diritto.
Di contro, così come in precedenza anticipato, potrà assumere rilevanza reddituale
l'eventuale successiva cessione da parte dei beneficiari degli Strumenti di Incentivazione. Al
riguardo la Circolare 16/E specifica che è necessario distinguere tra:
i)"cessione alla start-up innovativa, alla società emittente o a qualsiasi soggetto che
direttamente controlla o è controllato dalla start-up, ovvero è controllato dallo stesso
soggetto che controlla la start-up innovativa. Tale ipotesi costituisce una causa di
decadenza dall'incentivo" previsto dal Decreto Crescita 2.0;
ii)"cessione ad altri soggetti. In questo secondo caso, la cessione degli strumenti finanziari
assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come confermato
anche dal disposto del comma 5 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 secondo
cui "le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti
finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente
applicabili.". Per la determinazione dell'importo imponibile delle plusvalenze in esame
rileva quanto previsto dall'articolo 68, comma 6, del TUIR secondo cui le plusvalenze "...
sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo od il valore di
acquisto assoggettato a tassazione ...". Di conseguenza, in caso di assegnazione gratuita di
azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione
attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante sarà pari a
zero e l'intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso.
Pertanto, nel caso di cessione in degli Strumenti di Incentivazione in violazione del comma
1 dell'art. 27 del Decreto Crescita 2.0, la Circolare precisa che "costituirà reddito di lavoro
l'importo corrispondente al valore degli strumenti finanziari e dei diritti al momento
dell'assegnazione o dell'esercizio del diritto, mentre l'eventuale differenza tra il
corrispettivo e l'importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro costituirà, se positiva,
una plusvalenza, se negativa, una minusvalenza, rilevanti quale redditi diversi ai sensi
dell'articolo 67 del TUIR, da determinare ai sensi del successivo articolo 68".
Nessuna decadenza dal beneficio potrà viceversa esservi nel caso di trasferimento degli
Strumenti di Incentivazione a soggetti diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1.2,
indipendentemente dalla data in cui sia avvenuto il riacquisto.
1.3 Requisiti dei piani di incentivazione delle start-up innovative
L'agevolazione prevista dall'articolo 27 del Decreto Crescita 2.0 trova applicazione con
riferimento ai soli piani di incentivazione che prevedano l'emissione di Strumenti di
Incentivazione riconducibili alla Start-up o ad altra società da questa direttamente
09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali
Pagina 4 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true
controllata, ad esclusione, pertanto, di quelli basati su compensi in denaro.
I piani di incentivazione della Start-up potranno, pertanto, avere ad oggetto,
i)azioni o quote della Start-up: che possono anche avere diritti differenti da quelli previsti
per le azioni o le quote ordinarie. Le Start-up (siano esse S.p.A. o S.r.l.) possono infatti
prevedere nello statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti
economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a
tutti i soci (es. diritto di voto limitato a talune materie). Tuttavia, tali diritti particolari non
potranno avere ad oggetto una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi
quattro anni di costituzione della società, alla luce del divieto di distribuzione di utili
previsto dal Decreto 2.0 quale requisito "cumulabile" delle Start-up (Cfr. art. 25 del Decreto
Crescita 2.0). L'assegnazione delle azioni o quote può avvenire mediante un aumento di
capitale:
a)a titolo gratuito: le azioni e le quote vengono attribuite gratuitamente ai beneficiari con
delibera dell'assemblea straordinaria e nei limiti degli utili distribuibili;
b)a titolo oneroso: le azioni e le quote vengono attribuite mediante aumenti di capitale a
pagamento offerti in sottoscrizione ai beneficiari che sono deliberati dall'assemblea
straordinaria. Per le S.p.A., tale delibera deve prevedere l'esclusione del diritto di opzione
degli altri soci. Il prezzo di emissione delle azioni non dovrà essere determinato sulla base
del valore del patrimonio netto della Start-up;
c)cessione di azioni proprie: le azioni vengono acquistate dalla Start-up e successivamente
assegnate ai beneficiari;
ii)stock option: ai beneficiari delle stock option viene attribuito (nella maggior parte dei
casi gratuitamente) il diritto di sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di
futura emissione della Start-up al raggiungimento di obiettivi di performance
predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo
prestabilito;
iii)restricted stock: sono azioni o quote soggette a limitazioni al diritto di trasferimento e di
percepire i relativi dividendi. Queste limitazioni decadono al termine del periodo di
"blocco" fissato dalla Start-up;
iv)restricted stock unit: con esse la Start-up riconosce ai beneficiari il diritto di ottenere, in
un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote
della Start-up;
v)strumenti finanziari partecipativi: con essi sono conferiti diritti patrimoniali ed
amministrativi ai beneficiari, senza che questi possano assumere la qualifica di socio e
partecipare al capitale sociale della Start-up. Detti strumenti possono inoltre prevedere la
loro conversione in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance
della Start-up.
1.3.1 Le precisazioni della Circolare 16/E con riferimento ai benefici fiscali per i piani di
incentivazione delle start-up innovative.
La Circolare 16/E, con riferimento all'individuazione degli Strumenti di Incentivazione
ammessi all'incentivo, precisa che tra questi possono essere ricompresi solo gli strumenti
finanziari c.d. "partecipativi", "ossia a strumenti finanziari similari alle azioni la cui
remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della
società emittente". (Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lett. a), del TUIR, sono considerati
strumenti finanziari "partecipativi" quelli strumenti: "similari alle azioni, i titoli e gli
09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali
Pagina 5 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true
strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e
d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici
della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al
capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo
precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si
considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente
indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto
emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente
stesso o da altri elementi certi e precisi [omissis].")
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rilevato come il vincolo relativo ai soggetti emittenti
previsto dal comma 2 dell'art. 27 risulti più circoscritto rispetto a quello rilevante ai sensi
dell'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR che stabilisce che non concorrono alla
formazione del reddito da lavoro dipendente "il valore delle azioni offerte alla generalità dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4
milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione".
La Circolare evidenzia, da ultimo, come l'articolo 27 del Decreto Crescita 2.0 riconosce il
regime di favore senza prevedere alcun limite d'importo non imponibile degli Strumenti di
Incentivazione, a differenza di quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR
"che limita la non concorrenza al reddito alle azioni assegnate ai dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83 per dipendente".
In particolare, le principali differenze tra il trattamento dei piani di incentivazione previsto
dal Decreto Crescita 2.0 e quello del TUIR possono essere così riassunte:
P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

