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INPGI
 Regime previdenziale sostitutivo
dell’AGO per i giornalisti dipendenti




                                        1
Soggetti assicurati
 Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti
 Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti
 Legge n. 67/1987: telecineoperatori
 Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti


TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO
            SUBORDINATO

                                   2
ATTIVITA’ GIORNALISTICA E
    SUBORDINAZIONE




                            3
ATTIVITA’ GIORNALISTICA
    ELEMENTI: autonomia, creatività, originalità.
    AMBITI: carta stampata (quotidiani e periodici),
     emittenza radiotelevisiva, informazione on line.
    STRUMENTI: testo, immagini, grafica: qualunque
     mezzo o strumento espressivo in grado di veicolare il
     messaggio informativo mediante una personale ed
     originale rielaborazione

INDIPENDENTEMENTE:
1.   DAL CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ (O
     DAL SETTORE DI OPERATIVITA’ DEL DATORE DI LAVORO);

2.   DAL MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEL MESSAGGIO
     INFORMATIVO (TESTO SCRITTO, FILMATI, IMMAGINI, SERVIZI
     AUDIO)



                                               4
GIORNALISMO GRAFICO E VISIVO

   ART DIRECTOR, REDATTORE GRAFICO, PHOTO EDITOR
   Progettazione e realizzazione veste grafica, gabbie, menabò,
    timone, ecc.)
   Scelta immagini, foto, copertine, caratteri del testo, titolazioni
    e didascalie, ecc.
   Scelta collocazione e distribuzione in pagina di testi ed
    immagini (impaginazione autonoma e creativa)
   TELECINEOPERATORE E FOTOGRAFO
   Realizzazione di foto o riprese aventi oggettivo contenuto
    informativo aggiuntivo rispetto al commento audio o al testo
   Partecipazione alle fasi montaggio o a quelle di
    rieleaborazione dell’immagine




                                                     5
GIORNALISMO UFFICI STAMPA
 AMBITO: SIA PUBBLICO CHE PRIVATO
 ELEMENTI : diffusione di notizie inerenti la struttura di appartenenza
  verso i media e la società
 TRATTI DISTINTIVI : veicolare notizie che travalicano il ristretto
  ambito delle informazioni all’utenza sui servizi dell’ente o sui prodotti
  commerciali dell’azienda (attività di URP o di mera comunicazione
  commerciale)
 ATTIVITA’ DI RIELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE
  di interesse sociale, culturale, economico, che non esauriscono la loro
  funzione del descrivere le caratteristiche TECNICHE o FUNZIONALI di
  un servizio o prodotto, ma che tendono a considerare l’impatto che lo
  stesso può avere all’esterno, consentendo di inquadrare l’attività
  dell’ente o dell’azienda nel più ampio contesto del sistema di relazioni
  nell’ambito del settore in cui operano (servizi pubblici, settore di mercato,
  ecc.) in termini di “mission”, strategie, innovazione tecnologica,
  potenziamento o riduzione dei servizi, ecc. (c.d. “ruolo sociale” di enti,
  istituzioni ed imprese)




                                                            6
ISCRIZIONE



             7
Condizioni per iscrizione
 Titolarita’ status professionale
 Svolgimento attività di natura giornalistica


  Tali condizioni devono essere concorrenti
  e non alternative.
  Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione
  all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato.


                                     8
Fasi dell’Iscrizione
Gli adempimenti sono a carico del datore di lavoro.
A seguito dell’assunzione in qualità di lavoratori
dipendenti di giornalisti professionisti, pubblicisti e/
praticanti, il datore di lavoro – se non già titolari di
una posizione previdenziale – deve costituire il
rapporto assicurativo con l’Inpgi.

Il giornalista dovrà solo compilare e sottoscrivere il
modulo ISCR/GIO (reperibile sul sito www.inpgi.it)
da consegnare al datore di lavoro, il quale lo invierà
all’Istituto corredato dalla lettera di assunzione del
giornalista,      unitamente       al    resto   della
documentazione amministrativa relativa all’azienda.


                                         9
LA CONTRIBUZIONE
   20,28 % IVS
    1,61 % DS
    0,80 % di cui 0,30 Mobilità e 0,50% ammortizzatori sociali
    0,30 % F.do Garanzia TFR
    0,05 % CUAF (assegni familiari)
    23,04 % Totale a carico dell’Azienda

    Delibera CDA n. 58 del 15/07/2011 (approvata dai Ministeri vigilanti l’8/11/2011):
    IVS a carico azienda:
    + 1 % dal 1° gennaio 2012; + 1 % dal 1° gennaio 2014; + 1 % dal 1° gennaio 2016

Sono inoltre a carico dell’azienda:
  € 11,88 mensili per Contributo infortuni (€ 6,00 art, 2 e 12 CNLG)
  1,50% F.do integrativo contrattuale “ex fissa”
  10% Contributo solidarietà sull’importo dell’1,50% (Fondo Integrativo INPGI), e sull’importo
   dell’1% (Casagit).

   8,69% IVS a carico giornalista
   0,10% Ammortizzatori sociali (CIGS)
    8,79% Totale a carico del giornalista

  31,83% Totale a carico dell’Azienda e giornalista (Inps 39,35%)
Sono inoltre a carico del giornalista:
  € 5,00 fisse mensili per Fondo perequativo (solo CNLG).


                                                                       10
L’ACCREDITO DELLA
         CONTRIBUZIONE
 SU BASE MENSILE
 A   SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA
  FATTISPECIE     CHE     NE     LEGITTIMA
  L’ACCREDITO:   RAPPORTO     DI   LAVORO
  SUBORDINATO DI NATURA GIORNALISTICA (A
  PRESCINDERE,    QUINDI  DAL    MATERIALE
  VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD OPERA DEL
  DATORE DI LAVORO – PRINCIPIO DI
  AUTOMATICITA’   DELL’EROGAZIONE    DELLE
  PRESTAZIONI)
 SOSPENSIONE    EFFICACIA IN CASO DI
  CONTENZIOSO    SULLA   RICORRENZA    DEI
  PRESUPPOSTI

                               11
Maggiorazioni contributive
 L’INPGI         riconosce    le     seguenti
 maggiorazioni contributive:
 A) esposizione all’amianto;
 B) periodi di lavoro con invalidità > 74%. A
 differenza dell’INPS, per le invalidità
 comprese tra 74 e 99 % il riconoscimento
 avviene solo se l’invalidità è confermata
 dal medico incaricato dall’INPGI.


                                  12
Come si determina la base imponibile

 Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati)
 “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
 percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
 erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
                                ↓
             COMPENSI IN DENARO + BENEFIT




                                              13
DISTACCO ALL’ESTERO




                      14
Dove è possibile il distacco

PAESI DELL’UNIONE
 EUROPEA
PAESI EXTRACOMUNITARI
 CONVENZIONATI
PAESI EXTRACOMUNITARI
 NON CONVENZIONATI

                             15
NEI PAESI ESTERI EXTRA UE
              NON CONVENZIONATI
   Il datore di lavoro (italiano o estero che sia) è tenuto ad
    assicurare il lavoratore in Italia, anche nel caso in cui
    sia tenuto ad assicurare lo stesso nel Paese estero in
    cui si svolge il rapporto di lavoro (all’art. 4 del D.L.
    31/07/1987, n. 317 - legge n. 398/87).
   La contribuzione è quantificata sulla base di
    retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con
    decreto ministeriale.
   La quota di contribuzione posta a carico del datore di
    lavoro è scontata del 10%.
   I periodi contributivi non versati in Italia possono
    essere riscattati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento
    INPGI.



                                               16
NEI PAESI ESTERI EXTRA UE
                 CONVENZIONATI
   Il lavoratore distaccato nel Paese estero convenzionato
    continua a versare la contribuzione in Italia per l’intero
    periodo di distacco autorizzato.

   L’autorizzazione al distacco è, di norma, rilasciata dall’INPS
    anche per i giornalisti iscritti all’INPGI.

   L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza
    sociale con i seguenti Stati:
    Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada-
    Quebec, Corea del Sud, Croazia, Israele, Jersey e Isole del
    Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco,
    Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino,
    Repubblica Federale di Jugoslavia, Stati Uniti d'America,
    Tunisia, Turchia, Uruguay, Vaticano e Venezuela.

                                                 17
NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
   Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei
    nuovi regolamenti comunitari, le norme di coordinamento
    dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati
    membri dell’Unione europea sono state costituite dai
    regolamenti CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574
    del 21 marzo 1972.

   Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei
    sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri
    dell’Unione europea, sono state sostituite dalle norme di
    coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile
    2004, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del
    16 settembre 2009.



                                               18
L’UNIONE EUROPEA
    La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale
    europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali
    nazionali ed assicura ai lavoratori che si spostano all'interno
    della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e superstiti:

   la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è
    tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo
    stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri
    cittadini;

   il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la
    possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel
    Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

   la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione,
    grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si
    cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle
    singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento
    dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.


                                                     19
DISTACCO
               Modello A1 (ex E101)
   Dal 1/05/2010, il distacco (massimo 2 anni) in uno dei 27 Paesi U.E.
     per il giornalista italiano titolare di un rapporto di lavoro dipendente
    e/o autonomo deve essere autorizzato direttamente dall’INPGI.

   Per i periodi di distacco superiori a due anni     e/o per le eventuali
    proroghe, è necessario un accordo con l’ente       estero (art. 16 Reg.
    CE 883/2004) attraverso l’INPS.

   Il giornalista, per tutta la durata del distacco autorizzato, continuerà
    ad essere assicurato presso l’INPGI. Allo scadere del periodo
    autorizzato, perdurando la situazione di distacco, le contribuzioni
    saranno versate nel regime previdenziale del Paese estero di
    residenza.


                                                          20
Adempimenti contributivi del Datore
           di Lavoro
 Presentazione     – in via telematica
  attraverso l’Agenzia delle Entrate - della
  denuncia contributiva mensile (DASM)
  entro il giorno 16 del mese successivo a
  quello di paga;
 Pagamento      dei contributi dovuti –
  attraverso F24 accise – entro il giorno 16
  del mese successivo a quello di paga.

                                 21
CONSEGUENZA DELL’INADEMPIMENTO
    MISURA SANZIONI L. 388/2000
   Evasione: 30% annuo – massimale 60%;
   Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%;

- Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 %
  (8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010);
- Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di
  contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione;
- Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5
  punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di
  evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%)
  tetto 40%.




                                                     22
La contribuzione non obbligatoria


 RISCATTO
 RICONGIUNZIONE
 CONTRIBUTI VOLONTARI
 CONTRIBUTI FIGURATIVI




                          23
RISCATTO art. 21 Regolamento
 Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi
  effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella
  contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono
  chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della
  misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi
  precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione
  obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale
  obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa,
  che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai
  fini del requisito contributivo decennale sono utili anche i contributi
  accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della
  Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella
  contrattualmente prevista per la qualifica di redattore.
 gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla
  data di conseguimento del requisito contributivo dei 10 anni.




                                                         24
Riscatto Art. 21 Regolamento
   Il riconoscimento  comporta il versamento, da parte
    dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica,
    ridotta del 20 per cento.
   La riduzione è del 50% (80% per le domande presentate
    entro il 31/12/2005) per i periodi di praticantato
    giornalistico e per i periodi in cui è provato lo
    svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno.
   per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività
    giornalistica a tempo pieno, ma in assenza di
    contribuzione presso altri enti, è dovuta l’intera riserva
    matematica.



                                               25
Riscatto art. 21 Regolamento
 La quota di pensione INPGI liquidata in
 base ai periodi riconosciuti in base all’art.
 21 del Regolamento è decurtata di un
 importo pari alla pensione o alla quota di
 pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte
 di altri enti previdenziali per effetto della
 contribuzione relativa allo stesso periodo
 riconosciuto utile presso l'Istituto.

                                   26
Riscatto art. 21 Regolamento
 L’onere del riscatto può essere pagato:

 a) in unica soluzione;
 b) in un numero di rate pari al numero dei
 mesi riscattati, fino ad un massimo di 120.

 Alla rateazione si applica un tasso di
 interessi pari al 4,5% annuo.


                                 27
Riscatto Laurea
   I periodi corrispondenti alla durata dei corsi
    legali di studio universitario a seguito dei quali
    siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1
    della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
    riscattabili, sempre che non risultino già coperti
    da contribuzione in alcuno dei regimi
    previdenziali obbligatori.
   Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro
    professionale prestato all’estero non coperti da
    forme di assicurazione sociale riconosciute dalla
    legislazione italiana.

                                           28
Pagamento Riscatto Laurea
 L’onere   del riscatto laurea può essere
 pagato:
 a) in unica soluzione;
 b) in 60 rate mensili;
 c) in un numero di rate pari al doppio dei
 mesi riscattati.
 Alle rateazioni si applica un tasso di
 interessi pari al tasso legale maggiorato di
 1,5 punti.
                                 29
RICONGIUNZIONE
    I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione
    presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di
    previdenza obbligatoria – art. 2 legge 29/1979 (ovvero
    legge 45/1990 per i regimi dei liberi professionisti).
    Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali -
    sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari,
    figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo
    composto del 4,5% e            vanno ad implementare la
    posizione assicurativa del giornalista.
-   Nel caso di applicazione della legge n. 29/1979, l’onere è
    pari al 50% della riserva matematica, detratto quanto
    trasferito dall’altro ente;
-   Nel caso di applicazione della legge n. 45/1990, l’onere è
    pari al 100% della riserva matematica, detratto quanto
    trasferito dall’altro ente;


                                                  30
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il giornalista che, avendo cessato l'attività
lavorativa subordinata, intenda proseguire
volontariamente l'assicurazione con onere
interamente a suo carico, può essere
ammesso al versamento della contribuzione.
 I contributi volontari regolarmente versati
sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi
obbligatori.


                                    31
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
                                  REQUISITI
Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi
    è necessario possedere almeno 12 contributi mensili obbligatori (un anno)
    nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 5 anni
      (60 contributi mensili) di contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del
                                        versamento
                         DECORRENZA DEI VERSAMENTI
      Il giornalista è ammesso al versamento della contribuzione volontaria a
    decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
          Tuttavia, l'interessato - a richiesta - può versare anche i sei mesi
                              immediatamente precedenti.
                          INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI
   Se l'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompe il versamento
    mensile dei contributi, può riprenderlo – con addebito di interessi - entro il
   termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo
    mensile, decorsi i quali il versamento andrà a copertura del mese in cui lo
                                   stesso è effettuato.
                              RITARDI NEI VERSAMENTI
      Per i contributi versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a
     quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari Tasso Ufficiale di
    Riferimento, fissato periodicamente Banca d'Italia, aumentato di 5,5 punti
                                       percentuali.
                                                              32
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
                                    MISURA
Chi prosegue volontariamente il versamento dei contributi è tenuto a versare i
contributi ridotti del 15%, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

                           BASE DI CALCOLO
Scelta dall’interessato (che può essere variata all’inizio di ogni anno) tra:

a) la retribuzione minima prevista dal CCNLG per il redattore ordinario, nell'anno
precedente la presentazione della domanda;
 b) la sua retribuzione media annua precedente la data di domanda (e
determinata con gli stessi criteri con cui viene determinata la retribuzione
pensionabile)
c) una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra quella minima di cui al
punto a) e quella di cui al punto b).

I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in
base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto tra i minimi
contrattuale del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.




                                                              33
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
            Incompatibilita’

   GIORNALISTI che sono contemporaneamente
    soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro
    a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre
    forme di previdenza obbligatoria.
   RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE
   CANCELLAZIONE DALL’ALBO
    PROFESSIONALE


                                        34
ASSENZE TUTELATE
    Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali provinciali o nazionali
                                         (ART. 31 L. 300/70);

       PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI
        Membri del Parlamento nazionale e europeo o di assemblee regionali, con diritto
        ad un vitalizio o ad un incremento della pensione: il giornalista è tenuto a versare
        all'Inpgi la quota a carico del lavoratore (8,69%) art. 38 legge 488/1999

       ENTI LOCALI
        Gli Enti locali sono tenuti al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del
        datore di lavoro per i giornalisti che ricoprono incarichi di amministratore locale
        (sindaco, presidente di provincia, componente della giunta provinciale o comunale,
        ecc.) ex all'articolo 86 Dlgs n. 267/2000.

