Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
1. 09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali
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Carlo Riganti, partner dello Studio Legale Romina Guglielmetti
Leggi la prima parte: Le "start-up innovative"
1.I PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DELLE START-UP INNOVATIVE E I
RELATIVI BENEFICI ED INCENTIVI FISCALI
Con l'obiettivo di fornire alle Start-up uno strumento per favorire la fidelizzazione e
l'incentivazione del management e personale, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 27
del Decreto Crescita 2.0, un regime fiscale e contributivo agevolato per i piani di
incentivazione che prevedono l'assegnazione e l'emissione - a decorrere dal 19 dicembre
2012 - di azioni, quote o titoli similari agli "amministratori, dipendenti o collaboratori
continuativi" delle Start-up.
1.1.1I beneficiari dei piani di incentivazione del personale delle Start-up
La relazione illustrativa al Decreto Crescita 2.0 specifica che tra i soggetti che possono
beneficiare dell'esenzione in esame sono compresi:
i)gli amministratori della Start-up;
ii)i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la Start-up, anche se a tempo
determinato o part-time;
iii)i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quei soggetti, ivi inclusi i lavoratori a
progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato ai fini fiscali
a quello di lavoro dipendente.
1.1.2 Le precisazioni della Circolare 16/E con riferimento ai beneficiari dei piani di
incentivazione del personale delle Start-up
Quanto alla figura degli amministratori, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime
incentivante "non sia applicabile nell'ipotesi in cui l'ufficio di amministratore rientri
nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri
tra quelli di lavoro autonomo in base all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis" (Art. 50, comma 1,
lett. c-bis), TUIR: "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: [omissis]; c-bis) le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di
società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché
quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni
non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o
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professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo,
esercitate dal contribuente") del Testo unico delle imposte sui redditi (il "TUIR", D.P.R.
22.12.1986 n° 917 , G.U. 31.12.1986), stante la sua applicazione ai soli redditi da lavoro
dipendente e assimilato. Tuttavia, la Circolare 16/E precisa che "detta fattispecie, ove ne
sussistano i presupposti, potrà rientrare nel campo di applicazione dell'esenzione
dall'IRPEF prevista per l'apporto di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, di cui al
comma 4 dell'articolo 27" (i.e. il c.d. "work for equity" che sarà oggetto di approfondimento
nelle prossime settimane).
È stato inoltre ritenuto, alla luce dell'espressa limitazione ai "collaboratori continuativi",
che il regime incentivante non sia parimenti "applicabile ai collaboratori meramente
occasionali, il cui reddito rientra nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lett. l), del TUIR" (Art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR: "Sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [omissis]; l) i redditi
derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere").
In assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame sarà inoltre
applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante
rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della
Start-up, ovvero solamente ad alcuni di essi. Ciò costituisce l'elemento distintivo del regime
incentivante previsto per le Start-up rispetto a quello di cui all'articolo 51, comma 2, lett. g),
del TUIR, che è invece espressamente limitato alle azioni "offerte alla generalità dei
dipendenti", ricomprendendosi tra questi anche i collaboratori continuativi (tra cui gli
amministratori) che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Cfr.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 207/E del 2000).
1.2 La portata e la decadenza dei benefici per i piani di incentivazione del personale delle
Start-up
Il beneficio previsto dal Decreto Crescita 2.0 per i piani di incentivazione in esame consta
nella non imponibilità, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante
dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari (collettivamente, gli "Strumenti di
Incentivazione"), nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi, attribuiti dalle
Start-up (o da una società direttamente controllata dalla stessa) ai propri amministratori,
dipendenti e collaboratori continuativi.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del Decreto Crescita 2.0, i predetti benefici decadono ove
gli Strumenti di Incentivazione, dopo la loro emissione, vengano trasferiti dal beneficiario:
i)alla Start-up emittente;
ii)ad altro soggetto che controlla la Start-up emittente;
iii)ad altro soggetto che è direttamente controllato dalla Start-up emittente;
iv)ad altro soggetto che è controllato dalla stessa società che controlla la Start-up emittente.
1.2.1 Le precisazioni della Circolare 16/E sulla portata dei benefici per i piani di
incentivazione del personale delle start-up innovative
Con riguardo agli "amministratori" e ai "collaboratori continuativi", la Circolare 16/E
precisa anche che, ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del
TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente "le somme e i valori in genere, a qualunque
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titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
agli uffici di amministratore ... di società ..., nonché quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo
di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente ... o nell'oggetto dell'arte o professione ... esercitate dal contribuente.". Per la
relativa determinazione l'articolo 52 del TUIR rinvia alle disposizioni sulla determinazione
del reddito di lavoro dipendente contenute nell'articolo 51.
Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione in esame,
l'assegnazione di Strumenti di Incentivazione non rileverà ai fini reddituali nel periodo
d'imposta d'assegnazione o d'esercizio del diritto.
Di contro, così come in precedenza anticipato, potrà assumere rilevanza reddituale
l'eventuale successiva cessione da parte dei beneficiari degli Strumenti di Incentivazione. Al
riguardo la Circolare 16/E specifica che è necessario distinguere tra:
i)"cessione alla start-up innovativa, alla società emittente o a qualsiasi soggetto che
direttamente controlla o è controllato dalla start-up, ovvero è controllato dallo stesso
soggetto che controlla la start-up innovativa. Tale ipotesi costituisce una causa di
decadenza dall'incentivo" previsto dal Decreto Crescita 2.0;
ii)"cessione ad altri soggetti. In questo secondo caso, la cessione degli strumenti finanziari
assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come confermato
anche dal disposto del comma 5 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 secondo
cui "le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti
finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente
applicabili.". Per la determinazione dell'importo imponibile delle plusvalenze in esame
rileva quanto previsto dall'articolo 68, comma 6, del TUIR secondo cui le plusvalenze "...
sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo od il valore di
acquisto assoggettato a tassazione ...". Di conseguenza, in caso di assegnazione gratuita di
azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione
attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante sarà pari a
zero e l'intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso.
Pertanto, nel caso di cessione in degli Strumenti di Incentivazione in violazione del comma
1 dell'art. 27 del Decreto Crescita 2.0, la Circolare precisa che "costituirà reddito di lavoro
l'importo corrispondente al valore degli strumenti finanziari e dei diritti al momento
dell'assegnazione o dell'esercizio del diritto, mentre l'eventuale differenza tra il
corrispettivo e l'importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro costituirà, se positiva,
una plusvalenza, se negativa, una minusvalenza, rilevanti quale redditi diversi ai sensi
dell'articolo 67 del TUIR, da determinare ai sensi del successivo articolo 68".
Nessuna decadenza dal beneficio potrà viceversa esservi nel caso di trasferimento degli
Strumenti di Incentivazione a soggetti diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1.2,
indipendentemente dalla data in cui sia avvenuto il riacquisto.
1.3 Requisiti dei piani di incentivazione delle start-up innovative
L'agevolazione prevista dall'articolo 27 del Decreto Crescita 2.0 trova applicazione con
riferimento ai soli piani di incentivazione che prevedano l'emissione di Strumenti di
Incentivazione riconducibili alla Start-up o ad altra società da questa direttamente
4. 09/07/14 12:14Le start-up innovative: benefici ed incentivi fiscali
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controllata, ad esclusione, pertanto, di quelli basati su compensi in denaro.
I piani di incentivazione della Start-up potranno, pertanto, avere ad oggetto,
i)azioni o quote della Start-up: che possono anche avere diritti differenti da quelli previsti
per le azioni o le quote ordinarie. Le Start-up (siano esse S.p.A. o S.r.l.) possono infatti
prevedere nello statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti
economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a
tutti i soci (es. diritto di voto limitato a talune materie). Tuttavia, tali diritti particolari non
potranno avere ad oggetto una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi
quattro anni di costituzione della società, alla luce del divieto di distribuzione di utili
previsto dal Decreto 2.0 quale requisito "cumulabile" delle Start-up (Cfr. art. 25 del Decreto
Crescita 2.0). L'assegnazione delle azioni o quote può avvenire mediante un aumento di
capitale:
a)a titolo gratuito: le azioni e le quote vengono attribuite gratuitamente ai beneficiari con
delibera dell'assemblea straordinaria e nei limiti degli utili distribuibili;
b)a titolo oneroso: le azioni e le quote vengono attribuite mediante aumenti di capitale a
pagamento offerti in sottoscrizione ai beneficiari che sono deliberati dall'assemblea
straordinaria. Per le S.p.A., tale delibera deve prevedere l'esclusione del diritto di opzione
degli altri soci. Il prezzo di emissione delle azioni non dovrà essere determinato sulla base
del valore del patrimonio netto della Start-up;
c)cessione di azioni proprie: le azioni vengono acquistate dalla Start-up e successivamente
assegnate ai beneficiari;
ii)stock option: ai beneficiari delle stock option viene attribuito (nella maggior parte dei
casi gratuitamente) il diritto di sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di
futura emissione della Start-up al raggiungimento di obiettivi di performance
predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo
prestabilito;
iii)restricted stock: sono azioni o quote soggette a limitazioni al diritto di trasferimento e di
percepire i relativi dividendi. Queste limitazioni decadono al termine del periodo di
"blocco" fissato dalla Start-up;
iv)restricted stock unit: con esse la Start-up riconosce ai beneficiari il diritto di ottenere, in
un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote
della Start-up;
v)strumenti finanziari partecipativi: con essi sono conferiti diritti patrimoniali ed
amministrativi ai beneficiari, senza che questi possano assumere la qualifica di socio e
partecipare al capitale sociale della Start-up. Detti strumenti possono inoltre prevedere la
loro conversione in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance
della Start-up.
1.3.1 Le precisazioni della Circolare 16/E con riferimento ai benefici fiscali per i piani di
incentivazione delle start-up innovative.
La Circolare 16/E, con riferimento all'individuazione degli Strumenti di Incentivazione
ammessi all'incentivo, precisa che tra questi possono essere ricompresi solo gli strumenti
finanziari c.d. "partecipativi", "ossia a strumenti finanziari similari alle azioni la cui
remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della
società emittente". (Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lett. a), del TUIR, sono considerati
strumenti finanziari "partecipativi" quelli strumenti: "similari alle azioni, i titoli e gli