More Related Content

What's hot

FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12
FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12
FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12Fisac-Cgil Varese
 
131126 cucchiarato le start up innovative
131126 cucchiarato le start up innovative131126 cucchiarato le start up innovative
131126 cucchiarato le start up innovativeJenny.Avvocati
 
La protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaLa protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaDIEGO PISELLI
 
Prelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervista
Prelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervistaPrelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervista
Prelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervistamichelaplatini
 
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVIDWebinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVIDThomas Candeago
 
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
 
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Romagna Innovazione
 

What's hot (17)

275 anastasio startup
275   anastasio startup275   anastasio startup
275 anastasio startup
 
Diapositivesrl
DiapositivesrlDiapositivesrl
Diapositivesrl
 
FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12
FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12
FISAC - CGIL UBI BANCA - Per una lettura consapevole dell'accordo del 29/11/12
 
131126 cucchiarato le start up innovative
131126 cucchiarato le start up innovative131126 cucchiarato le start up innovative
131126 cucchiarato le start up innovative
 
diritto commerciale auletta
diritto commerciale aulettadiritto commerciale auletta
diritto commerciale auletta
 
Bando "Smart 2"
Bando "Smart 2" Bando "Smart 2"
Bando "Smart 2"
 
La protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaLa protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranza
 
Startup innovative Italia
Startup innovative ItaliaStartup innovative Italia
Startup innovative Italia
 
Start up innovative Legge 221-2012
Start up innovative  Legge 221-2012Start up innovative  Legge 221-2012
Start up innovative Legge 221-2012
 
Prelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervista
Prelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervistaPrelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervista
Prelios Massimo Caputi - Sergio Iasi intervista
 
Note sul regime_tributario_delle_fondazioni_di_partecipazione
Note sul regime_tributario_delle_fondazioni_di_partecipazioneNote sul regime_tributario_delle_fondazioni_di_partecipazione
Note sul regime_tributario_delle_fondazioni_di_partecipazione
 
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVIDWebinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
 
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
 
Società
SocietàSocietà
Società
 
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
Statuto Romagna Innovazione Soc. consortile a r.l.
 