       AUTORITA' INDIPENDENTI
        Per i giornalisti collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche
        presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority“, è dovuta la contribuzione
        all'INPGI sui compensi erogati fino all'importo corrispondente alla retribuzione
        figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art. 39
        legge n. 488/1999).


                                                                        35
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA E ASSENZE TUTELATE
                          aspetti previdenziali

   ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 23 CNLG) sospensione
    obbligo assicurativo
   ASSENZE NON RETRIBUITE (ingiustificate o a seguito di sanzioni
    disciplinari) corrispondente riduzione dei giorni lavorativi nel mese
    solo se attestate da idonea documentazione
   MALATTIA E INFORTUNIO: ordinaria contribuzione
   MATERNITA’ OBBLIGATORIA: contribuzione sul trattamento
    integrativo a carico del d.d.l. – per i giornalisti dipendenti della
    Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità
    di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non
    avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a
    contribuzione
   CONGEDI PARENTALI: contribuzione sull’eventuale trattamento
    economico corrisposto e rimasto a carico del d.d.l.


                                                      36
PRESTAZIONI


GESTIONE SOSTITUTIVA
      DELL’AGO



                  37
LE PRESTAZIONI
TUTELA OCCUPAZIONALE
   (Disoccupazione, CIGS, Contratti di Solidarietà)


PREVIDENZA
  (Trattamenti pensionistici)

ASSICURAZIONE INFORTUNI

PRESTAZIONI FACOLTATIVE
   (assegno di superinvalidità, case di riposo, erogazioni straordinarie)

MUTUI E PRESTITI

FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE (EX FISSA)


                                                           38
Cosa cambia per l’INPGI con il D.L. 201/2011
     convertito in Legge 214/2011 “Manovra Monti”

1.    Abolizione Finestre Pensioni di Anzianità

2.    Blocco Perequazione per gli anni 2012-2013:
      - 100% dell’indice soltanto fino al 3 volte il
      minimo INPS (euro 18.265,65 annui per il
      2012, e euro 18.758,82 annui per il 2013).

3.    Totalizzazione: soppresso il riferimento ai 3
      anni di contribuzione presso ciascuna gestione

                                        39
Principi Ispiratori della Manovra
   Equità
   Trasparenza
   Semplificazione
   Solidarietà sociale
   Occupazione
                          Tre Pilastri
    METODO CONTRIBUTIVO PRO-RATA DAL 1°/01/2012

    SUPERAMENTO PENSIONI ANZIANITA’ E FINESTRE

    INNALZAMENTO ETA’ VECCHIAIA CON RICORSO AD
     UN SISTEMA FLESSIBILE DI USCITA TRA I 66 - 70
     ANNI DI ETA’; INIZIALMENTE PER LE DONNE 62 - 70
     (coefficienti di trasformazione fino a 70 anni)

                                         40
I TRATTAMENTI
 PENSIONISTICI
    EROGATI
   DALL’INPGI

            41
1.   PENSIONE DI VECCHIAIA

2.   PENSIONE DI ANZIANITA’

3.   PENSIONE PRO-QUOTA

4.   PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 L. 416/81

5.   PENSIONE DI INVALIDITA’

6.   PENSIONE NON CONTRIBUTIVA

7.   PENSIONE AI SUPERSTITI
                                      42
PENSIONE DI VECCHIAIA INPGI
   REQUISITI:

        Anni di contribuzione            Età Uomini          Età Donne


            almeno 20 anni                 65 anni           60 anni (*)

               Si prescinde dal limite dei 20 anni per coloro che,
                           alla data del 31/12/1992,
               possono vantare almeno 15 anni di contribuzione


(*) Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha approvato con delibera n. 60 del
    15/07/2011 l’innalzamento progressivo dell’età pensionabile delle donne nell’arco di
    10 anni tra il 2012 e il 2021 secondo lo schema che segue:


                                                                     43
Quadro Riepilogativo per
                        PENSIONI DI VECCHIAIA DONNE INPGI
                                   dal 01.07.2012
        (Delibera n. 60 del 15/07/2011 approvata dai Ministeri Vigilanti in data 08/11/2011)
                                   Almeno 20 anni di contributi
                                         ANNO                 INPGI

                                 01.07.2012 – 31.12.2012        61

                                 01.01.2013 – 31.12.2013        61

                                 01.01.2014 – 31.12.2014        61

                                 01.01.2015 – 31.12.2015        62

                                 01.01.2016 – 31.12.2016        62

                                 01.01.2017 – 31.12.2017        63

                                 01.01.2018 – 31.12.2018        63

                                 01.01.2019 – 31.12.2019        64

                                 01.01.2020 – 31.12.2020        64

                                          2021                  65

N.B. Per coloro le quali hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 30/06/2012
continuano a valere le regole per la vecchiaia vigenti al 30/06/2012.
                                                                             44
Abbattimenti ridotti del 50%
                                                            periodo
transitorio (dal 1/7/2012 al 31/12/2020)


     almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi
       Anni di anticipo   Abbattimento %      Abbattimento %
                            Anni interi    Frazioni mensili di anno
              0                 -                   0,199

              1                2,38                 0,181

              2                4,55                 0,165

              3                6,52                 0,152

              4                8,34                 0,139

              5               10,00                   -




                                                      45
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
                  “MANOVRA MONTI”
  Innalzamento ETA’ Vecchiaia Donne SUPER INPS:
                                                  Età
      Dal                    Al            con almeno 20 anni
                                              di contributi

 1°/01/2012            31/12/2013               62 anni

 1°/01/2014            31/12/2015             63 anni e 6
                                                 mesi
 1°/01/2016            31/12/2017               65 anni

            01/01/2018                          66 anni
                                              come uomini



   N.B.: Confermati gli adeguamenti alla speranza di vita
                                                 46
+ 3 mesi dal 2013
   DECORRENZA PENSIONE VECCHIAIA INPGI

    Dal 1° giorno del mese successivo a quello di
    presentazione della domanda ovvero dal
    momento della maturazione del diritto.


    N.B.: Per l’AGO il D.L. 201/2011 convertito in
    Legge     214/2011     “MANOVRA      MONTI”
    sopprime la finestra mobile (12 mesi
    lavoratori dipendenti; 18 mesi lavoratori
    autonomi) dal 1°/01/2012.


                                      47
PENSIONI DI ANZIANITA’
                               Almeno 35 anni di contributi
                                per i lavoratori dipendenti
                                                                Del. n. 2 del
              ANNO                      L. 247/2007             C.A. 24.01.07       ANNO
                                       INPS “Prodi”            Appr. il 24.04.07
                                                                   INPGI

            01.01.2008            58                                  59              2008
            31.12.2008                                                             (nati 1949)


            01.01.2009            58
            30.06.2009
          _____________                                               59              2009
                                                                                   (nati 1950)
            01.07.2009                          (59 + 36) =
            31.12.2009            59            (60 + 35) =
                                                    95

            01.01.2010            59            (59 + 36) =           60              2010
            31.12.2010                          (60 + 35) =                        (nati 1950)
                                                     95

            01.01.2011            60             (60 + 36) =          60              2011
            31.12.2011                          (61 + 35) =                        (nati 1951)
                                                     96

                                 D.L. 201/2011 convertito in
                                       Legge 214/2011

                dal              Donne = 41 anni e 1 mese             60              2012
            01.01.2012           Uomini = 42 anni e 1 mese                         (nati 1952)


               2013              Donne = 41 anni e 5 mesi             61              2013
   + 1 mese requisito            Uomini = 42 anni e 5 mesi                         (nati 1952)
   + 3 mesi speranza di vita

               2014              Donne = 41 anni e 6 mesi                             2014
   + 1 mese requisito            Uomini = 42 anni e 6 mesi            62           (nati 1952)



                                                                                   48
N.B. Si prescinde dall’età con almeno 40 anni di contribuzione
Deroga dei requisiti di accesso indicati
 nella precedente tabella:

 ammessi   alla prosecuzione volontaria al
 20/7/2007: vecchi requisiti 57 anni di età +
 35 anni di contributi.




                                  49
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
           “MANOVRA MONTI”
Dal 1°/01/2012 abolizione della pensione di anzianità
con il sistema delle “quote” e previsione di una “pensione
anticipata”:
- 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini
- 41 anni e 1 mese di contributi per le donne;
- prima dei 62 anni di età si applica una penalizzazione
sulla quota retributiva pari a:
- 1% per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni (dai 60 ai 62
anni)
- 2% per i successivi (prima dei 60 anni)
DEROGHE:
- coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011
- ammessi alla prosecuzione volontaria al 04/12/2011
                                           50
PENSIONE DI ANZIANITA’ INPGI
    CON ABBATTIMENTI
I giornalisti possono accedere alla pensione
d’anzianità anche a 57 anni anni di età e 35 di
contribuzione. In tal caso, l’importo della
pensione viene però ridotto sulla base di
aliquote di abbattimento progressive, in
relazione agli anni di anticipo rispetto all’età
prevista dalla nuova normativa INPGI, ovvero,
se più favorevoli, rispetto ai 40 anni di
contribuzione, ovvero ancora alla pensione di
vecchiaia.


                                    51
Normativa INPGI:         Abbattimenti % per trattamenti anticipati
                                    (anzianità con almeno 57 anni di età e
                                   35 anni di contributi ovvero vecchiaia
                                                         anticipata donne)

Anni di anticipo   Abbattimento %                 Abbattimento %
                     Anni interi               Frazioni mensili di anno

       0                    -                           0,397
       1                  4,76                          0,361
       2                  9,09                          0,329
       3                  13,04                         0,303
       4                  16,67                         0,278
       5                  20,00                            -




                                                      52
   FINESTRE MOBILI DI ACCESSO ALLA
    PENSIONE D’ANZIANITA’:

    Il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
    “MANOVRA MONTI” sopprime le finestre
    mobili (12 mesi lavoratori dipendenti – 18
    mesi lavoratori autonomi) dal 1°/01/2012.

    Pertanto la decorrenza della pensione
    d’anzianità è il 1° giorno del mese successivo la
    presentazione della domanda, avendone i
    requisiti.


                                        53
PENSIONE DI VECCHIAIA PRO-QUOTA
  (Art. 4, comma 5 del Regolamento)

Se un giornalista ha prestato un’altra attività lavorativa, i contributi
non coincidenti eventualmente versati all’INPS o forme sostitutive
(ENPALS) esclusive (INPDAP) e Gestione Separata INPGI (escluse
le Casse per le quali valgono le norme sulla totalizzazione), sono
riconosciuti utili ai fini del conseguimento del DIRITTO alla pensione
di vecchiaia per il raggiungimento dei 20 anni di contributi.


Il diritto alla pensione si consegue attraverso la somma dei
contributi versati ai due Istituti, nell’arco di tutta la vita lavorativa,
ciascun Ente liquiderà la propria quota di pensione, secondo le
norme in vigore in ciascun Ente, sempre che in ogni ente sia
perfezionato il requisito.

                                                       54
PENSIONE DI ANZIANITA’ PRO-QUOTA
            INPS - INPGI
      (Legge Vigorelli n. 1122/55)


 Ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contributi,
necessari per ottenere una pensione di anzianità INPGI,
possono essere cumulati i soli contributi versati all’INPS.

Dal 1°/01/2012, il D.L. 201/2011 (L.214/2011) ha
eliminato le pensioni di anzianità nell’AGO, pertanto il
giornalista avrà liquidata la sola quota di pensione Inpgi;
la quota a carico dell’INPS sarà erogata come vecchiaia
supplementare al raggiungimento dell’età richiesta per la
stessa.

                                           55
PREPENSIONAMENTI
     EX ART. 37 LEGGE 416/81 E
    SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
      Dall’anno 2009 l’onere dei prepensionamenti è posto a carico
del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo annuo
pari a 20 milioni di euro (leggi 2, 14, 33 del 2009)

     E’ stato introdotto un contributo del 30% riferito al costo
complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per
la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per
ciascun prepensionamento effettuato.

      E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al
prepensionamento ai giornalisti professionisti dipendenti dai
periodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa
a diffusione nazionale.



                                                     56
    REQUISITI PREPENSIONAMENTI:

1.   almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che
     per le donne

2.   almeno 18 anni di contributi INPGI

3.   non essere già titolare di pensione diretta a
     carico di altro Ente previdenziale




                                          57
   MODALITA’ DI ACCESSO AI PREPENSIONAMENTI:


         I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni di età e 18 di
    contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti
    complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la
    facoltà di accedere al prepensionamento.
         Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal
    collocamento in cigs.
         L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla
    data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di
    appartenenza qualora la stessa avvenga in periodi successivi al
    collocamento in cigs.
         Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non
    abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il
    prepensionamento (58 anni di età e 18 anni di contributi), il termine
    di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del
    raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi,
    i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se
    successiva.


                                                        58
 TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI
 PREPENSIONAMENTI:

 L’Istituto non può procedere all’effettiva
 liquidazione dei trattamenti in mancanza
 dell’emanazione dei decreti ministeriali
 ovvero della relativa pubblicazione in G.U.



                                59
SCIVOLO
È  riconosciuto fino a 5 anni contributivi
 figurativi, nei limiti di un massimo di 30
 anni di contributi

 Qualora   il giornalista, sia uomo che
 donna, abbia superato i 60 di età, lo
 scivolo contributivo non può comunque
 essere superiore alla differenza tra il limite
 di 65 anni e l’età anagrafica raggiunta

                                   60
PENSIONE DI INVALIDITA’
ETA’
  Qualsiasi età purchè l’iscritto sia totalmente e permanentemente
  inabile all’attività giornalistica dipendente.

CONTRIBUTI
  15 anni di contributi (180 mensilità)
                  ovvero
  5 anni (60 mensilità) dei quali almeno 1 anno nel quinquennio
  precedente la domanda di pensione.

CALCOLO
  Integrazione ai 20 anni di contribuzione.




                                                  61
PENSIONI NON CONTRIBUTIVE
   ETA’

    65 anni

   CONTRIBUTI

    Almeno 1 anno (12 mensilità) di contributi effettivi.

   IMPORTO PENSIONE - LIMITE DI REDDITO

    euro 8.521,61 (anno 2012)

                                             62
PENSIONI AI SUPERSTITI
Reversibilità: giornalista deceduto già titolare di
pensione.

Indiretta: giornalista deceduto non titolare di pensione.
   In tale caso l’assicurato deve avere una posizione
contributiva di almeno 15 anni ovvero 5 anni dei quali
almeno 1 anno nel quinquennio precedente la domanda
di pensione.

Il calcolo della pensione indiretta è integrato ai 15 anni di
contributi.


                                             63
Chi ha diritto alla pensione ai superstiti?
                              
• il coniuge ed i figli minorenni o inabili al lavoro; i figli
  maggiorenni fino al 21° anno di età, qualora
  frequentino una scuola media o professionale e per
  la durata del corso legale di laurea ma, comunque,
  non oltre il 26° anno di età;

•   in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori di età
    superiore ai 65 anni o inabili al lavoro e a carico del
    de cujus al momento del decesso;

•   in mancanza dei genitori, fratelli celibi e sorelle
    nubili inabili al lavoro e a carico del de cujus al
    momento del decesso.


                                              64
PENSIONI DI REVERSIBILITA’:

-    75% per un superstite
-    90% per due superstiti
-   100% per tre o più superstiti.

