SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
LO STATO: LO STATO ITALIANO E I SUOI ORGANI
ORGANI  E FUNZIONI: PARLAMENTO GOVERNO MAGISTRATURA
IL PARLAMENTO E LE SUE FUNZIONI: Tre sono le funzioni principali esercitate dal Parlamento: la funzione legislativa; la funzione di controllo sul governo; le funzioni di indirizzo politico. La funzione legislativa è il compito più importante svolto dal Parlamento. Per funzione legislativa s’intende l’attività di preparazione, esame e approvazione delle leggi. Il procedimento legislativo è l’insieme degli atti, collegati gli uni agli altri; previsti dalla costituzione e posti in essere da ciascuna Camera per emanare una legge. La procedura per l’approvazione delle leggi ordinarie consta di cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la discussione e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione.
PARLAMENTO:controllosull’attività del Governo: Il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del Governo. Gli atti cui l’esercizio di questa funzione da luogo sono: interrogazioni, interpellanza e mozioni. Le interrogazioni sono domande, orali o scritte rivolte al Governo. Il Parlamento vuole accertare se un fatto è vero o se, su quel fatto, il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note. Con le interpellanze il Parlamento formula per scritto domande al Governo non su singoli fatti ma sui motivi della condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica. Con le mozioni il Parlamento promuove discussioni che terminano con una votazione. Il bilancio dello Stato è una legge approvata dal Parlamento che contiene la previsione di tutte le spese che il Governo intende fare; nei settori in cui svolge la propria attività esso indica i mezzi (cioè le entrate) con sui tende fare fronte alle spese.
GOVERNO: Funzionid’indirizzo: La funzione di indirizzo è quella che per fine la determinazione dei grandi obbiettivi della politica nazionale e la scelta degli strumenti per conseguirli. All’attività di indirizzo politico concorrono:-il corpo elettorale che sceglie l’indirizzo che gli è più consono;-i partiti politici che formano la maggioranza;-Il parlamento la cui funzione di indirizzo politico si manifesta, attraverso la quale concede la propria fiducia del Governo.
IL PARLAMENTO come istituzione: In Italia è presente un sistema bicamerale perfetto ,con la presenza di due camere legislative cioè le camere hanno le stesse funzioni e gli stessi poteri. I membri del parlamento(630deputati e 315senatori) restano in carica cinque anni tale periodo viene detto LEGISLATURA;alla fine il presidente della repubblica scioglie le camere e indice le elezioni. Il presidente ha il potere di sciogliere le camere prima della loro scadenza naturale quando diventa impossibile formare una maggioranza che sostenga il governo. In alcuni casi le camere si riuniscono insieme e deliberano come se fossero un unico organo tali sedute avvengono a MONTECITORIO. Il parlamento è diviso in due camere: dei deputati e dei senatori
CAMERE: Costituente essenziale del parlamento è un organo collegiale di tipo assemblearedetto camera. Si distinguono parlamenti monocamerali, bicamerali e MULTICAMERALI secondo che siano costituiti da una, due o più di due camere. I parlamenti MULTICAMERALI sono stati molto rari nella storia e attualmente nessuno stato ha un parlamento di questo tipo. Se il parlamento è costituito da due camere, una viene tradizionalmente denominata camera alta, l'altra camera bassa. Nella pratica la denominazione ufficiale attribuita alle camere varia da ordinamento ad ordinamento: per la camera bassa (o per l'unica camera dei parlamenti monocamerali) le denominazioni più utilizzate sono camera dei rappresentanti, camera dei deputati, assemblea legislativa, assemblea nazionale, dieta ecc. e rappresentanti o deputati sono per lo più detti i suoi membri; per la camera alta la denominazione di gran lunga più utilizzata è senato, i cui membri sono detti senatori; in certi ordinamenti federali la camera alta è detta consiglio degli stati e consiglieri i suoi membri. La camera bassa ha usualmente un centinaio di membri nei paesi con popolazione attorno ai tre milioni di abitanti; raramente ha più di 400-600 membri, anche nei paesi di maggiori dimensioni. In tutti gli ordinamenti, con l'unica eccezione di quello britannico, la camera alta ha un numero minore di membri rispetto alla camera bassa. Nei parlamenti bicamerali alcune deliberazioni possono essere assunte da un collegio costituito dalle due camere riunite in seduta comune. In particolare, le camere eleggono in seduta comune il presidente della repubblica e le altre cariche dello stato per le quali è prevista l'elezione parlamentare. In alcuni ordinamenti le camere deliberano in seduta comune sulle questioni per le quali si sono già pronunciate separatamente in modo discordante. Oltre che con la deliberazione in seduta comune, i contrasti tra le camere possono essere risolti con diverse modalità. In alcuni ordinamenti la questione è deferita ad un commissione bicamerale affinché elabori un testo di compromesso, da sottoporre all'approvazione delle due camere; in altri ordinamenti, tra cui quello italiano, la questione è sottoposta reiteratamente al voto delle due camere sinché non si arriva ad una deliberazione concorde.
PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo è l'assemblea parlamentare dell'Unione europea.Essasvolge una funzione di controllo ed è l'unica istituzione europea ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini. Insieme al Consiglio dell'Unione europea,costituisce una delle due camere che esercitano il potere legislativo nell'Unione. Tuttavia, i loro poteri non sono identici (c.d. bicameralismo imperfetto), e devono convivere coi poteri che il trattato riserva agli Stati membri. Il Parlamento ha la propria sede ufficiale a Strasburgo, ove avvengono quasi tutte le sessioni plenarie, ma si riunisce anche a Bruxelles e in Lussemburgo. Per numero di votanti, più di 388 milioni, esso è la seconda più grande assemblea parlamentare al mondo tra quelle scelte tramite elezioni democratiche, dopo la Camera del Popolo dell'India. Ogni cinque anni a partire dal 1979, si tengono le elezioni contemporaneamente in tutti gli Stati membri per eleggere gli eurodeputati, attualmente 736 che rappresentano circa 500 milioni di abitanti. I nuovi Stati membri che entrano a far parte dell'Unione europea nel corso della legislatura, eleggono i loro deputati, il cui mandato termina alla fine della stessa, o tramite nomina parlamentare oppure tramite apposite elezioni popolari. Le settime elezioni si sono tenute dal 4 al 7 giugno 2009. Nasce in origine come Assemblea comune della CECA il 10 settembre 1952 con sede a Strasburgo. Conta 78 membri indicati dai governi degli allora 6 stati membri, previa consultazione dei rispettivi parlamenti nazionali. Il 19 marzo 1958,a seguito dei trattati di Roma dell'anno prima, nasce l'Assemblea parlamentare europea, sempre con sede a Strasburgo, ma allargata a 142 membri eletti con le stesse modalità della precedente Assemblea della CECA. Il 30 marzo 1962l'Assemblea muta nome in Parlamento europeo che dal 1º gennaio 1973 lievitò a 198 membri per l'entrata di Danimarca, Regno Unito e Irlanda. Il 20 settembre1976 il Consiglio europeo decide a Bruxelles di rendere il Parlamento europeo eleggibile a suffragio universale diretto.Il testo entra in vigore il 1º luglio 1978 e le prime elezioni vengono celebrate nel giugno1979. I membri passarono a quota 410. I membri dell'Europarlamento passeranno poi a 434 (1984), 518 (1989), 567 (1994), 626 (1995), 732 (2004), 782 (2007). Per il 2009 è stata applicata una riduzione a 736 membri come previsto dal Trattato di Nizza. Il Trattato di Lisbona ne prevede invece 751.
IL GOVERNO ITALIANO: La funzione del governo La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando: il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;  può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.  ZIONI DEL GOVERNO:
ORGANI DEL GOVERNO: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art.95/c.1 Cost.). Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal D. LES. n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del premier e di conferirgli una maggiore autorità nei confronti dei singoli ministri e quindi nei confronti dei diversi partiti che fanno parte della coalizione. Data la speciale posizione del presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito designati con il nome del loro presidente (governo de Gasperi, governo Spadolini ecc.). Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di uffici che sono stati riorganizzati dalla legge n. 400/1988, oltre che dal D. LES. n. 300/1999, denominata Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uffici propri retti da un Segretario Generale, e Dipartimenti ed uffici, retti da ministri senza portafoglio o da sottosegretari. Il Segretario generale è scelto discrezionalmente dal presidente del Consiglio, e provvede ad organizzare tutta l'attività amministrativa di governo, raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere in pratica il programma di governo e per aggiornarlo. All'interno del governo, uno o più ministri possono ricoprire l'incarico di vicepresidente del consiglio su designazione del Consiglio dei ministri, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge 400/1988).
ORGANI DEL GOVERNO:I MINISTRI Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Elenco dei ministeri: Affari esteri;  Interno;  Giustizia;  Difesa;  Economia e Finanze;  Sviluppo Economico;  Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Infrastrutture e Trasporti;  Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;  Istruzione, Università e Ricerca;  Lavoro e Politiche Sociali;  Beni e Attività Culturali;  Salute.  Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.
Il consiglio dei ministri e i sottosegretari Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Tra di esse: Il programma da presentare al parlamento al momento della formazione del governo;  I disegni di legge da sottoporre all'approvazione del parlamento  I decreti-legge;  I decreti legislativi;  I regolamenti governativi;  Le nomine dei più alti funzionari dello stato.  I sottosegretari [modifica] Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.
GOVERNO: Il governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri (Articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce il potere esecutivo. In Italia la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, pur non figurando nelle quattro posizioni della cosiddetta gerarchia istituzionale (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente della Corte Costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale. Il governo è un Organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 ed in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello stato, alla formulazione dell'indirizzo politico. Il titolo III della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; la sede di rappresentanza per le occasioni ufficiali è invece villa Pamphili a Roma.
La magistratura e le sue funzioni: ________________________________________________________________LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE:Garantisce la certezza del diritto (rispettando la volontà normativa circa l'individuazione della norma da applicare al caso concreto) e la possibilità di ricostituire l'ordine giuridico violato (mediante l'irrogazione della pena e gli organi che consentono la sua applicazione).INDIPENDENZA FUNZIONALE: l'Art. 104 cost. sancisce il principio dell'unicità della giurisdizione "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere." Le giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione (103) stessa costituiscono appunto una deroga a tale principio (tra gli organi di giustizia amministrativa previsti dal 103 si devono fare rientrare anche i tribunali regionali istituiti a norma del 125 cost.) i
La magistratura può essere: la magistratura si divide in: Magistratura ordinaria: è esercitata dai giudici ordinari,essa è competente in materia di giurisdizione civile,ovvero nelle controversie tra privati cittadini,quando si è verificata la lesione di un diritto soggettivo,e penale per accertare l’esistenza di reati e applicare le relative sanzioni ai trasgressori. Magistratura speciale:comprende la giurisdizione amministrativa esercitata dai giudici amministrativi nel caso di controversie tra privati e pubblica amministrazione in merito alla violazione di interessi legittimi. Sono anche giudici speciali:i TRIBUNALI MILITARI,LE COMMISSIONI TRIBUTARIE,LA CORTE DEI CONTI (competenze nelle materie di contabilità pubblica) e il TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
I gradi di giudizio: Il processo è lo strumento attraverso il quale viene attuato il potere giurisdizionale dello stato. al termine di esso i soggetti coinvolti definiti parti ottengono una decisione concreta, la sentenza. Se al termine del processo una parte non è soddisfatta della sentenza(giudizio di primo grado)può proporre appello contestando i motivi addotti dal giudice. In questo caso si svolgerà un novo processo(giudizio di appello o di secondo grado)dove il giudice emanerà una nuova sentenza uguale o diversa da quella precedente. Le parti possono poi ricorrere alla corte di cassazione davanti alla quale si instaura sulla stessa causa un giudizio di terzo grado. la corte di cassazione non può riesaminare i fatti,ascoltare i testimoni,svolgere indagini:può solo valutare se il giudice di appello ha interpretato correttamente la legge;la sentenza della corte di cassazione è definitiva.
Organi della magistratura per la giurisdizione civile: Il giudice di pace:è un giudice onorario e si occupa delle cause civili più semplici o di minor valore. Il tribunale:è solitamente composto da un unico magistrato di carriera;nella cause più importanti ha però una composizione collegiale. si occupa di tutte le cause civili che non sono di competenza del giudice di pace. La corte d’appello:è composta da tre magistrati e giudica sulle controversie sulle quali si è già pronunziato il tribunale. La corte di cassazione:è un organo collegiale di terzo grado ha sede a Roma e si può riunire a sezioni singole(5 magistrati) o a sezioni riunite (9 magistrati).
Organi della magistratura per la giurisdizione penale e amministrativa: Giudice di pace: è competente in primo grado per cause penali relative ad alcuni reati non gravi. Il tribunale:che è giudice di primo grado(di secondo grado per le sentenze del giudice di pace). La corte d’appello:organodi appello contro le decisioni del tribunale. La corte d’assise:èun organo collegiale costituito da due giudici di carriera e da sei giudici popolari,ed è giudice di primo grado per i reati di maggiore gravità per i quali è prevista una pena superiore a 24 anni. La corte d’assise d’appello:è l’organo di appello contro le sentenze della corte d’assise. La corte di cassazione. Sono infine organi della giurisdizione amministrativa: I tribunali amministrativi regionali(TAR): istituiti nel 1971,hanno sede nei capoluoghi di regione e sono competenti per le controversie relative alla lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione. Il consiglio di stato:giudice di appello contro le sentenze del TAR.
Consiglio superiore della magistratura: Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale: precisamente, esso è l'organo di autogoverno della Magistratura ordinaria, ovvero civile e penale. Ha lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto.Con uguale diritto ne fanno parte anche il Primo Presidente e il Procuratore della Corte Suprema di Cassazione. Del Csm fanno parte 24 consiglieri, 8 laici e 16 togati, a cui vanno aggiunti i tre membri di diritto: il capo dello Stato e il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. I membri togati sono stati eletti direttamente dai circa novemila magistrati chiamati alle urne il 9 e il 10 luglio2006. I membri laici sono stati nominati dal Parlamento in seduta comune il 4 luglio 2006. L'assemblea è composta quindi da: Membri di diritto: Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Primo Presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone, Procuratore Generale della Corte di Cassazione Vitaliano Esposito Il Consiglio Superiore della Magistratura non è titolare di funzioni di indirizzo politico e quindi non svolge alcun ruolo politico, propriamente inteso. Ed invero, il CSM non fissa e non persegue obiettivi politici, ma è titolare, per Costituzione, della funzione di governare l'ordine giudiziario, di cui tutela l'autonomia e l'indipendenza. Tuttavia, il CSM è stato accusato da alcuni esponenti politici di esercitare un ruolo che la Costituzione non gli assegnerebbe, estendendo i propri poteri fino a farli entrare in conflitto con quelli di Parlamento e Governo
Lo Stato italiano e i suoi organi

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados (20)

Organi Stato italiano
Organi Stato italianoOrgani Stato italiano
Organi Stato italiano
 
Mod. 1 le fonti del dir
Mod. 1 le fonti del dirMod. 1 le fonti del dir
Mod. 1 le fonti del dir
 
La Pubblica Amministrazione
La Pubblica AmministrazioneLa Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione
 
Schemi dettaglliati diritto costituzionale
Schemi dettaglliati diritto costituzionaleSchemi dettaglliati diritto costituzionale
Schemi dettaglliati diritto costituzionale
 
Lo stato italiano
Lo stato italianoLo stato italiano
Lo stato italiano
 
Parlamento parte-seconda-2
Parlamento parte-seconda-2Parlamento parte-seconda-2
Parlamento parte-seconda-2
 
Forma di stato e di governo
Forma di stato e di governoForma di stato e di governo
Forma di stato e di governo
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Gli organi costituzionali
Gli organi costituzionaliGli organi costituzionali
Gli organi costituzionali
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Mod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-primaMod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-prima
 
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e AmministrativoPrincipi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
 
La Costituzione
La CostituzioneLa Costituzione
La Costituzione
 
Parlamento e governo
Parlamento e governoParlamento e governo
Parlamento e governo
 
Unione europea
Unione europeaUnione europea
Unione europea
 
Lo Stato
Lo StatoLo Stato
Lo Stato
 
Le fonti del diritto
Le fonti del dirittoLe fonti del diritto
Le fonti del diritto
 
Persone fisiche
Persone fisichePersone fisiche
Persone fisiche
 
Verso la democrazia
Verso la democraziaVerso la democrazia
Verso la democrazia
 
Le fonti del diritto
Le fonti del dirittoLe fonti del diritto
Le fonti del diritto
 

Semelhante a Lo Stato italiano e i suoi organi

Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdfBianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdfAliceFedele
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaReti
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaReti
 
Il Parlamento
Il ParlamentoIl Parlamento
Il ParlamentoMaria
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaReti
 
Scuola di politica lezione iv
Scuola di politica lezione ivScuola di politica lezione iv
Scuola di politica lezione ivtecnomidia
 
L'ordinamento della repubblica italiana
L'ordinamento della repubblica italianaL'ordinamento della repubblica italiana
L'ordinamento della repubblica italianawebmaster.capellini
 
Presidente Repubblica
Presidente RepubblicaPresidente Repubblica
Presidente Repubblicagiorgiofpm
 
2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b st
2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b st2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b st
2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b stwebmaster.capellini
 
LA CORTE DEI CONTI
LA CORTE DEI CONTILA CORTE DEI CONTI
LA CORTE DEI CONTItelosaes
 
I MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATI
I MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATII MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATI
I MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATItelosaes
 
Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri
Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri
Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri Quattrogatti.info
 

Semelhante a Lo Stato italiano e i suoi organi (20)

Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdfBianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
 
Parlamento.pdf
Parlamento.pdfParlamento.pdf
Parlamento.pdf
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e struttura
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e struttura
 
Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.
 
Il Parlamento
Il ParlamentoIl Parlamento
Il Parlamento
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e struttura
 
Scuola di politica lezione iv
Scuola di politica lezione ivScuola di politica lezione iv
Scuola di politica lezione iv
 
Ordinamento della repubblica
Ordinamento della repubblicaOrdinamento della repubblica
Ordinamento della repubblica
 
Diritto e costituzione
Diritto e costituzioneDiritto e costituzione
Diritto e costituzione
 
L'ordinamento della repubblica italiana
L'ordinamento della repubblica italianaL'ordinamento della repubblica italiana
L'ordinamento della repubblica italiana
 
2B 2014
2B 20142B 2014
2B 2014
 
Ed.Civica Parlamento
Ed.Civica ParlamentoEd.Civica Parlamento
Ed.Civica Parlamento
 
Ppt Costituzione Renno
Ppt Costituzione RennoPpt Costituzione Renno
Ppt Costituzione Renno
 
Presidente Repubblica
Presidente RepubblicaPresidente Repubblica
Presidente Repubblica
 
Il governo e la magistratura
Il governo e la magistraturaIl governo e la magistratura
Il governo e la magistratura
 
2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b st
2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b st2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b st
2 compito diritto ambrosini tiffany 2 b st
 
LA CORTE DEI CONTI
LA CORTE DEI CONTILA CORTE DEI CONTI
LA CORTE DEI CONTI
 
I MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATI
I MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATII MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATI
I MISTERI DEL DISEGNO DI LEGGE SVELATI
 
Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri
Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri
Il Parlamento europeo: struttura, composizione e poteri
 

Lo Stato italiano e i suoi organi

  • 1. LO STATO: LO STATO ITALIANO E I SUOI ORGANI
  • 2. ORGANI E FUNZIONI: PARLAMENTO GOVERNO MAGISTRATURA
  • 3. IL PARLAMENTO E LE SUE FUNZIONI: Tre sono le funzioni principali esercitate dal Parlamento: la funzione legislativa; la funzione di controllo sul governo; le funzioni di indirizzo politico. La funzione legislativa è il compito più importante svolto dal Parlamento. Per funzione legislativa s’intende l’attività di preparazione, esame e approvazione delle leggi. Il procedimento legislativo è l’insieme degli atti, collegati gli uni agli altri; previsti dalla costituzione e posti in essere da ciascuna Camera per emanare una legge. La procedura per l’approvazione delle leggi ordinarie consta di cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la discussione e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione.
  • 4. PARLAMENTO:controllosull’attività del Governo: Il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del Governo. Gli atti cui l’esercizio di questa funzione da luogo sono: interrogazioni, interpellanza e mozioni. Le interrogazioni sono domande, orali o scritte rivolte al Governo. Il Parlamento vuole accertare se un fatto è vero o se, su quel fatto, il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note. Con le interpellanze il Parlamento formula per scritto domande al Governo non su singoli fatti ma sui motivi della condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica. Con le mozioni il Parlamento promuove discussioni che terminano con una votazione. Il bilancio dello Stato è una legge approvata dal Parlamento che contiene la previsione di tutte le spese che il Governo intende fare; nei settori in cui svolge la propria attività esso indica i mezzi (cioè le entrate) con sui tende fare fronte alle spese.
  • 5. GOVERNO: Funzionid’indirizzo: La funzione di indirizzo è quella che per fine la determinazione dei grandi obbiettivi della politica nazionale e la scelta degli strumenti per conseguirli. All’attività di indirizzo politico concorrono:-il corpo elettorale che sceglie l’indirizzo che gli è più consono;-i partiti politici che formano la maggioranza;-Il parlamento la cui funzione di indirizzo politico si manifesta, attraverso la quale concede la propria fiducia del Governo.
  • 6. IL PARLAMENTO come istituzione: In Italia è presente un sistema bicamerale perfetto ,con la presenza di due camere legislative cioè le camere hanno le stesse funzioni e gli stessi poteri. I membri del parlamento(630deputati e 315senatori) restano in carica cinque anni tale periodo viene detto LEGISLATURA;alla fine il presidente della repubblica scioglie le camere e indice le elezioni. Il presidente ha il potere di sciogliere le camere prima della loro scadenza naturale quando diventa impossibile formare una maggioranza che sostenga il governo. In alcuni casi le camere si riuniscono insieme e deliberano come se fossero un unico organo tali sedute avvengono a MONTECITORIO. Il parlamento è diviso in due camere: dei deputati e dei senatori
  • 7. CAMERE: Costituente essenziale del parlamento è un organo collegiale di tipo assemblearedetto camera. Si distinguono parlamenti monocamerali, bicamerali e MULTICAMERALI secondo che siano costituiti da una, due o più di due camere. I parlamenti MULTICAMERALI sono stati molto rari nella storia e attualmente nessuno stato ha un parlamento di questo tipo. Se il parlamento è costituito da due camere, una viene tradizionalmente denominata camera alta, l'altra camera bassa. Nella pratica la denominazione ufficiale attribuita alle camere varia da ordinamento ad ordinamento: per la camera bassa (o per l'unica camera dei parlamenti monocamerali) le denominazioni più utilizzate sono camera dei rappresentanti, camera dei deputati, assemblea legislativa, assemblea nazionale, dieta ecc. e rappresentanti o deputati sono per lo più detti i suoi membri; per la camera alta la denominazione di gran lunga più utilizzata è senato, i cui membri sono detti senatori; in certi ordinamenti federali la camera alta è detta consiglio degli stati e consiglieri i suoi membri. La camera bassa ha usualmente un centinaio di membri nei paesi con popolazione attorno ai tre milioni di abitanti; raramente ha più di 400-600 membri, anche nei paesi di maggiori dimensioni. In tutti gli ordinamenti, con l'unica eccezione di quello britannico, la camera alta ha un numero minore di membri rispetto alla camera bassa. Nei parlamenti bicamerali alcune deliberazioni possono essere assunte da un collegio costituito dalle due camere riunite in seduta comune. In particolare, le camere eleggono in seduta comune il presidente della repubblica e le altre cariche dello stato per le quali è prevista l'elezione parlamentare. In alcuni ordinamenti le camere deliberano in seduta comune sulle questioni per le quali si sono già pronunciate separatamente in modo discordante. Oltre che con la deliberazione in seduta comune, i contrasti tra le camere possono essere risolti con diverse modalità. In alcuni ordinamenti la questione è deferita ad un commissione bicamerale affinché elabori un testo di compromesso, da sottoporre all'approvazione delle due camere; in altri ordinamenti, tra cui quello italiano, la questione è sottoposta reiteratamente al voto delle due camere sinché non si arriva ad una deliberazione concorde.
  • 8. PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo è l'assemblea parlamentare dell'Unione europea.Essasvolge una funzione di controllo ed è l'unica istituzione europea ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini. Insieme al Consiglio dell'Unione europea,costituisce una delle due camere che esercitano il potere legislativo nell'Unione. Tuttavia, i loro poteri non sono identici (c.d. bicameralismo imperfetto), e devono convivere coi poteri che il trattato riserva agli Stati membri. Il Parlamento ha la propria sede ufficiale a Strasburgo, ove avvengono quasi tutte le sessioni plenarie, ma si riunisce anche a Bruxelles e in Lussemburgo. Per numero di votanti, più di 388 milioni, esso è la seconda più grande assemblea parlamentare al mondo tra quelle scelte tramite elezioni democratiche, dopo la Camera del Popolo dell'India. Ogni cinque anni a partire dal 1979, si tengono le elezioni contemporaneamente in tutti gli Stati membri per eleggere gli eurodeputati, attualmente 736 che rappresentano circa 500 milioni di abitanti. I nuovi Stati membri che entrano a far parte dell'Unione europea nel corso della legislatura, eleggono i loro deputati, il cui mandato termina alla fine della stessa, o tramite nomina parlamentare oppure tramite apposite elezioni popolari. Le settime elezioni si sono tenute dal 4 al 7 giugno 2009. Nasce in origine come Assemblea comune della CECA il 10 settembre 1952 con sede a Strasburgo. Conta 78 membri indicati dai governi degli allora 6 stati membri, previa consultazione dei rispettivi parlamenti nazionali. Il 19 marzo 1958,a seguito dei trattati di Roma dell'anno prima, nasce l'Assemblea parlamentare europea, sempre con sede a Strasburgo, ma allargata a 142 membri eletti con le stesse modalità della precedente Assemblea della CECA. Il 30 marzo 1962l'Assemblea muta nome in Parlamento europeo che dal 1º gennaio 1973 lievitò a 198 membri per l'entrata di Danimarca, Regno Unito e Irlanda. Il 20 settembre1976 il Consiglio europeo decide a Bruxelles di rendere il Parlamento europeo eleggibile a suffragio universale diretto.Il testo entra in vigore il 1º luglio 1978 e le prime elezioni vengono celebrate nel giugno1979. I membri passarono a quota 410. I membri dell'Europarlamento passeranno poi a 434 (1984), 518 (1989), 567 (1994), 626 (1995), 732 (2004), 782 (2007). Per il 2009 è stata applicata una riduzione a 736 membri come previsto dal Trattato di Nizza. Il Trattato di Lisbona ne prevede invece 751.
  • 9. IL GOVERNO ITALIANO: La funzione del governo La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando: il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge; può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade. ZIONI DEL GOVERNO:
  • 10. ORGANI DEL GOVERNO: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art.95/c.1 Cost.). Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal D. LES. n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del premier e di conferirgli una maggiore autorità nei confronti dei singoli ministri e quindi nei confronti dei diversi partiti che fanno parte della coalizione. Data la speciale posizione del presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito designati con il nome del loro presidente (governo de Gasperi, governo Spadolini ecc.). Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di uffici che sono stati riorganizzati dalla legge n. 400/1988, oltre che dal D. LES. n. 300/1999, denominata Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uffici propri retti da un Segretario Generale, e Dipartimenti ed uffici, retti da ministri senza portafoglio o da sottosegretari. Il Segretario generale è scelto discrezionalmente dal presidente del Consiglio, e provvede ad organizzare tutta l'attività amministrativa di governo, raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere in pratica il programma di governo e per aggiornarlo. All'interno del governo, uno o più ministri possono ricoprire l'incarico di vicepresidente del consiglio su designazione del Consiglio dei ministri, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge 400/1988).
  • 11. ORGANI DEL GOVERNO:I MINISTRI Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Elenco dei ministeri: Affari esteri; Interno; Giustizia; Difesa; Economia e Finanze; Sviluppo Economico; Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Infrastrutture e Trasporti; Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Istruzione, Università e Ricerca; Lavoro e Politiche Sociali; Beni e Attività Culturali; Salute. Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.
  • 12. Il consiglio dei ministri e i sottosegretari Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Tra di esse: Il programma da presentare al parlamento al momento della formazione del governo; I disegni di legge da sottoporre all'approvazione del parlamento I decreti-legge; I decreti legislativi; I regolamenti governativi; Le nomine dei più alti funzionari dello stato. I sottosegretari [modifica] Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.
  • 13. GOVERNO: Il governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri (Articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce il potere esecutivo. In Italia la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, pur non figurando nelle quattro posizioni della cosiddetta gerarchia istituzionale (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente della Corte Costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale. Il governo è un Organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 ed in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello stato, alla formulazione dell'indirizzo politico. Il titolo III della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; la sede di rappresentanza per le occasioni ufficiali è invece villa Pamphili a Roma.
  • 14. La magistratura e le sue funzioni: ________________________________________________________________LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE:Garantisce la certezza del diritto (rispettando la volontà normativa circa l'individuazione della norma da applicare al caso concreto) e la possibilità di ricostituire l'ordine giuridico violato (mediante l'irrogazione della pena e gli organi che consentono la sua applicazione).INDIPENDENZA FUNZIONALE: l'Art. 104 cost. sancisce il principio dell'unicità della giurisdizione "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere." Le giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione (103) stessa costituiscono appunto una deroga a tale principio (tra gli organi di giustizia amministrativa previsti dal 103 si devono fare rientrare anche i tribunali regionali istituiti a norma del 125 cost.) i
  • 15. La magistratura può essere: la magistratura si divide in: Magistratura ordinaria: è esercitata dai giudici ordinari,essa è competente in materia di giurisdizione civile,ovvero nelle controversie tra privati cittadini,quando si è verificata la lesione di un diritto soggettivo,e penale per accertare l’esistenza di reati e applicare le relative sanzioni ai trasgressori. Magistratura speciale:comprende la giurisdizione amministrativa esercitata dai giudici amministrativi nel caso di controversie tra privati e pubblica amministrazione in merito alla violazione di interessi legittimi. Sono anche giudici speciali:i TRIBUNALI MILITARI,LE COMMISSIONI TRIBUTARIE,LA CORTE DEI CONTI (competenze nelle materie di contabilità pubblica) e il TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
  • 16. I gradi di giudizio: Il processo è lo strumento attraverso il quale viene attuato il potere giurisdizionale dello stato. al termine di esso i soggetti coinvolti definiti parti ottengono una decisione concreta, la sentenza. Se al termine del processo una parte non è soddisfatta della sentenza(giudizio di primo grado)può proporre appello contestando i motivi addotti dal giudice. In questo caso si svolgerà un novo processo(giudizio di appello o di secondo grado)dove il giudice emanerà una nuova sentenza uguale o diversa da quella precedente. Le parti possono poi ricorrere alla corte di cassazione davanti alla quale si instaura sulla stessa causa un giudizio di terzo grado. la corte di cassazione non può riesaminare i fatti,ascoltare i testimoni,svolgere indagini:può solo valutare se il giudice di appello ha interpretato correttamente la legge;la sentenza della corte di cassazione è definitiva.
  • 17. Organi della magistratura per la giurisdizione civile: Il giudice di pace:è un giudice onorario e si occupa delle cause civili più semplici o di minor valore. Il tribunale:è solitamente composto da un unico magistrato di carriera;nella cause più importanti ha però una composizione collegiale. si occupa di tutte le cause civili che non sono di competenza del giudice di pace. La corte d’appello:è composta da tre magistrati e giudica sulle controversie sulle quali si è già pronunziato il tribunale. La corte di cassazione:è un organo collegiale di terzo grado ha sede a Roma e si può riunire a sezioni singole(5 magistrati) o a sezioni riunite (9 magistrati).
  • 18. Organi della magistratura per la giurisdizione penale e amministrativa: Giudice di pace: è competente in primo grado per cause penali relative ad alcuni reati non gravi. Il tribunale:che è giudice di primo grado(di secondo grado per le sentenze del giudice di pace). La corte d’appello:organodi appello contro le decisioni del tribunale. La corte d’assise:èun organo collegiale costituito da due giudici di carriera e da sei giudici popolari,ed è giudice di primo grado per i reati di maggiore gravità per i quali è prevista una pena superiore a 24 anni. La corte d’assise d’appello:è l’organo di appello contro le sentenze della corte d’assise. La corte di cassazione. Sono infine organi della giurisdizione amministrativa: I tribunali amministrativi regionali(TAR): istituiti nel 1971,hanno sede nei capoluoghi di regione e sono competenti per le controversie relative alla lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione. Il consiglio di stato:giudice di appello contro le sentenze del TAR.
  • 19. Consiglio superiore della magistratura: Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale: precisamente, esso è l'organo di autogoverno della Magistratura ordinaria, ovvero civile e penale. Ha lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto.Con uguale diritto ne fanno parte anche il Primo Presidente e il Procuratore della Corte Suprema di Cassazione. Del Csm fanno parte 24 consiglieri, 8 laici e 16 togati, a cui vanno aggiunti i tre membri di diritto: il capo dello Stato e il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. I membri togati sono stati eletti direttamente dai circa novemila magistrati chiamati alle urne il 9 e il 10 luglio2006. I membri laici sono stati nominati dal Parlamento in seduta comune il 4 luglio 2006. L'assemblea è composta quindi da: Membri di diritto: Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Primo Presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone, Procuratore Generale della Corte di Cassazione Vitaliano Esposito Il Consiglio Superiore della Magistratura non è titolare di funzioni di indirizzo politico e quindi non svolge alcun ruolo politico, propriamente inteso. Ed invero, il CSM non fissa e non persegue obiettivi politici, ma è titolare, per Costituzione, della funzione di governare l'ordine giudiziario, di cui tutela l'autonomia e l'indipendenza. Tuttavia, il CSM è stato accusato da alcuni esponenti politici di esercitare un ruolo che la Costituzione non gli assegnerebbe, estendendo i propri poteri fino a farli entrare in conflitto con quelli di Parlamento e Governo