Operstraord
OperstraordOperstraord
Operstraord
 
Operstraord
OperstraordOperstraord
Operstraord
 

Viewers also liked

Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...
Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...
Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...Carlo Riganti
 
Lewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final pppLewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final pppterrysgirl2010
 
Il work for equity nelle startup innovative
Il work for equity nelle startup innovativeIl work for equity nelle startup innovative
Il work for equity nelle startup innovativeCarlo Riganti
 
bkl-bragbook-001-l
bkl-bragbook-001-lbkl-bragbook-001-l
bkl-bragbook-001-lErin Horton
 
Le startup innovative
Le startup innovativeLe startup innovative
Le startup innovativeCarlo Riganti
 
Lewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final pppLewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final pppterrysgirl2010
 
La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...
La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...
La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...Carlo Riganti
 
CFA Presentation Slides Final
CFA Presentation Slides FinalCFA Presentation Slides Final
CFA Presentation Slides FinalRitesh Ghosh
 
Indian Institute of Technology
Indian Institute of TechnologyIndian Institute of Technology
Indian Institute of TechnologyAbhishek Sakharkar
 
Aim Italia - la buona governance come strumento di crescita
Aim Italia - la buona governance come strumento di crescitaAim Italia - la buona governance come strumento di crescita
Aim Italia - la buona governance come strumento di crescitaCarlo Riganti
 
LA PRIVACY IN AZIENDA
LA PRIVACY IN AZIENDALA PRIVACY IN AZIENDA
LA PRIVACY IN AZIENDACarlo Riganti
 
Development and implementation of hris
Development and implementation of hrisDevelopment and implementation of hris
Development and implementation of hrisVasavi Vedagiri
 

Viewers also liked (14)

Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...
Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...
Le agevolazioni per l'assunzione di personale altamente qualificato nelle sta...
 
Lewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final pppLewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final ppp
 
Il work for equity nelle startup innovative
Il work for equity nelle startup innovativeIl work for equity nelle startup innovative
Il work for equity nelle startup innovative
 
bkl-bragbook-001-l
bkl-bragbook-001-lbkl-bragbook-001-l
bkl-bragbook-001-l
 
Le startup innovative
Le startup innovativeLe startup innovative
Le startup innovative
 
Lewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final pppLewis lemon corinthia_final ppp
Lewis lemon corinthia_final ppp
 
La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...
La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...
La situazione a 4 anni dal decreto crescita 2.0 e i vigenti incentivi a soste...
 
CFA Presentation Slides Final
CFA Presentation Slides FinalCFA Presentation Slides Final
CFA Presentation Slides Final
 
Indian Institute of Technology
Indian Institute of TechnologyIndian Institute of Technology
Indian Institute of Technology
 
Aim Italia - la buona governance come strumento di crescita
Aim Italia - la buona governance come strumento di crescitaAim Italia - la buona governance come strumento di crescita
Aim Italia - la buona governance come strumento di crescita
 
LA PRIVACY IN AZIENDA
LA PRIVACY IN AZIENDALA PRIVACY IN AZIENDA
LA PRIVACY IN AZIENDA
 
Just In Time & Kanban
Just In Time & KanbanJust In Time & Kanban
Just In Time & Kanban
 
Organ donation
Organ donationOrgan donation
Organ donation
 
Development and implementation of hris
Development and implementation of hrisDevelopment and implementation of hris
Development and implementation of hris
 

Similar to I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative

Start up innovative e incubatori certificati
Start up innovative e incubatori certificatiStart up innovative e incubatori certificati
Start up innovative e incubatori certificatiPaolo Soro
 
Circolare numero 17 del 29 01-2015
Circolare numero 17 del 29 01-2015Circolare numero 17 del 29 01-2015
Circolare numero 17 del 29 01-2015EnricoPanini
 
Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015
Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015
Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015Antonio Palmieri
 
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN
 
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristico
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristicoLe start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristico
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristicoP101
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoAntonio Palmieri
 
Start-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniStart-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniMemento Pratico
 
Guida Startup Innovative
Guida Startup InnovativeGuida Startup Innovative
Guida Startup InnovativeCoopfond
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreUneba
 
Jobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativiJobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativiAntonella Colombo
 
Jobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativiJobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativistudiolegalecerullo
 
Credito di imposta per investimenti
Credito di imposta per investimentiCredito di imposta per investimenti
Credito di imposta per investimentiannabelle88
 
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresaLe start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresaParma Couture
 
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLBonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLAntonio Palmieri
 
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaCircolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
 

Similar to I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative (20)

Start up innovative e incubatori certificati
Start up innovative e incubatori certificatiStart up innovative e incubatori certificati
Start up innovative e incubatori certificati
 
Come un maggior credito bancario può favorire la ripresa
Come un maggior credito bancario può favorire la ripresaCome un maggior credito bancario può favorire la ripresa
Come un maggior credito bancario può favorire la ripresa
 
Circolare numero 17 del 29 01-2015
Circolare numero 17 del 29 01-2015Circolare numero 17 del 29 01-2015
Circolare numero 17 del 29 01-2015
 
Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015
Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015
Circolare INPS Incentivi per Assunzioni 2015
 
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro Bianco
 
Bonus sud circolare inps
Bonus sud circolare inpsBonus sud circolare inps
Bonus sud circolare inps
 
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristico
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristicoLe start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristico
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristico
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivo
 
Guida incentivi
Guida incentiviGuida incentivi
Guida incentivi
 
Start-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniStart-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioni
 
Guida Startup Innovative
Guida Startup InnovativeGuida Startup Innovative
Guida Startup Innovative
 
Adapt 23383grandi 2013_38
Adapt 23383grandi 2013_38Adapt 23383grandi 2013_38
Adapt 23383grandi 2013_38
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
 
Jobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativiJobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativi
 
Jobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativiJobs act. i primi due decreti attuativi
Jobs act. i primi due decreti attuativi
 
00845610
0084561000845610
00845610
 
Credito di imposta per investimenti
Credito di imposta per investimentiCredito di imposta per investimenti
Credito di imposta per investimenti
 
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresaLe start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
 
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdLBonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare della fondazioe CdL
 
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaCircolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
 