BENEFICIARIO: SOLO CONIUGE
  La percentuale varia a seconda dell’importo della pensione del de
  cujus ed ai redditi del coniuge
                 DETERMINAZIONE DELLA % IN RELAZIONE
               ALL’IMPORTO DELLA PENSIONE DEL DE CUJUS
                BENEFICIARIO SOLO CONIUGE SUPERSTITE
                            PER L’ANNO 2012


                     Scaglioni di Reddito              Aliquota

                                  fino a 41.354,05       75%

                 da 41.354,05           a 48.253,34      70%

                 da 48.253,34           a 54.865,14      65%

                                     oltre 54.865,14     60%
                                                            65
ABBATTIMENTO TRATTAMENTO AI SUPERSTITI IN
RELAZIONE AI REDDITI PERSONALI DEL CONIUGE
              PER L’ANNO 2012

       Fasce di                 Riduzione del
   reddito personale             trattamento
           fino a € 27.017,52      ----------

 da € 27.017,52 a € 36.023,36       -15%

da € 36.023,36 a € 43.228,03        -25%

           oltre € 43.228,03        -40%


                                   66
TOTALIZZAZIONE
      D.Lgs. N. 42 del 2/2/2006
Consiste     nella  possibilità   di   sommare
gratuitamente i periodi contributivi non
coincidenti versati in diverse gestioni per il
conseguimento del diritto alla pensione, nei casi
in cui i lavoratori non maturino un diritto
autonomo in nessuno degli Enti previdenziali nei
quali vantano una posizione contributiva ma è
ammesso anche se si raggiunge il diritto ad una
pensione autonoma in una delle gestioni
interessate.


                                    67
SOGGETTI INTERESSATI ALLA
        TOTALIZZAZIONE
   Lavoratori iscritti all’Ago (INPS)
   Forme sostitutive (INPGI, ENPALS, INPDAI)
   Forme esclusive (INPDAP)
   Forme esonerative della medesime (alcuni Istituti
    bancari)
   Enti di cui al DLgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i
    quali rientra l’INPGI)
   Enti di cui al DLgs 103/96 (tra i quali rientra la
    Gestione Separata INPGI dei lavoratori autonomi)


                                         68
REQUISITI
   si possono totalizzare tutti i periodi contributivi non coincidenti (il
    riferimento ad almeno 3 annualità è stato soppresso dal D.L.
    201/2011 convertito in Legge 214/2011)

                 TRATTAMENTI IN TOTALIZZAZIONE

   VECCHIAIA A 65 ANNI CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI
    (uomini e donne)

   ANZIANITA’ CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI

   INVALIDITA’ E SUPERSTITI
    (REQUISITO DI ACCESSO DELL’ENTE DI ULTIMA ISCRIZIONE
    AL MOMENTO DELL’EVENTO)




                                                         69
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO
      IN TOTALIZZAZIONE
 Iltrattamento complessivo (somma quota
  enti interessati) è sempre liquidato
  dall’INPS.
 Sistema di calcolo: contributivo salvo nei
  casi in cui l’interessato abbia maturato un
  diritto autonomo presso la gestione.
 Decorrenza: finestra 18 mesi (salvo
  invalidità e superstiti)

                                  70
COME SI CALCOLA
UN TRATTAMENTO DI
   PENSIONE CON IL
SISTEMA RETRIBUTIVO


              71
ELEMENTI UTILI PER IL CALCOLO
          DELLA PENSIONE
1) MEDIA RETRIBUTIVA INDIVIDUALE
   quota A, quota B, quota C, quota D

2) MEDIA RETRIBUTIVA DI RIFERIMENTO:
   - media della categoria
   - R. O. + 20%

3) MENSILITA’ CONTRIBUTIVE MATURATE

4) ALIQUOTE DI RENDIMENTO
   Inpgi 2,66% - Inps 2,00%


                                        72
La tabella sottostante riepiloga i sistemi di calcolo
               derivanti dalle diverse quote di pensione.
              QUOTE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE.

Quota Pensione                Giornalisti       Media retributiva          Media retributiva di      Indici rivalutazione
                              Interessati       pensionabile               riferimento
                                                individuale

Quota A                                         Ultimi 5 anni o, se più    Media retributiva         Costo vita ISTAT
(contributi fino al           TUTTI             favorevoli 10 anni         della categoria
                                                migliori
31/12/92)

                (1)           Più di 15 anni    Ultimi 10 anni o, se più
Quota B                       al 31/12/92       favorevoli, 10 anni
                                                migliori
(Contributi da gennaio 93 a                                                Media retributiva della   Costo vita
luglio 98)                    Meno di 15 anni   tutti gli anni dopo il     categoria                 ISTAT + 1%
              (2)             al 31/12/1992     1/01/1993 al netto degli
                                                scarti Dlgs 373/93, +
                                                ultimi 5 anni al
                                                31/12/92.

Quota C                       Già iscritti      (Vedi Q.ta B)              Minimo contrattuale       Costo vita
(Contributi post.             INPGI al                                     R.O. aumentato            ISTAT + 1%
                              24/07/1998
agosto ‘98)                                                                del 20%
                              Iscritti INPGI    Tutta vita lavorativa
                              dopo 24/07/1998
Quota D                                         Tutta vita lavorativa      Minimo    contrattuale    Costo vita
Contributi post               TUTTI                                        R.O. aumentato            ISTAT + 1%
1° gennaio 2006                                                            del 20%



                                                                                          73
TRASFORMAZIONE DELLA MEDIA RETRIBUTIVA PER IL COMPUTO DELLA PENSIONE


           Scaglioni della retribuzione                  %             Rendimento
                   Pensionabile                                        per 1 anno
   Media Retributiva pensionabile euro 90.000,00                       di contributi


                       Fino a        42.049,00          2,66            1.118,50


 da       42.049,00           a      55.925,17          2,00             277,52

 da       55.925,17           a      69.801,34          1,66             230,34

 da       69.801,34           a      79.893,10          1,33             134,22

 da       79.893,10          a       90.000,00          0,90              90,96

                                                       TOTALE           1.851,54
COMPUTO DELLA PENSIONE ANNUA LORDA:
Rendimento 1 anno di contributi x contributi totali giornalista
        1.851,54 X 32 anni = 59.249,28 65,80 %
        1.851,54 X 35 anni = 64.803,90 72,01 %
        1.851,54 X 40 anni = 74.061,60 82,30 %

                                                                  74
REDDITO DA LAVORO



                                     10%               aliquota di computo libero professionisti
                                     26%               aliquota di computo co.co.co


                                                        Tale montante è rivalutato con
                            MONTANTE                      riferimento al tasso medio
                           INDIVIDUALE
                                                        quinquennale di variazione del
                                                          P.I.L. (ricchezza del paese)

                       PENSIONE




     57 ANNI                                 65 ANNI




4,419 %   Variabili in funzione della vita media        5,620 %
          memmmemediamedia
%5%%%
CUMULO PENSIONE
         E
REDDITI DA LAVORO



             76
NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN
  MATERIA DI CUMULO DEI
    TRATTAMENTI INPGI
La disciplina sul cumulo è contenuta nell’art. 15
del Regolamento INPGI.

Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto
fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00
euro.

LIMITE ANNO 2012 EURO 21.014,72.

                                    77
TIPOLOGIA PENSIONE                      DISCIPLINA CUMULO
Vecchiaia                               Totale cumulabilità con redditi da lavoro
                                        autonomo e dipendente
Anzianità con almeno 40 anni di
contribuzione


Anzianità con meno di 40 anni di        Lavoro dipendente e autonomo:
contribuzione                           cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per
                                        l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile
                                        fino al 50% della pensione al netto della
Prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81
                                        quota cumulabile
                                        Lavoro dipendente giornalistico:
Invalidità                              totale incumulabilità
                                        Lavoro dipendente non giornalistico e
                                        lavoro autonomo:
                                        cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per
                                        l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile
                                        fino al 50% della pensione al netto della
                                        quota cumulabile

                                                            78
Come funziona l’applicazione del limite di cumulo

E’ comunque sempre garantito al giornalista pensionato il 50% del trattamento
pensionistico più il limite di cumulabilità di euro 20.400,00.

La restante quota di pensione è eventualmente decurtabile.


                                                  + ulteriori euro   Restante quota di
              50% della pensione                    20.400,00            pensione
                sempre dovuto                  (limite cumulabile)    eventualmente
                                                                        decurtabile

                 50% della pensione + euro 20.400,00                 50% della pensione
                       è comunque garantito                           – euro 20.400,00




                                                                          79
Ne consegue che risultano totalmente
cumulabili con qualsiasi importo di reddito
le pensioni fino a 2 volte il tetto di
cumulabilità circa euro 42.000,00 per il
2012 in quanto non sussistono margini per
la decurtazione.




                               80
DISOCCUPAZIONE




            81
   Requisiti per accedere al trattamento di
    disoccupazione

   Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

   Iscrizione all’Istituto da almeno un biennio rispetto alla
    data di cessazione del rapporto di lavoro.

   Almeno 3 contributi mensili per l’assicurazione contro la
    disoccupazione, accreditati nel biennio precedente la
    cessazione del rapporto di lavoro, che non abbiano già
    dato luogo ad un precedente trattamento di
    disoccupazione.


                                                82
 Durata  del trattamento di
    disoccupazione

   Trattamento ridotto (da 3 a 11 contributi mensili)
   Trattamento intero (almeno 12 contributi mensili)
   Sussidio straordinario 360 gg.

    Il periodo di disoccupazione indennizzabile è
    determinato in relazione ai giorni effettivi di lavoro
    svolto.



                                             83
TABELLA DISOCCUPAZIONE
                           (almeno 12 contributi mensili)
  CAUSALE                  COPERTURA
CESSAZIONE      DURATA     FIGURATIVA      SUSSIDIO      TARIFFA      DECORRENZA
RAPPORTO DI                   PER       STRAORDINARIO
  LAVORO                  TRATTAMENTO
                           ORDINARIO

                                                            INTERA
LICENZIAMENTO                                               450 GG.      1° GIORNO
      O         720 GG.     360 GG.        360 GG.          15 MESI     SUCCESSIVO
  CESSAZIONE    24 MESI     12 MESI        12 MESI                          ALLA
                                                                      CESSAZIONE DEL
 CONTRATTO A                                            RIDOTTA 30%      RAPPORTO
   TERMINE                                                270 GG.
                                                           9 MESI


                                                            INTERA
                                                            390 GG.      1° GIORNO
  DIMISSIONI    660 GG.     300 GG.        360 GG.          13 MESI     DEL 2° MESE
 VOLONTARIE     22 MESI     10 MESI        12 MESI                      SUCCESSIVO
                                                        RIDOTTA 30%         ALLA
                                                                      CESSAZIONE DEL
                                                           270 GG.       RAPPORTO
                                                            9 MESI



                                                               84
   Ammontare dell’indennità di disoccupazione
   L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione
    media degli ultimi 12 mesi lavorati entro il limite
    massimale dell’indennità di disoccupazione;
   tale limite è pari al 60% della retribuzione del redattore
    ordinario;
   per l’anno 2012 l’importo massimo di disoccupazione è:
         € 52,80 giornaliero
         € 1.584,00 mensile (netto € 1.300,00 circa)

   per l’anno 2012 la tariffa ridotta del 30%              di
    disoccupazione è:
        € 36,96 giornaliero
        € 1.108,00 mensile (netto € 978,00 circa)
                                                85
In caso di dimissioni incentivate il trattamento di
disoccupazione è riconosciuto in base alla seguente
                       tabella:
Per somme lorde comprese:     Durata massima del
                                   sussidio:
Entro € 51.646                    6 mensilità

€ 51.646,1- € 61.975              5 mensilità

€ 61.975,1- € 72.304              4 mensilità

€ 72.304,1- € 82.634              3 mensilità

€ 82.634,1- € 92.963              2 mensilità

€ 92.963,1- € 103.292             1 mensilità

Oltre € 103.292                   0 mensilità


                                      86
Non si applica la predetta normativa sulle dimissioni
    incentivate:

   ai giornalisti che risolvono il rapporto di lavoro da aziende
    in crisi, per somme ricomprese nell’importo di due anni di
    disoccupazione (per l’anno 2012 pari ad € 33.739,20);

   ai giornalisti, che a seguito di sentenza anche non
    definitiva o lodo arbitrale abbiano percepito somme a
    titolo di risarcimento del danno biologico, mobbing,
    demansionamento e comportamenti illeciti del datore di
    lavoro.




                                                  87
   Sospensione e cessazione del trattamento di
    disoccupazione

   In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a
    6 mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso,
    per riprendere successivamente fino allo scadere del
    periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva
    diritto;

   in caso di rioccupazione superiore a 6 mesi il trattamento
    viene a cessare e il giornalista potrà presentare una
    nuova domanda a condizione che ricorrano i requisiti.


                                                88
   Termine di presentazione della domanda di
    disoccupazione

   Entro 60 gg. dalla data di cessazione del rapporto di
    lavoro.

   Oltre il termine dei 60 gg., l’indennità decorre dal giorno
    successivo quello di presentazione della domanda.
     Il trattamento in questo caso viene ridotto per i giorni di ritardo accumulati
    nella presentazione della domanda e viene erogato per i giorni residui ai
    quali si ha diritto.




                                                               89
   Adempimenti giornalista disoccupato

   Sottoscrizione        della  dichiarazione    mensile   di
    responsabilità (Mod. Dis. 3) da trasmettere all’Istituto
    tramite     l’Ufficio    di  Corrispondenza     INPGI   di
    appartenenza, attestante il perdurare dello stato di
    disoccupazione, con obbligo di comunicazione di
    eventuali redditi da lavoro.
   Il ritardo nella presentazione della dichiarazione mensile
    (Mod. Dis. 3) può avvenire nel limite del terzo mese
    successivo alla mensilità per la quale si richiede il
    sussidio.


                                                90
   Cumulo redditi           lavoro      autonomo         con
    disoccupazione

   Il 50% del reddito da lavoro autonomo è comunque
    incumulabile con il trattamento di disoccupazione;

   Il restante 50% di tale reddito è cumulabile nel limite di
    un terzo dell’indennità stessa; la parte eccedente va a
    decurtare ulteriormente il sussidio.

   Il limite di reddito cumulabile per l’anno 2012 nei casi di
    indennità massima di disoccupazione è di € 2.112,00
    ( DS + 1/3 = € 1.584,00 + € 528,00);

                                                91
Cumulo con l’indennità di disoccupazione

Esempio 1

•   Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00
•   1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00

    Reddito da lavoro autonomo = € 1.000,00
    Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile:
    € 1.000,00 : 2 = € 500,00 < di € 528,00 (1/3 DS)

    poiché il 50% del reddito non supera 1/3 dell’indennità di disoccupazione,
    dall’indennità di disoccupazione viene sottratto solo il 50% non cumulabile.

    Indennità di disoccupazione erogabile:
    € 1.584,00 - € 500,00 = € 1.084,00




                                                           92
Cumulo con l’indennità di disoccupazione

Esempio 2
•   Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00
•   1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00

    Reddito da lavoro autonomo = € 1.100,00
    Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile:
    € 1.100,00 : 2 = € 550,00 > € 528,00 (1/3 DS)

    poiché il 50% del reddito (€ 550,00) è superiore ad 1/3 dell’indennità di
    disoccupazione (€ 528,00) dall’indennità andrà sottratta anche la parte
    eccedente il limite di 1/3.

    (50% reddito) - (1/3 DS) = € 550,00 – € 528,00 = € 22,00
    Indennità di disoccupazione erogabile:
    € 1.584,00 - € 550,00 - € 22,00 = € 1.012,00




                                                           93
DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISI – FALLITE O IN
     LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
                       PER DISOCCUPAZIONE



   Ai giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di
    lavoro con aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che
    abbiano ceduto un ramo di azienda e che possiedono i
    seguenti requisiti:

   età superiore a 40 anni;
   anzianità contributiva INPGI di almeno 10 anni;
   rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le
    aziende di cui sopra da almeno 12 mesi;

                                                94
Trattamento di disoccupazione
dipendenti da aziende in crisi – fallite o in
liquidazione

   Fasce di età    Durata trattamento   Durata sussidio
                      ordinario di       straordinario
                    disoccupazione
 Da 40 a 55 anni        540 gg.            180 gg.
                        (18 mesi)           (6 mesi)
  Oltre 55 anni         720 gg.                 0
                        (24 mesi)




                                          95
CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA

        (CIGS)



                 96
La CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a
fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale,
volto a scongiurare licenziamenti di massa attraverso la
riduzione dell’orario di lavoro.

        CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS
            (L. 416/ 81 – D. M. n° 47385/09)

L’intervento della cigs può essere richiesto per:

    crisi aziendale;
    cessazione totale o anche solo parziale dell’attività
   aziendale anche in costanza di fallimento;
    ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
   aziendale.

                                              97
Aziende beneficiarie:
 (Art. 35 comma 1 L. 416/81)

Le aziende del settore editoriale che possono fare ricorso
alla cigs sono:
 le imprese editrici di giornali quotidiani;
 le imprese editrici di giornali periodici;
 le agenzie di stampa a diffusione nazionale

Restano escluse dall’ambito dell’applicazione della cigs:
 le agenzie di stampa a diffusione locale;
 le imprese radiotelevisive.


                                                98
 Lavoratori beneficiari
 (Art. 35 comma 1 L. 416/2001)

I beneficiari del trattamento di integrazione salariale, sono i giornalisti:
      professionisti;
      praticanti;
      pubblicisti (a decorrere dal 2001)

con anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di richiesta del
trattamento

Adempimenti lavoratore in cigs:

Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità, con
l’obbligo di comunicare le giornate lavorate e il reddito derivante
dall’attività lavorativa svolta.



                                                          99
   CUMULO REDDITI DA LAVORO CON CIGS

    Il giornalista che svolge attivita’ di lavoro
    autonomo o dipendente durante il periodo di
    CIGS non ha diritto al trattamento per le
    giornate di lavoro effettuate.

    Nel caso di lavoro autonomo spetta al lavoratore
    dichiarare    mensilmente      l’ammontare   dei
    guadagni conseguiti e le giornate lavorate per il
    calcolo dei giorni indennizzabili.



                                         100
Durata    cigs:

Procedura per la richiesta della cigs:

• fase di consultazione sindacale, dalla quale scaturisce un verbale di
  accordo tra le parti sociali;
• presentazione dell’istanza al Ministero;
• emanazione del Decreto Ministeriale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta i provvedimenti di
concessione del trattamento di cigs per periodi semestrali consecutivi
per una durata massima di 24 mesi.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PERIODO DI CIGS

I periodi trascorsi in cigs sono coperti da contribuzione figurativa utile
sia ai fini del diritto che della misura della pensione.


                                                            101
   Misura dell’integrazione:
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione che
sarebbe spettata al lavoratore sospeso, per le ore non
lavorate tra le 0 e le 36 ore settimanali.
L’importo è comunque soggetto a due diversi massimali
(rivalutati annualmente) da applicare a seconda se la
retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei
ratei di 13ma e 14ma, sia minore/uguale o maggiore della
retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
L’integrazione salariale è soggetta ad una trattenuta pari al
contributo apprendisti secondo quanto disposto dall’Art. 26
L. 41/86.
Per l’anno 2012 detta trattenuta corrisponde al 5,84%.


                                               102
Massimali CIGS 2011

Massimali    Imponibile al      Soglia
  CIGS      netto del 5,84%   retributiva
 1.119,32      1.053,95       >2.014,77
 931,28         876,89        ≤ 2.014,77




                              103
   Modalità di pagamento CIGS:

Sono previste due forme di pagamento dell’integrazione
salariale:


   diretto

   indiretto




                                         104
PAGAMENTO CIGS
Diretto:
l’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del trattamento di
Cigs, l’integrazione salariale.
Questa modalità di pagamento deve essere espressamente
indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione
all’erogazione del trattamento.

Indiretto:
l’azienda anticipa il trattamento di cigs per conto dell’Istituto
e la stessa provvederà a portare a conguaglio le somme
anticipate con i contributi dovuti all’Istituto.



                                                  105
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’




                   106
L’istituto del contratto di solidarietà, introdotto nel
    nostro ordinamento con il D.L. 726/84 artt. 1 e 2
    convertito nella L. 863/84, è uno strumento che
    attraverso la riduzione dell’orario di lavoro
    consente all’azienda:

   di mantenere i livelli occupazionali esistenti in
    presenza di crisi aziendale, scongiurando i
    licenziamenti (difensivo)

   ovvero di favorire l’assunzione di nuovi lavoratori
    (espansivo).

                                              107
   Contratti di solidarietà difensivi - aziende soggette alla
    CIGS

Aziende beneficiarie
 Imprese editrici di quotidiani – periodici – agenzie di stampa a
  diffusione nazionale.
 Non possono stipulare contratti di solidarietà le imprese
  sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione
  coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

Lavoratori beneficiari

   Giornalisti professionisti
   Praticanti
   Pubblicisti (a decorrere dal 2001)



                                                   108
   Riduzione dell’orario di lavoro

   La riduzione dell’orario di lavoro può essere
    giornaliera, settimanale o mensile e può essere
    applicata su base orizzontale o verticale.

   La percentuale di riduzione di orario, non deve
    superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei
    lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà (D.M.
    n. 46448/2009)

   Non è ammesso lavoro straordinario per i lavoratori
    in solidarietà.

                                             109
   Durata del contratto di solidarietà
    Durata massima 24 mesi prorogabili di ulteriori 24 mesi (36 per i
    lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).
    Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato trascorsi 12
    mesi dal termine del precedente accordo.

 Importo

    Ai lavoratori spetta un’integrazione salariale, da parte dell’Inpgi, pari
    al 60% del monte retributivo perso a causa della riduzione dell’orario
    di lavoro.

    Per fronteggiare la situazione di difficoltà del mercato del lavoro
    negli anni 2009-2012, la misura dell’integrazione salariale è stata
    innalzata dal 60 % all’80% anche per i giornalisti (20% a carico dello
    Stato - Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione).

    L’integrazione salariale nei casi di contratto di solidarietà non trova il
    limite dei massimali stabiliti per la cigs.

                                                            110
 PAGAMENTO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
- Diretto (introdotto dal D.M. 46488/2009)
         L’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del cds
    l’integrazione salariale.
            Questa modalità di pagamento, deve essere
    espressamente indicata nel decreto Ministeriale di
    autorizzazione.

- Indiretto
    L’azienda anticipa il trattamento per conto dell’Istituto.
    Successivamente, a seguito di autorizzazione dell’INPGI,
    l’azienda provvederà a portare a conguaglio le somme
    anticipate a titolo di solidarietà con i contributi dovuti
    all’Istituto.

                                                111
   Contribuzione figurativa

      Per i periodi di solidarietà autorizzati, è previsto
    l’accredito figurativo dei contributi per la retribuzione
    persa dal lavoratore a causa della riduzione dell’orario di
    lavoro.




                                                112
INFORTUNI
          E
PRESTAZIONI INTEGRATIVE




                 113
INFORTUNI
            (Artt. 38, 40, 41 C.C.N.L.G.)
 Aventi diritto:
 giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti la cui
retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di
redattore.
 a partire dal 1° Gennaio 2009 anche collaboratori fissi
(art.2) o corrispondenti (art. 12) con retribuzione inferiore
a quella di redattore (quota e trattamento ridotto del 50%).
 Superstiti (coniuge, figli o eredi) se l’infortunio ha per
conseguenza la morte.

Requisiti:
Versamento contributo a carico dell’azienda di euro 11,88
mensili o di euro 6 per art. 2 e 12.
                                              114
Quando    sorge il diritto:

dal giorno dell’inizio del rapporto contrattuale con l’azienda fino alla
scadenza di 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.

Eventi   indennizzati:

Tutti i casi di infortuni professionali ed extraprofessionali per
causa violenta dai quali derivi:
 la morte;
 l’invalidità permanente assoluta
 l’invalidità permanente parziale (in misura superiore al 5%).


Sono considerati infortuni anche:
 ictus cerebrale
 infarto del miocardio.


                                                        115
INDENNIZZO INFORTUNI
€   92.962,24
     massimale in caso di morte

€   108.455,95
      massimale in caso di invalidità permanente assoluta
      (100%)
Le cifre indicate sono maggiorate a seconda dell’età anagrafica del
soggetto colpito e dell’eventuale esistenza del coniuge e dei figli minori.

€   1.084,56 per punto percentuale
      in caso di invalidità permanente parziale



                                                         116
    Iter procedurale
Che cosa deve fare il Giornalista quando si verifica un
infortunio

• Denuncia dell’infortunio all’INPGI entro due anni dal
verificarsi dell’evento dannoso;

•  all’avvenuta stabilizzazione dei postumi dell’infortunio,
certificato medico attestante l’esito delle lesioni riportate ed
il presumibile grado di invalidità permanente;

•   visita medico legale INPGI



                                                117
SUPERINVALIDITA’

A   chi spetta:
 ai titolari di pensione diretta ed ai superstiti, ai quali sia
riconosciuta la necessità di assistenza personale
permanente, causata da deficit funzionale e relazionale
tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra
persona.

Non spetta ai titolari di pensione non contributiva (Art. 28
comma 9 Reg. INPGI) ed ai soggiornanti in casa di riposo
a carico Inpgi.


                                                 118
   Requisiti reddituali assegno di superinvalidità:

  reddito personale assoggettabile ad       IRPEF   non
superiore, per l’anno 2012 a € 67.781,59;


Importo assegno:

20% della retribuzione annua prevista per il Redattore
ordinario ed è corrisposto in 12 mensilità (anno 2012 €
600,39).

Il beneficio dell’assegno di superinvalidità          è
incompatibile con il soggiorno in case di riposo.

                                            119
CASE DI RIPOSO

    Requisiti

Possono richiedere l’autorizzazione al soggiorno in
case di riposo:

   pensionati anche con l’eventuale coniuge (supplementare
    almeno 120 contributi mensili);

reddito   familiare non superiore ad € 67.781,59 (anno 2012).



                                                120
   Retta giornaliera a carico dell’Istituto

• massimo € 45,00 + IVA per i pensionati autosufficienti
• massimo € 70,00 + IVA per i pensionati non autosufficienti.

Trattenute a carico dei pensionati in casa di riposo
      (in 12 mensilità in base al reddito lordo familiare):


    Reddito familiare         Pensionati     Pensionati non
     mensile lordo           autosufficienti autosufficienti


fino a € 1.550,00:                18%                25%
da € 1.550,00 a € 2.583,00        20%                   27%
oltre € 2.583,00                  22%                   30%

                                                  121
EROGAZIONI STRAORDINARIE

Chi    può farne richiesta:

• iscritti in favore dei quali risultino almeno 24 contributi mensili
nell’arco degli ultimi 10 anni;

•   pensionati

Requisiti:



• stato di necessità legato ad un particolare evento non di natura
sanitaria.
•incompatibilità con soggiorno in casa di riposo a carico dell’Inpgi




                                                   122
FONDO DI GARANZIA TFR
La legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito un Fondo di Garanzia
per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al
datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento
del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto               .
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ha esteso tale garanzia
anche alle ultime tre retribuzioni del rapporto di lavoro non
corrisposte dal datore di lavoro (artt. 1 e 2) limitata ad una somma
pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di
integrazione salariale mensile al netto delle trattenute
assistenziali e previdenziali.




                                                    123
Presupposti intervento Fondo di Garanzia

    cessazione del rapporto di lavoro subordinato
    apertura di una procedura concorsuale
    l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni
     non corrisposte rimaste insolute

      La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla
     causa che ha determinato la cessazione del rapporto,
     dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in
     caso di contratto a tempo determinato.


                                           124
MUTUI E PRESTITI



             125
MUTUI IPOTECARI
                                  BENEFICIARI

 Giornalisti iscritti alla Gestione previdenziale Sostitutiva A.G.O.;
 Giornalisti Pensionati;
                          REQUISITI CONTRIBUTIVI

 Almeno 24 mensilità coperte da contributi;


                       REQUISITI ANAGRAFICI

 Non superiore ad anni 80.

                                   FINALITA’
 Acquisto prima e seconda casa;
 Ristrutturazione prima e seconda casa;
 Costruzione prima e seconda casa;



                                                                126
TIPOLOGIA TASSO


   Fisso

   Rateazioni:
    5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni




                                      127
MISURA IMPORTO MASSIMALE CONCEDIBILE
                  (entro l’80% del valore di stima)

   € 300.000,00 per acquisto o costruzione di immobile prima casa;

   € 250.000,00 per acquisto o costruzione di seconda casa;

   € 450.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e
    sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione, di prima casa;

   € 375.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e
    sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione seconda
    casa;

   € 175.000,00 per la ristrutturazione prima casa;

   € 150.000,00 per la ristrutturazione seconda casa;




                                                         128
FORME DI TUTELA
SOSPENSIONE
È prevista la possibilità di richiedere una sospensione nel pagamento delle rate
per un periodo massimo di 12 mesi senza la maturazione di interessi di mora e
penali per i mutuatari o familiari cointestari del mutuo che si venissero a trovare
nelle seguenti condizioni:

CIGS;

Disoccupazione;

Contratto di solidarietà;

Mobilità

Condizioni di non autosufficienza (invalidità permanente con almeno 74%);

Eredi in caso di morte del titolare del mutuo;




                                                              129
PRESTITI
                                    BENEFICIARI

Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Sostitutiva A.G.O.;
Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Separata;

                            REQUISITI CONTRIBUTIVI
GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO
Iscritti da almeno un biennio:


12 mensilità contributive se giornalista professionista o pubblicista

GESTIONE SEPARATA
Iscritti da almeno un biennio e in regola con versamenti contributivi



                                                                 130
MISURA DEL PRESTITO
   GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO
   € 7.000,00 giornalisti praticanti con almeno 6 mesi di contributi accreditati;
   € 12.900,00 superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
   € 31.000,00 giornalisti in attività fino a 120 mesi di contributi accreditati;
   € 35.000,00 giornalisti pensionati;
   € 40.000,00 giornalisti in attività con oltre 120 mesi di contributi accreditati
    La rata prestito non potrà essere comunque superiore:
   1/5 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 20.200,00;
   1/4 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 40.000,00
    E’ prevista inoltre la concessione di prestiti ai giornalisti disoccupati iscritti
    liste FIEG-FNSI: fino a € 3.900,00 e garantiti con polizza fideiussoria.

   GESTIONE SEPARATA
   Da € 2.000,00 (reddito almeno 2.000,00)
   ad € 15.000,00 (reddito almeno 17.500,00)
    Rapportato al reddito professionale lordo dichiarato e la cui rata non sia
    superiore ad 1/5 dello stesso.


                                                                 131
GARANZIE
   INPGI 1
•   Impegnativa dell’Azienda dalla quale il giornalista dipende con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa sia in
    regola con i versamenti contributivi;
•   Cessione di Credito (compresa ex-fissa);
•   Accollo del debito;
•   Polizza assicurativa;
•   Atto di impegno familiare per giornalisti pensionati e superstiti con
    età anagrafica superiore a 75 anni o età inferiore con durata
    ammortamento che supera i 75 anni;

   INPGI 2

•   Polizza assicurativa;


                                                        132
TASSO DI INTERESSE
     Fisso a rata costante del 4,40% per i giornalisti in Cigs, disoccupati
      indennizzati e disoccupati liste Fieg-Fnsi;
     Fisso a rata costante del 6,40% per gli altri iscritti;

                                    DURATA
        GESTIONE SOSTITUTIVA
                                               GESTIONE SEPARATA
              DELL’AGO
                                               Da 12 a 60 rate mensili;
         Da 12 a 84 rate mensili;

                  7 anni                                5 anni


                           MODALITA’ DI RIMBORSO
 Trattenute mensili in busta paga per giornalisti con rapporto di lavoro in
  essere;
 Trattenute mensili dal ruolo pensione per pensionati e superstiti;
 Bonifici bancari per altre tipologie di garanzie offerte;
                                                          133
ESTINZIONE DEL PRESTITO

   E’ prevista la possibilità di estinguere totalmente il prestito in
    qualsiasi momento senza penalità;

   Non è prevista la possibilità di estinzioni parziali.


                       FORME DI TUTELA

   SOSPENSIONE
   Per i giornalisti posti in CIGS è possibile richiedere la sospensione
    parziale per il pagamento delle rate per tutta la durata del
    trattamento in corso;

   Per i giornalisti posti in stato di disoccupazione indennizzata è
    prevista la possibilità di ridurre del 50% l’importo delle rate con
    conseguente allungamento della durata del prestito


                                                            134
SERVIZI IMMOBILIARI



                      135
Concessione di alloggi in locazione
Patrimonio di circa 2.000 immobili

      Apposito regolamento per l’assegnazione (Bando) con ordine di
      precedenza:

1.    giornalista iscritto alla Gestione principale o titolare di pensione diretta o
      di reversibilità INPGI;
2.    giornalista che svolga attività di lavoro autonomo, iscritto alla Gestione
      separata;
3.    dipendente INPGI e degli altri Enti di categoria (Consiglio Nazionale
      dell'Ordine, Ordine Regionale o Interregionale, Fnsi, Associazioni
      Regionali o Interregionali di Stampa - compresi gli uffici di corrispondenza
      INPGI - e CASAGIT);
4.    giornalista non iscritto all'INPGI;
5.    dipendente FIEG e di imprese editoriali iscritte alla FIEG, nonché
      dipendente RAI, MEDIASET e di altre imprese radiotelevisive che
      effettuino all'INPGI il versamento dei contributi;

     in assenza dei richiedenti indicati dai punti da 1 a 5 l'Istituto si riserva di
      locare le unità immobiliari anche a terzi.


                                                                136
Concessione di alloggi in locazione
Costituiscono causa di preferenza, nell'ordine:
1. lo sfratto esecutivo nello stesso Comune in cui si
richiede l'alloggio INPGI o casi equiparati come:

a.la separazione legale o il divorzio;
b.l'aver contratto matrimonio e non      avere la disponibilità
di un alloggio;
c.la dichiarazione di inagibilità dell'alloggio abitativo.


2. Cambio di alloggio

3. Casi particolari, come il trasferimento per motivi di
lavoro.


                                               137
Cause ostative alla concessione di
             alloggi in locazione
a) proprietà di un'abitazione idonea al proprio nucleo
   familiare sita nello stesso Comune in cui è ubicato
   l'alloggio INPGI;

b) importo annuo dovuto a titolo di canone di locazione sia
   superiore ad un terzo del reddito lordo percepito
   dall'aspirante inquilino e dai familiari conviventi;

c) esistenza di pendenze giudiziarie penali,altre controversie
   giudiziarie con l'INPGI (tranne quelle attinenti alla materia
   previdenziale) e di situazioni di morosità con l'INPGI .


                                               138
PUBBLICITA' DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI E
          PRESENTAZIONE DOMANDA
L'INPGI provvede, nella prima decade di ogni mese, a pubblicare
per 10 giorni l'elenco degli alloggi disponibili, il relativo canone di
locazione e il costo degli oneri condominiali.

Le domande di assegnazione di alloggi in locazione vanno
presentate, a pena di decadenza, improrogabilmente entro la
scadenza indicata nel bando.


 ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI GRADUATORIA
La graduatoria dei richiedenti (resa pubblica presso l’Ufficio di
Corrispondenza) viene approvata con delibera del Presidente
dell'Istituto dopo aver acquisito il parere della Commissione
Assegnazione Alloggi ed Affitto immobili.



                                                     139
FONDO INTEGRATIVO
  CONTRATTUALE

    - EX FISSA -


                   140
Il Fondo integrativo contrattuale (ex fissa)
è un trattamento previdenziale integrativo
alimentato da uno specifico contributo a
carico degli editori (1,50%), che nasce da
una convenzione stipulata in data 22
gennaio 1986 tra Fieg-Fnsi-Intersind-Rai e
disciplinata da apposito regolamento.
  Il ruolo dell’Inpgi è quello di gestire per
conto terzi il Fondo che ha una propria
contabilità separata.


                                 141
Normative di riferimento
 Art.27  - norma integrativa – CNLG
 Allegato G – CNLG


 Ultima  Convenzione Fieg-Fnsi-Intersind-
 Rai e regolamento di attuazione Inpgi
 dell’8 giugno 1994.


                               142
A chi spetta
 Aigiornalisti professionisti titolari di un
 rapporto di lavoro subordinato regolato
 dagli artt. 1, 2, 12 del Contratto nazionale
 di lavoro giornalistico soggetto a
 contribuzione obbligatoria all’Inpgi.




                                  143
REQUISITI PER L’ACCESSO
                      AL FONDO
                           art.3 Convenzione

   65 anni di età
   60 anni di età e almeno 3 anni di anzianità di servizio presso la stessa
    azienda
   Dimissioni avendo superato il 55° anno di età, dopo almeno 10 anni di
    servizio presso la stessa azienda;
   Dimissioni a qualsiasi età dopo almeno 15 anni di servizio presso la
    stessa azienda;
   Prepensionamento ex legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed
    integrazioni
   Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale con almeno
    35 anni di anzianità contributiva previdenziale e 60 anni di età nel 2011 e
    2012, 61 anni nel 2013 e 62 anni dal 2014 (art. 33 del c.n.l.g., quarto
    comma);
   Risoluzione del rapporto per decesso dell’iscritto quando sussista il diritto
    alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento INPGI.

                                                              144
Quando avviene la liquidazione del fondo


  L’indennità  maturata    può      essere
  liquidata, su domanda del giornalista,
  quando questi abbia chiesto e ottenuto il
  trattamento di pensione a carico della
  Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione
  Generale Obbligatoria gestita dall’Inpgi.


                                145
MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE
          DELL’INDENNITA’

 Base    di calcolo: retribuzione denunciata
  dall’Azienda all’Inpgi ai fini contributivi nel
  mese antecedente la risoluzione del rapporto
  di lavoro.
 Numero delle mensilità spettanti: in base alla
  qualifica rivestita dal giornalista al momento
  della risoluzione del rapporto di lavoro, come
  da schema di seguito indicato:

                                    146
Numero
mensilità                                 Qualifica
spettanti
       3         Corrispondente
       7         R.O. / Collaboratore / Vice Capo Servizio /
                 Redattore esperto / Telecineoperatore
       8         Capo servizio / Inviato / Redattore senior
       9         Vice Capo redattore
      10         Capo Redattore
      13         Direttore / Vice Direttore / Condirettore
Le suddette misure sono aumentate di n. 1 mensilità per tutti i giornalisti che
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano una anzianità di
servizio continuativa di almeno venti anni presso la stessa azienda (con
esclusione dei Corrispondenti ex art. 12 del CNLG).



                                                          147
ARRIVEDERCI
        E
     GRAZIE
PER L’ATTENZIONE


             148

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  • 1. INPGI Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO per i giornalisti dipendenti 1
  • 2. Soggetti assicurati  Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti  Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti  Legge n. 67/1987: telecineoperatori  Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2
  • 3. ATTIVITA’ GIORNALISTICA E SUBORDINAZIONE 3
  • 4. ATTIVITA’ GIORNALISTICA  ELEMENTI: autonomia, creatività, originalità.  AMBITI: carta stampata (quotidiani e periodici), emittenza radiotelevisiva, informazione on line.  STRUMENTI: testo, immagini, grafica: qualunque mezzo o strumento espressivo in grado di veicolare il messaggio informativo mediante una personale ed originale rielaborazione INDIPENDENTEMENTE: 1. DAL CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ (O DAL SETTORE DI OPERATIVITA’ DEL DATORE DI LAVORO); 2. DAL MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEL MESSAGGIO INFORMATIVO (TESTO SCRITTO, FILMATI, IMMAGINI, SERVIZI AUDIO) 4
  • 5. GIORNALISMO GRAFICO E VISIVO  ART DIRECTOR, REDATTORE GRAFICO, PHOTO EDITOR  Progettazione e realizzazione veste grafica, gabbie, menabò, timone, ecc.)  Scelta immagini, foto, copertine, caratteri del testo, titolazioni e didascalie, ecc.  Scelta collocazione e distribuzione in pagina di testi ed immagini (impaginazione autonoma e creativa)  TELECINEOPERATORE E FOTOGRAFO  Realizzazione di foto o riprese aventi oggettivo contenuto informativo aggiuntivo rispetto al commento audio o al testo  Partecipazione alle fasi montaggio o a quelle di rieleaborazione dell’immagine 5
  • 6. GIORNALISMO UFFICI STAMPA  AMBITO: SIA PUBBLICO CHE PRIVATO  ELEMENTI : diffusione di notizie inerenti la struttura di appartenenza verso i media e la società  TRATTI DISTINTIVI : veicolare notizie che travalicano il ristretto ambito delle informazioni all’utenza sui servizi dell’ente o sui prodotti commerciali dell’azienda (attività di URP o di mera comunicazione commerciale)  ATTIVITA’ DI RIELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE di interesse sociale, culturale, economico, che non esauriscono la loro funzione del descrivere le caratteristiche TECNICHE o FUNZIONALI di un servizio o prodotto, ma che tendono a considerare l’impatto che lo stesso può avere all’esterno, consentendo di inquadrare l’attività dell’ente o dell’azienda nel più ampio contesto del sistema di relazioni nell’ambito del settore in cui operano (servizi pubblici, settore di mercato, ecc.) in termini di “mission”, strategie, innovazione tecnologica, potenziamento o riduzione dei servizi, ecc. (c.d. “ruolo sociale” di enti, istituzioni ed imprese) 6
  • 8. Condizioni per iscrizione  Titolarita’ status professionale  Svolgimento attività di natura giornalistica Tali condizioni devono essere concorrenti e non alternative. Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato. 8
  • 9. Fasi dell’Iscrizione Gli adempimenti sono a carico del datore di lavoro. A seguito dell’assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di giornalisti professionisti, pubblicisti e/ praticanti, il datore di lavoro – se non già titolari di una posizione previdenziale – deve costituire il rapporto assicurativo con l’Inpgi. Il giornalista dovrà solo compilare e sottoscrivere il modulo ISCR/GIO (reperibile sul sito www.inpgi.it) da consegnare al datore di lavoro, il quale lo invierà all’Istituto corredato dalla lettera di assunzione del giornalista, unitamente al resto della documentazione amministrativa relativa all’azienda. 9
  • 10. LA CONTRIBUZIONE  20,28 % IVS  1,61 % DS  0,80 % di cui 0,30 Mobilità e 0,50% ammortizzatori sociali  0,30 % F.do Garanzia TFR  0,05 % CUAF (assegni familiari) 23,04 % Totale a carico dell’Azienda Delibera CDA n. 58 del 15/07/2011 (approvata dai Ministeri vigilanti l’8/11/2011): IVS a carico azienda: + 1 % dal 1° gennaio 2012; + 1 % dal 1° gennaio 2014; + 1 % dal 1° gennaio 2016 Sono inoltre a carico dell’azienda:  € 11,88 mensili per Contributo infortuni (€ 6,00 art, 2 e 12 CNLG)  1,50% F.do integrativo contrattuale “ex fissa”  10% Contributo solidarietà sull’importo dell’1,50% (Fondo Integrativo INPGI), e sull’importo dell’1% (Casagit).  8,69% IVS a carico giornalista  0,10% Ammortizzatori sociali (CIGS) 8,79% Totale a carico del giornalista 31,83% Totale a carico dell’Azienda e giornalista (Inps 39,35%) Sono inoltre a carico del giornalista:  € 5,00 fisse mensili per Fondo perequativo (solo CNLG). 10
  • 11. L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE  SU BASE MENSILE  A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA FATTISPECIE CHE NE LEGITTIMA L’ACCREDITO: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI NATURA GIORNALISTICA (A PRESCINDERE, QUINDI DAL MATERIALE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO – PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI)  SOSPENSIONE EFFICACIA IN CASO DI CONTENZIOSO SULLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI 11
  • 12. Maggiorazioni contributive  L’INPGI riconosce le seguenti maggiorazioni contributive: A) esposizione all’amianto; B) periodi di lavoro con invalidità > 74%. A differenza dell’INPS, per le invalidità comprese tra 74 e 99 % il riconoscimento avviene solo se l’invalidità è confermata dal medico incaricato dall’INPGI. 12
  • 13. Come si determina la base imponibile Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati) “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. ↓ COMPENSI IN DENARO + BENEFIT 13
  • 15. Dove è possibile il distacco PAESI DELL’UNIONE EUROPEA PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI 15
  • 16. NEI PAESI ESTERI EXTRA UE NON CONVENZIONATI  Il datore di lavoro (italiano o estero che sia) è tenuto ad assicurare il lavoratore in Italia, anche nel caso in cui sia tenuto ad assicurare lo stesso nel Paese estero in cui si svolge il rapporto di lavoro (all’art. 4 del D.L. 31/07/1987, n. 317 - legge n. 398/87).  La contribuzione è quantificata sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale.  La quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro è scontata del 10%.  I periodi contributivi non versati in Italia possono essere riscattati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento INPGI. 16
  • 17. NEI PAESI ESTERI EXTRA UE CONVENZIONATI  Il lavoratore distaccato nel Paese estero convenzionato continua a versare la contribuzione in Italia per l’intero periodo di distacco autorizzato.  L’autorizzazione al distacco è, di norma, rilasciata dall’INPS anche per i giornalisti iscritti all’INPGI.  L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada- Quebec, Corea del Sud, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vaticano e Venezuela. 17
  • 18. NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA  Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea sono state costituite dai regolamenti CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972.  Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009. 18
  • 19. L’UNIONE EUROPEA La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali ed assicura ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e superstiti:  la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;  il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;  la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni. 19
  • 20. DISTACCO Modello A1 (ex E101)  Dal 1/05/2010, il distacco (massimo 2 anni) in uno dei 27 Paesi U.E. per il giornalista italiano titolare di un rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo deve essere autorizzato direttamente dall’INPGI.  Per i periodi di distacco superiori a due anni e/o per le eventuali proroghe, è necessario un accordo con l’ente estero (art. 16 Reg. CE 883/2004) attraverso l’INPS.  Il giornalista, per tutta la durata del distacco autorizzato, continuerà ad essere assicurato presso l’INPGI. Allo scadere del periodo autorizzato, perdurando la situazione di distacco, le contribuzioni saranno versate nel regime previdenziale del Paese estero di residenza. 20
  • 21. Adempimenti contributivi del Datore di Lavoro  Presentazione – in via telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate - della denuncia contributiva mensile (DASM) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga;  Pagamento dei contributi dovuti – attraverso F24 accise – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga. 21
  • 22. CONSEGUENZA DELL’INADEMPIMENTO MISURA SANZIONI L. 388/2000  Evasione: 30% annuo – massimale 60%;  Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%; - Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 % (8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010); - Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione; - Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5 punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%) tetto 40%. 22
  • 23. La contribuzione non obbligatoria  RISCATTO  RICONGIUNZIONE  CONTRIBUTI VOLONTARI  CONTRIBUTI FIGURATIVI 23
  • 24. RISCATTO art. 21 Regolamento  Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai fini del requisito contributivo decennale sono utili anche i contributi accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore.  gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla data di conseguimento del requisito contributivo dei 10 anni. 24
  • 25. Riscatto Art. 21 Regolamento  Il riconoscimento  comporta il versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica, ridotta del 20 per cento.  La riduzione è del 50% (80% per le domande presentate entro il 31/12/2005) per i periodi di praticantato giornalistico e per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno.  per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno, ma in assenza di contribuzione presso altri enti, è dovuta l’intera riserva matematica. 25
  • 26. Riscatto art. 21 Regolamento  La quota di pensione INPGI liquidata in base ai periodi riconosciuti in base all’art. 21 del Regolamento è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'Istituto. 26
  • 27. Riscatto art. 21 Regolamento  L’onere del riscatto può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in un numero di rate pari al numero dei mesi riscattati, fino ad un massimo di 120. Alla rateazione si applica un tasso di interessi pari al 4,5% annuo. 27
  • 28. Riscatto Laurea  I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili, sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori.  Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all’estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana. 28
  • 29. Pagamento Riscatto Laurea  L’onere del riscatto laurea può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in 60 rate mensili; c) in un numero di rate pari al doppio dei mesi riscattati. Alle rateazioni si applica un tasso di interessi pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti. 29
  • 30. RICONGIUNZIONE I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria – art. 2 legge 29/1979 (ovvero legge 45/1990 per i regimi dei liberi professionisti). Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali - sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,5% e vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista. - Nel caso di applicazione della legge n. 29/1979, l’onere è pari al 50% della riserva matematica, detratto quanto trasferito dall’altro ente; - Nel caso di applicazione della legge n. 45/1990, l’onere è pari al 100% della riserva matematica, detratto quanto trasferito dall’altro ente; 30
  • 31. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Il giornalista che, avendo cessato l'attività lavorativa subordinata, intenda proseguire volontariamente l'assicurazione con onere interamente a suo carico, può essere ammesso al versamento della contribuzione. I contributi volontari regolarmente versati sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori. 31
  • 32. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA REQUISITI Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi è necessario possedere almeno 12 contributi mensili obbligatori (un anno) nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 5 anni (60 contributi mensili) di contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento DECORRENZA DEI VERSAMENTI Il giornalista è ammesso al versamento della contribuzione volontaria a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, l'interessato - a richiesta - può versare anche i sei mesi immediatamente precedenti. INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI Se l'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompe il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo – con addebito di interessi - entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo mensile, decorsi i quali il versamento andrà a copertura del mese in cui lo stesso è effettuato. RITARDI NEI VERSAMENTI Per i contributi versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari Tasso Ufficiale di Riferimento, fissato periodicamente Banca d'Italia, aumentato di 5,5 punti percentuali. 32
  • 33. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA MISURA Chi prosegue volontariamente il versamento dei contributi è tenuto a versare i contributi ridotti del 15%, anche per la quota a carico del datore di lavoro. BASE DI CALCOLO Scelta dall’interessato (che può essere variata all’inizio di ogni anno) tra: a) la retribuzione minima prevista dal CCNLG per il redattore ordinario, nell'anno precedente la presentazione della domanda; b) la sua retribuzione media annua precedente la data di domanda (e determinata con gli stessi criteri con cui viene determinata la retribuzione pensionabile) c) una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra quella minima di cui al punto a) e quella di cui al punto b). I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto tra i minimi contrattuale del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. 33
  • 34. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Incompatibilita’  GIORNALISTI che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.  RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE  CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 34
  • 35. ASSENZE TUTELATE Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali provinciali o nazionali (ART. 31 L. 300/70);  PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI Membri del Parlamento nazionale e europeo o di assemblee regionali, con diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione: il giornalista è tenuto a versare all'Inpgi la quota a carico del lavoratore (8,69%) art. 38 legge 488/1999  ENTI LOCALI Gli Enti locali sono tenuti al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del datore di lavoro per i giornalisti che ricoprono incarichi di amministratore locale (sindaco, presidente di provincia, componente della giunta provinciale o comunale, ecc.) ex all'articolo 86 Dlgs n. 267/2000.  AUTORITA' INDIPENDENTI Per i giornalisti collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority“, è dovuta la contribuzione all'INPGI sui compensi erogati fino all'importo corrispondente alla retribuzione figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art. 39 legge n. 488/1999). 35
  • 36. CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA E ASSENZE TUTELATE aspetti previdenziali  ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 23 CNLG) sospensione obbligo assicurativo  ASSENZE NON RETRIBUITE (ingiustificate o a seguito di sanzioni disciplinari) corrispondente riduzione dei giorni lavorativi nel mese solo se attestate da idonea documentazione  MALATTIA E INFORTUNIO: ordinaria contribuzione  MATERNITA’ OBBLIGATORIA: contribuzione sul trattamento integrativo a carico del d.d.l. – per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a contribuzione  CONGEDI PARENTALI: contribuzione sull’eventuale trattamento economico corrisposto e rimasto a carico del d.d.l. 36
  • 38. LE PRESTAZIONI TUTELA OCCUPAZIONALE (Disoccupazione, CIGS, Contratti di Solidarietà) PREVIDENZA (Trattamenti pensionistici) ASSICURAZIONE INFORTUNI PRESTAZIONI FACOLTATIVE (assegno di superinvalidità, case di riposo, erogazioni straordinarie) MUTUI E PRESTITI FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE (EX FISSA) 38
  • 39. Cosa cambia per l’INPGI con il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “Manovra Monti” 1. Abolizione Finestre Pensioni di Anzianità 2. Blocco Perequazione per gli anni 2012-2013: - 100% dell’indice soltanto fino al 3 volte il minimo INPS (euro 18.265,65 annui per il 2012, e euro 18.758,82 annui per il 2013). 3. Totalizzazione: soppresso il riferimento ai 3 anni di contribuzione presso ciascuna gestione 39
  • 40. Principi Ispiratori della Manovra  Equità  Trasparenza  Semplificazione  Solidarietà sociale  Occupazione Tre Pilastri  METODO CONTRIBUTIVO PRO-RATA DAL 1°/01/2012  SUPERAMENTO PENSIONI ANZIANITA’ E FINESTRE  INNALZAMENTO ETA’ VECCHIAIA CON RICORSO AD UN SISTEMA FLESSIBILE DI USCITA TRA I 66 - 70 ANNI DI ETA’; INIZIALMENTE PER LE DONNE 62 - 70 (coefficienti di trasformazione fino a 70 anni) 40
  • 41. I TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI DALL’INPGI 41
  • 42. 1. PENSIONE DI VECCHIAIA 2. PENSIONE DI ANZIANITA’ 3. PENSIONE PRO-QUOTA 4. PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 L. 416/81 5. PENSIONE DI INVALIDITA’ 6. PENSIONE NON CONTRIBUTIVA 7. PENSIONE AI SUPERSTITI 42
  • 43. PENSIONE DI VECCHIAIA INPGI  REQUISITI: Anni di contribuzione Età Uomini Età Donne almeno 20 anni 65 anni 60 anni (*) Si prescinde dal limite dei 20 anni per coloro che, alla data del 31/12/1992, possono vantare almeno 15 anni di contribuzione (*) Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha approvato con delibera n. 60 del 15/07/2011 l’innalzamento progressivo dell’età pensionabile delle donne nell’arco di 10 anni tra il 2012 e il 2021 secondo lo schema che segue: 43
  • 44. Quadro Riepilogativo per PENSIONI DI VECCHIAIA DONNE INPGI dal 01.07.2012 (Delibera n. 60 del 15/07/2011 approvata dai Ministeri Vigilanti in data 08/11/2011) Almeno 20 anni di contributi ANNO INPGI 01.07.2012 – 31.12.2012 61 01.01.2013 – 31.12.2013 61 01.01.2014 – 31.12.2014 61 01.01.2015 – 31.12.2015 62 01.01.2016 – 31.12.2016 62 01.01.2017 – 31.12.2017 63 01.01.2018 – 31.12.2018 63 01.01.2019 – 31.12.2019 64 01.01.2020 – 31.12.2020 64 2021 65 N.B. Per coloro le quali hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 30/06/2012 continuano a valere le regole per la vecchiaia vigenti al 30/06/2012. 44
  • 45. Abbattimenti ridotti del 50% periodo transitorio (dal 1/7/2012 al 31/12/2020) almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi Anni di anticipo Abbattimento % Abbattimento % Anni interi Frazioni mensili di anno 0 - 0,199 1 2,38 0,181 2 4,55 0,165 3 6,52 0,152 4 8,34 0,139 5 10,00 - 45
  • 46. D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” Innalzamento ETA’ Vecchiaia Donne SUPER INPS: Età Dal Al con almeno 20 anni di contributi 1°/01/2012 31/12/2013 62 anni 1°/01/2014 31/12/2015 63 anni e 6 mesi 1°/01/2016 31/12/2017 65 anni 01/01/2018 66 anni come uomini N.B.: Confermati gli adeguamenti alla speranza di vita 46 + 3 mesi dal 2013
  • 47. DECORRENZA PENSIONE VECCHIAIA INPGI Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto. N.B.: Per l’AGO il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” sopprime la finestra mobile (12 mesi lavoratori dipendenti; 18 mesi lavoratori autonomi) dal 1°/01/2012. 47
  • 48. PENSIONI DI ANZIANITA’ Almeno 35 anni di contributi per i lavoratori dipendenti Del. n. 2 del ANNO L. 247/2007 C.A. 24.01.07 ANNO INPS “Prodi” Appr. il 24.04.07 INPGI 01.01.2008 58 59 2008 31.12.2008 (nati 1949) 01.01.2009 58 30.06.2009 _____________ 59 2009 (nati 1950) 01.07.2009 (59 + 36) = 31.12.2009 59 (60 + 35) = 95 01.01.2010 59 (59 + 36) = 60 2010 31.12.2010 (60 + 35) = (nati 1950) 95 01.01.2011 60 (60 + 36) = 60 2011 31.12.2011 (61 + 35) = (nati 1951) 96 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 dal Donne = 41 anni e 1 mese 60 2012 01.01.2012 Uomini = 42 anni e 1 mese (nati 1952) 2013 Donne = 41 anni e 5 mesi 61 2013 + 1 mese requisito Uomini = 42 anni e 5 mesi (nati 1952) + 3 mesi speranza di vita 2014 Donne = 41 anni e 6 mesi 2014 + 1 mese requisito Uomini = 42 anni e 6 mesi 62 (nati 1952) 48 N.B. Si prescinde dall’età con almeno 40 anni di contribuzione
  • 49. Deroga dei requisiti di accesso indicati nella precedente tabella:  ammessi alla prosecuzione volontaria al 20/7/2007: vecchi requisiti 57 anni di età + 35 anni di contributi. 49
  • 50. D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” Dal 1°/01/2012 abolizione della pensione di anzianità con il sistema delle “quote” e previsione di una “pensione anticipata”: - 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini - 41 anni e 1 mese di contributi per le donne; - prima dei 62 anni di età si applica una penalizzazione sulla quota retributiva pari a: - 1% per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni (dai 60 ai 62 anni) - 2% per i successivi (prima dei 60 anni) DEROGHE: - coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011 - ammessi alla prosecuzione volontaria al 04/12/2011 50
  • 51. PENSIONE DI ANZIANITA’ INPGI CON ABBATTIMENTI I giornalisti possono accedere alla pensione d’anzianità anche a 57 anni anni di età e 35 di contribuzione. In tal caso, l’importo della pensione viene però ridotto sulla base di aliquote di abbattimento progressive, in relazione agli anni di anticipo rispetto all’età prevista dalla nuova normativa INPGI, ovvero, se più favorevoli, rispetto ai 40 anni di contribuzione, ovvero ancora alla pensione di vecchiaia. 51
  • 52. Normativa INPGI: Abbattimenti % per trattamenti anticipati (anzianità con almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero vecchiaia anticipata donne) Anni di anticipo Abbattimento % Abbattimento % Anni interi Frazioni mensili di anno 0 - 0,397 1 4,76 0,361 2 9,09 0,329 3 13,04 0,303 4 16,67 0,278 5 20,00 - 52
  • 53. FINESTRE MOBILI DI ACCESSO ALLA PENSIONE D’ANZIANITA’: Il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” sopprime le finestre mobili (12 mesi lavoratori dipendenti – 18 mesi lavoratori autonomi) dal 1°/01/2012. Pertanto la decorrenza della pensione d’anzianità è il 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda, avendone i requisiti. 53
  • 54. PENSIONE DI VECCHIAIA PRO-QUOTA (Art. 4, comma 5 del Regolamento) Se un giornalista ha prestato un’altra attività lavorativa, i contributi non coincidenti eventualmente versati all’INPS o forme sostitutive (ENPALS) esclusive (INPDAP) e Gestione Separata INPGI (escluse le Casse per le quali valgono le norme sulla totalizzazione), sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del DIRITTO alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei 20 anni di contributi. Il diritto alla pensione si consegue attraverso la somma dei contributi versati ai due Istituti, nell’arco di tutta la vita lavorativa, ciascun Ente liquiderà la propria quota di pensione, secondo le norme in vigore in ciascun Ente, sempre che in ogni ente sia perfezionato il requisito. 54
  • 55. PENSIONE DI ANZIANITA’ PRO-QUOTA INPS - INPGI (Legge Vigorelli n. 1122/55) Ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contributi, necessari per ottenere una pensione di anzianità INPGI, possono essere cumulati i soli contributi versati all’INPS. Dal 1°/01/2012, il D.L. 201/2011 (L.214/2011) ha eliminato le pensioni di anzianità nell’AGO, pertanto il giornalista avrà liquidata la sola quota di pensione Inpgi; la quota a carico dell’INPS sarà erogata come vecchiaia supplementare al raggiungimento dell’età richiesta per la stessa. 55
  • 56. PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Dall’anno 2009 l’onere dei prepensionamenti è posto a carico del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo annuo pari a 20 milioni di euro (leggi 2, 14, 33 del 2009) E’ stato introdotto un contributo del 30% riferito al costo complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per ciascun prepensionamento effettuato. E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al prepensionamento ai giornalisti professionisti dipendenti dai periodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale. 56
  • 57. REQUISITI PREPENSIONAMENTI: 1. almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che per le donne 2. almeno 18 anni di contributi INPGI 3. non essere già titolare di pensione diretta a carico di altro Ente previdenziale 57
  • 58. MODALITA’ DI ACCESSO AI PREPENSIONAMENTI: I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni di età e 18 di contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento. Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal collocamento in cigs. L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di appartenenza qualora la stessa avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs. Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento (58 anni di età e 18 anni di contributi), il termine di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se successiva. 58
  • 59.  TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI PREPENSIONAMENTI: L’Istituto non può procedere all’effettiva liquidazione dei trattamenti in mancanza dell’emanazione dei decreti ministeriali ovvero della relativa pubblicazione in G.U. 59
  • 60. SCIVOLO È riconosciuto fino a 5 anni contributivi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi  Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 60 di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l’età anagrafica raggiunta 60
  • 61. PENSIONE DI INVALIDITA’ ETA’ Qualsiasi età purchè l’iscritto sia totalmente e permanentemente inabile all’attività giornalistica dipendente. CONTRIBUTI 15 anni di contributi (180 mensilità) ovvero 5 anni (60 mensilità) dei quali almeno 1 anno nel quinquennio precedente la domanda di pensione. CALCOLO Integrazione ai 20 anni di contribuzione. 61
  • 62. PENSIONI NON CONTRIBUTIVE  ETA’ 65 anni  CONTRIBUTI Almeno 1 anno (12 mensilità) di contributi effettivi.  IMPORTO PENSIONE - LIMITE DI REDDITO euro 8.521,61 (anno 2012) 62
  • 63. PENSIONI AI SUPERSTITI Reversibilità: giornalista deceduto già titolare di pensione. Indiretta: giornalista deceduto non titolare di pensione. In tale caso l’assicurato deve avere una posizione contributiva di almeno 15 anni ovvero 5 anni dei quali almeno 1 anno nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Il calcolo della pensione indiretta è integrato ai 15 anni di contributi. 63
  • 64. Chi ha diritto alla pensione ai superstiti?   • il coniuge ed i figli minorenni o inabili al lavoro; i figli maggiorenni fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale e per la durata del corso legale di laurea ma, comunque, non oltre il 26° anno di età; • in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori di età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro e a carico del de cujus al momento del decesso; • in mancanza dei genitori, fratelli celibi e sorelle nubili inabili al lavoro e a carico del de cujus al momento del decesso. 64
  • 65. PENSIONI DI REVERSIBILITA’: - 75% per un superstite - 90% per due superstiti - 100% per tre o più superstiti. BENEFICIARIO: SOLO CONIUGE La percentuale varia a seconda dell’importo della pensione del de cujus ed ai redditi del coniuge DETERMINAZIONE DELLA % IN RELAZIONE ALL’IMPORTO DELLA PENSIONE DEL DE CUJUS BENEFICIARIO SOLO CONIUGE SUPERSTITE PER L’ANNO 2012 Scaglioni di Reddito Aliquota fino a 41.354,05 75% da 41.354,05 a 48.253,34 70% da 48.253,34 a 54.865,14 65% oltre 54.865,14 60% 65
  • 66. ABBATTIMENTO TRATTAMENTO AI SUPERSTITI IN RELAZIONE AI REDDITI PERSONALI DEL CONIUGE PER L’ANNO 2012 Fasce di Riduzione del reddito personale trattamento fino a € 27.017,52 ---------- da € 27.017,52 a € 36.023,36 -15% da € 36.023,36 a € 43.228,03 -25% oltre € 43.228,03 -40% 66
  • 67. TOTALIZZAZIONE D.Lgs. N. 42 del 2/2/2006 Consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti versati in diverse gestioni per il conseguimento del diritto alla pensione, nei casi in cui i lavoratori non maturino un diritto autonomo in nessuno degli Enti previdenziali nei quali vantano una posizione contributiva ma è ammesso anche se si raggiunge il diritto ad una pensione autonoma in una delle gestioni interessate. 67
  • 68. SOGGETTI INTERESSATI ALLA TOTALIZZAZIONE  Lavoratori iscritti all’Ago (INPS)  Forme sostitutive (INPGI, ENPALS, INPDAI)  Forme esclusive (INPDAP)  Forme esonerative della medesime (alcuni Istituti bancari)  Enti di cui al DLgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i quali rientra l’INPGI)  Enti di cui al DLgs 103/96 (tra i quali rientra la Gestione Separata INPGI dei lavoratori autonomi) 68
  • 69. REQUISITI  si possono totalizzare tutti i periodi contributivi non coincidenti (il riferimento ad almeno 3 annualità è stato soppresso dal D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) TRATTAMENTI IN TOTALIZZAZIONE  VECCHIAIA A 65 ANNI CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI (uomini e donne)  ANZIANITA’ CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI  INVALIDITA’ E SUPERSTITI (REQUISITO DI ACCESSO DELL’ENTE DI ULTIMA ISCRIZIONE AL MOMENTO DELL’EVENTO) 69
  • 70. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO IN TOTALIZZAZIONE  Iltrattamento complessivo (somma quota enti interessati) è sempre liquidato dall’INPS.  Sistema di calcolo: contributivo salvo nei casi in cui l’interessato abbia maturato un diritto autonomo presso la gestione.  Decorrenza: finestra 18 mesi (salvo invalidità e superstiti) 70
  • 71. COME SI CALCOLA UN TRATTAMENTO DI PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO 71
  • 72. ELEMENTI UTILI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE 1) MEDIA RETRIBUTIVA INDIVIDUALE quota A, quota B, quota C, quota D 2) MEDIA RETRIBUTIVA DI RIFERIMENTO: - media della categoria - R. O. + 20% 3) MENSILITA’ CONTRIBUTIVE MATURATE 4) ALIQUOTE DI RENDIMENTO Inpgi 2,66% - Inps 2,00% 72
  • 73. La tabella sottostante riepiloga i sistemi di calcolo derivanti dalle diverse quote di pensione. QUOTE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE. Quota Pensione Giornalisti Media retributiva Media retributiva di Indici rivalutazione Interessati pensionabile riferimento individuale Quota A Ultimi 5 anni o, se più Media retributiva Costo vita ISTAT (contributi fino al TUTTI favorevoli 10 anni della categoria migliori 31/12/92) (1) Più di 15 anni Ultimi 10 anni o, se più Quota B al 31/12/92 favorevoli, 10 anni migliori (Contributi da gennaio 93 a Media retributiva della Costo vita luglio 98) Meno di 15 anni tutti gli anni dopo il categoria ISTAT + 1% (2) al 31/12/1992 1/01/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. Quota C Già iscritti (Vedi Q.ta B) Minimo contrattuale Costo vita (Contributi post. INPGI al R.O. aumentato ISTAT + 1% 24/07/1998 agosto ‘98) del 20% Iscritti INPGI Tutta vita lavorativa dopo 24/07/1998 Quota D Tutta vita lavorativa Minimo contrattuale Costo vita Contributi post TUTTI R.O. aumentato ISTAT + 1% 1° gennaio 2006 del 20% 73
  • 74. TRASFORMAZIONE DELLA MEDIA RETRIBUTIVA PER IL COMPUTO DELLA PENSIONE Scaglioni della retribuzione % Rendimento Pensionabile per 1 anno Media Retributiva pensionabile euro 90.000,00 di contributi Fino a 42.049,00 2,66 1.118,50 da 42.049,00 a 55.925,17 2,00 277,52 da 55.925,17 a 69.801,34 1,66 230,34 da 69.801,34 a 79.893,10 1,33 134,22 da 79.893,10 a 90.000,00 0,90 90,96 TOTALE 1.851,54 COMPUTO DELLA PENSIONE ANNUA LORDA: Rendimento 1 anno di contributi x contributi totali giornalista 1.851,54 X 32 anni = 59.249,28 65,80 % 1.851,54 X 35 anni = 64.803,90 72,01 % 1.851,54 X 40 anni = 74.061,60 82,30 % 74
  • 75. REDDITO DA LAVORO 10% aliquota di computo libero professionisti 26% aliquota di computo co.co.co Tale montante è rivalutato con MONTANTE riferimento al tasso medio INDIVIDUALE quinquennale di variazione del P.I.L. (ricchezza del paese) PENSIONE 57 ANNI 65 ANNI 4,419 % Variabili in funzione della vita media 5,620 % memmmemediamedia %5%%%
  • 76. CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO 76
  • 77. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI CUMULO DEI TRATTAMENTI INPGI La disciplina sul cumulo è contenuta nell’art. 15 del Regolamento INPGI. Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00 euro. LIMITE ANNO 2012 EURO 21.014,72. 77
  • 78. TIPOLOGIA PENSIONE DISCIPLINA CUMULO Vecchiaia Totale cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e dipendente Anzianità con almeno 40 anni di contribuzione Anzianità con meno di 40 anni di Lavoro dipendente e autonomo: contribuzione cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione al netto della Prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 quota cumulabile Lavoro dipendente giornalistico: Invalidità totale incumulabilità Lavoro dipendente non giornalistico e lavoro autonomo: cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione al netto della quota cumulabile 78
  • 79. Come funziona l’applicazione del limite di cumulo E’ comunque sempre garantito al giornalista pensionato il 50% del trattamento pensionistico più il limite di cumulabilità di euro 20.400,00. La restante quota di pensione è eventualmente decurtabile. + ulteriori euro Restante quota di 50% della pensione 20.400,00 pensione sempre dovuto (limite cumulabile) eventualmente decurtabile 50% della pensione + euro 20.400,00 50% della pensione è comunque garantito – euro 20.400,00 79
  • 80. Ne consegue che risultano totalmente cumulabili con qualsiasi importo di reddito le pensioni fino a 2 volte il tetto di cumulabilità circa euro 42.000,00 per il 2012 in quanto non sussistono margini per la decurtazione. 80
  • 82. Requisiti per accedere al trattamento di disoccupazione  Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.  Iscrizione all’Istituto da almeno un biennio rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.  Almeno 3 contributi mensili per l’assicurazione contro la disoccupazione, accreditati nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, che non abbiano già dato luogo ad un precedente trattamento di disoccupazione. 82
  • 83.  Durata del trattamento di disoccupazione  Trattamento ridotto (da 3 a 11 contributi mensili)  Trattamento intero (almeno 12 contributi mensili)  Sussidio straordinario 360 gg. Il periodo di disoccupazione indennizzabile è determinato in relazione ai giorni effettivi di lavoro svolto. 83
  • 84. TABELLA DISOCCUPAZIONE (almeno 12 contributi mensili) CAUSALE COPERTURA CESSAZIONE DURATA FIGURATIVA SUSSIDIO TARIFFA DECORRENZA RAPPORTO DI PER STRAORDINARIO LAVORO TRATTAMENTO ORDINARIO INTERA LICENZIAMENTO 450 GG. 1° GIORNO O 720 GG. 360 GG. 360 GG. 15 MESI SUCCESSIVO CESSAZIONE 24 MESI 12 MESI 12 MESI ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO A RIDOTTA 30% RAPPORTO TERMINE 270 GG. 9 MESI INTERA 390 GG. 1° GIORNO DIMISSIONI 660 GG. 300 GG. 360 GG. 13 MESI DEL 2° MESE VOLONTARIE 22 MESI 10 MESI 12 MESI SUCCESSIVO RIDOTTA 30% ALLA CESSAZIONE DEL 270 GG. RAPPORTO 9 MESI 84
  • 85. Ammontare dell’indennità di disoccupazione  L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi lavorati entro il limite massimale dell’indennità di disoccupazione;  tale limite è pari al 60% della retribuzione del redattore ordinario;  per l’anno 2012 l’importo massimo di disoccupazione è: € 52,80 giornaliero € 1.584,00 mensile (netto € 1.300,00 circa)  per l’anno 2012 la tariffa ridotta del 30% di disoccupazione è: € 36,96 giornaliero € 1.108,00 mensile (netto € 978,00 circa) 85
  • 86. In caso di dimissioni incentivate il trattamento di disoccupazione è riconosciuto in base alla seguente tabella: Per somme lorde comprese: Durata massima del sussidio: Entro € 51.646 6 mensilità € 51.646,1- € 61.975 5 mensilità € 61.975,1- € 72.304 4 mensilità € 72.304,1- € 82.634 3 mensilità € 82.634,1- € 92.963 2 mensilità € 92.963,1- € 103.292 1 mensilità Oltre € 103.292 0 mensilità 86
  • 87. Non si applica la predetta normativa sulle dimissioni incentivate:  ai giornalisti che risolvono il rapporto di lavoro da aziende in crisi, per somme ricomprese nell’importo di due anni di disoccupazione (per l’anno 2012 pari ad € 33.739,20);  ai giornalisti, che a seguito di sentenza anche non definitiva o lodo arbitrale abbiano percepito somme a titolo di risarcimento del danno biologico, mobbing, demansionamento e comportamenti illeciti del datore di lavoro. 87
  • 88. Sospensione e cessazione del trattamento di disoccupazione  In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a 6 mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso, per riprendere successivamente fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva diritto;  in caso di rioccupazione superiore a 6 mesi il trattamento viene a cessare e il giornalista potrà presentare una nuova domanda a condizione che ricorrano i requisiti. 88
  • 89. Termine di presentazione della domanda di disoccupazione  Entro 60 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.  Oltre il termine dei 60 gg., l’indennità decorre dal giorno successivo quello di presentazione della domanda. Il trattamento in questo caso viene ridotto per i giorni di ritardo accumulati nella presentazione della domanda e viene erogato per i giorni residui ai quali si ha diritto. 89
  • 90. Adempimenti giornalista disoccupato  Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità (Mod. Dis. 3) da trasmettere all’Istituto tramite l’Ufficio di Corrispondenza INPGI di appartenenza, attestante il perdurare dello stato di disoccupazione, con obbligo di comunicazione di eventuali redditi da lavoro.  Il ritardo nella presentazione della dichiarazione mensile (Mod. Dis. 3) può avvenire nel limite del terzo mese successivo alla mensilità per la quale si richiede il sussidio. 90
  • 91. Cumulo redditi lavoro autonomo con disoccupazione  Il 50% del reddito da lavoro autonomo è comunque incumulabile con il trattamento di disoccupazione;  Il restante 50% di tale reddito è cumulabile nel limite di un terzo dell’indennità stessa; la parte eccedente va a decurtare ulteriormente il sussidio.  Il limite di reddito cumulabile per l’anno 2012 nei casi di indennità massima di disoccupazione è di € 2.112,00 ( DS + 1/3 = € 1.584,00 + € 528,00); 91
  • 92. Cumulo con l’indennità di disoccupazione Esempio 1 • Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00 • 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00 Reddito da lavoro autonomo = € 1.000,00 Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile: € 1.000,00 : 2 = € 500,00 < di € 528,00 (1/3 DS) poiché il 50% del reddito non supera 1/3 dell’indennità di disoccupazione, dall’indennità di disoccupazione viene sottratto solo il 50% non cumulabile. Indennità di disoccupazione erogabile: € 1.584,00 - € 500,00 = € 1.084,00 92
  • 93. Cumulo con l’indennità di disoccupazione Esempio 2 • Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00 • 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00 Reddito da lavoro autonomo = € 1.100,00 Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile: € 1.100,00 : 2 = € 550,00 > € 528,00 (1/3 DS) poiché il 50% del reddito (€ 550,00) è superiore ad 1/3 dell’indennità di disoccupazione (€ 528,00) dall’indennità andrà sottratta anche la parte eccedente il limite di 1/3. (50% reddito) - (1/3 DS) = € 550,00 – € 528,00 = € 22,00 Indennità di disoccupazione erogabile: € 1.584,00 - € 550,00 - € 22,00 = € 1.012,00 93
  • 94. DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISI – FALLITE O IN LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER DISOCCUPAZIONE  Ai giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo di azienda e che possiedono i seguenti requisiti:  età superiore a 40 anni;  anzianità contributiva INPGI di almeno 10 anni;  rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende di cui sopra da almeno 12 mesi; 94
  • 95. Trattamento di disoccupazione dipendenti da aziende in crisi – fallite o in liquidazione Fasce di età Durata trattamento Durata sussidio ordinario di straordinario disoccupazione Da 40 a 55 anni 540 gg. 180 gg. (18 mesi) (6 mesi) Oltre 55 anni 720 gg. 0 (24 mesi) 95
  • 97. La CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale, volto a scongiurare licenziamenti di massa attraverso la riduzione dell’orario di lavoro. CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS (L. 416/ 81 – D. M. n° 47385/09) L’intervento della cigs può essere richiesto per:  crisi aziendale;  cessazione totale o anche solo parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento;  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 97
  • 98. Aziende beneficiarie: (Art. 35 comma 1 L. 416/81) Le aziende del settore editoriale che possono fare ricorso alla cigs sono:  le imprese editrici di giornali quotidiani;  le imprese editrici di giornali periodici;  le agenzie di stampa a diffusione nazionale Restano escluse dall’ambito dell’applicazione della cigs:  le agenzie di stampa a diffusione locale;  le imprese radiotelevisive. 98
  • 99.  Lavoratori beneficiari (Art. 35 comma 1 L. 416/2001) I beneficiari del trattamento di integrazione salariale, sono i giornalisti:  professionisti;  praticanti;  pubblicisti (a decorrere dal 2001) con anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento Adempimenti lavoratore in cigs: Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità, con l’obbligo di comunicare le giornate lavorate e il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta. 99
  • 100. CUMULO REDDITI DA LAVORO CON CIGS Il giornalista che svolge attivita’ di lavoro autonomo o dipendente durante il periodo di CIGS non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Nel caso di lavoro autonomo spetta al lavoratore dichiarare mensilmente l’ammontare dei guadagni conseguiti e le giornate lavorate per il calcolo dei giorni indennizzabili. 100
  • 101. Durata cigs: Procedura per la richiesta della cigs: • fase di consultazione sindacale, dalla quale scaturisce un verbale di accordo tra le parti sociali; • presentazione dell’istanza al Ministero; • emanazione del Decreto Ministeriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento di cigs per periodi semestrali consecutivi per una durata massima di 24 mesi. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PERIODO DI CIGS I periodi trascorsi in cigs sono coperti da contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. 101
  • 102. Misura dell’integrazione: L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore sospeso, per le ore non lavorate tra le 0 e le 36 ore settimanali. L’importo è comunque soggetto a due diversi massimali (rivalutati annualmente) da applicare a seconda se la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13ma e 14ma, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge. L’integrazione salariale è soggetta ad una trattenuta pari al contributo apprendisti secondo quanto disposto dall’Art. 26 L. 41/86. Per l’anno 2012 detta trattenuta corrisponde al 5,84%. 102
  • 103. Massimali CIGS 2011 Massimali Imponibile al Soglia CIGS netto del 5,84% retributiva 1.119,32 1.053,95 >2.014,77 931,28 876,89 ≤ 2.014,77 103
  • 104. Modalità di pagamento CIGS: Sono previste due forme di pagamento dell’integrazione salariale:  diretto  indiretto 104
  • 105. PAGAMENTO CIGS Diretto: l’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del trattamento di Cigs, l’integrazione salariale. Questa modalità di pagamento deve essere espressamente indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione all’erogazione del trattamento. Indiretto: l’azienda anticipa il trattamento di cigs per conto dell’Istituto e la stessa provvederà a portare a conguaglio le somme anticipate con i contributi dovuti all’Istituto. 105
  • 107. L’istituto del contratto di solidarietà, introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 726/84 artt. 1 e 2 convertito nella L. 863/84, è uno strumento che attraverso la riduzione dell’orario di lavoro consente all’azienda:  di mantenere i livelli occupazionali esistenti in presenza di crisi aziendale, scongiurando i licenziamenti (difensivo)  ovvero di favorire l’assunzione di nuovi lavoratori (espansivo). 107
  • 108. Contratti di solidarietà difensivi - aziende soggette alla CIGS Aziende beneficiarie  Imprese editrici di quotidiani – periodici – agenzie di stampa a diffusione nazionale.  Non possono stipulare contratti di solidarietà le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Lavoratori beneficiari  Giornalisti professionisti  Praticanti  Pubblicisti (a decorrere dal 2001) 108
  • 109. Riduzione dell’orario di lavoro  La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliera, settimanale o mensile e può essere applicata su base orizzontale o verticale.  La percentuale di riduzione di orario, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà (D.M. n. 46448/2009)  Non è ammesso lavoro straordinario per i lavoratori in solidarietà. 109
  • 110. Durata del contratto di solidarietà Durata massima 24 mesi prorogabili di ulteriori 24 mesi (36 per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato trascorsi 12 mesi dal termine del precedente accordo.  Importo Ai lavoratori spetta un’integrazione salariale, da parte dell’Inpgi, pari al 60% del monte retributivo perso a causa della riduzione dell’orario di lavoro. Per fronteggiare la situazione di difficoltà del mercato del lavoro negli anni 2009-2012, la misura dell’integrazione salariale è stata innalzata dal 60 % all’80% anche per i giornalisti (20% a carico dello Stato - Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione). L’integrazione salariale nei casi di contratto di solidarietà non trova il limite dei massimali stabiliti per la cigs. 110
  • 111.  PAGAMENTO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - Diretto (introdotto dal D.M. 46488/2009) L’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del cds l’integrazione salariale. Questa modalità di pagamento, deve essere espressamente indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione. - Indiretto L’azienda anticipa il trattamento per conto dell’Istituto. Successivamente, a seguito di autorizzazione dell’INPGI, l’azienda provvederà a portare a conguaglio le somme anticipate a titolo di solidarietà con i contributi dovuti all’Istituto. 111
  • 112. Contribuzione figurativa Per i periodi di solidarietà autorizzati, è previsto l’accredito figurativo dei contributi per la retribuzione persa dal lavoratore a causa della riduzione dell’orario di lavoro. 112
  • 113. INFORTUNI E PRESTAZIONI INTEGRATIVE 113
  • 114. INFORTUNI (Artt. 38, 40, 41 C.C.N.L.G.)  Aventi diritto:  giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore.  a partire dal 1° Gennaio 2009 anche collaboratori fissi (art.2) o corrispondenti (art. 12) con retribuzione inferiore a quella di redattore (quota e trattamento ridotto del 50%).  Superstiti (coniuge, figli o eredi) se l’infortunio ha per conseguenza la morte. Requisiti: Versamento contributo a carico dell’azienda di euro 11,88 mensili o di euro 6 per art. 2 e 12. 114
  • 115. Quando sorge il diritto: dal giorno dell’inizio del rapporto contrattuale con l’azienda fino alla scadenza di 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Eventi indennizzati: Tutti i casi di infortuni professionali ed extraprofessionali per causa violenta dai quali derivi:  la morte;  l’invalidità permanente assoluta  l’invalidità permanente parziale (in misura superiore al 5%). Sono considerati infortuni anche:  ictus cerebrale  infarto del miocardio. 115
  • 116. INDENNIZZO INFORTUNI € 92.962,24 massimale in caso di morte € 108.455,95 massimale in caso di invalidità permanente assoluta (100%) Le cifre indicate sono maggiorate a seconda dell’età anagrafica del soggetto colpito e dell’eventuale esistenza del coniuge e dei figli minori. € 1.084,56 per punto percentuale in caso di invalidità permanente parziale 116
  • 117. Iter procedurale Che cosa deve fare il Giornalista quando si verifica un infortunio • Denuncia dell’infortunio all’INPGI entro due anni dal verificarsi dell’evento dannoso; • all’avvenuta stabilizzazione dei postumi dell’infortunio, certificato medico attestante l’esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente; • visita medico legale INPGI 117
  • 118. SUPERINVALIDITA’ A chi spetta:  ai titolari di pensione diretta ed ai superstiti, ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona. Non spetta ai titolari di pensione non contributiva (Art. 28 comma 9 Reg. INPGI) ed ai soggiornanti in casa di riposo a carico Inpgi. 118
  • 119. Requisiti reddituali assegno di superinvalidità:  reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l’anno 2012 a € 67.781,59; Importo assegno: 20% della retribuzione annua prevista per il Redattore ordinario ed è corrisposto in 12 mensilità (anno 2012 € 600,39). Il beneficio dell’assegno di superinvalidità è incompatibile con il soggiorno in case di riposo. 119
  • 120. CASE DI RIPOSO  Requisiti Possono richiedere l’autorizzazione al soggiorno in case di riposo:  pensionati anche con l’eventuale coniuge (supplementare almeno 120 contributi mensili); reddito familiare non superiore ad € 67.781,59 (anno 2012). 120
  • 121. Retta giornaliera a carico dell’Istituto • massimo € 45,00 + IVA per i pensionati autosufficienti • massimo € 70,00 + IVA per i pensionati non autosufficienti. Trattenute a carico dei pensionati in casa di riposo (in 12 mensilità in base al reddito lordo familiare): Reddito familiare Pensionati Pensionati non mensile lordo autosufficienti autosufficienti fino a € 1.550,00: 18% 25% da € 1.550,00 a € 2.583,00 20% 27% oltre € 2.583,00 22% 30% 121
  • 122. EROGAZIONI STRAORDINARIE Chi può farne richiesta: • iscritti in favore dei quali risultino almeno 24 contributi mensili nell’arco degli ultimi 10 anni; • pensionati Requisiti: • stato di necessità legato ad un particolare evento non di natura sanitaria. •incompatibilità con soggiorno in casa di riposo a carico dell’Inpgi 122
  • 123. FONDO DI GARANZIA TFR La legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito un Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto . Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ha esteso tale garanzia anche alle ultime tre retribuzioni del rapporto di lavoro non corrisposte dal datore di lavoro (artt. 1 e 2) limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. 123
  • 124. Presupposti intervento Fondo di Garanzia  cessazione del rapporto di lavoro subordinato  apertura di una procedura concorsuale  l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni non corrisposte rimaste insolute La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto, dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato. 124
  • 126. MUTUI IPOTECARI BENEFICIARI  Giornalisti iscritti alla Gestione previdenziale Sostitutiva A.G.O.;  Giornalisti Pensionati; REQUISITI CONTRIBUTIVI  Almeno 24 mensilità coperte da contributi; REQUISITI ANAGRAFICI  Non superiore ad anni 80. FINALITA’  Acquisto prima e seconda casa;  Ristrutturazione prima e seconda casa;  Costruzione prima e seconda casa; 126
  • 127. TIPOLOGIA TASSO  Fisso  Rateazioni: 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 127
  • 128. MISURA IMPORTO MASSIMALE CONCEDIBILE (entro l’80% del valore di stima)  € 300.000,00 per acquisto o costruzione di immobile prima casa;  € 250.000,00 per acquisto o costruzione di seconda casa;  € 450.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione, di prima casa;  € 375.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione seconda casa;  € 175.000,00 per la ristrutturazione prima casa;  € 150.000,00 per la ristrutturazione seconda casa; 128
  • 129. FORME DI TUTELA SOSPENSIONE È prevista la possibilità di richiedere una sospensione nel pagamento delle rate per un periodo massimo di 12 mesi senza la maturazione di interessi di mora e penali per i mutuatari o familiari cointestari del mutuo che si venissero a trovare nelle seguenti condizioni: CIGS; Disoccupazione; Contratto di solidarietà; Mobilità Condizioni di non autosufficienza (invalidità permanente con almeno 74%); Eredi in caso di morte del titolare del mutuo; 129
  • 130. PRESTITI BENEFICIARI Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Sostitutiva A.G.O.; Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Separata; REQUISITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO Iscritti da almeno un biennio: 12 mensilità contributive se giornalista professionista o pubblicista GESTIONE SEPARATA Iscritti da almeno un biennio e in regola con versamenti contributivi 130
  • 131. MISURA DEL PRESTITO  GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO  € 7.000,00 giornalisti praticanti con almeno 6 mesi di contributi accreditati;  € 12.900,00 superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;  € 31.000,00 giornalisti in attività fino a 120 mesi di contributi accreditati;  € 35.000,00 giornalisti pensionati;  € 40.000,00 giornalisti in attività con oltre 120 mesi di contributi accreditati La rata prestito non potrà essere comunque superiore:  1/5 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 20.200,00;  1/4 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 40.000,00 E’ prevista inoltre la concessione di prestiti ai giornalisti disoccupati iscritti liste FIEG-FNSI: fino a € 3.900,00 e garantiti con polizza fideiussoria.  GESTIONE SEPARATA  Da € 2.000,00 (reddito almeno 2.000,00)  ad € 15.000,00 (reddito almeno 17.500,00) Rapportato al reddito professionale lordo dichiarato e la cui rata non sia superiore ad 1/5 dello stesso. 131
  • 132. GARANZIE  INPGI 1 • Impegnativa dell’Azienda dalla quale il giornalista dipende con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa sia in regola con i versamenti contributivi; • Cessione di Credito (compresa ex-fissa); • Accollo del debito; • Polizza assicurativa; • Atto di impegno familiare per giornalisti pensionati e superstiti con età anagrafica superiore a 75 anni o età inferiore con durata ammortamento che supera i 75 anni;  INPGI 2 • Polizza assicurativa; 132
  • 133. TASSO DI INTERESSE  Fisso a rata costante del 4,40% per i giornalisti in Cigs, disoccupati indennizzati e disoccupati liste Fieg-Fnsi;  Fisso a rata costante del 6,40% per gli altri iscritti; DURATA GESTIONE SOSTITUTIVA GESTIONE SEPARATA DELL’AGO Da 12 a 60 rate mensili; Da 12 a 84 rate mensili; 7 anni 5 anni MODALITA’ DI RIMBORSO  Trattenute mensili in busta paga per giornalisti con rapporto di lavoro in essere;  Trattenute mensili dal ruolo pensione per pensionati e superstiti;  Bonifici bancari per altre tipologie di garanzie offerte; 133
  • 134. ESTINZIONE DEL PRESTITO  E’ prevista la possibilità di estinguere totalmente il prestito in qualsiasi momento senza penalità;  Non è prevista la possibilità di estinzioni parziali. FORME DI TUTELA  SOSPENSIONE  Per i giornalisti posti in CIGS è possibile richiedere la sospensione parziale per il pagamento delle rate per tutta la durata del trattamento in corso;  Per i giornalisti posti in stato di disoccupazione indennizzata è prevista la possibilità di ridurre del 50% l’importo delle rate con conseguente allungamento della durata del prestito 134
  • 136. Concessione di alloggi in locazione Patrimonio di circa 2.000 immobili Apposito regolamento per l’assegnazione (Bando) con ordine di precedenza: 1. giornalista iscritto alla Gestione principale o titolare di pensione diretta o di reversibilità INPGI; 2. giornalista che svolga attività di lavoro autonomo, iscritto alla Gestione separata; 3. dipendente INPGI e degli altri Enti di categoria (Consiglio Nazionale dell'Ordine, Ordine Regionale o Interregionale, Fnsi, Associazioni Regionali o Interregionali di Stampa - compresi gli uffici di corrispondenza INPGI - e CASAGIT); 4. giornalista non iscritto all'INPGI; 5. dipendente FIEG e di imprese editoriali iscritte alla FIEG, nonché dipendente RAI, MEDIASET e di altre imprese radiotelevisive che effettuino all'INPGI il versamento dei contributi;  in assenza dei richiedenti indicati dai punti da 1 a 5 l'Istituto si riserva di locare le unità immobiliari anche a terzi. 136
  • 137. Concessione di alloggi in locazione Costituiscono causa di preferenza, nell'ordine: 1. lo sfratto esecutivo nello stesso Comune in cui si richiede l'alloggio INPGI o casi equiparati come: a.la separazione legale o il divorzio; b.l'aver contratto matrimonio e non avere la disponibilità di un alloggio; c.la dichiarazione di inagibilità dell'alloggio abitativo. 2. Cambio di alloggio 3. Casi particolari, come il trasferimento per motivi di lavoro. 137
  • 138. Cause ostative alla concessione di alloggi in locazione a) proprietà di un'abitazione idonea al proprio nucleo familiare sita nello stesso Comune in cui è ubicato l'alloggio INPGI; b) importo annuo dovuto a titolo di canone di locazione sia superiore ad un terzo del reddito lordo percepito dall'aspirante inquilino e dai familiari conviventi; c) esistenza di pendenze giudiziarie penali,altre controversie giudiziarie con l'INPGI (tranne quelle attinenti alla materia previdenziale) e di situazioni di morosità con l'INPGI . 138
  • 139. PUBBLICITA' DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI E PRESENTAZIONE DOMANDA L'INPGI provvede, nella prima decade di ogni mese, a pubblicare per 10 giorni l'elenco degli alloggi disponibili, il relativo canone di locazione e il costo degli oneri condominiali. Le domande di assegnazione di alloggi in locazione vanno presentate, a pena di decadenza, improrogabilmente entro la scadenza indicata nel bando. ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI GRADUATORIA La graduatoria dei richiedenti (resa pubblica presso l’Ufficio di Corrispondenza) viene approvata con delibera del Presidente dell'Istituto dopo aver acquisito il parere della Commissione Assegnazione Alloggi ed Affitto immobili. 139
  • 140. FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE - EX FISSA - 140
  • 141. Il Fondo integrativo contrattuale (ex fissa) è un trattamento previdenziale integrativo alimentato da uno specifico contributo a carico degli editori (1,50%), che nasce da una convenzione stipulata in data 22 gennaio 1986 tra Fieg-Fnsi-Intersind-Rai e disciplinata da apposito regolamento. Il ruolo dell’Inpgi è quello di gestire per conto terzi il Fondo che ha una propria contabilità separata. 141
  • 142. Normative di riferimento  Art.27 - norma integrativa – CNLG  Allegato G – CNLG  Ultima Convenzione Fieg-Fnsi-Intersind- Rai e regolamento di attuazione Inpgi dell’8 giugno 1994. 142
  • 143. A chi spetta  Aigiornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dagli artt. 1, 2, 12 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico soggetto a contribuzione obbligatoria all’Inpgi. 143
  • 144. REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO art.3 Convenzione  65 anni di età  60 anni di età e almeno 3 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda  Dimissioni avendo superato il 55° anno di età, dopo almeno 10 anni di servizio presso la stessa azienda;  Dimissioni a qualsiasi età dopo almeno 15 anni di servizio presso la stessa azienda;  Prepensionamento ex legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni  Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale con almeno 35 anni di anzianità contributiva previdenziale e 60 anni di età nel 2011 e 2012, 61 anni nel 2013 e 62 anni dal 2014 (art. 33 del c.n.l.g., quarto comma);  Risoluzione del rapporto per decesso dell’iscritto quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento INPGI. 144
  • 145. Quando avviene la liquidazione del fondo  L’indennità maturata può essere liquidata, su domanda del giornalista, quando questi abbia chiesto e ottenuto il trattamento di pensione a carico della Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’Inpgi. 145
  • 146. MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’  Base di calcolo: retribuzione denunciata dall’Azienda all’Inpgi ai fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro.  Numero delle mensilità spettanti: in base alla qualifica rivestita dal giornalista al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, come da schema di seguito indicato: 146
  • 147. Numero mensilità Qualifica spettanti 3 Corrispondente 7 R.O. / Collaboratore / Vice Capo Servizio / Redattore esperto / Telecineoperatore 8 Capo servizio / Inviato / Redattore senior 9 Vice Capo redattore 10 Capo Redattore 13 Direttore / Vice Direttore / Condirettore Le suddette misure sono aumentate di n. 1 mensilità per tutti i giornalisti che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano una anzianità di servizio continuativa di almeno venti anni presso la stessa azienda (con esclusione dei Corrispondenti ex art. 12 del CNLG). 147
  • 148. ARRIVEDERCI E GRAZIE PER L’ATTENZIONE 148