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AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO
PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
Un focus per la filiera delle Costruzioni
arch. Clara Cucco - ArchLivIng
• COME:
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
• Procedura per la concessione dei contributi – Art. 12 L229
• Anagrafe antimafia degli esecutori
• Contratto Tipo
• Presentazione e istruttoria delle domande
• Istituto di Credito
• Indennizzo Assicurativo
• Criticità nella presentazione delle domande
• Indicazioni progettuali
PARTE 1 – INDICE DEGLI ARGOMENTI
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
• Erogazione del contributo
• Leasing
• Obblighi dei beneficiari
• CHI
• Beneficiari
• COSA :
• Interventi indennizzabili
• Ulteriori aiuti alle imprese
• La ricostruzione pubblica
• Beni Artistici e Culturali
• Opere Pubbliche
• Scuole
• Chiese
• Centri storici
PARTE 2 - INDICE DEGLI ARGOMENTI
SITI UTILI
• rischiosismico.archliving.it
• https://sisma2016.gov.it/
• https://www.regione.abruzzo.it/content/ufficio-speciale-ricostruzione-post-sisma-2016
• http://www.mude.piemonte.it/site/terremoto-centro-italia
• https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Iniziative-sul-territorio/Calamita-naturali/Sisma-Centro-
Italia-2016.aspx
• http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_centro_italia_2016.wp
• http://www.governo.it/approfondimento/terremoto-centro-italia-2016-la-normativa/6507
Articolo 6-bis
Determinazione preventiva del livello operativo
(Ordinanza 46)
Il beneficiario può richiedere la valutazione del livello operativo all’USR che si esprime entro 30 gg
BENEFICIARI – condizioni necessarie ma non sufficienti
In generale art. 6 c.2 L229/16:
• Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1, al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2,
al 18 gennaio per i comuni dell’allegato 2-bis) risultavano adibite ad abitazione principale
• Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1, al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2,
al 18 gennaio per i comuni dell’allegato 2-bis) risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato
ovvero concesse in comodato o assegnato a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell’assegnatario.
• Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma diverse da quelle ai punti precedenti (APERTURA ALLE SECONDE CASE)
• Condomini (in cui era presente almeno un’unità immobiliare come definita precedentemente) per le parti comuni
• Titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere e spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività d’impresa
che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1, al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2, al 18 gennaio per i
comuni dell’allegato 2-bis) risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
BENEFICIARI – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
In generale art. 6 c.2 L229/16:
Ordinanza 19, articolo 18 - UTILIZZABILITÀ DELL’EDIFICIO alla data degli eventi sismici
• Assenza di requisiti di ordine statico
• Assenza di requisiti igienico-sanitari
• Edifici collabenti
• Edifici fatiscenti
• Edifici privi anche di uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura)
• Edifici non allacciati alle reti di pubblico servizio
Ordinanza 13, Allegato 1 – Requisiti di ammissibilità
Edifici RURALI ABITATIVI DI AZIENDE AGRICOLE ATTIVE
• Presenza di operai stagionali/fissi
• Correlazione tra il sistema produttivo e il numero di operai stagionali/fissi
• Allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo
• Sufficienti servizi igienici e acqua calda
RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI – ORDINANZA 19 art. 18
Edifici
Privi di requisiti di ordine
statico – igienico sanitario
Privi di impianti esseziali
Privi di impianti essenziali
Elettrico
Idrico
Fognatura
Non allacciati alla rete di
pubblico servizio
Non ammissibili a
contributo, anche se
danneggiati dal sisma
Le condizioni di collabenza e/o
fatiscenza sono
accertate dalla Pubblica
Amministrazione anche attraverso
foto pre-sisma
Pertinenze rurali
Per richiesta di contributo
Necessario
attestare idoneità statica
L’utilizzabilità degli edifici deve essere
attestata dal richiedente con perizia
asseverata
Essere• regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA;
Essere• attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
Essere• in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e d assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte
salve le agevolazioni e le sospensioni stabilite dal D. L. 189/16, convertito in L. 229/16 o da altre disposizioni vigenti
Assicurare• il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Non• essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o
incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato, nella misura, comprensiva degli interessi di
recupero, loro richiesta dall’amministrazione
Nel• caso di Professionisti o Lavoratori Autonomi deve essere indicato il numero di P.IVA e l’attività svolta nonché l’eventuale
iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale
Per• le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata
la destinazione ad attività produttiva dell’immobile alla data del sisma.
Ordinanza 13, Allegato 1 – Requisiti di ammissibilità
per la ricostruzione PRIVATA art. 5 c.1a e c.2 L229/16
• Interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi – art. 8
L229/16 - ORDINANZA 8/16;
• Intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive
danneggiate o distrutte che presentano danni gravi – art. 7 e 9 L229/16 - ORDINANZA 13/16 e ORDINANZA 19/17;
• Interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti – art. 11 L229/16
IL FINANZIAMENTO AI SENSI DEI C. 4, 5 E 6 DELLA LEGGE AVVIENE NELLA FORMA DEL CREDITO DI IMPOSTA DELLE BANCHE CHE
ADERISCONO AD APPOSITA CONVENZIONE CON ABI ASSISTITO DALLA GARANZIA DELLO STATO.
Il contributo è pari al 100% anche per gli immobili fuori dal cratere individuato dall’allegato 1 ma che ricadono in UMI e/o in borghi caratteristici
e centri storici. Negli altri casi, previa dimostrazione del nesso di causalità, il contributo è pari al 50%.
Il contributo è pari all’80% per gli interventi relativi ai beni strumentali e al 60% per gli interventi relativi alle scorte e ai prodotti
RISCHIOSISMICO.ARCHLIVING.IT
INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
• Riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
• Gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con
esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
• Danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio (DOP e IGP)
• Delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati al fine di garantirne la continuità
• Delocalizzazione definitiva delle attività economiche o produttive in altro immobile ubicato nello stesso Comune
Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata: Ordinanza 12 ss.mm.ii.
Ad eccezione di:
BENI STRUMENTALI: progettazione, installazione, verifiche, collaudi, perizie
4% fino a 300.000 euro
2,5% eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione euro
1,5% per le somme eccedenti 1 milione euro
SCORTE E PRODOTTI: 1% dei costi sostenuti e documentati
RICOSTRUZIONE PUBBLICA: Ordinanza 33 dell’11 Luglio 2017, art. 4 e 5
FONDO DI GARANZIA – SOSTEGNO - INAIL
Art. 19-20-23 Legge n°229
Art. 19 – [FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24/AGO/2016]
Per 3 anni dall’entrata in vigore del decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle agroalimentare, che hanno
subito danni in conseguenza degli eventi sismici, è concesso a titolo gratuito un importo massimo di 2’500’000E per la singola impresa.
Art.20 - [SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE]
Comma 1. 35mln di euro in forma di contributo alle imprese ubicate nei territori dei comuni dell’art1. Sono comprese anche le imprese
agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dell’allegato 1, ma i cui fondi sono situati in tali territori.
Comma 2. Per la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita, possono essere utilizzati contributi per le imprese che
abbiano realizzato investimenti produttivi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori dei comuni colpiti.
Art. 23 - [CONTRIBUTI INAIL – MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI]
Per la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, sono traferiti 30mln di euro all’INAIL, al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 24 Legge n°229
Art. 24 - [INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE]
Comma 1. Sono concessi alle micro, piccole e medie imprese, finanziamenti agevolati a tasso zero, a copertura del 100% degli
investimenti fino a 30’000E.
Finanziamenti agevolati rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
Comma 2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori, nei settori della trasformazione di
prodotti agricoli – artigianato – industria, sono concessi investimenti fino a 600’000E.
Finanziamenti rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
Ordinanza 13, articolo 22: “I contributi di cui alla presente ordinanza SONO CUMULABILI con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime dei
minimis per gli stessi costi ammissibili” ATTENZIONE AL RISCHIO SOVRACOMPENSAZIONE
INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ORDINANZA 42/2017
Disciplina i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno del ripristino ed il riavvio delle attività economiche.
Le agevolazioni verranno erogate nella forma di un finanziamento agevolato senza interessi, per un importo massimo di spesa pari a €30.000,00.
Il Soggetto gestore è Invitalia.
SPESE AMMISSIBILI:
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al
ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
Sono inoltre considerate ammissibili le spese funzionali all’esercizio dell’iniziativa ammessa, entro determinate percentuali, concernenti le seguenti
voci:
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.
Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 (dieci) anni, oltre un periodo di
preammortamento della durata massima di 3 (tre) anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al
100% (cento percento) della spesa ammissibile e rientrano nel Regolamento De Minimis.
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
ORDINANZA 54/2018
BENEFICIARI: tutte le imprese, danneggiate e non danneggiate, presenti ed operanti nel cratere già al momento degli eventi sismici
REQUISITI AMMISSIBILITÀ:
-Proprietari o usufruttuari dell’immobile oggetto dell’intervento
-Affittuari dell’immobile oggetto di intervento con contratto registrato prima degli eventi sismici e tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
-Titolari di contratto di leasing stipulato prima degli eventi sismici e tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
NEL CASO DI IMMOBILI DANNEGGIATI, bisogna scegliere se presentare domanda ai sensi dell’Ord. 54 o dell’Ord. 8 e 13.
INTERVENTI AMMISSIBILI:
-Interventi di cui alle NTC 2018 finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività d’impresa e/o
produttiva
-Interventi di rafforzamento locale
-Miglioramento sismico (livello di sicurezza sismica pari almeno a quanto stabilito dal DM 477/2016)
-Messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
ORDINANZA 54/2018
SPESE AMMISSIBILI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO:
-Spese necessarie al raggiungimento del livello di sicurezza corrispondente alla classe d’uso dell’edificio, se il livello di sicurezza risulta
maggiore, il contributo verrà riproporzionato
-Immobili NON danneggiati: costo unitario massimo €100/mq. Redigere CME sulla base del prezziario interregionale
-Immobili DANNEGGIATI: costi ammissibili come da ordinanza 13/2017
-Sono ammissibili le spese tecniche di progettazione, DL, indagini e collaudo
SPESE NON AMMISSIBILI:
-Interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l’attività lavorativa
- acquisto di beni usati
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, attrezzature, macchine…
- costi del personale interno
- Spese generali
- spese amministrative e di gestione
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
ORDINANZA 54/2018
PERIZIA ASSEVERATA: ha l’obiettivo di asseverare, in particolare, la congruità e coerenza delle spese sostenute e indicate nella
domanda e gli interventi.
La perizia deve essere asseverata sulla base dello schema dell’Allegato 2.
DOMANDA DI CONTRIBUTO, da presentare entro il 31 LUGLIO 2018
In caso di interventi di importo FINO A € 50.000,00
- Le spese devono essere tutte fatturate e pagate al momento di presentazione della domanda
In caso di interventi di importo SUPERIORE A € 50.000,00
- Al momento della presentazione della domanda le spese devono essere interamente fatturate e almeno il 35% deve essere pagato
- Le fatture devono riportare una descrizione analitica dettagliata
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL 70% DELLA SPESA AMMISSIBILE PER UN MASSIMO DI € 200.000,00
I CONTRIBUTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI CONCESSI PER LE STESSE SPESE
INTERVENTI SU EDIFICI GIÀ INTERESSATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI – ORDINANZA 19 art. 20
Edifici danneggiati dagli
eventi del ‘09 e ’16
nella regione Abruzzo
Costo lavori aggiuntivi
E L2 per rapporto tra lavori finanziati
e lavori da finanziare
Nel caso di interventi già
in corso
Nel caso di interventi non
in corso
Si applica l’ordinanza 19
Edifici danneggiati dagli
eventi del ’97 e ’16
regione Umbria e Marche
SE
Non oggetto di contributo nel
’97
Ma
Possibile inagibilità indotta
Si applica ordinanza 19
Con lavori in corso dal ‘97 NON SPECIFICATO
ORDINANZA 51/ del 28/03/2018 – identificazione del danno prevalente
Edifici isolati
Danno prevalente:
SISMA 2016
Modifica in senso peggiorativo della AeDES
rilasciata a seguito del sisma 2009
Rilascio scheda AeDES a seguito di sisma
2016 in assenza di esiti riferiti al sisma 2009
Aggregati edilizi: sisma
prevalente 2016
SE
Modifica in senso peggiorativo del più grave
esito Aedes del 2009
Modifica in senso peggiorativo o attribuzione di inagibilità
per un numero di edifici o US che copra una superficie lorda
pari o superiore al 50% della superficie lorda dell’intero
aggregato
Assenza di danno accertato a seguito del sisma
2009
Compilazione e Presentazione
Scheda Aedes entro 07/05/2018
Per la Superficie Lorda NON
si tiene conto:
-Conferma 2016 di Aedes A
sisma 2009
-- nessun esito e Aedes A
2009
- Aedes A 2016 e nessun
esito 2009
ORDINANZA 51 del 28/03/2018 – identificazione del danno prevalente
Per edifici isolati e aggregati con Aedes E del 2009, il danno prevalente è sempre quello del 2009
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza, si può chiedere al Comune territorialmente competente l’accertamento del danno prevalente, come
da allegati all’ordinanza.
Entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune comunica l’esito all’Ufficio della Ricostruzione competente
Prevalenza Sisma 2009
Edifici già ammessi a contributo: contributo aggiuntivo, pari al nuovo
importo ammesso e il contributo già approvato
Domanda in corso di valutazione: contributo aggiuntivo pari a
(nuovo importo ammesso – importo originario) – 20%
Domanda non presentata: contributo ai sensi delle ordinanza del 2009 +
quota extra per danni 2016 che verrà definita dagli Uffici Speciali
Prevalenza Sisma 2016
Ordinanze Commissario Straordinario 2016
La domanda va presentata entro 30 giorni dall’esito di accertamento, allegando apposita variante, perizia giurata con nesso causale,
quantificazione nuove lavorazioni e tempi necessari per l’esecuzione
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 12 Legge n°229
Art. 12 - [PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI]
Comma 1. (…) l’istanza di concessione dei contributi è presentata all’ufficio speciale per la ricostruzione con il titolo abilitativo
obbligatoriamente allegando:
- Scheda AeDES
- Perizia giurata o asseverata firmata da professionista abilitato
- Progetto degli interventi proposti
- Indicazione dell’impresa affidataria dei lavori
Comma 2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti, il Comune rilascia il titolo edilizio.
Comma 3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo ed il relativo importo, trasmette al vice commissario
la proposta di concessione del contributo, comprensivo di spese tecniche.
Comma 5. la struttura commissariale verifica a campione gli interventi richiedenti la concessione di contributi.
Qualora emerga dalle verifiche, interventi non corrispondenti a quelli per cui è stato concesso il finanziamento, il commissario
dispone l’annullamento o la revoca e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
APPLICATIVO WEB MUDE
HTTP://WWW.MUDE.PIEMONTE.IT/SITE/TERREMOTO-CENTRO-ITALIA
- Il LOGIN viene fatto dal tecnico con la sua smartcard oppure attraverso il sistema SPID https://www.spid.gov.it/
- Il tecnico che presenta la domanda è il PROGETTISTA INCARICATO, delegato dal beneficiario, e diventa il responsabile dell’intera
procedura
- Al primo accesso ci sono spesso problemi di configurazione perché i certificati della smartcard non sono stati incorporati nel browser o
per misure di protezione imposte dal firewall della propria rete
- Il sistema è stato creato per l’utilizzo via Internet Explorer, adesso lo si può utilizzare anche con Firefox
- È possibile salvare una bozza della domanda, ma per poter aprire il fascicolo e salvare la prima bozza sono comunque necessari molti
dati
ANAGRAFE DELLE IMPRESE
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
15006/2 del 28 Novembre 2016
Tutti gli operatori economici (a qualunque titolo e per qualsiasi attività) devono iscriversi all’Anagrafe per poter eseguire interventi di qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto → L’iscrizione all’Anagrafe ha validità 12 mesi ed è rinnovabile → L’iscrizione all’Anagrafe tiene luogo delle
verifiche antimafia (c.10 della Legge 229/2016).
TUTTI I CONTRATTI STIPULATI DEVONO CONTENERE LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, ai sensi dell’art. 1456 cc, PER L’IPOTESI DI DINIEGO
DELL’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL’ANAGRAFE
La domanda e la documentazione vanno inviate alla Struttura di Missione attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Commissario
https://anagrafe.sisma2016.gov.it/
La domanda funge da DSAN antimafia del legale rappresentante sulle partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie e
come certificazione relativa ai familiari conviventi.
L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria anche per le imprese già iscritte alle white list, che dovranno indicare nel modulo il numero di protocollo e la
Prefettura di riferimento.
ANAGRAFE DELLE IMPRESE
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
15006/2 del 28 Novembre 2016
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.
Società di capitali, cooperative o Società a
Responsabilità Limitata
1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice
civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Dati richiesti per l’iscrizione:
• Dati su contratti, subappalti, subcontratti conclusi o approvati, con indicazione di oggetto, termine di durata e importo
• Modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale
• Eventuali partecipazioni in altre imprese o società
• Eventuali sanzioni amministrative e penalità
L’iscrizione ha durata di 12 MESI ed è rinnovabile
Nei contratti tra privati è possibile subappaltare le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti dell’attuale
normativa.
ESCLUSIONE DALL’ANAGRAFE anche per cessione di azienda o di ramo d’azienda o qualsiasi operazione atta a conseguire il
trasferimento del contratto
ANAGRAFE DELLE IMPRESE
Allegato 2 Ordinanza 19 – “Schema di Contratto Tipo”
Ai sensi dell’art. 23, le clausole obbligatorie da inserire in ogni contratto d’appalto (compreso quello tra appaltatore e subappaltatori e
fornitori) sono:
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Limite del 30% al subappalto (con elenco dei subappaltatori, loro iscrizione all’anagrafe e SOA per lavori di importo superiore a
€150.000,00)
- Esclusione di ribassi superiori al 20% sui prezzi del contratto d’appalto
- Obbligo dell’appaltatore al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo
- Clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cc, per le ipotesi di diniego dell’iscrizione delle imprese all’anagrafe
Per i PROFESSIONISTI c’è l’obbligo di utilizzare lo “Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di
committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016” – Allegato B – Ordinanza 12.
CONTRATTO D’APPALTO TIPO
Determinazione dei costi ammissibili a contributo
- Minore tra costo dell’intervento ed il costo convenzionale
Il COSTO CONVENZIONALE si ottiene nel seguente modo:
Cconv = Cpar x Stot
dove: • Cpar è il costo parametrico • Stot è la superficie complessiva dell’unità immobiliare
- Il costo dell’intervento include CME lavori, spese tecniche, spese geologiche, spese di laboratorio, lavori in economia fino al 2%
- le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche
dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino
delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all’intero edificio l’aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti
interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’edilizia
ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico
- gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso
comune → costo convenzionale è calcolato sulla superficie inferiore e la demolizione è a carico perché volontaria.
Definizioni articolo 3 dell’Ordinanza 19 e s.m.i
- “Edificio” (formato da una o più unità immobiliari) l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali,
delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
– fabbricati costruiti in epoche diverse;
– fabbricati costruiti con materiali diversi;
– fabbricati con solai posti a quota diversi;
– fabbricati aderenti solo in minima parte;
- per “aggregato edilizio” si intende un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche
derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;
- Miglioramento sismico L1, L2, L3 raggiungendo il 60/80% della sicurezza sismica secondo le NTC2008
- Adeguamento o ricostruzione di edifici classificati L4;
- Edificio non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti
interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione
in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10% fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti
• SUPERFICIE COMPLESSIVA = superficie utile netta dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva comprensiva
della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori
ubicati nello stesso edificio e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola
unità immobiliare.
• SUPERFICIE UTILE NETTA = la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e
sguinci di vani di porte e finestre.
• PERTINENZE = gli spazi interni all’edificio che svolgono funzioni complementari a quella produttiva quali garage, fondi,
cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente h > 1.80 m, nonché locali interni
all’edificio di uso comune. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all’edificio, nel limite del 70% della
superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’edificio
che contiene l’attività produttiva.
Determinazione dei costi ammissibili a contributo
- Sono ammesse a contributo eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori motivate dall’insorgere di
situazioni imprevedibili - le varianti sono ammesse se compatibili con la vigente disciplina urbanistica.
- Se la variante è compatibile con la vigente disciplina urbanistica e non richiede l’acquisizione di un nuovo titolo edilizio, né modifica il
progetto delle strutture, la rideterminazione eventuale del contributo da parte dell’Ufficio speciale potrà avvenire con l’atto di erogazione a
saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – entro il 31 ottobre 2018
ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
La domanda deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;
b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e
danneggiate;
c. la destinazione d’uso;
d. il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base
delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES,
e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio;
f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
g. l’importo del costo ammissibile a contributo
h. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede
AeDES
i. l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo.
NELLE ULTIME VARIAZIONI L’IMPRESA PUÒ ESSERE INDICATA ENTRO 30 GG DALLA COMUNICAZIONE DELL’USR DELL’ESITO
POSITIVO DEL CONTRIBUTO SU PIATTAFORMA MUDE
Cosa si intende per “istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo”?
Il beneficiario, all’approvazione della domanda di contributo, dovrà aprire un CONTO TECNICO VINCOLATO presso l’istituto di credito
prescelto.
Da quel conto, transiterà il contributo e verrà movimentato ESCLUSIVAMENTE DALL’UFFICIO SPECIALE, che ad ogni SAL autorizzerà la
banca a pagare i fornitori.
L’ISTITUTO DI CREDITO PUÒ ANCHE NON ESSERE L’ISTITUTO PRESSO CUI IL BENEFICIARIO HA IL SUO CONTO PERSONALE
Deve essere scelto tra gli istituti che hanno sottoscritto l’apposita convenzione con ABI-CDP.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – entro il 31 ottobre 2018
ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Come vedere lo stato di avanzamento della pratica?
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Dati-sul-
sisma/Pratiche-presentate-USR
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e
ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei
requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo, il
richiedente ha un termine NON SUPERIORE A DIECI GIORNI per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti
mancanti.
Nei successivi sessanta giorni, l’Ufficio Speciale verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione
dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone al Comune il rilascio
del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere
contestualmente il CUP e il CIG
Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI per la richiesta di integrazioni.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e
ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
SELEZIONE DELL’IMPRESA
UNA VOLTA RICEVUTO IL CODICE CIG E CUP DA USR TRAMITE MUDE IL RICHIEDENTE DEVE ENTRO 30 GG:
• l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa
all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
a.) risultino iscritte nell’Anagrafe e producano certificazione antimafia;
b.) Durc in regola;
c.) SOA per lavori di importo superiore ai 150.000 euro;
• documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal
quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
• dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe;
• dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, ….con l’impresa appaltatrice e con le
eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio
sui materiali
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Gli interventi sugli IMMOBILI dovranno essere conclusi entro 24 MESI DALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.
I termini potranno essere prorogati per non più di SEI MESI, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del beneficiario o per difficoltà
tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, previo parere conforme dell’Ufficio Speciale.
Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini, il VICE COMMISSARIO dispone la REVOCA DEL CONTRIBUTO, previa diffida ad
adempiere entro ulteriori NOVANTA GIORNI.
TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e
ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
PERIZIA ASSEVERATA (o giurata nel caso dei beni strumentali, delle scorte e dei prodotti e della delocalizzazione definitiva) dal tecnico che attesti il
NESSO DI CAUSALITÀ, il riferimento alla scheda AeDES, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa
sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edificio per la loro riparazione e per il rafforzamento locale,
conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08; la quantificazione del costo degli interventi e la stretta correlazione tra il piano di ripristino/riacquisto e il
riavvio dell’attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell’edificio.
PROGETTO degli interventi che si intendono eseguire con:
• descrizione dei DANNI RILEVATI e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale
• indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
• indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati
• indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico
• CME redatto sulla base del prezziario unico
• esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio
dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo
documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal
quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione all’ANAGRAFE
ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto
nell’elenco speciale e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le
eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti con il titolare o con
chi riveste cariche societarie nelle stesse
eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti
l’importo assicurativo riconosciuto.
PER I DANNI COPERTI DA INDENNIZZO ASSICURATIVO IL CONTRIBUTO NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO AMMISSIBILE
A CONTRIBUTO E L’INDENNIZZO ASSICURATIVO!
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
PER I DANNI COPERTI DA INDENNIZZO ASSICURATIVO IL CONTRIBUTO NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO AMMISSIBILE A
CONTRIBUTO E L’INDENNIZZO ASSICURATIVO!
(per semplicità esemplificativa, assumiamo che il costo dell’intervento sia pari alla spesa ammissibile)
Esempio 1:
Costo Convenzionale: € 80 Spesa ammissibile (da CME): € 100 Assicurazione: €30
Contributo massimo ricevibile: € 80 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile)
Costo dell’intervento – assicurazione = 100 – 30 = €70
Contributo concedibile: €70 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 100 – 30 – 70 = 0
Esempio 2:
Costo Convenzionale: € 90 Spesa ammissibile (da CME): € 150 Assicurazione: €50
Contributo massimo ricevibile: € 90 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile)
Costo dell’intervento – assicurazione = 150 – 50 = € 100
Contributo concedibile: € 90 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 150 – 50 – 90 = €10
INDENNIZZO ASSICURATIVO
PER I DANNI COPERTI DA INDENNIZZO ASSICURATIVO IL CONTRIBUTO NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO AMMISSIBILE A
CONTRIBUTO E L’INDENNIZZO ASSICURATIVO!
(per semplicità esemplificativa, assumiamo che il costo dell’intervento sia pari alla spesa ammissibile)
Esempio 3:
Costo Convenzionale: € 120 Spesa ammissibile (da CME): € 90 Assicurazione: € 30
Contributo massimo ricevibile: € 90 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile)
Costo dell’intervento – assicurazione = 90 – 30 = € 60
Contributo concedibile: € 60 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 90 – 30 – 60 = 0
Esempio 4:
Costo Convenzionale: € 100 Spesa ammissibile (da CME): € 150 Assicurazione: € 150
Contributo massimo ricevibile: € 100 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile)
Costo dell’intervento – assicurazione = 150 – 150 = € 0
Contributo concedibile: € 0 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 150 – 150 – 0 = € 0
INDENNIZZO ASSICURATIVO
PER GLI IMMOBILI:
- Elaborati grafici e CME facilmente comparabili
- Descrizione analitica del danno, con chiaro riferimento alle tabelle per soglie di danno, stati di danno, carenze e gradi di vulnerabilità
- Descrizione analitica degli incrementi richiesti e loro quantificazione, con esplicito riferimento al CME
- Documentazione fotografica accurata, con tavola dei coni ottici
PER I BENI STRUMENTALI:
• Descrizione dell’equivalenza del rendimento economico
• Dimostrazione del possesso dei beni da parte del beneficiario
• Calcolo del danno (la riparazione del bene danneggiato è possibile solo se il costo di riparazione è inferiore al 70% del costo di riacquisto)
PER LE SCORTE E I PRODOTTI:
• Accertamento della quantità dei beni in magazzino al momento del sisma
• Valutazione del costo di mercato
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI: come trattare i beni di consumo (es. per i bar tazzine, bicchieri, posate…)
CRITICITÀ NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Il costo dell’intervento comprende le opere necessarie per l’adeguamento alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria
INDICAZIONI PROGETTUALI PRESENTI NELLE ORDINANZE
RIPARAZIONE DANNI
MIGLIORAMENTO SISMICO FINITURE
IMPIANTI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
≥45%
CONTRIBUTO
PER IMMOBILI
VINCOLATI
RIPARAZIONE DANNI
MIGLIORAMENTO SISMICO
FINITURE
IMPIANTI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
≥40%
CONTRIBUTO
PER DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE
RIPARAZIONE DANNI
MIGLIORAMENTO SISMICO
FINITURE
IMPIANTI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
≥25%
CONTRIBUTO
PER ABITAZIONI
GRAVEMENTE
DANNEGGIATE
INDICAZIONI PROGETTUALI PRESENTI NELLE ORDINANZE
SUPERFICIE
AMMISSIBILE PER
LE PERTINENZE
ESTERNE
SUPERFICIE UTILE DELL’UNITA’
IMMOBILIARE DANNEGGIATA
≤70%
OPERE DI FINITURA
INTERNE
SECONDO PARAMETRO SU VALORE
MEDIO DELLE OPERE TIPICHE
DELL’EDILIZIA
VALUTATE
OPERE DI FINITURA
ESTERNE
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
ORIGINARIE
PREESISTENTI AL SISMA
RIFERIMENTO
- Gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’edilizia ordinaria
comunemente diffusa sul territorio e adeguati alla vigente normativa
- Il numero di unità immobiliari deve restare inalterato, ma i beneficiari possono chiedere al momento della presentazione del progetto e sulla base di mutate
esigenze familiari, all’Ufficio Speciale una variazione
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI
PROFESSIONISTI
• 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi
• 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi
• 70% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi
• 30% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SALDO che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e DI QUELLI
NECESSARI PER LA COMPLETA AGIBILITÀ DELL’EDIFICIO
È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE
Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà
effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo. L’ordinanza 19 specifica che i tecnici dovranno inviare entro 5 GIORNI dalla ricezione
del decreto di concessione le fatture o note pro forma di importo pari all’anticipazione che verrà erogata.
LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
Spese Tecniche
(ordinanza 46)
- Le spese tecniche sono liquidate nella misura dell’80% al SAL 0
- Al SAL 0 sono rimborsate le spese per geologia e prove di laboratorio o in situ (affidate da professionisti o dal committente a aziende o
professionisti iscritti comunque all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge)
- Per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di
condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:
- a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 Euro;
- b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro;
- c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro,
- d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 Euro.
- L’attività di amministratore di condominio è incompatibile con l’assunzione di qualsiasi incarico professionale
- Il contributo è concesso a SAL previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative all’attività professionale
svolta.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Documenti da allegare al:
S.A.L. SALDO
S.A.L. redatto
da D.L.
DSAN del Legale
rappresentante
dell’impresa affidataria
Rispetto tempi di
pagamento dei
subappaltatori e fornitori
≤ 30 gg dalla ricezione
del contributo
Attestazione
esecuzione dei lavori,
piena agibilità edificio
- Consuntivo lavori
- Indicazioni varianti in corso
d’opera
- Quadro di raffronto
Rendicontazione
spese sostenute
Sulla base dei prezzi del
contratto d’appalto
FATTURE DISTINTE PER GLI
IMPORTI RELATIVI AL:
CONTRIBUTO
SPESE A CARICO DEL
RICHIEDENTE
ATTENZIONE ALLE SPESE
ANTICIPATE PER CONTO
DEL COMMITTENTE!!
Documentazione
fotografica
LA RESPONSABILITÀ DELL’OSSERVANZA
DELLA PRESCRIZIONE È DEL DL !!
DSAN del Legale
rappresentante
dell’impresa affidataria sui
tempi di pagamento di
subappaltatori e fornitori
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ordinanza 41 del 2 novembre 2017
DURC ONLINE
DURC DI CONGRUITÀ
OBIETTIVO: contrasto del lavoro sommerso e irregolare
APPOSITO ACCORDO SCRITTO
Firmato il 07/02/2018
APPOSITA ORDINANZA
entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
• Adempimenti a carico dei beneficiari
• Adempimenti, condizioni e modalità di rilascio da parte della Cassa
Edile/Edilcassa del DURC di congruità
• Modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera
• Modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio per la verifica
dell’adeguatezza degli indici di congruità
• Modalità di monitoraggio di tutti i cantieri aperti e delle imprese
presenti
MODIFICA DEL NUMERO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI– ORDINANZA 19 art. 19
Numero unità
immobiliari
Inalterato Incremento
Costo convenzionale
su numero di unità
immobiliari iniziali
Diminuzione
Costo convenzionale
su numero di unità
immobiliari di progetto
LEASING
La domanda può essere presentata:
dala) conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria
sono a suo carico
i. la società di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;
ii. La società di leasing autorizza e approva l’intervento, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a
potenziali controversie tra le parti;
iii. Il beneficiario attesta la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento
iv. La società di leasing si impegna a comunicare al Commissario ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte
del conduttore tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.
dallab) società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la
manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing
con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo.
LEASING NEI CASI DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA
I contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore
del bene.
L’immobile di nuova localizzazione deve essere verificato ai fini antisismici sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti
Il beneficiario si impegna a riscattare, ora per allora, il bene in godimento
Il contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale corrispondente al livello operativo attribuito all’edificio sede di attività del conduttore
al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell’atto di compravendita tra
la società di leasing acquirente e il proprietario.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Ordinanza 13 articoli 19 e 20:
- Mantenere la destinazione produttiva dell’immobile per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati
- entro sei mesi dal completamento dei lavori, dimostrare all’Ufficio speciale la ripresa dell’attività produttiva e l’effettiva utilizzazione a tal fine
dell’immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all’Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell’immobile in locazione o
in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell’attività produttiva.
- beni mobili strumentali: assicurare la continuità dell’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma,
garantendone l’utilizzazione per l’esercizio della specifica attività economica o produttiva svolta dell’impresa richiedente.
- Scorte: dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività produttiva entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori
Ordinanza 19 articolo 11:
- Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli
interventi
- Non è consentito alienare l’unità immobiliare prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche nel caso di unità immobiliare locata
a terzi, ad eccezione dell’alienazione a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di persone legate da rapporti giuridicamente
rilevanti o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.
La comunicazione di inizio lavori costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle
normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il
rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.
Nel caso di edifici contenenti unità non utilizzabili il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale
calcolato sull’intera superficie compresa quella non utilizzabile ed il costo dell’intervento teso alla sicurezza strutturale dell’intero edificio e
alle finiture delle parti comuni e delle unità utilizzabili.
Sono previsti incrementi del costo convenzionale per edifici di interesse culturale, vincoli paesaggistici, edifici in cantieri disagiati (distanza
rispetto agli altri edifici inferiore a 2,5 metri)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 8 – DANNI LIEVI
Entro 31 Luglio 2018
Le pertinenze esterne sono conteggiate fino ad un massimo del 70% della superfice delle unità immobiliari
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 30 Aprile 2018, gli interessati devono
presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria.
Entro il medesimo termine del 30 Aprile 2018, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i
soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.
Il Comune e l’Ufficio speciale hanno 30 gg ciascuno per l’attività (il comune per gli aspetti urbanistici e l’USR per quelli legati al contributo)
Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto,
caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN.
I parametri per la determinazione dei contributi sono quelli espressi nell’allegato I
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 8 – DANNI LIEVI
Entro 31 Luglio 2018
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO– Ordinanza 8
Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI
PROFESSIONISTI
• il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei
lavori utilizzando il prezziario unico che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante
dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a
trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
• il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto
come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale.
È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE
Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà
effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo.
LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016
Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali
Fino a 120 mq 370€/mq
Tra 120 mq e 200 mq 222€/mq
Oltre 200 mq 111 €/mq
Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche
riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)
370€/mq
Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva
Fino a 1000 mq 100€/mq
Tra 1000 mq e 2000 mq 80€/mq
Tra 2000 mq e 5000 mq 70€/mq
Oltre 5000 mq 60€/mq
• La ricostruzione pubblica
• Beni Artistici e Culturali
• Opere Pubbliche
• Scuole
• Chiese
• Centri storici
PARTE 2 - INDICE DEGLI ARGOMENTI
DL 189/2016 articolo 14
LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la
funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a
tutela, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità
di resistenza delle strutture, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture
edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili
demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e
utilizzati per le esigenze di culto.
a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere
destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l’irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come
cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
DL 189/2016 articolo 14
LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Come:
• Piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione
• Piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni
necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica
• Piano dei beni culturali
• Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per dissesti che
costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture;
• piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese
• programma delle infrastrutture ambientali, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;
nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero
e l’implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.
DL 189/2016 articolo 14
LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Comma 3bis: per le scuole si possono fare delle procedure negoziate, ai sensi dell’articolo 63 del DL50/2016
Comma 3bis-1: il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che
rivestono un’importanza essenziale per i quali i soggetti attuatori possono applicare, entro i limiti della soglia di rilevanza
europea, le procedure negoziate
Soglie Rilevanza Comunitaria: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
Procedura Negoziata: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#059
DL 189/2016 articolo 15 – Soggetti Attuatori
LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
• Le Regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva
competenza;
• Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
• Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
• L’Agenzia del demanio;
• Le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla
giurisdizione dell’Ordinario diocesano e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito
provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, la funzione di
soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
• Beni Artistici e Culturali – Ordinanza 38
• Opere Pubbliche – Ordinanza 27, Ordinanza 37, Ordinanza 56
• Scuole – Ordinanza 14, Ordinanza 18, Ordinanza 33
• Chiese – Ordinanza 23, Ordinanza 32
• Centri storici – Ordinanza 25, Ordinanza 39
• Ordinanza 47 – Partenariati Pubblico Privati
LE ORDINANZE DI RIFERIMENTO
BENI ARTISTICI E CULTURALI – Ordinanza 38 – Settembre 2017
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di
soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti degli
interventi
Può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli della soglia comunitaria mediante
procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti
nell’elenco speciale
b) per importi superiori a quelli della soglia comunitaria, come da
DL50/2016
BENI ARTISTICI E CULTURALI – Ordinanza 38 – Settembre 2017
I progetti devono essere presentati al Commissario entro 120 giorni
dall’entrata in vigore dell’Ordinanza.
Il Commissario valuta la congruità economica del progetto esecutivo
e recepisce il parare della Conferenza Permanente
OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 37 – Settembre 2017 – Primo Piano
Le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed
i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni
attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione provvedono
all’elaborazione dei progetti
Possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi
incarichi:
a) per importi inferiori a quelli della soglia comunitaria mediante
procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti
nell’elenco speciale
b) per importi superiori a quelli della soglia comunitaria, come da
DL50/2016
OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 37 – Settembre 2017 – Primo Piano
I progetti devono essere presentati al Commissario entro 120
giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza.
Il Commissario valuta la congruità economica del progetto
esecutivo e recepisce il parare della Conferenza Permanente
OPERE PUBBLICHE
OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 56 – Maggio 2018– Secondo Piano
Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione: edifici scolastici, a strutture e presidi
ospedalieri, a caserme e ad immobili adibiti a sede municipale dei Comuni.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, sentiti gli enti
proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi per i quali
non intendono avvalersi della procedura accelerata.
PROGETTAZIONE: nei casi di procedura accelerata, vengono richiesti progetti DEFINITIVI e successivo appalto integrato.
Nell’affidamento della progettazione, il RUP può indicare la possibile estensione dell’incarico con DL e CSE.
Termine non superiore a 30 giorni per la formulazione delle offerte e l’obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un
termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, qualora l’affidamento abbia
a oggetto la sola progettazione definitiva.
Il progetto definitivo deve essere approvato dalla Conferenza permanente o della Conferenza regionale, USR territorialmente
competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.
Entro quindici giorni dal completamento delle attività di verifica e validazione, trasmettere il progetto con la documentazione allegata
alla centrale di committenza individuata per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori.
OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 56 – Maggio 2018– Secondo Piano
DL 189/2016 articolo 15 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14,
comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva
competenza;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l’Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione
dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 e
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al de- creto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento
può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle
previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 56 – Maggio 2018– Secondo Piano
L’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori avviene con la procedura negoziata.
L’offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale.
Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, che
abbiano i necessari requisiti di qualificazione.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario straordinario trasmette ai soggetti aggregatori di
l’elenco degli operatori qualificati all’uopo predisposto.
Sulla base del predetto elenco, ciascuna centrale di committenza provvede a individuare minimo cinque operatori da invitare alla
procedura negoziata, in seduta pubblica.
Allegato 1: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-1-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf
Allegato 2: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-2-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf
Allegato 3: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-3-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf
Allegato 4: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-4-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf
• Interventi di riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto esito di agibilità B, C, E
• Nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico per esistenza di vincoli o eccessiva
onerosità degli interventi
• Nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico, con assunzione da parte degli enti
proprietari dei maggiori oneri economici derivanti dalla nuova costruzione
• Gli immobili non recuperati a fini scolastici e non oggetto di demolizione devono essere recuperati, con fondi propri dei proprietari, ed utilizzati per altre
finalità di interesse pubblico
DISCIPLINA DELLE SPESE TECNICHE – per gli immobili scolastici e per beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
• Gare ai sensi del DL 50/2016
• Importo massimo di lavori 50 milioni e numero massimo di incarichi 15 (per progettazione architettonica, impiantistica, strutturale, DL, CSP/CSE)
• Per collaudo statico e relazione geologica, numero massimo di incarichi 30
PROCEDURA
• Entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza i soggetti attuatori presentano al Commissario i progetti esecutivi
• Il commissario valuta la congruità economica e acquisisce il parere della Conferenza Permanente e approva il progetto esecutivo
• Il Commissario invia il progetto esecutivo ad Invitalia, CUC, che provvede ad espletare le gare per l’affidamento dei lavori
SCUOLE – ORDINANZA 33 dell’11 Luglio 2017
SCUOLE – ORDINANZA 33 dell’11 Luglio 2017
Criteri individuati dal gruppo di lavoro per la formazione del
programma:
– assenza di altri luoghi di culto nell’ambito territoriale di riferimento
delle comunità;
– apertura al culto dell’edificio interessato alla data del 24 agosto
2016;
– livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi
strutturali di carattere locale
I Soggetti Attuatori hanno espletato affidamenti diretti per spese
tecniche inferiori a 40.000 euro.
L’importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso
superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a
contributo nei limiti di quanto disposto dall’ordinanza del Commissario
straordinario n. 12 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
I progetti sono in corso di valutazione e ci sono richieste di
integrazione in corso dalle Soprintendenze.
CHIESE – ORDINANZA 23 e 32 – Interventi di immediata esecuzione
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Archliving – via Velluti 19 – Piediripa
ing. Pierluigi Pascale – 347 6009060 – p.pascale@archliving.it
arch. Clara Cucco – 347 8549278 – c.cucco@archliving.it
rischiosismico.archliving.it
www.archliving.it
@archlivingsrl

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AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

  • 1. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 Un focus per la filiera delle Costruzioni arch. Clara Cucco - ArchLivIng
  • 2. • COME: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE • Procedura per la concessione dei contributi – Art. 12 L229 • Anagrafe antimafia degli esecutori • Contratto Tipo • Presentazione e istruttoria delle domande • Istituto di Credito • Indennizzo Assicurativo • Criticità nella presentazione delle domande • Indicazioni progettuali PARTE 1 – INDICE DEGLI ARGOMENTI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI • Erogazione del contributo • Leasing • Obblighi dei beneficiari • CHI • Beneficiari • COSA : • Interventi indennizzabili • Ulteriori aiuti alle imprese
  • 3. • La ricostruzione pubblica • Beni Artistici e Culturali • Opere Pubbliche • Scuole • Chiese • Centri storici PARTE 2 - INDICE DEGLI ARGOMENTI
  • 4. SITI UTILI • rischiosismico.archliving.it • https://sisma2016.gov.it/ • https://www.regione.abruzzo.it/content/ufficio-speciale-ricostruzione-post-sisma-2016 • http://www.mude.piemonte.it/site/terremoto-centro-italia • https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Iniziative-sul-territorio/Calamita-naturali/Sisma-Centro- Italia-2016.aspx • http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_centro_italia_2016.wp • http://www.governo.it/approfondimento/terremoto-centro-italia-2016-la-normativa/6507
  • 5.
  • 6. Articolo 6-bis Determinazione preventiva del livello operativo (Ordinanza 46) Il beneficiario può richiedere la valutazione del livello operativo all’USR che si esprime entro 30 gg
  • 7. BENEFICIARI – condizioni necessarie ma non sufficienti In generale art. 6 c.2 L229/16: • Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1, al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2, al 18 gennaio per i comuni dell’allegato 2-bis) risultavano adibite ad abitazione principale • Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1, al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2, al 18 gennaio per i comuni dell’allegato 2-bis) risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnato a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario. • Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma diverse da quelle ai punti precedenti (APERTURA ALLE SECONDE CASE) • Condomini (in cui era presente almeno un’unità immobiliare come definita precedentemente) per le parti comuni • Titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere e spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività d’impresa che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1, al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2, al 18 gennaio per i comuni dell’allegato 2-bis) risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
  • 8. BENEFICIARI – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ In generale art. 6 c.2 L229/16: Ordinanza 19, articolo 18 - UTILIZZABILITÀ DELL’EDIFICIO alla data degli eventi sismici • Assenza di requisiti di ordine statico • Assenza di requisiti igienico-sanitari • Edifici collabenti • Edifici fatiscenti • Edifici privi anche di uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) • Edifici non allacciati alle reti di pubblico servizio Ordinanza 13, Allegato 1 – Requisiti di ammissibilità Edifici RURALI ABITATIVI DI AZIENDE AGRICOLE ATTIVE • Presenza di operai stagionali/fissi • Correlazione tra il sistema produttivo e il numero di operai stagionali/fissi • Allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo • Sufficienti servizi igienici e acqua calda
  • 9. RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI – ORDINANZA 19 art. 18 Edifici Privi di requisiti di ordine statico – igienico sanitario Privi di impianti esseziali Privi di impianti essenziali Elettrico Idrico Fognatura Non allacciati alla rete di pubblico servizio Non ammissibili a contributo, anche se danneggiati dal sisma Le condizioni di collabenza e/o fatiscenza sono accertate dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso foto pre-sisma Pertinenze rurali Per richiesta di contributo Necessario attestare idoneità statica L’utilizzabilità degli edifici deve essere attestata dal richiedente con perizia asseverata
  • 10. Essere• regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA; Essere• attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa Essere• in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e d assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e le sospensioni stabilite dal D. L. 189/16, convertito in L. 229/16 o da altre disposizioni vigenti Assicurare• il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza nei luoghi di lavoro Non• essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato, nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione Nel• caso di Professionisti o Lavoratori Autonomi deve essere indicato il numero di P.IVA e l’attività svolta nonché l’eventuale iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale Per• le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile alla data del sisma. Ordinanza 13, Allegato 1 – Requisiti di ammissibilità
  • 11. per la ricostruzione PRIVATA art. 5 c.1a e c.2 L229/16 • Interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi – art. 8 L229/16 - ORDINANZA 8/16; • Intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi – art. 7 e 9 L229/16 - ORDINANZA 13/16 e ORDINANZA 19/17; • Interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti – art. 11 L229/16 IL FINANZIAMENTO AI SENSI DEI C. 4, 5 E 6 DELLA LEGGE AVVIENE NELLA FORMA DEL CREDITO DI IMPOSTA DELLE BANCHE CHE ADERISCONO AD APPOSITA CONVENZIONE CON ABI ASSISTITO DALLA GARANZIA DELLO STATO. Il contributo è pari al 100% anche per gli immobili fuori dal cratere individuato dall’allegato 1 ma che ricadono in UMI e/o in borghi caratteristici e centri storici. Negli altri casi, previa dimostrazione del nesso di causalità, il contributo è pari al 50%. Il contributo è pari all’80% per gli interventi relativi ai beni strumentali e al 60% per gli interventi relativi alle scorte e ai prodotti RISCHIOSISMICO.ARCHLIVING.IT INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
  • 12. INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO TIPOLOGIE DI INTERVENTO • Riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; • Gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari • Danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio (DOP e IGP) • Delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati al fine di garantirne la continuità • Delocalizzazione definitiva delle attività economiche o produttive in altro immobile ubicato nello stesso Comune Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata: Ordinanza 12 ss.mm.ii. Ad eccezione di: BENI STRUMENTALI: progettazione, installazione, verifiche, collaudi, perizie 4% fino a 300.000 euro 2,5% eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione euro 1,5% per le somme eccedenti 1 milione euro SCORTE E PRODOTTI: 1% dei costi sostenuti e documentati RICOSTRUZIONE PUBBLICA: Ordinanza 33 dell’11 Luglio 2017, art. 4 e 5
  • 13. FONDO DI GARANZIA – SOSTEGNO - INAIL Art. 19-20-23 Legge n°229 Art. 19 – [FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24/AGO/2016] Per 3 anni dall’entrata in vigore del decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle agroalimentare, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, è concesso a titolo gratuito un importo massimo di 2’500’000E per la singola impresa. Art.20 - [SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE] Comma 1. 35mln di euro in forma di contributo alle imprese ubicate nei territori dei comuni dell’art1. Sono comprese anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dell’allegato 1, ma i cui fondi sono situati in tali territori. Comma 2. Per la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita, possono essere utilizzati contributi per le imprese che abbiano realizzato investimenti produttivi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori dei comuni colpiti. Art. 23 - [CONTRIBUTI INAIL – MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI] Per la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, sono traferiti 30mln di euro all’INAIL, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • 14. INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE Art. 24 Legge n°229 Art. 24 - [INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE] Comma 1. Sono concessi alle micro, piccole e medie imprese, finanziamenti agevolati a tasso zero, a copertura del 100% degli investimenti fino a 30’000E. Finanziamenti agevolati rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Comma 2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli – artigianato – industria, sono concessi investimenti fino a 600’000E. Finanziamenti rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Ordinanza 13, articolo 22: “I contributi di cui alla presente ordinanza SONO CUMULABILI con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime dei minimis per gli stessi costi ammissibili” ATTENZIONE AL RISCHIO SOVRACOMPENSAZIONE
  • 15. INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE ORDINANZA 42/2017 Disciplina i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno del ripristino ed il riavvio delle attività economiche. Le agevolazioni verranno erogate nella forma di un finanziamento agevolato senza interessi, per un importo massimo di spesa pari a €30.000,00. Il Soggetto gestore è Invitalia. SPESE AMMISSIBILI: a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto; b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi; c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi. Sono inoltre considerate ammissibili le spese funzionali all’esercizio dell’iniziativa ammessa, entro determinate percentuali, concernenti le seguenti voci: a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 (dieci) anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 (tre) anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% (cento percento) della spesa ammissibile e rientrano nel Regolamento De Minimis.
  • 16. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO ORDINANZA 54/2018 BENEFICIARI: tutte le imprese, danneggiate e non danneggiate, presenti ed operanti nel cratere già al momento degli eventi sismici REQUISITI AMMISSIBILITÀ: -Proprietari o usufruttuari dell’immobile oggetto dell’intervento -Affittuari dell’immobile oggetto di intervento con contratto registrato prima degli eventi sismici e tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria -Titolari di contratto di leasing stipulato prima degli eventi sismici e tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria NEL CASO DI IMMOBILI DANNEGGIATI, bisogna scegliere se presentare domanda ai sensi dell’Ord. 54 o dell’Ord. 8 e 13. INTERVENTI AMMISSIBILI: -Interventi di cui alle NTC 2018 finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività d’impresa e/o produttiva -Interventi di rafforzamento locale -Miglioramento sismico (livello di sicurezza sismica pari almeno a quanto stabilito dal DM 477/2016) -Messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti
  • 17. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO ORDINANZA 54/2018 SPESE AMMISSIBILI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: -Spese necessarie al raggiungimento del livello di sicurezza corrispondente alla classe d’uso dell’edificio, se il livello di sicurezza risulta maggiore, il contributo verrà riproporzionato -Immobili NON danneggiati: costo unitario massimo €100/mq. Redigere CME sulla base del prezziario interregionale -Immobili DANNEGGIATI: costi ammissibili come da ordinanza 13/2017 -Sono ammissibili le spese tecniche di progettazione, DL, indagini e collaudo SPESE NON AMMISSIBILI: -Interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l’attività lavorativa - acquisto di beni usati - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, attrezzature, macchine… - costi del personale interno - Spese generali - spese amministrative e di gestione
  • 18. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO ORDINANZA 54/2018 PERIZIA ASSEVERATA: ha l’obiettivo di asseverare, in particolare, la congruità e coerenza delle spese sostenute e indicate nella domanda e gli interventi. La perizia deve essere asseverata sulla base dello schema dell’Allegato 2. DOMANDA DI CONTRIBUTO, da presentare entro il 31 LUGLIO 2018 In caso di interventi di importo FINO A € 50.000,00 - Le spese devono essere tutte fatturate e pagate al momento di presentazione della domanda In caso di interventi di importo SUPERIORE A € 50.000,00 - Al momento della presentazione della domanda le spese devono essere interamente fatturate e almeno il 35% deve essere pagato - Le fatture devono riportare una descrizione analitica dettagliata CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL 70% DELLA SPESA AMMISSIBILE PER UN MASSIMO DI € 200.000,00 I CONTRIBUTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI CONCESSI PER LE STESSE SPESE
  • 19. INTERVENTI SU EDIFICI GIÀ INTERESSATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI – ORDINANZA 19 art. 20 Edifici danneggiati dagli eventi del ‘09 e ’16 nella regione Abruzzo Costo lavori aggiuntivi E L2 per rapporto tra lavori finanziati e lavori da finanziare Nel caso di interventi già in corso Nel caso di interventi non in corso Si applica l’ordinanza 19 Edifici danneggiati dagli eventi del ’97 e ’16 regione Umbria e Marche SE Non oggetto di contributo nel ’97 Ma Possibile inagibilità indotta Si applica ordinanza 19 Con lavori in corso dal ‘97 NON SPECIFICATO
  • 20. ORDINANZA 51/ del 28/03/2018 – identificazione del danno prevalente Edifici isolati Danno prevalente: SISMA 2016 Modifica in senso peggiorativo della AeDES rilasciata a seguito del sisma 2009 Rilascio scheda AeDES a seguito di sisma 2016 in assenza di esiti riferiti al sisma 2009 Aggregati edilizi: sisma prevalente 2016 SE Modifica in senso peggiorativo del più grave esito Aedes del 2009 Modifica in senso peggiorativo o attribuzione di inagibilità per un numero di edifici o US che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell’intero aggregato Assenza di danno accertato a seguito del sisma 2009 Compilazione e Presentazione Scheda Aedes entro 07/05/2018 Per la Superficie Lorda NON si tiene conto: -Conferma 2016 di Aedes A sisma 2009 -- nessun esito e Aedes A 2009 - Aedes A 2016 e nessun esito 2009
  • 21. ORDINANZA 51 del 28/03/2018 – identificazione del danno prevalente Per edifici isolati e aggregati con Aedes E del 2009, il danno prevalente è sempre quello del 2009 Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza, si può chiedere al Comune territorialmente competente l’accertamento del danno prevalente, come da allegati all’ordinanza. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune comunica l’esito all’Ufficio della Ricostruzione competente Prevalenza Sisma 2009 Edifici già ammessi a contributo: contributo aggiuntivo, pari al nuovo importo ammesso e il contributo già approvato Domanda in corso di valutazione: contributo aggiuntivo pari a (nuovo importo ammesso – importo originario) – 20% Domanda non presentata: contributo ai sensi delle ordinanza del 2009 + quota extra per danni 2016 che verrà definita dagli Uffici Speciali Prevalenza Sisma 2016 Ordinanze Commissario Straordinario 2016 La domanda va presentata entro 30 giorni dall’esito di accertamento, allegando apposita variante, perizia giurata con nesso causale, quantificazione nuove lavorazioni e tempi necessari per l’esecuzione
  • 22. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Art. 12 Legge n°229 Art. 12 - [PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI] Comma 1. (…) l’istanza di concessione dei contributi è presentata all’ufficio speciale per la ricostruzione con il titolo abilitativo obbligatoriamente allegando: - Scheda AeDES - Perizia giurata o asseverata firmata da professionista abilitato - Progetto degli interventi proposti - Indicazione dell’impresa affidataria dei lavori Comma 2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti, il Comune rilascia il titolo edilizio. Comma 3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo ed il relativo importo, trasmette al vice commissario la proposta di concessione del contributo, comprensivo di spese tecniche. Comma 5. la struttura commissariale verifica a campione gli interventi richiedenti la concessione di contributi. Qualora emerga dalle verifiche, interventi non corrispondenti a quelli per cui è stato concesso il finanziamento, il commissario dispone l’annullamento o la revoca e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
  • 23. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI APPLICATIVO WEB MUDE HTTP://WWW.MUDE.PIEMONTE.IT/SITE/TERREMOTO-CENTRO-ITALIA - Il LOGIN viene fatto dal tecnico con la sua smartcard oppure attraverso il sistema SPID https://www.spid.gov.it/ - Il tecnico che presenta la domanda è il PROGETTISTA INCARICATO, delegato dal beneficiario, e diventa il responsabile dell’intera procedura - Al primo accesso ci sono spesso problemi di configurazione perché i certificati della smartcard non sono stati incorporati nel browser o per misure di protezione imposte dal firewall della propria rete - Il sistema è stato creato per l’utilizzo via Internet Explorer, adesso lo si può utilizzare anche con Firefox - È possibile salvare una bozza della domanda, ma per poter aprire il fascicolo e salvare la prima bozza sono comunque necessari molti dati
  • 24. ANAGRAFE DELLE IMPRESE CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15006/2 del 28 Novembre 2016 Tutti gli operatori economici (a qualunque titolo e per qualsiasi attività) devono iscriversi all’Anagrafe per poter eseguire interventi di qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto → L’iscrizione all’Anagrafe ha validità 12 mesi ed è rinnovabile → L’iscrizione all’Anagrafe tiene luogo delle verifiche antimafia (c.10 della Legge 229/2016). TUTTI I CONTRATTI STIPULATI DEVONO CONTENERE LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, ai sensi dell’art. 1456 cc, PER L’IPOTESI DI DINIEGO DELL’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL’ANAGRAFE La domanda e la documentazione vanno inviate alla Struttura di Missione attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Commissario https://anagrafe.sisma2016.gov.it/ La domanda funge da DSAN antimafia del legale rappresentante sulle partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie e come certificazione relativa ai familiari conviventi. L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria anche per le imprese già iscritte alle white list, che dovranno indicare nel modulo il numero di protocollo e la Prefettura di riferimento.
  • 25. ANAGRAFE DELLE IMPRESE CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15006/2 del 28 Novembre 2016 Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni. Società di capitali, cooperative o Società a Responsabilità Limitata 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio ( in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
  • 26. Dati richiesti per l’iscrizione: • Dati su contratti, subappalti, subcontratti conclusi o approvati, con indicazione di oggetto, termine di durata e importo • Modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale • Eventuali partecipazioni in altre imprese o società • Eventuali sanzioni amministrative e penalità L’iscrizione ha durata di 12 MESI ed è rinnovabile Nei contratti tra privati è possibile subappaltare le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti dell’attuale normativa. ESCLUSIONE DALL’ANAGRAFE anche per cessione di azienda o di ramo d’azienda o qualsiasi operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto ANAGRAFE DELLE IMPRESE
  • 27. Allegato 2 Ordinanza 19 – “Schema di Contratto Tipo” Ai sensi dell’art. 23, le clausole obbligatorie da inserire in ogni contratto d’appalto (compreso quello tra appaltatore e subappaltatori e fornitori) sono: - Tracciabilità dei flussi finanziari - Limite del 30% al subappalto (con elenco dei subappaltatori, loro iscrizione all’anagrafe e SOA per lavori di importo superiore a €150.000,00) - Esclusione di ribassi superiori al 20% sui prezzi del contratto d’appalto - Obbligo dell’appaltatore al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo - Clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cc, per le ipotesi di diniego dell’iscrizione delle imprese all’anagrafe Per i PROFESSIONISTI c’è l’obbligo di utilizzare lo “Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016” – Allegato B – Ordinanza 12. CONTRATTO D’APPALTO TIPO
  • 28. Determinazione dei costi ammissibili a contributo - Minore tra costo dell’intervento ed il costo convenzionale Il COSTO CONVENZIONALE si ottiene nel seguente modo: Cconv = Cpar x Stot dove: • Cpar è il costo parametrico • Stot è la superficie complessiva dell’unità immobiliare - Il costo dell’intervento include CME lavori, spese tecniche, spese geologiche, spese di laboratorio, lavori in economia fino al 2% - le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all’intero edificio l’aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico - gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune → costo convenzionale è calcolato sulla superficie inferiore e la demolizione è a carico perché volontaria.
  • 29. Definizioni articolo 3 dell’Ordinanza 19 e s.m.i - “Edificio” (formato da una o più unità immobiliari) l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: – fabbricati costruiti in epoche diverse; – fabbricati costruiti con materiali diversi; – fabbricati con solai posti a quota diversi; – fabbricati aderenti solo in minima parte; - per “aggregato edilizio” si intende un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio; - Miglioramento sismico L1, L2, L3 raggiungendo il 60/80% della sicurezza sismica secondo le NTC2008 - Adeguamento o ricostruzione di edifici classificati L4; - Edificio non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10% fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti
  • 30. • SUPERFICIE COMPLESSIVA = superficie utile netta dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare. • SUPERFICIE UTILE NETTA = la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre. • PERTINENZE = gli spazi interni all’edificio che svolgono funzioni complementari a quella produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente h > 1.80 m, nonché locali interni all’edificio di uso comune. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all’edificio, nel limite del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’edificio che contiene l’attività produttiva.
  • 31. Determinazione dei costi ammissibili a contributo - Sono ammesse a contributo eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori motivate dall’insorgere di situazioni imprevedibili - le varianti sono ammesse se compatibili con la vigente disciplina urbanistica. - Se la variante è compatibile con la vigente disciplina urbanistica e non richiede l’acquisizione di un nuovo titolo edilizio, né modifica il progetto delle strutture, la rideterminazione eventuale del contributo da parte dell’Ufficio speciale potrà avvenire con l’atto di erogazione a saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori.
  • 32. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – entro il 31 ottobre 2018 ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE La domanda deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico: a. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio; b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate; c. la destinazione d’uso; d. il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio; f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato. g. l’importo del costo ammissibile a contributo h. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES i. l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo. NELLE ULTIME VARIAZIONI L’IMPRESA PUÒ ESSERE INDICATA ENTRO 30 GG DALLA COMUNICAZIONE DELL’USR DELL’ESITO POSITIVO DEL CONTRIBUTO SU PIATTAFORMA MUDE
  • 33. Cosa si intende per “istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo”? Il beneficiario, all’approvazione della domanda di contributo, dovrà aprire un CONTO TECNICO VINCOLATO presso l’istituto di credito prescelto. Da quel conto, transiterà il contributo e verrà movimentato ESCLUSIVAMENTE DALL’UFFICIO SPECIALE, che ad ogni SAL autorizzerà la banca a pagare i fornitori. L’ISTITUTO DI CREDITO PUÒ ANCHE NON ESSERE L’ISTITUTO PRESSO CUI IL BENEFICIARIO HA IL SUO CONTO PERSONALE Deve essere scelto tra gli istituti che hanno sottoscritto l’apposita convenzione con ABI-CDP. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – entro il 31 ottobre 2018 ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
  • 34. Come vedere lo stato di avanzamento della pratica? http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Dati-sul- sisma/Pratiche-presentate-USR ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
  • 35. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo, il richiedente ha un termine NON SUPERIORE A DIECI GIORNI per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. Nei successivi sessanta giorni, l’Ufficio Speciale verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il CUP e il CIG Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI per la richiesta di integrazioni. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
  • 36. SELEZIONE DELL’IMPRESA UNA VOLTA RICEVUTO IL CODICE CIG E CUP DA USR TRAMITE MUDE IL RICHIEDENTE DEVE ENTRO 30 GG: • l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: a.) risultino iscritte nell’Anagrafe e producano certificazione antimafia; b.) Durc in regola; c.) SOA per lavori di importo superiore ai 150.000 euro; • documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta; • dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe; • dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, ….con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
  • 37. Gli interventi sugli IMMOBILI dovranno essere conclusi entro 24 MESI DALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO. I termini potranno essere prorogati per non più di SEI MESI, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del beneficiario o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, previo parere conforme dell’Ufficio Speciale. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini, il VICE COMMISSARIO dispone la REVOCA DEL CONTRIBUTO, previa diffida ad adempiere entro ulteriori NOVANTA GIORNI. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI e ORDINANZA 13 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
  • 38. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PERIZIA ASSEVERATA (o giurata nel caso dei beni strumentali, delle scorte e dei prodotti e della delocalizzazione definitiva) dal tecnico che attesti il NESSO DI CAUSALITÀ, il riferimento alla scheda AeDES, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edificio per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08; la quantificazione del costo degli interventi e la stretta correlazione tra il piano di ripristino/riacquisto e il riavvio dell’attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell’edificio. PROGETTO degli interventi che si intendono eseguire con: • descrizione dei DANNI RILEVATI e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale • indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione; • indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati • indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico • CME redatto sulla base del prezziario unico • esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
  • 39. dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione all’ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell’elenco speciale e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto. PER I DANNI COPERTI DA INDENNIZZO ASSICURATIVO IL CONTRIBUTO NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO E L’INDENNIZZO ASSICURATIVO! DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
  • 40. PER I DANNI COPERTI DA INDENNIZZO ASSICURATIVO IL CONTRIBUTO NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO E L’INDENNIZZO ASSICURATIVO! (per semplicità esemplificativa, assumiamo che il costo dell’intervento sia pari alla spesa ammissibile) Esempio 1: Costo Convenzionale: € 80 Spesa ammissibile (da CME): € 100 Assicurazione: €30 Contributo massimo ricevibile: € 80 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile) Costo dell’intervento – assicurazione = 100 – 30 = €70 Contributo concedibile: €70 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 100 – 30 – 70 = 0 Esempio 2: Costo Convenzionale: € 90 Spesa ammissibile (da CME): € 150 Assicurazione: €50 Contributo massimo ricevibile: € 90 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile) Costo dell’intervento – assicurazione = 150 – 50 = € 100 Contributo concedibile: € 90 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 150 – 50 – 90 = €10 INDENNIZZO ASSICURATIVO
  • 41. PER I DANNI COPERTI DA INDENNIZZO ASSICURATIVO IL CONTRIBUTO NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO E L’INDENNIZZO ASSICURATIVO! (per semplicità esemplificativa, assumiamo che il costo dell’intervento sia pari alla spesa ammissibile) Esempio 3: Costo Convenzionale: € 120 Spesa ammissibile (da CME): € 90 Assicurazione: € 30 Contributo massimo ricevibile: € 90 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile) Costo dell’intervento – assicurazione = 90 – 30 = € 60 Contributo concedibile: € 60 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 90 – 30 – 60 = 0 Esempio 4: Costo Convenzionale: € 100 Spesa ammissibile (da CME): € 150 Assicurazione: € 150 Contributo massimo ricevibile: € 100 (il minore tra costo convenzionale e spesa ammissibile) Costo dell’intervento – assicurazione = 150 – 150 = € 0 Contributo concedibile: € 0 Quota a carico del beneficiario: costo dell’intervento – assicurazione – contributo concesso: 150 – 150 – 0 = € 0 INDENNIZZO ASSICURATIVO
  • 42. PER GLI IMMOBILI: - Elaborati grafici e CME facilmente comparabili - Descrizione analitica del danno, con chiaro riferimento alle tabelle per soglie di danno, stati di danno, carenze e gradi di vulnerabilità - Descrizione analitica degli incrementi richiesti e loro quantificazione, con esplicito riferimento al CME - Documentazione fotografica accurata, con tavola dei coni ottici PER I BENI STRUMENTALI: • Descrizione dell’equivalenza del rendimento economico • Dimostrazione del possesso dei beni da parte del beneficiario • Calcolo del danno (la riparazione del bene danneggiato è possibile solo se il costo di riparazione è inferiore al 70% del costo di riacquisto) PER LE SCORTE E I PRODOTTI: • Accertamento della quantità dei beni in magazzino al momento del sisma • Valutazione del costo di mercato PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI: come trattare i beni di consumo (es. per i bar tazzine, bicchieri, posate…) CRITICITÀ NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
  • 43. - Il costo dell’intervento comprende le opere necessarie per l’adeguamento alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria INDICAZIONI PROGETTUALI PRESENTI NELLE ORDINANZE RIPARAZIONE DANNI MIGLIORAMENTO SISMICO FINITURE IMPIANTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ≥45% CONTRIBUTO PER IMMOBILI VINCOLATI RIPARAZIONE DANNI MIGLIORAMENTO SISMICO FINITURE IMPIANTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ≥40% CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIPARAZIONE DANNI MIGLIORAMENTO SISMICO FINITURE IMPIANTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ≥25% CONTRIBUTO PER ABITAZIONI GRAVEMENTE DANNEGGIATE
  • 44. INDICAZIONI PROGETTUALI PRESENTI NELLE ORDINANZE SUPERFICIE AMMISSIBILE PER LE PERTINENZE ESTERNE SUPERFICIE UTILE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DANNEGGIATA ≤70% OPERE DI FINITURA INTERNE SECONDO PARAMETRO SU VALORE MEDIO DELLE OPERE TIPICHE DELL’EDILIZIA VALUTATE OPERE DI FINITURA ESTERNE RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE PREESISTENTI AL SISMA RIFERIMENTO - Gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio e adeguati alla vigente normativa - Il numero di unità immobiliari deve restare inalterato, ma i beneficiari possono chiedere al momento della presentazione del progetto e sulla base di mutate esigenze familiari, all’Ufficio Speciale una variazione
  • 45. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI PROFESSIONISTI • 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi • 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi • 70% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi • 30% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SALDO che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e DI QUELLI NECESSARI PER LA COMPLETA AGIBILITÀ DELL’EDIFICIO È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo. L’ordinanza 19 specifica che i tecnici dovranno inviare entro 5 GIORNI dalla ricezione del decreto di concessione le fatture o note pro forma di importo pari all’anticipazione che verrà erogata. LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
  • 46. Spese Tecniche (ordinanza 46) - Le spese tecniche sono liquidate nella misura dell’80% al SAL 0 - Al SAL 0 sono rimborsate le spese per geologia e prove di laboratorio o in situ (affidate da professionisti o dal committente a aziende o professionisti iscritti comunque all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge) - Per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del: - a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 Euro; - b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro; - c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro, - d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 Euro. - L’attività di amministratore di condominio è incompatibile con l’assunzione di qualsiasi incarico professionale - Il contributo è concesso a SAL previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative all’attività professionale svolta.
  • 47. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Documenti da allegare al: S.A.L. SALDO S.A.L. redatto da D.L. DSAN del Legale rappresentante dell’impresa affidataria Rispetto tempi di pagamento dei subappaltatori e fornitori ≤ 30 gg dalla ricezione del contributo Attestazione esecuzione dei lavori, piena agibilità edificio - Consuntivo lavori - Indicazioni varianti in corso d’opera - Quadro di raffronto Rendicontazione spese sostenute Sulla base dei prezzi del contratto d’appalto FATTURE DISTINTE PER GLI IMPORTI RELATIVI AL: CONTRIBUTO SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE ATTENZIONE ALLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMMITTENTE!! Documentazione fotografica LA RESPONSABILITÀ DELL’OSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE È DEL DL !! DSAN del Legale rappresentante dell’impresa affidataria sui tempi di pagamento di subappaltatori e fornitori
  • 48. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Ordinanza 41 del 2 novembre 2017 DURC ONLINE DURC DI CONGRUITÀ OBIETTIVO: contrasto del lavoro sommerso e irregolare APPOSITO ACCORDO SCRITTO Firmato il 07/02/2018 APPOSITA ORDINANZA entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo • Adempimenti a carico dei beneficiari • Adempimenti, condizioni e modalità di rilascio da parte della Cassa Edile/Edilcassa del DURC di congruità • Modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera • Modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio per la verifica dell’adeguatezza degli indici di congruità • Modalità di monitoraggio di tutti i cantieri aperti e delle imprese presenti
  • 49. MODIFICA DEL NUMERO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI– ORDINANZA 19 art. 19 Numero unità immobiliari Inalterato Incremento Costo convenzionale su numero di unità immobiliari iniziali Diminuzione Costo convenzionale su numero di unità immobiliari di progetto
  • 50. LEASING La domanda può essere presentata: dala) conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico i. la società di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati; ii. La società di leasing autorizza e approva l’intervento, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti; iii. Il beneficiario attesta la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento iv. La società di leasing si impegna a comunicare al Commissario ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento. dallab) società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo.
  • 51. LEASING NEI CASI DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA I contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore del bene. L’immobile di nuova localizzazione deve essere verificato ai fini antisismici sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti Il beneficiario si impegna a riscattare, ora per allora, il bene in godimento Il contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale corrispondente al livello operativo attribuito all’edificio sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell’atto di compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario.
  • 52. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI Ordinanza 13 articoli 19 e 20: - Mantenere la destinazione produttiva dell’immobile per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati - entro sei mesi dal completamento dei lavori, dimostrare all’Ufficio speciale la ripresa dell’attività produttiva e l’effettiva utilizzazione a tal fine dell’immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all’Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell’immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell’attività produttiva. - beni mobili strumentali: assicurare la continuità dell’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l’utilizzazione per l’esercizio della specifica attività economica o produttiva svolta dell’impresa richiedente. - Scorte: dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività produttiva entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori Ordinanza 19 articolo 11: - Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi - Non è consentito alienare l’unità immobiliare prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche nel caso di unità immobiliare locata a terzi, ad eccezione dell’alienazione a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.
  • 53. La comunicazione di inizio lavori costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08. Nel caso di edifici contenenti unità non utilizzabili il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie compresa quella non utilizzabile ed il costo dell’intervento teso alla sicurezza strutturale dell’intero edificio e alle finiture delle parti comuni e delle unità utilizzabili. Sono previsti incrementi del costo convenzionale per edifici di interesse culturale, vincoli paesaggistici, edifici in cantieri disagiati (distanza rispetto agli altri edifici inferiore a 2,5 metri) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 8 – DANNI LIEVI Entro 31 Luglio 2018
  • 54. Le pertinenze esterne sono conteggiate fino ad un massimo del 70% della superfice delle unità immobiliari Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 30 Aprile 2018, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 30 Aprile 2018, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Il Comune e l’Ufficio speciale hanno 30 gg ciascuno per l’attività (il comune per gli aspetti urbanistici e l’USR per quelli legati al contributo) Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN. I parametri per la determinazione dei contributi sono quelli espressi nell’allegato I PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 8 – DANNI LIEVI Entro 31 Luglio 2018
  • 55. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO– Ordinanza 8 Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI PROFESSIONISTI • il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; • il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale. È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo. LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
  • 56. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016 Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali Fino a 120 mq 370€/mq Tra 120 mq e 200 mq 222€/mq Oltre 200 mq 111 €/mq Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc) 370€/mq Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva Fino a 1000 mq 100€/mq Tra 1000 mq e 2000 mq 80€/mq Tra 2000 mq e 5000 mq 70€/mq Oltre 5000 mq 60€/mq
  • 57. • La ricostruzione pubblica • Beni Artistici e Culturali • Opere Pubbliche • Scuole • Chiese • Centri storici PARTE 2 - INDICE DEGLI ARGOMENTI
  • 58. DL 189/2016 articolo 14 LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA Finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, attraverso la concessione di contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e utilizzati per le esigenze di culto. a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione; c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
  • 59. DL 189/2016 articolo 14 LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA Come: • Piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione • Piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica • Piano dei beni culturali • Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture; • piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese • programma delle infrastrutture ambientali, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l’implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.
  • 60. DL 189/2016 articolo 14 LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA Comma 3bis: per le scuole si possono fare delle procedure negoziate, ai sensi dell’articolo 63 del DL50/2016 Comma 3bis-1: il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale per i quali i soggetti attuatori possono applicare, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, le procedure negoziate Soglie Rilevanza Comunitaria: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035 Procedura Negoziata: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#059
  • 61. DL 189/2016 articolo 15 – Soggetti Attuatori LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA • Le Regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; • Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; • Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; • L’Agenzia del demanio; • Le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  • 62. LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA • Beni Artistici e Culturali – Ordinanza 38 • Opere Pubbliche – Ordinanza 27, Ordinanza 37, Ordinanza 56 • Scuole – Ordinanza 14, Ordinanza 18, Ordinanza 33 • Chiese – Ordinanza 23, Ordinanza 32 • Centri storici – Ordinanza 25, Ordinanza 39 • Ordinanza 47 – Partenariati Pubblico Privati LE ORDINANZE DI RIFERIMENTO
  • 63. BENI ARTISTICI E CULTURALI – Ordinanza 38 – Settembre 2017 Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti degli interventi Può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli della soglia comunitaria mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale b) per importi superiori a quelli della soglia comunitaria, come da DL50/2016
  • 64. BENI ARTISTICI E CULTURALI – Ordinanza 38 – Settembre 2017 I progetti devono essere presentati al Commissario entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza. Il Commissario valuta la congruità economica del progetto esecutivo e recepisce il parare della Conferenza Permanente
  • 65. OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 37 – Settembre 2017 – Primo Piano Le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione provvedono all’elaborazione dei progetti Possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli della soglia comunitaria mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale b) per importi superiori a quelli della soglia comunitaria, come da DL50/2016
  • 66. OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 37 – Settembre 2017 – Primo Piano I progetti devono essere presentati al Commissario entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza. Il Commissario valuta la congruità economica del progetto esecutivo e recepisce il parare della Conferenza Permanente
  • 68. OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 56 – Maggio 2018– Secondo Piano Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione: edifici scolastici, a strutture e presidi ospedalieri, a caserme e ad immobili adibiti a sede municipale dei Comuni. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata. PROGETTAZIONE: nei casi di procedura accelerata, vengono richiesti progetti DEFINITIVI e successivo appalto integrato. Nell’affidamento della progettazione, il RUP può indicare la possibile estensione dell’incarico con DL e CSE. Termine non superiore a 30 giorni per la formulazione delle offerte e l’obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, qualora l’affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva. Il progetto definitivo deve essere approvato dalla Conferenza permanente o della Conferenza regionale, USR territorialmente competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici. Entro quindici giorni dal completamento delle attività di verifica e validazione, trasmettere il progetto con la documentazione allegata alla centrale di committenza individuata per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori.
  • 69. OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 56 – Maggio 2018– Secondo Piano DL 189/2016 articolo 15 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al de- creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  • 70. OPERE PUBBLICHE – Ordinanza 56 – Maggio 2018– Secondo Piano L’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori avviene con la procedura negoziata. L’offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale. Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario straordinario trasmette ai soggetti aggregatori di l’elenco degli operatori qualificati all’uopo predisposto. Sulla base del predetto elenco, ciascuna centrale di committenza provvede a individuare minimo cinque operatori da invitare alla procedura negoziata, in seduta pubblica. Allegato 1: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-1-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf Allegato 2: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-2-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf Allegato 3: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-3-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf Allegato 4: http://www.rischiosismico.archliving.it/wp-content/uploads/2018/05/Allegato-4-Ordinanza-56-del-10.5.2018.pdf
  • 71. • Interventi di riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto esito di agibilità B, C, E • Nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico per esistenza di vincoli o eccessiva onerosità degli interventi • Nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico, con assunzione da parte degli enti proprietari dei maggiori oneri economici derivanti dalla nuova costruzione • Gli immobili non recuperati a fini scolastici e non oggetto di demolizione devono essere recuperati, con fondi propri dei proprietari, ed utilizzati per altre finalità di interesse pubblico DISCIPLINA DELLE SPESE TECNICHE – per gli immobili scolastici e per beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: • Gare ai sensi del DL 50/2016 • Importo massimo di lavori 50 milioni e numero massimo di incarichi 15 (per progettazione architettonica, impiantistica, strutturale, DL, CSP/CSE) • Per collaudo statico e relazione geologica, numero massimo di incarichi 30 PROCEDURA • Entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza i soggetti attuatori presentano al Commissario i progetti esecutivi • Il commissario valuta la congruità economica e acquisisce il parere della Conferenza Permanente e approva il progetto esecutivo • Il Commissario invia il progetto esecutivo ad Invitalia, CUC, che provvede ad espletare le gare per l’affidamento dei lavori SCUOLE – ORDINANZA 33 dell’11 Luglio 2017
  • 72. SCUOLE – ORDINANZA 33 dell’11 Luglio 2017
  • 73. Criteri individuati dal gruppo di lavoro per la formazione del programma: – assenza di altri luoghi di culto nell’ambito territoriale di riferimento delle comunità; – apertura al culto dell’edificio interessato alla data del 24 agosto 2016; – livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale I Soggetti Attuatori hanno espletato affidamenti diretti per spese tecniche inferiori a 40.000 euro. L’importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni. I progetti sono in corso di valutazione e ci sono richieste di integrazione in corso dalle Soprintendenze. CHIESE – ORDINANZA 23 e 32 – Interventi di immediata esecuzione
  • 74. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Archliving – via Velluti 19 – Piediripa ing. Pierluigi Pascale – 347 6009060 – p.pascale@archliving.it arch. Clara Cucco – 347 8549278 – c.cucco@archliving.it rischiosismico.archliving.it www.archliving.it @archlivingsrl