I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative

  • 1. 09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali Pagina 1 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true Stampa l'articolo Chiudi Carlo Riganti, partner dello Studio Legale Romina Guglielmetti Leggi la prima parte: Le "start-up innovative" 1.I PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DELLE START-UP INNOVATIVE E I RELATIVI BENEFICI ED INCENTIVI FISCALI Con l'obiettivo di fornire alle Start-up uno strumento per favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del management e personale, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 27 del Decreto Crescita 2.0, un regime fiscale e contributivo agevolato per i piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione e l'emissione - a decorrere dal 19 dicembre 2012 - di azioni, quote o titoli similari agli "amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi" delle Start-up. 1.1.1I beneficiari dei piani di incentivazione del personale delle Start-up La relazione illustrativa al Decreto Crescita 2.0 specifica che tra i soggetti che possono beneficiare dell'esenzione in esame sono compresi: i)gli amministratori della Start-up; ii)i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la Start-up, anche se a tempo determinato o part-time; iii)i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quei soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato ai fini fiscali a quello di lavoro dipendente. 1.1.2 Le precisazioni della Circolare 16/E con riferimento ai beneficiari dei piani di incentivazione del personale delle Start-up Quanto alla figura degli amministratori, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime incentivante "non sia applicabile nell'ipotesi in cui l'ufficio di amministratore rientri nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo in base all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis" (Art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR: "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: [omissis]; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o
  • 2. 09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali Pagina 2 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente") del Testo unico delle imposte sui redditi (il "TUIR", D.P.R. 22.12.1986 n° 917 , G.U. 31.12.1986), stante la sua applicazione ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilato. Tuttavia, la Circolare 16/E precisa che "detta fattispecie, ove ne sussistano i presupposti, potrà rientrare nel campo di applicazione dell'esenzione dall'IRPEF prevista per l'apporto di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, di cui al comma 4 dell'articolo 27" (i.e. il c.d. "work for equity" che sarà oggetto di approfondimento nelle prossime settimane). È stato inoltre ritenuto, alla luce dell'espressa limitazione ai "collaboratori continuativi", che il regime incentivante non sia parimenti "applicabile ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR" (Art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR: "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [omissis]; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere"). In assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame sarà inoltre applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della Start-up, ovvero solamente ad alcuni di essi. Ciò costituisce l'elemento distintivo del regime incentivante previsto per le Start-up rispetto a quello di cui all'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR, che è invece espressamente limitato alle azioni "offerte alla generalità dei dipendenti", ricomprendendosi tra questi anche i collaboratori continuativi (tra cui gli amministratori) che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 207/E del 2000). 1.2 La portata e la decadenza dei benefici per i piani di incentivazione del personale delle Start-up Il beneficio previsto dal Decreto Crescita 2.0 per i piani di incentivazione in esame consta nella non imponibilità, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari (collettivamente, gli "Strumenti di Incentivazione"), nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi, attribuiti dalle Start-up (o da una società direttamente controllata dalla stessa) ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi. Ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del Decreto Crescita 2.0, i predetti benefici decadono ove gli Strumenti di Incentivazione, dopo la loro emissione, vengano trasferiti dal beneficiario: i)alla Start-up emittente; ii)ad altro soggetto che controlla la Start-up emittente; iii)ad altro soggetto che è direttamente controllato dalla Start-up emittente; iv)ad altro soggetto che è controllato dalla stessa società che controlla la Start-up emittente. 1.2.1 Le precisazioni della Circolare 16/E sulla portata dei benefici per i piani di incentivazione del personale delle start-up innovative Con riguardo agli "amministratori" e ai "collaboratori continuativi", la Circolare 16/E precisa anche che, ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente "le somme e i valori in genere, a qualunque
  • 3. 09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali Pagina 3 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore ... di società ..., nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente ... o nell'oggetto dell'arte o professione ... esercitate dal contribuente.". Per la relativa determinazione l'articolo 52 del TUIR rinvia alle disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente contenute nell'articolo 51. Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione in esame, l'assegnazione di Strumenti di Incentivazione non rileverà ai fini reddituali nel periodo d'imposta d'assegnazione o d'esercizio del diritto. Di contro, così come in precedenza anticipato, potrà assumere rilevanza reddituale l'eventuale successiva cessione da parte dei beneficiari degli Strumenti di Incentivazione. Al riguardo la Circolare 16/E specifica che è necessario distinguere tra: i)"cessione alla start-up innovativa, alla società emittente o a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa. Tale ipotesi costituisce una causa di decadenza dall'incentivo" previsto dal Decreto Crescita 2.0; ii)"cessione ad altri soggetti. In questo secondo caso, la cessione degli strumenti finanziari assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come confermato anche dal disposto del comma 5 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 secondo cui "le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.". Per la determinazione dell'importo imponibile delle plusvalenze in esame rileva quanto previsto dall'articolo 68, comma 6, del TUIR secondo cui le plusvalenze "... sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione ...". Di conseguenza, in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante sarà pari a zero e l'intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso. Pertanto, nel caso di cessione in degli Strumenti di Incentivazione in violazione del comma 1 dell'art. 27 del Decreto Crescita 2.0, la Circolare precisa che "costituirà reddito di lavoro l'importo corrispondente al valore degli strumenti finanziari e dei diritti al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del diritto, mentre l'eventuale differenza tra il corrispettivo e l'importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro costituirà, se positiva, una plusvalenza, se negativa, una minusvalenza, rilevanti quale redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, da determinare ai sensi del successivo articolo 68". Nessuna decadenza dal beneficio potrà viceversa esservi nel caso di trasferimento degli Strumenti di Incentivazione a soggetti diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1.2, indipendentemente dalla data in cui sia avvenuto il riacquisto. 1.3 Requisiti dei piani di incentivazione delle start-up innovative L'agevolazione prevista dall'articolo 27 del Decreto Crescita 2.0 trova applicazione con riferimento ai soli piani di incentivazione che prevedano l'emissione di Strumenti di Incentivazione riconducibili alla Start-up o ad altra società da questa direttamente
  • 4. 09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali Pagina 4 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true controllata, ad esclusione, pertanto, di quelli basati su compensi in denaro. I piani di incentivazione della Start-up potranno, pertanto, avere ad oggetto, i)azioni o quote della Start-up: che possono anche avere diritti differenti da quelli previsti per le azioni o le quote ordinarie. Le Start-up (siano esse S.p.A. o S.r.l.) possono infatti prevedere nello statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a tutti i soci (es. diritto di voto limitato a talune materie). Tuttavia, tali diritti particolari non potranno avere ad oggetto una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi quattro anni di costituzione della società, alla luce del divieto di distribuzione di utili previsto dal Decreto 2.0 quale requisito "cumulabile" delle Start-up (Cfr. art. 25 del Decreto Crescita 2.0). L'assegnazione delle azioni o quote può avvenire mediante un aumento di capitale: a)a titolo gratuito: le azioni e le quote vengono attribuite gratuitamente ai beneficiari con delibera dell'assemblea straordinaria e nei limiti degli utili distribuibili; b)a titolo oneroso: le azioni e le quote vengono attribuite mediante aumenti di capitale a pagamento offerti in sottoscrizione ai beneficiari che sono deliberati dall'assemblea straordinaria. Per le S.p.A., tale delibera deve prevedere l'esclusione del diritto di opzione degli altri soci. Il prezzo di emissione delle azioni non dovrà essere determinato sulla base del valore del patrimonio netto della Start-up; c)cessione di azioni proprie: le azioni vengono acquistate dalla Start-up e successivamente assegnate ai beneficiari; ii)stock option: ai beneficiari delle stock option viene attribuito (nella maggior parte dei casi gratuitamente) il diritto di sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della Start-up al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito; iii)restricted stock: sono azioni o quote soggette a limitazioni al diritto di trasferimento e di percepire i relativi dividendi. Queste limitazioni decadono al termine del periodo di "blocco" fissato dalla Start-up; iv)restricted stock unit: con esse la Start-up riconosce ai beneficiari il diritto di ottenere, in un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della Start-up; v)strumenti finanziari partecipativi: con essi sono conferiti diritti patrimoniali ed amministrativi ai beneficiari, senza che questi possano assumere la qualifica di socio e partecipare al capitale sociale della Start-up. Detti strumenti possono inoltre prevedere la loro conversione in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance della Start-up. 1.3.1 Le precisazioni della Circolare 16/E con riferimento ai benefici fiscali per i piani di incentivazione delle start-up innovative. La Circolare 16/E, con riferimento all'individuazione degli Strumenti di Incentivazione ammessi all'incentivo, precisa che tra questi possono essere ricompresi solo gli strumenti finanziari c.d. "partecipativi", "ossia a strumenti finanziari similari alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente". (Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lett. a), del TUIR, sono considerati strumenti finanziari "partecipativi" quelli strumenti: "similari alle azioni, i titoli e gli
  • 5. 09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali Pagina 5 di 5http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-18/startup2-153350.php?preview=true strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi [omissis].") L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rilevato come il vincolo relativo ai soggetti emittenti previsto dal comma 2 dell'art. 27 risulti più circoscritto rispetto a quello rilevante ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR che stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente "il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione". La Circolare evidenzia, da ultimo, come l'articolo 27 del Decreto Crescita 2.0 riconosce il regime di favore senza prevedere alcun limite d'importo non imponibile degli Strumenti di Incentivazione, a differenza di quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR "che limita la non concorrenza al reddito alle azioni assegnate ai dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83 per dipendente". In particolare, le principali differenze tra il trattamento dei piani di incentivazione previsto dal Decreto Crescita 2.0 e quello del TUIR possono essere così riassunte: P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati